AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivoimprese ausiliarie. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Service Agreement, Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti,anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione studio e/o premiali) oggetto professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di avvalimentoaltri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente allega alla domanda ricorso all’avvalimento per la certificazione di partecipazione il contratto qualità del sistema di avvalimento, gestione della qualità e/o ambientale comporta che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe l’ausiliaria metta a disposizione dall’ausiliario dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in quanto causa tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di nullità qualità. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del contratto di avvalimento. Qualora Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per l’ausiliario quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti pertinenti criteri di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codiceselezione. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giornipartecipante alla gara, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del concorrente.paragrafo 2, “Requisiti di partecipazione”:
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Sources: Affidamento Dei Servizi Di Assistenza Scolastica, Disciplinary Regulations for School Assistance Services
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel data certa anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro Per L’appalto Del Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi, Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non siastato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico economico mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 5 e 6.1. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti, anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercioidoneità professionale. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteStazione Appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partieffettuata al RUP, il quale richiede per iscritto via pec al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico, Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti, anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e dell’iscrizione alla Camera il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di commercioqualità. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo dal paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partieffettuata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo dal punto 6 del disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo al punto 7 del disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteStazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinary Agreement for Procurement, Disciplinary Agreement for Procurement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti, anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 e dell’iscrizione alla Camera UNI EN ISO 13485:2022 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di commercioqualità. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partieffettuata al RUP, il quale richiede per iscritto via pec al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bombole Di Ossigeno Medico
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’istituto dell’ avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 7.1.e della Certificazione di Qualità. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando giorni 15 per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Gara a Procedura Aperta
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Determination of the Director
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di competenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al punto 7 e/o per migliorare 9.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la propria offertacertificazione prestata. Nel Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento le parti specificano le contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette messe a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivodall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliario l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito l’avvalimento che l’ausiliaria presti avvalimento per soddisfare i requisiti più di ordine generale un concorrente e dell’iscrizione che partecipino alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e verso all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltanteappaltante impone, a mettere a disposizioneai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per tutta iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la durata dell’appaltosostituzione dell’ausiliaria, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentoassegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente allega alla domanda concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di partecipazione avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 coerente con l’oggetto dell’appalto, comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Gara Europea Per l'Affidamento Della Fornitura Di Tubazioni E Raccordi
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per soddisfare comprovare il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’artal punto 6.3 solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. 212 D.lgs n.152/2006In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 lett. 104 c) e 6.3 lett. d) anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. lett. a) e b). L’ausiliaria deve: - Possedere i requisiti previsti dall’art. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; - Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIn attuazione dei disposti dell'art. 104 89 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, nonché dei requisiti di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto dimostrazione della qualità aziendale e di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrenterispetto delle norme ambientali, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento Si fa presente che, in relazione alla presente gara non è necessario in caso consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di ammissione un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 89, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al concordato preventivocomma 2 del suddetto articolo. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Il concorrente e l’ausiliario l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariogara. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliarioammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentesoggetto.
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Sources: Bando Di Gara Disciplinare Per L’appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.2. 104 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 6. e 7.1. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara partecipino medesima sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti un termine congruo decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. .Nel caso in cui l’ausiliario di dichiarazioni mendaci si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96all’esclusione dell’operatore economico e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 151, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non conduca a una modifica sostanziale dell’offertasoddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. Il mancato rispetto 89, comma 3 del termine assegnato per Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione comporta l’esclusione dell’ausiliaria il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, all’operatore economico la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L’operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell’operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del concorrentetermine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 lett. 104 b) e 6.3 lett.c) anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. e 6.3. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del CodiceD.lgs. 50/2016 l’operatore economico, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, per un determinato appalto, può avvalersi soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di dotazioni tecnichecarattere economico, risorse umane finanziario, tecnico e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per dimostrare partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda qualificazione di cui all’articolo 40 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), del succitato codice e D.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di un altro soggettocui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’avvalimento non L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è necessario carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in caso di ammissione al concordato preventivooriginale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. E’ ammesso l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006più imprese ausiliarie. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un proprio DGUEconcorrente, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Acquisition Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve: • possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara partecipino medesima sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Contratti Di Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 dal punto 5 del disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 al punto 6 del disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteStazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premialipartecipazione) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliariodell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica Distretto di Venezia – Mestre Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al paragrafo 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59 Ai sensi dell’art. 104 89, comma 7 del Codice, il concorrente può avvalersi a pena di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore l’impresa che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti un termine congruo per l’adempimento, stabilito dalla stazione appaltante e decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” del DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui all’articolo 96intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà produrre e allegare a sistema: − DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; − dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 15, 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; − dichiarazione sostitutiva di cui all’art. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di dieci giorninon partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; − originale o copia autentica del contratto di avvalimento, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto virtù del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente., a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; − PASSOE dell’ausiliaria. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitm. L’ausiliaria deve:
a. possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliario l'ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullitm del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare imprese ausiliarie. partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni naturali decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Grafici
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni richieste comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) Possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 90 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di natura speciale anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per il sistema di gestione delle sostanze chimiche comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e dell’iscrizione alla Camera il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano il possesso del suddetto requisito di commerciocapacità tecnica e professionale. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltantel’Agenzia, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliare. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Agenzia, che deve essere nativo digitale per quanto di competenza, e firmato digitalmente dalle partidelle Aziende sanitarie contraenti in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell’Agenzia. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Procurement Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti, anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e dell’iscrizione alla Camera il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di commercioqualità. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partieffettuata al RUP, il quale richiede per iscritto via pec al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertatali capacità sono richieste. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEDGUE e dichiarazioni integrative (All. 2), da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteil Comune di Fiorano Modenese, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e firmato digitalmente dalle partiche partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Fiorano Modenese in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Centrale di committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 104 89 del CodiceCodice dei contratti pubblici. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine speciale avvalimento; una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (all. sub n. 3ter); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda solidarietà di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo al successivo paragrafo. Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivod.P.R. n. 445 del 2000. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commerciogara. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteconsentito, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti pena di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimentoesclusione, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta un concorrente e che tale circostanza partecipino sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si l’impresa ausiliaria sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso quella che sia avvale dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Contract for Service Provision
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice Codice della crisi di impresa e dell’insolvenzadell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione alle dichiarazioni amministrative il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Indizione Gara a Procedura Negoziata
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7 e/6.1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, per i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per migliorare cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché il modello “Dichiarazioni Integrative Ausiliaria”, disponibile tra gli allegati di gara;
b) rilasciare la propria offertadichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le parti specificano le correlate risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivoumane. Il concorrente e l’ausiliario l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito l’avvalimento che l’ausiliaria presti avvalimento per soddisfare i requisiti più di ordine generale un concorrente e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioprestati. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinary Regulations for Tender
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Gara d'Appalto
