Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di un altro soggettopartecipazione presen- tando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89Inoltre, c. 7è richiesta anche una specifica dichiarazione, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore soggetto ausiliario (utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il modello G) possesso dei requisiti oggetto di av- valimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante disposizio- ne per tutta la durata del contratto dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; necessarie di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’artcui è carente il concorrente. 45 del Codice dei Contratti, né Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, avvali- mento in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di pre- sentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere alle- gata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrispon- da alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente pa- trimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli ob- blighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazio- ne appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di congruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento ope- rativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verifi- cherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risor- se concesse in avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 8889, c. 1, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in garaCodice, il contratto deve riportare concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in modo compiutocui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza del termine di presen- tazione dell’offerta, esplicito ed esauriente:e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui al punto 7.3, ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice, anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del Codice dei Contrattitermine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena Non è sanabile - e quindi causa di esclusione – tutta dalla gara - la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’artbase all’art. 89 del Codice dei Contrattid.lgs. 50/2016, il concorrente – l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di un qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando: a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, c. 7alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3, del Codice dei Contrattid.lgs. Ai fini 50/2016, impone all'operatore economico di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di esclusione – tutta selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentarepredetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a pena causa di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaatti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere venga a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllocui ai commi 1, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi 2, 4 e 5 dell’art. 18 80 del D.P.R. d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 445/2000152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, in virtù oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di specializzazione richiesti per la qualificazione in garaloro esecuzione, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:che possono essere periodicamente revisionati.

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Sources: Letter of Invitation for Negotiated Procedure

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti 4.4.1 Secondo le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contrattimodalità e condizioni di cui alla normativa applicabile in quanto compatibile, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico- finanziari e/o tecnico-professionali di carattere economicocui ai precedenti punti 4.3.2 e 4.3.3, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al Consorzio), giusta idonea dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 4.4.2 Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 89A tale fine, c. 7si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 4.4.3 Si precisa, del Codice dei Contrattiinoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: - non è consentito – a pena di esclusione – ammesso che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; - non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212 del D.Lgs. L’operatore ausiliario 3 aprile 2006, n.152; - l’ausiliaria non può assumere il ruolo avvalersi a sua volta di subappaltatorealtro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra Consorziate. 4.4.4 La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 4.4.5 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente (operatore economico ausiliato) e all’escussione della stazione appaltante per tutta garanzia, ferma restando la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garacomunicazione alle Autorità competenti. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Servizi Di Assistenza Tecnica E Supporto Sistemistico

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo punto 16. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punto 6.1. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo che dello stesso operatore ausiliario verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci si avvalga più di un procede all’esclusione del concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice dei ContrattiCodice. Ai fini È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di quanto sopra dovrà essere fornita – avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione – tutta dalla gara - la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione di avvalimento. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gararequisiti prestati. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Servizio Di Guardia Attiva Notturna E Diurna

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; saranno escluse le imprese che presentino un altro soggettocontratto di avvalimento generico. In tal caso nella busta amministrativa dovrà essere inserito il contratto di avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. È sanabile, ai sensi dell’art. 89mediante soccorso istruttorio, c. 8, la mancata produzione del Codice dei Contratti. Ai fini contratto di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareavvalimento, a pena condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il Qualora l’impresa concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di carattere economicoordine speciale richiesti, finanziario, tecnico e organizzativo può integrarli avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il In tal caso occorre allegare: a) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliato) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89(ausiliato), c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena sotto forma di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più dichiarazione sostitutiva dell’atto di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, notorietà ai sensi dell’art. 8947 del DPR 445/2000, c. 8, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratticontratti, con la quale attesta: 1. Ai fini quali siano i requisiti di quanto sopra dovrà essere fornita – ordine speciale di cui l’impresa concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti; 2. le complete generalità dell’impresa ausiliaria ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89disposizione dell’impresa concorrente ausiliata. 3. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareallegato, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaesclusione, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto deve specificare esattamente l’oggetto (le risorse messe a disposizione, i mezzi prestati in modo determinato e specifico, le modalità di relazione e di supporto tra ausiliato e ausiliario), la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del contrattoCodice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti dell’impresa ausiliaria, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. b) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliario) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 8847 del DPR 445/2000 con la quale attesta: 1. le proprie generalità; 2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti 3. di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente (ausiliata) e della Fondazione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, c. 1, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207contratto; 4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara, per il medesimo lotto, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 1. L’avvalimento non si esaurisce in una dichiarazione di intenti, ma deve concretizzarsi in un effettivo legame tra ausiliato e ausiliario che permette al primo, grazie al supporto concreto del secondo, di eseguire l’appalto alle condizioni stabilite dalla Stazione appaltante. Pertanto la qualificazione FEM si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti in garamerito al rapporto tra ausiliato e ausiliario come definito nel contratto di avvalimento. Qualora l’impresa concorrente (ausiliata) non fornisca tali integrazioni/chiarimenti entro il termine perentorio assegnatole, il ovvero fornisca delle informazioni insufficienti a consentire alla FEM di verificare la serietà e affidabilità del legame nascente dal contratto deve riportare in modo compiutodi avvalimento, esplicito ed esauriente:viene esclusa con provvedimento motivato.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratticontratti pubblici, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico- professionale, finanziarioavvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnico e organizzativo avvalendosi anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei requisiti di un altro soggettolegami con questi ultimi. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, comma 7 del Codice dei Contratticontratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai Ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra sopra, dovrà essere fornita – fornita, a pena di esclusione – esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo art 89. PertantoNel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, oltre dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato, indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve esclusione, le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteDichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, attestante l’avvalimento tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla garadi ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con specifica indicazione dei requisiti stessi le informazioni richieste dalle sezioni A e dell’operatore ausiliario (art. 89B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, c. 1dalla Parte III -Motivi di esclusione-, D.Lgs. n. 50/2016 dalla Parte IV -Criteri di selezione- e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Fdalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata ); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente il modello Gl’allegato “Modello 2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare: a) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliatonon avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’artcon una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 45 del 89, comma 7, Codice dei Contratti, né ); c) di trovarsi in una delle situazioni obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di controllo, con uno degli altri operatori economici cui è carente l’impresa concorrente e che partecipano risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla garapresente. 3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 dell’art.18 del D.P.R. DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodell’appalto. Ai sensi dell’art. 88Il contratto di avvalimento, c. 1pena la nullità, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per dovrà contenere la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Sources: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Oracle Data Appliance

