Responsabilità ed assicurazione. 1. XX Xxxxxxxxx sarà esclusivamente responsabile verso l'Acquirente ed ogni terzo per qualsiasi danno a persone, a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato nell’esecuzione da parte del Venditore e del suo personale, dei suoi agenti o sub-contraenti, delle obbligazioni derivanti dall'ordine d'acquisto/contratto.
2. II Xxxxxxxxx dovrà stipulare polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che, possa insorgere nei confronti dell'Acquirente, e si impegna contestualmente a tenere l'Acquirente indenne da tali danni e responsabilità.
3. Il Fornitore dovrà prendere ogni necessaria precauzione per prevenire il verificarsi di lesioni a persone o cose durante l’esecuzione dei lavori oggetto del PO e, eccetto il caso in cui tali lesioni siano state unica e diretta conseguenza della negligenza dell’Acquirente o dei suoi clienti, il Fornitore dovrà mantenere indenne l’Acquirente (che nei contratti di polizza del Fornitore verrà considerato “Terzo” ) da ogni pretesa derivante da qualsiasi azione o omissione del Fornitore, dei suoi agenti, impiegati o subcontraenti.
4. Durante l’esecuzione del PO il Fornitore rimarrà responsabile per le lesioni personali e i danni a cose procurati all’Acquirente e lo risarcirà per qualsiasi eventuale danno derivante da tale esecuzione, anche in conformità con quanto stabilito dalla legislazione italiana in materia di responsabilità da prodotto.
5. Se non diversamente indicato nel PO e a seconda che sia applicabile allo specifico oggetto dello scopo di fornitura, durante l’esecuzione del PO il Fornitore dovrà stipulare, e mantenere effettiva, una copertura assicurativa minima con riferimento al presente articolo e dovrà fornire all’Acquirente, se richiesto, il relativo “Certificato Assicurativo” nel quale si evidenzi che la copertura assicurativa richiesta è valida.
6. Ogni eventuale specifica copertura assicurativa addizionale dovrà essere indicata nel PO.
7. Il Fornitore deve essere dotato di idonea copertura assicurativa di tipo “ALL RISKS” per la propria attività e assicurazione RCO/RCT contro rivalsa INAIL e copertura rischi infortuni del personale dipendente, come previsto dalle leggi vigenti.
8. Tutte le assicurazioni sopra menzionate non limiteranno per alcun motivo la responsabilità del Fornitore derivante dal PO e dalla legge applicabile. Riguardo a ciò il Fornitore verrà considerato responsabile nel caso in cui il valore degli eventuali danni dovesse eccedere i massimali disposti da dette ...
Responsabilità ed assicurazione. Art. 28 - Interruzioni di servizio
Responsabilità ed assicurazione. Ogni e qualsiasi responsabilità, onere diretto o indiretto riguardante l'oggetto della prestazione è a carico dell'Appaltatore. Esso risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà causare al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti. L'appaltatore è tenuto a risarcire al Comune tutti i danni che, durante l'esecuzione del servizio, venissero eventualmente arrecati alle strutture da parte del personale. Qualora l'appaltatore non provvedesse a tale risarcimento, il Comune tratterrà la somma equivalente sull’importo dell’ultima rata maturata ovvero sulla cauzione definitiva, con l'obbligo dell'immediato reintegro.
Responsabilità ed assicurazione. Il concessionario esonera esplicitamente l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni a terzi od all'immobile cagionati in connessione all'uso dello stesso e per eventuali furti nell'immobile assegnato. Il concessionario è tenuto alla stipulazione di idoneo contratto di assicurazione a copertura dei rischi RCT e rischio locativo derivanti dall'attività. L'Amministrazione comunale garantisce la normale copertura assicurativa dell'immobile come da propri contratti in essere.
Responsabilità ed assicurazione. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente e/o indirettamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose durante l’esecuzione del servizio. La ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire all’Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati alle strutture e alle attrezzature da parte del personale. Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse a tale risarcimento, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito. La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare un’assicurazione a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio, nonché per i danni derivanti all’Amministrazione Comunale in conseguenza di quanto sopra. Dovrà presentare polizze assicurative per copertura sinistri causati o addebitabili al personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose o a persone, esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata con i seguenti massimali: Prima della firma del contratto, la ditta aggiudicataria depositerà presso l’Amministrazione Comunale le sopraddette polizze assicurative. Tali polizze non liberano la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia, mentre l’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino dai servizi oggetto del presente appalto.
Responsabilità ed assicurazione. Il personale dirigente (medici e laureati non medici) ai fini della responsabilità connessa all’esercizio della libera professione intra-muraria si avvale della copertura assicurativa posta in essere dall’Azienda ai sensi degli articoli 24 dei contratti collettivi 8 febbraio 2000 dell’area dirigenziale medica e dirigenziale non medica e successivi rinnovi e modificazioni. Il costo relativo alle coperture assicurative di cui al presente articolo sarà calcolato e inserito in tariffa. Per il personale di supporto (art. 8, comma 2, decreto ministeriale 28 febbraio 1997)l’azienda estenderà la copertura assicurativa in atto per l'attività istituzionale, inserendone il costo nella tariffa delle prestazioni.
Responsabilità ed assicurazione. L’appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti alla produzione, preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione dei pasti da somministrare ed essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti. Inoltre è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. L'impresa, in particolare, si assume ogni responsabilità in merito all’applicazione e all’osservanza delle regole igieniche, secondo il metodo HACCP, in tutto il ciclo di operazioni necessarie e poste in essere per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. La ditta ha l’obbligo di stipulare, per l’intero periodo dell’appalto con scadenza 31.08.2013 e comunque sino a che continua l’erogazione del servizio, una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, utenti e persone incaricate al controllo del servizio della ristorazione scolastica, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, prevedendo almeno i seguenti massimali: € 500.000,00 per danni a cose; € 4.000.000,00 per danni a persone. Copia della polizza verrà presentata al Comune prima dell’inizio del servizio, e comunque prima della stipula del formale contratto. In caso di coassicurazione entrambe le Agenzie assicurative devono sottoscrivere la polizza ed essere conosciute dall’Amministrazione appaltante. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone , si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.
Responsabilità ed assicurazione. Articolo 15 - Locali
Responsabilità ed assicurazione. 12.1. Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente e qualsiasi terzo, e dovrà manlevare e rilevare indenne l'Acquirente contro qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure economici, e sia che siano subiti dall'Acquirente, dal Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi disposti dall'Ordine oppure da un atto illecito o inadempimento. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi impiegati, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.
12.2. Il Fornitore dovrà mantenere una copertura assicurativa del tipo e per gli importi richiesti dalla normativa applicabile e dalla normale pratica di settore, inclusa, ma non limitata a, l'assicurazione per responsabilità civile dei lavoratori e del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per
Responsabilità ed assicurazione. Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, civile e penale dipendente dall'esercizio della concessione. Il Concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima dell’inizio della gestione del servizio oggetto della convenzione, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose relativamente all’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, compresi gli impianti su cui le stesse vengono eseguite. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.500.000,00.