Illustrazione dell’articolato Clausole campione

Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e 19 articoli. L’articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
Illustrazione dell’articolato. Con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo per il triennio 2019- 2021, è stato raggiunto l’allineamento della vigenza della contrattazione integrativa del personale dirigente di II fascia dell’Agenzia con l’arco temporale della contrattazione collettiva nazionale. Per tale motivo nel corso dello scorso anno è stata sottoscritto un contratto integrativo, rinviando al corrente anno la definizione del triennio 2019-2021. L’ipotesi di contratto integrativo, oggetto di questa relazione, sottoscritte il 12 giugno 2019, presenta ha provveduto ad aggiornare i parametri retributivi anche alla luce del nuovo Sistema di misurazione e valutazione del personale approvato il 21 febbraio 2019. L’ipotesi oggetto della presente relazione è costituita di sei soli articoli: Il campo di applicazione è individuato nel personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l’Agenzia, compreso il personale in assegnazione temporanea. La durata concerne il triennio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Le norme del presente contratto sostituiscono integralmente quanto sottoscritto nei precedenti contratti integrativi, che sono conseguentemente disapplicati. L’efficacia dei presenti accordi è conservata fino alla stipula del successivo. Il criterio è analogo a quello utilizzato nel precedente anno, distribuendo alla retribuzione di risultato il 19% delle disponibilità complessive pari a € 384.420,16. L’articolo 4 disciplina la sostituzione del dirigente e il relativo incarico ad interim confermando la disciplina esistente.
Illustrazione dell’articolato. Il testo dell’accordo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli. Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica. L’articolo 1 enuncia la finalità dell’accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi. L’articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca. L’articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali. L’articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione. L’articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione. L’articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi. L’articolo 7 stabilisce, con riferimento ai principi inclusi nell’annesso dell’accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni. L’articolo 8 decide la costituzione di una Commissione Mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell’elaborazione dei programmi esecutivi periodici. L’articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie relative all’attuazione e all’interpretazione dell’accordo. L’articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l’accordo. L’articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all’entrata in vigore (alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell’accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.
Illustrazione dell’articolato. L’articolo 1 stabilisce i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, volta ad una migliore conoscenza reciproca. L’articolo 2 afferma la volontà delle due Parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori. Tale articolo mira inoltre a favorire scambi di conoscenza ed esperienze nell’aggiornamento e formazione nell’area dell’informazione e dei suoi mezzi nell’ambito televisivo, radiofonico e filmico. Lo stesso articolo prevede altresì la collaborazione nell’ambito di traduzioni e di pubblicazioni sia in campo letterario che scientifico, finalizzata alla promozione della reciproca produzione letteraria e scientifica. L’articolo 3 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.), agricoltura, scienza della terra, tecnologia dell’informazione, energia ed ambiente, scienze della salute, biomedicina e biotecnologie, tecnologie per la conservazione dei beni culturali ed altri settori che le Parti concorderanno. L’articolo 4 si incentra sulle attività di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l’organizzazione di convegni, di seminari e di altri eventi attinenti a scopi scientifici e tecnici. Prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di addestramento professionale e di corsi di aggiornamento, nonché ogni ulteriore forma di cooperazione che le Parti potranno concordare. L’articolo 5 mira a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, mediante progetti congiunti di ricerca e scavo, e mediante iniziative di restauro. Sono previste altresì la formazione di esperti nel campo, visite di conferenzieri e studiosi del settore e la partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi. L’articolo 6 si propone di favorire la cooperazione nel campo dell’istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, in questo ultimo caso anche mediante l’adozione di intese dirette. Lo stesso articolo riguarda altresì visite di docenti, conferenzieri e studiosi nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati nei due Paesi. L’articolo 7 esplicita la volontà delle due Parti, fatti salvi i principi di reciprocità e nei ...
Illustrazione dell’articolato. L’articolo 1 dichiara che entrambi i governi si impegneranno in attività di cooperazione nell’ambito delle scienze e della tecnologia, di comune accordo, a scopo pacifico ed a vantaggio reciproco. L’articolo 2 stabilisce: 1) che le Parti promuovono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; 2) che nell’ambito di questo Accordo le parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti/organismi di cooperazione; 3) che per enti di cooperazione si intendono qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa sul territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di Cooperazione nell’ambito di questo Accordo; 4) che le forme di attività di cooperazione sulla base di questo Accordo possono essere: incontri di vario genere, incontri di esperti, discussione e scambio di informazioni nel campo scientifico e tecnologico di carattere generale o specifico allo scopo di individuare progetti e programmi; scambi di informazioni concernenti attività, politiche, norme e regolamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo; visite e scambi di carattere generale o specifico; realizzazione di programmi e progetti di cooperazione; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti. L’articolo 3 stabilisce che allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggiano e favoriscono i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione. Le attività di cooperazione avviate nell’ambito dell’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica del 1990 tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, entrano a far parte dello stesso. In particolare, il presente accordo concerne la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra università in tema di alta formazione resta di competenza dell’accordo del 1990. Quanto previsto dall’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano ed il Governo di Singapore concernente la cooperazione in campo culturale, specificatamente gli articoli 1, 2 e 3, rimane in vigore, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5. L’articolo 4 prevede che, ai fini dell’attuazione del presente accordo, le Parti possono decidere di istituire una Commissione congiunta composta da rappresentanti designati dalle Parti, le cui...
Illustrazione dell’articolato. Il testo dell’accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica si compone di un preambolo e 11 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 3 parti:
Illustrazione dell’articolato. Il testo dell’accordo in materia di cooperazione culturale si compone di un preambolo e 11 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e 12 articoli piu` un Allegato sulla tutela della pro- prieta` intellettuale. L’articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
Illustrazione dell’articolato. Il testo si compone di un preambolo e di sei articoli. Il preambolo illustra le finalità dell’ac- cordo e gli articoli successivi individuano l’oggetto dell’accordo stesso:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: