SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione; 3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale. 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme ferma restando le condizioni di cui all’art. 105 prescrizioni previste dall’art.118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2D.lgs n.163/2006 e smi. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;. Ai sensi della L. 136/2010 la Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) : o la documentazione attestante che il subappaltatore o il subcontraente è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) ; oppure una o più dichiarazioni del subappaltatoresubappaltatore o del subcontraente, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e articoli 46e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatoresubappaltatore o del subcontraente, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
3ss.mm.ii. Il subappalto subappalto, il subcontratto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappaltosubappalto o del subcontratto. Per i subappalti subappalti, i subcontratti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4metà La violazione del divieto di affidare in subappalto l’esecuzione di opere senza l’autorizzazione della Stazione appaltante comporta conseguenze penali e civili, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 21 della L. 646/1982 e dell’art. 1418 del c.c. In caso di subappalto senza preventiva autorizzazione l’Amministrazione ha l’obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale ove ricorrano gli estremi relativi e può decidere di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
: a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltosubappalto o in subcontratto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti l’affidatario dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi ai subcontraenti gli oneri per la della sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettoa dette prestazioni, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento è ammesso in cottimo, ferme restando le condizioni di cui conformità all’art. 105 del Codice dei contrattie non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. L’Impresa affidataria dovrà praticare, è ammesso nel limite del 30% (trenta per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in termini economicisubappalto, dell’importo complessivo del contratto.
2alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentitosottoposto, previa autorizzazione della Stazione appaltanteai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia : ▪ l’Impresa concorrente dovrà aver indicato all’atto dell’offerta in fase di gara le attività e/o i lavori o le parti di opere servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso Coni Servizi l’originale o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni attività subappaltate; dal ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenzasopra, ai sensi dell’art. 3105, commi 1 7 e 918, della L. n. 136 del 2010Codice, pena dovrà produrre: - la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, collegamento a norma dell’art. 2359 c.c., . con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o cui l’Impresa affidataria sia un consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese partecipanti Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al raggruppamentosubappaltatore, società al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o consorzio;
c) che l’Appaltatorelavori, unitamente al deposito l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto presso l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare motivi di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 80 del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. LgsCodice. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabiliSi applicano, in solido con l’appaltatorequanto compatibili, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito altre disposizioni dell’art. 105 del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialeCodice.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Promozionali, Fornitura E Posa in Opera Di Arredi
SUBAPPALTO. 1. Il L’eventuale subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite non può superare la quota del 30% (trenta per cento), in termini economici, ) dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente:
1b.1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 6566, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
2b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltantestessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’artall’articolo 80 del D.Lgs. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimon. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappaltoscopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortiliall’articolo 91, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.comma 1, lettera
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimoè consentito, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratticon riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, è ammesso nel limite nei limiti del 30% (trenta ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per cento)gli effetti dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. ▇▇▇ ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in termini economicicorso può provvedersi, dell’importo complessivo sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del contratto.
2bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedi Roma Capitale, alle seguenti condizioni:
a1) che l’Appaltatore abbia l’aggiudicatario dell’accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere lavorazioni che intende intendono subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) che l'affidatario, in sede di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamentocontratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi stazione appaltante almeno venti giorni prima della lettera b), data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal presente codice in relazione alla categoria prestazione subappaltata e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di ordine generale e assenza della cause di esclusionecui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappaltatoresubappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal dall'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3n. 159 del 2011. Il subappalto e l’affidamento Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti applicativi in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta corso conseguenti al presente accordo quadro, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per non più di 30 giornile prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario (quali le mandanti o le società, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termineanche consortili, eventualmente prorogatocostituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010), senza che la Stazione appaltante abbia provvedutodai subappaltatori e dai cottimisti, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte secondo le condizioni di legge determinazioni presso il Tribunale competente per l’affidamento del subappaltol'ammissione alla predetta procedura. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei . L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all’esterno all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono . L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabilieseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido con l’appaltatore, dell’osservanza dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici. L'affidatario e, per tramite dell’Appaltatoresuo tramite, devono trasmettere i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante, stazione appaltante prima dell’inizio dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, copia dei versamenti contributivila stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, previdenzialial fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, assicurativi nonché detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia cantiere è responsabile del proprio rispetto del piano operativo da parte di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando tutte le imprese riunite impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o consorziate non intendono eseguire direttamente del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i lavori scorporabili.
6subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. I lavori affidati L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono essere può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto pertanto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il subappaltatore non può subappaltare singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo superiore a sua volta 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i lavorisub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1Il concorrente indica all’atto dell’offerta dell’Accordo quadro, nel DGUE (sezione D Parte II), la volontà di subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In particolare: • per le lavorazioni generiche: è necessario soltanto indicare la volontà di subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, mentre i subappaltatori saranno designati in sede di esecuzione; • per le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa: se l’Operatore economico, in sede di esecuzione, ha intenzione di subappaltare una o più attività tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, (individuate al comma 53 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) dovrà esprimerlo nel DGUE da presentare in sede di Accordo quadro indicando una terna per ognuna di suddette lavorazioni che si prevede di subappaltare, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri. • per lavorazioni per sui sono necessarie abilitazioni specifiche (DM 37/2008, L 46/90): se il concorrente non è in possesso di tali abilitazioni, e ritiene di non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori, dovrà indicare la volontà di subappaltarle in sede di Accordo quadro o al limite in sede di Appalto specifico (nell’Allegato 7), mentre i subappaltatori saranno designati in sede di esecuzione. Per tali lavorazioni non è necessaria la terna di subappaltatori ma solo la dichiarazione di ricorrere al subappalto; Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori della terna devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di Accordo quadro mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 105 80 del Codice in capo ad uno dei contrattisubappaltatori indicati nella terna non comporta l’esclusione del concorrente dalla gara qualora almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, è ammesso nel limite ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento medesimo articolo 80 nei casi di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 comma 6 dell’articolo 105 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65Codice. Le dichiarazioni del DGUE dovranno essere integrate con quelle alla lettera m) e n) dell’Allegato 2A, per quanto di pertinenzarelative all’art. 80, ai sensi dell’artcomma 5, lettera f-bis e f-ter, del Codice. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare Non si configurano come attività affidate in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni quelle di cui all’art. 41105, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 3 del DURC di quest’ultimo;
d) Codice. Si precisa peraltro che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’aggiudicatario deve praticare, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o e che l'esecuzione delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati affidate in subappalto non possono essere può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate alla singola Stazione appaltante e da quest’ultima rilasciate. L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.le prestazioni indicate nel DGUE ad imprese che abbiano partecipato alla procedura per lo specifico Lotto. Si procederà mediante soccorso istruttorio in caso di :
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 del presente capitolato e l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio.
c) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre l’importo delle opere subappaltate, anche la quota degli oneri e dei costi della sicurezza relativa alle opere oggetto di subappalto;
cd) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
de) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del Contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7, del citato D.P.R..
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provvedutoprovveduto a comunicare l’accettazione o il diniego al subappalto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticareil subappaltatore, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non superiore al 20% (venti per cento); inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora al subappaltatore le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 incluse nell’oggetto sociale del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionecontraente principale;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Per l’esecuzione del presente appalto, è fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori dell’appalto medesimo.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto 1 Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. 105 all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del 30regolamento generale, di importo superiore al 15% (trenta dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del contratto.regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
2. 2 L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) 3 la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), ) in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza previsti dal POS; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a su richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri Costi per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneCSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. È vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore.
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Sources: Appalto Di Lavori E Servizi
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori. I lavori della/e categoria/e «OG2», «OS2-A», «OS2-B», «OS25» individuati all’articolo 4, comma 4, devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; l’importo da subappaltare di questi lavori concorre al raggiungimento del predetto limite complessivo del contratto30% (trenta per cento).
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), ) in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2%. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare subappal- tare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso ri- corso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) appaltante di copia autentica au- tentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappaltodello stesso;
2c) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla il soggetto al quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneotempora- neo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna cia- scuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
cd) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblicivigente, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori alle attività da realizzare in subappalto su- bappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ge- nerale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del il DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioniin originale nonché i dati necessari all’acquisizione d’ufficio dello steso;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.119 del D.Lgs. 36/2023. Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del Concorrente, salvo diversamente indicato dalla legislazione vigente e dal presente Capitolato. È consentito il subappalto fino al massimo previsto dalla vigente legislazione. In caso di ricorso al subappalto, ciascuna opera SIOS dovrà essere subappaltata ad impresa idoneamente qualificata al fine di garantire la qualità dell’opera superspecialistica Ai sensi dell’art.119 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta : − il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; − non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; − all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare subappaltare. − che il ricorso l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal prestazioni munita dei seguenti documenti:
a) il contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza in originale o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento copia autentica – che deve contenere le disposizioni di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 all’art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 2008; - l’inserimento delle clausole contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’artall'art.94,95,96,98 del D.Lgs. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto36/2023;
2d) di una la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il titolare del subappalto o il del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoAssociazione Temporanea, società Società o Consorzio di imprese o consorzio, Imprese analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere resa da ciascuna delle imprese Imprese partecipanti al raggruppamentoall’Associazione, società Società o consorzioConsorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
de) che non sussista, nei confronti del subappaltatoreSubappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. LgsD.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3159/2011 - Codice delle leggi antimafia. Il subappalto e l’affidamento o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiestanei termini di cui all’art.119 D.Lgs. 36/2023; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte decorrono dalla data di consegna alla stazione appaltante della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente articolo. L’affidamento di lavori in Ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n° 13/2023 l’art. l’art. 3 comma 2 lettera n deroga l’art. 119 del D.lgs. 36/2023 Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta i seguenti obblighigli obblighi di seguito sinteticamente richiamati:
a) L’Appaltatore deve praticareIl subappaltatore, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
b) L’affidatario corrisponde i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di costi della sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008della manodopera, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati alle prestazioni affidate in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettosubappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione;. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese Imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteall’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia denuncia agli enti Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettivaEdile ove prevista;
2f) copia il subappaltatore ha l’obbligo di riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale ai sensi dell’art.119 D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli arttcomma 18 dell’art.119 D.Lgs. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le 36/2023, le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle Associazioni Temporanee di imprese Imprese e alle società Società anche consortili, quando le imprese Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6, nonché nei confronti delle Società cooperative. I E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore. L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori affidati subappaltati. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori, l’Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 dell’II.14 del D.Lgs. 36/2023. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione per inadempienza e malafede dell’appaltatore. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario esegue in proprio le opere e i lavorilavori oggetto del contratto di appalto. A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto e l'esecuzione prevalente delle prestazioni o lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. (scegli una delle seguenti due opzioni)
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 all’ articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».{Capitolato.Fine Prescrizione in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: , comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’Art.53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65successivoArt.59, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. 50/2016 n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e successive modificazioni comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e integrazioni97 del medesimo decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 Art.43 e 45 Art.45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimoè consentito, ferme restando le condizioni secondo i limiti riportati nella tabella seguente: lavorazione categoria classif. qualificazio ne obbligatoria importo (euro) % Indicazioni speciali ai fini della gara Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG3 II SI Importo massimo eseguibile € 385.000,00 61,04% - 100,00% Prevalente Si nel limite del 49% dell’importo contrattuale Barriere stradali di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso sicurezza OS12-A I SI Art.90 D.P.R. 207/2010 Importo massimo eseguibile € 75.000,00 0,00% - 19,48% Scorporabile Si nel limite del 30% (trenta dell’importo della categoria Si Possono essere Segnaletica stradale non luminosa OS10 I SI Art.90 D.P.R. 207/2010 Importo massimo eseguibile € 75.000,00 0,00% - 19,48% Scorporabile subappaltate per cento)intero, in termini economici, dell’importo fermo il limite complessivo del contratto.
249% del totale del contratto L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dare dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. L’affidamento L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l'Impresa abbia indicato all’atto dell’offerta all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non enon può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l'Impresa provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell'articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società raggruppamento o consorzio;
c) c. che l’Appaltatorel'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti requisiti- tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale - previsti dalla vigente normativa vigente per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici, qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all’importo all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto sub-appalto e l’affidamento l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'Impresa; l’autorizzazione l'autorizzazione è rilasciata entro 30 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo terminemedesimotermine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a concessaa tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi Considerato che l’effettuazione delle prestazioni, per le quali l’Impresa abbia dichiarato in sede di importo inferiore partecipazione alla procedura, di volersi avvalere del subappalto, non può essere pregiudicata dalla mancanza della necessaria autorizzazione, si ritiene opportuno che l’Impresa inoltri la richiesta di autorizzazione al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4subappalto non appena sottoscritto l’accordo quadro. L’affidamento L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore a. l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati dall'aggiudicazione in misura non superiore al 2020 % (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) b. nei cartelli esposti all’esterno all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dell'importo dei medesimi;
c) c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, responsabili in solido con l’appaltatorel'Impresa, dell’osservanza dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto;
d) d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell'Impresa, devono trasmettere alla Stazione appaltanteDirezione lavori, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione . denuncia di avvenuta denunzia agli enti previdenzialinuovo lavoro per l'INAIL, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettivaINPS e CASSA EDILE;
2) . copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5predisposti dall'Impresa. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei forniture con posa in opera e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di imprese importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. qualora l'incidenza del costo della manodopera e del I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. E' fatto obbligo all'Impresa di comunicarealla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontrattoche reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. È onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto pertanto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente. È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori, il subappaltatore R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (se nominato), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il cottimo di cui all'articolo 105 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può subappaltare a sua volta i lavoririsultare inferiore per effettodella eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. 105 all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del contrattoregolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimo;Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e D.L., il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato specialeCapitolato.
5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante il DURC, rilasciato dalle Casse Edili comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantire interessato dai lavori (comma 6 bis art.118 del Codice dei contratti), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
67. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. 105 all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del 30regolamento generale, di importo superiore al 15% (trenta dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del contrattoregolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore a quella di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento)legge, in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del contrattoD.Lgs. n. 163 del 2006, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000 (centomila) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Accordo Di Programma Quadro
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 4, è ammesso nel limite comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del contratto.Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera c), possono essere subappaltati per intero;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui agli articoli 84 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articoli 84, comma 4 e successive modificazioni e integrazioni;91 comma 7, del citato Decreto Legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora ;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimoè disciplinato rigorosamente, ferme restando le condizioni di anche con riferimento ai limiti quantiativi, dall’articolo 105, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017) a cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattosi rimanda.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’affidatario del subappalto non abbia indicato partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatosubappaltare;
bd) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimosubappalto; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
ce) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimoprestazione subappaltata;
2) una o più dichiarazioni dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione ex articolo 80 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso Codice dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;contratti pubblici.
3) le informazioni una dichiarazione circa l’insussistenza di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC eventuali forme di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;controllo o di collegamento ex articolo 2359 c.c.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono l’affidatario deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorecol subappaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato specialeschema di contratto.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le condizioni vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), affidamento in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.subappalto;
2. L’affidamento Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e unitamente, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal DLgs 50/2016 in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di ordine generale e assenza della cause di esclusionecui all'art. 80 del DLgs 50/2016;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Per Ai sensi dell’art. 105, comma 18, del DLgs 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell’Amministrazione è di 15 giorni.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltogli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi del comma, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;degli estremi relativi ai requisiti.
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltolavori;
d) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
67. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento Ai sensi dell’art. 105 del DLgs n. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appar- tengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le condizioni vigenti disposizioni che prevedono per parti- colari ipotesi il divieto di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiaffidamento in subappalto; Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è ammesso nel limite del 30% (definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattocen- to.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto a quanto previsto dal art. 105 del DLgs n. 50/2016 ed alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e unitamente, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal DLgs n. 50/2016 in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusionegenerali prescritti dal Codice vigente;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adem- pimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza or- ganizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiestarichie- sta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante appal- tante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni condi- zioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Per Ai sensi dell’art. 105, comma 18, del DLgs n. 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell’Amministrazione è di 15 giorni.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltoai sensi dell’art. 105, i comma 14, del DLgs n. 50/2016 gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 105 del DLgs n. 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;degli estremi relativi ai requisi- ti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici subappaltatrici, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabililavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti appalto; da parte di queste ulti- me e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del ver- samento dei loro dipendenti contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le prestazioni rese nell’ambito malat- tie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la re- sponsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del subappaltocorrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
de) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi as- sicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti versa- menti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione con- trattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortilicon- sortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
67. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazio- ne attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente ese- guiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e- spletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar- mente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappal- to.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Se una o più d’una delle lavorazioni relative strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 12, comma 1, della L. 80/2014 , supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 6564, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 66, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 42 e 45 44 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contrattiD.lgs. 50/16, con riferimento alla tabella riportata all’ Art. 4, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del totale di contratto, per la categoria OG 3. Per tali opere è ammesso l’avvalimento.
2. Le ditte subappaltatrici indicate nell’art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sono obbligate a comunicare la propria composizione societaria.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
34. Il L’affidamento in subappalto e l’affidamento o in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; , nei termini che seguono:
a. l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/16, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora ;
b. se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneesecuzione (CSE), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b; c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) e. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) f. copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli arttArt. 43 37 e 45 Art. 38 del presente Capitolato speciale;
6. L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
57. Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti l’appaltatore (esecutore) si assume l’impegno di far applicare nei suoi e nei confronti dei subappaltatori.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
69. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all’Amministrazione e all’ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente.
11. E’ considerato subappalto, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs 50/16, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
12. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del D.Lgs 50/16 e ai fini del presente articolo, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
13. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’artè regolato dall’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattoD.Lgs. 50/2006.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente:
1b.1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. all’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
2b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) stessa amministrazione: - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) ; - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’artall’articolo 80 del D.Lgs. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimon. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: - se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 40 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011; - il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltantel’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteall’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento è ammesso in cottimo, ferme restando le condizioni di cui conformità all’art. 105 del Codice dei contrattie non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. L’Impresa affidataria dovrà praticare, è ammesso nel limite del 30% (trenta per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in termini economicisubappalto, dell’importo complessivo del contratto.
2alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentitosottoposto, previa autorizzazione della Stazione appaltanteai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia : ▪ il Concorrente dovrà aver indicato all’atto dell’offerta in fase di gara le attività e/o i lavori o le parti di opere servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); ▪ dopo la stipula del Contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso Coni Servizi l’originale o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni attività subappaltate; dal contratto ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al Contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenzasopra, ai sensi dell’art. 3105, commi 1 7 e 918, della L. n. 136 del 2010Codice, pena dovrà produrre: - la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, collegamento a norma dell’art. 2359 c.c., . con l’impresa alla quale è affidato il subappalto l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’Impresa affidataria sia un RTI o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzioun Consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società Imprese facenti parte del Raggruppamento o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto Consorzio; - la dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice attestante l'assenza dei motivi di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 4180 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 113, lettera d)del Codice, relative a corrispondere direttamente all’Impresa subappaltatrice, al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC cottimista, al prestatore di quest’ultimo;
d) che non sussistaservizi ed al fornitore di beni o lavori, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito dalle/gli stesse/i eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dall’Impresa subappaltatrice, con la specificazione del subappalto;
d) relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del Contratto di subappalto l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei lavori in subappalto:
1) la documentazione motivi di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale eesclusione di cui all’art. 80 del Codice. Si applicano, in ogni casoquanto compatibili, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia le altre disposizioni dell’art. 105 del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialeCodice.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 2, è ammesso nel limite sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimosubappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) : - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: . - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimosubappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) : - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblicigare, in relazione alla categoria e all’importo dei ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) subappalto; - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 20002000 e successivi aggiornamenti, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; - le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono deve essere autorizzati autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
dc) le imprese Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) : - la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) ; - copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli arttl’art. 43 e 45 35 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto subappalto, per tanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice cottimo dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.dei lavori della stessa categoria prevalente;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (50) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 8.3 e 45 8.5 del presente Capitolato specialecapitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), ) in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. in nessun caso possono essere subappaltati lavori eccedenti tale limite percentuale complessivo;
3. non possono essere subappaltati lavori il cui importo, sommato ai lavori o alle parti di lavori obbligatoriamente da subappaltare per carenza di qualificazione, eccedono la stessa percentuale.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; . che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento; . il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; . che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; . che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappaltoscopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la documentazione condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di avvenuta denunzia agli enti previdenzialicui all’articolo 91, inclusa la Cassa edilecomma 1, assicurativi ed antinfortunisticilettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; devono altresì trasmettere2)il subappalto è vietato, a scadenza trimestrale eprescindere dall’importo dei relativi lavori, in ogni casose per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, alla conclusione dei lavori in subappaltocomma 4, copia dei versamenti contributivio 91, previdenzialicomma 7, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 citato decreto legislativo n. 159 del presente Capitolato speciale2011.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o È ammesso il subaffidamento subappalto, inteso come l’affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni previste in cottimocontratto, ferme restando le condizioni nel rispetto delle condizioni, formalità e limiti di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite D.lgs. 50/2016 e di seguito richiamate. Il subappalto non può superare la quota del 30% (trenta 30 per cento), in termini economici, dell’importo cento dell'importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentitoIl concorrente che intenda subappaltare le prestazioni, previa autorizzazione della Stazione appaltanteentro il limite massimo sopra indicato, alle seguenti condizionideve:
a1) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o indicare, nella documentazione amministrativa, le parti di opere fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta cottimo (a significare che tale scopo è utilizzabile il ricorso modello allegato n. 3 al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatopresente documento);
b2) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del depositare il contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena prestazioni con annessa la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, collegamento a norma dell’art. dell'articolo 2359 c.c., del codice civile con l’impresa alla quale è affidato il titolare del subappalto o il cottimo; in del cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio) e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al predetto articolo 80. Si precisa che, analoga dichiarazione dev’essere fatta norma dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto e non sono quindi soggette alle suddette condizioni:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzioparte dell'appaltatore;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantelo consente. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi della lettera b)dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che n. 276, salvo il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti sia pagato direttamente dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione stazione appaltante in seguito a quanto cottimista, micro o piccola impresa o su richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giornidel subappaltatore stesso, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo terminecome previsto al comma 13, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
lettere a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono del predetto art. 105 D.lgs. 50/2016. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, eseguono le prestazioni subappaltate ed è altresì responsabile in solido con l’appaltatore, dell’osservanza dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto;
d) . In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le imprese subappaltatriciretribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto a tale soggetto. Salvo i casi in cui il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, anche in caso di inadempienza contributiva del subappaltatore risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di formale contestazione dei suddetti ritardi di pagamento delle retribuzioni o di irregolarità contributiva, il responsabile del procedimento inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve praticare, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori le prestazioni affidate in subappalto, copia dei versamenti contributivigli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, previdenzialicon ribasso non superiore al venti per cento, assicurativi nonché nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici e senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quelli dovuti agli organismi paritetici questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli arttnormativa vigente. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono essere può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per quanto qui non previsto in tema di subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavorisi rinvia alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, ove compatibili.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento sub‐affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’artai sensi dell’art. 105 del Codice codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art. 31, co. 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’affidatario del subappalto non abbia indicato partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati individuati i lavori servizi o le parti di opere servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatosi intendono subappaltare;
bd) che l’Appaltatore provveda il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti.
3. L’appaltatore deve provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:
1a) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - ‐ l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65art. 32, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; ‐ l’individuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle prestazioni previste dal contratto, in modo da consentire al direttore dell’esecuzione ed al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al co. 4, lettere a) e b); ‐ l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art. 105 co. 14 del codice dei contratti;
2b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore4. L’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante, ai sensi della lettera b)del co. 3, trasmetta trasmette alla Stazione appaltante:
1a) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori del servizio da realizzare in subappalto o in cottimo;
2b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli arttart. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 80 del DURC di quest’ultimocodice dei contratti;
dc) una dichiarazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli art. 84 co. 4 o art. 91 co. 7 del citato D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;159/2011.
35. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
46. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighiobblighi ai sensi dell’art. 105 co. 14 del codice dei contratti:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte , nel rispetto degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizioneappalto;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche l’affidatario corrisponde i nominativi di tutte le costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimisubappaltatrici senza alcun ribasso;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo della propria iscrizione alla CCIAA e dichiarazione di sicurezza in coerenza con i piani possesso dei requisiti di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialeidoneità tecnico professionale.
57. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori le prestazioni scorporabili.
68. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori. I lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono sempre essere realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per intero; l’importo subappaltato concorre/non concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al primo periodo.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia / all’informazione antimafia, (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. 50/2016 n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e successive modificazioni comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e integrazioni97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticareai sensi dell’articolo 118, per i lavori e le opere affidate in subappaltocomma 4, del Codice dei contratti, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora ;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme ferma restando le condizioni di cui all’artl’osservanza dell’art. 105 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta che vieta il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattodel’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;. Ai sensi della L. 136/2010 la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, pena di nullità assoluta, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore o subcontraente è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) ; una o più dichiarazioni dichiarazione del subappaltatoresubappaltatore o subcontraente, rilasciate ai sensi degli arttart. 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatoresubappaltatore o del subcontraente, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione stazione appaltante sono ridotti della metà.;
4. La violazione del divieto di affidare in subappalto l’esecuzione di opere senza l'autorizzazione della Stazione appaltante comporta conseguenze penali e civili, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 21 della L. 646/1982 e dell'art. 1418 del c.c. In caso di subappalto senza preventiva autorizzazione l'Amministrazione ha l'obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale ove ricorrano gli estremi relativi e può decidere di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore;
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti l’affidatario dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi ai subcontraenti gli oneri per la della sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettoa dette prestazioni, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 sicurezza predisposto dall’appaltatore ai sensi dell’art.41 del presente Capitolato specialeCapitolato
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
57. Le presenti disposizioni si applicano anche Al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere l’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dalla L.136/2010, comma 9 dell’articolo 3, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità; tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessante ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.lavori;
68. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il E’ consentito il subappalto o il subaffidamento in cottimodel servizio, ferme restando le condizioni nel limite del 30% dell’importo contrattuale, alle con dizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2d.lgs. 50/2016. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappal tatore alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che in tende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a signi ficare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; • che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare su bappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; • che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
ba) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;servizio
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorziocon sorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentorag gruppamento, società o consorzio;
cb) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
dc) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’arti colo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3. d) Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono: • l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; • trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante appal tante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ; • per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo im porto inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. a) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore : • ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun non sia soggetto a ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) • le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’appal tatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
da) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione ▇▇▇▇▇▇ ne appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) : • la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) • copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.POS;
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 4, è ammesso nel limite comma 1 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria. Le categorie OS6, OS28 ed OS30 sono scorporabili o subappaltabili a scelta del contrattoconcorrente, fermo restando l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs n. 163/2006, le lavorazioni di cui alla categoria OS18-A possono essere subappaltate entro il limite del 30%.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) i. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, sussista nei confronti del subappaltatore, subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;159/2011.
34. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore a. ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) i. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 49 e 45 51 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
67. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista il divieto di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss. mm. e ii (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
10. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l’articolo 54, comma 3.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.lgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le condizioni vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiaffidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è ammesso nel limite del 30% (definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamentiunitamente, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell'articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal D.lgs. 163/06 in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni generali di cui all’artall'articolo 38 del D.lgs. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo163/06;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Per Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell’Amministrazione è di 15 giorni.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltoai sensi dell’art. 118, i comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento iltrattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabililavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei loro dipendenti contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le prestazioni rese nell’ambito malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del subappaltocorrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
de) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoresempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, . quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
67. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornituraaffidati.
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d’una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui al Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 4, è ammesso nel limite comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del contrattoCodice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - ▪ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - ▪ l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) . la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) . una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Contratto d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. n°81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65sopravvenuta inefficacia del contratto, per inefficacia del contratto tra la stazione appaltante e l’appaltatore, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. legge n°136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione certificazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal presente codice in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimoprestazione subappaltata;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. D.P.R. n°445 del 2000, attestante il possesso l'assenza dei requisiti motivi di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’artall'art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 80 del DURC di quest’ultimoD.Lgs. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 67 del decreto legislativo n°159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n°159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n°159 del 2011;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n°159 del 2011;
3) per le attività imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, commi 53 e successive modificazioni e integrazioni54 del decreto legislativo n°190 del 2012, l’informazione antimafia è acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura;
4) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n°159 del 2011;
e) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora ;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. n°81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabilieseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido con l’appaltatore, dell’osservanza dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto;. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
de) le imprese subappaltatriciL'affidatario e, per tramite dell’Appaltatoresuo tramite, devono trasmettere i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante, stazione appaltante prima dell’inizio dell'inizio dei lavori in subappaltolavori:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono essere può formare oggetto di ulteriore subappalto pertanto subappalto.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n°276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il subappaltatore contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può subappaltare a sua volta negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i lavorirequisiti di cui sopra.
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Sources: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
SUBAPPALTO. 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando nei limiti e secondo le condizioni disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta 30 per cento), in termini economici, dell’importo cento dell'importo complessivo del contratto, relativamente ad ogni singolo contratto stipulato all’interno dell’Accordo Quadro.
24. L’affidamento L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, successivamente alla stipula dei Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l'affidatario del subappalto non abbia indicato all’atto dell’offerta partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti e delle abilitazioni prescritte per la tipologia di opera;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimosubappaltare;
d) che non sussista, nei confronti il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. LgsD.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;50/2016.
35. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono deve essere autorizzati autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni, ovvero 15 giorni per i lavori di importo inferiore al 2% dell’importo degli interventi affidati, dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giornivolta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabilis’intende concessa.
6. I lavori affidati L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
7. Al momento del deposito del contratto di subappalto non possono essere oggetto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavoriesclusione di cui all'articolo 80.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite così disciplinato:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo della singola categoria; il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei relativi requisiti;
c) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della categoria prevalente e dei lavori delle categorie scorporabili è ammesso nel limite complessivo del contratto30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a su richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri Costi per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere (CPSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneCSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. È infine vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o il subaffidamento non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel con il solo limite del 30% (trenta divieto di subappalto subcontratti dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del contratto.
2D.P.R. n. 207/2010. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei possiede i requisiti prescritti dalla normativa vigente economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per la partecipazione alle gare le categorie e le classifiche di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni , nonché la documentazione prevista dall’articolo 118 del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli arttD.Lgs. 46 163/06 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante successive modificazioni ed integrazioni. il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41termine previsto dall’articolo 118, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 8 del DURC d.lgs. 163/06 decorre dalla data di quest’ultimo;ricevimento della predetta istanza.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 20.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998;
3e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; . la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedi quanto sopra prescritto. l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimidegli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione . Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori in subappaltoo dello stato finale dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché dovrà essere presentato il documento unico di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5regolarità contributiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6, nonché ai concessionari di lavori pubblici. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, e 7 del D.P.R. 207/2010. Solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In tali casi, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da costoro, con il relativo importo e la proposta motivata di pagamento.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qual- siasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le condizioni vigenti di- sposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), affidamento in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.subappalto;
2. L’affidamento Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo cot- timo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare subappal- tare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto subappal- to o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e u- nitamente, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamentocolle- gamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltan- te (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso possesso, da parte del su- bappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal DLgs 163/2006 in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti re- quisiti generali di ordine generale e assenza della cause di esclusionecui all'art. 38 del DLgs 163/2006;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documen- tazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende in- tende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Per Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell’Amministrazione è di 15 giorni.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltoai sensi dell’art. 118, i comma 4, del DLgs 163/2006, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore supe- riore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;degli estremi re- lativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici devono subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/2006, de- vono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabililavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), risponde in solido con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei loro dipendenti contributi previdenziali e dei contributi assicu- rativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le prestazioni rese nell’ambito malattie professionali dei dipendenti, a cui sono te- nute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del subappaltocorrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);
de) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoresempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione do- cumentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti versa- menti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
67. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo supe- riore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore subap- paltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006, se una o più d’una delle lavorazioni relative strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del Nuovo Regolamento, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Nuovo Regolamento.
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Sources: Appalto Integrato
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. 105 all’articolo 5 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato.
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del 30regolamento generale, di importo superiore al 15% (trenta dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere specializzate, di cui all’articolo 107 del contratto.Regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
2d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
3. ; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. metà L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 3 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Per l’esecuzione del presente appalto, è fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori dell’appalto medesimo.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Nei limiti e misure indicate dal Disciplinare di gara e risultante dalle dichiarazioni rese in gara dall’offerente, le prestazioni nonché le lavorazioni sono subappaltabili o il subaffidamento affidabili in cottimo, ferme restando le condizioni cottimo a scelta del concorrente nel rispetto di cui all’artquanto stabilito dall’art. 105 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattoD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato indicato, all’atto dell’offerta dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il nonché in possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41all’articolo 38 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione come modificato dalla legge 106 del DURC di quest’ultimo12.07.2011;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 100.000,00, come stabilito nel protocollo di legalità, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora l’impresa subappaltatrice sia in una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euroad Euro 100.000, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, I prezzi praticati per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi subappalto devono essere gli stessi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano ;
b) L’appaltatore corrisponde gli oneri di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati alle prestazioni affidate in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettoalle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso; la Stazione . La stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
d) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
ce) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
df) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenzialiprevidenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettereove dovuta, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 all’articolo 131, comma 2, lettera c), del presente Capitolato specialeCodice dei contratti.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad €. 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Anche il subappaltatore è tenuto all’osservanza della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di cui all’art. 105 seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 3, del regolamento attuativo, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 3, del contrattoregolamento attuativo, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più sub-contratti o sub-affidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre l’importo delle opere subappaltate, anche la quota degli oneri e dei costi della sicurezza che l’Appaltatore relativo alle opere oggetto di subappalto;
d) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto Contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
de) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del Contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R..
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provvedutoprovveduto a comunicare l’accettazione o il diniego al subappalto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
dc) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di imprese manodopera, quali le forniture con posa in opera e alle società anche consortilii noli a caldo, quando le imprese riunite se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabilidi importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) , di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - :
1) l’individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
2) l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
3) l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
4) l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
5) se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole , le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenzasicurezza (CSC) previsti dal PSC, ai sensi dell’art. 3del comma 4, commi 1 e 9lettera b);
c) che l’appaltatore, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta unitamente al deposito del contratto di subappalto;subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
21) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
12) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
23) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 69, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a su richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri Costi per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneCSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani il PSC di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialeall’articolo 44.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. È vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 3 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite . Si precisa che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta 40 per cento), in termini economici, cento dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Per l’esecuzione del presente appalto, è fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori dell’appalto medesimo.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (38) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. all’articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle di tali indicazioni nel bando di gara sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano rientranti, in base alla stima contenuta nel PSC, fra i costi della sicurezza, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008previsti dallo stesso PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 6566, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 20102010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione precisa delle lavorazioni affidate, effettuata di norma mediante utilizzo delle stesse voci di elenco prezzi previste dal contratto, comprese quelle relative ai costi della sicurezza, e comunque con i riferimenti a queste ultime o parti di esse, indicazione delle relative quantità, prezzi unitari applicati al subappaltatore ed importi, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, ed in ogni caso con tutti gli elementi oggettivi necessari per consentire alla DL ed al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b), nonché la esatta identificazione e quantificazione tecnico economica dei lavori oggetto di subappalto in riferimento alle opere di progetto da realizzare; - la quantità e l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice dei contratti:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC, ossia rientranti fra quelli di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o il subaffidamento non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel con il solo limite del 30% (trenta divieto di subappalto subcontratti dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del contratto.
2D.P.R. n. 207/2010. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei possiede i requisiti prescritti dalla normativa vigente economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per la partecipazione alle gare le categorie e le classifiche di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni , nonché la documentazione prevista dall’articolo 118 del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli arttD.Lgs. 46 163/06 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante successive modificazioni ed integrazioni. il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41termine previsto dall’articolo 118, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 8 del DURC d.lgs. 163/06 decorre dalla data di quest’ultimo;ricevimento della predetta istanza.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 20.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998;
3e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; . la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedi quanto sopra prescritto. l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimidegli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione . Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori in subappaltoo dello stato finale dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché dovrà essere presentato il documento unico di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5regolarità contributiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6, nonché ai concessionari di lavori pubblici. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, e 7 del D.P.R. 207/2010. Solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In tali casi, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da costoro, con il relativo importo e la proposta motivata di pagamento.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il L’eventuale subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 non può superare la quota del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 3040% (trenta quaranta per cento), in termini economici, ) dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato speciale, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltantel’Amministrazione committente:
1b.1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 6566, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
2b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantel’Amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltantestessa amministrazione:
1c.1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2c.2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
d.1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
d.2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante dall’Amministrazione committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante l’Amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltantel’Amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteall’Amministrazione committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. L’Amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le condizioni vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiaffidamento in subappalto;Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è ammesso nel limite del 30% (definita la quota parte su- bappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione,all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso ri-corso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e unitamente, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblicipossesso, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni parte del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/2006 in rela-zione alla prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di ordine generale e assenza della cause di esclusionecui all'art. 38 del DLgs 163/2006;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’art.10 della legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Sta- zione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, ,eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante appal-tante abbia provveduto, l'autorizzazione ,l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate veri-ficate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Per Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo inferiore infe- riore al 2% dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell’Amministrazione è di 15 giorni.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltoai sensi dell’art.118, i comma 4, del DLgs 163/2006, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ri-basso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/2006, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabililavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), risponde in solido con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei loro dipendenti contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le prestazioni rese nell’ambito malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la re-sponsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del subappaltocorrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);
de) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoresempre ai sensi dell’art.118, comma 6, del DLgs 163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, ,inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, ,assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente diret- tamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
67. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione ap- paltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore,previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006, se una o più d’una delle lavorazioni rela- tive strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2,del Nuovo Regolamento, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente,associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Nuovo Regolamento.
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Sources: Contract for Construction Works
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando Tutte le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite lavorazioni sono della categoria prevalente OG2 e sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2%. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) : ▪ che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) ; ▪ che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante Appaltante almeno 20 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) . ▪ che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) ; ▪ che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
3; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore : ▪ l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) ▪ nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) ; ▪ le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) ; ▪ le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edileEdile di riferimento, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltocadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo collettiva nazionale e della Provincia di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Macerata; Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e alle società anche consortilii noli a caldo, quando le imprese riunite se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107 del D.P.R. n. 207/2010.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1Per il subappalto si applica l’art. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando 118 del D.Lgs. 163/2006 e si provvede secondo le condizioni di cui all’artnorme dell’art. 105 170 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2D.P.R. 207/2010. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere è consentito, previa autorizzazione della Stazione autorizzato dall’ente appaltante, alle seguenti condizionipurché esse rappresentino solo parte dell’intera opera e, comunque, siano contenute entro il 30% dei lavori della categoria prevalente o la posa in opera di strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p). L'affidamento in subappalto sarà autorizzato a condizione che l’appaltatore provveda:
a) che l’Appaltatore abbia indicato a indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatosubappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda a non subappaltare altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;
c) a richiedere la prescritta autorizzazione al deposito, presso la Stazione subappalto all’ente appaltante:;
1d) a stipulare il contratto di copia autentica del subappalto dopo l’autorizzazione;
e) a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni opere subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2f) a individuare quali subappaltatori esclusivamente Imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Costruttori per categorie e classi di una dichiarazione circa la sussistenza o meno importo corrispondenti ai lavori da realizzare, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di eventuali forme qualificazione delle Imprese;
g) a trasmettere entro 20 giorni dalla data di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c.ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanziate, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito aggiunta agli estremi del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantee del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in
h) a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
i) ad inserire nei contratti con i subappaltatori una clausola che vieti espressamente l’ulteriore subappalto;
j) a garantire che da parte dei subappaltatori venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali in vigore;
k) a trasmettere periodicamente all’ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi effettuati dalle Imprese subappaltatrici, oltre ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:propri;
1l) la documentazione attestante a trasmettere all'Ente Appaltante sia le referenze tecniche che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti le informazioni comprovanti l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici, sicurezza e tutela della salute nonché in relazione alla categoria e all’importo dei lavori materia contributiva ed assicurativa da realizzare in subappalto o in cottimoparte dell'Impresa prescelta;
2m) una l'Impresa appaltatrice dovrà portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o più dichiarazioni del subappaltatoreintegrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Fascicolo, rilasciate ai sensi degli artt. 46 informandoli dei rischi dovuti alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. spaziale delle stesse nonché delle misure da adottare per far fronte a tali rischi; Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante in seguito a appaltante, previa richiesta scritta dell'Appaltatoredell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 euroEuro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticaresubappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, per i lavori ai servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento alle forniture di cui al punto 4 dell’allegato XV comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'autorizzazione al Decreto n. 81 subappalto non solleverà comunque l'Impresa Appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali e, pertanto, essa risponderà direttamente e pienamente dell'operato del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori personale e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria coordinamento dei lavori subappaltati dei subappaltatori, e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza della completa osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatricivigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, rimando l'Ente Appaltante completamente estraneo a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artttale rapporto. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in Il subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a sua volta i lavoriun terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. 1ll contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso. E’ fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto, pena l’immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando è ammesso secondo le condizioni di cui all’art. disposizioni dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento)codice, in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione particolare: - deve essere autorizzato della Stazione stazione appaltante, alle subordinatamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che subappaltare. In caso di mancata indicazione, il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatovietato;
bc) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del l’affidatario depositi il contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. Il contratto di subappalto devono risultareindica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Non si configurano come attività affidate in subappalto, pena rigetto dell’istanza le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto; L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti generali o speciali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 13 dell’art. 105 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di sicurezza subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenzacontributivi, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 29 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’artD.Lgs. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto 276/2003. Nei contratti di subappalto presso dovrà essere inserita la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito seguente clausola: “Le parti si impegnano a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate rispettare tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento clausole pattizie di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008“Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 Settembre 2019, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettofini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il Direttore dei Lavori contenuto e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialegli effetti”.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (52)in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, è ammesso nel limite con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (53)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.di ciascuna categoria; (54)il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;(55)
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (56) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoNuovo Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e successive modificazioni e integrazioni97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore, nei termini che seguono:
(opzione 1: lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
(opzione 2: lavori di importo superiore a 150.000 euro)
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Nuovo Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)cento).L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; qualora la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 39 del Regolamento generale in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 81 del Nuovo Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Contratto D’appalto
SUBAPPALTO. (scegli una delle seguenti due opzioni)
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, è ammesso nel limite sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».{Capitolato.Fine Prescrizione in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: , comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’Art.53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65successivoArt.59, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2 -bis, primo periodo, del d.lgs. 50/2016 n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e successive modificazioni comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e integrazioni97 del medesimo decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 Art.43 e 45 Art.45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 3040% (trenta quaranta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, ferme restando le prescrizioni con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedel Committente , alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante il Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., collegamento con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), appaltante trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione anche alla qualificazione in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusioneesclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d4) la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che non sussista, nei confronti indichi puntualmente l'ambito operativo del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgssubappalto sia in termini prestazionali che economici. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione L’autorizzazione da parte del Committente è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 10 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante il Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o ovvero di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante del Committente sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte ) nel rispetto degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008della manodopera, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati alle prestazioni affidate in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettosubappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltanteil Committente, sentito il Direttore direttore dei Lavori lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltantetrasmettere, tra le altre cose, al Committente,, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5sicurezza. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi del distacco di manodopera, dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali. Il Committente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Sources: Accordo Operativo
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 4, è ammesso nel limite comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (64) in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del contrattoCodice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (65)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c), possono essere subappaltati per intero;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito (66) con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
SUBAPPALTO. 1Si applica quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art.49 del DL77/2021. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Appaltatore abbia indicato provveda: • nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, a indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che se intende subappaltare o concedere a cottimo parte delle lavorazioni; • a non subappaltare o ad affidare in cottimocottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; l’omissione delle indicazioni sta • a significare indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che il ricorso intende subappaltare; • a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto o all’Amministrazione che provvede al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa); • a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultarelavorazioni, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta allegando alla copia autentica del contratto di subappalto;
2) di una , la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa alla quale è affidato affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente previsti dal successivo punto; • a individuare quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per la partecipazione alle gare categorie e classifiche di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di ordine generale qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dalla normativa vigente; • a inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; • a garantire che da parte dei subappaltatori e successive modificazioni cottimisti venga rispettato il trattamento economico e integrazioni;
3. Il normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; • a comunicare il "codice univoco di congruità" del cantiere e il "codice di autorizzazione" per la verifica dell'attestazione di congruità - MOCOA; Una volta autorizzato il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente l’Appaltatore dovrà: • trasmettere alla stessa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni dalla Stazione appaltante in seguito data di ciascun pagamento effettuato a richiesta scritta dell'Appaltatoreproprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più • curare il coordinamento di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni imprese operanti nel cantiere, al fine di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coordinamento coerenti col piano presentato dall’Appaltatore; • esporre i cartelli di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori cantiere a proprie spese e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria . • trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori subappaltati da parte dell’Appaltatore e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il sub-appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato specialecapitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’artdelle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 119 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta : • il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; • non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare subappaltare. • che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) : ▪ di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - ▪ l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ▪ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - ▪ l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 6560, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) ; ▪ di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) ; • che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera bd), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) : ▪ la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) ; ▪ una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione Capo II del DURC di quest’ultimo;
d) Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti; • che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: ▪ se l’importo del contratto di subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2 ; ▪ il subappalto è vietato, a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato accertata una sola volta per non più di 30 giornidelle situazioni indicate dagli articoli 84, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo terminecomma 4, eventualmente prorogatoo 91, senza che la Stazione appaltante abbia provvedutocomma 7, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4citato decreto legislativo n. 159 del 2011. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare: • l’Appaltatore dovrà garantire che il subappaltatore, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non superiore al 20% (venti per cento)inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro; qualora • se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) ; • nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) ; • le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) : ▪ la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) ▪ copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del Codice dei Contratti, tutte le prestazioni di cui al presente appalto, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del Codice dei contratti, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contrattid.lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici%, dell’importo complessivo del contratto.
2totale dell’appalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere concede- re in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo cotti- mo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) appaltante di copia autentica del contratto con- tratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappaltodello stesso;
2c) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamentocollegamen- to, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla il soggetto al quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dichia- razione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
cd) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b)appal- tante, trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblicivigente, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del il DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioniin originale nonché i dati necessari all’acquisizione d’ufficio dello steso;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, D.lgs.n.50/2016 e s. m. e i. è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), ) in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2contratto dei lavori. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore : a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore ; b)che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di : 1)di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se -se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento -l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2; -l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; -l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) di e b); -l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti; 2)di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore; c)che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la : 1)la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una ; 2)una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimo;
d) che Codice dei contratti; d)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 1)se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 2)il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il ▇.▇▇ subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione dell'appaltatore, nei termini che seguono: a)l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso b)trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ; c)per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Le prestazioni eseguite direttamente dai soci o il subaffidamento in cottimoda società controllate dal medesimo controllore del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ferme restando le condizioni di cui all’artai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.------------------------
2. L’affidamento Le società cui sono affidati direttamente i lavori sono tenute ad eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in subappalto o in cottimo è consentito, sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione della Stazione appaltantedel Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, alle nel rispetto delle seguenti condizioni:: ----------
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso conformità al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatoProgetto Esecutivo approvato;
b) che l’Appaltatore provveda al depositoi lavori possono essere subappaltati, presso la Stazione appaltante:
1) nel rispetto delle norme vigenti, conformemente a quanto indicato dal Concessionario in sede di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzioOfferta;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteper le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice. ---------------
5. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi della lettera b)dell’articolo 164 del Codice, trasmetta alla Stazione appaltante:nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara. ----------
1) 6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante che il subappaltatore è possesso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto capo all’appaltatore e/o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del al subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause dei requisiti professionali e speciali dichiarati in sede di esclusione;Offerta.
3) le informazioni di cui all’art7. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, Il Concessionario resta in ogni caso respon- sabile in via esclusiva nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto8. Per i subappalti o cottimi quanto attiene le specifiche tecniche di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euroesecuzione dei lavori, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàsi rimanda all’art. 2.3 del Contratto EPC-iesimo.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’artGli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle disposizioni dell’art. 105 del Codice Dlgs 50/2016, così come modificato dal Dlgs 19.04.2017 n.56 (decreto correttivo);
2. E’ vietato il subappalto dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta lavori per cento), in termini economici, una quota superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.contrattuale;
23. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimosubappalto; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimosubappalto;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
4. E’ obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6.11.2012 n.190 ossia:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
3b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
46. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
57. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
68. I Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati in o di importo superiore e a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
9. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, tra i quali l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto non possono essere oggetto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavoriqualificazione.
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. 1E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappalto subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il subaffidamento in cottimomontaggio, ferme restando può avvalersi di imprese di propria fiducia per le condizioni quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall’ articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575. È fatto obbligo all'affidatario di cui all’art. 105 comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del Codice dei contrattisub-contraente, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo l'importo del contratto.
2, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’affidamento L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a1) che l’Appaltatore abbia i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende intendono subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi stazione appaltante almeno venti giorni prima della lettera b), data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal D.Lgs. 163/2006 in relazione alla categoria prestazione subappaltata e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di ordine generale e assenza della cause di esclusionecui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappaltatoresubappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni modificazioni. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e integrazioni;
3con proposta motivata di pagamento. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore L’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; la Stazione appaltantea tale fine, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere essi devono essere indicati anche i nominativi evidenziati separatamente nel relativo contratto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di tutte le imprese subappaltatriciquesto ultimo, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabilieseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido con l’appaltatore, dell’osservanza dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per tramite dell’Appaltatorecento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artttermini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono essere può formare oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappalto. E’ fatto divieto di subappaltare a sua volta i lavoriin favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
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Sources: Contract for Road Maintenance
SUBAPPALTO. 1. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato: a)è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice cottimo dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente; b)fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; c)ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del contratto.
2Codice dei contratti è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; d)i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n° 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore : a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore ; b)che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore. c)che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) la : 1)la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratticontratti e ss.mm.ii., è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i la terna di subappaltatori, come indicato all’art. 105 comma 6 del Codice, essendo previste, nell’ambito dei lavori oggetto di appalto, anche attività individuate al comma 53 dell’art.1 della Legge 06/11/2012 o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;.
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, 67 per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dai documenti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 acquisita a norma del medesimo decreto legislativo n. 159/2011;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159/2011;
3) per le attività imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, commi 53 e successive modificazioni e integrazioni54 del decreto legislativo n. 190/2012, l’informazione antimafia è acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni prefettura;
4) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza relativi ai lavori da affidare in subappalto; qualora le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 44 e 45 46 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo totale dei lavori. (solo se in presenza di lavorazioni di importo non superiore al 10% del contrattototale e non superiore a 150.000 euro, non indicate nel bando come scorporabili, aggiungere il seguente periodo) I lavori individuati all’articolo Art.4, Riferimento non valido, Riferimento non valido, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo Art.54, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65Art.60, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. 50/2016 n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e successive modificazioni comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e integrazioni97 del medesimo decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)) (qualora si sia scelto di non applicare il ribasso al costo del personale e agli oneri di sicurezza aziendale, opzioni 1.b e 2.b all’articolo 2 – offerte al netto - aggiungere il seguente periodo) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in subappalto; qualora le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendale relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 Art.44 Art.45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. (in presenza di una o più categorie OS 4, OS 5, OS 13, OS 18-A e OS 18-B, aggiungere il seguente periodo) Tuttavia, ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del Regolamento generale, l’appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili «_______», possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie; tali affidamenti non sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 118, comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso trova comunque applicazione la disciplina di cui al precedente comma 2, lettere b), c) e d), intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al subcontraente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. Il 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo A4, e come di seguito specificato: è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice cottimo dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del contratto.
2D.P.R. 554/1999, che superino il 15% dell’importo totale dei lavori ovvero il valore di 150.000 Euro come indicato al precedente art. 4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) : che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) ; che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) . che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) ; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;
3; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 2 per cento dell’importo contrattuale dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione stazione appaltante sono ridotti della metà.
4pari a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore : l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) ; le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) ; le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edileEdile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltocadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. collettiva nazionale; Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e alle società anche consortilii noli a caldo, quando le imprese riunite se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. 1Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Appaltatore, che rimane l’unico e il solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato. L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto Appaltatore al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta : • il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto; • in sede di offerta devono essere indicati i lavori servizi o le forniture o le parti di opere servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimosubappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso • l’Appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al depositoResponsabile Unico del Procedimento, presso per la Stazione appaltante:
1) di successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltateattività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; dal • alla copia autentica del contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena deve essere allegata la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, collegamento a norma dell’art. 2359 c.c., . con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti . L’Amministrazione provvede al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente rilascio dell’autorizzazione al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della dalla relativa richiesta; tale termine . Si precisa, inoltre, che: • l’esecuzione delle attività subappaltate non può essere prorogato una sola volta per oggetto di ulteriore subappalto; • è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; • l’amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l’Appaltatore non più trasmetta nel termine di 30 giorni20 giorni sopra riportato le fatture quietanzate del sub-Appaltatore; • prima dell’inizio delle attività il subappaltatore trasmette all’Amministrazione, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti; • l’Appaltatore è, altresì, responsabile in ogni casosolido con il subappaltatore degli adempimenti, alla conclusione dei lavori in subappaltoda parte di quest’ultimo, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché degli obblighi di quelli dovuti agli organismi paritetici sicurezza previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia normativa vigente; • in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà l’autorizzazione al subappalto; • è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui agli arttall’art. 43 e 45 105, comma 7, del presente Capitolato speciale.
5D.Lgs. Le presenti disposizioni n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che: • tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche ai raggruppamenti temporanei nei confronti di imprese e alle società anche consortilieventuali subappaltatori; • nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente Art. 14. L’Appaltatore è comunque tenuto a comunicare, quando le imprese riunite prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’Appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabilifornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto81;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 200881, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 4, è ammesso nel limite comma 1 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria. Tutte le altre lavorazioni sono scorporabili o subappaltabili a scelta del contrattoconcorrente, fermo restando l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, sussista nei confronti del subappaltatore, subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;159/2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss. mm. e ii (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 11 Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Il subappalto o il subaffidamento è ammesso in cottimo, ferme restando le condizioni di cui conformità all’art. 105 del Codice dei contrattie non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. L’Impresa affidataria dovrà praticare, è ammesso nel limite del 30% (trenta per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in termini economicisubappalto, dell’importo complessivo del contratto.
2alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentitosottoposto, previa autorizzazione della Stazione appaltanteai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia : ▪ l’Impresa concorrente dovrà aver indicato all’atto dell’offerta in fase di gara le attività e/o i lavori o le parti di opere servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso Coni Servizi l’originale o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni attività subappaltate; dal ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenzasopra, ai sensi dell’art. 3105, commi 1 7 e 918, della L. n. 136 del 2010Codice, pena dovrà produrre: - la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, collegamento a norma dell’art. 2359 c.c., . con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o cui l’Impresa affidataria sia un consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese partecipanti Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al raggruppamentosubappaltatore, società al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o consorzio;
c) che l’Appaltatorelavori, unitamente al deposito l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto presso l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare motivi di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 80 del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. LgsCodice. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabiliSi applicano, in solido con l’appaltatorequanto compatibili, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito altre disposizioni dell’art. 105 del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialeCodice.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Informatico
SUBAPPALTO. 1. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 118 del D.Lgs. n.163 del 2006, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice cottimo dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.dei lavori della stessa categoria prevalente;
2. L’affidamento Sempre ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamentiunitamente, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell'articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) che l’Appaltatorel'appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal Dlgs. 163/06 in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni generali di cui all’artall'articolo 38 del Dlgs. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo163/06;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall'art. 50/2016 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).
3. Il subappalto e l’affidamento l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento l'affidamento del subappalto.
4. Per Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell'Amministrazione è di 15 giorni.
45. L’affidamento L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltoai sensi dell'art. 118, i comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno all'esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltolavori;
d) l'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
e) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoresempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
56. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
67. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. (solo nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori)
10. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui all'art. 107 del Regolamento, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal D.Lgs. 207/2010.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimonon può superare la quota del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo di contratto, ferme restando le condizioni di cui all’artai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltanteAppaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltatedi tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto devono deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltanteAppaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC di quest’ultimo;del subppaltatore.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 67 del D.Lgs. n° 159/2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore a Euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l’attivazione della Banca dati e successive modificazioni comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e integrazioni97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euroEuro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora %;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri costi per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltanteAppaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edileEdile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 44 e 45 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimocontratto non può essere ceduto, ferme restando le condizioni a pena di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattonullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55/90, i lavori previsti nel capitolato speciale d’appalto che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, autorizzato alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’impresa abbia indicato per iscritto, all’atto dell’offerta dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzatointenda subappaltare;
b) che l’Appaltatore l’impresa, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 del c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimosubappalto; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al momento del deposito presso l’Amministrazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantesubappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) l’Impresa fornisca altresì la documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimolegislazione vigente;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappaltatoresubappalto, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni e modifiche ed integrazioni;.
34. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate effetti.
5. Se non sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione del subappalto, l’amministrazione è legittimata a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646/82 e ad esercitare le azioni necessarie al riconoscimento del risarcimento del danno.
6. Il subappaltatore ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione e dopo l’accettazione del proprio piano operativo da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
7. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di legge per l’affidamento ammissibilità del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
48. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighiL’appaltatore è tenuto a:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione%;
b) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati cantiere, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le trasmettere all’Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
9. L’appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
10. Le imprese subappaltatrici devono devono:
a) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
db) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edileEdile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì ;
c) trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltocadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
511. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortiliLa stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabiliche resta quindi a carico dell’appaltatore.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (lii)in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, è ammesso nel limite con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (liii)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.di ciascuna categoria; (liv)il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;(lv)
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (lvi) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoNuovo Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della comunicazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e successive modificazioni e integrazioni97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore, nei termini che seguono:
(opzione 1: lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
(opzione 2: lavori di importo superiore a 150.000 euro)
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Nuovo Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)cento).L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; qualora la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 39 del Regolamento generale in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 81 del Nuovo Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Contratto D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Ai sensi, dall'articolo 105, comma 1, (modificato dalla della legge n. 108/2021) non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o il subaffidamento in cottimolavorazioni oggetto del contratto di appalto, ferme restando le condizioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di cui all’artmanodopera. 105 Pertanto l’importo complessivo subappaltabile non può superare la quota del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 3049,99% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattodi ciascun contratto applicativo.
2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l’esecutore, all’atto dell’offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera nell’atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, consentito previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’esecutore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto oggetto di subappalto devono risultaresubaffidamento, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimosubappaltatrice; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b)subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:
1) all’Amministrazione la documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, qualificazione in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 80 del DURC di quest’ultimoCodice;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla sia superiore ad euro 150.000,00 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, D. Lgs n. 159/2011, in seguito relazione ai soggetti indicati all’art. 85 del medesimo decreto; il subappalto è vietato, a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, c.4 o 91, c.7, del medesimo D.Lgs..
5. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale richiesta dell’esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante l’Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
46. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticarea. ai sensi dell’art.105 comma 14 del Codice dei Contratti, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021, il subappaltatore, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di costi della sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008della manodopera, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati alle prestazioni affidate in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progettosubappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale C.C.N.L. nazionali e territoriale locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’esecutore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
dd. nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Forlì, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
e. nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla stazione appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell’ambito delle lavorazioni subappaltate;
f. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
1. contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per l’approvazione, prima dell’inizio dei lavori, come specificato all’articolo 35. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione, così come indicato sempre all’articolo 35.
2. prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) , la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale denuncia allo sportello unico previdenziale;
3. ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia il prospetto dei versamenti contributivisubappalti e delle forniture affidati, previdenzialiriportante l’oggetto e l’importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, assicurativi nonché cottimista o fornitore, alla data di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettivamaturazione del SAL;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
67. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra..
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (42) in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. 105 all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratticontratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, è ammesso nel limite con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (43)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattodi ciascuna categoria; (44) il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; (45)
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera c), possono essere subappaltati per intero;
d) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero e l’importo subappaltato non concorre (46) alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. 1 - Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutto o il subaffidamento in cottimoparte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera. L’ eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 del presente capitolato e l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattoD.Lgs 50/2016.
2. 2 - L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, l’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L’appaltatore si impegna altresì ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ovvero da diniego di iscrizione. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
3. 3 - Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. 4 - L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione%;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. 5 - Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. 6 - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
7 - I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8 - I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), ) in termini economici, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte parti degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 e s.m.i.; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A del Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B del predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. L’autorizzazione è altresì subordinata alla regolarità contributiva del subappaltatore, verificabile attraverso la richiesta di DURC da parte della Stazione appaltante. In ogni caso le ditte subappaltatrici dovranno essere possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara con riferimento all’importo del singolo subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale relative ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale relative ai lavori in subappalto, non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore siano stati sono affidati in tutto o in parte degli gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario ordinario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, appaltante per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale nazionali e territoriale territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 36 e 45 38 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Sources: Contract for Works and Supplies
SUBAPPALTO. 1. Il L’eventuale subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 non può superare la quota del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 3049,99% (trenta quarantanove/99 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.) della categoria prevalente;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente:
1b.1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - − se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - − l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 6566, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
2b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltantestessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’artall’articolo 80 del D.Lgs. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimon. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 39 c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticareil subappaltatore, per i lavori e le opere prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non superiore al 20% (venti per cento); inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraetene principale ;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 42 e 45 44 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Sources: Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (54)in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le condizioni prescrizioni di cui all’art. all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, è ammesso nel limite con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (55)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contratto.di ciascuna categoria; (56)il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;(57)
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Contratto D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il L’eventuale subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite non può superare la quota del 30% (trenta per cento), in termini economici, ) dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltantedell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente:
1b.1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
2b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltantel’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltantestessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’artall’articolo 80 del D.Lgs. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimon. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici%, dell’importo complessivo del contrattototale dei lavori relativi alla categoria OG1e OG11.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e successive modificazioni lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e integrazioni;cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora ;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Sources: Contratti Di Quartiere Ii
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o il subaffidamento in cottimosubappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le condizioni prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione di cui all’art. 105 all’articolo 4 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattopresente capitolato.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore ▇. ▇▇▇ l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorec. Che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare generali di lavori pubblicicui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’articolo 67 del d.lgs. 50/2016 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011;
e. Verifica della regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità);
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione dell’appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo;
4. Tale richiesta scritta dell’appaltatore deve essere predisposta obbligatoriamente mediante l’utilizzo della modulistica pre- compilata dalla Stazione Appaltante e disponibile a richiesta dall’appaltatore.
5. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giornivolta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la mancata emissione del DURC in corso di validità da parte degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro: - 30 giorni dall'istanza di legge autorizzazione per l’affidamento del subappalto. Per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00; - 15 giorni dall'istanza per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro€ 100.000,00, i termini per comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa (DURC in corso di validità);
6. Trascorsi questi termini, si forma il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà"silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento.
47. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore a. L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei b. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le c. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le d. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
58. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, se previsti, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
69. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto.
10. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
11. I lavori relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo della medesima categoria;
12. Per la disciplina del subappalto, subaffidamenti e subcontratti si fa riferimento ai “Chiarimenti e richiami normativi” del “Settore Attuazione Piano Dei Servizi, Programma Opere Pubbliche, Strade - Servizio Progettazione Edilizia - Ufficio Sicurezza Cantieri Temporanei E Mobili”, allegato al presente capitolato.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il È ammissibile il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’artai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite D. Lgs n° 50/2016 e sue successive mm.ii..
2. I concorrenti dovranno indicare nella proposta tecnica la parte del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattoservizio che intendono eventualmente subappaltare.
23. Si precisa che il subappalto deve comunque essere autorizzato preliminarmente dalla stazione appaltante e che resta impregiudicata la responsabilità dell’aggiudicatario in relazione a danni prodotti alle opere, beni ed impianti in gestione, a terzi ed alle proprietà comunali dal personale della ditta subappaltatrice. In ogni caso, pertanto, l’Appaltatore rimane, di fronte all’Amministrazione comunale, unico responsabile delle prestazioni subappaltate.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentitoè, previa autorizzazione della Stazione appaltantesubordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
a) a. che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) b. che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena il rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte .
2) l’inserimento della clausola di accettazione degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento standard sociali di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al allo specifico successivo articolo 65articolo, per quanto di pertinenza, e dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
23) l’individuazione delle prestazioni con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore;
4) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) c. che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltanteAppaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori l’esecuzione del servizio da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
d) d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre Ditte specializzate per la fornitura a piè d’opera di materiali, nonché per la fornitura anche in cottimo devono essere autorizzati preventivamente opera di manufatti speciali, conformemente a quanto previsto dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento circolare del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàMinistero Pubblici n°1643 del 22/6/1967.
45. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) a. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimidelle prestazioni in subappalto;
c) b. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori delle prestazioni in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo Documento di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5Valutazione dei Rischi. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6il servizio. I lavori affidati Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
6. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i lavorinominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contratti4, è ammesso nel limite comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento). Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, in termini economicia qualsiasi categoria appartengano, dell’importo complessivo sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, ferma restando l’osservanza dell’art. 105 del contrattoCodice dei contratti.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltanteAppaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltanteAppaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltatedi tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto devono deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltanteAppaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC di quest’ultimo;del subppaltatore.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 67 del D.Lgs. n° 159/2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore a Euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l’attivazione della Banca dati e successive modificazioni comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e integrazioni97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euroEuro 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora %;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri costi per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltanteAppaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 44 e 45 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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SUBAPPALTO. 1. Il subappalto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o il subaffidamento non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel con il solo limite del 30% (trenta divieto di subappalto subcontratti dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del contratto.
2D.P.R. n. 207/2010. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamentoall’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) appaltante la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei possiede i requisiti prescritti dalla normativa vigente economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per la partecipazione alle gare le categorie e le classifiche di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni , nonché la documentazione prevista dall’articolo 118 del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli arttD.Lgs. 46 163/06 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante successive modificazioni ed integrazioni. il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni di cui all’art. 41termine previsto dall’articolo 118, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 8 del DURC d.lgs. 163/06 decorre dalla data di quest’ultimo;ricevimento della predetta istanza.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 20.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998;
3e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008relativi alle prestazioni affidate in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; . la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizionedi quanto sopra prescritto. l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimidegli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatorel’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione . Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori in subappaltoo dello stato finale dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché dovrà essere presentato il documento unico di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5regolarità contributiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6, nonché ai concessionari di lavori pubblici. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, e 7 del D.P.R. 207/2010. Solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In tali casi, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da costoro, con il relativo importo e la proposta motivata di pagamento.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’art. 105 del Codice dei contrattiall’articolo 4, è ammesso nel limite comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del contratto.Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c),possono essere subappaltati per intero;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - ‐ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - ‐ l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; ‐ l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 38 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 73, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora ;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 articoli 48 e 45 50 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
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Sources: Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite così disciplinato:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo della singola categoria; il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
b) per i lavori individuati all’articolo 5, comma 3, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37; possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei relativi requisiti.
c) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del contratto30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori. Fermo restando tale limite complessivo, la quota subappaltabile dei lavori di cui alla lettera a), non concorre al predetto limite complessivo.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) , di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - :
1) l’individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
2) l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
3) l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
4) l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
5) se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole , le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenzasicurezza (CSC) previsti dal PSC, ai sensi dell’art. 3del comma 4, commi 1 e 9lettera b);
c) che l’appaltatore, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta unitamente al deposito del contratto di subappalto;subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
21) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
12) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
23) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della delle cause di esclusione;
3) le informazioni esclusione di cui all’art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione all’articolo 80 del DURC di quest’ultimoCodice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazionidall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 69, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a su richiesta scritta dell'Appaltatore; dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per ;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante di cui alla lettera a) sono ridotti della metàa 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora , deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore siano stati affidati parte degli sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, degli gli impianti o delle le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al del Decreto n. 81 del 20082008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri Costi per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneCSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
bc) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
cd) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
de) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza POS in coerenza con i piani il PSC di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato specialeall’articolo 44.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. È vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o Nel caso di opere pubbliche, la stazione appaltante dovrà indicare nel progetto e nel bando di gara le categorie prevalenti ed il subaffidamento relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da realizzare; la quota parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti è definita in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’artuna quota non superiore al 30% delle singole categorie ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattoDecreto Legislativo 50/2016.
21. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica deposito del contratto di subappalto ( completo di computo metrico ed elaborati accessori che consentano la precisa individuazione delle opere concesse in sub appalto) presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultareprestazioni e unitamente, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della L. n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del Codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorziopartecipanti);
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) altresì la documentazione certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, dal Decreto Legislativo 50/2016 in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) le informazioni generali di cui all’artall'art. 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione 136 del DURC di quest’ultimoDecreto Legislativo 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgsdall’art. 50/2016 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 €, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
32. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo terminericorrano
3. Ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro€, i termini il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metàdell’Amministrazione è di 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappaltoai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, i gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione%;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati indicati, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimidegli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo;
c) le imprese subappaltatrici subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabililavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), risponde in solido con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei loro dipendenti contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le prestazioni rese nell’ambito malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del subappaltocorrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);
de) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoresempre ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmetteredevono, a scadenza trimestrale ealtresì, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lett. d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lett. d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione
9. Ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, se una o più d’una delle lavorazioni relative strutture, impianti ed opere speciali, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
10. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. 207/2010. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
11. Nel caso di sub affidamenti di cui all' articolo 7 ed in particolare per le "forniture in opera" dovrà essere comunicata la stipula del contratto completo delle generalità dell'affidatario, l'importo affidato e uno specifico elaborato da cui si evinca che l'importo della manodopera da utilizzare in cantiere per l'installazione è inferiore al valore dei materiali.
a) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto o il subaffidamento sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo complessivo del contrattodell'importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 651.12.9, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. dell’articolo 3, commi 1 e 9, della L. legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. dell’articolo 2359 c.c.del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatorel’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (i) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 del d.P.R. D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusioneesclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) le informazioni di cui all’art. 41all'articolo 1.8.1, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione dell'acquisizione del DURC di quest’ultimoquest'ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 50/2016 dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatoredell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti 20 per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione stazione appaltante, sentito il Direttore direttore dei Lavori e lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatoredell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappaltoquadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) collettiva e copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli artt. 43 predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 1.8.3 e 45 1.8.5 del presente Capitolato specialeCapitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto