Ambiti di collaborazione Clausole campione
Ambiti di collaborazione. Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati:
I. Procedimenti di cui all’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
II. Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell’ANAC previsti dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69;
III. Obblighi informativi della Procura nei confronti dell’ANAC previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
IV. Richieste rivolte dalla Procura all’ANAC per l’acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell’Autorità;
V. Trasmissione alla Procura, da parte dell’ANAC, degli esiti di attività d’indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale.
Ambiti di collaborazione. Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione della collaborazione, attraverso il coinvolgimento delle Società del Gruppo Aspi interessate, finalizzata alla promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente in particolare nelle aree di seguito elencate: - iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità sociale; - progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali; - ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche internazionali e nazionali; - studio e progettazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la promozione del benessere organizzativo; - studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere; - studio e ricerche sui fattori di rischio per la prevenzione di patologie correlate al lavoro. La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati avverrà individuando uno o più cantieri modello nei quali verranno sperimentate le innovazioni derivanti da un utilizzo intelligente della tecnologia inserendo apposita sensoristica nei cantieri, DPI “intelligenti” e nuove metodologie di formazione, anche attraverso l’utilizzo della tecnica 3D. La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto. Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione, che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
Ambiti di collaborazione. 1. La Direzione Centrale per la Polizia Criminale, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti, trasmette all’ANAC dati statistici, a livello nazionale e regionale, desumibili dalla Banca Dati Interforze ed elaborati di analisi concernenti le attività illecite nel settore dell’evidenza pubblica e l’illegalità nella pubblica Amministrazione.
2. L’ANAC trasmette alla Direzione Centrale per la Polizia Criminale ogni informazione, acquisita nello svolgimento delle proprie funzioni, afferente le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. L’ANAC si impegna, in particolare, a mettere a disposizione della Direzione Centrale per la Polizia Criminale:
a) le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 213, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, secondo il Regolamento concernente l’accessibilità dei dati ivi raccolti;
b) le informazioni di interesse presenti nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti.
3. Sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del presente accordo le informazioni afferenti procedimenti penali in corso o comunque soggette ad eventuali ulteriori vincoli imposti dalla legge, compreso il segreto istruttorio.
4. Le finalità del trattamento da parte di ANAC dei dati comunicati dalla Direzione Centrale per la Polizia Criminale sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali la vigilanza ed il controllo al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione nel settore dell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sull’applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa.
5. Le finalità del trattamento da parte della Direzione Centrale per la Polizia Criminale dei dati comunicati dall’ANAC sono quelle legate allo svolgimento delle attività istituzionali finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, nonché di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, anche allo scopo di fornire dati...
Ambiti di collaborazione. 1. L’ANAC e la D.I.A. si scambiano, nei limiti consentiti dalla legge, dati e notizie rilevanti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di prevenire fatti illeciti e infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica.
2. In particolare, le finalità del trattamento da parte di ANAC dei dati comunicati dalla D.I.A. sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali quali la vigilanza ed il controllo al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione nel settore dell’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sull’applicazione della normativa anticorruzione, sul conferimento degli incarichi pubblici e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa.
3. Le finalità del trattamento da parte della D.I.A. dei dati comunicati dall’ANAC sono quelle direttamente correlate all’esercizio dei compiti istituzionali di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, quali il monitoraggio delle imprese e delle persone fisiche collegate, finalizzato alla prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti; l’individuazione e l’aggressione dei patrimoni accumulati dalle organizzazioni mafiose nonché la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio da parte della criminalità organizzata.
4. Sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del presente accordo le informazioni afferenti i procedimenti penali in corso o comunque soggette ad eventuali ulteriori vincoli imposti dalla legge.
Ambiti di collaborazione. 1. Gli accordi attuativi hanno ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere nei seguenti ambiti di materia a rilevanza metropolitana.
Ambiti di collaborazione. 3.1 In considerazione dell’Oggetto di cui sopra e fatta salva la normativa vigente che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte, la collaborazione tra le Parti si svilupperà in ambiti specifici che saranno individuati tramite accordi reciproci tra le Parti. Tali accordi saranno contenuti in specifici addenda (di seguito “Addenda” o, individualmente, “Addendum”) per ciascun ambito di collaborazione reciproca. Gli Addenda definiranno in modo puntuale la collaborazione che le Parti intenderanno costruire, individuandone il settore di azione e le reciproche responsabilità.
3.2 Gli interessi delle Parti nello sviluppare la collaborazione reciproca riguarderanno, ma non saranno limitati, ai seguenti iniziali ambiti di cooperazione:
i. organizzazione di workshop e gruppi di lavoro finalizzati a costruire una base di conoscenze comuni e a definire indicatori condivisi di sostenibilità;
ii. esplorare la possibilità di collaborazioni per stabilire indicatori di risultato e parametri di riferimento (benchmarking) concernenti le condizioni mediche pediatriche;
iii. favorire ed organizzare la mobilità di ricercatori e medici nel quadro della cooperazione per formazione e specializzazione attraverso fondi nazionali ed europei (p.e., stabilire una rete di supporto logistico per la mobilità, la definizione di una convenzione per il riconoscimento reciproco di corsi di formazione).
iv. Fornire supporto reciproco per progetti comuni di innovazione.
3.3 Le Parti concordano di definire dettagliatamente tutti gli aspetti che deriveranno dalle attività che saranno svolte nell’ambito di collaborazione previste da ciascun Addendum, inclusi, ma non limitatamente alle responsabilità di ciascuna Parte, eventuali clausole di indennizzo, la titolarità dei dati e dei risultati, la titolarità e la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale di eventuali risultati delle attività e i relativi diritti patrimoniali sviluppate in forza del presente Accordo Quadro e del correlato Addendum.
3.4 Ciascun Addendum al presente Accordo Quadro sarà considerato come parte sostanziale dello stesso e sarà conseguentemente disciplinato dalle clausole qui contenute. In caso di conflitto tra le clausole del presente Accordo Quadro e gli Addenda e in mancanza di un chiaro ed esplicito accordo tra le Parti in deroga alle clausole dell’Accordo Quadro, queste ultime prevarranno sulle clausole degli Addenda.
Ambiti di collaborazione. Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati: - per il Comune di Milano, la messa a disposizione di risorse umane, economiche, ovvero soluzioni applicative ed infrastrutture IT al fine del raggiungimento dei target prefissati di diretta titolarità, relativamente all’Asse 1 – Agenda Digitale, di cui sopra; - per la Città Metropolitana di Milano, il coordinamento istituzionale e la promozione nei riguardi di terze amministrazioni comunali, con particolare riguardo alla dimensione delle zone omogenee e al raccordo con gli interventi regionali in tema di agenda digitale o di politiche settoriali. Le Parti prevedono, inoltre, di sviluppare attività di cooperazione con AFOL Metropolitana - un’ azienda speciale consortile partecipata, ad oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 67 Comuni, compreso il capoluogo – con lo scopo di integrare i dati riguardanti la formazione ed il lavoro nelle piattaforme digitali condivise dalle amministrazioni locali, appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Milano, da formalizzare con altri atti.
Ambiti di collaborazione. Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono cosi individuati:
I. Procedimenti di cui agli articoli 14 e 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e agli artt. 27 e 66 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo;
II. Richieste rivolte dalla Procura all'AGCM per l’acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'Autorità;
III. Trasmissione alla Procura, da parte dell’AGCM, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano profili aventi rilievo penale.
Ambiti di collaborazione. Articolo 6 - Ambiti di responsabilità Articolo 7 - Patto di collaborazione Articolo 8 -
Ambiti di collaborazione. 1. Nell'ambito della pianificazione in materia di mobilità dell'area metropolitana bolognese, sono oggetto della presente collaborazione strutturata le attività connesse all’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile metropolitana e, quali piani di approfondimento settoriali del PUMS stesso, del Piano Urbano della Logistica sostenibile metropolitana (PULS) e del Biciplan urbano e metropolitano, nonché all'elaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Bologna. Sono fatte salve le competenze dei rispettivi enti previste dalla legge relativamente all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sopra indicati.
2. Specificamente le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le seguenti attività: PUMS • analisi e sviluppo degli aspetti tecnici relativi alle diverse tematiche dei contenuti dei piani; • valutazione Ambientale Strategica (VAS); • predisposizione dei documenti definitivi; • approvazione del Piano da parte dei competenti organi della Città metropolitana; • attività di valutazione dell'efficacia del Piano. PULS e Biciplan del Comune di Bologna e metropolitano: • analisi e sviluppo degli aspetti tecnici relativi alle diverse tematiche dei contenuti dei piani; • predisposizione dei documenti definitivi; PGTU: • analisi e sviluppo degli aspetti tecnici relativi alle diverse tematiche dei contenuti dei piani; • verifica di Assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006) nell'ambito del processo di VAS del PUMS, • predisposizione dei documenti definitivi; • supporto ai competenti uffici comunali per l'iter approvativo.
3. Le parti si impegnano a svolgere in modalità coordinata anche le attività amministrative, quelle di comunicazione e quelle di gestione dei processi di partecipazione relativa ai piani metropolitani.