Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 71, D. LgsD.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere o monumenti, anche preesistenti, e l’importo assicurato deve essere almeno pari all’importo di contratto maggiorato dell'IVA.
3. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, si precisa che tale polizza assicurativa dovrà prevedere i seguenti importi:
a) somma assicurata per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione di lavori: corrispondente all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di contratto;
b) massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata verso terzi: non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntisono presentate con le modalità previste dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore 50/2016 l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante il Comune da tutti i rischi di esecuzione (CAR), e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei lavoricollaudatori in corso d’opera. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa Le polizze di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionecui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore del Comune. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa dalla mandataria in nome e per conto di tutti capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i concorrenti raggruppati o consorziatidanni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue: - la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto; - la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa; la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntisinistro.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto opere, anche preesistenti, così quantificate: - Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell’IVAdell'IVA; - Partita 2 - Opere preesistenti – importo di appalto maggiorato dell'IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 e pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: - danni a cose dovuti a vibrazioni; - danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; - danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 92 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016d.P.R. 207/2010, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai 0.Xx sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgsdell’art. 103 c.7 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore l 'esecutore dei lavori è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di alcuna franchigia e percentuale gara o di scoperto affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che tenga indenne impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavorilavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza 0.Xx copertura assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoverbale. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante 0.Xx garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: • a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie stesso, al netto degli importi di cui al presente articoloalle partite 2) e 3), prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici partita 2) per le opere preesistenti: 500.000,00 euro partita 3) per le demolizioni e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria sgomberi: 100.000,00 euro • essere integrata in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel relazione alle somme assicurate in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari approvazione di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiaggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’art. 54, comma 76, D. Lgs. 50/2016della legge regionale n. 5/2007, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente conte- stualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità re- sponsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata pre- stata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l'obbli- go di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione ulti- mazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espres- samente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire copri- re tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale tota- le o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa ga- ranzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata per nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata assicu- rata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie euro 900.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di cui al presente articoloesecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, in- cendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici luride e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo gas provenienti da rotture o un consorzio ordinarioperdite di condotte idriche, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48fognarie, comma 5gasdotti e simili, del D. Lgs. 50/2016atti di vandali- smo, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto altri comportamenti colposo o dolosi propri o di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.terzi;
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, D. Lgs. 50/2016del Codice dei contratti, l'Appaltatore l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile per danni causati arrecati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata terzi, tali franchigie o scoperti non inferiore a Euro 500.000,00sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricisub fornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4837, comma 5, del D. LgsCodice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 50/2016La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. Si precisa che le suddette polizze devono essere presentate all’Amministrazione dall’Impresa aggiudicataria almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori, la garanzia anche in pendenza della stipula del contratto. Le macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere coperti da polizza assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto R.C. prevista dalla legge. Sarà obbligo dell’Impresa di adottare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, tutti i concorrenti raggruppati o consorziatiprovvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Nel caso Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48segnalazioni nei lavori, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l’Impresa terrà sollevata ed indenne la stazione appaltante e il personale da esse assuntiessa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del Codice dei contratti, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavorilavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (Telecom , Amga , Enel ,Rfi ,Cafc , edifici di proprietà) nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve prevedere essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve assicurare una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, al lordo dell’IVA, e deve prevedere: a)la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; b)la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto maggiorato dell’IVAd’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; c)la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti, per l’importo di euro 600.000,00.
3. La polizza assicurativa copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00euro 500.000,00 la sezione di Responsabilità Civile dovrà comprendere: -la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; -la copertura dei danni biologici; -la garanzia per i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i dei collaudatori. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 5.Nel testo di xxxxxxx dovrà essere espressamente convenuto che: ♦ le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza saranno a carico dell’appaltatore; l’indennizzo al committente o a terzi corrisponderà al 100% dell’importo liquidabile, mentre la franchigia (o lo scoperto) sarà rimborsato dall’appaltatore alla Società assicuratrice; ♦ le comunicazioni attinenti la validità del contratto (facoltà di recesso, variazioni, ecc.) dovranno essere inoltrate anche alla stazione appaltante. Ciò allo scopo di evitare sospensioni di garanzia o modifiche che possono invalidare totalmente o parzialmente la copertura; ♦ la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; ♦ ci sia il vincolo a favore della Stazione appaltante e tale polizza sia efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., comma 7e dell’ art. 125 del regolamento generale, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento
3. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
4. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia
5. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di contratto oltre all’IVA, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 54% dell’importo del contratto maggiorato dell’IVApartita 2) per le opere preesistenti: 25% dell’importo del contratto partita 3) per demolizioni e sgomberi: 21% dell’importo del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00€ 500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4892 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. Ai sensi dell’art. 1 comma 5, 4 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti Decreto 12 marzo 2004 n. 123 i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono sono abilitati a presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntila scheda tecnica conforme allo schema 2.3 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.
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Samples: Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, dell’art. 129 del D. Lgs. 50/2016163/06 e ss.mm.ii., l'Appaltatore l’esecutore dei lavori è obbligato a produrrestipulare, contestualmente oltre alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorigaranzia fidejussoria, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante l’ente appaltante da tutti i rischi danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata , da un'impresa qualsiasi causa determinata, salvo quelli derivanti da errori di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo progettazione, insufficiente progettazione, da azione di assicurazioneterzi o cause di forza maggiore.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocertificato (e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi il versamento degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti uffici).
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e nella forma CAR deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di contratto al lordo di I.V.A. e deve:
a. prevedere la copertura di danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempeste e uragani, inondazioni e allagamenti, esplosioni e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture e perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi e dolosi propri o di terzi;
b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole d’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da esse esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto di appalto, anche ai sensi dell’art. 1665 del C.C.;
c. nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto maggiorato dell’IVAincrementato dell’I.V.A., l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro 30.000,00 (trentamila/00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici 500.00,000 (cinquecentomila/00) e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.deve:
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, D. Lgsdel d.lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l’esecutore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è deve essere prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAed opere, anche preesistenti.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad €.500.000,00 secondo quanto come previsto dall’art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non inferiore a Euro 500.000,00sono opponibili all’Amministrazione.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.di
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, comma 7del regolamento generale, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAal lordo dell’l.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolo propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00€ 500.000 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, 95 del regolamento generale e dell’art. 37 comma 5, del D. LgsCodice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. 50/2016, Alla data dell’emissione del certificato di collaudo la garanzia polizza assicurativa di cui al comma 3 è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103129, comma 71, D. LgsD.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorilavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del opere, anche preesistenti, così quantificate: Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell’IVAdell'IVA Partita 2 - Opere preesistenti – per € .5.000.000 (cinquemilioni di euro) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € .1.000.000 (unmilione di euro)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: □ danni a cose dovuti a vibrazioni; □ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; □ danni a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia una riunione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 37 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016163/2006, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), per un importo garantito pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte xxxxxxx, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del contratto maggiorato dell’IVAcodice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non inferiore soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a Euro 500.000,00persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le garanzie assicurative prestate sono presentate secondo quanto disposto dall’art. 103 – comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, nonché per il pagamento della rata di saldo, l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo tenuto a stipulare una polizza indennitaria e una polizza per responsabilità civile verso terzi, entrambe di durata decennale, che tenga indenne la Stazione appaltante dai rischi di rovina totale o un consorzio ordinarioparziale dell’opera, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi del comma 5, 8 dell’art. 129 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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Samples: Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore del regolamento generale l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), ed essere conforme allo schema tipo 2.3 del contratto maggiorato dell’IVA. D.M. n°123/2004 con la suddivisione delle somme da assicurare secondo le seguenti partite: Partita 1 : importo delle opere da realizzare importo di aggiudicazione Partita 2 : importo delle opere preesistenti € 405.000,00 Partita 3 : demolizione e sgombero € 50.000,00 La polizza garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a)in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b)in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante La polizza da presentare dovrà anche:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a Euro 500.000,00cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4837, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48dall’articolo 108, comma 61, del D. Lgs. 50/2016regolamento generale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103129, comma 71, D. LgsD.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorilavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAopere, anche preesistenti. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: (barrare la casella che interessa) danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016regolamento generale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs.n.163/2006, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’esecutore dei lavori è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavorilavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura , deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle predette garanzie assicurative decorre dalla data somme dovute a titolo di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatopremio da parte dell'esecutore.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma di cui allo schema tipo 2.3 / scheda tecnica 2.3 “Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123, deve prevedere:
a) alla Sezione - A - partita 1 “Opere” - una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A..
b) alla Sezione - A - partita 2 “Opere preesistenti“ una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici € 800.000,00.
c) alla Sezione - A - partita 3 “Demolizione e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntisgombero“ una somma assicurata non inferiore a € 150.000,00.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore 7 del D.Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo del contratto stesso. La polizza del presente articolo deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa lavori il cui massimale è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionepari a 500.000 euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione premio o di commissione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs 12/04/2006 n.163, comma 7l’appaltatore è obbligato, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla prima della sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto maggiorato dell’IVAincrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato Euro 50.000,00. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie 500.000,00 e deve: a)prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di cui al presente articololavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni causati dalle imprese subappaltatrici a persone dell’impresa, e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo loro parenti o un consorzio ordinarioaffini, giusto il regime o a persone della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; b)prevedere la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.copertura dei danni biologici;
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103129, comma 71, D. LgsD.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorilavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto opere, anche preesistenti, così quantificate: Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell’IVA. dell'IVA Partita 2 - Opere preesistenti – per € 500'000,00 (cinquecentomila/00) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00€ 3.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, dall'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016regolamento generale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’art. 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La I contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza assicurativa contro tutti i rischi tipo di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa cui al Decreto del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n°123 e deve devono prevedere una le seguenti coperture assicurative: RISCHI DI ESECUZIONE: la somma assicurata deve essere non inferiore all’importo del di contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) al lordo dell’I.V.A.; RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,001.500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad euro 250.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto sia una riunione temporanea di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016concorrenti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 7comma, D. Lgs. 50/20161, l'Appaltatore del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità di cui all’art.125 del D.P.R. n.207/2010, l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo pari all'importo contrattuale dei lavori al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del contratto maggiorato dell’IVAcodice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4892 del regolamento generale n°207/2010 e dall’articolo 37, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome D.Lgs n. 163/2006 e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016successive modifiche e integrazioni, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103129 del Codice, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data assicurativa per danni di consegna dei lavori esecuzione, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione, garanzia di manutenzione" - schema tipo 2.3 - e cessa alla data di emissione redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoD.M. n. 123/2004.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo a:
a) DANNI ALLE OPERE:
b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 1.000.000,00 Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00contratto.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, 92 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016Regolamento, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. La predetta polizza deve contenere espressa menzione circa la non opponibilità delle franchigie ivi previste alla stazione appaltante.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs1. 50/2016, l'Appaltatore L’ Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto contratto, a stipulare e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavorinell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o del certificato ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatopremio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo all'importo del contratto maggiorato dell’IVAal lordo dell’I.V.A. e deve:
3.1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
3.2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 e deve:
4.1. Le garanzie prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in responsabile verso prestatori di cui al presente articololavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici impiantisti e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza cantiere e a consulenti dell’appaltatore o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.Stazione appaltante;
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Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’art. 129, comma 71 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e sue modifiche successive, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
1. Durante la costruzione dell’opera
a. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e sue modifiche successive,, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
b. la copertura delle predette garanzie assicurative decorre di cui sub a) decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cessa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La ;
c. tale copertura assicurativa verrà effettuata attraverso la stipula di un' unica polizza, nella forma all risks del testo CAR DM 123, con la sola esclusione dei danni da errori di ( o insufficiente ) progettazione, azioni di Terzi o cause di forza maggiore, suddivisa dunque in due sezioni, la prima a copertura dei danni all' Opera e la seconda di quelli cagionati a terzi;
d. la polizza assicurativa contro così stipulata dovrà prevedere esplicitamente tra gli Assicurati tutti i rischi soggetti che partecipano alla realizzazione dell' Opera e tra essi la Stazione Appaltante, nonchè un vincolo a favore di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante quest' ultima per garantire la continuità della copertura anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale titolo di impianti e deve premio dal contraente/esecutore delle Opere;
e. tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata per i danni alle Opere pari all' importo contrattuale al netto dell 'IVA, oltre, nel caso, a beni della Stazione Appaltante e/o di Terzi presenti nel luogo di esecuzione delle Opere ( Enti Preesistenti ) e ad una somma adeguata al rischio per il rimborso delle spese necessarie a demolire e sgomberare i residuati di eventuali danni;
f. dovrà inoltre prevedere un massimale per danni a Terzi ( cose e persone ) non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa ad Euro 5.000.000 ed una clausola di responsabilità civile per ( RC incrociata ) che consideri vicendevolmente Terzo relativamente ai danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00alle persone ciascun Assicurato nei confronti di un altro pure partecipante ai lavori, Stazione Appaltante compresa;
2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto Dopo il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.completamento dell’opera :
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. LgsD.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. In caso di emissione del certificato di collaudo per determinate parti dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAcome stabilito dalla normativa vigente.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00come stabilito dalla normativa vigente.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntisub-fornitrici.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103129, comma 7, del D. Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors AlI Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo all'importo del contratto maggiorato dell’IVAal lordo dell'I.V.A. In alternativa la somma assicurata potrà essere articolata nelle seguenti voci al lordo dell’Iva: Per danni ad opere da realizzare 60% dell’importo contrattuale Per danni ad opere, impianti, preesistenti 35% dell’importo contrattuale Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell’importo contrattuale La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti e anche preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00€ 2.000.000,00 (iva inclusa) e deve prevedere anche: - la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante; - la copertura dei danni biologici; - specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 52, della legge n. 109 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/20161994, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo A norma dell'art. 103, comma 7, D. Lgsdel d.lgs. 50/2016, n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa lavori il cui massimale è prestata da un'impresa pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 500.000 euro ed un massimo di assicurazione5.000.000 di euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti o comunque decorsi dodici mesi dalla Stazione Appaltante data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a causa del danneggiamento o della distruzione copertura dei rischi di rovina totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAdell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.loro rappresentanze.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., comma 7e dell’art. 103 del regolamento generale, D. Lgs. 50/2016l’appaltatore è obbligato, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della da qualsiasi causa determinati; la polizza (oppure altra polizza) deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso di esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e comunque decorsi dodici mesi dalla data sono efficaci senza riserve anche in caso di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoomesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAall'importo di Euro 350.000,00.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,001.550.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricisub-fornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4895 del regolamento generale e dall’articolo 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., comma 5, del D. Lgsle stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome L’accensione della/e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale polizza/e di cui all’articolo 48ai precedenti commi è onere a carico dell’impresa appaltatrice, comma 6, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto. Tale/i polizza/e dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiRegolamento generale.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del Codice dei contratti, l'Appaltatore l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto contratto, e in ogni caso comunque almeno 10 dieci giorni prima prime della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa pari a 1.000.000,00 così ripartita: una somma pari ad euro 500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni causati arrecati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non inferiore a Euro 500.000,00sono opponibili alla Stazione Appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricisub fornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 4848 del Codice dei contratti, comma 5le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si precisa che le suddette polizze devono essere presentate all’Amministrazione dall’Impresa aggiudicataria almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula del D. Lgscontratto. 50/2016Le macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere coperti da polizza assicurativa R.C. prevista dalla legge. Sarà obbligo dell’Impresa di adottare, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di nel corso dell’esecuzione dei lavori, tutti i concorrenti raggruppati o consorziatiprovvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Nel caso Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48segnalazioni nei lavori, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l’Impresa terrà sollevata ed indenne la stazione appaltante e il personale da esse assuntiessa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
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Samples: Accordo Quadro
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o della distruzione totale o parziale cause di impianti forza maggiore, e deve prevedere che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore con le modalità indicate nell’art. 125 del Regolamento, a copertura dell’intero importo dell’appalto, pari a Euro 500.000,00515.000,00 (Polizza CAR) e Euro 500.000,00 (Polizza RCT). Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le garanzie polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il i l regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, art. 37 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, 163/2006 e dall’art. 128 del Regolamento; la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La stazione appaltante potrà chiedere all’impresa una polizza di responsabilità postuma con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro a garanzia dei lavori eseguiti, a coperture del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del guasto, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d’arte o comunque in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia.
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Samples: Contract for Public Works
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. LgsD.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo allo Schema Tipo di cui al Decreto D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione esecuzio ne e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. In caso di emissione del certificato di collaudo per determinate parti dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, per una somma assicurata non inferiore all’importo pari all'importo del contratto maggiorato dell’IVAcontratto.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore pari a Euro € 500.000,00.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntisub-fornitrici.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, comma 7servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da “tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati” e una polizza assicurativa a “garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori”. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. Per gli schemi di polizza tipo si invoca il Decreto del Ministero della attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 con gli schemi tipo allegati.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque o decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve:
a) deve essere stipulata prevedere la copertura dei danni e delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per una somma assicurata qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti;
5. La polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non inferiore soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a Euro 500.000,00persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48dall’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Nel rispetto dell’art. 129 comma 52 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 50/2016D.M.LL.PP datato 01 dicembre 2000, , la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 48, 129 comma 6, 2 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntin. 163 del 12 Aprile 2006 non è dovuta.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo A norma dell'art. 103, comma 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016, n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori anche una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa lavori il cui massimale è prestata da un'impresa pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 500.000 euro ed un massimo di assicurazione5.000.000 di euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti o comunque decorsi dodici mesi dalla Stazione Appaltante data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a causa del danneggiamento o della distruzione copertura dei rischi di rovina totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAdell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza assicurativa deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni causati cagionati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per una somma assicurata la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000,001.000.0000,00 (diconsi euro unmilione/00). Le garanzie fideiussioni di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiloro rappresentanze.
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Samples: Accordo Quadro
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs 163/2006, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza viene stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), e prevede una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVApari a Euro 2.000.000 (duemilioni). Tale assicurazione prevede: La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere viene stipulata per una somma assicurata non inferiore pari a Euro 500.000,002.000.000 (duemilioni) . Tale assicurazione prevede: Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, 95 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016regolamento generale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore un massimale pari all’importo contrattuale e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del contratto maggiorato dell’IVAcodice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00€ 1.500.000,00 duemilionicinquecento/00) per ciascun sinistro causato dal mancato rispetto degli "Standards minimi di manutenzione" e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
1. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207 e dall’articolo 37 del D. Lgs. 50/2016163/06 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo, la garanzia polizza assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di sopra citata stipulata nella forma C.A.R., sarà sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabiliin garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunticosì come previsto dalle leggi vigenti.
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Samples: Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai 0.Xx sensi dell'articolo dell’art. 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 0.Xx polizza deve coprire tutti essere stipulata in conformità al Decreto Ministro Attività Produttive12.3.2004 n. 123, a copertura degli importi di seguito indicati, riportati nel bando di gara:- che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 0.Xx somma assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa risultare di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata importo non inferiore a Euro 500.000,00€ 500.000,00;Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le garanzie polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto certificato di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunticollaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016del Codice dei contratti, l'Appaltatore l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, attuativo a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all’Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.garanzia
a) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo all'importo del contratto maggiorato dell’IVAattuativo e suddivisa in: partita 1) opere oggetto del contratto; partita 2) opere preesistenti; partita 3) demolizioni e sgomberi;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. La polizza garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e deve:
a. prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a Euro 500.000,00persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b. prevedere la copertura dei danni biologici;
c. prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori. Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio: - danni a cose dovuti a vibrazioni; - danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa; - danni a cavi e condutture sotterranee; - danni da azioni di terzi; - danni per cause di forza maggiore.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui al presente articoloai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite stesse garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l'appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors Xxx Xxxxx» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo all'importo del contratto maggiorato dell’IVA. al lordo dell'I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile; La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00500.000,00 e non superiore a Euro 5.000.000, e deve:
c) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
d) prevedere la copertura dei danni biologici;
e) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza;
f) danni a cose dovuti a vibrazioni;
g) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di appoggio e di sostegni in genere;
h) danni a cavi interrati di qualsiasi natura e tipo, aerei e rotture di condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricisub-fornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, dall’art.103 comma 5, 10 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Ai sensi dell’articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi dell’articolo 103, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 10, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiimprese.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103L’Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire quanto oggetto della presente gara, comma 7a regola d’arte e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi. L’appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione della fornitura, D. Lgsin considerazione dell’importanza che questa riveste per l’Università degli Studi dell’Insubria. 50/2016Nell’effettuazione della fornitura, l'Appaltatore l’appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o comunque, a diverso titolo, detenuti o posseduti da quest’ultimo. L’appaltatore dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato, in relazione all’espletazione della fornitura, a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ditte appaltatrici, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. A tal fine l’Appaltatore è obbligato tenuto alla stipula, con Istituto Assicurativo primario e per l’intera durata della fornitura, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all’Università, ai dipendenti e collaboratori della medesima e dell’Appaltatore nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a produrre€ 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro. In tale polizza, contestualmente alla sottoscrizione della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia all’Università – con l’indicazione dell’avvenuto pagamento del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni premio – prima della consegna stipulazione del contratto, l’Università dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei lavoriterzi. Tale copertura assicurativa, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo che avrà durata pari a quella della fornitura, anche eventualmente prorogata, e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione dell’appalto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell’Università. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della polizza. L’Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei materiali in genere di proprietà dell’appaltatore che si trovino presso il padiglione Xxxxxxxx, per cui solo all’appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l’Università sollevata da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio furti, danneggiamenti, incendi o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntialtre cause.
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Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 104 del D.Lgs. 50 del 2016 e dell’articolo 103 del Regolamento Generale, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore l’Appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e a che preveda anche una garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del Regolamento Generale, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: - prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAa euro 110.000,00 (centodiecimila/00); - essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. La polizza garanzia assicurativa di responsabilità civile ai sensi dell’art. 103 del Regolamento Generale per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro 500.000,00ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Le garanzie Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 del presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo tali franchigie o un consorzio ordinario, giusto il regime della scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante; in relazione all’assicurazione di responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale civile di cui all’articolo 48al comma 4, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntitali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103dell’articolo 129, comma 71, D. Lgsdel D.Lgs. 50/2016163/2006, l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o della distruzione totale o parziale cause di impianti forza maggiore, e deve prevedere che preveda anche una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore con le modalità indicate nell’art. 125 del Regolamento, a copertura dell’intero importo dell’appalto, pari a Euro 500.000,00515.000,00 (Polizza CAR) e Euro 500.000,00 (Polizza RCT). Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le garanzie polizze di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Qualora l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinariosia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il i l regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, art. 37 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, 163/2006 e dall’art. 128 del Regolamento; la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La stazione appaltante potrà chiedere all’impresa una polizza di responsabilità postuma con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro a garanzia dei lavori eseguiti, a coperture del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del xxxxxx, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d’arte o comunque in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia.
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Samples: Contract for Works
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo del comma 7 dell’articolo 103, comma 7del Codice dei contratti, D. LgsD.Lgx. 50/2016, l'Appaltatore 00/2016 e s.m.i. l'esecutore dei lavori è obbligato a produrre, contestualmente costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della consegna dei lavori, lavori una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 19/01/2018danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, senza previsione anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La mancata presentazione della polizza nei termini sopra previsti comporta il differimento della consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R).
2. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa contro è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di esecuzione premio o di commissione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVAgaranzia nei confronti della stazione appaltante.
3. La polizza assicurativa copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di responsabilità civile consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all’Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per una somma assicurata quelle parti e resta efficace per le parti non inferiore a Euro 500.000,00ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono articolo prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinarioQualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime della delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. LgsCodice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
5. 50/2016La polizza dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 103 del Codice cui si rinvia. Fino all’ emanazione dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 9 dell’art.103 del Codice detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123.
6. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A partita 1) opere oggetto del contratto: importo contrattuale; partita 2) opere preesistenti: € 400.000,00 La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00. Per quanto riguarda la Sez. A Partita 1 l’Appaltatore è altresì tenuto ad integrare detta somma assicurata caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
7. La garanzia assicurativa è prestata deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa mandataria o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in nome cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per conto la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori. Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di tutti i concorrenti raggruppati rischio: - danni a cose dovuti a vibrazioni; - danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia lacausa; - danni a cose dovuti a rimozione o consorziatifranamento o cedimento del terreno; - danni a cavi e condutture sotterranee; - danni da azioni di terzi; - danni per cause di forza maggiore.
8. Nel L'Ente assicurato non potrà in ogni caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgsal precedente con clausole limitative di responsabilità. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative Eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza dovranno espressamente essere imputati solo al soggetto “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntiCONTRAENTE”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo dell’art. 103, comma c. 7, D. Lgsdel D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore l’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontratto, a produrre una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (se del caso) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A..R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La al lordo dell’I.V.A. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (se del caso) la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per è sostituita da una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, polizza che tenga indenne la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di stazione appaltante da tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assuntigaranzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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