Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Indennità sostitutiva del preavviso. (1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione.
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del periodo di preavviso, di cui all'articolo precedente, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva come previsto al precedente art. 72. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senza effettuazione, nè compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso. L'azienda deve sempre corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso nei casi di cui alla lettera c) dell'art. 70. In caso di morte del lavoratore, l'indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall'articolo 2122 cod. civ. N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Equiparazione primo inserimento nella nuova classificazione - Personale proveniente dagli EE.LL. N.d.R.: Per i periodi successivi al 2000 si veda la nota in calce alla Tab. 5. Lire 500.000 Euro 258,23 Lire 1.000.000 Euro 516,45 A1 100,00 24.710 12,76 22.930 11,84 A2 101,60 25.110 12,97 23.290 12,03 A3 105,39 26.040 13,45 24.160 12,48 B1 106,99 26.440 13,66 24.530 12,67 B2 113,31 28.000 14,46 25.980 13,42 B3 116,71 28.840 14,89 26.760 13,82 C1 120,79 29.850 15,42 27.690 14,30 C2 124,19 30.690 15,85 28.470 14,70 C3 128,56 31.770 16,41 29.470 15,22 D1 136,23 33.660 17,38 31.230 16,13 D2 157,84 39.000 20,14 36.180 18,69 D3 166,10 41.040 21,20 38.080 19,67 Q1 175,33 43.320 22,37 40.190 20,76 Q2 206,90 51.120 26,40 47.430 24,50 N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Aumento retribuzioni tabellari A1 100 1.142,39 67,89 1.166,15 1.189,91 1.210,28 A2 101,6 1.160,70 68,98 1.184,84 1.208,98 1.229,68 A3 105,39 1.203,97 71,55 1.229,01 1.254,05 1.275,52 B1 106,99 1.222,28 72,64 1.247,70 1.273,13 1.294,92 B2 113,31 1.294,43 76,92 1.321,35 1.348,28 1.371,35 B3 116,71 1.333,25 79,23 1.360,98 1.388,71 1.412,48 C1 120,79 1.379,85 82,00 1.408,55 1.437,25 1.461,85 C2 124,19 1.418,69 84,31 1.448,20 1.477,71 1.503,00 C3 128,56 1.468,62 87,28 1.499,17 1.529,71 1.555,90 D1 136,23 1.556,28 92,48 1.588,65 1.621,02 1.648,76 D2 157,84 1.803,18 107,16 1.840,68 1.878,19 1.910,34 D3 166,1 1.897,50 112,76 1.936,97 1.976,43 2.010,26 Q1 175,33 2.002,92 119,03 2.044,58 2.086,24 2.121,95 Q2 20...
Indennità sostitutiva del preavviso. 1. Durante il preavviso, l'Ente può dispensare il dipendente dall’attività, corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il medesimo avrebbe percepito du- rante tale periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del periodo di preavviso, di cui all’articolo precedente, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva. L’Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c., così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di morte del lavoratore l’indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall’art. 2122 C.C.
Indennità sostitutiva del preavviso. In caso di morte del dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di cui alla lettera d) dell’art. 103 nonché nell’ipotesi d’inosservanza dei termini di cui all’articolo precedente, il Consorzio è obbligato a corrispondere ai sensi degli artt. 2118 e 2122 c.c., indipendentemente dal trattamento di quiescenza da corrispondere, una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso. Lo stesso obbligo incombe al dipendente nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell’art. 105.
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art.156 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 156 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Indennità sostitutiva del preavviso. Ai sensi del 2° comma dell'articolo 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato articolo 2120 del codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 117 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; - eventuali indennità erogate con continuità; - acconti su futuri aumenti contrattuali; - somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120 cod. civ. come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione...
Indennità sostitutiva del preavviso. Articolo 162