Ammissibilità Clausole campione

Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni e province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. 3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all'art. 47 del c.c.n.l. (inquadramento del personale). E' invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo. 4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l., in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
Ammissibilità. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2° e 6° compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all’art.36 del presente CCNL. Il contratto di apprendistato e’ escluso per i seguenti profili professionali: - Infermiere professionale - Fisioterapista - Logopedista - Psicomotricista - Medico - Psicologo I percorsi formativi relativi ai profili professionali sono allegati al presente contratto di cui fanno parte integrante (All.5).
Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto‐dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: ❖ Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; ❖ Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; ❖ Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. 3. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all’ex art. 47 del CCNL (inquadramento professionale) ed all’accordo del 30.07.2008. E’ invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
Ammissibilità. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento, sono sempre ammessi. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per i nuovi scarichi, in relazione all’assetto fognario, all’esistenza di scaricatori di piena e alla capacità depurativa residua dell’impianto pubblico di depurazione asservito alla pubblica fognatura, l’accettazione sarà subordinata al parere preventivo del Gestore sulla base del seguente ordine di preferenza: 1. acque reflue domestiche; 2. acque reflue industriali. In subordine alle tipologie dei punti 1 e 2, è ammesso lo smaltimento presso gli impianti pubblici di depurazione delle tipologie di cui all’art.110 comma 3 punti a) b) e c) del D.Lgs 152/06, secondo le procedure specificate nello stesso art. 110.
Ammissibilità. I progetti sono ritenuti ammissibili, se: - pervenuti entro la data di scadenza indicata nell’articolo 6 dell’avviso, a pena di esclusione; - trasmessi secondo le modalità di cui all’articolo 7, a pena di esclusione; - presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4, a pena di esclusione ; - presentati in riferimento ad una sola delle aree di intervento di cui all’articolo 3, a pena di esclusione; - contenenti il formulario del progetto firmato secondo quanto previsto all’art. 8, a pena di esclusione; - contenenti tutte le dichiarazioni dovute e sottoscritte nonché i documenti richiesti ai sensi dell’art. 8; - coerenti, a pena di esclusione, con la tipologia dei destinatari, l’Asse e l’attività PAD di riferimento; - presentati nel rispetto della clausola del numero massimo di proposte presentabili da ciascun partenariato nonché da ogni singolo soggetto, incluso il capofila, fatti salvi gli Istituti di Istruzione Superiore e le Università, che non sono tenuti al rispetto del suddetto vincolo e di cui all’articolo 4, pena l’esclusione di tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo; - coerenti con la durata del progetto e l’ambito territoriale indicati nell’art. 9; - coerenti con gli importi minimi e massimi previsti per la proposta progettuale come indicati all’art. 5 a pena di esclusione, nonché con la percentuale di costi diretti e indiretti sui costi diretti di personale indicata all’art. 3; - completi di tante tabelle A e tante tabelle B, di cui alla sezione B.4.1 del formulario di progetto, quanti sono i percorsi formativi presentati. Eventuali irregolarità formali/documentali potranno essere integrate, su richiesta dell’Amministrazione. L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore regionale competente, con l’eventuale supporto di altri Settori regionali, e si conclude con decreto del dirigente regionale competente per materia. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.
Ammissibilità. Gli scarichi, di acque reflue industriali in rete fognaria sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e del presente regolamento.
Ammissibilità. L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese del 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° livello della classificazione del personale di cui all'art. 47. Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 50% della prestazione di cui all'art. 51, 1° comma, del presente c.c.n.l., fermo restando le ore di formazione medie annue di cui alla normativa vigente e la durata di cui alla successiva lett. D).
Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. 2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. 3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dalla 1° alla 5° categoria del CCNL . 4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 dalla richiesta per sviluppare tali profili.
Ammissibilità. 1. L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo livello della classificazione del personale di cui all'art. 47. 2. Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16 secondo comma della legge n. 196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto 3. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 50% della prestazione di cui all'art. 51 primo comma del presente CCNL, fermo restando le ore di formazione medie annue di cui alla normativa vigente e la durata di cui alla successiva lettera D C) Limiti numerici e di eta’ per l’assunzione 1. Considerato che la legge n° 196 del 1997 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Ai sensi del primo comma dell'art.21 legge 28 Febbraio 1987 n. 56 è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle imprese che abbiano meno di tre lavoratori qualificati o specializzati. 3. In applicazione di quanto previsto dall'art.16 primo comma della legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate dal citato primo comma dello stesso art.16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di due anni.
Ammissibilità. L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo livello della classificazione del personale di cui all’art. 47. Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 secondo comma della legge n. 196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 50% della prestazione di cui all’art. 51 primo comma del presente CCNL, fermo restando le ore di formazione medie annue di cui alla normativa vigente e la durata di cui alla successiva lettera D.