Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Informative Document for Transformation Operations, Scheda Comparativa, Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad alcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle assicurazioni vigenti rendite finanziarie interviene anche in Italiacaso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, sulla base della dichiarazione limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Riscatto e di Residenza in altro StatoRecesso. In caso di mancato adempimentoRiscatto e di Recesso, xxxxx considerato responsabile le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), descritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di distribuzione con società di investimento, broker assicurativi e banche, nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la normativa presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitodati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma Si prega di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pleggere attentamente quanto sotto riportato.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Investment Insurance Product, Investment Insurance Product, Investment Insurance Product
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto paragrafo si riferisce alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge norme in vigore alla data di stipula del Contrattoredazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, salvo successive modifichediretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. In particolare, Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al momento della redazione regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoContratto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in forma dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui de- scritta, ad accezione di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e demografico, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazionetale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicu- rativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che regolano i rapporti tra il Contraente e l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non siano di ammontare sufficiente a coprire l’imposta di bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box provvederà a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della tua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul contratto. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile degli eventuali danni che la per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia possa subire in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitititolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente di nuova Residenza o l’Assicurato abbiano trasferito la ResidenzaSede legale. Al presente Contratto, contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contrattocontratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Assicurazione Di Tipo Misto
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in Italiarelazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla base legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Statopossibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In caso particolare l’approvazione di mancato adempimentoprovvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitiseguito di tali modifiche, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzale informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al presente Contrattoriguardo, ed si ritiene opportuno sottolineare in particolare relativamente alla tassazione via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle somme assicurate plusvalenze (siano esse corrisposte sotto forma i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di capitale o fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di Rendita vitaliziaimposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al momento della redazione del presente documento la normativa fine di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto valutare altresì il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma regime fiscale applicabile nel proprio Stato di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.presidenza.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Nota Informativa, Nota Informativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente tu o l’Assicurato abbiano abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di Assicurazione e Riassicurazione S.pbuona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Le somme corrisposte da Poste Vita in forma ipotesi di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme scadenza, Riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico corrisposte demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in caso proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di morte dell’Assicurato Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non soggezione alle imposte sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione ma in sede di successione delle somme corrisposte in caso di morte liquidazione della prestazione. In seguito al decesso dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in opzione e il Premio versatomerito alla sussistenza di tale requisito. Il Contratto, analoga tassazione limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto all’imposta di bollo annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF cui all’art. 13 della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Si ricorda che l’imposta di Assicurazione e Riassicurazione S.pbollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per Riscatto, parziale o totale, o per sinistro.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della del modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita Rendita erogata (poiché non consente il riscatto Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB QMUC Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 13 Art. 1 Che Contratto è Polizza InvestiPlus? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6
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Samples: Scheda Comparativa, Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita Rendita erogata (poiché non consente il riscatto Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB PSS2 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 13 possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6
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Samples: Scheda Comparativa, Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostadel Modulo di proposta. Entro sessanta giorni ti impegni il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza della Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzadi Sede legale. Al presente Contratto, Contratto di capitalizzazione ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia)assicurate, si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contrattocontratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - segnala l’applicazione dell’Imposta dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto Prodotto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Capitalizzazione Prodotto PMUB EZUK Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente tu o l’Assicurato abbiano abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguitaconseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo Unit linked Prodotto PMUB QUUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione a Vita Intera
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il Tassazione delle somme assicurate Sono a carico dell’Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell’investimento e non è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. Imposta di bollo Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in ItaliaGazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, sulla base della dichiarazione in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che l’imposta di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente bollo verrà applicata solo al momento della sottoscrizione liquidazione della Propostaprestazione a qualsiasi titolo essa avvenga. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza Tassazione delle somme corrisposte Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitidipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto eccezione di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o quelle erogate a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula fronte del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e demografico, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di Assicurazione e Riassicurazione S.ptale requisito.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Unit Linked Life Insurance
Regime fiscale. Trattamento fiscale Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’Intermediario finale applica una ritenuta del 20%. La ritenuta è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’ETF e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime come rilevato dai prospetti periodici alle predette date. I proventi in parola sono determinati al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta “white list”). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile al contratto Il presente Contratto in ciascun semestre solare è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in Italiacui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base della dichiarazione di Residenza tale prospetto. A tali fini l’ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in Italia rilasciata ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all’ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all’ETF) si applica il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento regime del risparmio amministrato di cui sopra o contestazioni mosse all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essre portate in deduzione dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5% del loro ammontare. Nel caso in cui il Contraente le Azioni siano oggetto di donazione o l’Assicurato abbiano trasferito di altro atto di liberalità, l’intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la Residenza. Al presente Contrattoparte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o a titolo di Rendita vitalizia)garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore detenuti dall’ETF alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento apertura della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitosuccessione. A tal proposito si segnalano: - tali fini l’ETF fornirà le indicazioni utili circa la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura composizione del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.prelativo patrimonio.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Etfplus Oicr Indicizzati
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalanodocumento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: - tassazione dei premi: In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi di assicurazione corrisposti dal Contraente per la detraibilità sottoscrizione della polizza sulla vita. - tassazione dei Premi relativi redditi: I redditi di capitale percepiti in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973. Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l’ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l’ammontare dei premi pagati dal Contraente. L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% sui redditi di capitale maturati. Per i redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni del Governo italiano e altri titoli equiparati di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. “White List” ed equiparati. La Compagnia opera in qualità di sostituto d’imposta e pertanto provvederà ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura applicare e nei limiti stabiliti versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/ beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta . Per le polizze sottoscritte da società di capitali, i proventi derivanti dal riscatto della polizza non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice. - imposta di bollo ordinaria e speciale: La polizza, per la parte investita nel Fondo in forma euro o in altre divise (GIS), non è soggetta ad imposta di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione bollo ai fini IRPEF delle somme a copertura sensi dell’articolo 13 co. 2-ter dell’Allegato A “Tariffa parte prima” al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall’articolo 19 del rischio demografico corrisposte D.L. n. 201/2011 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e ad eseguire i relativi versamenti all’atto del riscatto e/o in caso di morte dell’Assicurato chiusura della polizza o decesso. Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. “scudo fiscale”) e sia detenuta in regime di “riservatezza”, la non soggezione alle imposte Compagnia provvederà ad applicare l’imposta di successione delle somme corrisposte bollo "speciale", introdotta dall’articolo 19, co. 6 del D.L. n. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed è applicata nella misura del 4 per mille. - imposta di successione: Le prestazioni assicurative erogate in caso di morte dell’Assicurato; - in caso decesso dell’Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzasuccessione degli eredi. PSGEVL3BV0519I 9 l 10 PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1PSGEVL3BV0519I 10 l 10
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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Sui premi versati non è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto prevista alcuna forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate detrazione fiscale. IMPOSTE SUI PREMI I premi pagati per le disposizioni di legge assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in vigore alla data di stipula dipendenza del Contratto, salvo se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi (riscatto totale e parziale), è previsto un regime fiscale agevolato per le somme liquidate a condizione che vengano rispettati i limiti ed i vincoli di investimento stabiliti dalla Legge di Bilancio 2017 e successive modifichemodifiche e integrazioni. In particolare, al momento i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater, decreto del Presidente della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. Repubblica 22 dicembre 1986 1986, n. 917 così 917) eventualmente maturati nell’ambito dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (c.d. PIR), non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, disposta dall’art. 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come modificato ed integrato in seguitodall’art. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte 3 decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati), purché ciascun premio versato sia mantenuto nel PIR per almeno 5 anni. Le tasse e nei limiti stabiliti le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO I rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo nella misura stabilita dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma normativa pro tempore vigente. L’imposta di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di morte dell’Assicurato recesso, di riscatto e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte decesso dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Regime fiscale. Trattamento Trattandosi comunque di collaborazioni coordinate e continuative, anche se occasionali, ad esse si applica la stessa disciplina fiscale applicabile al contratto e previdenziale prevista per le collaborazioni a progetto e per quelle coordinate e continuative. Le mini xx.xx.xx. rientrano dunque tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986. Si applicano, quindi, le disposizioni in materia di ritenute e di conguaglio ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. Il presente Contratto sostituto d’imposta è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italiainoltre tenuto ad applicare sui compensi corrisposti le addizionali Irpef, se dovute, (regionale ed eventualmente comunale), sulla base della dichiarazione relativa specifica disciplina. Il collaboratore, in quanto comparabile al lavoratore dipendente, fa scattare in capo al committente, tutti quegli oneri fiscali, di Residenza in Italia rilasciata tipo formale e sostanziale, inerenti al tipo di rapporto. Il compenso verrà erogato al netto delle ritenute fiscali gravanti sul collaboratore, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. In merito, si applicano le detrazioni d’imposta cui il lavoratore ha diritto. L’anno successivo allo svolgimento della prestazione, il collaboratore dovrà ricevere dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostacommittente il Modello CUD, riassuntivo del compenso percepito e del trattamento fiscale e contributivo subito. In mancanza di altri redditi da dichiarare o spese da detrarre, tale modello è sufficiente a giustificare i propri redditi davanti all’Erario. Nei confronti dei collaboratori occasionali, il regime contributivo e fiscale dei rimborsi per trasferte, vitto e alloggio è quello applicabile ai lavoratori dipendenti. Entro sessanta giorni ti impegni certi limiti, è prevista, pertanto, l’esenzione alla fonte da ogni imposizione. Tali prestazioni, come precisa l’Inps con apposita circ. n. 41/2006, sono soggette a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa contribuzione nei confronti della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento Gestione Separata di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero all’art. 2, co. 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335, solo qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis del TUIR e non ci si trovi in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita presenza di un rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c.. Infine, per quanto riguarda le prestazioni occasionali di cui all’art. 61, co. 2, che non superino i 5 mila euro e i trenta giorni con lo stesso committente, l’istituto previdenziale conferma che le giornate di attività svolte a tale titolo non sono utili né per il diritto previsto dal Contratto (né per esempio perché è decorso il periodo la misura della indennità di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1disoccupazione.
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Samples: Collaborazioni Occasionali
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile 1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzanella misura del 12,50%, se positivadi cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modifi- cazioni. In base all’art. 6 del richiamato decreto legislativo, tra il capitale ai soggetti non residenti in opzione e il Premio versatoItalia, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili ricorrendo le condizioni che regolano di legge, non si applica il prelievo fiscale.
2. I Buoni sono esenti da imposta di successione.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, par- te prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall’art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i rapporti tra il Contraente Buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di nella misura tempo per poterlo esercitare) ‑ casi tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto valore di obblighi dichiarativi come per legge (ad esrimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario Ai fini dell’esenzione sono riportati unitariamente considerati tutti i termini Buoni con medesima intestazione esclusi i Xxxxx emessi in forma car- tacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell’E- conomia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite
4. L’applicazione dell’imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un va- lore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l’importo pari alla porzione dell’imposta di bollo applicata che nelle Condizioni abbia determinato un valore netto di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto impor- to sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.
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Samples: Prestito Per La Sottoscrizione Di Buoni Fruttiferi Postali Dematerializzati
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Alle garanzie presenti in contratto si applicano al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, pre- mio imponibile le seguenti imposte: 2.5% Infortuni del conducente 10% Assistenza stradale 12.5% Tutela legale 13.5% Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate; Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5% Imposta variabile sulla base della dichiarazione provincia di Residenza residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%) Responsabilità Civile, Zero rivalsa in Italia rilasciata dal Contraente caso di guida in stato di ebbrezza In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al momento Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della sottoscrizione do- cumentazione richiesta a seconda della Propostatipologia di sinistro. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Per le informazioni di Residenza in altro Statodettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicurazione. In caso di mancato adempimentosinistro per la responsabilità civile auto, xxxxx considerato il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell’assicu- ratore del responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitidel sinistro, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto qualora ricorra- no i presupposti previsti dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell’art. 7.2.1 Procedura di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione risarcimento diretto delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1.
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Samples: Contratto Di Polizza Auto
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Gli oneri fiscali relativi al contratto Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente Contratto Premio pagato per l’Assicurazione è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti all’aliquota di imposta attualmente in Italiavigore, sulla base della dichiarazione di Residenza pari al 21,25% del Premio annuo. ! Avvertenza: L’Assicurato deve, entro 10 giorni, denunciare all’Impresa qualsiasi Sinistro / Caso Assicurativo nel momento in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Statocui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire all’Impresa notizia di mancato adempimentoogni atto a lui notificato, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa entro 10 (dieci) giorni dalla data della mancata comunicazione notifica stessa. Il Sinistro / Caso Assicurativo deve avvenire in corso di validità della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate Polizza (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, fatto salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi Carenza di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es90 giorni menzionato all’Art. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione 23 delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con Assicurazione) e, per le Coperture Assicurative di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione, la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1copertura è estesa a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 mesi dalla ces- sazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati o loro dimissioni dalla società Contraente. Si rinvia agli Artt. 23, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di gestione del Sinistro/Caso Assicurativo.
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Samples: Assicurazione Tutela Legale
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad alcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle assicurazioni vigenti rendite finanziarie interviene anche in Italiacaso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, sulla base della dichiarazione limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Riscatto e di Residenza in altro StatoRecesso. In caso di mancato adempimentoRiscatto e di Recesso, xxxxx considerato responsabile le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), descritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in seguitorelazione alla sottoscrizione del contratto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (nella misura e nei limiti stabiliti dalla leggec.d. HOME INSURANCE); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Investment Insurance Product
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il Imposta sui premi I premi del presente Contratto è soggetto alle imposte contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni vigenti in Italiaassicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostaalle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse Le somme corrisposte sotto dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a titolo enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di Rendita vitalizia)non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro. Il regime fiscale sopra descritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in seguitorelazione alla sottoscrizione del contratto. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
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Samples: Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi
Regime fiscale. Trattamento Le informazioni riportate nella presente sezione offrono una sintesi di alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italiaproprio dell’acquisto, sulla base della dichiarazione detenzione e della cessione delle azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e della prassi alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentoinvestitori, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni fermo restando che la Compagnia possa subire relativa normativa potrebbe essere soggetta a causa modifiche, anche aventi effetto retroattivo, o ad evoluzioni interpretative. La presente sezione non sarà aggiornata per dare conto delle modifiche intervenute dopo la Data della mancata comunicazione Nota Informativa. Eventuali modifiche normative o interpretative potranno pertanto rendere le presenti informazioni non aggiornate o incomplete. Quanto segue non intende offrire un’analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della perdita detenzione e della cessione delle azioni per tutte le possibili categorie di investitori e rappresenta, pertanto, una sintetica e parziale introduzione alla materia. Gli investitori dovranno pertanto consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni nonché delle eventuali distribuzioni di utili, riserve o capitale in favore dei requisitititolari delle azioni. La legge 28 dicembre 2015, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto n. 208 (Legge di Vigilanza o da altre autorità Stabilità 2016) ha previsto una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (“IRES”) dal 27,5% al 24% con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sempre con effetto dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per gli enti creditizi e ricollegabili al trasferimento finanziari di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d’Italia, la riduzione d’imposta sarà sterilizzata dall’introduzione di una addizionale di 3,5 punti percentuali. Le percentuali di tassazione parziale previste per alcune tipologie di contribuenti su dividendi e plusvalenze, come di seguito descritte (tra cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia49,72%), sono state rideterminate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017, il “Decreto”) che ha introdotto le modifiche che si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti sono rese necessarie a seguito dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.psuddetta riduzione d’imposta.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Nota Informativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile 1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzanella misura del 12,50%, se positivadi cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all’art. 6 del richiamato decreto legislativo, tra il capitale ai soggetti non residenti in opzione e il Premio versatoItalia, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili ricorrendo le condizioni che regolano di legge, non si applica il prelievo fiscale.
2. I Buoni sono esenti da imposta di successione.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall’art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i rapporti tra il Contraente Buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di nella misura tempo per poterlo esercitare) ‑ casi tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto valore di obblighi dichiarativi come per legge (ad esrimborso com- plessivamente non superiore a euro 5.000. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario Ai fini dell’esenzione sono riportati unita- riamente considerati tutti i termini Xxxxx con medesima intestazione esclusi i Xxxxx emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.
4. L’applicazione dell’imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei Buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai rispar- miatori non sarà addebitato l’importo pari alla porzione dell’imposta di bollo applicata che nelle Condizioni abbia determinato un valore netto di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1rimborso inferiore al ca- pitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.
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Samples: General Conditions of Contract
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui proventi della partecipazione al contratto Il presente Contratto Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote una ritenuta del 26%.La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di parteci- pazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del me- desimo Fondo. In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Mi- nistro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta “white list”). Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella “white list”, in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella “white list”. I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ri- tenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, per- tanto, l’intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti alla ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata anche in Italia, sulla base della dichiarazione caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni trasferimento delle quote a comunicare alla Compagnia diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di Residenza società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in altro Statonome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nel caso in cui le quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di co- stituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni. L’imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l’imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l’importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni. In caso di mancato adempimentosuccessione ereditaria, xxxxx considerato responsabile il valore delle quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti. Ai sensi dell’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e suc- cessivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. L’imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitistessi. Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l’inter- mediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore essere alla data di stipula del Contratto31 dicembre 2011, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall’emittente e la non soggezione alle imposte siano oggetto di successione delle somme corrisposte in un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente. Diversamente, nel caso di morte dell’Assicurato; - in caso collocamento indiretto delle quote o azioni di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzaOICR, se positiva, tra il capitale in opzione l’imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all’investitore e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia dell’applicazione dell’imposta di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazionebollo. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all’investitore di consultare un consulente fiscale o il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1proprio consulente finanziario.
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Samples: Subscription Agreement
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dal Contraente dall’Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguitaconseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo Unit linked Prodotto PMUB QUUA Ed. 01/2021 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 13 Art. 1 Che Contratto è InvestiPolizza Platinum 4 You? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6
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Samples: Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti Premi La parte di premio riferita alla prestazione base non prevede alcuna detrazione di imposta. Regime fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte da Nobis Vita S.p.A., in Italiadipendenza di contratti assicurativi, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentovita o di morte dell’Assicurato, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita somma liquidata e l’ammontare dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito il Beneficiario percepiscano la Residenzaprestazione nell’esercizio di attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. Al presente Contratto47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all’imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici ed equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto o, in particolare mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. In caso di decesso dell’Assicurato il capitale è esente da imposta sulle successioni. Imposta di bollo Ai sensi dell’art. 19 del DL n.201, relativamente alla tassazione delle somme assicurate parte di premio investita in fondi interni Unit Linked (siano esse corrisposte sotto forma Ramo III) è prevista un’imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all’anno. L’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all’atto del rimborso o riscatto. Fiscalità rendita Nel caso in cui si eserciti l’opzione di conversione da capitale o a titolo in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione. Avvertenza: il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di Rendita vitaliziaomissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), si intendono applicate le disposizioni PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SI POTRA’ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - Xxx. 000.0000.000 - Fax 000.0000.000 - xxx.xxxxxxxxx.xx - PEC xxxxxxxxx@xxx.xx - Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. - Iscrizione C.C.I.A.A. di legge in vigore alla data Monza e Brianza: 2576434 - CF e P.IVA IT09028080159 - Iscrizione al reg. soc. del Tribunale di stipula Milano: 276128/7103/28 - Iscritta al n. 1.00080 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione con decreto del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 19/04/89 (G.U. della redazione Repubblica Italiana del presente documento la normativa 19/05/89 n. 115) società soggetta all’attività di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura direzione e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma coordinamento da parte di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Nobis Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Assicurazioni S.p.A. Contratto A., Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi Edizione luglio 2022 Condizioni Contrattuali di assicurazione sulla Assicurazione Assicurazione a vita intera, a premi annui ricorrenti con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina possibilità di sintesi fornisce alcune informazioni utili versamenti aggiuntivi liberi con capitale collegato a comprendere come leggere le quote di fondo interno Data di validità delle Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumentiAssicurazione: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione 8 luglio 2022 Gentile Contraente, in questa pagina è riportata una breve descrizione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1prodotto.
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Samples: Assicurazione a Vita Intera
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile 3.1 A norma dell’art. 10-ter della Legge n. 77/1983 e successive modifiche, sui proventi conseguiti da investitori italiani, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, è operata, a decorrere dal 1° luglio 2014, una ritenuta d’imposta del 26% (aliquota stabilita dall’art. 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66). La ritenuta è applicata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione, conversione in uscita, trasferimento a diverso intestatario o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. In ogni caso, il costo di acquisto deve essere documentato dal sottoscrittore e in caso di mancanza della documentazione deve essere da questo autocertificato. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati al contratto Il presente Contratto 30 giugno 2014 si applica, invece, l'aliquota del 20% (in luogo di quella del 26%) ai sensi dell’art. 3, comma 12 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
3.2 I proventi di cui al punto precedente, derivante dagli investimenti di OICR in “titoli di Stato italiani”, “titoli emessi da Enti e Organismi Internazionali considerati equiparati ai titoli di Stato” o “titoli emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta “white list” o da enti territoriali di Stati “white list”, sono soggetti alla ritenuta del 26% nei limiti del 48.08% del loro ammontare (in questo modo, i proventi derivanti da detti titoli sono, nella sostanza, tassati con l’aliquota ridotta del 12,50%).
3.3 Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni (qualora applicabile) da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italiaapplicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
3.4 Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 505/1999, sono assoggettate alla suddetta ritenuta del 26% anche le eventuali differenze di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero cambio maturate fra il giorno in cui il Contraente è effettuato l’investimento e quello in cui lo stesso è realizzato. Fatto salvo quanto indicato al sopraccitato paragrafo 3.2
3.5 Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano azioni o l’Assicurato abbiano trasferito quote nell’esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 10-ter della Legge n. 77/83 e successive modificazioni, la Residenzaritenuta è applicata a titolo d’imposta. Al presente ContrattoÈ applicata, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o invece, a titolo di Rendita vitaliziaacconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma (proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa). Qualora i proventi siano conseguiti all’estero, si intendono applicate le rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 10-ter, comma 5 della citata Xxxxx. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi assicurazione e relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme azioni comprese negli attivi posti a copertura del rischio demografico corrisposte delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
3.6 Nel caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione delle somme corrisposte in caso ereditaria ovvero di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzatrasferimento per donazione o per altro atto a titolo gratuito, se positiva, tra il capitale in opzione relativo controvalore concorre a formare la base imponibile per l’imposta sulle successioni e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.ple donazioni.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Regime fiscale. Trattamento È riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile applicato al contratto Il presente Contratto è soggetto contratto. Detrazione fiscale dei premi VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN Esclusivamente i premi relativi alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italiaeventuali Garanzie Complementari TCM e LTC, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata corrisposti anche tramite “Prelievo Protezione”, danno diritto annualmente ad una detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento alle condizioni e nei limiti dei plafond di Residenza in altro Statodetraibilità fissati dalla legge. In caso di mancato adempimentoAssicurato diverso da Contraente, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Si ricorda che la Compagnia possa subire legge n. 112/2016, art. 5, ha elevato l’importo massimo su cui calcolare le detrazioni relativamente ai soli premi a causa copertura del rischio morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave come definita ed accertata rispettivamente dagli artt. 3, comma 3 e 4 della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o legge n. 104/1992. X X X X TAR. 901U Come da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore vigenti alla data di stipula del Contrattoredazione della presente Nota Informativa, salvo successive modifiche. In particolarele somme liquidate in caso di decesso, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla leggerif. Garanzia Complementare TCM); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme , di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato (rif. Garanzia Complementare LTC), non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Gli importi corrisposti mediante “Prelievo Protezione” ed automaticamente trattenuti quali premi dalla Società a copertura delle Garanzie Complementari TCM e/o LTC non saranno assoggettati all’imposta sostituiva che sarà applicata in occasione della liquidazione del Riscatto totale/ parziale o della prestazione caso morte e solo nel caso in cui considerando tali importi si sia realizzata effettivamente una plusvalenza. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico corrisposte demografico. In caso di Rendimento Finanziario maturato:
a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso vita che di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra differenza fra il capitale percepito e l’ammontare dei premi pagati.
b) se la prestazione è corrisposta in opzione e il Premio versatoforma di rendita, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua all’atto della conversione del valore di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso Successivamente durante il periodo di tempo erogazione della rendita i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sulla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. Si ricorda che le prestazioni liquidate dalla Società a seguito di decesso dell’Assicurato o per poterlo esercitareriscatto hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell’Assicurato o per riscatto, concorrerà al reddito d’impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell’assicurato o per riscatto, nella parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) ‑ casi soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente quanto dovuto al rispetto netto di obblighi dichiarativi come per legge (ad estale imposta. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni caso di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1riscatto parziale l’imposta sostitutiva suddetta viene applicata avendo riguardo al rapporto esistente tra valore della polizza oggetto di riscatto parziale e valore totale della polizza.
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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge normativa in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa contratto di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoassicurazione qui descritto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento e i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di sintesi fornisce alcune tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni utili all’interessato volte a comprendere come leggere le confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. Si rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici Assicurazione per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti gli aspetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1dettaglio.
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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente tu o l’Assicurato abbiano abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguitaconseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo Unit linked Prodotto PMUB QUUC Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione a Vita Intera
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in forma ipotesi di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico corrisposte demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in caso proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di morte dell’Assicurato Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Liquidazione Programmata saranno assoggettati a tassazione, secondo le medesime regole sopra previste, solo nel momento in cui il totale delle prestazioni lorde erogate eccederà l’ammontare complessivo dei premi lordi versati. Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non soggezione alle imposte sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione ma in sede di successione delle somme corrisposte in caso di morte liquidazione della prestazione. In seguito al decesso dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in opzione e il Premio versatomerito alla sussistenza di tale requisito. Il contratto, analoga tassazione limitatamente alla componente finanziaria investita nei Fondi Esterni, è soggetto all’imposta di bollo annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF cui all’art. 13 della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Si ricorda che l’imposta di Assicurazione e Riassicurazione S.pbollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per riscatto, parziale o totale, o per sinistro.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Multiramo a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto DETRAIBILITA’ FISCALE DEI PREMI Sui premi versati non è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto prevista alcuna forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge detrazione fiscale. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in vigore alla data di stipula dipendenza del Contratto, salvo successive modifichese corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. In particolareCon riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, al momento della redazione comma 1, lettera g-quater), del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva testo unico delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’imposta sostitutiva sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26%, come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in forma relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme Stato ed altri equiparati dal (D.L. 66/2014) La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a copertura soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del rischio demografico corrisposte Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO L’estratto conto annuale della posizione assicurativa, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di morte dell’Assicurato recesso, di riscatto e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte decesso dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza (o Sede legale) in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza (o Sede legale) in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB QVUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Ai sensi dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, si applica una ritenuta pari al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti 26% - con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in Italia, sulla base della dichiarazione titoli di Residenza Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria - ai proventi conseguiti in Italia rilasciata in costanza di partecipazione a organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive europee, le cui Azioni o azioni sono commercializzate in Italia ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta del 26% si applica anche alle differenze di cambio (se del caso) maturate a decorrere dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero giorno in cui viene effettuato l'investimento fino al giorno in cui viene realizzato, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505. La ritenuta è applicata dagli intermediari incaricati dei pagamenti dei proventi distribuiti in relazione alle Azioni detenute nella Società e dei proventi inclusi nella differenza tra il Contraente valore di rimborso o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzadi trasferimento delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. Al presente ContrattoLa ritenuta si applica a titolo d'imposta nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale e dai soggetti indicati nell'ultima frase del comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o n.77, e successive modificazioni, e a titolo di Rendita vitalizia)acconto nei confronti di altri soggetti di cui al comma 4 del citato articolo. Nei casi in cui i proventi siano conseguiti all'estero, si intendono applicate le rimanda alle disposizioni di legge dell'articolo 10-ter della citata legge. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in vigore alla data di stipula Legge 24 novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del Contrattocitato decreto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte non è prevista alcuna imposta in caso di morte dell’Assicurato trasferimento di Xxxxxx a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a 1.000.000,00 di Euro (un milione); (ii) in caso di trasferimento a favore di fratelli e sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a 100.000,00 Euro (centomila). In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: • trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1.000.000,00 di Euro (un milione) per ciascun beneficiario): 4%; • trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 Euro (centomila) per ciascun beneficiario): 6%; • trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado: 6%; • trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%. Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la non soggezione alle franchigia è pari a 1.500.000 Euro (un milione e cinquecentomila). Il pagamento delle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione o donazione sarà effettuato direttamente dai contribuenti e il Premio versato, analoga tassazione annuale non tramite ritenuta. Le informazioni sopra riportate non sono da considerarsi esaustive e complete e costituiscono solo una sintesi dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita aspetti fiscali di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo investimento nelle Azioni della Società. Prima della sottoscrizione si consiglia ai potenziali investitori di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1rivolgersi ai propri consulenti fiscali.
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Samples: Subscription Agreement
Regime fiscale. Trattamento Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli investitori. Quanto segue non intende pertanto essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni. Il regime fiscale delle Obbligazioni, qui di seguito riportato, si basa sulla base della dichiarazione di Residenza legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data del Prospetto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia rilasciata dal Contraente proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al momento netto delle ritenute applicabili ai sensi della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento legislazione di Residenza volta in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifichevolta vigente. In particolare, si considerano a carico dell’Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall’Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva di cui al momento della redazione D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 (con entrata in vigore dal D.P.R. 22 dicembre 1986 1° gennaio 2012) e del D.L. 24 aprile 2014, n. 917 così come modificato ed integrato 66, convertito in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte Legge 23 giugno 2014, n.89 (nella misura e nei limiti stabiliti dalla leggein entrata in vigore dal 1° luglio 2014); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte nonché, in forma materia di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte imposta di bollo, dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzaLegge 24 giugno 2013, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pn. 71.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Admission to Negotiations and Start of Subscription Phase
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della tua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul contratto. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile degli eventuali danni che la per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia possa subire in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitititolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente di nuova Residenza o l’Assicurato abbiano trasferito la ResidenzaSede legale. Al presente Contratto, contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contrattocontratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di Assicurazione e Riassicurazione S.pbuona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione Di Tipo Misto
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il Imposta sui premi I premi del presente Contratto è soggetto alle imposte contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni vigenti in Italiaassicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostaalle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse Le somme corrisposte sotto dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in seguitorelazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)Art. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 11 Prestazioni assicurative 2
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Samples: Assicurazione Mista a Premio Unico
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti di investimento assicurativi non sono soggetti ad alcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle assicurazioni vigenti rendite finanziarie interviene anche in Italiacaso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, sulla base della dichiarazione limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Riscatto e di Residenza in altro StatoRecesso. In caso di mancato adempimentoRiscatto e di Recesso, xxxxx considerato responsabile le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), descritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di distribuzione con società di investimento, broker assicurativi e banche, nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la normativa presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitodati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma Si prega di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pleggere attentamente quanto sotto riportato.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Investment Insurance Product
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto paragrafo si riferisce alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge norme in vigore alla data di stipula del Contrattoredazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, salvo successive modifichediretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. In particolare, Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al momento della redazione regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoContratto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in forma dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad accezio- ne di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e demografi- co, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento even- tualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazio- ni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazionetale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicu- rativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che regolano i rapporti tra il Contraente e l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non siano di ammontare sufficiente a coprire l’imposta di bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box provvederà a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte Imposta sui premi I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni vigenti in Italiaassicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostaalle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse Le somme corrisposte sotto dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a titolo enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di Rendita vitalizianon applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni), . L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il regime fiscale sopra descritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura relazione alla sottoscrizione del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pcontratto illustrato nel presente Set Informativo.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Insurance Agreement
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti 1.9 Antiriciclaggio
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in Italiaogni caso la rettifica, sulla in base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentoall'età reale, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifichedovute. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non soggezione avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle imposte medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave: di successione delle somme corrisposte impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine AXA Assicurazioni S.p.A. decade da tale diritto; di rifiutare, in caso di morte dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
b) quando non esiste dolo o colpa grave: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre, in caso di esercizio dell’opzione sinistro, la somma dovuta in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, proporzione alla differenza tra il capitale in opzione premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)vero stato delle cose. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione AXA Assicurazioni S.p.A. Contratto rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili dolo. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. (per posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione della residenza, nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro dell’Unione Europea; variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia. Le dichiarazioni inesatte o le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione perdita totale o parziale del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ diritto alle prestazioni assicurate, nonché la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1Codice Civile.
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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge normativa in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa contratto di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoassicurazione qui descritto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione rivalutato fino a quel momento e il Premio versatopremio versato è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, analoga ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionesuccessive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di sintesi fornisce alcune tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni utili all’interessato volte a comprendere come leggere le confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. Si rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici Assicurazione per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti gli aspetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente ContrattoContratto ed, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita Rendita erogata (poiché non consente il riscatto Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB RSV1 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 13 Art. 1 Che Contratto è InvestiPolizza BNL Money Saving? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6
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Samples: Scheda Comparativa
Regime fiscale. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita in ipotesi di scadenza, Riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e Trattamento fiscale applicabile al contratto Contratto successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione ma in sede di liquidazione della prestazione. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. Il presente Contratto Contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto alle imposte all’imposta di bollo annuale sulle assicurazioni vigenti in Italiacomunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, sulla base della dichiarazione Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si ricorda che l’imposta di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del Contratto, verrà applicata solo al momento della sottoscrizione liquidazione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentoprestazione per Riscatto, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitiparziale o totale, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.psinistro.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked (Multiramo)
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti di investimento assicurativi non sono soggetti ad alcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle assicurazioni vigenti rendite finanziarie interviene anche in Italiacaso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, sulla base della dichiarazione limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Riscatto e di Residenza in altro StatoRecesso. In caso di mancato adempimentoRiscatto e di Recesso, xxxxx considerato responsabile le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), descritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in seguitorelazione alla sottoscrizione del contratto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (nella misura e nei limiti stabiliti dalla leggec.d. HOME INSURANCE); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Investment Insurance Product
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, contratto ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contrattocontratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita. L’Imposta sostitutiva non viene applicata ove siano stati rispettati i vincoli e le condizioni previsti dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei . L’Imposta sostitutiva non viene applicata ove siano stati rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB PPUA Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge normativa in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa contratto di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoassicurazione qui descritto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicu- razione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. Per la parte investita in quote del fondo interno è prevista un’imposta di bollo, determinata in base alla normativa vigente. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. Si rinvia all’articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione e Riassicurazione S.pper gli aspetti di dettaglio.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è soggetto applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle imposte sulle assicurazioni vigenti obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in Italiacostanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, sulla base di cessione o di liquidazione delle azioni ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della dichiarazione medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche in caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitibase alle caratteristiche soggettive dell’Investitore, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall’Investitore si applica il Contraente regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà dell’Investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzadi altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Al presente ContrattoNell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di capitale Stato, garantiti o a titolo di Rendita vitalizia)ad essi equiparati, si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento apertura della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitosuccessione. A tal proposito si segnalano: - tali fini la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.ppatrimonio.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Subscription Agreement
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto paragrafo si riferisce alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge norme in vigore alla data di stipula redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in forma dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad eccezione di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e demografico, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazionetale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al Contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che regolano i rapporti tra il Contraente e l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non siano di ammontare sufficiente a coprire l’imposta di bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box provvederà a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza residenza o sede in Italia rilasciata fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostacontraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza. Entro sessanta giorni ti impegni Il contraente si impegna a comunicare alla Compagnia il trasferimento entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di Residenza residenza o di sede in un altro StatoStato dell’Unione Europea. In caso di mancato adempimentoinadempimento, xxxxx considerato il contraente è responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire per ogni eventuale danno causato a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitiGenerali Italia, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto a seguito di Vigilanza contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o da altre autorità beneficiario, qualora diverso) e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero può essere soggetto a modifiche in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzafuturo. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura dovute dalla Società e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguitarendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue: A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare 1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all’87,5% del suo ammontare; - l’esenzione 2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l’1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali; 3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai fini IRPEF delle montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente. B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d’imposta. Le somme a copertura del rischio demografico corrisposte dovute da Generali Italia in caso di morte dell’Assicurato non autosufficienza dell’assicurato principale e la corrisposte in forma di rendita vitalizia non soggezione alle imposte sono soggette a tassazione. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA Pagina 5 di successione 5 Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 - xxx.xxxxxxxx.xx; email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all'Albo delle somme corrisposte Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile: - vitalizia - certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia - reversibile - con controassicurazione - con maggiorazione in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata non autosufficienza (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto LTC) Condizioni di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazioneData ultimo aggiornamento: 07/06/2022 Ed. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa 06/2022 DEFINIZIONI Definiamo i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1utilizzati:
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Samples: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il Imposta sui premi I premi del presente Contratto è soggetto alle imposte contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni vigenti in Italiaassicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Propostaalle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse Le somme corrisposte sotto dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: - prestazione erogata in forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in seguitorelazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)Art. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 11 Prestazioni assicurative 2
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Regime fiscale. Trattamento fiscale Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è ap- plicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipa- zione alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’atti- vo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile al contratto Il presente Contratto in ciascun semestre solare, è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, rilevata sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore semestre solare anteriore alla data di stipula distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del Contratto, salvo successive modifiche20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In particolaretal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al momento netto del 37,5 per cento della redazione quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quel- li esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da so- cietà semplici e soggetti equiparati nonché da enti non com- merciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del presente documento risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certifica- zione da parte dell’intermediario. È fatta salva la normativa facoltà del Cliente di riferimento risulta rinunciare al predetto regime con effetto dalla pri- ma operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato portate in seguitodeduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tal proposito si segnalano: tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio. La politica di investimento del comparto Fidelity Funds - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi Italy Fund è coerente con i vincoli di investimento previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (come successivamente modificata), con riferimento ai Piani Individuali di Risparmio (“PIR”), per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione cui l’investimento nelle azioni del suddetto compar- to rientra tra gli investimenti qualificati ai fini IRPEF PIR. L’investitore, pertanto, potrà usufruire delle somme agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Xxxxx in relazione ai PIR, a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni condizione che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione requisiti a tal fine previsti in capo al medesimo siano soddisfatti. Gli investitori sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1invitati a rivolgersi al soggetto collocatore per maggiori informazioni sui PIR.
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Samples: Subscription Agreement
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui proventi della partecipazione al contratto Il presente Contratto Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Quote una ritenuta del 26%.La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di parteci- pazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del me- desimo Fondo. In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Mi- nistro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta “white list”). Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella “white list”, in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella “white list”. I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ri- tenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i Comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, per- tanto, l’intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti alla ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata anche in Italia, sulla base della dichiarazione caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni trasferimento delle Quote a comunicare alla Compagnia diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di Residenza società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in altro Statonome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle Quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nel caso in cui le Quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di co- stituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni. L’imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l’imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l’importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni. In caso di mancato adempimentosuccessione ereditaria, xxxxx considerato responsabile il valore delle Quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti. Ai sensi dell’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e suc- cessivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. L’imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitistessi. Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l’inter- mediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore essere alla data di stipula del Contratto31 dicembre 2011, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall’emittente e la non soggezione alle imposte siano oggetto di successione delle somme corrisposte in un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente. Diversamente, nel caso di morte dell’Assicurato; - in caso collocamento indiretto delle quote o azioni di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzaOICR, se positiva, tra il capitale in opzione l’imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all’investitore e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia dell’applicazione dell’imposta di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazionebollo. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all’investitore di consultare un consulente fiscale o il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1proprio consulente finanziario.
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Samples: Subscription Agreement
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente tu o l’Assicurato abbiano abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato dell'Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicuratodell'Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita Rendita erogata (poiché non consente il riscatto Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di Assicurazione e Riassicurazione S.pbuona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione a Vita Intera
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto DETRAIBILITÀ FISCALE SUI PREMI Sui premi versati non è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto prevista alcuna forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge detrazione fiscale. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in vigore alla data di stipula dipendenza del Contratto, salvo successive modifichese corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. In particolareCon riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, al momento della redazione comma 1, lettera g-quater), del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva testo unico delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’imposta sostitutiva sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26%, come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in forma relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme Stato ed altri equiparati dal (D.L. 66/2014) La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a copertura soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del rischio demografico corrisposte Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO I rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di morte dell’Assicurato recesso, di riscatto e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte decesso dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Regime fiscale. Trattamento È riportato di seguito e in maniera sintetica il trattamento fiscale applicabile applicato al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte Contratto. Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad alcuna imposta. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle assicurazioni vigenti rendite finanziarie interviene anche in Italiacaso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, sulla base della dichiarazione limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Riscatto e di Residenza in altro StatoRecesso. In caso di mancato adempimentoRiscatto anticipato totale o di Recesso, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitile somme pagate dalla Società sono soggette all’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi nella misura del 26%, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzaall’art. Al presente Contratto26-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 (di seguito, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizial’“Imposta Sostitutiva”), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore da applicare alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra fra l’importo da corrispondere ed il totale dei premi versati, ai sensi dell’art. 45, comma 4 del TUIR. Tale differenza verrà determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle seguenti categorie di titoli pubblici: i) obbligazioni ed altri titoli ad esse equiparati di cui all’art. 31 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973; ii) obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR. Le modalità di individuazione della quota dei proventi da escludere dalla base imponibile sono state stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 Dicembre 2011. In caso di pagamento delle Prestazioni Periodiche Ricorrenti, poiché queste sono incerte sia nell’an che nel quantum ed il Contratto non prevede forme di garanzia di risultato né in termini di capitale garantito né di rendimento, le stesse saranno liquidate all’Investitore-Contraente senza applicazione dell’Imposta Sostitutiva fino a concorrenza del Premio pagato. Nel caso in opzione cui ricorrano le condizioni di legge, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e il Premio versatosuccessive modificazioni (Mod. Unico - Quadro RW – Investimenti all’estero e trasferimenti da, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita per e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionesull’estero). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Tale obbligo dichiarativo non sussiste per i Contratti conclusi con l’intervento di Assicurazione un intermediario finanziario residente in Italia e Riassicurazione S.p.A. Contratto a condizione che i proventi derivanti da tali Contratti siano riscossi attraverso un intermediario finanziario residente. La Polizza è soggetta all’Imposta di Bollo con l’aliquota del 2 per mille annuo con un limite massimo di € 14.000 solo per i Contraenti persone giuridiche. La base imponibile dell’Imposta di Bollo coincide con il valore di mercato dei titoli o prodotti finanziari sottostanti ovvero, in mancanza, con il valore nominale o di rimborso degli stessi ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, sulla base dei premi versati. L’Imposta di Xxxxx è dovuta alla cessazione del contratto, in caso di decesso,ovvero al momento del Riscatto o del recesso. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1sinistro, non residenti nel Paese.
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Samples: Offerta Al Pubblico Di Prodotto Finanziario Assicurativo
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto paragrafo si riferisce alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge norme in vigore alla data di stipula del Contrattoredazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, salvo successive modifiche. In particolaredirettamente o indirettamente, al momento della redazione in relazione alla sottoscrizione del presente documento contratto. Sull’eventuale rendimento, pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall’altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in base alla normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed integrato equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. Nel caso in seguitocui il beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d’impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Le somme corrisposte in forma caso di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguitadecesso dell’assicurato sono esenti da imposte di successione; - l’esenzione ai fini IRPEF sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito delle somme persone fisiche solo se a copertura del rischio demografico corrisposte in caso (legge 23.12.2014 n. 190, cd “Legge di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazioneStabilità 2015”). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le comunicazioni relative al presente contratto sono soggette ad un’imposta di Assicurazione bollo, la cui misura è stabilita dall’art. 1 comma 581 della Legge 27.12.2013 n. 147 (cd “Legge di Stabilità 2014”) e Riassicurazione S.psuccessive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 1923 c.c.A. Contratto , le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1legge.
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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni (inclusa ogni eventuale differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione), percepiti da soggetti residenti a fini fiscali in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata è applicabile - nelle ipotesi, nei modi e termini previsti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentoDecreto Legislativo 1° aprile 1996, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitin. 239, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: modifiche - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte redditi, nella misura del 12,50%. Gli interessi percepiti da società residenti a fini fiscali in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione Italia non sono soggetti a ritenuta alla fonte e concorrono a formare il reddito imponibile delle stesse ai fini IRPEF dell'imposta sul reddito delle somme società ("IRES") e, in taluni casi, dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP"). Con riferimento ai pagamenti da effettuarsi da parte del Garante, secondo una certa interpretazione troverebbe applicazione un regime impositivo sostanzialmente analogo a copertura quello sopra descritto. Ai sensi del rischio demografico corrisposte combinato disposto dell’articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche, le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, realizzate da soggetti residenti a fini fiscali in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta Obbligazioni, sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenzaredditi, se positivaad aliquota pari al 12,50%. Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, tra dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni debbono essere scomputati gli interessi maturati, ma non riscossi. La suddetta imposta sostitutiva trova applicazione secondo il capitale regime ordinario di cui all’art. 5 (c.d. regime della dichiarazione), ovvero secondo i regimi opzionali di cui agli artt. 6 (c.d. risparmio amministrato) e 7 (c.d. risparmio gestito) del menzionato Decreto Legislativo 461/1997. Le plusvalenze realizzate da società residenti a fini fiscali in opzione e Italia concorrono a formare il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione reddito imponibile delle stesse ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)IRES e, in taluni casi, ai fini IRAP. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pSono fatte salve eventuali modifiche al quadro normativo che impongano ulteriori oneri fiscali in capo agli Obbligazionisti.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Obbligazione
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Alle garanzie presenti in contratto si applicano al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, pre- mio imponibile le seguenti imposte: 2.5% Infortuni del conducente 10% Assistenza stradale 12.5% Tutela legale 13.5% Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate; Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5% Imposta variabile sulla base della dichiarazione provincia di Residenza residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%) Responsabilità Civile, Zero rivalsa in Italia rilasciata dal Contraente caso di guida in stato di ebbrezza In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al momento Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della sottoscrizione do- cumentazione richiesta a seconda della Propostatipologia di sinistro. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento Per le informazioni di Residenza in altro Statodettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicura- zione. In caso di mancato adempimentosinistro per la responsabilità civile auto, xxxxx considerato il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell’assicu- ratore del responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisitidel sinistro, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto qualora ricor- rano i presupposti previsti dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell’art. 7.2.1 Proce- dura di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento risarcimento diretto delle Condizioni di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modificheas- sicurazione. In particolare, al momento della redazione tutti gli altri casi si applica la procedura di risar- cimento (art. 148 del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva Codice delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione assicurazioni) ordinaria e il Premio versato, analoga tassazione annuale risarcimento dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua danni deve essere ri- chiesto alla Compagnia del veicolo di rendita controparte e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)al proprietario del veicolo stesso. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Per le informazioni di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto dettaglio si rimanda all’art. 7.2.2 Procedura di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le risar- cimento ordinario delle Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, si richiama l’attenzione al par. 7.2.5 “Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox pagnia della documentazione completa. I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e fruibili le condizioni che regolano in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i rapporti tra conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in pre- senza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso. I termini di legge per il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita risarcimento di un diritto previsto dal Contratto (sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del Codice delle assicurazioni.). È possibile consultare i riferimenti dell’ufficio sinistri sul sito internet xxx.xxxxx.xx Per la garanzia Tutela Legale e Assistenza Quixa fa affidamento a Inter Partner Assistance S.A. per esempio perché è decorso il periodo le informazioni di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione dettaglio circa la gestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1assicurazione.
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Samples: Contratto Di Polizza Auto
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto paragrafo si riferisce alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge norme in vigore alla data di stipula redazione della presente Nota Infor- mativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regi- me fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in forma ipotesi di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme riscatto parziale o totale o in ipotesi di deces- so dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e demografico, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale lordo maturato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Gli importi erogati a seguito di riscatti parziali programmati (Opzione Liquidazione Programmata) non sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione. L’imposta sostitutiva eventualmente do- vuta sarà trattenuta in sede di liquidazione della polizza per riscatto, parziale o totale, o per sinistro. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazionetale requisito. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendi- conti relativi al Contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assi- curativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gaz- zetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che regolano i rapporti tra il Contraente e l’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga. Qualora al mo- mento del sinistro o riscatto della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non siano di ammontare sufficiente a coprire l’imposta di bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box provvederà a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto DETRAIBILITÀ FISCALE SUI PREMI Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. IMPOSTE SUI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti dall’imposta sulle successioni. Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti capitale corrisposto in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentodecesso dell'Assicurato è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Al di fuori dell’ipotesi sopra descritta, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisititrova, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento invece, applicazione il disposto di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contrattoall'articolo 44, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitaliziacomma 1, lettera g-quater), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva Testo unico delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta cui al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, il reddito corrisposto sarà assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26% (art. 26-ter, 1 comma, DPR 600/1973), con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in opzione relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed equiparati (D.L. 66/2014). In particolare, il Riscatto totale, così come la componente finanziaria che emerga nel capitale corrisposto in caso di decesso dell’Assicurato, è soggetto a tassazione sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato. Il riscatto parziale è invece soggetto a tassazione sul rendimento finanziario determinato dalla differenza fra il Premio versatocapitale corrisposto ed il premio proporzionalmente riferibile alla prestazione erogata. In presenza dell’esercizio dell’opzione della conversione in rendita del valore di riscatto totale, analoga le rate di rendita sono soggette a tassazione annuale dei rendimenti maturati su limitatamente alla quota parte di rendimento finanziario presente in ciascuna rata annua di rendita rispetto al valore della rata di rendita iniziale; va inoltre considerato che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del valore di riscatto in rendita, della descritta imposta sostitutiva. Infine, le prestazioni periodiche ricorrenti corrisposte in conseguenza dell’adesione al Piano di Prestazioni Periodiche Ricorrenti divengono imponibili con riguardo alla componente che, sommata alle rate già erogate, ecceda l’importo del premio corrisposto eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali. La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. le imposte relative al Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente Contraente, dei Beneficiari o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1degli aventi diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Regime fiscale. Trattamento fiscale Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav, i soggetti incaricati dei pagamenti applicano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile al contratto Il presente Contratto in ciascun semestre solare, è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, rilevata sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore semestre solare anteriore alla data di stipula distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del Contratto, salvo successive modifiche20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In particolaretal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al momento netto del 37,5 per cento della redazione del presente documento la normativa quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitorimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. A tal proposito La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si segnalano: - la detraibilità dei Premi applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi sulle somme corrisposte diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in forma capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura cui all’art 6 del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgsd.lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico 461 del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini 1997, che nelle Condizioni comporta gli obblighi di assicurazione sono indicati certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.
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Samples: Subscription Agreement
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto paragrafo si riferisce alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge norme in vigore alla data di stipula del Contrattoredazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, salvo successive modifichediretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. In particolare, Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al momento della redazione regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoContratto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A., in forma dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, sono soggette a diverse forme di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte tassazione in base alla causale di pagamento:
a) in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte sono esenti dall’IRPEF;
b) a scadenza o in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla riscatto totale o parziale, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento ed il premio versato oggetto di riscatto è soggetta ad una imposta sostitutiva determinata con le seguenti aliquote, applicate secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con mo- dificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89: - 20% per la parte di rendimento maturato fino al 30 giugno 2014. Aliquota proporzionalmente ridotta in opzione proporzione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equipa- rati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; - 26% per la parte di rendimento maturato dal 1 luglio 2014. Aliquota proporzionalmente ridotta in propor- zione alle parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. Dal 1° gennaio 2012 i rendiconti relativi al presente contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura dell’1,5 per mille, con un importo minimo di Euro 34,20, per l’anno 2013, e il Premio versatonella misura del 2 per mille, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua senza importo minimo, a decorrere dal 1 gennaio 2014. Si ricorda che l’imposta verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non siano di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia ammontare sufficiente a coprire l’imposta di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili bollo dovuta dall’Assicurato fino a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e quel mo- mento, la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box provvederà a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.”
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Per i contratti “originari” che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 2000 si applica la fiscalità di seguito indicata: Le rate di rendita vitalizia sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti 60% del loro ammontare (art. 47, comma 1, lettera h, e art. 48-bis, comma C, del D.P.R. 917/86 “Vecchio T.U.I.R.”). Per i contratti “originari” che hanno avuto decorrenza dopo il 1° gennaio 2001 si applica la fiscalità di seguito indicata: A seguito dell’esercizio del diritto di opzione in Italiarendita vitalizia avente finalità previdenziale*, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi pagati. Tale reddito sarà soggetto: • ad un’imposta sostitutiva del 12,50% per quanto maturato sino al momento della sottoscrizione della Proposta31/12/2011; • ad un’imposta sostitutiva del 20,00% (eventualmente ridotta ove ricorrano le condizioni individuate dall’art. Entro sessanta giorni ti impegni 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011) per quanto maturato a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Statopartire dall’1/01/2012. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione I redditi derivanti dai rendimenti delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale o soggetto a titolo imposta sostitutiva del 20,00% sulla differenza tra l’importo di Rendita vitalizia)ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. Tale base imponibile potrà essere ridotta ove ricorrano le condizioni individuate dall’art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011. * Ai sensi dell’art. 50, si intendono applicate le disposizioni comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86 “Nuovo T.U.I.R.”, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di legge assicurazione sulla vita, stipulati con Imprese autorizzate dall’ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione. Le informazioni riportate in vigore questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pFascicolo Informativo.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Condizioni Di Assicurazione
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita Rendita erogata (poiché non consente il riscatto Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB REV2 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Scheda Comparativa
Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto presente contratto. Le somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. Le somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita posti a copertura del rischio demografico sono esenti dall’IRPEF. Somme corrisposte in caso di riscatto ed in caso di vita dell’Assicurato a scadenza Le somme corrisposte, • in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraen- te, pari al 26%*; • in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calco- lata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale matu- rato, prima di essere convertito in rendita vitalizia, si applica l’imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente. Il presente Contratto contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, Italia sulla base della dichiarazione di Residenza residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente al momento in occasione della sottoscrizione della Propostadel Modulo di proposta o del Documento di polizza. Entro sessanta giorni ti impegni Il Contraente si impegna pertanto a comunicare alla Compagnia il trasferimento tempestivamente (entro 30 giorni) all’Impresa lo spostamento di Residenza residenza o sede in altro StatoStato Membro dell’Unione Europea. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato il Contraente sarà responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa per ogni even- tuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della mancata comunicazione della perdita dei requisiticomunicazio- ne, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto per effetto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dall’Amministrazione finanziaria dello stato estero Stato membro di nuova residenza. * Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed funzione dell’ammontare di tali titoli; in particolare relativamente alla tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione delle somme assicurate dei proventi dei titoli pubblici (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, pari al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così 12,50%) come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.pavessero investito direttamente negli stessi.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle Imposta sui premi: I premi pagati per le assicurazioni vigenti sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Tassazione delle somme assicurate: Le somme dovute dalla Società in Italiadipendenza del Contratto, sulla base della dichiarazione di Residenza se corrisposte in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimentodecesso dell'Assicurato, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita non sono soggette all’imposta sulle successioni e - re lativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul re ddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario siauna personafisica, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’ imposta sostitutivadelle imposte sui redditi attualmente pari al l 26% dovuta sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei requisitipremi versati (al netto dell'eventuale componente indicatadalla Società per le coperture di rischio). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili in quanto tali titoli sono tassati al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero 12,5%. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenzabeneficiario risulti essere una società commerciale ( società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. Al presente Contratto73 DPR 22/12/1986, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizian. 917), la Societànon opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”; anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in re lazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attiv ità commerciale la Società non opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Altre implicazioni di carattere fiscale: Il regime fiscale sopradescritto si intendono applicate le disposizioni di legge riferisce alle norme in vigore alla data alladata di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato e non intende fornire alcuna garanziacirca ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in seguitorelazione all’adesione al contratto. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte L’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L’ ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (nella misura e nei limiti stabiliti dalla leggec.d. HOME INSURANCE); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA Art. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 11Prestazioni assicurative 3
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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il l presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente tu o l’Assicurato abbiano abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Le informazioni sulla sostenibilità fornite nel documento allegato intitolato «Caratteristiche ambientali e/o sociali» hanno lo scopo di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra informare il Contraente sul modo in cui CAPITALVITA, PS SRI Defensive e PS SRI Dynamic promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali nei loro investimenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 detto «SFDR». Cardif Vita mette in atto i mezzi adeguati per perseguire quanto indicato in questo documento. Tale obbligo di mezzi non può tuttavia costituire un obbligo di risultato, in quanto, il raggiungimento di tali obiettivi dipende da fattori esogeni alla Compagnia (elevata volatilità dei mercati finanziari, decisioni improvvise dei soggetti nei quali CAPITALVITA, PS SRI Defensive, PS SRI Dynamic investono, modifica della propria strategia o classificazione ambientale e/o sociale, sviluppi normativi). In caso di modifica delle caratteristiche ambientali e/o sociali, la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumentine darà informativa ai Contraenti nell’Informativa annuale o sul proprio sito internet. Nome del Prodotto: - box CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a fondo bianco un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - stabilisce un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti elenco di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1no alla tassonomia.
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Samples: Assicurazione a Vita Intera
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione Tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Le somme corrisposte da Poste Vita in forma ipotesi di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme scadenza, Riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico corrisposte demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in caso proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di morte dell’Assicurato Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non soggezione alle imposte sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione ma in sede di successione delle somme corrisposte in caso di morte liquidazione della prestazione. In seguito al decesso dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in opzione e il Premio versatomerito alla sussistenza di tale requisito. Il Contratto, analoga tassazione limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto all’imposta di bollo annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF cui all’art. 13 della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione)Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Si ricorda che l’imposta di Assicurazione e Riassicurazione S.pbollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per Riscatto, parziale o totale, o per sinistro.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge normativa in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione della presente Nota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente documento la normativa contratto di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguitoassicurazione. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle Per le somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento ed il premio versato oggetto di riscatto è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in opzione proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e il Premio versatosuccessive modificazioni, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazionedagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, la Compagnia sono stati utilizzati non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia identifichi i seguenti strumenti: - box a fondo bianco Contraenti che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’ Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ Internal Revenue Service). L’identificazione avverrà attraverso la possibile perdita compilazione di un diritto previsto dal Contratto questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (per esempio perché è decorso il periodo sottoscrizione di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi un contratto o cambio di invalidità ed inefficacia contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato. La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al contratto, elementi nuovi rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1quelli dichiarati in precedenza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della del modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente tu o l’Assicurato abbiano abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita Rendita erogata (poiché non consente il riscatto Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di Assicurazione e Riassicurazione S.pbuona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1
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Samples: Assicurazione a Vita Intera