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. degli articoli 89 e 172 del Codice dei Contratti, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il possesso ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economicocapacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, finanziarioavvalendosi della capacità di altri soggetti, tecnico e organizzativo anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di un altro soggettocui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale. Il concorrente L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l’ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 7co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non è consentito – può avvalersi a pena sua volta di esclusione – altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codicedei Contratti, nonè consentito, apena diesclusione, che dello stesso operatore ausiliario della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 8co. 1, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, l’operatore economico, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà presentareprodurre la seguente ulteriore documentazione: a. il DGUE, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentanterappresentante dell’ausiliaria; b. la Dichiarazione di cui all’Allegato 12 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUSILIARIA), attestante l’avvalimento resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima: - attesta il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione generalidi cuiall’articolo 80 del Codicedei Contratti; - attesta il possesso dei requisiti stessi tecnici e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 delle risorse oggetto di avvalimento; - si obbliga verso l’operatore economico e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere verso la Stazione Appaltante a metterea disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; necessarie di non partecipare alla gara in proprio cui l’operatore economico è carente; c. l’originale o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o la copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario l'ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattocontratto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti. Ai Non è sanabile, e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione nel contrato dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria , in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 8889, c. comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice. Ad eccezionedeicasi in cui sussistano dichiarazionimendaci, n. 207qualoraper l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la qualificazione in garasostituzione e la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto deve riportare di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in modo compiutocaso di mancata richiesta di proroga del medesimo, esplicito ed esauriente:la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messiadisposizionedall’ausiliariain quantocausadinullitàdelcontratto diavvalimento.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratticontratti, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, finanziario e tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento. Il partecipante pertanto dovrà presentare i predetti documenti completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione CCIAA o a specifici Albi). Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice dei contratti. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non Non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può E’ ammesso che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione carico del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga applicano anche nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:soggetto ausiliario.

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Sources: Lavori Di Manutenzione Straordinaria

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2 In particolare l’operatore economico deve compilare il quadro C della Parte II del DGUE e allegare un altro soggettoDGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie dei soggetti interessati, compilato nelle sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI, il PassOE nonché di la documentazione integrativa nei termini indicati al punto15.3. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione del DGUE. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15. In caso di inutile decorso del Codice dei Contrattitermine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai fini È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di quanto sopra dovrà essere fornita – avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione – tutta dalla gara - la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresì, al presente atto. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti. Ai sensi dell’art. 83104, c. 9 comma 7 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico l’Appaltatore e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido solidalmente nei confronti della stazione appaltante del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contrattocontratto per le quali opera l’avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89104, c. 7comma 9 del Codice, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti prestatie delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’artnonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. 89A tal fine, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC che le prestazioni oggetto di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente strumentali dell’impresa ausiliaria che il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata titolare del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Contratto Di Appalto

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 8949, c. 7comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti30 %. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 2 del suddetto articolo 8949. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata richiamata all’articolo 4 del presente disciplinare, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso di seguito indicati.: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 8949, c. 1comma 2, D.Lgslett. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Fa), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratticontratto, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del contrattovalore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il Il contratto deve dovrà necessariamente riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:: -oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, economico e finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara ai singoli lotti sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, domanda di partecipazione e dichiarazioni ad integrazione della nuova ausiliaria, il relativo DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena inutile decorso del termine, ovvero in caso di esclusione – tutta mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In caso di coassicurazione, tra le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara società in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000coassicurazione, in virtù deroga all’art. 1911 del quale l’operatore ausiliario si obbliga codice civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessariedell’assicurato e/o contraente, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:.

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Sources: Servizio Di Copertura Assicurativa

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzativo, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 8949, c. 7, comma 8 del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti(ausiliata). Ai fini di quanto sopra sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 2 del suddetto articolo 8949. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata richiamata nei punti precedenti, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve esclusione, le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario dell’impresa ausiliaria (art. 8949, c. 1comma 2, D.Lgslett. n. 50/2016 e smi) a), Codice dei Contratti); 2. contratto (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F3/bis); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del contrattovalore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, Si precisa che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, b) durata, c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (art. 88 DPR 207/2010). Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). 1. di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; 2. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

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Sources: Disciplinary Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti profes- sionale ad eccezione della categoria SIOS OS21 e delle categorie da Sistema di un altro soggettoQualificazione, a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena contratto di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione fatte salve esclusione, entro il termine di presenta- zione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a. le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentanterappresentante della società deve essere b. l’oggetto specifico del contratto, attestante l’avvalimento che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presen- tato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti necessari per la partecipazione alla garain favore del soggetto ausiliario, con specifica indicazione ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimo- niale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli ob- blighi derivanti dal contratto di avvalimento. Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti stessi di altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (compreso il PassOE e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:di av- valimento).

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’avvalimento è ammesso ai sensi, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoD. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89In questo caso, c. 7il concorrente deve dichiarare nell’Allegato 1 la volontà di ricorrere all’avvalimento, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena la denominazione dell’operatore economico di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario cui si avvalga più di un concorrente intende avvalere e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti l’indicazione dei requisiti prestatidi cui ci si intende avvalere, e presentare la seguente documentazione: (i) Allegato 1 compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria; (ii) la dichiarazione relativa ai sensi dell’artsoggetti di cui all'art. 8980, c. 8, comma 3 del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F)50/2016, sottoscritta dall'impresa ausiliaria; 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello Giii) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto sottoscritto da entrambe le parti in virtù del quale l’operatore ausiliario l’ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto, con specifica indicazione dei predetti requisiti e delle risorse in questione a pena di nullità del contratto. Ai ; (iv) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010445/2000 con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, n. 207con specifica indicazione delle dette risorse, per la qualificazione e attesta di non partecipare alla gara in proprio o in associazione temporanea e di non trovarsi in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti alla gara, . Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che il contratto deve riportare concorrente e l’ausiliario sono responsabili in modo compiuto, esplicito ed esauriente:solido nei confronti della società del Gruppo Amag contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. dell’articolo 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo Dichiarazioni Integrative. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. comma 7, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario l’ausiliaria, sia quello l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 8comma 3, del Codice dei ContrattiCodice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al Referente del procedimento di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di esclusione – tutta cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente disciplinare di gara, al concorrente la documentazione prevista al comma 1 sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del suddetto articolo 89concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). PertantoIn caso di inutile decorso del termine, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Trasloco E Facchinaggio

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83104 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 65 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 100, co. 1, lett. b) e c) del Codice e/o per migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7.1 lett. a), 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Ai sensi dell’art. 89104, c. 7co. 12 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’operatore ausiliario sia quello l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. Ad eccezione dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di subappaltatoreesclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, nei limiti dei requisiti prestatila stazione appaltante consente, ai sensi dell’art. 89104, c. 8comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice dei ContrattiCodice. Ai fini L’operatore economico può indicare un’altra ausiliaria nel termine di quanto sopra dovrà dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere fornita – effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a pena una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di esclusione – tutta avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Grant Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo Indicazione della volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare uno o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi oggetto di avvalimento e dell’operatore ausiliario (artdell’impresa ausiliaria. 89In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta ausiliato deve presentare la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si seguente documentazione: obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente ausiliato; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell’artdegli artt. 8848, c. 1comma 7 e 89, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010D.Lgs. 50/2016, l’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 20750/2016, per la qualificazione in garanonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:da presentare sotto forma di Documento di Gara Unico Europeo distinto da quello del concorrente ausiliato.