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e con- cordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio de- creto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 6.1. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvali- mento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione sta- zione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell’accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti ne- cessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti econo- mico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il contratto sia stato stipulato prima concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appal- tante in relazione alle prestazioni oggetto del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentocontratto. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialesele- zione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o 7.2, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento di cui fa parte l’operatore economico che ricorre all’avvalimento. Non è consentito l’avvalimento per migliorare la propria offertadimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Nel Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento le parti specificano le contiene, a pena di nullità, la specificazione dettagliata e non generica dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette messe a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione dall’ausiliaria, nonché gli elementi idonei a determinare il contenuto patrimoniale dello stesso, che può essere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o a migliorare l’offerta del concorrenteanche solo indiretto, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivopurché effettivo. Il concorrente e l’ausiliario l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti Nel caso di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il avvalimento del requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’artal precedente punto 7.2, lett. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUEb), da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto dal contratto di avvalimento deve risultare che l’ausiliaria si impegna effettivamente a mettere a disposizione del concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’oggetto del contratto di avvalimento deve quindi risultare determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dichiararli nel proprio DGUEdei mezzi prestati, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsioltre a contenere gli altri elementi necessari ai sensi dell’art. 89 del Codice. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, verso il comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è consentito, a pena di esclusione, che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria può assumere il ruolo di partecipazione e/o premiali) subappaltatore nei limiti dei requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci dell’impresa ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo 13, punto A.7), ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi di dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, l’Ufficio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente allega alla domanda concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di partecipazione avvalimento da parte del concorrente, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità (di cui al punto 6.3 lettera “d”) comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara partecipino medesima sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al par. 6.3, lettera c) a f)comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitm. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullitm del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del CodiceIl concorrente, il concorrente singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico - finanziario e tecnico - professionale, di cui al punto 7 e/presente articolo, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 8 e 9 del presente bando. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, richiesti per migliorare la propria offerta. Nel contratto l’affidamento dei successivi livelli di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione progettazione all’articolo 19.3 del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del presente disciplinare, il concorrente, o ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se serve ad entrambe le finalitàquesti ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaIl concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, che deve essere nativo digitale il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariocontestualmente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliario o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dal concorso - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Concorso Di Progettazione
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 10.2/10.3 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 9 e 10.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 10.2 e 10.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione allega:
i. Dichiarazioni dell’Ausiliaria, unitamente al DGUE;
ii. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e avvalimento firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Bando Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti, anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti criteri relativi all’indicazione dei titoli di ordine generale studio e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali professionali di cui all’artall'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, quest’ultima si obbliga verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, Stazione Appaltante a mettere a disposizionedisposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimentoavvalimento contiene, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorioa pena di nullità, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta specificazione dei requisiti forniti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario dall’impresa ausiliaria. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per l’ausiliario sussistano motivi più di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentoche si avvale dei requisiti. Nel caso in cui l’ausiliario di dichiarazioni mendaci si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 151, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Accordi Quadro Per Servizi Di Ingegneria E Architettura
AVVALIMENTO. Ai Il concorrente viene ammesso a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006, i requisiti posseduti da un soggetto terzo, detto ausiliario. In caso di avvalimento devono essere allegate, a pena di esclusione, nell’ambito della documentazione amministrativa di cui all’art.13 del CSA:
1. dichiarazione del partecipante nella quale devono essere indicati i requisiti per cui ricorre all’avvalimento e l’impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 104 del CodiceDPR 445/2000, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecnichein merito al possesso, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso parte della stessa, dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali generali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i 38 del D.Lgs 163/2006 e dei requisiti previsti dall’articolo 6 tecnici e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinentidelle risorse oggetto di avvalimento;
b) possedere i requisiti di 3. una dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, con cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsila stessa si obbliga, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteS.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/cui è carente il concorrente;
4. una dichiarazione, resa dall’impresa ausiliaria, con la quale la stessa attesta di non partecipare alla gara in proprio o premiali) oggetto associata o consorziata in concorrenza con l’offerta presentata dal soggetto cui viene fornito il requisito di avvalimentopartecipazione;
5. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta fornire i requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a mettere a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora le risorse necessarie per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimentotutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento fornito da imprese appartenenti allo stesso gruppo, in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione sostitutiva attestante il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento d’identità valido del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentesoggetto sottoscrittore.
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Sources: Cottimo Fiduciario
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 5 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 al punto 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, avvalimento nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione Stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Procurement Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs n. 36/2023, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 104 65 del Codice, il concorrente D.Lgs. n. 36/2023- può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di ordine speciale un altro soggetto, nei limiti di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaquanto previsto dal presente Disciplinare. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario l’ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 di capacità generale di cui all’art. 9.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 all’art. 9.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, parti nonché le dichiarazioni dell’ausiliariodell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliariodell’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario l’ausiliaria si sia reso resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario dall’ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario un’altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Outsourcing Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullitm del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Gara Europea a Procedura Aperta
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti sua volta di ordine speciale altro soggetto. A pena di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentoprestati. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Sgombero Neve E Trattamento Antigelo
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) : possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 Errore: sorgent e del riferimento non trovata e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) ; impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine specialeesclusione, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Deliberazione Del Direttore Generale
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Gara Di Appalto
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere tecnico professionale di cui al punto 7 e/o 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 6.1. 212 D.lgs n.152/2006Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001:2015 di cui al punto 6.3 lettera d), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione Stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e firmato digitalmente dalle partiche partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Concessione Di Servizio
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice Codice della crisi di impresa e dell’insolvenzadell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
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Sources: Procurement Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il concorrente Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli Operatori Economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’art. 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 6.1. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 al paragrafo 6, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale Concorrente e verso la stazione appaltanteStazione Appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite necessarie di cui è carente il Concorrente. Il Concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Più specificamente, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione e/o premiali) cui al precedente punto 6.3, lett. p), ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’impegno da parte dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi oggetto di avvalimento deve essere manifestato espressamente nel contratto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda Concorrente può avvalersi di partecipazione più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino al singolo lotto di gara sia l’ausiliaria che il contratto Concorrente che si avvale dei requisiti. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di avvalimentoesclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil Concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di tecnico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti generali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento Qualora per soddisfare l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUEselezione, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine che si avvale e verso la stazione appaltanteAcer comunicherà, a mettere a disposizione, decorrenti dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariol’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Brokerage Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 104 45 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali ai paragrafi 5.3 e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento 5.4 avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 5.2. Per quanto riguarda i requisiti titoli di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera studio e/o professionali richiesti al punto 5.3 lettere a), b), c), d) ed e) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di commercioaltri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 dal paragrafo 4 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEmod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteASI, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e firmato digitalmente dalle partiche partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ASI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’articolo 89, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariocomma 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali:
a. Progettazione del sistema;
b. Gestione delle interfacce;
c. Security aspects;
d. project management;
e. product assurance;
f. configuration management; sono direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, dall’impresa mandataria. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine indicato da ASI nella relativa richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Bando Di Selezione
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della il termine che sarà indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 - L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. - Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. - L’ausiliaria deve: - possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; - rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. - Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. - Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. - A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggettidei requisiti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. - Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. - Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 6 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto - Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi soddisfare la richiesta del requisito tecnico professionale di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più cui al punto 8 .3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici ausiliari per dimostrare che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il possesso decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti di ordine speciale generali di cui al punto 7 e/o e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1. e 8.2 sulla copertura assicurativa. L’ausiliaria deve: - possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; - rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per migliorare tutta la propria offertadurata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le parti specificano le correlate risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del umane. Il concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito può avvalersi di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalitàpiù imprese ausiliarie. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaA pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione contratto di avvalimento Per quanto non espressamente indicato si rinvia all’art. 89 del concorrenteD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Non previsto.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 7.1.e della Certificazione di Qualità. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando giorni 15 per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6.3 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 6.1. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L'ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appaltodell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e digitale, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneitm professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualitm. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 24 di 60 concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullitm del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Servizio Di Notifica
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 6.1. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Disciplinary Regulations for Tenders
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artL’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 104 Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 89 del CodiceD.Lgs. 50/2016. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al citato art.89. Si richiama l’art.89 del D.Lgs. 50/2016 con la precisazione che, a pena di esclusione: - il concorrente può avvalersi di dotazioni tecnicheuna sola impresa per ciascun requisito, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, - non è consentito che alla più di un concorrente si avvalga di una stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizioneimpresa, pena l’esclusione delle imprese avvalenti coinvolte, - non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l’impresa avvalente che l’impresa avvalsa, - il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento subappaltatore nei limiti dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivoprestati. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Non è consentito l’avvalimento Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto stabilito dall’art. 89 dello stesso decreto, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. L’ Amministrazione Comunale e per soddisfare i requisiti essa la Commissione di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera gara si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016, di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o premiali) oggetto sufficiente. In caso di avvalimento. Il ricorso all’avvalimento il concorrente allega alla domanda e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con l’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe essa metterà a disposizione dall’ausiliario per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentequestione costituiranno obbligo contrattuale.
