Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Appears in 2 contracts

Samples: Energy Supply Agreement, Energy Supply Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.;

Appears in 2 contracts

Samples: Energy Supply Agreement, Energy Supply Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di preavviso di cui sopraraccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra stazione appaltante stessa ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza oneri inviando al cliente una comunicazione bisogno di recesso in forma scritta con assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, su semplice sua dichiarazionenonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi: : a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per qualora fosse accertata la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad ovvero il venire meno di uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindicirequisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara; b) giorni dal ricevimento della comunicazione nel caso di messa in mora; applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell’importo contrattuale; c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra qualora l’appaltatore non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione provvedesse all’integrazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibilecauzione, in caso di mancato pagamento da parte del Clienteescussione, entro il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta termine di sospensione dieci giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08relativa richiesta. In tutti i casi di sospensione e risoluzionerisoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell’ulteriore danno. La stazione appaltante ha diritto nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se relativi solo ad uno non gravi; di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Si conviene che per giusta causa si intende, a più siti, è fatto salvo il diritto titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina altra legge applicabile in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità venga designato un liquidatore, custode o sia stata effettuata una riduzione soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore; b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - fiducia sottostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituracontratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di validità del contratto gara, il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usiex art. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo1373 c.c.: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per caso la stazione appaltante comunicherà formalmente all’appaltatore l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fialecon un preavviso di 20 (venti) giorni. 9.2 2. In caso di mancato rispetto inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di preavviso 15 (quindici) giorni. 3. In caso di cui sopragravi o reiterati episodi di inadempimento, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento troveranno applicazione le disposizioni degli ulteriori danni subiti, articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare al Clienterisolvere di diritto il contratto, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’artex art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento senza alcun genere di indennità e compenso del broker: 1. in caso di radiazione o cancellazione dall’albo istituito dalla legge 209/2005 della società aggiudicataria; 2. inosservanza delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’artlegge in materia di lavoro e sicurezza; 3. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto mancato e/o inadempienza ad uno ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio; 4. n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o più obblighi contrattualiper prestazione professionale irregolare, senza avervi posto rimedioo giudicata scarsamente produttiva, dove possibile, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta; 5. mancata reintegrazione nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento termini concessi della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cauzione definitiva; 6. subappalto/cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzicontratto; 7. fallimento, da parte del Cliente, o apertura di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno una qualsiasi procedura di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore.liquidazione comunque denominata; 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno4. In caso di mancato rispetto risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da parte eventuali azioni di ènostra della disciplina rivalsa per danni in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraconseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.

Appears in 2 contracts

Samples: Brokerage Service Agreement, Brokerage Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo E' facoltà di validità Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. Fermo restando quanto previsto in altre parti del contratto presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Cliente ha facoltàContratto, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazionidell’articolo 1456 del codice civile, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00raccomandata a/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto r nei seguenti casi: : a) reiterato ritardato pagamento qualora l'Appaltatore incorra in una delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all’artall'art. 7; 80 D.Lgs. 50/2016; b) inizio di un’azioneaccertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; c) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza e dei lavoratori; d) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 16), in tutto o in parte, e l'Affidatario non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni; e/) in ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inadempienza inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni affidate, rilevate ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibileinsindacabile giudizio di Zètema. f) ogniqualvolta, nei successivi confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.; g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo di messa raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione tutto o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energiaparte, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e dell’articolo 1454 cod. civ. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore con raccomandata con indicazione chea/r. In tali casi, decorsi 20 giorni la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte dell’Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del Clienterecesso, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A comporti danno alcuno alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior dannoSocietà appaltante. In caso di mancato rispetto da parte risoluzione o di ènostra recesso per giusta causa della disciplina Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora deroga a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto quanto previsto dall’articolo 1671 del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituracodice civile.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto di validità del contratto affidamento, il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, Comune di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, Villa Minozzo si riserva la facoltà di addebitare recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al Clientebroker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il periodo intercorrente tra recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la data stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di effettivo passaggio all’altro fornitore gara, il Comune di Villa Minozzo provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione risolvere di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’artdiritto il contratto, ex art. 1456 c.c.del Codice Civile, su semplice sua dichiarazionesenza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, il contratto nei seguenti casi: ex art. 1456 del Codice Civile: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi intermediari assicurativi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del109 del D.Lgs. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi n. 209/2005; b) la cessione dell’impresa o del contratto oppure il concordato preventivo, il fallimento e gli atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; c) l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; d) la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; e) la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; f) l’interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; g) l’applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; h) sospensione e risoluzioneo interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; i) qualora il broker ometta di dimostrare, anche se relativi solo ad uno a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraaltra inadempienza.

Appears in 1 contract

Samples: Brokerage Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di La stazione appaltante può recedere dal contratto inviandoai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, anche per il tramite nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del nuovo fornitoreCodice, una comunicazione scritta con la quale dichiara costituiscono causa di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal risoluzione del contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra Stazione Appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in qualunque momento mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: • gravi e senza oneri inviando al cliente una comunicazione reiterate inadempienze relativamente ai tempi di recesso in forma scritta con termine accettazione dei veicoli, esecuzione dei lavori, invio dei preventivi, tipologia di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno pneumatici offerti, deposito e custodia dei veicoli; • ritardo nella restituzione del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere mezzo ai sensi dell’art. 1456 c.c.8 del presente Capitolato, su semplice sua dichiarazionesuperiore a 30 giorni; • non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell’art. 3; • non disponibilità, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7per più di cinque volte, dei pneumatici della marca di prima linea indicata nel modulo dell’offerta, salvo adeguata e documentata motivazione; b) inizio di un’azione• subappalto non autorizzato dal Committente, di un procedimento per la messa associazione in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattualipartecipazione, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione anche parziale del contratto a terzi da parte del Clienteo violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione salute dei lavoratori di cui al comma 22.3 TIMOE Decreto n. 81 del 2008 s e.m.i.; • violazione delle prescrizioni in materia di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior dannotracciabilità dei flussi finanziari, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento 18 del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il presente Capitolato speciale; • mancato rispetto del termine ultimo entro Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui il cliente al successivo art. 23; • in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto. Il contratto è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del termine minimo tra la data contratto, uno dei motivi di scadenza esclusione di cui all'art. 80 del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraCodice.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura E Manutenzione Di Pneumatici

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 1. Il Committente può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 2. Il contratto si intende risolto di validità diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 3. Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora l’affidatario ometta di prestare servizio per un’intera settimana ovvero si renda responsabile di omissioni totali del contratto il Cliente ha facoltàservizio di durata inferiore alla settimana ripetute per tre volte nel corso dell’appalto. 4. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, ai sensi qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazionilegge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di recedere dal subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 5. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto inviando, anche per si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni: a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita; b) violazione delle norme che disciplinano il tramite subappalto; c) interruzione non motivata del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel servizio; d) in caso di fornitura per usi domestico e per altri usideficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In tale ultimo caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1456 c.c1454 del Codice Civile., su semplice sua dichiarazione, il contratto 6. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, ai sensi di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatorelegge. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio 7. Qualora si riscontri l’insorgere di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i uno dei casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostrarisoluzione sopra specificati, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08l’Amministrazione appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del produrre le proprie deduzioni entro il termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 tre giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornituranotifica. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibileDopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto. 8. Nel caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 9. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento 109 del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraCodice dei Contratti.

Appears in 1 contract

Samples: Cleaning Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 1. L’amministrazione comunale si riserva in ogni momento la facoltà di validità revocare la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse la cui valutazione é rimessa all’amministrazione comunale. 2. L’affidatario del contratto servizio potrà, decorso il Cliente ha facoltàprimo anno, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per dandone preavviso scritto con tre mesi di anticipo mediante lettera raccomandata A.R. oppure con comunicazione a mezzo PEC del contraente diretta all’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) del Comune.-In tal caso se il tramite concessionario ha provveduto al rinnovo totale o parziale di arredamento ed attrezzature del nuovo fornitore, locale i nuovi arredi ed attrezzature saranno indennizzati dal Comune al concessionario revocato sulla base di una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scrittastima peritale, a mezzo raccomandatasaldo di ogni qualsiasi pretesa, al seguente indirizzo: è nostra compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati, uno dal Comune, uno dal concessionario revocato, ed il terzo Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) con funzioni da Presidente – di intesa tra le parti o, in alternativaassenza di accordo, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione dal Presidente del Tribunale di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fialeLecco. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva 3. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di addebitare al Clienteprocedere alla risoluzione del contratto di appalto, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore oltre ai casi previsti ai precedenti articoli, nei casi previsti dalla legge e la data contrattualmente prevista di efficacia del recessodal codice civile, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nonché nei seguenti casi: : a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni; b) inizio sia intervenuto a carico dell’aggiudicatario dello stato di un’azionefallimento, liquidazione, di un procedimento per la messa in liquidazione o cessione di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; c) non sussistenza gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore; d) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei requisiti previsti dal Contratto diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato; e) grave negligenza. In particolare l’aggiudicatario sarà considerato gravemente negligente qualora cumuli, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx tre sanzioni pecuniarie; f) frode dell’aggiudicatario; g) ritardo nell’esecuzione degli interventi e/o inadempienza ad uno delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione; h) mancata presentazione della polizza assicurativa entro i termini fissati dal Comune; i) avvenuto accertamento della mendacità di alcuna delle dichiarazioni rese in sede di gara. 4. Il concessionario, decade automaticamente dall’appalto (clausola risolutiva espressa ex articolo 1546 Cod. Civ.) previa comunicazione scritta da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e fatto salvo il risarcimento del danno arrecato al Comune, in caso di: a) mancata prestazione della cauzione definitiva o più obblighi contrattualidei documenti richiesti per il perfeziona- mento dell’appalto e del contratto relativo; b) mancata presentazione dell’aggiudicatario nel giorno ed ora comunicati per la stipula del rogito di formalizzazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto a seguito dell’esperimento delle procedure di gara; c) mancato inizio della gestione nel termine fissato, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione salvo casi di messa in mora; forza maggiore o giustificato motivo; d) mancanza mancato pagamento al Comune, alle scadenze fissate nel contratto di concessione, di UNA delle rate trimestrali del canone dovuto dal gestore per la concessione del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE gestione di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente presente convenzione, seguito dall’inutile decorso del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 termine fissato dal Responsabile del Settore per la regolarizzazione della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiaintervenuta morosità. 9.5 Fatto salvo il 5. L’utilizzo della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Cod. Civ. comporta: a) l’automatica decadenza dall’aggiudicazione; b) la risoluzione di diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabiledell’intervenuto appalto; c) l’indizione di nuova gara. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è 6. È facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando Comune richiedere il risarcimento dei danni arrecati all’Amministrazione dal concessionario a causa del maggior dannosuo inadempimento. 7. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà risoluzione del contratto il concessionario non avrà diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari a compensi od indennità ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituratitolo.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo La Committente può provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto, provvedendo direttamente 1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi: a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile; b) per modificazioni istituzionali dell’assetto organizzativo del committente per effetto di validità disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura. c) in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del contratto il Cliente ha facoltàcodice civile (art. 1218, ai sensi 1256 e 1463); d) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della delsua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione. AEEGSI n° 144/07 Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e s.m. ed integrazionic) la risoluzione si applica senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta. 2) con oneri e spese a carico del privato contraente, nei seguenti casi: a) in caso di xxxxx, di recedere dal contratto inviandograve negligenza, anche per il tramite di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali; b) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; c) in qualsiasi momento del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scrittainfiltrazione mafiosa, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c.11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98; d) qualora l’Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e servizi pubblici e, su semplice sua dichiarazionecomunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l’Impresa aggiudicataria medesima; e) qualora uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il contratto direttore generale o responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio; f) emanazione, nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azioneconfronti dell’appaltatore, di un procedimento provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per la messa in liquidazione frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di una procedura concorsuale altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di concordato con i creditori a carico dell'Impresa aggiudicataria ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa aggiudicataria. h) nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dal committente; i) mancata reintegrazione della cauzione ridottasi a causa di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa; j) mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai favori dei lavoratori; k) mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e smi e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’erogazione delle prestazioni; l) sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente capitolato; m) revoca delle autorizzazioni e licenze previste dalla legge per l’esecuzione della fornitura oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale; n) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, non eliminate a seguito di diffida formale, che interessi abbiano determinato, in un anno solare , l’applicazione di almeno tre penalità; o) interruzione della fornitura per più di tre giorni consecutivi; p) mancata stipulazione o pagamento del premio relativo alle coperture assicurative previste dal presente capitolato; q) nel caso in cui l’appaltatore non assolva agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010. Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2) la Committente potrà risolvere il Cliente; c) non sussistenza contratto in danno alla Impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione definitiva, quale penale. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del committente al risarcimento dei requisiti previsti dal Contratto e/maggiori danni subiti o inadempienza ad uno delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali. La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale e di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. all’Impresa aggiudicataria della fornitura. La Committente provvederà a comunicare la risoluzione con lettera raccomandata A.R. all’Impresa aggiudicataria della fornitura, entro 30 giorni dalla comunicazione riguardante l’evento sopraindicato o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) dall’avvenuta conoscenza di tale evento da parte della committente. La risoluzione avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, dell’Impresa aggiudicataria. In caso di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/recesso o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente risoluzione contrattuale si risolverà, valendo provvederà ad affidare ad altra Impresa la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente utilizzando, se possibile la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni graduatoria derivante dalla riduzione della potenza disponibileprocedura di gara o altrimenti, in caso di mancato pagamento da parte indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l’Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto. Anche in caso di risoluzione contrattuale su richiesta del Clientecommittente, il distributore competente procede a sospendere l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di assicurare la fornitura. La richiesta di sospensione continuità della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento livelli pattuiti e alle spese relative alle operazioni di sospensione medesime condizioni fino a che il committente non abbia assegnato ad altri e di eventuale riattivazione, oltre ad comunque per un importo pari periodo non superiore a quello previsto all’art6 mesi. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento L'Impresa può richiedere la risoluzione del maggior danno. In contratto in caso di mancato rispetto da parte impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto disposto dell'art.1672 del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraCodice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopragara, la Società, fatta salva Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto si riservano la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, alla scadenza annuale, previo preavviso al cliente una comunicazione broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. In caso di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o inadempimento di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal Contratto presente Capitolato e/o inadempienza nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, le Amministrazioni provinciale e comunale provvederanno a diffidare l’aggiudicatario ad uno adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di gravi o più obblighi contrattualireiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza avervi posto rimedioalcun genere di indennità e compenso del broker, dove possibilequalora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all' articolo 5 punti 8 e 9 e all’articolo 6 del presente capitolato. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali serviziex art. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute1456 C. C., la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente radiazione o la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso 109 del D.Lgs.209 del 7/9/2005 (Codice delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior dannoassicurazioni private). In caso di mancato rispetto risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da parte eventuali azioni di ènostra rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della disciplina Provincia e del Comune di Marzabotto affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituragraduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di validità del contratto il Cliente ha facoltàgara, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, l’Unione si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una dal contratto ex art. 1373 c.c. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione di a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. 2. ènostra può In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni. 3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere ai sensi dell’artdi diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazionesenza alcun genere di indennità e compenso del broker, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione : a. sopravvenuta impossibilita del Broker di adempiere ai propri obblighi; b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell’appalto; c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; d. mancato adempimento degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; e. fallimento o concordato fallimentare, stato di un’azionemoratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa; f. recidiva nelle inadempienze contrattuali, di un procedimento contestate per la messa iscritto e non giustificate, in liquidazione numero superiore a tre nell’anno solare; g. cessione totale o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) parziale del contratto; h. subappalto non sussistenza consentito; i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto; j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio; x. xxxxxxx della personalità giuridica; l. mancato rispetto degli obblighi previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza per i pagamenti inerenti l’esecuzione del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE appalto di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il Legge n. 136/2010; m. l’Amministrazione contraente potrà in ogni caso recedere dal contratto fra l’utente per ragioni di superiore interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, nonché delle attuali forme di gestione del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiaservizio. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno4. In caso di mancato rispetto risoluzione del contratto è in facoltà dell’Unione affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 5. In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da parte eventuali azioni di ènostra della disciplina rivalsa per danni in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. 6. Il contratto potrà essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti. 7. In caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, senza l’invio giusta causa, l’Amministrazione contraente oltre all’escussione della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - garanzia definitiva chiederà il mancato rispetto risarcimento dei danni subiti con addebito dell’eventuale maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraservizio.

Appears in 1 contract

Samples: Contract

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo In caso di validità reiterate o gravi violazioni, o inadempienze contrattuali, formalmente contestate, AltaVita-I.R.A. potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e di penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice od altra formalità, convenendosi sufficienti il preavviso di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r.. AltaVita-I.R.A. potrà procedere ipso iure ex art 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienza nella conduzione del servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui ai precedenti artt. 14 e 15 nell’arco di un trimestre; b) contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell’appaltatore; c) mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell’attività; e) cessione ad altri, in tutto o in parte – direttamente o indirettamente – di obblighi e diritti contrattuali; f) in caso di altre gravi negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio; g) quando a carico di alcuno degli amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; h) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; i) in caso di cessione totale o parziale del contratto il Cliente ha facoltàsenza l’autorizzazione preventiva di AltaVita-I.R.A.; j) per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 C.C.; k) su decisione della delstazione appaltante per motivi di pubblico interesse. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, Nel caso di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite recesso del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia per qualsiasi causa, da parte dell’appaltatore saranno addebitati allo scadere stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti da AltaVita- I.R.A. per l’affidamento del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) servizio alla ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria della gara o, in alternativamancanza, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxad altra ditta appaltatrice, provvedendo ad incamerare la cauzione definitiva. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitoreAltaVita-I.R.A. ai sensi del disposto all’art, ed 140 del D.Lgs 163/2006, in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto fallimento o di risoluzione del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente contratto per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subitigrave inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di addebitare interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria. Pertanto ai sensi del comma 2) del suddetto art. 140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al Clientequinto miglior offerente in sede di gara. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione. Nel caso di recesso del contratto, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terziqualsiasi causa, da parte del Clientedell’appaltatore, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti da XxxxXxxx- I.R.A. per l’affidamento del servizio alla ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria di trasporto e dispacciamento dell’energiagara o, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolveràin mancanza ad altra ditta affidataria, valendo provvedendo ad incamerare la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione cauzione definitiva. L’esercizio del recesso o della disposizione facoltà di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza avvalersi della risoluzione dell’accordo di diritto dovranno essere comunicate da AltaVita-I.R.A. all’appaltatore mediante raccomandata a.r.. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti servizio effettivamente prestato. Tutti gli atti e i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine provvedimenti da adottarsi ai sensi e per gli effetti delle previsioni del presente articolo rientrano nelle competenze del Direttore Segretario Generale di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine AltaVita-I.R.A. o di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data altro funzionario di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la AltaVita-I.R.A. dallo stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituradelegato.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 21.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di validità del contratto risolvere in tutto o in parte il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente Contratto nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza grave inadempimento da parte del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza Fornitore ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 contrattuali (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione riservandosi di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, risolvere parzialmente il Contratto fra ènostra ed con riguardo al Servizio o sotto-servizio interessato dal grave inadempimento), e comunque nelle seguenti ipotesi: 21.1.1 qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente 10% del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi corrispettivo complessivo di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi 13; 21.1.2 nel caso di sospensione e risoluzione, grave inadempimento da parte del Fornitore a seguito di segnalazione del DEC al RUP; 21.1.3 nel caso di sopraggiunta perdita anche se relativi di uno solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto dei requisiti di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento gara da parte del maggior danno. In Fornitore; 21.1.4 nel caso di mancato rispetto da parte delle norme in tema di ènostra della disciplina sicurezza e di individuazione dei nominativi del personale di cui all’art. 5.1.5; 21.1.5 in materia ogni altra ipotesi indicata nel presente Contratto (dove la facoltà di costituzione in mora e sospensione della fornitura risolvere il Contratto deve intendersi ricomprendere anche quella di risolvere parzialmente con riguardo al Cliente spetterà il diritto Servizio o sotto-servizio interessato dal grave inadempimento). 21.2 Al fine di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - garantire il rispetto di fondamentali principi di concorrenza e trasparenza, con riguardo al fatto che una eventuale unicità di fornitore per i servizi di supporto al procurement e supporto professionale specialistico da un lato, e per i “servizi di gestione e sviluppo del termine minimo tra Sistema Informativo del Dipartimento per i trasporti, la data navigazione, gli Affari Generali ed il Personale” (procedura CIG 7124541D36) dall’altro, possa porre l’unico fornitore in una situazione di scadenza conflitto di interessi (Parere Agenzia per l’Italia Digitale ex art. 14-bis, lett. f) del termine ultimo C.A.D. N. 2/2017, allegato alla Determinazione n. 128 del 5 maggio 2017), si stabilisce che l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata al fatto che la medesima impresa, a qualsiasi titolo (ivi compreso quale subappaltatore) e in qualsiasi forma, individuale o associata, in tutto o in parte: 21.2.1 da un lato renda i servizi (e/o ne sia affidataria) oggetto del presente contratto e/o metta a disposizione risorse quale impresa ausiliaria nello schema dell’avvalimento nella gara che ha condotto alla stipulazione del presente contratto; 21.2.2 dall’altro renda i servizi (e/o ne sia affidataria) e/o metta a disposizione risorse quale impresa ausiliaria nello schema dell’avvalimento e nel contratto e/o nella gara relativi ai “servizi di pagamento gestione e sviluppo del Sistema Informativo del Dipartimento per i trasporti, la data navigazione, gli Affari Generali ed il Personale” (procedura CIG 7124541D36). 21.3 Nelle ipotesi di richiesta all’impresa distributrice cui al precedente art. 21.2, l’Amministrazione si riserva di risolvere il presente contratto e stipularne uno nuovo con il concorrente immediatamente successivo in graduatoria; ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di adottare qualsiasi ulteriore provvedimento volto alla salvaguardia dell’interesse pubblico, ivi compresi i provvedimenti di cui al par. 4.1 del Disciplinare di gara. 21.4 Nel caso di risoluzione parziale del Contratto, l’Amministrazione scorporerà le porzioni di rapporto contrattuale riferite ai servizi oggetto dell’inadempimento del Fornitore, riducendo corrispondentemente l’oggetto del Contratto in termini sia di prestazioni che di corrispettivi, fermo il risarcimento del danno e le penali applicabili. 21.5 In ogni ipotesi di inadempimento del Fornitore, che conduca o meno alla risoluzione, totale o parziale, del Contratto, l’Amministrazione avrà le seguenti facoltà: 21.5.1 incamerare la cauzione definitiva; 21.5.2 applicare le penali previste, oltre al maggior danno eventualmente subito, ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ.; 21.5.3 procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, con particolare riguardo all’ipotesi di un’unica offerta valida, e laddove l’Amministrazione abbia ritenuto di aggiudicare comunque la procedura. In tal caso, l’Amministrazione potrà escutere la cauzione definitiva nella misura corrispondente all’esecuzione in danno del Fornitore delle prestazioni richieste al diverso fornitore incaricato di rendere i relativi servizi. 21.6 In caso di risoluzione, anche parziale, del Contratto, fermi i diritti dell’Amministrazione di cui al precedente art. 21.3, il Fornitore si obbliga ad attuare il processo di affiancamento e trasferimento al personale del diverso fornitore indicato dall’Amministrazione per i servizi interessati dalla risoluzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla scheda del servizio di affiancamento e trasferimento. 21.7 Il presente Contratto, inoltre, è risolutivamente condizionato all’eventuale esito positivo degli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente per la sospensione della forniturastipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione. Nei suddetti casiResta espressamente inteso che qualora detti accertamenti diano esito positivo il presente Contratto cesserà di essere efficace ed al Fornitore non spetterà alcun corrispettivo o, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituracomunque, somma a qualsiasi titolo per le attività eventualmente svolte.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Assignment of Support Services for Procurement and Specialized Professional Support Related to the Information System of the Department for Transport, Navigation, General Affairs and Personnel

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del L’Amministrazione può recedere dal contratto il Cliente ha facoltànei seguenti casi in qualunque momento, ai sensi della deldell’art. AEEGSI n° 144/07 e s.m1671 c.c.; in tale caso l’Amministrazione è obbligata al pagamento delle prestazioni fino al termine di efficacia del recesso, che sarà preceduto da un preavviso scritto di almeno sessanta giorni. ed integrazioni, L’Amministrazione dichiara risolto di recedere dal contratto inviando, anche per diritto il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere senza la preventiva diffida ad adempiere: a) in caso di dolo, frode o grave negligenza nell’esecuzione del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente servizio; b) nel caso di fornitura per usi domestico perdita delle abilitazioni di legge e per altri usidell’iscrizione nell’apposito albo di cui al d.m. La comunicazione 274/91; c) nei casi di recesso dovrà essere inoltrata in forma scrittacui agli artt. 3, a mezzo raccomandata9, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o10, in alternativa11, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 23 del contratto ed in tal casoogni caso nelle ipotesi di cui all’art. 135 del d.lgs 163/2006, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri richiamato in via analogica. L’Impresa ha facoltà di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In richiedere la risoluzione contrattuale in caso di mancato rispetto del termine sopravvenuta non imputabile impossibilità ad eseguire l’appalto, ai sensi dell’art. 1672 c.c., ovvero in caso di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, eccessiva onerosità sopraggiunta; L'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare al Clienterisolvere il contratto, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in danno dell’impresa appaltatrice, nei seguenti casi: a) negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza all’ingiunzione di porvi rimedio; arbitraria o reiterata sospensione/interruzione del servizio; b) mancato rispetto delle previsioni norme di sicurezza; c) mancato rispetto degli obblighi inerenti il rapporto con il personale; d) mancata costituzione, validità o efficacia della polizza assicurativa RC; cessione del contratto; mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine al presente articolo; e) mancata concessione di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensionenuova garanzia, qualora sussistano le condizioni tecniche il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; reiterati comportamenti del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura personale dipendente non può comunque essere presentata nei casi improntati ai canoni di cui all’artal precedente art. 4.3 dell’Allegato A alla del2 frode nell’esecuzione delle prestazioni. ARG/Elt n° 4/08L’Amministrazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 1453 c.c.. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più sitil’aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva prevista, è che resta incamerata dal Consiglio Regionale del Lazio, fatto salvo il diritto risarcimento di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’artulteriori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior dannoL’Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà L’Amministrazione si riserva il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso recedere unilateralmente dal contratto in cui qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: provvedimento cautelare di sequestro o comunque venga aperta una situazione tra quelle previste nell’art. 38, d.lgs. 163/2006, entri in liquidazione; ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la fornitura sia stata sospesa per morosità pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casipatrimonio, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità 1. La Comunità d’Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c.. con semplice atto unilaterale recettizio, su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7• si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d’Ambito; b) inizio di un’azione• venga accertata da parte della Comunità d’Ambito o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.), di un procedimento per salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; • venga accertata da parte della Comunità d’Ambito la messa cessione del contratto, del credito o il subappalto in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Clienteviolazione della normativa vigente da parte dell’Impresa; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto • si verifichi la sospensione e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in morala revoca dell’atto autorizzativo alla gestione dell’impianto; d) mancanza • per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio; • si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di distribuzione48 ore consecutive; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA• nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, • in caso di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra gravi e/o reiterate violazioni delle norme del Distributore Locale e/o C.C.N.L. di categoria; • qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia; • venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziali ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.; • venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del trasportatoreD.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; Nelle predette ipotesi la Comunità d’Ambito darà comunicazione all’Impresa dell’intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. 9.4 Nell’ipotesi 2. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Comunità d’Ambito a richiedere, anche in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energiavia giudiziaria, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolveràrisarcimento dei maggiori danni che, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutivaper qualsiasi motivo, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiaderivassero dalle inadempienze dell’Impresa. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura3. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo Comunità d’Ambito si riserva in ogni caso il diritto di ènostra recedere unilateralmente dall’affido in qualsiasi momento, con un preavviso di ricevere almeno 30 (trenta)giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità, ovvero assicurando il rimborso delle spese relative ai solleciti completamento dei servizi avviati prima della data di pagamento e alle spese relative alle operazioni cessazione effettiva; 4. L’impresa, fatta salva la facoltà di sospensione e del servizio per i comuni inadempienti, potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora l’ATO, per conto dei Comuni, non dovesse adempiere all’integrale pagamento di eventuale riattivazione2 (due) fatture, oltre ad un importo pari anche non consecutive, dei corrispettivi contrattuali a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07proprio carico, fermo restando il risarcimento del maggior dannosenza aver comunicato l’elenco dei Comuni inadempienti; 5. In ogni caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità recesso o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di risoluzione anticipata, all’Impresa competerà un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento ai costi effettivamente sostenuti e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casidebitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro onere accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Gestione Del Servizio Rifiuti

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà1. Il Committente può, in qualunque tempo, recedere dal presente contratto, ai sensi della deldall’articolo 109 del Codice, previa formale comunicazione, da inviarsi tramite raccomandata a.r. AEEGSI n° 144/07 e s.mo Pec o equipollente all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 giorni. 2. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel In caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del mandato per l’esercizio del diritto corrispettivo relativo alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, nel disciplinare di recesso sottoscritto dal Cliente fialegara e nel capitolato speciale di appalto. 9.2 In caso 3. Sono cause di mancato rispetto risoluzione espressa del termine di preavviso di cui soprapresente contratto, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: : a) reiterato ritardato pagamento il verificarsi delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’artcondizioni previste dall’art. 7; 108, comma 2 del Codice; b) inizio il mancato rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di un’azionelavoro, nazionale e territoriale in vigore e degli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di un procedimento per la messa in liquidazione o sicurezza sui luoghi di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi lavoro di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A 13; c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla dellegge n. 136/2010, ai sensi dell’art. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di 11; d) l’arbitraria e ingiustificata sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo interruzione dell’Appalto; e) il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte delle vigenti disposizioni di ènostra della disciplina legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; f) la cessione del presente contratto di cui all’art. 13; g) la mancata costituzione delle garanzie di cui all’art. 17, ovvero la loro mancata reintegrazione ove queste siano venute meno in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà tutto o in parte; h) il diritto subappalto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui all’art. 14 se non preventivamente autorizzato; i) la fornitura sia stata sospesa per morosità perdita o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione in capo all’Appaltatore delle previste abilitazioni di legge per l’esecuzione dell’Appalto; l) la frode dell’appaltatore; m) il rinvio a giudizio ovvero l’applicazione di misura cautelare nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della fornituracompagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. Nei suddetti casi317, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.;

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Assignment of Maintenance Services

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del Il contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso individuale potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto risolto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento - per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza scadenza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione termine del contratto o per avvenuta realizzazione dell’opera oggetto del contratto; - per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del contratto; - per recesso del contratto di cui al successivo comma due; - per rinuncia all’incarico del collaboratore di cui al successivo comma cinque. Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a terzi 15 giorni; - commissione da parte del Clientecollaboratore di reati previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e succ. modificazioni (legge antimafia); i) sottoscrizione - danneggiamenti a terzi, terzi o al Comune imputabili a dolo o colpa grave; - furto di beni da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostracollaboratore; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento - inosservanza da parte del Clientecollaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il distributore competente procede a sospendere collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione, ferma restando la forniturapossibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni. La richiesta Il collaboratore può risolvere anticipatamente il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi preavviso di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituragiorni.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Sui Contratti Di Collaborazione Coordinata Continuativa

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo E' facoltà di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, Zètema di recedere unilateralmente dal contratto inviandodi appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, anche per il tramite mediante semplice preavviso da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute da Zètema fino alla data della comunicazione del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contrattorecesso, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usiqualsiasi titolo. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scrittaZètema si riserva, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopraaltresì, la Societàfacoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. per inadempimento dell’Appaltatore, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente l'azione per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subitidel maggior danno subito, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio • perdita di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza taluno dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi ordine generale di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del38 del D. Lgs. ARGn. 163/06 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; • applicazione di penali per un importo eccedente il 10% (dieci per cento) del valore dell’appalto; • cessazione o qualunque sospensione/Elt n° 4/08interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; • mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; • accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. In tutti i casi di sospensione e risoluzionerisoluzione imputabili all’Appaltatore, anche se relativi solo Zètema potrà procedere ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’artsensi dell’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento 13 del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della forniturapresente Capitolato.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza il cliente finale domestico può recedere senza oneri entro quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto. 9.2 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI AEEG n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta scritta, a mezzo raccomandata, con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 9.3 In ogni caso di mancato rispetto del il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviandone, al medesimo indirizzo sopra citato, comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di cui soprapari a un mese, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50Fornitore. 9.3 ènostra 9.4 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra Il Fornitore può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in moraContratto; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento. Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso della stessa in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) . In tutti i casi di morosità del Cliente cliente nei confronti di ènostradel fornitore, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI del. AEEG n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra il fornitore potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio emissione della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la dovute - da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione - lo stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra Il fornitore si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’ Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di è nostra di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra il Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-7 bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. del. AEEG n° 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura è nostra è tenuta a corrispondere al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto cliente un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mailraccomandata. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra la Società non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 1. La Questura di validità del contratto il Cliente ha facoltàCatanzaro, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioniprevio avviso scritto, di può recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX: a) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; mancato guadagno; b) inizio per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione attività o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; del mutamento della specie giuridica; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornituraforza maggiore. 2. La richiesta Questura di sospensione della fornitura non Catanzaro può comunque essere presentata nei casi dichiarare risolto il contratto: a) in caso di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tutti i casi di sospensione e risoluzionetale ipotesi, anche se relativi solo ad uno o a più sitioltre alla risoluzione del contratto, è verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In ; c) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Questura di Catanzaro non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; e) in caso di mancato rispetto da parte reintegro della polizza fideiussoria definitiva; f) in caso di ènostra della disciplina reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di costituzione retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; g) in mora caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e sospensione dei relativi recapiti entro il termine stabilito; h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; i) nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. 3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della fornitura al Cliente spetterà polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. 4. Con la risoluzione del contratto, la Questura di Catanzaro ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Questura di Catanzaro rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. 5. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. 6. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 7. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. 8. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura di Catanzaro sui beni dell’Impresa. 10. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: a. in caso di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari impossibilità ad Euro 30 eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; b. nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa Questura/Reparto/Scuola richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per morosità l’Impresa, o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata aumenti o pec maildiminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. 11. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della forniturapresente contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo L’Amministrazione, previo avviso scritto e con le modalità di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della delcui all’art. AEEGSI n° 144/07 4 (notifiche e s.m. ed integrazioni, di comunicazioni) può recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal in tutto o in parte: 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e senza per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; 2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione dell’Ufficio presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso. L’Amministrazione può dichiarare risolto il contratto: a) per inosservanza degli obblighi di cui agli artt.: 6 (Prezzo contrattuale, modalità di pagamento) 7 (oneri inviando al cliente una comunicazione a carico dell’Impresa) 9 (Esecuzione in danno) 10 (Garanzie di recesso esecuzione) 13 (Verbale di avvio di esecuzione e di stato d’ uso dei locali, e delle attrezzature e materiali dell’Ente – Vestiario e dotazioni per il personale), 14 (Personale impiegato) 16 (Responsabilità dell’Impresa), 19 (obblighi in forma scritta con materia igienico sanitaria e contributiva) 18 (Tutela contro azione di terzi), 22 (Sanzioni per le inadempienze), 24 (Disposizioni antimafia), 25 (Subappalto del servizio), 26 (Divieto di cessione del servizio), 27 (Sospensione del servizio e diffida ad adempiere), 28 (Sospensione del servizio), 31 (Riservatezza); b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 10 (quindicidieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi relativa richiesta da parte del Cliente; idell’Amministrazione; c) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Clientefrode, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d) per inosservanza delle disposizioni di cui all’artagli artt. 4.3 dell’Allegato A 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla del. ARG/Elt n° 4/08cessione di contratto; e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tutti i casi di sospensione e risoluzionetale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno; f) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell’Azienda anche se parziale e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione; g) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di uno dei soci responsabili dell’Impresa e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di uno dei soci, ove l’impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; i) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; k) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito; l) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi; m) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico; n) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; o) in caso di omessa voltura delle utenze e del reiterato mancato pagamento delle bollette e degli altri oneri dovuti di cui all’articolo 6 (prezzo contrattuale e modalità di pagamento( e 7 (oneri a carico dell’Impresa); p) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10. q) nel caso in cui l’Impresa non si avvalga, ai fini del pagamento dell’importo contrattuale, di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. 3. L’Impresa è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà inadempimento il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società contratto è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituranullo.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Della Gestione Dei Servizi Bar

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo Il Fondo di validità del contratto il Cliente ha facoltàAssistenza, ai sensi della delprevio avviso scritto e con le modalità di cui all’art. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni4, di può recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal in tutto o in parte: 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e senza oneri inviando al cliente una comunicazione per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; 2. in caso di recesso trasferimento in forma scritta con altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione del Centro presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso. Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto: a) per inosservanza degli obblighi di cui agli articoli: art. 9 (Esecuzione in danno), 10 (Garanzie di esecuzione), 13 (Personale impiegato), 15 (Responsabilità dell’Impresa), 17 (Tutela contro azione di terzi), 21 (Sanzioni per le inadempienze), 24 (Subappalto del servizio), 25 (Disposizioni antimafia), 26 (Divieto di cessione del servizio), 31 (Riservatezza); b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 10 (quindicidieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi relativa richiesta da parte del Cliente; iFondo di Assistenza; c) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Clientefrode, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d) per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A 105 del Codice degli appalti, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla del. ARG/Elt n° 4/08cessione di contratto; e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tutti i casi di sospensione e risoluzionetale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno; f) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell’Impresa anche se parziale e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione; g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l’impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dall’Impresa nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 80 del Codice degli appalti; i) di omissione del servizio dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; k) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico; l) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; m) in caso di inottemperanza a quanto previsto nel precedente art. 10 (Garanzie di esecuzione); n) nel caso in cui l’Impresa non si avvalga, ai fini del pagamento dell’importo contrattuale di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.; o) in caso di inottemperanza a quanto previsto nel precedente art. 25 (Disposizioni Antimafia). L’Impresa è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà inadempimento il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società contratto è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituranullo.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Organization of Summer Camp Activities

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, Alessandria si riserva la facoltà di addebitare recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al Clientebroker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il periodo intercorrente tra la data recesso. In caso di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o inadempimento di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e/o inadempienza nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Alessandria provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad uno adempiere nel termine di quindici giorni, o più obblighi contrattualicomunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l’Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione alcun genere di messa in mora; d) mancanza indennità e compenso del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensioneBroker, qualora sussistano le condizioni tecniche non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del misuratorecontratto, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente ex art. 1456 del Codice Civile: ⮚ la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere radiazione o la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private); ⮚ in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; ⮚ l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; ⮚ la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; ⮚ la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; ⮚ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; ⮚ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; ⮚ sospensione e risoluzioneo interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; ⮚ qualora il broker ometta di dimostrare, anche se relativi solo ad uno a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza. ⮚ l’aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a più sitiseguito della dichiarazione dell’Amministrazione, è fatto salvo il diritto in forma di ènostra lettera raccomandata, di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior dannovolersi avvalere della presente clausola risolutiva. In caso di mancato rispetto risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da parte eventuali azioni di ènostra della disciplina rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Alessandria affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di costituzione normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraPoste italiane Spa.

Appears in 1 contract

Samples: Brokerage and Insurance Consulting Agreement

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, L’Ente si riserva la facoltà di addebitare recedere, unilateralmente ed incondizionatamente e senza oneri, dalla Convenzione qualora nel corso della concessione: a) venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al Clienteservizio in oggetto; b) intervenga una modifica soggettiva del Tesoriere, per qualora il periodo intercorrente tra la data nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista affidabilità finanziaria, economia o tecnica offerti in sede di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara. 2) Nei casi di cui sopra al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50o indennizzo per la cessazione anticipata del servizio. 9.3 ènostra ha 3) È facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può dell’Ente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 c.c1453 e 1454 del Codice Civile ed all’esecuzione d’ufficio, a spese del Tesoriere., su semplice sua dichiarazione, 4) Alla risoluzione contrattuale si procederà qualora il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio Tesoriere si renda colpevole di un’azionefrode, di un procedimento per la messa in liquidazione o grave negligenza, di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto gravi e/o inadempienza ad uno reiterate inadempienze, o più qualora lo stesso contravvenga reiteratamente agli obblighi contrattualie condizioni stabiliti a suo carico dalla presente Convenzione ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Ente, senza avervi posto rimedioovvero vi sia stato grave inadempimento del Tesoriere stesso nell’espletamento dei servizi in parola. In particolare, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione rappresenta una ipotesi di messa in mora; d) mancanza grave inadempimento che comporta la risoluzione contrattuale la violazione del servizio divieto di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto sub concessione ed affidamento a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardiaprecedente articolo 21. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento 5) Inoltre si procederà alla risoluzione del maggior dannocontratto dopo tre contestazioni, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione effettuate con lettera raccomandata con indicazione cheavviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall’Ente; la risoluzione contrattuale sarà comunicata al Tesoriere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorsi 20 giorni che produrrà effetto dalla data della notificazione o di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraricevimento.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Di Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9.1 Nel periodo 1. Il Fondo di validità del contratto il Cliente ha facoltàAssistenza, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 previo avviso scritto e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi modalità di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del4, può recedere dal contratto: a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. ARG/Elt n° 4/081671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno; b) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; c) in caso di fallimento del contraente; Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore 2. Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto, oltre a quanto già previsto dall’art. 108 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè nei precedenti artt. 26 e 28: a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tutti i casi di sospensione e risoluzionetale ipotesi, anche se relativi solo ad uno o a più sitioltre alla risoluzione del contratto, è verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In ; c) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda, anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e il Fondo Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali; e) in caso di mancato rispetto da parte reintegro della polizza fideiussoria, così come previsto dall’art. 9; f) in caso di ènostra della disciplina reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di costituzione retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali; g) in mora caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa,” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e sospensione della fornitura al Cliente spetterà dei relativi recapiti entro il diritto termine stabilito; h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; i) nelle ipotesi di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto all’art.80, comma 1, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornituraCodice degli appalti pubblici.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione E Bar