Apparato sanzionatorio Clausole campione

Apparato sanzionatorio. Qualora venga accertata la responsabilità dell’ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono comminabili ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le seguenti sanzioni: ⮚ sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontare, entro limiti definiti per legge. La sanzione può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato); ⮚ sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi di reati contro la P.A. come previsto dalla L. 3/2019, di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti apicali, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se è stato commesso dai sottoposti (con la precisazione, all’art. 25 del DLgs. 231/2001, che tali sanzioni interdittive sono, invece, diminuite, se prima della sentenza di primo grado l’ente si è adoperato efficacemente per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi) che, a loro volta, possono consistere in: - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; ⮚ confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); ⮚ pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
Apparato sanzionatorio. In caso di commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati l’ente può incorrere nelle seguenti sanzioni: • la sanzione pecuniaria, la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote2 tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; • la sanzione interdittiva (non prevista per i reati di abusi di mercato) che può consistere in: • la confisca del prezzo o del profitto del reato; • la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale. Il Decreto stabilisce, altresì, per i casi di applicazione di una sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, che il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Apparato sanzionatorio. 6.1. Sanzioni per le violazioni commesse dai dipendenti
Apparato sanzionatorio. Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o ten- tata commissione dei reati sopra menzionati: – sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69; – sanzioni interdittive che, a loro volta, possono consistere in:  interdizione dall’esercizio dell’attività;  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla com- missione dell’illecito;  divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;  divieto di pubblicizzare beni o servizi; – confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); – pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
Apparato sanzionatorio. E’ senz’altro, applicabile, da subito, la nuova sanzione che punisce il datore di lavoro che sia inadempiente nella erogazione della formazione in modo talmente grave, e per sua esclusiva colpa, tale da impedire la realizzazione delle finalità formative: la sanzione (l’art. 7, comma 1, ripete pedissequamente ciò che aveva affermato l’art. 53 del D.L.vo n. 276/2003) consiste nel pagamento della differenza tra la contribuzione versata (ad esempio, il 10% per i datori di lavoro “dimensionati” oltre i nove dipendenti) e quella dovuta per il livello contrattuale superiore di inquadramento che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione connessa alla omessa contribuzione. A ciò il Legislatore delegato ha aggiunto una novità: se nel corso dell’accesso ispettivo si evidenzia un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano individuale, l’ispettore del lavoro emette un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, assegnando un periodo congruo per adempiere, cosa che presuppone che l’apprendistato sia in corso di esecuzione e non si sia concluso. Sul “congruo termine”, anche in considerazione che il periodo formativo potrebbe anche esser, in termini di decorso temporale, vicino alla fine, è opportuno attendere chiarimenti amministrativi dal Dicastero del Lavoro. La responsabilità del datore di lavoro è particolarmente “visibile”, ad esempio, nel nuovo apprendistato professionalizzante ove la formazione è “aziendale” (nelle forme e nelle modalità individuate dalla contrattazione collettiva) ed ove quella “regionale” è, sostanzialmente, di centoventi ore nel triennio e limitata, in relazione alla qualifica, all’età ed al titolo di studio o professionale del giovane, all’acquisizione delle competenze di base e di quelle trasversali. Senza aver la pretesa di essere esaustivi (l’argomento potrebbe essere affrontato in un’altra riflessione) si può affermare che il datore di lavoro non è responsabile se i ritardi nello svolgimento del programma formativo individuale dipendono da particolari situazioni soggettive (malattia, infortunio, astensione obbligatoria, ecc.) od oggettive (contratto di solidarietà difensivo ex art. 5 della legge n. 236/1993, cassa integrazione guadagni in deroga, ecc.). Ovviamente, un rifiuto del lavoratore a frequentare la formazione predisposta dal datore di lavoro o fornita dalla Regione rappresenta un compor...
Apparato sanzionatorio. La violazione dell’obbligo è punita con sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (non si applica la diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004). delle ferie estive o delle vacanze natalizie x xxxxxxxx»;
Apparato sanzionatorio. Le sanzioni previste a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati menzionati sono: - Sanzioni pecuniarie; - Sanzioni interdittive; - Confisca del prezzo o del profitto del reato; - Pubblicazione della sentenza.