Common use of (Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità) Clause in Contracts

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 6; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1213, Paragrafo 12.613.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, Sottoparagrafo 4.bis.2.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.2, Sottoparagrafo 4.bis.2.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.2, ultimo comma; − articolo 6, secondo xxxxx; − articolo 7, Paragrafi 7.1 e 7.2, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.613.9, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, Sottoparagrafo 4.bis.2.2, comma 10; − articolo 7, Paragrafo 7.1, comma 6; − articolo 8, comma 47; − articolo 9, ultimo comma 4; − articolo 1110, commi 14 e 19ultimo comma; − articolo 1312, commi 4 e 5ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 14, Paragrafo 14.2; − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2728, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1213, Paragrafo 12.613.10, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.14.bis.1.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.24.bis.1.3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.2.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.4.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.2.1, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.2.2, ultimo comma; − artcolo 6, Paragrafo 6.2.3, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 6, Paragrafo 6.2.4, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.2, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.613.10, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 78, comma 6; − articolo 89, comma 4; − articolo 910, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 1312, commi 4 e 56; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1814, ultimo commacommi 9 e 11; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.611, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis5, Paragrafo 4.bis.1, ultimo commaprimo paragrafo; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.227, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. paragrafo L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, 11.9 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE − articolo 7, comma 3 − articolo 5; − articolo 6; − articolo 8, comma 49; − articolo 9, ultimo comma 10; − articolo 11, commi 14 e 1912; − articolo 13, commi 4 e 514; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1820 ultimo capoverso; − articolo 22, ultimo commacapoverso; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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Samples: Patto Di Integrità

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.5, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3.1, ultimo comma; − articolo 4.ter, ultimo comma; − articolo 4.xxxxxx, Paragrafo 4.quater.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.2, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.5, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 63; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19comma 4; − articolo 13, commi 4 5 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma6; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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Samples: www.poliziadistato.it

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresaall'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1213 Paragrafo 13. 5, Paragrafo 12.6dall’articolo 7, comma 5, ed oltre all' ipotesi stabilità nell'art. 20 (Salvaguardia dell'obsolescenza) terzo comma, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1comma 7; - articolo 7, ultimo commacomma 4; - articolo 4.bis11, Paragrafo 4.bis.2par. 11.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo comma 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, 13.5 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzionidel deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - articolo 6, terzo comma; - articolo 7, comma 65; - articolo 812, comma 4; - articolo 914, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − - articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2426, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzionidel deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto da parte dell’Autorità competente nell’ambito del “Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders” relativamente al “Progetto 1.1.1.” e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.4 (Termine essenziale), è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 4.bis. Paragrafo 4.bis.4.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 65, Paragrafo 5.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.4 (Termine essenziale), del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 6, comma 6 ; − articolo 7, comma 4; − articolo 8, ultimo comma ; − articolo 10, comma 6; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 1112, commi 14 6 e 197; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2726, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 20 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 16 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1216, Paragrafo 12.616.11, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.29.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.1.1, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.2, ultimo comma; − articolo 9, ultimo comma; − articolo 10, Paragrafo 10.1, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 16 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.616.11, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 710, Paragrafo 10.2, ultimo comma; − articolo 11, comma 8; − articolo 12, comma 4; − articolo 13, ultimo comma ; − articolo 15, comma 6; − articolo 817, comma 4commi 5 e 6; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2732, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2429, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di Controllolegittimità. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autored’autore) del presente contratto. L'applicazione L’applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell’articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1210, Paragrafo 12.610.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: _ articolo 3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis 5, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2, Sottoparagrafi 5.2.1.1 e 5.2.1.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2, Sottoparagrafo 5.2.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, Sottoparagrafo 5.3.1,ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.4, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.5, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.6, ultimo comma. L'AmministrazioneL’Amministrazione, oltre all'ipotesi all’ipotesi prevista dall'articolo 12 dall’articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.610.12, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 68; − articolo 87, ultimo comma; − articolo 9, comma 4; − articolo 911, ultimo comma Paragrafo 11.5; − articolo 1112, commi 14 e 19sestultimo comma; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1817, ultimo comma; − articolo 2726, comma 2. Inoltre, qualora Qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazionel’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. Inoltre, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 13 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1210, Paragrafo 12.610.2, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.610.2, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 75, comma 6; − articolo 86, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 187, ultimo comma; − articolo 279, ultimo comma; − articolo 11, Paragrafo 11.2; − articolo 15, ultimo comma; − articolo 25, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 13 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1210, Paragrafo 12.610.3, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.14.bis.1.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.24.bis.1.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 64.bis.4, ultimo comma. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.610.3, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 5, comma 6 ; − articolo 6, comma 4; − articolo 7, ultimo comma ; − articolo 9, comma 6; − articolo 811, comma commi 3 e 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1815, ultimo comma; − articolo 2724, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2421, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manoPEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20, ove applicabile. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 18 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi ritardi, termine essenziale e termine essenzialerisoluzione contrattuale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.613, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma5; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma8. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi ritardi, termine essenziale e termine essenzialerisoluzione contrattuale), Paragrafo 12.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. PEC - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 6; − articolo 8, comma 49; − articolo 9, ultimo comma 10; − articolo 11, commi 14 e 1912; − articolo 13, commi 4 e 514; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1820, ultimo commacapoverso; − articolo 22, ultimo capoverso; − articolo 27, comma 2; − articolo 30. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2426, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.3.34.ter.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.2, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 63; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 1110, commi 14 e 19comma 4; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2726, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresaall'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 L'Amministrazione, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. tramite PEC comunicata dall’Impresa - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzionidel deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - articolo 76 (Scioperi e cause di forza maggiore), comma 6; - articolo 87 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica), comma 4; - articolo 911 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale); - articolo 13 (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), ultimo comma clausola risolutiva espressa; - articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2725 (Risoluzione in caso di condanna penale), comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzionidel deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.7, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis4.ter, Paragrafo 4.bis.2, ultimo commacommi 12 e 15; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.quater, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1ultimo comma; − articolo 6.1, ultimo comma; − articolo 66.2, ultimo comma; − articolo 8, quarto comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, 11.7 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 63; − articolo 8, comma 5; − articolo 10, comma 4; − articolo 912, ultimo comma 4; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2726, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1210, Paragrafo 12.610.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.1.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.2, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.610.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 63; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 119, commi 14 e 19comma 4; − articolo 1311, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2725, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manoPEC, l'avvenuta l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di Controllolegittimità. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autored’autore) del presente contratto. L'applicazione L’applicazione delle penali ai sensi dell'articolo dell’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.10, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - articolo 3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2., ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.4, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma. L'AmministrazioneL’Amministrazione, oltre all'ipotesi all’ipotesi prevista dall'articolo dall’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.10, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. PEC - e all'esecuzione all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 68; − articolo 8, ultimo comma; − articolo 9, quintultimo comma; − articolo 11, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5Paragrafo 13.2; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora Qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazionel’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. Inoltre, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 21 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 17 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1217, Paragrafo 12.617.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, Sottopar. 4.bis.6.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, Sottopar. 4.bis.6.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma; − articolo 8, Paragrafo 8.1, ultimo comma; − articolo 8, Paragrafo 8.2, ultimo comma; − articolo 8, Paragrafo 8.4, ultimo comma; − articolo 9, Paragrafo 9.1.1, ultimo comma; − articolo 9, Paragrafo 9.2, ultimo comma; − articolo 9, Paragrafo 9.3, ultimo comma; − articolo 10, Paragrafo 10.1, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 10, Paragrafo 10.2, ultimo comma; − articolo 11, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 17 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.617.12, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 712, comma 67; − articolo 813, comma 45; − articolo 914, ultimo comma ; − articolo 1116, commi 14 15 e 1920; − articolo 1318, commi 4 6 e 57; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1823, ultimo comma; − articolo 2732, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2429, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, 12 Paragrafo 12.612.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.14.bis.4, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.24.bis.5.1., comma 2; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5.2.1., comma 7; − articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.5.2.2., ultimo comma; − articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.3.34.bis.5.3., ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1., ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1., ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.4., ultimo comma. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.9, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 67; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 15 e 1920; − articolo 13, commi 4 5 e 56; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.5, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.5, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 67; − articolo 87, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2710, ultimo comma; − articolo 12, Paragrafo 12.2; − articolo 17, ultimo comma; − articolo 24, primo comma; − articolo 26, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.5, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.5, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 67; − articolo 87, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2710, ultimo comma; − articolo 12, Paragrafo 12.2; − articolo 17, ultimo comma; − articolo 24, primo comma; − articolo 26, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 6; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 186, comma 6; − articolo 7, comma 4; − articolo 8, ultimo comma ; − articolo 10, ultimo comma; − articolo 2712, Paragrafo 12.4; − articolo 16, ultimo comma; − articolo 25, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1.2, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.1.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, 11.9 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 67; − articolo 87, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2710, ultimo comma; − articolo 12, commi 5 e 7; − articolo 17, ultimo comma; − articolo 26, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

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Samples: Patto Di Integrità

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1213, Paragrafo 12.613.2, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.ter.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.14.ter 1, ultimo comma; − articolo 64.ter 3, ultimo comma; − articolo 4.quater.1, ultimo comma; − articolo 4.quater.3, ultimo comma; − articolo 5.1, ultimo comma; − articolo 5.2, ultimo comma; − articolo 6.1, ultimo comma; − articolo 6.2, ultimo comma; − articolo 7, ultimo comma; − articolo 8, ultimo comma; − articolo 10, comma 4. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13.1 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, 13.2 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 79, comma 63; − articolo 810, comma 5; − articolo 12, comma 4; − articolo 914, ultimo comma 5; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2728, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2426, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi ritardi, livelli di servizio e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo commasecondo capoverso. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, del presente contratto, ) procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. tramite PEC - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 68; − articolo 87, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2710, ultimo comma; − articolo 12, Paragrafo 12.3; − articolo 16, ultimo comma; − articolo 25, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto del contratto da parte dell’Autorità competente nell’ambito del “Programma Nazionale del Fondo di Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF2 Borders” relativamente al “Progetto 1.1.1.” e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.4 (Termine essenziale), è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.4 (Termine essenziale), del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 6; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 1110, commi 14 e 19comma 6; − articolo 1312, commi 4 6 e 57; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1817, ultimo comma; − articolo 2726, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.14.bis.1.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.24.bis.1.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.1.4, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 6; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 1110, commi 14 e 19; − articolo 1312, commi 4 e 5; − articolo 16, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2725, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx 21(Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 18 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1218, Paragrafo 12.618.2, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis7, Paragrafo 4.bis.17.2, ultimo comma; − articolo 4.bis8, Paragrafo 4.bis.28.9.9; − articolo 10, penultimo ed ultimo comma; − articolo 12, ultimo comma; − articolo 4.bis13, Paragrafo 4.bis.3.313.1, ultimo comma; − articolo 513, Paragrafo 5.1.113.2, ultimo comma; − articolo 6, ultimo sesto comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 18 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.618.2, ed alle ipotesi disciplinate al precedente articolo 26 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 5, terzultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.2, comma 11; − articolo 12, terzultimo comma; − articolo 13, Paragrafo 13.1, quinto comma; − articolo 14, comma 6; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1815, ultimo comma; − articolo 2717, comma 2ultimo comma; − articolo 19, Paragrafo 19.3, ultimo comma, e Paragrafo 19.5, terzo comma; − articolo 23, ultimo comma; − articolo 33, secondo xxxxx. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2431, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, 13 – Paragrafo 12.6Termine essenziale e del 3° comma dell’articolo 22, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.14.bis, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.24.ter, ultimo comma; − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.3.34.quater, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.19, ultimo comma; − articolo 610, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)13, Paragrafo 12.6“Termine essenziale”, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 75, comma 63; − articolo 86, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2714, comma 4; − articolo 15, commi 6 e 7; − articolo 30, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2428, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.10, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis5, Paragrafo 4.bis.3.35.4.2.1., ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.6.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.7, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.9.1., ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.10, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.11, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.10, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 68; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 1110, commi 14 e 19comma 4; − articolo 1312, commi 4 7 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma8; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.1 e 6.2, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 67; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma comma; − articolo 11, commi 14 e 19ultimo comma; − articolo 13, commi 4 e 5Paragrafo 13.5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.3, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.3, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 6; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1810, ultimo comma; − articolo 2712, commi 5 e 7; − articolo 16, ultimo comma; − articolo 25, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3.1, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafi 6.1 e 6.2, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 6; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma comma; − articolo 11, commi 14 e 19ultimo comma; − articolo 13, commi 4 e 5Paragrafo 13.5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1817, ultimo comma; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresaall'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1212 paragrafo 12.4, Paragrafo 12.6e dall’articolo 6, comma 5, ed oltre all' ipotesi stabilità nell'art. 20 (Salvaguardia dell'obsolescenza) terzo comma, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo commacomma 12; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − - articolo 6, ultimo commacomma 4; - articolo 10, par. 10.1, comma 6, par. 10.4, comma 3. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, paragrafo 12.4 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzionidel deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - articolo 75, terzo comma; - articolo 6, comma 65; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − - articolo 13, commi 4 e 5comma 3; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − - articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzionidel deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.14.bis.1.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.24.bis.1.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.1.4.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 6; − articolo 87, comma 4; − articolo 98, ultimo comma ; − articolo 1110, commi 14 e 19; − articolo 1312, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1816, ultimo comma; − articolo 2725, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, xxxx xxxxx; − articolo 5, Paragrafo 5.4, penultimo comma; − artcolo 5, Paragrafo 5.5, settimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.9, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 67; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19comma 6; − articolo 13, commi 4 5 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma6; − articolo 2728, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.6ai paragrafi 12.5, e dall’articolo 6, comma 5, ed oltre all’ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 20 (Salvaguardia dell'obsolescenza), è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo commacomma 12; − articolo 6, ultimo commacomma 4; − articolo 10, par. 10.1, comma 1, par. 10.2.1, comma 4, par. 10.4, comma 3. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, paragrafo 12.5 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. R.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 75, comma 6terzo comma; − articolo 86, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 195; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo commacomma 3; − articolo 27, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manoPEC, l'avvenuta l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 all’articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autored’autore) del presente contratto. L'applicazione L’applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell’articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo Paragrafi 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis.3, 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3. 4 e 4.bis 5, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1., Sottoparagrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2., Sottoparagrafo 5.2.1, ultimo comma. L'AmministrazioneL’Amministrazione, oltre all'ipotesi all’ipotesi prevista dall'articolo 12 dall’articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.611.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - tramite PEC – e all'esecuzione all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 67; − articolo 87, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2710, ultimo comma; − articolo 12, Paragrafo 12.2; − articolo 17, ultimo comma; − articolo 26, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2423, l'Amministrazionel’Amministrazione, accertata l'insussistenza l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis5, Paragrafo 4.bis.3.35.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3.1, xxxx xxxxx; − articolo 5, Paragrafo 5.3.1.1, ultimo comma; − artcolo 5, Paragrafo 5.4, comma 17; − artcilo 5, Paragrafo 5.5, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 67; − articolo 8, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 4 e 196; − articolo 13, commi 4 5 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma6; − articolo 2728, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1213 ai commi 3, Paragrafo 12.66 e 9, dell’articolo 7, comma 5, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis4, Paragrafo 4.bis.1, ultimo commacomma 16; − articolo 4.bis7, Paragrafo 4.bis.2, ultimo commacomma 4; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.1, ultimo comma; − articolo 6, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, del presente contrattoterzo,sesto e nono comma, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 6; − articolo 8, comma 4; − articolo 97, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 195; − articolo 13, commi 4 comma 3, 6 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma9; − articolo 2728, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2426, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manotelefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 dell' articolo 14 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1214, Paragrafo 12.6paragrafo 14.8, e dall’articolo 8, comma 5, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo commacomma 13; − articolo 4.bis4.ter, Paragrafo 4.bis.2, ultimo commacomma 4; − articolo 4.bis4.quater, Paragrafo 4.bis.3.3, ultimo commacomma 5; − articolo 54.quinquies, Paragrafo 5.1.1, ultimo commacomma 4; − articolo 68, ultimo comma. comma 4; L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 14 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.6, paragrafo 14.8 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 7, comma 63; − articolo 8, comma 45; − articolo 915, ultimo comma 3; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 18, ultimo comma; − articolo 2729, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2427, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi ritardi, livelli di servizio e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1211, Paragrafo 12.611.6, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis5, Paragrafo 4.bis.3.35.1.1.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1.1.2, ultimo comma; − articolo 65, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 11 (Penalità in caso di ritardi ritardi, livelli di servizio e termine essenziale), Paragrafo 12.611.6, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 76, comma 68; − articolo 87, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 188, ultimo comma; − articolo 2710, ultimo comma; − articolo 12, Paragrafo 12.3; − articolo 16, ultimo comma; − articolo 25, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2422, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a manoPEC, l'avvenuta l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di Controllolegittimità. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autored’autore) del presente contratto. L'applicazione L’applicazione delle penali ai sensi dell'articolo dell’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.612.14, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: _ articolo 3, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2., ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.34.bis.3, primo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3, Sottoparagrafo 5.3.2.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3.3, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.4.1, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.5, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.6, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.8, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.1, ultimo comma. L'AmministrazioneL’Amministrazione, oltre all'ipotesi all’ipotesi prevista dall'articolo dall’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.612.14, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 78, comma 68; − articolo 89, ultimo comma; − articolo 11, comma 4; − articolo 913, ultimo comma Paragrafo 13.5; − articolo 1114, commi 14 e 19sestultimo comma; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1819, ultimo comma; − articolo 2728, comma 2. Inoltre, qualora Qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazionel’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.. Inoltre, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

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(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità). L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto. L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 1213, Paragrafo 12.613.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma; − articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma; − articolo 4.bis5, Paragrafo 4.bis.3.35.1.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.1.15.2.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.3.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.4.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.5.2, ultimo comma; − articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma; − articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma; − articolo 7, Paragrafo 7.3.1, ultimo comma. L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.613.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: − articolo 78, comma 67; − articolo 89, comma 4; − articolo 9, ultimo comma ; − articolo 11, commi 14 e 19; − articolo 13, commi 4 e 5; DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE − articolo 1810, ultimo comma; − articolo 2712, quartultimo comma; − articolo 14, Paragrafo 14.5; − articolo 19, ultimo comma; − articolo 29, comma 2. Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 2425, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

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