FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’ASST appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantiCodice. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 Codice, in caso di fallimento dell’Appaltatorefallimento, l’Amministrazione si riserva di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la facoltà di S.A. procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavoridelle prestazioni oggetto dell’appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo ragruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione del Ministero proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Impreseconcorrente con idoneità plurisoggettiva, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione il Ministero ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. In base al disposto dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’AppaltatoreCodice, l’Amministrazione il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta e si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaremandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, Codice l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.anticorruzione.it, www.anticorruzione.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione il Ministero ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaremandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, Codice degli appalti (D.lgs 50/2016) l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Istituzione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Istituzione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione l’Istituzione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridella fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 5 del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Codice e s.m.i.. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese110, in comma 5 del Codice e s.m.i.. In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare Codice l’Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del Codice, il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudica delegato, può eseguire i contratti stipulati dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è e facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è e tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. .
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione di Capitale Lavoro S.p.A. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Capitale Lavoro S.p.A. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’artIn base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 110 207/2010 e 140 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’AppaltatoreCodice, l’Amministrazione Capitale Lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.capitalelavoro.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva Codice la facoltà di interpellare Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
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Samples: Accordo Quadro
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Codice e s.m.i.. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in 110 del Codice e s.m.i.. In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare Codice l’Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del Codice, il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudica delegato, può eseguire i contratti stipulati dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
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Samples: www.aousassari.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione l’ARPAS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.regione.sardegna.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. dell’articolo 110 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.sispark.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’artSi applica l’art. 110 17 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione Capitolato speciale d’appalto al quale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoririnvia.
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Samples: www.sardegnaambiente.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’A.S.P. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione l’A.S.P. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Bando Di Gara D’appalto
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa dell’Impresa mandataria o, se trattasi di impresa Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato all’art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/06, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
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Samples: www.comune.monza.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione del Consorzio proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione mandataria,il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare Codice il Consorzio interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: www.cisaovesticino.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Appaltatore. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Appaltatore in sede di offerta.
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Samples: www.anticorruzione.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridella fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.regione.sardegna.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. Nel corso del rapporto contrattuale Il Comune si riserva di chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all'Appaltatore. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata.
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore dell’Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o oggetto del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazionepresente appalto. Qualora l’Appaltatore l’Aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione dell’INVALSI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore l’Aggiudicatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’INVALSI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione l’INVALSI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.invalsi.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazionepresente contratto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
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Samples: www.regione.basilicata.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 Codice, in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di Fondazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto.
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Samples: Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Per La Fornitura Di Legname
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis L’Appaltatore si obbliga per sé, per i sui eredi e aventi causa. In caso di crisi aziendale, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente dell’appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del medesimo appaltatore, nonché di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’appalto, unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione. In caso di appalto o morte del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una titolare di ditta individuale, nel caso sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di mortescegliere, interdizione o inabilitazione nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione od il recesso del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contrattoContratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di ImpreseNei R.T.I., in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il contratto Contratto con altra impresa un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predettesuddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contrattoContratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione della stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa 17 predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’artIn base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 110 207/2010 e 140 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’AppaltatoreCodice, l’Amministrazione la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Disciplinare Di Gara
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaremandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’artIn base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 110 207/2010 e 140 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’AppaltatoreCodice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.politicheagricole.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una il si tratti di ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione l’ARPAS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridella fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.sardegnaambiente.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto presente Contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione della Stazione appaltante proseguire il contratto Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contrattoContratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto Contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contrattoContratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel lavoro direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva Codice dei contratti la facoltà di interpellare Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto Contratto per il completamento dei lavoridel lavoro. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
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Samples: www.aceapinerolese.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: sardegnaterritorio.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
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Samples: www.e-comune.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaremandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandantidel servizio direttamente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, Codice l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare interpella progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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Samples: servizi.comune.fe.it
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento dell’Appaltatore del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione di Start proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa dell’Impresa mandataria o, se trattasi di impresa Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Start ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa un’Impresa mandante o, se trattasi di impresa Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, l’Amministrazione Start si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordopartecipato alla gara, Capitolato Amministrativo Pagina 11 di 13 risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: www.startromagna.it