RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Clausole campione

RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti: [Le Parti possono introdurre ulteriori ipotesi al fine di tenere conto dell’effettivo oggetto della Concessione e/o delle specificità dell’Opera, anche prevedendo soglie di materialità assolute e/o percentuali rispetto all’impatto sugli indici reddituali e finanziari, nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara rilevanti]
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 46 SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 49 ART. 33 – CAUZIONI 49
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 165 del Nuovo Codice dei Contratti e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessiona- rio che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le se- guenti fattispecie:
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull’equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all’OEA (Ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Si rimanda integralmente a quanto indicato nell’art. 32 dello Schema di contratto (Allegato “F”).
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, mediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, evidenziata da una variazione pari a (X) % degli indicatori di Equilibrio di cui all’articolo che precede, e solo in presenza di uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili all’Operatore Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti (l’elenco è tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo):
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. ART. 48 Garanzie per la gestione operativa
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Si fa riferimento all’art. 175 del codice dei contratti e, in quanto compatibili, dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per le modifiche della concessione durante il periodo di efficacia.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Il Contratto disciplina la procedura di revisione del piano economico e finanziario, nel caso in cui si riscontri un’alterazione dell’equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice. In particolare, le disposizioni prevedono che solo il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, specificatamente indicati nel contratto, che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. È fondamentale segnalare che la procedura di revisione delle condizioni di equilibrio non è utilizzabile ogniqualvolta si verifichi uno scostamento degli indici di redditività descritti nell’articolo 31 del Contratto, ma, condizione necessaria per l’avvio di detta procedura, è il verificarsi di una delle fattispecie indicate nel Contratto. Il Concedente, pertanto, nella predisposizione del Contratto da allegare al bando di gara deve compiere una valutazione ex-ante delle fattispecie che possono incidere sull’equilibrio economico finanziario e formalizzare tale valutazione in un’elencazione da intendersi come tassativa. In tal modo, si assicura un corretto trasferimento dei rischi, con particolare riferimento al rischio operativo, escludendosi la possibilità che la procedura di revisione del PEF possa essere avviata al verificarsi di qualunque evento che il Concessionario valuti come “destabilizzante” dell’equilibrio della concessione. Per alcuni situazioni che possono portare alla rinegoziazione del contratto, come per esempio le modifiche fiscali, è possibile prevedere una soglia di contrazione degli indicatori di equil...