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Sources: Contract for Public Works

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratticontratti pubblici, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico- professionale, finanziarioavvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnico e organizzativo avvalendosi anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti di un altro soggettoprestati. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, comma 7 del Codice dei Contratticontratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai Ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra sopra, dovrà essere fornita – fornita, a pena di esclusione – esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. PertantoNel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, oltre dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve esclusione, le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteDichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, attestante l’avvalimento tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla garadi ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con specifica indicazione dei requisiti stessi le informazioni richieste dalle sezioni A e dell’operatore ausiliario (art. 89B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, c. 1dalla Parte III -Motivi di esclusione-, D.Lgs. n. 50/2016 dalla Parte IV -Criteri di selezione- e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Fdalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata ); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente il modello Gl’allegato “Modello 2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare: a) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliatonon avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’artcon una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 45 del 89, comma 7, Codice dei Contratti, né ); c) di trovarsi in una delle situazioni obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di controllo, con uno degli altri operatori economici cui è carente l’impresa concorrente e che partecipano risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla garapresente. 3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodell’appalto. Ai sensi dell’art. 88Il contratto di avvalimento, c. 1pena la nullità, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per dovrà contenere la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Sources: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. dell’articolo 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo Dichiarazioni Integrative. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. comma 7, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 8comma 3, del Codice dei ContrattiCodice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al Responsabile del procedimento di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di esclusione – tutta cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente bando di gara, al concorrente la documentazione prevista al comma 1 sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del suddetto articolo 89concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). PertantoIn caso di inutile decorso del termine, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Concession Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. In caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’Art. 14.1.2. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, del Codice dei Contrattial concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta In qualunque fase della gara sia necessaria la documentazione prevista sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al comma 1 del suddetto articolo 89. PertantoRUP, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareil quale richiede per iscritto, a pena mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di esclusione fatte salve le ipotesi avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaavvalimento). In caso di inutile decorso del termine, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garadalla procedura. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Servizio Di Estensione E Manutenzione Dell’ecosistema Digitale

AVVALIMENTO. Ai E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’artdell’art.49 del D.lgs 163/2006, come modificato dalla L.12 luglio2011 n°106. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni Per quanto concerne la documentazione da presentarsi si fa espresso riferimento al comma 2 dello stesso articolo. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offertaDisciplinare dovrà essere resa anche dalla Ausiliaria. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiL’Impresa ausiliaria, tramite il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei proprio rappresentante legale, dovrà presentare i documenti relativi ai requisiti di carattere economicoordine generale e speciale richiesti dal presente disciplinare per l’impresa ausiliata, finanziarioda presentarsi, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti pena esclusione, con le identiche modalità previste per ogni impresa concorrente. La mancanza di un altro soggetto. solo documento previsto dal predetto comma comporta l’esclusione dalla gara Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai Sempre ai sensi dell’artdel citato art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, 49 - comma 8 – non è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e o che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88dell’art.88, c. comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. Ottobre 2010 n°207, per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’art.49, comma 2, lett.f) del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:esauriente quanto di seguito: ▪ oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; ▪ durata; ▪ ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento

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Sources: Appalto Per Servizio Di Igiene Urbana

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiD.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, per un determinato appalto, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89cui all’articolo 80, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere nonché il ruolo di subappaltatore, nei limiti possesso dei requisiti prestatidi qualificazione di cui all’art. 84, ai sensi dell’art. 89avvalendosi delle capacità di altri soggetti, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista anche partecipanti al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareraggruppamento, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate prescindere dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatinatura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente sottoscritta dalla stessa attestante il modello G) possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 3. L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione necessarie di cui è carente il concorrente. 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione nei confronti dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi sottoscrittori dell’art. 45 del Codice dei Contratti80, né di trovarsi in una delle situazioni di controllocomma 12, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garala Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 35. contratto Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. 6. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artGli obblighi previsti dalla normativa Antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 88È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 7. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. 8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, c. 1a pena di esclusione, del D.P.R. 5 ottobre 2010che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 9. L’operatore economico che intende avvalersi dell’avvalimento può utilizzare l’Allegato A.3.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il Concorrente - singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 83, c. 9 45 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offertaD.lgs. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – 50/2016 e ss.mm.ii - può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico- professionali, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7In conformità a quanto stabilito all’art.89, del Codice D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà espressamente dichiararlo all’interno del DGUE di cui all’Allegato 1 (Parte II, Sezione C) del presente Disciplinare, come espresso nel par. 5.1.1. lettera a). L’impresa ausiliatrice sarà, altresì, tenuta alla presentazione del proprio DGUE e delle dichiarazioni individuali da parte dei Contrattisoggetti indicati nel par. 5.1.1. lettera b). Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è consentito – a pena di esclusione – ammesso che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e Concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; • è ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’operatore ausiliario L'ausiliaria non può assumere avvalersi a sua volta di altro soggetto; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un Raggruppamento o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. L’impresa ausiliaria dovrà produrre, altresì, apposita dichiarazione con cui si obbliga verso il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta concorrente e verso la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicatedisposizione, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88dell’appalto, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, le risorse necessarie di cui il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:concorrente è carente.

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Sources: Disciplinary Guidelines for Public Procurement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA, ecc.). Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, a pena di esclusione all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6: a) una sua dichiarazione nella quale manifesti la volontà di avvalersi, in relazione alla gara cui partecipa, dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); b) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16, nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 1-bis); c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara; d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, escludendo, quindi, qualsiasi forma di soccorso istruttorio per le carenze di seguito riportate, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, da tale contratto dovrà emergere l’elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l’impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 3, nel caso in cui la stazione appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell’ausiliaria, l’operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione. Ai sensi dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell’art. 80 comma 12 del dlgs 50/2016. E ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto dall’art. 89 comma 6. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un altro soggettoconcorrente e che partecipino alla presente procedura sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Il seggio di ▇▇▇▇, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:medesimo decreto.

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Sources: Fornitura E Consegna Del Gasolio Agricolo E Da Autotrazione

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’artdell'art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – concorrente, singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento di cui all’articolo 45, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di un altro soggettocui all' articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artGli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente concorrente, e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi . N.B. In attuazione dell’art. 8989 comma 11 del D.Lgs 50/2016, c. 8per le categorie superspecializzate di cui al D.M. 248 del 10/11/16 che singolarmente superano il 10% del valore dell’appalto (OS21 e OS12B), del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento il concorrente non può avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla garadi carattere economico, con specifica indicazione dei requisiti stessi finanziario, tecnico e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) organizzativo di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaun altro soggetto. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il possesso ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economicocapacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, finanziarioavvalendosi della capacità di altri soggetti, tecnico e organizzativo anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di un altro soggettocui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, né per il soddisfacimento dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all’articolo 11.4 del presente Disciplinare. Il concorrente Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l’ausiliaria l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto Quadro. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore ausiliario della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 8co. 1, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, l’operatore economico, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà presentareprodurre la seguente ulteriore documentazione: a. il DGUE, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F)rappresentante dell’ausiliaria; 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) b. la Dichiarazione di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) cui all’Allegato 4, resa e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima: i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente; iv. di obbligarsi verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante di osservare i principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021; v. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente; c. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario l'ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti; d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria; e. [eventuale se l’AUSILIARIO occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’articolo 11.4 del contrattopresente Disciplinare, prodotta dall’ausiliaria secondo le modalità specificate al punto L) dell’articolo 18.1 del presente Disciplinare; f. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello sub Allegato 8 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto M dell’articolo 18.1. Ai Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 8889, c. comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice dei Contratti. Ad eccezione di quanto sopra, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall’ausiliaria in ordine all’insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l’ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, previa valutazione e comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell’adozione di misure correttive al fine di rimediare all’irregolarità contestata, ai sensi dell’articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 20768/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 D.Lgs. n. 198/2006, e la qualificazione trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

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Sources: Disciplinare Di Gara Telematica

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UN EN ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. In caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’Art. 14.1.2. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, del Codice dei Contrattial concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta In qualunque fase della gara sia necessaria la documentazione prevista sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al comma 1 del suddetto articolo 89. PertantoRUP, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareil quale richiede per iscritto, a pena mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di esclusione fatte salve le ipotesi avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaavvalimento). In caso di inutile decorso del termine, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garadalla procedura. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 8349, c. 9 comma 1 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – che partecipa ad una specifica gara può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, richiesti dal bando, avvalendosi dei requisiti di quelli posseduti da un altro soggetto o della certificazione SOA di un altro soggetto. 2. L’Ente, avuto riguardo alla natura o all’importo dell’appalto, può prevedere che l’avvalimento possa essere utilizzato solamente in relazione ai requisiti economici o tecnici, ovvero per integrare, in una data misura o percentuale da indicarsi nel bando di gara, i requisiti economici o tecnici già posseduti dai concorrenti. 3. In ogni caso, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti altrui è tenuto a presentare tutte le dichiarazioni prescritte dall’art. 49, comma 2 del Codice. 4. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle dell’Ente per ciò che concerne le prestazioni oggetto del contratto. 5. Ai sensi dell’artNell’ambito di una medesima gara, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 89L’Ente, c. 7in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni oggetto del contratto, del Codice dei Contratti, può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Per i lavori non è comunque consentito il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative ad una medesima categoria. 6. Non è consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, salvo l’eccezione prevista dall’art. 49, comma 9 del Codice. 7. Non è, altresì, consentito che nella stessa procedura partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 18. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteNel caso di avvalimento, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione il contratto eventualmente aggiudicato deve essere eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente alla quale pertanto dovrà essere rilasciato il modello G) relativo certificato di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaesecuzione. 39. contratto in originale o copia autentica Con riferimento esclusivo ai sensi dell’artlavori, la possibilità di avvalersi dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria è prevista alle sole condizioni indicate nell’art. 18 50 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:Codice.

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Sources: Regolamento Per I Contratti

AVVALIMENTO. Ai L’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 83104 del Codice. Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o consorziato o raggruppato – può più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicoordine speciale di cui al punto VI.2.2. Nel contratto di avvalimento sono specificate le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del Concorrente. Ai sensi dell’articolo 372, finanziariocomma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, tecnico per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e organizzativo avvalendosi il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente Concorrente e l’ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Ove il Concorrente si avvalga di un ausiliario per comprovare il possesso di un requisito di cui all’art. 100, comma 3 del contrattoD.lgs. Ai sensi dell’art36/2023 ovvero del requisito di titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto, la prestazione è eseguita direttamente dall’impresa ausiliaria. 89In tal caso, c. 7si applicano le disposizioni in materia di subappalto. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti; b) non essere incorso nelle cause di esclusione previste dal punto VI.1 e meglio dettagliate al paragrafo “MOTIVI DI ESCLUSIONE” e dichiararne l’assenza presentando una propria Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 69 del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, all’atto adottato e pubblicato ai sensi dell’art. 89, c. 8, 169 del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F)Codice; 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente c) impegnarsi, verso il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) Concorrente che si avvale e della stazione appaltante per tutta verso la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei ContrattiStazione appaltante, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicatedisposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avvalimento. In caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell’ausiliario. Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contrattocontratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Ai sensi dell’artNon è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 88Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, c. 1il Concorrente sostituisce l’ausiliario entro il termine assegnato da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, termine assegnato per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:sostituzione comporta l’esclusione del Concorrente.

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Sources: Gara a Procedura Aperta

AVVALIMENTO. Ai E’ consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratticodice. L'operatore economico, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89cui all'articolo 80, c. 7avvalendosi delle capacità di altri soggetti, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista anche partecipanti al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareraggruppamento, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate prescindere dalla vigente normativanatura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, dichiarazioni/documenti appresso indicatisolo se i soggetti ausiliari eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 al fine di attestare: 🌢 di possedere i requisiti necessari per generali di cui all’art. 80 del codice; 🌢 di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 🌢 di obbligarsi verso il concorrente e la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di Stazione Appaltante a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante le risorse necessarie per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizidell’appalto; di 🌢 che non partecipare partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 48 del Codice dei Contratticodice, né di trovarsi si trova in una delle situazioni situazione di controllocontrollo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con uno degli altri operatori economici una delle altre imprese che partecipano alla gara. 32. contratto in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodell’appalto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in garaA tal fine, il contratto deve riportare di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere allegato documento di riconoscimento in modo compiutocorso di validità del soggetto sottoscrittore, esplicito pena la nullità dell’atto e conseguente esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esauriente:escute la garanzia. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento9. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 14 Nell’ambito della presente procedura sarà possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già ammessa al MePA10. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale di cui alla precedente lettera D), punto I, n. 1.3 e n. 1.4, a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente lettera D), punto I, n. 1.2, n. 1.5. Poiché non è consentito il ricorso al subappalto, non è consentito l’avvalimento c. d. “opera- tivo” ove esso dia luogo al subappalto dell’esecuzione di prestazioni. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando il modello allegato al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ob- bligandosi verso il concorrente e verso IFR S.r.l. a mettere a disposizione per tutta la dura- ta dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i re- quisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presenta- zione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sot- toscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere alle- gata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presenta- to un altro soggettocontratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimo- niale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli ob- blighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la defi- nizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di congruità dell’offerta, specialmen- te nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento operativo). Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di al- tro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei re- quisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non sod- disfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza del Codice dei Contrattitermine di presentazione dell’offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara. Non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’avvalimento “premiale”, ossia finalizzato ad ottenere, utilizzando i requi- siti dall’ausiliario, più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatielevati punteggi. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per Il Supporto Alla Progettazione Preliminare, Definitiva Ed Esecutiva Di Opere Ed Impianti

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni 7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara a) l’attestazione di qualificazione SOA o i due Servizi di Punta relativi alle categorie di lavorazioni di cui alla Tabella 1 del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione Disciplinare del disposto dell’art. 89 soggetto ausiliario; b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima: − attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare ; − attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di carattere economicoavvalimento; − si obbliga verso l’operatore economico e verso il Commissario straordinario a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro, finanziarionel caso di affidamento di Appalti specifici, tecnico e organizzativo avvalendosi le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente; c) il PassOE nel quale sia indicato l’ausiliario; 7.2 Avvalimento per l’esecuzione degli Appalti Specifici i. sia in possesso dei requisiti di un altro soggettocui l’Appaltatore è carente; ii. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili l’Appaltatore dimostri l’assenza in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattocapo all’ausiliario delle cause di esclusione ex art. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, 80 del Codice dei Contratti; iii. produca il contratto di avvalimento. Al fine di assicurare la massima tutela della legalità, non è consentito – l’Appaltatore si obbliga a pena ricorrere esclusivamente a soggetti già iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatoreprocederà secondo quanto previsto dall’articolo 3, nei limiti dei requisiti prestatico. 2 del D.L. 16 luglio 2020, ai sensi dell’art. 89n. 76, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla garaconvertito, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89modificazioni, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010dalla L. 11 settembre 2020, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:120..

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Sources: Disciplinare Unico Di Gara Telematica

AVVALIMENTO. Ai sensi degli artt. 172, comma 2 e 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 8345 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6, nonché di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione concedente in relazione alle prestazioni al servizio oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione concedente impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3, del Codice dei ContrattiCodice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di esclusione – tutta avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, e relativa dichiarazione integrativa, della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 Stazione concedente procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatipresentazione dell’offerta. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Concessione Per Servizio Di Distribuzione Automatica

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto Dichiarazioni integrative. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione giudicatrice comunica l’esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena inutile decorso del termine, ovvero in caso di esclusione – tutta mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 Stazione Appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dpi

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 7.1.1 lett. a), 7.2.1 lett. a), b), c), d), e), ed f), 7.3.1 lett. a). L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiprestati e nei casi in cui il subappalto è consentito. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza all’Ufficio competente, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile a pena e quindi causa di esclusione dalla gara tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Sponsorship Agreement

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 3. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al paragrafo 7.3, punto 1, lett. b) e c), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. 4. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato n. 3 al presente Disciplinare, della Dichiarazione Integrativa al DGUE, redatta in conformità all’Allegato n. 4 del presente Disciplinare, nonché della Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’Allegato n. 5 al presente Disciplinare, da compilare nelle parti pertinenti. 5. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Tale contratto deve essere allegato dall’operatore economico. 6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 8. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 9. Ai sensi dell’art. 89, c. comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 10. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente concorrente. 12. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 13. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, ai sensi dell’artla commissione, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 89Il concorrente, c. 8entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la Dichiarazione Integrativa al DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena inutile decorso del termine, ovvero in caso di esclusione – tutta mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 Stazione Appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. 14. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatipresentazione dell’offerta. 115. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto16. Ai sensi dell’art. 88110, c. 1comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice, per le imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all’art. 163 del ▇.▇. ▇▇ marzo 1942, n. 207267, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene: • a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l’operatore economico dovrà sostituire l’impresa ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’AQ. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. comma 7, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3, del Codice dei ContrattiCodice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di esclusione – tutta avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatipresentazione dell’offerta. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’artE’ ammesso l’avvalimento nelle forme di cui all’art. 89 del Codice dei ContrattiD.Lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il nel caso in cui i concorrenti siano in possesso dei requisiti generali di carattere economico, finanziario, tecnico cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e organizzativo avvalendosi risultino carenti dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente economico-finanziari e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisititecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare. L’operatore economico che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 4B – DGUE. In particolare dovrà barrare la ca ella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascun operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatoredovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, nei limiti dei requisiti prestatidalla parte III, ai sensi dell’artdalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra L’operatore economico dovrà essere fornita – inoltre allegare a pena di esclusione – tutta sistema la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.seguente documentazione: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (artsostitutiva di cui all’art. 89, c. 1comma 1 del Codice, D.Lgs. n. 50/2016 sottoscritta dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F)verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) sostitutiva di mettere a disposizione cui all’art. 89, comma 7 del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta Codice sottoscritta dall’ausiliario con la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; quale quest’ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.come consorziata; 3. contratto di avvalimento, sottoscritto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000data anteriore alla data di presentazione dell’offerta, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’ausiliario si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente dell’ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in Si precisa modo compiuto, esplicito ed esauriente:: he il contratto di avvalimento «deve riportare in

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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Catastali, Estimativi Ed Altri

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389, c. 9 comma 1 e dell’art. 172, comma 1 e 2 del Codice Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei Contratti le prescrizioni requisiti di carattere economico e finanziario, di cui al paragrafo 8.2 del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offertadisciplinare, purché dimostri che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. In attuazione del disposto dell’artIl contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Ai sensi degli artt. 89 e 172 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – l’operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziariofinanziario e tecnico professionale di cui all’articolo 83, tecnico comma 1, lett. b) e organizzativo c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti anche appartenenti al raggruppamento. Il concorrente Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l’ausiliaria l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario Al fine di rivolgere la presente procedura verso operatori economici dotati di adeguati livelli esperenziali che garantiscano la sana e competente gestione del Museo, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito relativo all’esecuzione di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara nella gestione di musei e luoghi di cultura. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti di quanto dichiarato per il subappalto come specificato al paragrafo 10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei requisiti prestaticasi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3, del Codice dei ContrattiCodice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Ai fini In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di esclusione – tutta avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoE’ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti, e che tale anteriorità sia comprovabile con documentazione avente data certa, anteriore al termine di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Concessione Di Gestione

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. La facoltà prevista dall’art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggettosoggetto relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. C). È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel ricorso all’avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, prevista dal comma 1 del richiamato articolo 89 del Codice e dall’art. 88 del Regolamento. In particolare, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo imposto dall’art. 88 del Regolamento di riportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall’art. 89, comma 1, del Codice e dall’art. 88 del Regolamento determinerà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del Codice contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei Contrattirequisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Ai fini Si richiama l’attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall’art. 89 del Codice, dei requisiti di un altro soggetto, su quanto sopra prescritto dal medesimo art. 89 e dall’art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, che deve essere presentata. Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta inserire nel plico contenente la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89amministrativa: ▇. Pertanto▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta resa dal legale rappresentanterappresentante del concorrente, attestante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, con la quale si attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara b. dichiarazione, con specifica resa dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante: ~ la denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione, indicazione dei requisiti stessi legali rappresentanti e dell’operatore ausiliario (delle altre cariche sociali; ~ che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell’offerta; ~ che nei confronti dell’impresa nulla osta ai fini dell’art. 67 del D. Lgs. n°159/2011; ~ l’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del Codice; ~ l’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n°159: ~ l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall’art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. 89convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, c. 1n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto “pubblico” fino alla conclusione del periodo di emersione); ~ insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, D.Lgscomma 16 ter, del D. Lgs. n. 50/2016 n°165/2001; ~ l’obbligo verso il concorrente e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la a durata del contratto dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; necessarie di non partecipare cui è carente il concorrente; c. documentazione, riferita alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.Ditta ausiliaria attestazione qualificazione SOA; 3. d. contratto (in originale o ovvero copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, autentica) in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto dettagliandoli secondo quanto previsto dall’art. 88 del contrattoRegolamento: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Ai sensi dell’art. 8889, c. comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice, n. 207nel caso di dichiarazioni mendaci, per ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la qualificazione in gara, stazione appaltante esclude il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito concorrente ed esauriente:escute la garanzia.

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Sources: Appalto

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale ad eccezione delle categorie SIOS superiori al 10% dell’importo dei requisiti lavori posti a base di un altro soggettogara e delle categorie da Sistema di Qualificazione, a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena contratto di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione fatte salve esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a. le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Frappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); 2b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d. il modello G) di mettere corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (operatore economico ausiliato) compreso il PassOE e il con- tratto di avvalimento). La mancata produzione della stazione appaltante per tutta la durata dichiarazione di avvalimento o del contratto le risorse di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; com- provabili con documenti di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né data certa anteriore al termine di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3presentazione dell’offerta (es. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in data di sca- denza della gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:).

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice I concorrenti che intendono avvalersi dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dell’artdall’art. 89 del Codice dei ContrattiD.Lgs. n. 50/2016, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di carattere economicoordine generale e professionale devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto ai soggetti richiamati dall’art. 80 del contrattoD.Lgs. Ai sensi dell’artn. 50/2016, motivo per il quale l’impresa ausiliara può utilizzare il modulo ”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive”. 89► Non è consentito, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente concorrente, e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016). ■ L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti aduno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta l’ausiliaria dovrà riportare la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente:esauriente le risorse edi mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. In caso di avvalimento, le comunicazione recapitate all’offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

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Sources: Affidamento Del Servizio Di Mensa

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83104 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 65 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 8 e dichiararli presentando un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Ai sensi dell’art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane e strumentali messea disposizione dall’ausiliaria e indica se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambele finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e/o tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, . Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei ContrattiCodice. Ai fini di In conformità a quanto sopra dovrà stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentarepresentati, a pena di esclusione fatte salve esclusione: dichiarazione di avvalimento sottoscritta congiuntamente dall’impresa ausiliata e dall’impresa, da rendersi secondo il modello allegato 4 DGUE dell’impresa ausiliaria, da rendersi secondo l’allegato 2, a firma dell’ausiliaria, contenente le ipotesi informazioni di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativacui alla parte II, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; PASSOE dell’ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteIl passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa). INTEGRAZIONE AL DGUE, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’allegato 1 per la partecipazione alla garaparte relativa , con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (arta firma dell’ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE . 89il contratto di avvalimento, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000conforme, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodell’appalto. Ai sensi dell’artTali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati . 88Il contratto di avvalimento deve contenere, c. 1a pena di nullità, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per la qualificazione in garacui dovranno essere specificate, il contratto deve riportare a pena di esclusione, in modo compiutodettagliato le risorse umane, esplicito ed esauriente:le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e per tutta la sua durata . È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 e 46 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’Impresa l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. Ai sensi dell’art. 89Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatoreselezione, nei limiti dei requisiti prestatila stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o tra consorziate; 5. non è ammesso l’avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei Contratticontratti pubblici, così come definite dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture; 6. Ai fini L’ausiliaria può assumere il ruolo di quanto sopra dovrà subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.; 7. L’ausiliaria di un concorrente può essere fornita – a pena indicata, quale subappaltatore, nella terna di esclusione – tutta la documentazione prevista altro concorrente*. (*articolo sospeso fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del suddetto articolo 2019, così come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 31 dicembre 2020 , n. 183 ) Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l’applicazione dell’art. Pertanto80, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentarecomma 12, a pena del Codice. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di esclusione fatte salve le ipotesi altri soggetti allega in fase di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaofferta: a) una sua dichiarazione, dichiarazioni/documenti appresso indicatisottoscritta con firma digitale, verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi stessi; b) una sua dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e dell’operatore ausiliario (art. 89delle risorse oggetto di avvalimento; c) una dichiarazione, c. 1sottoscritta con firma digitale, D.Lgs. n. da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F)ss.mm.ii,, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 2d) una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 1. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a alla messa in disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le di appalto delle risorse necessarie e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; mezzi di cui è carente il concorrente; 2. la non partecipare partecipazione alla gara procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaconsorziata. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Disciplinary Tender for Public Safety Lte Service

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art(ART. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei D. LGS 50/2016) 1. la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); 2. i requisiti oggetto di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisitiavvalimento. L’operatore ausiliario può assumere economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestatiCONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. PertantoCodice, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodella concessione. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:esauriente quanto previsto dall’art. 89 al comma 1 ed ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: - produrre un proprio DGUE; - rendere, utilizzando l’apposito modello denominato “SCHEDA AVVALIMENTO art. 89” disponibile nella documentazione di gara, i propri dati generali , le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. - Modello Altre Dichiarazioni – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter).

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato di cui all’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui al precedente sub-paragrafo 7.2 della presente Lettera di ▇▇▇▇▇▇, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. 2. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 4. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature. 5. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali 6. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un altro soggettoproprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato n. 3, alla presente Lettera di Invito da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento, di cui all’Allegato n. 5 alla presente Lettera di Invito, contenente, tra l’altro, l’obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 7. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 8. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati: a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria; d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; 9. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 10. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11. Ai sensi dell’art. 89, c. comma 7, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 12. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo Nel caso di subappaltatoredichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, nei limiti dandone comunicazione all’ANAC. 13. Ad eccezione dei requisiti prestaticasi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3, del Codice dei ContrattiCodice, di sostituire l’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Ai fini Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di quanto sopra dovrà essere fornita – avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 15. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione – tutta dalla gara - la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato citato Decreto Legislativo – può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario-finanziari, tecnico e organizzativo professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs.n.50/2016 e l’ausiliaria ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’articolo 89, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. PertantoD.Lgs.n.50/2016, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareil concorrente deve, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaprocedura, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione inviare alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; relativa dichiarazione. La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di non partecipare alla gara in proprio selezione o associata o consorziata se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 45 80 del Codice dei Contratti, né D.Lgs.n.50/2016 ed imporrà all'operatore economico di trovarsi in una delle situazioni sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaselezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Disciplinary Tender for Supply

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto 89 e dell’art. 89 172, comma 2 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di competenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si ricorda, che ai sensi di quanto disposto dall’art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena inutile decorso del termine, ovvero in caso di esclusione – tutta mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Concessione Di Servizi

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83104 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 65 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 8 e dichiararli presentando un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Ai sensi dell’art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’ausiliaria e indica se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, L’ausiliaria non è consentito – può avvalersi a pena sua volta di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisitialtro soggetto. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente. Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ferma restando l’applicazione dell’art. 94 comma 5 lett.e) del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89104, c. 8comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena inutile decorso del termine, ovvero in caso di esclusione – tutta mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del concorrente (operatore economico ausiliato) e della contratto di avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per tutta la durata del contratto consentire le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; valutazioni di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratticui all’articolo 96, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1comma 15, del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, n. 207, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].[ Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai . Ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – il concorrente provvede a pena sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contrattoselezione. Ai sensi dell’art. 8889, c. 1comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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Sources: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di un altro soggettopartecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89Inoltre, c. 7è richiesta anche una specifica dichiarazione, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore soggetto ausiliario (utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il modello G) possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; neces- sarie di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’artcui è carente il concorrente. 45 del Codice dei Contratti, né Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, av- valimento in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle ri- sorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento operativo). In caso di avvalimento tra imprese appartenenti al medesimo gruppo dovrà in ogni caso essere presentato il contratto di avvalimento come sopra descritto. Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento, (in caso di fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbrica- zione dei prodotti oggetto di fornitura. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 8889, c. 1, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in garaCodice, il contratto deve riportare concorrente provvede a sostituire l’au- siliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o lad- dove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in modo compiutocui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della sca- denza del termine di presentazione dell’offerta, esplicito ed esauriente:e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato in raggruppamento di cui agli artt. 45 e 46 del Codice – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicoeconomico finanziario e tecnico-professionale, finanziarioavvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnico e organizzativo avvalendosi anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei requisiti di un altro soggettolegami con questi ultimi. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, comma 7 del Codice dei Contratticontratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti(ausiliata). Ai fini di quanto sopra sopra, dovrà essere fornita – fornita, a pena di esclusione – esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. PertantoNel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve esclusione, le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteDichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, attestante l’avvalimento tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla garadi ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con specifica indicazione dei requisiti stessi le informazioni richieste dalle sezioni A e dell’operatore ausiliario (art. 89B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, c. 1dalla Parte III -Motivi di esclusione-, D.Lgs. n. 50/2016 dalla Parte IV -Criteri di selezione- e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Fdalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il modello Gproprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare: a) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliatonon avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’artcon una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 45 del 89, comma 7, Codice dei Contratti, né ); c) di trovarsi obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento da allegarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garacopia. 3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodell’appalto. Ai sensi dell’artIl contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 88In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in garacommissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto deve riportare di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in modo compiutocaso di mancata richiesta di proroga del medesimo, esplicito ed esauriente:la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Sources: Service Agreement

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato ai sensi dell’articolo 45 del ▇▇▇▇▇▇, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. Nonèconsentitol’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 3. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ambientalecomporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire le certificazioni prestate. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovràindicareneldettagliolerisorse eimezziprestati. 4. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al paragrafo 15. 5. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativaneiterminiindicatialparagrafo 15.3.1. 6. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 7. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante CUCC e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodella Convenzione. 8. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 9. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena l’esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che si avvale dei requisitiil concorrentechesiavvaledeirequisiti. 10. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 11. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 12. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CUCC impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 13. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al paragrafo 15.2. In caso di inutile decorso del Codice dei Contrattitermine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUCC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 14. Ai fini È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena avvalimento o del contratto di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareavvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatipresentazione dell’offerta. 115. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di dall’impresa ausiliaria non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaè sanabileinquantocausadinullitàdelcontrattodiavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Gara Per l'Affidamento Del Servizio Di Ristorazione Scolastica

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 8389 del Codice, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 89 45 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contrattoContratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, c. 8comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Codice dei Contratticoncorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). Ai fini In caso di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena inutile decorso del termine, ovvero in caso di esclusione – tutta mancata richiesta di proroga del medesimo, la documentazione prevista al comma 1 stazione appaltante procede all’esclusione del suddetto articolo 89concorrente dalla procedura. PertantoÈ sanabile, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentaremediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1presentazione dell’offerta. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di un altro soggettopartecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89Inoltre, c. 7è richiesta anche una specifica dichiarazione, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore soggetto ausiliario (utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il modello G) possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; neces- sarie di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’artcui è carente il concorrente. 45 del Codice dei Contratti, né Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, av- valimento in virtù del quale l’operatore ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle ri- sorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Ai Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. e) qualora l’avvalimento abbia ad oggetto il requisito di cui al punto III.1.3 a) del bando di gara, relativo all’Autorizzazione alla messa in servizio “AMIS o AISM”, il contratto – da redigersi preferibilmente in conformità al modello predisposto da RFI S.p.A. e allegato al presente disciplinare (Allegato 10bis) – ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà avere ad oggetto non solo l’avvalimento del requisito, ma anche l’obbligo del soggetto ausiliario, risultante quale costruttore nell’autorizzazione, ad eseguire direttamente le atti- vità di progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), costruzione, collaudo e messa in servizio dei veicoli ferroviari fino all’ottenimento dell’AMIS. In tal caso, nel contratto di avvalimento l’ausiliario deve assumere la responsabilità solidale anche con riferimento all’esecuzione delle prestazioni anzidette; nella Convenzione che sarà stipulata tra RFI S.p.A. e l’aggiudicatario dell’appalto, sarà introdotta una specifica clausola recante l’obbligo dell’appaltatore di fare eseguire direttamente al soggetto ausiliario le suddette attività, pena la risoluzione del con- tratto in danno dell’appaltatore. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo (N.B. da indicare in termini solo percentuali rispetto all’importo offerto nel caso di avvalimento del requisito di cui al punto III.1.3 a) e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi con- cretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di subappalto, di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 8889 comma 1 del Codice, c. 1la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del D.P.R. 5 ottobre 2010d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento, n. 207(in caso di fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbrica- zione dei prodotti oggetto di fornitura. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, per pena la qualificazione risoluzione in garadanno del contratto d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, il contratto deve riportare in modo compiutoa pena di esclusione, esplicito ed esauriente:che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. dell’articolo 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti del requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 3. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al paragrafo 15.2. 4. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.1. 5. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 6. Il concorrente e l’ausiliaria l’impresa sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’ Amministrazione Comunale e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodella Convenzione. 7. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 1 Resta inteso che se il Consorzio partecipa utilizzando i requisiti delle consorziate esecutrici, tutte le consorziate esecutrici devono avere l’officina entro il raggio di cui al punto 7.3, lettera c) e almeno una di queste officine deve essere attrezzata con almeno 2 ponti sollevatori. 8. Ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 7comma 7 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 9. L’operatore ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 del Codice. 11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’ Amministrazione Comunale impone al concorrente, ai sensi dell’art. dell’articolo 89, c. 8comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del Codice dei Contrattitermine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’ Amministrazione Comunale procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 13. Ai fini È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena avvalimento o del contratto di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareavvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di esclusione fatte salve le ipotesi data certa, anteriore al termine di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicatipresentazione dell’offerta. 114. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica La mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione

AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei ContrattiCodice, il concorrente – l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – associato di cui all’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare. 4. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al paragrafo 7.3, lettera b), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. 5. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature. 6. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un altro soggettoproprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato n. 1, da compilare nelle parti pertinenti e la dichiarazione integrativa al DGUE in conformità all’Allegato n. 3; b) presentare la dichiarazione di avvalimento, di cui all’Allegato n. 9 al presente Disciplinare, concernente, tra l’altro: dell’articolo 89, comma 7, del Codice. 7. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 8. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati: a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria; d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; 9. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 10. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11. Ai sensi dell’art. 89, c. comma 7, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo Lotto sia l’operatore ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 12. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo Nel caso di subappaltatoredichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, nei limiti dandone comunicazione all’▇.▇.▇▇. 13. Ad eccezione dei requisiti prestaticasi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione – tutta o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 14. Ove sia necessaria la documentazione prevista sostituzione dell’ausiliaria, la commissione, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, comunica l’esigenza al comma 1 RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del suddetto articolo 89concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). PertantoIn caso di inutile decorso del termine, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 15. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a pena condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 16. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per gara - la partecipazione alla gara, con specifica mancata indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere delle risorse messi a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla garaavvalimento. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Servizi Di Sviluppo Applicativo

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il Profili Generali 1.1 - Il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico e organizzativo avvalendosi potrà essere comprovato dal concorrente – singolo o raggruppato – mediante avvalimento dei requisiti di un altro soggettosoggetto secondo quanto previsto dall’art. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 49 del contrattoD.Lgs. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena n.163/2006. 1.2 - La domanda di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino partecipazione alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentarecorredata, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativaesclusione, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1delle dichiarazioni e della documentazione espressamente previste dall’art. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, 49 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 cui si rinvia. In particolare dovranno essere inseriti sul portale i seguenti documenti. - Dichiarazione in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell’Impresa ausiliaria ovvero da procuratore munito di procura notarile (in formato elettronico e smisottoscritta digitalmente, raggruppata in un’unica cartella compressa.zip o .rar insieme al file della dichiarazione sottoscritto dal procuratore) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Fattestante: • che a carico dell’Impresa ausiliaria non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a); 2, b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D.Lgs. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente n.163/2006; • che l’Impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; • che l’Impresa ausiliaria si obbliga verso il modello G) di concorrente e verso IPZS a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto dell’appalto in favore dell’Impresa concorrente le proprie risorse di cui quest’ultima è carente e gli strumenti necessari necessarie per l’esecuzione dei servizila partecipazione all’appalto; di • che l’Impresa ausiliaria non partecipare partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’artdell’articolo 34 del D.Lgs. 45 del Codice dei Contratti, né n.163/2006. - Contratto di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000avvalimento, in virtù del quale l’operatore ausiliario l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente dell’Impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata del contrattodell’appalto. Ai Di tale documento dovrà essere inserito sul portale l’originale in formato elettronico firmato digitalmente; in alternativa, è ammessa anche la copia scansionata dell’originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 8822 c. 2 del D.Lgs. n. 235/10. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, c. 1in formato elettronico e sottoscritta digitalmente. - Certificazione di iscrizione dell’Impresa ausiliaria nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, del D.P.R. 5 ottobre 2010Industria, n. 207Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per la qualificazione in garacorso di validità o documentazione equivalente di cui al Titolo II, il contratto deve riportare punto 3.2, scannerizzata ed inserita sul portale in modo compiuto, esplicito ed esauriente:formato elettronico.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tela Sintetica

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83L’operatore economico, c. 9 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – in raggruppamento, può dimostrare il soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi professionale ad eccezione della categoria SIOS OS18-A (superiore al 10% dell’importo dei requisiti lavori posti a base di un altro soggettogara) e delle categorie da Sistema di Qualificazione, a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena contratto di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentareavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione fatte salve esclusione, entro il termine di presen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a. le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello Frappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); 2b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d. il modello G) di mettere corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (operatore economico ausiliato) e compreso il contratto di avvali- mento). La mancata produzione della stazione appaltante per tutta la durata dichiarazione di avvalimento o del contratto le risorse di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; com- provabili con documenti di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né data certa anteriore al termine di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3presentazione dell’offerta (es. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in data di sca- denza della gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:).

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Sources: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 8 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi50/2016) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello FD); 2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello GE) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

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Sources: Bando Di Gara