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Sources: Leasing Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecnichepiù imprese ausiliarie. A pena di esclusione, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del un concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento che partecipino al singolo lotto sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito l’ausiliaria che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà realizzarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 104 89 del Codice, il concorrente può D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà dichiarare la volontà di avvalersi di dotazioni tecnichetale istituto, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso rilasciando apposita dichiarazione contestualmente all’offerta. L’operatore economico dimostra che disporrà dei requisiti mezzi necessari mediante presentazione di ordine speciale di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che quest’ultima si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, obbliga verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, appaltante a mettere a disposizionedisposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. La Direzione Procurement verifica se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice. La Direzione Procurement impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. In relazione a ciascun affidamento la Direzione Procurement esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Regolamento Per l'Affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del Codice, il concorrente l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaall’art. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 37283, comma 4 1, lett. b) e c) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione altri soggetti, anche partecipanti al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoraggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i la dimostrazione dei requisiti generali e di ordine generale idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità richiesta comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e dell’iscrizione alla Camera il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di commercioqualità. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Le clausole del contratto di avvalimento devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, al fine di evitare che il requisito risulti attribuito in via meramente cartolare e non effettiva. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, cui consegue l’esclusione del dell’offerta del concorrente, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, a sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partieffettuata al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché le dichiarazioni dell’ausiliarioil nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino o al singolo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Reagenti Chimici E Standard
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino [in alternativa, in caso di suddivisione in lotti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Servizio Integrato Per l'Organizzazione Di Concorsi Pubblici
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui ai punti 6.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 104 89 del CodiceCodice dei contratti pubblici. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine speciale avvalimento; una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (all. n. 5); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda solidarietà di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo al successivo paragrafo. Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivod.P.R. n. 445 del 2000. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commerciogara. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteconsentito, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti pena di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimentoesclusione, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta un concorrente e che tale circostanza partecipino sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si l’impresa ausiliaria sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso quella che sia avvale dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Servizio Di Prelievo E Trasporto
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3 (ad eccezione della certificazione COAN), anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. Non è consentito, inoltre, l’avvalimento del requisito relativo al possesso della certificazione COAN, di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera c). Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al precedente paragrafo 6.3, lettere d) e e), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, per l’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino o al singolo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 … [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplina Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.2 e 6.3 del presente Disciplinare anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercioidoneità professionaledi cui al punto 6.1del presente Disciplinare. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle compilarenelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e concorrentee verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisitieconomico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di unconcorrente e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il contratto sia stato stipulato prima concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazioneappaltante in relazione alle prestazioni oggetto del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentocontratto. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti di ordine specialecriteridi selezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione deirequisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6 e 7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni riportate al punto 6.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenentel’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di esclusione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Gestione Del Servizio Di Supporto Al Segretariato Sociale
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al punto 6.3 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro
AVVALIMENTO. Ai L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 104 45 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali ai paragrafi 5.3 e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento 5.4 avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artai paragrafi 5.1 e 5.2. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 dai paragrafi 4, 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEmod. 1, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltanteASI, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appaltodel PPP, le risorse (riferite a requisiti necessarie di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimentocui è carente il concorrente. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione deve allegare il contratto di avvalimentoavvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il contratto sia stato stipulato prima concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ASI in relazione alle prestazioni oggetto del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certacontratto. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in Per quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi riguarda i requisiti di ordine specialecapacità tecnica richiesti al punto 5.3 lettere a), b) e c), il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltantepuò avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96Ai sensi dell’articolo 89, comma 15, 4 del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine , i seguenti compiti essenziali:
a. project managment
b. product assurance
c. aspetti di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.sicurezza
d. gestione della configurazione
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Sources: Partenariato Pubblico Privato
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artI Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai Punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al Punto 7.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti al Punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Produzione Video E Comunicazione Integrata
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso soddisfare la richiesta dei requisiti di ordine speciale carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7 e/o ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per migliorare gli operatori economici che hanno depositato la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e concordato, qualora non sia stato ancora depositato il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 dall’articolo 163 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i dei requisiti generali e dei requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali idoneità professionale di cui all’artal punto 6.1. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto rilasciare la dichiarazione di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, contenente l’obbligo verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati: - a pena nullità i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. - l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di partecipazione e/o premiali) oggetto cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di partecipazione il contratto questa Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente può avvalersi di avvalimentopiù imprese ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che deve essere nativo digitale l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e concorrente che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimentosi avvale dei requisiti. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui l’ausiliario si sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia reso responsabile necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiavvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, all’esclusione del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione concorrente dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrenteprocedura.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve: • possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; • rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento Qualora per soddisfare l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUEselezione, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, a mettere a disposizione, . Contestualmente produce i documenti richiesti per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariol’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certadell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe messi a disposizione dall’ausiliario dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Software License Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 89 del CodiceD.Lgs n. 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali carattere economico, finanziario e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente tecnico (7.3 e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento 7.4) dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento In tal caso si specifica quanto segue. In relazione alla presente gara, non è necessario in consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti prestati, a pena di esclusione. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 D.Lgs n.50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente con descrizione delle modalità esplicative di tali risorse. Nel caso di ammissione al concordato preventivodichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Il contratto è consentito l’avvalimento per soddisfare i in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti di ordine generale prestati. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e dell’iscrizione alla Camera di commerciodelle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare A tal fine il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di avvalimento contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso strumentali dell’impresa ausiliaria che il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda Ha inoltre l’obbligo di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché inviare ad entrambe le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione parti del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni comunicazioni di cui all’articolo 96, comma 15, 52 del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla garaD.Lgs n.50/2016 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato stazione appaltante trasmette all’Autorità (ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrenteprescritta pubblicità.
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Sources: Affidamento Del Servizio Di Assistenza Legale, Amministrativa E Contabile
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile ‐e quindi è causa di esclusione dalla gara ‐la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Service Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.2 lett. 104 b) anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinary Agreement
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti imprese ausiliarie. A pena di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaesclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla stessa medesima gara partecipino sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel data certa anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Disciplinare Di Gara
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice Codice della crisi di impresa e dell’insolvenzadell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione alle dichiarazioni amministrative il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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Sources: Deliberazione
AVVALIMENTO. Ai sensi dell’artIl concorrente può soddisfare la richiesta del requisito tecnico professionale di cui al punto 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 104 L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del Codiceregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 6.3 il concorrente può avvalersi delle capacità di dotazioni tecnichealtri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve: ● possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; ● rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessarie di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offertaè carente il concorrente. Nel Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico organizzativi messi a disposizione e le parti specificano le correlate risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del umane. Il concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito può avvalersi di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalitàpiù imprese ausiliarie. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offertaA pena di esclusione, non è consentito che alla stessa gara l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliario l’ausiliaria che l’operatore il concorrente che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivorequisiti. Il concorrente e l’ausiliario l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso essa non soddisfi i requisiti criteri di ordine specialeselezione, il concorrente sostituisce l’ausiliario l’impresa ausiliaria entro 7 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisitiÈ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di cui all’articolo 96data certa, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrentecontratto di avvalimento.
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Sources: Determinazione Dirigenziale
AVVALIMENTO. L’operatore economico può partecipare a gara avvalendosi dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecniche e professionali di altro operatore economico, definito come impresa ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In tal caso il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara i seguenti documenti:
a) il DGUE dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara e di quelli speciali messi a disposizione del concorrente;
b) dichiarazione dell’impresa ausiliaria, firmata digitalmente dalla stessa, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui è carente lo stesso concorrente. La dichiarazione può essere fatta utilizzando il Mod. 1) allegato agli di gara pubblicati su START;
c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il detto contratto deve essere sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;
d) l’indicazione nel PASSOE dell’impresa ausiliaria. Ai sensi dell’art. 104 89, comma 1, del Codice, il concorrente può avvalersi contratto di dotazioni tecnicheavvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivodall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliario l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 dello stesso. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per soddisfare l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti pertinenti criteri di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di commerciosostituire l’ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria ne verrà fatta richiesta al concorrente, assegnando un termine congruo per soddisfare l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali DGUE della nuova ausiliaria, la dichiarazione di cui all’artal Mod. 212 D.lgs n.152/2006. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE1), da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUEil passoe aggiornato, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione ed il contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle partiovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, nonché le dichiarazioni dell’ausiliariola stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto della dichiarazione di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità o del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi , a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine specialedata certa, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel anteriore al termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale presentazione dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Non Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali richiesti o le esperienze professionali pertinenti richieste, il concorrente, ai sensi dell’art. 104 c.3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. Ai sensi dell’art. 104 c. 12 nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 D.lgs n.152/2006che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 di ordine generale e speciale (idoneità tecnica e qualificazione) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all’articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente. L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE: - la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); - i requisiti oggetto di avvalimento. L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti. L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: - produrre un proprio DGUE; - rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.b), disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente; - dichiarare nel DGUE e, se oggetto di avvalimento, nel contratto il possesso dell’attestazione SOA in corso di validità. Il DGUE e il modello A.2.b), compilati e sottoscritti con firma digitale ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
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