Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Capitolato Speciale Tecnico d'Appalto, Capitolato Speciale Tecnico d'Appalto
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitivaL’Appaltatore, prestata giusto quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato, ai sensi e con le modalità nei termini del comma 1 dell’art. 103 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.ia costituire una garanzia nella misura indicata al precedente art. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 12, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 4 del citato art. 103 del CodiceD.Lgs. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 50/2016, le cui disposizioni trovano tutte applicazione. E’ inoltre a carico della ditta l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. La ditta dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del D.lgsservizio nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell’appalto. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna E’ fatta salva la facoltà degli utenti destinatari dei pasti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali anomalie del servizio, a produrre una polizza che assicuri inadempimenti e rischi derivanti dal medesimo, alla ditta aggiudicataria la stazione appaltante contro quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune di Rimini, anche il personale scolastico e gli alunni destinatari dei pasti, questi ultimi in persona di chi esercita la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euroloro potestà. La suddetta polizza assicurativa deve contenere essere a prima richiesta e deve riportare la clausola che EUR S.p.A. ai fini formale rinuncia del risarcimento beneficio della preventiva escussione (articolo 1944 del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, Codice Civile) nei riguardi della ditta obbligata e prevedere il formale impegno dell’assicuratore a pagare la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impiantisomma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia presentazione della polizza è condizione essenziale per la parte edile che impiantistica sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pl’inizio del servizio.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Contract for School Meal Services, Service Contract
Garanzie. È prescritta una A garanzia fideiussoria degli obblighi derivanti dal presente appalto ed in base a quanto disposto dall’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, il gestore-aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto sull'intero periodo. La cauzione dovrà essere costituita e fornita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed inserita nell'Elenco di cui al decreto del Ministero dell'Industria e dell'Agricoltura del 5.08.1987 e/o eventuali modifiche. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza degli stessi e comunque fino a quando la Civica Amministrazione non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo. La cauzione prestata a mezzo di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, dovrà contenere, anche in deroga alle condizioni generali, le seguenti clausole particolari:
a) la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione definitivadefinitiva e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
b) Il fideiussore si impegna a versare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune la somma costituita in garanzia, prestata ai sensi senza poter opporre alcuna eccezione e con comunque sindacare le modalità dell’art. 103 richieste del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed Comune, in conformità allo schema tipo mod. 1.2 particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123all’art. Le modalità 1944 C.C. e della decadenza di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'artcui all’art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 1957 C.C..
c) La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.iditta nel caso di intervenuta scadenza., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Determina Di Approvazione Di Bando Di Gara, Service Agreement
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria Nei limiti di quanto consentito dalla legge italiana, fermo restando in ogni caso quanto previsto nei precedenti articoli 10 e 28 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente prende atto e accetta che eventuali temporanee sospensioni del Servizio, dipendenti da disfunzioni degli apparati o delle strutture sotto il controllo e la responsabilità di SE.CO.GES., sino ad un massimo del 15% ( quindici percento) della durata concordata del Servizio, così come quelle di durata superiore dovute a titolo causa di cauzione definitivaforza maggiore, prestata ai sensi di scioperi o di facta principis, non potranno considerarsi inadempimento da parte di SE.CO.GES., né tanto meno essere motivo di risarcimento danni, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il computo del tempo di indisponibilità dei Servizi in parola sarà calcolato a partire dal momento in cui SE.CO.GES. sarà stata informata per iscritto dal Cliente delle eventuali disfunzioni. Dal calcolo annuale della percentuale di disponibilità globale dovranno essere escluse le eventuali interruzioni del Servizio dovute alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle apparecchiature del centro di trasmissione di SE.CO.GES., che avverrà solo previa comunicazione al Cliente. La manutenzione viene attivata per migliorare il servizio di tutti gli utenti ed è effettuata normalmente in orari in cui il Servizio è meno richiesto. Il Cliente garantisce che qualunque materiale eventualmente immesso in internet ad uso pubblico, che risulti a lui imputabile in virtù del codice di identificazione, della password o del nome di dominio gestiti direttamente da SE.CO.GES. per la pubblicazione del materiale stesso, è originale, eccetto eventuali estratti di materiale protetto da diritti d’autore per il quale sia necessaria espressa autorizzazione all’utilizzo da parte dell’autore. In ogni caso SE.CO.GES. non si assume nessuna responsabilità per il materiale fornito dal Cliente in funzione dei Servizi forniti da SE.CO.GES.. Il Cliente inoltre garantisce che detto materiale non viola o trasgredisce alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, da contratto o dalla consuetudine. Il materiale fornito viene utilizzato per la realizzazione del Sito Internet che è di proprietà di SE.CO.GES. e viene concesso in uso al Cliente. Per quanto concerne il servizio di posta elettronica certificata (di seguito “PEC”), SE.CO.GES. attesta la propria qualità di rivenditore autorizzato del servizio di PEC, precisando che la funzione di Gestore di Posta Elettronica Certificata (di seguito “Gestore PEC”), come identificata dal DPR 68/2005, è svolta da “Aruba PEC S.p.a.” regolarmente iscritta presso l’elenco pubblico dei gestori detenuto dal CNIPA. Il manuale operativo per il servizio PEC è scaricabile dal sito xxxx://xxx.xxxxx.xx. Il servizio di assistenza clienti per il servizio PEC viene erogato con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123previste nel manuale operativo. Le modalità attività che il Cliente dovrà porre in essere per attivare il Servizio PEC sono riportate negli appositi contratti di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ifornitura., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Condizioni Generali, Condizioni Generali
Garanzie. È prescritta una 3.1 A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, il R.T.I. rilascerà apposita polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 50/2016, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
3.2 La garanzia fideiussoria è costituita a copertura dell’intero periodo contrattuale dalla data della stipula, sino alla completa ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 esatta esecuzione da parte del R.T.I. di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
3.3 La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 all'articolo 1957, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione codice civile, nonché l'operatività della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del comma 3 del citato artDPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
3.4 Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del CodiceD.Lgs. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali50/2016, il montaggio ed infine pagamento dell’ultima rata sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparareperiodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.
3.5 Resta inteso che qualora l’Amministrazione rilevi in qualunque momento un inadempimento sull’erogazione dei servizi da parte del R.T.I., a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti avrà facoltà di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.privalersi sulla polizza fideiussoria.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Contract for the Provision of Management Services, Contract for the Provision of Management Services
Garanzie. È prescritta una CRC S.r.l. garantisce il buon funzionamento dei Prodotti per la durata di anni 2 (due), dalla data di consegna, anche ai sensi dell’art. 1510, secondo comma del c.c., i cui documenti il Cliente si impegna a conservare per tutta la durata del periodo di garanzia. In caso di mancata esibizione a richiesta di CRC S.r.l. - dei suddetti documenti relativi al prodotto per cui si richiede l’intervento, il Cliente decade dalla garanzia fideiussoria e CRC S.r.l. si riserva di addebitargli ogni costo sostenuto per l’intervento. Con il certificato di garanzia CRC S.r.l. assicura che il prodotto allegato è originale CRC S.r.l. e garantisce il prodotto medesimo contro difetti di fabbricazione, nelle sue parti meccaniche, per la durata di 2 (due) anni dai momento dell’acquisto. La garanzia comprende, a scelta insindacabile di CRC S.r.l., la sostituzione o riparazione delle parti del prodotto di cui sia accertata la difettosità e, in particolare la prestazione gratuita del materiale necessario per la sostituzione o la riparazione in garanzia, fermo restando che i costi della mano d’opera necessaria all’intervento resteranno comunque a carico del Cliente. La garanzia esclude qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti anche nei confronti di terze parti, persone e/o cose: CRC S.r.l. non sarà pertanto responsabile, nei confronti del Cliente né dei successivi utilizzatori, delle perdite di produzione, di profitto, di utilizzo o di qualsiasi altro danno consequenziale, economico o indiretto di qualsiasi genere. La garanzia, altresì, non copre: (a) interventi di manutenzione periodica e riparazioni o sostituzione di componenti di parti soggette a normale usura del tempo;(b) i costi di chiamata del personale tecnico, di trasporto e i relativi rischi; (c) vizi e deterioramenti dei Prodotti, provocati da loro errata installazione o manutenzione, se non realizzata da CRC S.r.l. a mezzo di personale da essa incaricato e comunque da uso improprio dei Prodotti; (ci) i Prodotti le cui dimensioni non rientrano nei tabulati CRC S.r.l.; (e) vizi e deterioramenti dovuti a caso fortuito, forza maggiore, quali - in via meramente esemplificativa - fulmini, allagamenti ed incendi; (f) vizi e deterioramenti derivati da impianti e/o strutture ai quali il prodotto CRC S.r.l. è stato collegato e/o installato. (g) vizio deterioramenti provocati da mancata adozione delle opportune cautele durante il trasporto e la spedizione, trascurando tra l’altro di valersi di imballi ben conservati. Al fine di avvalersi della garanzia, il Cliente avrà l’onere, a pena di decadenza, di denunciare a CRC S.r.l. eventuali vizi o difetti di funzionamento entro 7 (sette) giorni dalla scoperta degli stessi, e comunque non oltre 1 (uno) anno dalla consegna, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla sede legale di CRC S.r.l.. Denunce e contestazioni sollevate da terzi (a titolo esemplificativo, vettori, spedizionieri o agenti) o comunque con modalità diverse, resteranno prive di cauzione definitivaefficacia. Per consentire l’esecuzione degli interventi in garanzia, prestata il Cliente dovrà consentire, a richiesta di CRC S.r.l., l’accesso ai sensi luoghi dove i Prodotti sono stati installati al personale da essa incaricato. Qualora venissero rilevati sulla merce precedenti interventi eseguiti da personale non autorizzato da CRC S.r.l., il Cliente sarà ritenuto decaduto dalla garanzia e con le modalità dell’artdovrà sostenere integralmente tutti i costi dell’intervento. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed Il Cliente decade altresì dalla garanzia in conformità allo schema tipo mod. 1.2 modo definitivo, qualora entro i termini indicati in fattura non abbia provveduto al regolare saldo dei corrispettivi stabiliti per l’acquisto della merce di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.idenuncia il malfunzionamento., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria 7.1. La Parte Promittente Venditrice si impegna a titolo di cauzione definitivaeseguire, prestata ai sensi a regola d’arte, la costruzione del Complesso e delle unità immobiliari promesse in vendita, in conformità con i provvedimenti abilitativi comunali e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 modalità, le caratteristiche, gli impianti, gli infissi e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 ogni altro materiale indicati nel capitolato di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123precedente art. 2 o con altri del medesimo standard qualitativo previa comunicazione alla Parte Promissaria Acquirente.
7.2. Le modalità di prestazione unità immobiliari oggetto del presente contratto saranno compravendute a corpo con tutte le relative pertinenze, azioni e ragioni, usi e diritti, servitù attive e passive, se e in quanto esistenti, che si rendessero funzionali alla costruzione del fabbricato e che, se saranno costituite nelle more della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.istipulazione del contratto definitivo, saranno comunicate alla Parte Promissaria Acquirente.
7.3. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata Parte Promittente Venditrice dichiara15 che l’unità immobiliare è gravata dalle seguenti ipoteche 16 e trascrizioni 17 e garantisce altresì che, al momento della stipulazione del contratto definitivo notarile di compravendita, le unità immobiliari medesime saranno libere da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 oneri o pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, a eccezione dell’ipoteca iscritta in data presso l’Agenzia del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione Territorio-Ufficio di a favore della Banca per l’importo di € , , a garanzia definitiva determina del mutuo parzialmente accollato in conto prezzo che la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del CodiceParte Promittente Venditrice si impegna a cancellare.
7.4. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 dell’art. 4 del D.lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire122/2005, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti Parte Promittente Venditrice dà atto di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.avere sottoscritto
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Garanzie. È prescritta L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due percento) dell’importo dell’appalto e pertanto di euro 2.272,14;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di cauzione pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto Corrente IT 93 F 01015 04801 000070687051 intestato a: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna – FoReSTAS presso il Banco di Sardegna SpA
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, prestata ai sensi ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e con la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire la "garanzia definitiva" prevista dall’art. 103 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 dell'affidamento e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima l'acquisizione della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danniappaltante, che a giudizio delle EUR S.paggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Garanzie. È prescritta 1. Le ditte esecutrici di forniture o servizi sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo pari o superiore a € 20.000,00, iva esclusa, a prestare, al momento della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può disporre che non sia richiesta la presentazione della cauzione.
2. La predetta cauzione può essere costituita mediante deposito presso la Tesoreria comunale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti di credito o da Istituti assicurativi all’uopo autorizzati o da soggetti abilitati ai sensi di legge.
3. Il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzazione si avvale della facoltà di ridurre del 50% l’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 modificato dal D. Lgs. 113/2007, per i soggetti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il possesso di tale certificazione è comprovato con la presentazione dell’originale o di copia autentica. La cauzione, con qualunque modalità sia prestata, deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto e deve prevedere, sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;: ➢ in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ➢ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. ➢ l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto e deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l’Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l’aggiudicatario. L’Amministrazione può procedere ad altra gara in danno dell’aggiudicatario riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.
5. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Dirigente/Titolare di Posizione organizzativa competente che attesti l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.
6. Il Comune di Voghera ha diritto di disporre della cauzione salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario Quest’ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
7. Resta ferma la facoltà del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa competente di richiedere, in relazione alla tipologia della fornitura e del servizio, la presentazione della cauzione definitiva anche per importi inferiori a € 20.000,00 Iva compresa.
8. Le ditte esecutrici di lavori sono tenute, a prestare, all’atto dell’offerta una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e al momento della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori, al netto degli oneri fiscali. La predetta cauzione può essere costituita mediante deposito presso la Tesoreria comunale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti di credito o da Istituti assicurativi all’uopo autorizzati o da soggetti abilitati ai sensi di legge.
9. L’importo della cauzione predetta è ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 modificato dal D. Lgs. 113/2007, per i soggetti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il possesso di tale certificazione è comprovato con la presentazione dell’originale o di copia autentica.
10. La cauzione, con qualunque modalità sia prestata, deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto e deve prevedere, sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;: ➢ in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ➢ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. ➢ l’operatività della garanzia entro 15 giorni a titolo semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11. La cauzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto e deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l’Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l’aggiudicatario. L’Amministrazione può procedere ad altra gara in danno dell’aggiudicatario riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.
12. Lo svincolo della cauzione definitiva, prestata è disposto con provvedimento del Dirigente/Titolare di Posizione organizzativa competente ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123all’art. Le modalità 113 del D. Lgs. 163/2006.
13. Il Comune di prestazione Voghera ha diritto di disporre della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario Quest’ultimo è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì obbligato a reintegrare la cauzione di garantirecui il Comune si sia avvalso, la qualità dei materialiin tutto o in parte, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pdurante l’esecuzione del contratto.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Regolamento Delle Forniture, Dei Servizi E Dei Lavori in Economia
Garanzie. È prescritta 1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che a garanzia del contratto repertorio n. 18705 del 20 dicembre 2013 fu costituita una cauzione di € 1.121.199,80 mediante fidejussione n. 80449 prestata da CONFIDI ITALIA PMI e depositata a norma dell’art. 221 del TUEL 267/2000 presso il Tesoriere Provinciale. Considerato che il presente contratto costituisce novazione del contratto rep. 18705 del 20 dicembre 2013, il Gestore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi ora assunti con la sua sottoscrizione, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’EGA e all’Ufficio d’Ambito da un eventuale suo inadempimento, si obbliga a consegnare entro due mesi dalla stipula del presente contratto, idoneo e valido documento da cui risulti che CONFIDI ITALIA PMI conferma l’efficacia della fideiussione n. 80449 a favore dell’EGA per l’importo convenuto di € 1.121.199,80 (euro unmilionecentoventunomilacentonovantanove/80), per una durata di tre anni con decorrenza dalla data odierna, nonché secondo le modalità, termini, contenuti e condizioni stabilite dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Il Gestore si obbliga alla scadenza di durata della fideiussione di cui al
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria a titolo in caso di cauzione definitivaescussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, prestata ai sensi e con le modalità dell’artpena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di La prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 garanzia non limita l'obbligo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.iGestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Garanzie. È prescritta una 1. In relazione a quanto previsto dall’art. 28 al n. 4 del comma 5 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, le parti si danno atto che gli obblighi nascenti a carico della Ditta Lottizzante sono assistiti dalla seguente garanzia fideiussoria a titolo favore del creditore comune. Per l’esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere nei modi e nei tempi indicati all’art. 7, viene consegnata al Comune di cauzione definitivaSilea fidejussione assicurativa, prestata ai sensi e con le modalità per un importo complessivo pari al valore delle opere da eseguire, quale indicato al comma 6 dell’art. 103 del D.lgs7 della presente convenzione, maggiorato dell’IVA al 10% pari a Euro 695.109,206 (seicentonovantacinquemilacentonove/21).
2. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di ciascuna delle obbligazioni di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123precedente art. Le modalità di prestazione 7 ed ai successivi artt. 9 e 10, il Comune è autorizzato a disporre della rispettiva cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.inel modo più ampio, con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo. La cauzione fidejussione di cui al precedente comma potrà essere fatta valere, entro i limiti di importo indicati, senza beneficio della divisione e senza obbligo di preventiva escussione di debitori principali, per qualsivoglia inadempimento agli obblighi della presente convenzione, La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune previa messa in mora per un periodo di 30 giorni; inoltre assiste il credito anche presso l’eventuale cessionario e rimane valida ed efficace fino al rilascio della quietanza di cui al successivo comma, anche in deroga all’art. 1957 del Codice Civile, dandosi qui atto che i fidejussori l’hanno prestata in conformità a tutti i sopraindicati patti.
3. In seguito alla consegna definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 delle opere di urbanizzazione, che avverrà all’ approvazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato collaudo finale, il Comune provvederà a dare quietanza, alla Ditta Lottizzante, dell’esatto adempimento dell’obbligo previsto dal precedente art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 7, salve le responsabilità per vizi occulti, nonché a liberare la garanzia costituita per tale scopo e s.m.icome indicato ai commi precedenti e si intenderanno definiti e risolti i rapporti tra la Ditta Lottizzante e il Comune di Silea considerati dalla presente convenzione., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Piano Urbanistico Attuativo
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata Le parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro le garanzie presentate ai sensi e con le modalità dell’art. 103 93 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 saranno svincolate previa presentazione, da parte dell’Appaltatore, di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgscostituita ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto da eseguire A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’impresa Società ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., n. in data rilasciata dalla società/dall’Istituto agenzia/filiale cod. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’ . ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., n. in data rilasciata dalla società/ . La cauzione garanzia definitiva può essere sarà progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto specifico, secondo le condizioni e le modalità indicate all'artpreviste dall’art. 103 co. 5 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina Le imprese devono reintegrare la decadenza dell’affidamento ai sensi cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.icontratto specifico, valersi in tutto o in parte di essa., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Contratto D’appalto
Garanzie. È prescritta una 1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76/2020 non è richiesta la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai provvisoria.
2) Ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgsCodice, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’impresa dovrà versare all’Amministrazione, all’atto della stipula, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, la quale sarà svincolata al termine dell’incarico nelle forme previste dalla legge.
3) Ai sensi dell'art. 50/2016 103, comma 7, del Codice, l’Impresa, prima della stipula del contratto, dovrà, altresì, stipulare polizza assicurativa a beneficio del Comune di Crotone e s.m.idei terzi per l’intera durata del contratto presso primaria compagnia assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente CSA. ed I massimali della polizza assicurativa sono i seguenti: R.C.T. € 1.500.000,00. Detta polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’Amministrazione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in conformità allo schema tipo modcaso di mancato e parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1.2 1901 c.c., e di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art1892 e 1893 c.c.
4) Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, si rinvia agli artt. 103 D.lgs. 50/2016 93 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie. È prescritta 1. L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, costituita con le modalità di cui all’Art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e/o in possesso delle dichiarazioni di cui all’Art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione.
2. A garanzia fideiussoria di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria e’ tenuta, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, a titolo di presentare una cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo modall’Art. 1.2 113 D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123D.Lgs. Le modalità 385/93 Art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di prestazione della inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva sono regolate dall'artrisultasse insufficiente. 103 D.lgsLa Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 50/2016 In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e s.m.iprevio avviso scritto da comunicare alla Ditta. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e le modalità indicate all'artfino all’accertamento della corretta gestione (Art.113 del D.Lgs. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i163/2006)., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Service Agreement
Garanzie. È prescritta III.5.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitivaprovvisoria, prestata ai sensi dell’art.93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 2% del prezzo base indicato nel presente bando. Tale importo potrà essere ridotto in tutti i casi previsti al comma 7 dell’art.93 del D.lgs. n.50/2016.
III.5.2) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
III.5.3) La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art.83, comma 9, D.lgs. n.50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto IV.9.4 e con le modalità dell’artseguenti del presente bando, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. Resta inteso che in caso di mancata sanatoria l’IRCAC procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
III.5.4) La garanzia dovrà altresì contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123successivo punto IV.5 del presente bando.
III.5.5) All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 103, D.lgs. 50/2016 e s.m.in. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’IRCAC può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, restando inteso che in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'esecutore. Alla cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo si applicano le condizioni e le modalità indicate all'artriduzioni previste dal citato art. 103 co. 5 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.2) Nomina della commissione giudicatrice.
IV.3) Criteri di aggiudicazione.
IV.3.1) La gara sarà aggiudicata dall'Amministrazione, sulla base della proposta della Commissione di gara, al Concorrente che avrà presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.in.50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del comma 3 del citato artpunteggio tecnico massimo di 70 (settanta) punti ripartiti come specificato nel seguito. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.iNon saranno ritenute valide le offerte che non avranno ottenuto una valutazione tecnica complessiva di almeno 45 (quarantacinque) punti., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Hosting Service Agreement
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitivacondizione che siano adempiuti, prestata quando previsti, gli obbli- Le garanzie vengono prestate ghi relativi alla notificazione del trattamento all’Autorità Garante ai sensi e con le modalità dell’art. 103 37 e ss. del D.lgsD.Lgs. 50/2016 196/03 e s.m.ivalgono per: xxxxx, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della nel solo caso di assolu- - DIFESA PENALE, sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123196/03. Le modalità spese per la difesa penale a seguito di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.iimputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG sentenza. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni presente garanzia opera in deroga all’art. 98 lettera e); l’art. 1917 Codice Civile. in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi del- nel caso - DIFESA AMMINISTRATIVA, sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, se- gnalazioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.iricorsi. La mancata costituzione della presente garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato artopera in parziale deroga all’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia 98 lettera a) per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggiomateria amministrativa; - DIFESA CIVILE, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
Garanzie. È prescritta una 14.1 A garanzia fideiussoria delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, e per l’importo indicato nel successivo paragrafo 14.3, la Beneficiaria consente, ora per allora, che sia iscritta a titolo suo carico ed in favore della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di cauzione definitiva, prestata impresa S.p.A. un’ipoteca di primo grado ai sensi e con le modalità dell’art. 103 2822, primo comma, cod. civ., su tutti i seguenti beni che faranno parte del D.lgsproprio complesso aziendale/industriale, che la stessa dichiara, ora per allora, essere di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, sito in [● (●)], Via [●], e precisamente: [●].
14.2 L’ipoteca graverà anche: (i) su tutti gli edifici edificati ed edificandi sulla suddetta area; e (ii) su tutte le pertinenze, ivi compresi gli impianti ed i macchinari installati ed installandi o da acquisire, dichiarando espressamente la Beneficiaria che i predetti beni sono e saranno durevolmente ed insindacabilmente destinati al servizio del proprio complesso industriale/aziendale di [●] e che, quindi, costituiscono e costituiranno ad ogni effetto pertinenze del complesso aziendale/industriale stesso.
14.3 L’ipoteca sarà iscritta presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di [●] [(●)] per la complessiva somma di Euro [● (●)], pari all’importo in linea capitale del finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto.
14.4 Ai fini degli artt. 50/2016 2839, co. 2, n. 2 e s.m.i2844, co. 3, cod. civ., Invitalia elegge domicilio presso [●], Via [●] n. [●].
14.5 Ad ulteriore garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, la Beneficiaria presta il proprio consenso affinché sia iscritto e annotato il privilegio previsto dal D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367 e ss.mm.ii. sui medesimi beni mobili e immobili agevolati ai sensi del presente contratto, che fanno o faranno parte del proprio complesso industriale/aziendale sopraindicato, ed ogni loro pertinenza indicati nei paragrafi che precedono, ivi compresi gli impianti, le concessioni, i brevetti per invenzione industriale, i macchinari, gli utensili comunque destinati al funzionamento o all’esercizio dell’azienda della Beneficiaria, per un importo di Euro [● (●)], corrispondente alla linea capitale del finanziamento contemplato dal presente contratto. [Si riporta nell’allegato sub “B” l’elenco dei beni che, già acquistati, possono essere assoggettati a privilegio con il presente atto.][Nota: Solo in conformità allo schema tipo mod. 1.2 caso di beni già acquistati]
14.6 La Beneficiaria prende atto ed accetta che: (i) le garanzie di cui sopra garantiscono anche quanto fosse dovuto in conseguenza di revoca o annullamento di pagamenti eseguiti dalla Beneficiaria; e (ii) la liberazione delle garanzie, di conseguenza, potrà essere consentita da Invitalia una volta trascorsi i termini per le azioni revocatorie di cui al D.M. 12 .3.04 X.X. 00 marzo 1942, n. 123267 e ss.mm.ii., ovvero prima di tali termini, a condizione che sia rilasciata a favore di Invitalia altra idonea garanzia reale o fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo pari a quello oggetto delle azioni revocatorie sopraindicate. Le modalità Detta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e corredata da autentica notarile digitale di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata firma, resa da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni un Notaio, il quale attesti i poteri e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 qualità del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del comma 3 del citato artD.Lgs. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Di Finanziamento Agevolato
Garanzie. È prescritta una 8.1. A garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 degli obblighi di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123all’art. Le modalità 6 il Comune di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata Bergamo si impegna a far rilasciare alle Società Sportive una fidejussione a prima richiesta, emessa da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 istituto bancario o assicurativo, iscritto all’Albo IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorizzato all’esercizio del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ramo cauzioni ai sensi del comma vigente Codice Assicurazioni Private - e rinnovata annualmente - per l’importo complessivo annuale dovuto a Grupedil calcolato sulla base del Calendario Negativo.
8.2. A garanzia degli obblighi di cui all’art. 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.e, l'Appaltatore è obbligatoin particolare, almeno 10 giorni prima della consegna del servizioal fine di garantire al Comune di Bergamo l’utilizzo dell’Arena per le Giornate Convenzionate, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, Grupedil rilascerà a sua cura e spesevolta una fidejussione a prima richiesta, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia decennale rinnovabile, emessa da istituto bancario o assicurativo, iscritto all’Albo IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del vigente Codice Assicurazioni Private, per l’importo di euro 8.000.000, pari al costo di costruzione stimato per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo coperto da parte edile che impiantistica del Comune. Al termine di validità della fideiussione, Grupedil e suoi successivi aventi causa si impegnano a rinnovarla, prima del termine, per effetto egual periodo in modo che, in costanza di Convenzione, gli obblighi in essa contenuti siano continuativamente assistiti da tale garanzia. Il mancato rinnovo costituisce causa di decadenza della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pConvenzione.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Convenzione Per l'Uso Pubblico
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo 7.3.1) Per l’esecuzione dei lavori (lotti 1 e 2), cauzione provvisoria di cauzione definitiva, prestata ai sensi e € 99.196,80 da costituire con le modalità dell’artindicate nell’art. 103 del D.lgs75 D.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i. ed e artt. 100 e 108 d.P.R. 554/99. La cauzione provvisoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 358/93 che svolgono in conformità allo via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò - prevedere espressamente: a pena esclusione, a tutte le imprese componenti il raggruppamento. N.B. Si segnala che qualora sia utilizzato lo schema tipo mod. 1.2 1.1 di cui al D.M. 123 del 12 .3.04 n. 123marzo 2006, nella scheda o in altro documento rilasciato dal fideiussore e allegato alla medesima scheda dovrà essere espressamente prevista la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Le modalità 1957 comma 2 del codice civile
7.3.2) Per l’acquisizione degli immobili indicati al precedente punto 4 documentazione in originale attestante l’avvenuta costituzione di prestazione un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della stipula dei contratti preliminari di compravendita per l’importo di € 330.000,00, pari al 10% del valore a base d’asta degli immobili, da costituire mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e della finanze. La stessa deve, a pena esclusione: - avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; -la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; -la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l’operatività della stessa entro 30 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; -l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della scadenza dei primi 180 giorni di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Non è ammessa la riduzione del 50% della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.iper l’acquisizione degli immobili per le imprese in possesso della certificazione di qualità. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina cauzione di cui al presente punto per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l’esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del serviziofideiussione dovrà essere intestata, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente ripararepena esclusione, a sua cura tutte le imprese componenti il raggruppamento. Il deposito cauzionale sopra indicato sarà svincolato al momento della stipula dei contratti preliminari di compravendita e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità costituzione dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pdepositi cauzionali indicati al successivo punto 13.7.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di 1. Ai fini della partecipazione alla gara ogni Ditta concorrente dovrà versare la cauzione definitivaprovvisoria prevista nella lettera d’invito.
2. Il deposito suddetto verrà restituito alle ditte non rimaste aggiudicatarie, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 mentre quello della Ditta aggiudicataria verrà trattenuto fino al momento della stipula del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.icontratto. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo viene fissata nella misura minima del 10% dell’importo di aggiudicazione ulteriormente incrementabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, ed è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni obbligazioni del contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'attività, e quindi a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto medesimo. L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione. La cauzione definitiva deve avere validità temporale pari alla durata del contratto, oltre i 24 mesi di cui all’art. 16 del presente capitolato. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità indicate all'artdi cui all’art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del 75, comma 3 del citato artD.Lgs. 103 163/2006, dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo ( per la cauzione definitiva schema tipo 1.2) previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.codice civile, l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima nonché l’operatività della consegna del serviziogaranzia medesima entro quindici giorni, a produrre una polizza che assicuri la semplice richiesta scritta della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.pappaltante.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti
3. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparareaggiudicataria assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. Al fine di poter garantire il ristoro degli eventuali danni provocati, a sua cura e speseil soggetto aggiudicatario dovrà presentare, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per prima dell'inizio del servizio la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali polizza assicurativa R.C.T./O prevista nella lettera d’invito, pena la revoca dell’affidamento o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pla risoluzione del contratto.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Service Agreement
Garanzie. È prescritta una A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione e richiamati al precedente art. 8 e art. 4.2, Agrifutura S.r.l. allega polizza fideiussoria a titolo prima richiesta della compagnia , n. - dell’importo di cauzione definitiva, prestata ai sensi 411.498,31 per quanto riguarda l’art. 8 e con dell’importo di € 404.544,00 (comprensivo delle spese di progettazione) per quanto riguarda l’art. 4.2. Il Comune di Padova si obbliga a restituire le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 polizze di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123comma precedente entro 30 giorni dall’ultimo collaudo delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 4. L’importo stabilito nelle polizze di cui sopra, in rapporto alle opere collaudate potrà essere proporzionalmente ridotto. Per quanto riguarda l’adempimento delle opere relative al punto 1) dell’art. 4 della presente convenzione, le stesse saranno garantite da specifiche polizze fidejussorie a prima richiesta che Xxxxxxxxxx S.r.l. depositerà prima del rilascio dei relativi Permessi di Costruire. Le modalità fidejussioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: − indicazione della localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali); − garantire il pagamento del contributo di prestazione costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione) e delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380; − l’importo garantito dalla fidejussione deve essere pari all’importo ancora dovuto per il contributo di costruzione aumentato del 40% delle sanzioni; − durata minima della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 fidejussione anni 1 (uno), tacitamente rinnovabile fino al nulla osta del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danniComune allo svincolo, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi avverrà solo ad imperizia e negligenza integrale pagamento di quanto garantito. Potrà eventualmente essere autorizzata la riduzione del personale massimale di EUR S.p.A. o polizza in conseguenza dei Locatari che ne fanno uso.pagamenti effettuati; − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C.; − la rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art. 1957 C.C. (scadenza dell’obbligazione principale);
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Samples: Convenzione Urbanistica
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di 10.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitivadefinitiva ex art. 103, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 a garanzia del mancato o inesatto adempimento di cui al D.M. 12 .3.04 tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante la garanzia fideiussoria n. 123. Le modalità rilasciata da per l'importo di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.iEuro ( ).
10.2. La cauzione definitiva può essere garanzia sarà progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'arta sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i103. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi garanzia, per il rimanente ammontare residuo del comma 3 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’approvazione del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 certificato di collaudo; lo svincolo e s.m.il’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro
10.3. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.pgaranzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza
10.4. L’impresa Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell’Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha l’obbligo altresì consegnato alla Committente documentazione attestante il possesso di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti idonee polizze assicurative come previsto dal Disciplinare di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pGara.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Contratto d'Appalto Per Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di 1. L’Aggiudicatario ha presentato la cauzione definitivadefinitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, prestata comma 1, del Codice, svincolata ai sensi e con secondo le modalità dell’artpreviste dal medesimo articolo.
2. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione L’importo della cauzione definitiva sono regolate dall'artai sensi dell’art. 103 D.lgs103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 50/2016 93, comma 7, del Codice, e s.m.iper le percentuali ivi indicate.
3. In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4 del Codice, l’Affidatario è munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, fino alla data di approvazione del progetto definitivo. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La garanzia viene prestata per un massimale pari a € 1.500.000,00.
4. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo garantisce l’adempimento di tutte le condizioni e le modalità indicate all'artobbligazioni del contratto per l’attività del servizio di progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione nuovo polo delle Amministrazioni Statali” presso l’immobile demaniale BNB0316 “Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici” c.d. 103 co. 5 Caserma Pepicelli sita in Benevento al xxxxx Xxxxxxxxx, 00, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del D.lgssoggetto inadempiente.
5. 50/2016 e s.m.iL’Appaltatore é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta) la cauzione nel caso in cui l’Agenzia abbia dovuto rivalersi sulla stessa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della prestazione.
6. La mancata costituzione cauzione resta vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione regolarità del servizio con un massimale pari svolto e della ottemperanza a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.ptutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Garanzie. È prescritta Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% (€ 3.543,40) del prezzo base indicato nel presente disciplinare - comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza – pari a € 177.169,79, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all’importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di cauzione pegno a favore della Stazione Appaltante; Qualora la garanzia sia costituita con le suddette modalità questa dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, prestata qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel successivo punto b).
b. fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
2. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
3. xxxxxxxx che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e con le modalità per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 103 40, comma 7, del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione 163/2006, usufruiscono della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 riduzione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva determina in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la decadenza dell’affidamento conformità all’originale ai sensi del comma 3 D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Il possesso del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.isistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Appalto Per Lavori Pubblici
Garanzie. È prescritta Considerata la natura dei servizi in affidamento, ai sensi dell’art. 93, co. 10 del d.lgs. 50/2016, non è richiesta la trasmissione di alcuna garanzia provvisoria. All’atto della stipulazione del contratto ed a garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nello stesso, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi definitiva per gli importi e con secondo le modalità dell’artpreviste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 31/2018. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'artper gli importi di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contratto. 103 co. 5 All’atto della stipulazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento contratto, l’aggiudicatario trasmette, altresì, alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 3 del citato art. 103 4, del Codice. Ai In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 103 co. dell’art. 5 del d.P.R. 7 del D.lgsagosto 2012 n. 137. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una La polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per si estende anche alla copertura dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euroda collaboratori, dipendenti e praticanti. La suddetta polizza deve contenere delle associazioni di professionisti prevede espressamente la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terzacopertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. L’impresa ha l’obbligo altresì Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di garantireassicurazione di cui all’art. 1, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianticomma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La ditta esecutrice deve tempestivamente ripararepolizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto carico della non buona qualità dei materiali Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pmaggiori costi.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Servizi Di Architettura E Ingegneria
Garanzie. È prescritta La Ditta Attuatrice costituisce una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, mediante polizza fideiussoria sottoscritta con - in data - polizza n. , per l'ammontare di Euro 190.000,00 (euro centonovanta/00), come indicato al precedente art. 3. La garanzia dovrà essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
1) azienda di credito ordinaria di cui all’art. 5 del X.X. 00/00/0000 n. 375;
2) impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni a sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 e s.m.i. e ricompresa nell’elenco annualmente redatti dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione definitiva, prestata ai nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
3) intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 a sensi e con le modalità dell’art. 103 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Decreto del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997 La garanzia non può essere svincolata fino all’avvenuta cessione al Comune delle aree ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 opere di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123all’art. Le modalità di prestazione 4 della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.ipresente convenzione. La cauzione definitiva può garanzia deve essere progressivamente svincolata prestata anche in applicazione di quanto disposto dall’art.1957 c.1 del codice civile, dovrà recare la clausola di escussione a semplice richiesta dell’amministrazione garantita, nonché riportare la rinuncia esplicita da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'artdel fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale con la conseguente non applicazione dell’art. 103 co. 5 1944 c.2 del D.lgsCodice Civile. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni In caso di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materialiinadempimenti, il montaggio ed infine Comune invierà alla Ditta Attuatrice o suoi aventi causa una diffida ad intervenire entro 30 (trenta) giorni. Nel caso di non ottemperanza alla diffida, il regolare funzionamento degli impiantiComune potrà intervenire direttamente o tramite ditta appaltatrice addebitando alla Ditta stessa o suoi aventi causa i costi sostenuti con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) a titolo di rimborso spese e rivalutazione del costo delle opere. La Per tale importo verrà iscritta al ruolo esclusivamente la ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pattuatrice.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Convenzione Per La Realizzazione Delle Opere Di Urbanizzazione
Garanzie. È prescritta una 6.1 L’offerta del Concorrente deve essere corredata:
a) della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93 comma 5 D.Lgs. 50/2016 la garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni su richiesta del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Il documento deve contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria a titolo per l’esecuzione del contratto di cui all'art. 103
6.2 L’Aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva, prestata definitiva ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgscomma 1 D.Lgs. 50/2016;
b) la polizza di cui all’art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.iche copra i danni subiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione L’importo della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.isomma da assicurare corrisponde all’importo del contratto. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante deve assicurare il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un dei lavori, per il massimale pari ad € 500.000,00;
c) la fideiussione di cui all’art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.pgaranzia dell’anticipazione ivi prevista.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Accordo Quadro
Garanzie. È prescritta 1 - A garanzia della corretta realizzazione, del collaudo e della cessione delle Opere di Urbanizzazione nonché del rispetto dei tempi previsti dalla presente Convenzione il Soggetto Attuatore consegna al Comune di Cattolica una fidejussione bancaria/assicurativa dell'importo pari ad Euro <> a garanzia fideiussoria a titolo della corretta e puntuale realizzazione, collaudo e cessione delle Opere di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 Urbanizzazione di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123precedente articolo 4).
2 - In caso di sostituzione di detta fideiussione dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazione e/o banche debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, come stabilito dall’art. 1 della legge 10-06-1982 n.348. Non sono accettate clausole che impediscano, riducano, condizionino la immediata escussione totale del premio di garanzia da parte del Comune. Essa dovrà essere escutibile a prima richiesta scritta in favore del Comune di Cattolica con operatività entro 15 giorni, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice Civile, ogni eccezione rimossa ed esclusa, compresa l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; il pagamento di quanto dovuto da parte della Società avverrà, inoltre, a prima richiesta scritta del beneficiario in deroga alle disposizioni dell’art. 1945 C.C.
3 - Le polizze come sopra individuate, dovranno obbligatoriamente prevedere la clausola di aggiornamento annuale dell’importo in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo famiglie operai impiegati (F.O.I.).
4 - L’importo della fideiussione di cui al comma 1 potrà essere progressivamente ridotto nel tempo durante l’esecuzione delle opere stesse, previa valutazione complessiva, da parte della Amministrazione Comunale dello stato dei lavori delle opere di urbanizzazione considerate nel loro insieme e a condizione che ogni stralcio funzionale di opere risulti ultimato, completato e favorevolmente collaudato (tramite redazione di certificato di regolare esecuzione). Resta inteso però che lo svincolo degli importi fideiussori non deve superare il 70% (settanta per cento) dell’importo totale. Il restante 30% (trenta per cento) dell’importo potrà essere svincolato solamente ad emissione del certificato di collaudo definitivo. 5 - Le fideiussioni si rinnoveranno automaticamente ad ogni eventuale scadenza e avranno validità fino a che l’Amministrazione Comunale non comunichi il nulla- osta di svincolo. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può Parti concordano che detto svincolo dovrà essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.idisposto entro 30 (trenta) giorni dal positivo collaudo delle opere., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Convenzione Urbanistica
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria 1. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a titolo di cauzione definitivacura e spese del Proponente o loro aventi causa e dei relativi oneri accessori, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 ammonta a € ( ), risultante dal Quadro Economico Generale di cui al D.M. 12 .3.04 progetto esecutivo.
2. A garanzia della loro effettiva realizzazione contestualmente alla firma della presente Convenzione, il Proponente presta adeguata garanzia finanziaria, redatta ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Pisa, per un importo pari all’ammontare previsto nel comma 1, [maggiorato di 1/3 per spese e imprevisti], avendo consegnato al Comune apposita fideiussione bancaria (ovvero: polizza assicurativa) n. 123. Le modalità emessa da _ per € , con scadenza fino al _ _ e comunque fino alla data di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 presa in consegna delle opere e s.m.idelle aree da parte del Comune, recante la previsione di rinnovabilità fino all’approvazione comunale del certificato di collaudo delle opere garantite.
3. La cauzione definitiva può garanzia potrà essere progressivamente svincolata estinta solo a seguito della consegna al Comune delle opere stesse corredate di Certificato di Collaudo, previa liberatoria scritta da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'artdel Comune.
4. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni Nell’ipotesi di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materialiinadempimento alle obbligazioni assunte, il montaggio ed infine Proponente autorizza sin d’ora il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparareComune a disporre delle fideiussioni stesse nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a sua cura chiunque notificata e spese, tutti con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i guasti pagamenti e le imperfezioni prelievi che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.pil Comune dovrà fare.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Urban Planning Agreement
Garanzie. È prescritta 1. A garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti relativi a forniture e servizi può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio il cui importo e le cui modalità di presentazione devono essere indicate nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera invito e nel bando di gara. Il predetto deposito cauzionale deve avere un importo minimo non inferiore al 2% dell’importo a base d’asta, a norma dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 e s.m.
2. La cauzione definitiva, di importo non inferiore al 10% del valore complessivo del contratto, in base all’art. 113 del D.lgs.163/2006 e s.m. è obbligatoria per tutti i contratti, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 3.
3. Per la stipula dei contratti di importo inferiore a € 20.000,00 Iva esclusa il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può motivatamente escludere la presentazione della cauzione definitiva e della cauzione provvisoria senza miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
4. Le cauzioni sono validamente costituite con le modalità di cui all’art. 75 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. e art. 113 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m., ed a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o la lettera invito, in base all’art. 75 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
5. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. Nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia, a norma dell’art. 75 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m..
7. Secondo l’art. 75 comma 7 del D.lgs.163/2006 e s.m. l'importo della cauzione provvisoria e definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dal bando/lettera invito.
8. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di cauzione definitivaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 la garanzia fideiussoria è aumentata di cui tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità 20 per cento, l'aumento è di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.idue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva può copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Deve essere costituita con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore a norma dell’art. 113 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. e dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 207/2010. Deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto. Essa resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Si applica l’art. 123 commi 2-4 del D.P.R. 207/2010.
10. La cauzione definitiva deve essere costituita e presentata nel termine specificato nella richiesta di documenti per la stipula del contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita e presentata in tempo utile per la stipula del contratto il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, previa diffida, secondo le condizioni e le modalità indicate all'artl’art. 103 co. 5 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina s.m., dichiara la decadenza dell’affidamento ai sensi dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. In alternativa qualora lo ritenga maggiormente conveniente l’Amministrazione può procedere, motivando la decisione, ad altra gara in danno dell’aggiudicatario inadempiente rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio e riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del comma 3 del citato artdeposito stesso.
11. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima Il Comune ha diritto di disporre della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile cauzione definitiva salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario Quest’ultimo è definita terzaobbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
12. L’impresa ha l’obbligo altresì Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto con provvedimento del Dirigente competente/Titolare di garantire, Posizione Organizzativa che attesti l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura cauzione si riferisce e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio previa definizione delle EUR S.prelative contabilità.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Del Comune
Garanzie. È prescritta ♦Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire una garanzia fideiussoria a titolo provvisoria per un importo di € 11.485,72 (Euro undicimilaquattrocentoottantacinque/72 centesimi) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993) e secondo le modalità indicate all’art. 4.10 del disciplinare di gara. ♦A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’artdi cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i50/2016. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ♦Polizza car dell’esecutore: ai sensi dell’art. 103, comma 7, del comma 3 del citato artD.Lgs. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.n. 50/2016, l'Appaltatore l’appaltatore esecutore dei lavori pubblici è obbligato, obbligato a costituire almeno 10 dieci giorni prima della consegna del serviziodei lavori, a produrre di una polizza assicurativa (polizza CAR “Contractors All Risk”) che assicuri la tenga indenne questa stazione appaltante contro la da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell'esecuzione dei lavori, con validità sino alla data di emissione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni certificato di eurocollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.pessere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004, n. 123 - schema tipo 2.3. e deve prevedere i massimali indicati all’art. 4.10 del disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. ♦Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo di cui allo stesso articolo è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, nelle forme e modalità previste nello stesso art. 35, comma 18 cit.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Bando Di Gara
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art1. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizioIl Delegato ACI, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati tutela della regolarità e continuità della raccolta dei Servizi ACI, si impegna a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari fornire adeguate garanzie finanziarie a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR favore Sisal S.p.A. (depositi, fidejussioni bancarie o assicurative escutibili a prima richiesta, emesse da primari Istituti di Credito e/o primarie Compagnie Assicurative). L’importo di dette garanzie viene calcolato dalle Società, su base annuale, in relazione alla media mensile dell’incasso in contanti dell’anno precedente, ridotto del 25%.
2. La fornitura di predetta garanzia sarà requisito indispensabile per l’attivazione dei Servizi ACI.
3. Nel caso di problemi relativi ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì tempi di garantireattesa eccessivamente lunghi per il rilascio della fideiussione o di altre garanzie analoghe, al fine di accelerare l’avvio delle attività nell’anno 2018, le Società mettono a disposizione, della Delegazione, la qualità temporanea possibilità di richiedere l’adesione ad un fondo rischi alternativo alla fideiussione con scadenza 31-12-2018 del valore del 1,5% del volume dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impiantiServizi ACI incassati nell’anno 2017.
4. La ditta esecutrice deve tempestivamente ripararemodalità di revisione della garanzia, comunque prestata, sarà annuale. Il Delegato ACI si impegna, a sua cura fronte di richiesta di Xxxxx e spesesecondo le modalità che gli verranno indicate dalla stessa, tutti i guasti e le imperfezioni a integrare, aumentando il massimale garantito, la fidejussione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
5. Le Società si riservano il diritto di prevedere un limite all’importo complessivo delle transazioni in contanti relative ai Servizi ACI che si verificassero sia sarà calcolato sul giorno massimo di incasso dell’anno precedente maggiorato del 30%. Al raggiungimento del limite previsto per la parte edile tale Fido Residuo Servizi ACI, Group bloccherà ogni successiva transazione relativa ai Servizi ACI. Tale Fido Residuo Servizi ACI verrà reintegrato successivamente al buon esito dell’addebito di cui all’art. 6 comma 1 che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti precede, quindi giornalmente, durante ciascun Periodo Contabile. Nella giornata di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.psabato il fido verrà reintegrato automaticamente anche in assenza di addebito.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Delegation Agreement
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria 17.1. Con riguardo ai prodotti, il FORNITORE garantisce: - che i prodotti siano di sua proprietà, ai sensi dell’art 1476 cod.civ., non gravati da garanzie reali o altri vincoli ai sensi dell’art. 1482 cod.civ., né da oneri o da diritti di godimento di terzi, ai sensi dell’art 1489 cod.civ.; - che i prodotti siano nuovi, ove non diversamente previsto nell’ordine; - che i prodotti siano conformi alle specifiche indicate nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati e comunque immuni da vizi, a titolo di cauzione definitivaesemplificativo e non esaustivo difetti progettuali, prestata costruttivi e inerenti i materiali, che li rendano inidonei all’uso ai sensi quali siano destinati, anche e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed non solo avuto riguardo alle informazioni ricevute da AL in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui base al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato precedente art. 103 del Codice3; - che i prodotti abbiamo le qualità promesse e quelle essenziali per l’uso a cui siano destinati. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.iIn deroga all’art 1522 cod.civ., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, eventuali campioni forniti dal FORNITORE non serviranno a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile esclusivo paragone per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materialiprodotti.
17.2. Con riguardo alle opere e ai servizi, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impiantiFORNITORE garantisce: che le opere e i servizi siano conformi a quanto previsto nell’ordine e privi di vizi, eseguiti alla regola dell’arte, idonei allo scopo precisato nell’ordine e comunque all’uso cui opere e servizi siano normalmente destinati. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparareAIR LIQUIDE ITALIA S.P.A. CGA Rev. 2 Page 10 of 25
17.3. Se non diversamente specificato nell’ordine o nei documenti dallo stesso richiamati, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1495 cod.civ. e dall’art 1667 cod.civ., AL denuncerà al FORNITORE le difformità e i vizi di prodotti, opere e servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.
17.4. AL, a sua cura discrezione, avrà diritto di chiedere al FORNITORE: - di riparare o sostituire i prodotti difettosi o mancanti delle qualità promesse o essenziali; - di eliminare vizi e spese, difformità delle opere; - di eseguire nuovamente le attività qualora i servizi resi non siano conformi alle specifiche. oppure - di ridurre il prezzo oppure - di risolvere il contratto e ottenere la restituzione del prezzo. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i guasti danni.
17.5. Ove non diversamente specificato nell’ordine e fatto salvo l’art. 1669 cod.civ. e quanto sotto specificato in ordine a “garanzia di prestazioni, funzionamento e conformità”, “garanzia meccanica” e “garanzia per difetti occulti”, la garanzia avrà durata di 24 mesi dalla accettazione così come descritta nel seguente art. 20.
17.6. Fatto salvo quanto sopra previsto, anche se non specificamente indicato nell’ordine, quando la fornitura abbia ad oggetto la realizzazione e la messa in funzione di impianti, il FORNITORE offrirà la “garanzia di prestazioni, funzionamento e conformità” e la “garanzia meccanica”, come segue:
17.6.1. Le caratteristiche degli impianti, la loro installazione e condizioni di funzionamento, nonché i parametri garantiti e le imperfezioni condizioni di verifica devono essere conformi a quanto specificato nell'ordine o nei documenti dallo stesso richiamati. Dove le garanzie contrattuali non sono associate a penali, i parametri garantiti sono soggetti ad una garanzia di buona esecuzione. Se gli impianti non rispettano tali condizioni, caratteristiche o valori garantiti, il FORNITORE si impegna a procedere il più rapidamente possibile con le necessarie correzioni, modifiche e sostituzioni, interamente a proprie spese (approvvigionamento, trasporto, lavoro, prove, ecc.), fino ad ottenere i valori o le caratteristiche contrattuali, fatto salvi gli altri rimedi previsti contrattualmente nell’ordine o nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge.
17.6.2. Se viene riconosciuto che si verificassero sia il difetto degli impianti o del loro funzionamento è il risultato di un difetto di progettazione, il FORNITORE provvederà a modificare il progetto per la parte edile rendere gli impianti idonei e il loro funzionamento conformi alle specifiche. Se viene riconosciuto che impiantistica per effetto della non buona qualità dei il difetto degli impianti o del loro funzionamento è il risultato di un difetto nei materiali o per difetti di montaggiofabbricazione, escluseil FORNITORE deve sostituire o modificare i prodotti e sostituire gli impianti o i loro componenti a proprie spese.
17.6.3. Inoltre, riparazioni dei dannila mancata osservanza di determinati livelli prestazionali può essere oggetto di penali. I livelli prestazionali e le corrispondenti penali devono essere specificati nell'ordine.
17.6.4. Le prestazioni e le altre caratteristiche contrattuali devono essere verificate in condizioni di funzionamento corrispondenti all’uso previsto.
17.6.5. Qualora i livelli prestazionali garantiti non siano rispettati, che tutte le spese relative a giudizio delle EUR S.peventuali prove e verifiche addizionali saranno a carico del FORNITORE.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Vendor and Supplier Contracts
Garanzie. È prescritta una 1. A garanzia fideiussoria dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, con la firma del presente atto i Convenzionati, ovvero il Consorzio, si impegnano, nei limiti della loro quota parte, a titolo consegnare fidejussioni di cauzione definitivaimporto complessivo pari a € pari alla spesa prevista per realizzare le opere di cui all’art. 1 (compreso oneri per la sicurezza, prestata imprevisti 10% e IVA 10%) risultante dal Computo metrico estimativo contenuto nell’elaborato 6 – Relazione illustrativa del Piano Particolareggiato approvato, maggiorata del 10% ai sensi e con le modalità dell’art. 103 15 del D.lgsRegolamento.
2. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 Le fidejussioni hanno i seguenti requisiti:
a) emesse da primaria compagnia assicurativa o da istituto bancario o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123all'art. 107 del D.Lgs. 285/93;
b) sono prestate a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e della certificazione di regolare esecuzione di cui alla convenzione urbanistica;
c) sono escutibili a prima richiesta con ogni eccezione rimossa in deroga all'art. 1945 del codice civile;
d) contengono l'esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile);
e) sono operative dalla data di rilascio del primo PdC afferente le Opere di urbanizzazione primaria;
f) sono rinnovabili automaticamente alla scadenza, fino allo svincolo autorizzato dal Comune con apposita nota scritta.
3. Le modalità fidejussioni dovranno essere eventualmente integrate in aumento sulla base dei costi effettivi delle opere di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'arturbanizzazione come risulterà dal computo metrico esecutivo da presentare contestualmente alla richiesta del primo Permesso di Costruire per le Opere di urbanizzazione primaria.
4. 103 D.lgsLe fidejussioni saranno svincolate, anche per esecuzione parziale per stralci di opere di urbanizzazione autonomi, funzionali ed indipendenti, con nota scritta del Comune ad avvenuta approvazione del collaudo di cui all’art. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i6., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Urban Planning Agreement
Garanzie. È prescritta L’Appaltatore si impegna a costituire le garanzie previste dal DPR 207/2010, e previste nel D.Lvo 50/2016 s.m.i., in quanto applicabili all’appalto in oggetto. In particolare, oltre alla cauzione definitiva, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una garanzia fideiussoria polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, sulla base della somma da assicurare stabilita nel bando di gara. Tale polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo approvato con D.M. delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004 e relativa “scheda tecnica” predisposta dall’Amministrazione. Le franchigie e gli scoperti nella polizza sono a carico dell’Appaltatore. I relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di cauzione definitivapremio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto è tenuta a depositare copia della suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, prestata ai sensi e con all’atto della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna sotto le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 riserve di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123all’art. Le modalità 153 del D.P.R. 207/2010. In caso di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento riunione di concorrenti ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 le garanzie fidejussorie e s.m.i.le garanzie assicurative sono presentate, l'Appaltatore è obbligatosu mandato irrevocabile, almeno 10 giorni prima della consegna del serviziodall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione orizzontale e con responsabilità pro quota nel caso di associazione verticale. L’Appaltatore sarà responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che si verificasse in cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilità si riferisce a produrre una polizza quanto dipende da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per Xxxxx, ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che assicuri la stazione appaltante contro la a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere compresi i dipendenti dell’Amministrazione. L’Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità civile verso i dipendenti ed i terzi per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euroqualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.pcopertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sarà operata una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. Le ritenute così effettuate saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Si farà luogo alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione previa acquisizione delle dichiarazioni liberatorie (DURC) degli Istituti ed Enti previdenziali competenti (INAIL - INPS- CASSA EDILE - ENTE SCUOLA - ISPETTORATO DEL LAVORO …..).A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Contract for Works
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. infortuni ed in conformità allo schema tipo modcaso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. 1.2 È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di cui tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al D.M. 12 .3.04 n. 123riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore L'esecutore dell’appalto è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre stipulare una polizza di assicurazione che assicuri copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a minimo 2 milioni di 500.000,00 euro. La suddetta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terzadi cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. L’impresa ha l’obbligo altresì L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impiantipremio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La ditta esecutrice deve tempestivamente ripararepolizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, a sua cura n.123. Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxxx 09.12.2022 10:28:09 GMT+01:00 Dipartimento Politiche Sociali e spese, tutti i guasti Salute Direzione Accoglienza e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti Inclusione Ufficio di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio coordinamento interventi in favore delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.popolazioni migranti
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Garanzie. È prescritta 1. A garanzia delle prestazioni previste dal contratto, l’Aggiudicatario dovrà produrre per ogni ambito territoriale, una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia. Tale polizza fideiussoria è posta a garanzia fideiussoria del pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi di cui al contratto, riferiti alla regolare esecuzione del servizio, al regolare pagamento di quanto previsto dai punti 6 “Corrispettivi economici”, 7 “Oneri di custodia extra franchigia” e 8 “Penali”, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalle eventuali inadempienza alle obbligazioni e/o determinati da errori nell’esecuzione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
2. L’importo della cauzione definitiva sarà pari a titolo € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Detto importo è stato calcolato tenendo conto del numero di cauzione definitiva, prestata ai sensi veicoli gestiti per rottamazione nel triennio precedente all’anno di pubblicazione del presente Avviso e con le modalità dell’artsarà soggetto alle riduzioni previste all’art. 103 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i50/2016, purché sia corredata da idonea documentazione a comprova.
3. ed Nel caso in conformità allo schema tipo mod. 1.2 cui, per qualsiasi causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, pena di cui risoluzione di diritto del contratto, al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità reintegro entro il termine di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i15 (quindici) giorni dall’escussione medesima.
4. La cauzione definitiva può essere progressivamente sarà trattenuta per tutta la vigenza del contratto e svincolata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione Responsabile Unico del procedimento della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione regolarità del servizio con un massimale pari svolto e dell’ottemperanza a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.ptutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Capitolato Tecnico
Garanzie. È prescritta una Non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo, prima dell’avvenuto deposito di tutte le garanzie fideiussorie relative alle opere previste nel rispetto dei termini indicati all’art. 3.2. Nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3.2 lettera b) il Soggetto Attuatore consegnerà al Comune:
1. A garanzia fideiussoria della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di pubblica utilità previste dal presente accordo operativo, idonea fideiussione pari al 100% dell’importo delle opere e per l’importo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria. L’importo delle opere è stato determinato come da computi metrici estimativi allegati alla Tav. 22 “Preventivo di spesa opere di urbanizzazione” pari a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art€ 443.000,00(euro quattrocentoquarantatremila/00);
2. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 La fideiussione di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123precedente punto 1 potrà essere ridotta progressivamente in proporzione alla realizzazione delle opere. Le modalità Gli importi di prestazione tali riduzioni saranno determinati sulla base dello stato di avanzamento delle opere. Lo svincolo è subordinato al parere favorevole del collaudatore a seguito della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.iconsegna da parte del Soggetto Attuatore degli stati di avanzamento attestati, sotto la sua responsabilità, dal professionista incaricato della Direzione Lavori. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'artriduzione della fideiussione dovrà riferirsi ad opere o lavorazioni concluse.
3. 103 co. 5 Ognuna delle garanzie fideiussorie non potrà comunque mai ridursi a meno del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi 20% dell’importo iniziale delle opere garantite prima del comma 3 deposito del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.icollaudo finale., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Accordo Operativo
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria L’affidatario si dovrà dotare a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua propria cura e spese, tutti i guasti tramite Istituti primari di assicurazione, di idonea polizza R.C.T. con massimali adeguati, valida per tutta la durata della presente convenzione, a copertura dei rischi derivanti dalla gestione ed uso degli impianti concessi. Copia di tale polizza viene esibita e le imperfezioni che si verificassero consegnata a SST s.p.a. all’atto della sottoscrizione della presente convenzione. L’affidatario ha, inoltre l’obbligo di corrispondere a SST spa € 7.200,00= (settemiladuecento/00) o sottoscrivere con primario istituto assicurativo o di credito, garanzia fideiussoria, di importo pari a € 7.200,00= (settemiladuecento/00) somma dei canoni dovuto per la durata della concessione, valida per tutta la durata della presente e comunque non svincolabile, tramite nulla osta di SST s.p.a., sino alla formale riconsegna degli impianti a SST s.p.a. L’importo della polizza fideiussoria sarà comunque adeguato nel caso in cui SST s.p.a. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 7 del bando di gara, accetti un termine di durata della convenzione superiori ad anni sei. Su tale garanzia SST s.p.a. potrà rivalersi, senza il beneficio della preventiva escussione, sia per la parte edile che impiantistica il mancato versamento del canone o di somma a titolo di penale per inadempimento od inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 14, sia a fronte del mancato ristoro di eventuali danni, diretti o indiretti, comunque derivanti a SST s.p.a. per effetto dell’attività dell’affidataria. Copia di tale polizza viene consegnata agli Uffici di SST s.p.a. all’atto della non buona qualità dei materiali sottoscrizione del presente contratto. Qualora SST s.p.a. abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte dell’importo garantito con la polizza durante l’esecuzione dell’affidamento, l’affidatario è obbligato alla reintegrazione della polizza per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che l’importo pari a giudizio delle EUR S.pquello rimborsato.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento Temporaneo in Gestione E Uso Dell’impianto Sportivo
Garanzie. È prescritta 1. Per la partecipazione alle procedure di gara indette dal Comune è necessaria la prestazione di una garanzia fideiussoria a titolo cauzione provvisoria nella misura determinata dalla legge o in difetto dal bando di gara; per le procedure in economia il RUP, tenuto conto dell’importanza e del contenuto dell’obbligazione oggetto dell’affidamento, può prescindere dalla richiesta di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con provvisoria. Per l’affidamento di servizi di cui all’allegato II B del codice dei contratti valgono le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 norme di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123Titolo VI.
2. Le modalità di prestazione della Tutti coloro che contraggono obbligazioni con il Comune sono tenuti a prestare cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.iper l'adempimento, nella misura prevista dalla legge.
3. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo prestata nelle forme previste dall’art. 75 del Codice dei contratti. Non sono ammessi versamenti in contanti.
4. Il Comune accetta e promuove la presentazione di cauzioni in forma telematica sia con polizze sottoscritte digitalmente, sia tramite strumenti informatici che garantiscano la provenienza e l’integrità delle stesse.
5. Le cauzioni rilasciate per LL.PP. devono prevedere una durata commisurata ai 12 mesi successivi all’ultimazione dei lavori. Il responsabile del procedimento cura che le condizioni garanzie permangano fino all’emissione del collaudo provvisorio.
6. Lo svincolo della cauzione provvisoria ai non aggiudicatari viene effettuato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.icomunque all’esito dei controlli sull’aggiudicatario. La mancata costituzione cauzione provvisoria dell’aggiudicatario verrà svincolata in sede di stipula del contratto, previa produzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.icauzione definitiva., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
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