Tracciabilità flussi finanziari Clausole campione

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ………………………
Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Tracciabilità flussi finanziari. L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.). Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Affidatario è tenuto a comunicare a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all’affidamento. Per maggiori informazioni si rinvia al link “L. 136/2010” reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione. La modifica dell’eventuale conto dedicato dovrà essere comunicata a mezzo PEC almeno 10 giorni prima della scadenza di ciascuna fattura. Tale conto rimarrà invariato fino a nuova comunicazione da effettuarsi sempre a mezzo PEC. Qualora dovessero essere effettuati dall’Affidatario uno o più pagamenti di cui all’art. 3, comma 2, della legge 13/08/10 n. 136 e s. m. i., con modalità diverse da quelle ammesse, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. In quest’ultimo caso nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà riconosciuto all’Affidatario.
Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Tracciabilità flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. L’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.
Tracciabilità flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.
Tracciabilità flussi finanziari. 1. L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
Tracciabilità flussi finanziari. L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tracciabilità flussi finanziari. A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Tracciabilità flussi finanziari. L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010. Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.