Common use of DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Clause in Contracts

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per Servizi E Lavori Per La Manutenzione Degli Impianti Meccanici Ed Idraulici, Dei Manufatti Delle Reti Idriche, Gas Metano, Fognature, Impianti Di Depurazione E Dei Manufatti Ed Impianti Del Servizio Igiene Urbana Della Valle Umbra Servizi s.p.A. Capitolato D’oneri, Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Servizio Di Sostituzione, Apertura Chiusura Misuratori Acqua, Gas E Gpl, Incluse Attivita’ Accessorie, Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il Servizio Di Sostituzione Massiva Contatori Idrici E Misuratori Gas Con Fotolettura E Attività Accessorie

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprovvisoria, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltanteun deposito cauzionale definitivo, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefatta, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodanno, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento misura pari al 10% dell’importo del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in partecontratto; in caso di inottemperanzaaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei garanzia fideiussoria è aumentata di prezzo da corrispondere all'esecutoretanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui al all'art. 75 comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 33 D. Lgs. La garanzia 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze75 per cento dell'iniziale importo garantito. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateLo svincolo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome nei termini e per conto le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di tutti i concorrenti ferma restando benestare del committente, con la responsabilità solidale tra sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le impreseeventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: www.comune.napoli.it, www.comune.napoli.it, www.comune.napoli.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore La Ditta aggiudicataria è tenuto obbligata a prestarecostituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprima dell’avvio del servizio, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui fidejussoria pari al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante5% dell’importo contrattuale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente C.S.A., dell'eventuale risarcimento danni, nonché del Ministro dello sviluppo economico rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di concerto con inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, ivi compreso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In maggior prezzo che l’Amministrazione dovesse pagare in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentatediversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla Ditta, su mandato irrevocabilenonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della Ditta aggiudicataria. Resta salvo per l’Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la responsabilità solidale tra le imprese.scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato a cura del Responsabile del Servizio

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Samples: www.comune.premariacco.ud.it, www.comune.buttrio.ud.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Stazione Appaltante, www.vusspa.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareL’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo (*), immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 113 del Codice. La mancata costituzione della garanzia Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, infruttifero, fissato nella misura del 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale – al netto dell’I.V.A. – riducibile del 50% sulla base di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento quanto previsto dal combinato disposto degli articolo 113 e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 9375, comma 7, per del citato Decreto, qualora l’operatore stesso sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal caso, l’operatore economico dovrà allegare copia valida della certificazione. (*) Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere effettuato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dalla normativa vigente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Detta cauzione deve espressamente prevedere: - la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria clausola cosiddetta di cui al comma 1 “pagamento a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civileCodice Civile; - l’indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra comunicazione da parte della Stazione appaltante; - l’impegno del garante e dell’aggiudicatario a comunicare alla Stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a conoscenza della Stazione appaltante; eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l’escussione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzela conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e risoluzione del contratto per conto di tutti i concorrenti ferma restando fatti attinenti la responsabilità solidale tra le impresedell’operatore economico aggiudicatario, la cauzione definitiva sarà incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel capitolato speciale d’appalto, la stazione appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’impresa appaltatrice deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

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Samples: Contratto Di

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa definitiva dovrà: • essere intestata a ciascun Istituto Committente, firmatario del Contratto con l’Aggiudicatario; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere la clausola cosiddetta di avere effetto solo alla data di emissione “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneCommittente, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo ad effettuare il versamento della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionesomma richiesta entro 15 giorni, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; anche in caso d’opposizione dell’Aggiudicatario ovvero di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve terzi aventi causa; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione in deroga al disposto di cui all'articolo 1957all’art. 1944, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile. L’Aggiudicatario deve inviare la garanzia definitiva al Committente entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta e, successivamente, si provvederà a stipulare il Contratto, in accordo con lo schema allegato alla presente gara. La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento. La garanzia definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione della fornitura. L’Aggiudicatario è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (ove previsto) o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la garanzia xxxxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia medesima definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Per il lotto 1 tutto il materiale dovrà essere consegnato, secondo le tempistiche editoriali, presso gli indirizzi delle sedi e/o sezioni delle Biblioteche di ciascun Istituto firmatario del contratto. Per ciascun abbonamento la Commissionaria dovrà segnalare all’editore gli indirizzi di tali sedi e/o sezioni presso le quali recapitare i fascicoli del periodico. La Commissionaria in qualità di diretto acquirente, in relazione ai titoli pubblicati da editori non appartenenti all’Unione Europea, si obbliga ad assolvere ogni adempimento relativo all’espletamento delle pratiche doganali di italianizzazione della merce senza imputazione di oneri a carico degli Istituti, e deve inviare agli stessi copia della documentazione dell’avvenuto sdoganamento. I fascicoli di riviste oggetto di sollecito dovranno essere consegnati entro quindici giorniil termine max di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La commissionaria dovrà pertanto eseguire gli ordini e i pagamenti degli abbonamenti agli editori in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltro agli Istituti dei periodici e ritardi nell’attivazione o interruzioni degli accessi alle versioni elettroniche. Gli ordini definitivi perverranno alla Commissionaria con cadenza annuale, in relazione all’inizio di ciascun Esercizio, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecura di ciascun Istituto. La fideiussione deve Commissionaria dovrà comunque fornire l’annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al completamento delle forniture anche successivamente alla scadenza del medesimo, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte degli Istituti. Per i lotti 2, 3 e 4 la Commissionaria dovrà procedere alla attivazione degli accessi alle versioni elettroniche delle riviste e delle banche dati bibliografiche entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno contrattuale. Per i lotti n. 5 e 6 le consegne dovranno essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico effettuate presso le varie sedi delle Biblioteche degli Istituti, come segue: • per i libri editi in Italia: entro 20 giorni dalla data di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso emissione dell’ordine; • per i libri editi all’estero: entro 40 giorni dalla data di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impreseemissione dell’ordine.

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Samples: Bando Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareA garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 93 del CodiceD.Lgs 50/2016, valida per l’intera durata contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro ( Euro e .centesimi) che si allega al presente atto. La mancata costituzione della garanzia Azienda Sanitaria: • ha il diritto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione valersi della cauzione provvisoria presentata in sede per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di offerta da parte valersi della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo valersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per provvedere al pagamento di emissione del certificato quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle leggi e dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoregolamenti sulla tutela, senza necessità di nulla osta del committenteprotezione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteassicurazione, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento assistenza e sicurezza fisica dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante lavoratori; • può richiedere al soggetto aggiudicatario all'Impresa la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno meno, in tutto o od in parte; in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3all'Impresa. La garanzia deve prevedere essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del debitore principalec.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia all'eccezione Certificazione del Sistema di cui all'articolo 1957Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, secondo commase non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD. Lgs. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese25%.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Prelievo, Trasporto, Recupero E/O Smaltimentodei Fanghi Disidratati (Codice Cer 19.08.05)

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore La ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo di aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali. Nessun interesse è tenuto dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità differenti da quelle indicate nel precedente punto 6. Qualora invece la ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà contenere la seguente clausola: "La liberazione della fideiussione potrà avvenire soltanto a prestareseguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, immediatamente dopo a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la comunicazione ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi". Qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nei termini che saranno specificati nella lettera di aggiudicazione definitiva dell’appaltoe con le modalità prescritte nel precedente punto 6, una cauzione definitiva ai sensi dell’artl’INPS, senza bisogno di pronuncia giudiziale, potrà revocare l’aggiudicazione con semplice provvedimento amministrativo e disporrà, in tal caso, l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva l’azione per il risarcimento degli eventuali danni. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltanteIl deposito cauzionale definitivo, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata essendo costituito a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze dall’INPS a causa dell’inadempienza della liquidazione finaleditta aggiudicataria - salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPS - sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteprevio accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento, da parte dell'appaltatore della ditta aggiudicataria, di tutti gli obblighi contrattuali. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice nei confronti dell’INPS e/o dell’INAIL per contributi e relativi accessori, lo svincolo del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodeposito cauzionale definitivo sarà, in originale o in copia autenticaogni caso, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento subordinato alla regolarizzazione del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedebito stesso.

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Samples: Capitolato Di Appalto Per Il Servizio Di Vigilanza Armata Fissa, Di Vigilanza Ispettiva Interna Ed Esterna Con Punzonatura Ad Orologio E Di Teleradioallarme Bidirezionale Con Intervento, Presso Gli Stabili

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria provvisoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 efinitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Trattandosi di accordo quadro, l’importo della garanzia definitiva verrà calcolato a valere sull’importo a base d’asta che corrisponderà all’importo contrattuale. L’applicazione del ribasso offerto verrà applicato in fase di contabilizzazione e relativa fatturazione e liquidazione.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Per Il

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a prestaregaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo entro la data fissata nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della garanzia fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaprestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. - In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando con responsabilità solidale. - In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la responsabilità solidale tra garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. - La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. - In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione. - La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione. - La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti - Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le impreseobbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. - E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. - Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura. - La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti. - La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

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Samples: 158.255.242.116

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è sarà tenuto a prestareprestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo offerto, immediatamente dopo la comunicazione ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione definitiva dell’appaltocon ribasso d’asta superiore al 10 per cento, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della la garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione All’importo della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, dall’articolo 93 comma 7, 7 del codice dei contratti pubblici per la garanzia provvisoria La provvisoria. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni. Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la riduzione della garanzia fideiussoria sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo comma, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Bra. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con decreto la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche contratto. Le fideiussioni e le assicurazioni polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o loro rappresentanzenotarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateinadempimento a tale obbligo, su mandato irrevocabilel’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, dalla mandataria in nome nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per conto di tutti i concorrenti ferma restando le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la responsabilità solidale tra le impresesola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata fissata nel 10% dell'importo dell’accordo quadro, suddiviso tra tutti i sottoscrittori del medesimodel contratto, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento prima richiesta rilasciata da un istituto di tutte le obbligazioni credito o da altri istituti o aziende autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale cui la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso clausola cosiddetta di inottemperanza, la reintegrazione si effettua "pagamento a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AUSL di Pescara, ad effettuare versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AUSL di Pescara. In particolare, la rinuncia all'eccezione cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di cui all'articolo 1957penali e, secondo commapertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL di Pescara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell'AUSL di Pescara. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, all'AUSL di Pescara, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecertificato di verifica di conformità finale. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto mancata costituzione del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzel'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentaterisoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, su mandato irrevocabile, dalla mandataria fatta salva la rifusione del maggior danno in nome e per conto caso di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedeposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’artun deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103 103, comma, 1 del CodiceD.Lgs. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata 50/2016. Il deposito in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata dovrà operare a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoprima richiesta, senza necessità che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di nulla osta del committenteversare la somma richiesta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteentro il limite dell'importo garantito, da parte dell'appaltatore o del concessionarioentro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La fideiussione deve garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Ministro dello sviluppo economico contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni ritardi o loro rappresentanzealtre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateinadempimento a tale obbligo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto l’Amministrazione ha facoltà di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedichiarare risolto di diritto il contratto.

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Samples: www.comune.bisignano.cs.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore aggiudicatario della fornitura per ogni lotto è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione concessione, al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: www.vusspa.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoalmeno 10 giorni prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’artun deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.113, co. 1 del D.Lgs. 103 del Codice163/06. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata Il deposito in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata dovrà operare a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoprima richiesta, senza necessità che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di nulla osta del committenteversare la somma richiesta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteentro il limite dell'importo garantito, da parte dell'appaltatore o del concessionarioentro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, secondo comma, . comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara. La fideiussione deve garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Ministro dello sviluppo economico contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni ritardi o loro rappresentanzealtre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentateinadempimento a tale obbligo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto l’Amministrazione ha facoltà di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedichiarare risolto di diritto il contratto.

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Samples: servizi.comune.fe.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareL’aggiudicatario (o appaltatore), immediatamente dopo per la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltosottoscrizione dei singoli contratti applicativi, deve costituire una cauzione definitiva garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell’art. 103 del CodiceD.Lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell’IVA, riducibile sulla base di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni previste. In tal caso, questi deve allegare copia valida della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacertificazione. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa l'appaltatore e deve inoltre espressamente prevedere: • la clausola cosiddetta di avere effetto solo alla data di emissione “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionecommittente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; anche in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente terzi aventi causa; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, c. 2, c.c.; • la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, secondo commac. 2, del codice civile, nonché l'operatività c.c.; La mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta determina l’annullamento dell’affidamento da parte della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentaterisoluzione del contratto, su mandato irrevocabilela garanzia definitiva è incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel presente documento, dalla mandataria in nome e il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per conto tutta la durata del contratto e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresepenali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione della dichiarazione di aggiudicazione definitiva efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 precedente periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione delle prestazioni, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell'appaltatore per la il quale la garanzia è prestata prestata. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreall'affidatario delle prestazioni. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria . La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 fideiussoria, a scelta dell'appaltatore dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata fissata nel 10% dell'importo del contratto, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento prima richiesta rilasciata da un istituto di tutte le obbligazioni credito o da altri istituti o aziende autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale cui la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso clausola cosiddetta di inottemperanza, la reintegrazione si effettua "pagamento a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AUSL di Pescara, ad effettuare versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AUSL di Pescara. In particolare, la rinuncia all'eccezione cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di cui all'articolo 1957penali e, secondo commapertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL di Pescara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell'AUSL di Pescara. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, all'AUSL di Pescara, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecertificato di verifica di conformità finale. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto mancata costituzione del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzel'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentaterisoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, su mandato irrevocabile, dalla mandataria fatta salva la rifusione del maggior danno in nome e per conto caso di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresedeposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestareA garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 93 del CodiceD.Lgs 50/2016, valida per l’intera durata contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro ( Euro e .centesimi) che si allega al presente atto. La mancata costituzione della garanzia Azienda Sanitaria: • ha il diritto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione valersi della cauzione provvisoria presentata in sede per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di offerta da parte valersi della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto; • ha il diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo valersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per provvedere al pagamento di emissione del certificato quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle leggi e dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoregolamenti sulla tutela, senza necessità di nulla osta del committenteprotezione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteassicurazione, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento assistenza e sicurezza fisica dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante lavoratori; • può richiedere al soggetto aggiudicatario all'Impresa la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno meno, in tutto o od in parte; in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3all'Impresa. La garanzia deve prevedere essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del debitore principalec.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia all'eccezione Certificazione del Sistema di cui all'articolo 1957Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, secondo commase non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD. Lgs. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese50/2016.

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