Common use of DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Clause in Contracts

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 3 contracts

Samples: Subcontract Agreement, Subcontract Agreement, Subcontract Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro Committente Principalecommittente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, l’Appaltatore tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artpertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai individuate e contenute nel DUVRI Preliminare e nell’allegato al DUVRI Preliminare (Allegati sicurezza) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Fondazione (degenti, utenti, visitatori). In particolare la ditta aggiudicataria si impegna: • ad avvertire e coordinando gli interventi ad istruire il proprio personale addetto per l’osservanza scrupolosa delle regole, delle indicazioni igieniche di protezione imposte dalla Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratorinell’allegato al DUVRI Preliminare, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza, sicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale della Fondazione; • a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali Interferenze (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125DUVRI); • a segnalare alla Fondazione, le eventuali interferenze individuate durante l’esecuzione del contratto; Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione della Fondazione in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che tutto riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili. La ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale presente in cantiere dovrà essere provvisto che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di tesserino identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla legge 4 agosto 2006 n°248ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Appears in 2 contracts

Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di lavoro Committente Principaleanticipo rispetto all’avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, comma 2 del D.Lgs. 81/08ove necessario, cooperando all’attuazione della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. La stazione appaltante, informandosi reciprocamente anche al fine congiuntamente all’Impresa acquirente, provvederà a predisporre il Documento Unico di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell’avvio del servizio. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatoreemanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia Durante le operazioni di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione movimentazione dei lavori contenitori e/o allontanamento vuotatura degli stessi l’Impresa deve: - presentarsi all’ operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere l’autorizzazione ad effettuare il servizio prima di procedere; - delimitare l’area oggetto di intervento mediante l’utilizzo di opportuna segnaletica, messa a disposizione dall’Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti terzi; - effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti e mantenendo pulita l’area oggetto di intervento; - in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le più opportune operazioni di messa in sicurezza; - far sottoscrivere il FIR dall’operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1° copia (copia per il produttore) cosi come previsto dalla normativa vigente. L’Impresa dovrà quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta l’attrezzatura idonea a queste operazioni. Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all’interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo d’uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto. L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o risoluzione infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del contrattoCommittente e/o causato danni o perdita della proprietà. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di tutela norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Appears in 2 contracts

Samples: Cessione Di Rifiuti, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 1. L’AOU di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore Sassari si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. 2. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L’AOU di Sassari ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa personale della Ditta aggiudicataria e di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattocoloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 3. Il Subappaltatore fornitore è obbligato tenuto a provvedere e ad osservare assumersi gli obblighi previsti da tutte le misure generali normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. 4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 6. 15 Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente PrincipaleRischi Interferenti), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale, Accordo Quadro Per La Fornitura Di d.p.i.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 4.1. ferme restando le altre disposizioni del presente Accordo e della vigente Legislazione in materia di lavoro Committente PrincipaleProtezione dei Dati Personali, l’Appaltatore il Responsabile del Trattamento dei dati personali, adotterà misure di sicurezza e userà un livello di diligenza rispetto ai Campioni biologici eventualmente forniti e ai dati personali e sensibili adeguato rispetto alle prescrizioni esistenti in base alla Legislazione in materia di Protezione di Dati Personali. 4.2. fermo restando quanto previsto nella clausola 4.1, il Subappaltatore Responsabile del Trattamento, nell’utilizzare i Campioni biologici eventualmente forniti e nell’eseguire il trattamento dei dati personali per conto dei Titolari, adotterà e si devono attenere assicurerà che siano sempre operative, misure tecnico-organizzative adeguate per evitare il trattamento illecito o non autorizzato, la distruzione accidentale o illecita, il danneggiamento, la perdita accidentale, l'alterazione e la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai campioni biologici e ai dati personali e sensibili in conformità all’Allegato 2, a quanto riportato previsto nel DUVRI ed all’artcontratto ove applicabile, alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, alle altre pertinenti disposizioni normative eventualmente applicabili e, comunque, alle Best Practice. 26Il Responsabile fornirà, comma 2 entro le tempistiche richieste dai Titolari, una descrizione scritta dei metodi tecnico-organizzativi ulteriori che eventualmente utilizza per il trattamento dei dati personali e sensibili e per la gestione dei campioni biologici, se ricevuti ai fini dell’esecuzione del D.Lgscontratto. 4.3. 81/08il Responsabile, cooperando all’attuazione non appena ragionevolmente possibile e sempre entro due (2) giorni lavorativi dalla richiesta dei Titolari del trattamento, fornirà a quest’ultimo una descrizione scritta particolareggiata delle misure di prevenzione tecniche e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui organizzative che ha adottato o che sono esposti i lavoratoristate adottate per suo conto, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra dimostrare e garantire il rispetto della clausola 4.1. 4.4. resta, comunque, inteso che i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto dati sensibili (inclusi eventualmente anche quelli di natura genetica) e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamentei campioni biologici eventualmente forniti sono soggetti a misure di sicurezza specifiche e più rigorose secondo quanto previsto nell'Allegato 2, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni nella vigente Legislazione in materia di sicurezzaProtezione dei Dati Personali e negli altri provvedimenti pertinenti, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa anche di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248natura regolamentare.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract Amendment, Accordo Per Il Trasferimento Di Materiale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva1. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto Committente e/o il Responsabile dei lavori verificano l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della progettazione e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni sul Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e provvedono alle altre attività in materia di sicurezza imposte loro dalla legge. 2. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sulla base del Piano di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del d.lgs. 81/2008, provvede a: a) verificare l’applicazione, da parte dell’Appaltatore, dei Subappaltatori e di ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l’idoneità del SubappaltatorePiano operativo di sicurezza (POS), comunque accertateda considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessataassicurandone la coerenza con quest’ultimo, costituiscono causa e adeguare il Piano di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 15 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08d.lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Appaltatore e dei propri subappaltatori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che gli anzidetti soggetti adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza dovuti finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore e ai rischi interferenziali (Subappaltatori, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del Piano di sicurezza e 40 Cfr. nota 32. 41 Cfr. nota 32 42 Art. 1659 c.c.: «L’Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se previsti dalla il Committente Principale)non le ha autorizzate. L’autorizzazione si deve provare per iscritto». coordinamento, relativi ai lavori e in oggetto conseguenza proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e ; f) sospendere le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006singole lavorazioni, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto caso di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract for Construction Works, Contratto Di Appalto Di Lavori Privati

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 Fornitore è al rispetto del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure n. 81/2008 e s.m.i. e di prevenzione tutte le altre leggi e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti. In particolare: • Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito ed istruito ad osservare scrupolosamente le regole in materia di sicurezza previste dalla Stazione Appaltante e contenute nel DUVRI allegato al presente documento, oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e a quanto previsto dal Documento di valutazione dei rischi della Fondazione e dai Piani di Emergenza DM 10/03/1998; • Il Fornitore si impegna a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della predisposizione/eventuale integrazione del Documento unico per la valutazione dei Rischi da parte Interferenza (DUVRI): • Il Fornitore si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall’avvio del Subappaltatoreservizio, comunque accertate, previa formale costituzione le eventuali interferenze individuate; • Il Fornitore si accerterà che il proprio personale che dovesse fare uso di telefono cellulare nel corso dell’attività rispetti le indicazioni sull’utilizzo corretto di tale apparecchio in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione ambiente ospedaliero emanate con circolari del contrattoMinistero della Sanità e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia. Il Subappaltatore personale del Fornitore è obbligato ad osservare tenuto a rispettare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante in relazione ai rischi interferenziali (legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che riguarda l’attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico del Fornitore gli obblighi di ottemperare ai disposti dell’art. 62 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., se previsti dalla Committente Principale)applicabili. Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione, relativi per l’osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro, che nel merito riveste le funzioni di controllo e coordinamento. Il Fornitore, inoltre, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, deve redigere la relazione integrativa sulla valutazione dei rischi interferenza a completamento del DUVRI della Stazione Appaltante. Il documento deve essere trasmesso alla Fondazione la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti quali il Fornitore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248giorni.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva18.1. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore Concessionario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del concedente, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dai costi per la sicurezza, determinati in complessivi euro 15.000,00. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nelle modalità di seguito indicate. 18.2. Il Concessionario può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 18.3. Il Concessionario ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le misure generali decisioni del coordinatore sono vincolanti per il Concessionario. 18.4. Qualora entro il termine di tutela tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del Concessionario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08al comma 2, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principalelettera a), relativi ai lavori in oggetto le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 18.5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) del presente contrattoarticolo, sono definiti l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in maniera analitica per voci singolealcun modo giustificare variazioni o adeguamenti degli importi in precedenza indicati al comma 2 della medesima disposizione, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti né maggiorazioni di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 alcun genere del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248corrispettivo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Concessione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro Committente Principalecommittente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, l’Appaltatore tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artpertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto individuate nel contenute nel DUVRI Preliminare e coordinando gli interventi nell’allegato al DUVRI Preliminare (Allegato In particolare la ditta aggiudicataria si impegna: • ad avvertire e ad istruire il proprio personale addetto per l’osservanza scrupolosa delle regole, delle indicazioni igieniche di protezione imposte dalla Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratorinell’allegato al DUVRI Preliminare, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza, sicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale della Fondazione; • a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali Interferenze (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125DUVRI); • a segnalare alla Fondazione, le eventuali interferenze individuate durante l’esecuzione del contratto; Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione della Fondazione in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che tutto riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili. La ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale presente in cantiere dovrà essere provvisto che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di tesserino identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla legge 4 agosto 2006 n°248ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di lavoro Committente PrincipaleValutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26ove necessario, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, informandosi reciprocamente i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi. L’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 impone a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei servizi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Tale piano deve essere presentato all’Amministrazione da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del servizio a qualsiasi titolo (subappalto e subcontratti assimilati, quali, a titolo esemplificativo, i noli a caldo, che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa affidataria). Il piano di sicurezza verrà inoltre consegnato anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivaDirettore dell’esecuzione che lo verificherà prima dell'inizio del servizio stesso. Il DUVRI è parte integrante piano deve contenere almeno i seguenti dati: a. l'identificazione dell'Appaltatore e dei responsabili della sicurezza; b. la descrizione dei servizi per singole fasi; c. l'organizzazione del presente contratto servizio; d. le attrezzature e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatorele macchine necessarie alla realizzazione del servizio; e. le modalità operative; f. le misure di protezione collettive e individuali. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni Per tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei lavori sarà obbligo dell’Appaltatore e dei subappaltatori rispettare il dettato e gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore Concessionario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Il Concessionario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di lavoro Committente Principaleaggiornamento necessari per gli adempimenti di cui al citato Decreto. Il Concessionario dovrà comunicare all’A.C. il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul rischi. Inoltre, il Concessionario dovrà elaborare e trasmettere entro due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito “piano di sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di Concessione, con analisi delle interferenze e relativo DUVRI. In accordo a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, ai lavoratori del Concessionario che operano nelle sedi di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve Capitolato devono essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni applicate le norme di tutela previste in materia di sicurezzaPronto Soccorso Aziendale (ai sensi del D.M. n.388/03). Per quanto riguarda l’emergenza antincendio, ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza, il Concessionario è tenuto a presentare all’A.C. (oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): • il nominativo del Medico competente; • la dichiarazione di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi; • l’elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza antincendio e l’indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti all’emergenza antincendio dovranno essere in possesso dell’attestato di idoneità come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, che documenta la loro formazione secondo quanto prescritto dal D.M. del 10.03.98; • il piano di emergenza interno. Si dovranno altresì rispettare tutte le norme previste dal D.M. del 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”e s.m.i.. Il Concessionario dovrà pertanto garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l’attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del SubappaltatoreConcessionario preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento di alcune attività, specificate o comunque accertatenecessarie all’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, previa formale costituzione il personale del Concessionario ne deve essere dotato in mora dell’interessataconformità con il D.M. Sanità del 28.09.1990 e del D.Lgs. n. 81/2008. L’A.C. si impegna a comunicare al Concessionario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi dei servizi, costituiscono causa oltre a fornire comunicazioni successive inerenti a modifiche che dovessero sopraggiungere e che possano comportare rischi e pericoli. Il Concessionario dovrà trasmettere all’A.C. un elenco nominativo del personale (cfr. Art. 28 - Organico addetti) che verrà adibito all'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito della Concessione. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di sospensione dei lavori lavoro e assicurativi. Il Concessionario si impegna, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all’A.C., (ai sensi dell'Art. 28). Inoltre il Concessionario si obbliga a partecipare, ove promosse dall’A.C. e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattodai Dirigenti Scolastici, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali Concessionario deve garantire al proprio personale il vestiario necessario secondo la normativa vigente in tema di tutela di cui all’artsicurezza del lavoro e conformi alle norme igienico sanitarie (cfr. Art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere- Oneri e condizioni inerenti il servizio). La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto Tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere Concessionario dovrà essere provvisto di tesserino targhetta di riconoscimentoriconoscimento riportante l’indicazione del Datore di lavoro, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248la fotografia e le generalità del lavoratore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Concessione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro Committente Principalecommittente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, l’Appaltatore tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artpertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai individuate nel contenute nel DUVRI Preliminare e nell’allegato al DUVRI Preliminare (Allegati sicurezza) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Fondazione (degenti, utenti, visitatori). In particolare la ditta aggiudicataria si impegna: • ad avvertire e coordinando gli interventi ad istruire il proprio personale addetto per l’osservanza scrupolosa delle regole, delle indicazioni igieniche di protezione imposte dalla Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratorinell’allegato al DUVRI Preliminare, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza, sicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale della Fondazione; • a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali Interferenze (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125DUVRI); • a segnalare alla Fondazione, le eventuali interferenze individuate durante l’esecuzione del contratto; Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. La ditta aggiudicataria dovrà curare che tutto il proprio personale presente in cantiere dovrà essere provvisto che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di tesserino identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla legge 4 agosto 2006 n°248ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, al fine di lavoro Committente Principalegarantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere di attenersi strettamente a quanto riportato nel DUVRI previsto dalla norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, Legge 123 del 3 Agosto 2007). L’Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dall’inizio delle attività, copia del Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, redatto ai sensi dell’Art.17 secondo i contenuti dell’Art.28 del D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni ed all’artintegrazioni. 26L’Impresa aggiudicataria deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, comma 2 del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla Gestione delle Emergenze, nonché il nominativo della persona referente “in loco” dell’Impresa per lo specifico appalto, delegato (secondo le modalità indicate all’Art. 16 del D.Lgs. 81/08) dal datore di lavoro a rappresentarlo, cooperando all’attuazione delle quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di prevenzione coordinamento L’Impresa aggiudicataria dà atto, senza riserva di sorta: - di aver eseguito, unitamente al rappresentante in loco dell’Amministrazione Comunale, un attento e protezione dai approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio; - di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi connessi ai profili di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratorisicurezza nell’area interessata al servizio, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione; - di avere sottoscritto in forma di autocertificazione la dichiarazione attestante quanto indicato nel modello stesso, fatta salva a produzione delle certificazioni richieste in sede di aggiudicazione; - di avere informato e formato i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivapropri lavoratori nei modi e nei contenuti stabiliti dagli Artt. Il DUVRI è parte integrante 36 e 37 del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamenteD.Lgs. 81/2008. L’impiego di energia elettrica, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezzagas, vapore, da parte del Subappaltatorepersonale dell’Impresa aggiudicataria deve essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione; in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, comunque accertateogni responsabilità connessa è a carico dell’Impresa aggiudicataria. E’ fatto divieto al personale dell’Impresa aggiudicataria di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell’area di esecuzione del servizio, previa formale costituzione in mora dell’interessatae di quanto previsto specificatamente dal relativo Capitolato speciale di appalto, costituiscono causa con particolare riferimento all’utilizzo di sospensione macchine, attrezzature, energia elettrica, ecc. Presso i luoghi di distribuzione dei lavori pasti l’Impresa aggiudicataria, a partire dall’inizio del servizio, deve mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, oltre che del personale operativo, l’ultima versione aggiornata disponibile delle Schede Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia e sanificazione, che dovranno essere adeguate alle normative vigenti nella forma e nei contenuti. I relativi documenti devono essere tenuti presso i locali di distribuzione e/, se richiesti, devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale o allontanamento e/o risoluzione del contrattopersonale da questa incaricato. Il Subappaltatore personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso dei necessari idonei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine e guanti) qualora il loro utilizzo sia previsto dalle Schede Dati di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati e di conseguenza dalla Valutazione dei Rischi prodotta dal Datore di lavoro. Durante le operazioni di sanificazione è obbligato ad osservare fatto divieto di impiegare getti d’acqua diretti sui quadri elettrici. Prima di procedere alle operazioni di sanificazione di impianti e attrezzature, gli interruttori del quadro generale devono essere disinseriti. L’Impresa aggiudicataria deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le misure generali norme principali di tutela di cui all’art. 15 prevenzione e antinfortunistica connesse all’attività lavorativa del D.Lgs 81/08proprio personale dipendente, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione all’interno dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale)locali preposti al servizio, relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248quanto previsto dalle normative vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L'Appaltatore è tenuto ad assicurare che nell'esecuzione di lavoro Committente Principaletutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, l’Appaltatore delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e il Subappaltatore si devono attenere privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26prestatori d'opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolti i servizi, comma 2 del tutte le norme previste dal suddetto D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione n.81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che stesso potrà avere nel corso di validità del contratto. In particolare: 1) Nel corso delle misure attività dovranno essere rispettate di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, da parte prevenzione degli infortuni e igiene del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore lavoro; 2) L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza dell’appalto, dandone comunicazione alla Committente ed a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs 81/08n.81/2008, nonché con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto; 3) Solo su esplicita e preventiva autorizzazione della Committente l’Appaltatore eseguirà modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge; 4) L’Appaltatore è tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti “schede di sicurezza” relative ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misuraCapitolato, così come riportato tra l’altro nei documenti predisposto dal produttore. Copia delle “Schede di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente ” dovranno essere sempre presenti in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni consegnate anche al Servizio di Prevenzione e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006Protezione AdF; 5) L’Appaltatore dovrà provvedere prima dell’inizio dei servizi, a consegnare/trasmettere ad AdF: 6) Nel caso in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto cui nel corso dell'Appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di tesserino particolari interventi, quali ad esempio alcune specifiche attività di riconoscimentomanutenzione correttive, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.non compresi nell’iniziale

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore 1. L’IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. 2. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L’IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa personale della Ditta aggiudicataria e di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattocoloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 3. Il Subappaltatore fornitore è obbligato tenuto a provvedere e ad osservare assumersi gli obblighi previsti da tutte le misure generali normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. 4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 6. 15 Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente PrincipaleRischi Interferenti), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva1. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto Committente e/o il Responsabile dei Lavori verificano l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni sul Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e provvedono alle altre attività in materia di sicurezzasicurezza imposte loro dalla legge. 2. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, sulla base del Piano di Sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008, provvede a: a. verificare l’applicazione, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori e di ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b. verificare l’idoneità del SubappaltatorePiano Operativo di Sicurezza (POS), comunque accertateda considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessataassicurandone la coerenza con quest’ultimo, costituiscono causa e adeguare il Piano di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 15 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08D. Lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Appaltatore e dei propri subappaltatori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che gli anzidetti soggetti adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; d. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza dovuti finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e. segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore e ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale)subappaltatori, relativi ai lavori le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e in oggetto conseguenza proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e ; f. sospendere le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006singole lavorazioni, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto caso di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Di Lavori Privati

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 1. La Ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto (o dall’avvio del servizio se precedente) dovrà consegnare al Responsabile del Servizio il documento di lavoro Committente Principalevalutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto, l’Appaltatore redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26ss.mm.ii., comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione in vista dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa dell’attività oggetto dell’appalto dell’appalto, di tutti i procedimenti e coordinando gli interventi le cautele necessarie per garantire la vita, l’incolumità e la salute psico-fisica degli operatori, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a cose ed ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dai d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56 e d.P.R. 302/56 e dal d.lgs. 277/91. 2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sulla ditta appaltatrice, restandone sollevato l’Ente appaltante, indipendentemente dalla causa o ragione a cui debba imputarsi l’incidente. 3. La ditta appaltatrice deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti prevenzione, compresi i lavoratoridispositivi individuali di protezione (DPI) previsti dalla legge, informandosi reciprocamente anche al fine necessari ed opportuni e le procedure di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivasicurezza previste dalla normativa vigente, nonché quant’altro riterrà opportuno adottare, per garantire l’incolumità fisica e la sicurezza del proprio personale e di eventuali terzi. 4. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto La ditta appaltatrice rimane obbligata ad osservare e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamentefar osservare a tutto il personale e ad eventuali altri autorizzati, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni tutte le norme in materia antinfortunistica. 5. L’Ente appaltante si riserva il diritto di sicurezzacontrollare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte del Subappaltatoredella ditta appaltatrice di quanto sopra descritto. La mancata presentazione della documentazione, comunque accertatein adempimento al d.lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione della concessione. 6. La ditta appaltatrice deve notificare immediatamente all’Ente oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigenti, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori ogni incidente e/o allontanamento infortunio avvenuto durante l’espletamento dei servizi da parte della ditta o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi mezzi dell’Ente e/o causato danni o perdite della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248proprietà.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Del Servizio Di Igiene Urbana

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs D.Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontract Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà dichiarare di aver redatto il “Documento di Valutazione dei Rischi” ai sensi del D.Lgs 81/2008; L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi ai protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il datore Committente si riserva il diritto di lavoro Committente Principalecontrollare, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell’Impresa di quanto riportato nel DUVRI ed all’artsopra descritto. 26, comma 2 Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.LgsD.lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratoripotrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti oltre che alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto autorità ed osservato scrupolosamenteenti previsti dalla legislazione vigente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori ogni incidente e/o allontanamento infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o risoluzione mezzi/impianti/attrezzature del contrattoCommittente e/o causato danni o perdita della proprietà. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di tutela norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessiincidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi. Si ricordastima i costi di sicurezza come da tabella allegata: Formazione di cantiere mobile costituito da n° 3 coni, n° 3 cartelli di segnaletica stradale e transenne, il divieto assoluto tutto compreso di assunzione prestazione di mano d'opera di due movieri dotati di apposite palette ed indumenti ad alta visibilità, il tutto secondo le normative del D.M. delle infrastrutture e somministrazione dei trasporti del 10.07.2002 . € 700,00 Cassetta di bevande alcoliche pronto intervento completa conforme all'allegato 1 del D.M. 388/03 (pronto soccorso aziendale € 200,00 Pulizia dei pneumatici dei mezzi di tutto il personale presente cantiere in uscita dall'area di cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.€ 100,00

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 1. La presente procedura di lavoro Committente Principalegara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale/mere forniture ecc., l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artpertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, comma 2 26 del D.Lgs. 81/08n. 81/2008 e s.m.i., cooperando all’attuazione non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. 2. L'Agenzia si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività produttive, li forma e addestra all'uso delle misure attrezzature di prevenzione lavoro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi sono assunti in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivas.m.i. 3. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle referente presso cui l'Agenzia può ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di sicurezzatutela di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte applicabili nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro è il Responsabile del SubappaltatoreServizio di Prevenzione e Protezione dell'ASP. 4. L'utilizzatore osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, comunque accertateinformazione e formazione connessi all'attività lavorativa, previa formale costituzione in mora dell’interessataconformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 5. Gli accertamenti sanitari preassuntivi e la sorveglianza sanitaria periodica sono a carico dell'ASP L'Agenzia è tenuta a produrre all'ASP la cartella sanitaria del lavoratore somministrato (anche a mezzo dello stesso, costituiscono causa qualora in suo possesso), che verrà consegnata al medico competente aziendale per la verifica alla mansione specifica assegnata. Al termine del rapporto lavorativo, la cartella sanitaria verrà riconsegnata all’Agenzia. Nel caso in cui il giudizio di sospensione dei lavori e/idoneità alla mansione specifica, espresso dal medico competente sia con limitazioni o allontanamento e/o risoluzione prescrizioni, l'ASP ha facoltà di richiedere la sostituzione del contrattoprestatore di lavoro. 6. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare Per adempiere alle prescrizioni dell’art.33 del D.Lgs 81/2015 che prevede che il contratto di somministrazione contenga “l’indicazione di eventuali rischi specifici per la salute del lavoratore e le misure generali di tutela prevenzione adottate”, l’ASP si impegna a compilare, prima della sottoscrizione del contratto applicativo, il modulo che l’Agenzia fornirà e che, una volta compilato, costituirà allegato al singolo contratto applicativo di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248lavoro a tempo determinato.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artArt. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni 40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. Art. 41 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. Art. 42 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del SubappaltatoreDecreto n. 81 del 2008, comunque accertatein conformità all’allegato XV, previa formale costituzione punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, numero 2), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in mora dell’interessata, costituiscono causa seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sospensione sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 44. 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori e/(a seguito di autorizzazione al subappalto o allontanamento e/di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o risoluzione 18 del contrattoCodice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente a: a) adeguare il PSC, se necessario; b) acquisire i POS delle nuove imprese. Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art. 44 Piano operativo di sicurezza (POS) 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Subappaltatore POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43. Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs 81/08Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. La contabilizzazione In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se previsti dalla Committente Principale)più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, relativi ai lavori comunque accertate, previa formale costituzione in oggetto mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, sono definiti in maniera analitica comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per voci singolegli adempimenti, a misurada parte di questo ultimo, così come riportato tra l’altro nei documenti degli obblighi di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni tutte le norme vigenti in materia di sicurezzaprevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, da parte l’Appaltatore deve, inoltre, fornire tutti i dispositivi di protezione individuale. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Subappaltatorevigente Regolamento Locale di Igiene, comunque accertateper quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, previa formale costituzione per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in mora dell’interessatarelazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore è tenuto a verificare accuratamente lo stato dei luoghi e a realizzare gli apprestamenti e le opere provvisionali di messa in sicurezza atte a garantire le condizioni di sicurezza necessarie per l’esecuzione del servizio, costituiscono causa segnalando tempestivamente al Direttore per l’Esecuzione del Contratto eventuali criticità; AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file Palazzo dei Veterani_geologo_CSA Intervento di sospensione Recupero dell’immobile denominato “Palazzo Revisione 0 Data 15/11/2021 dei Veterani” - 2° stralcio L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattoqualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Il Subappaltatore L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 all'articolo 3 del D.Lgs 81/08decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei costi della lavori. Il piano operativo di sicurezza dovuti è redatto ai rischi interferenziali sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti nell’allegato XV dello stesso X.Xxx. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere. Il Piano operativo di sicurezza dovrà essere integrato da un’apposita sezione relativa alle misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio da COVID-19, in conformità alle disposizioni normative in materia. In ottemperanza all’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs n. 81/2008, si riportano nel presente paragrafo le indicazioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (se previsti dalla Committente PrincipaleDUVRI), relativi ai lavori in con una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativa alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. All’avvio delle prestazioni le valutazioni appresso riportate saranno integrate sulla base della documentazione specifica inerente la sicurezza che l’Aggiudicatario avrà cura di fornire prima dell’avvio delle prestazioni (a titolo indicativo: valutazione dei rischi derivanti dalla commessa, POS della ditta che eseguirà le prestazioni oggetto del presente contrattodi affidamento, sono definiti in maniera analitica cronoprogramma delle fasi di indagine e dei ripristini, mezzi e attrezzature, rischi specifici, organigramma aziendale e addetti impiegati nel servizio nonché qualunque altra informazione richiesta e/o ritenuta opportuna). Il documento così integrato verrà sottoscritto per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori accettazione dall’esecutore e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248sarà parte integrante degli atti contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Diretto Per Servizi Geologici E Assistenza Archeologica

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro Committente Principalecommittente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, l’Appaltatore tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artpertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto individuate nel contenute nel DUVRI Preliminare e coordinando gli interventi nell’allegato al DUVRI Preliminare (Allegato In particolare la ditta aggiudicataria si impegna: ad avvertire e ad istruire il proprio personale addetto per l’osservanza scrupolosa delle regole, delle indicazioni igieniche di protezione imposte dalla Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratorinell’allegato al DUVRI Preliminare, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni oltre che le vigenti norme in materia di sicurezzasicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale della Fondazione; a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); a segnalare alla Fondazione, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione le eventuali interferenze individuate durante l’esecuzione del contratto; Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione della Fondazione in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali In particolare, per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di tutela sorgenti di cui all’artradiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 15 62 del D.Lgs 81/08D.Lgs. n. 230/95, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantierese applicabili. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori identità personale e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto sia munito di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino cartellino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla legge 4 agosto 2006 n°248ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore L’IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L’IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione personale della Ditta Aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. L’Aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. L’Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 15 Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08D.lgs. 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo l’IGEA fornirà la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e relativi allegati tra cui: • Elenco rischi presenti nell’area del cantiere; • Misure da intraprendere per gestire i rischi da interferenze. Le prescrizioni contenute in tali documentazioni dovranno sempre essere scrupolosamente osservate dall’Aggiudicatario per tutta la durata del servizio di trasporto. I mezzi utilizzati per il trasporto, dovranno essere muniti di tutte le dotazioni richieste dalla normativa sulla sicurezza e dal Codice della Strada. Prima dell’inizio dell’attività, l’Affidatario deve restituire compilato e firmato il DUVRI, Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, allegato al contratto, col quale dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavoro con indicazione dei rischi e pericoli specifici, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti opportune misure di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248prevenzione ed emergenza.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Reagenti Chimici

