Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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Samples: Accordo Quadro: Manutenzioni Straordinarie Aree Verdi, www.comune.giussano.mb.it, www.comune.giussano.mb.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto opere, anche preesistenti, così quantificate: - Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell’IVAdell'IVA; - Partita 2 - Opere preesistenti – importo di appalto maggiorato dell'IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 e pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: - danni a cose dovuti a vibrazioni; - danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; - danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 92 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016d.P.R. 207/2010, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: www.comune.lucca.it, www.comune.lucca.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore 50/2016 l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante il Comune da tutti i rischi di esecuzione (CAR), e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei lavoricollaudatori in corso d’opera. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa Le polizze di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionecui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore del Comune. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa dalla mandataria in nome e per conto di tutti capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i concorrenti raggruppati o consorziatidanni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue: - la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto; - la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa; la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntisinistro.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria Nonché Di Pronto Intervento Da Eseguirsi Nei Cimiteri Urbano E Suburbani Del Comune Di Terni Per La Durata Di Anni Uno Per L’importo Totale Pari Ad €. 200.000,00 Progettista: Federico Nannurelli Rup: Federico Nannurelli, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria E
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo A norma dell'art. 103, comma 7, D. Lgsdel d.lgs. 50/2016, n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa lavori il cui massimale è prestata da un'impresa pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 500.000 euro ed un massimo di assicurazione5.000.000 di euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti o comunque decorsi dodici mesi dalla Stazione Appaltante data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a causa del danneggiamento o della distruzione copertura dei rischi di rovina totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAdell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.loro rappresentanze.
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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore 7 del D.Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo del contratto stesso. La polizza del presente articolo deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa lavori il cui massimale è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionepari a 500.000 euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione premio o di commissione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Contratto a Misura
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai 0.Xx sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgsdell’art. 103 c.7 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore l 'esecutore dei lavori è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di alcuna franchigia e percentuale gara o di scoperto affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che tenga indenne impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavorilavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza 0.Xx copertura assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoverbale. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante 0.Xx garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: • a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie stesso, al netto degli importi di cui al presente articoloalle partite 2) e 3), prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici partita 2) per le opere preesistenti: 500.000,00 euro partita 3) per le demolizioni e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria sgomberi: 100.000,00 euro • essere integrata in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel relazione alle somme assicurate in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari approvazione di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiaggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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Samples: www.provincia.re.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore del regolamento generale l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), ed essere conforme allo schema tipo 2.3 del contratto maggiorato dell’IVA. D.M. n°123/2004 con la suddivisione delle somme da assicurare secondo le seguenti partite: Partita 1 : importo delle opere da realizzare importo di aggiudicazione Partita 2 : importo delle opere preesistenti € 405.000,00 Partita 3 : demolizione e sgombero € 50.000,00 La polizza garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro ad euro € 500.000,00. Le garanzie Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a)in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al presente articolocomma 3, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo tali franchigie o un consorzio ordinario, giusto il regime della scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b)in relazione all’assicurazione di responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale civile di cui all’articolo 48al comma 4, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante La polizza da presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.dovrà anche:
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Samples: www.provincia.pc.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o della distruzione totale o parziale cause di impianti forza maggiore, e deve prevedere che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore con le modalità indicate nell’art. 125 del Regolamento, a copertura dell’intero importo dell’appalto, pari a Euro 500.000,00515.000,00 (Polizza CAR) e Euro 500.000,00 (Polizza RCT). Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le garanzie polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il i l regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, art. 37 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, 163/2006 e dall’art. 128 del Regolamento; la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La stazione appaltante potrà chiedere all’impresa una polizza di responsabilità postuma con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro a garanzia dei lavori eseguiti, a coperture del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del xxxxxx, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d’arte o comunque in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia.
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Samples: Contratto Di Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’art. 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La I contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza assicurativa contro tutti i rischi tipo di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa cui al Decreto del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n°123 e deve devono prevedere una le seguenti coperture assicurative: RISCHI DI ESECUZIONE: la somma assicurata deve essere non inferiore all’importo del di contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) al lordo dell’I.V.A.; RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,001.500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad euro 250.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto sia una riunione temporanea di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016concorrenti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103129, comma 71, D. LgsD.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorilavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto opere, anche preesistenti, così quantificate: Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell’IVA. dell'IVA Partita 2 - Opere preesistenti – per € 500'000,00 (cinquecentomila/00) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00€ 3.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016regolamento generale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: www.comune.cuneo.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103L’Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire quanto oggetto della presente gara, comma 7a regola d’arte e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi. L’appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione della fornitura, D. Lgsin considerazione dell’importanza che questa riveste per l’Università degli Studi dell’Insubria. 50/2016Nell’effettuazione della fornitura, l'Appaltatore l’appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o comunque, a diverso titolo, detenuti o posseduti da quest’ultimo. L’appaltatore dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato, in relazione all’espletazione della fornitura, a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ditte appaltatrici, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. A tal fine l’Appaltatore è obbligato tenuto alla stipula, con Istituto Assicurativo primario e per l’intera durata della fornitura, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all’Università, ai dipendenti e collaboratori della medesima e dell’Appaltatore nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a produrre€ 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro. In tale polizza, contestualmente alla sottoscrizione della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia all’Università – con l’indicazione dell’avvenuto pagamento del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni premio – prima della consegna stipulazione del contratto, l’Università dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei lavoriterzi. Tale copertura assicurativa, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo che avrà durata pari a quella della fornitura, anche eventualmente prorogata, e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione dell’appalto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell’Università. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della polizza. L’Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei materiali in genere di proprietà dell’appaltatore che si trovino presso il padiglione Xxxxxxxx, per cui solo all’appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l’Università sollevata da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio furti, danneggiamenti, incendi o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntialtre cause.
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Samples: www4.uninsubria.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai 0.Xx sensi dell'articolo dell’art. 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 0.Xx polizza deve coprire tutti essere stipulata in conformità al Decreto Ministro Attività Produttive12.3.2004 n. 123, a copertura degli importi di seguito indicati, riportati nel bando di gara:- che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 0.Xx somma assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa risultare di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata importo non inferiore a Euro 500.000,00€ 500.000,00;Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le garanzie polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto certificato di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunticollaudo.
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Samples: cdn1.regione.veneto.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del Codice dei contratti, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavorilavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.Telecom , Amga , Enel ,Rfi ,Cafc , edifici di proprietà) nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata per nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve assicurare una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie all’importo del contratto, al lordo dell’IVA, e deve prevedere: a)la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di cui al presente articoloesecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche i luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; b)la copertura dei danni causati dalle imprese subappaltatrici da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariovizi dell’opera, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai lavori da esse assuntisensi dell’articolo 1665 del codice civile; c)la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti, per l’importo di euro 600.000,00.
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Samples: www.comune.palmanova.ud.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, comma 7l’appaltatore è obbligato, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla prima della sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata per nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui all'importo del contratto al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici lordo dell’I.V.A. e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.deve:
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo A norma dell'art. 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa lavori il cui massimale è prestata da un'impresa pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 500.000 euro ed un massimo di assicurazione5.000.000 di euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti o comunque decorsi dodici mesi dalla Stazione Appaltante data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a causa del danneggiamento o della distruzione copertura dei rischi di rovina totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAdell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per una somma assicurata la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000,001.000.0000,00 (diconsi euro unmilione/00). Le garanzie fideiussioni di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiloro rappresentanze.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’art. 103, comma c. 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (se del caso) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A..R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La al lordo dell’I.V.A. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (se del caso) la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per è sostituita da una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, polizza che tenga indenne la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di stazione appaltante da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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Samples: www.comune.assisi.pg.it
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103129, comma 71, D. LgsD.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorilavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAopere, anche preesistenti. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella che interessa) danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016regolamento generale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o della distruzione totale o parziale cause di impianti forza maggiore, e deve prevedere che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore con le modalità indicate nell’art. 125 del Regolamento, a copertura dell’intero importo dell’appalto, pari a Euro 500.000,00515.000,00 (Polizza CAR) e Euro 500.000,00 (Polizza RCT). Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le garanzie polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il i l regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, art. 37 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, 163/2006 e dall’art. 128 del Regolamento; la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La stazione appaltante potrà chiedere all’impresa una polizza di responsabilità postuma con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro a garanzia dei lavori eseguiti, a coperture del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del guasto, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d’arte o comunque in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia.
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Samples: Contratto Di Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del Codice dei contratti, l'Appaltatore l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto contratto, e in ogni caso comunque almeno 10 dieci giorni prima prime della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa pari a 1.000.000,00 così ripartita: una somma pari ad euro 500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni causati arrecati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non inferiore a Euro 500.000,00sono opponibili alla Stazione Appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricisub fornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4848 del Codice dei contratti, comma 5le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si precisa che le suddette polizze devono essere presentate all’Amministrazione dall’Impresa aggiudicataria almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula del D. Lgscontratto. 50/2016Le macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere coperti da polizza assicurativa R.C. prevista dalla legge. Sarà obbligo dell’Impresa di adottare, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di nel corso dell’esecuzione dei lavori, tutti i concorrenti raggruppati o consorziatiprovvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Nel caso Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48segnalazioni nei lavori, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l’Impresa terrà sollevata ed indenne la stazione appaltante e il personale da esse assuntiessa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
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Samples: Contratto