Vendite Clausole campione

Vendite. Le vendite possono essere fatte su campione reale, su campioni tipo, su denominazione o su caratteristiche.
Vendite. Il processo di vendita è finalizzato all’alienazione di beni immobili di proprietà dello Stato sulla base di piani annuali di vendita predisposti in attuazione della normativa vigente in materia (incluse quindi anche le dismissioni di terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali). Il processo comprende le fasi di seguito riportate: a) identificazione dei beni immobili da alienare; b) predisposizione del Piano Vendita; c) verifica ed approvazione del Piano Vendita;
Vendite. Il processo di vendita è finalizzato all’alienazione di beni immobili di proprietà dello Stato sulla base di piani annuali di vendita predisposti in attuazione della normativa vigente in materia (incluse quindi anche le dismissioni di terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali). Il processo comprende le fasi di seguito riportate: • identificazione dei beni immobili da alienare • predisposizione del Piano Vendita • verifica ed approvazione del Piano Vendita • redazione della relazione tecnico estimativa del bene per la determinazione del prezzo • acquisizione del parere della Commissione per la verifica di congruità per i valori sopra la soglia • eventuale richiesta di verifica di interesse culturale alla Direzione Regionale per i Beni Culturali ed eventuale richiesta di autorizzazione alla vendita degli immobili tutelati • invito all’esercizio del diritto di opzione degli Enti locali se previsto • predisposizione ed espletamento della procedura ad evidenza pubblica o asta pubblica per la vendita del bene ovvero vendita dell’immobile a trattativa privata nei casi previsti dalla normativa stessa • invito agli aventi diritto ad esercitare il diritto di opzione o prelazione sui beni in vendita nei casi previsti dalla legge • stipula del contratto a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Agenzia del Demanio/Notaio/altro pubblico ufficiale previa verifica del pagamento del prezzo • registrazione, trascrizione e voltura del contratto stipulato dall’Ufficiale Rogante • predisposizione e sottoscrizione del verbale di consegna • annullamento o sostituzione scheda e aggiornamento basi dati informatiche • comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato • comunicazione al Comune competente ai fini IMU e al Consorzio di Bonifica per i contributi consortili Con particolare riferimento alle vendite delle aree dello Stato con opere di urbanizzazione, il processo di alienazione prevede le seguenti fasi: • effettuazione di indagini sulle basi dati informatiche e predisposizione dell’elenco dei possibili Comuni interessati o ricezione apposita istanza • verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma • calcolo del prezzo dell’area e delle indennità dovute per l’occupazione pregressa • notifica ai Comuni della lettera di invito all’acquis...
Vendite. La funzione vendite del Gruppo Rhiag si occupa: (i) della gestione della relazione con i clienti esistenti e dell’ampliamento del proprio portafoglio clienti; (ii) della definizione degli obiettivi commerciali ed attuazione della politica di vendita, che include la definizione dei termini di pagamento dei clienti elaborati in stretta collaborazione con il dipartimento di finanza e controllo; e (iii) della gestione degli incassi, in coordinamento con la funzione amministrativa. Tipicamente, il mercato dell’aftermarket indipendente si caratterizza per un’accentuata frammentazione della clientela. Ciò si riflette anche nel portafoglio clienti del Gruppo, che si caratterizza per una bassa concentrazione. Tale frammentazione risulta ancor più accentuata nell’Est Europa, dove i clienti del Gruppo sono costituiti in larga prevalenza da officine indipendenti. Al 31 dicembre 2010, i primi 10 clienti del Gruppo rappresentavano il 2,7% delle vendite lorde e commissioni attive verso terzi consolidate pro-forma. Le relazioni commerciali tra le società del Gruppo ed i propri clienti vengono gestite da una rete vendita, specifica per ciascuno dei mercati in cui il Gruppo opera, che, alla data del 31 dicembre 2010, è complessivamente composta da 366 tra agenti e forze vendita interna al Gruppo, i quali vantano generalmente una solida esperienza nel mercato dell’aftermarket indipendente e consolidati rapporti con la clientela, unitamente a un’approfondita conoscenza delle specifiche tipologie di prodotto di cui si occupano. In particolare, gli agenti del Gruppo operano nei rispettivi territori in regime di esclusiva e sono remunerati con commissioni calcolate sulle vendite lorde individualmente realizzate. Per la raccolta degli ordini, il Gruppo mette a disposizione dei clienti un sistema informatico, dotato di un catalogo elettronico completo e costantemente aggiornato, integrato con il sistema di gestione logistica del Gruppo. Tale sistema informatico consente di verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti al momento dell’inserimento dell’ordine nonché il tempo previsto di consegna. In Xxxxxx, xxx xxxxx xxx 0000, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx viene effettuata attraverso tale sistema informatico per l’89,0% del totale degli ordini ricevuti da Rhiag e per il 57,7% del totale degli ordini ricevuti da Xxxxxxxxxx. La restante parte degli ordini viene effettuata per lo più per via telefonica, via fax, tramite agenti, oppure direttamente al banco presso le filiali. Oltre...
Vendite. 3.1 Nel caso in cui il Cliente invii un Ordine al Venditore, la Vendita dovrà ritenersi conclusa: (I) nel momento in cui il Cliente riceva da parte del Venditore la Conferma d’Ordine conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine (II) o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte del Venditore una Conferma d’Ordine scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell’Ordine, decorsi tre (3) giorni di calendario dalla data di ricezione della Conferma d’Ordine contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga al Venditore contestazione scritta da parte del Cliente; (III) o, in caso di mancato invio della Conferma d’Ordine scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati al Cliente; • 3.2 Gli Ordini non potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto del Venditore; • 3.3 È convenzionalmente stabilito che il luogo di esecuzione della Vendita sia la sede del Venditore.
Vendite. I risultati delle attività sopra menzionate e localizzate nelle varie funzioni dell’Azienda confluiranno nel concetto di nuovo magazzino “Classico”, fermo restando quanto previsto dal vigente CIA. Il progetto sarà concretamente realizzato presso il magazzino di Firenze già nei primi mesi dell’anno venturo, a conclusione di una fase di studio che si completerà entro l’anno in corso. I risultati saranno disponibili per una valutazione nell’autunno del 2000. L’avanzamento del progetto sarà monitorato sia a livello territoriale che a livello di Organismo Bilaterale già a partire dalle prime fasi di studio. Alla nuova configurazione del magazzino Classico contribuirà, man mano che le acquisizioni concettuali saranno rese disponibili, discusse e approvate, testate e controllate, anche l’analisi in corso sui flussi informativi e delle merci nei magazzini, con lo scopo di ridurre i costi, di equilibrare ritmi e turni di lavoro, di focalizzare le attività sulle operazioni veramente importanti e sulla centralità della relazione col cliente. Un ruolo non indifferente sarà giocato, come già accennato, dal ricupero di efficacia e di efficienza, in una logica di rispetto degli orari di lavoro (da ritagliare su orari di apertura eventualmente riducibili se ciò fosse commisurato alle esigenze del cliente) e di parametri oggettivi legati alle buone pratiche di benchmarking interno tra magazzini o comunque del settore distributivo, sia nel Gruppo Metro che dentro ad altre realtà di successo della distribuzione commerciale.
Vendite. Rimborsi
Vendite. Il responsabile della funzione Vendite gestisce la strategia di sviluppo del Business sul territorio italiano. Si confronta costantemente con il Direttore Generale e il Presidente, e successivamente con il responsabile della funzione di Amministrazione finanza e controllo in modo da pianificare i progetti di sviluppo futuri e monitorare le performance e gli andamenti delle vendite di Gruppo. Gestisce e coordina le funzioni di seguito descritte: (i) attività di sviluppo relative alle nuove iniziative di commercializzazione; (ii) gestione del portafoglio clienti; (iii) gestione degli agenti su tutto il territorio nazionale.

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Aspetti fiscali 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.

  • Trasferte Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità in euro Dal 1° gennaio 2009 Dal 1° gennaio 2014 Dal 1° novembre 2017 Trasferta intera Trasferta intera 40,00 Trasferta intera 42,80 Trasferta intera 42,85 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 11,73 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 19,39 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;