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 1) L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 2) L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro Committente Principalee di sicurezza di cui al presente articolo determinano la risoluzione del contratto. 3) Tutto il personale della Ditta Aggiudicataria deve essere in possesso dell’attestato di idoneità antincendio come previsto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, l’Appaltatore che documenta la loro formazione secondo quanto prescritto dal D.M. del 10.03.98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 4) La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare alla Direzione competente il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artnominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) ai sensi dell’artt. 2617 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. 5) A sua volta l’Ente comunicherà all’Aggiudicatario il nominativo del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 6) La Ditta Aggiudicataria dovrà inviare alla Direzione competente il Documento di valutazione dei rischi sul ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. ii. 7) Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà elaborare e trasmettere entro sei mesi dalla comunicazione di aggiudicazione apposito POS “piano operativo di sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, utile per la analisi delle interferenze con le attività del committente e la redazione di eventuale DUVRI. In caso di assenza di interferenze la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire relativa attestazione. 8) In accordo a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ai lavoratori della Ditta Aggiudicataria che operano nelle sedi di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve Capitolato devono essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni applicate le stesse norme di tutela previste in materia di sicurezzaPronto Soccorso Aziendale (ai sensi del D.M. n.388/03) per i lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante. 9) La Ditta Aggiudicataria dovrà pertanto garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l’attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti. 10) Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte della Ditta Aggiudicataria preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento di alcune attività, specificate o comunque necessarie all’espletamento dei servizi oggetto del Subappaltatorepresente Capitolato, comunque accertateil personale della stessa ne deve essere dotato in conformità con il D.M. Sanità del 28.09.1990 e del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 11) Infine sono qui espressamente richiamate tutte le norme vigenti riguardo la prevenzione del rischio Covid sul posto di lavoro, previa formale costituzione che l’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare. 12) L’inosservanza delle leggi in mora dell’interessata, costituiscono causa materia di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.LgsD. Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessatadell’interessato, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Subcontract Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore committente promuove la cooperazione e il Subappaltatore coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artapplicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai individuate nel DUVRI Preliminare Rev. N° 2 del 02.02.2012 e nell’allegato al DUVRI Preliminare 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Rev. N° 2 del 16.05.2013 (Allegati C e D per INT) e nell’Allegato DUVRI (All. C bis per ICP) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture degli Enti committenti (degenti, utenti, visitatori). In tal senso, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e coordinando Protezione della Stazione Appaltante, dettagliate informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi relativi all’attività che verranno svolte presso le strutture della Stazione Appaltante. La ditta aggiudicataria inoltre: adotterà tutti gli interventi adempimenti riferiti alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito e istruito ad osservare scrupolosamente le regole e le indicazioni igieniche di protezione definite dagli uffici della Fondazione e di ICP, riportate dalla segnaletica appositamente installata, nonchè le misure di prevenzione dai contenute negli Allegati C e D, e nel Documento di Valutazione dei Rischi generale della Fondazione e di ICP che verrà reso disponibile per la consultazione alla Ditta aggiudicataria; si impegna a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze da segnalare al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); si impegna a segnalare le eventuali interferenze individuate durante l’esecuzione del contratto ed in tal senso, l’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dettagliate informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi relative all’attività che verrà svolta presso le strutture della Stazione Appaltante; si accerterà che il proprio personale che farà uso di telefono cellulare nel corso delle attività rispetti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 sia con circolari del Ministero della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia sia con provvedimenti interni della Fondazione e di ICP. si impegna ad assicurare la tutela dei propri lavoratori contro i rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivaesposizione a radiazioni ionizzanti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. Il DUVRI è parte integrante 230/95 e s.m.i. (si faccia riferimento a quanto riportato dall’art. 41 “Personale addetto ad aree controllate” del presente contratto capitolato). La ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che accede alla Fondazione e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamenteagli ICP abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, senza riserve od eccezioni ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L’appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare il predetto articolo, relativo al cartellino di riconoscimento per il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal Subappaltatorecitato Decreto Legislativo. Le gravi o ripetute violazioni Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle disposizioni sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento. Atteso che la ditta aggiudicataria mantiene tutti gli obblighi di informazione e di formazione in materia di sicurezzasalute e sicurezza verso il proprio personale, da parte si precisa che la Fondazione e ICP: ▪ si rendono disponibili ad integrare la formazione dei lavoratori della ditta, offrendo la possibilità di partecipare ad alcuni dei corsi organizzati internamente per la prevenzione dei principali rischi tipici dell’attività lavorativa svolta in ambiente ospedaliero/sanitario (es. radiazioni ionizzanti, gestione delle emergenze non sanitarie, biologico, chimico, ecc.) ▪ si impegnano a mettere a disposizione un numero adeguato di copie del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa Manuale Informativo “ABC delle Procedure di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione sicurezza nel settore sanitario” utilizzato per l’informazione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248proprio personale.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI sicurezza previsti dalla normativa vigente ed all’art. 26, comma 2 del in particolare dal D.Lgs. 81/08n.81/08. Per ogni violazione di tali obblighi, cooperando all’attuazione delle misure accertata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verrà sospesa il servizio (che potrà riprendere solo ad obblighi ottemperati) e tale sospensione sarà imputabile alla Ditta Aggiudicataria. In caso di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza da parte della Ditta Aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà diritto a procedere alla risoluzione del Contratto. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare all’atto della sottoscrizione del contratto il piano di sicurezza relativo al servizio oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto appalto. Inoltre la Ditta Aggiudicataria è tenuta all’applicazione e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamenteal controllo in merito all’applicazione di quanto contenuto nel succitato piano di sicurezza e in generale delle norme di sicurezza e ambientali vigenti, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatoreda parte del personale prestante la fornitura. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni Per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante sarà applicata una penale di Euro 500,00 (€ cinquecento/00). La Ditta Aggiudicataria dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità degli utenti, del personale in servizio e dei propri operatori; quest’ultimi dovranno, in particolare, essere dotati dei prescritti dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta. Tali dispositivi dovranno essere forniti, a cura e spese della stessa Ditta Aggiudicataria, anche al personale incaricato di espletare l’attività di controllo sulle prestazioni inerenti alla fornitura. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare dall’inosservanza, da parte del Subappaltatoredei dipendenti della Ditta Aggiudicataria, comunque accertate, previa formale costituzione della normativa in mora dell’interessata, costituiscono causa materia di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattosicurezza e igiene sul lavoro. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni Inoltre dovrà adottare tutti i procedimenti e le Provincie autonome n°2540 cautele atti a garantire l'incolumità delle persone preposte e dei terzi. Altresì, la Ditta Aggiudicataria provvederà a consegnare presso il luogo di esecuzione del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto servizio una copia delle schede di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248sicurezza dei mezzi utilizzati.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Sanificazione Ambientale E Pulizia Uffici

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore 1. L’IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. 2. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L’IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione personale della Ditta Aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 3. L’Aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al X.Xxx n.81/2008 e s.m.i. 4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 5. L’Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 15 Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/0881/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo l’IGEA fornirà la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e relativi allegati tra cui:  Elenco rischi presenti nell’area del cantiere;  Misure da intraprendere per gestire i rischi da interferenze. Le prescrizioni contenute in tali documentazioni dovranno sempre essere scrupolosamente osservate dall’Aggiudicatario per tutta la durata del servizio di trasporto. I mezzi utilizzati per il trasporto, nonché dovranno essere muniti di tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi dotazioni richieste dalla normativa sulla sicurezza e dal Codice della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248Strada.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Inerti

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da parte quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del Subappaltatoreverbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento , con le eventuali richieste di adeguamento ; b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere,. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque accertateorganizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), previa formale costituzione in mora dell’interessatac), costituiscono causa d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di sospensione cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, comma 2, lett. b) e c), del contratto. Il Subappaltatore Codice dei contratti, se il consorzio è obbligato ad osservare privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le misure generali imprese consorziate indicate, per quanto di tutela pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08all’articolo 45, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principalecomma 2, lettera d), relativi del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai lavori fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in oggetto cantiere. 4. L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del presente contrattodecreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile anche nel corso dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in ogni qualvolta nel cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 6.1.Misure di lavoro Committente Principalesicurezza del fornitore – Xxxx'eseguire il trattamento dei Dati Personali ai fini della prestazione dei Servizi, l’Appaltatore il Fornitore si impegna a adottare misure tecnico-organizzative adeguate a evitare il trattamento illecito o non autorizzato, la distruzione accidentale o illecita, il danneggiamento, la perdita accidentale, l'alterazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artla divulgazione non autorizzata di, o l’accesso ai, Dati Personali, come descritte nell'Allegato 1 al presente Accordo (“Misure di Sicurezza”). 6.1.1. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle L'Allegato 1 all'Accordo contiene misure di prevenzione protezione degli archivi dati commisurate al livello dei rischi presenti con riferimento ai Dati Personali per consentire la riservatezza, integrità, disponibilità e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto la resilienza dei sistemi e coordinando gli interventi dei Servizi del Fornitore, nonché misure per consentire il tempestivo ripristino degli accessi ai Dati Personali in caso di Violazione della Sicurezza dei Dati Personali e misure per testare l'efficacia nel tempo di dette misure. 6.1.2. Il Fornitore potrà aggiornare e modificare nel tempo le Misure di Sicurezza sopra indicate, fermo restando che tali aggiornamenti e modifiche non potranno comportare una riduzione del livello di sicurezza complessivo dei Servizi. Di tali aggiornamenti e modifiche sarà fornita notifica al Cliente mediante invio di comunicazione all'e-mail di notifica contrattualmente definita. 6.1.3. Qualora il Cliente richieda di adottare misure di sicurezza aggiuntive rispetto alle Misure di Sicurezza, il Fornitore si riserva il diritto di valutarne la fattibilità e potrà applicare costi aggiuntivi a carico del Cliente per tale implementazione. 6.1.4. Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore, tenuto conto della natura dei Dati Personali e delle informazioni disponibili al Fornitore stesso secondo quanto specificamente riportato nella presente DPA, presterà assistenza al Cliente nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui agli Artt. 32-34 del GDPR nei modi seguenti: 6.1.4.1. implementando e mantenendo aggiornate le Misure di Sicurezza secondo quanto previsto al presente Art. 6 ai precedenti punti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3; 6.1.4.2. conformandosi agli obblighi di cui al Art. 6.3. 6.1.5. Qualora il prodotto venga integrato con applicativi di terze parti, il Fornitore non sarà responsabile dell'applicazione delle Misure di Sicurezza relative alle componenti delle terze parti o delle modalità di funzionamento del prodotto derivanti dall'integrazione effettuata dalle terze parti. 6.2.1. A tal fine il Cliente si impegna ad utilizzare i Servizi e le funzionalità di trattamento dei Dati Personali in modo da garantire un livello di protezione adeguato al rischio effettivo. 6.2.2. Il Cliente si impegna altresì ad adottare tutte le misure idonee per proteggere le credenziali di autenticazione, i sistemi e prevenzione i dispositivi utilizzati dal Cliente o dai rischi cui sono esposti fruitori presso l'Utente Finale per accedere ai Servizi e per effettuare i lavoratori, informandosi reciprocamente anche salvataggi e backup dei Dati Personali al fine di eliminare garantire il ripristino dei Dati Personali nel rispetto delle norme di legge. 6.2.3. Resta escluso qualsiasi obbligo o responsabilità in capo al Fornitore circa la protezione dei Dati Personali che il Cliente o l'Utente Finale, se applicabile, conservino o trasferiscano fuori dai sistemi utilizzati dal Fornitore e dai suoi Responsabili Ulteriori del Trattamento (ad esempio, in archivi cartacei, o presso propri data center, come nel caso di Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente). 6.3.Violazioni di Sicurezza c.d. “Data-Breach” – Qualora il Fornitore venga a conoscenza di una Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, lo stesso: 6.3.1. informerà senza ingiustificato ritardo il Cliente mediante comunicazione inoltrata all'Email di notifica; 6.3.2. adotterà misure ragionevoli per limitare i possibili danni e la sicurezza dei Dati Personali; 6.3.3. fornirà al Cliente, per quanto possibile, una descrizione della Violazione della Sicurezza dei Dati Personali ivi incluse le misure adottate per evitare o mitigare i potenziali rischi dovuti e le attività raccomandate dal Fornitore al Cliente per la gestione della Violazione di Sicurezza; 6.3.4. considererà informazioni confidenziali ai sensi di quanto previsto nel Contratto, le informazioni attinenti alle interferenze tra eventuali Violazioni della Sicurezza, i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante relativi documenti, comunicati e avvisi e non comunicherà a terzi dati informazioni, fuori dai casi strettamente necessari all'assolvimento degli obblighi del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni Cliente derivanti dalla Legislazione in materia di sicurezza, da parte Protezione dei Dati Personali senza il previo consenso scritto del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione Titolare del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248Trattamento.

Appears in 1 contract

Samples: Data Processing Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore 1. L’IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. 2. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L’IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione personale della Ditta Aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 3. L’Aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al X.Xxx n.81/2008 e s.m.i. 4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 5. L’Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 15 Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08, nonché 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo l’IGEA fornirà per le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel attività per le quali si renderà necessario la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e relativi allegati tra cui:  Elenco rischi presenti nell’area del cantiere;  Misure da intraprendere per gestire i rischi da interferenze. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori Le prescrizioni contenute in oggetto tali documentazioni dovranno sempre essere scrupolosamente osservate dall’Affidatario per tutta la durata del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti servizio di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248trasporto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore 1. IGEA S.p.A. si impegna secondo quanto previsto dal X.Xxx n. 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. 2. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni IGEA S.p.A. ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa personale della Ditta aggiudicataria e di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattocoloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 3. Il Subappaltatore fornitore è obbligato tenuto a provvedere e ad osservare assumersi gli obblighi previsti da tutte le misure generali normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. 4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 6. 15 del D.Lgs 81/08Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 x. 0/xxx xxx X.Xxx x. 00/00 xx rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti). 7. I costi inerenti la sicurezza per il presente appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00) trattandosi di mera fornitura di materiale. 8. L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale)previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248oneri.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Cartellonistica Di Sicurezza

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Laddove sia richiesto inderogabilmente dalla normativa vigente, il Committente Principalee/o il Responsabile dei lavori, l’Appaltatore ove designato, verificano l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della progettazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI sul Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni effettuano comunque le altre attività in materia di sicurezzasicurezza imposte loro dalla legge. Laddove sia richiesto inderogabilmente dalla normativa vigente, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sulla base del piano di sicurezza già predisposto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs 494/96, provvede a: verificare l’applicazione, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori e di ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l’idoneità del Subappaltatorepiano operativo di sicurezza (POS), comunque accertateda considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessataassicurandone la coerenza con quest’ultimo, costituiscono causa e adeguare il piano di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui all’art. 15 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08D.Lgs. 494/96, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Appaltatore e dei propri subappaltatori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che gli anzidetti soggetti adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizzare tra i datori di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza dovuti finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore e ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale)subappaltatori, relativi le inosservanze alle disposizioni ed alle prescrizioni del piano, tali definite ai lavori sensi di legge, e in oggetto conseguenza ad esse proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e ; sospendere le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006singole lavorazioni, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto caso di tesserino di riconoscimentopericolo grave ed imminente riscontrato, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Private Works

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L’Appaltatore durante tutte le fasi di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure dovrà provvedere all’osservanza di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i garantire l’incolumità di tutto il personale addetto ai lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatoredei terzi. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezzaprevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e formato secondo la normativa vigente in materia; prima dell'inizio lavori Egli dovrà inoltre addestrare i propri dipendenti sulle misure da assumere per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, da parte come pure gli eventuali subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente alle disposizioni vigenti in cantiere e, in generale, osservino le norme di legge, nonché di contratto. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione caso. L’Appaltante avrà in mora dell’interessata, costituiscono causa ogni momento la facoltà di sospensione effettuare ispezioni ed accertamenti in cantiere relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro direttamente o mediante consulenti di propria fiducia. Nell’affidamento dei lavori e/in oggetto, “Titolo IV “Cantieri temporanei o allontanamento e/mobili” del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: a. presenza di 1 impresa anche familiare o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare con meno di dieci addetti: il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice, devono adottare le misure generali conformi alle prescrizioni degli artt. 95, 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. b. presenza di tutela + imprese: i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dovranno: • adottare le misure conformi alle prescrizioni degli artt. 95, 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; • adempiere agli obblighi di cui all’art. 15 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. in particolare: − verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); − coordinare gli interventi di cui agli art. 95 e 96 del D.Lgs 81/0881/08 e s.m.i.; − verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione L’Appaltatore/Appaltatori, entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva dovranno presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS, redatto in conformità al x.xx 3 dell’All. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). L’importo degli oneri delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi sul lavoro derivati dalle interferenti lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali è pari ad € 5.143,94 (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai cinquemilacentoquarantatre/94) per il contratto lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248gas.

Appears in 1 contract

Samples: Project Execution Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore 11.01 L’impresa affidataria si obbliga e obbliga i propri sub-contraenti ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione, assicurazione, assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della durata del Contratto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione delle attività, l’impresa affidataria dovrà darne notizia al Committente Principaleprecisando l’entità dell’infortunio, l’Appaltatore le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’impresa Affidataria solleva il Subappaltatore si devono attenere a Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto riportato nel DUVRI ed in genere possa subire il personale addetto alle attività, fatto salvo il caso di cui all’art. 264.02(c). 11.02 L’impresa affidataria s'impegna a rispettare ed a fare rispettare, comma 2 del D.Lgs. 81/08dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, cooperando all’attuazione delle misure tutte le norme di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti legge, i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni regolamenti vigenti in materia di sicurezza, da parte prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del Subappaltatorelavoro, comunque accertatee le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, previa formale costituzione depositi ed impianti del Committente, che l’impresa affidataria dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dal Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 11.03 Nel caso in mora dell’interessatacui il Committente riscontri la non applicazione delle suddette disposizioni, costituiscono potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti, quali: richiamo verbale o scritto al Fornitore per mancato rispetto della normativa di sicurezza, sospensione del servizio, risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 cc., applicazione di una sanzione dell’importo di Euro 50,00 (Cinquanta/00) per ciascuna inadempienza riscontrata e verbalizzata. 11.04 L’impresa affidataria non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione tali provvedimenti e il Committente si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l’intervento dell’Ispettorato del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione Lavoro. 11.05 Al netto dei costi della sicurezza dovuti ai alla valutazione dei rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misurada interferenze, così come riportato tra l’altro nei documenti esplicitati all’interno dei DUVRI di gara. Tali costi della sicurezzacui all’Allegato 5, saranno liquidati è a totale ed esclusivo carico del Impresa affidataria, dovendosi intendere compensato con i prezzi di cui ai relativi Allegati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori presente Contratto, ogni onere per l’effettuazione delle prestazioni in oggetto, ed in particolar modo l’osservanza delle leggi e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e le Provincie autonome n°2540 malattie professionali, ed ogni altra disposizione di legge in materia di igiene ambientale. 11.06 L’impresa affidataria dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto del 16 marzo 2006Contratto per aver ricevuto dal Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125come da Allegato 5 al presente Contratto (DUVRI); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Quadro

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva1. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto Committente e/o il Responsabile dei Lavori verificano l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni sul Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e provvedono alle altre attività in materia di sicurezzasicurezza imposte loro dalla legge. 2. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, sulla base del Piano di Sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008, provvede a: a. verificare l’applicazione, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori e di ogni altro soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b. verificare l’idoneità del SubappaltatorePiano Operativo di Sicurezza (POS), comunque accertateda considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, previa formale costituzione in mora dell’interessataassicurandone la coerenza con quest’ultimo, costituiscono causa e adeguare il Piano di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 15 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08D. Lgs. 81/2008, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Appaltatore e dei propri subappaltatori 43 Art. 1659 c.c.: “L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate. dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che gli anzidetti soggetti adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; d. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza dovuti finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e. segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore e ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale)subappaltatori, relativi ai lavori le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e in oggetto conseguenza proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e ; f. sospendere le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006singole lavorazioni, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto caso di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Di Lavori Privati

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore 1. L’ARIF si impegna secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 a promuovere la cooperazione e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione coordinamento ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine presenti nel medesimo ambiente di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivalavoro. 2. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L’ARIF ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezzasicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa personale della Ditta aggiudicataria e di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contrattocoloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo. 3. Il Subappaltatore fornitore è obbligato tenuto a provvedere e ad osservare assumersi gli obblighi previsti da tutte le misure generali normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. 4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui all’artsopra e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti. 6. 15 Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiereD.lgs. La contabilizzazione 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente PrincipaleRischi Interferenti), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di lavoro Committente Principaleanticipo rispetto all’avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, comma 2 del D.Lgs. 81/08ove necessario, cooperando all’attuazione della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. La stazione appaltante, informandosi reciprocamente anche al fine congiuntamente all’Impresa appaltatrice, provvederà a predisporre il Documento Unico di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell’avvio del servizio. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatoreemanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia Durante le operazioni di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione movimentazione dei lavori contenitori e/o allontanamento vuotatura degli stessi l’Impresa deve: - presentarsi all’ operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere l’autorizzazione ad effettuare il servizio prima di procedere; - delimitare l’area oggetto di intervento mediante l’utilizzo di opportuna segnaletica, messa a disposizione dall’Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti terzi; - effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti e mantenendo pulita l’area oggetto di intervento; - in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le più opportune operazioni di messa in sicurezza; - far sottoscrivere il FIR dall’operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1° copia (copia per il produttore) cosi come previsto dalla normativa vigente. - In caso di sversamento accidentale di oli idraulici o similari o qualunque sostanza potenzialmente inquinante, provvedere immediatamente alla pulizia delle aree interessate mediante lo spandimento, e successiva rimozione, degli opportuni materiali assorbenti. L’Impresa dovrà quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta l’attrezzatura idonea a queste operazioni. Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all’interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo d’uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto. L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o risoluzione infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del contrattoCommittente e/o causato danni o perdita della proprietà. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di tutela norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L'uso degli impianti del centro sportivo deve essere improntato a criteri di lavoro Committente Principalerispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità dell'affidatario con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune. In ogni caso l'affidatario è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il comune di Lodi Vecchio da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque e a chiunque (persone o cose) derivare in dipendenza o connessione all'utilizzo degli impianti sollevando il comune da ogni e qualsiasi azione, l’Appaltatore pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e il Subappaltatore si devono attenere da chiunque promuoversi in relazione a quanto riportato nel DUVRI ed all’artoggetto della concessione in argomento. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni L'affidatario resta l'unico responsabile in materia di sicurezzagestione della sicurezza relativamente alle attività dalla stessa effettuata presso gli impianti in argomento. L'affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni dedotte nella concessione di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stesso dovrà dotarsi di un proprio piano d'emergenza e di sicurezza completo di planimetrie indicanti le vie d’esodo e le istruzioni comportamentali, divieti e limitazioni da parte affiggere in modo e numero adeguato, avere la disponibilità dei presidi di primo soccorso (defribrillatore compreso), organizzare e formare la squadra antincendio e di primo soccorso compreso personale abilitato all'utilizzo del Subappaltatoredefibrillatore. L'affidatario, comunque accertateper tutta la durata della concessione, previa formale costituzione assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. N°81/2008; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e s.m.i. (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”). L'affidatario deve tassativamente comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti designati alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso) debitamente formati a cura dell'affidatario, nonché il nominativo della persona referente “in mora dell’interessataloco” per l'affidatario, costituiscono causa delegato a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di sospensione dei lavori gestione della sicurezza e le misure di coordinamento. gli assistenti xxxxxxxx e gli istruttori di nuoto dovranno essere abilitati a norma di legge alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso nonché dotati di adeguato abbigliamento uniforme che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca. l'affidatario dovrà altresì: - condurre il centro sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali per assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. - comunicare tempestivamente e formalmente all’A.C. qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare il funzionamento degli impianti sportivi e/o allontanamento e/o risoluzione la pubblica incolumità. - realizzare gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del contrattocomplesso sportivo. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare - farsi carico dell’onere del conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica e del rinnovo periodico di conformità antincendio dell’impianto sportivo, ai sensi del D.P.R. 1.8.2011 n. 151. - verificare la regolarità della certificazione incendi; - verificare e controllare periodicamente i presidi antincendio e di sicurezza (estintori, bocchette antincendio, ecc.) e loro corretta dislocazione conformemente alla vigente normativa in materia; - verificare che le misure generali vie d'esodo siano sempre praticabili e segnalate. - verificare e identificare i pericoli provenienti da materiali combustibili ed infiammabili; - controllare periodicamente l'efficienza degli impianti di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della segnalazione e sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Di Appalto Per La Gestione Di Un Centro Sportivo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro Committente Principalecommittente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, l’Appaltatore tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’artpertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai individuate nel contenute nel DUVRI Preliminare e nell’allegato al DUVRI Preliminare (Allegati sicurezza) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Fondazione (degenti, utenti, visitatori). In particolare la ditta aggiudicataria si impegna: • ad avvertire e coordinando gli interventi ad istruire il proprio personale addetto per l’osservanza scrupolosa delle regole, delle indicazioni igieniche di protezione imposte dalla Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratorinell’allegato al DUVRI Preliminare, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni oltre che le vigenti norme in materia di sicurezzasicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale della Fondazione; • a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); • a segnalare alla Fondazione, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione le eventuali interferenze individuate durante l’ esecuzione del contratto. Il Subappaltatore personale della ditta aggiudicataria è obbligato tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall’Amministrazione della Fondazione in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad osservare le misure generali operare. In particolare, per ciò che riguarda l’attività presso strutture in cui si fa uso di tutela sorgenti di cui all’artradiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell’art. 15 62 del D.Lgs 81/08D.Lgs. n. 230/95, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantierese applicabili. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori identità personale e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto sia munito di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino cartellino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla legge 4 agosto 2006 n°248ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Appears in 1 contract

Samples: Procurement Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Nell’esecuzione di tutti i servizi l’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali fornitori o imprese terze, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 2. Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell’Appalto. 3. L’Appaltatore è tenuto a farsi carico del coordinamento di tutti i propri collaboratori e fornitori operanti sul territorio, nell’esecuzione dei servizi, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. 4. L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera ed il proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All’uopo si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro la data di stipulazione del contratto e successivamente relativamente ad ogni esercizio, l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi. 5. Qualora l’Amministrazione riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l’Ispettorato del Subappaltatorelavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 6. L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., comunque accertateI.N.P.S., previa formale costituzione Ispettorato del Lavoro ecc.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché di richiedere agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. 7. L’Appaltatore è tenuto: a) ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in mora dell’interessatavigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; b) a far osservare quanto previsto alla lettera precedente agli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, costituiscono causa per le prestazioni rese nell'ambito delle prestazioni ad essi affidati; c) a presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di sospensione quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti; d) ad osservare le misure generali norme in materia di tutela di cui all’art. 15 contribuzione previdenziale ed assistenziale del D.Lgs 81/08personale, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla Committente Principale)contrattazione collettiva; e) a depositare, relativi ai lavori prima dell’inizio dell’appalto, il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali in oggetto cui sia contemplata una analisi delle attività che verranno svolte per l'esecuzione del presente contrattoservizio, sono definiti consegnando ogni qual volta si rendesse necessario gli eventuali aggiornamenti; f) a trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto giornaliero, consuntivo dei servizi con indicazione del personale e mansioni svolte; il rapporto potrà essere richiesto dal direttore dell’esecuzione del contratto anche preventivamente; g) a sottoporre il personale dipendente alle visite necessarie alla idoneità specifica al lavoro e a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio; h) a rendere edotto dei rischi specifici il proprio personale, elaborando il piano delle misure di sicurezza e le relative disposizioni che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi. 8. Il personale in maniera analitica per voci singoleservizio: a) dovrà essere fornito, a misuracura e spese dell’Appaltatore, così come riportato tra l’altro nei documenti di garacorredo e abbigliamento completo di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il Il suddetto corredo del personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto omologato e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dotato di DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall’Appaltatore e dal sopracitato. I propri dipendenti dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative ai sensi del D. Lgs. 81/2008, completo di fotografia da cui risulti l’appartenenza all’impresa appaltatrice e dove sarà riportato il nome dell’interessato, la sua qualifica e la sue posizioni assicurative e previdenziali. La targhetta o documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’interessato in modo da poterlo esibire a chiunque possa svolgere funzioni di controllo. Il lavoratore trovato sprovvisto della citata tessera di riconoscimento sarà allontanato dal cantiere ed il fatto verrà notificato all’Appaltatore, addebitandogli una penale; b) dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e le Autorità, oltre che uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune nelle materie di competenza, oltre che agli ordini impartiti dall’Appaltatore. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale all’Appaltatore. 9. L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’appalto, trasmetterà all’Amministrazione Comunale: a) l’elenco dei nominativi del personale in servizio – specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte – e curerà di comunicare, entro 3 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni (eccetto quelle dovute a malattia temporanea o ferie); b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; c) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; d) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008; g) il nominativo del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; h) il proprio piano operativo di sicurezza e quello di ciascuna impresa operante in cantiere. 10. Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza, quella degli utenti e dei terzi in generale, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi impiegati. Ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o da danni a cose, è quindi totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 11. Tutta la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attuazione del servizio sarà fornita, posata e mantenuta per tutto il periodo dell'appalto a cura e spese dall’Appaltatore. 12. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 9, anche nel corso del servizio, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non 13. previsti inizialmente. 14. L’aggiudicatario provvederà a nominare un capo cantiere fra il personale operativo, avente mansione di Preposto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 81/2008. Questi dovrà avere la qualifica non inferiore a quella di operaio specializzato super (C.C.N.L. Florovivaistico) e dovrà essere presente nel Parco-Giardino per non meno di 300 giorni lavorativi annui e per complessive 7 ore giornaliere. Il suddetto sarà anche il responsabile del rispetto del DVR dell’Impresa. La nomina della figura sopraindicata dovrà essere comunicata formalmente all'Amministrazione prima che abbia luogo la consegna dei servizio stesso. La comunicazione dovrà indicare oltre ai nominativi, gli indirizzi dei tecnici incaricati, e dovrà contenere le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'incarico. Il Capo Cantiere dell'Impresa durante l'esecuzione delle prestazioni, a semplice richiesta verbale del DEC, dovrà essere prontamente disponibile.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Il datore L'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 8 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza e di tutte le norme che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto. In particolare, con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato, l'Appaltatore ha l’obbligo di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro Committente Principaledei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, l’Appaltatore a qualsiasi titolo, con gli stessi. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e il Subappaltatore si devono attenere dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. In particolare l'Appaltatore è tenuto a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del fornire ai lavoratori tutte le dotazioni richieste dal D.Lgs. 81/0881/2008 (DPI). Il Committente si riserva il diritto di controllare, cooperando all’attuazione in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto. L'Appaltatore deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte del Committente, o delle misure eventuali Imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nome del responsabile del servizio di prevenzio- ne e protezione. Nel caso di accertata inottemperanza a tali obblighi, il Committente segnalerà la situazione alla Di- rezione Provinciale del Lavoro e/o Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento - Servizio ispettivo per la prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto della salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore deve predisporre e coordinando trasmettere al DEC il rapporto di incidente/infortunio nei tempi conformi alla normativa vigente. L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti elementi necessari all'aggiornamento del DUVRI per i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessivaservizi richiesti. Il DUVRI è parte integrante mancato adempimento di quanto previsto al presente articolo comporterà l'applicazione delle rela- tive penali di cui all'art. 44 del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248Capitolato.

Appears in 1 contract

Samples: Determinazione Dirigenziale