Area delle posizioni organizzative Clausole campione

Area delle posizioni organizzative. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
Area delle posizioni organizzative. 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; b) presso le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. 3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Area delle posizioni organizzative. 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.
Area delle posizioni organizzative. Come previsto all’art. 13 del CCNL 21.5.2018, la Città metropolitana ha istituito l’Area delle posizioni organizzative, i cui incarichi sono conferiti dai dirigenti ai dipendenti classificati nella categoria D, con anzianità nella categoria di almeno 2 anni, per un periodo minimo di 1 anno a un periodo massimo non superiore a 3 anni. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nonché i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, sono stati oggetto di confronto tra le parti ai sensi dell’art. 5 del CCNL 21.5.2018, conclusosi con verbale del 3.9.2018, integralmente richiamato. Ai titolari delle posizioni organizzative viene riconosciuta, secondo i criteri previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance delle posizioni organizzative approvato dalla Città Metropolitana con decreto sindacale e tuttora vigente, una retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione, che sarà erogata indicativamente entro il mese di giugno dell’anno successivo. Secondo quanto previsto all’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative sono corrisposte al di fuori dal fondo delle risorse decentrate della Città Metropolitana di Milano. In relazione alla facoltà di attribuire incarichi ad interim ai titolari di posizione organizzativa, come previsto dal ccnl vigente, le parti convengono di prevedere l’esercizio di tale facoltà da parte dei dirigenti interessati, in caso di assenza per periodo prolungato del titolare della posizione superiore a 6 mesi, prevedendo la corresponsione nell’ambito della retribuzione di risultato al lavoratore incaricato di un ulteriore importo nella misura del 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la PO oggetto dell’incarico ad interim.
Area delle posizioni organizzative. 1) Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali così come previsto dal comma 1 dell’art. 14 del CCNL 21/05/2018, comunque non oltre il 20/05/2019. 2) Per il conferimento degli incarichi si terrà conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. 3) I responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative. Qualora la dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, onde garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, e per una sola volta, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del presente comma, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.9.2000. 4) Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non superiore a 3 anni, e minimo di 1 anno, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, secondo il modello di relazioni sindacali previsto all’art. 5 comma 3 lett....
Area delle posizioni organizzative. Le parti convengono che la decorrenza per l’applicazione dell’istituto dell’area delle posizioni organizzative è l’1 settembre 2000. Alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato sono pertanto destinati 200 milioni delle risorse del 2000. Le parti convengono di attivare, entro breve, un tavolo di concertazione – ai sensi dell’art.16 del CCNL sull’ordinamento - per la definizione dei criteri per la valutazione delle posizioni organizzative e della relativa graduazione e per il conferimento degli incarichi e la relativa valutazione periodica. La definizione dei criteri prenderà le mosse dall’analisi dell’assetto organizzativo.
Area delle posizioni organizzative. LAVORO STRAORDINARIO
Area delle posizioni organizzative. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Costituzione Art.12 Strumenti, premialità, indennità. Utilizzo
Area delle posizioni organizzative. Il C.c.n.l. per la revisione del sistema di classificazione del personale ha istituito l'area delle posizione organizzative per l'individuazione delle posizioni di lavoro che corrispondono alle caratteristiche descritte all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c). Le Parti concordano nel ritenere tali posizioni caratterizzate da una particolare rilevanza sul piano sia delle responsabilità amministrative sia di quelle gestionali e specialistiche, nell'ambito di un ruolo manageriale che contribuisce alla stessa ridefinizione delle funzioni dirigenziali. Con proprio atto n. 97 del 12.4.2000, la Giunta Comunale ha definito i criteri per la valutazione delle posizioni organizzative, sulla base delle intese raggiunte con la R.S.U., come descritti nell'allegato al medesimo atto, ed ha individuato le stesse. I criteri per la valutazione annuale dei risultati delle attività dei dipendenti incaricati delle posizioni saranno definiti in un apposito tavolo tecnico, sulla base delle proposte formulate dal Nucleo Tecnico di Valutazione nella seduta del 10 Febbraio 2000, di concerto coi Direttori di Area, come da verbale n. 16, tenuto conto delle considerazioni emerse nel corso dell'incontro tra la Giunta Comunale ed il Nucleo in data 22 Marzo 2000.
Area delle posizioni organizzative. 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (11), possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9 (12). (11) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995. (12) Vedi, anche, l'Accordo 18 dicembre 2003.