Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89dell’art.89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 n.81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto già menzionato decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 n.81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’Art.52, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall'Art.47, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96dell’art.96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 n.81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti già menzionati operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 n.81 del 2008.
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art.90, comma 3, Decreto n.81 del 2008)
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'Art.49.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’appaltatore e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’inizio dei lavori ola documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un nonché una copia del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavoridi cui all’art. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1comma1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatorerispetto delle vigenti disposizioni, prima dell’inizio della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori per i quali esso è redattoe diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. Ai L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 105dell'articolo 46 della L.P. 26/93, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, presentare il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008segue in graduatoria.
54. Il L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 il direttore tecnico del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio cantiere responsabile del PSC di cui al precedente articolo 43rispetto del piano.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2lavorazioni. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltanteall’Ente aggiudicatore, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4138, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo 40.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2lavorazioni. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltratrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’Appaltatore, prima della stipula contrattuale e, comunque, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 30 5 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore dalla data fissata per la sicurezza nella fase consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di esecuzioneSicurezza e Coordinamento di cui all’art. 46, un piano operativo nonché dovrà presentare il Piano Operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 200881/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi Piani Operativi di sicurezza, Xxxxxxxxx redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4751, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato specialeCapitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialedall’Appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
53. Il piano operativo Piano Operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 44 del presente Capitolato, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e l'articolo 17 del n. 81 del 2008.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e dall’aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza è redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltanteAppaltante, per il tramite dell’appaltatoredell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 17, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’art. 48, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall’art. 42, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori Operatori gli obblighi di cui all’articolo all’art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di cui al precedente articolo 43sicurezza e di coordinamento.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici, Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'applatatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente all'articolo Riferimento articolo 43non trovato: Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltratrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 2008e contiene inoltre le notizie previste dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2previsioni . Il POS Per cantieri non rientranti tra le fattispecie previste il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere il piano di sicurezza e consegnato alla stazione appaltantedi coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza. Per cantieri di entità e tipologia previste il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo Decreto legislativo 9 aprile 2008, per il tramite dell’appaltatoren. 81, prima dell’inizio dei lavori con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti per i quali esso è redatto.
3la tipologia di cantieri in esame. Ai sensi dell’artI piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’affidatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, ed il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di cui all’articolo 26 risoluzione del citato Decreto n. 81 del 2008contratto.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’appaltatore e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’inizio dei lavori ola documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un nonché una copia del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavoridi cui all’art. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1comma1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatorerispetto delle vigenti disposizioni, prima dell’inizio della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori per i quali esso è redattoe diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. Ai sensi dell’art. 105L’appaltatore ha l’obbligo, comma 17 nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del D.Lgs. 50/2016relativo contratto, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, presentare il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008segue in graduatoria.
54. Il L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 il direttore tecnico del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio cantiere responsabile del PSC di cui al precedente articolo 43rispetto del piano.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’artdegli artt. 10526, comma 17 97 e 101 del D.Lgs. 50/2016, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, 42 comma 4, 4 lettera e), sub. 2), d) del presente Capitolato speciale, capitolato nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 4 3 decreto n. 81 del presente Capitolato Speciale2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza sostitutivo cui al precedente articolo all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore Direttore dei lavori Lavori o, se nominato, al coordinatore Coordinatore per la sicurezza Sicurezza nella fase di esecuzioneEsecuzione, un piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, per i contenuti minimi del documento, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008Decreto, che deve essere redatto con particolare riferimento allo specifico cantiere e cantiere, alle metodologie, ai rischi ad esso connessi. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioniprevisioni del PSC.
2. Il I POS deve essere redatto dovranno prevedere anche le procedure e i protocolli di prevenzione da ciascuna impresa operante nel cantiere contagio e consegnato finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla stazione appaltantediffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il tramite dell’appaltatorecontrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, prima dell’inizio aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle ordinanze regionali, dei lavori per i quali esso è redattodocumenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008.
4. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 105 del Codice, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialedall’Appaltatore.
45. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008Decreto.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento generale, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 39 del D.Lgs. 50/2016, Regolamento generale l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di cui al precedente articolo 43.sicurezza e di
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Samples: Contratto D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’appaltatore e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’inizio dei lavori ola documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un nonché una copia del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavoridi cui all’art. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatorerispetto delle vigenti disposizioni, prima dell’inizio della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori per i quali esso è redattoe diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. Ai L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 105dell'articolo 46 della L.P. 26/93, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, presentare il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008segue in graduatoria.
54. Il L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 il direttore tecnico del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio cantiere responsabile del PSC di cui al precedente articolo 43rispetto del piano.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89del punto 3, comma 1, lettera h), Allegato XV del Decreto D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltratrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialedall'appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
52. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
3. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivativamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. arte ed in conformità al progetto e al contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43PSC.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'appaltatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo Art. 41.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al all’eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’Art.47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall'Art.42, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'Art.44.
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Samples: Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 49.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’artdegli artt. 10526, comma 17 97 e 101 del D.Lgs. 50/2016, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, 42 comma 4, 4 lettera e), sub. 2), d) del presente Capitolato speciale, capitolato nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 4 3 decreto n. 81 del presente Capitolato Speciale2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis1−bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza sostitutivo cui al precedente articolo all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavorilavori del singolo OdS, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h)) e del punto 3.2 dell’allegato XV, del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4143, comma 4 del presente Capitolato SpecialeCapitolato.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
(opzione 1: cantieri/Ods rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 44 del presente Capitolato.
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Samples: Accordo Quadro
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'applatatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo Art. 41.
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Samples: Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4748, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4142, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 42.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltratrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), suball’art. 2), 47 del presente Capitolato specialeSpeciale.
3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, nonché a curare per il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantieretramite dell’Appaltatore, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreprima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 5 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, lavori redatto ai sensi pubblici, dell’articolo 89, 89 comma 1, 1 lettera h), ) del Decreto decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, . Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’artdegli artt. 10526, comma 17 97 e 101 del D.Lgs. 50/2016, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, 42 comma 4, 4 lettera e), sub. 2), d) del presente Capitolato speciale, capitolato nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
43. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 26 al precedente articolo 39 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90 comma 5 e 92 comma 2, del citato Decreto decreto n. 81 del 2008.
54. Il Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90 comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43art. 39.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), dell'articolo 6 del Decreto d.P.R. n. 81 222 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'articolo 4, commi 1, 2 e 29 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato Decreto decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 81 del 2008626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’artdell'articolo 131 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all'articolo 46, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato specialeCapitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall'appaltatore.
3. In ogni caso trova applicazione quanto Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo previsto dall’articolo 41dall'articolo 131, comma 4 1, lettera b), del presente Capitolato SpecialeCodice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
, per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto n. 494 del 1996, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 3, comma 4. Ai sensi dell’articolo 96-bis, e 5, comma 1-bis, del Decreto decreto n. 81 494 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 20081996.
54. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di cui al precedente articolo 43.sicurezza e di coordinamento previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494 del 1996, per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto n. 494 del 1996.-
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialedal successivo paragrafo 8.4.
43. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
4. Nel caso in cui le opere vengano eseguite all'interno dei luoghi di lavoro già utilizzati dalla Stazione Appaltante e/o in strutture nelle quali operano i lavoratori di quest'ultima, nelle quali le attività didattiche e di ricerca non possono essere interrotte, la Stazione Appaltante informerà l'Appaltatore degli eventuali rischi presenti negli ambienti di lavoro, della presenza o assenza del 2008proprio personale e sull'utilizzo di proprie attrezzature e servizi durante l'esecuzione dei lavori.
5. Il L'Appaltatore, a seguito del programma di lavoro e del piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi dovrà determinare le opportune regole di comportamento e di programmazione degli interventi di prevenzione, nonché vigilare affinché le opere vengano eseguite in sicurezza.
6. Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore, oltre alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioniformale costituzione in mora dell'interessato, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 costituiscono causa di risoluzione del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43contratto.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4753, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4147, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 49.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreIl Concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa Impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltanteStazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, del Concessionario prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredal Concessionario. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Concession Agreement
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'applatatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo Art. 40.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'applatatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo Art. 39.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, DL e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, lavori redatto ai sensi dell’articolo 89, dell'articolo 89 comma 1, 1 lettera h), ) del Decreto decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato dell'allegato XV al predetto decreto, . Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105degli articoli 26, comma 17 97 e 101 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all'articolo Subappalto, cottimo e distacco di manodopera, comma 4, 5 lettera e), sub. 2), d) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del presente Capitolato Specialerispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
43. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 26 al precedente articolo Piano di sicurezza, deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del citato Decreto decreto n. 81 del 2008.
54. Il Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3 del decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43Piano di sicurezza.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
c) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
d) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4738, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4134, comma 4 4.
3. Per cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del presente Capitolato Speciale2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 34. Per cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 34, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, lavori redatto ai sensi dell’articolo 89131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1, 1 lettera h), ) del Decreto decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, . Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’artdegli artt. 10526, comma 17 97 e 101 del D.Lgs. 50/2016, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, 48 comma 4, 4 lettera e), sub. 2), d) del presente Capitolato speciale, capitolato nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. In ogni caso trova applicazione quanto Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 39, previsto dall’articolo 41dall'articolo 131, comma 4 2, lettera b) del presente Capitolato SpecialeD.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
4. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 45 del presente capitolato speciale d'appalto.
5. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4753, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4147, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 49.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'applatatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43PSC.
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), senso dell'art. 3 par. 3.2 del Decreto D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltratrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialedall'appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
52. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
3. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivativamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 3.1 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. arte ed in conformità al progetto e al contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4753, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4147, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 49.
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Samples: Contratto Di Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, lavori redatto ai sensi dell’articolo 89131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1, 1 lettera h), ) del Decreto decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, . Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’artdegli artt. 10526, comma 17 97 e 101 del D.Lgs. 50/2016, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 Per i cantieri non obbligati alla nomina del presente Capitolato Speciale.
4coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di cui al precedente articolo 43sicurezza sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’appaltatore e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell’inizio dei lavori ola documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un nonché una copia del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavoridi cui all’art. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 2008.
52. Il L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto di accordo quadro e relativo contratto attuativo secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza almeno 7 giorni naturali consecutivi prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro il nuovo termine fissato dalla Stazione Appaltante, trascorso inutilmente il quale non si procede alla consegna anticipata dei lavori e alla successiva stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 il direttore tecnico del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio cantiere responsabile del PSC di cui al precedente articolo 43rispetto del piano.
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Samples: Accordo Quadro
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato specialeCapitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4140, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 41.
6. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
7. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al precedente articolo 43proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione obbligatoriamente almeno cinque giorni lavorativi dal previsto ingresso in cantiere dell’impresa esecutrice. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4746, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato specialeCapitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo 42.
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Samples: Appalto Di Lavori
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla stazione Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattodell'applatatore.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoreproprio POS. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, comma 4 del presente Capitolato Specialetale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando sicurezza deve rispettare i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso ) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43all'articolo Art. 169.
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Samples: Project Execution Agreement
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, dell’articolo 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49.
6. Il piano operativo di sicurezza deve riportare, nella fattispecie di cui all’art. 42, comma 1, lettera e), le misure complementari e di dettaglio che l’appaltatore intende mettere in campo rispetto ai contenuti riportati nell’Addendum n. 1 al precedente articolo 43Piano di Sicurezza e di Coordinamento inerente l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’Art.47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall'Art.42, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
43. Ai sensi dell’articolo 96Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44, previsto dall'articolo 131, comma 1-bis, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96. comma 1 bis. del Decreto n. 81, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi xxxxx per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 200881/08.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e dall’aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione responsa- bilità nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicu- rezza è redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad a ogni mutamento muta- mento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltanteAppaltante, per il tramite dell’appaltatoredell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 17, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’art. 48, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione ap- plicazione quanto previsto dall’articolo 41dall’art. 42, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori Operatori gli obblighi di cui all’articolo all’art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di cui al precedente articolo 43sicu- rezza e di coordinamento.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integran- te del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto degli allegati al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47subappaltratrici, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché nonchè a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43.D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato con il D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra richiamati, purchè si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal D.P.R. n. 554/99 nonché:
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’Art.47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall'Art.42, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza sostitutivo cui al precedente articolo 43all'Art.44, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavoridel servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori all’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavoridel servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori delle opere per i le quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4738, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4132, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC DUVRI di cui al precedente articolo 4336 o del PSC quando predisposto.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la consegna dei lavori o prima dell'inizio dei lavori, dell’avvio dell’attività di cantiere deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, all’Ente appaltante o al coordinatore per la sicurezza nella in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavorilavori unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole impre- se esecutrici in subappalto o in sub-affidamento, previa verifica della congruità dei medesimi ri- spetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza è redatto ai sensi dell’articolo 89dell’art. 17, comma 1, lettera h), a) del Decreto n. 81 del 2008 T.U. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso T.U. 81/2008 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicu- rezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del T.U. 81/2008 e s.m.i..
4. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. art.10.Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del T.U. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008.
2. Il POS deve I piani di sicurezza devono essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e consegnato all’Allegato XV al T.U. 81/2008 ed alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redattomigliore disciplina tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’artL'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai la- voratori dipendenti e la stazione appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. 105, comma 17 L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine ,in particolare per quanto riguarda gli interventi di rendere gli specifici cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di im- prese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. I piani operativi di sicurezza compatibili tra loro formano parte integrante del contratto di appalto. art.11.Xxxxxx dell'ambiente di lavoro
1. La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali è necessa- ria un’adeguata sorveglianza, segnaletica e coerenti metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire inci- denti alle persone presenti.
2. La possibile presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che in traccia che potrebbero provocare pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Im- presa presso gli uffici tecnici del comune di Trieste.
3. La presenza di altri cantieri di lavoro per i quali è necessario il preventivo coordinamento e successione sincronizzata con le attività dei lavori in questione, e ciò allo scopo di assicurare il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialerispet- to dei rispettivi cronoprogrammi e dei piani di sicurezza e l'obbligo di reperire preventivamente tutte le informazioni presso i servizi comunali.
4. Ai sensi dell’articolo 96La presenza di traffico veicolare e pedonale nelle aree esterne del cantiere. art.12.Consegna parziale dei Lavori
1. È facoltà del Direttore dei Lavori provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli im- mobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e de- gli immobili, comma 1-bisl’esecutore è tenuto a presentare, del Decreto n. 81 del 2008a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ulti- mo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il piano operativo verbale di sicurezza non è necessario per gli operatori consegna indica, altresì, le lavorazioni che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.l’esecu- tore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. art.13.Funzioni e compiti al termine dei lavori
51. Il piano operativo certificato di sicurezzaultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, fermi restando non supe- riore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei la- vori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavora- zioni sopraindicate. art.14.Termine di ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese lavori in appalto è fissato in 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori come indicato all'art. 7 dello schema di contratto. art.15.Modalità di riscossione dei corrispettivi
1. I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all'art. 9. dello schema di contratto e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43saranno riscuotibili accertata la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva.
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Samples: Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori oalla Stazione appaltante e, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltanteStazione appaltante ed al CSE, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. dell’articolo 105, comma 17 17, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialeo subaffidatarie, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale5.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione il termine fissato dalla Stazione Appaltante di cui all’art. “Adempimenti preliminari in materia di sicurezza” e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase CSE il Piano Operativo di esecuzione, un piano operativo di sicurezza Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il I contenuti del piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), sicurezza sono riportati nell’Allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016CA, l’appaltatore l’Appaltatore è tenuto ad acquisire e verificare preliminarmente i piani operativi di sicurezzaPOS, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese gli operatori economici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’Appaltatore.
3. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41di raggruppamento temporaneo di operatori economici, comma 4 al mandatario spetta l’onere della raccolta, verifica e trasmissione alla SA dei POS delle mandanti
4. Il POS (o i POS) costituisce piano complementare di dettaglio del presente Capitolato SpecialePSC.
45. Il POS deve essere approvato dal CSE, mediante apposizione di un visto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il CSE si sia pronunciato il piano operativo per la sicurezza si intende accettato.
6. La mancata presentazione del POS entro il termine di cui al comma 1 o la sua eventuale insufficiente revisione secondo quanto prescritto dal CSE entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della mancata approvazione del POS, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione e l’assegnazione dell’appalto al secondo in graduatoria.
7. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
58. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese dei singoli operatori economici e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto punto 3 dell’Allegato XV del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2lavorazioni. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesubappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D.Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Determination of Director
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47all’Art.47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall'Art.42, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'Art.44.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreL'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore Direttore dei lavori Lavori o, se nominato, al coordinatore Coordinatore per la sicurezza Sicurezza nella fase di esecuzioneEsecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltanteStazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatoredell’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, l’appaltatore l’aggiudicatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4744, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall’aggiudicatario. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4138, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 4340.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto degli allegati al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47subappaltratrici, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché nonchè a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5dall'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato con il D. Lgs n. 106 del 3/8/09. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra richiamati, purchè si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal D.P.R. n. 554/99 nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del D.Lgs 81/2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. L'appaltatoreL’appaltatore predispone, entro 30 giorni dall'aggiudicazione per tempo e comunque secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi all’articolo 100 del D.Lgs 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 D.Lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi Il piano operativo di sicurezza compatibili tra loro costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4di coordinamento. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008Decreto.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Determination for Public Works
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DE o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezzaPOS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezzaPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), senso dell'art. 3 par. 3.2 del Decreto D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'art. 18 e 29 gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato Decreto decreto legislativo n. 81 del 20089 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47subappaltratrici, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché nonchè a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Specialedall'appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
52. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al precedente articolo 43D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
3. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivativamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 3.1 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, purchè si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. arte ed in conformità al progetto e al contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzionealla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il L’idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
3. Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.
4. L’appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l’aggiornamento del piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioniesecuzione.
25. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere Solo dopo che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà accettato il piano operativo e consegnato alla stazione appaltante, per lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il tramite dell’appaltatorepiano di sicurezza e coordinamento,l’appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.
6. La mancata consegna, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2)rispettivi lavori, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi comporta la segnalazione dei fatti all’Organo di vigilanza ai sensi dell’art. 101,comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 26 all’art. 159,comma 1, lett. d) del citato Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/08 e s.m.i.
57. Il In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezzasicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese l’appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e delle singole lavorazioni, deve avere non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare fase di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve dovrà predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene atterrà alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende sicurezza comprenderà il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 all'articolo 4, commi 1, 2 e 29 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato Decreto decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 81 del 2008626 e conterrà, inoltre, le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsionicantiere.
2. Il POS deve dovrà essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere aggiornato ad ogni mutamento o cambiamento nella programmazione delle lavorazioni rispetto alle previsioni e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi ogni mutamento di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5presenti. Il piano operativo di sicurezza sarà sottoposto all’esame del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e sarà soggetto alla sua approvazione. Parimenti il coordinatore avrà facoltà di richiedere gli eventuali aggiornamenti non effettuati o le modifiche da egli ritenute necessarie e i assoggettarli alla sua approvazione. In via generale e non limitativa il POS dovrà riguardare i seguenti elementi: - il programma generale esecutivo dei lavori riferito all’effettivo calendario dei lavori ed all’organizzazione dell’appaltatore; - la programmazione mensile e settimanale di dettaglio delle varie fasi di realizzazione (secondo l’effettivo calendario dei lavori) con individuazione delle lavorazioni separate, di quelle in parallelo e di quelle contemporanee o sovrapposte; - l’individuazione degli operatori e degli eventuali sub-appaltatori contemporaneamente presenti e delle varie lavorazioni loro assegnate, con specifico riferimento a quelle previste in progetto e non genericamente individuate come ‘’attività da svolgersi’’; - l’individuazione delle misure di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità dei mezzi di protezione e di igiene che saranno impiegati dagli operatori di cui sopra nelle lavorazioni previste. Il POS dovrà costituire, quindi, a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione, programmazione e controllo delle singole imprese attività lavorative e delle singole lavorazionimisure di igiene e sicurezza correlate e consentire al coordinatore per l’esecuzione, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I qualsiasi momento e senza nessun altro strumento oltre a quelli contrattuali, di verificarne l’attuazione, con specifico riferimento temporale al decreto interministeriale 9 settembre 2014 calendario dei lavori ed agli effettivi periodi di esecuzione. Per l’impianto di cantiere e per le effettive installazioni di protezione e di sicurezza dovrà essere prodotto, a cura e spese dell’appaltatore, anche un progetto esecutivo (pubblicato sulla G.U. n. 212 ove necessario o se avente carattere integrativo) da sottoporre all’approvazione dell’appaltante, per il tramite del 12 settembre 2014); esso costituisce DL.
