Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e 14 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e di sei articoli. Il preambolo illustra le finalità dell’ac- cordo e gli articoli successivi individuano l’oggetto dell’accordo stesso:
Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e 12 articoli piu` un Allegato sulla tutela della pro- prieta` intellettuale. L’articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
(I) lndividuazione delle finalita` del- l’Accordo (articolo 1);
(II) Campi di collaborazione nei se- guenti settori (articolo 2): – biomedicina e biotenologia; – agricoltura e tecnologie alimentari; – energia e tutela dell’ambiente; – matematica, fisica, chimica e biolo- gia; – nanotecnologie e nuovi materiali; – informatica e telecomunicazioni; – tecnologie applicate ai beni cultu- rali ed alla loro tutela. – Verranno favoriti collaborazioni, scambi ed intese sia individuali che fra istitu- zioni di universitarie e di ricerca (articoli 3, 4, 5);
Illustrazione dell’articolato. Il testo dell’accordo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli. Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica. L’articolo 1 enuncia la finalità dell’accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi. L’articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca. L’articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali. L’articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione. L’articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione. L’articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi. L’articolo 7 stabilisce, con riferimento ai principi inclusi nell’annesso dell’accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni. L’articolo 8 decide la costituzione di una Commissione Mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell’elaborazione dei programmi esecutivi periodici. L’articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie relative all’attuazione e all’interpretazione dell’accordo. L’articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l’accordo. L’articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell’accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.
Illustrazione dell’articolato. L’articolo 1 stabilisce i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, volta ad una migliore conoscenza reciproca. L’articolo 2 afferma la volontà delle due Parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori. Tale articolo mira inoltre a favorire scambi di conoscenza ed esperienze nell’aggiornamento e formazione nell’area dell’informazione e dei suoi mezzi nell’ambito televisivo, radiofonico e filmico. Lo stesso articolo prevede altresì la collaborazione nell’ambito di traduzioni e di pubblicazioni sia in campo letterario che scientifico, finalizzata alla promozione della reciproca produzione letteraria e scientifica. L’articolo 3 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.), agricoltura, scienza della terra, tecnologia dell’informazione, energia ed ambiente, scienze della salute, biomedicina e biotecnologie, tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed altri settori che le Parti concorderanno. L’articolo 4 si incentra sulle attività di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l’organizzazione di convegni, di seminari e di altri eventi attinenti a scopi scientifici e tecnici. Prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di addestramento professionale e di corsi di aggiornamento, nonché ogni ulteriore forma di cooperazione che le Parti potranno concordare. L’articolo 5 mira a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, mediante progetti congiunti di ricerca e scavo, e mediante iniziative di restauro. Sono previste altresì la formazione di esperti nel campo, visite di conferenzieri e studiosi del settore e la partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi. L’articolo 6 si propone di favorire la cooperazione nel campo dell’istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, in questo ultimo caso anche mediante l’adozione di intese dirette. Lo stesso articolo riguarda altresì visite di docenti, conferenzieri e studiosi nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati nei due Paesi. L’articolo 7 esplicita la volontà delle due Parti, fatti salvi i principi di reciprocità e nei ...
Illustrazione dell’articolato. L’articolo 1 dichiara che entrambi i governi si impegneranno in attività di cooperazione nell’ambito delle scienze e della tecnologia, di comune accordo, a scopo pacifico ed a vantaggio reciproco. L’articolo 2 stabilisce: 1) che le Parti promuovono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; 2) che nell’ambito di questo Accordo le parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti/organismi di cooperazione; 3) che per enti di cooperazione si intendono qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa sul territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di Cooperazione nell’ambito di questo Accordo; 4) che le forme di attività di cooperazione sulla base di questo Accordo possono essere: incontri di vario genere, incontri di esperti, discussione e scambio di informazioni nel campo scientifico e tecnologico di carattere generale o specifico allo scopo di individuare progetti e programmi; scambi di informazioni concernenti attività, politiche, norme e regolamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo; visite e scambi di carattere generale o specifico; realizzazione di programmi e progetti di cooperazione; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti. L’articolo 3 stabilisce che allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggiano e favoriscono i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione. Le attività di cooperazione avviate nell’ambito dell’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica del 1990 tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, entrano a far parte dello stesso. In particolare, il presente accordo concerne la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra università in tema di alta formazione resta di competenza dell’accordo del 1990. Quanto previsto dall’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore concernente la cooperazione in campo culturale, specificatamente gli articoli 1, 2 e 3, rimane in vigore, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5. L’articolo 4 prevede che, ai fini dell’attuazione del presente accordo, le Parti possono decidere di istituire una Commissione congiunta composta da rappresentanti designati dalle Parti, le cui...
Illustrazione dell’articolato. Con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo per il triennio 2019- 2021, è stato raggiunto l’allineamento della vigenza della contrattazione integrativa del personale dirigente di II fascia dell’Agenzia con l’arco temporale della contrattazione collettiva nazionale. Per tale motivo nel corso dello scorso anno è stata sottoscritto un contratto integrativo, rinviando al corrente anno la definizione del triennio 2019-2021.
Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e 19 articoli. L’articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
1) lndividuazione dei settori prioritari di collaborazione (articolo 1);
2) Campi di collaborazione nei seguenti settori: – cultura ed arte, incluse la tutela e la conservazione del patrimonio culturale nella piu` ampia accezione (articolo 2); – istruzione scolastica, professionale ed universitaria (articolo 2); – scambi giovanili (articolo 2); – cinema, mezzi di comunicazione (articolo 2); – rapporti non solo fra i competenti Ministeri, ma anche fra i rispettivi enti locali ed istituzioni pubbliche e private (articolo 3); – scambi di artisti nei piu` diversi set- tori, dalla musica e danza alle arti visive e, partecipazione reciproca ad eventi particolar- mente rappresentativi del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi (articolo 4); – iniziative afferenti alle arti sceniche e figurative ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario ed archivistico (arti- coli 4 e 5); – istruzione scolastica, professionale ed universitaria; viene ampiamente detta- gliata la collaborazione fra le reciproche isti- tuzioni, mediante gli scambi di esperienze e materiali, nonche´ mediante la mobilita` di esperti e ricercatori, possibilmente anche al- l’interno di programmi europei e di iniziative multilaterali di carattere regionale (articolo 6); – al fine di favorire la mobilita`, ven- gono previste, sulla base della reciprocita` e compatibilmente con le rispettive risorse fi- nanziarie, borse di studio a favore di studenti e laureati dei due Paesi (articolo 7); – scambi di informazioni ed espe- rienze nei settori delle attivita` giovanili (arti- colo 8); – sostegno alle procedure per il rico- noscimento dei titoli rilasciati da istituzioni accademiche dei due Paesi (articolo 9); – collaborazione nel campo dell’edi- toria, che all’articolo 10 viene compiuta- mente dettagliata (paragrafo 1); il medesimo articolo (paragrafi 2 e 3) riserva ampio spa- zio ad iniziative volte alla salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione; – collaborazione specifica fra i media e fra i relativi operatori (articolo 11); – tutela dei diritti d’autore in accordo con le convenzioni internazionali (articolo 12); – tutela dei beni artistici, architetto- nici, archeologici, conservazione del patri- monio paesaggistico, nonche´ azioni di con- trasto al traffico illecito dei beni sopracitati, ampiamente dettagliata (articolo 13); – ampio spazio viene ris...
Illustrazione dell’articolato. Il testo dell’accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica si compone di un preambolo e 11 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 3 parti:
(I) Individuazione delle finalità dell’accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologi e dei possibili campi di collaborazione, specificando i settori e i modi attraverso i quali tale cooperazione potrà essere concretamente realizzata (art.1 - 6);
(II) Istituzione di una Commissione Italo – Bielorussa per la cooperazione scientifica e tecnologica, incaricata di verificare l’andamento dell’applicazione dell’Accordo (art.7) ;
(III) Clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di entrata in vigore, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (art. 9- 11).
Illustrazione dell’articolato. Il testo dell’accordo in materia di cooperazione culturale si compone di un preambolo e 11 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
(I) Individuazione delle finalità dell’accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea e dei principali Organismi Internazionali e Regionali (art.1);
(II) Campi di collaborazione nei settori: - cultura, arte con ampio riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nella più ampia accezione; - archivi e biblioteche (art. 3); - tutela dei diritti d’autore (art. 6); - tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci di contrasto al traffico illecito di beni culturali (art. 5); - sostegno alle attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (art. 7);
(III) Modalità di esecuzione della cooperazione culturale: - viene incoraggiata la cooperazione multilaterale; (art.4); - i programmi di cooperazioni verranno definiti dall’apposita Commissione Mista (art.8);
(IV) Clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di soluzione delle controversie, di entrata in vigore, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (artt. 9, 10,11).