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Definizione di Ulteriore

Ulteriore giurisprudenza nonché approfondimenti vari sono consultabili nella sezione
Ulteriore questione dibattuta è stata quella relativa al problema della titolarità del fondo. Ciò per la difficoltà di conciliare opposte esigenze, rappresentate, da una parte, dalla necessità di assicurare alla società di gestione la piena autonomia e un incisivo potere di disposizione sui beni che costituiscono il patrimonio del fondo, e dall’altra, dall’esigenza di indirizzare l’attività al perseguimento e al soddisfacimento dell’interesse dei partecipanti e attribuire loro i risultati economici della gestione60. Il ricorso all’istituto del Trust, noto negli ordinamenti di common law, ha consentito di poter contemperare le suddette diverse esigenze, realizzando la coesistenza, su un unico patrimonio, di un 59 LENER A., Costituzione e gestione dei fondi comuni, in Foro italiano, 1985, V, pag. 201; GADO, «Le clausole sulla gestione nei regolamenti dei fondi comuni», in Riv. soc., 1990, 1418, pag. 26; COSTI, Autonomia e responsabilità delle società di gestione, in Dir. ed econ., 1988, pag. 224; FERRO XXXXX, I contratti associativi, Milano, 1976, pag. 188; D’XXXXXXXXXX, L’attività di sollecitazione del pubblico risparmio, Sistema finanziario e controlli: dall’impresa al mercato, Milano, 1986, pag. 98; XXXXXXXXXX, I contratti di intermediazione mobiliare, Milano, 1992, pag. 30; XXXXXXXXX, Il controllo sui fondi comuni: intermediazione nel credito e tutela del risparmiatore, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, I, pag. 255. 60 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 1999, n. 608, in cui il Supremo Consesso rileva che la titolarità dei beni, facente parte dei fondi, spetta agli stessi fondi quali centri autonomi di interessi, in base ai peculiari caratteri a essi espressamente attribuiti dalle norme di legge (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), salve le necessarie annotazioni riguardanti il vincolo gestorio esistente, anch’esso fissato in modo espresso dalla normativa vigente in materia; secondo la richiamata pronuncia, «la sottoscrizione di quote dei fondi di investimento immobiliare, subordinata all’apporto dei beni immobili, è parte di un negozi bilaterale a prestazioni corrispettive, dalla quale derivano effetti traslativi in ordine alla titolarità dei beni destinati all’istituzione dei fondi immobiliari stessi». ordine duplice di diritti di proprietà. Tale strumento, purtroppo, non trova effettiva e costante applicazione negli ordinamenti di civil law. L’ ostacolo al ricorso al trust può rintracciarsi sostanzialmente, nel principio del numerus clausus dei diritti reali e ...
Ulteriore elemento di garanzia nel “sistema integrato 231/190” è la presenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che si aggiunge all’Organismo di Vigilanza ex n. 231/2001. L’effetto “integrativo” della normativa anticorruzione sul modello 231 appare particolarmente rilevante al fine di potere limitare l’effetto “risalita” sulla capogruppo (connesso all’evoluzione dell’interpretazione dell’“interesse di gruppo”) in ambito D.Lgs. n. 231/2001. Si consideri le società del gruppo avendo separata autonomia giuridica sono tra esse formalmente terze e che lo stesso concetto di danno nei confronti di una società del gruppo può trovare differente modulazione laddove considerato in un’ottica “compensativa”. L’enucleabilità sul piano civilistico di un “interesse di gruppo” idoneo a giustificare anche scelte di gestione apparentemente svantaggiose per le singole componenti del gruppo medesimo, trova del resto esplicito riferimento in varie disposizioni normative, tra cui l’art. 2497 C.C. (limitazione di danni arrecati nell’attività di direzione e coordinamento ai soci ed ai creditori delle società del gruppo, qualora trovino compensazione nel risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento), l’art. 2497 ter C.C. (ammissibilità che decisioni assunte da società del gruppo siano influenzate dall’attività di direzione e coordinamento della capogruppo in quanto funzionali alla realizzazione di un interesse della controllata), l’art. 2634 C.C. (clausola di salvaguardia dei gruppi nel reato di fedeltà patrimoniale, laddove si ritiene non ingiusto “il profitto della società collegato o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo). In un gruppo societario, in cui il problematico affacciarsi di un possibile “interesse di gruppo” può sfumare il concetto di danno alla società e di vantaggio della stessa (con le conseguenti incertezze sull’esclusione dell’effetto “risalita” nei confronti della capogruppo), è evidente che un sistema di prevenzione non incentrato unicamente sul vantaggio e/o interesse della società, ma obbligatoriamente “completato” dalle misure anticorruzione per la prevenzione del danno alla stessa offra una maggiore tutela per il gruppo di società pubbliche rispetto a quello di società di diritto comune sul versante della stessa responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001. La determina ANAC 8.11.2017, n. 1134 detta alcune disposizioni spe...

Examples of Ulteriore in a sentence

  • Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

  • Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

  • Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

  • Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento).

  • Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell’Unione Europea.


More Definitions of Ulteriore

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.
Ulteriore garanzia per il lavoratore iscritto senza una espressa manifestazione di volontà sarà, come già detto, quella prevista dal diritto di recesso (art. 6) che può essere utilizzato dopo l’adesione: tale lavoratore dispone, infatti, di un termine di trenta giorni per recedere, senza costi e senza dover indicare alcuna motivazione.
Ulteriore elemento di eterogeneità è rappresentato dai differenti livelli di personalizzazione e parametrizzazione delle soluzioni applicative implementate, generalmente dipendente da: • Aderenza delle soluzioni adottate ai processi gestionali e di supporto delle specifiche Amministrazioni; • Efficacia delle azioni di reingegnerizzazione ed efficientamento dei processi e dei sistemi. Il fornitore, in fase esecutiva e contrattuale, nel definire ed implementare le soluzioni tecnologiche, dovrà tenere conto anche delle iniziative progettuali trasversali sopra citate, in una logica di riuso ed al fine di assicurarne l’interoperabilità e la cooperazione applicativa. Inoltre il fornitore dovrà porre particolare rilevanza alle Linee guida e regole tecniche emesse dall’AGID in merito alla Gestione dei Procedimenti Amministrativi, in cui sono stati definiti: il modello di riferimento, l’architettura tecnologica ed i requisiti funzionali e non funzionali dei Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi della Pubblica Amministrazione. Infine il fornitore dovrà operare tenendo conto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale in relazione alla pratica del riuso del software, in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, il riuso rappresenta la possibilità per una P.A. di riutilizzare gratuitamente programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra Amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze. Il contesto applicativo-tecnologico in uso presso la singola Amministrazione sarà rappresentato al fornitore aggiudicatario al momento della stipula del singolo Contratto esecutivo da parte di ciascuna Amministrazione locale contraente.
Ulteriore elemento di novità che amplia la possibilità di partecipazione è la reintroduzione dell’anticipazione del 20% del prezzo nei confronti delle imprese. Vi un altro aspetto certamente positivo, che non tarderà a mostrare i suoi benefici, ovvero quello della qualificazione sia delle stazioni appaltanti, sia degli operatori economici. Questi alcuni degli elementi qualificanti e Assoimmobiliare vuole dare un contributo allo sviluppo ed nell’affinamento di queste importanti nuove regole. Avvertiamo chiaramente infatti, che vi è necessità di fare squadra con tutte le componenti istituzionali, e fra queste l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si occupano direttamente ed indirettamente dell' industria immobiliare e con i soggetti pubblici che hanno un ruolo attivo come Demanio, Consip e Cdp in particolare, oltre agli Enti Locali (sistema ANCI) alimentando un dibattito proficuo e stimolante per applicare regole certe e chiare che rispondano alle esigenze di un mercato globale. *** E’ dubbio che possano avere rilevanza le condanne penali per reati commessi nell’esercizio della professione elencate dall’A.N.A.C. In questo modo, la categoria dei reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, volutamente espunta dalle autonome cause di esclusione, rientrerebbe in gioco, con un effetto di dubbia coerenza con le intenzioni del legislatore. Si osserva in proposito che l’esemplificazione legislativa (art. 80, comma 5, lett. c) sembra alludere a situazioni strettamente aderenti alla gestione di pregressi rapporti professionali dell’operatore con la stazione appaltante (anche diversa da quella che abbia bandito la gara di cui si tratti); per cui l’ampliamento del novero delle situazioni rilevanti ai reati richiamati dall’A.N.A.C. potrebbe finire per ricomprendere situazioni eccessivamente generiche rispetto agli obiettivi ricavabili dal contesto normativo. Con rischio di proliferazione del contenzioso. Inoltre, non è chiaro il motivo per cui l’A.N.A.C. sottolinea l’esigenza che la vicenda risolutiva di precedente rapporto contrattuale debba risultare da accertamento giudiziale passato in giudicato; mentre ritiene - poi - non necessario l’accertamento della responsabilità contrattuale del contraente in relazione alla più generale situazione di inadempimento contrattuale, giudicando sufficiente, in questo caso, una motivata valutazione della PA in ordine all’inidoneità della carenza accertata a far venire meno la fiducia della stazione...
Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
Ulteriore elemento di riferimento per la determinazione del compenso è rappresentato dalle ore ordinarie di lavoro prestato dal personale. Non sono state previste fattispecie equiparabili alla presenza in servizio. Le ore dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1 e 2, del CCNL, titolari delle prerogative sindacali di cui agli artt. 5, 8 , 11 e 12 del CCNQ/98, sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza. Utilizzazione del Fondo Anno 2014 (importi al netto degli oneri riflessi) Stabilizzazione indennità di Agenzia € 7.128.655,76 Passaggi economici all'interno delle aree € 25.955.840,23 Posizioni organizzative € 73.500,00 Incarichi responsabilità € 1.912.300,00 Indennità di confine, di disagio e di rischio, e per centralinisti non vedenti € 4.200.000,00 Lavoro straordinario € 16.200.000,00 Turnazione € 5.265.523,91 Premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio € 13.391.368,36 Sulla base di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2-bis¸ del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’importo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2014 non può superare il “tetto” di € 87.238.445,32, al netto degli oneri riflessi.