Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del dell’art. 3 comma 1 art. 3, legge della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.

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Samples: Procurement Agreement, Richiesta Di Offerta (r.d.o.), Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.

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Samples: Appalto, Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 artdell’art. 3, legge comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.

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Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: cessione del contratto; sub-appalto non autorizzato; in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente parziale, di pubblico servizio. ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con L’Azienda committente avrà facoltà di commissionare ad altri operatori economiciprocedere di diritto, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’affidatario con lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)trasmessa a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi: • insufficiente inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o mancata esecuzione postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatooperazioni; • incapacità da parte dell’Affidatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura negoziata, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’appaltodella fornitura; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinterruzione non giustificata della fornitura; • gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze; • reiterati e/o abituali ritardi negli interventi e/o dalla chiamata da parte dell’ASST committente; • constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio; • gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, anche parzialenon sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione; • danni gravi e/o disservizi subiti dall’ASST Nord Milano o all’IRCCS Policlinico di Milano a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente. • verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ente sanitario committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto; • sub-appalto incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti; • subappalto totale o parziale non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadel soggetto affidatario; • sospensione dell’erogazione inadempienza accertata del rispetto dei servizi contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; • inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’ente sanitario committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria. Nei casi sopra previsti, la società affidataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’ente sanitario committente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ente sanitario committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo. L’ente sanitario appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’ente committente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Qualora la Società affidataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ente sanitario committente tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016. Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’ente sanitario committente - la violazione da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro del contraente delle obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della cauzione definitiva Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali. Il Contrante, a seguito tal proposito, dichiara inoltre di escussione parziale o totale; • violazione conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati. La tolleranza da parte dell’ente sanitario committente di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di riservatezza e/o trafugazione efficacia delle clausole oggetto di dati; • grave violazione inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’ente sanitario committente in dipendenza degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo inadempimenti di cui sopra. Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del bonifico bancario o postale ovvero Contraente, l’ente sanitario committenteavrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.istessi.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Procurement Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con L’Amministrazione comunale ha facoltà di commissionare ad altri operatori economicirisolvere il contratto, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e fatto salvo il l’eventuale risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)dei danni, nei seguenti casi: • insufficiente sospensione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatointerruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla civica amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, applicazione di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattoalmeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un bimestre; • sub-appalto non autorizzatorispetto del CCNL applicato ai lavoratori; • eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria; • apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; • messa in caso liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; • perdita - durante l'esecuzione del contratto - dei requisiti di partecipazione alla gara; • ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini dell’art.1453 del Codice Civile Nelle ipotesi indicate il contratto sarà risolto di concordato preventivodiritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma scritta con raccomandata, di fallimento, volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In tal caso la Ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento affidare a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro terzi il servizio in danno della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iditta appaltatrice.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà Il Contratto può essere risolto unilateralmente di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione appaltante medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte della Stazione appaltante per dell’Affidatario dei lavori, le ipotesi di seguito elencate: - quando il Soggetto affidatario si rendesse colpevole di grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneContratto, anche parzialese in presenza di contestazioni; - quando il Soggetto affidatario modificasse la composizione del gruppo dell’Ufficio di direzione lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa del Soggetto affidatario stesso o da questi non prevedibili; - quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di pubblico servizio. La dell’Ufficio di direzione lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; - quando il Soggetto affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento dei Servizi affidati; - quando il Soggetto affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; - quando il Soggetto affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; - quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; - in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..nel

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Samples: Disciplinare Prestazionale

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci Il presente rapporto contrattuale è risolto ai sensi e per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artgli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione; • nel caso di subappalto non autorizzato da SERUSO; • nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; • nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoaffidate; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltonel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, nel caso di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa cessione di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione tutto o parte del contratto; • sub-appalto non autorizzatonel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative; • in caso tutti gli altri casi di cessazione cui al presente rapporto contrattuale, ove la risoluzione di attività diritto sia espressamente comminata. I casi elencati saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto SERUSO previamente o contestualmente alla dichiarazione di concordato preventivo, volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza presente clausola eventuali mancate contestazioni e/o trafugazione precedenti inadempimenti per i quali SERUSO non abbia ritenuto di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, SERUSO si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei contratto. SERUSO avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto, sino alla quantificazione del danno che l’Aggiudicatario è tenuto a consentire la piena tracciabilità delle risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. L’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iquanto regolarmente eseguito.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Contract for the Assignment of the Contract for the Supply, Installation, Commissioning, and Subsequent Maintenance of a New Hydraulic Press

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo il mancato rinnovo delle subscription delle licenze d’uso comporti la impossibilità di rinnovo per l’anno 2018 con conseguente danno all’Amministrazione, la Stazione appaltante procederà all’applicazione della penalità applicate raggiunga il limite di cui al precedente Art. 15 nonché alla risoluzione unilaterale del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante appaltante, per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente parziale, di pubblico servizio. ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Licensing Agreements

Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto sarà risolto di diritto su dichiarazione di ASP PIACENZA nei seguenti casi: - nel caso di sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi o lavori oggetto del presente capitolato per un periodo continuativo superiore a trenta giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a cinquanta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni; - in caso di negligenza dell’Assuntore, lo stesso sarà considerato negligente qualora nell’anno cumulasse penali per un importo pari o superiore al 3% del valore annuo del presente contratto; - sia accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Direttore all’esecuzione del contratto in merito alla esecuzione delle opere e dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, alla descrizione dei lavori ed a tutti i documenti contrattuali; Nel caso in cui l’importo si sia verificata una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecircostanze predette, il contratto ASP PIACENZA potrà essere risolto unilateralmente da parte avvalersi della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Assuntore entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di ASP. Avvenuta la risoluzione, ASP comunicherà all’Assuntore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei Servizi eseguiti. Tale data potrà essere differita da ASP per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Assuntori e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte di ASP di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l’Assuntore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Assuntori. L’Assuntore sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. ASP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Assuntore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di forza maggiore dimostratainadempienze dell'Assuntore; comunque ASP avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, contestata per iscritto sino alla quantificazione del danno che l’Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Assuntore, ASP tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso. Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento. Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla Stazione Appaltantestessa assunte è facoltà di ASP risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato. La In caso di fallimento dell’Assuntore o di risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • per grave inadempimento entro 12 mesi dall’avvio dell’appalto per i motivi di cui ai precedenti punti, ASP si riserva la facoltà, di interpellare il secondo classificato nella gara d’appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di cessazione fallimento nello stesso termine precedente del secondo classificato, ASP si riserva la facoltà di attività o di concordato preventivointerpellare il terzo classificato alla gara d’appalto e, di fallimentoin tal caso, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iil nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i...

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Samples: Contract for Services

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Contract for Services and Products

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: · insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; · manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; · cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: · cessione del contratto; • sub-appalto · subappalto non autorizzato; · in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; · sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; · mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; · violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; · grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; · mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 artdell’art. 3, legge 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii.; · casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, 2016 n. 50 e s.m.i..ss.mm.ii.

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Samples: Contract for Services

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: cessione del contratto; sub-appalto non autorizzato; in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Ferme restando le ipotesi di risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conviene che le Aziende Contraenti possano considerare risolto di diritto il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatosubappalto non autorizzato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequalora, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione nel corso dell’esecuzione del contratto; • sub-appalto non autorizzato, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività o dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di stato misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariacontrarre con la pubblica amministrazione; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva qualora le transazioni non siano eseguite a seguito mezzo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.della normativa vigente; • casi previsti dall’Art. 108 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • cessazione di attività, n. 50 fallimento, liquidazione coatta e s.m.i..atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.

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Samples: Appalto

Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; • venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito avviso di escussione parziale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della Stazione appaltante; • mancato utilizzo dichiarazione della Regione, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento contratto ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. dell'articolo 108 del D.LgsD.lgs. 18 aprile 2016n. 50/16, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 50 e s.m.i..159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.

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Samples: Contratto Di Appalto

Clausola risolutiva espressa. Nel caso Il Comune di Rimini potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: − sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; − scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del concessionario, per qualsiasi causa; − chiusura dell’esercizio per oltre 15 giorni consecutivi non comunicata al Comune di Rimini e da questo non autorizzata; − inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali o delle norme in cui l’importo materia previdenziale e assistenziale; − violazione delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualenorme di sicurezza e prevenzione; − mancato rispetto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente accertato da parte di autorità preposte, della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata Aadeguatezza e qualità di quanto somministrato (mancanze che compromettono la qualità complessiva del servizio e la sicurezza alimentare) e/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, o della normativa igienico sanitaria; − trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi; − ritardo dell’avvio della gestione oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto o d'avvio alla sua esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o via d'urgenza; − mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionericostituzione della cauzione definitiva entro 15 giorni dall’escussione, anche parziale, della stessa; − mancato adempimento all’obbligo di pubblico serviziocui al precedente art. La 4, comma 10, del presente Capitolato; − sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione della concessione; − realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato; − inosservanza dell’obbligo previsto dall’art.10 relativo al divieto di introdurre apparecchi di qualunque natura che prevedano vincite in denaro; − destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al progetto gestionale; − mancata acquisizione dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l’esercizio delle attività e loro successiva revoca o decadenza. − inefficienze nella gestione del servizio in oggetto quali ad esempio la mancata effettuazione di manutenzione ordinaria accertata con numero tre contestazioni formalmente avanzate dal concedente; − inefficienze nell’eliminare le disfunzioni rilevate dai controlli qualora risulti un servizio non conforme a quanto richiesta dal presente capitolato. Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 176, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese Il Comune si applica riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile il completamento della concessione. Si procederà all’interpello a causa partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario concessionario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario concessionario in sede di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iofferta.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Concessione Di Gestione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande

Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; • venir meno in capo all’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel Disciplinare; • mancato reintegro della cauzione definitiva avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a seguito di escussione parziale quanto stabilito dal contratto; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantecessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto; • mancato utilizzo sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'aggiudicatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto dall'Appaltatore. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire contratto, la piena tracciabilità delle operazioni Regione si riserva la facoltà di pagamento ai sensi interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idecreto legislativo n.163/2006.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Ricerca Industriale E Sviluppo Sperimentale

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga superi il limite del 10 10% (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: cessione del contratto; sub-appalto non autorizzato; in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Fermo quanto previsto dall’Art. 1453 del 10 % (dieci Codice Civile per cento) dell’importo imponibile contrattualei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ) nei seguenti casi: • terzo ritardo o diverso inadempimento delle obbligazioni assunte dopo la già intervenuta applicazione per 2 volte di una penale di cui all’Art. 16 del presente documento, anche in relazione a distinti ordinativi; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento il servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3art.3, legge n. 136/2010 n.136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50. Nelle fattispecie e s.m.i..nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito della comunicazione della Stazione appaltante, mediante posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando i servizi per la sola parte regolarmente già eseguita dall’Aggiudicatario, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Qualsiasi danno provocato al patrimonio della Stazione Appaltante in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’Aggiudicatario.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeCostituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il contratto potrà essere risolto unilateralmente ricorrere di una o più delle seguenti clausole: • Sia intervenuto a carico dell’aggiudicatario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o si qualsiasi altra situazione equivalente; • In caso di frode da parte della Stazione appaltante per grave inadempimentodell’aggiudicatario o collusione con personale appartenete all’organizzazione di Acer o con terzi, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà a danno di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzatoACER; • in caso di cessazione grave negligenza dell’aggiudicatario. Lo stesso sarà considerato gravemente negligente qualora nell’anno solare cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10% del valore annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di attività validità); • qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavoro di personale non regolarmente assunto; • allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali previsti dal bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale quest’ultimo è stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara; • allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto; • allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’aggiudicatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; • allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto; • qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori. Allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, Acer potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all’aggiudicatario. Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di Acer. In caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 16 del presente contratto. Per le ipotesi indicate l’aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’impresa. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, questo sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione. Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all’aggiudicatario di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l’aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’Aggiudicatario accettando detta clausola, riconosce che, decorso il suddetto temine, il contratto s'intenderà risolto di diritto. A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016. Avvenuta la risoluzione Acer comunicherà all’aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei servizi eseguiti. Tale data potrà essere differita da Acer per un temine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare il nuovo aggiudicatario e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte di Acer di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente contratto sino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo o ai nuovi aggiudicatari. L’operatore sarà inoltre obbligato alla immediata consegna dei servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. ACER si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere dall’aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell’aggiudicatario; comunque la stazione appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’aggiudicatario, ACER tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso. Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento. Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituisce una causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante e alla prestazione od alle prestazioni da essa assunte, è facoltà di Acer risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandate con altra qualificata almeno in misura analoga, ovvero, procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata. In caso di fallimento dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50/2016.

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Samples: Contratto Per L’appalto Del Servizio Di Energia E Di Energia Plus Per Edifici Comunali

Clausola risolutiva espressa. Nel Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga seguenti ipotesi: ‐ il limite venir meno, dopo l’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del 10 % (dieci servizio, dei requisiti previsti nel bando di gara e nei documenti complementari; ‐ la mancanza delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione prestazione dei servizi oggetto del contratto; • sub-appalto ‐ di cessione del contratto e del credito e/o di subappalto non autorizzato; ‐ in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell’esecuzione del servizio; ‐ in caso di cessazione di attività o dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell’appaltatore stesso; • sospensione dell’erogazione ‐ in caso di gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; ‐ in caso di mancata comunicazione di cessione dell’azienda o di rami dell’azienda; ‐ in caso di mancato adempimento dell’appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; ‐ in caso di acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo; ‐ in caso di mancato adempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei servizi flussi finanziari; ‐ in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza nonché di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; ‐ gravi irregolarità e negligenze, in genere, ovvero nel caso di gravi motivi di pubblico interesse; ‐ inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell’appalto. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto. Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa qualora il prezzo di approvvigionamento risulti superiore ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali. E’ fatta salva la possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. L’appaltatore riconosce alla Comunità Montana Vallo di Diano il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o mail PEC, al domicilio dell’appaltatore stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva a seguito titolo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi liquidazione anticipata del danno. A carico dell’appaltatore graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo dovuto all’assicurazione della continuità del servizio. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 tutti i danni diretti e s.m.iindiretti.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Capitolato D’oneri

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeSenza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere anche a titolo di risarcimento danni, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con Committente si riserva la facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), avvalersi nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa si applica di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: - per inadempienza agli obblighi contrattuali motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; - in caso di non imputabile a causa conformità dei lavori resi, accertata e motivata in fase di forza maggiore dimostrataesecuzione del contratto. - qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; - mancato avvio dei lavori affidati; - ritardo superiore alle 6 (sei) ore verificatosi in 3 (tre) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento da effettuarsi entro le 24 ore; - ritardo superiore ad 1 (una) ora verificatosi in 3 (tre) occasioni nelle ipotesi di richiesta di pronto intervento da effettuarsi entro le 3 ore; - per gravi inadempienze, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto - mancato pagamento degli stipendi delle maestranze e degli operai per almeno 3 (tre) mensilità consecutive; - arbitrario ed unilaterale abbandono del cantiere, accertato con apposito verbale compilato dal direttore dei lavori previa formale convocazione; - inottemperanza a 3 (tre) ordini di servizio impartiti dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, quando nominato; - contestazione formale in almeno 2 (due) occasioni, da parte del Direttore dei Lavori all’Appaltatore, della presenza in cantiere, a qualunque titolo, di personale estraneo alla struttura d’impresa o comunque non autorizzatoautorizzato dall’ASPAL; - applicazione delle penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - associazione in caso di partecipazione, cessazione di attività o di attività, concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadell’Aggiudicatario, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi; • sospensione dell’erogazione - violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito flussi finanziari, di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 cui art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i3 della L. 136/2010. - ogni altra causa prevista dal presente contratto o dal Capitolato Speciale d’Appalto.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Contratto d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga superi il limite del 10 10% (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’Aggiudicatari che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, fallimento di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il Il contratto potrà di appalto può essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante ai sensi e per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziariogli effetti dell’art. 1456 del c.c., con facoltà riserva di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), danni nei seguenti casi: • insufficiente Nel caso in cui sia stato depositato nei confronti dell’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o mancata esecuzione delle prestazioni di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoproponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoNel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, Nel caso di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali subappalto non imputabile a causa autorizzato da parte della Committente; • Nel caso di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione di tutto o parte del contratto; • sub-appalto non autorizzatoNel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • in Nel caso di cessazione di attività ingiustificata sospensione totale o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaparziale dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; • sospensione dell’erogazione Nel caso in cui taluno dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivocomponenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per gravi reati incidenti sulla moralità professionale; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito Nel caso di escussione parziale o totaleviolazione delle disposizioni di tracciabilità dei pagamenti; • violazione degli obblighi Nel caso di riservatezza terzo esito negativo del collaudo intermedio; • Nel caso di terzo esito negativo del collaudo definitivo. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Referente dell’esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o trafugazione precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione la Committente ha diritto al risarcimento integrale di ogni danno subito e la facoltà di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento di quanto previsto in appalto, con addebito del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei maggior costo sostenuto a consentire carico dell’Appaltatore inadempiente riservandosi, in ogni caso, di esigere dallo stesso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. La Committente avrà anche la piena tracciabilità delle facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.icontabili.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Data Center Services Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga EMAPI si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con me- diante semplice raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza intervento giudiziario, con facoltà necessità di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • : a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli ob- blighi posti a suo carico dal contratto; b) frode nell’esecuzione del servizio; c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili del servizio; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla preven- zione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbli- gatorie del personale; e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso; h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica am- ministrazione; i) mancata prestazione della polizza assicurativa. Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunica- zione di cui al precedente comma, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad as- sicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno a EMAPI. In caso di risoluzione il Broker avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo. Il Broker pertanto si impegna a restituire all’Ente le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla risoluzione. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Broker non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pre- tese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Broker si impegna, sin d’ora, a fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteo tramite terzi all’esecu- zione del presente contratto. La risoluzione del presente contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione non avrà effetto sui contratti as- sicurativi già intermediati con l’assistenza del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • Broker. Qualora il presente contratto sia risolto in caso pendenza di cessazione un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la ri- soluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che in- terromperà la corresponsione dei compensi di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 cui al precedente art. 38 “Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio”, legge n. 136/2010 e s.m.istornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto da EMAPI.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo

Clausola risolutiva espressa. Nel Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui l’importo ricorra una delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiipotesi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione sospensione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario servizio senza giustificato motivo; • gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; • venir meno in capo all’ Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: • esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; • non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; • mancato reintegro della cauzione definitiva avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; • reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a seguito di escussione parziale quanto stabilito dal contratto; • frode o totalegrave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • violazione degli obblighi dell'obbligo di riservatezza e/o trafugazione di datiriservatezza; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantecessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto; • mancato utilizzo sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Regionale , in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all’ Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione Regionale rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall’Appaltatore. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire contratto, l'Amministrazione Regionale si riserva la piena tracciabilità delle operazioni facoltà di pagamento ai sensi interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.idecreto legislativo n.163/2006.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Contract for the Provision and Management of Educational Tour Services

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 10% (dieci per centopercento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECP.E.C.), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della La Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con Appaltante ha facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. articolo 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)del Codice Civi- le, oltre quanto previsto nelle singole previsioni del presente capitolato e del contratto stes- so, nei seguenti casi: • insufficiente : a) frode nell’esecuzione delle opere; b) inadempimento alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle opere; d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata esecuzione ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo accertato dal Direttore Lavori; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo accertato dal Direttore Xxxxxx, in mi- sura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni opere nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrat- to o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle opere; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui X.Xxx 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fat- tegli al riguardo dal Direttore Lavori, dal Responsabile dei Lavori o dal CSE; j) presentazione avverso l’Appaltatore di istanza relativa a una procedura concorsuale ov- vero nomina di un custode/commissario o di altro soggetto deputato a gestire l’Appaltatore in sua vece; k) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione delle opere, come nel ca- so si irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinibiscono la capacità di con- trattare con la Stazione Appaltante; l) non veridicità delle dichiarazioni e violazioni delle garanzie rilasciate dall’Appaltatore nel presente capitolato e, anche parzialepiù in generale, nel contratto e in tutti i relativi allegati. Nei casi di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto risoluzione suddetti la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante conterrà l’indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si farà luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e l’Appaltatore o rappresentante dello stesso ovvero, nel caso che l’Appaltatore non si presentasse nel giorno e nell’orario indicato, alla presenza di 2 (due) testimoni scelti dal Direttore Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantie- re, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà procedere, a propria totale cura e spese, alla smobilitazione delle attrezzature e dei propri mezzi d’opera presenti in cantiere entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di efficacia della risoluzione anche nel caso in cui essa dovesse essere contestata dall’Appaltatore, consentendo alla Stazione Ap- paltante di rientrare in possesso dell’area di cantiere, ogni eccezione esclusa. La Anche l’eventuale ritardo nei lavori fatto registrare dall’Appaltatore rispetto al termine fi- nale, nonché rispetto alle soglie temporali intermedie esplicitamente fissate dal cronopro- gramma, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, determina la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ex articolo 1456 del Codice Civile a propria di- screzione e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tutti i casi di risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del per inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante avrà diritto alla penale prevista dal contratto; • sub-appalto , nonché al rimborso degli ulteriori danni diretti ed indiretti subiti, nonché di far eseguire da terzi le opere ancora non autorizzato; • ultimate con addebito dei maggiori oneri e costi sostenuti rispetto a quelli previsti dal presente con- tratto all’Appaltatore inadempiente, per il che la Stazione Appaltante potrà trattene- re/escutere le garanzie in caso di cessazione di attività o di concordato preventivoproprio possesso, di fallimentoquale acconto per la penale, di stato di moratoria il risarcimento dei danni e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione il rimborso dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.imaggiori costi.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Appalto

Clausola risolutiva espressa. Nel caso GIUSTA CAUSA Recesso prima dello scadere del termine Inadempimento di particolare gravità a) Modello tedesco b) Modello francese Indennità per l’incremento di clientela creato dall’agente Importo massimo: • 1 anno di provvigioni • calcolato sulla media degli ultimi 5 anni Solo se l’agente ha procurato • nuovi clienti • e se il preponente continuerà a trarne vantaggio Solo se l’importo risulta equo, considerate le circostanze Risarcimento per le provvigioni perdute dall’agente a causa della fine del rapporto Legge italiana • Nuovi clienti • Sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti • Sostanziali vantaggi per il preponente • Equità • Considerate le provvigioni perdute • La Corte di Giustizia U.E. • La Corte di Cassazione Italiana • Il miglior trattamento in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci concreto per cento) dell’importo imponibile contrattualel’agente LA DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE ✂ Nella quasi totalità degli ordinamenti internazionali, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante di concessione di vendita non trova una definizione e nemmeno una disciplina specifica dettata dal legislatore (es. Belgio fa eccezione). ▪ ⇒ opportunità di una disciplina scritta quanto più analitica possibile! ▪ DEFINIZIONE : • contratto di durata, • dove il produttore/concedente si obbliga a fornire con continuità determinati prodotti ad un rivenditore/concessionario, • che si obbliga a sua volta ad acquistare detti prodotti ed è chiamato a promuoverne ed effettuarne con continuità la vendita in nome proprio, a proprio rischio, per grave inadempimentoconto proprio, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) nei confronti di una clientela allocata in un determinato territorio. ▪ ⇒ il concessionario acquista la merce in proprio, sostiene i rischi ed i costi connessi al detenerla in stock, la rivende ai propri clienti, traendo la propria remunerazione dal margine rappresentato dalla differenza fra prezzo di acquisto e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior dannorivendita. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata franchising (PEC), nei seguenti casitrasferimento know how e segni distintivi- royalties) • il contratto di agenzia (il preponente conclude gli affari e il concessionario rivende la merce per conto proprio) Vantaggi del contratto di concessione di vendita rispetto al contratto di agenzia: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoaddossare ad un operatore locale il rischio di insolvenza dei clienti finali; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltointerporre un rivenditore che si accolla in proprio i problemi di garanzia ed assistenza post vendita; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionetrovarsi raramente a corrispondere indennita( di fine rapporto (ma vedi eccezioni: es. Paesi del Medio- Oriente e dell’Africa del Nord, ma anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria Belgio e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.iGermania).; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: International Sale Contract

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario all’aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteappaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaaggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Artdall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha il limite diritto di procedere alla risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto, il contratto potrà essere risolto unilateralmente avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta comunicarsi con lettera raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)R, nei seguenti casi:: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato- a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • - in caso di cessazione dell'attività; - nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di attività o gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. - in caso di concordato preventivo, di fallimento, fallimento o di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariadel soggetto aggiudicatario; - in caso di cessione non autorizzata dei crediti; - nel caso subappalti in tutto o in parte il servizio senza autorizzazione della Stazione Appaltante; - nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione - arbitrario abbandono o sospensione dell’erogazione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell’affidatario, di tutti o parte dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivooggetto del contratto; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito - divulgazione non autorizzata di escussione dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme; - cessione parziale o totaletotale del contratto ; • violazione - violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto; - cessazione o fallimento dell’affidatario; - qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate un numero di penalità pari o superiori a dieci nell’arco di un anno; - per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione delL contratto; - nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato e dal Capitolato Generale D’appalto per la fornitura di beni e servizi” e dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; - nelle ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • appalti (DPR 207/2010) Nei casi previsti dall’Artil soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni. 108 del D.LgsAI verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione opera di diritto quando l'Amministrazione dell'ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 18 aprile 2016I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, n. 50 e s.m.i..saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. L'ASL si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga L’ASL di Rieti procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, quando il limite fornitore e/o il suo personale comunque utilizzato per la gestione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeservizio, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con non abbiano i requisiti o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunque si riserva la facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artcontratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell’appalto, non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente Capitolato. Detta risoluzione avverrà mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (comunicazione inviata a mezzo PEC). La risoluzione del contratto, nei secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti casimotivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo: • insufficiente mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni; • sospensione, interruzione, abbandono o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoeffettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo per fatto imputabile al fornitore; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoforniture di prodotti difformi dai requisiti richiesti e non conformi a quelli campionati all’atto di presentazione dell’offerta o dimostrato malfunzionamento degli stessi e contestati oltre la seconda volta; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneritardo della fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta; • mancata sostituzione dei prodotti contestati e della manutenzione delle apparecchiature reiterate oltre la seconda volta; • in caso di fallimento o di frode; • qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP o aggiudicazione di gara regionale centralizzata per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, e l’aggiudicatario non intenda allinearsi alle relative quotazioni economiche. • ogni altra inadempienza o fatto, anche parziale, singolo di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantescarsa rilevanza e tale da incidere sull’affidamento contrattuale. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria ed il risarcimento dei danni derivanti, anche mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati. La società appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall’ASL di Rieti, proseguire il servizio la cui interruzione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa. In tali casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso , l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di cessazione di attività natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza indennizzo e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei rimborso delle spese, anche in deroga a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.iquanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Ventiloterapia Domiciliare

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art 1456 del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), Codice Civile nei seguenti casi: • insufficiente o mancata mancato rispetto delle modalità di esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodel servizio indicate all’art. 2 del presente capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoqualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattualizzato; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione parziale o totale del contratto; • sub-appalto accertata esecuzione di parte dei servizi in subappalto non autorizzato; • in caso violazione dell’art. 3, L. 13 agosto 2010, n 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; • arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di cessazione di attività o di concordato preventivoforza maggiore, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione tutto in parte dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodell’aggiudicatario; • cessazione o fallimento dell’aggiudicatario; • perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti previsti nel disciplinare; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Apt Servizi; • rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’aggiudicatario per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; • mancato reintegro della cauzione definitiva rispetto degli impegni anticorruzione assunti con Patto d’Integrità e Protocollo di legalità. Nel caso in cui APT Servizi accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula a seguito quest’ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, APT Servizi dichiara risolto il contratto. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, APT Servizi gli assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’aggiudicatario, qualora l’inadempimento permanga, APT Servizi risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di escussione risoluzione del contratto, l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale o totale; • violazione degli obblighi dell’appaltatore, APT Servizi ha diritto ad incamerare la cauzione, a titolo di riservatezza e/o trafugazione penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni, anche di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni immagine, eventualmente arrecati ad APT Servizi. La risoluzione di pagamento ai sensi del comma 1 diritto espressa ex art. 31456 del Codice Civile dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all’altra parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricezione di quest’ultima dall’altra parte, legge n. 136/2010 e s.m.iil contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 del Codice Civile.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà La Provincia di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere Brescia risolverà di diritto il contratto di diritto ex Artconcessione nei casi previsti all’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi108 del D.Lgs 50/2016 nonché: • insufficiente o mancata esecuzione per la revoca, la decadenza, l’annullamento delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoautorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoper il ripetersi di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, anche parzialein tutto o in parte, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione le prestazioni oggetto del contratto; • sub-appalto nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto; • nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto esecutivo; • nel caso di impiego di personale non autorizzatodipendente o comunque contrattualizzato dall’impresa; • nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariafrode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • sospensione dell’erogazione in caso di perdita dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivorequisiti di partecipazione; • mancato reintegro della cauzione definitiva in caso di un ritardo superiore a seguito cinque giorni per la sottoscrizione del contratto di escussione parziale o totaleconcessione; • violazione degli obblighi in caso di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire con- sentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.); • in caso di pagamento ai sensi mancato adeguamento a eventuali nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall’Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative na- zionali e comunitarie; • mancato reintegro della cauzione entro il termine richiesto. Nei suddetti casi, la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere, a garanzia ogni altra somma dovuta dal concessionario a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento. In caso di risoluzione del comma 1 contratto, il concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore della Provincia di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3, legge 3 della L. n. 136/2010 e s.m.idetermina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione

Clausola risolutiva espressa. Nel Le Parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che la S.A. ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga l’Appaltatore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le Parti espressamente qualificano gravi: • per ritardo nell’avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il limite del 10 % (ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi; • quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il contratto potrà essere risolto unilateralmente mancato rispetto da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione dell’Appaltatore delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatonorme sul subappalto; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoquando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 9/04/2008, n° 81 smi; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contrattoquando sia intervenuta la cessazione dell’Appaltatore o ne sia stato dichiara- to con sentenza il fallimento; • sub-appalto non autorizzatoper la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle di- sposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore; • per gravi e reiterate negligenze nell’ esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria • per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla ASL 3 - Sistema Sanitario Liguria; • per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa o della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 smi; • qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale • per mancata osservanza della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; • dimostrata frode da parte dell’Appaltatore con o senza collusione con perso- nale appartenente all’organizzazione della S.A.; • in caso di cessazione gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, tali da compromettere la regolarità dello stesso; • per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; • infortuni occorsi al personale dell’Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di attività sicurezza; • cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto anche solo parziale senza auto- rizzazione scritta della S.A.; • dichiarazione di concordato preventivo o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatarialiquidazione; • sospensione dell’erogazione inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smalti- mento dei servizi rifiuti; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della pri- vacy; • dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base all’art. sulle Penali- tà, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’Appaltatore, la S.A. potrà procedere di diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro; • in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la ri- soluzione di diritto dell’Accordo Quadro. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, gli saranno addebitati i maggiori oneri sostenuti dalla S.A. per l’affidamento del contratto a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.ialtra Impresa.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Ferme restando le ipotesi di risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conviene che l’ASL/AOU possa considerare risolto di diritto il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante ex art. c. e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per grave inadempimento, mediante comunicazione l’adempimento e previa dichiarazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà la quale comunicherà al Fornitore l’intenzione di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatosubappalto non autorizzato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequalora, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione nel corso dell’esecuzione del contratto; • sub-appalto non autorizzato, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Capitolato e sia stata riscontrata un’ulteriore inadempienza; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività o dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di stato di moratoria e di conseguenti misure sanzionatorie o cautelari atti di sequestro o pignoramento che inibiscano la capacità di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariacontrarre con la pubblica amministrazione; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva qualora le transazioni non siano eseguite a seguito mezzo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.della normativa vigente; • casi previsti dall’Art. 108 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 contratto e s.m.i..per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.

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Samples: Delibera Per l'Indizione Di Gara

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante dell’Amministrazione per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantedall’Amministrazione. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltantedell’Amministrazione; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..50.

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Samples: Purchase Agreement

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per inadempienza agli obblighi contrattuali contrattuale per uno qualsiasi dei servizi dell’appalto nell’arco del periodo contrattuale, contestata per iscritto dal Responsabile di Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. Costituiscono inadempienze contrattuali: per il servizio di gestione globale – servizi di supporto - La ritardata realizzazione dell’archivio e data-base informatico, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltanteun periodo superiore a 30 giorni rispetto alla data prevista nel Cronoprogramma approvato. - La risoluzione ritardata realizzazione del contratto opera altresì sistema informatizzato di gestione, per un tempo superiore a 30 giorni rispetto alla data prevista Cronoprogramma approvato - La ritardata relazione di Resoconto periodico alle date previste nel Cronoprogramma approvato per i servizi manutentivi (manutenzione riparativa – programmata – pronto intervento) - Indisponibilità ad eseguire interventi nei seguenti casi: • cessione del contrattotermini indicati dal S.T.; • sub-appalto - Indisponibilità ad eseguire interventi urgenti non autorizzatoprogrammati o mancata esecuzione senza preavviso di intervento programmato; • in caso - Mancata o ritardata esecuzione di cessazione richieste di attività pronto intervento; - Insufficiente o mancata esecuzione degli interventi o dei lavori; - Mancato rispetto delle norme di concordato preventivo, sicurezza ed igiene; - Non disponibilità di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariaattrezzature idonee; • sospensione dell’erogazione - Esecuzione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivodi maestranze non specializzate in ogni settore di intervento; • mancato reintegro della cauzione definitiva - Mancata esecuzione dei lavori secondo la buona tecnica ed a seguito regola d’arte; - Mancato coordinamento, direzione e sorveglianza dei lavori manutentivi da parte di escussione parziale tecnici abilitati; - Contabilità non rispondente alle prescrizioni di capitolato o totale; • violazione degli obblighi non veritiera, mancata elaborazione di riservatezza documenti contabili riferiti ad ogni intervento eseguito, ritardo nella presentazione delle documentazioni. Per le Manutenzioni su richiesta e/o trafugazione Manutenzioni integrative - Indisponibilità o ritardi, rispetto ai tempi pattuiti, nella esecuzione delle progettazioni richieste e nella elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi; - Indisponibilità o ritardo nella esecuzione delle opere nei termini indicati dal S.T.; - Mancata presentazione del piano delle misure di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento sicurezza relativo all’intervento richiesto, anche ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016494/96; - Mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene; - Non disponibilità di attrezzature idonee; - Mancanza sul cantiere di maestranze qualificate; - Mancata esecuzione dei lavori secondo la buona tecnica ed a regola d’arte; - Mancata direzione, n. 50 sorveglianza, conduzione e s.m.i..coordinamento del cantiere da parte di tecnici abilitati - Contabilità non veritiera e non rispondente alle prescrizioni di capitolato, mancata elaborazione dei documenti contabili o ritardi nella presentazione di documentazioni.

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Samples: Appalto Multiservizi

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, costituiscono cause di soluzione di diritto del 10 % (dieci contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per cento) dell’importo imponibile contrattualel’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai densi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • In presenza di informazioni attestanti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle linee guida CCASGO e del D. Lgs. 159/2011; • Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nella procedura di gara; • Qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscano all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • In caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; • Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali; • Inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; • In caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell’Appaltatore con personale appartenente al committente o con i terzi; • Nei casi indicati dall’articolo relativo alle penali del presente capitolato; • Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatooggetto del presente atto; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro Mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito eventualmente escussa entro il termine di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In tutti i casi di riservatezza risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o trafugazione applicare una penale equivalente, nonché di dati; • grave violazione procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.ipresente appalto.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Contract for the Organization of Trade Events

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeIl Fornitore avrà facoltà, il contratto potrà essere previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casiil presente Contratto qualora durante la vigenza del Contratto venga meno in capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 1.3. e segnatamente: • insufficiente vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a diversi rapporti di Fornitura pregressi o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatoin corso; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoqualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; il Cliente non costituisca o ricostituisca, a seconda dei casi, il deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti; • la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa; • la verifica effettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa; • venga meno il titolo che comportino interruzioneattesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura oggetto del Contratto, o non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio; • mancata presentazione da parte del Cliente, nelle tempistiche indicate, della modulistica debitamente compilata e sottoscritta richiesta dal Fornitore necessaria per richiedere le attività di competenza del Distributore, solo se indicato nella modulistica stessa; • mancata presentazione agli appuntamenti concordati dal Cliente con il Distributore per il compimento di interventi di competenza di quest’ultimo; • nel caso di mancato puntuale pagamento anche parzialedi una sola fattura, di pubblico servizioprevia costituzione in mora. La clausola risolutiva espressa si applica Qualora, terminato il rapporto contrattuale per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore dimostrataecc.) il punto di fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, contestata per iscritto il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla Stazione Appaltante. La sospensione della fornitura e dalla risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione di diritto del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale

Clausola risolutiva espressa. Nel La Società Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108, d.lgs. 50/2016 nel caso in cui l’importo l’Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle penalità applicate raggiunga il limite obbligazioni di cui ai seguenti punti: • ritardo nell’esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro; • affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del 10 % Committente; • mancata sottoscrizione delle RDF entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattuale, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutato a insindacabile giudizio della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PECSocietà Appaltante), nei seguenti casi: entro i termini indicati nelle stesse RDF per n. 5 volte anche non consecutive; insufficiente mancato o ritardato invio delle comunicazioni settimanali in merito alle attività programmate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive; • violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); • inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Società Appaltante circa i tempi di esecuzione; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appaltoo inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariapersonale; • sospensione dell’erogazione dei servizi delle attività da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totalerallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dalle RDF; • violazione degli obblighi mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di riservatezza e/o trafugazione di dati20 giorni dalla formale messa in mora da parte della Società Appaltante; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltanteperdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; • mancato utilizzo ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del bonifico bancario Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi PEC. Resta ferma l’applicazione dell’art. 110 del comma 1 artD. Lgs. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i50/2016.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite E’ fatta salva l’automatica risoluzione di diritto del 10 % contratto a insindacabile giudizio dell’Ente “ipso facto et jure” ai sensi dell’art. 1456 C.C. (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualeclausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto unilateralmente su semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che la ditta stessa possa opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati: • abbandono da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento ditta aggiudicataria del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionesospensione arbitraria, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore; • gravi azioni di lesione della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato; • deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; • per sopravvenuta impossibilità della prestazione; • in tutti i casi di pubblico serviziointeresse; • a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell’espletamento del servizio dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere; • ai sensi dell’art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti nel medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo articolo al comma 1. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare il servizio a terzi. Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l’importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare ad altro soggetto la gestione dell’attività che la ditta aggiudicataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali non imputabile o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a causa carico della stessa le spese relative. Si applicano le disposizioni di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltantecui all’art. 108 del Dlgs 50/2016. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimentoa qualunque causa imputabile, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro comporterà l'incameramento della cauzione definitiva a seguito e l'addebito all'appaltatore di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.itutti i danni conseguenti alla risoluzione.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui l’importo delle penalità applicate raggiunga il limite Ferme restando le ipotesi di risoluzione del 10 % (dieci per cento) dell’importo imponibile contrattualecontratto previste negli articoli 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, si conviene che l’ ASL VC potrà considerare risolto di diritto il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Artart. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC)e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatosubappalto non autorizzato; • manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzionequalora, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione nel corso dell’esecuzione del contratto; • sub-appalto non autorizzato, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; • in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; • In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento; • in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario al di fuori della fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 punto d) del D.Lgs. n. 50/2016; • per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; • nel caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività o dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di stato misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariacontrarre con la pubblica amministrazione; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva qualora le transazioni non siano eseguite a seguito mezzo di escussione parziale o totale; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.della normativa vigente; • casi previsti dall’Art. 108 qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; • cessazione di attività, n. 50 fallimento, liquidazione coatta e s.m.i..atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Clausola risolutiva espressa. Nel Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel caso in cui l’importo l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle penalità applicate raggiunga il limite del 10 % (obbligazioni di cui ai seguenti punti: • ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento) cento dell’importo imponibile contrattualedell’Accordo Quadro; • affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; • affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; • mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte valutare a cura della Stazione appaltante Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per grave inadempimento, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte dell’appalto 3 volte anche non eseguita dall’Aggiudicatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: consecutive; insufficiente violazione o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidatodisposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010); • inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’appaltodel servizio; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino interruzioneinadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, anche parziale, di pubblico servizio. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante. La risoluzione la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicatariapersonale; • sospensione dell’erogazione dei servizi lavori da parte dell’Aggiudicatario dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; • mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di escussione parziale 20 giorni dalla formale messa in mora di cui all’art. 20; • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e/o totaledel disciplinare tecnico e allo scopo dell’opera; • proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n° 81/2008 e smi; • perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; • ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; • violazione degli obblighi di riservatezza e/quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Napoli con delibera di G.C. n° 64 del 11.02.2016. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r. o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 artposta elettronica certificata. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.; • casi previsti dall’ArtResta ferma l’applicazione dell’art. 108 del D.Lgsd. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e s.m.i..smi.

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Samples: Accordo Quadro