Common use of Varianti per errori od omissioni progettuali Clause in Contracts

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Determinazione Dirigenziale, Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Appears in 10 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto, Accordo Di Programma Quadro

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract, Project Financing Agreement, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici 15 per cento) dell’importo originario cento del valore iniziale del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 3. Ai sensi dell’articolo dell’art. 106, commi 9 e 10comma 9, del Codice dei contrattiDLgs 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore , in conseguenza di errori od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione omissioni della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, commi 4 e 5, si rimanda alla normativa in quanto compatibilemateria come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

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Samples: Appalto, Appalto, Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto, Appalto, Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l'Art.39,commi 4, commi 4 5, e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l’Appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’art. 38, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per centoeccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) dell’importo originario e b) del contratto, D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariogara. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratticontratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante l’Ente aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltantedall’Ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5451, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure dei lavori ovvero la sua utilizzazioneloro efficacia, e si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contract, Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5456, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è e invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5481, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Contract, Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l’Appaltatore originario. 2. In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5441, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5456, commi 4 4, 5 e 56 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto, Contratto Di Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10, del Codice dei contratti, del 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 38, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale, Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106– In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, contratto originario. – Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.– –

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 38, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contract for Works, Contract for Public Works

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettualiscritta e tali da rendere inservibile l’opera realizzata. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5455, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Demolition Contract, Contratto d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedono: a) le soglie fissate all’art. 35 del Codice dei Contratti e b) il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariogara. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti. 3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5448, commi 4 e 5del presente CSA, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori d’errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale qual è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per centoeccedano i limiti di cui all’art. 106, comma 2, lettere a) dell’importo originario e b) del contrattoCodice dei Contratti, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariogara. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Lavori

Varianti per errori od omissioni progettuali. Le varianti per errori ed omissioni sono disciplinate e regolate dall’art. 106 commi 2 e 10 del D.Lgs 50/16. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non è invitato ammesso l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici del valore iniziale del contratto per cento) dell’importo originario del contrattoi contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del nuovo codice, con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 572, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per centoeccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) dell’importo originario e b) del contratto, D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore gara. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiNei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del D. Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 1510% (quindici dieci per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiD. Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5445, commi 4 4, 5 e 56 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106Le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, pregiudichino in tutto o in parte, parte la realizzazione dell’opera oppure dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il sono consentite nei limiti del 15% (quindici per cento) dell’importo originario del valore iniziale del contratto. 2. Oltre i suddetti limiti, la Stazione appaltante procede alla l’errore od omissione sarà causa di risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l’Appaltatore originario. 23. Ai sensi dell’articolo 106La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. 4. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltantedall'Ente committente; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56 del presente Capitolato speciale, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 106, comma 22 del Codice dei contratti pubblici, sequalora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contratto Di Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo dell'art. 106, comma 2, se, 2 del D.Lgs 50/2016,i contratti possono essere modificati qualora per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, esecutivo si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano le soglie fissate dall'art.35 del D.lgs n.50/2016 e il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del valore iniziale del contratto, ; tali modifiche non potranno comunque alterare la Stazione appaltante procede alla risoluzione natura complessiva del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2contratto. Ai sensi dell’articolo dell'art. 106, commi 9 e 10comma 9-10 del D.Lgs 50/2016, del Codice dei contratti, nel caso anzidetto i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione dall’Amministrazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto po- sto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 1515 % (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili responsabi- li dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato man- cato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza dili- genza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, pregiudichino in tutto o in parte, parte la realizzazione dell’opera oppure dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, ovvero il profilo economico eccedono il 15% (quindici 15 per cento) dell’importo originario cento del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione valore iniziale del contratto con indizione per i contratti di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariolavori sia nei settori ordinari che speciali. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei attivitàeseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei attivitànon eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 542, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 109/94, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, commi 4 e 5, si rimanda alla normativa in quanto compatibilemateria come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Convenzione

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo dell‟articolo 106, comma 22 del d.lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell‟opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo dell‟importo originario del contratto, la Stazione appaltante “S.A” procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l‟appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo dell‟articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattid.lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico dell‟incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante“S.A”; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l‟inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la ovvero al sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara gara, alla quale è invitato l’appaltatore l’Appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% del lavori non eseguiti, del Codice dei contratti, fino a 4/5 dell’importo originario di contratto. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione errori o omissioni di progettazione progettazioni e l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5452, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 36, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si contratto originario. 3. Si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 38, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7 del presente capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici eco- nomici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione predisposi- zione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile. 5. trova altresì applicazione per l'appalto in argomento quanto previsto dal codice degli appalti e dal relativo Regolamento relativamente agli interventi siu beni culturali.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori od o di omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti esecutivo che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione senza necessità di una nuova gara alla quale procedura, se il valore della modifica è invitato l’appaltatore originariocontemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. Ai sensi dell’articolo 106La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, commi 9 entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 10200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 50, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del Codice 10 per cento dei contrattilavori non eseguiti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltanteappaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori od o di omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti esecutivo che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione senza necessità di una nuova gara alla quale procedura, se il valore della modifica è invitato l’appaltatore originariocontemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. Ai sensi dell’articolo 106La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, commi 9 entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 10200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 49, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del Codice 10 per cento dei contrattilavori non eseguiti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltanteappaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. a) Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. b) Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. 1 Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. 2 Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratticontratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteappaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. 3 Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante appaltante, ai sensi dell’articolo 132 commi 3 e 4 del D.Lvo n. 163/2006, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratticontratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova 3.Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contract for Construction Services

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del Codice dei contratti, sequalora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, pregiudichino in tutto o in parte, parte la realizzazione dell’opera oppure dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici essa è consentita solo nei limiti quantitativi del 10 per cento) dell’importo originario cento del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione valore iniziale del contratto con indizione per i contratti di una nuova gara alla quale servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è invitato l’appaltatore originario.accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Contract for Public Works

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso, commi 9 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei del danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione errori ad omissioni di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello della stato di fatto, la mancata od ed erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed ad economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle della norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture eseguite, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento delle forniture non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 38, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Forniture Di Allestimento

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5452, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori od o di omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti esecutivo che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione senza necessità di una nuova gara alla quale procedura, se il valore della modifica è invitato l’appaltatore originariocontemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 2. Ai sensi dell’articolo 106La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, commi 9 entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 10200 euro per giorno di ritardo. 3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 52, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del Codice 10 per cento dei contrattilavori non eseguiti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltanteappaltante è a carico dei titolari dell’incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5453, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Contratti Di Quartiere Ii

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per centoeccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) dell’importo originario e b) del contratto, D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore gara. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiNei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltanteAppaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Construction Contract

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaprogetto, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o od in parte, la realizzazione dell’opera oppure dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai l'aggiudicatario iniziale, ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10dell'articolo 132 comma 4, del Codice D.Lgs n. 163 del 2006. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei contrattilavori eseguiti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, dell'articolo 132 comma 5, del D.Lgs n. 163 del 2006. Per quanto sopra espresso, si considerano errore od o omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettualiprogettuali Nei casi in cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 37, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7.

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Samples: Contratto Di Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 5453, commi 4 4, 5 e 56 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, ,la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seSe, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore l'appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso, commi 9 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del Codice dei contratti, i contratto originario. 3. I titolari dell’incarico dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo all'articolo 54, commi 4 4, 5 e 56, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario . 3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, fini del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede può procedere alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non è invitato ammesso l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti esecutivo che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariol’aggiudicatario iniziale. 2. La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima di 4/5 (quattro quinti) dell’importo del contratto originario. 3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, fini del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, commi 4 e 5, si rimanda alla normativa in quanto compatibilemateria come richiamata al comma 1 dell’art. A46 del presente capitolato speciale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti esecutivo che possono pregiudicarepregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto si rendono necessarie varianti eccedenti il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., alla risoluzione del contratto con indizione di e indice una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originariol’aggiudicatario iniziale. 2. La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima di 4/5 (quattro quinti) dell’importo del contratto originario. 3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, fini del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, commi 4 e 5, si rimanda alla normativa in quanto compatibilemateria come richiamata al comma 1 dell’art. 41 del presente capitolato speciale.

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Samples: Contract for Works

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, contratto originario Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltantedal Committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

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Samples: Appalto

Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, seQualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di garaesecutivo, si rendono rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono eccedano il 15% (quindici per cento) quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 2. Ai sensi dell’articolo 106In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, commi 9 dei materiali utili e 10del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si contratto originario. 3. Si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 34. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54l’articolo 44, commi 4 e 5, in quanto compatibilecomma 7 del presente capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto