Limitazioni di responsabilità Clausole campione

Limitazioni di responsabilità. Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.
Limitazioni di responsabilità. 7.1 Salvo i casi di dolo o colpa grave, VODAFONE non è responsabile dei danni di qualunque natura, sia diretti che indiretti, subiti dal Cliente e/o dai Driver, in relazione all’utilizzo dei dati e delle informazioni resi in esecuzione del Servizio conformi a quelli contenuti nella banca dati da cui provengono. 7.2 VODAFONE non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Cliente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche di VODAFONE o di terzi ovvero di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti da VODAFONE o da persone di cui questa debba rispondere, nonché per i casi di mancato o non corretto uso del Servizio, per l’incompatibilità della tecnologia del Servizio con altri prodotti software o con i sistemi hardware utilizzati dal Cliente; per la perdita, alterazione o modifica dei dati o dei programmi, per ritardi e/o errori che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi da parte di terzi fornitori dei servizi, purché tempestivamente comunicati a VODAFONE, per eventuali fermi macchina che blocchino le funziona- lità richieste; per episodi di negligenza da parte del Cliente nella custodia dei dati identificativi. 7.3 L’eventuale responsabilità di VODAFONE, per qualunque danno, diretto o indiretto, causato dal Servizio, è in ogni caso limitata ad un importo pari al corrispettivo annuo del presente Accordo, salvi i casi di dolo o colpa grave. 7.4 Resta inteso che tutti i prodotti, servizi o articoli realizzati o forniti da terzi (ivi inclusi i veicoli tracciati con le Box di Vodafone) non sono coperti dalla garanzia limitata di Vodafone e/o Partner e gli stessi non saranno responsabili per malfunzionamenti di tali prodotti, servizi o articoli. Oltre alle Box e alla Piattaforma, oggetto del presente Accordo, il Cliente potrebbero aver bisogno di ac- quistare, concedere in licenza o procurarsi prodotti, software, dati o servizi da terzi per consentire il pieno utilizzo o funzionalità delle Box e dei Servizi. 7.5 Il Cliente sarà responsabile di garantire che tutti i prodotti, software, dati o servizi di terze parti soddisfino i requisiti minimi, inclusi, senza limitazioni, velocità di elaborazione, memoria, software client, accesso a Internet, Internet o altri canali di comunicazione a banda larga. 7.6 Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali e nella proposta commerciale e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ...
Limitazioni di responsabilità. 5.1 Optima non sarà responsabile nei confronti del Cliente nel caso di impossibilità di attivare il Servizio per ragioni tecniche e/o amministrative, di indisponibilità della linea telefonica da parte del richiedente, del mancato consenso del titolare dell’impianto telefonico, di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell’erogazione dei Servizi causati da: (a) forza maggiore, (b) manomissioni o interventi sui Servizi o sugli apparati terminali forniti da Optima, effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati da Optima, (c) errata/impropria utilizzazione dei Servizi da parte del Cliente, (d) problemi riconducibili alla configurazione degli apparati terminali, dei dispositivi hardware o della rete locale (LAN) non imputabili ad Optima, (e),incompatibilità o malfunzionamento (per difetti di produzione, errori di installazione, collaudo e manutenzione) degli apparati terminali o dei dispositivi accessori di proprietà del Cliente e forniti da terze parti, (g) guasti della rete locale a cui venga collegata la linea Internet o indisponibilità del Servizio causata da interruzione totale o parziale dei servizi forniti da altri operatori. 5.2 Ai sensi della Delibera Agcom n. 348/2018/Cons “Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali” del 18 luglio 2018, qualora il Cliente utilizzi apparecchiature terminali di sua proprietà forniti da terze parti per accedere ai servizi di telecomunicazione forniti da Optima è tenuto a reperire le informazioni per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e configurazione degli apparati terminali nell’area Clienti del sito aziendale o contattando il Servizio Clienti. 5.3 Optima non sarà responsabile verso il Cliente, i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o i terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni dei Servizi se non direttamente imputabili a dolo o colpa grave di Optima. Optima non garantisce la permanenza della larghezza di banda, la quale è soggetta ad oscillazioni dipendenti dal volume di traffico insistente sulle linee impegnate. Il Cliente assume esclusiva responsabilità per (a) l’utilizzazione diretta o indiretta di apparati terminali collegati alla rete di Optima che siano priv...
Limitazioni di responsabilità. SALVO PER GLI OBBLIGHI DI MICROSTRATEGY AI SENSI DELLA CLAUSOLA “RISARCIMENTO DEI DANNI”, LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DI MICROSTRATEGY E DI TUTTE LE SUE CONSOCIATE E I SUOI LICENZIATARI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE E DI TUTTE LE SUE CONSOCIATE NON ECCEDERÀ GLI IMPORTI CHE SONO STATI CORRISPOSTI O PAGABILI A MICROSTRATEGY NEI DODICI (12) MESI PRECEDENTI LA PRIMA DOMANDA FATTA DAL CLIENTE. IN NESSUN CASO, MICROSTRATEGY O QUALSIASI SUA CONSOCIATA PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, EMERGENTE O ESEMPLARE SIA CONTRATTUALE CHE EXTRACONTRATTUALE O DI ALTRA NATURA. ANCHE QUALORA MICROSTRATEGY O QUALSIASI SUA CONSOCIATA SIA STATA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI E ANCHE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO PRINCIPALE DI UN RIMEDIO CONCORDATO O DI INAPPLICABILITÀ DELLO STESSO O PER QUALSIASI ALTRA RAGIONE. PREMESSO QUANTO SOPRA, LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI MICROSTRATEGY PER OGNI PRETESTA DEL CLIENTE, NELLA MISURA IN CUI LA PRETESA SIA GENERATA O OCCASIONATA DALL’UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE DI TERZE PARTI, NON SUPERERÀ L’IMPORTO PREVISTO IN CASO DI RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DI SOLUZIONI DI TERZE PARTI IN RELAZIONE ALLA PRETESA.
Limitazioni di responsabilità. 8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro. 8.2 Il Provider, nell’osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e dell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste dal contratto e dagli allegati. 8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal “Regolamento”.
Limitazioni di responsabilità. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la responsabilità di Vodafone nei confronti del Cliente derivante dall`esecuzione del presente Contratto è relativa ai soli danni diretti, nel limite dell’im- porto effettivamente pagato dal Cliente per i Servizi che hanno dato origine a tale responsabilità. La presente limitazione si applica qualunque sia il fondamento giuridico delle azioni risarcitorie poste in essere dalla Società, siano esse relative a inadempimento con- trattuale, colpa (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva o violazione delle garanzie.
Limitazioni di responsabilità. 9.1. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore nel caso non riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal contratto. 9.2. Il Fornitore non potrà ritenersi responsabile verso l’Acquirente, salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete Internet al di fuori del controllo proprio o di suoi subfornitori. 9.3. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti dall’Acquirente a seguito della mancata esecuzione del contratto per cause a lui non imputabili, avendo l’Acquirente diritto soltanto alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenuti. 9.4. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che possa essere fatto da parte di terzi, delle carte di credito, assegni e altri mezzi di pagamento, per il pagamento dei prodotti acquistati, qualora dimostri di aver adottato tutte le cautele possibili in base alla miglior scienza ed esperienza del momento e in base all’ordinaria diligenza. 9.5. In nessun caso l’Acquirente potrà essere ritenuto responsabile per ritardi o disguidi nel pagamento qualora dimostri di aver eseguito il pagamento stesso nei tempi e modi indicati dal Fornitore.
Limitazioni di responsabilità. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, e fermo restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari nonché danni per lesione all’immagine e/o alla reputazione commerciale. Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Port Utilities S.p.A. non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al corrispettivo annuale relativo al Servizio che ha dato origine al danno, salve le previsioni inderogabili di legge. In ogni caso, P or t Ut i l i t i es S.p.A. non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti dei servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla rete, di interruzione di continuità alla rete elettrica 220v che alimenta i dispositivi d’accesso, senza i quali non si può far uso dei servizi oggetto del presente contratto. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, P o r t U t i l i t i e s S.p.A. non sarà responsabile per danni derivanti da manomissioni o interventi sul servizio effettuati da parte del cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati da Port Utilities S.p.A., da malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione dei terminali utilizzati dal Cliente, da interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale fornito da altro operatore di telecomunicazioni, da inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica), da attività e/o decisioni governative e/o della Pubblica Amministrazione (es.: ritardo nel rilascio di permessi e/o autorizzazioni), da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o regolamentare che inibissero l’erogazione dei Servizi o la sospensione o revoca della licenza, da cessazione dell’attività o fallimento dei concessionari o di altri operatori anche pubblici necessari per effettuare i Servizi. Port Utilities S.p.A. non sarà responsabile nel caso in cui caratteristiche tecniche, s...
Limitazioni di responsabilità. 11.1 Le caratteristiche dell’energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente po- tranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, Sorgenia, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estranea all’attività di di- spacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non confor- mità dell’energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dalla Società di Distribuzione, né per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Sorgenia si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest’ultimo possa eventual- mente agire nei confronti del soggetto responsabile. 11.2 Sorgenia non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o delle Società di Distribuzione e guasti del Misu- ratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. 11.3 Sorgenia non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. 11.4 In ogni caso Sorgenia non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell’esecuzio- ne del Contratto o, comunque, cagionati da Sorgenia, salvo che siano imputabili a Sorgenia a titolo di dolo o colpa grave.
Limitazioni di responsabilità a) LDW (protezione casco) Mediante la sua stipulazione, la copertura di responsabilità limitata esonera il noleggiante dalla responsabilità (tranne che per l'importo della franchigia in caso di sinistro concordato nel contratto di noleggio) per i danni subiti o causati al veicolo, alle sue parti o accessori (esclusi danni a ruote, cristalli, motore, sottoscocca e tetto del veicolo) in caso di incidente stradale, nonché danni o pregiudizi subiti per furto, tentato furto o atti vandalici. Per quanto riguarda la limitazione di responsabilità per danni subiti o danni causati al veicolo, alle sue parti o accessori in caso di incidente stradale, essa è applicabile solo se il noleggiante compila correttamente il documento di constatazione amichevole, in cui devono essere chiaramente indicati i dati dei veicoli e dei conducenti coinvolti nel sinistro e le condizioni e circostanze in cui si è verificato il medesimo. Per quanto riguarda la limitazione di responsabilità per pregiudizi o danni causati al veicolo, alle sue parti o accessori, subiti per furto, tentato furto o atti vandalici, essa è applicabile solo se il noleggiante restituisce alla società di noleggio il mazzo di chiavi originale del veicolo noleggiato, consegnatogli al momento della formalizzazione del contratto, senza manipolazione alcuna, così come l'originale della denuncia del sinistro presentata presso le autorità competenti. b) TG (Protezione Pneumatici e Cristalli) Con la sua stipulazione, la copertura di ruote e cristalli assicura il noleggiante contro i danni a entrambi gli elementi. c) BF (Super Top Cover LDW) La copertura di riduzione di limitazione di franchigia BF consente l'esenzione totale e/o parte della stessa a carico del noleggiante che non sia coperta dalla copertura LDW. La riduzione della franchigia si applica solo a determinati tipi di veicoli e il suo ammontare specifico varia a seconda del tipo di veicolo noleggiato. La stipulazione di questa copertura opzionale BF richiede la precedente stipulazione della copertura LDW.