Common use of Oggetto dell’assicurazione Clause in Contracts

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: www.qualitygroup.it, cdn.revolution.travel, www.velabus.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali del massimale di € 5.000,00 per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, periodo di soggiorno in Hotel per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,003.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 16 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.1621.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi, Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi, Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato La Società indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate polizza., i danni materiali e documentate sostenute dall’Assicuratodiretti subiti dal veicolo descritto in polizza, durante il viaggiocompleto dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunioincendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; - la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso; - spese per La Società indennizza anche i medicinali prescritti danni materiali e diretti subiti dal medico curante veicolo assicurato a causa di incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite occasione di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgentitumulti popolari, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00scioperi o sommosse. In caso di ricovero ospedaliero sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, secondo quanto previsto in caso polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di day Hospital a seguito Euro 154,00; - la Società indennizza, fino alla concorrenza di infortunio o malattia Euro 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per altre fonti di luce e per la batteria; - la Società rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento direttopolizza, le spese saranno rimborsate sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro la Società rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque polizza, sotto deduzione della franchigia di Euro 520,00 che rimane a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16dell’Assicurato.

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Samples: www.amissima.it, www.amissima.it, www.hdiitalia.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l’assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella scheda forma “claims made” obbligandosi a tenere indenne l’Assicurato di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici civilmente responsabile in conseguenza di malattia Danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento dell’Attività Professionale, unicamente nel caso di:  azione di surrogazione esperita dall’impresa di assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o infortuniodal CCNL; - spese  azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge;  Perdite Patrimoniali, incluse nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, entro un limite del 10% del Danno indennizzato. Tutto quanto sopra riportato a condizione che per le visite mediche ambulatorialitali Xxxxx egli sia stato dichiarato responsabile, gli accertamenti diagnostici ed esami totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti. L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per Xxxxx derivanti da interventi di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite primo soccorso eseguiti per dovere di euro 1.500,00solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita; - spese in tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite ciascun Sinistro di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino un importo pari a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente1.000.000,00 (unmilione/00). Resta comunque a carico dell'Assicuratoesclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell’Azienda Sanitaria, ad esclusione di quanto previsto al capoverso che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16precede.

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Samples: www.aousassari.it, www.underwriting.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda nel Modulo di polizza Polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o od interventi urgentiurgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibiliconseguenti a malattia, manifestatesi manifestatasi durante il periodo di validità della garanzia. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero. L’Impresa assicura il rimborso delle spese: - Mediche; - Farmaceutiche; - Ospedaliere; sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia. Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di curacura in conseguenza di malattia con il limite indicato nell’Allegato A; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro con il limite di euro 1.500,00indicato nell’Allegato A; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o a malattia indennizzabile a termini di polizza polizza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare la Centrale OperativaOperativa dell’Impresa (attiva 24h su 24h) nel più breve tempo possibile e, su richiesta dell'Assicuratoin ogni caso, prima delle sue dimissioni dall’Istituto di Cura. Solamente in caso di corretto adempimento di tale obbligo l’Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese medichemedichenei limiti indicati dal già citato Allegato A. Al contrario, in caso di mancato adempimento di quanto prescritto al comma che precede ovvero in assenza di denuncia con le modalità sopraelencate, il massimale relativo alla garanzia spese mediche s’intende automaticamente limitato alla somma complessiva di Euro 300.000,00 (trecentomila/00). Nei casi in cui Esclusivamente per i viaggi all’interno dell’Unione Europea, l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, rimborsa le spese saranno rimborsate mediche a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall’Assicurato da parte della Centrale Operativadelle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi Pertanto, l’Assicurato, prima di infortuni verificatisi durante intraprendere il viaggio saranno rimborsate nel limi te all’interno dell’Unione Europea – se non ha ancora ricevuto dall’ASL la T.E.A.M (Tessera Europea di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data Assicurazione Malattia) – dovrà ottenere dall’Ufficio locale ASL (Azienda Sanitaria Locale) il Modulo E101 od E111 che daranno diritto a ricevere alcuni trattamenti sanitari gratuiti nei paesi dell’Unione Europea. L’Ufficio ASL informerà l’Assicurato su quale modulo compilare a seconda del tipo di rientroviaggio che intende intraprendere. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro L’Assicurato è tenuto a portare con sé due fotocopie del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16modulo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 26 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’artall’Art. 4.1631.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza (i.e. € 5.000,00) verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza (i.e. € 1.000,00 in Italia e € 5.000,00 all’Estero) verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00500,00, purché sostenute entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno verran- no rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratodall'Assi- curato, durante il viaggio, per cure o od interventi urgentiurgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibilicon-seguenti a malattia, manifestatesi manifestatasi durante il periodo di validità della garan- zia. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero. - farmaceutiche; - mediche; - ospedaliere; Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia assicura il rimborso delle spese: - - - sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia. Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di curacura in conseguenza di malattia con il limite indicato nell’allegato 1; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro ma- lattia con il limite di euro 1.500,00indicato nell’allegato 1; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o a malattia indennizzabile a termini di polizza polizza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Centrale OperativaOperativa dell'Impre- sa (attiva 24h su 24h) nel più breve tempo possibile e, su richiesta dell'Assicuratoin ogni caso, prima delle sue dimissioni dall’Istituto di Cura. Solamente in caso di corretto adempimento di tale obbligo l'Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese medichemediche nei limiti indicati dal già citato Allegato 1. Nei casi Al contrario, in cui l’Impresa non possa effettuare caso di mancato adempimento di quanto prescritto al comma che precede ovvero in assenza di denuncia con le modalità sopraelencate, il pagamento diretto, le massimale relativo alla garanzia spese saranno rimborsate a termini mediche s'intende automaticamente limitato alla somma complessiva di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamenteEuro 300.000 (trecentomila/00). Resta comunque a carico dell'Assicurato, inteso che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per per gli importi superiori a Euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute in Italia tramite Bonifico bancario, Carta di credito o altro documento attestante la tracciabilità del pagamento. Esclusivamente per i soli casi viaggi all’interno dell’Unione Europea, l’Impresa rimborsa le spese mediche a completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall'Assi- curato da parte delle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, l’Assicurato, prima di infortuni verificatisi durante intraprendere il viaggio saranno rimborsate nel limi te all’interno dell’Unione Europea – se non ha ancora ricevuto dall'ASL la T.E.A.M (Tessera Europea di € 1.000,00Assicurazione Malattia) – dovrà ottenere dall'ufficio locale ASL (Azienda Sa- nitaria Locale) il Modulo E101 od E111 che daranno diritto a ricevere alcuni trattamenti sanitari gratuiti nei paesi dell'Unione Europea. L'ufficio ASL infor- merà l'Assicurato su quale modulo compilare a seconda del tipo di viaggio che intende intraprendere. L'Assicurato è tenuto a portare con sé due fotocopie del modulo. - MASSIMALI E LIMITI La garanzia è prestata nei limiti dei Massimali pre- visti nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 per sinistro e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16per Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, sino ad un massimo di € 15.000 per sinistro, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei massimali diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese: - per Assicurato indicati nella scheda l’intervento di polizza verranno rimborsate un legale; - per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - conseguenti ad una transazione autorizzata da Groupama Assicurazioni S.p.A.; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa; - per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura: - le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratoper l’assistenza di un interprete, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite massimo di euro 1.500,0010 ore lavorative; - le spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000,00€ 1.000; - spese mediche sostenute a bordo di una nave l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di euro 800,00€ 10.000; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione l’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito alla Società entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Garanzia Responsabilità Civile Auto E Altre Garanzie Relative Alle Autovetture

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite Avvalendosi del proprio Ufficio Sinistri per la gestione e la liquidazione dei massimali Sinistri, accaduti nell’ambito della vita privata, Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per Assicurato indicati nella scheda l’Italia (di polizza verranno rimborsate seguito AXA Assistance) assicura il Cyber Risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet. La Garanzia Cyber Risk comprende i seguenti oneri:  le spese mediche accertate per l’intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;  le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell’Assicurato e documentate sostenute spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;  le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del legale”;  le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del legale”;  il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;  le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato, durante il viaggio;  le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo la risoluzione di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero Controversie garantite in istituto di curapolizza; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; -  le spese per le visite mediche ambulatorialiun secondo legale domiciliatario, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese unicamente in fase giudiziale, per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, un rimborso massimo fino a € 200,00 per Assicurato2.500. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; - spese  gli oneri relativi alla registrazione di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, atti giudiziari fino ad un limite di 5.000,00500. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto AXA Assistance fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese mediche. Nei casi legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate relazione a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali vertenze e procedimenti previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16polizza.

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Samples: nexi.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgentichirurgici urgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibiliricevuti sul posto nel corso del viaggio, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza del massimale per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura di: − Euro 500,00 per Assicurati residenti in Italia; − Euro 3.000,00 per Assicurati residenti in Europa; − Euro 5.000,00 per Assicurati residenti nei restanti paesi del Mondo. La Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia comprende le: - anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso. Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in istituto Istituto di curacura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale sopra indicato per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura. Nei massimali indicati sono comprese: - le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 Euro 250,00 per Assicurato; - le spese per riparazioni di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicinoprotesi, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital solo a seguito di infortunio o malattia indennizzabile infortunio, fino a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese medicheEuro 250,00 per Assicurato. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, - le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratoricerca e salvataggio, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro in Italia per i soli casi e di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16Euro 2.500,00 all’Estero.

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Samples: Convenzione Europ Assistance Italia

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali L’assicurazione è prestata per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate la responsabilità civile e documentate sostenute dall’Assicuratoprofessionale, durante il viaggioderivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o infortunio; più Dipendente/Amministratori di cui l’Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - spese il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, - il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili. L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per le visite mediche ambulatorialimulte e/o ammende, gli accertamenti diagnostici ed esami sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di laboratorio (errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché pertinenti alla malattia non derivanti da incendio, furto o all’ infortunio denunciati) rapina. L'Assicurato può richiedere, anche prima della sentenza definitiva della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa di uno o più dei Dipendenti/Amministratori identificati nella Scheda, il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro massimo del 20% dell’indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute € 50.000,00, a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro fino all’istituto stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a €. 300.000,00 ✓ L’Assicurato si obbliga a restituire agli Assicuratori, nel termine di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, quegli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità. ✓ Le somme anticipate dagli Assicuratori all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di rientroresponsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti degli Assicuratori nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori. Sono sempre comprese in garanzia ✓ Per effetto di quanto sopra, é fatto obbligo all’Assicurato di notificare agli Assicuratori le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui all’art. 4.10 i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e Rientro del Viaggiatore Convalescente le sentenze di condanna per cui all’art. 4.16abbia titolo a rimborso.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 30.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei massimali per Assicurato suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate in polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: - le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggioper l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro; - le spese per un secondo legale domiciliatario, per cure un importo massimo fino a Euro 2.500,00 per sinistro (che verranno eventualmente decurtati dal massimale sopra indicato), unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; - le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o interventi urgentidi transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera A); - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera B); Europ Assistance non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante si assume il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende lepagamento di: - spese di ricovero multe, ammende o sanzioni pecuniarie in istituto di curagenere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza Procedura Penale). E’ inoltre escluso il pagamento di malattia spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. E’ assicurato: - Il Medico o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatorialiOdontoiatra, gli accertamenti diagnostici ed esami sia lavoratore dipendente che libero professionista, Associato ad A.r.i.t.m.i.a., nonché Contraente del Modulo di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00Adesione. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte favore del Contraente della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16Polizza.

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Samples: Convenzione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda La garanzia copre i danni al motoveicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scop- pio, azione del fulmine e caduta di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate aeromobili, loro parti o cose trasportate e documentate sostenute dall’AssicuratoFurto (con- sumato o tentato), Rapina, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del motoveicolo. Sono altresì compresi i danni subiti dal motoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina. ESEMPIO: scoperto del 15% con un minimo di € 206 (franchigia). Per un danno liquida- bile di € 6000, € 900 non vengono liquidati. Per un danno di € 1000, essendo il viaggio, per cure o interventi urgenti15% (€ 150) inferiore al minimo previsto, non procrastinabili vengono liquidati € 206. Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli: Il Contraente deve chiedere l’adeguamento ad ogni scadenza annuale (art. 16.2) Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TER- ZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli: 21 – Massimale di polizza, 22 – Oggetto dell’assicurazione, 22.3 – Delimitazioni, 23 – Limiti territoriali, 24 – Decorrenza della garan- zia, 27 – Prescrizione - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato paga- mento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e imprevedibilifranchigie, manifestatesi durante il periodo di validità della garanziasono eviden- ziate nelle descrizioni delle singole garanzie. La garanzia comprende le: - rimborsa l’onere delle spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico giudiziali e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio stragiudiziali (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite massimale indica- to in polizza, Art. 21) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all’Art. 22.2 – Rischi Assicurati. Le garanzie vengono prestate (per eventi connessi alla circolazione del motoveicolo) a fa- vore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base ad un contratto di euro 1.500,00; - spese per leasing (Art. 22.1 – Assicurati). Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la garanzia copre tutti i medicinali prescritti gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l’Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell’Assicurato è regolata dall’Art. 25.2. Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal medico curante in loco Presiden- te del tribunale competente (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciativedi Art 25.1) entro il limite ! Avvertenze: l’elenco degli oneri compresi nell’assicurazione ed i limiti di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00indennizzo (fermo quanto previsto all’Art. 21) sono indicati nell’Art.22 – Oggetto dell’Assicurazione. In caso di ricovero ospedaliero sinistro l’Assicurato deve informare subito l’intermediario dell’accaduto e comuni- care il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall’Impresa, vedi Art. 25.2). Entro 5 giorni dal sinistro, l’Assicurato deve trasmettere all’impresa gli atti giudiziari e ogni altro documento inerente all’accaduto (Art. 25). Dopo l’apertura del sinistro, l’Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (Art. 25.1). Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verranno corrispo- ste a CARGEAS Assicurazioni, che le ha sostenute (Art. 26). Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della garanzia sono a carico dell’Assicurato (art. 28). Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE Assistenza si compone di una serie di garanzie (di seguito elencate) che, in caso di day Hospital a seguito sinistro (vedi Definizioni specifiche della Garanzia 5) verificatosi nel corso di infortunio o malattia indennizzabile a termini va- lidità della polizza, determina la richiesta delle prestazioni di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione Europ Assistance da parte della Centrale Operativadell’Assicurato. Le spese mediche sostenute Il pacchetto di prestazioni si divide in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.tre gruppi:

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate Aviva garantisce all’Assicurato le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratoseguenti prestazioni, durante il viaggioentro i limiti indicati: Se l’Assicurato, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunioInfortunio o Malattia, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese necessiti di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicinouna consulenza medica, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o può mettersi in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza contatto con la Centrale OperativaOperativa 24 ore su 24, su richiesta dell'Assicuratotutti i giorni, provvederà sabato, domenica e festivi inclusi. Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della richiesta: Quando l’Assicurato necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il servizio fornisce, inoltre, 7 in conformità al pagamento diretto delle spese medicheRegolamento Isvap n°12 del 9 gennaio 2008. Nei casi informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in previsione di viaggi all'estero. Se l’Assicurato, successivamente al predetto consulto, necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui l’Impresa si trova l’Assicurato. Il servizio non possa effettuare il pagamento direttofornisce diagnosi o prescrizioni. Quando, le spese saranno rimborsate in seguito ad Infortunio o Malattia suscettibili di dover dar luogo a termini interventi di polizza sempreché autorizzate dalla particolare complessità, l’Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa contattata preventivamenteè in grado di mettere a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Resta L'équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all'occorrenza, ad individuare e segnalare all’Assicurato medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il centro in polizza questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e le relative franchigiedi lingua. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente, individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale OperativaOperativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell'Assicurato. Le spese mediche sostenute in Italia Quando l'Assicurato necessita di una consulenza telefonica di carattere medico- specialistico, la Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un'équipe di specialisti con i quali questi può conferire direttamente per i soli casi ricevere informazioni di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientroprima necessità. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

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Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA. L’Assicurazione è prestata per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il viaggioPERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, per cure o interventi urgentipurché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta. In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, non procrastinabili le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e imprevedibilidai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, manifestatesi durante il periodo purché accettate dagli ASSICURATORI. A maggior precisazione s’intendono comprese nella garanzia della presente POLIZZA: • L’attività di validità Consulenza ecologica ed ambientale; • Per attività di Accertamento della garanziaConsistenza Statico- Funzionale, (Fascicolo Fabbricato); • L’attività di supporto al R.U.P., (X.Xxx. 163/2006); • DIA e super DIA, CIL, CILA, SCIA e successive modifiche ed integrazioni; • L’attività di project management nell’ambito del settore costruzioni; • Contratti di natura professionale inerenti a responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno. La garanzia comprende le: - spese POLIZZA opera in relazione alle asseverazioni di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - congruità delle spese per le visite mediche ambulatorialibonus minori e sisma bonus (no Ecobonus 110%) ai sensi del Decreto Antifrode DL 11 novembre 2021 n. 157 e Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 e s.m.i., gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.fatto salvo che:

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale Ingegneri

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite La Società indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei massimali per Assicurato indicati nella scheda pezzi di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate ricambio e documentate sostenute dall’Assicuratodegli accessori stabilmente fissati sul veicolo, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunioincendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; - la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 160,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso; - spese per La Società indennizza anche i medicinali prescritti danni materiali e diretti subiti dal medico curante veicolo assicurato a causa di incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite occasione di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgentitumulti popolari, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00scioperi o sommosse. In caso di ricovero ospedaliero sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, secondo quanto previsto in caso polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di day Hospital a seguito Euro 154,00; - la Società indennizza, fino alla concorrenza di infortunio o malattia Euro 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per altre fonti di luce e per la batteria; - la Società rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento direttopolizza, le spese saranno rimborsate sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro la Società rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque polizza, sotto deduzione della franchigia di Euro 520,00 che rimane a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16dell’Assicurato.

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Samples: www.assinvest.net

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate polizza, i danni materiali e documentate sostenute dall’Assicuratodiretti subiti dal veicolo descritto in polizza, durante il viaggiocompleto dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunioincendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; inoltre: - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami HDI Italia rimborsa fino ad un massimo di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicuratoevento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso; - spese HDI Italia indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in occasione di cura più vicinotumulti popolari, fino ad € 5.000,00scioperi o sommosse. In caso di ricovero ospedaliero sinistro HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, secondo quanto previsto in caso polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di day Hospital a seguito € 150,00; - HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza di infortunio o malattia € 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per altre fonti di luce e per la batteria; - HDI Italia rimborsa, sino alla concorrenza di € 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento direttopolizza, le spese saranno rimborsate sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro HDI Italia rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque polizza, sotto deduzione della franchigia di € 500,00 che rimane a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16dell’Assicurato.

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Samples: www.hdiitalia.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia Infortunio indennizzabile a termini di polizza la Centrale OperativaSocietà assicura, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare entro il pagamento direttomassimale indicato nel Modulo di polizza, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque mediche accertate, rimaste a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul postosostenute nei 120 giorni successivi all’evento. In particolare, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza vengono riconosciute le seguenti spese: • Se c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale - Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al Day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; - Assistenza medica e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te ricovero; - Esami, acquisto di € 1.000,00medicinali, purché sostenute entro 30 prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali effettuati nei 90 giorni dalla data successivi la cessazione del ricovero o del day hospital, o l’intervento chirurgico ambulatoriale. • Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale - Accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di rientro. Sono sempre comprese in garanzia laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato mediche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali effettuati nei giorni successivi all'infortunio. • Cure e protesi dentarie da infortunio Per le modalità ed i criteri di cui all’art. 4.10 calcolo della liquidazione e Rientro del Viaggiatore Convalescente per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti condizioni di cui all’art. 4.16assicurazione.

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Samples: globalassistance.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggiospese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per cure o interventi urgentimorte, non procrastinabili per lesioni personali e imprevedibiliper danneggia- menti a cose, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio del- l’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o infortunioper fatto di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: - ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g); - spese da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o con- dutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per le visite mediche ambulatorialisingolo si- nistro, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia una franchigia di € 200,00. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tuba- zioni o all’ infortunio denunciati) entro condutture, la garanzia e prestata con il limite di euro 1.500,00€ 5.000,00 per sinistro e per anno as- sicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 200,00. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qua- lora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa. Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per cia- scun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 19 del settore A - Incendio). Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00. con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso. L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e suc- cessive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgi- mento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mo- diche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220035); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gra- vissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. in- dicato in loco Polizza (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite mod. 220035). L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità ci- vile derivante all’Assicurato per danni cagionati a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza terzi da stagisti e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16tirocinanti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’AssicuratoL’Impresa, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese con la presente Copertura valida esclusivamente per le visite mediche ambulatorialisole autovet- ture ad uso privato, gli accertamenti diagnostici ed esami si obbliga a pagare la differenza tra: il prezzo di laboratorio acquisto indicato da “Automobili Nuove” di Quattroruote (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciatiquello risultante dalla fattura di acquisto se utilizzata per determinare il valore assicu- rato in Polizza) entro il limite per autovetture con data di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, prima immatricolazione fino a € 200,00 6 (sei) mesi, o dal Valore Commerciale desunto da “Automobili Usate” di Quattroruote (o eventuale fattura d’acquisto per Assicurato; - spese il passaggio di trasporto dal luogo proprietà) all’atto dell’assun- zione per autovetture usate, e l’importo più elevato tra il Valore Commerciale dell’Autoveicolo desunto da Quattroruote al momento del sinistro fino all’istituto Sinistro, e l’indenniz- zo riconosciuto in virtù delle Coperture di cura più vicinoResponsabilità Civile verso Terzi e Cor- pi Veicoli Terrestri. L’indennizzo, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare con il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te massimo Risarcimento di € 1.000,0020.000,00, purché sostenute sarà pari al 100% della differenza sopra determinata, se il Sinistro si verificherà entro 30 giorni 3 (tre) anni dalla data di rientroprima immatricolazione, pari al 50% della differenza entro 4 (quat- tro) anni dalla data di prima immatricolazione, pari al 40% entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione e pari al 30% entro il sesto anno (Art. Sono sempre comprese 23.6 – Esclusioni – lettera a), dalla data di prima immatricolazione. Nel caso in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’artavvenga un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Coper- tura, ma il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro risulti uguale al valore GAP assicurato, l’Impresa procederà a liquidare un importo pari al 10% del valore sopra menzionato; resta inteso e convenuto, che gli inden- xxxxx liquidati dall’Impresa oppure il risarcimento erogato all’Assicurato tramite la Compagnia che assicura la Responsabilità Civile verso terzi del civilmente re- sponsabile (Art. 4.10 23.4 – Obblighi del Contraente e Rientro dell’Assicurato), fanno decadere la suindicata liquidazione percentuale del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.1610%.

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Samples: www.cargeas.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l’assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella scheda forma “claims made” obbligandosi a tenere indenne l’Assicurato di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici civilmente responsabile in conseguenza di malattia Xxxxx causati a terzi, inclusi i pazienti, nel caso di: • azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o infortuniodal CCNL; - spese • azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria in conseguenza di Danni erariali nei casi previsti dalla legge; • ulteriori Danni, inclusi nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del danno indennizzato. Tutto quanto sopra riportato a condizione che per le visite mediche ambulatorialitali Xxxxx egli sia stato dichiarato responsabile, gli accertamenti diagnostici ed esami totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di laboratorio (purché pertinenti risarcimento. L’assicurazione si intende estesa alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite responsabilità civile dell’Assicurato per Xxxxx derivanti da interventi di euro 1.500,00; - spese primo soccorso eseguiti per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia dovere di solidarietà od infortunio denunciati) entro il limite emergenza sanitaria anche al di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00fuori dell’attività retribuita. In caso tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per Sinistro di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente€ 1.000.000,00 (unmilione/00). Resta comunque a carico dell'Assicurato, esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per i soli casi incarico dell’Azienda Sanitaria ad esclusione di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16quanto previsto al capoverso che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono S ono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 2.6 e Rientro R ientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16all’Art 2.11.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00); - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00nave; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia ltalia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel La Società eroga tramite la Struttura organizzativa, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno salvo eventuali diverse indicazioni previste per le singole prestazioni, le seguenti prestazioni di assistenza a favore dell’Assicurato: Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in seguito a otturazione, rottura o guasto delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d’acqua all’abitazione , la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un idraulico per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita dell’idraulico e la manodopera con il limite dei massimali massimo di Euro 250,00 per Assicurato indicati nella scheda sinistro. A parziale deroga dell’Art. 72 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate Euro 150,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un elettricista 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico i costi per l’uscita e documentate sostenute dall’Assicuratola manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 72 – Disposizioni e limitazioni, durante il viaggio, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanziasinistro. La garanzia comprende leSono esclusi i sinistri dovuti a: - spese di ricovero in istituto di curaCorto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunioInterruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami Guasti al cavo di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore. Qualora l’Assicurato necessiti di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante un fabbro in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite caso di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo impossibilità di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo accesso all’abitazione a seguito di infortuniofurto, fino smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’abitazione a € 200,00 causa di effrazione o tentata effrazione a fissi ed infissi, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un fabbro per Assicurato; - spese risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita del fabbro e la manodopera con il limite massimo di trasporto dal luogo Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 72 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, danno fino ad € 5.000,00. In caso un massimo di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia Euro 150,00 per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16sinistro.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratoprodotti descritti in Polizza, durante il viaggiofabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili lesioni personali e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di malattia o infortunioun fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, compresi i danni derivanti da: - errata concezione/progettazione; - spese per le visite mediche ambulatorialierrate, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia omesse o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00carenti istruzioni d’uso; - spese errato o difettoso imballaggio; La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente/Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali di qualsiasi natura. L'Assicurazione comprende: - i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del Massimale R.C.P. indicato in scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00; - i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00; - la Centrale Operativaresponsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore dei prodotti descritti in Polizza per danni involontariamente cagionati da errata o difettosa esecuzione dei lavori di installazione di tali prodotti dopo la loro consegna a terzi, su richiesta dell'Assicuratoanche se tali lavori sono stati eseguiti da subappaltatori, purchè selezionati dall’Assicurato stesso. La presente estensione è prestata nell’ambito del massimale RCP indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00; - i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti. Inoltre, premesso che: - i prodotti dell’Assicurato possono essere utilizzati quali componenti di altri prodotti fabbricati da terzi; - i prodotti fabbricati da terzi possono formare una confezione “pluri gusto”, Qualora il prodotto dell’Assicurato - causi un danno al prodotto finito; - tale prodotto finito faccia parte di una confezione “plurigusto”, e i restanti prodotti non risultino difettosi; e non sia ragionevolmente possibile recuperare , per la loro tipologia (es.: scadenza, invendibilità), i prodotti difettosi, la Società provvederà al pagamento diretto delle spese medichea risarcire il danno: - integralmente per quei prodotti che risultano difettosi; - nel limite del 50% del loro costo per i restanti prodotti che non risultano difettosi. Nei casi - nel caso in cui l’Impresa non possa effettuare i prodotti assicurati siano contenitori ed imballaggi, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto con il pagamento direttosottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 5.000,00; Qualora l’Assicurato dovesse programmare la fabbricazione o produzione o vendita di prodotti di natura diversa da quelli descritti in Polizza come rientranti nell’attività assicurata, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamentedovrà darne preventiva comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute La Società entro 30 giorni dalla data ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di rientro. Sono sempre comprese garanzia ed il premio; in garanzia assenza, si intendono confermate le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16condizioni in corso.

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Samples: Assicurazione Per Responsabilità Civile Terzi Prestatori Di Lavoro E Responsabilità Civile Prodotti

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o per interventi urgentiurgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibiliricevuti sul posto nel corso del viaggio di lavoro, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. La Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia comprende le: - anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio stesso. in caso di ricovero in istituto Istituto di curacura o in luogo attrezzato per il Pronto soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese mediche e farmaceutiche, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso fino alla concorrenza nel Paese di Residenza dell’Assicurato di 2.500,00 Euro e al di fuori del Paese di Residenza dell’importo previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza, per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa. Per le spese mediche e farmaceutiche, sostenute non a seguito di ricovero, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, come rimborso, fino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, sia in Italia che all’Estero. Nel massimale indicato sono comprese: ▪ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 0,50% del massimale sottoscritto in Polizza con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 500,00 al giorno per Assicurato; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - ▪ le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 0,50% del massimale sottoscritto in Polizza con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 500,00 per Assicurato; ▪ le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 Euro 100,00 per Assicurato; - ▪ le spese di trasporto dell’Assicurato, solo se sostenute all’estero, dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, entro il limite del sinistro fino all’istituto 10% del massimale previsto nel Modulo di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso Polizza con il limite massimo di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.161.500 Euro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali L’Impresa, a seguito del pagamento del premio convenuto nel contratto, si obbliga a tenere indenne l’assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Assicurato indicati nella scheda i danni patrimoniali, corporali e materiali, involontariamente causati a terzi (compresi i propri Clienti) nello svolgimento dell’Attività Professionale di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’AssicuratoCommercialista. La presente copertura opererà unicamente in relazione a fatti colposi, errori od omissioni dell’Assicurato nell’espletamento dell’attività di commercialista, la cui richiesta di risarcimento sia stata avanzata per la prima volta da terzi o dai Clienti durante il viaggioPeriodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi a condizione che tali Richieste di Risarcimento siano originate da un fatto commesso dall’Assicurato durante il periodo Periodo di validità Assicurazione o di Retroattività previsto. Restano espressamente esclusi i c.d. “fatti noti” all’Assicurato al momento della garanziasottoscrizione del contratto di assicurazione. La garanzia comprende le: - spese L’Assicurazione si estende – nei medesimi limiti, termini e parametri temporali sopra indicati – alle richieste di ricovero in istituto risarcimento avanzate all’Assicurato per danni a Terzi derivanti da fatti colposi o dolosi, commessi da dipendenti, collaboratori, praticanti dell’Assicurato del cui operato debba rispondere ai sensi di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamentelegge. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi espressamente fatto salvo il diritto di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato rivalsa dell’Impresa di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente 17– Diritto di surrogazione o di regresso di cui all’artl’art. 4.16.23 – Vincolo di solidarietà del presente contratto. Sono garantiti anche gli atti compiuti con colpa grave. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22, terminato il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Xxxxxxx, cessano gli obblighi dell’Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ai fini della determinazione del Rischio Assicurato, per attività professionale si intende quella esercitabile a seguito del conseguimento e del mantenimento dell’iscrizione all’Ordine Professionale di competenza. Qui di seguito un elenco esemplificativo:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggiospese) di danni involontaria- mente cagionati a terzi, per cure o interventi urgentimorte, non procrastinabili per lesioni personali e imprevedibiliper danneggiamenti a cose, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o infortunioper fatto di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d’alto fusto . Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa. nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. - da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, - ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g); L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture acci- dentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una del settore A - spese Incendio). qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 19 Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per le visite mediche ambulatorialiciascun sinistro previa detrazione, gli accertamenti diagnostici ed esami per ogni sinistro, di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro una franchigia di euro 250,00. condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,005.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o franchigia di euro 200,00. con L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. esclusione dei danni conseguenti a mancato uso. nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220035); Relativamente a tali estensioni di garanzia L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modiche e in- tegrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - spese escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza - per i medicinali prescritti dal medico curante danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, (mod. 220035). L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite rapporto di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a bordo terzi da stagisti e tirocinanti. DinamicaPlus 58 di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.87

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 22 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’artall’Art 23. 4.16La presente garanzia opererà anche in relazione alle Spese rientranti nelle fattispecie poc’anzi indicate collegate alla infezione da Covid-19 eventualmente contratta dall’Assicurato durante il viaggio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda L’assicurazione garantisce il pagamento di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese un inden- nizzo forfettario a seguito di ricovero in istituto Istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e Cura per gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatorialiinterventi chirurgici definiti nell’Allegato A “Elenco interventi chirurgici”, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital che si siano resi neces- sari a seguito di infortunio o di malattia indennizzabile a termini manifestatasi successivamente alla decorrenza di polizza polizza. L’indennizzo previsto viene corrisposto nella misura del 100% anche in caso di utilizzo del Servizio Sanita- rio Nazionale. L’assicurazione è operante anche per gli interventi chi- rurgici effettuati in regime di Day Hospital, Day Surgery o Intervento Chirurgico Ambulatoriale. L’indennizzo è indipendente dall’ammontare delle spese sostenute. L’Assicurazione prevede la Centrale Operativapossibilità di scegliere tra due livelli differenti di coperture: • Pacchetto Base che ha per oggetto il pagamento di un indennizzo forfettario per gli interventi chirurgici su- biti dall’Assicurato e definiti nell’ Allegato A “Elenco in- terventi chirurgici”. • Pacchetto Plus che, su richiesta dell'Assicurato, provvederà oltre al pagamento diretto dell’inden- nizzo forfettario per gli interventi chirurgici subiti dal- l’Assicurato, prevede, limitatamente agli interventi delle spese medicheclassi di indennizzo 4 – 5 – 6 dell’Allegato A “Elenco interventi chirurgici”, un indennizzo forfettario aggiuntivo. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare Per i due Xxxxxxxxx sono previste due opzioni, alterna- tive tra loro, con livelli di indennizzi crescenti. CLASSI INDENNIZZO INDENNIZZO € Tale risarcimento corrisponde ad una percentuale del- l’indennizzo dell’intervento subito dall’Assicurato, come di seguito definito: • 25% per gli interventi previsti nella classe 4 • 30% per gli interventi previsti nella classe 5 • 40% per gli interventi previsti nella classe 6 Ogni contratto copre fino ad un massimo di 7 Assicurati. In caso di sottoscrizione da parte di più Assicurati del medesimo nucleo familiare, il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza Contraente potrà perso- nalizzare la propria offerta scegliendo rispettivamente tra i diversi pacchetti e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia opzioni di indennizzo sopra descritte per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16ogni Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Malattia

