Diritti fondamentali. 1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l’essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un’operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un’operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
Diritti fondamentali. La proposta relativa alla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni avrà un impat positivo suna serie di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'artic3o8losulla protezione dei consumatori e l'a1r6ticsoulolla libertà d'impresa. Un corpus di norme pienamente armonizzate sulalaovnelinndeitdi beni garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori, pienamente armonizzato in tutta l'UE, in conformit con l'articol3o8 della Carta, riconoscendo diritti chiari e specifici ai consumatori che acquistano beni online a livelloonalzei o da altri Stati membri. Tuttavia, poiché queste norme sostituiranno le norme nazionali vigenti applicabili ai beni, il livello di protezione d cui i consumatori godono in alcuni Stati membri potrebbe risultare inferiore. L'introduzione di un corpdui snorme pienamente armonizzate sulla vendita online di beni contribuirà altresì a raggiungere l'obiettivo di cui all1'a6rdtieclolaloCarta, poiché le imprese potranno vendere più facilmente beni nell'UE sia a livello nazionale che transnazionale. L loro capacità di espandere la propria attività sarà quindi rafforzata. Infine, diritti chiari di diritto contrattuale potranno contribuire a conseguire l'obiettivo dell'articolo47 della Carta (diritto ad un ricorso effettivo) giacché potranno potenziare la capacità di esercitare giudizialmente il diritto a un ricorso effettivo. Le nuove norme dovrebbero chiarire i rimedi disponibili in caso di controversie.
Diritti fondamentali. 1. Nell'adempiere agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti umani, ivi inclusi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta. Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere adottate dai membri delle squadre nello svolgimento dei loro compiti e/o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili. Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, a tutto il personale della Polizia di frontiera che partecipa a un'attivit...
Diritti fondamentali. 1. L'Università in attuazione del proprio Statuto si è dotata della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse consultabile sul sito di ateneo.
Diritti fondamentali. LA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP HA DIRITTO A
Diritti fondamentali. Il progetto di accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri della squadra che partecipano a un'azione coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 “Altri elementi”.
Diritti fondamentali. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà. Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L’Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico del Montenegro potrebbe occuparsi di tali denunce, salvo che le autorità del Montenegro decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto dell'accordo.
Diritti fondamentali. La decisione proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.
Diritti fondamentali. L'accordo potrebbe potenzialmente incidere su una serie di diritti fondamentali: • i diritti delle persone fisiche ai cui dati è previsto l’accesso: compreso il diritto alla protezione dei dati personali; il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni; il diritto alla libertà di espressione e di riunione; il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene; • i diritti del prestatore di servizi: il diritto alla libertà d'impresa; il diritto a un ricorso effettivo; • il diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone. Tenendo conto dell'acquis pertinente in materia di privacy e protezione dei dati, dovrebbero essere incluse nell’accordo garanzie sufficienti e importanti al fine di assicurare che i diritti dei soggetti interessati siano tutelati in linea con i principi generali del diritto dell’Unione e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. L'accordo UE-USA dovrebbe essere compatibile con le proposte della Commissione in materia di prove elettroniche, così come evolveranno nel corso della procedura legislativa nonché con la versione definitiva adottata delle proposte. Le definizioni dei procedimenti penali per i quali tali dati possono essere ottenuti, i tipi dei dati interessati, gli obblighi relativi all'emissione di un ordine, i mezzi di ricorso giuridico e le garanzie e la portata dei reati in questione costituiranno una parte importante dei negoziati al fine di evitare possibili conflitti di legge e migliorare l’accesso ai dati da parte delle autorità. Le definizioni e l'ambito di applicazione dovrebbero essere compatibili con quelli delle norme interne dell'UE in materia di prove elettroniche e con l'evolversi delle stesse. La Commissione ritiene che la conclusione di un accordo globale sia nell’interesse tanto dell'Unione europea quanto degli Stati Uniti, poiché tale accordo fornirebbe maggiore chiarezza giuridica per le autorità giudiziarie e di contrasto di entrambe le Parti ed eviterebbe conflitti tra obblighi giuridici per i prestatori di servizi. Un accordo globale è inoltre l’unico modo per evitare l'esistenza di norme diverse per cittadini dell’UE e i prestatori di servizi in base alla loro cittadinanza. L'accordo chiarirebbe la natura vincolante e di esecuzione degli ordini per i prestatori di servizi, definendo al contempo...
Diritti fondamentali. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.