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RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Clausole campione

RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti: a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario; b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario; c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4; d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione; e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b). 2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo. 3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa: a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile; b) Piano Economico Fin...
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 46 SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 49 ART. 33 – CAUZIONI 49
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 182, comma 3, del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di Equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi le seguenti fattispecie: a. gli eventi di Forza Maggiore di cui all’Articolo 12, fatta salva la previsione di cui all’Articolo 13.2; b. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale degli Immobili e degli Impianti nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari; c. le varianti di cui all’Articolo 10.4, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario; d. i periodi di sospensione di cui agli Articolo 13 - e Articolo 14 -; e. i lavori supplementari di cui all’Articolo 10.3 e l’estensione della Convenzione a lavori e servizi complementari di cui all’Art. 4, punto 8; f. un eventuale differimento dell’inizio dei lavori per ritardi autorizzativi dipendenti dal Concedente secondo quanto previsto all’Articolo 9.2.1 lettere a - b; g. la variazione delle consistenze degli Immobili e degli Impianti rispetto a quella inizialmente censita (ad inizio contratto); h. la variazione dei Servizi attivati e delle consistenze geometriche rispetto a quelli inizialmente oggetto della convenzione e riportati nel documento 4.6 punto 1; i. la variazione della destinazione d’uso degli immobili riportati nel documento 4.5, rispetto a quelle inizialmente oggetto della convenzione; j. la variazione del numero di Immobili rispetto a quelli inizialmente oggetto della Convenzione riportati nel documento 4.5; 2. Non rientra tra gli eventi in grado di provocare l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario la riduzione del numero degli Immobili oggetto della Convenzione fatta eccezione per quelli riportati nell’elenco di cui al documento 4.5. 3. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. 4. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Con...
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull’equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all’OEA (Ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Fatto salvo quanto meglio precisato nello schema di contratto posto a base di gara, le parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili all’Affidatario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori contrattuali rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1 . Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 165 del Nuovo Codice dei Contratti e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie: a) gli eventi di forza maggiore di cui all’art. 11; b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’opera, nonché di gestione del servizio o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari; c) i periodi di sospensione di cui all’art. 12.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIOIl Contratto disciplina la procedura di revisione del piano economico e finanziario, nel caso in cui si riscontri un’alterazione dell’equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice. In particolare, le disposizioni prevedono che solo il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, specificatamente indicati nel contratto, che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. È fondamentale segnalare che la procedura di revisione delle condizioni di equilibrio non è utilizzabile ogniqualvolta si verifichi uno scostamento degli indici di redditività descritti nell’articolo 31 del Contratto, ma, condizione necessaria per l’avvio di detta procedura, è il verificarsi di una delle fattispecie indicate nel Contratto. Il Concedente, pertanto, nella predisposizione del Contratto da allegare al bando di gara deve compiere una valutazione ex-ante delle fattispecie che possono incidere sull’equilibrio economico finanziario e formalizzare tale valutazione in un’elencazione da intendersi come tassativa. In tal modo, si assicura un corretto trasferimento dei rischi, con particolare riferimento al rischio operativo, escludendosi la possibilità che la procedura di revisione del PEF possa essere avviata al verificarsi di qualunque evento che il Concessionario valuti come “destabilizzante” dell’equilibrio della concessione. Per alcuni situazioni che possono portare alla rinegoziazione del contratto, come per esempio le modifiche fiscali, è possibile prevedere una soglia di contrazione degli indicatori di equil...
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Si rimanda integralmente a quanto indicato nell’art. 32 dello Schema di contratto (Allegato “F”).
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIOComune di Rozzano Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Perdurare dell'evento.