Diritti fondamentali Clausole campione

Diritti fondamentali. 1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza di tali diritti e libertà.
Diritti fondamentali. 1. Nell'adempiere agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti umani, ivi inclusi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Diritti fondamentali. La proposta relativa alla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni avrà un impat positivo suna serie di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'artic3o8losulla protezione dei consumatori e l'a1r6ticsoulolla libertà d'impresa. Un corpus di norme pienamente armonizzate sulalaovnelinndeitdi beni garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori, pienamente armonizzato in tutta l'UE, in conformit con l'articol3o8 della Carta, riconoscendo diritti chiari e specifici ai consumatori che acquistano beni online a livelloonalzei o da altri Stati membri. Tuttavia, poiché queste norme sostituiranno le norme nazionali vigenti applicabili ai beni, il livello di protezione d cui i consumatori godono in alcuni Stati membri potrebbe risultare inferiore. L'introduzione di un corpdui snorme pienamente armonizzate sulla vendita online di beni contribuirà altresì a raggiungere l'obiettivo di cui all1'a6rdtieclolaloCarta, poiché le imprese potranno vendere più facilmente beni nell'UE sia a livello nazionale che transnazionale. L loro capacità di espandere la propria attività sarà quindi rafforzata. Infine, diritti chiari di diritto contrattuale potranno contribuire a conseguire l'obiettivo dell'articolo47 della Carta (diritto ad un ricorso effettivo) giacché potranno potenziare la capacità di esercitare giudizialmente il diritto a un ricorso effettivo. Le nuove norme dovrebbero chiarire i rimedi disponibili in caso di controversie.
Diritti fondamentali. 1. L'Università in attuazione del proprio Statuto si è dotata della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse consultabile sul sito di ateneo.
Diritti fondamentali. LA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP HA DIRITTO A
Diritti fondamentali. 4.1 Tutte le attività realizzate sulla base del presente accordo di lavoro saranno svolte in piena conformità degli obblighi delle parti di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo e di protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il principio di non respingimento (non refoulement) e di non discriminazione e i diritti dei minori.
Diritti fondamentali. Art. 44 - Norme di disciplina
Diritti fondamentali. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Diritti fondamentali. Il progetto di accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri della squadra che partecipano a un'azione coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 “Altri elementi”.
Diritti fondamentali. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà. Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L’Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico del Montenegro potrebbe occuparsi di tali denunce, salvo che le autorità del Montenegro decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto dell'accordo.