Common use of Disposizioni generali Clause in Contracts

Disposizioni generali. i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Disposizioni generali. i10.1 Varie. l’EULA e i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati e dovranno essere interpretati in conformità con quanto disposto dalla legge italiana. Le Parti espressamente stabiliscono: (a) Una parte che per tutte le controversie sulla interpretazione, redazione ed esecuzione del presente EULA, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, escludendo espressamente ogni eventuale, concorrente e/o alternativa competenza degli altri fori previsti dalla legge; (b) il presente EULA e ciascun Modulo d'ordine non divulgherà informazioni riservate all'altrapossono essere modificati se non in forma scritta da ciascuna delle parti; (c) nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel presente EULA siano per qualsiasi motivo ritenute non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non influirà su altre disposizioni dello stesso, ma piuttosto il presente EULA sarà interpretato come se tale disposizione non valida, illegale o altra disposizione inapplicabile non fosse mai stata contenuta nel presente documento; (d) il Cliente non cederà i propri diritti o obblighi ai sensi del presente documento senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza il previo consenso scritto dell'altra partedi Xxxx; (e) fatta salva la precedente sottosezione “d”, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. ivil presente EULA sarà vincolante e avrà effetto a beneficio delle parti e dei loro successori e cessionari autorizzati; (f) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto nessuna rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Personale del Fornitore, presente documento in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta evento o evento in un'occasione sarà considerata una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una tale diritto o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti rimedio in relazione a quanto qui dichiarato xiiitale evento o evento in qualsiasi altra occasione; (g) Nessuna nulla nel presente EULA, esplicito o implicito, è inteso o conferirà a qualsiasi altra persona alcun diritto, beneficio o rimedio di qualsiasi natura ai sensi o in ragione del presente EULA, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altri clienti di Alfa, clienti o dipendenti del Cliente; (h) i titoli delle due parti sarà considerata inadempiente sezioni del presente EULA sono indicati solo per facilità di consultazione e non influiscono sull'interpretazione o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori sulla costruzione del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xivpresente accordo; (i) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione termini di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene Modulo d'ordine hanno la precedenza sui termini in conflitto nel presente EULA, ma hanno applicabilità solo a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAquel particolare Modulo d'ordine. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: End User License Agreement, End User License Agreement

Disposizioni generali. i) Una parte 21.1 Il Fornitore non divulgherà informazioni riservate all'altrapuò, contrariamente alla Società, cedere, trasferire, ipotecare, assegnare, subappaltare, dichiarare un affidamento fiduciario o trattare in qualsiasi altro modo, in tutto o in parte, i propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto senza la sottoscrizione il preventivo consenso scritto della Società; consenso che non sarà irragionevolmente negato o ritardato nel caso di un accordo contratto di riservatezza separato subappalto proposto dal Fornitore e ritenuto necessario per l'adempimento del Contratto. 21.2 Tutti gli avvisi o comunicazioni di altro tipo presentati a una parte ai sensi del Contratto o in relazione a esso devono essere in forma scritta, indirizzati a quella parte presso la sede legale (se si tratta di una società) o la sua sede principale di attività (in ogni altro caso ) o ad altro indirizzo specificato da tale parte all'altra per iscritto in conformità al presente punto, e saranno consegnati personalmente o inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo o tramite corriere commerciale. Gli avvisi o le comunicazioni di altro tipo si considereranno ricevuti: se consegnati personalmente non appena lasciati all'indirizzo sopra citato nel presente punto 21.2 se inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo, il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo l'invio; se consegnati tramite corriere commerciale, alla data e all'ora in cui viene firmata la ricevuta di consegna del corriere. Le disposizioni del presente punto non si applicano al servizio di spedizione di eventuali atti o documenti di altro tipo relativi ad azioni legali. 21.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto, o parte della stessa, è o diventa invalida, illegale o inapplicabile, sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Se non è possibile eseguire una simile modifica, la disposizione pertinente, o la sua parte, sarà considerata cancellata. Ai sensi del presente punto, qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte della stessa non pregiudicherà la validità e l'applicabilità del resto del Contratto. 21.4 Le citazioni di leggi o disposizioni di legge nel Contratto faranno riferimento alla loro versione in vigore e successivi emendamenti e reintroduzioni. Le citazioni di statuti o disposizioni statutarie includeranno eventuali legislazioni subordinate eseguite ai sensi di tali statuti o disposizioni statutarie, e successivi emendamenti e reintroduzioni. 21.5 La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge è efficace solo se presentata in forma scritta e non sarà considerata una rinuncia di eventuali violazioni o inadempienze successive. Eventuali omissioni o ritardi di una parte nell'esercitare i propri diritti o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge non costituiranno una rinuncia di questi o altri diritti o rimedi, né impediranno o limiteranno l'ulteriore esercizio degli stessi. Il singolo o il parziale esercizio di tali diritti o rimedi non impedirà né limiterà l'ulteriore esercizio di questi o altri diritti o rimedi. 21.6 Niente di quanto contenuto nel Contratto è volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmistabilire, i contratti di licenza inclusi nei Programmio sarà considerato tale, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitorele parti, né nominerà una delle parti come agente dell'altra per qualsiasi scopo. INTESA non assume alcuna responsabilità Nessuna delle parti avrà facoltà di agire come agente per quanto riguarda il Personale del Fornitorel'altra né di vincolarla in alcun modo. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (21.7 Una persona che non è una parte del Contratto non avrà alcun diritto di proprietà o in leasing)applicarne i termini. Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti Salvo quanto stabilito nelle presenti CGACondizioni, per essere validaqualsiasi variazione del Contratto, dovrà essere effettuata compresa l'introduzione di eventuali ulteriori termini e condizioni, sarà efficace solo se concordata per iscritto e firmata per accettazione dalla da parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimentodella Società. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Purchase Agreement

Disposizioni generali. i) Una 16.1 In caso di mancata insistenza o coercizione da parte di una delle Parti affinché la Controparte adempia a una qualunque delle disposizioni del presente Contratto, ovvero eserciti uno qualunque dei diritti ai sensi del presente Contratto, non divulgherà informazioni riservate all'altradovrà essere interpretata come deroga del diritto di tale Parte a ribadire, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioniovvero fare affidamento a, tale disposizione o diritto nell'istanza in questione ovvero in altre istanze. ii16.2 Il presente Contratto costituisce la totalità degli accordi tra le Parti e subentra a tutti i contratti, a tutte le dichiarazioni e a tutte le asserzioni precedenti, a prescindere che siano negligenti ovvero di altro tipo (fatte salve dichiarazioni fraudolente) Le licenze correlate da parte di ciascuna delle Parti rispetto all'oggetto del presente. 16.3 Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto, le persone (fisiche e giuridiche) che non sono una delle Parti del presente Contratto non hanno, ai Programmisensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1999, la facoltà di far rispettare i contratti di licenza inclusi nei Programmitermini del presente Contratto, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online ma questo non vale per i Servizi sono diritti e i rimedi legali di una terza parte in essere o disponibili indipendentemente da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla tale legge. iv16.4 Il Partner non trasferirà il presente Contratto né diritti, interessi o oneri ai sensi dello stesso senza la previa autorizzazione in forma scritta di Partnerize. Partnerize ha la facoltà di cedere il presente Contratto (ovvero qualsiasi diritto, interesse o onere ai sensi dello stesso) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni a terze parti di contatto del Personale del Fornitorequalsiasi tipo, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordocompresi, ovunque INTESA conduca operazioni commercialima non limitatamente a, una qualsiasi Affiliata (senza limitazione alcuna) oppure eventuali successori di Partnerize a seguito di fusioni, consolidamenti e acquisizione di parte ovvero della totalità delle attività e delle proprietà di Partnerize relative al presente Contratto. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi 16.5 Esclusivamente nella misura in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve cui dovessero essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente discrepanze tra la Descrizione della Campagna e il presente Accordo non crea una relazione di agenziaContratto, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitorepresente Contratto prevarrà. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. 16.6 Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi una qualunque delle disposizioni del presente Contratto sia (ovvero diventi) non valida o illegale in qualsiasi senso, tale disposizione verrà considerata separata dal presente Contratto, senza inficiare la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornituravalidità, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace la legalità e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimol'applicabilità delle rimanenti disposizioni. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, 16.1 I titoli delle clausole del presente Contratto vengono inclusi esclusivamente per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto comodità e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimentoavranno alcun effetto sulla sua costruzione o interpretazione. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Partner Agreement

Disposizioni generali. i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra1. Determinante per l'entità delle forniture e delle prestazioni di servizi è la conferma d'ordine scritta del fornitore, senza la sottoscrizione MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GmbH (qui di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioniseguito: MR), ivi comprese le eventuali integrazioni scritte. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing)2. Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativinostre forniture e prestazioni vengono effettuate esclusivamente in base alle presenti condizioni generali di fornitura, stipulati a copertura le quali si applicano soltanto quando il Committente è un’impresa (§ 14 c.c. tedesco -BGB), una persona giuridica del diritto pubblico o un organismo sociale di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociatediritto pubblico. Queste condizioni generali sono valide altresì per tutte le forniture e prestazioni future, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso anche se non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociateespressamente riconfermate, salvo che ciò sia la MR stessa adotti altre Condizioni generali di fornitura. Condizioni generali diverse dalle presenti sono valide solo se da MR espressamente consentito dall’Ordine stessoaccettate per iscritto. Nel caso Senza esplicita accettazione scritta, esse non vincolano la MR xxxxxxx se le stesse vengono citate nell'ordine e pur in cui al rapporto tra assenza di contestazione esplicita da parte di MR. Richiami alla validità di norme di legge hanno soltanto una funzione esplicativa. Anche in mancanza di un tale chiarimento trovano applicazione le parti si applichi la norme di legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti qualora non siano esplicitamente modificate o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimoespressamente escluse in queste condizioni generali. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA3. La documentazione facente parte dell'offerta, per essere validacome fotografie, dovrà essere effettuata per iscritto disegni e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parteindicazione dei pesi, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitoha valore puramente indicativo, a meno che una parte la stessa non specifichi venga espressamente definita come vincolante. La MR si riserva il diritto illimitato di proprietà e di autore sui preventivi, disegni e sugli altri documenti (qui di seguito: documentazione). La documentazione può essere messa a disposizione di terzi solo previa autorizzazione della MR e, in caso di mancata impartizione dell'ordine, dovrà essere, su richiesta di MR, immediatamente restituita alla s t e s s a . Le frasi 2 e 3 valgono mutatis mutandis per iscritto un indirizzo differentela documentazione del Committente, la quale può peraltro essere resa accessibile a quei terzi, ai quali la MR xx, in base agli accordi, affidato le forniture e/o i servizi. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo 4. Il Committente gode del diritto non esclusivo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax utilizzo del software standard per le comunicazioni tra apparecchiature oggetto dell'accordo con le caratteristiche concordate e senza modifiche. Al Committente è concessa la possibilità di lororiprodurre, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore anche senza espliciti accordi, due copie di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originalesicurezza di tale software. 5. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordicommittente si astiene, discussioni in prima persona o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti mediante terzi, dallo sfruttare commercialmente la documentazione in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente qualsiasi modo e/o responsabile per eventuali ritardi dal riprodurre o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA reingegnerizzare forniture e al Fornitore servizi (di seguito, i firmatariin particolare attraverso l'"ingegneria inversa"). xv) Nei casi in cui 6. Sono ammesse forniture parziali, purché le stesse siano accettabili per il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESACommittente. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti E La Prestazione Di Servizi

Disposizioni generali. i4.1 Salvo quanto espressamente disposto nel presente Accordo, nessuna delle Parti: a) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altraacquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale ai sensi del presente Accordo; o b) assume qualsivoglia obbligo di qualsiasi genere, senza la sottoscrizione ivi inclusa qualsiasi obbligazione di un accordo porre a conoscenza alcuna informazione e/o di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programminegoziare esclusivamente con l'altra Parte in qualsiasi settore o di vendere, i contratti di acquistare, concedere in licenza inclusi nei Programmio altrimenti trasferire qualsivoglia tecnologia, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud servizio o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenzaprodotto. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e Con il presente Accordo non crea una relazione si stabilisce alcun rapporto di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore venture. 4.2 Ogni Informazione Confidenziale divulgata ai sensi del presente Accordo è fornita nello stato in cui si trova (“as is”), senza garanzia alcuna, implicita od esplicita, incluse senza limitazioni ogni garanzia riguardo l'utilità, adeguatezza, idoneità, precisione, sufficienza o il Personale del Fornitoreassenza di difetti di qualsiasi genere, inclusa l'assenza di violazioni di brevetti, che potrebbe risultare dall'uso delle Informazioni Confidenziali. INTESA Il Titolare non assume avrà alcuna responsabilità per quanto riguarda verso il Personale Destinatario riguardo le Informazioni Confidenziali divulgate ai sensi del Fornitorepresente Accordo. viii4.3 Il Destinatario sarà direttamente ed interamente responsabile verso il Titolare per ogni danno, perdita, responsabilità o costo (inclusi, senza limitazione alcuna, quelli sostenuti per la difesa in giudizio e/o la transazione per le pretese di terzi) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite sofferte dal Titolare in conseguenza della violazione del presente Accordo da parte del Destinatario e/o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxxalcuna delle Parti Autorizzate. ix) 4.4 Il Destinatario riconosce che ogni uso non consentito o ogni divulgazione delle Informazioni Confidenziali o ogni rischio degli stessi causerebbe un danno irreparabile al Titolare, danno non pienamente risarcibile per equivalente. Il Destinatario acconsente che il Titolare avrà diritto, in aggiunta ad ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, di ottenere un provvedimento, ingiunzione e/o altro rimedio da parte dell'autorità giudiziaria competente, anche senza la prova di un danno attuale, che sia necessario per evitare la divulgazione o l'uso non autorizzato delle Informazioni Confidenziali. Il Destinatario rinuncia al diritto di sollevare in tali procedimenti qualsiasi eccezione fondata sull'assenza di prova del danno attuale del Titolare. 4.5 Nell'ottenere e gestire le Informazioni Confidenziali, sia il Titolare che il Destinatario dovranno attenersi al disposto di cui al GDPR 679/2016 e successive modifiche nella misura in cui lo stesso sia applicabile alle Informazioni Confidenziali. 4.6 Nessuna delle due parti può Parti potrà cedere i alcuno dei propri diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, delegare l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o ConsociateParte, salvo che ciò la cessione stessa non sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in il risultato di una fusione aziendale, acquisizione od altro trasferimento di tutte o sostanzialmente tutte le attività del dante causa cui al rapporto tra questo Accordo si riferisce e tutte le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi obbligazioni oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una presente Accordo sono trasferite ed assunte dall'acquirente e/o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originaleavente causa. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni sarà efficace e resterà in vigore per gli obblighi ed i diritti ivi previsti sia nei confronti delle Parti che dei loro aventi causa e/o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiorecessioni autorizzate. xiv) 4.7 Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e Parti concordano che, nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo dovessero risultare in tutto od in parte nulle, invalide o inefficaci ai sensi della legge applicabile presente o futura, tali disposizioni siano da ritenersi come non apposte nei limiti della loro nullità, invalidità o inefficacia, senza pregiudizio al Fornitore (di seguito, i firmatari)resto della clausola stessa o per le restanti disposizioni dell'Accordo. xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi 4.8 Il presente Accordo rappresenta l'intero accordo fra le Parti riguardo l'oggetto dello stesso e sospende ogni precedente o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente contemporaneo accordo orale o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni scritto a riguardo. Ogni modifica del presente Accordo deve avvenire per iscritto e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAdev'essere sottoscritta da entrambe le Parti. xvi) 4.9 Il presente Accordo, l'interpretazione e l'esecuzione dello stesso saranno disciplinati dalla normativa italiana. Ogni controversia che dovesse sorgere riguardo l'interpretazione e/o l'esecuzione dello stesso e/o in collegamento con il presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia. Il presente Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti delle Parti legalmente autorizzati ed è consegnata loro copia dello stesso. Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del presente accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo di averlo discusso in ogni sua parte nonché di averne compreso il senso e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGAlo scopo.

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Samples: Confidentiality Agreement

Disposizioni generali. iIl presente Ordine di Acquisto (“Ordine”) Una è disposto dall’entità CAIRE (“Acquirente”) indicata sul frontespizio dell’Ordine ed è soggetto ai termini, alle condizioni e alle istruzioni riportate sul fronte e sul retro del presente documento, quivi allegati o altrimenti forniti dall’Acquirente, compresi eventuali disegni, specifiche e altri dati, tutti incorporati al presente e facenti parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. iidell’accordo (l’“Accordo”) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente tra l’Acquirente e il presente Accordo non crea una relazione Venditore. L’accettazione di agenziaquest’Ordine, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà mediante esecuzione parziale o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativialtro modo, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù sarà considerata accettazione dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitoe, a meno che una l’Acquirente non riceva, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Venditore di quest’Ordine, notifica scritta del suo rifiuto, si considererà che il Venditore lo abbia accettato incondizionatamente. Il Venditore accetta che l’Ordine sia espressamente limitato e condizionato all’accettazione, da parte sua, dei presenti Termini e condizioni di acquisto, che non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati modificati o derogati se non in una forza di uno scritto firmato dall’Acquirente. Con il presente si rifiutano espressamente tutti i termini e le condizioni supplementari, incongruenti o più partidiversi contenuti nella conferma d’ordine del Venditore o in altri documenti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGAIl termine “articoli”, effettuata mediante mezzi affidabilicome qui utilizzato, verrà considerata equivalente all'originalesi riferisce ai beni e/o ai servizi forniti dal Venditore sulla base del presente Ordine. Per l’esecuzione di quest’Ordine, i tempi sono essenziali. Il presente Accordo sostituisce Ordine è soggetto a risoluzione da parte dell’Acquirente, salve eventuali accordirivendicazioni o responsabilità, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori la mancata consegna degli articoli, da parte del controllo della parte interessataVenditore, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreentro la data specificata dall’Acquirente. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto Di Beni E Servizi

Disposizioni generali. Articolo 1 Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione: a) il termine “legislazione” designa le leggi, i Regolamenti e le disposizioni Statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all’art. 3; b) il termine “autorità competente” designa l’Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l’applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè: c) il termine “istituzione” designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all’art. 3; d) il termine “istituzione competente” designa l’organismo di iscrizione dell’interressato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo; e) il termine “istituzione del luogo di residenza” e “istituzione del luogo di soggiorno” designa rispettivamente l’istituzione abilitata a dare prestazioni nel luogo ove l’interessato risiede e l’istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l’interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica; f) il termine “Paese competente” designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l’istituzione competente; g) il termine “residenza” designa il luogo ove l’interessato dimora abitualmente; h) il termine “soggiorno” designa il luogo ove l’interessato dimora temporaneamente; i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altrail termine “lavoratore” designa i lavoratori subordinati, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare nonché le persone ad essi assimilati, dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione; j) il termine “familiari” designa le persone riconosciute come tali divulgazioniai termini della legislazione del Paese ove risiedono. iik) Le licenze correlate il termine “superstiti” designa le persone riconosciute come tali ai Programmitermini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione é considerata soddisfatta, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore; l) il termine “periodi di assicurazione” designa i contratti periodi di licenza inclusi nei Programmicontribuzione e di occupazione, eventuali condizioni quali definiti o presi in considerazione come periodi di licenza da accettare onlineassicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso nonché periodi assimilati nella misura in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà assicurazione; m) i termini “prestazioni”, “pensioni”, “rendite” designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite; n) il termine “prestazioni familiari” designa le prestazioni in denaro destinate a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, compensare i carichi di famiglia; o) il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese termine “assegni in caso di futuri episodi morte” designa ogni somma versata una tantum, nel caso di inadempimentodecesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Della Convenzione Generale Di Sicurezza Sociale

Disposizioni generali. i) 25.1 Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altravolta completato il Lavoro e prima del pagamento finale, senza la sottoscrizione il Subappaltatore smaltirà, a sue spese, i rifiuti e rimuoverà le sue attrezzatura ed i suoi materiali, lasciando il luogo di un accordo lavoro in condizioni pulite e sicure. il Subappaltatore riporterà a sue spese il luogo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionilavoro presso il Sito del Progetto sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'inizio del Lavoro. ii) Le licenze correlate ai Programmi25.2 I riferimenti del presente contratto di Subappalto ad una legge o ad uno strumento legale comprendono tutte le leggi e gli strumenti legali che li modificano, li consolidano o li sostituiscono di volta in volta. I riferimenti ad una legge comprendono tutti gli strumenti legali, i contratti regolamenti, i provvedimenti locali, le norme e gli ordini inerenti. 25.3 I titoli delle clausole e dei paragrafi delle presenti Condizioni Generali sono inseriti per comodità di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online riferimento e non verranno presi in considerazione per i Servizi sono da considerarsi nulli l'analisi e l'interpretazione delle disposizioni a cui si riferiscono. Le presenti Condizioni Generali saranno interpretate ed invalidianalizzate unicamente sulla base dei loro contenuti, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessinon vi saranno presunzioni o construzioni standardizzate in favore di una delle parti. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; 25.4 Il presente contratto di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto Subappalto constituirà l'intero accordo tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subforniturarelativo all'esecuzione del Lavoro e sostituirà e renderà nulla/o ogni bozza, il Fornitore può cedere fino al 50% contratto, impegno, dichiarazione ed accordo precedente di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o qualsivoglia natura, scritto e orale. Il presente contratto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi Subappalto potrà essere modificato unicamente con il preventivo consenso scritto di INTESAun sogetto debitamente autorizzato da ciascuna delle Parti. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto Nessun accertamento, inspezione, approvazione, sanzione, commento, consenso, decisione, direttiva o instruzione da parte di ERM in un qualunque momento potrà comportare la sospensione o limitazione degli obblighi assunti dal Subappaltatore a mezzo del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto presente contratto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimoSubappalto. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per 25.5 Nessuna disposizione del presente contratto di Subappalto potrà essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia interpretata come costituente un diritto di terzo beneficiario a favore di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra partepersona fisica o giuridica, salvo sia diversamente specificato; tuttavia le disposizioni precedenti non limitano il diritto del Cliente di ERM di utilizzare e fare affidamento sul Prodotto di Lavoro del Subappaltatore. 25.6 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto da parte di ERM, conformemente al presente contratto di Subappalto, non potrà essere ritenuta una comporterà rinuncia a successive pretese e non pregiudicherà in caso alcun modo i diritti esistenti conformemente al presente contratto di futuri episodi Subappalto. Le disposizioni delle Clausole 3, 5, 12-17, 19, 21 - 24 delle presenti Condizioni Generali, nonché le disposizioni del presente contratto di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitoSubappalto che verrebbero, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di lorocausa della loro natura, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno interpretate come valide dopo la cessazione dell’Accordo del Subappalto, resteranno valide anche dopo il completamento del Lavoro o la scadenza, cancellazione o cessazione del presente contratto di Subappalto, del Contratto Principale e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzieogni altro contratto esistente tra ERM ed il Cliente di ERM e saranno applicabili nella misura massima consentita dalla legge applicabile. 25.7 Ciascuna delle disposizioni del presente contratto di Subappalto è distinta e separata dalle altre. Qualora una disposizione fosse o diventasse parzialmente o totalmente invalida, inapplicabile o inefficace, ciò non comporterà l'invalidità, l'inapplicabilità o l'inefficacia delle disposizioni restanti (o della stessa disposizione nella misura in cui questa sia applicabile); Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo le Parti concorderanno di sostituire la disposizione inapplicabile con una disposizione il più simile possibile e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precedeche non sia invalida, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGAinapplicabile o inefficace.

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Samples: Subcontract Agreement

Disposizioni generali. i(a) Una Il Venditore e l'Acquirente concordano entrambi di aderire al Codice deontologico sostenibile del Venditore (copia disponibile all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx- content/uploads/code-of-sustainable-ponduct.pdf) in relazione all'adempimento del contratto. (b) Il Venditore ottempererà alle leggi applicabili relative al trattamento dei dati personali (incluso il GDPR). Tale trattamento deve essere conforme alla sua politica di tutela della riservatezza dei dati personali (copia disponibile su xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx). (c) Qualora una disposizione o una parte di un Contratto sia o dovesse divenire non divulgherà informazioni riservate all'altravalida, illegittima o inapplicabile, sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legittima e applicabile. Se tale modifica non è possibile, la relativa disposizione o clausola parziale si considera cancellata. Qualsiasi modifica di questo tipo non pregiudica la validità e l’applicabilità del resto del Contratto. (d) Nessuna omissione o ritardo nell'esercizio (o nell'esercizio integrale) di qualsiasi diritto o rimedio costituirà una rinuncia o abbandono di tale o qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o qualsiasi altro diritto o rimedio. (e) Il Venditore può in qualsiasi momento, senza la sottoscrizione il consenso dell'Acquirente, cedere, esternalizzare, subappaltare, trasferire o altrimenti gestire in qualsiasi modo tutti o qualsivogliano dei suoi diritti od obblighi ai sensi di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai ProgrammiContratto. L'Acquirente non può cedere o trasferire, subappaltare o altrimenti gestire in alcun modo qualsivogliano o tutti i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza suoi diritti e obblighi derivanti da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, un Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla leggedel Venditore. iv(f) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni Una persona che non sia parte contraente di contatto un Contratto non godrà di alcun diritto in base al medesimo. Ogni Contratto viene stipulato dallo specifico soggetto Venditore indicato nell'Ordine o come diversamente stabilito dal Venditore per iscritto. L'Acquirente non avrà alcun diritto di far valere il Contratto nei confronti di qualsiasi altro soggetto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo Venditore e tali altri soggetti non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume avranno alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitorenei confronti dell'Acquirente. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita

Disposizioni generali. i18.1 L’Acquirente autorizza Nomad Foods Europe Limited (Co No: 05879466) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione ad agire in qualità di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionisuo agente in relazione al Contratto. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti 18.2 La Convenzione di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, Merci è esclusa e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessinon si applicherà al presente Contratto. iii) Le parti 18.3 Il Contratto riveste natura personale e fiduciaria e le Parti si danno atto che l’Acquirente conclude il Contratto facendo affidamento sulle qualità personali del Venditore. Il Venditore non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; potrà cedere, delegare, subappaltare, trasferire, costituire vincoli o comunque disporre di marketing o promozionali qualsiasi suo diritto e responsabilità di alcun tipo, cui al Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla leggedell’Acquirente. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni 18.4 L’Acquirente potrà cedere, delegare, subappaltare, trasferire, costituire vincoli o comunque disporre di contatto del Personale del Fornitore, qualsiasi suo diritto e responsabilità di cui al Contratto in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà qualsiasi momento senza il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra partedel Xxxxxxxxx. 18.5 In base alla Condizione 18.6, ma tale consenso nessuna persona che non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso sia parte del Contratto avrà diritto (sia in cui ciascuna base al Contracts (Right of Third Parties) Xxx 0000, né ad altro titolo) di far valere alcuna disposizione del Contratto. 18.6 Tutti i membri del Gruppo dell’Acquirente potranno far valere le disposizioni del Contratto in base e in conformità alla Condizione 18.7 and alle disposizioni del Contracts (Right of Third Parties) Xxx 0000. 18.7 I diritti delle parti ceda l’Accordo di risolvere, rescindere o accettare qualsiasi variazione, rinuncia o transazione in seguito alla vendita base al Contratto non saranno soggetti al consenso di nessuna persona che non sia parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordodel Contratto. 18.8 Il Venditore non costituirà pegno sui crediti dell’Acquirente (o di un membro del Gruppo dell’Acquirente), né si presenterà come se fosse l’Acquirente (o un membro del Gruppo dell’Acquirente) o un agente, socio, dipendente o rappresentante dell’Acquirente (o di un membro del Gruppo dell’Acquirente) e il Venditore non rivendicherà tale posizione o il potere o la facoltà di essere tenuto a obblighi di qualsiasi natura, espressi o taciti, per conto dell’Acquirente (o di un membro del Gruppo dell’Acquirente). Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni Nessuna delle disposizioni del presente Contratto, e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzinessuna iniziativa intrapresa dalle parti ai sensi del Contratto farà sorgere, Subappaltatori o Consociatesarà ritenuta tale da far sorgere, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al un rapporto di partnership, joint venture, di lavoro subordinato o di agenzia tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimoparti. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA18.9 Il Venditore non eserciterà nessun diritto di pegno, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto di carattere generale o meno e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra partetitolo, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitosu nessun Prodotto, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca su nessun materiale relativo ai Servizi o Beni su nessun altro bene dell’Acquirente che sia in suo possesso, rispetto a qualsiasi somma dovuta dall’Acquirente al Venditore in base al Contratto o ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAaltro titolo. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E/O Servizi

Disposizioni generali. i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altraLa presente Licenza costituisce l'intero accordo tra voi e Ascensia per quanto riguarda l'App e annulla e sostituisce qualunque accordo, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmiproposta, i contratti di licenza inclusi nei Programmitrattativa, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, conversazione e termini discussione precedente tra voi e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, Ascensia in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordoa questa App. Nulla di quanto contenuto nella presente Licenza farà sorgere un rapporto medico-paziente, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle partiuna partnership, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare un rapporto di agenzia o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto impiego tra voi e deve essere firmata da entrambe le partiAscensia. In caso di conflittorisoluzione della presente Licenza per qualsiasi motivo, l'ordine le Sezioni 8 (Utilizzo dei dati), 12 (Diritti di precedenza sarà il seguente: Aproprietà intellettuale), 13 (Back-up) qualsiasi modifica accettata a prezzi14 (Nessuna garanzia di affidabilità delle informazioni), modalità 17 (Dichiarazione di pagamentonon responsabilità), quantità o termini di consegna contenuti 19 (Responsabilità limitata), 24 (Risarcimento), 25 (Marchi commerciali) e 30 (Legge applicabile e foro) restano pienamente valide e in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore vigore. La rinuncia o il Personale del Fornitore. INTESA mancato esercizio in qualsiasi modo di qualunque diritto previsto dalla presente Licenza non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o potrà interpretarsi come rinuncia ad ulteriori diritti in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito base alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stessopresente Licenza. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi una disposizione della presente Licenza venga definitivamente giudicata illegale, nulla o inapplicabile per un qualsiasi motivo, tale disposizione sarà ritenuta separabile dalla presente Licenza e non pregiudicherà la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornituravalidità e l'applicabilità delle rimanenti disposizioni. Il presente EULA è personale all'Utente e non può essere trasferito, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunqueceduto, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESAconcesso in sub-licenza x xxxxxx per alcun motivo. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo traduzione della presente Licenza è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto esigenze locali e firmata nella misura consentita per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese legge e in caso di futuri episodi di inadempimentocontroversia tra la versione inglese e le versioni non in lingua inglese, farà fede la versione inglese della Licenza. Potremmo cedere i nostri diritti e obblighi ai sensi del presente EULA ad un'altra organizzazione, ma ciò non influenzerà i vostri diritti o gli obblighi in base al presente CLUB. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Licensing Agreement

Disposizioni generali. i1.1 Interpretazioni (a) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e I termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la in maiuscolo utilizzati nel presente documento avranno il significato loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitoattribuito nella Sezione 1.2, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differentesiano definiti diversamente nel presente documento o a meno che il contesto non richieda altrimenti. xii(b) I riferimenti al presente Accordo devono essere interpretati come riferimenti al presente Accordo come eventualmente modificato, riformulato o integrato di volta in volta, inclusi premesse e allegati. (c) I riferimenti al Socio Accomandatario in tutto il presente Accordo devono essere intesi come (i) il Socio Accomandatario che agisce in qualità di socio accomandatario (associé commandité gérant) per conto della Società e/o (ii) il Socio Accomandatario, che agisce per proprio conto, quando il contesto lo richiede. (d) Le parti acconsentono all'utilizzo parole che denotano solo il numero singolare includono anche il numero plurale e viceversa; le parole che denotano solo un genere includono gli altri generi e le parole che denotano solo le persone includono le imprese e le società e viceversa. (e) I riferimenti a una società devono essere interpretati in modo da includere qualsiasi azienda, società, associazione o altro ente o altra persona giuridica, ovunque e comunque costituita o stabilita. (f) I riferimenti a qualsiasi Persona devono essere interpretati in modo da includere i successori e i cessionari autorizzati di mezzi elettronici tale Persona. (g) Le rubriche di sezioni o paragrafi sono solo per facilità di riferimento e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loronon influenzano in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente Accordo. In questo Accordo, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di a meno che non appaia l'intenzione contraria, un documento scritto firmatoriferimento a una clausola, sottoclausola o tabella è un riferimento a una clausola, sottoclausola o tabella del o al presente Accordo. Le presenti CGA Gli Allegati al presente Accordo sono parte integrante del presente Accordo e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il riferimento nel presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente negli Allegati è un riferimento al presente Accordo con i relativi Allegati. (h) In caso di incoerenza o contraddizione tra le parti disposizioni del presente Accordo e i contenuti dell’Informativa Art. 23 AIFMD (come definita di seguito), prevarranno le disposizioni del presente Accordo. (i) Tutti i periodi di tempo a cui si fa riferimento nel presente Accordo, se non diversamente specificato, sono contati in relazione giorni. Un "giorno" è definito come il periodo di ventiquattro (24) ore che inizia e termina a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo mezzanotte. Tali periodi di tempo iniziano alla mezzanotte successiva all'evento scatenante e terminano alla mezzanotte successiva alla data di scadenza, a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre meno che tale parte informi immediatamente l'altra della causa data cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la data di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA scadenza viene posticipata al giorno lavorativo successivo. Se un periodo di tempo deve essere calcolato in mesi o anni, il periodo inizierà a decorrere dalla mezzanotte del giorno in cui si applicano ad INTESA è verificato l'evento di riferimento e al Fornitore terminerà alla mezzanotte precedente il giorno di scadenza del termine mensile o annuale che decorre a partire dall'evento di riferimento (di seguito, i firmataride quantième à veille de quantième). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Social Contract

Disposizioni generali. i) Una parte 1. Eventuali modifiche che alterino l'impianto essenziale di questo Contratto non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionisaranno valide e vincolanti ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. ii) 2. Le licenze correlate ai Programmidisposizioni di cui al presente Contratto, i contratti per la gestione della sosta a pagamento su strada e in struttura, devono intendersi valide e applicabili anche in caso di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessifuturi affidamenti. iii) Le parti 3. L'Affidatario non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipopuò cedere questo Contratto, senza previo consenso scritto dell'altra né in tutto né in parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi rapporti di credito e/o Consociatedebito derivanti dallo stesso, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimodell'Ente Affidante. x) Una 4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite da questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata tramite PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa. 5. Gli Allegati di cui all'Articolo 22 formano parte integrante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso. 6. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall'ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto. 7. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso. 8. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti nelle ad articoli, sezioni, punti, o Allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti o Allegati del Contratto. 9. Nell'ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti CGAevidenti incongruenze, per essere validaesempio quantificazioni divergenti nell'espressione in numeri ed in lettere, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax assumerà valore vincolante per le comunicazioni tra Parti quella ritenuta più conveniente per l'Ente Affidante. In ipotesi di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o affidamento redatta dall'Ente Affidante verrà privilegiata l'interpretazione più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiorerispondente all'interesse pubblico sotteso all'affidamento. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Contratto Di Servizio Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento

Disposizioni generali. i4.1 Salvo quanto espressamente disposto nel presente Accordo, nessuna delle Parti: a) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altraacquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale ai sensi del presente Accordo; o b) assume qualsivoglia obbligo di qualsiasi genere, senza la sottoscrizione ivi inclusa qualsiasi obbligazione di un accordo porre a conoscenza alcuna informazione e/o di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programminegoziare esclusivamente con l'altra Parte in qualsiasi settore o di vendere, i contratti di acquistare, concedere in licenza inclusi nei Programmio altrimenti trasferire qualsivoglia tecnologia, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud servizio o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenzaprodotto. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e Con il presente Accordo non crea una relazione si stabilisce alcun rapporto di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore venture. 4.2 Ogni Informazione Confidenziale divulgata ai sensi del presente Accordo è fornita nello stato in cui si trova (“as is”), senza garanzia alcuna, implicita od esplicita, incluse senza limitazioni ogni garanzia riguardo l'utilità, adeguatezza, idoneità, precisione, sufficienza o il Personale del Fornitoreassenza di difetti di qualsiasi genere, inclusa l'assenza di violazioni di brevetti, che potrebbe risultare dall'uso delle Informazioni Confidenziali. INTESA Il Titolare non assume avrà alcuna responsabilità per quanto riguarda verso il Personale Destinatario riguardo le Informazioni Confidenziali divulgate ai sensi del Fornitorepresente Accordo. viii4.3 Il Destinatario sarà direttamente ed interamente responsabile verso il Titolare per ogni danno, perdita, responsabilità o costo (inclusi, senza limitazione alcuna, quelli sostenuti per la difesa in giudizio e/o la transazione per le pretese di terzi) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite sofferte dal Titolare in conseguenza della violazione del presente Accordo da parte del Destinatario e/o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxxalcuna delle Parti Autorizzate. ix) 4.4 Il Destinatario riconosce che ogni uso non consentito o ogni divulgazione delle Informazioni Confidenziali o ogni rischio degli stessi causerebbe un danno irreparabile al Titolare, danno non pienamente risarcibile per equivalente. Il Destinatario acconsente che il Titolare avrà diritto, in aggiunta ad ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, di ottenere un provvedimento, ingiunzione e/o altro rimedio da parte dell'autorità giudiziaria competente, anche senza la prova di un danno attuale, che sia necessario per evitare la divulgazione o l'uso non autorizzato delle Informazioni Confidenziali. Il Destinatario rinuncia al diritto di sollevare in tali procedimenti qualsiasi eccezione fondata sull'assenza di prova del danno attuale del Titolare. 4.5 Nell'ottenere e gestire le Informazioni Confidenziali, sia il Titolare che il Destinatario dovranno attenersi al disposto di cui al GDPR 679/2016 e successive modifiche nella misura in cui lo stesso sia applicabile alle Informazioni Confidenziali. 4.6 Nessuna delle due parti può Parti potrà cedere i alcuno dei propri diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, delegare l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o ConsociateParte, salvo che ciò la cessione stessa non sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in il risultato di una fusione aziendale, acquisizione od altro trasferimento di tutte o sostanzialmente tutte le attività del dante causa cui al rapporto tra questo Accordo si riferisce e tutte le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi obbligazioni oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una presente Accordo sono trasferite ed assunte dall'acquirente e/o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originaleavente causa. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni sarà efficace e resterà in vigore per gli obblighi ed i diritti ivi previsti sia nei confronti delle Parti che dei loro aventi causa e/o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiorecessioni autorizzate. xiv) 4.7 Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e Parti concordano che, nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo dovessero risultare in tutto od in parte nulle, invalide o inefficaci ai sensi della legge applicabile presente o futura, tali disposizioni siano da ritenersi come non apposte nei limiti della loro nullità, invalidità o inefficacia, senza pregiudizio al Fornitore (di seguito, i firmatari)resto della clausola stessa o per le restanti disposizioni dell'Accordo. xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi 4.8 Il presente Accordo rappresenta l'intero accordo fra le Parti riguardo l'oggetto dello stesso e sospende ogni precedente o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente contemporaneo accordo orale o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni scritto a riguardo. Ogni modifica del presente Accordo deve avvenire per iscritto e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAdev'essere sottoscritta da entrambe le Parti. xvi) 4.9 Il presente Accordo, l'interpretazione e l'esecuzione dello stesso saranno disciplinati dalla normativa italiana. Ogni controversia che dovesse sorgere riguardo l'interpretazione e/o l'esecuzione dello stesso e/o in collegamento con il presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia. Il presente Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti delle Parti legalmente autorizzati ed è consegnata loro copia dello stesso. Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo Parti dichiarano di aver preso visione del contenuto del presente accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica averlo discusso in ogni sua parte nonché di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGAaverne compreso il senso ed lo scopo.

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Samples: Confidentiality Agreement

Disposizioni generali. i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato1. Le presenti CGA Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Contratti e qualsiasi Ordine a tutte le offerte, i preventivi e Allegatole accettazioni fatte dal Venditore. 2. Nella misura in cui l'Acquirente faccia riferimento ad altre condizioni generali nel suo preventivo, possono essere firmati in offerta o accettazione, viene espressamente respinta la loro applicabilità. 3. La nullità o l'invalidità di una o più parti. Qualsiasi riproduzione clausole delle presenti CGACondizioni Generali di Vendita non pregiudica l'applicabilità delle altre clausole. 4. Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx siano nulle o vengano annullate, effettuata mediante mezzi affidabiliil Venditore ha il diritto di sostituire la clausola o le clausole in questione con un'altra clausola, verrà considerata equivalente all'originalein cui si tiene conto per quanto possibile della finalità e del tenore della clausola originale. L'Acquirente si impegna ad accettare tale nuova clausola. 5. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni Venditore ha sempre il diritto di modificare e/o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra integrare le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente presenti Condizioni Generali di Vendita. Le modifiche o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA aggiunte si applicano ad INTESA ai Contratti esistenti e a quelli nuovi. Per Contratti esistenti, qualora non si tratti di sostituzione di una clausola nulla, annullabile o annullata di cui al Fornitore comma precedente, l'Acquirente ha il diritto di rifiutare la modifica e/o aggiunta entro quattordici (di seguito, i firmatari). xv14) Nei casi giorni dal momento in cui il Fornitore fornisca Servizi è stato informato della modifica e/o Beni ad un Cliente aggiunta in questione. Qualora l'Acquirente rifiuti per iscritto la modifica o l'aggiunta, le Condizioni Generali di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), Vendita originali rimarranno pienamente valide per i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAContratti esistenti. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. i) Una parte 21.1 Il Fornitore non divulgherà informazioni riservate all'altrapuò, contrariamente alla Società, cedere, trasferire, ipotecare, assegnare, subappaltare, dichiarare un affidamento fiduciario o trattare in qualsiasi altro modo, in tutto o in parte, i propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto senza la sottoscrizione il preventivo consenso scritto della Società, consenso che non sarà irragionevolmente negato o ritardato nel caso di un accordo contratto di riservatezza separato subappalto proposto dal Fornitore e ritenuto necessario per l'adempimento del Contratto. 21.2 Tutti gli avvisi o comunicazioni di altro tipo presentati a una parte ai sensi del Contratto o in relazione a esso devono essere in forma scritta, indirizzati a quella parte presso la sede legale (se si tratta di una società) o la sua sede principale di attività (in ogni altro caso) o ad altro indirizzo specificato da tale parte all'altra per iscritto in conformità al presente punto, e saranno consegnati personalmente o inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo o tramite corriere commerciale. Gli avvisi o le comunicazioni di altro tipo si considereranno ricevuti: se consegnati personalmente non appena lasciati all'indirizzo sopra citato nel presente punto 21.2; se inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo, il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx dopo l'invio; se consegnati tramite corriere commerciale, alla data e all'ora in cui viene firmata la ricevuta di consegna del corriere. Le disposizioni del presente punto non si applicano al servizio di spedizione di eventuali atti o documenti di altro tipo relativi ad azioni legali. 21.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto, o parte della stessa, è o diventa invalida, illegale o inapplicabile, sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Se non è possibile eseguire una simile modifica, la disposizione pertinente, o la sua parte, sarà considerata cancellata. Ai sensi del presente punto, qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte della stessa non pregiudicherà la validità e l'applicabilità del resto del Contratto. 21.4 Le citazioni di leggi o disposizioni di legge nel Contratto faranno riferimento alla loro versione in vigore e successivi emendamenti e reintroduzioni. Le citazioni di statuti o disposizioni statutarie includeranno eventuali legislazioni subordinate eseguite ai sensi di tali statuti o disposizioni statutarie, e successivi emendamenti e reintroduzioni. 21.5 La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge è efficace solo se presentata in forma scritta e non sarà considerata una rinuncia di eventuali violazioni o inadempienze successive. Eventuali omissioni o ritardi di una parte nell'esercitare i propri diritti o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge non costituiranno una rinuncia di questi o altri diritti o rimedi, né impediranno o limiteranno l'ulteriore esercizio degli stessi. Il singolo o il parziale esercizio di tali diritti o rimedi non impedirà né limiterà l'ulteriore esercizio di questi o altri diritti o rimedi. 21.6 Niente di quanto contenuto nel Contratto è volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmistabilire, i contratti di licenza inclusi nei Programmio sarà considerato tale, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitorele parti, né nominerà una delle parti come agente dell'altra per qualsiasi scopo. INTESA non assume alcuna responsabilità Nessuna delle parti avrà facoltà di agire come agente per quanto riguarda il Personale del Fornitorel'altra né di vincolarla in alcun modo. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (21.7 Una persona che non è una parte del Contratto non avrà alcun diritto di proprietà o in leasing)applicarne i termini. Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti Salvo quanto stabilito nelle presenti CGACondizioni, per essere validaqualsiasi variazione del Contratto, dovrà essere effettuata compresa l'introduzione di eventuali ulteriori termini e condizioni, sarà efficace solo se concordata per iscritto e firmata per accettazione dalla da parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimentodella Società. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Ordine d'Acquisto

Disposizioni generali. i1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita (“Condizioni”) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altraregolano l'offerta, senza la sottoscrizione vendita e la fornitura di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmi, tutti i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti beni e/o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, indicati nel seguito disgiuntamente e congiuntamente come i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto “Beni”) da parte di INTESA Tecnomec3 s.r.l. o a nome di essa TECNOMEC3 (“Venditore”) al cliente (“Cliente”) e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimosi applicano a tutti i rapporti affini intercorrenti tra Xxxxxxxxx e Cliente. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle 1.2 Le presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti Condizioni subentrano a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parteprecedente preventivo, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta comunicazione, accordo e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni patto intercorsi precedentemente tra le parti oralmente o per iscritto e concernenti la vendita e fornitura dei Beni e prevalgono e subentrano a qualsiasi clausola o condizione pertinente a ordini presentati dal Cliente e a condizioni generali diverse eventualmente presentate dal Cliente. Qualora il Venditore ometta di rifiutare le condizioni poste dal Cliente ciò non sarà mai interpretato come accettazione di condizioni del Cliente. Né il fatto che il Venditore abbia dato inizio all'adempimento né il fatto che il Venditore effettui la fornitura sarà ritenuto quale accettazione di condizioni del Cliente. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni e condizioni del Cliente, le presenti Condizioni e qualsiasi successiva comunicazione o atto effettuati dal Venditore o a nome del Venditore, compresi, senza limitazione, la conferma di un ordine e la fornitura di Beni, costituiscono controfferta e non accettazione di tali condizioni presentate dal Cliente. Qualsiasi comunicazione o atto del Cliente che confermi un accordo per la fornitura di Beni da parte del Venditore, come pure l'accettazione da parte del Cliente di qualsiasi consegna di Beni forniti dal Venditore costituirà accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni senza riserve. 1.3 Le presenti Condizioni possono essere oggetto di modifica o rinuncia soltanto in relazione forza di un accordo tra Venditore e Cliente debitamente sottoscritto. 1.4 Il Cliente che stipula un contratto regolato dalle presenti Condizioni accetta l'applicabilità di queste a quanto qui dichiaratofuturi rapporti d'affari come descritto nell'articolo 1.1, anche qualora ciò non sia espressamente affermato. Il Venditore può aggiornare e/o modificare con regolarità le presenti Condizioni e dal momento della notifica di tale aggiornamento o modifica al Cliente oppure in seguito all'invio al Cliente delle Condizioni aggiornate o modificate tali Condizioni revisionate regolano i rapporti d'affari tra il Venditore e il Cliente. xiii) Nessuna delle due parti 1.5 Il Venditore e il Cliente convengono di ritenere che possono sorgere da comunicazioni inviate per mezzo elettronico obbligazioni valide, azionabili e vincolanti. Qualsiasi comunicazione per mezzo elettronico intercorsa tra il Venditore e il Cliente sarà considerata inadempiente “scritta” e/o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreiscritto”. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. i) Una parte Il presente Contratto deve intendersi di contenuto riservato e, pertanto, il Cliente non divulgherà informazioni riservate all'altraè in alcun caso autorizzato a rendere noto a Distributori, senza la sottoscrizione Utenti e/o a terzi in genere i contenuti del medesimo; Il cliente si impegna ad utilizzare il marchio o il logo di un accordo UNIVERSAT o ad associare il logo o il marchio di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate UNIVERSAT ai Programmipropri, i contratti di licenza inclusi esclusivamente nei Programmi, eventuali termini ed alle condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe che verranno espressamente concordati tra le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o in leasing)relativo al marchio e al logo di UNIVERSAT e del cliente resterà di esclusiva proprietà dei titolari. Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loroIn particolare, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del logo di UNIVERSAT e di quello del cliente, non attribuisce ad alcuna parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Contratto e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. Il cliente non potrà in alcun modo associare il marchio di UNIVERSAT a dati e/o materiali osceno, diffamatorio illegale o altrimenti lesivo, turbativo, o in violazione di diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Qualora ciò dovesse verificarsi il cliente dovrà cessare immediatamente tale comportamento, mentre UNIVERSAT si riserverà di promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni. Il Cliente resta comunque responsabile in caso di danno cagionato ad UNIVERSAT come conseguenza di attività contrarie o comunque non inerenti l’esecuzione del presente contratto a lui imputabili; Laddove sia inclusa nel Servizio la fornitura di software, di pacchetti e/o supporti informatici, di programmi applicativi e di ogni altro accessorio (ivi compreso il manuale d’uso), resteranno di esclusiva titolarità di UNIVERSAT ovvero dei suoi subfornitori. Il Cliente non potrà (a patto di esplicita autorizzazione da parte di UNIVERSAT): - riprodurre, duplicare, ovvero consentire che altri riproducano o duplichino totalmente o parzialmente il contenuto dei predetti software, di pacchetti e/o supporti informatici, ovvero dei correlati manuali d’uso; - cederli a titolo oneroso o gratuito a terzi; - consentire l’utilizzo da parte di terzi; In ogni caso Il Cliente si obbliga a consentire l’accesso a UNIVERSAT ovvero a Società da questa incaricate nei suoi locali, mettendo contestualmente a disposizione tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale informazioni e attrezzature che risultino indispensabili al fine di consentire il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali; non intervenire o manomettere, direttamente ovvero mediante terzi, apparecchiature, il software e più in generale qualsivoglia prodotto messogli a disposizione da permettere UNIVERSAT. E’ obbligo del Cliente la segnalazione di rischi specifici che potrebbero causare danni al personale UNIVERSAT ovvero a società da questa incaricate, che provvederanno all’eventuale installazione degli apparati presso il Cliente; non divulgare a terzi passwords, login o qualsiasi altra tipologia di chiavi d’accesso; nel caso di recesso antecedente alla data di attivazione del Servizio, il Cliente dovrà comunque corrispondere ad INTESA UNIVERSAT i costi fino a quel momento sostenuti da quest’ultima per l’attivazione del Servizio stesso. Il Cliente sarà responsabile nei confronti di continuare UNIVERSAT e manleverà quest'ultima e ciascuna delle sue affiliate/sussidiarie per ogni perdita, danno o spesa (comprese le spese legali) da esse sostenute o contratte o derivanti da risarcimenti, azioni legali o procedure intentate da terzi nei loro confronti per eventuali danni causati ai satelliti a fornire servizi ai Clienti causa del funzionamento delle stazioni terrestri di proprietà del Cliente o da esso controllate o a causa dei suoi utenti finali clienti; il Cliente sarà responsabile nei confronti di UNIVERSAT e manleverà quest'ultima per ogni perdita, danno o spesa (comprese le spese legali) da esse sostenute o contratte o derivanti da risarcimenti, azioni legali o procedure intentate da terzi nei loro confronti in relazione ad atti od omissioni del Cliente che siano licenziatari abbiano, direttamente od indirettamente, portato al degrado o all’interruzione dell’erogazione del FornitoreServizio, della eventuale cessazione delle presenti CGAdel contenuto o dei dati trasmessi; il Cliente sarà responsabile nei confronti di UNIVERSAT e manleverà quest'ultima per ogni perdita, danno o spesa (comprese le spese legali) da esse sostenute o contratte o derivanti da risarcimenti, azioni legali o procedure intentate da terzi nei loro confronti in relazione a qualsiasi violazione effettiva o presunta da parte del Cliente dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Fornitura

Disposizioni generali. i1) Una Si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (allegato 1/B del presente Xxxxxx) e allo SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO (allegato 1/F del presente Xxxxxx) ogni altra prescrizione inerente le modalità attuative della prestazione richiesta. 2) L'invio del presente Xxxxxx, la ricezione delle relative proposte ed ogni attività ad esse consequenziale non comportano per l'Ente alcun obbligo o impegno nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente a qualsiasi titolo. 3) L'Ente si riserva comunque la facoltà di recedere in ogni momento dal procedimento, qualunque sia il grado di avanzamento dello stesso, di sospendere, interrompere o modificare lo stesso, fatti salvi gli obblighi di comunicazione, trasparenza, imparzialità e non divulgherà informazioni riservate all'altradiscriminazione, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente. 4) Il presente Xxxxxx rappresenta esclusivamente un invito a manifestare interesse all’affidamento e pertanto non costituisce e non può essere interpretato come offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. e non comporterà per L'Ente alcun impegno di qualsiasi natura contrattuale, pre- contrattuale o extracontrattuale a concludere accordi. 5) Sono vietati l'utilizzo, la sottoscrizione diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di un accordo tutti i dati forniti dalla Regione Piemonte su richiesta del soggetto inviato a presentare offerta, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmie di segretezza, i contratti salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv6) INTESA può trattare ed archiviare La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione da parte del soggetto interessato di tutte le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commercialiclausole e le condizioni previste nel presente Xxxxxx. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi7) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta i costi e inviati all'indirizzo indicato di seguito, le spese sostenute dal soggetto invitato alla presentazione dell'offerta saranno integralmente a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differentesuo carico. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Incarico Di Assistenza Giuridico Legale

Disposizioni generali. i) Una 18.1 Il Cliente dovrà indennizzare Xxxxxxx per tutte le rivendicazioni di una terza parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto diversa dal Cliente in relazione ai Prodotti consegnati al Cliente o altresì connessi a regolare tali divulgazioniquesto Accordo. ii) 18.2 Il presente Accordo, insieme a tutte le Condizioni e gli Ordini commerciali costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce ed estingue tutti i precedenti accordi, promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni e intese tra esse, sia scritte che orali, relative a questo argomento. Le licenze correlate ai Programmiparti riconoscono che il presente Accordo non è stato stipulato in tutto o in parte facendo affidamento su, i contratti di licenza inclusi nei Programminé è stata data ad entrambe le parti, eventuali condizioni di licenza da accettare onlinealcuna garanzia, servizi cloud dichiarazione, promessa o clausole online asserzione dell'altra parte o per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessisuo conto se non come espressamente stabilito nel presente Accordo. iii) Le parti 18.3 Nessuna persona o entità che non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; sia parte del presente Accordo avrà alcun diritto di marketing far valere o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla leggeinvocare eventuali termini del presente Accordo. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni 18.4 Nessun ritardo nell'esercizio o nel mancato esercizio da parte di contatto una delle parti di uno qualsiasi dei suoi diritti, poteri o rimedi ai sensi del Personale del Fornitore, o in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordoal presente Accordo (o qualsiasi sua parte) verrà considerato come una rinuncia al diritto, ovunque INTESA conduca operazioni commercialipotere o rimedio in questione. v) L'Accordo 18.5 Nessuna variazione del presente Accordo sarà efficace a meno che non garantisce alcuna esclusiva alle partisia presentata per iscritto, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto si riferisca specificamente al presente Accordo e deve essere sia firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii18.6 Se una qualsiasi disposizione (o qualsiasi sua parte) Il Fornitore dell'Accordo è un contraente indipendente o diventa illegale, non valida o inapplicabile, questa sarà considerata modificata nei termini strettamente necessari per renderla valida, legale e il presente Accordo applicabile. Se tale modifica non crea una relazione è possibile, la disposizione o la parte di agenziadisposizione pertinente sarà da considerarsi eliminata e la legalità, partnership validità o joint venture tra INTESA e il Fornitore applicabilità delle disposizioni rimanenti dell’Accordo o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo rimanenti di quella disposizione non saranno in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimoalcun modo interessate. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. i) Una 19.1 Qualora il Cliente riceva qualsiasi avviso da un’Autorità Competente, o da parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioniorgano regolatore, relativo alle presenti Condizioni o ai Prodotti, laddove consentito, il Cliente lo comunicherà immediatamente al Fornitore e gli fornirà una copia dell’avviso. ii19.2 Le presenti Condizioni e ciascun Contratto concluso secondo le medesime devono intendersi come efficaci tra il Fornitore e il Cliente ciascuno per proprio conto e non saranno ceduti (o altrimenti trasferiti) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, dal Cliente senza il previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite 19.3 Qualsiasi comunicazione diretta ad una Parte ai sensi delle presenti Condizioni o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, Contratto dovrà essere effettuata per iscritto iscritto, in italiano, ed essere inviata alla sede legale della Parte (se è una società) o presso la sua sede residenza o domicilio (in ogni altro caso), e firmata per accettazione dalla parte dovrà essere consegnata personalmente, tramite posta prioritaria prepagata o corriere commerciale o PEC. Le disposizioni del presente articolo non troveranno applicazione in relazione alle comunicazioni tra le Parti che rinuncia potranno essere effettuate via e-mail. 19.4 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni hanno efficacia solo fra le Parti e non conferiscono alcun diritto o beneficio a terzi così come previsto ai propri dirittisensi dell’articolo 1372 cod. Una rinuncia civ. o da altra disposizione. 19.5 Nessun ritardo o omissione da ciascuna Parte, nell'applicazione o nell'esercizio di una qualsiasi diritto o rimedio ai sensi delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta presenti Condizioni o della legge sarà interpretato come una rinuncia a successive pretese tale diritto o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio impedirà o limiterà l’ulteriore esercizio di tali diritti o ogni altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia o esonero di alcun tipo saranno validi se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti da un rappresentante autorizzato della Parte interessata. 19.6 Ove un tribunale o un altro organo competente stabilisca che qualsiasi previsione delle presenti Condizioni sia invalida o altrimenti inefficace, ma sarebbe valida ed efficace con le opportune modifiche, allora tale disposizione troverà applicazione con le modifiche necessaria a renderla valida ed efficace. Se tale previsione non può essere modificata in tal senso, l’invalidità e l’inefficacia della previsione non comprometteranno la validità e l’efficacia di qualsiasi altra previsione delle presenti Condizioni. 19.7 Nessuna delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni costituisce una joint venture, un rapporto di agenzia o una partnership tra le Parti. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nelle presenti Condizioni, nessuna delle Parti avrà il potere di agire, rendere dichiarazioni o concludere contratti per conto dell’altra Parte, né lo farà. 19.8 Tranne che per il caso di futuri episodi frode o dichiarazione fraudolenta: (a) ogni Contratto (che include le presenti Condizioni) costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni, accordi, pattuizioni o garanzie tra le stesse relativi all'oggetto di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitotale Contratto, compresi, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguitotitolo meramente esemplificativo, i firmatari)Prodotti forniti o da fornire al Cliente; e (b) il Cliente riconosce di non essere stato indotto a sottoscrivere ciascun Contratto da eventuali affermazioni, dichiarazioni, assicurazioni o garanzie diverse da quelle espressamente previste nelle presenti Condizioni. xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. i) 26.1 Una parte persona che non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione è una Parte non ha il diritto di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionifar rispettare i termini o le condizioni del presente Accordo editoriale. ii) Le licenze correlate 26.2 Nessun inadempimento o ritardo da parte di una Parte nell'esercitare qualsiasi diritto o rimedio fornito ai Programmisensi o in connessione con il presente Accordo editoriale costituirà una rinuncia a tale o a qualsiasi altro diritto o rimedio, i contratti né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni quello o di licenza da accettare online, servizi cloud qualsiasi altro diritto o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessirimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing 26.3 Il presente Accordo editoriale sarà vincolante e andrà a beneficio dei successori e degli aventi causa dell'Editore. Nessuna delle Parti potrà cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, subappaltare, dichiarare un fondo fiduciario o promozionali di alcun tipo, trattare in altro modo uno o tutti i suoi diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo editoriale senza il previo consenso scritto dell'altra parteParte. Nonostante quanto sopra, fatto salvo quanto richiesto dalla leggel'Editore può cedere o trasferire uno o tutti i suoi diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo editoriale a una società affiliata all'interno del gruppo di società Springer Nature. Le società affiliate (Springer Nature Ltd., BioMed Central Ltd., Springer Nature Customer Service Center GmbH x Xxxxxxxx Nature Customer Service Center LLC, rispettivamente) che agiscono e contraggono per conto dell'Editore addebiteranno e fattureranno eventuali importi e costi dovuti ai sensi del presente Accordo editoriale e qualsiasi importo fatturato dovrà essere pagato entro 14 giorni dal ricevimento della fattura. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) 26.4 Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo editoriale non crea una relazione di agenzia, partnership può essere modificato o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitoreemendato se non previo accordo scritto delle Parti. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in Se una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGAdisposizioni del presente Accordo editoriale sono ritenute inapplicabili ai sensi della legge applicabile, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originaleciascuna di tali disposizioni sarà esclusa dal presente Accordo editoriale e il resto dell'accordo sarà interpretato come se tale disposizione fosse esclusa. Il presente Accordo editoriale costituisce l'intero accordo e intesa tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce eventuali ed estingue tutti i precedenti accordi, discussioni promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni, impegni o dichiarazioni intercorsi precedentemente intese tra le parti di loro (scritti o orali) stipulati prima della Data di inizio relativo al suo oggetto. 26.5 Ciascuna Parte accetta di non avere alcun rimedio in relazione a quanto qui dichiarato xiiiqualsiasi dichiarazione, rappresentazione, assicurazione, impegno o garanzia (fatta in modo innocente o negligente) Nessuna che non sia espressamente prevista nel presente Accordo editoriale. Ciascuna Parte accetta di non rivendicare alcuna pretesa per dichiarazioni inesatte o negligenti o inesattezza negligente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente Accordo editoriale. Nella misura massima consentita dalla legge e soggetta alla clausola "Limitazione di responsabilità", nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente avrà diritto ai rimedi di rescissione o responsabile danni per eventuali ritardi false dichiarazioni derivanti da, o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessatain connessione con, ad esclusione di controversie di lavoroqualsiasi accordo, sempre garanzia, dichiarazione, rappresentazione, intesa o impegno indipendentemente dal fatto che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioresia stabilito o meno nel presente Accordo editoriale e nulla in questo Accordo editoriale limiterà o escluderà qualsiasi responsabilità per (o rimedio in relazione a) frode o falsa dichiarazione fraudolenta. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA 26.6 Il presente Accordo editoriale non conferisce alcun diritto a nessun'altra persona o terza parte (diverse dalle parti del presente Contratto di pubblicazione e, ove applicabile, dai loro successori e al Fornitore (di seguito, i firmataricessionari autorizzati). xv26.7 Le Parti convengono di rinunciare all'obbligo di firmare su carta e di accettare come vincolanti tali documenti firmati elettronicamente da tutte le Parti a condizione che utilizzino un servizio di firma elettronica accettato dal settore come, a titolo esemplificativo, DocuSign. Per comunicazioni e avvisi scritti di carattere generale, le Parti si impegnano ad accettare un opportuno scambio di posta elettronica tra le Parti. Lo scambio di posta elettronica si considera ricevuto dall'altra Parte quando viene trasmesso (senza "rimbalzo", risposta "fuori sede" o altro errore) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni all'altra Parte e Servizi; Emissione di un Ordine la ricezione e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAl'accettazione sono confermate. xvi) 26.8 Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo clausole "Indennizzo", "Limitazione di responsabilità", "Riservatezza", "Forza maggiore", "Legge applicabile e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo giurisdizione" e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; "Disposizioni generali" sopravvivranno alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Accordo editoriale. Senza limitare quanto precedePer indicare il loro accordo ai termini qui delineati, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA Parti hanno firmato e scambiato il presente Accordo editoriale. ……………………………………………………………………………… Data della firma: ……………………………………………………………………………… Data della firma: ……………………………………………………………………………… Data della firma: ……………………………………………………………………………… Data della firma: Numero della rivista: 41118 GPU: 73 - Scienze umane e sociali PD: 242 PS: 1268 Data di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, creazione della eventuale cessazione delle presenti CGAbozza: 2 agosto 2021 Journal_Society (per il giornale di proprietà dell'Organizzazione)_[IT] – Contract Express V.1.3.8 (06_2021)-49606 In questo Allegato il termine “Rivista” indica la rivista intitolata Genus.

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Samples: Accordo Editoriale

Disposizioni generali. i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra22.1. Qualora una qualsiasi clausola dell'Ordine sia ritenuta, senza la sottoscrizione di da un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioniqualunque giudice competente, invalida, illecita o inefficace per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole dell'Ordine rimarranno pienamente efficaci e vincolanti, allo stesso modo che nell'ipotesi in cui l'Ordine dovesse essere eseguito completo della clausola invalida, illecita od inefficace eliminata. ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti 22.2. Nessuna rinuncia di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione dell'Ordine dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessialtre disposizioni. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza22.3. Ciascuna Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata trasmetta all'altra durante l'esecuzione dell'Ordine dovrà avvenire per iscritto e deve dovrà essere firmata da entrambe indirizzata all'altra parte presso la sua sede legale, la sua sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui realizzare le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso)comunicazioni. vii) Il Fornitore è un contraente indipendente 22.4. L'Ordine ed i suoi allegati costituiscono l'intero accordo delle parti, che prevale su tutti i precedenti contratti, dichiarazioni ed accordi da e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente alla materia oggetto dell'Ordine. L'Ordine prevale anche su qualunque disposizione non conforme contenuta in qualunque ordine d'acquisto applicabile, precedente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessatasuccessivo, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreriguardi la stessa materia oggetto dell'Ordine. xiv) 22.5. Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari)parti non intendono vincolare con alcuna disposizione dell'Ordine nessun soggetto che non sia parte del presente Ordine. xv) Nei casi in cui 22.6. Nell'Ordine, le successive parole ed espressioni avranno il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente significato qui precisato: "Ordine" significa l'ordine al quale queste Condizioni Generali di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e ServiziAcquisto sono annesse; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo "Acquirente" significa la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.parte identificata quale Acquirente nell'Ordine;

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Disposizioni generali. L’invito, la pubblicazione del presente Disciplinare, nonché ogni atto, fase e/o procedura in essi contemplato, conseguente e/o connesso, la ricezione delle Offerte da parte di Stefanel e/o del Commissario Straordinario non comportano per il Commissario Straordinario alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita del Compendio Aziendale nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Venditore e/o del Commissario Straordinario ovvero dei consulenti del medesimo. E’, comunque, esclusa ogni legittimazione dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti ad avanzare nei confronti del Commissario Straordinario e/o di Stefanel alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo e/o a qualsiasi altro titolo. Il Commissario Straordinario si riserva espressamente la facoltà, con l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di (i) Una parte sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; (ii) modificare i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi compresi i termini di apertura della Data Room ed i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse e delle Offerte Vincolanti; (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Compendio Aziendale Stefanel in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere, in qualsiasi momento, da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata nonché dalla procedura di vendita, qualunque sia il grado di avanzamento delle medesime. Il Commissario Straordinario sceglierà quali delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l’altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall’acquisto del Compendio Aziendale Stefanel. Il Commissario Straordinario, a propria discrezione, potrà in qualsiasi fase della procedura, (i) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; (ii) consentire aggregazioni di soggetti che non divulgherà informazioni riservate all'altraabbiano presentato Offerte, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal presente Disciplinare di Vendita; (iii) modificare il perimetro del Compendio aziendale. Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti del Commissario Straordinario, del Venditore e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo. I consulenti della Procedura di Xxxxxxxx non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmidel Disciplinare, i contratti di licenza inclusi li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, loro confronti e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti rinunciano a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parteche potrebbero avere in relazione all’attività dai medesimi svolta in favore del Commissario Straordinario per la Procedura di Cessione. Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dal Commissario Straordinario nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta particolare nel rispetto della Legge Prodi bis e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di lorodelle sue finalità, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originalefatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il presente Accordo sostituisce Disciplinare non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Stefanel e/o il Commissario Straordinario non sono responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita (ivi incluse informazioni fornite all’Offerente per l’adempimento di eventuali accordiobblighi di comunicazione ai sensi della vigente normativa). Il presente Disciplinare è stato oggetto di invito a manifestare interesse e a presentare Offerte Xxxxxxxxxx pubblicato a cura del Commissario Straordinario sui quotidiani nazionali “Il Corriere della Sera”, discussioni “Il Sole 24 Ore”, “Milano Finanza” e “Il Gazzettino” nonché sul “Financial Times” world wilde. I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà dei Commissari Straordinari di modificarli e/o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente prorogarli. Ogni costo e spesa comunque inerente e/o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa conseguente alla partecipazione alla Procedura di fatti al Cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti e dei propri legali, nonché qualsiasi costo legato all’analisi dell’operazione, alla predisposizione dell’Offerta e all’eventuale conclusione del Contratto di fuori del controllo della parte interessataCessione, sono ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreesclusivo carico dei partecipanti. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Cessione Del Compendio Aziendale

Disposizioni generali. Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo tra le Parti stesse relativa al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dal legale rappresentante della Parte nei confronti della quale tale modifica, variazione o rinuncia viene invocata. Tutti i documenti allegati al Contratto ne costituiscono parte integrante ed inscindibile, come se fossero scritti nel Contratto stesso, fermo restando quanto segue: (i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altrain caso di incompatibilità e/o contrasto tra gli Allegati ed una e/o più delle disposizioni del Contratto, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto saranno queste ultime a regolare tali divulgazioni. prevalere; (ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflittoincompatibilità e/o contrasto tra una e/o più delle Condizioni Generali e una e/o più delle Condizioni Speciali, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata saranno queste ultime a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna prevalere. Gli indici e le rubriche contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente Contratto sono stati posti al solo fine di facilitarne la lettura e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento avranno alcun rilievo ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine fini dell’interpretazione dello stesso. Nel caso L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione essere in violazione delle disposizioni contenute in Contratto non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi costituisce rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGAderivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti. Qualsiasi comunicazione, per essere valida, dovrà essere effettuata richiesta o consentita dalle disposizioni contenute in Contratto sarà eseguita per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri dirittie, salve diverse espresse previsioni contenute in altre disposizioni del Contratto, si intenderà validamente effettuata: (i) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, ovvero, (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax, con la conferma di ricevimento dello stesso, sempreché tali comunicazioni siano indirizzate presso i domicili indicati dalle Parti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta una rinuncia responsabile, in alcun caso, per le obbligazioni assunte dall’altra Parte nei confronti di terzi, anche nel caso in cui dette obbligazioni derivassero dall’esecuzione del Contratto. Il Collaboratore, con dichiarazione rilevante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la sua responsabilità civile e penale, assevera che la sua posizione a successive pretese cospetto della vigente normativa in caso materia di futuri episodi detenzione di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono apparecchi radiotelevisivi risulta essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguitoregola e, a meno che una parte comunque, non specifichi per iscritto un indirizzo differentein contrasto con gli adempimenti richiesti dalla relativa legislazione. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Direzione Produzione Tv

