Modalità di espletamento dei servizi Clausole campione

Modalità di espletamento dei servizi. Il servizio di ristorazione dovrà svolgersi col sistema self‐service, con stoviglie e posate di proprietà di Porto Conte Ricerche; il servizio bar sarà effettuato con fornitura delle attrezzature secondarie da parte del Gestore. Il Gestore dovrà garantire l’accesso presso i locali di consumo e comunque la fruizione del servizio agli utenti aventi diritto secondo le modalità indicate da Porto Conte Ricerche; dette modalità contemplano anche la registrazione dell’avvenuto consumo. Tale registrazione potrà essere svolta mediante l’apposizione della firma del foglio di accesso fornito da Porto Conte Ricerche, o tramite altre modalità definite di comune accordo tra Gestore e Porto Conte Ricerche. Nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa per ferie del personale, la mensa e il bar potranno funzionare in forme e con orari ridotti che saranno preventivamente concordati con Porto Conte Ricerche.
Modalità di espletamento dei servizi. Lo schema organizzativo dovrà assicurare i servizi presso i singoli Enti e sul territorio dei Comuni di cui al presente accordo. I servizi programmati, eseguiti dal personale di polizia locale dei diversi Comandi, all’interno dell’orario di lavoro e secondo il principio della reciprocità efficacia ed efficienza, si svolgeranno sui territori dei singoli comuni con cadenza e rotazione periodica prestabilita da un programma I servizi non programmati, si potranno svolgere anche sul territorio di tutti i comuni e dovranno essere autorizzati preventivamente dai rispettivi Sindaci e/o Responsabili di Servizio. Ciascuna Amministrazione indicherà al Comando di Polizia Locale di riferimento gli obiettivi maggiormente perseguibili secondo il presente accordo di collaborazione. Gli Enti coinvolti nell’accordo di collaborazione definiranno con separato provvedimento il compenso incentivante spettante al personale impegnato in servizi straordinari e/o progetti, in modo da garantire parità di trattamento e uguale compenso per il proprio personale e per quello degli Enti coinvolti nel presente accordo. L’attuazione del presente accordo di collaborazione, non sostituisce le strutture relative ai servizi di Polizia Locale esistenti, tanto che verranno mantenuti attivi gli sportelli della Polizia Locale presso i Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve, che continueranno a svolgere le loro funzioni in maniera indipendente sotto la direzione del proprio Sindaco e/o Responsabile del Servizio. Le amministrazioni danno atto che i Servizi congiunti di Polizia Locale saranno coordinati dal Coordinatore Unico, a cui le amministrazioni dovranno segnalare le specifiche richieste e gli obiettivi. I servizi di Polizia Stradale potranno essere svolti solo in presenza di pattuglia composta da almeno 2 operatori, nel rispetto della normativa di rifermento. In mancanza di tale dotazione organizzativa minima non potrà essere richiesto l’ausilio del personale esterno per interventi di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria ed il rilievo di sinistri stradali.
Modalità di espletamento dei servizi. La BTV si impegna a svolgere i Servizi dedotti nel presente Contratto nei seguenti termini: Prelievo, trasporto e scorta dei valori appartenenti ai punti vendita del committente di cui all’allegato “A” al presente contratto con successiva contazione dei valori presso la propria struttura. Il servizio dovrà essere effettuato con l'impiego di idonei automezzi appositamente attrezzati ed equipaggiati con guardie particolari giurate armate dipendenti dell’Istituto. Il punto operativo verserà le buste autosigillanti contenenti il denaro/moneta contante unitamente alle relative distinte di versamento. Il prelievo dovrà essere effettuato in modalità “brevi manu”, nelle giornate indicate nell’allegato A, secondo la seguente procedura: La BTV o le Società convenzionate da essa provvederanno al ritiro dei valori, che, a cura del personale del punto vendita, sono inseriti in buste auto sigillanti. Ogni plico viene identificato con una numerazione pre marcata e dotata di talloncini di riscontro anch’essi pre marcati, con la stessa numerazione, da staccarsi e da conservare ad ogni passaggio di consegna. All’atto del prelievo presso il punto vendita dovrà essere redatto apposito verbale di presa in consegna dei valori da parte del punto vendita. I plichi verranno recapitati e depositati presso la struttura di BTV Vicenza sala conta designata alla contazione. Il committente potrà richiedere di incrementare o ridurre i servizi e/o apportare agli stessi modifiche “di natura ordinaria”, secondo le proprie esigenze operative, dando un congruo preavviso. In caso di servizi “di natura straordinaria” (ad es. in coincidenza con festività infrasettimanali e/o giorni festivi convenzionali) e/o di aree non ancora disciplinate, le condizioni operative (fattibilità) e le relative tariffe saranno oggetto di contrattazioni specifiche tra le parti.
Modalità di espletamento dei servizi. L'Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel progetto presentato dallo stesso in sede di procedura di selezione. Le modalità di espletamento dell’attività progettuale dovranno essere concordate con il Coordinatore dell’Ufficio di Piano; l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni e le attività sottoscritte nei Piani di intervento individuali dovranno essere individuate dagli Assistenti Sociali dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto ROMA 4.3, congiuntamente all’Ente Gestore, i Servizi Sanitari e l’utente/famiglia. Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, l’organismo aggiudicatario è tenuto a fornire il personale occorrente, nonché i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessari per l’erogazione dei servizi. L’orario di servizio, da effettuare di norma dalle ore 7:30 alle ore 20:00 dei giorni feriali, potrà variare nel corso dei mesi in coincidenza del variare dei servizi. Nella modalità di espletamento di ciascun Piano Personalizzato di Assistenza saranno chiaramente indicati per ogni soggetto fruitore del servizio: • la data di inizio dell’intervento; • gli obiettivi da raggiungere; • la tipologia delle prestazioni previste; • il numero degli operatori che si intendono assegnare a ciascun utente; • la quantificazione settimanale del servizio di assistenza domiciliare con unità delle ore giornaliere e delle prestazioni; • la durata del progetto. I progetti individuali così formalizzati, sono vincolanti per l'Affidatario il quale è tenuto all’esatto compimento di quanto in essi previsto, ivi compresa la comunicazione dei nominativi degli operatori per ciascun utente. L’orario di servizio potrà subire delle variazioni per rispondere ai bisogni individuali emersi in itinere. L’Affidatario si impegna, nei tempi la immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, in fase di valutazione dell’Ufficio di Piano, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni ed il cui operato non risultasse funzionale all’intervento richiesto e/o che abbia dimostrato di avere perseguito interessi personali nello svolgimento del proprio servizio. Per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà, e/o inconveniente tecnico, imprevisti o imprevedibili, che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento del servizio, l’affidatario deve darne immediata comunicazione all’Ufficio di Piano, e, comunque, deve provvedere a garantire la continui...
Modalità di espletamento dei servizi. Art. 4 – Aspetti strategici del rapporto tra Comune/i socio/i e AMIAS Servizi Srl
Modalità di espletamento dei servizi. 1. Le attività oggetto di affidamento lett. da a) ad e) saranno espletate dalla Società presso la sede dell’Agenzia in modo da garantire il regolare espletamento delle attività commissionate dall’Agenzia. Il personale messo a disposizione dalla Società sarà costituito dal xxxx. Xxxxx Xxxxx, dottore commercialista, ovvero da altro dottore commercialista in caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta dello stesso;
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: