Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Sources: Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Servizi in Ambito Informatico, Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Servizi in Ambito Informatico, Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Servizi in Ambito Informatico
Collaudo. Ove applicabile1. Le attività di collaudo saranno svolte in contraddittorio con l’Aggiudicatario, il Contraente inviterà il Committente che avrà l’obbligo di mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla Commissione.
2. Ai fini del collaudo, l'Aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di verifica.
3. Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività di collaudo saranno a carico dell’Aggiudicatario.
4. I collaudi si svolgeranno nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal disciplinare tecnico.
5. Al termine di ciascun collaudo, la Commissione dovrà redigere un apposito verbale dal quale risultino le verifiche e gli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate.
6. Nel caso in cui riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, la Commissione dovrà assegnare all’Aggiudicatario un congruo termine per adempiere, comunque non superiore a giorni trenta, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante per l’eventuale applicazione delle penali.
7. La Stazione Appaltante potrà procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitialla risoluzione del contratto ove l’Aggiudicatario, entro decorso il termine e assegnato, non ottemperi, secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàquanto attestato dalla Commissione, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità alle richieste di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneal comma precedente.
8. InoltreL’inadempimento derivante da forza maggiore, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente fortuito o da cause imputabili esclusivamente alla Stazione Appaltante non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contrattopotrà dare luogo alla risoluzione.
9. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I collaudo, seguito dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante, comporta accettazione definitiva delle forniture di beni e servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteresi.
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Sources: Capitolato D’oneri, Capitolato D’oneri
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l’ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura. La Asl di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, il Contraente inviterà il Committente fornita ed installata, a procedere quanto previsto negli allegati al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitipresente capitolato, entro il termine e secondo ed effettuerà le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàrelative prove di funzionalità, in contraddittorio tra contradditorio con i tecnici dell’aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l’aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l’amministrazione. Durante tali prove preliminari l’aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le Partistrumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura. Il collaudo non esonera l’aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge. Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questionel’aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo. InoltreLa mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell’aggiudicatario, laddove applicabilenel termine fissato dall’Amministrazione, sarà verificata l’aderenza alle misure minime considerata quale “mancata consegna” e la Asl di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le PartiRieti avrà di-ritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15. Qualora il L’Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo abbia esito negativoanche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeovvero l’incompletezza della fornitura. In caso di esito negativo anche rifiuto o ritardo nell’esecuzione degli interventi di tale ulteriore collaudo ocompletamento o sostituzione, qualorala ASL di Rieti provvederà direttamente, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in addebitando conseguentemente ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteonere all’aggiudicatario. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debitoIl collaudatore, sulla base delle indicazioni fornite prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell’aggiudicatario a rischio e pericolo dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell’aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nell presente Capitolato o nell’offerta tecnica presentata. In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell’Allegato A o nell’offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. È obbligo dell’Aggiudicatario assistere al collaudo. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l’Aggiudicatario è invitato dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto ad assistere, a mezzo di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentesuoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Collaudo. Ove applicabileA completamento delle opere entro i termini previsti dal permesso di costruire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, sarà cura del soggetto attuatore o dei suoi aventi causa trasmettere al Comune di Ferrara - Sportello unico Edilizia, la comunicazione di fine dei lavori ai sensi della normativa vigente. I collaudi statici e funzionali e amministrativo se dovuto, sono effettuati anche in corso d’opera, dal collaudatore nominato dal Comune a cura e spese del soggetto attuatore, ove dovuti ai sensi delle norme vigenti. Nel caso in cui le opere siano motivatamente ritenute non accettabili, il Contraente inviterà responsabile del procedimento fissa al soggetto attuatore o ai suoi aventi causa un congruo termine, comunque non superiore a mesi 12, per l’adeguamento delle opere al progetto. Trascorso inutilmente il Committente termine fissato, il responsabile del procedimento avvia l’iter procedurale per l’esecuzione dei lavori in via sostitutiva, incamerando la fideiussione posta a procedere garanzia delle opere previste. A seguito dell’avvenuto collaudo verrà svincolata la garanzia fideiussoria. La piantumazione delle aree a verde pubblico, deve essere realizzata ed ultimata almeno due anni prima del collaudo del verde al fine di garantire un buon attecchimento di tutte le essenze, diversamente le stesse non potranno essere prese in carico ed il relativo collaudo non potrà essere effettuato, fermo restando che la manutenzione finalizzata all’attecchimento per l’intero biennio è a carico dei soggetti attuatori. Le parti convengono che potrà essere effettuato il collaudo, anche prima del termine dei due anni, qualora il soggetto attuatore o suo avente causa presenti all’Ufficio Verde del Comune di Ferrara, apposito contratto di manutenzione con l’Azienda/i Ente “Gestore del Contratto di Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico” per il tempo necessario al suddetto attecchimento. Nel caso in cui le opere inerenti le dotazioni territoriali non siano state completate, le SCIA di conformità edilizia e agibilità inerenti l’interventi edilizi commerciali dovranno essere accompagnate da un Certificato, asseverato dal Direttore dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitilavori, che attesti l’esistenza e la funzionalità delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza e la loro conformità agli elaborati approvati ai sensi dell’art. 46 del RUE vigente. Qualora dette opere non vengano ultimate entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel stabilito dal relativo Contratto. Al/i collaudo/i permesso di costruire, salvo proroghe ai sensi di legge, il Comune si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità riserva la facoltà di procedere con l’escussione della garanzia di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteart.9.
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Sources: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90, Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90 E s.m.i.
Collaudo. Ove applicabileLe singole apparecchiature oggetto della fornitura potranno considerarsi collaudate con esito positivo soltanto nel caso in cui ciascuna componente sia stata collaudata con esito positivo. In fase di montaggio e di installazione, le singole Aziende sanitarie hanno facoltà di fare eseguire da propri incaricati controlli, verifiche, prove di funzionamento delle apparecchiature fornite ed accertamenti della qualità dei materiali impiegati nella fornitura. Le Aziende sanitarie provvederanno ad effettuare il collaudo in contraddittorio con il Fornitore; l’inizio del collaudo avrà luogo entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla messa in disponibilità delle apparecchiature da parte della stessa Ditta. Il termine per l’inizio delle attività di collaudo è soggetto alla condizione minima che le apparecchiature siano consegnate e correttamente installate. La messa in disponibilità prevede che i sistemi da fornire siano completi, secondo quando previsto nella configurazione in ordine. Nel conteggio dei 15 (quindici) giorni solari restano esclusi gli eventuali giorni trascorsi per le richieste di chiarimento alla Ditta fornitrice (data di trasmissione richiesta e data ricevimento risposta completa). Il collaudo, effettuato da personale dell’Azienda sanitaria, oltre ad accertare la corretta installazione, il Contraente inviterà perfetto funzionamento delle apparecchiature e delle relative attrezzature di supporto e la rispondenza della fornitura a quanto offerto, dovrà accertare le condizioni specificate da ogni servizio preposto alla gestione delle tecnologie, che sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. Nel periodo intercorrente fra la consegna delle apparecchiature e la fine del collaudo, il Committente Fornitore dovrà provvedere a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/sua cura e spese alla sostituzione, riparazione e manutenzione di qualsivoglia componente che dovesse risultare difettosa o all’accettazione della prestazione non adatta all’uso, compresa la sostituzione di quelle parti che dovessero deteriorarsi per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e normale uso. Le fasi previste del collaudo che ogni Servizio preposto alla gestione delle tecnologie dovrà effettuare secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora proprie procedure interne sono almeno: - il collaudo abbia esito negativodocumentale, volto a verificare la rispondenza della fornitura a quanto ordinato, la presenza dei manuali d’uso, la rispondenza alle dichiarazioni di conformità, ecc.; - il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo otecnico, qualoravolto a verificare la rispondenza ai parametri prestazionali, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare verificare il rispetto di quanto previsto dal Contrattorelativamente alla sicurezza elettrica (CEI 62353) e la rispondenza ai parametri legati alla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche e alla loro conseguente idoneità all’uso clinico (D.Lgs. 101/20). In particolare, durante la fase del collaudo documentale, sarà verificato quanto di seguito riportato: • la rispondenza della fornitura a quanto ordinato; • l’esistenza dell’autocertificazione del Fornitore aggiudicatario che dichiari la rispondenza del prodotto fornito alla normativa sulla sicurezza vigente ed ai marchi di qualità; • la presenza del manuale d’uso (in lingua italiana e inglese) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l’uso giornaliero delle apparecchiature, come da D.Lgs. n. 46 del 24/02/97 (e s.m.i.), ivi incluse le modalità per l’utilizzo dell’apparecchiatura nel rispetto di quanto previsto in materia di sostenibilità ambientale. Del manuale dovrà essere fornita una copia cartacea per ciascuna apparecchiatura e una copia cartacea e una in formato elettronico per il Servizio interno all’azienda che gestisce le apparecchiature biomediche; • la marcatura CE secondo normativa vigente e copia della dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura; • la presenza del manuale tecnico di servizio (in lingua italiana e inglese), sia in formato cartaceo che elettronico, contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell’hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software (esempio (RS-232), sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, anche nel rispetto degli standard ambientali sanciti dal GPP UE; • la presenza di un documento contenente tutte le procedure e il cronoprogramma di manutenzione preventiva necessari a mantenere in termini perfetta efficienza le apparecchiature fornite, se non già descritte al punto precedente; • la conferma dei corsi di tempestività addestramento all’uso, alla manutenzione correttiva e regolare esecuzionepreventiva delle attrezzature, predisposti per il personale sanitario dell’Azienda sanitaria contraente, con evidenza del calendario e dei moduli di partecipazione ai corsi, inclusa la formazione in materia di ottimizzazione dell’efficienza energetica. Le attività Il collaudo tecnico, inteso quale verifica tecnica dell’apparecchiatura, dei componenti software forniti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta, si intende positivamente superato solo se l’apparecchiatura risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme tecniche specifiche richieste e dichiarate. Il collaudo tecnico verrà svolto in conformità alle procedure attuate dai Servizi preposti alla gestione delle tecnologie di ciascuna Azienda sanitaria contraente. In fase di collaudo tecnico sarà inoltre effettuato: • il controllo di sicurezza elettrica; • la verifica potranno dell’avvenuta erogazione dei corsi di addestramento all’uso delle apparecchiature fornite per il personale sanitario di ciascuna Azienda sanitaria contraente; • la verifica dell’avvenuta erogazione dei corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite per il personale tecnico dell’Azienda sanitaria contraente; • la verifica dell’integrazione con i sistemi RIS-PACS aziendali; • le prove di prima verifica dal punto di vista della sorveglianza fisica (D.Lgs.101/2020); • le prove di accettazione prima dell’entrata in uso (D.Lgs.101/2020); • la verifica dell’idoneità all’uso clinico (D.Lgs.101/2020). Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere eseguite anche accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in assenza materia. Ciascuna Azienda sanitaria contraente, a conclusione positiva del Contraentecollaudo, provvederà a trasmettere per iscritto al Fornitore il verbale di collaudo. L’esito favorevole Qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di trasmissione, lo stesso si riterrà comunque accolto dal Fornitore. Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi natura, al momento delle verifiche di collaudo dell’apparecchiatura, l’Azienda sanitaria si impegna a comunicarle per iscritto al Fornitore, il quale dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni solari dalla trasmissione della suddetta verificarichiesta, accertato mediante apposito verbalea completare quanto richiesto. Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato, come l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato al successivo art. 6.1oppure dichiarasse l’impossibilità di ottemperare a quanto richiesto, costituirà accettazione ciascuna Azienda sanitaria contraente, si riserva la facoltà, a seconda della gravità delle “non conformità” riscontrate (es.: mancanza del servizio prestatomanuale di service, etichette di avvertimento in italiano, mancanza del manuale in formato elettronico, ecc..) di: • dichiarare il collaudo comunque positivo, riservandosi di applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro; • dichiarare il collaudo negativo: in tal caso il Fornitore dovrà, entro 15 (quindici) giorni, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di esito negativonon rispetto del termine temporale indicato, fermo restando o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura potrà essere rifiutata e il Fornitore dovrà procedere a ritirare quanto consegnato e installato senza nessun onere, fatta salva l’applicazione delle penali e la richiesta di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedanno.
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Sources: Fornitura Di Apparecchiature Mediche, Capitolato Tecnico
Collaudo. Ove applicabile1. Il collaudo verrà effettuato dall’Ingegneria Clinica Aziendale, che si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione oltre a quella richiesta nell’allegato 1 – capitolato Tecnico
2. I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE e successive modifiche/integrazioni, nonché nelle norme tecniche di pertinenza.
3. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Contraente inviterà il Committente a procedere al Fornitore.
4. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
5. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti”, entro il termine firmato dall’Amministrazione e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimecontrofirmato dal Fornitore. In caso di esito negativo anche collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di tale ulteriore accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con l’Ingegneria Clinica Aziendale).
6. Il collaudo opositivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, qualorama vengano in seguito accertati.
7. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
8. Quando le Apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione.
9. Nel caso in cui le Apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Contraente Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le Apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste.
10. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di dirittoaccettate, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentel’ulteriore danno.
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Sources: Fornitura Di Termometri Timpanici, Fornitura Di Termometri Timpanici
Collaudo. Ove applicabile1. Il collaudo si riferisce a tutte le attività atte a verificare la piena rispondenza dei servizi erogati dalla suite applicativa alle specifiche descritte e a quanto offerto dal concorrente in sede di offerta tecnica.
2. Il collaudo viene eseguito dopo il completamento dei test ed è orientato all’accettazione formale; ha connotati di validazione e dovrà garantire la copertura completa dei requisiti.
3. L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, a propria cura e spese, un ambiente on-line di test e di collaudo.
4. Il servizio dovrà essere disponibile senza soluzione di continuità, ovvero tutti i giorni 24 ore al giorno.
5. La fase di test è interna all’Aggiudicatario, che dovrà comunque consegnare all’Ente l’elenco dei test eseguiti ed i relativi risultati.
6. Qualora il Contraente inviterà DEC ritenga che la fase di test non sia stata sufficientemente esaustiva, lo stesso può chiedere una integrazione dei test effettuati.
7. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica delle funzionalità, realizzata in contraddittorio con un rappresentante designato dall’Aggiudicatario.
8. Secondo i tempi indicati nel Piano di progetto approvato dall’Amministrazione, l’Aggiudicatario comunicherà per iscritto il Committente a procedere “Pronti al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione ”.
9. Le “Specifiche di collaudo” dovranno essere sottoposte preventivamente al DEC per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, accettazione entro il termine indicato nel Piano di attività e secondo comunque entro sette giorni lavorativi precedenti la data prevista di rilascio della dichiarazione di “Pronti al collaudo”.
10. Tale documento, una volta accettato, rappresenterà una guida per il collaudo, che potrà includere, comunque, tutte le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoprove ritenute necessarie dall’Ente. Al/i collaudo/i Eventuali ulteriori prove che si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità deciderà di cui deve effettuare dovranno essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza verbalizzate e costituiranno un addendum alle misure minime norme di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Particollaudo sopra citate.
11. Qualora il in sede di collaudo abbia esito negativosi riscontrino anomalie pregiudizievoli al servizio, il Contraente disporrà collaudo, così come attestato dalla sottoscrizione del relativo verbale, avrà valore negativo. In questa ipotesi l’Aggiudicatario sarà tenuto alla eliminazione dei difetti o delle carenze ad essa imputabili entro dieci giorni lavorativi dal giorno di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un collaudo negativo dando comunicazione scritta all’amministrazione di essere disponibile al nuovo collaudo; .
12. Qualora trascorsi tali quindici giorni lavorativi il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente servizio non sia in grado disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatorisultino negative, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente l’amministrazione ha la possibilità facoltà di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattocapitolato di gara.
13. Il collaudo, il Contraente sarà tenutoin relazione agli interventi di manutenzione effettuati, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi dovrà comprendere anche i test di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentenon regressione.
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Sources: Capitolato Per La Fornitura E Servizi Del Sistema Informativo, Capitolato Speciale D’appalto
Collaudo. Ove applicabileCon riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo (cfr. par. 1 lett. h), il Contraente inviterà termine massimo per la sua effettuazione è di n. 30 giorni decorrenti dalla consegna dei beni; la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con i referenti dello stesso che saranno indicati nel contratto e nei relativi buoni d’ordine. La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere sottoposta ad un preliminare collaudo a cura e spese dell’aggiudicatario o di un suo delegato, da eseguirsi presso la SCS1 - Laboratorio Controlli ufficiali, sito presso la sede centrale dell’Istituto. Le operazioni ivi svolte, alla presenza del personale dell’aggiudicatario e del personale della stazione appaltante all’uopo incaricato, saranno recepite in apposito documento recante evidenza dell’esito delle stesse (verbale di collaudo). Solo una volta completata con esito positivo la fase preliminare di collaudo avente ad oggetto le attrezzature destinate alla SCS1, l’aggiudicatario potrà procedere alla consegna delle restanti attrezzature, al posizionamento nonché al montaggio, all’istallazione e al collaudo delle stesse presso le sedi di destinazione. Il collaudo dovrà accertare che il Committente sistema offerto corrisponda a procedere al quanto dichiarato in sede di offerta, I risultati dovranno essere coerenti con le evidenze di validazione dei sistemi offerti con riferimento ai livelli di contaminazione dei microrganismi sopra indicati normalmente riscontrati nelle matrici alimentari ed ambientali. Ogni costo derivante dalle operazioni di prove tecniche di funzionamento e collaudo è a carico dell’aggiudicatario (mano d’opera del tecnico specializzato, set iniziale di funzionamento, uso delle apparecchiature di simulazione e misura, ecc.). Terminato il collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione , l’aggiudicatario dovrà darne comunicazione all’Istituto. Delle operazioni effettuate nel corso del collaudo alla presenza del personale utilizzatore e collaudatore sarà redatto apposito verbale. Tale verbale certificherà il superamento positivo del collaudo; la firma del soggetto aggiudicatario (e la controfirma del Responsabile della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàstruttura interessata) certificherà che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, in contraddittorio tra le Partiquanto il sistema offerto, mediante verifiche sul corretto funzionamento completo e correttamente funzionante, è conforme a quanto dichiarato in sede di offerta e ne consente formalmente l’utilizzo. All’esito dei collaudi della totalità delle funzionalità attrezzature fornite, sarà redatto apposito verbale di immissione in possesso delle stesse, recante espressa indicazione di dettaglio delle apparecchiature concesse in comodato d’uso gratuito e del relativo valore stimato ai fini e per gli effetti di cui deve all’art. 1806 c.c., nonché attestante l’idoneità delle attrezzature medesime all’uso pattuito e l’assenza di vizi apparenti relativamente allo stato di conservazione. Tale verbale dovrà essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite sottoscritto dall’aggiudicatario e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedall’Istituto.
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Sources: Technical Specifications for Supply Contract, Contract for the Supply of Miniaturized and Automated Systems for Microorganism Counting
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità previste dalla normativa vigente e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitispecificatamente previste nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura. La fornitura si intende accettata dall'Azienda solo in caso di collaudo positivo. L’operazione di collaudo deve avvenire di norma entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del bene, entro alla presenza di personale dell’Azienda tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall'Azienda medesima e alla presenza di persona incaricata dell’impresa fornitrice. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’impresa fornitrice. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dal Direttore dell’esecuzione individuato dall'Azienda e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimedagli incaricati dell’impresa. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualoraassenza ingiustificata dell’impresa, il Contraente non sia verbale di collaudo farà ugualmente stato contro di essa. Ove il collaudo ponesse in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatoevidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il Contratto fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione, o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero, entro un diverso termine concordato per particolari esigenze. Nel caso di consegna di attrezzature in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell’ordine, l'Azienda potrà richiedere che si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al proceda ad un collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica parziale al fine di accertare utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza, il rispetto termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo. Il collaudo/verifica di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione, non esonera comunque l’appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento. Le attività Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per un periodo di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione 12 mesi a decorrere dalla data riportata sul verbale attestante l’esito positivo dell’accettazione/collaudo del servizio prestatomedesimo. In caso Pertanto, l’Appaltatore di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenutoimpegna a correggere, a proprie cure e spesetitolo gratuito, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentetale periodo.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Per Le Forniture Di Beni E Servizi, Contract for the Supply of Goods and Services
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo si riferisce a tutte le attività comprese installazione, configurazione, avviamento e migrazione dati. Il collaudo viene eseguito dopo il Contraente inviterà completamento dei test ed è orientato all’accettazione formale; ha connotati di validazione e deve garantire la copertura completa dei requisiti. La fase di test è interna all’Aggiudicatario, che deve comunque consegnare all’ente l’elenco dei test eseguiti ed i relativi risultati. Qualora il Committente a procedere DEC ritenga che la fase di test non sia stata sufficientemente esaustiva, lo stesso può chiedere una integrazione dei test effettuati. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica delle funzionalità realizzate in contraddittorio con un rappresentante designato dall’Aggiudicatario. Le “Specifiche di collaudo” dovranno essere sottoposte preventivamente al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione DEC per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, accettazione entro il termine indicato nel Piano di attività e secondo comunque entro 20 (venti) giorni solari precedenti la data prevista di rilascio della dichiarazione di pronti al collaudo. Tale documento, una volta accettato, rappresenterà una guida per il collaudo, che potrà includere, comunque, tutte le modalità concordate dalle Parti prove che ritenute necessarie dall’ente. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate. Secondo i tempi indicati nel relativo Contratto. Al/i Piano di progetto approvato dall’amministrazione, l’Aggiudicatario comunicherà per iscritto il “Pronti al collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti”. Qualora il in sede di collaudo abbia esito negativosi riscontrino anomalie pregiudizievoli al servizio, il Contraente disporrà collaudo, così come attestato dalla sottoscrizione del relativo verbale, avrà valore negativo. In questa ipotesi l’Aggiudicatario sarà tenuto alla eliminazione dei difetti o delle carenze ad essa imputabili entro 20 (venti) giorni solari dal giorno di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un collaudo negativo dando comunicazione scritta all’amministrazione di essere disponibile al nuovo collaudo; . Qualora trascorsi tali 20 (venti) giorni il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente servizio non sia in grado disponibile per il collaudo, ovvero le nuove prove di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatorisultino negative, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente l’amministrazione ha la possibilità facoltà di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto di cui al successivo artPar. 6.128 - Penali. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine Il collaudo, in relazione agli interventi di accertare il rispetto manutenzione effettuati, deve comprendere anche i test di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteregressione.
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Sources: Capitolato Servizi Informatici, Capitolato Speciale Di Appalto
Collaudo. Ove applicabile1. Entro 30 giorni dalla data di consegna del singolo affidamento, di sviluppo software e manutenzione evolutiva/PEV/adeguativa/migliorativa, nonché di intervento in manutenzione correttiva, ACI Informatica procederà al collaudo dei prodotti realizzati. La data del collaudo verrà tempestivamente comunicata all’Impresa.
2. Il collaudo di ciascun affidamento riguarderà in particolare la corrispondenza dei prodotti consegnati dall’Impresa con quanto concordato nel Verbale di affidamento e la loro congruenza con le specifiche fornite, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i rispetto degli standard e dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiparametri di qualità dettagliati nel Capitolato di gara, entro il termine e si svolgerà secondo le modalità concordate dalle Parti seguenti modalità: • esecuzione dei test funzionali, di integrazione e prestazionali (questi ultimi se previsti); • esame della documentazione consegnata, prevista nel relativo Contrattoverbale di affidamento • analisi del rispetto degli standard previsti per il codice sorgente
3. AlAl termine del collaudo sarà redatto l’apposito Verbale di Accettazione. Al Verbale di Accettazione, anche se non sia riscontrata la necessità di ulteriori interventi correttivi sui prodotti consegnati, si dovranno comunque allegare tutte le segnalazioni di anomalie/i malfunzionamenti riscontrati durante il collaudo/i si procederà, anche se già rimossi.
4. Nel caso in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia si concluda con esito negativo, si dovrà redigere il Contraente disporrà Rapporto di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra , che dovrà riportare l’elenco degli errori riscontrati, i corrispondenti interventi correttivi e la data della nuova seduta di collaudo. Gli oneri relativi agli errori imputabili all’opera dell’Impresa saranno a carico della stessa.
5. Al fine di rispettare le Parti medesime. In date di consegna concordate con l’Impresa, nel caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di conclusosi con esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenutoACI Informatica potrà decidere, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verificheproprio insindacabile giudizio, di cui sopraportare comunque il prodotto in ambiente di esercizio dopo aver eventualmente applicato in proprio le correzioni ritenute opportune. In questo caso, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazionel’Impresa sarà comunque tenuta ad effettuare gli interventi correttivi secondo quanto riportato nel Verbale di Accettazione, e verranno applicate le penali previste nell’art. 18.
6. Per quanto qui non disposto si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto rinvia al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteCapitolato tecnico.
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Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere Successivamente al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, completamento dell’installazione del sistema ed entro il termine 30 giorni dalla messa in funzione dello stesso e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva dalla trasmissione da parte del Committente della ditta aggiudicataria dei certificati di conformità degli impianti, saranno effettuate le operazioni di controllo/collaudo della fornitura da parte dell’Amministrazione comunale o da parte di professionisti individuati dall’Amministrazione stessa. Delle operazioni di controllo sarà redatto specifico verbale di corretta esecuzione della verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e verrà emesso il relativo certificato di regolare esecuzione che costituirà titolo per la possibilità liquidazione di applicare le penali come disciplinate dal Contrattoquanto spettante alla ditta appaltatrice. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine Il certificato di accertare regolare esecuzione dovrà verificare il rispetto di quanto previsto tutte le condizioni previste dal Contrattopresente capitolato speciale d’appalto; dovrà attestare il rispetto degli standard tecnici dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta relativamente agli elementi del sistema e attestare altresì la conformità delle infrastrutture alle normative tecniche vigenti. La ditta aggiudicataria potrà farsi rappresentare alle operazioni di controllo da propri incaricati, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza dei quali i rilievi emersi nel corso del Contraentecontrollo saranno automaticamente considerati come accettati da parte dell’aggiudicataria, che ne riceverà tempestiva comunicazione a mezzo mail PEC. L’esito favorevole della suddetta verificaQualora fosse riscontrata la non conformità dei prodotti consegnati con quelli offerti in sede di gara, accertato mediante apposito verbaleo comunque, come indicato al successivo art. 6.1con i requisiti tecnici e di conformità indicati nel presente Capitolato, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente l’impresa aggiudicataria sarà tenutotenuta a sostituire, a proprie cure propria cura e spese, i prodotti non conformi con altri aventi le caratteristiche offerte entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione. I beni saranno presi in carico dall’Amministrazione a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico seguito del contratto rilascio del Committente ed a porre certificato di regolare esecuzione, previa verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti e indicati in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contrattosede d’offerta e alle normative di sicurezza in vigore. Nelle ipotesi Il certificato di esito negativo dei collaudi o regolare esecuzione sarà trasmesso in copia alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dall’ultimazione delle verifiche, operazioni di cui sopracontrollo, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazionele stesse abbiano dato esito positivo, si procederà con note o dalla data di credito accertamento della risoluzione delle eventuali non conformità rilevate. Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque la ditta per eventuali difetti, imperfezioni o con note di debitodifformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nel presente Capitolato, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico che non siano emersi al momento del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di dirittocontrollo, fatto salvo ma vengono in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteseguito accertate.
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Sources: Noleggio Operativo
Collaudo. Ove applicabileL’Ateneo sottoporrà a verifica di conformità (collaudo) ogni bene e servizio rilasciato dal Fornitore nell’ambito dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato d’oneri. La verifica comprenderà tutte le ispezioni, prove e misure che saranno ritenute opportune dal Centro Infosapienza per accertare che ogni componente rilasciata sia stata realizzata a regola d’arte e in completo accordo con le specifiche del presente Capitolato e con quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica dal Fornitore. In particolare saranno oggetto di verifica di conformità, anche a campione per quota parziale: • i singoli beni HW e SW forniti; • l’interconnessione fra il Contraente inviterà network FC dell’infrastruttura fornita ed il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattonetwork FC dell’infrastruttura esistente (rif. Al/i collaudo/i si procederà§5.5.5); • l’intera infrastruttura IT, in contraddittorio tra termini di effettiva integrazione e interoperabilità nell’ambito del Software- Defined Data Center, secondo i termini e l’approccio esposto nel paragrafo 5.5.6. Il Fornitore darà il necessario supporto tecnico a tutte le Partiattività di verifica di conformità. Come indicato nel paragrafo 5.5, mediante verifiche sul corretto funzionamento le attività di collaudo saranno parte integrante del Progetto di Implementazione, da pianificarsi e condursi nel rispetto dei requisiti ivi espressi. Al termine delle funzionalità operazioni di cui deve essere dotato il/i prodotto/i verifica, in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche positivo il Centro Infosapienza emetterà il conseguente certificato di tale ulteriore collaudo overifica di conformità, qualoracon l’indicazione analitica delle attività svolte e delle risultanze delle ispezioni, prove e misure eseguite; copia del documento sarà consegnata al Fornitore. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, il Contraente Centro Infosapienza comunicherà al Fornitore, mediante una formale richiesta di adeguamento, tutte le carenze, le difformità o gli inconvenienti riscontrati. Il Fornitore dovrà realizzare – entro i termini fissati dall’Ateneo – gli adeguamenti o le sostituzioni richieste, darne comunicazione per iscritto al Centro Infosapienza e sottoporsi ad una nuova verifica di conformità. Tale procedura potrà essere ripetuta fino a due volte consecutive nel caso in cui la verifica non sia dia esito positivo; superato tale limite l’Ateneo procederà a mettere in grado atto le azioni più opportune previste dalle condizioni contrattuali a garanzia del rispetto dei requisiti di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentegara. Resta inteso che Tutti gli oneri e le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività spese di verifica potranno essere eseguite anche in assenza sono a carico del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteFornitore.
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Sources: Capitolato Tecnico
Collaudo. Ove Il presente articolo disciplina le modalità di effettuazione del collaudo. Il sistema nella sua completezza (sia per le parti consegnate a seguito del primo avvio del servizio, sia per le parti consegnate nelle richieste evolutive, ove previste, successive alle attività di avvio) si intende accettato dall’Ente Appaltante solo in caso di collaudo positivo. Il collaudo, in particolare, ha lo scopo di accertare la regolare funzionalità del sistema e di ogni singola componente con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - corretta realizzazione del sistema in ogni sua parte ed il rispetto dei tempi previsti; - regolare funzionamento di tutte le componenti e la loro corrispondenza a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dall’offerta tecnica, se migliorativa, dagli ulteriori deliverable prodotti nelle fasi di progettazione, implementazione e successiva evoluzione; - funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica; - completezza di tutta la documentazione; - conclusione della fase di preproduction. L’Appaltatore, ove applicabile, preliminarmente alla fase di collaudo, dovrà: - consegnare un Piano di Collaudo contenente l’articolazione delle prove proposte per l’espletamento delle attività di collaudo; - accettare che il Contraente inviterà collaudo comprenda, come parte integrante, le prove indicate dall’Ente Appaltante; - fornire il Committente a procedere supporto al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e . L’operazione di collaudo deve avvenire secondo le modalità concordate dalle Parti tempistiche previste dal GANTT presentato in sede di gara dall’Appaltatore, nel relativo Contrattorispetto delle tempistiche dettate dal documento denominato “Milestone”, alla presenza di personale di Azienda Zero tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati da Azienda Zero medesima, e alla presenza di persona incaricata dall’impresa appaltatrice e deve includere la verifica di conformità definitiva da effettuare alla conclusione della fase di attivazione e messa in produzione, ivi incluse le attività di formazione, di migrazione e recupero dei dati. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora Ove il collaudo abbia esito negativoponesse in evidenza malfunzionamenti, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo odifetti, qualoravizi, il Contraente non difformità, guasti o inconvenienti, sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività funzionalità che prestazionali, l’Appaltatore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione entro 15 giorni dalla rilevazione dei medesimi. Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare il sistema comprensivo di tutte le sue componenti per motivi non imputabili all’Appaltatore, opportunamente e regolare esecuzionetempestivamente notificati per iscritto, l’Appaltatore potrà richiedere l’effettuazione di un collaudo parziale. Le attività Il collaudo sarà documentato da specifico “Verbale di verifica potranno essere eseguite anche positivo collaudo”, redatto dall’Appaltatore (e controfirmato dall’Ente Appaltante) solo dopo il superamento della fase di test e successivamente alla conclusione della fase di preproduction all’attivazione e messa in assenza del Contraenteproduzione. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso Il “Verbale di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali positivo collaudo” costituisce elemento di vincolo per i pagamenti di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, precedente articolo 5. Tutti i costi connessi all’espletamento dell’attività di collaudo saranno a proprie cure cura e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentespese dell’Appaltatore.
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Sources: Contratto D’appalto
Collaudo. Ove applicabileUn collaudo preliminare sarà eseguito presso l’ubicazione definitiva della macchina, il Contraente inviterà giorno della consegna ed installazione della stessa (o l’ultimo giorno del periodo di installazione in caso la stessa preveda più giorni di lavoro). Il collaudo prevede la verifica delle dotazioni e delle prestazioni dichiarate in sede di gara, della messa in funzione e verifica del corretto funzionamento della attrezzatura e delle sue stazioni e componenti, nonché del software di gestione e dell’integrazione dello stesso con gli apparati informatici di impianto. Al termine delle prove, sarà redatto dal Cliente un apposito verbale attestante le dotazioni fornite, la correttezza e completezza dell’installazione e allacciamento della macchina nonché della sua messa in opera e del relativo esito. Il Cliente si riserva un periodo di 30 giorni solari per la verifica, nell’esercizio della macchina, della rispondenza dei parametri prestazionali a quanto dichiarato dal Fornitore. Al termine di tale periodo, il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, Cliente redigerà in contraddittorio tra le Particon il fornitore, mediante verifiche sul corretto funzionamento verbale di collaudo definitivo. Nel caso di non rispondenza di parametri, il Fornitore si impegna a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle funzionalità prove previste. Nell'ipotesi di cui deve essere dotato il/inadempienza della fornitura tale da determinarne l’impossibilità della macchina di rispettare i prodotto/i in questioneparametri prestazionali dichiarati dal Fornitore, la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. Inoltre, laddove applicabile1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura. Al termine delle prove, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite redatto un opportuno e condivise tra le Partidettagliato verbale attestante il corretto svolgimento delle prove e la conformità della strumentazione ai requisiti della fornitura. Qualora il collaudo abbia esito negativoNel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Contraente disporrà Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste entro 15 giorni dal primo collaudo. Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da non consentire un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto entro 60 giorni dal Contrattoprimo collaudo, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura. Il Collaudo sarà eseguito presso la sede di installazione. Tali attività sono interamente a carico del Fornitore. A corredo della strumentazione oggetto della presente fornitura dovranno essere forniti i manuali d’uso in lingua italiana oppure inglese. Deve essere inoltre fornito il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi driver di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà controllo per l’interfacciamento con note di credito o linguaggio OPC UA con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenterelativa documentazione.
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Sources: Capitolato Speciale D’oneri
Collaudo. Ove applicabileCon riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo (cfr. lett. H), il Contraente inviterà il Committente termine massimo per la sua effettuazione è di n. 30 giorni decorrenti dalla consegna dei beni; la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con i referenti dello stesso che saranno indicati nel contratto e nei relativi buoni d’ordine. La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere sottoposta ad un preliminare collaudo a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/cura e spese dell’aggiudicatario o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente suo delegato, da eseguirsi presso la SCS1 - Laboratorio Biofood, sito presso la sede centrale dell’Istituto. Le operazioni ivi svolte, alla presenza del personale dell’aggiudicatario e del personale della stazione appaltante all’uopo incaricato, saranno recepite in apposito documento recante evidenza dell’esito delle stesse (verbale di collaudo). Solo una volta completata con esito positivo la fase preliminare di collaudo avente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra oggetto le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo oattrezzature destinate alla SCS1, qualoral’aggiudicatario potrà procedere alla consegna delle restanti attrezzature, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatoal posizionamento nonché al montaggio, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative all’istallazione e al collaudo all’interno dei singoli Contrattidelle stesse presso le sedi di destinazione. Fatta salva da parte del Committente la possibilità Il collaudo dovrà accertare che il sistema offerto corrisponda a quanto dichiarato in sede di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoofferta, anche in termini di tempestività sensibilità e regolare esecuzionespecificità. Le attività I risultati dovranno essere coerenti con le evidenze di verifica potranno essere eseguite anche in assenza validazione dei sistemi offerti con riferimento ai livelli di presenza di patogeni normalmente riscontrati nelle matrici alimentari ed ambientali. Ogni costo derivante dalle operazioni di prove tecniche di funzionamento e collaudo è a carico dell’aggiudicatario (mano d’opera del Contraentetecnico specializzato, set iniziale di funzionamento, uso delle apparecchiature di simulazione e misura, ecc.). L’esito favorevole della suddetta verificaTerminato il collaudo, accertato mediante l’aggiudicatario dovrà darne comunicazione all’Istituto. Delle operazioni effettuate nel corso del collaudo alla presenza del personale utilizzatore e collaudatore sarà redatto apposito verbale. Tale verbale certificherà il superamento positivo del collaudo; la firma del soggetto aggiudicatario (e la controfirma del Responsabile della struttura interessata) certificherà che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, come indicato al successivo artin quanto il sistema offerto, completo e correttamente funzionante, è conforme a quanto dichiarato in sede di offerta e ne consente formalmente l’utilizzo. 6.1All’esito dei collaudi della totalità delle attrezzature fornite, costituirà accettazione sarà redatto apposito verbale di immissione in possesso delle stesse, recante espressa indicazione di dettaglio delle apparecchiature concesse in comodato d’uso gratuito e del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali relativo valore stimato ai fini e per gli effetti di cui si rimanda al contrattoall’art. 1806 c.c., il Contraente sarà tenuto, a proprie cure nonché attestante l’idoneità delle attrezzature medesime all’uso pattuito e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in l’assenza di vizi apparenti relativamente allo stato di conservazione. Tale verbale dovrà essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente sottoscritto dall’aggiudicatario e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedall’Istituto.
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Sources: Fornitura in Service Di Sistemi Per La Determinazione Di Patogeni Alimentari
Collaudo. Ove applicabile1. I contratti relativi a lavori, il Contraente inviterà il Committente servizi e forniture sono soggetti a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione verifica della prestazione conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. La verifica per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene con criteri semplificati. Il collaudo dei lavori è disciplinato dai commi seguenti.
2. Per tutti i lavori è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattopreviste dal regolamento. Al/Il certificato di collaudo deve avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i collaudo/i si procederàcasi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in contraddittorio tra le Particui il termine può essere elevato sino ad 1 anno; ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine di 2 anni, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativosi intende tacitamente approvato dal bimestre successivo ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto in tale bimestre.
3. Il collaudo in corso d’opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000,00 nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia affidata all’esterno;
b) in caso di opera di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
4. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell’opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il Contraente disporrà soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
5. L’amministrazione aggiudicatrice che, in mancanza delle autorizzazioni previste per l’agibilità, non si trovi nelle condizioni di approvare l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, non potendo attribuire al collaudo gli effetti di agibilità derivanti dalla legge, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all’accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l’approvazione di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo oatto provvisorio, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia liquidazione della rata di saldo all’impresa appaltatrice.
6. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
7. Nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del Contrattoprocedimento la nomina del collaudatore avviene a seguito dell’espletamento delle procedure previste da presente codice per gli di appalti di servizi. Nelle ipotesi Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Possono essere affidati incarichi di esito negativo collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
9. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
10. Possono essere affidati incarichi di collaudo a cittadini di Stati membri dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei collaudi o titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l’esercizio delle verifiche, professioni corrispondenti a quelle di cui sopraalle lettere a) e b) del comma 10 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, qualora ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
11. I soggetti di cui ai commi 10, 11 e 12 devono attestare il Contraente abbia già provveduto alla fatturazionepossesso di idonea esperienza, si procederà con note ai sensi del regolamento e il possesso delle competenze specifiche richieste per l’intervento da collaudare.
12. Il regolamento prescrive per quali lavori di credito particolare complessità tecnica o con note di debito, grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base delle indicazioni fornite di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
13. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa prestazione di garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
14. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e soggetto appaltante prima che il contratto si intenderà risolto certificato di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecollaudo assuma carattere definitivo.
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Collaudo. Ove applicabileIl collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, il Contraente inviterà il Committente o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati. Il collaudo verrà eseguito attraverso una Commissione di collaudo. all'uopo incaricata dall’Amministrazione. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati e l'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a procedere mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la fornitura al collaudo/i collaudo finale, nei tempi, luoghi e quantità definite nel presente capitolato. Nel corso del collaudo l’Amministrazione procederà ad accertare:
1) la corrispondenza delle specifiche tecniche dei prodotti mezzi forniti e/a quelle previste nel presente capitolato d’oneri
2) La corrispondenza degli equipaggiamenti e degli accessori e degli equipaggiamenti speciali a quelli previsti nel presente capitolato d’oneri
3) la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada con particolare riferimento alle normative relative all’omologazione dei mezzi. I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitidei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro il termine 30 giorni dalla data stessa di consegna. La Commissione incaricata del collaudo provvederà a redigere un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dai componenti la Commissione nonché dall’eventuale incaricato della Ditta fornitrice. Nel Il collaudo sarà considerato positivo quando si verificano le seguenti condizioni:
a) ogni veicolo avrà superato con esito positivo le verifiche precedentemente indicate
b) ogni veicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica (e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, della manualistica d’uso) contrattualmente prevista;
c) ogni veicolo sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo completo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che sua parte e per ognuno degli allestimenti di tutti gli equipaggiamenti ed accessori; Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità fasi di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole allestimento della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentefornitura.
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Sources: Capitolato D’oneri
Collaudo. Ove applicabileLa Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo procederà a sottoporre a verifica di idoneità ciascuna motosega e decespugliatore oggetto del presente Capitolato; detta verifica sarà eseguito da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Provincia a fornitura eseguita. Nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo procederà ad accertare, il Contraente inviterà il Committente relativamente a procedere al collaudo/i ciascun macchinario: - la completezza degli allestimenti di base; - la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel presente capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge; - la presenza delle certificazioni dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati prodotti; L’elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento indicare Elenco ed ubicazione delle funzionalità suddette strutture di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeassistenza. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo odel collaudo, qualora, il Contraente l’aggiudicatario si impegna a risolvere le non sia in grado di invitare il Committente conformità o a tale nuovo collaudo sostituire i Prodotti non conformi entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito relativo verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando pena l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattoall’articolo 16 dello Schema di Convenzione. Dopo tali interventi, potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o in alternativa la Provincia ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale l’appaltatore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate. Resta inteso che l’accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte della Provincia, avendo questa ultima il Contraente sarà tenutodiritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, a proprie cure nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contrattocomunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui soprasopra inerenti il collaudo sono a carico dell’aggiudicatario, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note ad eccezione di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentequelli connessi alle persone incaricate della Provincia per i collaudi.
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Sources: Capitolato Tecnico
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo dello stand verrà effettuato, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiultimazione del montaggio, entro il termine da apposita commissione tecnica nominata dal Direttore dell’Area Valorizzazione Economica Locale e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo ContrattoAmministrativo-contabile dell’Azienda Speciale. Al/i collaudo/i si procederà, Il collaudo sarà svolto in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzionecon l’Impresa aggiudicataria. Le attività operazioni di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito collaudo dovranno risultare da specifico verbale, come indicato al successivo artfirmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'Impresa. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al Il collaudo dovrà accertare che lo stand presenti i requisiti richiesti dal contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure dal capitolato speciale e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre da tutti gli atti in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contrattoesso richiamati. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debitoL’Azienda Speciale, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, potrà accettare la fornitura o rifiutarla o dichiararla rivedibile. ▇▇▇▇ rifiutata la fornitura che risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche. Può essere dichiarata rivedibile quella che presenta difetti di lieve entità, cioè non risulta perfettamente conforme alle prescrizioni tecniche, e che si ritiene possa essere posta nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. L'assenza dei rappresentanti dell'Impresa è considerata come accettazione delle constatazioni e dei risultati a cui è pervenuta la commissione di collaudo, le cui determinazioni sono comunicate tempestivamente a mezzo fax e/o lettera raccomandata. L'Aggiudicatario non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive. Il regolare collaudo dei prodotti e le dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque l'Impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Azienda Speciale ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere per tali difetti ed imperfezioni ad ogni effetto. In assenza dell'Impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dall’Azienda Speciale fa ugualmente stato contro di essa. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo secondo le indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico che verranno concordate seduta stante, o al ricevimento della comunicazione del contratto del Committente e rifiuto, inviata con qualsiasi mezzo, ove l'Impresa non abbia presenziato al collaudo. L'Azienda Speciale ha facoltà di intervenire per rendere agibile le strutture con spese a carico dell’Aggiudicatario. Tutta l’eventuale strumentazione necessaria per il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecollaudo è a completo carico dell'Aggiudicatario.
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Collaudo. Ove applicabileEntro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dei verbali di installazione, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo saranno effettuate le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattooperazioni di collaudo da parte del personale dell’Azienda U.S.L. in possesso di idonea qualifica professionale. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui La ditta aggiudicataria deve essere dotato ilpresente con propri incaricati alle operazioni di collaudo. In assenza non motivata della Ditta gli eventuali rilievi emersi nel corso del collaudo saranno automaticamente considerati come accettati da parte della ditta aggiudicataria, che ne riceverà tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata/pec. La verifica dovrà riguardare la totalità dei sistemi di stampa proposti ed è intesa quale controllo di: - Conformità delle apparecchiature fornite alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta tecnica ed economica, nonché alle caratteristiche richieste dal presente disciplinare e relativo Allegato n. 1. - Funzionalità rispetto a quanto previsto nella offerta tecnica e nella documentazione tecnica e manualistica d’uso. La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i prodotto/sistemi di stampa, compresi i software, oggetto della verifica risultino completi in questionetutti gli elementi e requisiti rispetto alla configurazione proposta, si dimostrino funzionare correttamente e siano risultati conformi alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, ovvero alle caratteristiche migliorative eventualmente proposte in offerta. InoltreDelle operazioni verrà dato atto nel verbale di collaudo controfirmato dalle parti; nello stesso dovranno inoltre essere riportate anche le letture dei contatori delle macchine, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime dalle quali decorrerà la contabilizzazione delle copie prodotte. Tutti gli eventuali oneri e spese di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimesono a carico della ditta aggiudicataria. In caso di esito negativo anche verifica positiva, la data del verbale di tale ulteriore collaudo overrà considerata quale “data di positivo collaudo”, qualoradalla quale comincerà a decorrere la durata del contratto e saranno riconosciuti i relativi canoni di noleggio delle attrezzature fornite. Qualora fosse riscontrata la non conformità delle apparecchiature e software installati con quelli descritti nell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria e, comunque, la non conformità con i requisiti tecnici indicati nel presente disciplinare di gara, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a sostituire a propria cura e spese, le macchine e i software non conformi con altre aventi le caratteristiche offerte entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo collaudo, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il Contraente non collaudo sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatoripetuto e positivamente superato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 29. Trascorso tale termine, la stazione appaltante si rimanda riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto a norma dell’articolo 30, salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento per eventuali maggiori danni. Il costo dei lavori affidati all’esterno in attesa della sostituzione della macchina verranno addebitati al contrattofornitore. Anche le apparecchiature e i software in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo le modalità, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure tempi e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre penali di cui sopra; in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi caso di esito negativo dei collaudi o delle verifichedi detta verifica, la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note dichiarare risolto di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e diritto il contratto si intenderà risolto a norma dell’articolo 30, salva ed impregiudicata l’azione di dirittorisarcimento per eventuali maggiori danni. I beni saranno quindi presi in carico dalla Azienda USL della Romagna a seguito del rilascio del verbale di collaudo, fatto salvo attestante la corretta installazione degli elementi di fornitura, nonché la loro corrispondenza ai requisiti richiesti e indicati in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentesede di offerta e alle normative di sicurezza in vigore.
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Sources: Fornitura in Noleggio Full Service Di Sistemi Di Stampa Digitale
Collaudo. Ove applicabile, Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 15 giorni solari dalla consegna salvo diversa disposizione di concerto con il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti Direttore del DAI e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitisuo delegato ed l'U.O.C. Gestione Operativa, entro il termine Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo ContrattoICT (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇). Al/i collaudo/i si procederà, L’A.O.U. in contraddittorio tra le Particon il Fornitore, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità dovrà redigere apposito “verbale di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto”. L’esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia: verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e risulti “pronto all’uso”; effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo; effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo; La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il collaudo avrà avuto esito positivo. In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati. Ove l’apparecchiatura e relativi sistemi accessoriali o loro parti non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione, salvo diversa disposizione motivata dell’A.O.U.. Se entro tale termine l’apparecchiatura e/o suo sistema accessoriale non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l’apparecchiatura e/o suo sistema accessoriale e provvedere alla sostituzione della stessa, salvo diversa disposizione da parte dell’A.O.U.. Resta salvo il diritto da parte dell’A.O.U. a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativo all'ordinativo di fornitura del sito interessato. Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà accertato come previsto al considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall’A.O.U., successivo artai 15 giorni solari a partire dalla conclusione delle operazioni di prima installazione. 6.1L’A.O.U. contraente applicherà le penali di cui all’art. I servizi prestati verranno sottoposti 8, fatto salvo il maggior danno. Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.) e con il supporto di personale proprio. Tale strumentazione ed il personale dovrà essere reso disponibile a verifica al fine titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di accertare aggiudicazione. Per il mancato rispetto di quanto previsto dal Contrattostabilito nel presente articolo, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle Fornitore si applicheranno le penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentepreviste.
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Sources: Fornitura Di Esoscopio 3d
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo della apparecchiatura fornita, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione installata e funzionante per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitigli usi clinici richiesti, dovrà avvenire entro il termine più breve tempo possibile e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàcomunque entro 10 giorni dalla data del verbale di installazione, in contraddittorio tra con il Direttore di Esecuzione del Contratto o suo delegato. Il collaudo è inteso quale verifica per l’apparecchiatura e i programmi software forniti, di conformità con le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e in grado di eseguire le funzioni di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltrealla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza il collaudo si intende positivamente superato solo se l’apparecchiature risulta funzionare correttamente e rispondente alle misure minime norme di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partiqualità in vigore. Qualora La regolarità del collaudo non esonera comunque il collaudo abbia esito negativoFornitore da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del relativo collaudo, ma vengano successivamente accertati. In tal caso il Fornitore è invitato dall’Azienda ad assistere, a mezzo dei sui referenti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti e delle imperfezioni rilevate. In assenza del Fornitore o dei suoi incaricati, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo certificato relativo al collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime, redatto dal personale designato dall’Azienda fa egualmente stato nei confronti dello stesso Fornitore. In caso di esito negativo anche collaudo positivo, la data del relativo certificato (verbale) verrà considerata quale “Data di tale ulteriore collaudo odella fornitura”. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, qualoravizi, difformità o altri inconvenienti, il Contraente Fornitore dovrà provvedere alla loro eliminazione e/o alla sostituzione entro 5 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero di diverso termine concordato con il Direttore di Esecuzione del contratto, a sue spese. Qualora il Fornitore non sia in grado provvedesse entro 5 giorni dalla data del verbale di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatoaccertamento, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso l’Azienda Sanitaria ha il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che di provvedere direttamente e di rivalersi sul Fornitore per tutte le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero a verifica al fine di accertare detrarre tali spese dalle somme a cui il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di Fornitore avrà diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Sources: Service Agreement
Collaudo. Ove applicabileOgni contatore deve essere già tarato a cura della ditta fornitrice e consegnato insieme al relativo certificato di taratura nel quale devono essere riportati, oltre alla caratteristica e al numero di matricola, i valori della sensibilità e dell'errore di registrazione alla portata Qn. Ai fini del collaudo, per ogni lotto di fornitura, CONSAC SpA si riserva di prelevare con metodo casuale un campione, fino ad un massimo del 2% dei contatori che costituiscono lo stesso, che sarà sottoposto a prove di verifica dello standard qualitativo di produzione, di usura e durata che si effettueranno presso il Contraente inviterà il Committente Laboratorio Nazionale di taratura dell'Ufficio Metrico di Asti. I campioni prelevati saranno inviati a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione tale laboratorio, che procederà alla verifica anche in presenza del personale aziendale e della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiditta fornitrice. Il prelievo sarà effettuato nella sede aziendale, entro il termine previo avviso formale, e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàverbalizzato in presenza del fornitore, da persona da esso delegata o, in contraddittorio tra loro assenza, al cospetto di due testimoni. Tutte le Partispese relative ai prelievi di campioni, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità spedizione al centro di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltretaratura, laddove applicabilecosto della verifica, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite viaggi e condivise tra le Parti. Qualora soggiorni del personale aziendale, presso il collaudo abbia esito negativolaboratorio designato, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In saranno a carico dell'Azienda, con l'avvertenza che nel caso di esito negativo delle prove le suddette spese saranno ripetute alla ditta fornitrice e il lotto sarà rinviato a cura dell'Azienda e a spese del fornitore. Il lotto stesso dovrà essere reintegrato con misuratori corrispondenti alle caratteristiche richieste, sempre a spese del fornitore, entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di restituzione. Trascorso tale termine, senza ulteriore avviso, l'Azienda è sin d'ora autorizzata a provvedere all'esecuzione in danno. L'esito sarà considerato negativo quando anche un solo contatore del campione si presenta con anomalie e/o non funzionante, ovvero denota un valore di tale ulteriore collaudo o, qualorasensibilità e/o un valore di errore di registrazione relativo alla portata Q3 superiore a quello ammesso dalla predetta alla Direttiva 2004/22/CE MID recepita con il D.L. n 22 del 22/2/2007; inoltre in merito al valore di sensibilità indicato nei certificati di taratura, il Contraente lotto in esame viene respinto se risulta che tre o più contatori del campione presentano valori di sensibilità eccedenti ± 3 l/h nei confronti di quelli indicati nei rispettivi certificati.
1. una quota parte sarà collaudata presso lo stabilimento di produzione qualora la ditta disponga di banco idraulico idoneo omologato e bollato dall’Ufficio Centrale Metrico del paese di appartenenza e sottoposto a verifiche periodiche dell’Ispettore Metrico per la Provincia competenza;
2. una quota corrispondente al 20% del campione potrà essere, in ogni caso, collaudato presso un laboratorio di un Ente di certificazione accreditato al rilascio di certificazione di conformità, ai sensi delle norme EN 45011, 45012, 45013. Qualora la ditta non sia in grado disponga di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatobanco omologato e bollato secondo quanto previsto al precedente punto 1, il Contratto si intenderà risolto collaudo dovrà essere effettuato in toto presso il laboratorio di dirittotaratura per contatori d’acqua di un Ente Terzo qualificato e accreditato dall’ufficio metrico centrale del paese di appartenenza (p. es.: laboratorio di taratura per contatori d’acqua dell’ufficio metrico della C.C.I.A.A. di Asti). I contatori selezionati dalla Stazione Appaltante per il collaudo da eseguire presso Ente di certificazione accreditato, contenuti negli imballi originali, dovranno essere recapitati presso detto laboratorio. Tale spedizione sarà effettuata a cura della Ditta appaltatrice. Resta inteso sin d'ora che, in caso di esito negativo del collaudo, la Ditta appaltatrice non potrà per alcuna ragione attribuire tale esito al danneggiamento o manomissione dei contatori durante il loro trasporto, fatto salvo il caso di eventi di forza maggiore adeguatamente documentati, a seguito dei quali, tuttavia, non verranno eseguite le verifiche sul campione selezionato e si procederà alla selezione di un nuovo campione. Il collaudo si svolgerà alla presenza di un massimo di n° 2 funzionari della Stazione Appaltante presso il laboratorio incaricato della verifica. La ditta dovrà comunicare, con un preavviso non inferiore a giorni 10, la data in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al cui saranno disponibili i contatori oggetto dell’ordine, da sottoporre a collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente approntati in stabilimento, pronti per la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzionespedizione. Le attività operazioni di verifica potranno collaudo dovranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole svolte nel seguente modo: • Verifica della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure corrispondenza fra campioni prelevati e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini richieste della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.scheda tecnica;
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Sources: Capitolato D’appalto
Collaudo. Ove applicabileAll’atto della consegna del sistema secondo la tempistica riportata al paragrafo 4.3 ovvero in caso di aggiornamento del Portale Acquisti a seguito di interventi normativi relativi alla disciplina degli Appalti Pubblici, il Contraente inviterà il Committente a procedere Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà alla verifica della rispondenza di quanto fornito dall’Operatore Economico Aggiudicatario ai requisiti tecnici di cui al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi presente Capitolato Tecnico ed al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul suo corretto funzionamento delle funzionalità nonché alle prescrizioni contrattuali. Il Collaudo viene condotto alla presenza di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneun rappresentante dell’Operatore Economico Aggiudicatario. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le PartiIl Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare all’Operatore Economico Aggiudicatario la data del Collaudo con congruo anticipo. Qualora il collaudo abbia esito negativoAl termine del Collaudo, il Contraente disporrà Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà alla redazione di un ulteriore verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal rappresentante dell’Operatore Economico Aggiudicatario. L’Operatore Economico Aggiudicatario può esentarsi, dandone tempestiva comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dalla partecipazione alla sessione di ▇▇▇▇▇▇▇▇, approvandone l’esito a priori. L’esito del Collaudo è negativo se almeno una delle verifiche effettuate ha esito negativo o se il ▇▇▇▇▇▇▇▇ stesso non viene portato a termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimecause attribuibili all’Operatore Economico Aggiudicatario. In Nel caso di esito negativo anche del collaudo, l’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni lavorativi a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Nel caso di tale ulteriore secondo collaudo o, qualora, negativo verranno applicate le penali secondo quanto previsto nel paragrafo 13; verrà dato all’Operatore Economico Aggiudicatario un nuovo termine perentorio per svolgere ogni attività necessaria affinché il Contraente non collaudo sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto ripetuto e positivamente superato e Coni Servizi si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso riserva comunque il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare risolvere il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Collaudo. Ove applicabileIl collaudo è inteso a verificare, il Contraente inviterà il Committente per tutti gli elementi della fornitura, che essi siano assolutamente conformi alle caratteristiche tecniche offerte in gara e, comunque, non inferiori ai requisiti ed alle funzionalità richieste dall’Ente e descritti in questo Capitolato d’Appalto e nell’Allegato Tecnico (requisiti codificati come VTRxxx), a procedere al collaudo/i quanto successivamente concordato e fissato nell’eventuale progetto definitivo ed a quanto stabilito nell’analisi maturata in corso d’opera. Il collaudo definitivo dovrà essere eseguito entro la scadenza fissata nel paragrafo 9 del Capitolato d’Appalto od entro la scadenza migliorativa offerta dal Fornitore, non sono previste proroghe di alcun tipo salvo ritardi determinanti e direttamente imputabili solo all’Amministrazione Comunale. Il Sistema oggetto del collaudo sarà considerato inclusivo delle funzionalità aggiuntive e dei prodotti forniti moduli software nel frattempo realizzati tramite l’attività di adeguamento applicativo e di manutenzione migliorativa e/o all’accettazione di personalizzazione. Al collaudo sovrintenderà un gruppo di lavoro dell'Ente, nominato dai responsabili del medesimo, e tutte le prove che lo costituiscono verranno effettuate presso la sede di espletamento della prestazione per fornitura. Durante il collaudo verranno esercitate le funzionalità e tutti i servizi resi requisiti richiesti da questo Capitolato od offerti dal Fornitore, come miglioria funzionale o prestazionale, al Committente subordinati livello di profondità e di specificità valutato dai componenti del gruppo di lavoro. Ogni singola prova sarà relativa a validare puntualmente la singola funzionalità od un predeterminato insieme delle stesse (in tal caso la prova consisterà di uno o più specifici test) o al rilevamento della corretta esecuzione di un particolare SPC (es. svolgimento di una giornata di formazione). La Ditta Aggiudicataria fornirà, inoltre, dei test di stress mirati che consentano di rilevare e valutare la rispondenza del Sistema ai requisiti prestazionali, verifica da condurre a livello complessivo, ad acceptance criteria definitiesempio carichi simulati del lavoro concorrente di più operatori, rilevamento continuo di diversi automezzi in movimento sulla mappa (anche simulando la cosa in mancanza degli appositi dispositivi di geolocalizzazione a bordo degli stessi), ricezione e smistamento di più comunicazioni multicanale, etc.. Il collaudo definitivo si ritiene superato solo se TUTTE le voci descritte in questo Capitolato d’Appalto e nell’Allegato Tecnico, ovvero i requisiti generali, tecnologico-architetturali e funzionali identificati dalle sigle sintetiche VTRxxx, presentano un punteggio pari a 4 (quattro) o superiore. In caso di primo esito negativo del collaudo definitivo, ma con nessuna voce inferiore a 3 (tre) punti, non saranno immediatamente applicate le penali. La Ditta dovrà provvedere, entro il termine massimo non prorogabile di 10 (dieci) giorni lavorativi, all'eliminazione dei vizi, alla risoluzione delle difformità riscontrate e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoad alle necessarie correzioni sul Sistema per adeguare tutte quelle funzionalità, ovvero quelle voci, con votazione inferiore a 4 (quattro) punti. Al/i collaudo/i si procederàSuccessivamente a tale termine, quindi dalla ripetizione del collaudo definitivo ed in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità caso di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito ulteriore responso negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra saranno immediatamente applicate le Parti medesimepenali. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative Gli eventuali moduli realizzati successivamente al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare tramite manutenzione migliorativa, saranno collaudati separatamente applicando le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentestesse modalità.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente Fermo quanto previsto in merito dalla Specifica Tecnica di Fornitura (Codifica: RFI TCSSTB SF IS 02 749 B “Manovre elettriche per le barriere di passaggio a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitilivello”), entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel sei mesi dalla data di “ultimazione dei lavori”, accertata con relativo Contratto. Al/i collaudo/i verbale come specificato al precedente articolo 17, si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità procederà alla redazione del certificato di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività Entro sei mesi dalla data di verifica potranno essere eseguite anche in assenza approvazione del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso certificato di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo regolare esecuzione dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazionelavori, si procederà con note alla restituzione della parte residua della cauzione di credito cui al precedente articolo 11. L’organo di collaudo sarà istituito da FAL per la verifica, tra l’altro, della esecuzione del presente contratto in conformità alle sue previsioni e alle eventuali varianti approvate, nonché in conformità alle regole dell’arte ed alle normative tecniche vigenti e pertinenti. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. All’esito positivo del collaudo, l’Appaltatore avrà facoltà di procedere all’emissione della fattura di saldo, nei termini di cui all’art. 9 del presente atto. Ogni onere relativo al collaudo sarà a carico dell’impresa Aggiudicataria. Ove i lavori oggetto di collaudo non risultino conformi o con note di debitoappropriati, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico l’aggiudicatario dovrà provvedere immediatamente ad eliminarle, e se necessario a sostituire le apparecchiature o le parti non conformi nei termini prescritti dalla stazione appaltante. Decorsi i termini senza che l’Appaltatore abbia ottemperato a quanto prescritto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto problema rivolgendosi a ditta terza, addebitando le ulteriori spese sostenute all’impresa aggiudicataria inadempiente. L’Appaltatore, nonostante l’esito positivo del Committente collaudo, è responsabile dei vizi/difetti che si dovessero riscontrare anche successivamente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto comunque fino al risarcimento termine del maggior danno sofferto del Committentecontratto.
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Sources: Contract for the Execution of Works
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo è di regola eseguito in fase di produzione e prima del rivestimento dei materiali; esso deve essere effettuato presso la fabbrica del produttore – fornitore che deve fornire le macchine di prova, il Contraente inviterà materiale, gli strumenti di controllo ed il Committente personale necessari. Tutte le spese di trasferimento e di vitto e alloggio per il collaudatore/i designati dall’Ente presso lo/gli stabilimenti del Fornitore saranno a carico dell’Impresa. L’Impresa dovrà segnalare per iscritto al momento dell’ordine di tipo di collaudo richiesto dall’Ente appaltante che potrà essere, secondo la norma UNI EN 10204: - Tipo 3.2 certificati specifici della fornitura con presenza del collaudatore designato; - Tipo 3.1.b certificati specifici della fornitura senza presenza del collaudatore designato; - Tipo 2.2 certificati non specifici della fornitura con i risultati però delle prove eseguite sulla produzione corrente/abituale; - Tipo 2.1 certificati di conformità all’ordine ovvero alle norme UNI 545, ecc. Qualora sia richiesto il Tipo 3.2, il collaudatore designato dall’Azienda deve essere avvisato in tempo utile dell’inizio delle operazioni di collaudo dall’Impresa, nel caso in cui questa richiesta sia espressamente indicata sul Capitolato Speciale di Appalto e sul contratto d’ordine. Può quindi assistere al prelievo, alla preparazione delle provette ed alle relative prove idrauliche e meccaniche previste dalla norma UNI 545 in materia di collaudo, al termine delle quali verrà redatto il certificato di collaudo di Tipo 3.2. Se il collaudatore non è presente per assistere a tali operazioni al momento convenuto scelto ovviamente dal Fornitore in funzione dei suoi programmi e tempi di produzione, il fabbricante può procedere al collaudocollaudo senza la presenza del collaudatore. In tal caso, il fabbricante deve rilasciare all’Impresa, che lo trasmetterà all’Ente, il certificato di collaudo della fornitura (Tipo 3.1) contenente i risultati delle prove prescritte dalla norma UNI 545 ovvero normalmente le prove di resistenza alla trazione, allungamento, durezza Brinell e attestante che i tubi sono stati tutti collaudati alle pressioni di collaudo riportate nella norma UNI 545. Qualora l’Impresa non segnali per iscritto al Fornitore la necessità, peraltro richiesta dall’Ente, di eseguire collaudi specifici della fornitura dei materiali, l’Ente si riserva di presenziare comunque le operazioni di fabbricazione e collaudo abituali del Fornitore (per gli stessi diametri oggetto della fornitura e del capitolato speciale di appalto) presso lo/gli Stabilimento/i del fornitore stesso e deputati all’espletamento della fornitura. In tale caso il fornitore rilascerà certificati non specifici della fornitura ma di quanto verificato dal collaudatore designato dall’Ente nel corso della visita presso lo/gli Stabilimenti del fornitore con l’ulteriore dichiarazione del Fornitore, che dovrà essere provvisto di Certificazione Aziendale di Qualità ISO 9001, che tutta la produzione del Fornitore è conforme alle norme UNI 545 e alle prescrizioni richieste dall’Ente nel Capitolato Speciale d’Appalto: tali certificati saranno ovviamente di Tipo 2.2. Qualora poi l’Impresa non segnali per iscritto al Fornitore al momento della stipula del contratto d’ordine la necessità di presenziare ai collaudi, perché non richiesto dall’Ente, il Fornitore (sempre provvisto di certificazione di Qualità Aziendale ISO 9001) rilascerà i relativi attestati di conformità all’ordinazione di Tipo
2.1 oppure attestati di controllo di Tipo 2.2 ma questi dovranno essere richiesti espressamente dall’Impresa su indicazione dell’Ente al momento dell’ordine al Fornitore. La fornitura deve essere inoltre accompagnata dalla seguente documentazione: - Certificato d'idoneità dei rivestimenti interni dei tubi e dei raccordi e delle guarnizioni all'uso potabile ai sensi del Decreto Ministeriale 174 del 6 Aprile 2004; - Attestazione di conformità alla norma UNI 545 dei tubi e dei raccordi; - Copia dei certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma UNI 545, rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO; Le certificazioni per la conformità alla norma UNI 545 dovranno essere emesse da Organismi Terzi certificati secondo le Norme UNI CEI EN 45000 ed ISO IEC 17020 2012 e che abbiano sottoscritto l’accordo “European Cooperation for Accreditation (EAC)”; potranno essere impiegati materiali e prodotti forniti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei paesi della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Le procedure di Qualità Aziendale del Fabbricante dovranno essere rispondenti a quanto previsto nella norma UNI EN ISO 9001:2000 con certificazione emessa da Enti terzi, certificati secondo le norme UNI ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇. La Committente si riserva: - di richiedere al fornitore la produzione di ulteriore documentazione tecnica (copia dei rapporti di prova interni) a corredo della fornitura; - di eseguire dei controlli specifici in contraddittorio su tubi e raccordi e contestuale emissione di certificato di controllo tipo 3.2 secondo la Norma UNI EN 10204 e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine di effettuare controlli e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Alprelievi di campioni in stabilimento e/i collaudo/i si procederà, o in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica campo al fine di accertare il verificare la conformità dei prodotti proposti a quanto riportato nella presente specifica ed alle norme di riferimento; - di eseguire dei controlli di peso di singole barre o gruppi di barre al fine di verificare lo scostamento rispetto al peso nominale dichiarato in sede di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteofferta.
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Sources: Disciplinary Supply Agreement
Collaudo. Ove applicabileEntro 15 giorni lavorativi dalla data di consegna della piattaforma, ATAP procederà al collaudo della stessa. La data del collaudo verrà tempestivamente comunicata all’Aggiudicatario. Il collaudo riguarderà in particolare la corrispondenza del “prodotto” consegnato dall’Aggiudicatario con quanto descritto nell’offerta tecnica e la congruenza con le specifiche fornite. Il collaudo si svolgerà con le seguenti modalità: • esecuzione dei test funzionali; • verifica della rispondenza ai requisiti non funzionali; • verifica della documentazione consegnata. Al termine del collaudo, se l’esito risulterà positivo, sarà redatto l’apposito Verbale di Accettazione. Al Verbale di Accettazione, anche ove non sia riscontrata la necessità di ulteriori interventi correttivi sul prodotto consegnato, si dovranno comunque allegare tutte le segnalazioni di anomalie/malfunzionamenti riscontrate durante il collaudo, anche se già rimossi. Nel caso, invece, il Contraente inviterà collaudo si concluda con esito negativo, sarà redatto il Committente Rapporto di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ che riporterà l’elenco degli errori riscontrati, i corrispondenti interventi correttivi e la data della seconda seduta di collaudo che avverrà entro 25 giorni lavorativi dalla data del Rapporto di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Gli oneri relativi agli errori imputabili all’opera dell’Impresa saranno a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e carico dell’Impresa stessa. Alla seconda seduta di collaudo si procederà secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattopreviste dal presente paragrafo. Al/i collaudo/i Nel caso che anche la seconda seduta di collaudo si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia concluda con esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenutoATAP potrà decidere, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verificheproprio insindacabile giudizio, di cui sopra, qualora risolvere il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecontratto.
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Sources: Capitolato Tecnico
Collaudo. Ove applicabileLa procedura di collaudo di cui all’art. 1, il Contraente inviterà il Committente comma 27, della L.R. 3/2008 trova applicazione ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività produttiva a procedere al collaudo e sostituisce le procedure all’uopo previste dalla norma settoriale. Il collaudo è svolto da un tecnico abilitato o da un ente tecnico accreditato, a seconda che vi siano o meno valutazioni discrezionali nella verifica di conformità dell’impianto alle norme vigenti. Il collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione , anche ai fini della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitisua validità rispetto alle materie di competenza legislativa statale, entro il termine e è svolto secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoindicate dall’art. Al/i collaudo/i si procederà9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., e segnatamente:
1. le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in contraddittorio tra le Partimodo diretto o indiretto, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività;
2. l’impresa comunica al SUAP la data del collaudo. Al collaudo possono partecipare i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativotecnici del SUAP, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimequale a tal fine può avvalersi anche del personale dipendente da altre amministrazioni. In nessun caso l’assenza di una o più amministrazioni può condizionare lo svolgimento e l’esito della procedura di collaudo;
3. in caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto l'impresa può iniziare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al successivo artSUAP il certificato positivo di collaudo ai sensi dell’art. 6.11, comma 27, della L.R. 3/2008;
4. I servizi prestati verranno sottoposti il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a verifica al fine salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di accertare lavoro ed alle prescrizioni indicate successivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa dalle Amministrazioni competenti;
5. il rispetto certificato di quanto previsto dal Contrattocollaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore;
6. la Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in termini di tempestività via d'urgenza, previsti dall’art. 1, comma 28, della L.R. 3/2008. L'effettuazione e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite l'esito dei controlli sono registrati anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole presso l'archivio informatico della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure regione e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentestruttura comunale.
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Sources: Circolare Applicativa
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il Contraente inviterà il Committente progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi, debitamente approvati. Il Codice demanda principalmente al Regolamento la disciplina dell’attività di verifica tra le prestazioni eseguite dall’esecutore e quelle pattuite tra le parti. L’affidamento dell’incarico di collaudo, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a procedere propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici deve necessariamente motivare la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore, ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice, a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi. In particolare, nel caso di collaudo di lavori, l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.163/2006. L’art. 141 del Codice specifica, altresì, che per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti devono nominare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo/. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i dei prodotti forniti e/lavori. Il collaudatore o all’accettazione i componenti della prestazione commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
3.8.1 La disciplina prevista dal regolamento per la nomina del collaudatore (art.216 del D.P.R. n. 207/2010)
3.8.2 I requisiti professionali del collaudatore
a) i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitimagistrati ordinari, entro il termine amministrativi e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàcontabili e gli avvocati dello Stato, in contraddittorio tra attività di servizio;
b) coloro che, nel triennio antecedente, hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) i soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
e) i soggetti che hanno espletato le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità attività di cui deve agli artt. 93, c 6, e 112 del Codice. L’incarico può essere dotato il/i prodotto/i in questioneconferito a soggetti esterni purchè questi: - abbiano conseguito il titolo professionale da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore ai 5 milioni di euro; - abbiano conseguito il titolo professionale da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro. InoltreIl soggetto esterno, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà che è stato incaricato di un ulteriore termine per invitare il Committente ad collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo; , se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il predetto ulteriore termine verrà concordato divieto è stabilito in buona fede tra un anno.
3.8.3 Il procedimento di collaudo e gli adempimenti ad opera del RUP
3.8.4 Le valutazioni dell’organo di collaudo
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le Parti medesimemodificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore. In particolare: - nel caso di esito negativo anche lavori collaudabili, provvede all’emissione del certificato di tale ulteriore collaudo ocollaudo, qualorain base a quanto previsto dall’art. 229 del Regolamento; - nel caso di lavori non collaudabili, a causa di gravi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, il Contraente non sia in grado RUP deve trasmettere alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell’organo di invitare collaudo per la rettifica del conto finale o di sospensione delle attività, ai sensi di quanto disposto dall’art. 226 del Regolamento. - nel caso di collaudo sottoposto a condizione se vi sono gravi difetti o mancanze tali da rendere inaccettabile l’opera, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato e trasmette al RUP il Committente processo verbale contenente le proprie proposte, secondo quanto previsto dagli artt. 227 e 232 del Regolamento. Il RUP lo trasmette a tale nuovo sua volta alla stazione appaltante: - se vi sono lievi difetti o mancanze, l’organo di collaudo entro prescrive le lavorazioni integrative ed il termine individuatoper eseguirle. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto certificato viene emesso solo dopo aver acquisito la dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal RUP sulla completa e regolare esecuzione dei lavori integrativi (artt. 227, c. 2 e 224, c. 3, del Regolamento); - se vi sono difetti o mancanze che non pregiudichino l’opera, viene emesso il certificato di dirittocollaudo e vengono detratte le somme per i predetti difetti (art. 227, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento c.3, del maggior danno sofferto Regolamento). In conseguenza dell’emissione del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità certificato di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo collaudo, vi è lo svincolo della cauzione definitiva ed è effettuata, entro e non oltre 90 giorni dall’emissione del collaudo sarà accertato come previsto provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, l’emissione della rata di saldo. Come evidenziato in precedenza, il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione. Nel caso in cui nel biennio sorgano vizi o difetti, il RUP avvia il procedimento per l’accertamento delle cause e delle responsabilità. Una volta terminata la procedura di collaudo, l’organo deve consegnare al successivo artRUP tutta la documentazione contabile ed amministrativa inerente l’opera.
3.8.5 Il certificato di collaudo
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell'opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il nominativo del Direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti Per quanto riguarda, invece, i lavori di importo sino a verifica al fine 500.000 euro, il certificato di accertare collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione mentre, per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il rispetto milione di quanto previsto dal Contrattoeuro, anche in termini è nella facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di tempestività e collaudo con quello di regolare esecuzione. Le attività Il certificato di verifica potranno essere eseguite anche in assenza regolare esecuzione è redatto dal Direttore dei lavori, è confermato dal Responsabile del Contraenteprocedimento ed è emesso entro non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. L’esito favorevole della suddetta verifica229 del DPR n. 207/2010 per il certificato di collaudo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è inoltrato all’impresa dal Direttore dei lavori, accertato mediante apposito verbalecon invito a sottoscriverlo nel termine di venti giorni dall’accettazione, come indicato al successivo artprevisto dall’art.233 del D.P.R. n. 207/2010. 6.1Sia il certificato di collaudo che quello di regolare esecuzione dei lavori devono contenere una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso dalla progettazione all’esecuzione, come previsto dall’art.229, c.1, lett.a.
3.8.6 Sintesi esplicativa della documentazione necessaria per la fase di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.collaudo
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Sources: Contract for Public Works
Collaudo. Ove applicabileConsiste in una misura di prevenzione atta a verificare, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/con frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàbombola dell’estintore, in contraddittorio tra quanto facenti parte di apparecchi a pressione, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti ed interventi:
a. Gli estintori devono riportare le Partiprescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione;
b. Gli estintori a polvere e le bombole di gas ausiliario, mediante che non siano già soggetti a verifiche sul corretto funzionamento periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla direttiva 97/23/CE ( D. Lgs. 93/2000), devono subire un collaudo periodico ogni 10 anni, consistente in una prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di 3.5 MPa. Gli estintori a CO2 e delle funzionalità bombole di cui gas ausiliario a CO2, devono subire un collaudo periodico ogni 5 anni e la pressione di prova deve essere dotato ildi 25 MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta;
c. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alle pratiche tecnico amministrative per il rinnovo del collaudo bombola (ISPESL) relativo agli estintori di prossima o già avvenuta;
d. L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la procedura di collaudo oppure all’acquisto di estintori omologati CE;
e. Gli estintori a polvere e le bombole di gas ausiliario, che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla direttiva 97/23/i prodotto/i CE ( D. Lgs. 93/2000) , devono subire un collaudo periodico ogni 12 anni, consistente in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà una prova idraulica della durata di un ulteriore minuto ad una pressione di 3.5 Mpa. Gli estintori a CO2 e delle bombole di gas ausiliario a CO2, devono subire un collaudo periodico ogni 10 anni e la pressione di prova deve essere di 25 MPa. Al termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.
f. La data del collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull’estintore in buona fede tra le Parti medesimemodo ben leggibile, indelebile e duraturo. Per quanto attiene al collaudo degli estintori a CO2 si fa riferimento alla normativa in vigore. Saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri (ricariche, materiali, manodopera, procedure tecnico amministrative, bolli ecc.) necessari al collaudo degli estintori. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni nessun caso il diritto presidio antincendio deve rimanere senza protezione . Al momento del ritiro dell’estintore scarico di proprietà dell’IRCCS ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, la ditta aggiudicataria dovrà sostituire con propri estintori di uguale classe di spegnimento, la mancanza, fino al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteritorno dell’estintore di proprietà dell’IRCCS ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità La sostituzione con estintore di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine proprietà della ditta aggiudicataria non comporterà nessun tipo di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoonere e magistero all’IRCCS ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentefurto dello stesso.
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Sources: Service Agreement
Collaudo. Ove applicabileA prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (23) DUE dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (24) UNO dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Contraente inviterà il Committente a procedere al Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e redatto secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneall’art. Inoltre229 del Regolamento, laddove applicabileha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, sarà verificata l’aderenza alle misure minime nel caso di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partiemissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Qualora Decorso tale termine, il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente approvazione non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo intervenuto entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento due mesi dalla scadenza del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentemedesimo termine.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. Nel caso di lavori fino a 200.000 Euro il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 500.000 euro, l’amministrazione potrà operare analoga sostituzione. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi TRE MESI dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di (2) TRE MESI dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dal Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto), all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove applicabilel'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Contraente inviterà Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il Committente a procedere al collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere esclu- se quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo. II Certificato di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e redatto secondo le modalità concordate dalle Parti previste del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel relativo Contrattocaso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Al/Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancor- chè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. L'Appaltatore risponde per le difformità ed i collaudo/i si procederàvizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ammi- strazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (3). Per tutti gli effetti di legge e, in contraddittorio tra le Partiparticolare, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità per quando attiene al termine di cui deve essere dotato il/i prodotto/i all'art. l669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso ha luogo la presa in questioneconsegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
(1) V. comunque il 6° comma dell’art. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime20 del Capitolato Generale d'Appalto.
(2) In genere mesi tre. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
(3) V. l’art. 1667 del maggior danno sofferto Codice Civile e la diversa formulazione del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente2° comma.
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Sources: Contratto Di Lavori
Collaudo. Ove applicabile13.1 Il collaudo è da considerarsi avvenuto solo dopo l’esito positivo della verifica eseguita congiuntamente, al quale il fornitore delle prestazioni invita la Posta per iscritto in tempo utile.
13.2 L’oggetto sottoposto a verifica deve corrispondere all’oggetto contrattuale, sia in termini di contenuto sia in termini di funzionalità, e deve essere stato preventi- vamente testato integralmente dal fornitore delle pre- stazioni.
13.3 I principi della procedura di collaudo devono essere definiti nel contratto. Di comune accordo, è possibile prevedere collaudi parziali, con riserva tuttavia dell’esito positivo del successivo collaudo globale.
13.4 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a collaborare alle operazioni di collaudo e a mettere a disposizione il proprio aiuto. La Posta mette a disposizione i dati del test necessari ai fini delle operazioni di collaudo.
13.5 Per ogni singolo collaudo viene stilato un verbale che deve essere firmato da entrambe le parti. Esso deve contenere almeno i punti seguenti: • oggetto del collaudo; • data o periodo del collaudo; • persone partecipanti alle operazioni di collaudo; • criteri applicati per il collaudo; • difetti constatati e relativa qualifica (difetti impor- tanti o difetti minori); • esito delle operazioni di collaudo: collaudo senza riserve, collaudo con riserve, rifiuto del collaudo e • altre tappe, competenze e scadenze.
13.6 Qualora vengano riscontrati dei difetti importanti, il Contraente inviterà il Committente collaudo è da considerarsi fallito. Il fornitore delle pre- stazioni elimina immediatamente i difetti riscontrati e invita tempestivamente la Posta a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione partecipare ad una nuova verifica. La Posta ha la facoltà d’esigere dal for- nitore delle prestazioni la costituzione di una garanzia per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, costi di eliminazione dei difetti.
13.7 Nel caso in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativosia da considerarsi fallito e la data di collaudo prevista dal contratto sia pertanto su- perata, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato fornitore delle prestazioni cade automatica- mente in buona fede tra le Parti medesime. mora.
13.8 In caso di difetti, la Posta è autorizzata a trattenere il compenso. Il diritto di trattenere il compenso cessa al momento in cui il fornitore delle prestazioni ha elimi- nato i difetti con esito negativo anche positivo.
13.9 L’impiego produttivo dell’oggetto del contratto, o di tale ulteriore parti del medesimo, non vale quale collaudo o, qualora, il Contraente fino a quando non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente ha avuto luogo la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentepre- sente cifra 13.
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Collaudo. Ove applicabile1. Le forniture di beni e attrezzature devono essere accettate e collaudate dal Dirigente della struttura di destinazione, il Contraente inviterà il Committente ovvero da personale dell’Istituto tecnicamente idoneo a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/ciò delegato.
2. L’accettazione delle forniture o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente delle attrezzature devono tendere ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeaccertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti nel contratto o nel Capitolato speciale. In caso di esito negativo anche beni soggetti a collaudo, l'operazione di tale ulteriore collaudo oavviene di norma all'atto della consegna del bene e, qualorase presente, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole con persona incaricata della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestatoditta aggiudicataria. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattoassenza dell’incaricato della ditta, il Contraente verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
3. L’incaricato dell’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni, ovvero rifiutarli. ▇▇▇▇▇▇▇ rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi e non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in gara. In questi casi, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali. Il tempo necessario alla sostituzione dei prodotti sarà tenutoconsiderato ritardo imputabile alla ditta fornitrice. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a proprie cure e spese, carico dell’aggiudicatario. Il termine riprenderà a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico decorrere dalla data di adempimento delle medesime prescrizioni. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto del Committente ed richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di quantità e qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento della accettazione della fornitura, e rilevati alla apertura dei colli.
4. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo è a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contrattocarico dell'Aggiudicatario.
5. Nelle ipotesi Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell'Istituto e gli incaricati dell'Aggiudicatario.
6. Nel caso di esito negativo dei collaudi del collaudo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. L'inottemperanza o delle verificheanche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.
7. Il collaudo favorevole determina l'inizio del periodo di cui sopragaranzia.
8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazioneprima del collaudo, si procederà con note idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dalla Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. E' richiesta altresì la dichiarazione di credito o con note rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentesicurezza.
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Sources: Capitolato Generale d'Onere
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo ha il fine di verificare la rispondenza complessiva e in esercizio di tutte le attrezzature e soluzioni applicative realizzate rispetto a quanto riportato nelle prescrizioni del Capitolato Tecnico, il Contraente inviterà il Committente nella Relazione Tecnica, nel Piano di Progetto e nei documenti prodotti nella realizzazione e a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/quanto via via consegnato ed approvato. Il collaudo del Sistema o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàdel componente consegnato verrà avviato da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio tra con la Ditta Aggiudicataria, entro (20 venti) giorni solari dalla consegna della documentazione relativa o del “Rapporto di Lavoro” e a seguito dell‘invio della comunicazione di “pronti al collaudo“ da parte della Stazione Appaltante. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale. Il collaudo si intende positivamente superato solo se il Sistema (o la componente oggetto del collaudo) risulta funzionare correttamente e rispecchia tutte le Particaratteristiche richieste, mediante verifiche sul corretto funzionamento sia nelle sue singole parti sia nella sua complessità, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell’offerta Tecnica e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dalla Ditta Aggiudicataria. Nel caso di collaudo positivo, la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione”, da parte della Stazione Appaltante. Questo procedimento di collaudo e accettazione è applicato a tutte le consegne di componenti e, al termine delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneattività, all’intero Sistema. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In Nel caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo odel collaudo, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo la Ditta Aggiudicataria dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto massimo di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato30 (trenta) giorni solari. In caso tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali di cui al paragrafo successivo (ritardo nella consegna). Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico della Ditta Aggiudicataria. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattosuccessivo paragrafo, avrà facoltà di dichiarare risolto il Contraente sarà tenutopresente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. Il collaudo della fornitura prevede: ▪ Collaudo di pre-accettazione ▪ Collaudo finale Il collaudo di pre-accettazione rappresenta un collaudo parziale e preliminare avente l’obiettivo di verificare la conformità di una parte della fornitura, a proprie cure corrispondente tipicamente ad un servizio o sottoservizio avente legami e/o dipendenze da altri servizi. I servizi sottoposti singolarmente al collaudo di pre-accettazione saranno complessivamente oggetto di collaudo finale. Il collaudo finale ha l’obiettivo di verificare la piena e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare reale funzionalità ed operatività dell’intera fornitura nonché la piena integrazione di tutte le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico parti costituenti la fornitura completa. Il collaudo finale è realizzato al completamento con esito positivo di tutti i collaudi di pre-accettazione. In fase di collaudo finale potranno essere ripetute le verifiche documentali e le prove tecniche già oggetto di un collaudo di pre-accettazione. La Ditta Aggiudicataria deve predisporre tutto quanto necessario per la realizzazione del contratto del Committente ed a porre in essere collaudo ivi comprese le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contrattobasi dati dimostrative. Nelle ipotesi La Tabella 6 riporta le tipologie di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecollaudo da realizzare per ciascun servizio.
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Sources: Accordo Di Programma Quadro
Collaudo. Ove applicabileI collaudi hanno luogo secondo quanto stabilito dalla legge e dalle procedure aziendali, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/in contraddittorio, di volta in volta, fra l’Appaltatore e i servizi Aziendali competenti (SSD Ingegneria Clinica, SC Sistemi Informativi, SC Neurochirurgia, R.S.P.P. ecc., ognuno per le proprie competenze). Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei prodotti forniti dispositivi medici 21 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitidei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive modifiche e revisioni. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione, entro il termine salvo diverso accordo con la P.A., e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàconsisterà: Il Fornitore dovrà produrre, in contraddittorio tra sede di collaudo, la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le Partidichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere dotato il/necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i prodotto/i in questionesuoi componenti sono collaudati con esito positivo. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora Ad insindacabile giudizio della S.A. il collaudo abbia esito negativopotrà essere eseguito, il Contraente disporrà con riserva, anche in assenza temporanea di un ulteriore termine elementi accessori e complementari che non incidono sul funzionamento complessivo del bene, ferme restando l’applicazione delle sanzioni previste in ordine al differimento dei termini per invitare il Committente ad un nuovo la consegna della fornitura complessiva dei beni. A completamento della fornitura, verrà conclusa la procedura di collaudo complessivo su tutti i beni. 22 Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime”, firmato dalla AOU di Sassari e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo con esito negativo anche positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di tale ulteriore accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la AOU di Sassari). Il collaudo opositivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, qualorama vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Contraente Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di dirittoaccettate, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentel’ulteriore danno. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto al successivo artdal predetto decreto legislativo e successive modifiche. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla La fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debitoper quanto riguarda la fornitura delle apparecchiature biomedicali offerte, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico potrà avvenire solo a seguito del contratto del Committente regolare e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentepositivo collaudo tecnico amministrativo.
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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo avrà lo scopo di constatare che il servizio data center, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiportale web ed ogni altro oggetto di fornitura, entro il termine sia funzionalmente e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattotecnicamente rispondenti alle prescrizioni. Al/i collaudo/i si procederàIl collaudo di avvio del servizio sarà eseguito, in contraddittorio tra le Partidue parti, mediante a seguito di comunicazione formale da parte della Promostudio srl. Allo svolgimento del collaudo sovrintenderà un gruppo di lavoro di OAPPC. Tutte le prove e le verifiche sul corretto funzionamento del collaudo saranno effettuate presso le sedi di OAPPC e dell’affidatario in contemporanea. I collaudi saranno eseguiti testando tutte le sezioni, ed utilizzando tutti i form a disposizione, invii, registrazioni e caricamenti, fino al superamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneproblematiche che dovessero insorgere. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In Nel caso di esito negativo non superamento del collaudo previsto e di incapacità di risolvere i problemi insorti, OAPPC potrà chiedere il ripristino dei malfunzionamenti con qualsiasi mezzo e soluzione da parte dell’affidatario, e solo in caso di insuccesso da parte di questo applicherà le penali previste, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. Gli eventuali moduli/funzionalità richieste, non presenti nell’attuale portale web oppure non migrate ma comunque pianificate ed approvate da OAPPC e l’affidatario, se realizzate successivamente al collaudo di avvio operativo, saranno collaudati/e singolarmente, secondo le stesse modalità. Delle operazioni di collaudo sarà redatto l’apposito Verbale di ▇▇▇▇▇▇▇▇. Al Verbale di ▇▇▇▇▇▇▇▇, anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente ove non sia in grado riscontrata la necessità di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatointerventi correttivi sui prodotti consegnati, il Contratto si intenderà risolto dovranno comunque allegare tutte le segnalazioni di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoanomalie/malfunzionamenti, anche in termini se rimossi. Gli oneri relativi alla rimozione degli errori imputabili all’opera della Promostudio srl, saranno a carico dello stesso. Il Verbale di tempestività ▇▇▇▇▇▇▇▇ con esito positivo rappresenterà formale accettazione dei prodotti e regolare esecuzione. Le attività costituirà Certificato di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteCollaudo.
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Sources: Service Agreement
Collaudo. Ove applicabileLa pratica di collaudo verrà aperta nel momento dell’accettazione del bene. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare l’apparecchiatu - ra in oggetto, il Contraente inviterà il Committente compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. Si precisa che ogni costo derivante dalle operazioni di messa in funzione e collaudo funzionale è a procedere al collaudocarico del Fornitore che dovrà rendere disponibili gli eventuali dispositivi/i dei prodotti forniti eattrezzature/o all’accettazione della prestazione per oggetti test/strumenti di misura e quant’altro dovesse essere necessario alle suddette operazioni. Oggetto del collaudo saranno i servizi resi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento conformemente a quanto richiesto in capitolato, eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, a carico dell’aggiudicatario, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, di funzionamento ed eventuali verifiche funzionali richieste dalla Stazione Appaltante dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’ARNAS, sentito l’appaltatore, al Committente subordinati ad acceptance criteria definitimassimo entro 10 giorni solari dalla consegna dell’apparecchiatura, salvo impedimenti da parte della Stazione Appaltante. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’ARNAS, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento funzione delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite esigenze del reparto interessato e condivise tra le Parti. Qualora dei servizi deputati ad effettuare il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimee i controlli sulle apparecchiature. In caso di esito negativo ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di tale ulteriore esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’ARNAS, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo oconsisterà, qualoraa mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Contraente non sia nella: − verifica della corrispondenza tra quanto riportato nell’ordinativo di fornitura (marca, modello, ecc.); − accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori; − verifica della conformità dei requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi acces- sori, con quelli dichiarati ed emersi in grado sede di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto offerta; − verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva legge inerenti la tipologia di apparecchiatura oggetto della fornitura; − esecuzione da parte del Committente la possibilità fornitore delle verifiche di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento da eseguirsi per mezzo di idonei stru- menti funzionanti, tarati e certificati forniti da parte dell’OE; Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fab- bricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparec - chiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’ARNAS presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestatoFornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra ARNAS e operatore economico aggiudicatario, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre risolvere in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi tutto o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e in parte il contratto si intenderà risolto di dirittofornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: - Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; - Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in ogni caso il diritto al risarcimento cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del maggior danno sofferto collaudo, l’operatore economico sarà formalmente informato di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni solari e consecutivi per porvi ri- medio a partire dalla comunicazione inviata dall’ARNAS. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione e l’emissione dell’ordine NSO per la fornitura delle apparecchiature, potrà avvenire solo a seguito del Committenteregolare e positivo collaudo delle stesse.
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Sources: Autorizzazione a Contrarre
Collaudo. Ove applicabileI tecnici del Comune avranno potestà di accedere in qualunque momento al cantiere, al fine di verificare lo stato di avanzamento e la qualità delle opere. Il soggetto attuatore avrà l’obbligo di comunicare al Comune, con preavviso di almeno 15 giorni, l’esecuzione delle pavimentazioni. A completamento delle opere entro i termini previsti dal permesso di costruire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, comprese quelle sulla pubblica via ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di cui al precedente art. 3, sarà cura del soggetto attuatore o dei suoi aventi causa trasmettere al Comune di Ferrara - Sportello unico Edilizia, la comunicazione di fine dei lavori ai sensi della normativa vigente al momento della stessa comunicazione. I collaudi statici e funzionali e amministrativo, se dovuto ai sensi delle norme vigenti, sono effettuati anche in corso d’opera, dal collaudatore nominato dal Comune a cura e spese del soggetto attuatore. Nel caso in cui le opere siano motivatamente ritenute non accettabili, il Contraente inviterà responsabile del procedimento fisserà al Soggetto attuatore o ai suoi aventi causa un congruo termine, comunque non superiore a mesi 12, per l’adeguamento delle opere al progetto. Trascorso inutilmente il Committente termine fissato, il responsabile del procedimento avvia l’iter procedurale per l’esecuzione dei lavori in via sostitutiva, incamerando la fideiussione posta a procedere garanzia delle opere previste. A seguito dell’avvenuto collaudo favorevole verrà svincolata la garanzia fideiussoria e la manutenzione delle opere, ad esclusione di quelle eseguite sulla pubblica via ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, verranno concesse in gestione al collaudo/i dei prodotti forniti e/soggetto attuatore o all’accettazione ai suoi aventi causa, il quale si impegna ad assumere l’onere della prestazione relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza degli utenti ai sensi dell’art. 87 del vigente RUE, precisando che la responsabilità civile verso terzi, deve intendersi a carico del soggetto attuatore, per i servizi resi danni arrecati all’area e a terzi in relazione al Committente subordinati mancato rispetto degli oneri manutentivi a suo carico e al rispetto di tutti gli obblighi ad acceptance criteria definitiessi correlati. L'edificazione inerente la struttura commerciale potrà essere concessa anche prima della completa realizzazione delle dotazioni territoriali; in tale fattispecie la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità relativa all’intervento edilizio dovrà essere accompagnata da un Certificato, asseverato dal Direttore dei Lavori, che attesti l’esistenza e la funzionalità delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza e la loro conformità agli elaborati approvati ai sensi dell’art. 46 del RUE vigente. Qualora dette opere non vengano ultimate entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel stabilito dal relativo Contratto. Al/i collaudo/i permesso di costruire, salvo proroghe ai sensi di legge, il Comune si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità riserva la facoltà di procedere con l’escussione della garanzia di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteart.10.
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Sources: Accordo Ex Art. 11 Legge 241/90
Collaudo. Ove applicabileLa Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di firma del contratto applicativo, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione di ciascun contratto applicativo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo il collaudatore procederà a collaudare i lavori relativi a detto contratto, riservandosi la facoltà, qualora l’entità dell’intervento sia tale da richiederlo, di effettuare una o più visite di collaudo in corso d’opera. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattomancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Al/i collaudo/i si procederàNel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in contraddittorio tra le Partidanno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneall’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro Entro il termine individuato, di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo ordinativo il Contratto si intenderà risolto direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di verifica potranno essere eseguite anche in assenza regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecodice civile.
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Sources: Accordo Quadro
Collaudo. Ove applicabileLa fornitura è soggetta a collaudo che sarà effettuato da una commissione, composta da tre membri di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominata dal direttore del Servizio Provveditorato, in contradditorio con un rappresentante della ditta eventualmente coadiuvato da un tecnico. Durante l’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione potrà richiedere l’esecuzione di verifiche e prove preliminari sugli arredi e loro parti; qualora riscontrasse delle discordanze e delle difformità nell’esecuzione delle stesse in riferimento alle prescrizioni del presente capitolato, provvederà a certificare la positività del collaudo della fornitura, solo dopo aver accertato che da parte della ditta appaltatrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove preliminari, il Contraente inviterà fornitore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il Committente a procedere collaudo e fino al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione termine del periodo di garanzia biennale. Di tutto lo svolgimento delle operazioni di collaudo della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, fornitura verrà dato atto in appositi verbali. Il collaudo dovrà concludersi entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità emissione del certificato di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di collaudo con esito negativo anche negativo, salva l’applicazione delle penalità di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto cui al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattoXX, il Contraente sarà tenutofornitore deve provvedere, nel termine fissato dall’Amministrazione e non inferiore a proprie cure 10 giorni lavorativi, ad effettuare la sostituzione delle apparecchiature e del materiale fornito o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; diversamente il fornitore deve provvedere ad effettuare la sostituzione del materiale fornito. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dallo stesso e a sue spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Sources: Procurement Agreement
Collaudo. Ove applicabile1. Nei contratti di cui al comma 1 dell’art. 292, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i committente ha l’obbligo di dare subito notizia all’appaltatore dei prodotti forniti e/o all’accettazione risultati della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiavvenuta verifica finale. E se l’opera risulta eseguita conformemente agli accordi, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneemessa senza indugio a cura del committente una dichiarazione scritta di avvenuto collaudo con esito positivo, che vale come accettazione dell’opera e consente all’appaltatore di procedere alla consegna della medesima.
2. InoltreSe il contratto ha per oggetto l’esecuzione di opere di non rilevante entità su beni immobili, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime oppure l’esecuzione di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativobeni mobili, il Contraente disporrà di committente, salve le eventuali verifiche in corso d’opera, appena l’appaltatore gli comunica che l’opera è compiuta, deve senza indugio procedere alla verifica finale e comunicarne il risultato. Se il committente tarda a provvedere alla verifica o a comunicarne il risultato, decorso inutilmente un ulteriore termine fissatogli per invitare iscritto dall’appaltatore, l’opera si considera accettata anche prima della sua consegna.
3. Nel corso della verifica finale il Committente ad committente che riscontra delle difformità rispetto al progetto, o dei vizi ai quali è possibile porre rimedio, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all’appaltatore, fissandogli un nuovo collaudo; termine adeguato per provvedervi. Se l’appaltatore non vi provvede senza giustificato motivo, il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimecommittente ha il diritto di avvalersi dell’eccezione di cui all’art. In caso 10862, nonché di esito negativo anche farsi autorizzare dal giudice a provvedervi lui stesso a spese dell’appaltatore, come previsto dall’art. 111 comma 2, lett. c), seconda parte63.
4. Se nel corso della verifica finale vengono riscontrati difformità o vizi di tale ulteriore collaudo ogravità, qualorada far considerare l’opera totalmente inadeguata o inutilizzabile, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso committente ha il diritto di risolvere il contratto, oltre al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedanno, e salvo comunque il suo diritto di avvalersi invece dei rimedî previsti dagli artt. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività 11264 e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente11365.
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Sources: Contratti Di Servizi
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere eseguito entro 10 gg dalla data di fornitura presso la sede dell’Azienda. Il collaudo deve essere concordato con gli uffici competenti dell’Azienda. Per quanto riguarda le apparecchiature e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiattrezzature fornite, entro il termine ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e secondo quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla fornitura in oggetto. La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo prestazioni dell’apparecchiatura in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentesua parte. Resta inteso che saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contrattiopere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche per rendere le apparecchiature funzionanti e perfettamente efficienti. Fatta salva Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da parte non poter procedere alla firma del Committente collaudo, ossia per presenza di difetti, per mancata rispondenza o per carenze funzionali, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 10 giorni per porvi rimedio, decorsi i quali opera la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo risoluzione di cui agli art. 6.113 e 14. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal ContrattoResta inteso che, anche in tal caso, saranno sospesi i termini di tempestività pagamento delle fatture. Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e regolare esecuzionele eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. Le attività Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà redatto il verbale di verifica potranno essere eseguite anche in assenza ultimazione dei lavori. Il ritardo dell'espletamento del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificacollaudo, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo ovvero la mancata attivazione e/o l’addestramento del personale comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli art. 6.113 e 14 Il collaudo della fornitura prevede il collaudo di tutti i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie non di consumo oggetto della fornitura stessa. La fornitura è da considerasi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso e rispettano tutte le indicazioni di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto sicurezza previste dalle normative vigenti per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente“Direttiva Dispositivi Medici 93/42”.
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Sources: Fornitura Di Ecotomografi
Collaudo. Ove applicabileLe opere sono soggette a collaudo. Le operazioni di collaudo saranno svolte da una commissione di collaudo nominata dall’ ENAC. Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori. Tutti gli oneri ed i costi relativi agli accertamenti, il Contraente inviterà il Committente prove, analisi, ecc., propedeutici all’accertamento della regolare esecuzione delle opere, propedeutiche al rilascio del collaudo, saranno a procedere carico dell’appaltatore. Potranno essere effettuate visite in corso d’opera, al collaudo/i fine di verificare quei lavori di cui non sarebbepiù possibile prendere visione ad opere ultimate. La verifica delle opere eseguite al fine dell’emissione del certificato di collaudo si svolgerà con sopralluoghi ed in contraddittorio; se durante tali sopralluoghi si verificassero avarie derivanti da cattiva esecuzione delle opere o dalla qualità dei prodotti forniti materiali impiegati, l’Appaltatore sarà tenuto a porvi immediato rimedio a proprie spese. ▇▇▇▇▇ inteso ed espressamente accettato che, qualora le opere eseguite non fossero rispondenti a quanto richiesto dal Direttore Lavori e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi dagli Enti preposti al Committente subordinati rilascio di eventuali autorizzazioni, l’Appaltatore provvederà a sue cure e spese ad acceptance criteria definiti, entro il termine eseguire le opere e secondo modifiche richieste e ad espletare tutte le pratiche burocratiche che si rendessero necessarie. Se si rifiutasse o trascurasse di compiere detti lavori nei termini e con le modalità concordate dalle Parti nel indicatigli dalla Direzione Lavori, l’Ente Appaltante provvederà all’esecuzione delle opere necessarie detraendone l’importo relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di dirittodal conto finale, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per qualsiasi danno derivante dall’inadempimento dell’Appaltatore. Il certificato di collaudo non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge. Si ricorda che il collaudo verrà effettuato da apposita commissione nominata dall’ENAC; pertanto la Committente non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi nelle operazioni di collaudo o nell’emissione del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al certificato di collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero imputabili ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteENAC.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. Ove applicabileLe opere oggetto della presente Convenzione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da parte di uno o più Collaudatori nominati dal Comune successivamente alla approvazione del progetto esecutivo. Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 187 e seguenti del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, il Contraente inviterà Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il Committente certificato di collaudo. Si applica l’art. 197 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. L’appaltatore, a procedere propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione collaudo statico. Rimane a cura e a carico dell’appaltatore quanto occorre per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo ristabilire le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoparti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire le verifiche. Al/i collaudo/i si procederà, Nel caso in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità cui l’Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui deve al precedente comma, la spesa verrà dedotta dal credito residuo del medesimo. Il collaudo dovrà essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno ultimazione dei singoli Contratti. Fatta salva lavori da parte del Committente la possibilità responsabile del procedimento. Alla data di applicare emissione del certificato di collaudo provvisorio, con le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine codice civile, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali fideiussione di cui si rimanda all’art. 16, comma 1, lett. a) della presente Convenzione. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione al contratto, Appaltatore il Contraente sarà tenuto, quale dovrà firmarlo nel termine di venti giorni. Rimane a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare carico dell’Appaltatore le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione spettanze dovute ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteCollaudatori.
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Sources: Concessione Di Progettazione, Realizzazione E Gestione Di Impianto Fotovoltaico
Collaudo. Ove applicabileDopo la consegna, il Contraente inviterà il Committente l’Amministrazione provvederà al collaudo a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/mezzo di una commissione da essa stessa designata. Il collaudo verterà sulla verifica della conformità del materiale consegnato alle prescrizioni di capitolato. Il collaudo sarà svolto ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo del collaudo e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione di collaudo potrà accettare la merce alla pari o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità con adeguata riduzione di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo prezzo ovvero rifiutarla o, qualoraancora, il Contraente dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità e perciò non sia conformi in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatotutto ai campioni, il Contratto modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si intenderà risolto di diritto, fatto salvo riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente in tutto o in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuire il diritto al risarcimento valore in minima misura e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefisso. La reintegrazione della fornitura o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del maggior danno sofferto termine concesso per la consegna all’art. 5 del Committentepresente contratto. Resta inteso Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito del collaudo da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto. Su richiesta della Ditta e a sue spese e con preavviso di almeno quindici giorni dalla data di scadenza dei termini di consegna, le operazioni preliminari di collaudo potranno essere eseguite presso lo stabilimento della ditta stessa; il collaudo dovrà comunque essere sempre definito, salvo quanto stabilito nel capoverso che segue, dopo l’introduzione dei materiali nel magazzino destinatario e dopo eseguiti tutti i prescritti accertamenti e analisi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di collaudo che la definizione dello stesso presso lo stabilimento della Ditta prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. Le conclusioni della commissione di collaudo diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzioneprove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificaconformità, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso attesa la necessità di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali effettuare sulla fornitura prove di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure laboratorio e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazioneconsiderati i tempi necessari per tale attività, si procederà svolgeranno nel termine di 60 giorni dalla data di consegna della merce o dalla data di ricezione della lettera con note la quale la Ditta comunica la conclusione dell’intera produzione nel caso in cui la commissione decida di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e effettuare il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteprelievo dei campioni presso gli stabilimenti della ditta.
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Collaudo. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, al compimento dei lavori oggetto dell’appalto la Direzione Lavori, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare che le opere e le loro parti siano collaudabili provvisoriamente, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d’uso, come previsto all’articolo 37 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove applicabilel'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Contraente inviterà Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il Committente a procedere al collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo. II Certificato di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e redatto secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneall'art. Inoltre199 del Regolamento, laddove applicabileha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, sarà verificata l’aderenza alle misure minime nel caso di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partiemissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora Decorso tale termine, il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e in grado particolare, per quanto attiene al termine di invitare il Committente a tale nuovo cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo entro il termine individuatoe dalla data dello stesso, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo ha luogo la presa in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva consegna delle opere da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedell'Amministrazione appaltante.
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Sources: Project Agreement
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere eseguito entro 10 gg dalla data di fornitura presso la sede dell’Azienda. Il collaudo deve essere concordato con gli uffici competenti dell’Azienda. Per quanto riguarda le apparecchiature e/o all’accettazione della prestazione attrezzature fornite, ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla fornitura in oggetto. La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni dell’apparecchiatura in ogni sua parte. È in carico alla ditta aggiudicataria, per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitilotti ove applicabile, entro il termine l’effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattonorme CEI-EN in vigore. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante Le verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve dovranno essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il eseguite contestualmente al collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentetecnico-amministrativo. Resta inteso che saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contrattiopere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche per rendere le apparecchiature funzionanti e perfettamente efficienti. Fatta salva Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da parte non poter procedere alla firma del Committente collaudo, ossia per presenza di difetti, per mancata rispondenza o per carenze funzionali, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 10 giorni per porvi rimedio, decorsi i quali opera la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo risoluzione di cui agli art. 6.112 e 13. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal ContrattoResta inteso che, anche in tal caso, saranno sospesi i termini di tempestività pagamento delle fatture. Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e regolare esecuzionele eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. Le attività Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà redatto il verbale di verifica potranno essere eseguite anche in assenza ultimazione dei lavori. Il ritardo dell'espletamento del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificacollaudo, accertato mediante apposito verbaleovvero la mancata attivazione e/o l’addestramento del personale, come indicato al successivo del paziente, del partner comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli art. 6.112 e 13. Il collaudo della fornitura prevede il collaudo di tutti i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie non di consumo oggetto della fornitura stessa. La fornitura è da considerasi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso e rispettano tutte le indicazioni di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure sicurezza previste dalle normative vigenti per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla “Direttiva Dispositivi Medici 93/42” e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentess.mm.ii.
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Sources: Fornitura in Noleggio Di Reni Artificiali Per Dialisi Domiciliare
Collaudo. Ove applicabileScopo di questa fase, propedeutica alla formazione ed all'avvio in produzione, è di verificare il Contraente inviterà sistema nel suo complesso e di certificare la conformità della fornitura a quanto previsto nella presente offerta prima dell’avvio in produzione. Il piano di collaudo indicato nel presente progetto ha lo scopo di fornire all'Azienda un’idea della metodologia che sarà applicata e delle tempistiche che saranno rispettate; il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione piano proposto è da intendersi come bozza e potrà subire modifiche concordate tra Engineering Ingegneria Informatica e l'Azienda. Si evidenzia inoltre che nel caso di uso produttivo del SW da parte dell’Azienda per una settimana, la fornitura sarà considerata «collaudata di fatto». Nell'ambito di questa attività è prevista una riunione di collaudo della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità durata massima di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partiuna giornata. Qualora l'Azienda cliente ritenesse necessario effettuare un numero maggiore di riunioni (oltre quella sopra evidenziata) Engineering si rende disponibile all'interno del numero di giornate massime a misura evidenziate nella Tabella 2: Attività on-site. I deliverables che evidenziano il completamento della presente WBS sono: Collaudo funzionale e recupero dati; Il collaudo abbia esito negativofunzionale ha lo scopo di verificare la correttezza funzionale della piattaforma applicativa fornita, il Contraente disporrà e interessa le funzionalità dichiarate nel capitolo 2.2 per le sole funzionalità attivate nel presente progetto e meglio evidenziate nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. La fase di collaudo del sistema da parte dell'Azienda è finalizzata alla verifica della corrispondenza del sistema con le specifiche tecniche contenute nell’offerta, e avrà inizio in coincidenza del termine della fase di messa a punto di ogni singola componente applicativa installata e parametrizzata. La metodologia proposta di collaudo, oggetto di verifica e approvazione da parte dell’Amministrazione ad avvio lavori, prevede l’esecuzione delle seguenti attività: Pianificazione e preparazione dei casi-prova e dei controlli per gli aspetti funzionali – Lo scopo dell’attività è l’individuazione delle funzioni software ritenute fondamentali e della modalità per la verifica della rispondenza del software rispetto ai requisiti richiesti. Una volta individuati i casi di prova da portare a termine, questi saranno schematizzati in un ulteriore termine Piano di Verifica, che dà evidenza delle funzioni da sottoporre a verifica e, per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeciascuna di esse delle condizioni di test, dei risultati attesi, della responsabilità di valutazione dei risultati, della data di prevista attuazione. Attuazione delle prove e controlli sulle funzionalità - L’attività consta nell’esecuzione dei casi di prova individuati nell’attività precedente. Valutazione dei risultati - Sulla base della documentazione prodotta dall’attività precedente, la commissione di collaudo emette la valutazione finale, eventuali non conformità possono essere classificate come segue: In caso di esito negativo anche presenza di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, Non Conformità Gravi si procederà con note all’esecuzione di credito o con note attività volte alla risoluzione di debitotali non conformità e alla successiva esecuzione di una nuova sessione di collaudo. Piano di risoluzione delle Non Conformità rilevate – Per ogni Non Conformità rilevata le parti concordano un piano temporale e le modalità di massima per la loro risoluzione dopo la quale si procederà ad una nuova sessione di collaudo, sulla base limitatamente alla verifica della rimozione delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteNon Conformità stesse.
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Sources: Confidentiality Agreement
Collaudo. Ove applicabileEntro 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna l’Aggiudicatario dovrà procedere all’effettuazione del collaudo dell’apparecchiatura, previo accordo con il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), che coinvolgerà le figure professionali all’uopo necessarie. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare l’intero sistema, compresi gli eventuali dispositivi oggetto del contratto installati. Il collaudo dell’apparecchiatura consisterà: - Nell’accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi dispositivi - Nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta - Nella verifica della conformità delle apparecchiature ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge - Nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento del sistema sulla scorta di tutte le prove funzionali stabilite nei manuali tecnici del Fornitore - Nell’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento - L’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere ambientale (acustico, climatico e luminoso). Il collaudo dovrà essere in linea con le eventuali indicazioni del Servizio di Ingegneria Clinica. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il Contraente inviterà numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Committente a procedere al Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti”, entro il termine firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimecontrofirmato dal Fornitore. In caso di esito negativo collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi dovrà avvenire il nuovo collaudo. Qualora anche la seconda prova di tale ulteriore collaudo orisultasse negativa, qualora, la Stazione Appaltante si riserva il Contraente non sia in grado diritto di invitare risolvere il Committente contratto per inadempienza dell’appaltatore. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di dirittoproprie spese alla rimozione immediata delle apparecchiature fornite, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedell’Amministrazione di vedersi rimborsati tutti i danni patiti. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al Dal collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente decorrerà la possibilità garanzia dell’apparecchiatura (di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentetipo “full risk”).
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Sources: Procurement Agreement
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo è eseguito dal Fornitore in contraddittorio con l’Azienda. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente normativa di settore. Il collaudo, pena l’applicazione delle penali previste all’Art. 10 del presente documento, dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine dell’installazione del Sistema e consisterà:
a) nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’offerta dell’Aggiudicatario e quanto installato;
b) nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’ordine di fornitura e quanto installato;
c) nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;
d) nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
e) nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
f) nelle verifiche e misure strumentali e prove funzionali attinenti il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i Sistema in tutte le sue componenti , nessuno escluso o riservato
1) Fornire copia delle certificazioni di qualità dei prodotti forniti (HW e SW) installati secondo quanto disposto dalla Direttiva CE
2) Fornire tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dalle norme CEI 62- 5, e CEI 62 -148.
3) Fornire copia cartacea ed una in formato digitale (pdf) il manuale (tassativamente in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle apparecchiature (manuale d'uso).
4) Fornire una copia cartacea ed una digitale (pdf) del manuale tecnico integrale (service), in lingua italiana od inglese contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della apparecchiatura fornita comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o all’accettazione della prestazione meccanici, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura e tutto quanto è necessario per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiqualsiasi procedura di manutenzione, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo nulla escluso o riservato.
5) L’Aggiudicatario dovrà fornire in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori la totale disponibilità e l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle prove e delle procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoaccettazione e collaudo, anche in termini di tempestività secondo dirette prescrizioni e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole disposizioni della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteS.S. Ingegneria Clinica.
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Sources: Capitolato Tecnico
Collaudo. Ove applicabileIl Fornitore è tenuto a mettere a disposizione dell’Amministrazione il collegamento SIP Trunk, opportunamente attestato e configurato agli SBC di Sogei, nonché tutti gli apparati e sistemi coinvolti, sia nelle loro componenti hardware che nelle loro componenti software, atti a garantire l’erogazione dei servizi di fonia in modalità VoIP. Il collaudo sarà monitorato sulla base dei seguenti livelli del servizio: ▪ tempo di invio delle “Specifiche delle prove di collaudo”: è il tempo entro il quale il Fornitore deve inviare il dettaglio delle prove di collaudo che dovranno essere svolte, ▪ tempo di “pronto al collaudo”: è il tempo entro il quale il Fornitore, a valle dell’avvio della migrazione (par. 5.1.4), deve rendere disponibile il servizio completo per l’avvio dei collaudi. Al fine dell’applicazione delle penali saranno considerati i “valori soglia” relativi ai rispettivi SLA così come definiti al successivo par. 8 del presente documento. I servizi di cui al par. 5.1, la relativa infrastruttura hardware e software da rendere disponibili secondo il piano di cui al par. 5.1.4, dovranno essere pronti al collaudo entro i termini sopra indicati, nonché negli atti di gara e sanciranno la “data di pronto al collaudo”. Entro il quindicesimo giorno precedente la suddetta data, il Contraente inviterà il Committente a procedere al Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione le “Specifiche delle prove di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione ” per i servizi resi e la relativa infrastruttura hw e sw. Qualora l’Amministrazione rilevi che tali specifiche non consentano la verifica di tutte le caratteristiche previste negli atti di gara, il Fornitore dovrà inviare una nuova versione del documento che corregga le non conformità accertate, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. I collaudi verranno effettuati da una Commissione nominata dall’Amministrazione, alla presenza di un rappresentante del Fornitore, e che vedrà coinvolti SOGEI e l’Aggiudicatario. È richiesto in ogni caso al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiFornitore di prestare il supporto tecnico allo svolgimento dei collaudi, mettendo a disposizione anche gli strumenti di misura che si renderanno necessari, in base a quanto previsto dalle “Specifiche delle prove di collaudo”. Le “Specifiche delle prove di collaudo” costituiranno la guida operativa della Commissione di collaudo, restando espressamente inteso che in corso di collaudo, la Commissione potrà effettuare tutte le prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle specifiche richieste. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo, i servizi non risultassero conformi alle specifiche richieste, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattodi 10 giorni. Al/i collaudo/i si procederàDecorso detto termine, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente la Commissione procederà ad un nuovo secondo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore Il collaudo oiniziale, qualoraove non si riscontrino difetti o carenze, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività avrà valore di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso positiva e sancirà la “data di esito negativo, fermo restando l’applicazione avvio delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente prestazioni” e il contratto si intenderà risolto decorrere dei 36 (trentasei) mesi di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedurata contrattuale.
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Sources: Telecommunications
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo della fornitura, di seguito indicato genericamente COLLAUDO, prevede il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/collaudo di tutti i dei prodotti forniti e/o all’accettazione dispositivi non di consumo oggetto della prestazione fornitura stessa: la fornitura è da considerasi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, e rispettano tutte le indicazioni previste per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitidispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alle “Direttive Dispositivi Medici 93/42 e 07/47”. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo dovrà avvenire a cura, entro il termine spese e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoresponsabilità della ditta aggiudicataria. Al/i Il collaudo/i si procederà, documentato da specifico verbale redatto in contraddittorio tra le Partiparti, mediante verifiche sul corretto funzionamento dovrà essere eseguito entro 7 giorni di calendario dalla data di completamento dell’installazione; ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione, o sostituzione delle funzionalità parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato per particolari esigenze. La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo con esito positivo e tutti gli eventuali ritardi daranno luogo alle penali indicate nel Disciplinare di Gara. La ditta aggiudicataria all’atto della consegna e/o collaudo dovrà obbligatoriamente fornire, per ciascuna apparecchiatura, la seguente documentazione: - Documentazione, in duplice copia, attestante l’avvenuta Verifica di Sicurezza per le dispersioni elettriche di cui deve alle norme CEI 62.5 generali. Le suddette verifiche dovranno essere dotato il/effettuate dalla Ditta Aggiudicataria all’atto della consegna in contraddittorio con il personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica incaricato dall’Amministrazione. - Il programma di manutenzione valido per il periodo di garanzia compilato, secondo quanto dichiarato in sede di offerta, e revisionato, secondo quanto indicato dall’Amministrazione, riportante il calendario e le modalità di esecuzione delle visite di Manutenzione Preventiva e della Verifica di Sicurezza nel periodo considerato. Le visite, concomitanti, dovranno essere effettuate a partire dal 2° semestre dalla data di consegna delle apparecchiature e dovranno avere cadenza almeno annuale (ogni 12 mesi); - La documentazione tecnica, in triplice copia, comprensiva:
1. manuale d’uso redatto integralmente in lingua italiana; manuale di manutenzione o manuali tecnici, comprensivi di schemi meccanici ed elettrici, o documentazione equivalente su supporto informatico.
2. certificato di conformità alla direttiva CEE 07/47 concernente i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In dispositivi medici (marchio CE) o se nel caso di esito negativo anche altra normativa di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado riferimento;
3. software originale con licenza d’uso.
4. la consegna di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto tutte le dichiarazioni di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità conformità e certificazioni di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione legge relativi ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteprodotti forniti.
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Sources: Fornitura Di Attrezzature Sanitarie
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo è eseguito dall’Aggiudicatario in contraddittorio con l’Azienda e deve riguardare la totalità degli impianti, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudodelle realizzazioni edili e delle apparecchiature e sistemi elettromedicali compresi gli eventuali dispositivi accessori ed i software installati. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nel Codice degli Appalti pubblici, nella Direttiva dei Dispositivi Medici Direttiva 2007/47/i dei prodotti forniti CE (ex 1993/42/CE) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitidei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione”, di ogni altra normativa in merito valida alla data del collaudo stesso. Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di consegna dell’intera fornitura funzionate (365 giornate solari dall’ordine formale) e consta:
a) nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’offerta dell’Aggiudicatario e quanto installato;
b) nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’ordine di fornitura e quanto installato;
c) nell'accertamento della presenza di tutte le componenti impiantistiche, e delle apparecchiature, del loro perfetto funzionamento, compresi software e dispositivi accessori;
d) nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
e) nella verifica della conformità delle apparecchiature, degli arredi e degli impianti ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
f) nella verifica della buona realizzazione e del normale funzionamento di impianti e apparati collaterali, richiesti al presente CT, nulla escluso o riservato
g) nelle verifiche e misure strumentali e prove funzionali attinenti le apparecchiature, agli impianti elettrici, speciali, termomeccanici, gas medicali, nessuno escluso o riservato
1) Fornire copia delle Certificazione CE di qualsivoglia apparato o sistema (HW e SW) individuato dal Produttore, Modello, numero di matricola o di serie) oltre a tutta l’altra eventuale documentazione richiesta da tutta la normativa vigente alla data del collaudo stesso.
2) Fornire tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza, richiesta dalle norme CEI 62- 5, e CEI 62 -122, ove applicabili.
3) Fornire tutta la documentazione certificativa inerente alle nuove realizzazioni impiantistiche/o modifiche d’impianti, secondo la normativa vigente (ex 46/90).
4) Fornire una copia cartacea ed una in formato digitale (pdf) del manuale (tassativamente in lingua italiana) contenente tutte le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàistruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle apparecchiature impiantistiche e medicali (manuale d'uso) nessuna esclusa o riservata.
5) Fornire una copia in formato digitale (pdf) del manuale tecnico integrale (service), in contraddittorio tra lingua italiana od inglese contenente tutte le Partiistruzioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature impiantistiche e medicali, mediante verifiche sul corretto funzionamento comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione delle funzionalità modalità di cui deve essere dotato ilricerca guasto e taratura e tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, nulla escluso o riservato.
6) Per quanto attiene al Portatile per Radioscopia: fornire al personale della S.S.D Fisica Sanitaria, documentazione cartacea e/i prodotto/i in questione. Inoltreo digitale nonché libero accesso ai relativi protocolli di controllo qualità e prestazionale, laddove applicabilenecessari all’esecuzione, sarà verificata l’aderenza alle misure minime secondo la normativa vigente, delle attività di sicurezza opportunamente definite “prima accettazione” e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativodi quelle periodiche di competenza della S.S.D Fisica Sanitaria stessa, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non previste dalla normativa vigente.
7) Fornire tutti gli elaborati (sia in grado di invitare il Committente cartaceo che in digitale) “as built” relativi a tale nuovo collaudo entro il termine individuatostrutture ed impianti realizzati, il Contratto si intenderà risolto di dirittonessuno escluso e riservato.
8) Fornire ogni altra documentazione e/o certificazione richiesta dal DTA, fatto salvo prevista da tutta la vigente normativa.
9) L’Aggiudicatario dovrà fornire in ogni caso il diritto al risarcimento la totale disponibilità e l’assistenza necessaria per l’esecuzione di tutte le prove e le procedure di accettazione e collaudo, secondo dirette prescrizioni e disposizioni del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verificheDTA, di opere, impianti , apparecchiature (HW e SW) nulla escluso o riservato. Terminati detti adempimenti, previo riscontro positivo, sarà redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di collaudo definitivo dalla cui sopradata decoreranno i termini temporali di copertura della garanzia su strutture, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazioneapparecchiature, si procederà con note di credito o con note di debitoimpianti, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteed arredi.
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Sources: Capitolato Tecnico
Collaudo. Ove applicabile, L’attività è eseguita dal Referente dell’Amministrazione il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine quale opera con autonoma responsabilità e secondo le modalità concordate dalle Parti prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto. Saranno oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel relativo Contrattocontratto, il prodotto software realizzato, il sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità Le prove di cui collaudo sono eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nel Piano di collaudo che deve essere dotato ilredatto sempre a cura del Fornitore. Il Fornitore deve supportare il Referente nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale. Per svolgere le prove di collaudo il Referente utilizzerà, a titolo di guida, le Specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore nell’ambito del processo di progettazione dei servizi/i prodotto/i prodotti richiesti nel presente capitolato, e può prendere visione dei risultati dei test interni eseguiti dal Fornitore nel corso del processo di realizzazione. Il Piano di collaudo, la documentazione di esecuzione delle prove e delle non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in questionedocumenti. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia La verifica con esito negativo, il Contraente disporrà positivo della fornitura termina con l’emissione di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo Verbale di collaudo positivo sottoscritto dalle parti, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo del collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime, dà luogo all’accettazione della fornitura. In caso di esito negativo anche del collaudo e/o di tale ulteriore collaudo o, qualoranon-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente Fornitore è tenuto a tale nuovo rimuovere i malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo, nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto. La conclusione del collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva con esito positivo e l’accettazione da parte dell’Amministrazione della fornitura, comportano il congelamento della configurazione di base del Committente la possibilità prodotto software e/o del sistema che ospita l’ambiente di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo erogazione del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteservizio.
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Sources: Service Agreement
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i 1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di montaggio ed installazione dei prodotti forniti e/o all’accettazione beni oggetto della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, fornitura verrà redatto in contraddittorio tra le Partil’Amministrazione ed il Fornitore o suoi rappresentanti il verbale di collaudo. Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato ildal presente documento, dalle norme vigenti ovvero i requisiti espressi dai campioni accettati dall’amministrazione. Il collaudatore/i prodotto/sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese, può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell’intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotto esaminato si estendono a tutta la partita. Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in questione. Inoltreconsegna, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora non esonera comunque la ditta da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato ma vengano in buona fede tra le Parti medesimeseguito accertati. In tal caso la ditta sarà invitata dall’amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo oaccertamento, qualoradovendo rispondere, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuatoper loro, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ad ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteeffetto. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debitoIl collaudatore/i, sulla base delle indicazioni fornite verifiche effettuate, può/possono accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. La ditta ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati dal Responsabile Tecnico collaudo entro 15 gg. dalla data del contratto collaudo dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia intervenuta l’approvazione del Committente collaudo delle forniture previste dal contratto, la manutenzione delle medesime ed i rischi di perdite e danni sono a carico della ditta. In assenza delle certificazioni relative alle reazioni al fuoco dei materiali, dei certificati di garanzia e quanto altro richiesto nel precedente art. 6, non si procederà alle operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.
2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, la fornitura potrà essere respinta in blocco finché il contratto fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di controversia.
3. I beni in questione si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto collaudo favorevole: il fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad avvenuto collaudo favorevole, salvo quanto previsto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.
4. Il collaudo della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati dall’appaltatore alla struttura nel corso della posa in opera degli arredi. Nel caso l’appaltatore non abbia provveduto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteripristino dei danni arrecati si provvederà a detrarre dalle somme dovute all’appaltatore medesimo gli importi relativi ai necessari ripristini.
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Sources: Capitolato d'Onere
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente All’atto della consegna Regione Campania sottopone a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàcollaudo tutta la fornitura consegnata, in contraddittorio tra le Particon il rappresentante della ditta fornitrice, con la finalità di verificare, mediante verifiche sul corretto funzionamento esami, prove e verifiche, la funzionalità del prodotto e la rispondenza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente capitolato, alla manualistica d’uso e documentazione tecnica, nonché ad eventuali caratteristiche o requisiti dichiarati in sede di offerta. Eventuali strumenti di misura, predisposizioni o quant’altro necessario all'esecuzione delle funzionalità prove dovranno essere forniti, per l’uso, dalla ditta. Regione Campania, si riserva facoltà di richiedere ad enti o laboratori di propria fiducia analisi e prove su materiali e componenti della fornitura; le relative spese, in caso di esito negativo delle prove, saranno addebitate alla ditta fornitrice. Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui deve essere dotato il/data di sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l’accettazione della fornitura da parte della società; in caso di esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime mezzi o elementi non conformi nel termine perentorio di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partigiorni 15 (quindici) a decorrere dalla data del verbale ove è riportata la formale contestazione. Qualora il collaudo abbia avesse esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudola fornitura sarà rifiutata; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra fornitore dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro ed alla successiva rimozione dei difetti contestati. La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerata quale definitiva ultimazione della medesima, con le Parti medesimeconseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, sulla durata della manutenzione e della eventuale garanzia anche se nel frattempo i beni fossero stati utilizzati dalla società. In caso di esito negativo anche impossibilità o indisponibilità da parte della ditta, a modificare quanto contestato, Regione Campania prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. La sottoscrizione da parte della Regione Campania, del verbale di tale ulteriore collaudo ocollaudo, qualoranon costituisce accettazione senza riserve dei mezzi ed attrezzature forniti, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto rimanendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattodenunciare eventuali vizi palesi ed occulti, anche in termini di tempestività relativi alla fornitura, nei tempi e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentemodi previsti dalla vigente normativa.
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Sources: Fornitura Di Automezzi E Attrezzature Per La Raccolta Rifiuti
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il Contraente inviterà corso dell'opera L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il Committente certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento Generale, da redigersi a procedere al collaudo/cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per tutti i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattopreviste dagli artt. Al/i collaudo/i si procederà187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente approvazione non sia in grado intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di invitare il Committente collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a tale nuovo carico dell'appaltatore dal collaudo entro il termine individuatostesso, il Contratto si intenderà risolto determina l'estinzione di dirittodiritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del maggior danno sofferto Regolamento Generale. Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del CommittenteRegolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Resta inteso che Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. L'appaltatore è obbligato a provvedere alla custodia ed alla gratuita manutenzione di tutte le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione definitiva del Committente la possibilità certificato di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecollaudo.
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Sources: Contratto Di Appalto
Collaudo. Ove applicabileDopo l'ultimazione dell’appalto, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/le stesse verranno prese in carico provvisoriamente dalla Stazione Appaltante, previa redazione di apposito verbale da parte della Direzione, fermo restando ogni obbligo dell'Appaltatore come disciplinato dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006. Qualora durante le necessarie visite per la predisposizione del collaudo venissero accertati difetti o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati mancanze, l'Appaltatore sarà tenuto ad acceptance criteria definiti, eseguire tutti le prestazioni che gli saranno prescritte. Se non provvederà entro il termine assegnatogli sarà passibile di quanto previsto per il ritardo dal precedente art. 13 e secondo responsabile degli ulteriori danni causati, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio. In ogni caso il periodo di garanzia e gratuita manutenzione sulle intere opere verrà prorogato, a tutti gli effetti, del tempo utile che l'Appaltatore impiegherà ad eseguire le modalità concordate attività prescritte. Per tutti gli effetti di legge la presa in consegna definitiva dell’opera appaltata da parte della Stazione Appaltante avrà luogo alla data di emissione di positivo collaudo. Gli effetti dell'accettazione definitiva dell’appalto non si esplicano con il verbale di ultimazione, che attesta solo l'avvenuto compimento dell’appalto e ne autorizza l'usabilità ai fini di migliore accertamento della loro rispondenza funzionale, bensì con l'atto di certificazione del collaudo, ossia dopo compiute le verifiche occorrenti ad accertare la conformità dell’opera al contratto e l'inesistenza di vizi riconoscibili. Approvato il certificato di collaudo si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle Parti liquidazioni già effettuate a titolo di acconto e alla restituzione della cauzione e delle trattenute di garanzia. Il certificato di collaudo tecnico/amministrativo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.lvo 163/06, e sarà emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel relativo Contrattocapitolato speciale o nel contratto. Al/All’approvazione del certificato di collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte, potranno essere pagati i collaudo/saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni, salvo verifiche di legge ed adempimenti da parte dell’ente appaltante. E’ facoltà dell’ente appaltante, non appena ultimati i si procederàlavori, procedere alla presa di consegna delle opere eseguite. Tale consegna, da intendersi provvisoria, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio tra contraddittorio, circa l’idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici. All’atto del certificato di collaudo l’appaltatore dovrà aver fornito all’ente appaltante i disegni delle opere edili ed impiantistiche, così come queste sono state eseguite, nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singola opera, con le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite relative norme d’uso e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimemanutenzione. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva utilizzazione dell’opera da parte dell’ente appaltante subito dopo la presa di consegna o prima del Committente collaudo, spetterà all’ente appaltante stesso provvedere a propria cura e spese, all’esercizio della stessa, fermo restando l’obbligo dell’appaltatore alla necessaria assistenza e la possibilità sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l’ultimazione dei lavori o essere accertati con il certificato di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di verifica potranno tale facoltà, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere eseguite anche garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di esito negativosua assenza. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, fermo restando l’applicazione l’appaltatore non può reclamare la consegna. Salvo quanto disposto dall’Art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione sia definitivamente approvato. Gli oneri delle penali operazioni di cui collaudo sono a carico dell’appaltatore, secondo i disposti dell’Art. 188 del D.P.R. 554/99. L’appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell’esecuzione dell’opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i materiali e accessori messi in opera, per la durata di anni uno dalla data del certificato di regolare esecuzione. Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si rimanda al contrattomanifestassero difetti di qualsiasi genere, il Contraente sarà tenutol’appaltatore dovrà, a proprie sue cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi provvedere alla sostituzione di esito negativo dei collaudi quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecattivo montaggio.
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Sources: Project Agreement
Collaudo. Ove applicabileEntro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, il Contraente inviterà il Committente a procedere al decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna ed installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, le apparecchiature fornite dall’aggiudicatario dovranno essere sottoposte alle operazioni di collaudo/, che verranno eseguite dall’aggiudicatario in contraddittorio con i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàtecnici indicati ed incaricati da ATS Sardegna, in contraddittorio tra una data all’uopo concordata con tali incaricati. Per l’ipotesi in cui le Partioperazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall’Amministrazione, mediante la Stazione Appaltante concorderà una nuova data con l’aggiudicatario per l’espletamento delle relative operazioni. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo a seguito della verifica di conformità di tutte le componenti nonché delle ulteriori attività a carico del fornitore meglio specificate nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Solo al seguito di esito positivo di tutte le verifiche sul corretto funzionamento sopra indicate il DEC della Fornitura potrà procedere alla stesura del Verbale di Collaudo. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Si ribadisce che tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo nonché delle funzionalità altre prestazioni previste nel presente paragrafo 3 e nei suoi sub-paragrafi saranno da considerarsi a totale carico dell’aggiudicatario. Laddove parti della fornitura non superino le prescritte prove funzionali, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti. Nell’ipotesi in cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltreanche la ripetizione delle prove di conformità, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il preliminari al collaudo abbia sortiscano esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato anche solo in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo oparte, qualoral’aggiudicatario dovrà provvedere, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente con tutti gli oneri a tale nuovo collaudo entro il termine individuatoproprio carico, il Contratto si intenderà risolto di dirittoa disinstallare, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta smontare e ritirare i sistemi forniti, nonché a provvedere alla sostituzione degli stessi, salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al previste in contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Sources: Contract for the Supply of a Basic Instrumentation System and Related Services
Collaudo. Ove applicabileIl Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d’opera ai sensi della normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente. Come riportato nell’articolo 6, tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito. Alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, per le sole ipotesi di consegna anticipata, il Contraente inviterà Concedente potrà richiedere che il Committente a procedere al collaudo/i Collaudatore verifichi in corso d’opera l’esistenza delle condizioni che consentano l’utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che l’utilizzo dell’infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza. In ogni caso, l’eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei prodotti forniti lavori e delle Opere e/o all’accettazione , pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative responsabilità. Al Collaudatore potrà essere conferito anche l’incarico del collaudo statico di cui all’articolo 7 della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, Legge n. 1086/1971. Il Certificato di ▇▇▇▇▇▇▇▇ sarà emesso entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoperentorio di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (il “Certificato di Collaudo Provvisorio”). Al/i collaudo/i si procederàTrascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeesso diverrà Definitivo. In caso di esito negativo anche mancata adozione dell’atto formale di tale ulteriore collaudo o, qualoraapprovazione del Collaudo entro i due mesi successivi, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto Collaudo si intenderà risolto tacitamente approvato. Al Certificato di diritto, fatto salvo in ogni caso Ultimazione dei Lavori verrà allegato il diritto al risarcimento Progetto come costruito predisposto dal Concessionario e tutta la documentazione di Direzione Lavori da sottoporre alle attività di ▇▇▇▇▇▇▇▇ e per il rilascio del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva Certificato di agibilità da parte del Committente competente Ufficio del Concedente delle Opere in concessione. Il Concessionario dovrà presentare la possibilità documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di applicare agibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Con la firma del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Concessionario assume l’impegno di fornire tutte le penali come disciplinate prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell’Offerta Tecnica dal Contrattomedesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica Nel verbale di consegna verrà descritto lo stato degli immobili in forma esauriente al fine di accertare il rispetto consentire alla parti di quanto previsto dal Contrattoeliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali previste, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno ovvero verranno evidenziati eventuali vizi d’opera che dovranno essere eseguite anche in assenza tempestivamente eliminati a completo carico del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestatoConcessionario. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta inteso e confermato che il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteConcessionario ha l’obbligo di mantenere lo standard di funzionalità dei plessi nello stato in cui sono stati realizzati risanando tutti gli eventuali vizi d’opera, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime, preservando il livello funzionale nel tempo.
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Sources: Concessione Per La Progettazione E Costruzione Di Un Impianto Crematorio
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell’aggiudicatario del “pronti al collaudo/”, la Commissione di collaudo, nominata ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006, alla presenza del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato, procederà all’esame della conformità degli apparati forniti al tipo e ai modelli descritti nell’offerta tecnica e nel Capitolato tecnico, alla verifica del possesso di tutti i dei prodotti forniti requisiti di qualità richiesti e/o all’accettazione della prestazione per offerti e dei relativi marchi di qualità comprovanti i requisiti medesimi; nella stessa sede di verifica sarà accertata la regolare esecuzione dei servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiaggiudicati. Il collaudo sarà effettuato con verifiche a campione su almeno il 10% delle forniture e servizi prestati. Per ulteriori specifiche in tema di collaudo, entro il si rimanda all’art. 8 del Capitolato tecnico, cui si fa pieno ed integrale riferimento. Al termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàdel collaudo sarà redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario, apposito verbale che ne conterrà l’esito. Il verbale di collaudo con esito positivo, approvato dal Responsabile del procedimento, determina l’accettazione definitiva delle prestazioni e il diritto al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto dei tempi di esecuzione si potranno applicare le penali specificate all’art. 9 del Capitolato tecnico ed escutere, anche parzialmente. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la non completa rispondenza, qualitativa e quantitativa, tra le Partiquanto richiesto e offerto e quanto fornito, mediante verifiche la fornitura potrà essere rifiutata in tutto o in parte, ovvero, su base di valutazione operata dalla stazione appaltante, si potrà procedere con la riduzione del prezzo associato al componente non conforme e trattenuta sul corretto funzionamento delle funzionalità saldo da liquidarsi a collaudo e/o eventuale rivalsa sull’importo della cauzione versata. Nel caso di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltrevizi insanabili sul numero minimo di beni richiesti, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativocome da specifiche del Capitolato tecnico, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto, fatto con escussione della cauzione definitiva, esecuzione in danno, come previsto dal successivo art. 22, salvo in ogni caso comunque il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentesubito.
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Sources: Disciplinare Di Gara
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il Al termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento dell’esecuzione delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, opere si procederà con note le operazioni di credito o con note di debitocollaudo che dovranno, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con analoghe modalità a quelle delle riserve previste dall’art. 165 del D.P.R. 554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili. Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: - i verbali di visita al cantiere; - le relazioni previste; - il certificato di collaudo; - il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di collaudo; - le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 113, comma 1 e 2 del D Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dell’Art. 123 (cauzione definitiva) del D.P.R.207/10.. Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al risarcimento pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione dei accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del maggior danno sofferto codice civile. Sono a carico dell’appaltatore: - operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo; - il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo; - le spese di visita del Committentepersonale della stazione appaltante per l’accertamento delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo. Qualora l’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l’esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
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Collaudo. Ove applicabileLe prove di accettazione, funzionali all’autorizzazione all’ uso clinico delle apparecchiature verranno eseguite dopo che la Ditta aggiudicataria avrà notificato l’avvenuta ultimazione dei lavori ed il Contraente inviterà completamento della fornitura. Le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno risultare conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta nell'ambito dell’offerta. Le prove di accettazione saranno concordate preventivamente con la Ditta e seguiranno il Committente protocollo ATP (Acceptance Test Procedure) presentato dalla Ditta in fase di offerta e firmato, come accettazione delle procedure da attuare nell’esecuzione delle prove, contestualmente all’ordine di fornitura. Le prove di accettazione, oltre ad accertare la corretta installazione ed il perfetto funzionamento delle apparecchiature e dei relativi accessori, dovranno accertare: - la completezza della fornitura e della corrispondenza all’offerta; - la fornitura dei documenti richiesti all'Art.X del presente Capitolato. Se verrà riscontrata qualche anomalia alle apparecchiature o alla loro installazione, la ditta dovrà provvedere a proprio carico alle modifiche. Solo se le prove di accettazione avranno avuto esito favorevole, verrà firmato il relativo verbale ATP, e verrà data l’autorizzazione all’uso clinico delle apparecchiature. La data della firma dell’ATP costituirà la data di decorrenza della garanzia e del passaggio di proprietà dalla Ditta alla Fondazione IRCCS ▇▇▇▇▇▇▇. Solo dopo la firma dell’ATP si potrà procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi training del personale e alle successive fasi di utilizzazione dell’apparecchiatura. Pertanto, fino al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo operiodo, qualorala ditta aggiudicataria deve riparare, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente tempestivamente ed a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nell’impianto per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto ma a ripetere evidenti imperizie e negligenze del personale della Stazione appaltante stessa che ne fa uso. La ditta aggiudicataria sarà responsabile della conduzione e manutenzione temporanea per tutto il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico tempo necessario alla verifica del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteperfetto funzionamento degli impianti.
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Sources: Contract for Supply and Maintenance of Medical Equipment
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo prevede tutte le attività di verifica funzionale e tecnica della soluzione complessiva, predisposta sull’Azienda Sanitaria; il suo obiettivo è di verificare le funzionalità assicurate dalla soluzione proposta. Le attività di sviluppo, di test e di collaudo delle componenti software realizzate e delle integrazioni dovranno essere svolte in un ambiente di sviluppo e test messo a disposizione dall’aggiudicatario. Nella Tabella sotto riportata sono indicati i test che il Fornitore dovrà svolgere e il deliverable che dovrà produrre in seguito alle attività. Le attività di test dovranno riguardare tutte le funzionalità della nuova soluzione. Il Fornitore, prima di iniziare la fase di collaudo, dovrà produrre un Piano di Collaudo contenente modalità e tempistiche per ogni tipologia di test, i casi d’uso coperti dal test e le funzionalità impattate. Il Piano di Collaudo dovrà contemplare almeno i test riassunti nella Tabella seguente. Funzionali Verbale di esecuzione dei test funzionali con il relativo esito Prestazionali Verbale di esecuzione dei test prestazionali riportante i servizi e le funzionalità e i tempi di risposta registrati Processuali Verbale di esecuzione dei test processuali riportante i processi ed i percorsi organizzativi dell’Azienda Sanitaria Di sicurezza Verbale di esecuzione dei test di sicurezza Di integrazione Verbale di esecuzione dei test di integrazione con i Sistemi Informativi dell’Azienda Sanitaria Test del modello fisico della base dati Verbale di esecuzione dei test del modello fisico della base di dati A valle delle verifiche effettuate sul Piano di Collaudo prodotto l’Amministrazione potrà: • accettare il Piano; • richiedere delle modifiche/integrazioni. Nel primo caso il Fornitore potrà avviare le attività operative previste. Nel secondo caso, il Contraente inviterà Fornitore sarà tenuto a recepire le indicazioni ricevute dall’Amministrazione e a presentare nuovamente il Committente a procedere al collaudoPiano entro e non oltre 5 giorni lavorativi. L’Amministrazione potrà richiedere nuovamente una revisione di quanto prodotto e presentato dal Fornitore formalizzando gli elementi che non sono coerenti con quanto previsto contrattualmente o rispetto alle modifiche/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione integrazioni richieste. Si precisa che resta salvo il temine previsto dal Capitolato Tecnico per il completamento della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativofase, il Contraente disporrà non rispetto del quale comporta l’applicazione delle relative penali. Eventuali test con esito negativo dovranno essere ripetuti fino al completo successo di tutti i test definiti. L’esito del collaudo sarà oggetto di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra verbale riportante le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo oprove superate e gli eventuali fallimenti riscontrati, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contrattofirmato dai Referenti operativi coinvolti. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine abiliterà la fase di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedispiegamento.
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Collaudo. Ove applicabileIl Direttore dei Lavori avrà la facoltà di accedere alle officine di lavorazione allo scopo di ispezionare il materiale, seguire le lavorazioni e presiedere alle varie prove. Potrà anche prelevare a suo giudizio campioni di materiale per sottoporli a prove presso Laboratori ufficiali: l'onere economico di tali prove sarà a carico dell'Appaltatore. Tali prove potranno consistere in: verifiche dimensionali, prove di trazione, prove di piegamento, prove di resilienza, controlli radiografici sui giunti saldati, controlli sull'aspetto esterno della saldatura e del grado di raccordo con il Contraente inviterà materiale base. Il Direttore dei Lavori avrà pure il Committente a procedere al collaudo/i diritto di rifiutare e chiedere la sostituzione di qualsiasi parte della fornitura, anche se già messa in opera, che presentasse difetti per cattiva qualità dei prodotti forniti materiali e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati cattiva lavorazione. Il mancato uso di tale diritto non esimerà l'Appaltatore dalle sue responsabilità. L'Appaltatore sarà tenuto ad acceptance criteria definiti, entro il termine e eseguire le prove di resistenza dei materiali secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattodelle leggi vigenti e fornire i relativi certificati alla Direzione dei Lavori. Al/Tale operazione di controllo in officina, se non richiesta espressamente dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere condotta dal tecnico responsabile della fabbricazione, che assumerà a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al Direttore dei Lavori. Le richieste delle prove da effettuare presso un Laboratorio Ufficiale dovranno essere sottoscritte dalla Direzione dei Lavori e dovranno portare indicazioni precise circa i collaudo/profili da cui saranno stati prelevati i si procederà, provini in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/relazione agli elementi strutturali da realizzare con i prodotto/i in questioneprofili stessi. Inoltre, laddove applicabile, A montaggio ultimato sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora fatto il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà statico dell'opera mediante prove di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato carico in buona fede tra le Parti medesimeconformità alla normativa vigente ed eventuali controlli sull'idoneità delle saldature. In caso Tutti gli oneri delle prove di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente saranno a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecarico dell'Appaltatore.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. Ove applicabile, Il collaudo sarà eseguito da personale indicato da ATS con il Contraente inviterà il Committente coinvolgimento del Fornitore. Il collaudo verrà effettuato su ogni singola area applicativa a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione fronte del rilascio della prestazione rispettiva soluzione. Le sottostanti indicazioni sull’effettuazione del collaudo pertanto si intendono ripetute per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoogni rilascio. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora Durante il collaudo abbia saranno verificate punto per punto tutte le specifiche funzionali, non funzionali e tecniche e ogni altro aspetto rilevante della fornitura incluso nel Capitolato ed eventualmente fornito come miglioramento dal Fornitore, seguendo una check-list fornita per tempo dal Fornitore (almeno una settimana prima del collaudo) ed eventualmente integrata da ATS. Il collaudo rilascerà un documento di collaudo attestante l'esito. Nel caso una o più specifiche funzionali, non funzionali e tecniche o altri aspetti rilevanti della fornitura inclusi nel Capitolato ed eventualmente forniti come miglioramento dal Fornitore non superi il collaudo (specifica non implementata o con gravi mancanze) il collaudo terminerà con esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni tal caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteFornitore dovrà impegnarsi ad effettuare e rilasciare le modifiche necessarie affinché il collaudo possa essere superato positivamente secondo quanto concordato con ATS. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al Dopo il secondo collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente negativo, ATS si riserva la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contrattorescindere il contratto con eventuale scorrimento della graduatoria. L’esito positivo del Nel caso il collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti sia superato solo parzialmente, a verifica al fine causa di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche problemi minori risolvibili in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattoun tempo stimato limitato, il Contraente collaudo terminerà con esito di superamento parziale e rilascerà un elenco di problemi da risolvere e un piano temporale di risoluzione concordato con ATS. La risoluzione dei problemi sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contrattooggetto di ulteriore verifica da parte di ATS. Nelle ipotesi di Se questa verifica avrà esito negativo dei collaudi o delle verifiche, ATS si riserva la possibilità di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e rescindere il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecon eventuale scorrimento della graduatoria.
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Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente 13.1 E’ facoltà ed onere del Cliente assistere a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti proprie spese alle prove di collaudo previste - nei termini stabiliti nell’Offerta ovvero nell’Ordine e/o all’accettazione nella Conferma d’Ordine - per il regolare funzionamento e conseguente messa a disposizione/consegna del Prodotto o Sistema tecnologico presso il sito. A fronte della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità comunicazione di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime Movyon della data di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo▇▇▇▇▇▇▇▇, il Contraente disporrà di un ulteriore termine Cliente dovrà comunicare per invitare iscritto la sua presenza in tempo utile; se il Committente ad un nuovo collaudo; Cliente non si troverà presente al momento stabilito, il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. Collaudo sarà comunque effettuato e l’esito comunicato mediante apposito verbale.
13.2 In caso di esito negativo ▇▇▇▇▇▇▇▇ presso il Cliente o nel luogo stabilito dal Cliente, lo stesso dovrà prendersi carico della messa in totale sicurezza del luogo di lavoro anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento ai sensi del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica 14 (Attività presso il Cliente – Disposizioni in materia di sicurezza).
13.3 Effettuato il Collaudo con esito favorevole, o trascorso il periodo in cui è stato previsto il Collaudo, di norma stabilito in giorni 20 dalla data di comunicazione di disponibilità al fine collaudo da parte di accertare Movyon, senza che il rispetto di quanto previsto Cliente lo abbia richiesto, la Fornitura si intenderà accettata dal Cliente.
13.4 Qualora all’atto del Collaudo, la Fornitura dovesse rivelarsi non conforme al Contratto, anche in termini dovrà essere data a Movyon subito l’opportunità di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia deficienze al più presto possibile. La riparazione dei difetti costituisce il solo unico rimedio cui Movyon sarà tenuta, restando esclusa ogni altra forma di risarcimento dei danni o la risoluzione del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Collaudo. Ove applicabileL’attività è eseguita da una Commissione di collaudo nominata dall’Amministrazione ed individuata, nella sua composizione, sulla base delle capacità professionali e di giudizio richieste. La Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto. Possono essere oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il Contraente inviterà prodotto software realizzato, il Committente sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente. Le prove di collaudo sono di regola eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nel processo di Progettazione. Il Fornitore deve supportare la Commissione nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale. Per svolgere le prove di collaudo la Commissione può utilizzare, a procedere al titolo di guida, le Specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore nell’ambito del processo di Progettazione, e può prendere visione dei risultati dei test interni eseguiti dal Fornitore nel corso del processo di Realizzazione e di ogni registrazione concernente le attività di Riesame, Verifica e Validazione svolta. Il Piano di collaudo/, la documentazione di esecuzione delle prove e delle non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in documenti. La fornitura e i servizi oggetto del Contratto potranno eventualmente essere sottoposti a collaudi parziali per i diversi componenti e siti del sistema; resta comunque fermo l’espletamento del collaudo finale subordinato alla effettuazione del collaudo dell’intero sistema in tutti i siti. Per il periodo intercorrente tra l’inizio delle attività in ogni singola Azienda ed il collaudo, la responsabilità sull’uso del sistema è a totale carico della ditta. Il collaudo finale verrà espletato in contraddittorio con il Fornitore; nel caso di esito positivo del collaudo finale, la data del relativo verbale, sottoscritto da entrambe le Parti, verrà considerata quale “Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei prodotti forniti servizi, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo positivo, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e/o l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimefornitura. In caso di esito negativo anche del collaudo e/o di tale ulteriore collaudo o, qualoranon-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Contraente non sia Fornitore, in grado accordo con il processo di invitare il Committente Risoluzione dei problemi, è tenuto a tale nuovo rimuovere i malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo, nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto. La conclusione del collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva con esito positivo e l’accettazione da parte dell’Amministrazione della fornitura, comportano il congelamento della configurazione di base del Committente la possibilità prodotto software e/o del sistema che ospita l’ambiente di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo erogazione del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteservizio.
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Sources: Fornitura Di Un Sistema Software Integrato Per La Gestione Informatica Del Sistema Qualità
Collaudo. Ove applicabileEntro il termine di 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione dell’approvazione del “Prototipo tecnico”, il Contraente inviterà il Committente a procedere l’Impresa dovrà approntare al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione collaudo l’intera realizzazione. Il collaudo della prestazione fornitura sarà eseguita nell’ambiente di collaudo dell’Amministrazione, configurato dal Fornitore secondo quanto specificato nel processo di Progettazione e nelle specifiche di collaudo da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. Se ritenuto necessario, la Commissione potrà avvalersi della presenza dell’Impresa che dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria, ai fini della citata verifica. Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’ Amministrazione che ne darà comunicazione all’Impresa, per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitimezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto definitivo”, del “Prototipo tecnico” e del “Piano dei collaudi”, di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, risultasse negativa o insufficiente questi dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione dei rispettivi rigetti. Ai fini della applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/di adempimento (270 giorni solari), saranno detratti i collaudo/i si procederàtempi occorsi per la valutazione, in contraddittorio tra prima ed in eventuale seconda istanza, dei predetti “Piano di progetto definitivo”, del “Prototipo tecnico” e del “Piano dei collaudi”, e non saranno conteggiati i tempi occorsi per le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva comunicazioni da parte del Committente dell’Amministrazione, mentre saranno computati i giorni occorsi per la possibilità ripresentazione degli stessi. Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 3, 5, 7, 9 e 10 comporterà l’applicazione di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto specifiche penalità previste al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente13.
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Sources: Contract for the Implementation of a Logistics Accounting Management System
Collaudo. Ove applicabileIl certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi (oppure, dodici mesi, in relazione alla complessità dell’opera) dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Contraente inviterà collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (oppure, il Committente certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori). Per i collaudi in corso d’opera le Parti rinviano alle previsioni di legge e al Capitolato Speciale d’Appalto, e l’Amministrazione si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l’ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta all’Operatore economico che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. L’Operatore economico in quest’ultimo caso è autorizzata a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, richiedere la stesura di verbale in contraddittorio tra le Particirca lo stato delle opere, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve per poter essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partigarantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti. Qualora il dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo abbia esito negativodefinitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente l’Operatore economico stesso è tenuta ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeeseguire entro … quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore del collaudo o, qualorae ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Contraente non sia in grado Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l’esecuzione delle opere di invitare ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il Committente a tale nuovo presente contratto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto o della verifica di diritto, fatto salvo in ogni conformità nel caso il diritto al risarcimento di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del maggior danno sofferto del Committentecarattere di definitività dei medesimi. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito All’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a o della verifica al fine di accertare conformità il rispetto Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione pagamento ai fini dell'emissione della conservazione dell’efficacia fattura da parte dell’Operatore economico. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Contrattocertificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nelle ipotesi Salvo quanto disposto dall’articolo 1669, del Codice Civile, l’Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione con ogni mezzo prima che il certificato di esito negativo collaudo assuma carattere definitivo. Nel caso la Direzione dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora lavori venga svolta da un tecnico esterno all’Amministrazione è reso obbligatorio il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente collaudo in corso d’opera e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentefinale.
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Sources: Contratto Di Appalto
Collaudo. Ove applicabile1 Al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte dei servizi di Contact Center, rispetto alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente contratto e nel “Capitolato Tecnico”, la Committente procederà ad eseguirne il Contraente inviterà il relativo collaudo mediante un’apposita Commissione formata da personale della Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione da terzi da questa incaricati in possesso della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattonecessaria competenza tecnica.
2 Le operazioni di collaudo verranno svolte in contraddittorio con l’Aggiudicataria. Al/i collaudo/i si procederàA tal fine l’Aggiudicataria comunicherà alla Committente, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativoforma scritta, il Contraente disporrà nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo.
3 La Committente comunicherà all’Aggiudicataria le date/ore delle operazioni di collaudo in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, con un ulteriore termine per invitare preavviso di giorni 7 (sette), ovvero in casi di urgenza determinata dalla necessità di rilasciare le modifiche evolutive consegnate, a insindacabile giudizio della Committente, di giorni 3 (tre).
4 Alle date/ore indicate la Committente avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraenterappresentante dell’Aggiudicataria.
5 Le attività di collaudo interessano quanto indicato nel “Capitolato Tecnico” al par. L’esito favorevole 3.1.1.
6 L’Aggiudicataria è tenuta a prestare, su semplice richiesta della suddetta verificaCommittente, accertato mediante a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.
7 Il collaudo sarà documentato da apposito verbale, come indicato riportante gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto/i incaricato/i della verifica di conformità; la data dello stesso; le generalità degli intervenuti al successivo artcontrollo e di coloro che sebbene invitati non sono intervenuti; i rilievi, le operazioni e le verifiche compiute, nonché i risultati ottenuti. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. Il verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
8 In caso di collaudo con esito negativo la Committente comunicherà in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, tale esito all’Aggiudicataria la quale sarà tenuta, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro la data indicata nel verbale.
9 Dopo la comunicazione da parte dell’Aggiudicataria dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà ad un nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
10 Per ogni collaudo negativo la Committente si riserva la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 17, salvo la facoltà di risolvere il contratto a seguito del secondo collaudo con esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda come disposto al contrattoprecedente art. 21.
11 Tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione del collaudo sono svolte a spese dell’Aggiudicataria la quale dovrà, il Contraente sarà tenutoaltresì, mettere a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero disposizione del soggetto incaricato del collaudo tutti i mezzi necessari ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del eseguirlo.
12 La Committente e il contratto si intenderà risolto l’Aggiudicataria potranno concordemente decidere ulteriori modalità di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dettaglio per l’effettuazione del maggior danno sofferto del Committentecollaudo.
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Sources: Servizio Di Contact Center Per Il Customer Service Desk
Collaudo. Ove applicabilea) Collaudi per forniture /servizi.
1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il Contraente inviterà collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell’Impresa, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l’aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto il Committente collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all’Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l’Impresa, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.
4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d’opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell’eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a procedere condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.
6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore. In assenza di collaudo provvisorio, l’Impresa procede al solo collaudo definitivo.
b) Collaudo per lavori
1. Fatto salvo il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dal contratto, l’Impresa provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000,00.
3. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. A seguito di emissione del certificato di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione regolare esecuzione si procederà allo svincolo della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiticauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattomassimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all’art. Al/49 del presente Regolamento.
c) Norme comuni
1. Il collaudatore è nominato dall’Impresa, di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità compensi sono a carico dell’Impresa.
2. Fatto salvo il potere di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime rifiutare l’emissione del certificato di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativose la fornitura o l’opera risulti non collaudabile, il Contraente disporrà collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
3. Durante le operazioni di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo, l’Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra particolare fornirà la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo.
4. Tutte le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure spese relative al collaudo all’interno dei singoli Contrattiin fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell’Impresa. Fatta salva Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
5. Inoltre l’Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l’Impresa farà eseguire dette opere da parte del Committente la possibilità di applicare terzi, addebitando le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1spese all’Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
6. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine verbali di accertare il rispetto collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche procura alla firma; in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificai verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestatoche dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.
7. In caso assenza di esito negativosottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, fermo restando l’applicazione delle penali i verbali di cui collaudo si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteintendono accettati.
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Sources: Regolamento Per Le Spese, Le Gare Ed I Contratti Di Valore Inferiore Alle Soglie Comunitarie
Collaudo. Ove applicabileTutte le spese riferite al collaudo in corso d’opera, al collaudo provvisorio ovvero al collaudo finale saranno a carico del Concessionario. Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d’opera ai sensi della normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente. Come riportato nell’articolo 6, tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito. Alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, per le sole ipotesi di consegna anticipata, il Contraente inviterà Concedente potrà richiedere che il Committente a procedere Collaudatore verifichi in corso d’opera l’esistenza delle condizioni che consentano l’utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che l’utilizzo dell’infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza. In ogni caso, l’eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e delle Opere e, pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative responsabilità. Al Collaudatore potrà essere conferito anche l’incarico del collaudo statico di cui al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, DPR 380/01. Il Certificato di ▇▇▇▇▇▇▇▇ sarà emesso entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoperentorio di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (“Certificato di Collaudo Provvisorio”). Al/i collaudo/i si procederàTrascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeesso diverrà Definitivo. In caso di esito negativo anche mancata adozione dell’atto formale di tale ulteriore collaudo o, qualoraapprovazione del Collaudo entro i due mesi successivi, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto Collaudo si intenderà risolto tacitamente approvato. Al Certificato di diritto, fatto salvo in ogni caso Ultimazione dei Lavori verrà allegato il diritto al risarcimento Progetto come costruito predisposto dal Concessionario e tutta la documentazione di Direzione Lavori da sottoporre alle attività di ▇▇▇▇▇▇▇▇ e per il rilascio del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva Certificato di agibilità da parte del Committente competente Ufficio del Concedente delle Opere in concessione. Il Concessionario dovrà presentare la possibilità documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di applicare agibilità entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Con la firma del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Concessionario assume l’impegno di fornire tutte le penali come disciplinate prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell’Offerta Tecnica dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentemedesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna.
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Sources: Contract for the Construction and Management of a Crematorium
Collaudo. I collaudi devono accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove applicabilei collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/contratto o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di fissare un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine individuatosi darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, il Contratto si intenderà risolto di dirittoai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto subito. Nel caso di risoluzione del Committentecontratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure Le operazioni relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva dovranno risultare da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole rappresentante della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteditta aggiudicataria.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. Ove applicabile1. Entro 30 giorni dalla data di consegna del singolo affidamento, di sviluppo e manutenzione evolutiva, nonché di manutenzione correttiva/adeguativa/adattativa/migliorativa, ACI Informatica procederà al collaudo dei prodotti realizzati. La data del collaudo verrà tempestivamente comunicata all’Impresa.
2. Il collaudo di ciascun affidamento, svolto secondo modalità diverse in relazione alla natura e alla tipologia del singolo affidamento e in conformità a quanto specificato nel Capitolato, riguarderà in particolare la corrispondenza dei prodotti consegnati dall’Impresa con quanto concordato nel Verbale di affidamento e la loro congruenza con le specifiche fornite, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine rispetto degli standard di qualità e si svolgerà secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoseguenti modalità: • Esecuzione dei test funzionali; • Verifica della rispondenza ai requisiti non funzionali; • Verifica della corretta applicazione dei parametri di qualità; • Verifica della documentazione consegnata.
3. Al/i Al termine del collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabilese l’esito risulterà positivo, sarà verificata l’aderenza alle misure minime redatto l’apposito ▇▇▇▇▇▇▇ di sicurezza opportunamente definite e condivise tra accettazione.
4. Al Verbale di accettazione, anche se non sia riscontrata la necessità di ulteriori interventi correttivi sui prodotti consegnati, si dovranno comunque allegare tutte le Partisegnalazioni di anomalie/malfunzionamenti riscontrati, anche se già rimossi.
5. Qualora Nel caso in cui il collaudo abbia si concluda con esito negativo, si dovrà redigere il Contraente disporrà Rapporto di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra , che dovrà riportare l’elenco degli errori riscontrati, i corrispondenti interventi correttivi e la data della nuova seduta di collaudo. Gli oneri relativi agli errori imputabili all’opera dell’Impresa saranno a carico della stessa.
6. Al fine di rispettare le Parti medesime. In date di consegna concordate con l’Impresa, nel caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di conclusosi con esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenutoACI Informatica potrà decidere, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verificheproprio insindacabile giudizio, di cui sopra, qualora portare comunque il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note prodotto in ambiente di credito o con note esercizio dopo aver eventualmente applicato in proprio le correzioni ritenute opportune. In questo caso l’Impresa sarà comunque tenuta ad effettuare gli interventi correttivi secondo quanto riportato nel Verbale di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente accettazione e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteverranno applicate le penali previste nell’art. 19.
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Sources: Service Agreement
Collaudo. Ove applicabileLa consegna e la messa in funzione di tutti gli ecografi, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora incluso il collaudo abbia esito negativodegli stessi nei diversi siti d’utilizzo, il Contraente disporrà deve avvenire entro e non oltre un periodo massimo complessivo di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso 60 (sessanta) giornate solari consecutive dall'invio d’ordine formale di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo ofornitura, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando pena l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattoall’Art. 10 del presente documento. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a notificare formalmente, con e-mail, ai riferimenti della S.S. Ingegneria Clinica, l'avvenuta l'installazione in condizioni operative delle apparecchiature ordinate da ASL2, entro e non oltre il Contraente limite temporale massimo previsto dalla Committenza (60 giornate solari consecutive dall'invio d’ordine formale). In caso di assenza della notifica sopra citata e nel caso in cui l’intera fornitura non sia stata completata e/o non risulti perfettamente funzionante, la S.S. Ingegneria Clinica provvederà a redigere un verbale di constatazione dello stato di avanzamento, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’Art.10, che verrà inviato alla Ditta. Il collaudo è compiuto dall’Aggiudicatario in contraddittorio con l’Azienda e deve riguardare la totalità delle Apparecchiature, compresi gli accessori (HW e SW). Il collaudo sarà tenutoeffettuato nel rispetto delle vigenti normative di settore. Il collaudo che, come già detto, sarà effettuato in unica soluzione e non per stati di avanzamento, consisterà:
1) Nella verifica di rispondenza di quanto fornito con quanto offerto agli atti ed ordinato dall’Azienda
2) Nella verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature (HW – SW) nulla escluso o riservato;
3) Nella verifica di perfetto funzionamento delle modalità di comunicazione delle apparecchiature (in – out) con il PACS - RIS aziendale;
4) Nella verifica della rispondenza dell’installato a tutte le normative e leggi vigenti ed applicabili;
5) Nella produzione, a proprie cure cura dell’Aggiudicatario alla S.S. Ingegneria Clinica dell’ASL2, della seguente documentazione riguardante le Apparecchiature (HW e speseSW):
a) Verifiche elettriche di sicurezza effettuate su tutte le apparecchiature fornite, univocamente individuate con il serial number. Si fornirà una scheda di verifica per ogni apparecchiatura, rilasciata sia in formato cartaceo che in formato digitale (PDF)
b) Manuale d’uso, in formato digitale (PDF) tassativamente in lingua italiana, di ogni tipologia e modello di apparecchiatura fornita.
c) Manuale di Service completo, in formato digitale (PDF) possibilmente in lingua italiana, di ogni tipologia e modello di apparecchiatura fornita.
d) Copia, in formato digitale (PDF) della Dichiarazioni di Conformità alla norma CE di ogni tipologia e modello di apparecchiatura fornita, chiaramente individuata.
e) Copia, in formato digitale (PDF) della Dichiarazioni di Conformità alla norma CE di ogni Software applicativo fornito, chiaramente individuato.
f) Consegna di chiara documentazione indicante i seguenti riferimenti dell’Aggiudicatario: Responsabile di commessa e suo/i sostituito/i; riferimenti del servizio di assistenza e manutenzione.
6) Nella consegna di un calendario, con cadenze previste per tutta la durata della garanzia, relativo all’effettuazione delle attività di verifica funzionale e visite di manutenzione preventiva programmata, effettuata a cura dell’Aggiudicatario nel novero dell’importo dell’appalto con le modalità previste dal produttore dell’apparecchiatura, comunque in numero non inferiore ad un intervento/anno.
7) Nella consegna di un calendario, con cadenze previste per tutta la durata della garanzia, relativo all’effettuazione delle verifiche elettriche di sicurezza, effettuate a cura dell’Aggiudicatario nel novero dell’importo dell’appalto, con cadenza annuale per apparecchiare installate in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ , ▇▇,) e biennale per apparecchiature installate in locali di gruppo 0 e 1 (Ambulatori e/o reparti di degenza), definiti secondo la normativa CEI 64-8/7
8) Nella verifica di conformità alle normative specifiche dichiarate dalla Ditta in fase di offerta.
9) Nella verifica del ritiro, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente cura della Ditta, degli imballaggi delle apparecchiature ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteaccessori forniti.
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Sources: Fornitura Di Apparecchiature Mediche
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, Il collaudo viene effettuato dall’Appaltatore in contraddittorio con la Stazione appaltante, alla presenza di un funzionario della stessa e deve riguardare la totalità dell’apparecchiatura, compresi gli eventuali dispositivi accessori e i relativi sistemi software installati. I collaudi verranno effettuati nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni vigenti. Il collaudo dovrà essere effettuato entro 5 giorni solari dal termine dell’installazione, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante e consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in: verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’ordinativo di fornitura (ad esempio: marca, modello, …) e quanto installato; accertamento della presenza di tutte le Particomponenti dell’apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori; verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici dell’Appaltatore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità dimostrazioni effettuate dal tecnico dell’Appaltatore. L’Appaltatore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per l’Appaltatore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “Verbale di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltrecollaudo”, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite firmato dalla Stazione Appaltante e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimecontrofirmato dall’Appaltatore. In caso di esito negativo anche collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di tale ulteriore accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con la Stazione Appaltante). Il collaudo opositivo non esonera comunque l’Appaltatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, qualorama vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 giorni solari dal loro inizio, il Contraente salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico dell’Appaltatore. Qualora le apparecchiature o parti di esse non sia in grado superino le prescritte prove tecniche, funzionali e diagnostiche, le operazioni di invitare il Committente collaudo dovranno essere ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a tale nuovo collaudo carico dell’Appaltatore, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti. Se entro il suddetto termine individuatole apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, l’Appaltatore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse. Resta salvo il Contratto si intenderà risolto diritto della Stazione Appaltante, a seguito di dirittosecondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente all’apparecchiatura non accettata, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentel’ulteriore danno.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Collaudo. Ove applicabileL’attività è eseguita da una Commissione di collaudo nominata dall’Amministrazione ed individuata, nella sua composizione, sulla base delle capacità professionali e di giudizio richieste. La Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto. Possono essere oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il Contraente inviterà prodotto software realizzato, il Committente sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente. Le prove di collaudo sono di regola eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nel processo di Progettazione. Il Fornitore deve supportare la Commissione nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale. Per svolgere le prove di collaudo la Commissione può utilizzare, a procedere al titolo di guida, le Specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore nell’ambito del processo di Progettazione, e può prendere visione dei risultati dei test interni eseguiti dal Fornitore nel corso del processo di Realizzazione e di ogni registrazione concernente le attività di Riesame, Verifica e Validazione svolta. Il Piano di collaudo/, la documentazione di esecuzione delle prove e delle non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in documenti. La fornitura e i servizi oggetto del Contratto potranno eventualmente essere sottoposti a collaudi parziali per i diversi componenti e siti del sistema; resta comunque fermo l’espletamento del collaudo finale subordinato alla effettuazione del collaudo dell’intero sistema in tutti i siti. Per il periodo intercorrente tra l’inizio delle attività in ogni singola Azienda ed il collaudo, la responsabilità sull’uso del sistema è a totale carico della ditta. Il collaudo finale verrà espletato in contraddittorio con il Fornitore; nel caso di esito positivo del collaudo finale, la data del relativo verbale, sottoscritto da entrambe le Parti, verrà considerata quale “Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei prodotti forniti servizi, per l’intero sistema. La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo positivo, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e/o l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimefornitura. In caso di esito negativo anche del collaudo e/o di tale ulteriore collaudo o, qualoranon-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Contraente non sia Fornitore, in grado accordo con il processo di invitare il Committente Risoluzione dei problemi, è tenuto a tale nuovo rimuovere i malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo, nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto. La conclusione del collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva con esito positivo e l’accettazione da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.dell’Amministrazione
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Sources: Software Supply Agreement
Collaudo. Ove applicabilea) Collaudi per forniture /servizi.
1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il Contraente inviterà collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell’Impresa, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l’aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto il Committente collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all’Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l’Impresa, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.
4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d’opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell’eseguire, previo avviso all’Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d’uso.
5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a procedere condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.
6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore. In assenza di collaudo provvisorio, l’Impresa procede al solo collaudo definitivo.
b) Collaudo per lavori
1. Fatto salvo il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dal contratto, l’Impresa provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000,00.
3. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. A seguito di emissione del certificato di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione regolare esecuzione si procederà allo svincolo della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiticauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattomassimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all’art. Al/49 del presente Regolamento.
c) Norme comuni
1. Il collaudatore è nominato dall’Impresa, di norma, nell’ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità compensi sono a carico dell’Impresa.
2. Fatto salvo il potere di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime rifiutare l’emissione del certificato di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativose la fornitura o l’opera risulti non collaudabile, il Contraente disporrà collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
3. Durante le operazioni di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo, l’Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra particolare fornirà la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo.
4. Tutte le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure spese relative al collaudo all’interno dei singoli Contrattiin fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell’Impresa. Fatta salva Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
5. Inoltre l’Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l’Impresa farà eseguire dette opere da parte del Committente la possibilità di applicare terzi, addebitando le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1spese all’Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
6. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine verbali di accertare il rispetto collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche procura alla firma; in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificai verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestatoche dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.
7. In caso assenza di esito negativosottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, fermo restando l’applicazione delle penali i verbali di cui collaudo si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteintendono accettati.
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Sources: Regolamento Per Le Spese, Le Gare Ed I Contratti Di Valore Inferiore Alle Soglie Comunitarie
Collaudo. Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità. La fornitura si intende accettata dall’Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo. L’operazione di collaudo deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dalla consegna del bene, alla presenza del personale dell’Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dall’Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice. Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa. Ove applicabileil collaudo ponesse in evidenza difetti, il Contraente inviterà il Committente vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/provvedere alla loro eliminazione o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitialla sostituzione delle parti difettose, entro il termine 10 giorni dalla data del verbale di accertamento. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàdifetti, in contraddittorio tra le Partinon rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeaccertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore occasione del collaudo o, qualora, il Contraente non sia dovrà essere fornita al Servizio tecnico dell’Ente la seguente documentazione:
1) Manuale d'uso in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo lingua italiana in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva versione digitale e nella revisione in vigore;
2) Dichiarazione da parte del Committente la possibilità fabbricante o mandatario di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo conformità alle Direttive Europee corredata, ove previsto, da copia del collaudo sarà accertato Certificato di riferimento rilasciato dall’Organismo notificato e dichiarazione di rispondenza alle Norme tecniche di riferimento.
3) Protocolli delle operazioni di manutenzione preventiva comprensive di check_list e periodicità d'esecuzione così come previsto al successivo artdal fabbricante, nonché piano per l'esecuzione delle visite di manutenzione preventiva per tutta la durata della fornitura.
4) Evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine Si ricorda che, essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoriferimento, anche sopra richiesti, in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativomancata presentazione degli stessi, fermo restando l’applicazione delle penali l’Azienda Ulss si riserva di cui si rimanda al risolvere il contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
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Sources: Capitolato D’oneri
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo L’offerta dovrà descrivere le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattodelle procedure di collaudo e di rilascio in esercizio del gestionale. Al/i collaudo/i La data di consegna delle prestazioni dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da Friuli Venezia Giulia Strade Spa e dalla Ditta Affidataria. Il sistema fornito (in tutti gli applicativi, importazione dati, formazione del personale, ecc.) dovrà essere pronto al collaudo entro e non oltre sei mesi dalla data del verbale di consegna delle prestazioni. La Friuli Venezia Giulia Strade Spa si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora impegna ad avviare il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto massimo di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto 15 giorni dalla “comunicazione di pronti al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva collaudo” da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito della Ditta Affidataria; entro i 15 giorni successivi all’esito positivo del collaudo, l’intero sistema sarà messo in esercizio con un verbale sottoscritto da Friuli Venezia Giulia Strade Spa e dalla Ditta Affidataria, Go-Live. L’ambiente di collaudo sarà accertato come previsto al successivo artpredisposto dalla Ditta Affidataria dovrà essere coincidente con l’ambiente di esercizio sia dal punto di vista infrastrutturale (hardware e software) sia dal punto di vista dei dati migrati; il collaudo riguarderà pertanto la corretta configurazione del sistema, la completa copertura funzionale e la corretta e completa importazione di dati e documenti. 6.1Sarà cura dalla Ditta Affidataria predisporre il piano di collaudo che verrà convalidato dal Responsabile esecutivo del contratto che potrà richiedere eventuali modifiche e integrazioni. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine La Ditta Affidataria dovrà altresì garantire il presidio e l’assistenza applicativa necessaria all’effettuazione del collaudo e all’analisi di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoeventuali anomalie riscontrate, anche in termini di tempestività nonché alla loro risoluzione. Il collaudo si considererà terminato quando tutte le prove concordate e regolare esecuzionele eventuali ulteriori richieste avranno avuto esito positivo. Le attività di verifica potranno consegna ed installazione dovranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso svolte attraverso personale specializzato secondo un piano di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, consegna condiviso con il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia dell'Esecuzione del Contratto. Nelle ipotesi A conclusione del collaudo dovrà essere redatto apposito verbale di esito negativo dei collaudi o accettazione controfirmato dalle parti nel quale verrà anche fissata la data di “pronto per l’uso” del Sistema e delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentefunzionalità collaudate.
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Collaudo. Ove applicabileL’Affidatario, quando riterrà di aver portato a termine i lavori di riqualificazione energetica degli Edifici e degli Impianti di Pubblica Illuminazione, dovrà dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione della Fine dei Lavori, precisando la data in cui è avvenuta. In linea con quanto previsto dall’Art.102 del D.Lgs n.50/16 ed altre specifiche norme richiamate nel già menzionato decreto, per l’espletamento delle operazioni di collaudo, l’Amministrazione provvederà a nominare un Collaudatore incaricato di effettuare i controlli di cui all’Art.10 del Capitolato Speciale. Le operazioni di collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori ai Documenti di Progettazione, al presente Contratto e alla normativa vigente in materia. Al fine di agevolare le operazioni l’Affidatario dovrà fornire al Collaudatore tutti i documenti dallo stesso richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti da tale organo e comunicati per iscritto all’Affidatario. Ultimate le operazioni, il Contraente inviterà Collaudatore provvederà ad emettere il Committente a procedere al certificato di collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine . Gli inconvenienti e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàdeficienze riscontrate dal Collaudatore, in contraddittorio tra le Particorso d'opera, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve dovranno essere dotato il/i prodotto/i in questioneeliminati, a cura e spese dell’Affidatario. InoltreVerrà assegnato all’Affidatario, laddove applicabilecon apposito verbale sottoscritto dalle parti, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partiun congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. Qualora il collaudo abbia esito negativol’Affidatario non provvedesse, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra l’Amministrazione stessa farà eseguire le Parti medesimeriparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le spese necessarie dalle somme dovute all’Affidatario. In caso di esito negativo anche ulteriore inadempimento, l’Amministrazione ha la facoltà di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado esercitare la Risoluzione del Contratto di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento Appalto per inadempimento dell’Affidatario ex Art.41 del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal presente Contratto. L’esito positivo Ad esito favorevole del collaudo, l’Affidatario rimane comunque responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoprovvisorio, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestatoesso diverrà definitivo. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattomancata approvazione formale del collaudo entro i due mesi successivi, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto collaudo si intenderà risolto tacitamente approvato. All'approvazione del certificato di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecollaudo definitivo sono estinte tutte le garanzie inerenti alla fase di esecuzione dei lavori senza ulteriori formalità.
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Collaudo. Ove applicabileIl collaudo, a carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere eseguito entro 10 gg dalla data di fornitura presso la sede dell’Azienda. Il collaudo deve essere concordato con gli uffici competenti dell’Azienda indicati nel documento di ordine della fornitura. Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della Ditta; resta chiarito e inteso che gli oneri riconducibili ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali in acquisizione (costo di 110,00 €/apparecchio oltre IVA di legge) sono quelli scaturenti dall’adesione della ASL Carbonia alla convenzione sottoscritta il Contraente inviterà il Committente 29.03.2011 tra CONSIP S.p.A. e H.C. Hospital Consulting S.p.A. meglio indicata al successivo art. 10. Tale importo verrà fatturato dalla ASL Carbonia a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti seguito del collaudo dell’apparecchio e verrà portato in detrazione in sede di saldo del credito finale spettante all’aggiudicatario. Per quanto riguarda le apparecchiature e/o all’accettazione della prestazione attrezzature fornite, ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla fornitura in oggetto. La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni dell’apparecchiatura in ogni sua parte. È in carico alla ditta aggiudicataria, per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitilotti ove applicabile, entro il termine l’effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattonorme CEI-EN in vigore, avvalendosi di personale tecnico qualificato ed abilitato. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante Le verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve dovranno essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il eseguite contestualmente al collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentetecnico-amministrativo. Resta inteso che saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contrattiopere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche per rendere le apparecchiature funzionanti e perfettamente efficienti. Fatta salva Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da parte non poter procedere alla firma del Committente collaudo, ossia per presenza di difetti, per mancata rispondenza o per carenze funzionali, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 10 giorni per porvi rimedio, decorsi i quali opera la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo risoluzione di cui agli art. 6.112 e 13. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal ContrattoResta inteso che, anche in tal caso, saranno sospesi i termini di tempestività pagamento delle fatture. Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e regolare esecuzionele eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza Il ritardo dell'espletamento del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificacollaudo, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo ovvero la mancata attivazione e/o l’addestramento del personale comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli art. 6.112 e 13. Il collaudo della fornitura prevede il collaudo di tutti i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie non di consumo oggetto della fornitura stessa. La fornitura è da considerasi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso e rispettano tutte le indicazioni di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure sicurezza previste dalle normative vigenti per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla “Direttiva Dispositivi Medici 93/42” e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentess.mm.ii.
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Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il 1. Al termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento dell’esecuzione delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, opere si procederà con note le operazioni di credito o con note di debitocollaudo che dovranno, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.
2. Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera.
3. A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con analoghe modalità a quelle delle riserve previste dall’art. 165 del D.P.R. 554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore.
5. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
6. Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: - i verbali di visita al cantiere; - le relazioni previste; - il certificato di collaudo; - il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di collaudo; - le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.
7. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 113, comma 1 e 2 del D Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dell’Art. 101 (cauzione definitiva) del D.P.R. 554/99.
8. Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al risarcimento pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione dei accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del maggior danno sofferto codice civile.
9. Sono a carico dell’appaltatore: - operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo; - il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo; - le spese di visita del Committentepersonale della stazione appaltante per l’accertamento delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo.
10. Qualora l’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l’esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore.
11. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
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Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/I lavori di fornitura con posa dovranno essere accettati e collaudati da Dirigente di ASP S.p.A. o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e da suo delegato secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattoindicate dal presente documento. Al/i collaudo/i si procederàI lavori di fornitura con posa saranno rifiutati se difettosi, ovvero non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche poste in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimegara. In questo caso, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di provvedere alla sostituzione di tutto quanto non rispondente ai requisiti contrattuali. Il tempo necessario per la sostituzione sarà posto in carico alla ditta aggiudicataria ai fini del conteggio del tempo di realizzazione dei lavori medesimi. L’accettazione con presa in carico dei lavori di fornitura e posa non esonera comunque l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione. Nel caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrato. L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze. In particolare il Verbale di tale ulteriore collaudo odovrà ricomprendere: - la conformità ai tempi di consegna dei lavori di fornitura con posa; - verifica della documentazione, qualoradei certificati di origine e delle dichiarazioni di conformità e più precisamente: - controllo manuali di gestione e manutenzione; - controllo schemi elettrici e impiantistici; - dichiarazione di conformità 46/90 e CE; - verifica visiva e dimensionale delle apparecchiature e dei collegamenti elettrici; - collaudo provvisorio con verifica dell’assorbimento elettrico; - verifica marcatura CE e targhette di identificazione (nome costruttore, modello, sigla e caratteristiche); - verifica spessori e qualità del materiale utilizzato; - verifica degli ancoraggi/tassellatura del piano di scorrimento in Inox; - verifica del livellamento del piano di scorrimento; - verifica funzionamento e attivazione lama antineve. Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite entro 3 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione, da parte della ditta aggiudicataria, di fine dei lavori di fornitura con posa in opera dell’impianto. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti e/o mancanze, il Contraente non sia Fornitore è tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari per rendere conforme alle specifiche del c.s.a. i lavori di fornitura con posa. Nel caso del mancato raggiungimento dei valori prestazionali (previsti dal c.s.a. o dichiarati) le prove saranno ripetute, con le medesime modalità operative, entro 5 giorni naturali consecutivi. Nella eventualità che la ripetizione delle prove confermi il mancato raggiungimento dei parametri prestazionali sarà automatica la risoluzione del contratto in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1della Ditta appaltatrice. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine tempi necessari per le operazioni di accertare il rispetto avviamento e di quanto previsto dal Contrattocollaudo, anche in termini compresi eventuali lavori di tempestività e regolare esecuzione. Le attività adeguamento, sono ricompresi nel tempo utile per rendere ultimati i lavori di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà fornitura con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteposa.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere eseguito entro 10 gg dalla data di fornitura presso la sede dell’Azienda. Il collaudo deve essere concordato con gli uffici competenti dell’Azienda indicati nel documento di ordine della fornitura. Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della Ditta. Per quanto riguarda le apparecchiature e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiattrezzature fornite, entro il termine ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla fornitura in oggetto. La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni dell’apparecchiatura in ogni sua parte. È in carico alla ditta aggiudicataria, ove applicabile, l’effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattonorme CEI-EN in vigore, avvalendosi di personale tecnico qualificato ed abilitato. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante Le verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve dovranno essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il eseguite contestualmente al collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentetecnico-amministrativo. Resta inteso che saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contrattiopere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche per rendere le apparecchiature funzionanti e perfettamente efficienti. Fatta salva Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da parte non poter procedere alla firma del Committente collaudo, ossia per presenza di difetti, per mancata rispondenza o per carenze funzionali, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 10 giorni per porvi rimedio, decorsi i quali opera la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo risoluzione di cui agli art. 6.112 e 13. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal ContrattoResta inteso che, anche in tal caso, saranno sospesi i termini di tempestività pagamento delle fatture. Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e regolare esecuzionele eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza Il ritardo dell'espletamento del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verificacollaudo, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo ovvero la mancata attivazione e/o l’addestramento del personale comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli art. 6.112 e 13. Il collaudo della fornitura prevede il collaudo di tutti i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie non di consumo oggetto della fornitura stessa. La fornitura è da considerasi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso e rispettano tutte le indicazioni di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure sicurezza previste dalle normative vigenti per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla “Direttiva Dispositivi Medici 93/42” e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentess.mm.ii.
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Sources: Fornitura Di Apparecchiature E Attrezzature Sanitarie
Collaudo. Ove applicabileSarà sottoposta a collaudo, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico, la fornitura di cui al precedente art. 2, lett. a) e b). Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell’Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Appaltatore in doppio originale per l’Appaltatore e I'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il Contraente inviterà numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della consistenza e delle funzionalità degli apparati hardware e della consistenza delle licenze software e sottoscrizioni e di quanto altro necessario per il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione completamento della prestazione fornitura. Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dovranno essere redatte dall’Appaltatore e sottoposte preventivamente all’Amministrazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, accettazione entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattodi 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche Il Mancato rispetto di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando prevederà l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 20. L’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore l’accettazione delle specifiche di collaudo presentate con le eventuali osservazioni ed integrazioni entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione delle stesse. L’Appaltatore, entro dieci giorni solari dalla ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare all’Amministrazione un documento contenente le specifiche in forma definitiva. Il Mancato rispetto di tale termine prevederà l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 20. Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, una volta accettate dall’Amministrazione, rappresenteranno una guida per la Commissione di collaudo, che potrà effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie, a suo insindacabile giudizio. Eventuali ulteriori prove che si rimanda deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate. A conferma dell’avvenuta corretta installazione/attivazione di ciascun apparato (software o hardware) previsto nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata, l’Appaltatore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto, il Contraente sarà tenutoun’apposita nota (nota di installazione) dove saranno riportati i dati identificativi delle apparecchiature (identificativo part number, a proprie cure e spesecodice seriale, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le ecc.), la data di installazione ed eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico osservazioni. Le note di installazione andranno consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto del Committente ed a porre per l’inoltro alla Commissione di collaudo. Ove il collaudo non risulti positivo in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi tutto o in parte, l’Appaltatore dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, ovvero provvedere alla sostituzione delle verificheapparecchiature non utilizzabili, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico entro i 20 (venti) giorni solari successivi e comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto la nuova data di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto “pronti al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentecollaudo”.
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Collaudo. Ove applicabileIl Comune, su richiesta dei Lottizzanti e Altri Soggetti, sottopone a collaudo tutte le opere di cui al precedente art. 5, non prima di 90 giorni dalla ultimazione dei lavori e non oltre 180 giorni dalla medesima. Per tale collaudo il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti Comune si avvale del proprio Ufficio Tecnico e/o all’accettazione della prestazione di liberi professionisti incaricati. Su richiesta delle parti è possibile nominare, durante l’esecuzione dei lavori, il collaudatore per effettuare verifiche e col - laudi parziali in corso d’opera. E’ ammessa, ove ne ricorrano i servizi resi presupposti, la redazio- ne del Certificato di Regolare Esecuzione in luogo del collaudo. Fanno parte integrante del collaudo le prove di funzionalità e di tenuta delle reti tecno- logiche eseguite, secondo le modalità prescritte da regolamenti vigenti o dagli Enti ge- stori delle reti stesse. Le spese tutte di collaudo sono a carico dei Lottizzanti e degli Altri Soggetti, secondo loro accordi. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia che non può essere risolta in via amministrativa sarà devoluta al Committente subordinati ad acceptance criteria definitiForo di Venezia. I Lottizzanti e gli Altri Soggetti si impegnano, assumendo a proprio carico tutte le spe - se, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del col - laudo, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattostabilito dall’Amministrazione Comunale . Al/i collaudo/i si procederàScaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza da parte dei Lottizzanti o Altri Soggetti, in contraddittorio tra le Partil’Amministrazione Comunale provvede d’ufficio con spese a loro carico, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità eventualmente avvalendosi della fideiussione di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questioneall’art. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole 19 della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentepresente Conven- zione.
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Collaudo. Ove applicabile1 Al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte dei servizi di Help Desk, rispetto alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente contratto e nel “Capitolato Tecnico”, la Committente procederà ad eseguirne il Contraente inviterà il relativo collaudo mediante un’apposita Commissione formata da personale della Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione da terzi da questa incaricati in possesso della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattonecessaria competenza tecnica.
2 Le operazioni di collaudo verranno svolte in contraddittorio con l’Aggiudicataria. Al/i collaudo/i si procederàA tal fine l’Aggiudicataria comunicherà alla Committente, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativoforma scritta, il Contraente disporrà nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo.
3 La Committente comunicherà all’Aggiudicataria le date/ore delle operazioni di collaudo in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, con un ulteriore termine per invitare preavviso di giorni 7 (sette), ovvero in casi di urgenza determinata dalla necessità di rilasciare le modifiche evolutive consegnate, a insindacabile giudizio della Committente, di giorni 3 (tre).
4 Alle date/ore indicate la Committente avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraenterappresentante dell’Aggiudicataria.
5 Le attività di collaudo interessano quanto indicato nel “Capitolato Tecnico” al par. L’esito favorevole 3.1.1.
6 L’Aggiudicataria è tenuta a prestare, su semplice richiesta della suddetta verificaCommittente, accertato mediante a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.
7 Il collaudo sarà documentato da apposito verbale, come indicato riportante gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto/i incaricato/i della verifica di conformità; la data dello stesso; le generalità degli intervenuti al successivo artcontrollo e di coloro che sebbene invitati non sono intervenuti; i rilievi, le operazioni e le verifiche compiute, nonché i risultati ottenuti. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. Il verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
8 In caso di collaudo con esito negativo la Committente comunicherà in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, tale esito all’Aggiudicataria la quale sarà tenuta, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro la data indicata nel verbale.
9 Dopo la comunicazione da parte dell’Aggiudicataria dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà ad un nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
10 Per ogni collaudo negativo la Committente si riserva la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 17, salvo la facoltà di risolvere il contratto a seguito del secondo collaudo con esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda come disposto al contrattoprecedente art. 21.
11 Tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione del collaudo sono svolte a spese dell’Aggiudicataria la quale dovrà, il Contraente sarà tenutoaltresì, mettere a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero disposizione del soggetto incaricato del collaudo tutti i mezzi necessari ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del eseguirlo.
12 La Committente e il contratto si intenderà risolto l’Aggiudicataria potranno concordemente decidere ulteriori modalità di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dettaglio per l’effettuazione del maggior danno sofferto del Committentecollaudo.
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Collaudo. Ove applicabileLa visita di collaudo e l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione. L'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dalle stesse; qualora venissero accertati difetti di cui all'art. 227 del regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato; ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Contraente inviterà Collaudatore potrà disporre così come previsto dall'art. 224 comma 3 del regolamento; Il collaudo consisterà nell'esercizio continuo del sistema che dovrà garantire le prestazioni dichiarate nell'Offerta Tecnica; durante questo periodo la Committente provvederà ad effettuare analisi e controlli. L'impresa se lo riterrà opportuno potrà eseguire analisi in contraddittorio; il Committente rispetto delle condizioni progettuali è condizione essenziale per il buon esito del collaudo. Il materiale che, sottoposto a procedere verifica, non soddisfi pienamente alle condizioni stabilite, sarà rifiutato; tuttavia la Committente, a suo esclusivo giudizio ed a tutte spese del fornitore, potrà accordare al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, fornitore stesso l'esame in contraddittorio tra le Partidella merce rifiutata. Il ritiro delle partite rifiutate dovrà essere effettuato dal fornitore senz'altro avviso o provvedimento qualsiasi, mediante verifiche sul corretto funzionamento a sua cura e spese nel termine di 15 giorni solari dalla comunicazione del rifiuto. Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di collaudo prescritte, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo non superiore ad 1/3 dell'originario termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle funzionalità penali eventualmente previste. A collaudo positivamente effettuato, la Committente provvederà alla redazione del Certificato di cui deve essere dotato il/Regolare Esecuzione che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i prodotto/i in questione. Inoltrevizi dell'opera, laddove applicabileancorché riconoscibili, sarà verificata l’aderenza alle misure minime purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimeassuma carattere definitivo. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo mancata esecuzione del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contrattoper fatto del committente, anche in termini presenza di tempestività e un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa. Il certificato di regolare esecuzioneesecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contrattoDecorsi i due anni, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentei vizi dell'opera.
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Sources: Appalto
Collaudo. Ove applicabileLe singole apparecchiature oggetto della fornitura potranno considerarsi collaudate con esito positivo soltanto nel caso in cui ciascuna componente sia stata collaudata con esito positivo. In fase di montaggio e di installazione, le singole Aziende sanitarie hanno facoltà di fare eseguire da propri incaricati controlli, verifiche, prove di funzionamento delle apparecchiature fornite ed accertamenti della qualità dei materiali impiegati nella fornitura. Le Aziende sanitarie provvederanno ad effettuare il collaudo in contraddittorio con il Fornitore; l’inizio del collaudo avrà luogo entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla messa in disponibilità delle apparecchiature da parte della stessa Ditta. Il termine per l’inizio delle attività di collaudo è soggetto alla condizione minima che le apparecchiature siano consegnate e correttamente installate. La messa in disponibilità prevede che i sistemi da fornire siano completi, secondo quando previsto nella configurazione in ordine. Nel conteggio dei 15 (quindici) giorni solari restano esclusi gli eventuali giorni trascorsi per le richieste di chiarimento alla Ditta fornitrice (data di trasmissione richiesta e data ricevimento risposta completa). Il collaudo, effettuato da personale dell’Azienda sanitaria, oltre ad accertare la corretta installazione, il Contraente inviterà perfetto funzionamento delle apparecchiature e delle relative attrezzature di supporto e la rispondenza della fornitura a quanto offerto, dovrà accertare le condizioni specificate da ogni servizio preposto alla gestione delle tecnologie, che sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. Nel periodo intercorrente fra la consegna delle apparecchiature e la fine del collaudo, il Committente Fornitore dovrà provvedere a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/sua cura e spese alla sostituzione, riparazione e manutenzione di qualsivoglia componente che dovesse risultare difettosa o all’accettazione della prestazione non adatta all’uso, compresa la sostituzione di quelle parti che dovessero deteriorarsi per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e normale uso. Le fasi previste del collaudo che ogni Servizio preposto alla gestione delle tecnologie dovrà effettuare secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora proprie procedure interne sono almeno: - il collaudo abbia esito negativodocumentale, volto a verificare la rispondenza della fornitura a quanto ordinato, la presenza dei manuali d’uso, la rispondenza alle dichiarazioni di conformità, ecc.; - il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo otecnico, qualoravolto a verificare la rispondenza ai parametri prestazionali, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare verificare il rispetto di quanto previsto dal Contrattorelativamente alla sicurezza elettrica (CEI 62353) e la rispondenza ai parametri legati alla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche e alla loro conseguente idoneità all’uso clinico (D.Lgs. 101/2020). In particolare, durante la fase del collaudo documentale, sarà verificato quanto di seguito riportato: • la rispondenza della fornitura a quanto ordinato; • l’esistenza dell’autocertificazione del Fornitore aggiudicatario che dichiari la rispondenza del prodotto fornito alla normativa sulla sicurezza vigente ed ai marchi di qualità; • la presenza del manuale d’uso (in lingua italiana e inglese) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l’uso giornaliero delle apparecchiature, come da D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 (e s.m.i.), ivi incluse le modalità per l’utilizzo dell’apparecchiatura nel rispetto di quanto previsto in materia di sostenibilità ambientale. Del manuale dovrà essere fornita una copia cartacea per ciascuna apparecchiatura e una copia cartacea e una in formato elettronico per il Servizio interno all’Azienda che gestisce le apparecchiature biomediche; • la marcatura CE secondo normativa vigente e copia della dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura; • la presenza del manuale tecnico di servizio (in lingua italiana e inglese), sia in formato cartaceo che elettronico, contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell’hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software (esempio (RS-232), sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione, anche nel rispetto degli standard ambientali sanciti dal GPP UE; • la presenza di un documento contenente tutte le procedure e il cronoprogramma di manutenzione preventiva necessari a mantenere in termini perfetta efficienza le apparecchiature fornite, se non già descritte al punto precedente; • la conferma dei corsi di tempestività addestramento all’uso, alla manutenzione correttiva e regolare esecuzionepreventiva delle attrezzature, predisposti per il personale sanitario dell’Azienda sanitaria contraente, con evidenza del calendario e dei moduli di partecipazione ai corsi, inclusa la formazione in materia di ottimizzazione dell’efficienza energetica. Le attività Il collaudo tecnico, inteso quale verifica tecnica dell’apparecchiatura, dei componenti software forniti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta, si intende positivamente superato solo se l’apparecchiatura risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme tecniche specifiche richieste e dichiarate. Il collaudo tecnico verrà svolto in conformità alle procedure attuate dai Servizi preposti alla gestione delle tecnologie di ciascuna Azienda sanitaria contraente. In fase di collaudo tecnico sarà inoltre effettuato: • il controllo di sicurezza elettrica; • la verifica potranno dell’avvenuta erogazione dei corsi di addestramento all’uso delle apparecchiature fornite per il personale sanitario di ciascuna Azienda sanitaria contraente; • la verifica dell’avvenuta erogazione dei corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature fornite per il personale tecnico dell’Azienda sanitaria contraente; • la verifica dell’integrazione con i sistemi RIS-PACS aziendali; • le prove di prima verifica dal punto di vista della sorveglianza fisica (D.Lgs.101/2020); • le prove di accettazione prima dell’entrata in uso (D.Lgs.101/2020); • la verifica dell’idoneità all’uso clinico (D.Lgs.101/2020). Al momento del collaudo tecnico, ogni apparecchiatura dovrà essere eseguite anche accompagnata dalla documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici e di tutte le certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in assenza materia. Ciascuna Azienda sanitaria contraente, a conclusione positiva del Contraentecollaudo, provvederà a trasmettere per iscritto al Fornitore il verbale di collaudo. L’esito favorevole Qualora non pervengano richieste scritte di chiarimenti entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di trasmissione, lo stesso si riterrà comunque accolto dal Fornitore. Qualora si riscontrassero carenze di qualsiasi natura, al momento delle verifiche di collaudo dell’apparecchiatura, l’Azienda sanitaria si impegna a comunicarle per iscritto al Fornitore, il quale dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni solari dalla trasmissione della suddetta verificarichiesta, accertato mediante apposito verbalea completare quanto richiesto. Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato, come l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Qualora il Fornitore non ottemperasse entro il termine sopra indicato al successivo art. 6.1oppure dichiarasse l’impossibilità di ottemperare a quanto richiesto, costituirà accettazione ciascuna Azienda sanitaria contraente, si riserva la facoltà, a seconda della gravità delle “non conformità” riscontrate (es.: mancanza del servizio prestatomanuale di service, etichette di avvertimento in italiano, mancanza del manuale in formato elettronico, ecc.) di: • dichiarare il collaudo comunque positivo, riservandosi di applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro; • dichiarare il collaudo negativo: in tal caso il Fornitore dovrà, entro 15 (quindici) giorni, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di esito negativonon rispetto del termine temporale indicato, fermo restando o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura potrà essere rifiutata e il Fornitore dovrà procedere a ritirare quanto consegnato e installato senza nessun onere, fatta salva l’applicazione delle penali e la richiesta di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentedanno.
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Sources: Fornitura Di Apparecchiature Mediche
Collaudo. Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure Le spese relative al collaudo all’interno e alla messa in esercizio della fornitura si intendono a carico della ditta fornitrice. Entro dieci giorni dalla consegna ed il completamento della installazione in ogni Azienda dovrà essere effettuata e verbalizzata la “messa in funzione” in presenza del personale installatore e utilizzatore; la firma del verbale da parte della ditta certifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento e che ne consente formalmente l’utilizzo; l’Amministrazione scrivente, che dovrà essere tassativamente preavvisata, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali , oltrechè richiedere modifiche all’installazione e alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto offerto e ordinato ed alle normative vigenti. Le operazioni di collaudo, su richiesta del fornitore in ogni Azienda, avranno inizio non prima di 90 giorni e non dopo 200 giorni dalla messa in esercizio. Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei singoli Contrattisistemi, il rispetto delle normative vigenti, la completezza e l’aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto, dell’offerta e del presente disciplinare/capitolato. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito I pagamenti non saranno effettuati se non previo superamento con esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1stesso. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine verbali di accertare il rispetto collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno essere redatti e firmati dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, o suo delegato e controfirmati dai componenti della commissione di quanto previsto dal Contrattocollaudo. La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni di collaudo e di superamento positivo dello stesso, anche che sarà trasmesso per i successivi adempimenti di competenza. Il collaudo si considera accettato alla data in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente la commissione collaudatrice accerti la presenza e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo corretto funzionamento e la conformità della fornitura in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteAzienda.
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Collaudo. Ove applicabileAi sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Contraente inviterà collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Committente a procedere al collaudo/responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i servizi resi lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al Committente subordinati comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad acceptance criteria definitiun anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata al progettista oppure tramite procedura di affidamento ad altri professionisti;
b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;
c) nel caso di intervento affidato tramite concessione di lavori o finanza di progetto nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 59 del Codice;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori. L'esecutore, a propria cura e spesa, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. L'organo di collaudo, ai sensi dell’art. 225 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore. In caso di gravi discordanze tra contabilità e l’esecuzione, l'organo di collaudo, ai sensi dell’art. 226 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Ai sensi dell’art. 227 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (lavori non collaudabili) Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3, e pertanto sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, ai sensi dell’art. 228 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. Ultimate le operazioni di cui agli articoli che disciplinano le visite e le modalità del procedimento di collaudo (da art. 221 a art.228 del Regolamento Attuativo), l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere gli elementi di cui all’art. 229 comma 1 e 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 233 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. Ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro il termine sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contrattosui risultati degli avvisi ai creditori. Al/i Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità la stazione appaltante ha facoltà di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente procedere ad un nuovo collaudo; . Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 235 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i il predetto ulteriore decorso del termine verrà concordato in buona fede tra fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le Parti medesimeresponsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva. In caso Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteassuma carattere definitivo.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Collaudo. Ove applicabile1. Il collaudo è volto a verificare le modalità di esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio, a valutare l’entità degli scostamenti dal progetto originario o dalla variante, a controllare che i prezzi applicati siano quelli pattuiti, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico- funzionale perseguito dall'Amministrazione.
2. Nei casi previsti e consentiti dalla legge, il Contraente inviterà il Committente certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
3. Per le operazioni di collaudo vengono nominati, a procedere al collaudo/i seconda della complessità delle operazioni, da uno a tre tecnici con apposita determinazione del competente Responsabile di Settore, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente. I collaudatori sono prioritariamente individuati nell’ambito della struttura organizzativa comunale. Qualora non sia possibile individuare nell’ambito della struttura organizzativa uno o più dipendenti in possesso dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definitirequisiti necessari, entro il termine e ci si rivolgerà a professionisti esterni secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, vigenti normative in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesimemateria.
4. In caso di esito negativo anche commissione di tale ulteriore collaudo, essa opera come collegio perfetto; le risultanze del collaudo oseguono la maggioranza dei pareri espressi e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della Commissione.
5. L'incarico di collaudo non può essere affidato a coloro che:
a) abbiano preso comunque parte alla progettazione o alla direzione dei lavori per l'opera da collaudare;
b) siano comunque cointeressati ai lavori da collaudare.
6. L'insussistenza delle ragioni di incompatibilità deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati, qualorasotto la loro personale responsabilità, contestualmente all'accettazione dell'incarico.
7. Il verbale di collaudo e la Relazione finale vanno firmati da tutti i componenti la Commissione.
8. Il collaudo finale, qualora non sia previsto dalla legge un diverso termine, deve essere effettuato nel termine massimo di: giorni 180 dalla data di ultimazione dei lavori giorni 60 dalla data di ultimazione della fornitura giorni 60 dalla data di ultimazione del servizio. Questi termini possono essere prorogati per particolari esigenze o contingenze.
9. Se il collaudatore rileva difformità dal contratto, dichiara la prestazione ugualmente collaudabile se idonea a soddisfare gli interessi dell'Amministrazione. In questo caso determina le riduzioni di prezzo e gli addebiti a carico del contraente.
10. Se il collaudatore dichiara l'opera non collaudabile, determina le prestazioni integrative da eseguirsi, il Contraente non sia termine per eseguirle, le riduzioni di prezzo e gli addebiti a carico del contraente.
11. Il collaudatore redige anche una relazione nella quale sono indicati:
a) in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al mancato rispetto dei tempi previsti nel contratto, le ragioni del ritardo;
b) le cause giustificative dell'eventuale aumento dei prezzi;
c) il Contraente sarà tenutocosto unitario della prestazione, a proprie cure con l'indicazione delle differenze rispetto ai costi preventivati e speseai costi medi per prestazioni affini.
12. Il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di collaudo, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare sia per i lavori che per le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico forniture ed i servizi, sono approvati con apposita determinazione.
13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del CommittenteCodice Civile.
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Sources: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti
Collaudo. Ove applicabileIl collaudo del materiale verrà effettuato con le modalità riportate nelle condizioni tecniche e norme di collaudo allegate al presente contratto, presso la ditta, a cura di una commissione nominata dall’Amministrazione della Difesa. Tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei collaudi saranno a carico della Ditta. La Ditta contraente dovrà fornire l’assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione del collaudo, nonché eventualmente i locali, il Contraente inviterà personale ed i mezzi necessari. L’A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il Committente diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante della ditta. La Commissione di collaudo dovrà accertare, tra l’altro, l’esatta esecuzione degli obblighi posti a procedere carico della Ditta dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, facendone esplicita menzione nel verbale. Nel caso in cui la Commissione accerti l’inosservanza degli obblighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni di collaudo invitando la Ditta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o fax, ad eseguire correttamente le attività richieste dalla clausola standard summenzionata. Dal momento in cui la Ditta avrà ricevuto il citato invito, riprenderà a decorrere il termine previsto in contratto per l’approntamento al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione . La Commissione di collaudo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni della prestazione per i servizi resi Ditta contraente, propone all’Amministrazione, con apposito certificato, l’accettazione della fornitura sottoposta al Committente subordinati ad acceptance criteria definiticollaudo ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali. Qualora la ditta contraente non concordi con l’esito del collaudo, entro 20 giorni da quello in cui ha firmato il termine certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata o posta elettronica certificata con la quale è stato trasmesso il certificato, può inviare alla Commissione di collaudo controdeduzioni e documentazioni da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dalla ditta contraente, la Commissione di collaudo, entro 10 giorni dalla relativa ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L’Organo competente assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione alla ditta contraente. Tale atto potrà essere impugnato presso gli Organi competenti, entro i termini e secondo le modalità concordate stabilite dalle Parti nel relativo Contrattodisposizioni vigenti. Al/i collaudo/i si procederàNel caso in cui detto ▇▇▇▇▇▇ competente decida il rifiuto della fornitura, in contraddittorio tra le Partiquesta, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve dovrà essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente presentata ad un nuovo collaudo; , in un tempo massimo non superiore alla somma della parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti in contratto per l’esecuzione e della metà dei termini stessi. Si precisa che, qualora la nuova presentazione al collaudo avvenga in un tempo superiore alla parte eventualmente non utilizzata dei termini previsti per l’esecuzione, o tale parte non sussista, la Ditta sarà soggetta a penale ai sensi del successivo art.10. Qualora il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente materiale non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo presentato al secondo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come tempo massimo indicato al successivo art. 6.1precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso l’Amministrazione Difesa avrà facoltà di esito negativorisolvere il contratto con la confisca della cauzione, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenutoessendo sufficiente, a proprie cure e spesetal fine, una semplice comunicazione a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi mezzo di esito negativo dei collaudi lettera raccomandata con avviso di ricevimento o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentemediante posta elettronica certificata.
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Sources: Contratto Di Fornitura
Collaudo. Ove applicabileDurante questa fase, il Contraente inviterà il Committente l’aggiudicatario (on-site o da remoto), alla presenza dei Process Owner, dei Key User e dell’IT di LRH e Gruppo CAP, dovrà svolgere tutti i test sulla soluzione al fine di consentire la validazione delle configurazioni e le personalizzazioni realizzate nella fase precedente, secondo quanto espresso nei requisiti definiti in fase di analisi. Il sistema rilasciato sarà valutato in tutte le sue parti, compresa la documentazione a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiticor- redo, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederàverificandone la rispondenza, in contraddittorio tra termini di completezza e di correttezza di E-mail – ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |Pec – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |Sito web – ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ funzionamento, rispetto a quanto descritto nella documentazione tecnica (requisiti, speci- fiche funzionali, …) approvata dalla commissione CTI e le Partiprestazioni in termini di tempi di esecuzione. Tale attività coinvolgerà tutti i processi supportati dal sistema. L’esecuzione del collaudo sarà effettuata dall’aggiudicatario, mediante verifiche sul corretto alla presenza dei Process Owner, dei Key User e dell’IT di LRH e Gruppo CAP, utilizzando il documento di specifiche dei test redatto dall’aggiudicatario e precedentemente condiviso ed approvato dalla commissione CTI. Il ciclo di collaudo dovrà essere eseguito al termine di ogni iterazione di sviluppo. L’esito del collaudo potrà essere: • Positivo: il sistema è completo in tutte le sue parti, inclusa la documentazione, non sono presenti anomalie di funzionamento delle funzionalità e i tempi di risposta sono adeguati; pertanto, la commissione CTI redigerà un apposito Verbale di Accettazione e il sistema potrà passare alla fase successiva di avvio in esercizio. • Positivo con riserva: il sistema è completo in tutte le sue parti, inclusa la documentazione, i tempi di risposta sono adeguati e sono presenti solo errori (bugs) valutati dalla commissione CTI come “non gravi” e “non pregiudicanti per la messa in esercizio”. La commissione CTI redigerà un apposito Verbale di Accettazione in cui deve essere dotato il/saranno elencate le suddette anomalie e il sistema potrà passare alla fase successiva di avvio in esercizio. L’aggiudicatario dovrà provvedere all’eliminazione di tutti i prodotto/difetti riscontrati entro 10 giorni lavorativi dalla data di redazione del verbale di accettazione. • Negativo: il sistema non è completo in tutte le sue parti, inclusa la documentazione, oppure i tempi di esecuzione non sono adeguati, oppure sono presenti errori (bugs) valutati dalla commissione CTI come “gravi” e “pregiudicanti per la messa in questioneesercizio”, pertanto il sistema non riceverà l’autorizzazione alla messa in esercizio. InoltreL’aggiudicatario dovrà correggere tutte le anomalie (discordanze rispetto alla documentazione tecnica, laddove applicabileincompletezze, sarà verificata l’aderenza alle misure minime bugs, tempi di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Partiesecuzione non adeguati, ecc.) rilevate entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del collaudo. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad Successivamente dovrà avvenire un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento Prima del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verificheGo-Live, di cui sopraogni sviluppo, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note l’aggiudicatario dovrà prevedere un ciclo di credito o con note test su tutto l’applicativo così da verificarne l'integrità completa (test di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committentenon regressione).
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Sources: Contract for Design, Implementation, and Maintenance of Oracle Erp Cloud
Collaudo. Ove applicabileEseguite perfettamente le obbligazioni inerenti la consegna in opera delle forniture perfettamente funzionanti e, per i lotti 1 e 2, interfacciate al sistema RIS-Pacs e l’ultimazione di tutti i lavori, verranno eseguite congiuntamente dall’Impresa e dal personale dell’Azienda (addetti all’ingegneria clinica, alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici dei locali ad uso medico, ingegneri collaudatori dei lavori) le prove di accettazione della fornitura e dei lavori che dovranno accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che essa ed i lavori siano conformi alle indicazioni previste nel disciplinare di gara e relativi allegati, in offerta accettata e in progetto approvato. In tale sede si procederà altresì alla verifica di rispondenza delle capacità prestazionali delle apparecchiature a quelle dichiarate in sede di offerta. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza a tempo pieno di un tecnico esperto per tutto il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/tempo previsto per le prove di accettazione. I tempi massimi per l’effettuazione di dette operazioni sono dieci giorni. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i dei prodotti forniti difetti e/o all’accettazione inadempienze riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione. Al termine delle prove di accettazione, sarà effettuata la formazione base agli utilizzatori: dall’ultimazione della prestazione formazione, l’Azienda si riserva un periodo di prova delle apparecchiature di trenta giorni per i servizi resi lotti 1 e 2 e di dieci giorni per il lotto 3, al Committente subordinati ad acceptance criteria definititermine del quale verrà firmato il collaudo delle apparecchiature stesse e dei lavori su modulistica dell’Azienda. All’impresa Aggiudicataria, entro il termine e secondo fino all’esecuzione del collaudo, potranno essere firmate dal personale ASL solo bolle di consegna e/o rapporti di lavoro finalizzati all’installazione; l’eventuale modulistica di collaudo della ditta sarà firmata solo in seguito alla firma del collaudo su modulistica ASL. In particolare ed in ordine sequenziale: Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite sull’apparecchiatura e condivise tra la stessa dovrà fornire al Servizio aziendale competente una relazione sulle prove eseguite. Sono eseguite le Partiprove fisiche di accettazione L’impresa dovrà occuparsi di eseguire la formazione di base degli operatori clinici e tecnici; l’impresa dovrà impegnarsi a raccogliere le firme degli operatori che avranno seguito la formazione e di consegnare la relativa modulistica al Servizio aziendale competente. Qualora Al termine della formazione di base, avrà inizio il collaudo abbia esito negativoclinico (periodo di prova) durante il quale la ASL si riserva di effettuare una serie di esami e di valutarne la qualità diagnostica. Solo alla conclusione positiva di questa fase si intende superato il collaudo della apparecchiatura. Nel caso di rilevata difformità della apparecchiatura consegnata, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato rispetto a quanto forma oggetto dell’accordo contrattuale posto in buona fede tra le Parti medesime. In essere, o in caso di esito negativo anche sfavorevole del collaudo, l’Ente ha diritto di tale ulteriore rifiutare la fornitura e di ottenere l’immediata sostituzione a tutte spese del fornitore, compreso l’eventuale risarcimento danni, entro 30 giorni dalla consegna stessa o dalla data del verbale di collaudo oo dalla data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale l’Ente ha notificato l’esito sfavorevole del collaudo. In tal caso, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative operazioni prodromiche al collaudo all’interno saranno ripetute nella misura e nelle parti necessarie dopo l’eliminazione dei singoli Contrattidifetti riscontrati. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito Dalla data dell’esito positivo del collaudo sarà accertato decorreranno i termini della garanzia post- collaudo e di gratuita manutenzione. Con la consegna della fornitura e dei lavori, e prima della redazione del verbale di collaudo, l’appaltatore è tenuto a depositare, senza ulteriori corrispettivi, i manuali d’uso e manutenzione, le certificazioni di conformità ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti ivi compresi quella rispondente alle prescrizioni dell’art. 6. L’appaltatore dovrà fornire tutta l’assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l’espletamento delle operazioni di collaudo. L’assenza di rappresentanti dell’Appaltatore è considerata come previsto acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole momento della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre ma vengono in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committenteseguito accertati.
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