Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Attesa la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti natura dei servizi oggetto di appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà dell'Azienda è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo/indennizzo/ristoro a qualsivoglia titolo a favore del Broker per il recesso. L'Amministrazione potrà attivare la risoluzione unilaterale del contratto mediante lettera trasmessa via pec con un preavviso di almeno 20 giorni e procedere alla risoluzione conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 108 del contratto stessod.lgs. n. 50/2016, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa dalla normativa vigente, dal Codice Civile e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione dal presente Capitolato, anche nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo accertamento di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Aziendafalse dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale; • gravissime violazioni cessione e/o subappalto dell’incarico non consentiti; • cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni; • in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato, anche se abbiano comportato l’applicazione delle penali ivi previste, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti, nonché in caso di inadempimento di uno degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Aziendaespressamente previsti nell’offerta formulata; • sospensionequalora, abbandonoanche successivamente alla stipula del contratto, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di tutto o parte del servizio affidatoammissibilità alla gara; • superamento per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; • per sopravvenuta impossibilità del tetto massimo Broker di penalità previsto dal paragrafo 26adempiere ai propri obblighi; • per perdita della personalità giuridica. Ove Qualora le inadempienze siano ritenute non graviipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero in pendenza della stipulazione del contratto, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di diritto risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara. Qualora si addivenga alla risoluzione del contrattocontratto per le motivazioni sopra riportate il Broker, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nel In caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio fallimento del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso Broker o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevutasi applica l’art. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx110 del D.Lgs. 50/2016 e smi.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Data la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto stessoe definite nel presente Capitolato, con onere nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di ogni spesa e danno recatoquindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. L'Azienda potrà procedere In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal il contratto, per qualsiasi causaex art. 1456 del Codice Civile, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittasenza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. L'esercizio del recesso o della facoltà Costituiscono ulteriore causa di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevutaex art. Si precisa che 1456 del Codice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di aggiudicazione cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di Xxforza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può recedere dal contratto: ✓ in tutto qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; ✓ per giusta causa; ✓ per motivi di pubblico interesse; ✓ in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento del servizio; ✓ per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; ✓ in caso di fallimento del contraente; ✓ in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in parte agli obblighi derivanti dal caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti; ✓ in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; ✓ in caso di morte dell’imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia; ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci e la Stazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; ✓ in caso di morte del titolare dell’impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti. La Stazione Appaltante, oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può dichiarare risolto il contratto: ✓ in caso di xxxxx, sarà facoltà dell'Azienda procedere dolo, colpa grave, grave negligenza; ✓ in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale; ✓ in caso di azione giudiziaria contro la Stazione Appaltante per responsabilità dell’Appaltatore; L’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto contratto: ✓ in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile all’Appaltatore stesso, con onere a carico secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile; ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore almeno trenta giorni prima della Ditta aggiudicataria della rifusione data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di ogni spesa eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. La Stazione Appaltante ha facoltà espressa (clausola risolutiva espressa) di risolvere il contratto di servizio senza indennizzo alcuno qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e danno recato. L'Azienda potrà procedere non ottemperi all’obbligo di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione elaborazione delle buste paga nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo termini sopra esplicitati, dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di avvio, indicato legge o regolamento relative al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattualiservizio, non eliminate in seguito a diffide formali diffida formale da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento Responsabile del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.Servizio;

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: ▪ giusta causa ▪ reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: • il deposito contro l’appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali • il fatto che taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Ditta aggiudicataria pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia • ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi: ▪ perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; ▪ interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto; ▪ qualora la somma delle penali superi annualmente il 10% dell’importo complessivo del contratto; ▪ interruzione non ottemperasse motivata del servizio; ▪ inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme all’offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ allorché l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito; ▪ allorché l’appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; ▪ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; ▪ allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti. ▪ per motivi di pubblico interesse debitamente motivati; ▪ per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’art. 1676 Codice civile; ▪ le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l’appaltatore; ▪ nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. n. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione del contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla . Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. Il provvedimento di risoluzione del contratto stessoè oggetto di notificazione all’Impresa, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione secondo le vigenti disposizioni di ogni spesa e danno recatolegge. L'Azienda potrà procedere In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all’Appaltatore, questa Amministrazione si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti. Il contratto sarà risolto di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.ccon effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. alla Con la risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito affidare a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandonoterzi il servizio, o mancata effettuazione da la parte della Ditta aggiudicataria rimanente di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non graviesso, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta in danno all’impresa aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per All’impresa inadempiente verranno addebitate le quali maggiori spese sostenute da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicatariafosse sufficiente, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contrattoda eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di recesso dal contratto, minore spesa nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri fatti che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xxhanno motivato la risoluzione.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: Verbale Di Cooperazione E Coordinamento Delle Possibilii Interferenze Con Le Altre Attività Presenti Nei Luoghi Di Lavoro

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda del GOM procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda Il GOM potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: o esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.16.2.2, e sottoposto al giudizio dell’Aziendadel GOM; o gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Aziendadel GOM; o sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; o superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26previste dall’art. 6.1.11 e dall’art. 6.2.29. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono dovranno essere sostenuti dall'Azienda dal GOM per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono dovranno essere comunicate dall'Azienda dal GOM alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. A.R. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso qualsiasi momento, con preavviso di aggiudicazione almeno 30 giorni da parte di Xxeffettuarsi con raccomandata A.R., se, successivamente alla stipula del contratto, venga attivata una convenzione CONSIP o aggiudicata una gara dalla S.U.A. regionale.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: www.gomrc.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora La Società della Salute si riserva la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti facoltà di recedere unilateralmente dal contrattocontratto con un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime - qualora le accertate violazioni degli obblighi contrattualicontrattuali o l’incuria siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, non eliminate ledendo il diritto delle persone di beneficiare delle prestazioni assistenziali previste o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all'incolumità o alla salute delle stesse; - qualora siano accertate violazioni della disciplina in seguito a diffide formali materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 123/2007. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia), la Società della Salute può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. In particolare, la Società della Salute ha piena e incondizionata facoltà di recedere dal contratto in caso si sospensione o revoca del finanziamento da parte dell’Azienda; • sospensionedel Ministero dell’Interno. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, abbandono, o mancata effettuazione da parte decorsi i quali la Società della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere Salute prende in consegna i servizi e verifica la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contrattoquelli effettuati. Nel caso di recesso in cui il gestore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute, salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente capitolato, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio. Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: - perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - frode o esercizio di attività illecite; - perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive; - mancata regolarizzazione delle accertate inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; - inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione della clausola sociale; - cessione a terzi dell’affidamento oggetto del presente capitolato, salvo le ipotesi espressamente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - comprovata violazione dei diritti delle persone beneficiarie del servizio e/o nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi a carico degli ospiti; - importo complessivo delle penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo annuale; - attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute o dei Comuni consorziati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti; - qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo di Firenze) le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011; - mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi causamodo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii; - nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii; - mancata attivazione dei servizi, compresi quelli aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione; - qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari; - cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.; - perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto; - liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali; - la perdita d’iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, le cooperative di servizi o le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali e le imprese sociali nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero ai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e ai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle Province autonome. Per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Qualora si verifichino le condizioni risolutive del contratto di cui sopra, lo stesso si intenderà risolto ipso jure in danno con incameramento della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, cauzione definitiva. In tutti i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o casi di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso contratto di aggiudicazione da parte cui al presente articolo è fatta salva e impregiudicata la facoltà della Società della Salute di Xxesigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Data la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà dell'Azienda è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla risoluzione del contratto stessoconseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • esito sfavorevole in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del periodo presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di avvio, indicato cui al precedente paragrafo 8.1art.15, e sottoposto fatto salvo il diritto al giudizio dell’Aziendarisarcimento di danni subiti; • gravissime violazioni degli obblighi contrattualiqualora, non eliminate anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in seguito a diffide formali da parte dell’Aziendamerito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria per abusiva sostituzione di tutto o parte del servizio affidatoaltri nella gestione dell’appalto; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel in caso di recesso dal contratto, subappalto non consentito; • per qualsiasi causa, da parte sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittapersonalità giuridica. L'esercizio del recesso o della facoltà Qualora le ipotesi di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di recesso o inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione procedere a nuova stipula come da parte graduatoria di Xxgara.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: www1.comune.fi.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora L’amministrazione appaltante si riserva la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stessoContratto, con onere un preavviso di 15 giorni comunicato a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione mezzo PEC, nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, Qualora l’incuria e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime le accertate violazioni degli obblighi contrattualicontrattuali siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, non eliminate in seguito ledendo il diritto degli utenti a diffide formali beneficiare delle prestazioni assistenziali previste dal Progetto Individualizzato, o da parte dell’Aziendaarrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all’incolumità alla salute dei tirocinanti; • sospensioneQualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 123/2007. Il Contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: • Sospensione, abbandono, interruzioni o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidatoche non dipendano da cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario; • superamento Importo complessivo delle penali comminate superiore al 25% dell'importo contrattuale complessivo annuale, • Perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del tetto massimo D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; • Frode o esercizio di penalità previsto dal paragrafo 26attività illecite; • Perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive; • Mancata regolarizzazione delle inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; • Inadempienza degli obblighi inerenti alla cessione a terzi del contratto e al sub-appalto Qualora si verifichino le condizioni risolutive del Contratto di cui al precedente comma, lo stesso si intenderà risolto ipso jure in danno con incameramento della cauzione definitiva. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, In tutti i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o casi di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso contratto di aggiudicazione da parte cui al presente articolo è fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di Xxesigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: trasparenza.comune.nettuno.roma.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda 1. La Comunità d’Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto stessocontratto, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recatoai sensi dell’art. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 1456 c.c. alla risoluzione con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi: • esito sfavorevole si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Aziendaservizio alla data stabilita dalla Comunità d’Ambito; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione venga accertata da parte della Ditta aggiudicataria di tutto Comunità d’Ambito o parte del servizio affidatodai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, venga accertata da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione Comunità d’Ambito la cessione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell’Impresa; • si verifichi la sospensione e/o la revoca dell’atto autorizzativo alla fornitura ricevuta. Si precisa che gestione dell’impianto; • per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio; • si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive; • nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione; • in caso di aggiudicazione da parte gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di Xxcategoria; • qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia; • venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziali ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.Xx; • venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Xx. SpA ; Nelle predette ipotesi la Comunità d’Ambito darà comunicazione all’Impresa dell’intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di analoga gara centralizzata atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a livello regionale titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di attivazione di un contratto che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e naturamaggior costo eventualmente emergente.

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Samples: Contratto Disciplinante L’affidamento Del Servizio Di Gestione Dell’impianto Pubblico Di Rossano Per Il Trattamento Dei Rifiuti Urbani Non Pericolosi Residuali E Della Frazione Organica Derivanti Dalla Raccolta Differenziata Effettuata Nei Comuni Ricadenti Nell’ambito Territoriale Ottimale Della Provincia Di Cosenza

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora La stazione appaltante ha la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa ai sensi e danno recatoper gli effetti dell’art. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione 1456 del codice civile nei seguenti casi: • esito sfavorevole  quando il servizio di fornitura non venga espletato trascorsi 7 giorni lavorativi dalla stipula del periodo contratto con la stazione appaltante senza che siano avviati i Prestatori richiesti ed in ogni caso in cui l’agenzia fornitrice non possa assolvere le condizioni dettate dalla stazione appaltante, in tale caso la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di avvioaffidare, indicato al secondo l’ordine della graduatoria, ad altre agenzie la fornitura del personale richiesto;  nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’agenzia aggiudicataria;  violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;  inadempimento del Somministratore all’obbligo di corrispondere ai Prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge. E’ in facoltà della stazione appaltante, nel corso dell’intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni, da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. L’esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico di ATM obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori. Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal precedente paragrafo 8.1articolo 17, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, ogni momento in caso di grave e/o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte reiterato inadempimento alle obbligazioni del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26presente capitolato. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere Nei predetti casi la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere risoluzione si verificherà di diritto alla risoluzione del contrattoquando la stazione appaltante darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi la stazione appaltante procederà ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione salva la risarcibilità del danno ulteriore – ed alla fornitura ricevutaesecuzione in danno del servizio. Si precisa che La stazione appaltante si riserva, in caso ogni caso, l’azione di aggiudicazione da parte risarcimento di Xxogni maggior danno, nonché ogni altra azione a tutela dei propri interessi.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: www.atm.messina.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs 50/16. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contrattosi verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/16, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del FER potrà stipulare un nuovo contratto stesso, di appalto con onere altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione dell'IMPRESA. Sono, inoltre, cause di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere risoluzione per grave inadempienza: -aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali contraente da parte dell’Aziendadi FER; • sospensione-aver corrisposto o promesso di corrispondere, abbandonodirettamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria controllati, somme di tutto denaro regali o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale altra utilità finalizzate a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute facilitare l’aggiudicazione e/o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione gestione del contratto. Nel caso ; -ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di recesso dal xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; -la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, per qualsiasi causadistorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte della Ditta aggiudicatariadi ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura; -la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, saranno addebitati alla stessaintimidazione o condizionamento di natura criminale. L’affidatario si impegna ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, oltre agli eventuali danniin difetto di ciò, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra DittaFER non concederà autorizzazione di xxxxxxxxxx. L'esercizio del recesso o della FER, inoltre, si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia recedere dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel contratto in caso di recesso o violazione dei principi generali di risoluzione lealtà, correttezza e buona fede nel corso dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevutaai sensi degli artt. Si precisa che 1175 e 1375 c.c., con particolare riferimento ad eventuali reiterate contestazioni opposte in caso merito ai servizi a chiamata di aggiudicazione da parte di Xxcui all’art. 6 del presente contratto.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: www.fer.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione alla ditta mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi. In tal caso, in deroga all’art. 1671 c.c., sarà attribuito alla ditta, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi: - sospensione e/o interruzione del servizio per causa dipendente dalla ditta aggiudicataria; - inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato; - qualora la Ditta aggiudicataria contravvenga al divieto di cessione del contratto; - qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse inizi il servizio nei termini fissati; - qualora la Ditta aggiudicataria si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale; - perdita della certificazione di qualità; - in tutto o ogni altro caso in parte agli obblighi derivanti dal contrattocui, sarà facoltà dell'Azienda procedere a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, la ditta non dia sicuro affidamento nella conduzione del servizio. Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto stesso, la contestazione degli addebiti. Ciò con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione opportuna salvezza di ogni spesa ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo PEC/raccomandata A.R. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare il servizio a terzi in danno recatodell’impresa inadempiente. L'Azienda potrà procedere La risoluzione del contratto non pregiudica da parte dell’Amministrazione comunale il diritto al risarcimento per i danni subiti. Come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di avviocui all'articolo 26, indicato al precedente paragrafo 8.1comma 3 della legge 23 dicembre 1999, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattualin. 488. Il servizio previsto nel presente Capitolato non potrà essere interrotto per alcun motivo, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione salvo casi di forza maggiore. In caso di interruzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte ditta appaltatrice per sciopero del proprio personale, il Comune dovrà essere avvisato entro le ore 12 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l’interruzione. L’amministrazione comunale potrà chiedere la sospensione del servizio affidato; • superamento per ragione di vario ordine (per es. consultazioni elettorali, eventi climatici, ecc). La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà sospendere, ridurre o interrompere di sua iniziativa il servizio oggetto del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravipresente appalto, vale a dire tali da non compromettere pena la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte E’ obbligo della Ditta aggiudicatariaaggiudicataria rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. La qualifica di datore di lavoro, saranno addebitati alla stessacome previsto dall’art.2, oltre agli eventuali dannico.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., compete al soggetto titolare del rapporto di lavoro con i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento lavoratori della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento o, comunque, il soggetto della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale poteri decisionali e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraentespesa, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile pertanto degli adempimenti in materia di sicurezza del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della stazione appaltante. Allo scopo dovrà provvedere alla stipula di una polizza infortuni per il personale e una polizza di responsabilità civile. Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’ufficio preposto del Comune prima dell’inizio del servizio. In riferimento all’oggetto del presente appalto, il Comune non ha rilevato rischi da interferenze con il proprio personale dipendente (ai sensi dell’art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per i quali si renda necessario adottare specifiche misure di sicurezza; non sussistono di conseguenza specifici costi per la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e naturasicurezza da interferenze.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse E' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contrattoqualsiasi momento della sua esecuzione, sarà mediante semplice preavviso da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà dell'Azienda procedere consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute da Zètema fino alla risoluzione data della comunicazione del contratto stessorecesso, con onere espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione qualsiasi titolo. Zètema si riserva, altresì, la facoltà di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere risolvere di diritto (ipso iure) il contratto ex art.1456 art. 1456 c.c. alla risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi: • esito sfavorevole perdita di taluno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’AziendaD. Lgs. n. 163/06 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • gravissime violazioni applicazione di penali per un importo eccedente il 10% (dieci per cento) del valore dell’appalto; • cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; • accertato grave inadempimento degli obblighi contrattualie degli oneri assunti con il presente Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensionegrave, abbandonodei suddetti obblighi ed oneri. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o mancata effettuazione da parte il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della Ditta aggiudicataria relativa dichiarazione, senza bisogno di tutto ulteriori accertamenti o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo procedimenti giudiziari. In tutti i casi di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravirisoluzione imputabili all’Appaltatore, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione Zètema potrà procedere di diritto alla risoluzione ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 13 del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xxpresente Capitolato.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti La Scuola, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: in qualunque momento dell’esecuzione, sarà avvalendosi della facoltà dell'Azienda procedere consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione della sede dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso; in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante. La Scuola può dichiarare risolto il contratto: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Scuola non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. In ogni caso, la risoluzione del contratto stessodeterminerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Scuola rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione l’indicazione dei nuovi termini di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte esecuzione del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal paragrafo 26contratto risolto. Ove le inadempienze siano ritenute Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non gravifosse sufficiente, vale a dire tali da non compromettere la regolarità eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicatariaScuola sui beni dell’Impresa. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che : in caso di aggiudicazione impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; nel caso in cui la Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto. Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.: “il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste dal Contratto e dal Capitolato tecnico”. Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico dell’Impresa, riguardano precisamente il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 6. La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto. (Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 92, del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i) L’Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l’organo di Xx.Xx.Xxamministrazione e/o di rappresentanza legale dell’Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. SpA L’Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l’esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di analoga gara centralizzata cui al precedente comma 1 la Stazione Appaltante risolverà il contratto stesso. L’Impresa si impegna a livello regionale presentare a richiesta del Direttore dell’esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Ente stesso, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di attivazione prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di un contratto del medesimo oggetto documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e relativo ai medesimi servizi2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia: - l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell’Impresa stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione; - ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione; Qualora l’Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione di diritto, fatta salva la facoltà della ContraenteStazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In base a quanto previsto dall’art. 92 - sulla Risoluzione contrattuale - del decreto legislativo. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di qualsivoglia genere cui all’art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e naturaautomatica del presente atto negoziale.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Data la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti particolare natura fiduciaria del servizio oggetto di affidamento, la CCIAA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto stessoe definite nel presente Capitolato, con onere nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, la CCIAA provvederà a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di ogni spesa e danno recatoquindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. L'Azienda potrà procedere In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare la Camera di commercio sii riserva la facoltà di risolvere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal il contratto, per qualsiasi causaex art. 1456 del Codice Civile, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittasenza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. L'esercizio del recesso o della facoltà Costituiscono ulteriore causa di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevutaex art. Si precisa che 1456 del Codice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di aggiudicazione cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di Xxforza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Data la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà dell'Azienda è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Firenze si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla risoluzione del contratto stessoconseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • esito sfavorevole in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del periodo presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di avvio, indicato cui al precedente paragrafo 8.1art.15, e sottoposto fatto salvo il diritto al giudizio dell’Aziendarisarcimento di danni subiti; • gravissime violazioni degli obblighi contrattualiqualora, non eliminate anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in seguito a diffide formali da parte dell’Aziendamerito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria per abusiva sostituzione di tutto o parte del servizio affidatoaltri nella gestione dell'appalto; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel in caso di recesso dal contratto, subappalto non consentito; • per qualsiasi causa, da parte sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittapersonalità giuridica. L'esercizio del recesso o della facoltà Qualora le ipotesi di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di recesso o inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Firenze potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva Ia richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione procedere a nuova stipula come da parte graduatoria di Xxgara.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Data la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, il Comune di Anzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, sarà ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà dell'Azienda è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso il Comune di Anzio si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino la momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla risoluzione del contratto stessoconseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente Capitolato, nei seguenti casi: • esito sfavorevole in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; • in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; • in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del periodo presente capitolato che abbiano comportato l’applicazione delle penali di avvio, indicato cui al precedente paragrafo 8.1art.15, e sottoposto fatto salvo il diritto al giudizio dell’Aziendarisarcimento di danni subiti; • gravissime violazioni degli obblighi contrattualiqualora, non eliminate anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in seguito a diffide formali da parte dell’Aziendamerito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa che segue in graduatoria; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria per abusiva sostituzione di tutto o parte del servizio affidatoaltri nella gestione dell’appalto; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel in caso di recesso dal contratto, subappalto non consentito; • per qualsiasi causa, da parte sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; • per perdita della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittapersonalità giuridica. L'esercizio del recesso o della facoltà Qualora le ipotesi di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di recesso o inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Anzio potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione procedere a nuova stipula come da parte graduatoria di Xxgara.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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Samples: trasparenza.comune.anzio.roma.it

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: o esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.17.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; o gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; o sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; o superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 2624. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono dovranno essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal un preavviso di 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, con semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Fermo restando quanto sopra e quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi: - perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a contrarre con la Ditta aggiudicataria Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; - qualora l’Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; - accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non ottemperasse grave, dei suddetti obblighi ed oneri; - a seguito dell’applicazione di penali per un importo complessivo eccedente il 10% del valore dell’accordo quadro; - cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; - mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; - nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva di cui al precedente art. 14, in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1parte, e sottoposto al giudizio dell’Aziendal’Appaltatore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni; • gravissime violazioni degli obblighi La risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione da parte dell’Appaltatore, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. In tal caso l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non eliminate in seguito comporti danno alcuno a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26Zètema. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel In caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contrattoContratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso Zètema si riserva la facoltà di aggiudicazione da parte di Xxrichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stessoai sensi dell’articolo 1456 C.C., con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: • esito sfavorevole sospensione o interruzione del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contrattoservizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre; eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da parte della Ditta aggiudicatariaquesta non autorizzata; violazione del divieto di utilizzare, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto dell’appalto per l'affidamento della fornitura ad altra Dittausi o finalità diverse da quelle convenute; mancata realizzazione degli investimenti e interventi dichiarate nell’offerta presentata in sede di gara. L'esercizio del recesso o della La facoltà di avvalersi della risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraentetrenta giorni, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare l’appalto del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta possa avanzare alcuna pretesa idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di qualsivoglia genere altra gara. La risoluzione per inadempimento e natural'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal 1.L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stessoai sensi dell’articolo 1456 C.C., con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: • esito sfavorevole sospensione o interruzione del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso di recesso dal contrattoservizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; • applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre; • eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; • messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; • qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da parte questa non autorizzata; • violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della Ditta aggiudicatariaconcessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; • gravi violazioni dell’obbligo di curare le manutenzioni delle strutture, saranno addebitati alla stessadegli impianti, oltre agli eventuali danninonché di tutte le parti oggetto della gestione; • mancata realizzazione degli investimenti, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittainterventi ed opere dichiarate nell’offerta presentata in sede di gara. L'esercizio del recesso o della 0.Xx facoltà di avvalersi della risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di Xx.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraentetrenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. 3.Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare la concessione del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta possa avanzare alcuna pretesa idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di qualsivoglia genere altra gara. 0.Xx risoluzione per inadempimento e natural'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora Il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Acquirente violi uno qualsiasi dei suoi obblighi qui di seguito e non riesca a porre rimedio alla violazione entro ventotto (28) giorni di calendario dalla ricezione della notifica scritta dal Venditore o se l'Acquirente sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale o comunque cessi, o minacci di cessare, la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto propria attività o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla stipuli accordi volontari con uno qualsiasi dei suoi creditori. Qualsiasi risoluzione del contratto stesso, Contratto in conformità con onere a carico i termini del presente documento diverrà effettiva al momento della Ditta aggiudicataria della rifusione notifica di ogni spesa e danno recatoscritta di risoluzione dell'altra parte. L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi: • esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell’Azienda; • gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Azienda; • sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato; • superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria. Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto. Nel In caso di recesso dal contrattorisoluzione, per qualsiasi causamotivo, il Venditore avrà immediatamente il diritto di sospendere ogni ulteriore consegna prevista dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente. Entro 14 giorni da parte della Ditta aggiudicatariatale avviso di risoluzione, saranno addebitati in qualunque modo derivante, l'Acquirente dovrà pagare al Venditore: − il saldo in sospeso del prezzo del Contratto per i Prodotti consegnati e per quei Prodotti che possono essere consegnati, nonché tutti i costi sostenuti di riferimento dal Venditore fino alla stessadata di disdetta per lo svolgimento di lavori su Prodotti che non sono quindi in uno stato consegnabile, oltre agli eventuali dannipiù un margine ragionevole da concordare tra le parti che non deve essere inferiore al 15%, ed i maggiori oneri che devono essere costi ragionevolmente sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Dittadal Venditore in seguito alla risoluzione. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione). Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto− Tuttavia, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta. Si precisa che questo obbligo non si applica in caso di aggiudicazione da parte Prodotti difettosi o in ritardo e per i quali l'Acquirente ha risolto il Contratto a causa della continua incapacità del Venditore di Xxporre rimedio a tale mancanza o ritardo.Xx.Xx. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

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