3. Il piano operativo di sicurezza costituirà piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1Ai sensi del D.Lgs. L'appaltatore494/96 e del nuovo testo unico della sicurezza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavoriX.Xxx.vo 81/2008, L’Impresa che si aggiudica i lavori , al fine di una corretta gestione del sistema sicurezza cantiere, deve predisporre e consegnare al direttore provvedere ai seguenti adempimenti contrattuali: Prima dell’inizio dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Redigere il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori; Redigere il piano delle emergenze; Redigere la proposta d’integrazione e/o variazione del programma lavori sulla base delle effettive tecniche, attrezzature, macchine, impianti utilizzati; Sottoscrivere la dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi del D.Lgs. Il 626/94; Richiedere ai rappresentanti per la sicurezza una dichiarazione sottoscritta per l’avvenuto ricevimento dei piani di sicurezza 10 gg (dieci) prima dell’inizio dei lavori; Organizzare una riunione di sicurezza con tutti i lavoratori, i quadri ed il medico competente. In occasione di questa riunione vengono consegnati ai lavoratori gli indumenti da lavoro, i DPI, i manuali di sicurezza, tesserini di riconoscimento. L’avvenuta consegna deve essere controfirmata dalle parti. La riunione ha lo scopo di presentare e spiegare ai lavoratori il piano di operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89il piano delle emergenze, comma 1il manuale di sicurezza e costituisce l’adempimento previsto (a carico del datore di lavoro) d’informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le relative misure di prevenzione e protezione adottate; Durante i lavori Organizza ulteriori riunioni di sicurezza ogni qualvolta si prevedano varianti al progetto o si verifichino incidenti in cantiere. Predispone un archivio dove archiviare tutta la documentazione di sicurezza: Piani, lettera h)progetti, del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decretocontratti, comprende il documento dichiarazioni, verbali, (ogni riunione di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioniverbalizzata) corrispondenza, registri di distribuzione ecc.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.;
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento generale, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 39 del D.Lgs. 50/2016, Regolamento generale l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, all’ Art. 45 Subappalto comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41dall’ Art. 39 “Adempimenti preliminari in materia di sicurezza”, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 41.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla Stazione Appaltante o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza DEC nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavoridel servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. In tale documento l’Appaltatore si impegnerà a dichiarare di aver ricevuto dal Committente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività da svolgere in quell’ambito, nonché a svolgere eventuali attività di coordinamento e cooperazione previste dall’appalto in questione. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere (impresa singola, associate, mandatari, mandanti, subappaltatori e subcontratti assimilati, quali, a titolo esemplificativo, i noli a caldo, che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa affidataria) e consegnato alla stazione appaltanteStazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo dovrà contenere almeno i seguenti dati:
a) l'identificazione dell'Appaltatore e dei responsabili della sicurezza;
b) la descrizione dei servizi per singole fasi e attività;
c) l'organizzazione del servizio;
d) le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione del servizio;
e) le modalità operative di sicurezzaciascuna attività;
f) le misure di protezione collettive e individuali. Oltre alla dichiarazione descritta in precedenza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazionisarà allegata la prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del contratto (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014es. omologazione, marchio CE, ecc.); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell’articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ed), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo all'articolo 43.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatoreEntro trenta giorni dall’aggiudicazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della consegna dei lavori, deve l’Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzioneEsecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza. Nel caso in cantiere siano presenti ditte subappaltatrici, le stesse dovranno redigere un piano operativo proprio Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie Sicurezza. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx deve contenere le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e ; esso deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce considerato come piano complementare di dettaglio del PSC Piano di cui al precedente articolo 43Sicurezza e Coordinamento. Il Piano Operativo di sicurezza dovrà specificare : - tutte le informazioni relative alla impresa esecutrice dei lavori e in particolar modo:
a) Direttore tecnico dell’Impresa o Responsabile del cantiere per conto dell’impresa,
b) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
c) Medico competente,
d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le notifiche degli adempimenti relativi alla sicurezza; - l’ubicazione del cantiere; - la natura dei lavori da eseguire; - il programma dei lavori; - le indicazioni operative e organizzative del cantiere; - le mansioni svolte dai lavoratori nel cantiere specificando che i lavoratori impegnati nel cantiere hanno avuto una specifica formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.; - le procedure operative di sicurezza; - l’elenco delle macchine e delle attrezzature; - l’elenco dei DPI; - la valutazione del rischio rumore; - la gestione delle emergenze; - la gestione dei subappalti; - la revisione del Piano in seguito:
a) ad eventuale variazione di attività lavorative o procedure già predisposte dall’Impresa;
b) ad eventuali variazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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Samples: Contract for Construction Services
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano Piano operativo di sicurezza, sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 89del punto 3 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 ed aggiornato al DLgs 106/09 comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV b) DLgs 81/08 ed aggiornato al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008DLgs 106/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3lavorazioni. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 dell'articolo 131 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani Piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato specialesub- appaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatoredall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano Il Piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano Piano complementare di dettaglio del PSC Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del DLgs 81/2008 ed aggiornato al precedente articolo 43DLgs 106/09. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati 44 miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
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Samples: Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei di lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 4748, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4142, comma 4 del presente Capitolato Speciale4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 43all'articolo 42.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche