TASI. La legge di Bilancio 2018 ha confermato l’esenzione TASI (prevista dall’anno 2016) per l’Abitazione Principale in categoria catastale da A/2 a A/7 (escluse cat. A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) o unità immobiliare ad essa assimilata. Per quanto riguarda il cosiddetto “comodato d’uso”, cioè l’unità immobiliare (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa dal proprietario l’uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), lo Stato ha modificato la normativa vigente nel 2015 e dal 2016 ha eliminato la possibilità dei Comuni di assimilarla all’abitazione principale TASI, ma ha stabilito nuove condizioni per poter ottenere la riduzione del 50% della base imponibile IMU . L’agevolazione è prevista per l’unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7, concessa in comodato d’uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, in possesso dei seguenti requisiti: - il proprietario (comodante) deve risiedere nel Comune di Collegno - il proprietario (comodante) non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza sita in Collegno, non classificata in cat. A/1 A/8 A/9 - il contratto di comodato d’uso deve essere registrato e l’agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto. Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all’IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l’applicazione dell’IMU (10,5 per mille per gli altri fabbricati; 8,9 per mille per alloggi ATC non “sociali” e 3 per mille per alloggi locati con contratti agevolati) l’Amministrazione ha confermato l’azzeramento delle aliquote TASI per le categorie di “altri immobili” e “aree fabbricabili” che sono già soggette ad IMU. In relazione alla particolare fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati) si conferma anche per il 2019 l’aliquota TASI pari al 2,5 per mille.
TASI. Principali operazioni
1. Esame delle dichiarazioni presentate dai contribuenti al Comune e dei relativi versamenti, con liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta;
2. Individuazione delle posizioni soggette ad accertamento in rettifica;
3. Individuazione delle posizioni soggette ad accertamento d’ufficio;
4. Reperimento dei dati anagrafici del contribuente;
5. Acquisizione da parte del Comune delle denuncie di variazione presentate;
6. Predisposizione della documentazione necessaria per il recupero d’imposta nei confronti dei contribuenti morosi;
7. Istruttoria delle pratiche di richiesta di rimborso;
8. Predisposizione dei prospetti dei crediti sospesi.
TASI. Devono essere assicurate le seguenti principali funzionalità: · Gestione delle dichiarazioni. · Determinazione aliquote e previsioni di gettito. · Gestione delle detrazioni ed agevolazioni. · Gestione aree fabbricabili. · Gestione Edifici D con valore a bilancio. · Gestione dello sportello. · Gestione delle riscossioni. · Gestione pratiche di rimborso. · Determinazione del dovuto. · Controllo versamenti. · Gestione attività di accertamento. · Predisposizione ruolo coattivo. · Rendicontazione contabile incassi e rimborsi. · Attività di controllo ed incrocio con banche dati catastali. · Attività di controllo ed incrocio con atti di compravendita immobiliari (MUI). · Integrazione con procedura Anagrafe. · Flussi informatici verso enti esterni.
TASI documenti senza gli accordi di programma sui piani di zona lombardi
TASI. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-cembre 2011, n. 214. La TASI è dovuta non solo dai proprietari degli immobili, ma anche dall’utilizzatore, come già avviene con la TARI, nella misura tra il 10 ed il 30 per cento dell’imposta. L’art. 1, comma 677, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobile. La legge di stabilità 2015 ha confermato quanto già normato dalla L. n. 147/2013 e s.m.i., stabilendo che nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti ( 2,5 per mille ) per un ammontare complessivamente superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati nella stessa Deliberazione di approvazione del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ) confermata anche per il 2015. Con apposita deliberazione di Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014 sono state determinate le aliquote TASI e le relative esenzioni. Al momento, sussiste ancora incertezza normativa riguardo l’eliminazione di importanti segmenti di prelievo immobiliare e le relative modalità di compensazione, nonché indeterminatezza circa i vincoli di finanza pubblica e il superamento del Patto di stabilità int...
TASI. Altre tariffe imposte e tasse locali
TASI. Gestione del tributo • Gestione ruoli con possibilità di emissione oltre che nel formato Ministeriale anche in altri formati, es. excel, word etc…) • Gestione della normalizzazione dati contribuenti • Gestione delle situazioni anomale o irregolari • Analisi importi e simulazioni • Gestione riscossione diretta e regime di comunicazione • Gestione provvedimenti (liquidazioni, accertamenti, rimborsi, bollettini, provvedimenti di rettifica ed annullamento) • Integrazione con Anagrafe, Tributi generali, Catasto • Controlli incrociati • Gestione di eventuali denunce di variazione • Gestione dei dati statistici di riassunto e di dettaglio suddivisi per le varie tipologie di voci (a puro titolo di esempio: n. abitazioni, n. contribuenti, imposta riscossa, ecc.), possibilità di esportare i dati in diversi formati, es. excel, word etc… • Possibilità di estrazione di dati e confronto con altre banche dati (ad es. elenco contribuenti TIA con contribuenti TOSAP, ICI o con ANAGRAFE RESIDENTI, ecc.) • Procedura online, internet, che consenta da parte del contribuente il calcolo della TASI La procedura dovrà produrre le seguenti stampe: • Scheda sintetica contribuente • Scheda analitica contribuente • Scheda contribuente, contitolari e occupanti • Scheda con situazione dichiarato • Scheda con situazione accertata • Tabulato anagrafiche (Persone fisiche, ditte o enti) • Tabulato Persone fisiche con dati anagrafici errati o senza codice fiscale • Tabulato ditte o enti con controllo su partita Iva errato • Tabulato immobili per tipologie (Fabbricati, Terreni, Aree F., Gruppo D) • Tabulato immobili con rendite presunte • Tabulato immobili per i quali si è richiesta la rendita definitiva • Tabulato immobili con dati rettificati dall’operatore • Tabulato immobili con dati discordi dalle informazioni desunte dal catasto • Tabulato contribuenti con versamento regolare rispetto al denunciato • Tabulato contribuenti con versamento superiore rispetto al denunciato • Tabulato contribuenti con versamento inferiore rispetto al denunciato • Tabulato contribuenti con dichiarato regolare rispetto ai dati catastali • Tabulato contribuenti con dichiarato superiore rispetto ai dati catastali • Tabulato contribuenti con dichiarato inferiore rispetto ai dati catastali • Tabulato contribuenti con richiesta integrazione informazioni o convocati • Tabulato contribuenti con provvedimenti (liquidazione, accertamento, rimborso, sanzioni amministrative) • Tabulato importi • Tabulato simulazioni impor...
TASI. La legge di Bilancio 2020 ha previsto l’accorpamento della TASI e dell’IMU, con l’abrogazione della TASI e l’istituzione della nuova XXX 0000.
TASI. L’Ufficio legislativo del dicastero ha rappresentato l’opportunità di condurre specifici approfondimenti sulla imposizione tributaria locale per verificare i possibili impatti di tale disciplina sull’Amministrazione della difesa ed ha anche chiesto allo Stato maggiore della Difesa di individuare eventuali misure, anche legislative, da adottare. Lo Smd, a seguito dello studio condotto in merito, si è reso promotore di una modifica normativa finalizzata, a tutela dell’Amministrazione della difesa (per la quota parte che è a carico del titolare del diritto reale di godimento del bene immobile), ad esentare dalla Ta- si anche gli alloggi di servizio, onde evitare futuri contenziosi nei confronti dei comuni interessati. Ciò anche in relazione agli orientamenti giurisprudenziali, sfavorevoli all’amministrazione, secondo i quali se l’immobile posseduto dallo Stato non è destinato
TASI. L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu: • per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; • la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta); • è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata; • per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un’aliquota massima del 2,5 per mille. Q Imu Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare: • il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto); • l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare); • il titolare del diritto d’uso; • il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza; • il titolare del diritto di enfiteusi; • il titolare del diritto di superficie; • il concessionario di aree demaniali; • nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione); • il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare). Q Tasi AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta: • sia dal possessore dell’immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu); • che dal detentore. Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi: • l’inquilino...