C.C.N.L. Clausole campione

C.C.N.L.. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
C.C.N.L.. Art. A (Destinatari delle prestazioni) 1. Le prestazioni di cui al successivo articolo B competono al dirigente il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, come disposto dall'art. 15 dello stesso C.C.N.L., nel caso in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente. 2. Nel caso in cui il decesso del dirigente iscritto avvenga dopo il conseguimento del diritto alle prestazioni di cui al successivo articolo B e prima della liquidazione delle prestazioni stesse, da parte della Gestione Separata, beneficiari delle prestazioni maturate sono i soggetti di cui all'art. 2122 del Codice Civile. Art. B (Prestazioni) 1. Le prestazioni corrispondono a quelle previste dall'art. 15 del C.C.N.L. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ad esclusione dei commi 2 e 3.
C.C.N.L.. Gestione Trasferte on-line Personale Non Dirigente Modulo autorizzazione Trasferta Modulo autorizzazione alla liquidazione Trasferta Modulo richiesta anticipo spese di trasferta estera Procedure Trasferte Personale Non Dirigente Quando il dipendente deve effettuare una prestazione lavorativa al di fuori del Comune della sede di lavoro, è in regime di trasferta. N.B. a differenza della trasferta il sevizio fuori sede è quello effettuato fuori dalla pro- pria sede ma all’interno dello stesso Comune. La trasferta prevede una autorizzazio- ne preventiva e una autorizzazione alla liquidazione delle spese sostenute che, per coloro che sono abilitati, deve avvenire attraverso l’applicazione intranet Travel Management del Portale Linea Diretta (link sottostante) per gli altri mediante la modulistica allegata. Per trasferte superiori a 12 ore, il trattamento di trasferta prevede il riconoscimento di un’indennità giornaliera di 32,00 Euro, il rimborso delle spese di viaggio, il rimbor- so delle spese documentate di pernottamento fino al limite dei 60,00 Euro e di vitto fino a 26 Euro quando si ha diritto al pranzo e alla cena, fino a 15,00 Euro quando si ha diritto ad un solo pasto. Per trasferte di minore durata, che però superino le quattro ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente autorizzate e a quelle di vitto (un solo pasto fino al limite di 15,00 Euro), è previsto il rimborso di spese forfetarie pari a 12,00 Euro. Per maggiori dettagli e chiarimenti occorre far riferimento, oltre che al contratto col- lettivo, ad eventuali procedure che ciascuna Società abbia emesso per il proprio per- sonale dipendente. La Smart Card Multiservizi Aziendale, entrata in esercizio nel 2006, ha la funzione di: – documento di riconoscimento; – carta di libera circolazione; – badge per controllo accessi e/o rilevazione presenze (sugli impianti abilitati); – buono pasto elettronico. In fase di assunzione, il PO di riferimento consegna al neo dipendente un Attestato Sostitutivo con validità temporanea. Successivamente la Segreteria Amministrativa di competenza consegna al dipendente la Smart Card già attivata per tutte le funzioni previste. La Smart Card viene disattivata e ritirata all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro tranne i casi di risoluzione per pensionamento nei quali può essere utilizzata fino al ricevimento della CLC pensionati. Nei casi di passaggio intersocietario o di livello o di qualifica che prevedono la ri-emissione della carta, il dipe...
C.C.N.L.. Il trattamento di riferimento è quello previsto dal CCNL Metalmeccanico Privato e dell’installazione di impianti.
C.C.N.L.. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge l’attività di cui al presente capitolato e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai dipendenti. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale========== ======== L’appaltatore si obbliga a rispettare le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs n. 81/2008 e sono a suo completo carico tutte le spese necessarie per l’attuazione della suddetta norma. L’amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato ============================
C.C.N.L.. Per il finanziamento del Fondo Integrativo Sanitario per i lavoratori agricoli florovivaisti, denominato FISLAF, costituito con il C.C.N.L., 5.3.87, è stabilita una contribuzione a carico dei soli datori di lavoro pari a € 51,64 annue per i lavoratori a tempo indeterminato ed a € 0,34 giornaliere per i lavoratori a tempo determinato. Tale contribuzione resterà invariata per tutta la durata del presente C.C.N.L.. Le parti contraenti entro il 31.12.1995 esamineranno la situazione del FISLAF al fine di rinvenire le soluzioni utili a garantire la massima funzionalità del Fondo e la migliore qualità delle prestazioni. Le parti contraenti stabiliscono che la decorrenza della contribuzione di cui al 1º comma è fissata, come disposto dal Protocollo d’Intesa del 7.11.1995 sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro (Allegato n. 3), al 1º gennaio 1996.
C.C.N.L.. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda al CCNL e alle disposizioni previste dagli articoli dal 33 al 40 del d.Lgs. 276/2003. Il lavoratore dichiara di aver preso visione delle norme disciplinari presenti nel CCNL “Tra le cooperative e i soci lavoratori intermittenti dello spettacolo ad esse associati” , della Legge 300/70 e del codice civile relative a infrazioni, procedure di contestazione e sanzioni disciplinari. Corridonia, lì …………………… Letto, confermato e sottoscritto.
C.C.N.L.. Per un lavoratore avente un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno è pos- sibile richiedere al PO di proprio riferimento la trasformazione del rapporto a tempo parziale. La Società di appartenenza valuterà la richiesta compatibilmen- te con le esigenze aziendali e considerando i limiti imposti dalla legge e dal con- tratto. La percentuale di impiego può essere concordata liberamente secondo gli accordi e le prassi aziendali ma in ogni caso non può essere inferiore al 50% della prestazione ordinaria. La trasformazione a tempo parziale è definitiva – anche se può essere modificata nella tipologia e nell’articolazione – se non nei casi in cui l’azienda abbia voluto riconoscere per gravi necessità la trasformazio- ne per un periodo predeterminato, che comunque non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Il part-time può essere: • orizzontale (la prestazione viene prestata in tutti i giorni lavorativi della setti- mana per una durata minore/uguale a quella ordinaria), • verticale (la prestazione si concentra solo in alcuni giorni lavorativi della set- timana e/o dell’anno) • mista (quando la prestazione viene resa solo in certi giorni e per un numero di ore inferiore a quelle ordinarie). Consistendo il part-time in una modifica con- trattuale conseguente ad un accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro), deve essere concordato per iscritto sulla base di un accordo elaborato e redat- to dalle strutture del Personale, a cui occorre rivolgersi per tutte le esigenze di chiarimento.
C.C.N.L.. Si produce inoltre
C.C.N.L. a cura di s. reverso 9 Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli