RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Clausole campione

RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 33. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti: [Le Parti possono introdurre ulteriori ipotesi al fine di tenere conto dell’effettivo oggetto della Concessione e/o delle specificità dell’Opera, anche prevedendo soglie di materialità assolute e/o percentuali rispetto all’impatto sugli indici reddituali e finanziari, nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara rilevanti]
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 46 SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 49 ART. 33 – CAUZIONI 49
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1 . Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 165 del Nuovo Codice dei Contratti e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull’equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all’OEA (Ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si risc ontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 143 commi 8 e 8 bis del Codice e allorquando le variaz ioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali e venti solo le seguenti fattispecie:
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Fatto salvo quanto meglio precisato nello schema di contratto posto a base di gara, le parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili all’Affidatario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori contrattuali rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 182, comma 3, del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di Equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi le seguenti fattispecie:
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell’articolo 165, comma 6, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, mediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, e solo in presenza di uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili all’Operatore Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti (l’elenco da predisporre a cura del Concedente è tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo): i casi di sospensione temporanea di cui agli articoli 17 e 28 del presente Contratto; le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 45, del presente Contratto; le modifiche al presente Contratto di cui all’articolo 33, comma 1, nei limiti di cui al medesimo articolo; l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che incidono significativamente sul Piano economico finanziario, secondi i criteri e le modalità degli articoli 17, commi 5 e 6, e art. 28, comma 4, lettere d) ed e). Sono in ogni caso escluse le modificazioni della legislazione tributaria e dei contratti collettivi di lavoro.