NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE Clausole campione

NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE. Nell’esecuzione di tutti i servizi l’Affidatario adotterà tutti i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L’Affidatario rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettarle e farle rispettare da tutto il personale. In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D. Lgs. 81/08 con successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l’Affidatario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le normative in vigore in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. L’Affidatario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei cantieri e/o dei luoghi di lavoro. L’Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Affidatario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L’Affidatario per ogni intervento richiesto dovrà tenere conto ed/o integrarne di quanto predisposto dall’Ente circa la valutazione dei rischi elettrico, chimico, esposizione a radiazioni, biologico e amianto. L’Affidatario per ogni tipologia di lavoro dovrà predisporre, qualora necessario, il piano di sicurezza.
NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE. L’Assuntore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE. L’Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Committente che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettarle e farle rispettare da tutto il personale, sia proprio che di eventuali subappaltatori autorizzati. L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori. A tal scopo é fatto obbligo all’Appaltatore di nominare un Responsabile idoneo e qualificato, che attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori dai rischi cui sono esposti, disponga ed esiga, che i singoli lavoratori osservino le norme di legge in materia. Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni: • DPR 547 del 27/04/1955 del 27/04/55 recante “Norme per la prevenzione degli • infortuni sul lavoro”; • DPR 303 del 19/03/56 recante “Norme generali per l’igiene del lavoro”; • DPR 164 del 7/01/1956 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro • nelle costruzioni”; • D.Lgs. 81/2008 riguardante “Testo Unico Sicurezza Lavoro”, a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, recante disposizioni integrative e correttive; • X.X.X. 000 xxx 00/00/00, xxxxxxx “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”; • D.L.vo 493 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”; • D.L.vo 494 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modificazioni ed integrazioni. • Documento 4 aprile 2000 della Confer...
NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE. L’Assuntore è tenuto a curare la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. L’Assuntore rimane l’unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L’Assuntore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro sia da parte di personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati. In particolare dovrà, in base alle informazioni trasmesse dall’Azienda Sanitaria Locale inerenti eventuali specifichi rischi esistenti negli ambienti in cui l’Assuntore si troverà ad operare e su alcune delle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all’appalto, redigere il piano di sicurezza previsto dall’art. 4 del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso dovrà contenere almeno le seguenti informazioni : ▪ documento di valutazione dei rischi specifici connessi al servizio; ▪ modalità operative di prevenzioni incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi; ▪ mezzi/prodotti/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione del servizio – relative schede di sicurezza ed informazioni date ai lavoratori ; ▪ dotazione dei dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed addestramento all’uso; ▪ organizzazione prevista per la gestione delle problematiche legate alla sicurezza con indicazione del nominativo del R.S.P.P, altre eventuali figure e relativi compiti; ▪ formazione professionale ed informazione(documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza; ▪ soluzioni previste per l’eliminazione dei rischi dovuti all’interferenza tra lavoratori dell’Assuntore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nelle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale; ▪ accertamenti sanitari effettuati e piano degli accertamenti sanitari previsti per il personale operante sull’appalto. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore di esecuzione del contratto dell’Azienda Sanitaria Locale od a suo delegato.

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  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • X.Xxx. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • Normativa anticorruzione Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • RIFERIMENTI NORMATIVI 2.1 Ai fini del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti provvedimenti: - DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00); - Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Codice del Consumo); - D.P.R. n. 592 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 10 giugno 2009 e s.m.i. (DPR 592/09); - Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (GDPR 2016/679); - Delibera 24/2018/R/tlr del 18 gennaio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 24 gennaio 2018 e s.m.i. (Del. 24/2018/R/tlr), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2021 (TUAR); - Delibera 661/2018/R/tlr dell’11 dicembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 12 dicembre 2018 e s.m.i. (Del. 661/2018/R/tlr), che ha approvato la Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per il periodo di regolazione 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021 (RQCT); - Delibera 313/2019/R/tlr del 16 luglio 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 18 luglio 2019 e s.m.i. (Del. 313/2019/R/tlr), che ha approvato le Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT); - Delibera 548/2019/R/tlr del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 dicembre 2019 (Del. 548/2019/R/tlr) che ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio, per il periodo di regolazione 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (RQTT).

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.