Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Servizi Informatici, Capitolato Speciale Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente dedicatobancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla giorni, ogni eventuale variazione relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. In caso di cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto corrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art.1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Dipendenti (Rct/Rco), Capitolato Speciale d'Oneri
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore a) La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Responsabilità Civile Professionale Verso Terzi E Prestatori d'Opera, Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto I Contraenti dichiarano di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine assumere l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal finecon dichiarazione agli atti del procedimento, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché dedicato alla presente procedura e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate incaricate ad operare su que- sto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è I Contraenti si obbligano, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secon- do periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sotto- scritti con i subcontraenti, a pena di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura a mezzo bonificocitata legge. Ogni La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sot- toscritti con i subcontraenti venga inserita la clausola se- condo cui il mancato utilizzo, nella transazione posta in esserefinanziaria, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC La Contraente o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole il subcontraente che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha hanno notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ANAC e alla Prefet- tura di Sassari. L’Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattualecontratto, informandone contestualmente la stazione appaltante clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all’Autorità competente, oltre alle in- formazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentedi contratto.
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Samples: Accordo Quadro Di Appalto Pubblico, Accordo Quadro Di Appalto Pubblico
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. dall’articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni13 agosto 2010, al fine di assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentiall’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine, l’Impresa dovrà L’Appaltatore s’impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le dall’attivazione e/o dall’inizio dei Contratti Derivati unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai dati trasmessi dovranno essere comunicate Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal loro verificarsisolari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Amministrazione provvederà ad effettuare Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i pagamenti concernenti subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore deve trasmettere alle Amministrazioni Committenti, prima dell’inizio dei lavori, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il contratto di cui CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto risolvere i contratti di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto subfornitura nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero violazione della controparte degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla normativa sopra richiamataal bando di gara. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata previsti dalla legge n. 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’artAi sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 n. 136 del 13/08/10, gli appaltatori di lavori, servizi e successive modificazioni, al fine di forniture pubblici devono assicurare la tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al contrattomediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.a pena di risoluzione immediata del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro 7 (sette) sette giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le congiuntamente alle generalità ed il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione, relativa al presente appalto, dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC. Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsicontestazioni interrompono i termini del pagamento. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonificoAi sensi dell’art. Ogni transazione posta 30 co. 5 D. Lgs. 50/2016, in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’affidatario impiegato nell’esecuzione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la prefettura-ufficio territoriale fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Governo territorialmente competentecontratto (art. 30 co. 6).
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di L’impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara d’appalto, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioniobblighi, al fine in materia di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoflussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi così come previsti dagli articoli 3 e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di interpretati e modificati dal Decreto legge n. 187/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa operazioni determina la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC di diritto del contratto. L’impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o raccomandata subcontraenti, l’espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa, e, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola, con ricevuta la quale ciascuno di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamatadei flussi finanziari. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha L’impresa appaltatrice, laddove abbia notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata finanziaria, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale l’Ufficio Territoriale del Governo Governo, territorialmente competente. La stazione appaltante potrà, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge. I pagamenti, in favore dell’impresa, saranno effettuati solo attraverso l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come comunicati. L’impresa appaltatrice si obbliga ad esporre sulle fatture e su qualsiasi altro documento atto ad ottenere un pagamento da parte dell’Ente appaltante solo le coordinate bancarie del conto dedicato dichiarato in sede di stipula del contratto o con successive comunicazioni di variazione. Eventuali difformità saranno imputabili all’impresa appaltatrice.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore a) La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore L’Ente appaltante e l’affidatario si conformano alla disciplina del citato art.3 legge 136/2010.
1. L’affidatario è tenuto al rispetto di ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’affidatario è tenuto, in particolare:
a) a comunicare all’Amministrazione comunale di Modugno i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della Legge legge n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’affidatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L’affidatario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.psubappalto e al subcontratto.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi
5. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire verifica la piena tracciabilità presenza delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti relative al rispetto di tutti gli obblighi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante subappalto e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentenei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Fornitura Software Applicativo
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di tutti sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136. e, in particolare, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoflussi finanziari. Ove abbia notizia dell’inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, anche l’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei confronti contratti di eventuali subcontraentisubappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fineDetta clausola dovrà prevedere l’impegno per il subaffidatario, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. Ai fini del conto corrente dedicatorispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche in via non esclusival’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche, acceso accesi presso una banca ovvero banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione odedicati in via esclusiva al Contratto, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi sui quali dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà registrati tutti i movimenti finanziari ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essereesso relativi, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell’Appalto. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli in violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo ed alla normativa sopra richiamatavigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010. In assenza Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti: Conto Corrente n.: [….], Istituto: [….] , Agenzia: [….], IBAN: [….], Intestatario del conto: […..] Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [….], Codice fiscale: [….], Data di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità nascita: [...], Luogo di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..] [….], Codice fiscale: [….], Data di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualenascita: [...], informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.Luogo di nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..]
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Samples: Contract
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionil. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del uti- lizzare il conto corrente dedicatobancario o postale dedicato alla commessa indicato dall’Appaltatore e comunicazione, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.nell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L’Appaltatore dovrà comu- nicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione ogiorni, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ogni eventuale variazione rela- tiva al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clauso- la, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore dovrà dare immediata comuni- cazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di ces- sione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obbli- ghi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto concorrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. dall’articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni13 agosto 2010, al fine di assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentiall’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tal fine, l’Impresa dovrà L’Appaltatore s’impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le dall’attivazione e/o dall’inizio dei Contratti Derivati unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai dati trasmessi dovranno essere comunicate Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal loro verificarsisolari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Amministrazione provvederà ad effettuare Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i pagamenti concernenti subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore deve trasmettere alle Amministrazioni Committenti, prima dell’inizio dei lavori, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il contratto di cui CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto risolvere i contratti di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto subfornitura nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero violazione della controparte degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla normativa sopra richiamataal bando di gara. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata previsti dalla legge n. 136/2010 e dalle Condizioni Generali comporta la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Degli Interventi Di Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto In tema di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoflussi finanziari, anche nei confronti si rammenta che le Linee Guida indicano in 2.000 euro la soglia di eventuali subcontraentivalore delle transazioni connesse con l’esecuzione di lavori o con la prestazione di servizi e forniture, oltre la quale è necessario tracciare il relativo pagamento mediante il ricorso a intermediari autorizzati. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche Tale misura deve essere letta in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche maniera coordinata con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici disciplinati dal Codice degli appalti (cfr. art. 3, l. n. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modifiche dalla l. n. 217/2010)., nonché con le nuove norme in materia di limitazioni all’uso del contante introdotte dal cd. Decreto “Salva Italia” (cfr. art. 12, co. 1, D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla l. n. 214/2011). A quest’ultimo riguardo, si segnala che il limite legale all’utilizzo del contante è stato ridotto da 2.500 euro a 1.000 euro (art. 49, co. 1, D. Lgs. n. 231/2007, cd. “decreto antiriciclaggio”), per cui tutti i pagamenti di valore pari o superiore a tale importo, effettuati tra soggetti non abilitati (vale a dire soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA) a qualsiasi titolo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili. Ne consegue che, fermo il rispetto degli obblighi di legge in relazione ai contratti pubblici, la soglia di 2.000 euro prevista dalle Linee Guida per la tracciabilità dei pagamenti derivanti dai contratti tra soggetti privati deve intendersi sostituita dalla nuova soglia legale di 1.000 euro fissata dalla normativa antiriciclaggio. si precisa che l’impegno a tracciare i pagamenti che superano la soglia di 2.000 euro deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti tra soggetti privati, stipulati successivamente alla normativa sopra richiamatadata di adesione al Protocollo e a condizione che non derivino da un appalto pubblico. Inoltre, con esclusivo riferimento alle ipotesi di contratti stipulati tra soggetti privati, si rileva che, oltre al contratto tra committente privato e appaltatore, i contratti della filiera interessati dalla tracciabilità ai sensi del Protocollo sono soltanto quelli cd. di primo livello, cioè quelli stipulati direttamente dall’appaltatore. In assenza questi casi, pertanto, sul piano operativo, nei rapporti che non derivano da appalti pubblici le parti possono garantire il rispetto dell’impegno della tracciabilità delle transazioni “sopra soglia” utilizzando bonifici bancari e postali, o altri strumenti di pagamento, idonei a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario (es. assegni non trasferibili, Xx.Xx., RID, carte di credito), senza tuttavia dover osservare anche le altre modalità - più prescrittive - dettate dalla legge n. 136/2010 per il settore degli appalti pubblici (ad esempio, utilizzo di conti dedicati, indicazione di codici identificativi di gara). fermo restando che per tali clausole i predetti contratti non sono nulli senza necessità richiesti l’utilizzo di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte conti dedicati, l’indicazione di codici identificativi di gara o il rispetto di altre modalità - più prescrittive - imposte per legge agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competenteappalti pubblici.
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Samples: Report
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente dedicatobancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla ogni eventuale variazione relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. In caso di cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto concorrente dedicato.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioniDM 445/2000, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni dalla relativa loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale dell’intestatario e delle persone delegate ad a operare su di esso. Eventuali modifiche relative essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsitrasmessi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti concernenti non saranno effettuati ed all'Esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui alla presente procedura 19 sopra, a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in esserepena di nullità, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi assumeranno tutti e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità tracciabilità., per i quali esso stesso Xxxxxxxxx è garante verso la committente ai sensi di cui legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla normativa sopra richiamata. In assenza Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha Livorno della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentefinanziaria.
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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Per La Fornitura a Noleggio Di Attrezzature Per La Raccolta Rifiuti
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’artAi sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioniL. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’Impresa aggiudicataria è tenuta al fine rispetto degli obblighi di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentiflussi finanziari. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione L’Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una dedicato alla presente commessa pubblica, nonché pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essofiscale. Eventuali Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche relative ai dati trasmessi agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsigiorni. L’Amministrazione provvederà ad effettuare L’Impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. L’Impresa aggiudicataria deve verificare che nei contratti sottoscritti con i pagamenti concernenti il contratto sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in esserenullità assoluta, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto un’apposita clausola con la quale ciascuno di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa legge sopra richiamata. In assenza L’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di declaratoriatracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore L’Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha abbia notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Capitolato Speciale
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore a) La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall’artdalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 legge n. 1 /2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e successive modificazionicon interventi di controllo ulteriori, al fine l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di assicurare la servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei movimenti flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonificolegge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 145 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi previsti dall’artdi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 n. 136/2010. Ai sensi e successive modificazioniper gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentiunitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. A tal fine, l’Impresa L’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla giorni, ogni eventuale variazione relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto concorrente dedicato.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il pagamento sarà eseguito mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto. La comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto conto corrente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i flussi finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e dovranno essere altresì comunicate tutte le modificazioni intervenute in corso d’esecuzione. L’aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto al rispetto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei pagamenti stessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L.136/2010, causa di risoluzione del contratto che si stipulerà ad esito della presente procedura (salvo si utilizzino altri strumenti comunque idonei, ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie). L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, L. 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al contrattoall’appalto e la stazione appaltante verificherà in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, anche nei confronti l’assolvimento di eventuali subcontraentidetti obblighi. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche Sarà in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso capo a entrambe le parti l’obbligo di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui segnalare alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010Prefettura UTG competente, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero rispetto degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamataall’art. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento 3 della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualeL. 136/2010, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competenteda parte dell’altro contraente.
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Samples: Servizi Di Garanzia E Manutenzione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il fornitore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare all’Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei premi assicurativi;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane s.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e successive modificazioni, subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. Il Fornitore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattosubappalto e al subcontratto. L’Ente ha l’obbligo, anche sancito dal comma 9, dell’art. 3 della legge 136/2010, di verificare che nei confronti contratti sottoscritti dal fornitore con gli eventuali subappaltatori ed i subfornitori sia inserita, a pena di eventuali subcontraenti. A tal finenullità assoluta, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso obblighi di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura a mezzo bonificolegge n. 136/2010. Ogni transazione posta in essereAl fine di permettere all’Ente di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi sancito dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa9 dell’art. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 3 della legge n 136 del 2010136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel Fornitore dovrà procedere, in caso di subaffidamenti, all’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, dal legale rappresentante della stessa Impresa e degli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla prestazione in oggetto, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari in relazione al contratto stipulato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta operazioni costituisce causa di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecontratto all’Amministrazione.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. dall’articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionilegge 13 agosto 2010, al fine di assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei movimenti flussi finanziari. L’appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere al contrattoCommittente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l’esecuzione, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto. In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che vincolino le parti obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di tutti gli risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità di cui finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla normativa sopra richiamataPrefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto al rispetto agli obblighi di tutti gli obblighi previsti dall’arttracciabilità di cui alla L 136/2010. 3 della Legge n.136/2010 Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentiBilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione olo stesso termine, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 Tutti i documenti contabili (settefattura, bonifico etc.) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare devono riportare il CIG (codice identificativo di gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto . Gli obblighi di cui alla presente proceduratracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. I pagamenti in favore Parimenti a pena di enti previdenzialinullità, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto rispettivi contratti “di tutti filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di cui consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla normativa sopra richiamataStazione Concedente copia dei rispettivi contratti “di filiera”. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Ditta affidataria è tenuto al rispetto di obbligata a rispettare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionilegge 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratton. 136. La Ditta affidataria si obbliga, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal finepertanto, l’Impresa dovrà a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di dei conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicacorrenti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosugli stessi. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalla ditta dovrà essere comunicate uno dei suddetti conti correnti dedicati. La Ditta affidataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsiverificarsi della stessa. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti Nel caso in cui la Ditta affidataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto di cui alla presente procedura mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo bonificodi Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento. Ogni transazione posta in essereLa Ditta affidataria si obbliga, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesubappaltatori anche con i subcontraenti.
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Samples: Affidamento Diretto Per La Gestione Home Care Premium
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore L’Affidatario è tenuto al rispetto di tutti ad assumere gli obblighi previsti dall’artdi tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 legge 136/2010 e successive modificazionisanzionati dall’art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà è tenuta a comunicare all’Amministrazione alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubblichealla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) sette giorni dalla relativa accensione odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su transazioni siano state eseguite senza avvalersi di essobanche o di Società Poste Italiane S.p.a. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti o anche con senza strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che siano idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati operazioni per l’esecuzione il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Contract for Software Supply
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura a mezzo bonificolegge 13 agosto 2010, n. 136. Ogni transazione posta Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto caso di cui alla le transazioni relative al presente procedura. I pagamenti in favore appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione banche o della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010società Poste Italiane Spa, il contratto sarà si intende automaticamente risolto di diritto nel caso a seguito di mancato utilizzo del bonifico bancario accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. L’appaltatore, il subappaltatore o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 procede all'immediata all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Il contratto d’appalto è tenuto al rispetto soggetto agli obblighi in tema di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al contrattodi cui alla legge 13 agosto 2010, anche nei confronti di eventuali subcontraentin. 136. A tal fine, l’Impresa dovrà L’affidatario deve comunicare all’Amministrazione all’ Amministrazione Appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'ope- ra/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché la comunicazione de quo deve essere sotto- scritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tar- diva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadem- piente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifi- ca dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su transazioni siano state eseguite senza avvalersi di essobanche o di Società Poste Italiane S.p.a. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti o anche con senza strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico boni- fico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che siano idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati operazioni per l’esecuzione il corri- spettivo dovuto in dipendenza del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di assume tutti gli obblighi previsti dall’artdi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 13/8/2010 n. 136 e successive modificazionis.m.i., al fine impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di assicurare la essi assume gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al contratto, anche nei confronti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di eventuali subcontraentitracciabilità finanziaria. A tal fine, l’Impresa dovrà L’Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare all’Amministrazione alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicatodedicato all’appalto e dei nominativi, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il dati anagrafici e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoche possono agire sul conto medesimo. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche relativi all’appalto verranno effettuati con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Per rendere operativa Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta delle cause di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesospensione.
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Samples: Appalto Di Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filie - ra delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabili- tà dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ban- cario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della fi- liera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interes- sata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Società è tenuto al rispetto di soggetta a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della Legge n.136/2010 13.8.2010 n. 136. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e successive modificazionicon interventi di controllo ulteriori, al fine l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di assicurare la servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei movimenti flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonificoLegge n. 136/2010. Ogni transazione posta in essereSecondo quanto previsto dall’art. 3, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenzialicomma 9 bis, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010Legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 Codice Civile, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di L'Aggiudicatario, con l'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. dall’articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionilegge 13 agosto 2010, al fine di assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoflussi finanziari. L’Aggiudicatario dovrà prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi sub- fornitori e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contrattoi sub-contraenti, apposite clausole che vincolino le parti con cui gli stessi s’impegnano al rispetto di tutti gli degli obblighi di sulla tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamatadei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di tali dette clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoriasubappalto non saranno autorizzati dall’Ente Aggiudicante. L’Appaltatore La mancanza nei subcontratti delle clausole che ha notizia dell'inadempimento obbligano il sub-appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Aggiudicatario è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e sub-fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della propria controparte agli degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata finanziaria, dandone immediata comunicazione all’Ente Aggiudicante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente Capitolato comporta la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura E Servizio Di Bike Sharing E Velostazione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto La Contraente dichiara di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine assumere l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal finecon dichiarazione agli atti del procedimento, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché dedicato alla presente procedura e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate incaricate ad operare su que- sto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è La Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sotto- scritti con i subcontraenti, a pena di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura a mezzo bonificocitata legge. Ogni transazione posta in essereLa Contraente si obbliga e garantisce che, dovrà indicare il CIG nei contratti sot- toscritti con i subcontraenti (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di subappalto) venga inserita la clausola secondo cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010il mancato utilizzo, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC La Contraente o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole il subcontraente che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha hanno notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ANAC e alla Prefet- tura di Sassari. L’Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattualecontratto, informandone contestualmente la stazione appaltante clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all’Autorità competente, oltre alle in- formazioni di cui all’art. 119, comma 2, del Codice, anche ap- posita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata in- serita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più op- portuna determinazione, ai sensi di legge e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentedi contratto.
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Samples: Contract for Public Procurement
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di Il Fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi, come previsto dall’art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione dell’Ordine e del presente Allegato, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 3, comma 8, della Legge n.136/2010 e successive modificazionimedesima. Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà, al fine in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni affidate con l’Ordine, l’inserimento, a pena di assicurare nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenticui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia delle entrate-Riscossione copia di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare tutti i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta contratti posti in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto per l’esecuzione dell’Ordine, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. Ai sensi di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi quanto previsto dal comma 29-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono l’Ordine potrà essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di risolto da Agenzia delle entrate-Riscossione in tutti i casi in cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamataprevisti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata tale ipotesi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentealle Autorità competenti.
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Samples: Ordine Di Acquisto
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. dall’articolo 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni13 agosto 2010, al fine di assicurare la n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti all’esecuzione dei contratti derivati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.. L’Appaltatore s’impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le dall’accensione e/o dall’inizio dei contratti derivati unitamente alle generalità ed il e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’appaltatore s’impegna inoltre a comunicare ai dati trasmessi dovranno essere comunicate Committenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal loro verificarsisolari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. L’Amministrazione provvederà ad effettuare Non è consentito all’Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i pagamenti concernenti subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore deve trasmettere ai Committenti, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il contratto di cui CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto risolvere i contratti di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto subfornitura nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero violazione della controparte degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova. L’Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall’aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza al bando di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentegara.
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Samples: Servizio Di Raccolta E Trasporto Dei Rifiuti Urbani
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, simili anche nei confronti di eventuali subcontraentisubappaltatori. A tal fineIn particolare, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicatol’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via non esclusiva, alle commesse pubblichedove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa A tal fine, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell’aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all’appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta mancata comunicazione impedisce di ritorno all’indirizzo legaleprocedere all’aggiudicazione definitiva. L’Appaltatore L’Aggiudicatario inoltre: • si obbliga impegna a comunicare all’Unione le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad inserire nei subappalti operare sul conto corrente; • ha l’obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura; L’Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentedalle disposizioni regionali in materia.
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Samples: Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore La Società appaltatrice è tenuto al rispetto di tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filie - ra delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabili- tà dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 9 bis della legge n 136 del 2010n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ban- cario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti , nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontratti stipulati per l’esecuzione subcontraenti della fi - liera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente contrattoappalto di servizi, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto costituisce causa di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interes- sata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del Governo territorialmente competentecontratto.
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Samples: Insurance Policy
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Il contratto d’appalto è tenuto al rispetto soggetto agli obblighi in tema di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti flussi finanziari relativi al contrattodi cui alla legge 13 agosto 2010, anche nei confronti di eventuali subcontraentin. 136. A tal fine, l’Impresa dovrà L’affidatario deve comunicare all’Amministrazione gli alla stazione appaltante: −gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; −le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; −ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su transazioni siano state eseguite senza avvalersi di essobanche o di Società Poste Italiane S.p.a. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti o anche con senza strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti che siano idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati operazioni per l’esecuzione il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Deliberazione
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionilegge 136/10, al fine di assicurare la tracciabilità il Verificatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentisoggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. A tal fine, l’Impresa Il Verificatore dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla giorni, ogni eventuale variazione relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative Il Verificatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Il Verificatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Catanzaro, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Verificatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Verificatore nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del al Verificatore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto corrente dedicato.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Verifica Del Progetto Definitivo Ed Esecutivo
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto al rispetto agli obblighi di tutti gli obblighi previsti dall’arttracciabilità di cui alla L 136/2010. 3 della Legge n.136/2010 Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentiBilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione olo stesso termine, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essoessi. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 Tutti i documenti contabili (settefattura, bonifico etc.) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare devono riportare il CIG (codice identificativo di gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto . Gli obblighi di cui alla presente proceduratracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. I pagamenti in favore Parimenti a pena di enti previdenzialinullità, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto rispettivi contratti “di tutti filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di cui consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla normativa sopra richiamataStazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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Samples: Contratto Ponte Ossigenoterapia E Ventiloterapia Domiciliare
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto 1. Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nelle schede fornitori e successive modificazionicomunicazione ex art. 3 L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoqui allegate (doc. 4-5.), anche nei confronti di eventuali subcontraentinell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.
2. A tal fine, l’Impresa L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla giorni, ogni eventuale variazione relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx.
4. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto concorrente dedicato.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionilegge 136/10, al fine di assicurare la tracciabilità l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraentisoggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. A tal fine, l’Impresa L’Aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla giorni, ogni eventuale variazione relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità al predetto conto ed il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni fini della verifica di cui all’art. 3 c.9 della legge 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad effettuare anticipare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto concorrente dedicato.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di tutti nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi previsti dall’artdi tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazionimodifiche. La Città metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione tutti i casi in operazioni cui le transazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti L'Appaltatore, il subappaltatore e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.. Articolo 16 – Modalità e termini di pagamento delle prestazioni eseguite Per il pagamento del corrispettivo, all'Appaltatore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 e ss. del Capitolato Speciale. OK La Città metropolitana di Milano e l’Appaltatore concordano di stabilire il giorni 30 (trenta) dalla data di termine per il pagamento del corrispettivo in ricezione della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D. Lgs. n.
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Samples: Accordo Quadro
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto 1. Ai sensi e per gli effetti di tutti gli obblighi previsti dall’artcui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazionin. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattoprecedente comma 3 dell’articolo 8, anche nei confronti di eventuali subcontraentiin cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. A tal fine, l’Impresa L’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette)
3. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) giorni dalla relativa accensione oagli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni cessione del credito derivante dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010contratto, il contratto cessionario sarà risolto di diritto tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel caso di mancato utilizzo del presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentesul conto concorrente dedicato.
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Samples: Contract for Public Works
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di Con la sottoscrizione del Contratto, l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contrattos.m.i., anche nei confronti di eventuali subcontraentisubappaltatori. A tal fineIn particolare, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicatol’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via non esclusiva, alle commesse pubblichedove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa A tal fine, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell’aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all’appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata mancata comunicazione impedisce di procedere all’aggiudicazione definitiva. L’Aggiudicatario inoltre:
a. si impegna a comunicare all’Agenzia per la Coesione Territoriale le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
b. ha l’obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura;
c. ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all’appalto un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamataall’art. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento 3 della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competenteContratto medesimo.
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Samples: Professional Services
Tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioniDM 445/2000, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti. A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni dalla relativa loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale dell’intestatario e delle persone delegate ad a operare su di esso. Eventuali modifiche relative essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsitrasmessi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti concernenti non saranno effettuati ed all'Esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui alla presente procedura sopra, a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in esserepena di nullità, dovrà indicare il CIG (codice identificativo gara) essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi assumeranno tutti e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità tracciabilità., per i quali esso stesso Esecutore è garante verso la committente ai sensi di cui legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla normativa sopra richiamata. In assenza Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L’Appaltatore che ha Livorno della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competentefinanziaria.
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Samples: Contratto Di Accordo Quadro