Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
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Samples: Documento Di Sintesi Locazione Finanziaria, Documento Di Sintesi Locazione Finanziaria, Documento Di Sintesi Locazione Finanziaria
Clausola risolutiva espressa. Ai In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 1456 c.c90, comma 2 , del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di risolvere di diritto il presente Contratto senza tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la preventiva costituzione risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casiogni caso inadempimento grave: - mancato pagamento la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenzealtra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoricui all’art. 1456 cc, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 20 “Corrispettivo o dei servizi accessori” e 22 “Interessi dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: cui agli art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni317 c.p., revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni318 c.p., dati e conti319-bis c.p., forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale319-ter c.p., contabile e finanziaria319-quater c.p., rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali320 c.p., cessione dei beni ai creditori322 c.p., vendita dell’azienda322-bis c.p., cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare346-bis c.p., come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5353 c.p., fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente353-bis c.p.
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Samples: Contratto Di Appalto, affidamenti.comune.fi.it, affidamenti.comune.fi.it
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche non consecutivi anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattocontratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› Concedente ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativadall’Utilizzatore; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Autoveicoli E Di Servizi Accessori Per Consumatore, Contratto Di Locazione Finanziaria Autoveicoli E Di Servizi Accessori Per Consumatore, media-bpfweb.mpsa.com
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il ‹‹Concedente›› mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha facoltà sede la Stazione appaltante. L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risolvere risoluzione di diritto il presente Contratto senza del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatorepiena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a mezzo lettera raccomandata A/Rpena di nullità assoluta del contratto, della un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di volersi avvalere della presente nullità assoluta, un’apposita clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorecon la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, alle rispettive scadenzerestando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di almeno quattro canoni periodici adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se relativi ai soli servizi accessoritali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, come regolati dai precedenti arttquando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”Ove si ometta la predetta comunicazione, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di mora penale potranno, senza oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattodi diffida o di azione giudiziaria, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentesul deposito cauzionale.
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Samples: www.poliziadistato.it, www.poliziadistato.it
Clausola risolutiva espressa. Ai dei Titolari delle Carte ed a tratta0r0li 0n0el35rispeRtetgoodlaemglieonbtoblEigsheircperenvtiisDtiBd-alNlaevxiigPeanytme ents S2p0A.1 -LRaicShoiceisettaàtpraumòitdeicBhaianrcaare- rnis. o2lt/ogiiluCgnoont2ra0t1t8o, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza. il ‹‹Concedente›› ha facoltà La categoria di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi appartenenza dell’Esercente ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare fini degli standard PCI DSS viene indi- viduata all’atto della sottoscrizione della Domanda di Adesione in funzione del presente Contrattovo- lume annuale delle transazioni dichiarato dall’Esercente stesso e dei servizi attivabili come indicati all’interno dei moduli di richiesta. La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di appartenen- za dell’Esercente e l’effettiva implementazione delle relative misure per la protezio- ne dei dati a fini PCI-DSS, come regolato dalla prima parte dell’artferma l’applicazione – in caso di inadempimento – della clausola risolutiva di cui all’art. 1920; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il (ii) comunicare all’Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine previsto nell’artcongruo per l’adeguamento e l’adozione delle relative misure di protezione di dati. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad Tale garanzia viene meno al verificarsi di uno o più obblighi previsti dai dei seguenti articoli eventi: scadenza del certificato; non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall’Esercente nel questionario che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS; uso illecito da parte dell’Esercente dei dati relativi alle carte di pagamento; ogni altra motivazione non attinente allo standard PCI-DSS e direttamente impu- tabile all’Esercente. L’Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato del- la Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere, previa comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, ai sistemi ed alle infrastrut- ture IT, nonché agli uffici dell’Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per verificare l’attuazione delle Condizioni Generali misure di Contrattoprotezione dei dati previste dallo standard PCI-DSS, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteconsultabile sul portale Nexi.
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Samples: www.nexi.it, www.nexi.it
Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/RR inviata a cura della Parte che intende avvalersene, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - ➢ insolvenza, fallimento o soggezione o proposizione di altra procedura concorsuale, ovvero sottoposizione a procedure esecutive dell’Allevatore; ➢ insolvenza, fallimento o sottoposizione o proposizione di altra procedura concorsuale ovvero sottoposizione a procedure esecutive di EBS; ➢ mancato pagamento ritiro della ZooBiomassa, da parte dell’Utilizzatoredi EBS nei tempi e con le modalità stabilite per più di 10 volte; ➢ mancato conferimento della ZooBiomassa, alle rispettive scadenzeda parte dell’Allevatore, nei tempi e con le modalità stabilite; ➢ perdita dell’Allevatore per qualsivoglia ragione della qualità di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessorisocio di EBS; ➢ cessazione dell’attività da parte dell’Allevatore o trasferimento dell’allevamento in altra sede determinati da cause non imputabili all’Allevatore nel periodo di cui all’art. 5 lett. a), come regolati dai precedenti arttovvero senza il preavviso nel periodo di cui all’art. 19 “Corrispettivo 5 lett. b); ➢ trasferimento a terzi della locazione finanziaria”partecipazione sociale in EBS in violazione delle norme statutarie. In considerazione dei benefici di cui gode l’Allevatore dalla partecipazione ad EBS, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi nel caso di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione risoluzione del presente Contrattocontratto per inadempimento dell’Allevatore che comporti la perdita della qualità di socio in EBS, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore l’importo dovuto all’Allevatore per la liquidazione della quota si compensa con i danni derivanti ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di EBS dall’anticipato scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA contratto, salvo il risarcimento del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentedanno ulteriore.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Zoobiomassa Con Obbligo Di Ricevimento Di Digestato, Contratto Per La Fornitura Di Zoobiomassa
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
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Samples: Documento Di Sintesi Locazione Finanziaria (Condizioni Economiche Dell’operazione Iva Esclusa), Documento Di Sintesi Locazione Finanziaria (Condizioni Economiche Dell’operazione Iva Esclusa)
Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatorecontratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Casa di Riposo, a mezzo lettera raccomandata A/RPEC, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerisolutiva. Qualora la Casa di Riposo si avvalga di tale clausola, alle rispettive scadenzel’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Casa di Riposo, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12 novembre 2010, anche parzialen. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge Fallimentarelegge 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.
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Samples: Centro Servizi “Casa Charitas” – Lamon (Bl) via Cantoni, 10 32033 Lamon (Bl), Centro Servizi “Casa Charitas” – Lamon (Bl) via Cantoni, 10 32033 Lamon (Bl)
Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il committente avrà diritto di risolvere di diritto con effetto immediato il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentess.mm.ii.
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Samples: www.dolomitiambiente.com
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziariaLocazione Finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo del Veicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolodel Veicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› Concedente ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolodel Veicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; - in particolare particolare, in caso di instaurazione di procedure concorsuali, ove sia stata perfezionata in qualunque forma una qualsiasi cessione dei di beni ai creditori, vendita dell’azienda, ; - cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì , fermo restando che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziariaFinanziaria) della del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› Concedente ad ottenere la restituzione del veicolo Veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, Veicolo per causa non imputabile al Concedente.
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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo dell’autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Autoveicoli Condizioni Generali
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’artLa presentazione della domanda presuppone la presa visione del presente avviso e comporta l’accettazione incondizionata delle sue clausole. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere La conseguente inosservanza, disponibilità parziale ovvero condizionata ed eventuali eccezioni successive in merito a quanto contemplato, comporteranno di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatorerisoluzione contrattuale. Qualora intervengano nel corso dell’affidamento mutamenti di carattere organizzativo dell’ATS e/o dell’ASST (quali, a mezzo lettera raccomandata Atitolo meramente esemplificativo e non esaustivo: soppressione, attività consorziata con altre Agenzie di Tutela Salute rivolta all’acquisizione di beni e servizi, trasferimento di uffici, ecc.), eventuali ulteriori indicazioni derivanti dalla legge di stabilità e/Ro dalle regole regionali di sistema, l’affidamento si intenderà in qualunque momento cessato di diritto previo preavviso senza che il subconduttore abbia nulla a pretendere e verranno poste in essere le nuove condizioni definite dalla Direzione Generale Welfare della dichiarazione Regione Lombardia. Altre informazioni eventualmente necessarie ai fini della partecipazione sono richiedibili in forma ufficiale (lettera, telefax, e-mail) al Dipartimento Cure Primarie dipcureprimarie@ats- milano.it tassativamente entro gg.10 dalla data del termine di volersi avvalere presentazione della presente clausola nei seguenti casidomanda di partecipazione. Spett.le ATS Città Metropolitana di Milano Dipartimento Cure Primarie Via Statuto n. 5 20121 MILANO Il sottoscritto -nato a ( ) il giorno , residente a ( ) in Via n. , cod.fisc. , Partita IVA n. - di essere ammesso alla selezione, per soli titoli, per l’assegnazione in concessione d’uso di locale presso: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli Consapevole delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare penali cui potrà incorrere in caso di instaurazione dichiarazioni mendaci (D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.76 e s.m.i.), con la presente dichiara: l’Università degli Studi di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che con il punteggio di ; in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.data
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Samples: www.ats-milano.it
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha L’Amministrazione comunale si riservano la facoltà di risolvere il contratto con il gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C., qualora ritenga che l'esecuzione dello stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo comunque il diritto il presente Contratto senza al risarcimento dei danni. Comportano la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei risoluzione del contratto i seguenti casiinadempimenti: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento a) mancata attivazione del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore servizio entro il termine previsto nell’artstabilito; b) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione; c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio; e) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) giorni senza giusta causa; f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; g) accertata responsabilità del concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere, materiali, reperti, etc.; h) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; in caso di associazione temporanea di imprese si applica l’art. 3 “Modalità 37 del ritiro dell’Autoveicolo”D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; i) altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge. Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti: - gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in gara; - inadempimentoutilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla gara. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di ottenere il rimborso dei danni mediante escussione della cauzione, anche parziale, dell’Utilizzatore per i danni indiretti come ad uno esempio le spese per una nuova procedura di affidamento o per più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali onerose condizioni di Contratto, considerati essenziali dalle parti: artuna nuova concessione. 7 “Esonero da responsabilità In caso di risoluzione del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; artcontratto nessun indennizzo o altra utilità compete al gestore. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta I compensi non liquidati al momento della valutazione del merito creditiziocontestazione sono liquidati solo al termine della procedura di risoluzione ed utilizzati per l’eventuale applicazione di penali o per l’addebito di danni subiti dall’Amministrazione comunale proprietaria. Il contratto può inoltre essere risolto dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) al gestore spetta il compenso maturato per le prestazioni effettuate eseguite fino alla data della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisoluzione.
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Samples: Capitolato Di Gara
Clausola risolutiva espressa. Ai La Regione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Incaricato per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera, si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - superamento del limite massimo di applicazione delle penali, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo presunto del Contratto, ai sensi del precedente art. 12; - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10;--- - affidamento in subappalto di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto in difformità da quanto previsto dal precedente art. 15 ovvero cessione del Contratto medesimo; - reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Incaricato;------------------------- - ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ---- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente contratto.---------------- Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Regione è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Incaricato inadempiente, alla quale è addebitato il ‹‹Concedente›› ha maggior costo sostenuto dalla Regione rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. L’Incaricato si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10; - reiterati ritardi nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Incaricato al versamento degli interessi nella misura indicata nell’art. 7; --------------------------- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente contratto.--------------- La risoluzione è dichiarata senza la preventiva bisogno di preavviso o di costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoremora dell'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, ferma restando la facoltà della dichiarazione parte adempiente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.danni.-------------
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Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata della fornitura; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatore, contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata A/R, seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerisolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, alle rispettive scadenzel’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12.11.2010, anche parzialen. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge FallimentareL. 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.
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Samples: cdn1.regione.veneto.it
Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatore, contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata A/R, seguito della dichiarazione del Committente in forma di PEC, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento risolutiva. Qualora il Committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dell’UtilizzatoreXxx.xx , alle rispettive scadenze, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12 novembre 2010, anche parzialen. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge Fallimentarelegge 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.
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Clausola risolutiva espressa. Ai Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’artdell’art.1456 Cod. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moraCiv., mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - ‐ mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza; ‐ subappalto non autorizzato; ‐ nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, alle rispettive scadenzecosì come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; ‐ nel caso previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo). Fondazione Milano® potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi stabiliti dall’art. 135 del codice di contratti per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione. Fondazione Milano® procederà alla risoluzione del contratto con la procedura prescritta dagli art. 136 del codice di contratti e nei casi ivi previsti per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. L’appaltatore si considera sempre gravemente inadempiente quando siano state cumulate penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano® ® dispone la risoluzione del contratto di appalto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano® ®, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: ‐ l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; ‐ l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; ‐ l’eventuale maggiore onere per Fondazione Milano® per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessoriogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” conseguente alla mancata e 22 “Interessi tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario; ‐ gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano® a titolo di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento custodia del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazionecantiere, per causa non imputabile al Concedentetutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
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Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16−ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopraindicate il ‹‹Concedente›› ha facoltà contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da La Dolomiti Ambiente spa, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il committente avrà diritto di risolvere di diritto con effetto immediato il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni per la Società, come nel caso di applicazione da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentess.mm.ii.
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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziariaLocazione Finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› Concedente ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare particolare, in caso di instaurazione di procedure concorsuali, ove sia stata perfezionata in qualunque forma una qualsiasi cessione dei di beni ai creditori, vendita dell’azienda, ; cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì , fermo restando che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziariaFinanziaria) della del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› Concedente ad ottenere la restituzione del veicolo Veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, Veicolo per causa non imputabile al Concedente.
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Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ Art. 16 delle presenti condizioni di contratto ; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi; • inosservanza di quanto previsto all’ Art. 23 delle presenti condizioni di contratto; • non intenda sottostare alle penalità poste all’ Art. 20 e all’ Art. 22 delle presenti condizioni di contratto; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • non intenda reintegrare la cauzione definitiva di cui all’ Art. 10 delle presenti condizioni di contratto secondo quanto previsto all’ Art. 32 delle presenti condizioni di contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto il presente Contratto senza del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la preventiva costituzione Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in moradanno, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando salvo il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisarcimento degli eventuali ulteriori danni.
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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› Rent Max S.p.A. ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto di locazione, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo con lettera raccomandata A/RA.R., della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casicasi specifici: - A) mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoredi 1 (uno) canone di locazione e/o degli addebiti vari, alle rispettive scadenze, entro i termini indicati nel successivo art. 19; B) mancato rispetto anche di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 19 “Corrispettivo della 3 (lett. a-p), 5 e 10; Rent Max S.p.A. ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto di locazione finanziaria”mediante invio di lettera raccomandata A.R. ovvero Fax, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi Telegramma e/o PEC in caso di: 1) assoggettamento di mora oneri e commissioni”beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà; - mancato pagamento 2) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del canone iniziale Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; 3) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da pagare all’atto della sottoscrizione del far ritenere che la medesima impresa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente Contrattoarticolo, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo Rent Max S.p.A. potrà rientrare in possesso di tutti i veicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno, da parte dell’Utilizzatore entro del Cliente. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del veicolo, il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali Cliente è tenuto al pagamento di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi una somma pari al canone di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa ogni mese o porzione di mese fino all’effettiva riconsegna del veicolo, oltre al risarcimento dei danni. In tutti i casi di risoluzione e recesso, Rent Max S.p.A. tratterrà, come per legge, per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente, avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il veicolo e corrispondere immediatamente a Rent Max S.p.A. tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non imputabile al Concedentepagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto. Rent Max S.p.A. avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare dei canoni mancanti alla scadenza del contratto stesso anche in tutti i suddetti casi di risoluzione espressa e recesso.
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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi L’Impresa aggiudicataria è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha con diritto di incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria. per persistenti ritardi nelle consegne; per accertata scadente qualità dei prodotti e/o difformità nei confezionamenti; in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice; in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria: L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere recedere dal contratto, con semplice preavviso di diritto il trenta gironi, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracapitolato, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola rinunciare nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore qualora, alle rispettive scadenzeprima della stipula del contratto, il sistema di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli convenzione per l’acquisto di beni e servizi accessoridelle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativalegge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori; - assenza in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio; in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, xxxxx esito positivo; qualora, prima della copertura assicurativa RCA stipula del veicolo oggetto contratto si addivenga nell’ambito della locazioneRegione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi. Durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni. Il recesso non ha effetto per causa non imputabile al Concedentele prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
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Clausola risolutiva espressa. Ai Il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza qualora durante la preventiva costituzione vigenza del Contratto venga meno in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 1.3. e segnatamente: vengano rilevate morosità a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione carico del Cliente relative a diversi rapporti di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”Fornitura pregressi o in corso; - mancato pagamento qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Fornitore derivanti dal Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore; venga revocata da parte del ritiro dell’Autoveicolo”Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; - inadempimentoil Cliente non costituisca o ricostituisca, anche parzialea seconda dei casi, dell’Utilizzatore ad uno il deposito cauzionale, salvo ditterente accordo scritto tra le Parti; la valutazione del rischio creditizio ettettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa; la verifica ettettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa; venga meno il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura oggetto del Contratto, considerati essenziali dalle partio non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio; mancata presentazione da parte del Cliente, nelle tempistiche indicate, della Illumia S.p.A. Xxx xx’ Xxxxxxxx, 69/2 - 40129, Bologna Servizio Clienti: art000.000.000 da telefono fisso 000.000.00.00 da cellulare; Fax. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.051.04.04.055 xxx.xxxxxxx.xx
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Clausola risolutiva espressa. Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà del Codice Civile, costituiscono cause di risolvere risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il presente Contratto senza mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la preventiva costituzione in moraviolazione delle disposizioni di cui all'art. 53, mediante comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. Nelle ipotesi sopraindicate il semplice invio all’Utilizzatore, contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata A/R, seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento risolutiva. Qualora il Committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dell’UtilizzatoreParte dell'Amministrazione, alle rispettive scadenze, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di almeno quattro canoni periodici anche se relativi risoluzione espressa del contratto ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte sensi dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimentoe nel D.L. 12 novembre 2010, anche parzialen. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commercialen. 217. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli arttapplica inoltre l'art. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) 1 c. 13 della Legge Fallimentarelegge 7.8.2012, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente135.
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Clausola risolutiva espressa. Ai Eis S.r.l. avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante con il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera di una raccomandata A/RR o p.e.c., della dichiarazione oltre che nel caso di volersi avvalere della mancato pagamento del corrispettivo per i Servizi, decorso inutilmente il termine di pagamento assegnato, anche nel caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui all’articolato del presente clausola Contratto. In caso di risoluzione contrattuale il Cliente corrisponderà ad Eis S.r.l. tutti i corrispettivi maturati fino alla data dell’avvenuta risoluzione, fatto salvo il diritto di Eis S.r.l. all’eventuale risarcimento del maggior danno. Resta inteso che in caso di risoluzione del Contratto il Cliente sarà comunque tenuto a versare un importo pari alle somme dovute, a qualunque titolo, in base al presente Contratto. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo che precede, qualora la risoluzione del Contratto sia avvenuta a causa del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente, EIS S.r.l. avrà facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di penale, in aggiunta ad ogni altro importo dovuto, un importo complessivo pari al Canone per i diversi Servizi prescelti dovuto dal Cliente pari a tre mensilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Oltre che nei casi previsti al comma precedente, EIS S.r.l. potrà altresì risolvere il Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., qualora il Cliente: - abbia fornito a EIS S.r.l. dati anagrafici o personali non veritieri o non corretti; - risulti civilmente incapace; - risulti iscritto nell’elenco dei protesti; - sia stato in precedenza o sia inadempiente nei confronti di EIS S.r.l. a qualunque titolo; - sia stato precedentemente coinvolto in casi di minaccia all’integrità delle reti, frode e/o traffico anomalo, con sospensione/disattivazione del servizio ovvero migrazione forzosa verso altro profilo tariffario; - non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha sottoscritto il Modulo di richiesta di attivazione del Servizio; - sia soggetto a procedure esecutive, presenti istanza o sia soggetto ad altre procedure concorsuali o sia comunque dichiarato insolvente con atto dell’autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità; - risulti in condizioni tali da porre in pericolo il regolare pagamento dei corrispettivi relativi alla fornitura dei Servizi. EIS S.r.l. potrà altresì a proprio insindacabile giudizio sospendere il Servizio ovvero risolvere il Contratto in ogni momento e con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Cliente nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, intervenuti motivi di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo inibizione dell’utilizzo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi carta di mora oneri e commissioni”credito; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto impossibilità di perfezionare la disposizione permanente di addebito diretto sul conto corrente bancario/postale (RID) o revoca della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”stessa disposizione d’addebito diretto; - inadempimento, anche solo parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contrattoper qualsiasi causa intervenuto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed agli obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata pagamento previsti dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedentepresente contratto.
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Clausola risolutiva espressa. 16.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.cC.C., la LOCATRICE si riserva il diritto di risolvere il contratto di locazione in tutti i casi in cui il CLIENTE abbia causato un danno grave tale da precludere la sicurezza del veicolo ovvero in tutti i casi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al 50% del valore commerciale del veicolo. 16.2 Nel caso di cui al punto precedente su richiesta della LOCATRICE il ‹‹Concedente›› ha CLIENTE provvederà all’immediata cessazione dell’utilizzo del veicolo ed alla sua riconsegna nel luogo indicato dalla LOCATRICE. 16.3 La LOCATRICE si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., in tutti i casi in cui ravvisi una violazione anche ad una sola delle clausole del presente accordo. 16.4 Nei casi di cui ai punti precedenti il periodo di locazione già corrisposto non sarà rimborsato. 16.5 La LOCATRICE addebiterà comunque al CLIENTE, a titolo di rimborso spese per la gestione della pratica, Euro 100,00 (IVA inclusa). 16.6 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza risoluzione anticipata qualora la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola LOCATRICE venga coinvolta nei seguenti casifatti: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatorerichiesta o istanza di fallimento, alle rispettive scadenzeproposta di concordato preventivo o amministrazione controllata, sottoposizione degli amministratori a misure cautelari, revoca delle autorizzazioni. In tali casi il CLIENTE dovrà corrispondere esclusivamente l’importo relativo al periodo di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta noleggio effettivamente goduto fino al momento della valutazione riconsegna, ai prezzi concordati. 16.7 Al verificarsi delle ipotesi di cui al punto precedente il CLIENTE rinuncia espressamente al diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti per il periodo di mancata fruizione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenteservizio.
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Clausola risolutiva espressa. Ai La Regione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera, si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - superamento del limite massimo di applicazione delle penali, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del Contratto, ai sensi del precedente art. il ‹‹Concedente›› ha facoltà 12; - mancato rispetto degli obblighi di risolvere riservatezza di diritto il presente cui al precedente articolo 10;---- - affidamento in subappalto di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto senza la preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero cessione del Contratto medesimo;---------------------------------------------------- - reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Aggiudicatario;---------------------- - utilizzazione di materiali e componenti non rispondenti alle condizioni contrattuali e tali da determinare l’impossibilità di eseguire le prestazioni del Contratto ;------- - ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. ----- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente contratto.---------------- Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Regione, fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva di cui all’art. 14 che precede, a titolo di acconto sulla liquidazione del danno ed è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente; l’esecuzione in danno non esonera l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. L’Incaricato si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10; --- - reiterati ritardi nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Incaricato al versamento degli interessi nella misura indicata nell’art. 7; ----------------------------- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente contratto.---------------- La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatoremora dell'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, ferma restando la facoltà della dichiarazione parte adempiente di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.danni.---------------
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Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in moracontratto, mediante il semplice invio all’Utilizzatoreai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a mezzo lettera raccomandata A/Rtutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria del servizio, della dichiarazione con riserva altresì di volersi avvalere della presente clausola risarcimento degli ulteriori danni nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatoreper persistenza nelle inadempienze contrattuali, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo nonostante la diffida scritta a causa della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”non puntuale esecuzione del servizio; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19per gravi inadempimenti; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”per grave negligenza nell’esecuzione; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno per sopravvenuto stato fallimentare o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”altra procedura concorsuale; - mancata rispondenza nei casi di subappalto; - l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a realtà di situazioniconsentire la piena tracciabilità delle operazioni , dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativaL. n. 136/2010 e s.m.i.; - assenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (deliberazione del Commissario Straordinario n. 129 del 18/12/2013); - la violazione del Patto di Integrità della copertura assicurativa RCA Provincia di Cagliari, approvato con deliberazione del veicolo oggetto Commissario Straordinario n. 222 del 02/10/2015. - la mancata reintegrazione della locazionecauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell' articolo 20. - in ogni altro caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e dai vari capitolati di polizza e dalla vigente normativa in materia. La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, nonché l’addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall’Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa non imputabile delle sue inadempienze o colpe. In caso di risoluzione la ditta è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta discrezionale dell’Amministrazione, fino al Concedentesubentro della nuova impresa. La ditta uscente sarà esclusa dalla partecipazione alla nuova gara d’appalto.
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Samples: www.sardegnaambiente.it
Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contrattocontratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo dell’autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolodell’autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedente.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Autoveicoli Condizioni Generali
Clausola risolutiva espressa. Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore al termine perentorio assegnato, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ Art. 16 delle presenti condizioni di contratto ; • sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre 2 giorni consecutivi; • inosservanza di quanto previsto all’ Art. 25 delle presenti condizioni di contratto; • non intenda sottostare alle penalità poste all’ Art. 22 e all’ Art. 24 delle presenti condizioni di contratto; • nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto; • non intenda reintegrare la cauzione definitiva di cui all’ Art. 10 delle presenti condizioni di contratto secondo quanto previsto all’ Art. 34 delle presenti condizioni di contratto; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia di Brescia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto il presente Contratto senza del contratto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la preventiva costituzione Provincia di Brescia oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in moradanno, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi: - mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”; - mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19; - mancato ritiro dell’Autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’Autoveicolo”; - inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’Autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando salvo il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa; - assenza della copertura assicurativa RCA del veicolo oggetto della locazione, per causa non imputabile al Concedenterisarcimento degli eventuali ulteriori danni.
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Samples: www.provincia.brescia.it