PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI Clausole campione

PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate alla Ditta Affidataria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Mancata sostituzione del personale educativo assegnato entro i termini congrui € 500,00 Sostituzione del Coordinatore non adeguatamente motivata € 1.000,00 Assenza ingiustificata oltre il primo giorno (€ 200,00 per ogni giorno di assenza ingiustificata) € 200,00 Mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato € 500,00 Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell’offerta tecnica presentata € 1.000,00 Mancata produzione della documentazione richiesta (report andamento dei servizi o accessi) € 500,00 Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono integrazione degli obblighi del presente capitolato € 1.000,00 Mancata comunicazione dell’organizzazione e della variazione dell’orario di servizio € 500,00 Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza € 1.000,00 Qualora da sopralluoghi o controlli non si evinca uno standard qualitativo soddisfacente del servizio erogato € 1.000,00 Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento dell’inadempimento. L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio. Azienda Sociale procede all’applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Azienda Sociale avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l’applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Mancata designazione del referente aziendale (per ogni inadempienza) 10 € 500,00 Mancata comunicazione della modifica del domicilio aziendale o del referente aziendale (per ogni inadempienza) 10 € 300,00 Mancata trasmissione alla Stazione Appaltante, della documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici 11 € 300,00 Mancata presentazione dell’elenco del centro di assistenza convenzionati 54 € 250,00 Xxxxxxx nella manutenzione dei pneumatici 7 € 20,00/Giornaliera Xxxxxxx nella presa in carico e riconsegna del mezzo 7 € 5,00/oraria
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Ritardo inizio lavori dopo il verbale di avvio delle prestazioni 2, 36 € 50,00/giorno Ritardo nella messa in funzione degli applicativi rispetto alle tempistiche indicate 2 € 100,00/giorno Ritardo nell’aggiornamento del software in relazione alle modifiche normative e di contratto collettivo nazionale 35/3A € 100,00/giorno Mancato rispetto delle eventuali tempistiche previste per l’assistenza telefonica/telematica 35/9 € 50,00/giorno Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saranno a totale carico dello stesso. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale: 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: INADEMPIENZA ART. CAPITOLATO PENALE Mancata esposizione elenco personale 16 - 40 € 50,00 Mancato invio dell’elenco del personale in servizio (per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto) 16 0,3 x 1000 dell’importo contrattuale Mancata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto del rapporto di incidente /infortunio (per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi previsto 18 0,3 x 1000 dell’importo contrattuale Disservizi per scioperi per cause direttamente imputabili all’Appaltatore 25 € 300,00 Per ogni mancato riposo giornaliero compensativo previsto dal CCNL di categoria al quale il lavoratore ha diritto 40 € 100,00 Per la mancata osservanza delle prestazioni in merito all’inserimento di nuovo personale, contenute nel presente capitolato (per ogni caso rilevato) 40 € 50,00 Mancata applicazione dalla lettera A alla lettera C, per ogni lettera 40, c.3 € 250,00 Mancata applicazione dalla lettera A alla lettera C, per ogni lettera 40, c.4 € 250,00 Non conoscenza della lingua italiana scritta o parlata, OSS per ogni rilievo 45.1 € 125,00 L’inosservanza dei punti C-D-E ) Infermieri, per punto 45.3 € 180,00 Mancata esposizione del cartellino identificativo personale (per ogni infrazione) 16, 40 € 100,00 Comportamento inadeguato (per ogni caso riscontrato) 40, 41 c.2 lettera h € 300,00 Impiego di personale nei servizi privo dei requisiti personali, professionali e abilitazioni previsti nel presente capitolato 40, 41, 56 € 400,00 Impiego personale assunto con contratto collaborazione continuata e continuativa o rapporto libero professionale 40 € 1.500,00 Giungere in ritardo sul posto di lavoro di OSS ed infermiere Professionale e personale impiegato negli altri servizi, turno diurno feriale e notturno 45.2, 45.3, 45.4, 53 , 50, 56 € 50,00 Per ogni ora di turno OSS ed Infermiere Professionale scoperto: turno diurno ferial 45.1, 45.2 45.3 € 250,00 Per ogni ora di turno OSS ed Infermiere Professionale scoperto: turno diurno festiv 45.1, 45.2, 45.3 € 500,00 Per ogni ora di turno di OSS scoperto: turno notturno 45.1, 45.2 € 700,00 Mancata pulizia e sanificazione secondo lo schema e la frequenza prevista 55 € 200,00 Per ogni ora di turno scoperto del personale che svolge i servizi alberghieri complementari: turno diurno e festivo 55 e 56 € 150,00 Costituisco...
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: La mancata applicazione integrale del Ccnl, del contratto integrativo, firmati con le XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale come previsto dall’art.7 il 10% del valore economico del mancato riconoscimento contrattuale accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo con il relativo titolo di studio, sia stato preventivamente comunicato al Comune euro 100,00 ad evento; impego di personale che non possiede i titoli previsti all’art. 7 del presente capitolato € 1.000,00 ad evento sostituzione del personale in difformità a quanto previsto dall’art.7 fino ad euro 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno; preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dall’art.7 fino ad euro 600,00; gravi inadempienze o danni psicofisici arrecati agli utenti del servizio: fino ad euro 2.000,00 ad evento; mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative, innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni evento, avuto riguardo, nell’ordine ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell’esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad euro 2.000,00 ad evento. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale: 1) il committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 3) il committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale de...
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Art. 32—Risoluzione del contratto per grave errore contrattuale Art. 33 – Inadempienze e penalità
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. 1. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Inadempienza Art. Capitolato Penale Mancata comunicazione dei dati del personale impiegato nell’appalto Art. 7 c. 2 Euro 500,00
PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente articolo sono svolte dal Direttore dell’esecuzione del contratto nominato dall’Unione dei Comuni del Guilcier. L’appaltatore è tenuto a fornire al committente tutta la collaborazione necessaria al fine dello svolgimento delle suddette funzioni. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo PEC l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato, dall’offerta tecnica presentata in fase di gara e approvata dal committente e da quanto previsto e stabilito nei singoli contratti attuativi stipulati di volta in volta dal Committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato: La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. L’applicazione delle penali di cui al...

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  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.