Responsabilità civile professionale. L’ASSICURATORE pagherà al o per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA ed i COSTI DI DIFESA derivanti da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, conseguente ad un ATTO DANNOSO relativo alla prestazione dei SERVIZI PROFESSIONALI.
Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali. Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :
1. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
2. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per Errore professionale imputabile all’Assicurato,
6. incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,
7. presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto,
8. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto,
9. amministratore di stabili condominiali,
10. attività come previste dal DPR 151/2011;
Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.
Responsabilità civile professionale. Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto “Errato trattamento dei dati personali”; - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al primo punto rivestano la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo. Sono esclusi i rischi relativi a: - fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell’assicurazione; - danni derivanti da azioni dolose commesse dall’Assicurato.
Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 del d.lgs. n. 34 del 19 maggio 2020. Sono compresi in garanzia anche le Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall’art. 119 comma 13 lettera a) del d.lgs. sopra indicato.
Responsabilità civile professionale. 1) Danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile; 2) funzione di membro di Commissione Tributaria; 3) attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati; 4) per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l'invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto; 5) revisore di Enti Locali; 6) ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente; 7) attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale o dell’Organismo di Controllo e Sorveglianza (ODV); 8) attività di consulente del lavoro; 9) attività di attestatore di cui Regolamento Cndcec-Abi-Unioncamere, 22.10.2010; 10) attività di mediatore ai sensi del D.lgs. 28/2010; 11) errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive d.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio); 12) spese per il ripristino di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione 13) perizie per trasformazioni societarie; 14) attività di Amministratore di sostegno ai sensi del codice civile; 15) attività di difesa del contribuente in commissione tributaria; 16) attività di Tributarista; 17) Studio associato; 18) attività di certificazione dei piani formativi; 19) attività di Revisore Legale del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; 20) attività di attestazione nei concordati preventivi su incarico del cliente.
Responsabilità civile professionale. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall’Art. RCP3 “Estensioni di garanzia sempre operanti”, punto 3 “Errato trattamento dei dati personali”; c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) le imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore. Sono esclusi i rischi relativi a: - danni derivanti dall’esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale risulti abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato, salvo quanto previsto all’Art. “Estensioni di garanzia sempre operanti”; - danni provocati da professionisti che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza, non risultino iscritti al relativo Albo professionale, se previsto, o in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; - fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell’assicurazione; - danni derivanti da azioni dolose commesse dall’Assicurato.
Responsabilità civile professionale. Sono esclusi i danni relativi a: - sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; - perdita, distruzione e deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall’articolo Estensioni di garanzia sempre operanti- “Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori; - inadempimento di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge; - inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; - circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; - proprietà e/o conduzione dello studio in cui si svolge l'attività assicurata; - errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione - attività di Consigliere d’amministrazione, Sindaco, membro dell’Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Incarichi di Sindaco, membro dell’Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali”; - partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Commissario di gara”; - di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura asbesto; - violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; - sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo; - incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; - responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; - direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, inerenti a: - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; - a...
Responsabilità civile professionale. Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi per Xxxxx Patrimoniali dagli stessi subiti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’Attività Professionale.
Responsabilità civile professionale. Sono escluse le perdite patrimoniali relative a: - qualsiasi tipo di danno materiale;