RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE Clausole campione

RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Rischi Derivanti da Potenziali Future Acquisizioni
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. 58 4.1.1 Rischi legati alla situazione di tensione finanziaria del Gruppo Xxxxxxxxxx 58 4.1.2 Rischi connessi alla recente costituzione dell'Emittente e del Gruppo che possono incidere negativamente sulla redditività degli stessi 64 4.1.3 Rischi relativi ad operazioni con parti correlate 66 4.1.4 Xxxxxx relativi alla dipendenza da personale chiave 73 4.1.5 Rischi correlati alle modalità di determinazione della remunerazione degli amministratori dell’Emittente 73 4.1.6 Rischi connessi all'elevata concentrazione su alcuni clienti 74 4.1.7 Rischi legati alla fluttuazione dei tassi di interesse 74 4.1.8 Rischi connessi con l'attività di smaltimento dei rifiuti 75 4.1.9 Rischi connessi all'insorgere di contenziosi connessi allo svolgimento delle attività del Gruppo e di procedimenti penali 76 4.1.10 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza, tendenze previste, stime ed elaborazioni interne 78 4.1.11 Xxxxxx connessi a possibili scostamenti dei dati finanziari pro-forma forniti nel Prospetto dai reali risultati dell'Emittente 78 4.1.12 Xxxxxx relativi alla non contendibilità della Società 80 4.1.13 Rischi connessi alle partecipazioni di controllo dell'Emittente 80 4.1.14 Rischi legati all'adozione dei modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 81 4.1.15 Xxxxxx relativi al mancato adeguamento integrale del sistema di governo societario alle disposizioni vigenti ed all’applicazione differita di determinate previsioni statutarie 82 4.1.16 Rischi legati alla destinazione dei proventi derivanti dall’Offerta Globale 82
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Rischi legati alla situazione di tensione finanziaria del Gruppo Xxxxxxxxxx Rischi connessi alla recente costituzione dell'Emittente e del Gruppo che posso no incidere negativamente sulla redditività dello stesso Rischi relativi ad operazioni con parti correlate Xxxxxx relativi alla dipendenza da personale chiave Rischi correlati alla modalità di determinazione della remunerazione degli amministratori dell’Emittente Rischi connessi all'elevata concentrazione su alcuni clienti Rischi legati alla fluttuazione dei tassi di interesse Rischi connessi con l'attività di smaltimento dei rifiuti Rischi connessi all'insorgere di contenziosi connessi allo svolgimento delle attività del Gruppo e di procedimenti penali Xxxxxx connessi alle dichiarazioni di preminenza, tendenze previste, stime ed elaborazioni interne Rischi connessi a possibili scostamenti dei dati finanziari pro-forma forniti nel Prospetto dei reali risultati dell'Emittente Xxxxxx relativi alla non contendibilità della Società Rischi connessi alle partecipazioni di controllo dell'Emittente Rischi legati all'adozione dei modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 Rischi relativi al mancato adeguamento integrale del sistema di governo societario alle disposizioni vigenti ed all’applicazione differita di determinate previsioni statutarie Rischi legati alla destinazione dei proventi derivanti dall’Offerta Globale Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo ed in particolare della disciplina in materia ambientale Rischi correlati alla concorrenza Rischi connessi con eventi non previsti da coperture assicurative Dati relativi all'Offerta Globale, moltiplicatori di prezzo e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data del Prospetto Informativo Rischi connessi a problemi generali di liquidità sui mercati ed alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Conflitto di interessi di Banca IMI e di Intermonte Per una descrizione puntuale dei fattori di rischio si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4.
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Rischi legati alla situazione di tensione finanziaria del Gruppo Xxxxxxxxxx
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Rischi connessi alla capitalizzazione di attività immateriali
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Dipendenza del Gruppo Acotel dal Gruppo Telecom Alla data del presente Prospetto Informativo, il Gruppo Acotel svolge principalmente il ruolo di ‘‘Application Service Provider'' (‘‘Service Provider''), ricevendo, elaborando ed aggregando mediante una propria piattaforma tecnologica i Contenuti che gli vengono forniti dai Content Provider e consegnandoli successivamente al Network Operator che li trasporta ai propri clienti finali. L'attivita` del Gruppo Acotel come Service Provider e` esposta ad un notevole rischio di concentrazione della clientela. Infatti, nel 1997 circa il 56,6%, nel 1998 circa il 57,6% e nel 1999 circa il 51,6% dei ricavi del Gruppo Acotel sono derivati dai servizi offerti a TIM S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. (il ‘‘Gruppo Telecom'') in Italia. Inoltre, nel 1999, i ricavi derivanti dall'offerta dei servizi ad operatori esteri, partecipati dal Gruppo Telecom, hanno inciso sul fatturato del Gruppo Acotel nella misura del 24,7%, e su quello dei primi quattro mesi del 2000 per circa il 17,5%. La futura crescita del Gruppo Acotel dipendera` in buona parte dai rapporti con il Gruppo Telecom, la perdita dei quali potrebbe incidere in notevole misura sui ricavi del Gruppo, in quanto comporterebbe la perdita del relativo bacino di utenti, nonche´ sui risultati economici dello stesso. I contratti per l'Italia tra il Gruppo Telecom ed il Gruppo Acotel hanno una scadenza fissata tra dicembre 2002 e dicembre 2003 e non si rinnovano automaticamente. Di recente il Gruppo Acotel ha intrapreso delle iniziative per rinegoziare alcune clausole degli stessi, ma tali iniziative potrebbero non avere successo. Per i rapporti contrattuali fra il Gruppo Acotel ed il Gruppo Telecom si veda la Sezione I, Capitolo 1, Paragrafo 1.6 (nel contesto dei rapporti contrattuali fra il Gruppo Acotel e TIM, si vedano altres`ı i poteri dei comitati in essi specificatamente previsti e le particolari cause di scioglimento e recesso degli stessi a favore di TIM) e Capitolo 4, Paragrafi 4.6 e 4.9. Dipendenza del Gruppo Acotel dai soggetti terzi che trasportano i Contenuti verso i clienti finali Il Gruppo Acotel, in qualita` di Service Provider, si affida a Network Operator, ai quali e` legato da rapporti contrattuali, per la trasmissione delle informazioni dallo stesso elaborate. Pertanto il Gruppo Acotel dipende dal funzionamento, dalla capacita` di trasmissione e dall'affidabilita` dei sistemi dei Network Operator, sia in Italia che all'estero, per fornire i propri servizi sen...
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Profili Generali
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. L'Emittente è esposto a certi rischi in relazione alle proprie attività che, in casi estremi, possono far sì
RISCHI RELATIVI ALL’EMITTENTE. Con l’acquisto delle Obbligazioni, l’Obbligazionista diventa finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale alle scadenze stabilite nel piano di ammortamento del Regolamento del Prestito. I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che l’Emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento degli Interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze, l’investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita anche totale del capitale investito. L’Emittente svolge la propria attività attraverso l’acquisizione di appalti da parte di committenti privati, che in generale hanno durata prevalentemente pluriennale. Pertanto, i livelli di produzione e di marginalità futuri dipendono dalla capacità dell’Emittente di gestire le commesse in corso d’opera, e di acquisire e gestire nuove commesse, oltre che all’andamento dei mercati di riferimento in cui l’Emittente opera. I livelli di produzione e di marginalità futuri dipendono altresì dalla capacità di acquisire nuove commesse e di dotarsi di un’organizzazione efficace e coerente con gli obiettivi di crescita nonché dalla capacità di acquisire il bagaglio di know how - in termini di risorse umane e capacità tecniche - necessarie alla gestione di nuovi progetti che ricadono in settori diversi dal core business tradizionale o fuori dai confini domestici. In data 24 dicembre 2020 Cerved ha assegnato all’Emittente il rating “B2.1”, giudicando il rischio di credito inferiore alla media del settore di riferimento. Tale rating, secondo la tabella indicata nel seguito, corrisponde a rating a BB+/BB di S&P’s, Ba1 / Ba2 di Moody’s e BB+ // BB di Fitch.

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Lavoro intermittente Premessa