Oggetto dell’assicurazione. Nel La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a: Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite della somma assicurata per ciascuna partita, l’assicurazione è prestata anche contro: - il furto comunque avvenuto e/o in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei massimali per Assicurato indicati nella scheda valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di polizza verranno rimborsate mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi (scippo); - la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulle persone incaricate, mentre al di fuori dei locali contenenti le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratocose assicurate, detengono i valori stessi durante il viaggioloro trasporto che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili della Repubblica di San Marino e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanziadello Stato Città del Vaticano. La garanzia comprende leL’assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate: - spese non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio - siano di ricovero in istituto di curaetà non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65; - spese non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di intervento chirurgico valori. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5.00 e gli onorari medici in conseguenza le ore 21.00. I trasporti di malattia o infortunio; valori devono essere effettuati: - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato15.500,00 dal portavalori o suo sostituto con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi; - spese oltre € 15.500,00 e fino a 50.000,00 dal portavolri o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, con qualsiasi mezzo di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00locomozione e/o a piedi. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile sinistro la Società corrisponderà all’assicurato l’ 80% dell’importo liquidato a termini di polizza la Centrale Operativapolizza, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare restando il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque restante 20% a carico dell'Assicuratodell’assicurato stesso, senza che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul postoegli possa, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigiepena la decadenza dal diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da Il valore trasportato superi la somma assicurata, non si darà luogo ad alcun risarcimento per la parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16eccedente quella preventivamente assicurata.

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Samples: www.ansfisa.gov.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggiospese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per cure o interventi urgentimorte, non procrastinabili per lesioni personali e imprevedibiliper danneggia- menti a cose, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio del- l’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o infortunioper fatto di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: - ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g); - spese da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o con- dutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per le visite mediche ambulatorialisingolo si- nistro, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia una franchigia di € 200,00. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tuba- zioni o all’ infortunio denunciati) entro condutture, la garanzia e prestata con il limite di euro 1.500,00€ 5.000,00 per sinistro e per anno as- sicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 250,00. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qua- lora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa. Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per cia- scun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 19 del settore A - Incendio). Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00. con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso. L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e suc- cessive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgi- mento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mo- diche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220035); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gra- vissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. in- dicato in loco Polizza (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite mod. 220035). L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità ci- vile derivante all’Assicurato per danni cagionati a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza terzi da stagisti e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16tirocinanti.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate polizza, i danni materiali e documentate sostenute dall’Assicuratodiretti subiti dal veicolo descritto in polizza, durante il viaggiocompleto dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunioincendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; inoltre: - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami HDI Italia rimborsa fino ad un massimo di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicuratoevento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso; - spese HDI Italia indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in occasione di cura più vicinotumulti popolari, fino ad € 5.000,00scioperi o sommosse. In caso di ricovero ospedaliero sinistro HDI Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, secondo quanto previsto in caso polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque uno scoperto del 10% con il minimo di day Hospital a seguito € 150,00; - HDI Italia indennizza, fino alla concorrenza di infortunio o malattia € 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per altre fonti di luce e per la batteria; - HDI Italia rimborsa, sino alla concorrenza di € 16.000,00 per sinistro indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento direttopolizza, le spese saranno rimborsate sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in regolare locazione. In caso di sinistro HDI Italia rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque polizza, sotto deduzione della franchigia di € 500,00 che rimane a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16dell’Assicurato.

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Samples: www.hdiitalia.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali del massimale di € 5.000,00 per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, periodo di soggiorno in Camping per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,003.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 16 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.1621.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza (i.e. € 1.000,00 in Italia e € 5.000,00 all’Estero) verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00500,00, purché sostenute entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 2.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.162.16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza pari ad € 600,00 in Italia , ad € 6.000,00 in Europa e ad € 6.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgentiurgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibiliconseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00); - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00500,00, purché sostenute entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: www.watertribe.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel L’Impresa indennizzerà l’Assicurato nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda del massimale pari ad € 90,00 nel caso il volo di polizza verranno rimborsate partenza di andata o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo, vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratoattinenti l'esecuzione forzata, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00l’Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di ricovero ospedaliero disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in caso mancanza di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativaaccordo, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese medichearbitrali, quali che sia l'esito dell'arbitrato. Nei casi L’ Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal Contraente, presso l’agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, fino a 6 ore precedenti l’ora di prevista partenza del volo. l’ora di prevista partenza. esclusi i fatti conosciuti, avvenuti o programmati fino a sei ore precedenti La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo Sono compresi in copertura i ritardi in partenza superiori alle 8 ore subiti dall’Assicurato nell’eventuale scalo italiano, fermo restando che in caso il ritardo avvenga sia nell’aeroporto di origine del volo sia in quello dell’eventuale scalo italiano, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato un solo indennizzo. Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini i biglietti di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi viaggio siano stati emessi dal Contraente così come risulterà dall’estratto conto di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16prenotazione.

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Samples: www.azemar.com

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’AssicuratoLa Società eroga tramite la Struttura organizzativa, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno salvo eventuali diverse indicazioni previste per le visite mediche ambulatorialisingole prestazioni, gli accertamenti diagnostici ed esami le seguenti prestazioni di laboratorio (purché pertinenti alla malattia assistenza a favore dell’Assicurato: Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in seguito a otturazione, rottura o all’ infortunio denunciati) guasto delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d’acqua all’abitazione, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione−chiamata, un idraulico per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita dell’idraulico e la manodopera con il limite massimo di euro 1.500,00Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 72 − Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un elettricista 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 72 − Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Sono esclusi i sinistri dovuti a: − Corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante − Interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore; − Guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore. Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite caso di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo impossibilità di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo accesso all’abitazione a seguito di infortuniofurto, fino smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’abitazione a € 200,00 causa di effrazione o tentata effrazione a fissi ed infissi, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione−chiamata, un fabbro per Assicurato; - spese risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita del fabbro e la manodopera con il limite massimo di trasporto dal luogo Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 72 − Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, danno fino ad € 5.000,00. In caso un massimo di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia Euro 150,00 per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16sinistro.

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Samples: www.amissima.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’AssicuratoL’Impresa, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La con la presente garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese valida esclusivamente per le visite mediche ambulatorialisole autovetture ad uso privato, gli accertamenti diagnostici ed esami si obbliga a pagare la differenza tra: il prezzo di laboratorio acquisto indicato da “Automobili Nuove” di Quattroruote (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciatiquello risultante dalla fattura di acquisto se utilizzata per determinare il valore assicurato in polizza) entro il limite per autovetture con data di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, prima immatricolazione fino a € 200,00 sei mesi, o dal valore commerciale desunto da “Automobili Usate” di Quattroruote (o eventuale fattura d’acquisto per Assicurato; - spese il passaggio di trasporto dal luogo proprietà) all’atto dell’assunzione per autovetture usate, e l’importo più elevato tra il valore commerciale dell’autoveicolo desunto da Quattroruote al momento del sinistro fino all’istituto sinistro, e l’indennizzo riconosciuto in virtù delle garanzie di cura più vicinoResponsabilità Civile verso Terzi e Corpi Veicoli Terrestri. L’indennizzo, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare con il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te massimo risarcimento di € 1.000,0020.000, purché sostenute sarà pari al 100% della differenza sopra determinata, se il sinistro si verificherà entro 30 giorni 3 anni dalla data di rientroprima immatricolazione, pari al 50% della differenza entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, pari al 40% entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione e pari al 30% entro il sesto anno (Art. Sono sempre comprese 23.6 – Esclusioni – lettera a), dalla data di prima immatricolazione. Nel caso in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’artavvenga un sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, ma il valore commerciale dell’autoveicolo al momento del sinistro risulti uguale al valore GAP assicurato, l’impresa procederà a liquidare un importo pari al 10% del valore sopra menzionato; resta inteso e convenuto, che gli indennizzi liquidati da UBI Assicurazioni oppure il risarcimento erogato all’Assicurato tramite la Compagnia che assicura la RCT del civilmente responsabile (Art. 4.10 23.4 – Obblighi del Contraente e Rientro dell’Assicurato), fanno decadere la suindicata liquidazione percentuale del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.1610%.

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Samples: www.cargeas.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel La Società eroga tramite la Struttura organizzativa, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno salvo eventuali diverse indicazioni previste per le singole prestazioni, le seguenti prestazioni di assistenza a favore dell’Assicurato: Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in seguito a otturazione, rottura o guasto delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d’acqua all’abitazione, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un idraulico per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita dell’idraulico e la manodopera con il limite dei massimali massimo di Euro 250,00 per Assicurato indicati nella scheda sinistro. A parziale deroga dell’Art. 66 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate Euro 150,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un elettricista 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico i costi per l’uscita e documentate sostenute dall’Assicuratola manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 66 – Disposizioni e limitazioni, durante il viaggio, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanziasinistro. La garanzia comprende leSono esclusi i sinistri dovuti a: - spese di ricovero in istituto di curaCorto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunioInterruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami Guasti al cavo di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore. Qualora l’Assicurato necessiti di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante un fabbro in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite caso di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo impossibilità di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo accesso all’abitazione a seguito di infortuniofurto, fino smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’abitazione a € 200,00 causa di effrazione o tentata effrazione a fissi ed infissi, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un fabbro per Assicurato; - spese risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita del fabbro e la manodopera con il limite massimo di trasporto dal luogo Euro 250,00 per sinistro. A parziale deroga dell’Art. 66 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, danno fino ad € 5.000,00. In caso un massimo di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia Euro 150,00 per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16sinistro.

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Samples: www.hdiitalia.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia Infortunio indennizzabile a termini di polizza la Centrale OperativaSocietà assicura, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare entro il pagamento direttomassimale indicato nel Modulo di polizza, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque mediche accertate, rimaste a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul postosostenute nei 120 giorni successivi all’evento. In particolare vengono riconosciute le seguenti spese: • Se c'è stato Ricovero, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale - Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al Day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; - Assistenza medica e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te ricovero; - Esami, acquisto di € 1.000,00medicinali, purché sostenute entro 30 prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali effettuati nei 90 giorni dalla data successivi la cessazione del ricovero o del day hospital, o l’intervento chirurgico ambulatoriale. • Se non c'è stato Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico ambulatoriale - Accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di rientro. Sono sempre comprese in garanzia laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato mediche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali effettuati nei giorni successivi all'infortunio. • Cure e protesi dentarie da infortunio Per le modalità ed i criteri di cui all’art. 4.10 calcolo della liquidazione e Rientro del Viaggiatore Convalescente per le esclusioni si rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti condizioni di cui all’art. 4.16assicurazione.

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Samples: www.globalassicurazioni.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgentichirurgici urgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibiliricevuti sul posto nel corso del viaggio, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce, considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione. La Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia comprende le: - anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso. Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in istituto Istituto di curacura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce, considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00. Nei massimali indicati sono comprese: - le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 - le spese per Assicurato; - spese riparazioni di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicinoprotesi, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital solo a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.infortunio,

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Samples: www.avitur.net

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite Il presente Contratto di Assicurazione garantisce all’Assicurato, nei limiti dei massimali Massimali indicati nelle tabelle sotto riportate, una copertura assicurativa per Assicurato indicati nella scheda gravi complicanze in seguito a interventi chirurgici o trattamenti di polizza verranno rimborsate carattere estetico non prescritti da un medico (di seguito le spese “Complicanze Assicurate”) che rendano necessarie ulteriori cure mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggioPeriodo di Assicurazione, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi a condizione che:  le Complicanze Assicurate insorgano durante il periodo Periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici Assicurazione in conseguenza di malattia un Intervento Assicurato; e  le Complicanze Assicurate siano conseguenza di un Intervento Assicurato e non siano coperte dal sistema sanitario nazionale (SSN) o infortunioda un’assicurazione sanitaria privata o da qualsiasi altra indennità a disposizione dell’Assicurato. Se l’Assicurato ha un'assicurazione sanitaria privata e/o ha diritto a un’indennità, la presente assicurazione copre nel caso in cui la copertura dei costi derivanti dalle Complicanze Assicurate venga rifiutata; - spese per e  le visite mediche ambulatorialiComplicanze Assicurate non potessero essere attese come conseguenza dell’Intervento Assicurato, gli accertamenti diagnostici ed esami nonché siano gravi, oggettivamente constatate da un medico abilitato e richiedano una cura medica necessaria che vada oltre quanto programmato all’interno del contratto relativo all’Intervento Assicurato. Le Complicanze Assicurate comprendono la fibrosi capsulare di laboratorio grado 3 e 4 (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite Xxxxx). Tutti i trattamenti di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo cura di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo Complicanza Assicurata attribuibile a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00un Intervento Chirurgico verranno considerati un singolo Sinistro. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto La copertura assicurativa opera nei limiti dei Massimali riportati nella “Tabella delle spese medicheGaranzie e degli Indennizzi” dell’art. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 2) che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16segue.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Delle Complicanze Da Medicina Estetica

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza € 1.000,00 per viaggi in Italia e di € 5.000,00 per viaggi all’Estero verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicuratodell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicuratodell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00500,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicuratoprodotti descritti in Polizza, durante il viaggiofabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili lesioni personali e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di malattia o infortunioun fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, compresi i danni derivanti da: - errata concezione/progettazione; - spese per le visite mediche ambulatorialierrate, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia omesse o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00carenti istruzioni d’uso; - spese errato o difettoso imballaggio; La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente/Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali di qualsiasi natura. L'Assicurazione comprende: - i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del Massimale R.C.P. indicato in scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00; - i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00; - la Centrale Operativaresponsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore dei prodotti descritti in Polizza per danni involontariamente cagionati da errata o difettosa esecuzione dei lavori di installazione di tali prodotti dopo la loro consegna a terzi, su richiesta dell'Assicuratoanche se tali lavori sono stati eseguiti da subappaltatori, provvederà purchè selezionati dall’Assicurato stesso. La presente estensione è prestata nell’ambito del massimale RCP indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00; - i danni al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato prodotto finito di cui all’arti prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti. 4.10 Inoltre, premesso che: - i prodotti dell’Assicurato possono essere utilizzati quali componenti di altri prodotti fabbricati da terzi; - i prodotti fabbricati da terzi possono formare una confezione “pluri gusto”, Qualora il prodotto dell’Assicurato - causi un danno al prodotto finito; - tale prodotto finito faccia parte di una confezione “plurigusto”, e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16i restanti prodotti non risultino difettosi; e non sia ragionevolmente possibile recuperare , per la loro tipologia (es.: scadenza, invendibilità), i prodotti difettosi, la Società provvederà a risarcire il danno: - integralmente per quei prodotti che risultano difettosi; x

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Samples: www.carspa.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite La società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei massimali per Assicurato suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate in polizza. Tali oneri sono: ✓ le spese mediche accertate per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e documentate sostenute dall’Assicuratosuccessivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; ✓ le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge; ✓ le eventuali spese del legale di controparte, durante il viaggionel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società; ✓ le spese per cure o interventi urgentil’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, non procrastinabili del Consulente Tecnico di Parte e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanziaPeriti purché scelti in accordo con la Società; ✓ le spese processuali nel processo penale Art. La garanzia comprende le: - 535 Codice di Procedura Penale; ✓ le spese di ricovero in istituto di curagiustizia; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese ✓ il Contributo unificato per le visite mediche ambulatorialispese degli atti giudiziari L. 23 dicembre 1999, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; n. 488 Art. 9 - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgentiD.L. 11.03.2002 n° 28, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o se non ripetuto dalla Controparte in caso di day Hospital soccombenza di quest’ultima. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. L’Assicurato è tenuto a: ✓ regolarizzare a seguito di infortunio proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; ✓ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese medichealla fine della causa. Nei casi in cui l’Impresa La Società non possa effettuare si assume il pagamento direttodi: ✓ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; ✓ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali Art. 541 Codice di Procedura Penale. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Le garanzie previste al secondo comma del presente articolo vengono prestate all'Ente per le spese saranno rimborsate dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l’Ente stesso e il proprio personale e che siano avvenuti a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza causa dell’espletamento del servizio e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16dell’adempimento dei compiti d’ufficio.

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Samples: www.arpa.umbria.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di in polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgentiurgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia non procrastinabili e imprevedibilipreesistente, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia Il massimale comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura, con il limite per la retta giornaliera di degenza di € 300,00; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00fino a € 2.000,00; - spese per i medicinali farmaci prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00fino a € 250,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 300,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad a 5.000,001.500,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi Nel limite del massimale indicato in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento direttopolizza, per i residenti in Italia con area di destinazione del viaggio Italia, la Impresa rimborserà all’Assicurato le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigiemediche sostenute derivanti da infortunio. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le Assicurati residenti in Italia, le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio viaggi all’estero saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00, 500 purché sostenute entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: www.coviaggi.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali Verso pagamento del premio convenuto, di cui al punto 8 della Scheda di Polizza, e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito nel Glossario e stabilito nel Certificato di Assicurazione, prestano l’assicurazione nella forma “Claims Made” enunciata all’Articolo 2, e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per Assicurato indicati nella scheda le azioni di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, rivalsa a seguito di sentenza di condanna per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo Colpa Grave ovvero di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici civilmente responsabile in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00; - spese per danni causati a terzi inclusi i medicinali prescritti dal medico curante pazienti in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei tutti i casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento direttole richieste di risarcimento, le spese saranno rimborsate come definite nel Glossario, generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave a termini titolo di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamenteresponsabilità erariale avanti la Corte dei Conti.). L’assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di € 1.000.000 (un milione). Resta comunque a carico dell'Assicuratoferma l’esclusione dalla presente copertura dei danni che siano riconducibili ad obbligazioni contrattuali direttamente assunte con il paziente dall’esercente la professione sanitaria. E H A T H A W A Y B E R K S H I R Berkshire Xxxxxxxx International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi degli articoli 1, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul postolettera (f) e 28 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005, l'eventuale eccedenza nonché ai massimali previsti in polizza sensi del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008, Titolo III, e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia successive modifiche e integrazioni Rappresentanza Generale per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00l’Italia: Xxxxx Xxxxxx, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.1600 00000 Xxxxxx (MI) Tel.: +00 00 0000 0000 Fax: +00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xxx

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Samples: www.promesa.it

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite L’Impresa si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito indicati, ad indennizzare l’Assicurato dei massimali danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: – incendio; – azione del fulmine; – esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi; – caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; – onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere. L’Impresa indennizza altresì: – i danni causati al Fabbricato assicurato da fumi, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di ss. 270 6/2010 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. 00000 Xxxxxx –Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 n. scrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e ’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62). apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, perché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che abbiano colpito le cose assicurate o cose poste nell’ambito di 20 metri da esse. – ai sensi dell’art. 1914 del C.C., i guasti causati al Fabbricato assicurato per Assicurato indicati nella scheda ordine delle Autorità allo scopo di polizza verranno rimborsate impedire o di arrestare l’incendio; – le spese mediche accertate necessarie per demolire, sgomberare e documentate sostenute dall’Assicuratotrasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, durante il viaggiofino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, per cure con l’esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, risanamento o interventi urgentitrattamento speciale dei residuati stessi, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro fermo il limite massimo di euro 1.500,00; - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco indennizzo secondo quanto disposto dall’art. 20 (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite massimo di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16indennizzo).

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Incendio “By You”

Oggetto dell’assicurazione. Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza pari ad € 600,00 in Italia ad € 5.000,00 in Europa e ad € 30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgentiurgenti e non procrastinabili, non procrastinabili e imprevedibiliconseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; - spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00); - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limi te limite di € 1.000,00500,00, purché sostenute entro 30 60 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

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Samples: www.panpacific.it