Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

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Samples: Disciplinary Tender for Supply of Scientific Equipment, Disciplinary Tender for Supply of Portable Equipment

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016Non è consentito, e ss.mm.ii.a pena di esclusione, il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara dell’impresa ausiliaria dell’ausiliario e dell’ausiliato, in qualità di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3concorrenti distinti. è E' ammesso che il concorrente possa avvalersi l'avvalimento di più imprese ausiliarie ausiliaria. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine è preferibile che vengano utilizzati i modelli predisposti dal committente ed allegati sub. 1) (concorrente) e 2) (ausiliario) al presente bando-disciplinare. Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione (preferibilmente utilizzando il medesimo requisito; 4mod. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno all. sub. 2). Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di un RTI gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, c. 12 del D.lgs n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il committente esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’ANAC. Il concorrente dovrà produrre, in originale o Consorzio ordinario tra mandante in copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e mandataria o tra consorziatea mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il suddetto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Samples: Bando Disciplinare Di Gara, Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente – concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo all’art. 45 del citato Decreto Legislativo – suddetto X.Xxx., può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionali, professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggettosoggetto o della relativa attestazione. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento Ai fini di quanto sopra, dovrà produrre essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016 D.Lgs. 50/2016; in particolare l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui al successivo puntoè carente il concorrente. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineÈ ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti e che si siano avvalsi della partecipino alla medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti di quest’ultimaforniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante 50/2016 e mandataria o tra consorziatess.mm.ii.).

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Samples: Bando E Disciplinare Di Gara, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 delD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o in raggruppamento del contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al possesso termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 nullità del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa contratto di cui al successivo puntoavvalimento. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatecontratto.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 49 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.D.Lgs. n° 163/2006, il concorrente – concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso Xxxxxx, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionalied organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre In caso di avvalimento il concorrente, in aggiunta a quanto sopra richiesto, deve allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntoall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. n° 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineIl concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa partecipino sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti requisiti. In ogni caso, l’amministrazione contraente si riserva la facoltà di quest’ultimarichiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3ai sensi dell’art. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 449, comma 11°, del D.Lgs. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziaten° 263/2006.

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Samples: Bando Di Gara, Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 49 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.d.lgs. n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 163/2006, in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, tecnico e professionalifinanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara quanto indicato all’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ed all’art. 10 del presente disciplinare di gara. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione regionale esclude il concorrente ed escute la documentazione prevista dall’artgaranzia. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui al successivo puntoall’art. 6, comma 11, del già citato d.lgs. n. 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti dell’Amministrazione regionale in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineGli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si ricorda avvalga più di un concorrente e che le prestazioni contrattuali sono partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguite eseguito dall’impresa concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreche questa Amministrazione regionale trasmetterà all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, cheservizi e forniture – art. 19 D.L. 24.06.2014, in caso n. 90 – delibera n. 102/2014), ai sensi dell’art. 49, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, tutte le dichiarazioni di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, vigilanza e per la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatepubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio.

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Samples: Concessione Di Gestione Del Servizio Di Tesoreria, Brokerage Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo In attuazione dell'art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii., D.lgs. n. 50/2016 il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’articolo consorziato, raggruppato ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto Legislativo – suddetto decreto può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliprofessionale e di qualificazione relativi alla categoria dell'appalto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’artE' consentito l'utilizzo, mediante avvalimento di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa Non è consentito, a pena di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fineesclusione, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente ovvero che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa partecipino sia l'impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente singolo o in raggruppamento, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che ritenga di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di quest’ultimacarattere economico finanziario, pena l’esclusione tecnico e professionale di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi cui all'art.83, comma 1, lettere b) e c) del suddetto decreto e in ogni caso con esclusione dei requisiti di più imprese ausiliarie per il cui all'art.80 del medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno decreto, ovvero di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altro soggetto deve produrre oltre all’eventuale attestazione SOA propria e mandataria o tra consorziate.dell’impresa ausiliaria - quanto segue :

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Samples: Norme Di Gara, Norme Di Gara

AVVALIMENTO. L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7,delD.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., il a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente – singolo e che partecipino alla gara, sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o in raggruppamento del contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al possesso termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 nullità del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa contratto di cui al successivo puntoavvalimento. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatecontratto.

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Samples: Bando Di Gara Per L’affidamento Dei Servizi Assicurativi, Indizione Gara a Procedura Aperta Per Servizi Assicurativi

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.d.lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o in raggruppamento potrà partecipare alla presente gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, producendo la documentazione richiesta dalla predetta disposizione normativa, tra cui il contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 45 all’art. 88 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare DPR 207/20102. Nel caso di avvalimento a favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento dovrà essere prodotta la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere dichiarazione sostitutiva attestante il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatilegame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Si precisa inoltreche non è consentito, a pena di esclusione, che l’impresa ausiliaria di cui si avvale il concorrente versi in stato di concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis del X.X. 000/0000. Xx specifica altresì che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1ai sensi dell’art. non 89, comma 6 del D.lgs. 50/2016 è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi l'avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo). Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 89, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il medesimo requisito; 4requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sempre ammesso l’avvalimento all’interno sanabile - e quindi causa di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e mandataria o tra consorziatedelle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Contract for Environmental Remediation Works

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016D.lgs. 50/2016 s.m.i. è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Tale ricorso è ammesso per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e ss.mm.ii.professionale. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. L’impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice nonché il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico tecnici e professionali, avvalendosi dei requisiti delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la e da allegare alla documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui al successivo puntoall’art. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula 5 del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatipresente disciplinare. Si precisa inoltreche il concorrente dovrà caricare, chesecondo la modalità stabilite nella sezione DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare Telematico di gara e le tempistiche previste dal “timing di gara”, in caso la documentazione indicata al successivo art. 13 del presente Disciplinare. Non è consentito, a pena di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti ovvero che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa partecipino sia l'impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziaterequisiti.

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Samples: Invito a Procedura Negozia

AVVALIMENTO. L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.iis.m.i., il concorrente – singolo o in raggruppamento contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare avvalimento contiene, a pena di nullità, la richiesta relativa al possesso specificazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico forniti e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntodelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, si ricorda comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e l'impresa ausiliaria che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreL’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, chequale subappaltatore, in nella terna di altro concorrente. Nel caso di ricorso all’avvalimento: dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più soddisfi i pertinenti criteri di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessaselezione, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatesostituire l’ausiliaria.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Servizi E Forniture

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo del d.lgs. n. 50/2016, art. 89 e ss.mm.ii., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi d.lgs. n. 50/2016, art. 45 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, certificazioni di natura soggettiva in genere). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare avvalimento contiene, a pena di nullità, la richiesta relativa al possesso specificazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico forniti e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettodelle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria quello ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di questa Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a ss.mm.ii., ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del citato decreto legislativo. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, questa Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, l’autocertificazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle obbligazioni assunte risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Ai fini di cui sopra, l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4) al disciplinare di gara; b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara, con la stipula quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara; d) originale o copia autentica del Contrattocontratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo contratto di subappaltatore nei limiti avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatedelle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile E Servizi Di Handling Aeroportuale

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.iixx.xx., il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, tecnico e professionalifinanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. .49 c.2 D.Lgs n.163/06 e xx.xx. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. E' vietato che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa più di cui al successivo punto. Il un concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, alla medesima gara si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che avvalga della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti ausiliaria; è vietato altresì che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino contemporaneamente alla gara dell’impresa sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art.34 D.Lgs n.163/06 e xx.xx. Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di quest’ultimaavvalimento presentate per la gara in oggetto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente possa avvalersi e escute la garanzia; trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4cui all'articolo 6, comma 11 D. Lgs. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante 163/2006 e mandataria o tra consorziatexx.xx. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e xx.xx.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.iis.m.i., il concorrente – singolo o in raggruppamento contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare avvalimento contiene, a pena di nullità, la richiesta relativa al possesso specificazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico forniti e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntodelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, si ricorda comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e l'impresa ausiliaria che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in Nel caso di ricorso all’avvalimento: dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più soddisfi i pertinenti criteri di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessaselezione, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatesostituire l’ausiliaria.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi E Forniture

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare avvalimento contiene, a pena di nullità, la richiesta relativa al possesso specificazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico forniti e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntodelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, si ricorda comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e l'impresa ausiliaria che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreNel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, checomma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di ricorso all’avvalimento: 1mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più sanabile in quanto causa di un concorrente, pena l’esclusione nullità del contratto di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziateavvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico, e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – associato, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico di capacità economica e professionali, finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre Non è consentito l’avvalimento per la documentazione prevista dall’artdimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Con riferimento ai titoli di studio e professionali l’operatore economico, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa D.Lgs. 50/2016, può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui al successivo puntotali capacità sono richieste. In tal caso l’ausiliaria deve: Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella partecipino sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziaterequisiti.

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Samples: Servizi Assicurativi

AVVALIMENTO. L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente – singolo e che partecipino alla gara, sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o in raggruppamento del contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al possesso termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 nullità del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa contratto di cui al successivo puntoavvalimento. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatecontratto.

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Samples: Brokerage Service Agreement

AVVALIMENTO. L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 delD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [in alternativa, in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o in raggruppamento del contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al possesso termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 nullità del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa contratto di cui al successivo puntoavvalimento. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatecontratto.

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Samples: Insurance Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.D.L.vo n. 163/2006, il concorrente - singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del citato Decreto Legislativo – D.L.vo n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico del requisito di capacità economico e professionalifinanziaria, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il In conformità a quanto stabilito all’articolo 49, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta A - “Documenti per la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui partecipazione alla gara” gli specifici documenti richiesti al successivo puntoparagrafo 2.3 lettera g). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestaticontratto. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. : - non è ammesso ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.L.vo n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. ; - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.L.vo n.163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. ; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell’art. 49, comma 10, D.L.vo n. 163/2006, i contratti di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante fornitura sono eseguiti dal concorrente e mandataria o tra consorziatel'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e dei vincoli di cui all’art. 118 del D.L.vo n. 163/2006 (obbligatorio nel caso in cui ci si avvalga dei requisiti di cui ai punti 2.1.2 e 4.2 del precedente punto 1.5).

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Ventiloterapia E Ossigenoterapia Domiciliare

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo del d.lgs. n. 50/2016, art. 89 e ss.mm.ii., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi d.lgs. n. 50/2016, art. 45 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, certificazioni di natura soggettiva in genere). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento contratto di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare avvalimento contiene, a pena di nullità, la richiesta relativa al possesso specificazione dei requisiti economico-finanziari, tecnico forniti e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggettodelle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria quello ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a ss.mm.ii., ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del citato decreto legislativo. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, questa stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, l’autocertificazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle obbligazioni assunte risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Ai fini di cui sopra, l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4) al disciplinare di gara; b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara, con la stipula quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara; d) originale o copia autentica del Contrattocontratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo contratto di subappaltatore nei limiti avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatedelle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.l’operatore economico, il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo associato ai sensi dell’art. 45 del citato Decreto Legislativo – D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliprofessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre Non è consentito l’avvalimento per la documentazione prevista dall’artdimostrazione dei requisiti generali (ad esempio: iscrizione alla CCIAA). 89 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntodelle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fineÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti requisiti. Nel caso di quest’ultimadichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, pena l’esclusione comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di entrambe le imprese; 3esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. è ammesso che il 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, al concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatesostituire l’ausiliaria.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Asilo Nido

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs.n.50/2016, e D.L.vo n. 163/06 ss.mm.ii., il concorrente - singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionali, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ed è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo oltre alle dichiarazioni previste a1 punti 1, 2, e 3 della documentazione amministrativa. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa può avvalersi di cui al successivo puntouna sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineNon è consentito, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino alla gara dell’impresa sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziaterequisiti.

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Samples: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.D.lgs. 50/2016, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’articolo consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del citato Decreto Legislativo – X.Xxx. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziarifinanziario e tecnico-professionali avvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnico e professionalianche partecipanti al raggruppamento, avvalendosi a prescindere dalla natura giuridica dei requisiti suoi legami con questi ultimi. A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta, a pena di un esclusione, la documentazione prevista all’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016. E’ ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie mentre l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il E’ vietato che più di un concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, alla medesima gara si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che avvalga della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti ausiliaria; è vietato altresì che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino contemporaneamente alla gara dell’impresa sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio né associata o consorziata. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4E’ altresì vietato l’avvalimento c.d. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate“a cascata”. Per quanto non espressamente indicato vale la disciplina prevista dall’art 89 del Nuovo Codice.

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Samples: Public Procurement Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 49 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.d.lgs. n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 163/2006, in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, tecnico e professionalifinanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara quanto indicato all’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ed all’art. 10 del presente disciplinare di gara. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione regionale esclude il concorrente ed escute la documentazione prevista dall’artgaranzia. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui al successivo puntoall’art. 6, comma 11, del già citato d.lgs. n. 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti dell’Amministrazione regionale in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineGli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si ricorda avvalga più di un concorrente e che le prestazioni contrattuali sono partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguite eseguito dall’impresa concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreche questa Amministrazione regionale trasmetterà all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, cheservizi e forniture – art. 19 D.L. 24.06.2014, in caso n. 90 – delibera n. 102/2014), ai sensi dell’art. 49, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, tutte le dichiarazioni di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, vigilanza e per la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatepubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio.

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Samples: Disciplinary Regulations for Public Procurement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs.n.50/2016, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.iis.m.i., il concorrente - singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del citato Decreto Legislativo – D. lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionalitecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta “A” – Documenti la documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 49 del D.lgs. n.163/2006, come modificato dall’art. 89 3 della legge 166 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati20.11.2009. Si precisa inoltre, che, in nel caso di ricorso all’avvalimento: 1dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h), del D.lgs. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrenten. 163/2006, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. In considerazione della circostanza che si avvale dei i divieti previsti dal citato art. 49, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all’utilizzazione del cd. avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di quest’ultimapartecipazione, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziateunico centro decisionale.

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Samples: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii., Qualora il concorrente – singolo o sia in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso solo parzialmente dei requisiti economico-finanziaridi ordine speciale prescritti nel presente disciplinare, tecnico e professionali, può integrarli avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrenteIn tal caso, pena l’esclusione dalla gara, occorre allegare: X. Xxxxxxxxxxxxx (può essere utilizzata la "Scheda C”) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di tutti dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con allegata fotocopia del documento d’identità o firma autenticata del titolare o legale rappresentante, con la quale attesta - quali siano i concorrenti che requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si siano avvalsi della medesima impresaavvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006; 2B. Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Accordo Quadro. non è ammessaDal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, la partecipazione contemporanea alla gara comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del singolo contratto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultimaausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate49, comma 5, D.Lgs.

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Samples: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo del d.lgs. n. 50/2016, art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.iis.m.i., il concorrente – l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo associato ai sensi d.lgs. n. 50/2016, art. 45 del citato Decreto Legislativo – e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliprofessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre Non è consentito l’avvalimento per la documentazione prevista dall’artdimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, certificazioni di natura soggettiva in genere, ecc.). 89 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iis.m.i.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa , il contratto di cui al successivo puntoavvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario. Il L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria quello ausiliario sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo s.m.i., a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a s.m.i., ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del citato decreto legislativo. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, questa stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, l’autocertificazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di quest’ultimanullità del contratto di avvalimento. Ai fini di cui sopra, pena l’esclusione l’operatore economico deve allegare alla domanda di entrambe le impresepartecipazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4) al disciplinare di gara; 3b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui al d.lgs. è ammesso che n. 50/2016, articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente possa avvalersi e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di più imprese ausiliarie per cui è carente il medesimo requisitoconcorrente, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.s.m.i, il concorrente – concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del citato dello stesso Decreto Legislativo – Legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliorganizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, allegando la documentazione ivi prevista dall’art.89. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’artpuò avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non Non è ammesso consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino alla gara dell’impresa sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti requisiti. È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs 50/2016. In tal caso è fatto obbligo al Fornitore di quest’ultimatrasmettere, pena l’esclusione entro venti giorni dalla data di entrambe ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le imprese; 3. è ammesso che fatture quietanzate del subappaltatore entro il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziateFornitore.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliprofessionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei requisiti di un altro soggettosuoi legami con questi ultimi. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con nei confronti dell’ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.lgs. 50/2016, l'avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la stipula documentazione prevista al comma 2 del Contrattocitato articolo. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono Il contratto è in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

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Samples: Disciplinary Regulations for Public Works Contract

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 49 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii.D. Lgs. n° 163/2006, il concorrente – concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso Xxxxxx, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ca- rattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionalied organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre In caso di avvalimento il concorrente, in aggiunta a quanto sopra richiesto, deve allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntoall’art. 49, comma 2°, del D. Lgs. n° 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineIl concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrenteconcor- rente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa partecipino sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti requisiti. In ogni caso, l’amministrazione contraente si riserva la facoltà di quest’ultimarichiedere ogni ulteriore documenta- zione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3ai sensi dell’art. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 449, comma 11°, del D.Lgs. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziaten° 263/2006.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs.n.50/2016L’avvalimento finanziario: l’ostacolo delle Corti agli abusi C.G.A. SICILIA, e ss.mm.iiSez. Giur., 21 gennaio 2015, n. 35 – Pres. Lipari – Est. Neri – XX.XX. s.p.a. c. Siciliacque s.p.a. e Saint Gobain Pam Italia s.p.a. Nel caso in cui il concorrente – singolo bando di gara richieda un determinato fatturato globale, deve ritenersi inammissibile, per comprovare detto requisito di partecipazione, un contratto di avvalimento generico nel quale non sono stati riportati tutti i contenuti che per legge entrano a far parte della forma del contratto di avvalimento quali, nel caso di specie, l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o in raggruppamento privati delle forniture o la illu- strazione degli specifici fattori della produzione e delle specifiche risorse che hanno permesso all’ausiliaria di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che eseguire le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente analoghe nel periodo richiesto dal bando e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti poi fungono da garanzia per la corretta esecuzione del contratto che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatestazione appaltante intende aggiudicare.

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Samples: Public Procurement Guidelines

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell’art. 49 del D.Lgs.n.50/2016D.Lgs. n° 163/2006, cui l’art. 24, commi 3° e ss.mm.ii.4°, della L.R. n° 5/2007 fa rinvio, il concorrente – concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso Xxxxxx, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionalied organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre In caso di avvalimento il concorrente, in aggiunta a quanto sopra richiesto, deve allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntoall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. n° 163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. A tale fineIl concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Non è consentito, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo a pena di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltreesclusione, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa partecipino sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti requisiti. In ogni caso, l’amministrazione contraente si riserva la facoltà di quest’ultimarichiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3ai sensi dell’art. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 449, comma 11°, del D.Lgs. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziaten° 263/2006.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iixx.xx., il concorrente – l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo associato ai sensi dell’art. 45 del citato Decreto Legislativo – medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliprofessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., avvalendosi dei requisiti di un altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’artAi sensi dell’art. 89 89, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iixx.xx.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa , a pena di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fineesclusione, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente e che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella sia l’ausiliaria che l’Impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare manifestazione d’interesse con istanza di quest’ultimainvito all’eventuale successiva procedura negoziata, pena l’esclusione dichiarando il possesso dei suddetti requisiti. Resta inteso che la suddetta manifestazione di entrambe interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento in questione. Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati secondo le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi disposizioni di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno legge in occasione della successiva procedura di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziateaffidamento.

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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Di Lavoro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 89 dell'art. 49 del D.Lgs.n.50/2016, D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. è ammesso l'avvalimento. Si precisa che a norma degli artt. 34 comma 2 e 37 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o a pena di esclusione, è vietato ai concorrenti: ➢ partecipare alla gara in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI Raggruppamento o Consorzio ordinario tra mandante di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara contemporaneamente anche in forma individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio; ➢ partecipare alla gara nei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 e mandataria ss.mm.ii. e contemporaneamente in forma individuale; ➢ partecipare alla gara in più consorzi di qualsiasi tipo o tra consorziate.in più raggruppamenti temporanei ; ➢ partecipare alla gara in R.T.I. Ovvero in consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione pena l'esclusione dalla gara dell'R.T.I. ovvero del consorzio così composto. A pena di esclusione tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta e deve essere redatta in lingua italiana Alle suddette dichiarazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5 , debitamente sottoscritte, devono essere allegate, a pena di esclusione, fotocopie del documento di identificazione del firmatario. La mancata sottoscrizione, come pure la mancata presentazione del documento di identità costituiranno causa di esclusione ai sensi del comma 1bis dell’art. 46 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000

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Samples: Gara d'Appalto

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del citato Decreto Legislativo – può D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziarifinanziario, tecnico - professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e professionalic) del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei requisiti suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre gara la documentazione prevista dall’art. 89 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntoD.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dimostrazione dei requisiti prestatigenerali e di idoneità professionale. Si precisa inoltreAi sensi dell’art. 89, chec. 1, in caso del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di ricorso all’avvalimento: 1avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente ovvero che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa partecipino sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3requisiti. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4Per quanto non esplicitato nel presente articolo si rimanda all’art. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate89 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Bibliotecari

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo del d.lgs. n. 50/2016, art. 89 del D.Lgs.n.50/2016, e ss.mm.iis.m.i., il concorrente – l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo associato ai sensi d.lgs. n. 50/2016, art. 45 del citato Decreto Legislativo – e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziario, tecnico e professionaliprofessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre Non è consentito l’avvalimento per la documentazione prevista dall’artdimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, SOA, certificazioni di natura soggettiva in genere, qualità, ambientale, organizzativa, ecc.). 89 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iis.m.i.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa , il contratto di cui al successivo puntoavvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario. Il L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria quello ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a s.m.i., ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del citato decreto legislativo. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, questa stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, l’autocertificazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle obbligazioni assunte risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Ai fini di cui sopra, l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4) al disciplinare di gara; b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara, con la stipula quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara; d) originale o copia autentica del Contrattocontratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo contratto di subappaltatore nei limiti avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziatedelle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo dell’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.l’operatore economico, il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui all’articolo associato ai sensi dell’art. 45 del citato Decreto Legislativo – D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico e professionali, di partecipazione di cui al precedente paragrafo avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre Non è consentito l’avvalimento per la documentazione prevista dall’art. 89 dimostrazione del D.Lgs.n.50/2016 possesso dei requisiti di ordine generale e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo puntoidoneità professionale. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula nei confronti di Piave Servizi S.p.A. in relazione alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tale finepena di esclusione, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti concorrente ovvero che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea partecipino alla gara dell’impresa sia l’impresa ausiliaria e di che quella che si avvale dei requisiti requisiti. Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rammenta che anche i soggetti dell’impresa ausiliaria di quest’ultimacui all’art. 80, pena l’esclusione comma 3, del d.lgs. n. 50/16 dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza delle cause di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi esclusione previste da tale disciplina, da presentare sotto forma di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno Documento di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziateGara Unico Europeo.

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Samples: Procurement Agreement