SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Clausole campione

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di Danni patrimoniali, involontariamente cagionati a terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno: • Violazione della Privacy e dei Dati La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, a causa della perdita, del trattamento improprio, dell’uso fraudolento e/o non autorizzato dei dati personali dei Clienti (con riferimento a tutti gli Stakeholders dell’Assicurato) ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere. Qualora i danni fossero conseguenti al dolo e/o infedeltà dei dipendenti dell’Assicurato, il massimale stabilito in polizza si intende ridotto del 50%. • Violazione del Sistema Informatico La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della violazione del Sistema Informatico ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere. Qualora i danni fossero conseguenti al dolo e/o infedeltà dei dipendenti dell’Assicurato, il massimale stabilito in polizza si intende ridotto del 50%.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. GARANZIA BASE
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Art. C 1 Attività dell’Assicurato e delimitazioni di responsabilità
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. In caso di sinistro il Contraente: 1. deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 C.C.; 2. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1 ed all’Art. 8.14. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Non sono considerati terzi: - l'Assicurato, il Contraente; - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine dell’Assicurato quando siano con lui conviventi; - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo i casi previsti dalla garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”; - le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente punto 2 rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori; - l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile. Sono esclusi i danni: - per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto; - alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; - derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - che derivino da multe, ammende, sanzioni in genere.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Responsabilità civile verso terzi RCT
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell’esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l’integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato). Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contrente e/o dell’Assicurato relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Sezione Tutela legale D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. La copertura tiene indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: • figli minori; • minori e persone “alla pari” temporaneamente ospiti degli Assicurati; • baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d’opera occasionali; • incapaci di intendere e volere in tutela agli Assicurati. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di Legge. A titolo esaustivo ma non esclusivo sono compresi i fatti: • Responsabilità Civile della vita “domestica”; • Responsabilità Civile per “Infortuni Domestici; • Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport; • Responsabilità Civile per la guida di figli minori.