Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data Qualora la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale sarà facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la dell'Azienda procedere alla risoluzione unilaterale del contratto mediante invio stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di almeno 15 giorni e procedere diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di inosservanza delle leggi in materia aggiudicazione da parte di lavoro e sicurezza; • in caso Xx.Xx.Xx. SpA di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria analoga gara centralizzata a livello regionale e di conseguenti atti attivazione di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo un contratto del medesimo oggetto e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere relativo ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contrattomedesimi servizi, il Comune presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garaqualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione l'applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa dell'impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appaltodell'appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazionedell'aggiudicazione, fatta salva la Ia richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva La stazione appaltante ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 1456 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, codice civile nei seguenti casi:  quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 7 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con la stazione appaltante senza che siano avviati i Prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dalla stazione appaltante, in tale caso la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare, secondo l’ordine della graduatoria, ad altre agenzie la fornitura del personale richiesto;  nel caso di inosservanza delle leggi in materia concordato preventivo, di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentarefallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’agenzia aggiudicataria;  violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;  inadempimento del Somministratore all’obbligo di corrispondere ai Prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge. E’ in facoltà della società; • in caso stazione appaltante, nel corso dell’intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di grave o recidivo e reiterato inadempimento 20 giorni, da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. L’esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico di ATM obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al previste dal precedente art.15articolo 17, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente capitolato. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di diritto quando la stazione appaltante darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante procederà ad incamerare, a nuova stipula come da graduatoria titolo di garapenale, la cauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla esecuzione in danno del servizio. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, l’azione di risarcimento di ogni maggior danno, nonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

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Samples: www.atm.messina.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi fiduciari del servizio oggetto di appaltoaffidamento, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’artex art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la risoluzione unilaterale stipula del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste definite nel presente Capitolato, nei nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti casidel Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: • in caso la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezzacui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di fallimento cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato fallimentarepreventivo, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della societàdell’aggiudicatario; • in caso l’impiego di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subitiservizio; • qualorala circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche successivamente alla a seguito della stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla garaaver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garaerrori professionali o altra inadempienza.

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Samples: www.comune.bardonecchia.to.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale contratto individuale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, essere risolto nei seguenti casi: • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza- per scadenza del termine del contratto o per avvenuta realizzazione dell’opera oggetto del contratto; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico - per sopravvenuta impossibilità della societàprestazione oggetto del contratto; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni - per recesso del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali contratto di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto successivo comma due; - per rinuncia all’incarico del collaboratore di cui al risarcimento successivo comma cinque. Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; - commissione da parte del collaboratore di danni subitireati previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e succ. modificazioni (legge antimafia); • qualora, anche successivamente alla stipula - danneggiamenti a terzi o al Comune imputabili a dolo o colpa grave; - furto di beni da parte del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoriacollaboratore; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni. Il collaboratore può risolvere anticipatamente il contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di procedere a nuova stipula come da graduatoria preavviso di gara30 giorni.

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Samples: Accordo Quadro Sui Contratti Di Collaborazione Coordinata Continuativa

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto in caso di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine soppressione del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio , dandone comunicazione alla ditta mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazionetre mesi. In tal caso caso, in deroga all’art. 1671 c.c., sarà attribuito alla ditta, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese in cui il Comune di Firenze si riserva la recesso ha avuto effetto. E’ facoltà di utilizzare dell’Amministrazione comunale risolvere il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, d’appalto nei seguenti casi: - sospensione e/o interruzione del servizio per causa dipendente dalla ditta aggiudicataria; - inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato; - qualora la Ditta aggiudicataria contravvenga al divieto di cessione del contratto; - qualora la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio nei termini fissati; - qualora la Ditta aggiudicataria si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale; - perdita della certificazione di qualità; - in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, la ditta non dia sicuro affidamento nella conduzione del servizio. Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di inosservanza delle leggi ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in materia di lavoro conseguenza dell’inadempimento da parte dell’impresa stessa dei propri impegni contrattuali e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali maturate. Del provvedimento di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. ditta a mezzo PEC/raccomandata A.R. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa inadempiente. La risoluzione del contratto non pregiudica da parte dell’Amministrazione comunale il diritto al risarcimento per i danni subiti. Come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si riserva procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il servizio previsto nel presente Capitolato non potrà essere interrotto per alcun motivo, salvo casi di forza maggiore. In caso di interruzione del servizio da parte della ditta appaltatrice per sciopero del proprio personale, il Comune dovrà essere avvisato entro le ore 12 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l’interruzione. L’amministrazione comunale potrà chiedere la facoltà sospensione del servizio per ragione di procedere vario ordine (per es. consultazioni elettorali, eventi climatici, ecc). La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà sospendere, ridurre o interrompere di sua iniziativa il servizio oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto. E’ obbligo della Ditta aggiudicataria rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. La qualifica di datore di lavoro, come previsto dall’art.2, co.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., compete al soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori della Ditta aggiudicataria o, comunque, il soggetto della Ditta aggiudicataria che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a nuova qualsiasi titolo. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile pertanto degli adempimenti in materia di sicurezza del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della stazione appaltante. Allo scopo dovrà provvedere alla stipula come di una polizza infortuni per il personale e una polizza di responsabilità civile. Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’ufficio preposto del Comune prima dell’inizio del servizio. In riferimento all’oggetto del presente appalto, il Comune non ha rilevato rischi da graduatoria interferenze con il proprio personale dipendente (ai sensi dell’art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per i quali si renda necessario adottare specifiche misure di garasicurezza; non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza da interferenze.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la 1.L’amministrazione comunale ha facoltà di recedere unilateralmente dal risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civiledell’articolo 1456 C.C., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di fatto salvo l’eventuale risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatodei danni, nei seguenti casi: • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezzasospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • in caso di fallimento o concordato fallimentareabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, di stato di moratoria accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e di conseguenti atti di sequestro la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di pignoramento a carico della societàuna qualsiasi delle sue parti; • applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subitiun semestre; • qualoraeventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; • messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; • qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata; • violazione del divieto di utilizzare, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoriaparzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; • per abusiva sostituzione gravi violazioni dell’obbligo di altri nella gestione dell’appaltocurare le manutenzioni delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione; • mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell’offerta presentata in caso sede di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario gara. 0.Xx facoltà di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridicarisoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva 3.Con la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva sorge per l'amministrazione il diritto di affidare la facoltà concessione del servizio al secondo classificato nella procedura di procedere gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a nuova stipula come da graduatoria trattativa privata ad altra ditta idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di altra gara. 0.Xx risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data Attesa la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificatapec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo corrispettivo/indennizzo/ristoro a qualsivoglia titolo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale L'Amministrazione potrà richiedere attivare la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata trasmessa via pec con un preavviso di almeno 15 20 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, dal Codice Civile e dal presente Capitolato, anche nei seguenti casi: • accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale; • cessione e/o subappalto dell’incarico non consentiti; • cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni; • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che capitolato, anche se abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15ivi previste, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti, nonché in caso di inadempimento di uno degli obblighi espressamente previsti nell’offerta formulata; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario del Broker di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il Broker, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di fallimento del Broker o di risoluzione del contratto, si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contrattorisolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: • gravi e reiterate inadempienze relativamente ai tempi di accettazione dei veicoli, esecuzione dei lavori, invio dei preventivi, tipologia di pneumatici offerti, deposito e custodia dei veicoli; • ritardo nella restituzione del mezzo ai sensi dell’art. 1373 8 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: superiore a 30 giorni; non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell’art. 3; • non disponibilità, per più di cinque volte, dei pneumatici della marca di prima linea indicata nel modulo dell’offerta, salvo adeguata e documentata motivazione; • subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in caso partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di inosservanza norme sostanziali regolanti il subappalto; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 s e.m.i.; • violazione delle leggi prescrizioni in materia di lavoro e sicurezzatracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 18 del presente Capitolato speciale; • mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 23; • in caso tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di fallimento o concordato fallimentarerisoluzione del contratto. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula dopo la sottoscrizione del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso uno dei requisiti motivi di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione esclusione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridicacui all'art. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio 80 del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garaCodice.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di L’Amministrazione può recedere unilateralmente dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, ai sensi dell’artavvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1373 1671 del Codice Civilecodice civile e per qualsiasi motivo, in qualunque tempo tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio mancato guadagno; -per motivi di apposita pubblico interesse; -per ritardata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento della cessione dell’azienda, del ramo di detta comunicazione. In tal attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • R.T.I. o in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezzainterdizione o inabilitazione del legale rappresentante; • in -in caso di fallimento o concordato fallimentarepreventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della societàanche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; • in -in caso di grave o recidivo morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e reiterato inadempimento ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle singole prestazioni o contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di recidiva gara di cui alle premesse e reiterata violazione alle disposizioni della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al precedente art.15successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, fatto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridicadell’ulteriore danno. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di garaquanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazione.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contrattocontratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 30 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecatisolari, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatoda comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: ▪ giusta causa ▪ reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in caso il deposito contro l’appaltatore di inosservanza delle leggi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di lavoro e sicurezzaprocedure concorsuali • il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia • ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi: ▪ perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; • in caso ▪ interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto; ▪ qualora la somma delle penali superi annualmente il 10% dell’importo complessivo del contratto; ▪ interruzione non motivata del servizio; ▪ inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di fallimento o concordato fallimentarelegge, di stato regolamenti, o allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme all’offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di moratoria porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ allorché l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito; ▪ allorché l’appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di conseguenti atti un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di pignoramento a carico della societàstipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; ▪ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; ▪ allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti. ▪ per motivi di pubblico interesse debitamente motivati; ▪ per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 Codice civile; ▪ le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l’appaltatore; ▪ nel caso di grave o recidivo reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali la salute dei lavoratori di cui al precedente art.15Dlgs. n. 81/2008, fatto salvo il diritto e dalle ingiunzioni fattegli al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula riguardo dal direttore dell’esecuzione del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa . Si precisa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridicadeve intendersi tassativo ed esaustivo. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso Il provvedimento di risoluzione del contratto l’Amministrazione è oggetto di notificazione all’Impresa, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all’Appaltatore, questa Amministrazione si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Con la facoltà risoluzione del contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di procedere affidare a nuova stipula come terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all’impresa aggiudicataria. All’impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da graduatoria questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di garaminore spesa nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Samples: Verbale Di Cooperazione E Coordinamento Delle Possibilii Interferenze Con Le Altre Attività Presenti Nei Luoghi Di Lavoro

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto E' facoltà di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà Zètema di recedere unilateralmente dal contrattocontratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, ai sensi dell’artmediante semplice preavviso da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 1671 c.c.. In tal caso il Comune l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute da Zètema fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di Firenze richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema si riserva riserva, altresì, la facoltà di utilizzare risolvere di diritto il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportunecontratto ex art. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker 1456 c.c. per inadempimento dell’Appaltatore, fatta salva l'azione per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale risarcimento del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatomaggior danno subito, nei seguenti casi: • in caso perdita di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso taluno dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoriaordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • applicazione di penali per abusiva sostituzione di altri nella gestione un importo eccedente il 10% (dieci per cento) del valore dell’appalto; • in caso cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di subappalto non consentitocontroversie con la Società appaltante; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di adempiere ai propri obblighicategoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di accertato grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso degli obblighi e degli oneri assunti con il presente Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri. L’eventuale dichiarazione di inizio del servizio in pendenza risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della stipulazione del contrattorelativa dichiarazione, il Comune senza bisogno di Firenze ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, Zètema potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva ad incamerare la richiesta di risarcimento dannicauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. In ogni caso di risoluzione 13 del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garapresente Capitolato.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di L’Amministrazione può recedere unilateralmente dal contratto: -in qualunque momento dell’esecuzione, ai sensi dell’artavvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1373 1671 del Codice Civilecodice civile e per qualsiasi motivo, in qualunque tempo tenendo indenne il R.T.I. delle spese sostenute, delle prestazioni rese e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio mancato guadagno; -per motivi di apposita pubblico interesse; -per ritardata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento della cessione dell’azienda, del ramo di detta comunicazione. In tal attività o del mutamento della specie giuridica; -in caso di fallimento anche di una sola delle imprese costituenti il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • R.T.I. o in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezzainterdizione o inabilitazione del legale rappresentante; • in -in caso di fallimento o concordato fallimentarepreventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della societàanche di una sola delle imprese costituenti il R.T.I.; • in -in caso di grave o recidivo morte del legale rappresentante, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e reiterato inadempimento ss.mm.ii.. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato d'oneri, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle singole prestazioni o contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: -accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di recidiva gara di cui alle premesse e reiterata violazione alle disposizioni della documentazione prodotta ai fini della stipula del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione atto; -violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; -mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 14 “Cauzione definitiva”; -applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo relativo alle penali del capitolato d'oneri; -nei casi di cui all’articolo 10 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; -nei casi di cui al precedente art.15successivo articolo 16 “Trasparenza”; -nei casi di cui al successivo articolo 17 “Riservatezza”. L’Affidatario ha diritto alla risoluzione del contratto: -in caso di impossibilità ad eseguirlo, fatto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti degli imprenditori o dei componenti le compagini sociali o dei dirigenti delle imprese con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determina del dirigente del Servizio 4 – Antincendio Boschivo e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite. Il recesso deve essere comunicato all'Affidatario almeno dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolta, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridicadell’ulteriore danno. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di garaquanto omesso dall'Affidatario, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente causati all'Amministrazione.

