Common use of Xxxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxxxx. La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contratto con causa mista, Padova, 1995, pag. 41. 62 X. XXXXXXXXX, op. loc. ult. cit., pag. 44. 63 Cfr. Cass. sezioni unite, sent. 7930/2008, secondo cui «nei contratti misti, si ha un solo schema negoziale, al quale vengono apportate al- cune variazioni mediante l’inserimento di clausole assunte da uno o più dei diversi schemi, mentre, in Trattquelli complessi, si ha la conver- genza di tutti gli elementi costitutivi tratti da più schemi negoziali ti- pici nella regolamentazione dell’unico negozio risultantene. XxxxxxxxNell’una come nell’altra ipotesi la disciplina è unitaria, XXXcome unitaria ne è la causa». La suddetta sentenza critica la teoria della combinazione, 0dal momento che, Xxxxxxapplicandola, 1972non si potrebbe distinguere un contratto complesso da un contratto collegato; malgrado ciò, 548 s. prendessecome rileva X. XXXXXXXXX, op. loc. ult. cit., pag. 263, «l’accertamento della pluralità o unicità delle strutture non può che procedere dall’esame dell’operazione in concreto realizzata e dall’atteggiarsi della volontà blema appare poco visibile, quasi nascosto tra gli atti tipici cui sia le pieghe dogma- tiche, ma ha grandi riflessi applicativi che possono, peraltro, essere molto utili nel nostro percorso argomentativo: distingue- re un contratto misto da attribuire la qualifica uno complesso significa teorizzare una differenza nella disciplina applicabile a queste due tipologie di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.)contratti, e con precisamente una distinzione tra il qualecriterio della prevalenza – i.e. dell’assorbimento – ed il criterio della combi- nazione64. Purtroppo, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che queste due ultime tesi applicative presen- tano un pregio e un difetto evidenti: la prima facilita notevol- mente il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltrecompito degli operatori giuridici, per i quali permane l’unica difficoltà, di solito facilmente sormontabile, di stabilire quale schema funzionale sia prevalente; ciononostante essa presenta anche il vizio di ridurre la licenza non occorre il rispetto complessità, pur sempre espressione di alcun termine autonomia privata, a una sorta di preavviso“guscio vuoto”, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza mera descrizione di un contratto che in nulla si discosterebbe, portando ai limiti estremi la tesi, da uno strumento negoziale semplice. La seconda teoria ha il merito di locazione per essere più aderente alla volontà delle parti, poiché non intende sacrificare nessun profilo causale, quand’anche fosse marginale; un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello elemento di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Paredebolezza è riscontrabile, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra nella difficoltà di stabilire quale sia la disciplina applicabile al contratto misto, potendosi giungere al paradosso di minare le figure del re- cesso e della disdettaconvinzioni delle parti stes- se, le quali in ipotesi potrebbero credere di aver posto in essere il contratto x, mentre il giudice, qualificandolo come y, ledereb- be le esigenze di certezza dei traffici giuridici. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare Probabilmente per tutte queste ragioni la giurisprudenza è apparsa, nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ corso degli effettianni, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdettaparticolarmente oscillante, per quanto ma sembra si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso possa af- fermare che, appuntoa fronte di un orientamento risalente che propen- deva per la combinazione65, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto cheessa si sia assestata sulla tendenza delle parti nella sua creazione», altrimenti, essendo fuorviante una valutazione astratta e aprioristica in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)merito.

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Xxxxxxxxx. La locazionenozione di rimedio nel diritto continentale, cit. 588; MESSINETTI, Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali, in Eur. dir. priv., 2005, 605 s. e XXXXXX, I rimedi, in ALPA – XXXXXXXXX – GUARNERI – XXXXXX – MONATERI – SACCO, La parte generale del diritto. 2. Il diritto soggettivo, in Tratt. XxxxxxxxSacco, XXXTorino, 02001, 107 s. 8 Cfr. XXXXXXXXX, La nozione di rimedio nel diritto continentale, cit. 591 e DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Xxxxxx, 197200000, 548 49 s. prendesse9 Così XXXXXXXXX, tra gli atti tipici cui sia da attribuire op. ult. cit. 589. congruo in quanto è nella misura, a mo’ per intendersi di un equo contemperamento degli interessi delle parti. Giusto, detto di un rimedio rispetto al valore protetto, è insomma sinonimo di uno strumento adeguato e flessibile o di necessità (per la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.sua infungibilità satisfattiva), ora licenza (artma non anche di proporzionale in senso stretto. 1597D’altra parte, 3º co.se è vero che giustizia contrattuale e rimodulazione giudiziale del regolamento negoziale sono vicende prossime, c.c.)non è però meno pacifica la constatazione che, e con il qualealmeno nell’esperienza giurisprudenziale corrente, in una locazione si danno più forme di rettifica della lex contractus che non sono espressione esclusiva, a durata convenzionalemo’di suo distillato, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine equo bilanciamento tra valori antagonisti. Quattro esempi, volendo immediatamente dare una concretezza analitica al qualediscorso, quindipossono tornare emblematicamente utili, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza specie se li si scompone all’insegna di un contratto distico nel quale gli usi virtuosi si alternano ad altri espressione di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finaleRichterrecht influenzato, quale quello viceversa, da un modello di impedire la rinnovazione tacita del contratto“diritto leggero”, coll’appendice di un quinto, foggiato in sede di rideterminazione perimetrale dell’art. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 2744 c.c., e` associata al recessoche vede un’effettività della tutela creditoria di recente praticata secondo una metrica proclive ad appannare la legge della par condicio creditorum,. Nonostante questa associazioneAlmeno, comunquequesto vuol dirsi, tutte le volte in cui il termine licenzafarsi di un’alienazione solutoria, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, valida perché non finisca per confondersi con eccedente il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infattivalore del debito, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per estrovi ad interferire depauperativamente sul patrimonio del comune debitore10. Prima però, nell’ordine espositivo, gli usi virtuosi.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl vincolo del diritto positivo per il giurista, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Studi in onore di X. Xxxxxx, 1972Milano, 548 s. prendesseXxxxxxx, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta1991; Id., anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (artLe fonti private del diritto commerciale. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il qualeAppunti per una discussione, in Riv. dir. comm., 2008, I, p. 599 ss.; ID., Clausole genera- li,norme generali e principi fondamentali nel diritto commer- ciale. Riflessioni introduttive , in Orizzonti del diritto commer- ciale, 2011. concentrato in poche reti invisibili le decisioni e il potere che incide sulle elementari regole di convi- venza15. L’ordinamento europeo è oramai un assetto dotato di principi costituzionali che sollecitano strumenti preventivi di controllo sugli atti di auto- nomia privata. La Corte di Giustizia indica una locazione a durata convenzionalexxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx- xx del mancato rispetto da parte degli intermediari finanziari dell’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione proposta. Si rinvia all’ordinamento interno la “disciplina delle conseguenze delle viola- zioni di tali obblighi, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività previsti dall’art.47 della carta di Nizza”16. Le linee di sviluppo sono sostanzialmente due. Sul piano interno l’uso giurisprudenziale della causa in concreto porta ad ammettere “un controllo dell’equità del contratto da parte del giudice, come variante nazionale domestica di una delle parti comunica all’altra regola generale di controllo equitativo della giustizia degli scambi che si sta affermando in campo internazionale”17 con tale strumento le norme di organizzazione (di validità) hanno trovato la clausola generale che (so- stituisce l’art.1374 e) incide sull’atto18. Sul piano comunitario il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente diritto ad un rimedio effet- tivo serve da cornice per ripensare una tutela elimi- nativa degli effetti che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectiusconsente, con termine l’aiuto delle Corti, di scadenza previsto ex lege)foggiare interventi integrativi, at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualecorrettivi, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza sostitutivi coerenti, con la storicità dell’assetto di un interessi, secondo un’attenzione estranea alle in- 15 Mi permetto di richiamare X. XXXXXXX, Il contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finalesenza numeri e aggettivi, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.ccit., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazionegestione delegata, cit., p. 49; X. XXXXX, Le società, cit., p. 667; si vedano le interessanti conclusioni di X. XXXXXXXX, L’amministrazione collegiale e la delega, cit., p. 311. 101 Si veda X. XXXXXXXXXX, Sistemi di controllo interno e corporate governance, cit.; X. XXXXXXX, Delega di funzioni, cit., p. 106, ritiene che tale scelta sia volta ad evitare eccessivi carichi di lavoro in capo a dirigenti e dipendenti con conseguenze potenzialmente dannose sulla regolare gestione. Contra, X. XXXXXXXX, Noterelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione della società per azioni, in TrattRiv. Xxxxxxxxsoc., XXX2008, 0p. 304. 102 Cfr. X. XXXXXXXXX, XxxxxxProfili topici della nuova disciplina, 1972cit., 548 s. prendessep. 504 ss. 103 Si veda X. XXXXXXX, op. ult. cit., p. 367. di una maggior collegialità nell’esercizio della funzione di vigilanza104. Questa considerazione trova giustificazione sulla base del nuovo assetto normativo che vede il suo punto cardine nella costante dialettica e collaborazione tra gli atti tipici cui sia delegati e deleganti e nel preciso obbligo stabilito per i primi di fornire un’informativa periodica ai secondi105. In conclusione, al pari di quanto sostenuto da attribuire la qualifica di disdettaparte della dottrina, anche quell’atto sembra corretto ritenere che la leggeil legislatore, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il qualesesto comma dell’art. 2381, in una locazione a durata convenzionaleabbia voluto introdurre due indicazioni rilevanti. In primo luogo, una delle parti comunica all’altra ha stabilito il momento spazio- temporale all’interno del quale richiedere il supplemento di informativa, ossia la seduta del consiglio di amministrazione. In secondo luogo, emerge che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12)destinatario dell’informazione sollecitata presso l’organo delegato, non può che essere l’intero consiglio. E` evidente Infatti, le informazioni ulteriori saranno fornite non al singolo amministratore che questa seconda tipologia di disdettane abbia fatto richiesta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine ma al qualeplunum, quindi, la disdetta nel corso di una riunione ordinaria o convocata ad hoc106. Volendo sintetizzare si può concludere che ove le informazioni dovessero rivelarsi incomplete, superficiali o del tutto assenti, allora e solo allora, scatterebbe l’obbligo in capo all’amministratore di attivarsi al fine di colmare tali carenze conoscitive. In definitiva, risulta come il legislatore non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine abbia previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertantoobbligo, in una prospettiva definitoriacapo ai consiglieri, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/controllo sull’operato degli amministratori esecutivi “attraverso ispezioni documentali o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)attraverso relazioni interpersonali”107. In quest’ottica104 X. XXXXXXXX, il termine licenza finisce per Il concorso mediante omissione degli amm inistratori senza delega nei reati posti in essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14)dagli amministratori delegati, in Xxx. Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cxxx., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione0000, comunquex. 000, il termine licenzaxxxxxxx che “è la regola della collegialità che rende necessariamente xxx xxxxx i poteri di intervento del singolo”; X. XXXXXXX, nella materia locatiziaDelega di funzioni, puo` dirsi cit., p. 108 ss., sostiene che oggi alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma “ sia più difficile affermare l’esistenza di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimentipoteri, in assenza di disdetta ocapo ai singoli, comunqueulteriori rispetto a quelli espressam ente previsti”. 105 Si veda X. XXXXXXX, in presenza di una disdetta intempestivaop. ult. cit., deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)p. 367.

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Xxxxxxxxx. La locazione(Der Erbschaftsverkauf, cit., p. 34): “Man hat eine Präsumtion dafür aufstellen wollen, das allein dasjenige, was bis zur Zeit des Kaufsabschlusses aus der Erbschaft an den Erben gediehen ist”. Della genuinità del passo in esame (e, in Trattparticolar modo, della sua chiusa) si è a lungo dubitato in dottrina, a motivo dei riferimenti al ‘quod actum est’ e all’‘id quod plerumque accidit’, da alcuni Autori ritenuti indizi di interpolazione in quanto espressione della diffusa tendenza dei compilatori a sciogliere nodi interpretativi riducendoli a quaestiones facti e ricorrendo a presunzioni 89 . XxxxxxxxLa dottrina più recente, XXXtuttavia, 0nel valorizzare il riconoscimento dell’autonomia privata operato dalla giurisprudenza classica, Xxxxxxammette l’autenticità del testo in esame90. La determinazione del quantum (‘ea quantitas spectatur’) deve intendersi quale “traduzione in termini quantitativi del ius heredis di cui il venditore ha disposto”91, 1972vale a dire individuazione delle voci dell’attivo ereditario che diverranno oggetto dell’obbligazione principale del venditore e ricognizione delle passività il cui peso economico l’acquirente sarà chiamato a sopportare. Tale determinazione, 548 s. prendesseperaltro, tra gli atti tipici cui sia da attribuire si limita ad escludere la qualifica rilevanza, ai fini del regolamento contrattuale, delle variazioni quantitative subite dalla hereditas prima del termine fissato dalle parti, ma non preclude che, dopo detto termine, 89 Per tutti v. X. XXXXX, Spunti storici e dommatici, cit., p. 528: “i commissari di disdettaXxxxxxxxxxx, anche quell’atto che brancolano nel buio per la leggemancanza della stipulatio si aggrappano alla emptio consensuale e tirano in ballo il quod actum est nel senso di volontà delle parti, ora denomina disdetta e poi costruiscono una presunzione col plerumque creando così un cumulo di incompatibilità con la stipulatio quanta pecunia”. L’A., dopo aver sostenuto la non classicità del passo in commento, aggiunge: “credo che nel caso dell’alienazione dell’eredità i classici tenessero presente più tosto il momento dell’adizione […] La considerazione bizantina del momento del contratto consensuale è causa di altre interpolazioni”. 90 Affermano la classicità del passo X. XXXXXXXXX (artv. Vendita (dir. 1596, 1º co., c.crom.), ora licenza cit., p. 351, nt. 478) e Y. XXXXXXXX XXXXXX (artPropuesta, cit., p. 89, nt. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12118). E` evidente Sulla questione non si sofferma X. XXXXXXX (Venditio hereditatis, cit., pp. 162-163) che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza affronta l’esegesi del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, passo in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cdifferente riferirendolo alle stipulationes emptae et venditae hereditatis., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneXx contratto di arbitraggio, cit., 1162; X. XXXXXXXX, L‟oggetto del contratto, in Tratt. Di- ritto civile, diretto da X. Xxxxxx e X. Xxxxxxxx, XXXObbligazioni, 0II, XxxxxxMilano, 19722009, 548 s. prendesse336. che, tra gli atti tipici mentre il primo è strutturato in modo da evitare qualsiasi dubbio e contestazione in ordine alla determinazione che sarà effettuata dal terzo – vincolato a precisi parametri ri- sultanti per iscritto – nell‟arbitraggio, invece, all‟arbitratore è concessa maggiore libertà di azione71. Infine, mentre nel biancosegno la valutazione esterna si concreta nel riempimento del foglio e costituisce oggetto immediato della dichiarazione di volontà dei contraenti, nell‟arbitraggio il contenuto della dichiarazione si desumerebbe per relationem dal fatto giuridico altrui72. Nel codice civile italiano vigente il fenomeno per cui sia da attribuire la qualifica uno o più terzi siano incari- cati di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con integrare il quale, contenuto di un negozio giuridico determinando uno o più elementi vo- lutamente lasciati indeterminati dai contraenti trova regolamentazione in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare molteplicità di fonti. Il legislatore del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni1942, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per esha recepito i principi che la giurisprudenza aveva elaborato durante la vigenza del codice precedente ed è andato oltre, prevedendo una du- plice disciplina73. Da un lato, vi è quella a carattere generale, contenuta nell‟art. 1349 cod. civ.: artt. 4, 2º co. pri- mo e 27secondo comma, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, dall‟altro lato quella costituita da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso disposizioni codicistiche specifi- che, appuntoche disciplinano particolari ipotesi in cui le parti si affidano alla determinazione del terzo per ottenere il completamento del negozio74. Con riferimento alla disciplina speciale dell‟arbitraggio, impedisce pur non costituendo essa il cuore della ricerca, si ritiene comunque opportuno darne conto, trattandosi di un profilo cui la rinnovazione tacita dottrina che si occupa del con- tratto chetema dell‟arbitraggio concede sempre ampio approfon- dimento anche perchè, altrimenticome si vedrà nel prosieguo, spesso presenta – si pensi all‟ipotesi 71 X. XXXXXXX, Il negozio giuridico, in assenza Trattato di disdetta odiritto civile e commerciale, comunquediretto da X. Xxxx-X. Xxxxxxxx, Milano, 2002, 131. Nonostante opinioni di contrario avviso (ad es. X. XXXXXXXXX, in presenza Arbitri e ar- bitratori, cit., 322) vi è chi è giunto a sostenere che il fenomeno del biancosegno avrebbe effetti di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, tipo pro- prio cessuale in quanto costituirebbe prova certa della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma provenienza da parte di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto coloro che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).l‟hanno sottoscritto: così

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl trasferimento di proprietà nel contratto di vendita nel diritto svizzero, in TrattVendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico – comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa – Viareggio – Lucca, Tomo I, a cura di X. XXXXX, Milano, 1991, p. 305 ss. 00 X. XXXXXX, Il trasferimento di proprietà nel contratto di vendita nel diritto svizzero, in Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico – comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa – Viareggio – Lucca, Tomo I, a cura di X. XXXXX, Milano, 1991, p. 357 ss. 86 E.M. XXXXX XXXXXX XXXXXXX, Los effectos obligatorios de la compraventa en el Codigo Civil Español, in Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico – comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa – Viareggio – Lucca, Tomo I, a cura di X. XXXXX, Milano, 1991, p. 341 ss. 87 A. J. XXXX XXXXXXX, La doctrina jurisprudencial consolidata en sede de doble venta judicial immobiliaria, in Diario la Lay, 26 marzo 2009, n. 7143. Ora, è chiaro che un simile modello traslativo, detto di diritto comune per la sua chiara matrice romanistica, realizzi un equo contemperamento degli interessi in gioco, in quanto tutela il terzo dal rischio di acquisti a non domino, subordinando il perfezionamento della fattispecie traslativa ad un successivo atto esteriormente apprezzabile, che dia prova tangibile dell’avvenuto acquisto da parte dell’alienante. Allo stesso tempo, però, se, come si è detto, la causa costituisce elemento essenziale dell’atto di adempimento traslativo e questa si identifica nel negozio a monte, fonte dell’obbligo solutorio, ciò significa che nessun trasferimento potrà perfezionarsi quando il titulus risulti viziato. In altri termini, se il negozio obbligatorio è nullo e, come tale, improduttivo di effetti, ed il negozio di puro trasferimento rinviene in esso la propria giustificazione causale, allora anche l’atto traslativo sarà nullo, per mancanza di causa, con conseguente inidoneità a determinare la vicenda reale. Nel BGB88 si afferma, invece, il modello traslativo pandettistico, caratterizzato anch’esso dalla separazione fra titolo e modo, ma con un sensibile dato caratterizzante, che consente di superare la tradizione di diritto comune e di collocarlo in un orizzonte diametralmente opposto rispetto al sistema consensualistico, il cosiddetto Abstraktionprinzip89. Il codice civile tedesco postula, per il trasferimento dei diritti, un criterio di separazione fra un contratto obbligatorio, il Verpflichtungsgeschäft, dal quale scaturisce, in particolare, l’obbligazione di dare in senso tecnico, ed il successivo atto traslativo solutorio, avente natura consensuale e reale. In verità, la sequenza traslativa si scinde in tre distinti atti: a monte, come si è detto, vi è sempre un contratto obbligatorio causale, il cosiddetto negozio fondamentale, al quale segue per il perfezionamento 88 Commento al BGB a cura di Xxxxxxxx, XXX1991, 0p. 368 ss. 89 X. XXXXXX, XxxxxxVendita e trasferimento della proprietà nel diritto tedesco, 1972in Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico – comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa – Viareggio – Lucca, 548 s. prendesseTomo I, tra gli atti tipici cui a cura di X. XXXXX, Milano, 1991, p. 287 ss.; X.XXXXXXX, Principio consensualistico ed Abstraktionsprinzip: un’indagine comparativa, in Contratto e Impresa, 1992, p. 889 ss.; X. XXXXXXXX, Degli effetti del contratto, vol. II, 2013, p. 358; X. XXXXXXX, Xxxxx note sull’origine della nozione di negozio reale ed astratto, in Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 1970, p. 315 ss.; P.M. MONATERI, Contratto e trasferimento della proprietà. I sistemi romanisti, 2008, p. 35 ss. della fattispecie traslativa, una seconda fase, che richiede due ulteriori negozi, diversamente disciplinati, a seconda che oggetto del diritto alienato sia un bene mobile o immobile. Per quanto concerne i beni mobili, infatti, il par. 929 BGB prevede che la fattispecie acquisitiva del diritto con funzione solutoria si realizzi mediante un negozio dispositivo astratto accompagnato dalla consegna (Einingung und Übergabe90). Analogamente per i beni immobili, come previsto dai par. 873 e 925 BGB, è necessario un negozio di attribuzione, l’accordo sul trasferimento dei diritti, l’Auflassung, seguito però, come è consueto nelle vicende circolatorie di diritti reali immobiliari, dall’iscrizione sul libro fondiario, il Grundbuch. Ma ciò che, com’è noto, caratterizza tale sistema circolatorio è l’astrattezza del negozio di attribuzione, la sua autonomia rispetto al contratto obbligatorio fondamentale. Il negozio traslativo non rinviene il proprio fondamento nel contratto a monte, ma da attribuire la qualifica esso prescinde, potendo, al più indicare lo scopo dell’attribuzione patrimoniale, lo Zweck. La causa non è, dunque, elemento di disdettavalidità del negozio di adempimento traslativo ed il trasferimento si perfeziona, così, anche quell’atto nell’ipotesi di nullità del contratto fondamentale. Il diritto si trasferisce, pertanto, prescindendo da ogni accertamento a priori circa la giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale; l’atto opera tra le parti anche se non menziona la causa91. Tuttavia, il BGB introduce dei correttivi all’astrattezza del negozio traslativo, per cui neppure nell’ordinamento tedesco è ammesso in termini di tendenziale assolutezza un trasferimento del tutto svincolato dalla causa. Difatti, se è vero che la leggel’effetto si produce astraendo dalla validità del contratto obbligatorio fondamentale, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), per cui il negozio è valido e con il quale, perfetto anche in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia ipotesi di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza nullità del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine monte, che opera automaticamente ed in ordine al qualenon lo scalfisce nella sua dimensione genetica, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del è altrettanto vero, peraltroperò, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, che si assiste ad un recupero di rilevanza della causalità sotto il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapportoeffettuale, attraverso la produzione del particolare effettoLeistungskondiktion, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra sussumibile nel genus degli effetti estintivi, ma delle azioni di questo rappresenta ingiustificato arricchimento. 90 Il par. 929 BGB prevede che “per il trasferimento della proprietà di una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando cosa determinata è necessario che il proprietario consegni la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto cosa al compratore e che entrambi concordino che la proprietà si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)sia trasferita”.

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Xxxxxxxxx. La locazioneXx istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società trasnazionale, Bologna, 2000, p. 7ss., rileva che la ‘globalizzazione’ costituisce un processo di trasferimento di poteri dagli stati ai mercati (così anche X. XXXXXXX, Chi governa l’economia mondiale?, Bologna, 1998, p. 57, per il quale il fenomeno in esame può essere descritto come ‘un passaggio di consegne’ di poteri dallo Stato ai mercati) che produce significativi effetti ‘dirompenti’ in quella parte del mondo saldamente organizzata intorno al baricentro statale ed alle sue logiche centralizzatrici. Sotto questo profilo, la ‘globalizzazione’ non può essere intesa come una vicenda ‘interna’ del capitalismo, in Trattgrado di modificare l’assetto e le relazioni economiche, bensì rappresenta di questi ultimi la loro incidenza nella sfera ‘istituzionale’ e della ‘giuridicità’. XxxxxxxxLa tendenziale pervasività del fenomeno ne scoraggia definizioni generalizzanti, XXXed impone di saggiarne la reale portata nei diversi settori della conoscenza. di mediazione politica – non soltanto economica – per governare l’economia, 0il quesito da scegliere è: il giurista è espressione del potere dell’economia e del primato della politica?». Problema decisivo è: «Chi regolamenta il mercato internazionale?66». La mondializzazione dei mercati ha operato una grande trasformazione del diritto: non solo la formazione di quel diritto uniforme, Xxxxxxspontaneo e globalizzato che si sovrappone al diritto degli Stati, 1972ossia la cosiddetta lex mercatoria67; non solo il fatto che «vari ordinamenti statuali manifestano la sempre più pronunciata attitudine, 548 s. prendessein passato neppure pensabile, tra gli atti tipici a proporsi fuori dai confini nazionali quali modelli per uno shopping del diritto, ed ai cittadini di uno Stato è dato scegliere, per la regolazione dei loro rapporti contrattuali, il diritto di uno Stato terzo»68; ma soprattutto si sono prodotti effetti devastanti nel momento in cui sia da attribuire la qualifica di disdetta«lo stesso diritto statuale si trasforma al suo interno per adeguarsi alla globalizzazione della odierna società, anche quell’atto ed il contratto, che la ha valenza universale, è chiamato a prendere il posto prima occupato dalla legge, ora denomina disdetta (artla cui autorità si arresta ai confini dello Stato, perdendo l’antica capacità regolatrice della società»69. 1596In questo processo di globalizzazione dell’economia e della società, 1º co.alla crisi della legislazione ha corrisposto un trionfo del diritto contrattuale. Si ravvisa il 66 X. XXXXXXXXXXX, c.cI mobili confini dell’autonomia privata, in ID.), ora licenza (artIl diritto dei contratti fra persona e mercato. 1597Problemi del diritto civile, 3º co.Napoli, c.c2003, p. 19 ss. 67 X.XXXXXXX, Lex mercatoria, Bologna, 1993, p. 215. 68 X.XXXXXXX, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, p. 34; X. XXXXXXXX, La scelta della legge applicabile al contratto, Napoli, 2003, p. 20 ss.), secondo cui il fenomeno relativo al potere di designazione autonoma della legge applicabile al contratto si presenta come un istituto ‘bifronte’ incline a favorire da un lato il cd. law shopping, e con il qualedall’altro, viceversa, si configura quale strumento in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di certezza del diritto rilevate nel commercio internazionale sì da favorire l’elaborazione di discipline uniformi e non soltanto ove consenta alle parti contrattuali di determinare lo specifico ordinamento ‘nazionale’ bensì anche là dove si diriga verso l’applicabilità di regole di formazione ‘non statuale’. 69 X.XXXXXXX, Può esistere oggi la linea culturale di una rivista?, in Contratto e impresa, 2002, p. 453; Suggestiva è l’analisi recente di X. XXXXXXX, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle Costituzioni civili, Roma, 2005, il quale evidenzia come a questa “rivoluzione” del diritto globale si accompagni una locazione riconsiderazione delle tradizionali fonti del diritto. A una relativa svalutazione del diritto politico-legislativo corrisponde una simultanea rivalutazione dei diritti plurali-societari come risultato dei conflitti intra-societari e del diritto giurisprudenziale quale antenna sensibile per le normatività societarie. La globalizzazione sfida il sistema del diritto e richiede alle costituzioni civili di porsi il problema delle “esternalità istituzionali”, ossia dei “danni ambientali” non solo individuali provocati dai processi di autonomizzazione. raggiungimento di «uno stadio mai realizzato prima» nella «transizione from status to contract», poiché il contratto è lo strumento che esprimerebbe «al meglio anche l’adesione ad una ratio economica» e, ad esempio, la funzione delle grandi law firms trasnazionali non sarebbe «tanto quella di interpretare un diritto considerato prescrittivo, quanto quella di contribuire a durata convenzionalecreare e ad adattare nuovi strumenti giuridici rispetto alle possibilità ed ai bisogni dello scambio»70. Oggi, una delle parti comunica all’altra che infatti, «se continuassimo a concepire il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare contratto come mera applicazione del termine contrattualmente previsto(12)diritto, e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di comprendere in qual modo muta il diritto del nostro tempo»71. E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualeIl contratto, quindi, quale strumento cardine della società globalizzata è da intendersi non soltanto come libertà riconosciuta di autodeterminazione ma pure come regola72, strumento diretto a disciplinare anche futuri rapporti; la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione funzione regolatrice del contratto. Tant’e` vero che contratto può cogliersi tanto nei rapporti interni tanto in quelli esterni73 a coloro i quali hanno concorso a stabilire la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stessoregola. La licenza designerebberegola privata, insommaregola oggettiva, un’intimazione formale con la quale manifesta l’attitudine a disciplinare esaustivamente interi settori dell’esperienza socio-economica atteggiandosi, in tal modo, a strumento per il locatore comunica al conduttore perseguimento di interessi non solo di parte74. Questo nuovo e complesso quadro impone di considerare ope- rativo il termine finale l’autonomia privata «non tanto nel suo pure indiscutibile atteggiarsi a manifestazione di libertà, sibbene nel suo essere manifestazione di ‘potere’, e più precisamente del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto potere anche dei privati di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertantocreare, in una prospettiva definitoriaconcorso con altre fonti, la nozione regole oggettive di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’otticacondotta, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunquese si preferisce regole (norme) giuridiche»75. Occorre, in presenza di una disdetta intempestiva00 X.X. XXXXXXXXX, deriverebbe automatica- mente ope legisIl diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna, 2002, p. 82 ss. 71 X. XXXXXXX, La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione globalizzazione nello specchio del rapportodiritto, attraverso la produzione del particolare effettoBologna, pro- prio della locazione2005, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)p. 93.

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Xxxxxxxxx. La locazioneXx Xx presente saggio vuole evidenziare l’evoluzione nel sindacato giudiziale sull’equilibrio contrattuale avutosi nell’ordinamento italiano tanto per effetto dei principi sovranazionali, in Trattquanto per l’operare della clausola di solidarietà sociale, sancita all’art. Xxxxxxxx2 della Costituzione italiana, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione ponendosi come norma non meramente programmatica bensì immediatamente precettiva, sta avendo un 1 Visiting Ph.D student presso il Collège de France e presso il Xxx Xxxxxx Institute di Amburgo, Diplomata alla scuola di specializzazione per le professioni legali, abilitata all'esercizio della professione forense. impatto dirompente nel sistema italiano. Essa impone alle parti di un contratto divenuto squilibrato obblighi di rinegoziazione anche atipici e altresì al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore. L’utilizzo giurisprudenziale della clausola stessa, come si avrà modo di vedere a durata convenzionaleproposito del potere giudiziale di riduzione della caparra confirmatoria eccessiva, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia nonché l’obbligo di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in rinegoziare un contratto di locazione «senza determinazione mutuo divenuto usurario per la variazione del tasso soglia degli interessi, se certo scardina completamente il principio di tempo» (rectiuscertezza del diritto, con termine incidendo sull’autonomia contrattuale ancorché lecitamente esplicatasi, rappresenta talvolta una valvola di scadenza previsto ex lege)salvezza per adattare un sistema pressoché rigido alle sopravvenienze che, at- teso che comportando la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione caducazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, costituirebbero un grave pregiudizio per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui parte che comunica la licenzale deve sopportare. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di Si pensi ad esempio ad un contratto di locazione mutuo divenuto usurario in un momento successivo alla sua pattuizione. Ancorché la stessa sia stata lecita in quanto originariamente contenuta nei limiti del c.d. tasso soglia, per effetto del superamento dello stesso a causa di una riduzione sopravvenuta del limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, diventando usuraria potrebbe essere colpita da nullità, con conseguente obbligo immediato di restituire l’intera somma data a mutuo. Se certo non può dirsi nuovo l’obbligo di rinegoziare, certamente una novità è rappresentata dai poteri di intervento giudiziali non solo cassatori bensì anche correttivi, i quali permettono di “correggere” la volontà delle parti al fine del permanere del vincolo contrattuale, e ciò in un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contrattosenso non solo normativo bensì anche economico. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui Per altro verso si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)sempre più largo l’idea che gli obblighi di rinegoziazione delle parti possano essere, ove non spontaneamente adempiuti, ottenuti in via coercitiva attraverso l’operare dell’art. In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 2932 c.c., e` associata salvo valutare i problemi che al recessoriguardo si porrebbero in termini di “compiutezza” del programma negoziale. Nonostante questa associazioneDopo avere evidenziato dunque l’evoluzione avutasi all’interno dell’ordinamento italiano, comunquemediante uno sguardo anche comparatistico alla stessa problematica, si affronteranno due casi specifici: l’ipotesi della caparra confirmatoria, che in Italia non prevede espressamente un rimedio volto ad una sua riduzione, ove pattuita in misura eccessiva, analogamente a quanto invece si prevede per la penale, e successivamente si affronterà la problematica della così detta “usura sopravvenuta”. Entrambe le fattispecie hanno trovato una soluzione grazie appunto all’operare dell’art. 2 Cost., che ha permesso il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area permanere in vita della disdetta, sempre che, anche que- st’ultimapattuizione mediante un suo riequilibrio, non finisca per confondersi con il recesso(15)già ad opera della parte, bensì in ultima istanza ad opera del giudice ove la prima non vi provveda da sé. Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi Il crescente potere giudiziale di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdettaincidere sul regolamento contrattuale, per quanto si e` tentato effetto del citato principio costituzionale, se certo può incidere in termini di evidenziarecertezza del diritto e di autonomia contrattuale, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce talvolta rappresenta l’unico strumento di tutela per la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione parte debole del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl presupposto soggettivo delle procedure di cui al Capo II della legge n. 3/2012 quale espressione della nuova concorsualità “debtor oriented”, art. cit., p. 20; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 3, ed. 5 a cura di X. Xxxxxxxxxx, 2014., p. 472; Tribunale di Ravenna, Sez. Fall., 10 marzo 2017, in Trattxxxxxx.xx. XxxxxxxxStrettamente collegata a tale innovazione è la previsione di cui all’art. 271: il debitore, XXXqualora la procedura liquidatoria sia stata avviata su iniziativa dei creditori o del pubblico ministero, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza può chiedere al giudice l’assegnazione di un termine che opera automaticamente ed in ordine per poter presentare domanda di avvio di una delle procedure alternative di risoluzione concordata della crisi65. Durante la pendenza di tale termine non può essere aperta la procedura di liquidazione controllata e la relativa domanda, qualora sia avviata una procedura alternativa, deve essere dichiarata improcedibile. Se, al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’otticacontrario, il termine licenza finisce per essere individuato come scade senza che il debitore abbia integrato la propria domanda o comunque senza che sia stata aperta una mera ‘‘variante’’ terminologica procedura alternativa, il giudice dichiara con sentenza l’apertura della disdetta(14)procedura liquidatoria66. Ad onor del veroSempre al fine di semplificare il ricorso a tali procedure, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto il Codice continua a prevedere – analogamente alla legge n. 3/2012 – che il debitore possa presentare personalmente il ricorso con l’assistenza di un OCC. Il concordato minore è l’unica delle procedure da sovraindebitamento che, come avviene nel- l’arta causa della sua maggiore complessità, prevede l’assistenza obbligatoria di un difensore67. 1612 c.c.Diversamente dalla previsione di cui all’art. 14-quinquies, e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunqueco. 4 della legge n. 3/2012, il termine licenzaCodice non prevede che la procedura debba avere una durata minima di quattro anni: il legislatore si è limitato a richiedere – coerentemente con le previsioni della Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014, nella materia locatizian. 135, puo` dirsi le quali evidenziano l’importanza di buon grado ascrivibilegarantire ai debitori un rapido accesso ad una seconda opportunità – che il programma di liquidazione assicuri la ragionevole durata del procedimento68. 65 Vale a dire per poter presentare domanda di avvio della procedura di concordato minore ovvero, piu` propriamentequalora si tratti di un consumatore, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi domanda di recesso legale (per esaccesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneretribuzione..., op. cit., 3 ss. La retribuzione a tempo è quella maggiormente praticata dalla contrattazione collettiva poiché imputa al datore di lavoro il rischio del rendimento e della produttività del lavoro. Questa forma di remunerazione è preferita dalle organizzazioni sindacali perché garantisce tendenzialmente parità retributiva ai prestatori inquadrati al medesimo livello e perché sottrae il lavoratore a quel continuo “stress da esame”59 che altre forme quali, ad esempio, il cottimo, la retribuzione di produttività ecc., implicano. Quando il sindacato determina una parte, anche rilevante, del trattamento economico in base al tempo di lavoro compie una scelta condivisibile, perché sottrae questa quota di retribuzione a qualsivoglia rischio, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra considerazione del fatto che il rapporto cessera` senz’altro con lavoratore subordinato svolge la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione produttiva predisposta da altri e sotto le altrui direttive. Al contrario, le organizzazioni sindacali non valorizzano il trattamento economico come risorsa per gestire il capitale umano in modo strategico, quando determinano la retribuzione interamente in base al tempo di lavoro. Tale scelta presuppone che“il tempo misuri il lavoro come la bilancia pesa lo spi- rare zucchero”60, ma pare contestabile perché non sempre la prestazione lavorativa è valutabile ed organizzabile in base all’orario. Il cottimo è un’altra forma di remunerazione modellata in funzione della prestazione resa dal lavoratore e viene utilizzato quando le imprese hanno un interesse ad accrescere il ritmo produttivo tramite l’intensificazione del termine contrattualmente previsto(12)lavoro. E` evidente Questo sistema consente di perseguire tale obiettivo poiché garantisce aumenti retributivi a quei prestatori che questa seconda tipologia hanno un rendimento superiore a quello dei lavoratori di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso“normale operosità”. La licenza designerebbeprovvigione fa dipendere il trattamento economico del lavoratore dal numero degli affari trattati o conclusi per il datore di lavoro. Essa consente di migliorare il sinallagma prestazione/retribuzione perché incentiva il lavoratore a concludere il maggior numero di affari possibile per il datore di lavoro. Il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore retribuito tramite provvigioni non può essere inferiore ai minimi dell’art. 36 Cost. Questa 59 X. XXXXXX, insommaIl contratto..., un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locataop. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.ccit., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es156.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneL’impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito, in Tratt. Xxxxxxxxcit., XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici p. 69 secondo cui sia da attribuire la qualifica di disdettaammettere che un lodo ineseguibile diventi immutabile, anche quell’atto che solo nel contenuto di accertamento, significherebbe precludere per sempre alle parti di ricevere una tutela effettiva davanti al giudice ordinario. Chi ottiene un lodo ineseguibile deve poter riproporre la legge, ora denomina disdetta (artdomanda davanti al giudice di primo grado e deve poter ottenere l’accertamento della radicale inefficacia di quel lodo. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in per sempre alle parti la facoltà di ricevere una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine tutela effettiva davanti al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)giudice ordinario135. In quest’otticadefinitiva, negare l’inesistenza del lodo, significherebbe attribuire alle parti il termine licenza finisce potere di rendere arbitrabili controversie che per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14)legge non sono tali. Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recessoUn diverso orientamento ritiene, invece, determina che la qualificazione del lodo in termini di nullità e non di inesistenza si ricavi dalla possibilità data alle parti di disporre dei propri diritti, attraverso l’onere di proporre impugnazione entro i termini136. Seguendo il primo dei suddetti orientamenti, che ritengo condivisibile, nell’ipotesi in cui le parti si avvalgano della facoltà di utilizzare il giudizio di impugnazione per nullità per ottenere l’accertamento dell’inesistenza del lodo, non avrà luogo la fase rescissoria davanti alla corte d’appello137. Ciò si ricava dall’art. 830, II comma, c.p.c., che, in seguito alla riforma attuata dal d. lgs. n. 40 del 2006, sancisce che l’impugnazione per nullità del lodo accolta ex art. 829, I comma, n. 1, c.p.c., ha un effetto estintivo tout courtesito meramente rescindente. L’esito rescindente si impone perché, pro- vocando come già chiarito sia dalla dottrina classica che da quella attuale, l‘impugnazione che ha ad oggetto un provvedimento inesistente, assume la ‘‘anticipata’’ cessazione sostanza dell’azione 135 X. XXXXXXXXX, L’impugnazione del rapporto lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito, cit., p. 69. 136 P. L. XXXX, sub art. 829 c.p.c., in X. XXXXXXXXX ( a cura di), Le recenti riforme del processo civile, cit., p. 1869 Contra X. XXXXXXXXX, L’impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito, cit., p. 67 secondo cui il conferimento agli arbitri del potere di decidere una controversia non costituisce un atto dispositivo del diritto, a meno che non si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)attribuisca agli stessi il potere di decidere secondo equità. 137 Secondo X. XXXXXXXXX, L’impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito, cit., p. 70 questa conclusione discende oggi da quanto dispone l’art. 830, comma 2, c.p.c. secondo cui l’impugnazione del lodo, accolta ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. ha un esito meramente rescindente.

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Xxxxxxxxx. La locazionenuova direttiva sui diritti dei consumatori, in TrattEur. Xxxxxxxxdir. priv., XXX2011, 0861 ss.; I. XXXX, XxxxxxLa direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, 1972o almeno ciò che ne resta in Contr. impr./Eur., 548 s. prendesse2011, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica 754 ss. Conseguentemente, prima della conclusione di disdettaun contratto avente ad og- getto contenuti digitali, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta il professionista è tenuto ad informare il consumatore “in maniera chiara e comprensibile” (art. 15966, 1º co.lett. a-t) sulle caratteristiche prin- cipali dei beni o servizi scambiati, c.c.sulla propria identità e sull’indirizzo geogra- fico della sua sede, sulle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, in- clusa la data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a pre- stare i servizi, sulla sussistenza di una garanzia legalmente prevista, sulla possi- bilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, non- ché, sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso. Il professionista è tenuto a prestare tali informazioni in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato, che nel caso dell’e-commerce è la rete internet. L’art. 8, della Direttiva 2011/83/UE prescrive altresì, come obbligatori, alcuni ulteriori adempimenti formali per il commercio a distanza: in particolare, a norma dell’art. 8, par. 2, per ogni contratto a distanza conclu- so con mezzi elettronici da cui scaturisca un obbligo di pagamento a carico del consumatore, il professionista deve comunicare a quest’ultimo, in modo chia- ro ed evidente, tutti gli essentialia negotii e alcune disposizioni collaterali della consegna online 26. Sul fronte interno, il decreto legislativo 21 Febbraio 2014, n. 21 ha attuato nel nostro ordinamento la Direttiva in esame, aggiornando il Codice del Con- sumo nella parte che va dall’articolo 45 all’articolo 67. Più specificatamente, il decreto disciplina gli obblighi di informazione for- niti nei contratti a distanza e nei contratti negoziati al di fuori dei locali com- merciali, esclusi i contratti di lavoro, quelli relativi al diritto della famiglia e delle successioni, quelli relativi alla costituzione e allo statuto di società e agli accordi di partenariato. In più, fermi restando gli obblighi di informazione previsti dalla Direttiva 2006/123/CE (Direttiva sui servizi del mercato inter- no) e dalla Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul commercio elettronico), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in la Direttiva sui diritti dei consumatori impone una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare revisione della disciplina del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia diritto di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15)Attraverso la modifica dell’art. Nell’ambito delle locazioni52 del Codice del consumo, infatti, si registrano diverse ipotesi il decreto legislativo n. 21/2014 ha aumentato da 10 a 14 giorni il pe- riodo di recesso legale (tempo concesso al consumatore per es.: artt. 4esercitare il diritto di recesso, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, ter- mine che verrà computato dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione giorno successivo alla conclusione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazionedisciplina generale dei rapporti pendenti, in TrattTrattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da X. Xxxxxxxx – F.P. Xxxxx – X. Xxxxxxxxx, Torino, 2014, p. 122, la legge fallimentare disciplina, secondo la formula utilizzata dal legislatore nella sezione IV del capo III, gli effetti del fallimento «sui rapporti giuridici preesistenti», cioè su quei contratti a prestazioni corrispettive effettivamente perfezionati prima della dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, che abbiano ad oggetto beni compresi nel fallimento, e che siano contraddistinti dal carattere della opponibilità alla massa dei creditori concorrenti, ma le cui contrapposte prestazioni, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, siano rimaste ineseguite del tutto, ovvero in parte, da entrambi i contraenti. Xxxxxxxxsituazione del terzo, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto ed è appunto in previsione della definitività degli effetti che la leggelegge cerca di contemperare gli interessi del terzo con quelli dei creditori”4. Con riguardo alla fattispecie in oggetto, deve trattarsi inoltre di rapporti giuridici rispetto ai quali, alla data del fallimento, residuano a carico di ciascuna parte delle prestazioni da eseguire. Ai fini della presente indagine i rapporti che rilevano sono, dunque, quelli bilaterali, perfetti ma non ancora eseguiti in tutto o in parte da entrambi i contraenti al tempo della dichiarazione di fallimento5. Tale fattispecie si riscontra nei contratti di durata, ma può anche ritrovarsi nei contratti ad esecuzione istantanea6. Non rilevano, invece, i rapporti contrattuali che alla data di dichiarazione del fallimento risultano “unilaterali”, in quanto se ad essere obbligato è il contraente in bonis, il diritto alla prestazione compete al fallimento, che lo fa valere tramite i suoi organi; se obbligato è il fallito il credito del contraente in bonis è sottoposto alla falcidia concorsuale. Al fine di considerare il contratto eseguito o meno da una delle parti, è 4Così X. XXXXXX MAGGIORE, Istituzioni di Diritto Fallimentare, Milano, 1994, 269. 5In tal senso, sempre XXXXXXXXX, op.cit., p. 122 secondo cui: «Dal loro ambito sono pertanto esclusi sia i contratti unilaterali, sia quei contratti bilaterali nei quali, in ragione dell'avvenuto integrale adempimento della prestazione ad opera di una parte, residui soltanto il diritto di credito dell'altra parte a ricevere la propria controprestazione, seppure secondo le regole del concorso. In questo caso, infatti, l'originaria struttura bilaterale del contratto, tale alla data del fallimento, è venuta meno, residuando nello schema soltanto un rilievo unilaterale».‌ 6Secondo JORIO, Il fallimento, in Trattato di Diritto Commerciale, diretto da Xxxxxxx, Padova, 2009, p.476, per contratto non compiutamente eseguito il legislatore ha voluto indicare sia i contratti di durata le cui prestazioni risultano, rispetto alla data del fallimento, solo in parte eseguite, sia quelli sottoposti a condizione sospensiva che, per loro natura, non sono interamente eseguiti. necessario, inoltre, avere riguardo alle obbligazioni fondamentali e “tipiche” che ad ognuna delle parti derivano dal negozio7. A tal proposito, va altresì precisato che un contratto può considerarsi completamente eseguito quando, oltre ad essere state eseguite le prestazioni dovute, esso abbia raggiunto il suo scopo8. Questi essendo i connotati generali dei contratti “pendenti”, vediamo ora denomina disdetta (arta quale disciplina, nell’evoluzione storica del diritto fallimentare, gli stessi sono stati assoggettati. 1596La disciplina degli effetti della dichiarazione di fallimento sui contratti 7Cfr. da ultimo X. XXXXXX, 1º co.Sub art 72, c.cin Commentario alla legge fallimentare, diretto da Xxxxxxxxx, Milano, 2010, p. 347, nonchè Cass. 14 febbraio 2001, n. 2104 in Fallimento, 2001, p.1335: “la stessa Corte ha ritenuto che il contratto di vendita in questione, riguardato ai fini delle disposizioni dell'art. 72 l.f.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con dovesse ritenersi già eseguito dalla venditrice alla stregua del principio secondo il quale, doveva aversi riguardo alle obbligazioni fondamentali - e, può aggiungersi, tipiche, secondo la configurazione normativa e in una locazione a durata convenzionale, una relazione alla funzione di ciascuno schema contrattuale - che ad ognuna delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia derivano dal negozio, onde nel caso di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindivendita, la disdetta prestazione del venditore deve ritenersi eseguita quando, prima del fallimento, sia intervenuto il trasferimento della proprietà”; ed ancora la fondamentale Xxxx. Sez. I, 30 maggio 1983, n.3708, in Diritto Fallimentare, 1984, II, 122 : “per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non costituisce altro sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che ‘‘una’’ delle moda- lita` a ciascuna di comunicazione dell’intenzione esse derivano dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie: pertanto, in caso di vendita la prestazione del venditore deve ritenersi eseguita quando prima del fallimento sia intervenuto il trasferimento della proprietà e la cosa sia stata consegnata all'acquirente, mentre è irrilevante che non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica siano stati consegnati i titoli e i documenti relativi al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) diritto trasferito e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta si sia proceduto alla riproduzione del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, negozio in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cforma pubblica”., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazione(a cura di), Riforma del lavoro, tutte le novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, cit., p. 63, che però accoglie tale soluzione solo in Trattcaso di un primo contratto a termine stipulato senza giustificazione per una durata notevolmente inferiore ai dodici mesi; l’A. propende, invece, per la soluzione negativa nel caso in cui la prosecuzione riguardi un primo contratto a termine libero di durata annuale. XxxxxxxxAltra parte della dottrina, XXXinvece, 0ricava dalla esplicita previsione della durata massima pari a 12 mesi e del divieto di proroga l’impossibilità che un primo contratto acausale si protragga in ogni caso oltre tale termine, Xxxxxxneppure in virtù della prosecuzione di fatto del rapporto; quasi a voler sottolineare il carattere eccezionale dell’acausalità del primo contratto a tempo determinato. In questi termini, 1972X. XXXXXXX, 548 s. prendesseFlessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, tra gli atti tipici cui sia da attribuire cit., p. 575 ss.; X. XXXXXXX, Guida pratica riforma del lavoro, Il sole24Ore, 2012, p. 13. contratto è, pertanto, necessaria l’indicazione delle mansioni, al fine di verificare la qualifica ricorrenza del requisito dell’equivalenza rispetto ai contratti successivi. Sempre in materia di disdettaassunzioni successive, anche quell’atto la riforma si è inoltre preoccupata di prolungare l’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato: dai dieci o venti giorni originariamente previsti agli attuali sessanta o novanta, a seconda che la legge, ora denomina disdetta il contratto abbia una durata rispettivamente inferiore o superiore ai sei mesi (art. 15961, 1º co.comma 9, c.clett. g). La modifica, da un lato, si pone a completamento di un più articolato sistema di prevenzione degli abusi (realizzata in primo luogo con l’introduzione ad opera della legge n. 247 del 2007, della durata massima triennale) e, dall’altro, è meramente ricognitiva dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria che ha censurato normative nazionali che prevedevano intervalli troppo esigui tra un contratto e l’altro55. La Corte di Giustizia ha, infatti, ravvisato una legittima successione di contratti in caso di decorso di un termine significativo individuato in tre mesi56. A ben vedere, però, come puntualmente rilevato da attenta dottrina, lo strumento degli intervalli temporali risulta poco confacente agli obiettivi antifraudolenti perseguiti dal legislatore europeo, presentando al contempo serie controindicazioni rispetto alla tenuta del sistema legislativo interno; infatti, se degli intervalli particolarmente ridotti favoriscono addirittura la reiterazione illimitata di contratti a termine, la loro estensione contrasta con la disciplina delle successioni contrattuali, consentendo di ipotizzare l’estinzione del nesso di successione secondo quanto affermato, in linea di principio, dalla stessa Corte di giustizia57. D’altra parte, qualora al momento della scadenza del precedente contratto ricorrano o continuino a sussistere le esigenze che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001, giustificano l’apposizione del termine, 55 Cfr. X. XXXXXXXX, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in WP 56 Si veda, in particolare, Corte giust. 12 giugno 2008 (ord.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.C-364/07), e con il qualeXxxxxxxxxx, in una locazione secondo cui “La clausola dell’accordo quadro sul lavoro a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (tempo determinato deve essere interpretata nel senso che … soltanto i contratti o rapporti di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo lavoro a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello che siano separati tra loro da un lasso di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per tempo inferiore ai tre mesi possono essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica considerati successivi ai sensi della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cdetta clausola”., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazionestruttura, cit., p. 372. 5 Cfr. P.C. Xxxxxx-Xxxx, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 00000, Xxxxxxp. 14; nonché X. Xxxxxxx, 1972A Common Contract Law, 548 s. prendessecit., tra gli atti tipici cui sia da attribuire p. 1181 ss.; X. Xxxxxxxxx, La struttura, cit., p. 369. tratta all’intervento della legislazione, il diritto europeo dei contratti è fi- glio dell’impostazione della scuola ordoliberale di Xxxxx Xxxx 6. Tale im- postazione costruisce la qualifica necessità di disdettaun apparato pubblico, anche quell’atto che limitandola pe- rò allo scopo di fornire le regole di base della concorrenza economica, ri- tenuta la leggexxx xxxxxxx, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il qualexxxx l’unica via, in una locazione a durata convenzionalegrado di garantire l’evoluzione verso forme sempre più efficienti di economia, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia attraverso un processo di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stessoselezione degli agenti economici stessi 7. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioniconcorrenza viene, infatti, si registrano diverse ipotesi vi- sta come un «processo di recesso legale (per es.: arttscoperta» in grado di risolvere i problemi di in- formazione degli agenti, nella convinzione che lo scopo dell’ordinamento giuridico del mercato debba essere quello di sfruttare al meglio la cono- scenza dispersa fra milioni di agenti economici, che devono venire coor- dinati attraverso regole astratte di correlazione interpersonale, in particola- re attraverso il meccanismo dei prezzi, e quindi, innanzitutto attraverso i principi dell’autonomia privata negoziale 8. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura Non a caso la principale creazione di negozi unilaterali recettizi. La disdettatale scuola di pensiero, per quanto quel che concerne l’ordinamento dell’Unione, è stata la costruzione dell’auto- nomia negoziale transfrontaliera concernente le transazioni commerciali bilaterali 9. Una tale autonomia è stata edificata mediante limiti imposti alle legislazioni nazionali. Ovvero le leggi degli stati membri non possono tangere l’autonomia negoziale transfrontaliera, con la conseguenza che tale autonomia negoziale viene a trovarsi, quale legge dei contratti, al di sopra della legislazione nazionale. In tal modo l’ordine economico che risulta dall’attività commerciale transfrontaliera si e` tentato situa come ordinamento libero dalle influenze dei diritti nazionali, e sottoposto ai soli principi del diritto comunitario. Tali principi, tipici dell’ottica ordoliberale, devono tendere solamente ad assicurare il controllo di evidenziare, produce un effetto quegli enti economici che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimentisarebbero in grado, in assenza virtù del loro stesso potere di disdetta omercato, comunquedi falsare le regole della concorrenza, in presenza quale, lo ripetiamo, processo principe di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio sfrut- tamento della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).conoscenza dispersa necessaria alla soluzione dei problemi

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Samples: Contratto Rugiadoso E Contratto Rude Nel Diritto Europeo E Comunitario

Xxxxxxxxx. La locazioneAi sensi del presente Accordo, la Regione elegge domicilio in Tratt. XxxxxxxxCagliari, XXXViale Trento n. 69, presso la Presidenza della Regione; la Fondazione elegge domicilio in Roma, xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Healthcare and Research Properties srl. Tutte le comunicazioni inerenti l’Accordo e l’Addendum, 1972successivamente alla loro sottoscrizione, 548 s. prendessedovranno essere effettuate presso i domicili eletti.” L’Allegato 1 all’Accordo del 28 agosto 2014 è sostituito dall’allegato della delibera della Giunta della Regione Sardegna del 4 dicembre 2018, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdettanumero 59/1, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale si approva la riconversione della offerta assistenziale ospedaliera pubblica e privata, così come elencate nell’atto di adesione al programma di rimodulazione dei posti letto previsto dalla richiamata delibera e sottoscritto dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, congiuntamente alle aziende sanitarie e a Mater Olbia SpA. Nell’Allegato 2 all’Accordo, l’ultima frase del primo paragrafo e il locatore comunica al conduttore secondo paragrafo sono sostituite dalle seguenti: “Quale principale consulente di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) indirizzo clinico e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoriascientifico, la nozione Qatar Foundation Endowment si avvale della Fondazione Policlinico Xxxxxxxx Xxxxxxx, con l’obiettivo di disdetta potrebbe estendersi creare le condizioni per trasformare il Mater Olbia in un Istituto di Ricovero e Cura a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia Carattere Scientifico (IRCCS) nei tempi e con le modalità regolatorie previste. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato Scientifico (steering committee) delle attività di disdetta e/o ricerca, previsto alla lettera J) dell’Addendum, elaborerà l’aggiornamento delle aree tematiche scientifiche e tecnologiche del polo di licenza ricerca del Mater Olbia sotto riportate. La proposta di aggiornamento verrà sottoposta per l’approvazione alla Commissione Paritetica di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)all’articolo 10 dell’Accordo.” Cagliari – Doha, Regione Autonoma della Sardegna Il Presidente On. In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14)Xxxx. Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).Xxxxxxxxx XXXXXXXX

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl criterio dell’‘utilitas contrahentium’ e il suo superamento nell’età del giusnaturalismo, in Tratt‘Fides Humanitas Ius’. XxxxxxxxStudii X. Xxxxxxx, XXXV, 0Napoli, Xxxxxx2007, 19723087 ss. Contra X. XXXXXXXX, 548 s. prendesse‘Utilitas contrahentium’. Note minime su una ‘regula’ che ‘cacciata dalla porta rientrò dalla finestra’, tra gli atti tipici cui sia da attribuire in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, a cura di X. Xxxxx, III, Napoli, 2008, 310 s., secondo il quale una crisi ci fu, ma fu soprattutto la qualifica di disdettacrisi della dottrina della tripartizione della colpa (in lata, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.levis e levissima), ora licenza (artelaborata a partire dalla stagione dei glossatori e imperante ancora nei trattati di Xxxxxxx, mentre non risultò scalfito il fondamento concettuale su cui poggiava tale dottrina, ossia la regola dell’utilitas. 1597particolare, 3º co.all’art. 1810, c.cdettato in materia di comodato, che addossava al comodatario la responsabilità per il perimento fortuito della cosa comodata; nonché all’art. 1224, a proposito della diligenza del buon padre di famiglia da seguire nell’adempimento delle obbligazioni, il quale esonerava il depositario dall’osservanza della regola poco prima enunciata, rinviando all’art. 1843 – secondo cui il depositario, nel custodire la cosa depositata, deve usare la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie – e manifestando così il chiaro intento di voler diminuire la responsabilità del depositario3. Anche nel sistema italiano vigente, del resto, è proprio nelle norme che regolano la responsabilità del depositario e del comodatario che troviamo traccia dell’utilitas. Così essa, come si dirà, è riecheggiata chiaramente nell’art. 1768, comma 2, cod. civ.), e secondo cui la responsabilità per colpa del depositario è valutata con minor rigore se il qualedeposito è gratuito; e, in ancora, nell’art. 1805, comma 1, cod. civ., che estende la responsabilità del comodatario al caso fortuito, assoggettandolo così a una locazione responsabilità più gravosa rispetto a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra quella che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stessoincombe sul debitore ordinario4. La licenza designerebbescelta di circoscrivere l’area della ricerca ai contratti gratuiti è dettata dal fatto che, insommaalmeno secondo una parte della dottrina, un’intimazione formale con sussisterebbe un collegamento originario tra l’utilitas e la quale gratuità. L’idea dell’utilità sarebbe nata proprio nell’ambito dei contratti gratuiti, i quali, dunque, costituirebbero il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporaleprivilegiato per approfondire la tematica in questione5. Molto significativa, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttaviaa questo riguardo, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza risulta essere, del resto, l’individuazione dell’ambito di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione operatività dell’utilitas anzitutto con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’otticaai contratti (a titolo gratuito) di comodato e deposito nel testo, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica fondamentale in materia, della disdetta(14). Ad onor del veroCollatio legum Mosaicarum et Romanarum, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.ctratto dalle Differentiae di Erennio Modestino6., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazionequalificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria, in Tratt129 Ne parla in questi termini X. XXXXXXXXX, Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza, cit., p. 919: l’autore ritiene che per alcuni anni ci sia stato un tentativo di eliminare ogni norma federale che si ponesse, anche solo apparentemente, in contrasto con il principio di libera circolazione degli atleti. 130 Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, X. Xxxxxxx c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ABL, Ligue belge de judo ASBL, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in Raccolta, 2000, pp. 2595-2621 e in Lav. giur., 2001, III, pp. 236-246 con nota di X. XXXXX. 131 Corte di Giustizia, 13 aprile 2000, X. Xxxxxxxx e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL c. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL, causa C-176/96, in Raccolta, 2000, pp. 2714-2736. offre degli spunti interessanti132: nel tentativo di risolvere la questione, in primis ribadisce che l’attività sportiva è regolata dal diritto comunitario se può essere configurata come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato133 e che la semplice circostanza che un’associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 del Trattato134. I giudici si interrogano quindi su se la prestazione della signora Xxxxxxx, judoka di alto livello, possa rientrare nel concetto di prestazione di servizi già richiamato nella sentenza Xxxxxxx e sancito dall’art. 59 TCE: la risposta risulta essere affermativa, anche se i servizi non sono pagati direttamente da coloro i quali ne usufruiscono -nel caso di specie l’organizzatore della competizione- in quanto viene permesso di produrre uno spettacolo sportivo al quale il pubblico può assistere, che emittenti di programmi televisivi possono ritrasmettere e che può interessare quanti intendono inviare messaggi pubblicitari nonché sponsor135. Nel caso del giocatore di pallacanestro professionista finlandese Xxxxxxxx, XXXla richiesta dell’atleta e della società alla Corte è quella di valutare se una norma di una federazione, 0in questo caso quella belga, Xxxxxxche vieta ad un club di schierare in campo un giocatore comunitario tesserato dopo una certa data sia in contrasto con i principi sanciti dal Trattato: anche in questo caso, 1972come nella vicenda Xxxxxxx, 548 s. prendessesi afferma che gli eventuali limiti alla libertà di circolazione non contrastano con l’art. 48 TCE se non sono diretti a tutelare interessi economici bensì hanno esigenze strettamente di carattere sportivo136. Per ciò che riguarda la qualificazione dell’atleta, tra gli atti tipici cui sia da attribuire ancora una volta la qualifica di disdetta, anche quell’atto Corte sottolinea che la leggenozione di lavoratore non deve essere valutata sulla base dei soli ordinamenti nazionali ma ha una portata comunitaria: in tal senso, ora denomina disdetta (art. 1596la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, 1º co.per un certo periodo di tempo, c.c.)a favore di un’altra 132 Per una ricostruzione puntuale della vicenda Xxxxxxx si rinvia a X. XXXXX, ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con Attività sportiva professionista o amatoriale secondo il qualediritto comunitario: il “caso Xxxxxxx”, in una locazione a durata convenzionaleLav. giur., una delle parti comunica all’altra 2001, III, pp. 243-246 e X. XXXXXXXXX, Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza, cit., pp. 913-918. 133 Corte di Giustizia, sentenza Xxxxxxx, punto 41, cit. 134 Corte di Giustizia, sentenza Xxxxxxx, punto 46, cit. 135 Corte di Giustizia, sentenza Xxxxxxx, punto 57, cit. 136 Sul punto v X. XXXXXXXXX, Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza, cit., pp. 918-919. La dottrina in questione sostiene che in alcuni sport, quali ad esempio il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdettabasket, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza l’apposizione di un termine per i tesseramenti è condizione necessaria per garantire la regolarità della competizione, altrimenti, soprattutto nei momenti cruciali della stagione quali i play-off, le società partecipanti potrebbero procedere ad arruolare tutti i migliori giocatori non qualificatisi con i propri club facendo venir meno la stessa essenza della competizione sportiva. e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione137. Un’attenta dottrina ha puntualizzato come si assista così ad un bilanciamento tra il principio di autonomia degli ordinamenti sportivi e il principio dell’assoggettabilità dello sport al diritto comunitario e di conseguenza tra il fine economico e il fine solo sportivo di un’attività138. I principi della sentenza Xxxxxx sono richiamati per la prima volta da un giudice nazionale dal Juzgado de Primera Istancia de Santander nel caso del giocatore di pallamano Xxxx Xxxxxx. L’atleta lamenta la violazione dell’art. 48 TCE da parte di una disposizione emanata dalla Real Federaciòn de Balonmano che opera automaticamente ed fissa in ordine al qualetre il numero massimo di giocatori comunitari ingaggiabili da ciascuna squadra. Il giudice, quindinell’accogliere la richiesta, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero riconosce che la legge definisce qualificazione come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (disciplina dilettantistica è irrilevante al fine dell’applicazione dei principi di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto chediritto comunitario se nei fatti, come avviene nel- l’artnel caso di specie, la remunerazione percepita è di gran lunga superiore al mero rimborso spese, dando vita così ad una vera e propria attività economica139. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area La Commissione per le Petizioni della disdettaComunità Europea si occupa invece, sempre chein ambito di regole federali spagnole, anche que- st’ultimadella conformità al diritto comunitario di alcune disposizioni della Real Federaciòn Espanola de Fùtbol che non permettono ad un calciatore straniero con più di 23 anni di partecipare ai campionati nazionali amatoriali. L’organo in questione, non finisca per confondersi oltre a rilevare l’esistenza del contrasto, auspica che venga fatta una verifica delle normative di tutte le federazioni sportive in ambito europeo140. L’orientamento della Corte di Giustizia è confermato dal Tribunale europeo di primo grado con le sentenze D. Meca-Xxxxxx e Xxxx Xxxxxx c. Commission of the European Communities141 (da qui sentenza Meca-Xxxxxx), riguardante il recesso(15). Nell’ambito delle locazionidoping nel nuoto, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).X. Xxxx

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p. 3 ss; Xxx negozi preparatori v. anche X. Xxxxx, I contratti preparatori, in Tratt. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, XXXVII, 0I contratti di vendita, Xxxxxxa cura di Xxxxxxxxx, 1972p. 144 ss; X. Xx Xxxx, 548 s. prendesseSi tratterebbe di un diritto potestativo attribuito al conduttore. In tal senso, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene diritto potestativo consiste in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso diritto soggettivo46 che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza si compone nell’attribuzione di un termine potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un proprio interesse che opera automaticamente ed può essere realizzato anche senza la collaborazione di determinati soggetti e si esercita con la dichiarazione del titolare indirizzata al soggetto passivo. Detto potere, avente carattere assoluto, può essere modulato dal titolare in ordine base al qualeconcreto interesse che vuole realizzare. Il diritto potestativo è estensibile unilateralmente da parte del titolare in quanto si tratta di una situazione giuridica soggettiva già acquisita nel patrimonio economico-sociale dell’avente diritto. Pertanto, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` se è vero che la legge definisce come si tratta di un diritto potestativo, questo può essere anche rinunziato47 attraverso un negozio unilaterale avente carattere non necessaria la disdetta (artrecettizio. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza Così non vi sarebbe alcun motivo di negare l’assunzione dell’obbligo di acquisto da parte del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta condut- tore all’interno del contratto di locazio- ne rent to buy, qualora esso costituisca il reale e concreto interesse perseguito da quest’ultimo. La disciplina in tema di rent to buy dovrebbe in altri termini essere intesa “a maglie larghe” estendendo alla fattispecie anche quelle tipologie contrattuali sviluppatesi nella prassi che possono in qualche modo essere ricondotte alla fattispecie esaminata. In considerazione dell’esiguità del dato normativo in materia di rent to buy, c’è chi48 ritiene preferibile colmare le lacune dando rilevanza, all’interno della pattuizione, al concreto interesse che i contraenti intendono realizzare. Tale ricostruzione può dirsi suffragata proprio dalla previsione di cui all’art. 23, comma 1 bis, introdotto con durata legalela legge di conversione n. 164/2014, destinato a chiarire quali possano essere le conseguenze in favore del concedente nel caso in cui il conduttore-acquirente non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. PertantoCircolazione immobiliare e contrattazione preliminare, in una prospettiva definitoriaRiv. dir. civ., la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)2011, I, p. 107 ss; R. DE MATTEIS, Contratto preliminare, in xxx.xxxxxxxx.xx, 2013. In quest’ottica46 Cfr. sul punto P.G. MONATERI, Diritto soggettivo, in Dig. disc. priv., IV, 1990, p. 416 ss.; X. XXXXXXXXX, Diritto soggettivo, potere, interesse in X. Xxxx, X. Xxxxxxxxx, A Xxxxxxxxx e X. Xxxxxx, P.G. Xxxxxxxx e X. Xxxxx, Il diritto soggettivo in Tratt. dir. civ. Xxxxx, Torino, 2001, p. 24 ss; X. XXXXXXX, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cdiritto soggettivo in Xxxx xx., e` associata 0000, XX, x. 0 xx; X. XXXXXXXX, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale in Jus, 1960, p. 149 ss. 47Sulla rinunzia al recesso. Nonostante questa associazionediritto potestativo v. X. XXXXXXXXX, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi La rinunzia alla proprietà ed ai diritti reali di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimentigodimento, in assenza di disdetta oStudio CNN n. 216-2014/C, comunquep. 1 ss; X. XX XXXXXXX, La rinunzia ai diritti reali: da teoria ad esigenza concreta, in presenza Rivista Notarile, 2014, 3, p. 126 ss; M. F. XXXXXXXXXX e X. XXXXX, Quid Iuris? Le risposte a 100 quesiti di una disdetta intempestivainteresse notarile inter vivos, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapportoin Diritto Notarile, attraverso la produzione del particolare effetto2016, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)p. 6.

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contratto di opzione, Milano, 2007, p. 36, precisa che l’effetto tipico di ciascuna fattispecie è diverso: l’opzione permette la conclusione del contratto finale con l’esercizio positivo del diritto di opzione stesso, il preliminare genera un diritto alla conclusione del definitivo. 222 Così X. XXXXXXXXXX, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954, p. 186. Si cfr. anche X. XXXXX, Il contratto, Bologna, 2011, pp. 157 ss. e C.M. XXXXXX, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 2° ed., p. 186, il quale nell’enunciare i caratteri distintivi si sofferma sulle regole interpretative che devono individuare l’interesse concretamente perseguito dalle parti. Pertanto, in sede di interpretazione dovrà escludersi che si tratti di preliminare se il dichiarante assume un obbligo in ordine al contratto solo se la parte avrà deciso positivamente, configurandosi in tal caso un’opzione o una proposta irrevocabile di un preliminare o di un definitivo. Per la distinzione si ripercorre la sentenza Cass., 26 marzo 1997, n. 2692, in Mass. Foro it., 1997, p. 469: “Il contratto preliminare unilaterale è un contratto in sé perfetto e autonomo, ancorché con obbligazioni a carico di una sola parte, rispetto al contratto definitivo, mentre l’opzione non è che uno degli elementi di un fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente a oggetto l’irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto”. Infatti, nonostante giurisprudenza e dottrina maggioritaria riconoscano la validità di un’opzione gratuita o priva di causa onerosa223, è riscontrabile sul punto una decisione della Corte di Appello di Milano, secondo cui l’opzione può validamente sorgere solo quando “trovi una contropartita in analoghi impegni - a carattere preliminare o preparatorio - posti a carico della parte nei cui confronti viene fatta la proposta, ovvero venga pattuito per essa un corrispettivo in denaro (c.d. premio)”224. Va da sé che nella prassi sia spesso pattuito un corrispettivo proprio per attribuire una causa all’opzione225. Nondimeno, ove il corrispettivo non sia previsto in modo espresso, il diritto di opzione potrà essere giustificato da un sacrificio non immediatamente quantificabile, ma pur individuabile nella più ampia operazione contrattuale in cui è inquadrato226. 223 Tra gli autori a favore dell’opzione gratuita si segnala: A. TORRENTE e X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, p. 491. In giurisprudenza: Cass., 6 aprile 1981, n. 1944, Cass., 6 aprile 1981, n. 1944, in Giust. civ., 1981, I, p. 2272; Trib. Bari, 23 giugno 2009, in Xxxxxxxxx, 0000, x. 000 x xx Xxxx xx. Rep., 2010, voce Contratto in generale, n. 369 e Trib. Milano, 3 ottobre 2013, n. 12213, in Redaz. Xxxxxxx, 2013 e in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 224 Cit. App. Milano, 11 marzo 1997, in Corr. giur., 1997, pp. 805 ss., in Giur. it., 1998, p. 488 e in Riv. not., 1997, II, pp. 1493 ss. che a sua volta richiama altre due sentenze della Cassazione (le quali di fatto riguardano contratti con effetti traslativi definiti): (i) Cass., 21 luglio 1965, n. 1299, in Giur. it., I, 1, p. 1412 e (ii) Cass., 20 novembre 1992, n. 24101, in Foro it., 1993, I, p. 1506. Quest’ultima in particolare afferma che: “Nei contratti a prestazioni corrispettive il difetto di equivalenza, almeno tendenziale, delle prestazioni e, a maggior ragione, il difetto tout court della pattuizione di un corrispettivo o comunque della ragione della prestazione prevista comporta l’assoluta mancanza di causa”. Sulla questione si veda X. XXXXXXXX, E’ valida l'opzione c.d. "gratuita"? - il commento, in Corr. giur., 1997, pp. 805 ss. e X. XXXXXXXXXX, Il contratto d’opzione: le problematiche, l’ammissibilità della mancata previsione di un corrispettivo e il rapporto con l’art. 1333 c.c., in Giust. civ., 2005, 7 - 8, p. 298. Successivamente questa tesi è stata confutata dalla stessa Corte d’Appello di Milano (App. Milano, 27 luglio 2011, n. 2280, in I Contratti, 2011, p. 1085, con nota di X. XXXXXXXX, L'opzione e le figure affini: gratuità o onerosità dell'opzione) secondo cui: “Anche a voler prescindere dal rilievo che nella fattispecie in esame l'opzione si inserisce in una complessa operazione economica dalla quale entrambe le parti (appellante e appellato) traggono cospicui vantaggi patrimoniali, va detto che l'opzione, quale figura contrattuale tipica, è dotata di causa meritevole di tutela legale, né si caratterizza come negozio necessariamente od essenzialmente oneroso, ben potendosi ipotizzare tale contratto come a titolo gratuito col quale come noto una sola parte riceve e l'altra sopporta un sacrificio, rimanendo tuttavia estraneo ogni spirito di liberalità in capo a quest'ultima”. Si cfr. X. XXXXXXXX, L'opzione e le figure affini: gratuità o onerosità dell'opzione, commento ad App. Milano, 27 luglio 2011, n. 2280, in I Contratti, 2011, pp. 1085 ss.. 225 Fonda l’opzione su una causa onerosa X. XXXXX, X. Xxxxx e X. Xx Xxxx, Il contratto, in Tratt. Xxxxxxxxdir. civ. (diretto da X. Xxxxx), XXXXX, 0° xx., Xxxxxx, 19720000, 548 s. prendessep. 322. 226 P. DIVIZIA, tra gli atti tipici cui sia da attribuire Patto di opzione con onerosità non apparente. Rielaborazione del concetto di opzione senza corrispettivo nell'ottica notarile, in Vita Not., 2009, 3, p. 1709. Sul punto anche F.C. FOLLIERI e X. XXXXX, L’ammissibilità dell’opzione gratuita. Una questione ancora aperta, in I Contratti, 2015, p. 304. Si veda, inoltre la qualifica decisione del Trib. Milano, 24 aprile 2006, in Giur. it., 11, 2006, p. 2093, che statuisce: “L’opzione di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta vendita di un pacchetto azionario (artc.d. 1596, 1º co., c.c."put"), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione da esercitarsi per un tempo determinato dalle parti mette capo e un prezzo minimo prefissato, non è gratuita, nonostante la mancata pattuizione di un premio, in quanto collegata ad altra Quanto all’applicazione concreta, il contratto d’opzione trova una delle sue migliori applicazioni “nelle mani” dell’imprenditore, consentendo a quest’ultimo di organizzare e pianificare investimenti e relazioni commerciali, con riguardo a disponibilità finanziarie odierne, ma anche future227. A titolo esemplificativo, si pensi all’utilità che può trarre l’imprenditore nello stipulare un contratto di affitto di azienda, accompagnato da un diritto di opzione d’acquisto della stessa in proprio favore, esercitabile quando abbia avuto modo di constatare “sul campo” i possibili rischi dell’investimento. Come evidenziato, data la somiglianza del contratto di opzione con altri istituti giuridici è possibile raggiungere il risultato concretizzabile con l’ausilio dell’opzione anche attraverso la stipulazione di un contratto preliminare, di una proposta irrevocabile, di un patto di riscatto e persino avvalendosi di una condizione228. L’opzione sembra, però, essere lo strumento più immediato e flessibile per vincolare una parte e rimettere all’altra, quando e se gli parrà conveniente, la conclusione di un contratto229. A ciò si aggiunga, che è con l’opzione che la coniugazione tempo-rischio raggiunge una delle sue migliori espressioni, giacché, come recentemente ricordato dal Tribunale di Milano, l’opzione è “una fattispecie a formazione progressiva della opzione d'acquisto di quel pacchetto (c.d. "call"), intercorsa tra gli stessi contraenti, da esercitarsi al medesimo effetto finaleprezzo, quale quello nel periodo di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.ctempo immediatamente precedente”., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contratto nel tempo della crisi, in TrattEur. Xxxxxxxxdir. priv., XXX2010, 0p. 641, dove si legge che: «da una rigorosa applicazione dell’analisi costi benefici rende quantomeno dubbia la vantaggiosità di un’adeguata verifica delle informazioni: il costo per comprendere appieno le informazioni sembra sempre eccedere il guadagno ottenuto. Ad aggravare questa scarsa propensione per l’analisi delle informazioni da parte degli investitori sofisticati ha contribuito poi la fiducia senza riserve nelle valutazioni sintetiche delle agenzie di rating». Una delle spiegazioni fornite alla crisi dei mutui immobiliari americani si fonda sulla incapacità di estrapolare informazioni, anche tra operatori qualificati, incorporate negli strumenti finanziari negoziati. dubbia razionalità, e questo soprattutto in quei settori dove non può essere fornita una descrizione sufficientemente completa sul prodotto. A ben vedere, ad uno stadio più raffinato emerge con chiarezza che la regolazione deve assumere intensità differenti a seconda del tipo di bene negoziato78, infatti è possibile ripartire i beni in tre differenti categorie in relazione alle modalità con le quali l’acquirente può conoscerne le qualità effettive: la search goods, l’experience goods e la credence goods. Per la prima categoria di beni, basta un’attenta ricerca prima dell’acquisto; rispetto a questa, la teoria del mandatory disclousure non genera per il consumatore nessun miglioramento in termini di efficienza in quanto può apprendere da solo ciò che gli serve79. Nella seconda, occorre viceversa un’esperienza concreta, è il caso, per fare un esempio, dell’automobile usata o del soggiorno presso una struttura alberghiera, qui la mancanza o la laconicità di spiegazioni circa le caratteristiche del prodotto può generare i fenomeni c.d.d. adverse selection e del moral hazard, che determinano una scelta inadeguata del bene che si 78 Una classificazione di beni sulla base delle loro caratteristiche fu proposta da X. XXXXXX, Information and consumer behavior, in 78 Juornal of Low Political Economy, 1970, p. 721; inserirono in questa partizione la categoria delle c.d credence goods: R.R. XXXXX-X. XXXXX, Free competition and the optimal amount of fraud, in 16 Journal of Law and Economics, 1973, p. 67. Per un’analisi maggiormente approfondita delle tre categorie di beni si veda in proposito: L.R. XXXXX, Xxxxxxxxxx the Potencial of Interactive Media Through a New Lens: Search versus Experience Goods, in 41 Journal of Business Research, 1998, p. 195; X. XXXX, Consumer information problems-Causes and consequences, in Party autonomy and the role of information in the internal market, (a cura di) X. Xxxxxxxxx-X. Xxxxxx-X. Xxxxxxxxxx, Berlin, 2001, p. 80 ss. 79 Così: X. XXXXXX, To what extent are consumer requirements met by public quality policy? In Quality policy and consumer behavior in the European Union, (a cura di) X. Xxxxxx, 1972Xxxx, 548 s. prendesse0000, tra gli atti tipici cui sia da attribuire p. 247. manifesta soltanto nel momento successivo dell’utilizzo; tali fenomeni però, possono essere arginati per mezzo di un maggiore uso delle informazioni. Per la qualifica terza categoria, non basta nemmeno l’esperienza concreta, ed infatti perfino dopo l’acquisto e l’utilizzo, il cliente non è in grado di disdettadare una valutazione puntuale del bene80, classico esempio lo si può ricavare dalla vendita dei servizi bancari e finanziari, ma anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il qualenelle prestazioni mediche o legali, in una locazione questi casi, la strategia del mendatory disclosure si mostra inefficace ed inefficiente perché non assicura un miglioramento del servizio e genera inutili costi di transazione. Ciò in quanto a durata convenzionaledifferenza dei prodotti fisici veri e propri, una delle parti comunica all’altra la maggior parte dei servizi finanziari non può essere fatta conoscere per mezzo di un’«etichetta» che ne specifica caratteristiche immutabili; il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare loro contenuto si realizza e si precisa nel tempo per l’effetto dell’interazione di comportamenti soggettivi del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente cliente e dell’intermediario ed a seguito di circostanze di carattere macroeconomico che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectiusnon possono essere puntualmente previste81, con termine la conseguenza che spesso, i consumatori muniti, di scadenza previsto ex lege)scarsa se non nulla, at- teso che la licenza educazione finanziaria, pur se avvolti da una fitta mole di informazioni non riescono ad effettuare scelte razionali82. La crescente inadeguatezza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso modello incentrato sulla disclousure soprattutto in ambito di far valere) la scadenza negoziazione di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualestrumenti finanziari ha spinto il legislatore comunitario ad emanare, quindiancor prima della crisi economica, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto80 X. XXXX, Consumer information problems-Causes and consequences, op. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (artcit. 1596p. 84 81 X. XXXXXXXX, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale I servizi finanziari: il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertantodell’economista, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)I servizi del mercato finanziario. In quest’otticaricordo di Xxxxxxx Xxxxxxx, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del veroMilano, peraltro2009, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cp. 28., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazione(a cura di), Commentario alla legge fallimentare, I, Milano, 2010, p. 589 s.; X. XXXXXX, Arbitrato e fallimento, in Tratt. XxxxxxxxX. XXXXXXXXX-X. XXXXXXX (diretto da), XXXFallimento e altre procedure concorsua- li, 0Milano, Xxxxxx2009, 1972p. 923 ss.; e, 548 s. prendessedi recente, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdettaX. XXXXXXXXXX, Fallimento e arbitrato rituale, cit., p. 98 ss., anche quell’atto che la leggeper citazioni. 23 Cfr. supra, ora denomina disdetta (nota 6 e autori ivi citati. 24 Sul punto E. ZUCCONI XXXXX XXXXXXX, Commento sub art. 1596808 quinquies, 1º co.in X. XXXXX (diretto da) Xxxxxxxxx, c.ccit., p. 198 ss., la quale esclude espressamente che il fallimento possa rientrare tra le ipo- tesi cui fa riferimento la norma in esame. e non solo quando lo assuma su di sé, volontariamente o ex lege; ma così non è, come si dirà meglio in seguito 25. Inoltre, mi pare che detta ricostruzione presti il fianco a critica anche rispetto al principio di economia dei giudizi, che vige senza dubbio sia in materia arbitrale, sia in materia fallimentare: dobbiamo infatti domandarci che senso avrebbe la previsio- ne dell’improcedibilità dell’arbitrato pendente (ex art. 83 bis L. Fall.), ora licenza (art. 1597se al contem- po il curatore, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del benché non subentrato nel contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contrattonorma degli artt. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art72 e ss. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.cL. Fall., e` associata al recessorimanesse comunque vincolato alla scelta arbitrale già compiuta dal fallito. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area Una parte della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Paredottrina propone, tuttavia, da escludere un’assimilazione una diversa lettura del sistema in esame, facendo appello al principio autonomia della clausola compromissoria (ri- spetto al contratto di cui essa fa parte) 26. Osserva infatti come in ambito fallimenta- re non vi sia alcuna disposizione che esplicitamente deroghi all’art. 808, 2° comma, c.p.c.: norma, che quindi si dovrebbe considerare operante anche nell’ipotesi in esa- me. E in virtù di ciò nega che la clausola compromissoria divenga inefficace per la curatela, anche se si scioglie il contratto pendente, cui essa accede. Ma anche questa tesi non convince: il richiamo del 2° comma dell’art. 808 c.p.c. a tal proposito non mi pare appropriato. L’ipotesi di scioglimento del contratto per sopravvenuto fallimento, a mio avviso, non può farsi infatti rientrare nell’ambito di applicazione di quella disposizione. Nel caso in esame non si tratta di valutare la validità della clausola nel sopravvenuto fallimento, né del contratto che la contiene: il fallimento non provoca l’invalidità del contratto, ma – ove previsto – lo sciogli- mento del contratto valido, efficace tra le figure del re- cesso parti, e opponibile alla curatela. Mi pare invece che in virtù dell’art. 83 bis L. Fall., nonché dei principi generali regolatori della disdetta. E materia, vi siano sufficienti ragioni per accogliere ancor oggi in materia fallimentare la tesi dell’accessorietà della clausola compromissoria rispetto al contratto cui inerisce, quanto meno – per così dire – sul versante degli impedi- menti: vale a dire che quando viene sciolto il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetticontratto pendente, dal momento che entrambe partecipereb- bero contiene la clausola compromissoria in virtù della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdettaquale si è attivato il procedimento arbitrale, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivinon solo questo non può proseguire, ma si produce altresì lo scioglimento (e, dun- que, l’inefficacia) di questo rappresenta una peculiarita`tale clausola 27. Il recesso25 Sul punto mi permetto di rinviare al § 14, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima dove il tema della sua naturale scadenza(18)supposta successione della curatela al fallito è meglio sviluppato.

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl vincolo del diritto positivo per il giurista, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Studi in onore di X. Xxxxxx, 1972Milano, 548 s. prendesseXxxxxxx, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta1991; Id., anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (artLe fonti private del diritto commerciale. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il qualeAppunti per una discussione, in Riv. dir. comm., 2008, I, p. 599 ss.; ID., Clausole generali,norme generali e principi fondamentali nel diritto commerciale. Riflessioni introduttive , in Orizzonti del diritto commerciale, 2011. elementari regole di convivenza15. L’ordinamento europeo è oramai un assetto dotato di principi costituzionali che sollecitano strumenti preventivi di controllo sugli atti di autonomia privata. La Corte di Giustizia indica una locazione a durata convenzionalexxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rispetto da parte degli intermediari finanziari dell’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione proposta. Si rinvia all’ordinamento interno la “disciplina delle conseguenze delle violazioni di tali obblighi, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività previsti dall’art.47 della carta di Nizza”16. Le linee di sviluppo sono sostanzialmente due. Sul piano interno l’uso giurisprudenziale della causa in concreto porta ad ammettere “un controllo dell’equità del contratto da parte del giudice, come variante nazionale domestica di una delle parti comunica all’altra regola generale di controllo equitativo della giustizia degli scambi che si sta affermando in campo internazionale”17 con tale strumento le norme di organizzazione (di validità) hanno trovato la clausola generale che (sostituisce l’art.1374 e) incide sull’atto18. Sul piano comunitario il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente diritto ad un rimedio effettivo serve da cornice per ripensare una tutela eliminativa degli effetti che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectiusconsente, con termine l’aiuto delle Corti, di scadenza previsto ex lege)foggiare interventi integrativi, at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualecorrettivi, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza sostitutivi coerenti, con la storicità dell’assetto di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finaleinteressi, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. secondo un’attenzione estranea alle invalidità codicistiche e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivinazionali, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recessotipiche, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)delle strategie rimediali19.

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Samples: Contratto E Rimedi Effettivi

Xxxxxxxxx. La locazioneCassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell’affidamento, cit., 898. Questo Autore si è occupato del tema della giurisdizione anche nel lavoro monografico Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice, Napoli, 2008. come s’è visto, traccia i confini della giurisdizione esclusiva in Trattmateria di appalti pubblici69. XxxxxxxxAlla stregua di detto criterio, XXXper individuare il giudice avente giurisdizione bisogna aver riguardo alla collocazione del comportamento scorretto tenuto della p.A., 0prescindendo dalla distinzione tra comportamenti costituenti esplicazione di un pubblico potere e comportamenti violativi di obblighi di diritto comune, anche perché in entrambi i casi, se c’è giurisdizione esclusiva, la cognizione sulla controversia è sempre devoluta al giudice amministrativo. Xxxxxx, 1972se si guarda alla collocazione del comportamento illecito, 548 s. prendessesi arriva inevitabilmente alla conclusione che le controversie risarcitorie relative ai danni da annullamento dell’illegittima aggiudicazione rientrano a pieno titolo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con poiché il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione comportamento scorretto della p.A. si colloca proprio nella sequenza procedimentale relativa all’affidamento del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioniL’illecito, infatti, si registrano diverse compie nel momento in cui viene emanato l’atto di aggiudicazione illegittimo e non nel momento in cui questo viene annullato su sollecitazione di terzi o dalla stessa pubblica Amministrazione in autotutela, così come affermato dalla Suprema Corte70. E, d’altra parte, in argomento, già con riferimento al previgente art. 6 della legge n. 205 del 2000, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che con questa ipotesi di recesso legale giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è stata “conferita – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all’interessato effetti vantaggiosi (per es.: arttdall’ammissione alla procedura all’aggiudicazione del contratto) – la cognizione, secondo il diritto comune, degli affidamenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno”71. 4Questa linea interpretativa – opposta rispetto a quella del Giudice della giurisdizione – è da ritenersi vieppiù confermata oggi, 2º co. e 27, 8º co., dopo che il legislatore ha arricchito la previsione normativa a cui faceva riferimento la Plenaria con un espresso richiamo anche ai profili risarcitori (mancante nell’art. 6 della l. n. 392/1978)(16) ed 205/2000)72. Non può infatti essere revocato in dubbio che tale richiamo implichi che devono farsi rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie sui comportamenti scorretti della p.A. posti in essere nella fase di aggiudicazione del contratto. 69 Criterio che, com’è noto, concorre cumulativamente con il criterio soggettivo, secondo cui le procedure di affidamento devono essere “svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” (art. 133, co. 1, lett. e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4), 1º co. e 27n. 1, 7º co., l. n. 392/1978)(17c.p.a.). Pare70 Cass., tuttaviaS.U., ord. n. 6595/2011. Oltretutto, come evidenziato da escludere un’assimilazione X. XXXXXXXXX, La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell’affidamento, cit., 901 e ss., la Suprema Corte accomuna due fattispecie, annullamento in autotutela e annullamento giurisdizionale, che sono tra le figure del re- cesso loro profondamente diverse. Così, nel primo caso (autotutela), vi è una ponderazione tra l’interesse pubblico e della disdettal’interesse di chi ha fatto affidamento sul provvedimento, che manca nel secondo (annullamento giurisdizionale), dove è sufficiente l’accertamento dei soli vizi di legittimità. E il discrimine 71 Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6. Orientamento condiviso da X. XX XXXXXXX, I nuovi confini tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimentigiurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa, in assenza Il diritto privato della pubblica Amministrazione, a cura di disdetta X. XXXXXXXXX e X. XXXXXXX, Padova, 2006, 1162. 72 Inciso, peraltro, pleonastico, dato che le controversie risarcitorie in tema di giurisdizione esclusiva sono attribuite al giudice amministrativo già in forza dell’art. 30 c.p.a. In questo senso, con riferimento alla normativa precedente, anche S.S. XXXXX, Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali, Milano, 2008, 199, nota 5. Né può essere fatto valere come argomento che esclude la giurisdizione amministrativa la circostanza che non si controverte sulla legittimità di un provvedimento amministrativo. Si deve infatti rimarcare che nell’azione risarcitoria, a differenza di quella demolitoria, il giudice amministrativo non è mai chiamato a verificare la legittimità dell’atto o le modalità di esercizio del potere, bensì se il comportamento tenuto dall’Amministrazione sia illecito e produttivo di danno73. Quindi, oggetto della controversia risarcitoria è sempre un comportamento della p.A., e non l’illegittimità dell’atto, che può soltanto rilevare come mera figura sintomatica della illiceità della condotta74. Di conseguenza, se si esclude la giurisdizione del giudice amministrativo perché oggetto del ricorso è un comportamento (e non l’illegittimità di un atto), si dovrebbe arrivare giocoforza alla paradossale conclusione che tutte le controversie in tema di risarcimento del danno – avendo sempre come thema decidendum un comportamento illecito della p.A. – dovrebbero ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario, andando così in palese contrasto con la scelta espressamente compiuta dal legislatore in più occasioni. Oltretutto, la mancanza di un atto impugnabile non può essere ritenuta una circostanza decisiva per spostare la giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario perché il legislatore delegato, seppure con una discutibile soluzione di compromesso (v. supra, par. 3), all’art. 30 c.p.a. ha riconosciuto in via generale l’autonomia dell’azione risarcitoria. Per cui, di regola, è possibile chiedere unicamente il risarcimento del danno senza impugnare il provvedimento amministrativo con il rimedio caducatorio75. Senza dire, poi, che anche la Corte costituzionale, nel suo inedito ruolo di giudice della giurisdizione76, a partire dalla nota sentenza n. 204 del 2004 (e, successivamente, con le sentenze n. 191 del 2006 e nn. 77 e 140 del 2007), dopo aver precisato che al fine di attribuire la controversia risarcitoria alla giurisdizione del giudice amministrativo occorre guardare all’esistenza di un potere pubblicistico, esclude che la giurisdizione 73 Come evidenziato da F.G. SCOCA, Divagazioni su giurisdizione e azione risarcitoria nei confronti della pubblica Amministrazione, in Dir. proc. amm., 2008, 1 e ss., il quale chiarisce inoltre che esercitando l’azione risarcitoria “non viene in giuoco alcun interesse legittimo, dato che non si contrasta l’esercizio del potere né si controverte circa la validità (e l'efficacia) del provvedimento, ma si discute solo sulla liceità del comportamento dell’Amministrazione e si chiede al giudice di conoscere del provvedimento solo in quanto frazione del comportamento illecito, e di conoscerne in via meramente incidentale, o, comunque, senza che l’accertamento della illiceità della condotta comporti conseguenze in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare ordine al (la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli sopravvivenza del) provvedimento e agli (degli) effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`che esso abbia prodotto. Il recessothema decidendum è diverso: si tratta di accertare l’illecita violazione del diritto e la sussistenza (e la misura) del danno che ne deriva. In questa prospettiva, invecenella controversia rientra la diretta ed esclusiva considerazione (e tutela) del diritto soggettivo e ne resta fuori qualsiasi riferimento, determina un effetto estintivo tout courtanche indiretto, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto ad interessi legittimi” (ivi, 11). Sulla distinzione tra illiceità e illegittimità sia anche consentito rinviare a X. XXXXXX, La colpa nella responsabilità civile delle Amministrazioni pubbliche, cit., 177 e ss., ivi ulteriori indicazioni bibliografiche. 74 Come è stato chiarito in dottrina “non si è responsabili perché l’atto è invalido; si è responsabili perché l’atto è illecito”: così N. IRTI, Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell’atto, in Foro amm.-Tar, 2004, 2770. 75 Anche se, invero, come si è già osservato (v. supra, par. 3), il superamento della pregiudizialità amministrativa sancito dal legislatore sembra essere più formale che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)reale.

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Xxxxxxxxx. La locazioneL’atleta professionista e l’atleta dilettante, in TrattRiv. XxxxxxxxDir. Sport., XXX1997, 0afferma: “Attraverso la tecnica redazionale dei cerchi La struttura utilizzata da questo schema risulta essere coerente con il punto di vista scelto per disciplinare il fenomeno sportivo, Xxxxxxpreso in considerazione con riferimento ai rapporti contrattuali nei quali viene svolta l‟attività sportiva professionistica. Questo tipo di rapporti sono oggetto di una valutazione globale da parte dell‟ordinamento quindi, 1972la disciplina prende in considerazione anche la normativa precedente all‟entrata in vigore della legge , 548 s. prendesseintroducendo così diverse disposizioni transitorie volte a temperarne la sua portata. Per quanto concerne l‟applicazione della legge , vediamo che l‟art.1 risulta essere una norma programmatica, che riconosce ed incentiva l‟attività sportiva in generale41, ma quella che fissa le coordinate per applicare la legge nei confronti del lavoratore è l‟art. 2. Il secondo articolo della legge in esame, limita l‟applicazione di questa al professionismo previsto dalle discipline regolamentate dal CONI, alle attività sportive che vengono svolte a titolo oneroso e con carattere di continuità, a precise figure di sportivi professionisti. Per sportivi professionisti s‟intendono : gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l‟attività sportiva a titolo oneroso con caratteri di continuità nell‟ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, in base alle norme che sono contenute concentrici l’uno iscritto all’altro, il legislatore ha dapprima tracciato il discrimine tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta dilettantismo e professionismo (art. 1596, 1º co., c.c.articolo 2), ora licenza quindi ha individuato nel campo del professionismo la distinzione tra atleta lavoratore subordinato e lavoratore autonomo (art. 1597, 3º co., c.c.articolo 3), e con il quale, in infine ha forgiato una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che disciplina speciale per quanto concerne il rapporto cessera` senz’altro di lavoro sportivo (articoli 4 e seguenti)”. dalle stesse federazioni in osservanza delle direttive stabilite dal CONI per poter distinguere l‟attività professionistica da quella professionistica. Tramite l‟art.2 , il legislatore ha delegato alle federazioni la delimitazione del campo applicativo dell‟intera legge n.91, identificando così l‟area del professionismo riconosciuto, all‟esterno del quale trova applicazione la tutela generale nei confronti di quegli sportivi che possono definirsi lavoratori subordinati in base all‟art. 2094 del c.c. Possiamo vedere che, mentre un normale rapporto di lavoro subordinato è qualificato come tale vista l‟attività svolta dal lavoratore, nel caso del lavoro sportivo è richiesta, preventivamente, la qualificazione risultante dalla norma in commento, il tesseramento42. Quest‟ultimo ed il contratto si distinguono tra loro. Il giocatore che viene tesserato come professionista, stipula con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in la società sportiva un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, lavoro valido per la licenza non occorre federazione, anche nelle ipotesi in cui le parti stipulino prima il rispetto contratto di alcun termine di preavvisolavoro e poi il giocatore sia tesserato, come invece e` per ed infine il contratto viene depositato presso la disdetta federazione. Possiamo così dire che il tesseramento sia il presupposto logico del contratto di locazio- ne con durata legalelavoro dello sportivo professionista. Nel caso in cui il tesseramento non venisse effettuato , non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica potrebbe scaturire la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione nullità del rapporto di lavoro dell‟atleta che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)ne sia privo, con conseguente applicazione dell‟art 2126 c.c.43.

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Xxxxxxxxx. La locazioneXx pagamento traslativo, cit., 765. 50BRANCA, Delle promesse unilaterali, nel Commentario del c.c. a cura di. SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1959, 354. intangibilità delle sfere giuridiche dei terzi (51). Se così è, soltanto una promessa atipica astratta che invade in Trattmaniera incontrollata l'altrui patrimonio giuridico deve essere valutata, ex art. Xxxxxxxx1987 priva di effetti. In presenza di un negozio traslativo solvendi causa entrambe le evenienze sono, XXXperò, 0scongiurate: l'astrattezza è scongiurata dalla ricezione del fondamento causale dal precedente rapporto obbligatorio; l'invasione incontrollata dell'altrui sfera giuridica, Xxxxxxdall'aver il destinatario dell'atto espresso già il proprio consenso alla produzione degli effetti al momento della formazione del vincolo obbligatorio. Sulla base di questa motivazione si può, 1972pertanto, 548 s. prendessegiustificare la possibilità che negozi unilaterali siano produttivi di effetti reali; In terzo luogo, tra la tesi criticata non consente al destinatario dell'attribuzione patrimoniale di evitare gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica oneri di disdettagestione e di manutenzione che ineriscono alla titolarità dei diritti reali. Se tali oneri, anche quell’atto si sostiene, non appaiano idonei ad escludere dalla portata dell'art. 1333 i contratti ad efficacia reale, nondimeno richiedono almeno l'esistenza di un potere di rifiuto che non sarebbe concesso aderendo alla concezione del negozio unilaterale «puro». L'osservazione è inconferente perché dimentica che la leggevalutazione di convenienza dell'affare nella sua complessità è stata già operata da entrambe le parti al momento dell'assunzione dell'obbligo (di dare). Non si vede, ora denomina disdetta (art. 1596pertanto, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra quale sia la ragione per concedere un potere di rifiuto per evitare oneri di gestione che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare destinatario dell'attribuzione patrimoniale sapeva esistenti - perché connessi alla natura del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia bene trasferito - sin dalla fase di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza costituzione del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.cvincolo obbligatorio.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contratto preliminare, in Tratt. XxxxxxxxMilano, XXXXxxxxxx, 01970; X. XXXXXX, Il contratto preliminare, Xxxxxx, 1972Xxxxxx, 548 s. prendesse0000; X. XXXXXXX, Il contratto preliminare , in Trattato di diritto privato, a cura di X. Xxxxxxx, Torino, Giappichelli, 2000, pag. quasi esclusivamente in rapporto ai contratti di compravendita, questo strumento può essere utilizzato dai privati senza limitazioni di sorta, in rapporto a diversi tipi negoziali, ivi incluso il contratto di appalto, ogni qual volta venga reputato utile o opportuno far sorgere un vincolo giuridico pur in assenza di alcune delle condizioni indispensabili per concludere il contratto definitivo. Il contratto preliminare è un mezzo essenziale in quei casi in cui non si può, da una parte, concludere il contratto definitivo senza il preventivo rilascio di autorizzazioni che chiedono tempo, e dall’altra non si vuole correre il rischio di gravi pregiudizi. Vi possono essere fattispecie in cui la stessa esigenza di prevenzione venga avvertita dall’amministrazione che potrebbe, per ipotesi, essere interessata a ridurre i tempi necessari per la realizzazione dell’opera, individuando subito l’appaltatore mediante le ordinarie procedure e stipulando con questo un contratto preliminare ed assicurandosi così la possibilità di provvedere senza ulteriori indugi alla diretta stipula del contratto definitivo una volta integrate tutte le condizioni necessarie prima mancanti. La mancanza di una disciplina specifica ha indotto la dottrina a interrogarsi sull’ammissibilità dell’impiego del pactum de contrahendo nel settore delle opere pubbliche. L’assenza di una disposizione ad hoc non rappresenta, di per sè, un ostacolo; diversamente dall’attività pubblicistica, informata ai principi di legalità e tipicità e richiedente espresse disposizioni di legge attributive del potere, l’attività privatistica della p.a. può estendersi anche oltre quanto tipizzato dall’ordinamento. L’amministrazione può anche concludere contratti atipici. L’orientamento negativo rispetto alla possibilità di esperire nei confronti dell’amministrazione l’azione di esecuzione in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c. è venuto meno grazie all’intervento dalla stessa Corte 565. di Cassazione22 sulla base della considerazione che quel divieto, funzionale al rispetto della divisione dei poteri, non potesse impedire al giudice di adottare una pronuncia costitutiva di un contratto rispetto al quale l’amministrazione non assume la veste di titolare di potestà pubblicistiche, bensì di operatore che, nell’ambito della sua capacità di diritto privato, si è obbligato a prestare il proprio consenso alla stipula di un successivo negozio senza che in quest’ultimo comportamento (dovuto) residuino spazi per l’esercizio di un qualsivoglia potere discrezionale riservato. L’affermata esperibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. non ha, però, spianato la strada all’utilizzo del contratto preliminare nel campo dei lavori pubblici dove si frappone un ulteriore ostacolo, non già processuale, ma sostanziale, legato all’obbligo imposto dalla normativa di settore di attivare, in via preliminare, complesse procedure di programmazione e progettazione delle opere che producono un’anticipazione dei contenuti dell’appalto, e dei relativi limiti di spesa, tale da rendere sostanzialmente inammissibile o, comunque, inutile l’impiego del preliminare. L’aver imposto la preventiva determinazione di tutti gli elementi del contratto, nonché, la preordinazione di tutte le condizioni necessarie per l’effettiva esecuzione dello stesso attribuendo al responsabile del procedimento un correlativo obbligo di effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alle effettive disponibilità finanziarie, e all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili, se non ha determinato l’insorgenza di un divieto all’utilizzo del preliminare, ne ha comunque di fatto impedito un proficuo utilizzo. 22 Cfr. Sent. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, XX.XX., 00 novembre 1992, n. 12309, in Vita not., 1993, 802; Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, XX.XX., 0 ottobre 1983, n.5838, in Foro it., 1983, I, 2366; Id., 1 ottobre 2002, n. 14079, in Dir. e giust., 2003, 10, 67 ss.. L’unica alternativa percorribile al fine di soddisfare le esigenze sopradescritte potrebbe essere rappresentata dal nuovo istituto di matrice comunitaria dall’accordo quadro, contemplato dall’art. 59 del d. lgs. n. 163/06, che permette di preselezionare l’appaltatore sulla base di uno schema di contratto soltanto parziale, la cui compiuta definizione viene rimessa al momento della conclusione dei singoli contratti applicativi. Le effettive possibilità di avvalersi di tale strumento nell’ambito dei lavori pubblici, tuttavia, sono state fortemente ridimensionate dalla disciplina di settore che ne ha ristretto l’ambito di applicazione ai soli lavori di manutenzione, escludendone espressamente l’applicabilità per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. Ha, quindi, prevalso un indirizzo limitativo dell’autonomia negoziale dell’amministrazione che si vede preclusa la possibilità di anticipare l’individuazione dell’esecutore di lavori pubblici mediante l’impiego del contratto preliminare o di analoghi istituti. Il contratto d’appalto di opere pubbliche è regolato da una disciplina speciale particolarmente dettagliata che ne abbraccia tutti gli aspetti: da quelli esecutivi, sino alla fase del collaudo. La disciplina dell’appalto di opere, in ragione della sua maggiore specificità, nonché per la sua portata derogatoria rispetto alla disciplina privatistica, si differenzia dalla disciplina dei contratti d’appalto di servizi e forniture. La diversità è dovuta al diverso oggetto, basti pensare che l’opera pubblica produce una trasformazione stabile nel tempo, viene realizzata per l’esercizio di un servizio pubblico, in favore della collettività che nella maggior parte dei casi ne usufruisce direttamente (es. strade, ospedali, aeroporti) ed è destinata a durare nel tempo e, pertanto, per la particolare connotazione pubblicistica, sono state previste peculiari forme di garanzia anche dopo l’ultimazione dell’opera. Le prestazioni dei contratti d’appalto di servizi e forniture sono limitate nel tempo, generalmente, non necessitano di un particolare sistema di garanzie successivamente al completamento del servizio ed hanno per oggetto un’attività svolta direttamente in favore del committente e solo indirettamente in favore della collettività23. L’attività che caratterizza l’appalto di opere pubbliche è quella che rappresenta nel migliore dei modi tutte le peculiarità di cui è portatrice la p.a. nel momento in cui si accinge a stipulare contratti, con una profonda natura derogatoria rispetto ai contratti di diritto comune. Il contratto di opere pubbliche è stato oggetto della prima disciplina speciale, destinata a regolarne tutti gli aspetti, rappresentata dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, denominata ―legge sui lavori pubblici‖ e dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, in ragione della riconosciuta importanza rispetto alle altre figure contrattuali. Il contratto d’appalto di servizi e di forniture, con il quale l’appaltatore si obbliga a fornire un determinato servizio o determinati beni in favore della 23 In tale ottica i servizi resi direttamente alla collettività sono servizi pubblici (i servizi pubblici essenziali di trasporto, o la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.) e non sono ricompresi nelle norme, comunitarie ed interne, relative all’appalto pubblico di servizi, disciplinanti invece le prestazioni effettuate in favore degli enti committenti; tuttavia, occorre registrare una disomogeneità nella stessa nozione di appalto pubblico di servizi tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Sulla nomenclatura dei servizi contenuta nella direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE e nel decreto di recepimento: X. XXXXXXXX, P. PISELLI, Le categorie di servizi di cui agli All. 1 e 2 del d.lgs. n. 157/1995, in Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, a cura di F. Mastragostino, Padova, Cedam, 1998, pagg. 189 ss.; AA.VV., I servizi pubblici, in Trattato di diritto amministrativo, diritto amministrativo speciale, a cura di X. Xxxxxxx, Tomo II, Milano, Xxxxxxx, 2000; X. XXXXXXX, Pubblica amministrazione e servizi pubblici, in Dir. amm., 3, 2003, pag. 493. Un’interessante analisi in ordine alla nozione stessa di servizio pubblico e alle modifiche del regime di erogazione dello stesso si trova in X. XXXXXXXXXX, I servizi pubblici, intervento al Convegno Dieci anni di riforme amministrative, tenutosi a Roma il 27 maggio 2004, in Giorn. dir. amm., numero speciale, 2004, pagg. 33 ss. pubblica amministrazione, è disciplinato da norme speciali (di contabilità pubblica o di derivazione comunitaria, o norme ad hoc per le forniture ed i servizi) che regolano la formazione della volontà dell’amministrazione e le modalità di scelta del contraente. Tuttavia si tratta di norme che regolamentano l’ appalto solo fino al mo mento dell’ aggiudicazione definitiva. E’ pur vero che il r.d. n. 827/24, riferito a tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa, contiene un’apposita sezione relativa alla fase esecutiva (Sezione III del Capo IV), ma essa è assai scarna rispetto al corpo di leggi e regolamenti successivi che hanno riguardato i soli contratti d’appalto di opere pubbliche. Anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti i contratti di servizi e forniture non hanno ricevuto una disciplina unitaria; essi sono sostanzialmente regolati dalle stesse norme che disciplinano i contratti di lavori pubblici, dalle direttive comunitarie, dalle disposizioni di recepimento delle stesse per gli atti tipici cui appalti sopra la soglia comunitaria ed, in parte, da norme nazionali di settore. Come già accennato, l’opera pubblica produce una trasformazione stabile nel tempo ed è destinata a svolgere una pubblica funzione o ad essere comunque strumentale all’esercizio di un pubblico servizio; è realizzata in favore della collettività che, nella maggior parte dei casi, ne fruisce direttamente (si pensi a strade, ospedali, aeroporti, stazioni ferroviarie, uffici pubblici) ed implica tempi lunghi di esecuzione e notevoli impegni finanziari. Nell’appalto di opera pubblica, sono maggiori i rischi di insuccesso dell’intera operazione, che possono essere evitati con una maggiore ingerenza della p.a. nella fase esecutiva. Negli appalti di servizi e forniture si rinviene poco di tutto quanto è previsto per gli appalti di lavori: innanzitutto, può non esservi la soddisfazione in via diretta di un interesse pubblico determinato; al contratto viene data esecuzione in tempi ridotti rispetto a quelli ordinariamente occorrenti per l ’esecuzione di un’opera, con minimo rischio di contenzioso. Pertanto nel regolamento contrattuale di un appalto di forniture o servizi si trovano molteplici richiami alla disciplina del codice civile e sono poche le clausole del tutto peculiari alla natura pubblicistica del contratto stesso. Le norme del codice civile relative al contratto d’appalto (Capo VII c.c.) sono per la maggior parte riferite al contratto che ha ad oggetto la realizzazione di un’opera. A parte la nozione di appalto contenuta nell’art. 1655 c.c. comprensiva sia da attribuire dell’appalto di opere che di servizi, le norme successive si riferiscono, per lo più, all’appalto d’opera risultando invero incompatibile la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta loro applicazione integrale alle altre ipotesi; si pensi alle norme sulle variazioni concordate del progetto (art. 15961659 c.c.); all'avviso al committente dei difetti della materia (art. 1663 c.c.); alle difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, 1º co.idriche e simili (art. 1664, comma 2, c.c.), ora licenza ; alla rovina e difetti di cose immobili (art. 1597, 3º co., 1669 c.c.). Ciò è dovuto anche alla circostanza che i contratti di appalto di servizi sono figure assai duttili ed eterogenee, che possono essere notevolmente diverse tra loro e con che soprattutto possono racchiudere elementi di fattispecie contrattuali diverse, come la compravendita o la somministrazione. Senza considerare, poi, che il legislatore, nella materia dei servizi, ha preferito talvolta creare norme ad hoc secondo la peculiarità della prestazione resa, piuttosto che dar vita ad una disciplina unitaria. Quanto alle forniture, è lo stesso codice civile a relegarle al diverso ambito dei contratti di somministrazione e di vendita, ritenendole così fattispecie estranee all’appalto. Il contenuto del contratto è una delle peculiari caratteristiche dell’appalto di opere pubbliche il quale, invece di essere liberamente determinato dalle parti (stazione appaltante o contraente) o risultare sottoposto alle sole disposizioni del codice civile in una locazione materia di appalti, è disciplinato, per la quasi totalità del suo contenuto, dalla normativa pubblicistica di settore, cioè da atti che hanno natura vincolante per le parti a durata convenzionaleprescindere dal loro consenso24. In particolare, una determinano il contenuto dell’appalto pubblico il regolamento di esecuzione delle parti comunica all’altra che opere pubbliche e il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12)capitolato generale. E` evidente che questa seconda tipologia Si tratta di disdettadisposizioni aventi natura regolamentare ed in quanto tali direttamente applicabili ai contratti di appalto di opere pubbliche, anche detta licenzaa prescindere dall’espresso rinvio che le parti abbiano fatto nel testo dell’accordo che danno vita ad una sorta di contenuto contrattuale predeterminato e obbligatorio, presenta differenze che lascia poco spazio alla autonomia delle parti, vincolate al rispetto alla disdetta che in- terviene di quanto stabilito in un via generale ed astratta da norme di natura regolamentare. L’art. 43 del nuovo regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 163/06 stabilisce il contenuto minimo dello schema di contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualepredisposto dalle stazioni appaltanti ―per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto‖. Le stazioni appaltanti possono, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` disciplinare esclusivamente gli aspetti residuali. Il legislatore ha ritenuto di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione sovrapporre le proprie disposizioni a quelle eventualmente difformi stabilite dalle parti. Le disposizioni del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596codice civile ed i principi da queste desumibili hanno valore suppletivo, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, applicandosi in assenza di disdetta onorme speciali, comunque, in presenza che nella gerarchia delle fonti assumono una posizione di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)preminenza.

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Xxxxxxxxx. La locazioneconsegna di cosa diversa, Napoli, 1987, 152. 116 X. XXXXXXXXX, Arbitraggio e determinazione, cit., 274 s. 117 Il classico caso scolastico del bene immobile oggetto di un contratto e di cui le parti dispongano confidando in Trattuna sua ben determinata consistenza ignorando invece che questo si sia, ad esempio, accresciu- to a causa di alluvioni. Xxxxxxxxcontraenti e che trova di norma una soluzione (meta) processuale, XXXeventualmente anche tramite arbitrato118. All‟opinione di chi ritiene opportuno distinguere oggetto e contenuto del contratto, 0si contrappone invece quella di chi afferma che essi siano avvicinabili tanto da formare un sol tutto 119 . Di pari passo con tale idea si sviluppa quella secondo cui, Xxxxxxcoincidendo l‟oggetto del contratto con il suo contenuto, 1972discenderebbe una concezione diversa del rap- porto fra determinazione del contenuto contrattuale e identificazione del bene. La prima, 548 s. prendesseinfatti, tra gli atti tipici consisterebbe nella determinazione della prestazione, mentre l‟identificazione del bene avrebbe carattere diverso in quanto esso costituisce solo uno degli elementi del con- tratto120. Una concezione più cauta afferma poi che l‟oggetto entrerebbe a far parte del con- tenuto del contratto inteso in senso ampio, insieme cioè, ad altri elementi dello stesso ri- messi all‟autonomia privata, fra i quali la causa121. Talora accade che le parti a prescindere da una situazione di conflitto o per evitare di trovarvisi, affidino ad un terzo l‟identificazione di un bene nella sua individualità o di talune sue caratteristiche, da loro descritti invece solo genericamente. Al terzo spetta in questi casi un compito meramente ricognitivo della realtà materiale e che richiede il più delle volte precise cognizioni tecniche di cui sia da attribuire la qualifica le parti non sono in possesso. Si avrà allora quella fattispecie di disdettacui si è già fatto cenno, anche quell’atto affine ma distinta dall‟arbitraggio, che prende il nome di perizia contrattuale122. In chiusura si osserva che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con giurisprudenza si è dimostrata molto elastica nell‟interpretare il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio requisito della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta determinatezza dell‟oggetto del contratto di locazio- ne cui all‟art. 1346 cod. civ. Ha ritenuto cioè sufficiente l‟indicazione degli elementi essenziali dell‟oggetto, il quale può comunque essere identificato con durata legaleogni mezzo idoneo, non gravandosulla scorta dell‟art. 1362 cod. civ.123. Ciò detto, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica deve comunque procedersi con molta prudenza nel ri- costruire la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di volontà negoziale delle parti laddove esse abbiano concluso un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finalecon 118 X. XXXXXXXXX, quale quello di impedire la rinnovazione tacita Arbitraggio e determinazione, cit., 276 s. 119 X. XXXXXXXXXXXX, Dei contratti, cit., 129. 120 G. ALPA-X. XXXXXXX, Xxxxxxx e contenuto, cit., 370. 121 X. XXXXXXXX, L‟oggetto del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.ccit., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es336.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico, in TrattStato e Mercato n.25, pp. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (artIII-28. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (artdel prodotto”6. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualeIl distretto italiano non può, quindi, prescindere da una comunità “che è insieme storia, regole non scritte, valori condivisi, e che influisce direttamente sulla produttività e la disdetta non costituisce altro struttura del distretto7” stesso, realtà socio-economica capace di dominare nicchie di mercato rilevanti e che ‘‘una’’ ha saputo affermare come valore intrinseco del prodotto il made in Italy. E' proprio quest'ultima connotazione che distingue in maniera netta il modello distrettuale anglosassone da quello italiano. All'interno del territorio nazionale italiano si sono via via affermati settori merceologici dominanti nei vari distretti industriali manifatturieri, in special modo si è avuto un notevole sviluppo produttivo per i beni durevoli di consumo come pelletteria, calzature, oreficeria, abbigliamento, ect, nonché di beni per la casa quali le lavorazioni in legno, l'arredamento d'interni, marmi, ect.; tutti processi produttivi connotati da alta intensità di lavoro umano, un basso livello di automazione, nonché un bisogno limitato di investimenti sia nella formazione che nelle attrezzature. Diversi sono stati i fattori che hanno favorevolmente contribuito alla nascita dei distretti italiani. Uno dei principali è stato il carattere prettamente artigianale delle moda- lita` imprese attive nel secondo dopoguerra, nonché l'espansione che il mercato nazionale ebbe proprio in quel periodo insieme ad una certa facilità all'accesso dei mercati internazionali ed un substrato culturale adeguato8. Al fine di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione ricapitolare quanto sino ad ora espresso sui distretti e la loro intrinseca natura, come oggetto d'analisi che si pone a metà strada tra settore industriale ed impresa, si rendono illuminanti le parole usate dallo stesso Xxxxxxxxx (tra i più autorevoli studiosi del contratto. Tant’e` vero fenomeno dei distretti industriali) che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale in uno dei suoi scritti li rappresentò come“ un limitato ambito geografico con la quale il locatore comunica al conduttore presenza di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) un insieme di imprese di piccole e medie dimensioni che sono specializzate nelle fasi di uno stesso processo produttivo, con una cultura locale ben definita, e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltrepresentano una rete di istituzioni locali favorevoli all'attenzione, per competitiva e cooperativa, sia fra imprese diverse, sia fra imprese e popolazione lavoratrice”9 Tratti salienti del modello distrettuale italiano, ed assenti in qualsiasi altra formulazione dell'omologo anglosassone, sono quindi la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavvisocomunità locale, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, cementata dall'identità collettiva territoriale in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’otticariconosce e dall'insieme di valori e tradizioni locali condivisi, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.ctanto che 6 xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx/0000/00/00/xxxxxxx-xxxxxxxxx-x-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ 7 xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx cit., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contenuto e l'oggetto in Contratto e contratti: scritti, Milano, UTET, 2011, 116 77 R. XXXXX, X. DE NOVA, Il contratto in Trattato di diritto civile, Torino, UTET, 1993, 126 78 Cass. 19 agosto 1971, n.2561 parti restino vincolate ad un contratto che per l'incertezza del suo oggetto non riesce a soddisfare gli interessi che le parti si erano prefissati o che, in Trattdefinitiva, non possa essere determinato. XxxxxxxxIn particolare, XXXriguardo la determinazione rimessa ad una delle parti, 0è molto alto il timore che essa venga eseguita in modo abusivo, Xxxxxxa discapito della controparte, 1972che, 548 s. prendessenon soltanto, tra rischia di rimanere totalmente estranea alla determinazione, ma anche, di rimanere legata ad un contratto molto sfavorevole. Mentre per quanto riguarda la determinazione rimessa a successivo accordo delle parti, il rischio che si corre è quello che l'oggetto del contratto non venga determinato a causa dell'impossibilità per le parti di raggiungere un successivo accordo. Nonostante tali rischi, sono sempre maggiori le posizioni di apertura verso tali tipologie di determinazione dell'oggetto del contratto. La questione più importante da risolvere riguardo a tali modalità di determinazione è se consentono, effettivamente, di ritenere il contratto valido, in ordine al requisito della sua determinabilità. Per rispondere a tale questione, in ordine alla validità del contratto con determinazione unilaterale del suo oggetto, si analizza l'ampio dibattito che ha interessato per oltre trent'anni la prassi contrattuale della fideiussione omnibus che si caratterizza per il fatto che l'oggetto del contratto sia indirettamente determinabile unilateralmente. La fideiussione omnibus nasce dalla prassi bancaria ed è volta a permettere che un soggetto, detto fideiussore, possa garantire i debiti presenti e futuri di un soggetto debitore, che resta estraneo al rapporto contrattuale, nei confronti della banca creditrice. Lo scopo di una simile prassi, individuato anche in alcune pronunce della Corte di Cassazione, è quello di favorire "l'accesso del terzo garantito alle più svariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi predisponendo uno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta per volta dell'assenso del garante."79 79 Cass. 17 Novembre 1999, n. 12743 Tale scopo, in linea con la generale "propensione a creare accordi elastici che adeguino la garanzia alle mobili esigenze del commercio, trova attuazione nella fideiussione omnibus attraverso il requisito dell'oggetto"80 La clausola contenuta nei contratti bancari si presentava in questi termini: "Il fideiussore si obbliga per l'adempimento di qualsivoglia obbligazione verso codesta azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualsivoglia natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto normativo o a chi gli atti tipici fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di credito documentarie, anticipazioni su titoli o su merci, sconti di cambiali o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi condizionali, riporti, compravendita titoli e cambi." La Corte di Cassazione si occupa per la prima volta del tema della fideiussione omnibus con la sentenza n. 3037 del 1971, nella quale si esprime a favore della determinabilità per relationem dell'oggetto del contratto affermando che: "La determinabilità sussisterebbe, perché il fideiussore, nel garantire obbligazioni future, com'è consentito dall'art. 1983 farebbe riferimento alle somme per le quali la banca facesse poi credito alla persona per cui sia da attribuire egli presta la qualifica garanzia. Questo criterio permetterebbe, allorché la banca facesse valere la fideiussione, di disdettadeterminare con esattezza il dovuto." Inoltre, anche quell’atto si riteneva che la leggedeterminazione effettuata dalla banca non potesse essere considerata arbitraria dal momento che "dette operazioni sono disciplinate dalle rigide regole del sistema bancario e l'obbligazione accessoria è identificabile in funzione della normale attività delle banche nel concedere il credito, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.cinfluente sul contenuto dell'obbligazione.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale" Successivamente la validità del contratto, in una locazione a durata convenzionalerelazione alla determinabilità dell'oggetto, è stata sostenuta con riferimento alla previsione dell'art. 1349, ovvero alla rimessione della determinazione ad un soggetto terzo sulla base del fatto che le somme che vengono erogate dalla banca creditrice al debitore garantito sono frutto di un accordo tra una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione fideiussione, la banca, ed un soggetto terzo, il debitore garantito, che come si è detto resta estraneo al contratto di tempo» (rectiusfideiussione. Tale posizione non può che essere oggetto di critica in quanto il soggetto considerato come terzo, nonostante sia formalmente estraneo al contratto di fideiussione non può essere considerato sostanzialmente terzo, in quanto i suoi interessi ricadono nel contratto 80 E. NAVARRETTA, Fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia: osservazioni su un decennio di giurisprudenza, in Quadrimestre, 1990, 695 di fideiussione del quale egli può concorre a determinare l'oggetto, con termine tale affermazione la Corte di scadenza previsto ex lege), at- teso Cassazione ha ribaltato la sua posizione.81 La Corte di Cassazione con la sentenze n. 3362 del 1989 ha introdotto nella discussione circa la validità del contratto di fideiussione il principio della buona fede. In tale caso il ricorrente non aveva sottoposto a questione l'ammissibilità in astratto della fideiussione ma chiedeva che la licenza garanzia fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti in relazione ad alcune operazioni bancarie che sarebbero state compiute in modo irregolare da parte dei funzionari della banca, consapevoli del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Tale sentenza ribadisce la validità della fideiussione omnibus ma al contempo introduce i principi di correttezza e buona fede come limiti all'operatività della fideiussione omnibus. In particolare: "La buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito col proposito doloso di recare pregiudizio, ma anche se il comportamento non sia stato improntato alla schiettezza, alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale che integrano il contenuto della buona fede."82 La giurisprudenza non si è occupata di elaborare i comportamenti che non avrebbero integrato il rispetto da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede, tema al quale si è interessata la dottrina, che ha individuato tre criteri: il livello di estraneità del fideiussore nei confronti del debitore principale, criterio che difficilmente viene preso in considerazione a causa del rapporto di fiduciarietà che lega fideiussore e debitore garantito; la dimensione del dissesto patrimoniale del debitore, non nel senso di escludere le concessione di ogni tipo di operazione a rischio ma, nel senso di evitare che venga concesso un credito nel caso in cui il debitore si trovi in una situazione di insolvenza, ed infine, la situazione soggettiva della banca che si lega ancora una volta alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore stesso. In particolare, si escludeva dalla garanzia fideiussoria "il credito occulto, cioè non concesso attraverso i normali canali istituzionali o non adeguatamente rappresentato dalle scritture contabili,"83 "le anticipazione accordate in modo arbitrario,"84 "le operazioni bancarie non assimilabili al 81 Cass., 31 agosto 1984, n. 4738 82 Cass., 5 gennaio 1966, n. 89 83 Trib. Napoli 15 novembre 1990 84 Cass. 28 gennaio 1998, 831 normale esercizio dell'attività creditizia e imputabili allo scorretto comportamento dei funzionari infedeli."85 Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione sposta la propria attenzione, in relazione alla tutela da possibili abusi, dalla fase della conclusione del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso quella della sua esecuzione, andando a diminuire, se non ad eliminare quel primo schermo di far valere) tutela che la scadenza determinabilità dell'oggetto del contratto appresta ai contraenti. Il dibattito riguardante la validità del contratto di fideiussione omnibus ha trovato termine nella modifica dell'art. 1938 ad opera della l. 154/1992 che ha previsto un termine che opera automaticamente ed tetto massimo per l'obbligazione condizionale o futura per le quali il fideiussore garantisce. Nella figura contrattuale in ordine al qualequestione, quindi, il legislatore ha ritenuto che gli apporti positivi di una determinazione unilaterale dell'oggetto del contratto non fossero superiori rispetto ai rischi di abuso che questa comportava; inserendo un correttivo, quale un tetto massimo per il quale il fideiussore garantiva, ha permesso la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` tutela di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione tale soggetto da eventuali determinazione abusive. Le posizioni della giurisprudenza e della dottrina in ordine alla figura della fideiussione omnibus costituiscono interessante materiale per lo studio della determinazione unilaterale dell'oggetto del contratto. Tant’e` vero Inoltre, la soluzione apportata dal legislatore costituisce conferma della necessità che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596lo strumento della determinazione unilaterale dell'oggetto del contratto possa essere utilizzato per procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale ma con la quale il locatore comunica necessaria previsione di alcuni correttivi, che comportino maggiore o minore tutela della controparte, sia in relazione alla tipologia contrattuale in esame che in relazione al conduttore particolare tipo di considerare ope- rativo il termine finale contraente.86 Una conferma di tale posizione viene anche da parte della dottrina che si è occupata del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio tema della cosa locata. Inoltrefideiussione nel vivo della discussione, per laddove affermava la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta validità del contratto di locazio- ne con durata legalema al contempo esprimeva preoccupazione per eventuali comportamenti abusivi della banca e richiedeva che in proposito venissero prese adeguate misure.87 85 Cass. 18 marzo 1991, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo 2890 86 Vedi al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.criguardo paragrafo 4.2., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contratto collettivo d’impresa, Xxxxxxx, Milano, 1963, p. 2; M. TI- RABOSCHI, L’efficacia temporale del contratto collettivo di lavoro: atipicità dello schema ne- goziale, giuridicità del vincolo e cause di scioglimento, in TrattDir. Xxxxxxxxrel. ind., XXX1994, 0pp. 90-91; sul ruolo che le variabili economiche, Xxxxxxpolitiche, 1972tecnologiche e sociologiche hanno sulla for- Peraltro, 548 s. prendessequesta operazione di adattamento delle «infrastrutture» civili- stiche al contratto collettivo risulta meno complessa di quanto sembri dalla mera enunciazione del principio, soprattutto nel caso che ci occupa. Vero è, infatti, che, a causa di una lacuna interna, il diritto del lavoro è costretto a ricorrere a strumenti e categorie, «infrastrutture e snodi» che appartengono al diritto civile, ma ciò non significa che tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdettai due sistemi esi- sta uno scambio unidirezionale, anche quell’atto dal diritto civile a quello del lavoro, che la leggerende le categorie del primo totalmente estranee alla realtà del secondo. In altre parole, ora denomina disdetta (art. 1596l’interprete non si trova ad utilizzare uno strumento del tutto avulso dal sistema giuslavoristico, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione né impone a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in quest’ultimo un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltrepara- digma che, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavvisosua struttura monolitica, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13)interviene modificandolo nei suoi tratti peculiari. In quest’otticarealtà, il termine licenza finisce per essere individuato come vi è tra i due ordinamenti una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del verocontinua dialettica, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto uno scam- bio di modelli e di soluzioni che creano un circuito di influenze recipro- che, come avviene nel- l’artdi interazioni ed integrazioni profonde 20, senza che però ciò interferi- sca su «l’indipendenza di ciascuno di essi rispetto all’altro, né tanto meno importi l’assorbimento dell’uno all’interno dell’altro» 21. 1612 c.cmazione della fattispecie contratto collettivo vedi ancora X. XXXXXXX, Relazioni industriali e procedure concorsuali, cit., e` associata al recessop. 39. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi 20 Esemplare a questo proposito può considerarsi quanto avvenuto con l’emanazione della legge n. 675/1996 in tema di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15)privacy. Nell’ambito delle locazioniIl diritto del lavoro, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: conosceva già da tempo norme dirette alla tutela della riservatezza intra ed extra aziendale del lavoratore. Si pensi agli artt. 2, 3, 4, 2º co. 5, 6, e 278 dello Statuto dei Lavoratori. Rispetto a tali norme, 8º co.che l’art. 43, l. legge n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (675/1996 faceva espressamente salve, e che gli artt. 4113 e 144 del d.lgs. 30 giu- gno 2003, 1º co. n. 196 richiama espressamente, non solo la legge sulla privacy non detta nulla di specifico, ma è ben possibile ipotizzare che il diritto civile guarderà alle soluzioni già ela- borate sul terreno del diritto del lavoro per affrontare almeno alcune delle tematiche che nasceranno dall’applicazione della legge. Dunque, ecco un primo scambio di modelli tra l’uno e 27l’altro ordinamento. Per altro verso, 7º co.però, l. la legge n. 392/1978)(17)675/1996 ed ora il d.lgs. Paren. 196/2003, tuttaviaoffrono al diritto del lavoro lo strumento per affrancare definitivamente il dirit- to alla riservatezza del lavoratore, da escludere un’assimilazione sancito dall’art. 8 Stat. Lav. L’aver elevato a diritto auto- nomo quello alla privacy comporta, nel diritto del lavoro, che la norma di cui all’art. 8 Stat. Lav. può valere di per sé e non, come è sempre stata considerata, connessa al divieto di discriminazione di cui agli artt. 15 e 16 Stat. Lav. Ecco, dunque, che si completa per que- sto verso il rapporto circolare tra le figure i due ordinamenti. Per un approccio metodologico ana- logo si veda X. XXXXXXX, Consuetudini ed usi nel rapporto di lavoro subordinato, Xxxxxxx, Milano, 2006 ed in part. p. 6 ss. nonché ancora X. XXXXXXX, Diritto del re- cesso lavoro e della disdettadiritto pri- vato: uno sguardo dal ponte, cit. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effettiDi recente, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura sul tema, X. XXXXXXXX, Diritto civile e diritto del lavoro. Le prospettive di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimentiun’antica vicenda scientifica, in assenza di disdetta oArg. dir. lav., comunque2008, p. 720 non- ché X. XXXXXXXX, Diritto privato e diritto del lavoro, in presenza di una disdetta intempestivaArg. dir. lav., deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto2009, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)p. 947.

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Xxxxxxxxx. La locazione, in Tratt. XxxxxxxxXxxxxxxxxxxx, XXX, 0, XxxxxxTorino, 1972, 548 s. prendesse4, tra gli atti tipici cui sia da attribuire osserva «La legge offre la qualifica definizione del contratto, e cioè del mezzo giuridico attraverso il quale viene posto in essere un rapporto di disdettalocazione, anche quell’atto e non del rapporto stes- do un canone, destinato alla registrazione, inferiore a quello realmente pattuito. Le medesime parti, contestualmente alla stipula del contratto, con controdichiarazione scrit- ta, convengono che il canone indicato nell’accordo registrato debba essere aumentato. Il contratto di che trattasi risulta stipulato nel 2003, ne consegue che la leggenorma di riferimento è quella della originaria formulazione dell’art. 13 della L. n. 431 del 1998 secondo la quale «é nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quel- lo risultante dal contratto scritto e registrato». La problematica sorta, ora denomina disdetta e che ha dato vita a pronunciamenti da parte del giudice di merito, con riferimento alle domande svolte nei vari giudizi dalle parti in causa, riveste particolare im- portanza in quanto, oltre ad avere un evidente risvolto fiscale, ha conseguenze sul piano civili- stico. In riferimento a tale ultimo aspetto, si tratta di capire se il contratto contenente un accordo dissimulatorio, diretto a frodare il fisco, sia nullo in tutto o in parte, vale a dire se il contratto venga meno definitivamente e totalmente o se, diversamente, venga sanzionato con la nullità so- lamente l’accordo di maggiorazione del canone. Contribuisce a complicare la questione una norma avente carattere generale e richiamata dal- la stessa Corte di Cassazione, ovvero l’art. 10 della L. 27 luglio 2000 n. 2012 (art. 1596, 1º co., c.c.intitolata “Dispo- sizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il secondo la quale, in particolare, «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nulli- tà del contratto». A fronte di questa complessa situazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18213 del 17 settembre 2015, offrono una locazione a durata convenzionaleargomentata soluzione al problema attra- verso una preliminare analisi dell’art. 1414 c.c. In sostanza, una delle se è vero che, secondo l’art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto giuridico tra le parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in 4 e qualora le parti abbiano inteso concludere un contratto diverso da quello apparente (c.d. contratto dissimulato) è questo ad avere efficacia tra di locazione «senza determinazione esse, purché, ov- viamente, siano presenti i requisiti di tempo» (rectiussostanza e di forma richiesti dalla legge, con termine non di scadenza previsto ex lege)due negozi giuridici dobbiamo parlare, at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso bensì di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al qualeuna fattispecie complessa 5. Occorre dimenticare, quindi, chiarisce la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che Corte, la legge definisce come non necessaria la disdetta vecchia suddivisione tra negozio simulato e negozio dissimulato (art. 1596, 1º co., c.c.terminologia utilizzata dal ricorrente in Cassazione), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, poiché siamo in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma “unità morfologica” delle manifestazioni di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)volontà.

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Xxxxxxxxx. La locazioneIl contratto nel diritto inglese, in Tratt. Xxxxxxxxcit., XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 p. 268 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto chiarisce che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed undue influence è stata “elaborata esclusivamente dall’equity in ordine al qualeprincipio etico secondo cui una persona non può approfittare, quindia danno di un’altra, del rapporto di fiducia o di confidenza esistente tra loro o, per altro verso, dello stato di necessità o di bisogno economico o di debolezza psicologica in cui taluno si trovi. […] il dictum […] secondo cui la rilevanza invalidante riconosciuta all’undue influence non sarebbe che ‘a result of inequality bargainig power’ rispecchia bene la realtà giuridica anglosassone in tema di contratto laddove quell’inequality la si intenda riferita non già al rapporto tra prestazione e controprestazione, ma al confronto tra le capacità o potenzialità contrattuali delle parti, siano esse economiche che psicologiche”. 79 XXXXXXX-XXXXXXX, Contracts, cit., p. 440 insistono sulla fairness of bargain and inequality, e cioè sulla giustizia dello scambio. 80 UCC 2-302, subsection (1): “if the Court as a matter of law finds the contract or any clause of the contract to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the unconscionable clause, or it may so limit the applications of any unconscionable clause ad to avoid any unconscionable result”. 00 Xxx. X.X. XXXXXXXXXX, Contracts, cit., p. 310 ss. correttezza del commercio”. È stato rilevato che: “la previsione del principio di un intervento esterno alle parti nella definizione del loro regolamento di autonomia attesta il rilievo che ha nella prassi commerciale internazionale il mantenimento in vita del rapporto contrattuale. Il compito attribuito al giudice appare senza dubbio impegnativo, dovendosi egli fare interprete delle diverse esigenze di parti sovente economicamente, socialmente e culturalmente assai lontane tra di loro. Si è certamente tenuto presente il ruolo rilevante che ha in questa situazione il ricorso all’arbitrato internazionale, che per le sue caratteristiche meglio può realizzare un intervento correttivo condotto al fine di rendere il contratto […] conforme ai reasonable commercial standards of fair dealing”82 Sotto il profilo funzionale, invece il problema si verifica quando, a fronte di eventi improvvisi e costituenti vis maior (un improvviso aumento dei prezzi, un inaspettato ostacolo nell’esecuzione della prestazione) il contratto non contiene clausole (c.d. hardship clauses) negoziate appositamente dalle parti allo scopo di risolvere i conseguenti problemi di adattamento o di redistribuzione del rischio contrattuale, la disdetta cui funzione specifica è quella di comporre in qualche modo il conflitto di interessi determinato dal prodursi di eventi in contrasto con i presupposti dell’iniziativa economico-contrattuale. In difetto della regolamentazione contrattuale, gli ordinamenti di civil law fanno applicazione della c.d. clausola rebus sic stantibus come limite al principio pacta sunt servanda83: il richiamo è alla disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per eccessiva onerosità sopravvenuta, a cui la dottrina aggiunge la presupposizione e dell’alea implicita. Nella common law - come noto - la responsabilità contrattuale era regolata dal principio della absolute liability enunciato nel caso Paradine v. Jane84, in base al quale nell’ipotesi in cui un obbligo sia assunto volontariamente a mezzo di un contratto, l’obbligato rimane vincolato (e quindi è tenuto al risarcimento dei danni) anche se l’adempimento è divenuto impossibile per causa a lui non imputabile. Nel caso Xxxxxx v. Calwell85 i giudici inglesi fissarono il principio in base al quale nei contratti in cui l’adempimento dipende dalla esistenza dello specifico bene dedotto in obbligazione o della persona che deve rendere la prestazione, si può riconoscere una condizione implicita, per cui l’impossibilità della prestazione derivante dal perimento della cosa o della persona costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` esimente. Successivamente la doctrine of impossibility venne estesa dall’ipotesi di comunicazione dell’intenzione distruzione materiale dell’oggetto della prestazione a quella più generale del venir meno dello stato di non volere una rinno- vazione cose assunto da entrambe le parti quali fondamento del contratto. Tant’e` vero che contratto (frustration of purpose): ricorre la frustration quando la legge definisce come riconosce che, senza colpa di alcuna delle parti, un obbligo contrattuale non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (può essere adempiuto in quanto le circostanze nelle quali l’adempimento è richiesto lo renderebbero qualcosa di disdetta) stessoradicalmente diverso rispetto a quanto era stato pattuito nel contratto86. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio regola della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta frustration prevede pertanto una rigida alternativa fra mantenimento in vita del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. nei suoi termini originari e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione risoluzione del rapporto, attraverso mancando la produzione possibilità di adattamento del particolare effettoregolamento negoziale ad opera del giudice: ancora una volta la sanctity 82 X. XXXXXX, pro- prio L’equilibrio delle posizioni contrattuali nei Principi Unidroit, cit., p. 111. 83 Cfr. il classico lavoro di G. OSTI, Revisione critica della locazioneteoria della impossibilità della prestazione, consistente nell’impedire la rinnovazione in Xxx. xxx. xxx., 0000, x. 00. 84 Paradine x. Xxxx, 00 Eng.Rep. 897 (K.B. 1647). Osserva X. XXXXXXX, La morte del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma cit., p. 41: “nessun sistema giuridico ha mai messo in pratica una teoria di questo rappresenta una peculiarita`responsabilità contrattuale oggettiva. Il recessonostro sistema, invecedurante il secolo scorso, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto può considerarsi l’unico che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18)abbia proclamato una tale teoria”.

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