Disposizioni generali. iLo svolgimento dell’asta pubblica di cui al presente bando è regolamentata dalla seguenti condizioni e prescrizioni generali: a) Una parte oltre il termine previsto per la presentazione dell’offerta, non divulgherà informazioni riservate all'altrasarà ritenuta valida altra offerta, senza anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non sono ammesse offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta né offerte condizionate o contenenti clausole di sorta; b) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni.presentazione dell’offerta: in tal caso farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale; iic) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare saranno ammesse alla gara le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il offerte nel caso in cui ciascuna manchi o risulti incompleta o irregolare alcuna delle parti ceda l’Accordo dichiarazioni richieste; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che la “documentazione amministrativa” e/o “l’offerta economica” non siano contenute nelle apposite e separate buste, idoneamente sigillate, non trasparenti e controfirmate sul lembo di chiusura; d) l’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 120° (centoventesimo) giorno successivo all’aggiudicazione. e) si procederà all’aggiudicazione anche in seguito alla vendita presenza di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione una sola offerta valida, purché non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà inferiore al prezzo fissato a base d’asta; f) le prestazioni porzioni d’area sono alienate ed accettate dall’aggiudicatario a corpo, nello stato di fatto e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso di diritto in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornituratrovano, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, con tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni, etc.; g) il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla sottoscrizione dell’atto di continuare compravendita entro il termine stabilito dall’amministrazione, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione a fornire servizi titolo di caparra ai Clienti sensi dell’art. 1385 C.C.; h) la cauzione sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari trascorsi non meno di 30 (trenta) giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione. All’aggiudicatario il deposito cauzionale sarà svincolato al momento della firma del contratto di compravendita; i) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura di gara per decisione dell’organo competente; l) ai sensi della D.Lgs. 196/2003, si comunica che siano licenziatari il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla procedura di cui al presente bando d’asta e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone; m) responsabile del Fornitoreprocedimento è il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva nella persona del Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx; n) per informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. e Patrimonio, tel. 000.0000000 - fax 000.0000000 - @mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx . La documentazione tecnica è visibile presso il suddetto Ufficio nei giorni di lunedì dalle ore 8:15 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:00; o) il recapito manuale del plico all’Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante è consentito in tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, nei giorni di lunedì dalle ore 8:15 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:00; p) si rende noto che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della eventuale cessazione delle presenti CGALegge 241/90 e s.m.i., è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni; q) il presente bando verrà affisso all’Albo Pretorio comunale on-line comunale nonché pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale.

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Samples: Public Auction Agreement

Disposizioni generali. i) Una 12.1 Tutte le comunicazioni da una parte all'altra dovranno essere fatte per iscritto, mediante pec all’indirizzo del DI4A: xx0x@xxxxxxxxx.xxxxx.xx e per il Consorzio all’indirizzo pec: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 12.2 Nessuna aggiunta, modifica o rinuncia al presente contratto sarà ritenuta valida se non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioniconcordata per iscritto tra le Parti. ii) Le licenze correlate ai Programmi12.3 Qualora una o più clausole del presente contratto o di qualsiasi altro documento ad esso collegato dovessero per qualunque motivo essere ritenute nulle, i contratti di licenza inclusi nei Programmiinvalide o inefficaci, eventuali condizioni di licenza da accettare onlinetale nullità, servizi cloud invalidità od inefficacia non si estenderà a nessuna altra disposizione del contratto o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalididei documenti ad esso collegati, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessiche non ne sia imprescindibile presupposto o conseguenza. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia 12.4 L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. La rinuncia a far valere eventuali inadempimenti di qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, disposizione del presente contratto dovrà essere formulata per iscritto e non costituirà né potrà essere ritenuta una intesa quale rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimentofar valere altri o successivi inadempimenti del presente contratto. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato 12.5 Le eventuali spese di seguito, registrazione del presente contratto sono a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differentecarico del Comodatario. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo 12.6 Il Comodatario assolve l’imposta di mezzi elettronici bollo in modo virtuale – autorizzazione Agenzia delle entrate n. 59443/2015 del 23/06/15. 12.7 Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di lorosegg. c.c., e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. quanto applicabili. 12.8 Il presente Accordo sostituisce eventuali accordicontratto è disciplinato in ogni aspetto dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto e, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti particolare, concernente l’esecuzione, la risoluzione, l’interpretazione dello stesso sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa esclusivamente competente il Foro di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreUdine. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Comodato

Disposizioni generali. i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra19.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla licenza esclusiva delle PRIVATIVE e supera tutti i contratti, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioniaccordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi il medesimo oggetto. ii) Le licenze correlate ai Programmi19.2. Nessun accordo o patto che modifichi, i contratti di licenza inclusi nei Programmideroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, si riferisca espressamente al CONTRATTO e termini sia sottoscritto dalle PARTI e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessidai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso19.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l’intenzione delle PARTI. 19.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell’altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore diritto di richiedere l’adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l’esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO. 19.5. Nessuna delle PARTI può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate il CONTRATTO senza il preventivo consenso verbale scritto dell’altra PARTE. [eventuale Al divieto di cessione del CONTRATTO fanne eccezione i seguenti due casi: • Se la LICENZIATARIA sia oggetto di operazioni di fusione o scritto acquisizione da parte di INTESAterzi, le obbligazioni sorte in virtù del CONTRATTO si intendono automaticamente trasferite al suo successore. ComunqueA tal fine, se il Fornitore assegna più del 50% del lavorola LICENZIATARIA dovrà comunicare via PEC alla LICENZIANTE almeno 30 (trenta) giorni prima della formalizzazione delle suddette operazioni, il Fornitore deve procurarsi nome della società che acquisisce le obbligazioni, la sede legale ed il preventivo consenso scritto rappresentante legale; • Se la LICENZIATARIA ritenesse necessario costituire una nuova azienda avente come scopo lo sviluppo e la commercializzazione dell’INVENZIONE, che si qualificasse quindi come una nuova entità giuridica controllata dalla LICENZIATARIA per il conseguimento di INTESAdetto scopo, la LICENZIANTE concede fin da ora a tale nuova società la facoltà di succedere alla LICENZIATARIA nel CONTRATTO assumendone quindi tutti i diritti e obblighi previa comunicazione alla LICENZIANTE via PEC del nome, sede legale e rappresentante legale della società così costituita, almeno 30 (trenta) giorni prima della formalizzazione delle costituzione.] 19.6. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo Le PARTI dichiarano espressamente che il CONTRATTO è inefficace stato oggetto di trattativa interamente e nullain ogni singola sua parte. Qualora INTESA consideri beni Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e servizi oggetto 1342 del rapporto confidenzialiCodice Civile. Giunti alla conclusione del contratto, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto è necessario inserire la modalità di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGAsottoscrizione che, per essere validaa far data dal 30 giugno 2014, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri dirittipuò avvenire con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Una rinuncia di una L’intestazione delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra partefirmatarie nel caso dei contratti di licenza saranno l’Ente privato e l’Ente di ricerca, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in rappresentato dal Rettore/Legale rappresentante. Attenzione andrà riposta sull’inserimento del luogo e della data dalla quale decorreranno gli effetti contrattuali. Il documento si chiude con l’elenco degli allegati che, nel caso di futuri episodi specie, comprenderà la descrizione del know-how, il programma di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta addestramento e inviati all'indirizzo indicato il modello di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo report sul fatturato di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originaleriferimento. Il CONTRATTO è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale. LICENZIANTE [data, firma] LICENZIATARIA [data, firma] Allegato A: Descrizione del Know-How; Allegato B: Programma di addestramento. Allegato C: Modello di report sul FATTURATO DI RIFERIMENTO UNIVERSITÀ/SCUOLA ……………………… REPERTORIO Numero ……………………… Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente report è fornito in ottemperanza al contratto di licenza tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiiiL’UNIVERSITÀ/SCUOLA ……………………… e ……………………… (nome della LICENZIATARIA) Nessuna Data di sottoscrizione del CONTRATTO ……………………… Data di scadenza del CONTRATTO ……………………… Periodo della royalty ……………………… FATTURATO DI RIFERIMENTO ……………………… Calcolo della royalty sul FATTURATO DI RIFERIMENTO ……………………… Fatturato dalle sub-licenze ……………………… Calcolo della royalty sul fatturato delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le sub-licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.……………………… Royalty totale dovuta ……………………… Eventuali commenti ………………………

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Samples: Licensing Agreement

Disposizioni generali. i) Una AXA si riserva il diritto, a sua unica discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere disposizioni dei presenti Termini e Condizioni d'Uso, per intero o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso; l'utente è invitato a visitare periodicamente questo Sito per leggere i termini e le condizioni correnti cui è vincolato. La validità di eventuali modifiche dei presenti Termini e condizioni d'uso avrà inizio al momento della loro pubblicazione. La continuazione dell'uso del Sito, dei Servizi e del Materiale da parte non divulgherà informazioni riservate all'altradell'utente dopo la pubblicazione di eventuali modifiche dei presenti Termini e Condizioni d'uso, sarà considerata un'accettazione di dette modifiche. AXA e le sue Affiliate possono porre fine, modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia parte del Sito, tra cui la disponibilità di funzioni del Sito, in qualsiasi momento e senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto preavviso. AXA e le sue Affiliate possono altresì imporre limiti su determinate caratteristiche e servizi o limitare l'accesso degli utenti a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmitutto o a parti del Sito senza alcun preavviso o responsabilità. AXA e le sue Affiliate possono revocare l'autorizzazione, i contratti diritti e la licenza di licenza inclusi nei Programmicui sopra. I Termini e le Condizioni d'uso costituiscono l'intero accordo tra AXA, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, le sue Affiliate e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, l'utente in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordoall'utilizzo da parte dello stesso di questo Sito, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. vdei Servizi e del Materiale. Qualsiasi fondamento di azione legale possa avere l'utente relativamente al suo uso di questo Sito, dei Servizi o del Materiale, l'azione legale al riguardo dovrà avere inizio entro un (1) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle partianno dall'insorgere della rivendicazione o del fondamento dell'azione stessa. Qualora, ed entrambe per qualsivoglia ragione, un arbitro o un tribunale competente giudichi una disposizione dei presenti Termini e Condizioni d'uso o una parte della stessa inapplicabile, tale disposizione verrà applicata nella misura massima consentita per attuare l'intento dei presenti Termini e Condizioni d'uso, mentre le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi restanti disposizioni degli stessi continueranno ad essere in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le partivigore con piena efficacia. In caso di conflittorisoluzione, l'ordine le clausole di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezziesclusione di responsabilità e le limitazioni di responsabilità stabilite nei Termini e nelle Condizioni d'uso rimarranno in vigore. Resta sottinteso che i Termini e le Condizioni d'uso includeranno tutte le altre comunicazioni, modalità politiche, clausole di pagamento, quantità o esclusione di responsabilità ed altri termini di consegna contenuti in un Ordine; B) questo Sito e in altri contratti che l'utente può aver stipulato con AXA e le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso)sue Affiliate. vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Termini E Condizioni d'Uso

Disposizioni generali. 17.1 Qualsiasi avviso ai sensi dell'Ordine di acquisto avviene per iscritto e viene indirizzato all'altra Parte all'indirizzo indicato nella parte anteriore dell'Ordine di acquisto. Gli avvisi saranno considerati inviati ed efficaci (i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altraal momento della consegna, senza se consegnati personalmente, (ii) al momento del ricevimento, se inviati con la sottoscrizione posta prioritaria tracciabile, (iii) se inviati per fax o posta elettronica, al momento in cui la Parte che ha inviato l'avviso riceve la conferma della ricezione attraverso il metodo applicabile di trasmissione, o (iv) se inviati per posta raccomandata o assicurata, entro cinque giorni dalla data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione. 17.2 In caso di conflitto tra l'Ordine di acquisto ed eventuali documenti allegati e incorporati per riferimento, il conflitto viene risolto nel modo seguente: 17.2.1 Un conflitto tra i termini dell'Ordine di acquisto e quelli previsti in un appendice o un collegamento ipertestuale verrà risolto a favore dell'Ordine di acquisto. 17.2.2 Un conflitto tra i termini dell'Ordine di acquisto e quelli previsti nelle Specifiche di lavoro verrà risolto a favore delle Specifiche di lavoro. 17.2.3 Un conflitto tra i termini di un accordo appendice o un collegamento ipertestuale e quelli stabiliti nelle Specifiche di riservatezza separato volto lavoro verrà risolto a regolare tali divulgazionifavore delle Specifiche di lavoro. ii) Le licenze correlate ai Programmi17.3 Nell'eventualità che una delle disposizioni dell'Ordinedi acquisto sia giudicata, i contratti in qualsiasi misura, nonvalida, illegale o non azionabile, essa verrà separatadalle restanti disposizioni dell'Ordine di licenza inclusi nei Programmiacquisto, eventuali condizioni checontinueranno a essere completamente valide eapplicabili in conformità alle disposizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia 17.4 La scelta di una delle parti Parte di non insistere sul rigoroso adempimento di qualsiasi obbligo dell'Ordine di acquisto non funziona o viene interpretata in modo da rinunciare a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parteomissione o violazione futura, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso o qualsiasi altra disposizione dell'Ordine di futuri episodi di inadempimentoacquisto. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto

Disposizioni generali. iSalvo diversamente ed espressamente concordato per iscritto, INTEK S.p.A. P.IVA 03268280173 con - sede legale 00000 XXXXXXX (XX) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra– XXXXXX Xxx Xxxxxxx, senza 00 – sede operativa 00000 XXXXXXX (XX) – ITALIA Xxx Xxxxx, 00 (xx seguito denominata INTEK) si impegna a prestare servizi in conformità alle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito denominate le “Condizioni Generali”) e di conseguenza tutte le Offerte o le gare per la sottoscrizione prestazione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare servizi e le successive Conferme Ordine emesse da INTEK si basano su tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai ProgrammiCondizioni Generali. Tutti i contratti, gli accordi o altre intese risultanti saranno disciplinati, in tutti i contratti di licenza inclusi nei Programmiloro aspetti, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra partedalle presenti Condizioni Generali, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo solamente il caso in cui ciascuna le leggi in vigore nel luogo in cui vengono strette tali intese o stipulati detti contratti precludano l’applicazione di una qualsiasi delle parti ceda l’Accordo Condizioni Generali. In tal caso, prevarrà tale legge locale, ma solamente nella misura in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordocui risulti in contrasto con le Condizioni Generali in oggetto. Qualsiasi cessione Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nullasaranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto da INTEK. Il Fornitore non delegherà né subappalterà I servizi e le prestazioni sono indicati in dettaglio, nel documento Offerta proposta tecnico commerciale emessa da INTEK e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% nel successivo documento di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. ComunqueConferma Ordine INTEK con, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoronecessario, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenzialieventuali allegati tecnici, i subappaltatori dovranno avere documenti sono comprensivi dei costi, tempi di esecuzione dei servizi, termini di consegna del Rapporto di Prova e termini e modalità di pagamento. Nella Offerta INTEK e nella relativa Conferma Ordine emessa da INTEK sono inoltre presenti altri dettagli relativi alle condizioni specifiche di fornitura dei servizi prestati da INTEK, tali aspetti, se non già presenti nel presente documento di Condizioni Generali si intendono vincolanti per il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimoContratto. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: General Conditions of Supply

Disposizioni generali. i1.1 Queste Condizioni generali di vendita (“Condizioni”) Una regolano l'offerta, la vendita e la fornitura di tutti i beni e/o servizi (beni e servizi indicati nel seguito disgiuntamente e congiuntamente come i “Beni”) da parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto [Euroresins Italia SRI] (“Venditore”) al cliente (“Cliente”) e si applicano a regolare tali divulgazionitutti gli analoghi rapporti intercorrenti tra Venditore e Cliente. ii) Le licenze correlate ai Programmi1.2 Queste Condizioni sostituiscono qualsiasi preventivo, i contratti di licenza inclusi nei Programmicomunicazione, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, accordo e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare patto intercorsi precedentemente tra le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe oralmente o per iscritto, concernenti la vendita e fornitura dei Beni e prevalgono e subentrano a qualsiasi clausola o condizione pertinente a ordini presentati dal Cliente e a condizioni generali diverse eventualmente presentate dal Cliente. Il fatto che il Venditore ometta di rifiutare le parti possono progettarecondizioni generali predisposte dal Cliente non potrà mai costituire o comunque essere inteso quale accettazione delle stesse. Né il fatto che il Venditore abbia iniziato l'esecuzione, svilupparené il fatto che il Venditore abbia effettuato la fornitura, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile sarà ritenuto quale accettazione di determinare le assegnazioni condizioni generali di contratto del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le partiCliente. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) discrepanza tra le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso)Condizioni e condizioni del Cliente, le presenti Condizioni e qualsiasi successiva comunicazione o atto effettuati dal Venditore o a nome del Venditore, compresi, senza limitazione, la conferma di un ordine e la fornitura di Beni, costituiscono controproposta e non accettazione di tali condizioni presentate dal Cliente. Qualsiasi comunicazione o atto del Cliente che confermi un accordo per la fornitura di Beni da parte del Venditore, come pure l'accettazione da parte del Cliente di qualsiasi consegna di Beni forniti dal Venditore costituirà accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni senza riserve. vii) 1.3 Queste Condizioni possono essere oggetto di modifica o rinuncia soltanto in forza di specifico accordo scritto tra Xxxxxxxxx e Cliente. 1.4 Il Fornitore è Cliente che conclude un contraente indipendente contratto regolato dalle presenti Condizioni, accetta l'applicabilità di queste a futuri rapporti d'affari come descritto nell'articolo 1.1, anche qualora ciò non sia espressamente convenuto. Il Venditore può aggiornare e/o modificare con regolarità le presenti Condizioni e, dal momento della notifica di tale aggiornamento o modifica al Cliente oppure in seguito all'invio al Cliente delle Condizioni aggiornate o modificate, le Condizioni revisionate regoleranno i rapporti d'affari tra il Venditore e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA Cliente. 1.5 Il Venditore e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità Cliente concordano nel ritenere che da comunicazioni inviate per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per dannimezzo elettronico possano sorgere obbligazioni valide, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordoazionabili e vincolanti. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni comunicazione per mezzo elettronico intercorsa tra il Venditore e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti Cliente sarà considerata inadempiente “scritta” e/o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreiscritto”. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. iSection 10 - Riservatezza 10.1. Ogni Destinatario si impegna a che, indipendentemente dalla cancellazione o dalla risoluzione del presente Contratto, per 5 (cinque) Una parte non divulgherà anni dalla fine del Progetto o dalla risoluzione del presente Contratto (qualunque sia precedente), l’informazioni riservata: a) sarà protetta, tenuta strettamente confidenziale, ed essere trattata con lo stesso grado di diligenza e protezione che fornisce per le proprie informazioni riservate all'altradi pari importanza, che in ogni caso non sarà inferiore a un rigoroso obbligo di diligenza; b) non saranno utilizzati, in tutto o in parte, per scopi diversi dall'esecuzione del presente Contratto o dall'esercizio di qualsiasi diritto qui di seguito senza il preventivo consenso scritto dell'Informatore; c) non sarà divulgato, direttamente o indirettamente, o sarà suscettibile di essere divulgato a terzi o persone salvo quanto autorizzato nel presente documento; d) non saranno copiati, riprodotti o duplicati in tutto o in parte, a meno che tali copie, riproduzioni o duplicati non siano stati specificamente autorizzati per iscritto dal Divulgatore e necessari ai fini del presente Contratto o per esercitare i diritti del Destinatario ai sensi del presente Contratto e) non sarà, per quanto applicabile, disassemblato, decompilato, decrittografato o altrimenti reverse engineering dal Destinatario. 10.2. In deroga a quanto precede, ciascuna Parte può divulgare Informazioni Riservate: a) ai suoi rispettivi dipendenti, funzionari, direttori, appaltatori, fornitori di servizi, affiliati e consulenti professionali che hanno bisogno di conoscere tali informazioni riservate in relazione all'esecuzione del presente accordo o all'esercizio di qualsiasi diritto qui di seguito e che sono soggetti a obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli esposti nel presente documento; b) nella misura richiesta da un'ordinanza giudiziaria o amministrativa, da un ufficio fiscale o da altri obblighi legali, a condizione che la sottoscrizione Parte soggetta all'obbligo sia tenuta a garantire il trattamento riservato di tali informazioni riservate e ad informare tempestivamente l'altra Parte per consentire l'intervento per contestare o ridurre al minimo la portata della divulgazione (compresa la richiesta di un provvedimento cautelare); e c) se necessario per far valere i propri diritti ai sensi del presente accordo nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. 00.0. Gli obblighi di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionidi cui sopra, comprese le restrizioni all'uso e alla divulgazione, non si applicheranno alle informazioni che sono: a) accessibili al pubblico senza alcun atto illecito del Destinatario; b) già noto al Destinatario al momento della comunicazione; c) ricevuto legittimamente dal Destinatario da una terza parte senza restrizioni sulla divulgazione e senza violazione del presente Contratto; d) sviluppato in modo indipendente dal Destinatario e senza l'utilizzo di alcuna delle Informazioni Riservate. ii10.4. Salvo diverso accordo, nessuna delle Parti deve in alcun modo divulgare a terzi o divulgare pubblicamente o fare pubblicamente riferimento ai fatti che le Parti (a) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti stanno discutendo o intendono avviare discussioni sull'argomento o sulla possibilità di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni avviare qualsiasi rapporto d'affari o di licenza da accettare online, servizi cloud altro tipo; b) hanno o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessihanno stipulato o stanno pensando di concludere o hanno posto fine a qualsiasi rapporto d'affari o di altro tipo. iii10.5. Tutte le informazioni tecniche e commerciali fornite al Destinatario da Divulgazione durante la negoziazione e l'esecuzione del presente Accordo, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto del presente Accordo insieme ai suoi allegati, l'esistenza del presente Accordo e dei Risultati saranno trattati come le Informazioni Riservate definite nell'Accordo di Non Divulgazione sottoscritto dalle Parti e come tali, tenuto conto degli interessi economici e commerciali delle Parti, rientreranno nel caso definito all'art. 5-bis, par. 2 lett. c) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing del D.Lgs. n. 33/2013. Di conseguenza, il Partner si asterrà rigorosamente dal divulgare il contenuto del presente Contratto, l'esistenza del presente Contratto, l'intero o promozionali di alcun tipo, parte dei Risultati a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla leggedi Huawei. iv) INTESA può trattare ed archiviare 10.6. Se una parte identifica un risultato da mantenere come segreto commerciale, tale risultato sarà contrassegnato, protetto e controllato di conseguenza durante la durata dell'accordo, salvo diverso accordo. Le parti possono definire misure tecniche e contrattuali reciprocamente ragionevoli da osservare. Se Huawei o l'Affiliato designato sono proprietari o hanno diritti esclusivi su un Segreto commerciale, Huawei o l'Affiliato designato comunicherà al Partner le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, misure da osservare e intraprendere in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commercialia tale Segreto commerciale. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti10.7. In caso di conflittorisoluzione o scadenza del presente Accordo, l'ordine il Destinatario dovrà restituire o distruggere immediatamente tutti gli originali, le copie, le riproduzioni e i riepiloghi di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) tutte le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nullaInformazioni riservate divulgate da Discloser. Il Fornitore Destinatario può conservare copie per scopi di archiviazione delle Informazioni Riservate del Divulgatore al fine di adempiere agli obblighi legali o normativi, come per scopi di audit / conformità legale, gestione del rischio o obblighi di archiviazione. Il Destinatario si impegna a garantire che tale copia rimanga sicura e non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori sia accessibile o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso utilizzata al di là dell'obiettivo stabilito in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loroprecedenza, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA accetta di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGArispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dal presente Contratto per tutto il tempo in cui la copia di archivio è conservata.

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Samples: Research and Development

Disposizioni generali. Art. 1 Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione: a) il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all’art. 3; b) il termine «autorità competente» designa l’Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l’applicazionedelle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè: c) il termine «istituzione» designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all’art. 3; d) il termine «istituzione competente» designa l’organism o di iscrizione dell’interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo; e) il termine «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di soggiorno» designa rispettivam ente l’istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l’interessato risiede e l’istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l’interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica; f) il term ine «Paese competente» designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l’istituzione com petente; g) il termine «residenza» designa il luogo ove l’interessato dimora abitualmente; h) il termine «soggiorno» designa il luogo ove l’interessato dimora temporaneam ente; i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altrail termine «lavoratore» designa i lavoratori subordinati, senza la sottoscrizione nonché le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione; j) il term ine «familiari» designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove k) il termine «superstiti» designa le persone riconosciute com e tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state l) il termine «periodi di un accordo assicurazione» designa i periodi di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmicontribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati com piuti, nonché i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso periodi assimilati nella m isura in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di m) i term ini «prestazioni», «pensioni», «rendite» designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi com presi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà rivalutazione o supplementari, le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite; n) il termine «prestazioni familiari» designa le prestazioni in denaro destinate a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, com pensare i carichi di fam iglia; o) il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese termine «assegni in caso di futuri episodi morte» designa ogni somm a versata una tantum , nel caso di inadempimentodecesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Convenzione Generale Di Sicurezza Sociale

Disposizioni generali. i1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita ("Condizioni") Una disciplinano l'offerta, la vendita e la consegna di tutti i beni e/o i servizi (di seguito congiuntamente definiti i "Prodotti") da parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza o per conto di un'Affiliata di Koninklijke DSM N.V. che offra e/o venda i Prodotti (di seguito definita come "DSM" o "Entità venditrice di DSM") al cliente ("Cliente") e si applicano a tutte le transazioni poste in essere tra DSM e il Cliente. Per affiliata di Koninklijke DSM N.V si intende qualsiasi azienda o altra entità che sia direttamente o indirettamente controllata da Koninklijke DSM N.V. Si ritiene che un'entità "controlli" un'altra entità qualora abbia il potere di influenzare direttamente o indirettamente la sottoscrizione direzione o le politiche dell'altra entità perché in possesso di un accordo azioni con diritto di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionivoto o per altro motivo. ii) Le licenze correlate ai Programmi1.2 Stipulando un contratto regolato dalle presenti Condizioni, il Cliente acconsente alla loro applicabilità a tutti i contratti rapporti d'affari futuri, anche se ciò non è esplicitamente specificato. 1.3 DSM esclude esplicitamente l'applicabilità di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; generali del Cliente. Inoltre, le presenti Condizioni sostituiscono tutti i termini di marketing o promozionali di alcun tipoogni precedente quotazione, senza previo consenso scritto dell'altra partecomunicazione, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitoreaccordo e intesa, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso forma verbale o scritto di INTESA. Comunquescritta, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione alla vendita e consegna dei Prodotti e prevalgono e sostituiscono tutti i termini e le condizioni contenuti in qualsiasi ordine effettuato dal Cliente e gli altri termini e condizioni eventualmente indicati dal Cliente. La mancata opposizione di DSM alle condizioni stabilite dal Cliente non può essere in alcun caso interpretata come un'accettazione delle stesse. Il fatto che DSM abbia iniziato a quanto qui dichiaratoeseguire il contratto o effettuato la consegna non implica la sua accettazione delle eventuali condizioni indicate dal Cliente. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni e quelle eventualmente apposte dal Cliente, le presenti Condizioni e ogni successiva comunicazione o condotta da parte o per conto di DSM, ivi incluse, senza alcuna limitazione, la conferma di un ordine e la consegna dei Prodotti, costituiscono una controproposta e non implicano l'accettazione delle predette condizioni del Cliente. Qualsiasi comunicazione o condotta del Cliente che confermi l'accordo per la fornitura di Prodotti da parte di DSM nonché l'accettazione del Cliente di qualunque consegna di Prodotti da parte di DSM costituirà accettazione delle presenti Condizioni da parte del Cliente. xiii) Nessuna 1.4 La versione corrente delle due parti Condizioni è disponibile alla pagina xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx- info/terms-and-conditions.html. DSM si riserva il diritto di modificare le Condizioni in qualsiasi momento. DSM informerà il Cliente di tali modifiche inoltrando le Condizioni emendate al Cliente e pubblicandole sul predetto sito Web. Il Cliente ha la facoltà di rifiutare le Condizioni modificate dandone comunicazione a DSM entro 30 giorni. Qualora il Cliente non si opponga alle modifiche entro tale termine, le Condizioni modificate diventeranno effettive alla sua scadenza. Le Condizioni modificate entreranno in vigore alla data di efficacia. Le Condizioni modificate si applicheranno a tutte le transazioni concluse tra il Cliente e DSM successivamente alla data della suddetta notifica. 1.5 Ogni comunicazione elettronica tra DSM e il Cliente avrà funzione di originale e sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa quale “comunicazione scritta” tra le parti. Il sistema di fatti al comunicazione elettronica utilizzato da DSM avrà funzione di fuori unica prova del controllo della parte interessata, ad esclusione contenuto e dell'orario di controversie invio e ricezione di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioredette comunicazioni elettroniche. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. i1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita (“Condizioni”) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altraregolano l'offerta, senza la sottoscrizione vendita e la fornitura di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmi, tutti i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti beni e/o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, indicati nel seguito disgiuntamente e congiuntamente come i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto “Beni”) da parte di INTESA DSM o a nome di essa DSM Engineering Materials B.V. (“Venditore”) al cliente (“Cliente”) e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimosi applicano a tutti i rapporti affini intercorrenti tra Venditore e Cliente. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle 1.2 Le presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti Condizioni subentrano a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parteprecedente preventivo, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta comunicazione, accordo e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni patto intercorsi precedentemente tra le parti oralmente o per iscritto e concernenti la vendita e fornitura dei Beni e prevalgono e subentrano a qualsiasi clausola o condizione pertinente a ordini presentati dal Cliente e a condizioni generali diverse eventualmente presentate dal Cliente. Qualora il Venditore ometta di rifiutare le condizioni poste dal Cliente ciò non sarà mai interpretato come accettazione di condizioni del Cliente. Né il fatto che il Venditore abbia dato inizio all'adempimento né il fatto che il Venditore effettui la fornitura sarà ritenuto quale accettazione di condizioni del Cliente. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni e condizioni del Cliente, le presenti Condizioni e qualsiasi successiva comunicazione o atto effettuati dal Venditore o a nome del Venditore, compresi, senza limitazione, la conferma di un ordine e la fornitura di Beni, costituiscono controfferta e non accettazione di tali condizioni presentate dal Cliente. Qualsiasi comunicazione o atto del Cliente che confermi un accordo per la fornitura di Beni da parte del Venditore, come pure l'accettazione da parte del Cliente di qualsiasi consegna di Beni forniti dal Venditore costituirà accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni senza riserve. 1.3 Le presenti Condizioni possono essere oggetto di modifica o rinuncia soltanto in relazione forza di un accordo tra Venditore e Cliente debitamente sottoscritto. 1.4 Il Cliente che stipula un contratto regolato dalle presenti Condizioni accetta l'applicabilità di queste a quanto qui dichiaratofuturi rapporti d'affari come descritto nell'articolo 1.1, anche qualora ciò non sia espressamente affermato. Il Venditore può aggiornare e/o modificare con regolarità le presenti Condizioni e dal momento della notifica di tale aggiornamento o modifica al Cliente oppure in seguito all'invio al Cliente delle Condizioni aggiornate o modificate tali Condizioni revisionate regolano i rapporti d'affari tra il Venditore e il Cliente. xiii) Nessuna delle due parti 1.5 Il Venditore e il Cliente convengono di ritenere che possono sorgere da comunicazioni inviate per mezzo elettronico obbligazioni valide, azionabili e vincolanti. Qualsiasi comunicazione per mezzo elettronico intercorsa tra il Venditore e il Cliente sarà considerata inadempiente “scritta” e/o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggioreiscritto”. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Disposizioni generali. i) Una parte 30.1 Un soggetto che non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione è una Parte non ha il diritto di un accordo far valere alcun termine o condizione del presente Contratto di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionipubblicazione. ii) Le licenze correlate ai Programmi30.2 Nessun mancato o ritardato esercizio di qualsivoglia diritto o esperimento di qualsivoglia rimedio da parte di una Parte in base al presente Contratto di pubblicazione, i contratti o a esso correlato, costituirà una rinuncia a tale o ad altri diritti o rimedi, né ne precluderà o limiterà l’ulteriore esercizio o esperimento. Nessun esercizio o esperimento singolo o parziale di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni tale diritto o rimedio precluderà o limiterà l'ulteriore esercizio o esperimento dello stesso o di licenza da accettare online, servizi cloud qualsivoglia altro diritto o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessirimedio. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; 30.3 Il presente Contratto di marketing pubblicazione sarà vincolante e avrà efficacia a beneficio dei successori e assegnatari dell’Editore. Nessuna delle Parti potrà cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, subappaltare, dichiarare un trust o promozionali negoziare in altro modo uno o tutti i suoi diritti o obblighi previsti in base al presente Contratto di alcun tipo, pubblicazione senza il previo consenso scritto dell'altra partedell’altra Parte. Xxxxx restando quanto sopra, fatto salvo quanto richiesto dalla leggel'Editore può cedere o trasferire alcuni o tutti i suoi diritti e obblighi in base al presente Contratto di pubblicazione a una società affiliata all'interno del gruppo Springer Nature. Le società affiliate (rispettivamente Springer Nature Ltd., BioMed Central Ltd., Springer Nature Customer Service Center GmbH e Springer Nature Customer Service Center LLC ) che agiscono e contrattano per conto dell'Editore, addebiteranno e fattureranno qualsivoglia importo e costo dovuto in base al presente Contratto di pubblicazione, e qualsivoglia importo fatturato deve essere pagabile entro 14 giorni dal ricevimento della fattura. iv) INTESA 30.4 Il presente Contratto di pubblicazione non può trattare ed archiviare essere modificato o emendato ad eccezione che tramite accordo scritto delle Parti. Qualora una o più disposizioni del presente Contratto di pubblicazione siano ritenute inapplicabili ai sensi della legge applicabile, ciascuna di tali disposizioni sarà esclusa dal presente Contratto di pubblicazione e la parte restante del contratto sarà interpretata come se tale disposizione fosse così esclusa. Il presente Contratto di pubblicazione rappresenta la totalità degli accordi e delle intese tra le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, Parti in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordoal suo oggetto e sostituisce ed estingue tutti i precedenti accordi, ovunque INTESA conduca operazioni commercialipromesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni, impegni o intese tra le stesse (di natura scritta o orale) intrapresi prima della Data di inizio in relazione al suo oggetto. v30.5 Ciascuna Parte accetta di non disporre di alcun rimedio in relazione a qualsivoglia affermazione, dichiarazione, assicurazione, impegno o garanzia (reso intenzionalmente o non intenzionalmente) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenzaespressamente indicato nel presente Contratto di pubblicazione. Ciascuna parte è responsabile Parte conviene che non avrà alcuna pretesa in caso di determinare le assegnazioni del proprio Personaledichiarazione inesatta intenzionale o non intenzionale o di inesattezza intenzionale basata su qualsivoglia affermazione nel presente Contratto di pubblicazione. Nella misura massima consentita dalla legge e ferma restando la Clausola “Limitazione della responsabilità”, nessuna delle Parti avrà diritto ai rimedi di risoluzione o di risarcimento danni per dichiarazione inesatta derivante da, o in connessione con, qualsivoglia accordo, garanzia, affermazione, dichiarazione, intesa o impegno che sia o meno stabilito nel presente Contratto di pubblicazione e nulla nel presente Contratto di pubblicazione limiterà o escluderà qualsivoglia responsabilità per (o rimedio rispetto a) frode o dichiarazione inesatta intenzionale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto 30.6 Il presente Contratto di pubblicazione non conferisce alcun diritto a qualsivoglia altro soggetto o terza parte (diverso dalle Parti del presente Contratto di pubblicazione e, se del caso, dai loro successori e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad essoassegnatari autorizzati). vii30.7 Le Parti convengono di rinunciare al requisito di firmare su carta e di accettare come vincolanti i documenti firmati elettronicamente da tutte le Parti a condizione che sia utilizzato un servizio di firma elettronica approvato dal settore come, ma non solo, DocuSign. Per le comunicazioni scritte generali e gli avvisi, le Parti convengono di accettare un appropriato scambio di e-mail tra le Parti. Lo scambio di e-mail si considera ricevuto dall'altra Parte quando trasmesso (senza che sia respinto, si riceva una risposta “out of office”, o altro errore) Il Fornitore è un contraente indipendente all'altra Parte e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA la ricezione e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitorel'accettazione sono confermate. viii) 30.8 Le parti saranno considerate responsabili per danniClausole “Indennizzo”, distruzione“Limitazione della responsabilità”, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi“Riservatezza”, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate“Forza maggiore”, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni “Legge applicabile e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loroforo competente”, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali” sopravviveranno alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Contratto di pubblicazione. Senza limitare quanto precedePer indicare il loro accordo ai termini qui delineati, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale Parti hanno firmato e si sono scambiate il presente Contratto di pubblicazione. Data della firma: FIRMATO da permettere ad INTESA Springer-Verlag Italia S.r.l. ……………………………………………………………………………… Data della firma: ……………………………………………………………………………… Data della firma: Numero della Rivista: 40300 GPU: 71 - Matematica, fisica e scienze applicate PD: 71 PS: 355 Data di continuare creazione della bozza: 6 luglio 2021 Journal_Society (per la Rivista di proprietà dell'Organizzazione)_[EN] – Contract Express V.1.3.8 (06_2021)-47557 1. Il Caporedattore deve esercitare il controllo dello sviluppo editoriale ed è responsabile del contenuto editoriale della Rivista. 2. Il Caporedattore deve applicare costantemente elevati standard editoriali come definiti nel Codice di condotta dell’Editore per i redattori di riviste accademiche come mostrato nell'Appendice “Codice di condotta dell'Editore”. 3. Il Caporedattore deve aderire a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.(i) tutte le leggi e i regolamenti anticoncussione e anticorruzione applicabili;

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Samples: Publishing Agreement

Disposizioni generali. i) Una Nessuna previsione del presente Information Memorandum costituisce o implica un’offerta, un’offerta di acquisto o la sollecitazione di un’offerta di vendita, di titoli in qualsiasi giurisdizione e l’adesione all’Offerta di Scambio o alla Consent Solicitation da parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo Obbligazionista in circostanze in cui tale adesione sia contraria alla legge non sarà accettata. Ciascun Obbligazionista che aderisca all’Offerta di riservatezza separato volto Scambio e/o alla Consent Solicitation sarà tenuto a regolare rilasciare alcune dichiarazioni, come, a titolo di esempio, che la sua adesione non è inibita da quanto previsto nelle Limitazioni all’Offerta e alla Distribuzione e di non essere una Persona Soggetta a Limitazioni ai sensi delle procedure di adesione all’Offerta di Scambio e alla Consent Solicitation ("Procedure di adesione all’Offerta di Scambio e alla Consent Solicitation"). Eventuali Istruzioni di Scambio o Istruzioni relative alla Consent, secondo i casi, da parte di un Obbligazionista che non sia abilitato a rilasciare tali divulgazioni. ii) Le licenze correlate ai Programmidichiarazioni non saranno accettate. Fermo restando quanto precede, a scanso di equivoci, tutti i portatori di Obbligazioni Esistenti potranno partecipare all’Assemblea degli Obbligazionisti riguardante le Serie di Obbligazioni Esistenti da essi detenute, anche se tali Obbligazionisti non hanno il diritto di aderire all’Offerta di Scambio o alla Consent Solicitation. Inoltre, tali Obbligazionisti avranno la facoltà di presentare le Istruzioni dell’Obbligazionista Soggetto a Limitazioni (“Restricted Noteholder Instruction”), come meglio indicato nell’Avviso di Convocazione. L’Emittente, i contratti Dealer Manager, i Fiscal Agent e l’Exchange and Tabulation Agent si riservano individualmente il diritto, a propria assoluta discrezione, di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi. iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitoreverificare, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordoa qualsiasi presentazione di Istruzioni di Scambio o di Istruzioni relative alla Consent, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere secondo i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso. Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunquecasi, se il Fornitore assegna più del 50% del lavorotale dichiarazione rilasciata da un Obbligazionista sia o meno legittima e, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere ove sia effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti la suddetta verifica a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo seguito della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi quale l’Emittente determini (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxxqualsivoglia motivo) che detta dichiarazione non sia legittima, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAle istruzioni in questione saranno respinte. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Information Memorandum

Disposizioni generali. i) Una parte 20.1. Il FORNITORE non divulgherà informazioni riservate all'altrapuò scalare le proprie richieste di risarcimento ai sensi del Contratto dalle richieste di risarcimento di XXXXX né rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto facendo valere il proprio diritto di ritenzione, senza la sottoscrizione salvo nel caso in cui i diritti o le richieste di risarcimento del FORNITORE non siano contestati da XXXXX o siano confermati dalla decisione finale di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazionitribunale competente. ii) Le licenze correlate 20.2. Qualora XXXXX non eserciti o eserciti in ritardo i propri poteri, diritti o rimedi ai Programmisensi del Contratto, i contratti tale ritardo non costituirà rinuncia singola o parziale di licenza inclusi nei ProgrammiXXXXX ai propri poteri, eventuali condizioni diritti o rimedi e non precluderanno l'esercizio futuro di licenza da accettare onlinetali poteri, servizi cloud diritti o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e rimedi. Qualora XXXXX rinunci a rivalersi di una violazione dei termini e delle condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessidel Contratto, tale circostanza non sarà da intendersi come rinuncia a rivalersi delle violazioni successive, sia di natura analoga che di altra natura. Nessuna rinuncia da parte di XXXXX sarà considerata valida se non comunicata per iscritto. iii) 20.3. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra LINDE e il FORNITORE in merito alla vendita e all'acquisto dei Beni e/o dei Servizi. Le modifiche o le variazioni del Contratto saranno ritenute valide soltanto se espressamente accettate per iscritto da LINDE. Gli accordi precedenti tra le parti e gli usi commerciali non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; saranno rilevanti ai fini dell'integrazione o della interpretazione dei termini del Contratto. 20.4. Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, nessuna disposizione del Contratto sarà applicabile da parte di marketing soggetti terzi. XXXXX può cedere il contratto o promozionali qualsiasi diritto o richiesta di alcun tiporisarcimento relativo al Contratto a qualsiasi soggetto terzo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla leggeper iscritto del FORNITORE. iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali. v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale. vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso). vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore. viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx. ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso20.5. Nel caso in cui uno o più termini o disposizioni del Contratto risultino nulli o inapplicabili, le restanti disposizioni del Contratto resteranno in pieno vigore nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Al posto della disposizione invalida o inapplicabile, o al rapporto tra le parti si applichi fine di colmare una lacuna contrattuale, sarà applicata la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornituradisposizione valida ed esecutiva che riflette, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunquepiù possibile, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla. Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo. x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una l'intento commerciale delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento. xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente. xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore. xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari). xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxxriguarda la disposizione ritenuta invalida, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESAinapplicabile o mancante. xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.

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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto