RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all’Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni.
2. A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 1.500.000,00 (un milione e mezzo).
3. Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
4. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell’Appaltatore.
5. L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall’avvenuto pagamento.
6. L’eventuale mancata stipula o l'inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo l’appaltatore dalle specifiche responsabilità previste dal contratto, mantenendo in capo al medesimo gli eventuali risarcimenti conseguenti, esonerando il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento e per eventuali danni non coperti dalla polizza stessa; eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L’appaltatore si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno Sarà in ogni caso obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull’appaltatore, restando salvo da ogni responsabilità e onere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. L’appaltatore sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento del servizio. Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore. Si impegna altresì ad osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio. Ha l’obbligo di osservare oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse l’appaltatore garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista dagli eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in dipendenza di manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale ed è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione e delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto, di concessioni di beni e servizi e di diritto del lavoro ed ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione in sede di controlli e verifiche di cui al precedente art. 9, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettiva ottemperanza. La ditta affidataria è, inoltre, l'unica responsabile per qualsiasi danno arrecato alle persone e alle cose derivante dalla gestione del servizio, compresa la mancata manutenzione dei locali, arredi ed attrezzature, e del corretto espletamento dei servizi assegnati, e si obbliga ad esonerare il Comune di Guidizzolo, da qualsiasi responsabilità verso terzi, nelle eventualità di sinistri, infortuni e danni. In ogni caso, provvede, tempestivamente ed a proprie spese, al risarcimento dei danni causati. Per tali ragioni, la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, compresa l’Amministrazione comunale, che copra tutti i danni causati a terzi, il cui massimale dovrà essere di importo non inferiore ad € 500.000,00. Detta polizza cesserà di avere effetto dopo 90 giorni dalla riconsegna dei locali al Comune. Il concessionario deve tenere sollevata e indenne l’Amministrazione Comunale da ogni danno e da ogni e qualsiasi responsabilità o azione promossa da terzi derivanti dalla gestione del servizio. La polizza RCT dovrà essere consegnata in originale al Comune prima della sottoscrizione della convenzione ed, in ogni caso, in occasione della consegna dei locali. Il Comune non assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamento. Per la copertura di tale rischio, ovvero di altri rischi, il concessionario potrà attivare apposita copertura assicurativa.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’Impresa Aggiudicataria il possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 0.Xx sensi dell’art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. AMA SpA è responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto della presente Convezione, impegnandosi a tal fine a garantire ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che ne disciplinano l’attività ed a tenere indenne il (Struttura richiedente il AMA SpA è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, ascrivibili direttamente e/o indirettamente all’esecuzione del servizio oggetto di Convenzione. Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, AMA SpA garantisce formalmente al ………………………….. (Struttura richiedente il servizio) di avere in essere una polizza assicurativa a copertura dei suddetti rischi, valida per tutto il periodo di durata della presente Convezione e comunque fino alla data in cui essa avrà spiegato i suoi effetti.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. Gli aggiudicatari assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. E’ richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. La Fondazione dovrà pertanto presentare le necessarie polizze assicurative come meglio precisato nell'Allegato A.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1.Qualora dall’esecuzione del presente contratto e dalle attività a esso connesse, nonché dall’uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la “Società” ne assume ogni responsabilità ed è tenuta a intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni, con assunzione diretta, a proprio esclusivo, carico, di tutti gli oneri risarcitori.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. ART. 35 -