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Samples: Contratto Di Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contrattoContratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatocomunicato a mezzo PEC, nei seguenti casi: • in caso di inosservanza Qualora l’incuria e le accertate violazioni degli obblighi contrattuali siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, ledendo il diritto degli utenti a beneficiare delle leggi prestazioni assistenziali previste dal Progetto Individualizzato, o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all’incolumità alla salute dei tirocinanti; • Qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e sicurezzadi riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 123/2007. Il Contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: • Sospensione, abbandono, interruzioni o mancata effettuazione del servizio che non dipendano da cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario; • in caso Importo complessivo delle penali comminate superiore al 25% dell'importo contrattuale complessivo annuale, • Perdita dei requisiti di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della societàcui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; • Frode o esercizio di attività illecite; • Perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive; • Mancata regolarizzazione delle inadempienze inerenti agli obblighi in caso materia di grave o recidivo sicurezza sui luoghi di lavoro; • Inadempienza degli obblighi inerenti alla cessione a terzi del contratto e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni al sub-appalto Qualora si verifichino le condizioni risolutive del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali Contratto di cui al precedente art.15comma, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità lo stesso si intenderà risolto ipso jure in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, danno con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita incameramento della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento dannicauzione definitiva. In ogni caso tutti i casi di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva di cui al presente articolo è fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garaesigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

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Samples: trasparenza.comune.nettuno.roma.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal 1. La Comunità d’Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio1456 c.c. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione semplice atto unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolatorecettizio, nei seguenti casi: • si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d’Ambito; • venga accertata da parte della Comunità d’Ambito o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; • venga accertata da parte della Comunità d’Ambito la cessione del contratto, del credito o il subappalto in caso violazione della normativa vigente da parte dell’Impresa; • si verifichi la sospensione e/o la revoca dell’atto autorizzativo alla gestione dell’impianto; • per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio; • si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di inosservanza delle leggi in materia 48 ore consecutive; • nella ipotesi di lavoro e sicurezzaviolazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione; • in caso di fallimento gravi e/o concordato fallimentare, reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento categoria; • qualora a carico della societàdell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia; • venga accertata la violazione della normativa in caso tema di grave o recidivo tracciabilità dei flussi finanziali ai sensi della Legge 136/10 e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subitiss.mm.ii.; • qualoravenga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, anche successivamente alla stipula ai sensi del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; Nelle predette ipotesi la Comunità d’Ambito darà comunicazione all’Impresa dell’intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione atto stragiudiziale notificato nelle forme di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva legge ed incamererà la richiesta cauzione a titolo di risarcimento danni. In ogni caso danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di risoluzione che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garamaggior costo eventualmente emergente.

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Samples: Contratto Disciplinante L’affidamento Del Servizio Di Gestione Dell’impianto Pubblico Di Rossano Per Il Trattamento Dei Rifiuti Urbani Non Pericolosi Residuali E Della Frazione Organica Derivanti Dalla Raccolta Differenziata Effettuata Nei Comuni Ricadenti Nell’ambito Territoriale Ottimale Della Provincia Di Cosenza

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi del servizio oggetto di appaltoaffidamento, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti la CCIAA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’artex art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la risoluzione unilaterale stipula del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste definite nel presente Capitolato, nei nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, la CCIAA provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti casidel Codice Civile. In particolare la Camera di commercio sii riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: • in caso la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezzacui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di fallimento cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato fallimentarepreventivo, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della societàdell’aggiudicatario; • in caso l’impiego di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subitiservizio; • qualorala circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche successivamente alla a seguito della stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla garaaver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di garaerrori professionali o altra inadempienza.

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Samples: www.na.camcom.gov.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti Anzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze Anzio si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di cui al precedente art.15, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • in caso di subappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze Anzio potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

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Samples: trasparenza.comune.anzio.roma.it