VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;
Appears in 2 contracts
Samples: Deliberation of Municipal Council, Deliberation of Municipal Council
VISTI. gli artt. 1 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per brevità, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; - il comma 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge predetto articolo 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASIdel CAD che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle società a controllo pubblico,..”; - l’articolo 5 del CAD che prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; - l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, ai sensi del quale “Per favorire la diffusione di servizi in - il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 201116 luglio 2020, n. 20176, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei - l’articolo 64-bis del CAD che al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, - il comma 1-quater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f), n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”; - l'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che al comma 2, da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201111 settembre 2020, n. 214120, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato prevede che “L'obbligo - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 201/201183, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale; - l’articolo 14-bis del CAD concernente compiti e funzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale; - il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’Italia Digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cui all’art. 13cittadini e imprese (SPID), comma 8, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”; - il decreto-legge 6 14 dicembre 20112018, n. 201135, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201111 febbraio 2019, n. 214 e successive modificazioni1, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere che all’articolo 8, comma 1, dispone che “Ai fini dell'attuazione degli - il limite comma 1-ter dell’articolo 8 del summenzionato decreto-legge n. 135/2018, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i - il comma 2 dell’articolo 8 del citato decreto-legge, secondo cui “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 676 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditaConsiglio dei ministri, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatiè costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge ai sensi dell’articolo 9 dicembre 1998del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 431175, l’impostasecondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...”; - il comma 3, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune della sopra citata disposizione normativa, così come modificato dall’articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ai sensi del quale “Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 6832, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al. n. 1580, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx è stata nominata Ministro senza portafoglio; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; - il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate al richiamato Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2019, di conferimento all’Xxx. Xxxx Xxxxxx dell’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 1° gennaio 2020; - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, che individua nell’ambito degli obiettivi strategici che la Società di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135/2018 dovrà conseguire, tra gli altri, quelli atti ad assicurare lo sviluppo e l’efficiente funzionamento della piattaforma tecnologica pagoPA e a favorire l’adesione alla medesima piattaforma da parte delle pubbliche amministrazioni e dei prestatori di servizi di pagamento, nonché a promuovere la conoscenze e l’utilizzo presso i cittadini; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società di cui al comma 2 dell’articolo 8 del sopra citato decreto-legge, denominata “PagoPA S.p.A.”; - la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato la Legge Regionale 14 luglio 2011 n. 9 con la quale si prefigge di promuovere lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire: ○ lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale; ○ il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività; ○ lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale. - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 239, comma 1, ai sensi del quale “Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per - il comma 2 dell’articolo 239 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica”; - i decreti del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione 5 ottobre 2020 e 26 novembre 2020, con i quali, in attuazione del più volte citato articolo 239, è ridotta al 75 per cento; – stato disposto il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare riparto delle risorse del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota Fondo di cui al medesimo articolo 239 per l’anno 2020, prevedendo l’impiego di una quota prevalente del predetto Fondo “...per il finanziamento di - il citato decreto legge n. 76/2020 ha l’obiettivo di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale, prevedendo all’articolo 24 una pluralità di disposizioni che introducono una precisa scadenza per le Pubbliche Amministrazioni, fissata al 28 febbraio 2021; - in particolare: ○ dal 28 febbraio 2021 viene disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali, della carta d'identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi quali strumenti di identificazione dei cittadini che accedano ai commi 676 servizi on-line; ○ viene introdotto l’obbligo di rendere fruibili, entro il 28 febbraio 2021, i servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO); ○ è fissata al 28 febbraio 2021 la data da cui decorre l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; ○ dal 28 febbraio 2021 è efficace il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali - diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi - per l’identificazione e 677l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete; - i citati decreti di riparto prevedono che una quota delle risorse del Fondo di cui al citato art. La restante 239, pari complessivamente ad € 43.600.000,00 sia utilizzata “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; - che il DTD, insieme alle due vigilate, PagoPA e AgID, riveste un ruolo fondamentale nel processo di realizzazione del Sistema Operativo del Paese, ossia di una serie di componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese; - in particolare: ➔ il DTD è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea; ➔ AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e tra l’altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica, anche curando la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID); ➔ PagoPA è corrisposta preposta alla capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND); - la Regione, sempre con la summenzionata Legge Regionale n.9/2011, ha istituito il Sistema Informativo Integrato Regionale (d’ora innanzi SIIR) costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti ad esso afferenti e che comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi; - i servizi previsti dal titolare SIIR costituiscono servizi di interesse generale e, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che SIIR perseguendo obiettivi di: - aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema; - razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT; - sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR; - sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR; - promozione della trasparenza secondo la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;metodologia degli open data.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Ex Articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241, Digital Transformation Project Agreement
VISTI. gli artt. 1 il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e 2 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del D.L. lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; • la legge 6 marzo 2014novembre 2012, n. 16190 e s.m.i., convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; • il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 14 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 68165” e, in particolare, l’art. 2; • il Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, che estende gli obblighi comportamentali previsti per i quali dipendenti anche ai consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l’Agenzia; • l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’AgID, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con Determinazione n. 257/2021 del 31 marzo 2021; • il Disciplinare per la selezione di esperti, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’AgID n. 340 del 5 agosto 2020 con il quale sono state apportate stabilite le procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia; • l’art. 7, comma 0 xxx, xxx x.xxx. 000/0000 xxxxxxx “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessoed integrazioni, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI le amministrazioni disciplinano e dell’IMU rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per ciascuna tipologia il conferimento di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie incarichi di immobilecollaborazioni esterne; il citato comma 677 dell’art• l’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 131, comma 2188, della L. n. 266/05, la cui applicazione ad AgID è stata confermata dalla nota prot. AgID n. 5036 del decreto-legge 6 dicembre 201128.04.2020 del Capo di Gabinetto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, n. 201trattandosi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica; • che, convertitoa seguito della ricognizione condotta internamente ad Agid nel mese di aprile 2021, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che non è stata individuata alcuna risorsa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;seguenti profili:
Appears in 2 contracts
Samples: Collaborazione Professionale, Collaboration Agreement
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 la Legge 15 marzo 20141997, n. 1659 avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, convertito dalla Legge 2 maggio 2014per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 6859" e, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva in particolare, l’art. 138; - il Decreto del Presidente della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessoRepubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; - il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 6821, lettera bc), punto 2) dell’art. 1 delle legge 28 marzo 2003, n. 53"; - il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge legge 28 marzo 2003, n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune53", con deliberazione particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III; - la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - il Decreto del Consiglio ComunaleMinistro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 147/2013296"; - il Decreto del Ministro dell’Istruzione, impone ai Comuni Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il vincolo modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; - il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in base al quale la somma delle aliquote della TASI sede di Conferenza Stato-Regioni e dell’IMU per ciascuna tipologia Province autonome di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, fissata al 10,6 per mille repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e ad altre minori aliquoteformativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché l’elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell’Allegato 1 al medesimo Accordo; - l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima; - l'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; - il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati; - il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato con l’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011; - la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 2012 , n. 263 recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 201125 giugno 2008, n. 201112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 20116 agosto 2008, n. 214133. - il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, detrazioni d’imposta n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 "; - il Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; - il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013. n. 13; - la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; - il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107": - il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale; - l'Accordo 10 maggio 2018, repertorio atti n. 100/CSR, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; - la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; - il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4.08.2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8.08.2003 e s.m.i; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, e s.m.i; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017 che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e smi; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 21 maggio 2018 come modificata dalla DGR n. 714 del 25/06/2018 che approva le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020"; - l'art. 3 comma 2 del citato DPR 263/2012 stabilisce che ai Centri d'istruzione per gli adulti possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età; - l'art. 3 comma 1 lettera f) del citato Decreto ministeriale 17 maggio 2018 intende favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione degli adulti e il sistema di IeFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad essi appositamente rivolti; - il citato art. 3 comma 1 lettera f) del Decreto ministeriale 17 maggio 2018 indica che i criteri e le modalità di organizzazione dei percorsi di IeFP per adulti sono definiti nell'ambito degli accordi stipulati a livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico regionale; - sono in aumento i casi di minorenni che vorrebbero iscriversi a un corso di formazione per drop out finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale che non hanno conseguito o altre misurenon sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; - i percorsi biennali per drop out costituiscono un importante strumento di contrasto alla dispersione e consentono ai ragazzi di conseguire una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro; - nei territori della città metropolitana di Firenze, tali da generare effetti sul carico delle aree di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia crisi delle province di immobili, anche tenendo conto Massa Carrara e Livorno e dell'Amiata il conseguimento di una qualifica di Istruzione e Formazione Professionale può essere premiante per la crescita professionale degli occupati; - in adempimento di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201192/2012 in tema di reti per l'apprendimento permanente, n. 214 si favorisce la crescita formativa dei maggiorenni disoccupati con bassa scolarità, attraverso percorsi formativi da realizzarsi su tutto il territorio regionale e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI relativi a figure professionali non può comunque eccedere il limite specialistiche con la finalità di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015creare maggiori opportunità occupazionali;
Appears in 1 contract
VISTI. gli artt. 1 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per brevità, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; - il comma 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge predetto articolo 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASIdel CAD che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle società a controllo pubblico,..”; - l’articolo 5 del CAD che prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; - l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, ai sensi del quale “Per favorire la diffusione di servizi in - il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 201116 luglio 2020, n. 20176, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a - l’articolo 64-bis del CAD che al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; - il comma 1-quater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f), n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”; - l'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che al comma 2, da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201111 settembre 2020, n. 214120, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che “L'obbligo - i decreti del Ministro per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitol’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione 5 ottobre 2020 e 26 novembre 2020, con modificazionii quali, dalla legge 22 dicembre 2011in attuazione del più volte citato articolo 239, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere è stato disposto il limite riparto delle risorse del Fondo di cui al medesimo articolo 239 per l’anno 2020, prevedendo l’impiego di una quota prevalente del predetto Fondo “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica - la DGR 1741 del 12/10/2015 Regione Puglia di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro” in capo al Prof. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; - la D.G.R. “Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 con Dipartimento per la - l’Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto in data 15 dicembre 2020 tra il Dipartimento e la Regione Puglia, registrato presso la Corte dei conti in data 20 gennaio 2021 al n. 135, nell'ambito del quale è stato previsto un contributo in favore della Regione pari ad euro 910.200,00 a fronte della realizzazione del progetto regionale; - in particolare, l’art. 3, comma 676 2, del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditasummenzionato Accordo, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683quale al verificarsi di esigenze sopravvenute, è ridotta le Parti provvedono all’aggiornamento e/o alla revisione delle attività descritte mediante apposito atto aggiuntivo all’Accordo medesimo; - la Regione Puglia, successivamente alla sottoscrizione del predetto Accordo, con nota del 9 febbraio 2021, ha rappresentato la necessità di una rimodulazione del progetto regionale, con particolare riferimento alle modalità di erogazione dei contributi ai comuni, a causa di criticità, emerse nell’ambito di una serie di incontri tenutisi con gli enti locali aderenti e con i fornitori tecnologici di quest’ultimi, relative alle differenze che il progetto regionale presenta rispetto all’Avviso nazionale; - in considerazione della sopra indicata necessità, la Regione Puglia ha trasmesso una nuova versione del progetto che prevede: ● l’inserimento di ulteriori risorse a carico della Regione che concorrono alla realizzazione dell’iniziativa, di cui euro 2.569.229,75 per lo svolgimento delle azioni trasversali da parte della Regione Puglia ed euro 2.141.968,00 per lo svolgimento delle azioni affidate alla società in house InnovaPuglia; ● l’impiego integrale delle risorse a carico del “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”, pari all’importo invariato di euro 910.200,00, per l’erogazione di contributi ai Comuni aderenti sulla base della pubblicazione di un apposito Avviso (che conterrà gli importi concessi a ciascun Ente e le modalità attuative, ivi compresi gli obiettivi che ciascun Ente deve raggiungere al 75 28/02/2021 e al 31/12/2021); ● la conseguente rideterminazione dell’importo complessivo del progetto regionale in euro 5.621.397,75, di cui euro 910.200,00 a carico del Dipartimento per centola trasformazione digitale; – - permane l’interesse del Dipartimento alla promozione e accelerazione delle attività di digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni pugliesi tramite il comma 681 finanziamento del progetto, così come rimodulato, presentato dalla Regione Puglia in adesione all’iniziativa promossa dal Dipartimento medesimo; - il presente Atto Aggiuntivo unitamente all’Accordo a cui afferisce, stipulato ai sensi dell’art. 1 15 della Legge L. n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare241/1990, quest’ultimo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra Amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale ed adeguata nonché a perseguire con la maggiore tempestività le comuni finalità sottese all’iniziativa; Tutto ciò visto e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misuraconsiderato, stabilita dal comune nel regolamentole Parti, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASIcome sopra individuate, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 convengono e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;stipulano quanto segue:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. la Legge n.59 del 15 aprile 1997, ”Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art.21 – “Autonomia delle Istituzioni scolastiche”; • il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998, Capo III, Titolo IV, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 0000, x. 00”, xx particolare gli artt. 1 138 e 2 139; • il Decreto del D.L. 6 Presidente della Repubblica n.275 dell’8 marzo 20141999, n. 16“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessoin particolare l’art.7 che consente alle Istituzioni Scolastiche Autonome di stipulare accordi e convenzioni per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 dell’art.15 della legge n.241 del 7 agosto 1990; • la Legge Regionale n.32 del 26 luglio 2002, e le relative disposizioni di attuazione; • il Regolamento della Regione Toscana n. 147/201347/R dell’8 agosto 2003 e ss. mm. ii.; • la Legge n.53 del 28 marzo 2003, impone ai Comuni il vincolo “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in base al quale materia di istruzione e di formazione professionale”; • la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013Legge n.133 del 6 agosto 2008, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, “Conversione in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitolegge, con modificazioni, dalla del Decreto legge 2 dicembre 201125 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; • il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali si sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 214112, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della convertito in Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011agosto 2008, n. 201133”; • la Legge n.169 del 30 ottobre 2008, convertito“Conversione in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011del Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 214 n.137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e successive modificazioniuniversità”; • la Legge n.107 del 13 luglio 2015, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il limite di cui al riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riguardo ai seguenti commi dell'articolo 1: - comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o1, in diminuzionecui la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche è finalizzata ad “affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, fino all’azzeramento. Per rispettandone i tempi e gli immobili locati stili di apprendimento”, a canone concordato “contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali”, a “prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di cui istruzione”, a “realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla legge 9 dicembre 1998cittadinanza attiva”, n. 431a “garantire il diritto allo studio, l’impostale pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”; - comma 2, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare è richiamata la necessità del diritto reale sull’unità immobiliarecoordinamento delle istituzioni scolastiche con il contesto territoriale per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali; - comma 7, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misuracon l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari in relazione all’offerta formativa che le scuole intendono realizzare; - comma 14, stabilita dal comune nel regolamentopunto 5, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare sono richiamati i necessari rapporti “con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio” ai fini della predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; - commi 33-44, dedicati all’alternanza scuola-lavoro; - comma 60, in cui si prevedono i “laboratori territoriali per l’occupabilità”; - commi 70-71, in cui si prevedono Reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale e la stipula di “accordi di Rete” per la realizzazione di progetti e iniziative di interesse territoriale; • che l’adesione al presente accordo di rete è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti;
Appears in 1 contract
Samples: Atto Di Costituzione
VISTI. gli arttl'articolo 107 del D.Lgs. 1 n. 267/2000 (T.U.E.L.), recante disposizioni in ordine alle funzioni ed alle responsabilità dei dirigenti; • l'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare il comma 8 del medesimo articolo, così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011, coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014; • l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), recante disposizioni in materia di determinazioni a contrattare e 2 relative procedure; • che l'attuale applicativo software (rectius: data-base) realizzato in economia dai Servizi Informatici dell'Ente per la gestione dell'inventario dei beni mobili non rappresenta una soluzione in grado di assicurare in maniera sistematica e coordinata le esigenze informative e di raccordo con la contabilità economico-patrimoniale dettate dalla riforma della c.d. “armonizzazione”; • che la Direzione Operativa con funzioni amministrative ha valutato l'opportunità, supportata da parallele analisi di mercato (già avviate dalla Direzione Centrale Patrimonio, prima del D.L. 6 marzo 2014riassetto della macrostruttura dell'Ente avvenuta nel corso dell'anno 2019), di acquisire uno specifico software per la gestione inventariale dei beni mobili (possibilmente integrato con l'attuale software di contabilità finanziaria dell'Ente) e, anche per evitare di porre un essere una duplicazione dell'architettura informatica e degli archivi di base, è emersa in maniera palese la non economicità e la non efficienza di procedere con l'acquisto di un programma autonomo rispetto agli applicativi contabili attualmente in uso presso l'Amministrazione comunale; • che nell'ambito della predetta indagine di mercato, facendo seguito alla corrispondenza, agli incontri ed alle interlocuzioni precedentemente intercorsi, è pervenuta l'offerta, senza obbligo di acquisto, da parte della Halley Campania S.r.l, datata 18.06.2020 ed acquisita con protocollo n. 16PG/2020/0428122 del 22.06 u.s., convertito successivamente rinnovata il 22.12 u.s. e assunta agli atti d'ufficio in pari data con protocollo PG/2020/0852149, concernente l'implementazione del modulo di inventario dell'applicativo contabile ad oggi installato presso il Comune di Napoli. Tale ultimo software, è, infatti, già predisposto per tale gestione e, quindi, non richiede modifiche all'attuale architettura dei data-base installati, garantendo l'integrazione tra le procedure in questione; • che una gestione inventariale puntuale e meglio organizzata da un punto di vista informatico, si rende indispensabile anche per la dimostrazione del formale inserimento dei beni mobili, iscritti in pubblici registri o meno, acquistati nell'ambito dei correnti programmi di finanziamento europei, nella consistenza patrimoniale dell'Ente, coordinando le esigenze in materia di adempimenti dei consegnatari dei beni stessi, come previsti dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68Corte dei Conti, con i quali sono state apportate modifiche la rappresentazione negli schemi di bilancio previsti dalla c.d. “armonizzazione”; • che per assicurare una più efficiente gestione, in particolare della fase di carico inventariale con responsabilizzazione dei centri di costo, è necessario passare, anche in maniera progressiva, dall'attuale sistema di aggiornamento centralizzato ad un sistema multiutente decentrato presso le strutture interessate dell'Ente, che possa sfruttare la medesima architettura informatica dell'applicativo per la gestione della contabilità finanziaria; • che nel parere reso dal Ragioniere Generale ed allegato alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 17.04 u.s., avente ad oggetto “Presa d'atto dell'inventario dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota beni mobili di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU proprietà dell'Amministrazione Comunale al 31 dicembre 20132019”, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoteviene ravvisata, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 indicato nella relazione istruttoria di detto provvedimento, “...l'imprescindibile necessità di provvedere all'implementazione degli strumenti di gestione dell'inventario dei beni mobili da parte del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede competente Direttore Operativo, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dovrà quindi provvedere a tanto con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota la massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015urgenza...”;
Appears in 1 contract
Samples: Determinazione a Contrarre
VISTI. gli artt. 1 il D.P.R. n. 275/1999 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessoorganizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 21 della legge n. 147/201359/1997 e che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; la legge n. 53/2003 “Definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; il D.L. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola‐lavoro, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 147/201353”; il D.P.R. n. 88/2010, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che 88 “Regolamento recante norme per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille riordino degli istituti tecnici a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13norma dell'articolo 64, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 201112, convertito, con modificazioni, dalla il D.P.R. n. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”; il D.Lgs. n. 226/2005, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 201128 marzo 2003, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-53”; la legge n. 201/2011107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il comma 678 dell’art. 1 D.P.R. n. 134/2017, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011Repubblica 15 marzo 2010, n. 20188, convertitoconcernente il riordino degli istituti tecnici”; il D. Lgs. n. 61/2017 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con modificazionii percorsi dell'istruzione e formazione professionale, dalla a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 22 dicembre 201113 luglio 2015, n. 214 107”; la legge n. 145/2018, che ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi per le Competenze Trasversali e successive modificazioniper l’Orientamento (già Alternanza Scuola-Lavoro), l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, che incidono sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti 107; le “Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e destinati dall’impresa costruttrice alla venditaper l'Orientamento”, fintanto che permanga tale destinazione approvate con il D.M. n. 774/2019; il Piano Nazionale di Ripresa e non siano in ogni caso locatiResilienza (PNRR), l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumentoapprovato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; le riforme e le linee di investimento del Ministero dell’istruzione, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi previste all’interno della Missione 4 del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;PNRR.
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - la legge 7 agosto 1990, n. 16241, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e visto, in particolare, l’articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 6839, con i quali sono state apportate modifiche alla recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma istitutiva dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della TASIlegge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica” e, in particolare, l’articolo 7, ai sensi del comma 682quale il Ministero dell’istruzione, lettera b)dell’università e della ricerca “realizza e cura l'aggiornamento, punto 2) dell’art. 1 nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”; - inoltre, il citato articolo 7, il quale prevede, altresì, che “detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore”; - il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 Conferenza permanente per mille l’aliquota i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di base della TASI Trento e che il ComuneBolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoteConferenza Stato-città ed autonomie locali” e, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013particolare, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13l’articolo 9, comma 2, lettera c), il quale dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD) e, in particolare, gli articoli 68, 69 e 70; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni; - il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 117, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che attribuisce al Cento medesimo la denominazione di DigitPA, nonché la natura di ente pubblico non economico; - il decreto-legge 6 dicembre 2011del 22 giugno 2012, n. 20183, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011del 7 agosto 2012, n. 214134, detrazioni d’imposta o altre misurerecante “Misure urgenti per la crescita del Paese” e, tali da generare effetti sul carico in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22, concernenti l’istituzione dell'Agenzia per l’Italia Digitale (di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 seguito AgID) e la soppressione dell’ente DigitPA; - il decreto legislativo del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 201126 agosto 2016, n. 201179, convertitorecante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o124, in diminuzionemateria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; - il decreto legislativo 13 dicembre 2017, fino all’azzeramenton. 217, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha abrogato l’art. Per gli immobili locati 70 del CAD e inserito il comma 2-bis all’art. 69 dello stesso CAD; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che “il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a canone concordato livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla legge 9 dicembre 1998modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016; - l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 431281, l’impostain materia di edilizia scolastica – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018; - l’Accordo tra Governo, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica, ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 147/2013 prevede che nel caso 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018; - le ‘Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni’, adottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare attuazione degli articoli 68 e 69 del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015Codice dell’Amministrazione Digitale;
Appears in 1 contract
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014l’articolo 15, n. 16comma 1, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”; il • l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 676 dell’art. 1 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; • l’articolo 25, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 340, recante “Disposizioni per mille l’aliquota la delegificazione di base della TASI norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che il Comune“le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, con deliberazione hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”; • la Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Comunaledell'Unione europea del 25/NOVEMBRE/2009, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; e in particolare l'art. 26, comma 3, il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’artquale prescrive che: “Gli stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112 ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. 1 della legge n. 147/2013Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e se questi continuano ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13utilizzati • l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 6 della Legge 27 dicembre 20112002, n. 201289, convertitorecante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con modificazionile quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, dalla realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 2 340/2000”; • il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato, in adeguamento alla disposizione del Regolamento UE 2016/679, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101; • la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 20112003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”; • gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 21482, detrazioni d’imposta o altre misurerecante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015s.m.i.;
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
VISTI. gli artt. 1 e 2 l’articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 1639, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 68421”, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASIcosì come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso- l’articolo 25, ai sensi del comma 682primo comma, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 24 novembre 2000, n. 147/2013; 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di base della TASI e che il Comuneprogrammi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo hanno facoltà di darli in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e uso gratuito ad altre minori aliquoteamministrazioni pubbliche, in relazione che li adattano alle diverse tipologie di immobileproprie esigenze”; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13- l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 6 della Legge 27 dicembre 20112002, n. 201289, convertitorecante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche am- ministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”; - la Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informa- tici da parte delle pubbliche amministrazioni", contenente l'indicazione di criteri tecnici ed operativi per gestire il processo di acquisizione di pro- grammi informatici, fra cui il riuso; - il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante " Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i ed in particolare i suoi artt. 68 e 69 che prevedono l’ob- bligo di messa a disposizione in riuso delle soluzioni e dei programmi infor- matici di cui siano titolari le Pubbliche Amministrazioni, realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico il relativo codice sor- gente completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta e l’art. 14 per quanto concerne il ruolo di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia promotrici del processo di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011digitalizzazione dell’azione amministrativa delle Regioni; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che - le “Linee guida per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% l’inserimento ed il 30% dell’ammontare complessivo riuso di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella “banca dati dei programmi informatici riuti- lizzabili” elaborate da AGID (Linee guida nazionali); - le “Linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 Regione Piemonte attraverso la diffusione presso altre Pubbliche Amministrazioni e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell’Informazione” approvate con DGR n. 19-6079 del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 20157 dicembre 2017;
Appears in 1 contract
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – − il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20111° aprile 1989, n. 201120, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 n. 181/1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; − l’articolo 73 della legge 27 dicembre 20112002, n. 214289 (legge finanziaria 2003), detrazioni d’imposta o altre misure, tali che ha disposto l’estensione di interventi di promozione industriale nelle aree interessate da generare effetti sul carico crisi di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 settore nel comparto industriale diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011120 del 1989; il comma 678 dell’art. 1 − l’articolo 11, commi 8 e 9, della Legge legge 14 maggio 2005, n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 80, di cui all’art. 13conversione in legge, comma 8con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 201114 marzo 2005, n. 20135, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011n. 181/1989, n. 214 e successive modificazionisono estesi, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite nei limiti delle risorse di cui al comma 676 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del suddetto art. 1 comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; − i decreti ministeriali n. 1196561 del 17 maggio 2006, n. 1196538 del 21 marzo 2006, n. 1196579 del 9 giugno 2006 che hanno proceduto all’impegno contabile delle somme sopra indicate a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito Invitalia) per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 5-8 della n. 181/1989, come estesi alle nuove aree di crisi industriale individuate con il DPCM del 7 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 147/201380 del 14 maggio 2005; − l’Accordo di Programma “per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.A.” del 19 marzo 2010 sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Xxxxxx-Romagna, Marche e Umbria, avente a oggetto l’attuazione del Programma complessivo di intervento di reindustrializzazione per l’area, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010, Xxx. Per x. 0, Xx. n. 312; − il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con legge del 7 agosto 2012, n. 134; − l’Atto Integrativo di rimodulazione degli interventi e di proroga sottoscritto in data 18 ottobre 2012 dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2012, Reg. n. 13, Fg. n. 226, con il quale, a seguito delle mutate condizioni di contesto, si è provveduto alla rimodulazione degli Assi di intervento, alla riprogrammazione delle risorse di parte statale, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata e alla proroga di 24 mesi oltre la scadenza del termine stabilito dall’Accordo di Programma e pertanto fissato al 18 marzo 2015; − l’Atto Integrativo di proroga sottoscritto in data 18 marzo 2015 dal Viceministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 15 ottobre 2015 al n. 3625, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, è stato prorogato di ventiquattro mesi e fissato al 18 marzo 2017; − l’Atto Integrativo di proroga sottoscritto in data 7 settembre 2017 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2017 al n. 847, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo del 18 marzo 2015, è prorogato di dodici mesi ed è fissato al 18 marzo 2018; − l’Atto Integrativo di proroga sottoscritto in data 24 ottobre 2018 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2019 al n. 1-18, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo del 7 settembre 2017, è prorogato sino al 18 marzo 2020; − la Circolare ministeriale 22 marzo 2016, n. 26398 con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico a valere sulla legge n. 181/1989 per l’area di crisi Merloni, con una dotazione finanziaria di 26 milioni di euro, suddivisi in via paritetica tra le due Regioni; − l’Atto Integrativo sottoscritto in data 9 ottobre 2020 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 23 dicembre 2020 al n. 1043, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsto dall’Atto Integrativo del 24 ottobre 2018, è prorogato sino al 18 marzo 2022; − la Circolare ministeriale 26 novembre 2020, n. 3811, con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico a valere sulla legge n. 181/1989 per l’area di crisi Merloni con procedura valutativa a sportello; − il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 agosto 2019 che stabilisce i fabbricati costruiti termini, le modalità e destinati dall’impresa costruttrice alla venditale procedure per la presentazione delle domande di accesso, fintanto che permanga tale destinazione nonché i criteri di selezione e non siano valutazione per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento ofavore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, in diminuzionesostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 0000, x. 00 (XX Crescita); − la Circolare ministeriale 16 gennaio 2020 n. 10088 concernente i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 9 n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, con comunicazione pubblicata nella GURI n. 24 del 30 gennaio 2020; − la legge 27 dicembre 19982019, n. 431160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – che, l’impostaall’art. 1, determinata applicando l’aliquota stabilita commi da 491 a 494, stabilisce che per quanto riguarda la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa si consente l’impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal comune 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione; − la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che all’art 1, comma 127 stabilisce che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell’anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota primo periodo alle medesime finalità di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare all’articolo 44, comma 11-bis, del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle di cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; − la X.X.X. x. 000 xxx 00 xxxxxx 0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx che approva lo schema del presente del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 19 marzo 2010; − la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;X.X.X. x. 000 xxx 00 xxxxxx 0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx che approva lo schema del presente del presente Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 19 marzo 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Programma
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 la legge 15 marzo 20141997, n. 1659, convertito dalla Legge 2 maggio 2014e, in particolare, l'articolo 21, che conferisce alle scuole di ogni ordine e grado l’autonomia scolastica; - il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 68275, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessoquale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del comma 682citato articolo 21 della suddetta legge n. 59/1997; - il decreto legislativo 17 ottobre 2005, lettera b)n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote53” e, in relazione alle diverse tipologie particolare, l’allegato A, concernente il “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di immobileistruzione e formazione”; - il citato comma 677 dell’artdecreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 1364, comma 2, 4 del decreto-decreto legge 6 dicembre 201125 giugno 2008, n. 201112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 20116 agosto 2008, n. 214133"; - il decreto del Ministro dell’istruzione, detrazioni d’imposta o altre misuredell’università e della ricerca 23 dicembre 2009, tali da generare effetti sul carico n. 103, e ss.mm.ii., con il quale è stato istituito il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica con compiti di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia studio, ricerca e proposta di immobilipercorsi formativi nel settore dell’educazione e della formazione musicale, anche tenendo conto che rispettino i criteri di quanto previsto dall’articolo 13 verticalità e di laboratorialità e gli standard di qualità didattica; - i decreti del citato decreto-legge n. 201/2011; Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti, rispettivamente, il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 84, del decreto-legge 6 dicembre 201125 giugno 2008, n. 201112, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 6 agosto 2008, n. 133; - il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, "Schema di regolamento recante - le direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 28 luglio 2010, n. 65 concernenti, rispettivamente, le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e professionali; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 214 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e successive modificazionidella pratica musicale nella scuola, l’aliquota massima alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria; - le direttive 16 gennaio 2012, nn. 4 e 5, concernenti, rispettivamente, le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e professionali - secondo xxxxxxx e quinto anno; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della TASI non può comunque eccedere ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il limite curricolo della scuola dell'infanzia e del - la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 maggio 2018 n. 382 concernente “l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; - il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 14 agosto 2019, n. 764, recante “Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale; - il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue – (QCER), del Consiglio d’Europa (2001) e il QCER Volume Complementare del Consiglio d’Europa (2020); - la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018 (2018/c 189/01), relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; - la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2019 (2019/c 189/03), su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue; - la Comunicazione del 30 settembre 2020 della Commissione Europea sulla realizzazione dello Spazio europeo dell’Istruzione entro il 2025, che mira anche alla promozione del multilinguismo; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021, di adozione del Piano triennale delle arti, ai sensi articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti l'apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni; - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al comma 676 regolamento UE n. 2021/241 del suddetto art. 1 Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che - tra i suoi scopi - annovera anche la diffusione del multilinguismo; - l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del 16 settembre 2021, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione per l'anno 2022, dove viene ribadito che “l’obiettivo del potenziamento delle conoscenze e della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti abilità linguistiche, anche al fine di assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità occupazionale, sarà perseguito attraverso l’implementazione di percorsi all’interno dell’istruzione scolastica e destinati dall’impresa costruttrice alla venditadi un sistema di monitoraggio digitale delle competenze, fintanto che permanga tale destinazione nonché attraverso il finanziamento di corsi di lingua e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 metodologici per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015docenti”;
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. gli ▪ il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del governo; ▪ il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che prevede una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità di law enforcement, ivi compresi i servizi delle dogane (art. 87); ▪ il Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione, in forza del quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica il corpus legislativo doganale e svolge il ruolo di garante degli scambi internazionali, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della salute e della sicurezza dei cittadini, anche nel quadro di diversi Regolamenti di settore, e che all’articolo 3, in particolare, circa il ruolo delle autorità doganali, evidenzia “… la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero. ” e prevede che le autorità doganali mettano in atto misure intese a “… garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità…”; ▪ il Regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, in applicazione del quale, inter alia, l’Agenzia dispone di banche dati ove sono presenti informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (banca dati dell’Agenzia – FALSTAFF; banca dati della Commissione Europea – COPIS; banche dati presenti sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per i diritti di proprietà intellettuale (EUIPO)); ▪ la Legge n. 4/1929 (artt. 1 30 e 2 del 31), il D.P.R. n. 43/1973 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (artt. 324 e 325), il Codice di Procedura Penale (art. 57, terzo comma), il D.L. 6 marzo 2014n. 331/1993 convertito in Legge n. 427/1993 (art. 32) e il D.Lgs. n. 504/1995 (artt. 18, 19 e 58), in applicazione dei quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esercita funzioni di polizia giudiziaria e tributaria a competenza settoriale, finalizzata alla prevenzione, all’accertamento e al contrasto delle violazioni alle norme la cui applicazione è demandata alle dogane; ▪ l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 241 che prevede la stipula di accordi tra amministrazioni per mille l’aliquota disciplinare lo svolgimento in collaborazione di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia attività di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015interesse comune;
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo
VISTI. gli arttil codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151; - il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituto l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; - l’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con il Regolamento di attuazione emanato con D.M. del 12 novembre 1997, n. 521 e l’articolo 1 e 2 del D.L. 6 marzo 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall’art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture; - il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, che all’art. 19 designa l’ENAC quale organo vigilante competente sulla materia; - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce, tra l’altro, che i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati; - la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che all’art. 2, comma 12, lett. p), ha introdotto l’obbligo, per il soggetto esercente il servizio, di adottare una carta di servizio pubblico, nella quale indicare gli standard dei singoli servizi e gli esiti della verifica sul rispetto degli stessi; - il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti”; - la Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 relativa alla “qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”, che sostituisce e abroga le Circolari ENAC APT 12 del 2 maggio 2002 e la Circolare APT 31 del 8 giugno 2009; - il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; - il D.M. 24 luglio 2007, n.107/T che designa l’ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006; - la Circolare ENAC GEN 02B del 13 maggio 2021 che aggiorna la Circolare GEN 02A del 19 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006, introducendo, tra l’altro, la disciplina degli aspetti sanzionatori contenuta dal D.lgs. 24 febbraio 2009, n. 24; - il Regolamento della Commissione del 12 febbraio 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con 139 che stabilisce i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessorequisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, ai sensi del comma 682Regolamento (CE) n. 216/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio; - la Circolare ENAC APT 21 del 30 gennaio 2006, lettera b)che in merito all’approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali ha dettato criteri per la redazione, punto 2) dell’art. 1 della Legge presentazione e istruttoria dei progetti di infrastruttura e impianti aeroportuali; - il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 147/2013; 367, che disciplina il comma 676 dell’art. 1 della Legge procedimento di presa in consegna e i compiti di sorveglianza riguardanti gli immobili demaniali di cui al n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 6 dell’Allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 147/201359; - la Circolare APT 32 del 7 dicembre 2009 che, impone ai Comuni nell’ambito del demanio aeronautico civile statale, definisce l’aeroporto quale “sistema tecnico, gestionale, economico equilibrato”, e, tra l’altro, delinea il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia concetto di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, strumentalità dei beni in relazione alle diverse tipologie di immobilefunzioni, al ruolo e allo sviluppo dell’aeroporto; il citato comma 677 dell’art- la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali; - l’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, 37 del decreto-legge D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 214, così come modificato dall’art 36, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni, l’aliquota massima che, istituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in avanti ART), ha disposto che, per il settore aeroportuale, alla medesima sono attribuite le competenze di cui agli artt. 71-82 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in attuazione della TASI non può comunque eccedere il limite Direttiva 2009/12/CE; - l’art. 71, comma 5, del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della Direttiva 2009/12/CE, che esclude dal proprio ambito di applicazione: i diritti riscossi per la remunerazione dei servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra, di cui all’Allegato A del D.lgs. n. 18/1999 e i diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta, di cui al Regolamento CE 1107/2006; - l’art. 1, comma 676 11 e comma 11 ter, del suddetto artD.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni; - il D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione; - l’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 5 agosto 2016 che designa l’ENAC quale Autorità tecnica di settore deputata a curare l’istruttoria e la definizione dei Contratti di programma con i gestori aeroportuali; - l’art. 1 202, comma 1bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha disposto la proroga di due anni della legge durata delle concessioni aeroportuali in essere; - l’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 147/2013120, che ha previsto la costituzione obbligatoria, presso le stazioni appaltanti, del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. Per i fabbricati costruiti 18 aprile 2016 n. 50; - la documentazione istruttoria prodotta dal gestore aeroportuale e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano dall’amministrazione pubblica concedente il finanziamento con la quale si attesta la compatibilità con la normativa europea in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per centomateria di aiuti di Stato; - il parere espresso dal Consiglio di Stato sez. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumentoadunanza di sezione del XX sulla legittimità della clausola di rinuncia al contenzioso, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi all’art. 19 dello schema di Contratto di Programma approvato con delibera del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare Consiglio di Amministrazione dell’ENAC n.20 del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 20152 ottobre 2018;
Appears in 1 contract
Samples: Program Contract
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014la L. 23 agosto 1988, n. 16400, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; - il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 68303, con i quali sono state apportate modifiche alla recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma istitutiva dell’art. 11 della TASIlegge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; TENUTO CONTO che- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare: – il tributo sui servizi indivisibili (TASIi) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stessol’art. 1, comma 5, lettere a) e d) della predetta legge che prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionali sono, tra l’altro, finalizzate ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; (ii) l’art 3, co. 1 ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione quale la Presidenza del Consiglio Comunaledei Ministri “determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può ridurre tale aliquota fino all’azzeramentotrasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti”; - il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquotePresidenza del Consiglio dei Ministri” e, in relazione alle diverse tipologie particolare, l’articolo 30 che individua il Dipartimento per l'informazione e l'editoria quale struttura di immobilesupporto al Presidente con compiti di coordinamento, promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale; - il citato comma 677 dell’art. 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2019, concernente l’approvazione del bilancio di previsione della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2014 l’anno finanziario 2020 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere per il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decretotriennio 2020-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 20152022;
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per La Realizzazione Di Materiali Audiovisivi Istituzionali
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 16297, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni e integrazioni; - la legge 15 marzo 1997, n. 6859, e, in particolare, l’articolo 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche che consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i quali sono state apportate modifiche alla settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire la massima flessibilità; - il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione delle istituzioni scolastiche; - la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione; - la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; - il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 147/201353; - il decreto ministeriale 13 giugno 2006, impone ai Comuni il vincolo in base al quale n. 47, concernente la somma quota del 20% dei curriculi riservata all’autonomia delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla istituzioni scolastiche; - la legge statale per l’IMU al 31 dicembre 201311 gennaio 2007, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoten. 1, e, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013particolare, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma l'articolo 2, del decretorecante delega al Governo per la definizione di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-legge 6 secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza; - il decreto legislativo 29 dicembre 20112007, n. 201262, recante disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; - il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201130 ottobre 2008, n. 214169, detrazioni d’imposta o altre misurerecante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università e la circolare ministeriale 27 ottobre 2010, tali n. 86, che ha fornito indicazioni attuative per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”; - i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89, recanti i Regolamenti per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, rispettivamente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei; - la strategia Europa 2020 dell’Unione Europea, e in particolare gli obiettivi da generare effetti sul carico realizzare nel campo dell’istruzione per migliorare le condizioni dei Paesi europei; - la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di imposta TASI equivalenti istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che, in relazione all’offerta formativa, individua gli obiettivi formativi tra i quali le istituzioni scolastiche possono scegliere le proprie priorità di intervento; - l’Agenda 2030 concernente la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e, in particolare, gli obiettivi da realizzare per migliorare le condizioni dei vari Paesi; - i documenti internazionali, le raccomandazioni dell’UNESCO e le direttive comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell’Umanità come elementi essenziali nel contesto pedagogico e culturale di ogni Paese; - le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro; - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a quelli determinatisi norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di immobiliapplicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”; - il decreto del Ministero dell’istruzione, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 dell’università e della ricerca del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che 4 settembre 2019, n.774, concernente le Linee guida in merito ai percorsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale le competenze trasversali e per l’orientamento di cui all’art. 13all’articolo 1, comma 8785, del decreto-della legge 6 30 dicembre 20112018, n. 201145; - il decreto legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20115 marzo 2020, n.12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca - l’atto di indirizzo del Ministero dell’istruzione adottato il 7 febbraio 2020, n. 214 2, con il quale sono state individuate le priorità politiche per il 2020; - lo statuto della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e successive modificazionial Risparmio che attribuisce alla FEduF compiti di informazione, l’aliquota massima realizzazione e diffusione di materiali e modalità didattiche in materia di promozione dell’educazione finanziaria con la possibilità di istituire, tra l’altro, borse di studio; - il protocollo d’intesa sottoscritto il 26 febbraio 2016 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della TASI non può comunque eccedere il limite ricerca e dalla FEduF, di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015durata triennale;
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo D’intesa
VISTI. gli il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, artt. 1 27, 66 e 92, il Politecnico intende favorire, tra l’altro, le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche; • la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico; • l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; • l’art. 65, comma 2 del D.L. 6 marzo 2014Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 16300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, convertito dalla Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3; • la Legge 2 maggio 201430 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; • l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti • l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 68145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente dPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva compiti della TASIStruttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 4, che “la Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività”; TENUTO CONTO che: – • lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021; • il tributo sui servizi indivisibili Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021; • lo Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 623/AG del 23 febbraio 2012 (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento Gazzetta Ufficiale n. 52 del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b2 marzo 2012), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti pubblicato sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;proprio sito internet all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/00 6_Statuto_del_Politecnico_di_Milano.pdf
Appears in 1 contract
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014− il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 16303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; − il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; − il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla Legge 2 maggio 2014legge 14 luglio 2008, n. 68121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; − il d.P.C.M 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e s.m.i.; − il d.P.C.M 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; − il d.P.C.M 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri”, e s.m.i.; − il d.P.C.M. 8 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, con il quale al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nonché di titolare del Centro di responsabilità n. 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASIcorrelati poteri di spesa; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 − l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 147/2013241 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per − l’articolo 8, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote comma 6, della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 20135 giugno 2003, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoten. 131, che prevede che, in relazione alle diverse tipologie sede di immobileConferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; − il citato comma 677 dell’artd.P.C.M. 26 settembre 2019, regolarmente registrato dalla Corte dei conti, concernente “Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. 1 della legge xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx”, e in particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale; − il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 febbraio 2020, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2020”, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2020, al n. 147/2013488 e, come modificato dalla Legge n. 190/2014in particolare, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’artl’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 133, comma 21, che stabilisce in euro 8.725.127,00 la quota per l’anno 2020 del decreto-legge 6 dicembre 2011Fondo per le politiche giovanili, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 destinata agli interventi delle Regioni e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015delle Province Autonome;
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – − il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20111 aprile 1989, n. 201120, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201115 maggio 1989, n. 214181, detrazioni d’imposta o altre misurerecante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; − l’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, tali n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha disposto l’estensione di interventi di promozione industriale nelle aree interessate da generare effetti sul carico crisi di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobilisettore nel comparto industriale, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011120 del 1989; il comma 678 dell’art. 1 − l’articolo 11, commi 8 e 9, della Legge legge 14 maggio 2005, n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 80, di cui all’art. 13conversione in legge, comma 8con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 201114 marzo 2005, n. 20135, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201115 maggio 1989, n. 214 e successive modificazioni181, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 676 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del suddetto art. 1 comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 147/2013311; − i decreti ministeriali n. 1196561 del 17 maggio 2006, n. 1196538 del 21 marzo 2006, n. 1196579 del 9 giugno 2006 che hanno proceduto all’impegno contabile delle somme sopra indicate a favore dell’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. (di seguito Invitalia) per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 5-8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come estesi alle nuove aree di crisi industriale individuate con il DPCM del 7 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 11 della legge 80 del 14 maggio 2005; − l’Accordo di Programma “per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.A.” del 19 marzo 2010 sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Marche e Umbria, avente a oggetto l’attuazione del Programma complessivo di intervento di reindustrializzazione per l’area, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010, al Fg. Per i fabbricati costruiti n. 312, Reg. n. 3. − il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con legge del 7 agosto 2012, n. 134; − l’Atto integrativo sottoscritto in data 18 ottobre 2012 dal Ministro dello Sviluppo economico e destinati dall’impresa costruttrice dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2012, Reg. n. 13, fg. n. 226, con il quale, a seguito delle mutate condizioni di contesto, si è provveduto alla venditarimodulazione degli Assi di intervento, fintanto che permanga tale destinazione alla riprogrammazione delle risorse di parte statale, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata e non siano alla proroga dei termini di conclusione previsti; − l’Atto integrativo sottoscritto in ogni caso locatidata 18 marzo 2015 dal Vice Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e registrato dalla Corte dei Conti in data 15 ottobre 2015 al n. 3625, l’aliquota con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall’Accordo di Programma del 19 marzo 2010 e dall’Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, è ridotta allo 0,1 stato prorogato di ventiquattro mesi e fissato al 18 marzo 2017; − l’Atto integrativo sottoscritto in data 7 settembre 2017 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per cento. I Comuni possono modificare presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2017 al n.847, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall’Accordo di Programma del 19 marzo 2010, dall’Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012 e dall’Atto integrativo di proroga del 18 marzo 2015, è ulteriormente prorogato di dodici mesi ed è fissato al 18 marzo 2018; − l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 ottobre 2018 da Ministro dello Sviluppo economico e dai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e per presa visione da Invitalia e registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2019 al n. 1-18, con il quale il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall’Accordo di Programma del 19 marzo 2010, dall’Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, dall’Atto integrativo di proroga del 18 marzo 2015 e dall’Atto integrativo di proroga del 7 settembre 2017 è prorogato sino al 18 marzo 2020; − la suddetta aliquota Circolare Ministeriale 22 marzo 2016, n. 26398 con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico a valere sulla legge 181/89 per l’area di crisi Merloni, con una dotazione finanziaria di 26 milioni di euro, suddivisi in aumento, sino allo 0,25 per cento ovia paritetica tra le due Regioni; − il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 agosto 2019 che, in diminuzionesostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 0000, x. 00 (XX Crescita), stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle complesse che quelle ricadenti in situazioni di crisi industriale diverse da quelle complesse; − la Circolare direttoriale MISE del 16 gennaio 2020 n. 10088 e successiva Circolare direttoriale MISE di rettifica del 26 maggio 2020 n. 153147 con cui si è data attuazione alle disposizioni contenute nel DM 30 agosto 2020, concernente termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge 9 n. 181 del 15 maggio 1989; − la legge 27 dicembre 19982019, n. 431160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – che, l’impostaall’art. 1, determinata applicando l’aliquota stabilita commi da 491 a 494, ha stabilito che per quanto riguarda la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa si consente l’impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal comune ai sensi 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. − la deliberazione della Giunta regionale del 19/03/2020 n. 184 con la quale la Regione Umbria ha approvato il presente Atto integrativo e ha individuato le risorse finanziarie pari a € 1.539.801,00 - che residuano a chiusura dell’Avviso pubblico citato in premessa - a valere sull’Azione 3.1.1 del POR FESR 14/20 e rese disponibili sulla medesima Azione per investimenti volti alla reindustrializzazione e diversificazione dell’apparato produttivo esistente, dando atto che le stesse potranno essere ulteriormente incrementate in esito a successive disposizioni. − la deliberazione della Giunta regionale del 22/06/2020 n. 780 con la quale la Regione Marche ha approvato il presente Atto integrativo e ha individuato le risorse finanziarie pari a € 1.798.754,22 per il finanziamento di politiche attive del lavoro, meglio descritte all’art.2, comma 6834, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 a valere sul bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020, prevedendo che tali risorse possano essere incrementate attraverso l’utilizzo dei residui dell’attuale programmazione dei Fondi strutturali e dei fondi della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;nuova programmazione europea 2021/2027.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Programma
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 16195, convertito dalla Legge 2 maggio 2014che ha introdotto modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del previgente Regolamento (CE) n. 1889/2005 e, n. 68in particolare gli articoli da 1 a 4 che, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati tra l’altro, individuano ADM tra le Autorità competenti, ciascuna per le competenze stabilite nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’artd.lgs. 1 della Legge n. 147/2013n.195/2008; il comma 676 dell’artD. Lgs. 1 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di base riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della TASI direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione” e che successive modificazioni e integrazioni, il Comunequale, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013Titolo IV, prevede che “Disposizioni specifiche per i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale prestatori di servizi di gioco” e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13in particolare: − l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011lett. a) che individua ADM, n. 201nella qualità di Agenzia Fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011tra le “amministrazioni e gli organismi interessati”; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13− l’articolo 3, comma 86, del lett. a), b) e c), che indica, tra i soggetti obbligati all’adempimento delle disposizioni antiriciclaggio dettate dallo stesso decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201gli operatori di gioco a distanza e su rete fisica, convertitosu concessione di ADM, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per nonché i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto soggetti che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento ogestiscono case da gioco, in diminuzionepresenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore; − l’articolo 12, fino all’azzeramento. Per comma 1, che disciplina la collaborazione tra le amministrazioni e gli immobili locati a canone concordato organismi interessati per agevolare l’individuazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso ogni circostanza in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del diritto reale sull’unità immobiliaresistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio; − l’articolo 52, quest’ultimo secondo cui ADM, nell’esercizio delle proprie competenze e l’occupante attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica il rispetto degli adempimenti cui i concessionari del gioco sono titolari tenuti ed emana linee guida ad ausilio dei concessionari medesimi, in ordine alle procedure e ai sistemi di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misuracontrollo finalizzati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che questi ultimi devono porre in essere, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. gli artt. 1 ▪ lo Statuto della Regione Lazio; ▪ la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 2 del D.L. Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i.; ▪ il regolamento regionale 6 marzo 2014settembre 2002, n. 161 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.; ▪ la D.G.R. n. 271 del 5 giugno 2018, convertito dalla Legge 2 maggio 2014con quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; ▪ la legge 23 dicembre 1978, n. 68833 e s.m.i., con i quali sono state apportate modifiche alla istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; ▪ il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 147/2013421” e s.m.i.; ▪ la legge regionale 16 giugno 1994, impone n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del SSR ai Comuni sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali”; ▪ l’art. 2, co. 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che definisce il vincolo trasferimento delle funzioni sanitarie in base materia di sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al quale Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.; ▪ la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 20137 agosto 1990, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquoten. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in relazione alle diverse tipologie particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) che disciplina lo svolgimento in collaborazione di immobileattività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; ▪ il citato D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 677 dell’art. 1 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; ▪ la legge n. 354 del 26 luglio 1975 e s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”; ▪ il Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 30 novembre 1998, n. 431419”; ▪ il D.P.R. 30 giugno 2000, l’impostan. 230, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”; ▪ la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31, “Istituzione del comma 683Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”; ▪ la legge regionale 8 giugno 2007, è ridotta n. 7, “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta”; ▪ la legge 28 aprile 2014, n. 67, “Deleghe al 75 per centoGoverno in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”; – il comma 681 dell’art. 1 ▪ la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso Regione Lazio”, ed in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliareparticolare gli articoli 9 (Piano personalizzato di assistenza), quest’ultimo 16 (Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali) e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 201533 (Regione);
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. l’articolo 118 comma 4 della Costituzione; - gli arttarticoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 20145 della legge 8 novembre 2000, n. 16328”; - gli articoli 11 e 12 della legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; - la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - il documento ANCI del maggio 2017 “La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento; - il Codice del Terzo Settore, convertito dalla Legge 2 maggio 2014approvato con Decreto Legislativo 117/2017 e in particolare l’art. 4 comma 1, n. 68l’art. 5, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 6821, lettera ba), punto 2) dell’artl’art.55 e l’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 1379, comma 2; - il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018, sulla corretta interpretazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge 6 dicembre 2011Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 201117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011rispetto alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 21450 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi sociali; - il parere n. 3235/2019 del Consiglio di Stato, detrazioni d’imposta o altre misureavente ad oggetto: “Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali.”; - la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale; - D.M.LPS n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”; - le Linee guida Anac N° 17, tali da generare effetti sul carico recanti “Indicazioni in materia di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia Delibera n. 382 del 27 luglio 2022. - Il D.P.04/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”; - Il D.P. 574/GAB del 09/07/2021 di immobili, anche tenendo conto approvazione delle “Linee guida per la programmazione dei Piani di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;Zona 2021”
Appears in 1 contract
Samples: Determination of Approval for Co Planning Procedure
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 dell'articolo 11 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per mille l’aliquota il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro; • il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: “I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della TASI previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 servizio sia sollevato da • l’articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo 724 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’artquale: ”I • l’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 1317, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali; • l’art. 2, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 20113 ottobre 2006, n. 201262, convertitoconvertito in legge, con modificazioni, dalla dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 201124 novembre 2006, n. 214286, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico in base al quale l’interpretazione autentica delle norme in materia di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale riscossione unificata di cui all’art. 13, comma 8, 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011d.lgs. 9 luglio 1997, n. 201241, convertitoè che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro; • il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”; • il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, solo il “Codice”; • il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; • il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); • la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 7 in data 27 gennaio 2021, con modificazionila quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, dalla ai sensi della citata legge 22 dicembre 201112 marzo 1968, n.334; • il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 214 1526 data 9 febbraio 2021; • la nota prot. n.……………. in data …………… con la quale il Ministero del Lavoro e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Associazione sindacale di cui al comma 676 sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale; • la nota prot. ……..…….. in data …………………. con la quale il Ministero del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti Lavoro e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato delle Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;esazione dei contributi associativi.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Riscossione Dei Contributi Associativi
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014la legge 7 agosto 1990, n. 16241, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 68196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale; - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; - la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione approvato con delibera dell’Autorità il 16 ottobre 2019, da ultimo modificato con delibera n. 682 del 6 ottobre 2021; - l’articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, e il successivo articolo 65, comma 1, che ha attribuito alla medesima Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i quali sono state apportate modifiche programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; - i vigenti Statuto e Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa: - l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla norma istitutiva della TASIrealizzazione del Green New Deal; TENUTO CONTO che: – - il tributo sui servizi indivisibili regolamento (TASIUE) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento 2021/241 del tributo stessoParlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del comma 68212 febbraio 2021, lettera b), punto 2che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; - la decisione (UE) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione 101060/21 del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 dell’Unione europea di approvazione della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia sulla base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate dei criteri di cui all’articolo 1319, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241; - la legge 1 luglio 2021, n. 101, di conversione del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, che definisce le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; - la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 che disciplina la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; - l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 2162, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-della predetta legge n. 201/2011; 145/2018 che ha sostituito il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;precedente
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. gli artt. 1 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per brevità, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; - il comma 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge predetto articolo 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASIdel CAD che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle società a controllo pubblico,..”; - l’articolo 5 del CAD che prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; - l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, ai sensi del quale “Per favorire la diffusione di servizi in - il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 201116 luglio 2020, n. 20176, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a - l’articolo 64-bis del CAD che al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; - il comma 1-quater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f), n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”; - l'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che al comma 2, da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201111 settembre 2020, n. 214120, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato prevede che “L'obbligo - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 201/201183, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale; - l’articolo 14-bis del CAD concernente compiti e funzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale; - il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’Italia Digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cui all’art. 13cittadini e imprese (SPID), comma 8, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”; - il decreto-legge 6 14 dicembre 20112018, n. 201135, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201111 febbraio 2019, n. 214 e successive modificazioni1, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere che all’articolo 8, comma 1, dispone che “Ai fini dell'attuazione degli - il limite comma 1-ter dell’articolo 8 del summenzionato decreto-legge n. 135/2018, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i - il comma 2 dell’articolo 8 del citato decreto-legge, secondo cui “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 676 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditaConsiglio dei ministri, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatiè costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge ai sensi dell’articolo 9 dicembre 1998del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 431175, l’impostasecondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...”; - il comma 3, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune della sopra citata disposizione normativa, così come modificato dall’articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ai sensi del quale “Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 6832, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al. n. 1580, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione; - il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx è stata nominata Ministro senza portafoglio; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; - il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate al richiamato Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2019, di conferimento all’Xxx. Xxxx Xxxxxx dell’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 1° gennaio 2020; - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, che individua nell’ambito degli obiettivi strategici che la Società di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135/2018 dovrà conseguire, tra gli altri, quelli atti ad assicurare lo sviluppo e l’efficiente funzionamento della piattaforma tecnologica pagoPA e a favorire l’adesione alla medesima piattaforma da parte delle pubbliche amministrazioni e dei prestatori di servizi di pagamento, nonché a promuovere la conoscenze e l’utilizzo presso i cittadini; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società di cui al comma 2 dell’articolo 8 del sopra citato decreto-legge, denominata “PagoPA S.p.A.”; - la Deliberazione n. 1738 del 15/12/2020 della Giunta Regionale del Veneto con cui è stata approvata la sottoscrizione del presente Accordo; - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 239, comma 1, ai sensi del quale “Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per - il comma 2 dell’articolo 239 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica”; - i decreti del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione 5 ottobre 2020 e 26 novembre 2020, con i quali, in attuazione del più volte citato articolo 239, è ridotta al 75 per cento; – stato disposto il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare riparto delle risorse del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota Fondo di cui al medesimo articolo 239 per l’anno 2020, prevedendo l’impiego di una quota prevalente del predetto Fondo “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai commi 676 servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 67764-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; - il citato decreto legge n. 76/2020 ha l’obiettivo di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale, prevedendo all’articolo 24 una pluralità di disposizioni che introducono una precisa scadenza per le Pubbliche Amministrazioni, fissata al 28 febbraio 2021; - in particolare: ○ dal 28 febbraio 2021 viene disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali, della carta d'identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi quali strumenti di identificazione dei cittadini che accedano ai servizi on-line; ○ viene introdotto l’obbligo di rendere fruibili, entro il 28 febbraio 2021, i servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO); ○ è fissata al 28 febbraio 2021 la data da cui decorre l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; ○ dal 28 febbraio 2021 è efficace il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali - diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi - per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete; - i citati decreti di riparto prevedono che una quota delle risorse del Fondo di cui al citato art. La restante 239, pari complessivamente ad € 43.600.000,00 sia utilizzata “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; - che il DTD, insieme alle due vigilate, PagoPA e AgID, riveste un ruolo fondamentale nel processo di realizzazione del Sistema Operativo del Paese, ossia di una serie di componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese; - in particolare: ➔ il DTD è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea; ➔ AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e tra l’altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica, anche curando la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID); ➔ PagoPA è corrisposta dal titolare preposta alla capillare diffusione del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND); - la Regione del Veneto come previsto dall’Agenda Digitale del Veneto 2020 è detenuta da un soggetto che preposta a supportare la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;trasformazione digitale degli enti comunali del proprio territorio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Ex Articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014⎯ la legge 7 agosto 1990, n. 16241, convertito dalla Legge 2 maggio 2014"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 15 legge 241/90 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni” ; ⎯ il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 68300, rubricato “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con i quali sono state apportate modifiche alla il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma istitutiva dell'articolo 1 della TASIlegge 6 luglio 2002, n. 137.”; TENUTO CONTO che: – ⎯ il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei servizi indivisibili individuati nel regolamento beni culturali e del tributo stessopaesaggio, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 147/2013137” e ss.mm.ii.; ⎯ il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e ss.mm.ii.; ⎯ il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, e ss.mm.ii.; ⎯ la Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e ss.mm.ii.; ⎯ la deliberazione della Giunta del Comune di Abano Terme n. del con la quale è stata deliberata l’approvazione del presente Protocollo d’intesa; ⎯ l’art. 2 comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune222 ess., con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale 191/2009 “Disposizioni per la somma delle aliquote della TASI formazione del bilancio annuale e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla pluriennale dello Stato (legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille finanziaria 2010)” e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobilesuccessive modifiche ed integrazioni; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13⎯ l’art 6, comma 26 ter, del decreto-legge 6 dicembre 13 agosto 2011, n. 201138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; ⎯ l’art 6 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119; ⎯ l’art. 1552 e ss. del Codice Civile riguardanti la permuta; ⎯ il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 15 luglio 2011, n. 214111, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che “Disposizioni urgenti per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la stabilizzazione finanziaria” e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015ss.mm.ii.;
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo D’intesa
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014− la Legge 7 agosto 1990, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; − il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 68231, con recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2; − il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali”; − la Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della TASIproduzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b); TENUTO CONTO che− il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: – ''Norme in materia ambientale"; − il tributo sui Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari, di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficìale del 19 giugno 2007, n. 140; − il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e deglì emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"; − il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura trasfusionali"; − il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante: "Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"; − il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema lnformativo dei servizi indivisibili individuati trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13; − l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome dì Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC; − l'Accordo tra ìl Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR); − il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, xxxxxxx ''Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300; − il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); − il Decreto del tributo stessoMinistro della Salute 2 dicembre 2016 recante: "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, ai sensi anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 6822, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; − il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 147/2013106 − la Legge 4 agosto 2017, impone ai Comuni n.124, recante: "Legge annuale per il vincolo mercato e la concorrenza", ed in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13particolare l'articolo 1, comma 125; − il Decreto Legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali; − l’Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 201208, convertitocosì come aggiunto dall’articolo 1, con modificazionicomma 1, dalla legge 2 dicembre 2011lett. b), Accordo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 21419, detrazioni d’imposta o altre misuretra il Governo, tali da generare effetti le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la “aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, Province autonome e associazioni e federazioni sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul carico modello per le visite di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente verifica” 25 marzo 2021 (Rep. atti n.29 /CSR); − l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome n.100/CSR dell’8 luglio 2021 per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. Atti 61/CSR)”; − la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 881 del 5 ottobre 2021, ad oggetto: “Recepimento Accordo Stato/Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021. Revisione e aggiornamento dell’Accordo SR 14 aprile 2016. (rep. Atti 61/CSR), relativo alla stessa tipologia stipula di immobiliconvenzioni tra Regioni, anche tenendo conto Province autonome e Associazioni e Federazioni di quanto previsto dall’articolo 13 donatori di sangue; − la deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - X.Xx.Xx. n. 49 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 14.02.2022, ad oggetto: “Indirizzi per la stipula della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale Convenzione tra le Aziende Sociosanitarie Liguri/Enti/Istituti della Regione Liguria Associazioni/Federazioni Donatori di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune Sangue ai sensi della L.n. 219/2005 e dell’Accordo Stato/ Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021”. − il programma di autosufficienza nazionale del comma 683, è ridotta al 75 per centosangue e dei suoi prodotti anno 2022 CNS; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Appears in 1 contract
VISTI. gli arttL’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”. 1 e 2 del D.L. 6 marzo • La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti. • La delibera n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 681064/2019 in data 13 novembre 2019, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA). • La delibera n. 364 del 29 marzo 2021, con la quale la Giunta regionale ha adottato il Piano triennale di Prevenzione della TASI; TENUTO CONTO Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Giunta regionale 2021/2023. Art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" Preso e dato atto, in particolare, del punto 1.3.2 del PNA 2019: “I codici di amministrazione e le linee guida di ANAC” che dispone che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso“Con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai sensi titolari di organi, al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell’amministrazione, quest’ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del comma 682rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.” Preso atto, lettera baltresì, del successivo punto 1.8 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “Divieti post-employment (pantouflage)” disponendo che: “le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, punto 2) tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 1 della Legge 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 147/2013; il comma 676 165/2001” Preso atto, infine, del punto 1.9 del PNA dedicato ai “Patti di integrità” che dispone che : “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 1, co. 17, della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per mille l’aliquota l’affidamento di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’artcommesse. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;A tal
Appears in 1 contract
Samples: Patto Di Integrità
VISTI. gli arttl’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che, al comma 1, dispone che: “Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.”; - l’art. 1 e 2 del D.L. 6 decreto legislativo 4 marzo 20142015, n. 22, che istituisce l’indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” e l’art. 15 che introduce un’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL); - l’art. 66, commi 7-16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201125 maggio 2021, n. 20173, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201123 luglio 2021, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede 106 che istituisce l’indennità per la disoccupazione involontaria per i fabbricati rurali ad uso strumentale lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS); - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di cui all’art. 13tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), comma 8di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. …… del ………, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 201, convertito, 223; - la nota prot. n………… del …………… con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 la quale il Ministero del Lavoro e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Organizzazione sindacale di cui al comma 676 sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. ………… del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti ……………… con la quale il Ministero del Lavoro e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato delle Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
VISTI. gli artt. − l’articolo 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 162440, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; − la legge 7 agosto 1990, n. 68241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni”; − la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i. recante “riordino della legislazione in materia portuale”, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria; − la legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; − la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i., recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; − il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con i quali sono state apportate modifiche alla il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 147/2013137”; − il decreto legislativo 18 agosto 2000, impone ai Comuni n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 34, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziatetempi, relativamente alle abitazioni principale le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; − il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del regolamentari in materia edilizia”; − il decreto-legge 6 dicembre 201125 settembre 2001, n. 201351, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201123 novembre 2001, n. 214410, detrazioni d’imposta in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; − il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; − il provvedimento emesso in data 16 gennaio 2007 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania con cui il compendio militare della Base Navale di Napoli è stato dichiarato di interesse storico artistico; − il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, in particolare l’articolo 535, istitutivo di Difesa Servizi S.p.A., Società in house al Ministero della Difesa; − il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”; − il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante − la legge 31 gennaio 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare Nazionale”; − il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi − il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Difesa in data 7 agosto 2015, “Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o altre misurealienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d’uso sia stata modificata”; − il decreto legislativo 18 aprile 2016, tali da generare effetti sul carico n. 50, (codice dei contratti pubblici) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di imposta TASI equivalenti concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a quelli determinatisi lavori, servizi e forniture”; − il Protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritto in data 13 marzo 2019, con riferimento all’IMU relativamente il quale è stato avviato un percorso di collaborazione per l’elaborazione di studi e proposte progettuali, finalizzati alla stessa tipologia valorizzazione ed alla riqualificazione urbana di vari asset cittadini, tra i quali il molo “San Xxxxxxxx”; − il “Documento di orientamento per la valorizzazione pubblica del Molo San Xxxxxxxx” sottoscritto tra il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Agenzia del demanio e il Comune di Napoli in data 14 luglio 2020; − il Decreto interministeriale tra il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8 settembre 2020, n. 8, (precisazione della natura giuridica della base navale di supporto logistico del porto di Napoli), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020; − lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309, del 30 dicembre 2021; − la Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; − l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022- 2024, che affida all’Agenzia del demanio la prosecuzione delle attività volte a garantire la gestione economica degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali per fini istituzionali, potenziando le attività di razionalizzazione degli spazi in uso e di contenimento della spesa pubblica, attraverso il ricorso agli strumenti normativi attualmente vigenti in materia; − il decreto del Ministro della Difesa 22 gennaio 2021, concernente la costituzione della Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, anche tenendo conto l’energia e l’ambiente; − la delibera di quanto previsto dall’articolo 13 Giunta Comunale del citato decreto-legge Comune di Napoli rep. n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;del
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. gli artt. 1 il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e 2 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del D.L. lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; • la legge 6 marzo 2014novembre 2012, n. 16190 e s.m.i., convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; • il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 14 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote165” e, in relazione particolare, l’art. 2; • il Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, che estende gli obblighi comportamentali previsti per i dipendenti anche ai consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l’Agenzia; • l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’AgID, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con Determinazione n. 20/2020 del 4 febbraio 2020; • il Disciplinare per la selezione di esperti, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’AgID n. 340 del 5 agosto 2020 con il quale sono stabilite le procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia; • l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti le amministrazioni pubbliche possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitoconferire esclusivamente incarichi individuali, con modificazionicontratti di lavoro autonomo, dalla legge 2 dicembre 2011ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; nonché il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 6 bis del medesimo articolo 7, che prevede che le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne; • l’AgID ha effettuato una ricognizione interna tra il personale in servizio al fine di individuare i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;seguenti profili specialistici:
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro Autonomo
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da XXXXXXXXX XXXXX - la Legge 5 febbraio 1992, n. 16104 “Legge-quadro per l’assistenza, convertito dalla l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.; - la Legge 2 maggio 201412 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.; - il Decreto Legislativo 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge 10/12/2014 n.183; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 68275, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’artdell'art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 21 della legge 15 marzo 1997, n. 147/201359”; - il decreto legislativo 14 gennaio 2008, impone ai Comuni n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro; - l'allegato A) del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente il vincolo in base al quale la somma Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione; - il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di "Definizione delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 a norma dell'articolo 4 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201128 marzo 2003, n. 20153”; - la Legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento all’articolo 1, convertitocommi da 33 a 43; - la legge 30 dicembre 2018 n. 145, con modificazioni“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l’art. 1, dalla legge 2 dicembre 2011commi da 784 a 787, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di imposta TASI equivalenti alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e ne ha rideterminato la durata minima complessiva in ragione dell’ordine di studi a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’artpartire dall’a.s. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 20152018/2019;
Appears in 1 contract
Samples: Protocollo Di Collaborazione
VISTI. gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014− il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 16303, convertito dalla Legge 2 maggio 2014recante “Ordinamento della Presidenza del − il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI165 e s.m.i.; TENUTO CONTO che: – − il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201116 maggio 2008, n. 20185, convertitoconvertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; − il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.; − il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.; − il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; − il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; − il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con modificazioni, dalla il quale al cons. Xxxxx Xx Xxxxxx è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; − l’articolo 15 della legge 2 dicembre 20117 agosto 1990, n. 214241 e s.m.i. che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; − il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 9 giugno 2021, detrazioni d’imposta o altre recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2021 al n. 1736 e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che quantifica in euro 9.060.604,00 la quota per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobiliazioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome; − il successivo decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 recante “Riparto dell’incremento delle risorse finanziarie del citato decreto-legge Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021, al n. 201/2011; il comma 678 dell’art2744, e in particolare, l’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 133, comma 81, che quantifica in euro 9.100.000,00 la quota dell’incremento per l’anno 2021 del decreto-legge 6 dicembre 2011Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, n. 201azioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome si sono verificati i presupposti, convertitoper procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione; tanto premesso, con modificazioniconsiderato, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 visto e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;ritenuto
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Unico
VISTI. la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro per i disabili; gli artt. 1 11, 12, 13 e 2 14 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato; circ. Min. Lav. n. 4 del D.L. 6 marzo 2014, 17 gennaio 2000; D.M. n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI91 del 13.1.2000; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’artl’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 18 della legge 196/97 e il D.M. n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale 142/98; Xxxxxxxx G.R. n. 1397 del 6.12.99 e Delibera G.R. n. 489 del 11.4.2000. PREMESSO che la somma Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell’inserimento lavorativo delle aliquote della TASI persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobilecollocamento mirato (art. 1); il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli anni 2014 ambienti, gli strumenti e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto relazione (art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 2); che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni gli uffici competenti possono modificare stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento(art. 11); – il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principaleconvenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art. 11, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1co. 3); che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art.11, A/8 co.4); che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art.11, co. 2); che attraverso la convenzione si può accede alle agevolazioni per le assunzioni sia a carico del Fondo nazionale per i disabili istituito art.. 13, co. 4 e A/9regolamentato dal D.M. n. 91/00, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;sia a carico del Fondo regionale art. 14, L. 68/99 e L.R. n. 12/00.
Appears in 1 contract
VISTI. gli artt. 1 e 2 l’articolo 7 della Legge Regionale del D.L. 6 marzo 2014Veneto 23 aprile 2004, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – 11 “Norme per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento governo del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; territorio e in materia di paesaggio” il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale la definizione e la realizzazione di cui all’artprogrammi d’intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’art. 13, comma 8, 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 201, convertito, con 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, dalla ; - la legge 22 dicembre 20117 agosto 1990, n. 214 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; - l’Accordo di Programma risulta compatibile con le previsioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio, vigente dal 15 novembre 2014; - l’Accordo di Programma comporta variante al Piano degli Interventi ed è conseguentemente sottoposto ad approvazione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 nonché dell’articolo 7, commi 2 e seguenti della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla venditaregionale 11/2004; - in sede di Conferenza dei Servizi del ……………….. indetta ai sensi dell’articolo 7, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locaticomma 3, l’aliquota della legge regionale 11/2004 è ridotta allo 0,1 stata verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati; - la proposta di Accordo di Programma è stata depositata per cento. I Comuni possono modificare dieci giorni presso la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal segreteria del comune ai sensi dell’articolo 7, comma 3, primo periodo della legge regionale 11/2004; - dell’avvenuto deposito è stato dato avviso sull’Albo Pretorio del Comune e della Città Metropolitana interessata ai sensi del già citato articolo 7, comma 6833, è ridotta al 75 per centosecondo periodo della legge regionale 11/2004; – il - ai sensi dell’articolo 7, comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/94 legge regionale 11/2004, il possessore versa Comune ha provveduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed ha convocato tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati; - nella seduta del ………………. gli enti si sono espressi definitivamente sull’Accordo anche sulla base delle osservazioni presentate entro i termini previsti per legge; - ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio Comunale di Venezia dovrà ratificare l’Accordo entro i termini previsti per legge. Tanto premesso, visto e considerato le amministrazioni e la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;società in intestazione stipulano il seguente
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Programma