Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 83, c. 9 del D.LgsCodice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. n. 163/2006In attuazione del disposto dell’art. Secondo quanto previsto 89 del predetto disposto normativoCodice dei Contratti, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini il concorrente allegadi quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusioneesclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 4989, comma 2c. 1, lettD.Lgs. a), Codice dei Contrattin. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello F); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante (utilizzando preferibilmente il possesso dei requisiti modello G) di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associato associata o consorziato consorziata ai sensi dell’art. 34 45 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 53. contratto, contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essecontratto. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento: • per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla garamorali, con specifica indicazione di idoneità professionale o dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (arttecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 49[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]; • per l’esecuzione delle opere, come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 211 del Codice (nella fattispecie, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei ContrattiOS30). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 30 % dell’importo contrattualeCodice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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Samples: Partenariato Pubblico Privato, Partenariato Pubblico Privato

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla garamorali, con specifica indicazione di idoneità professionale o dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti tecnico/professionale di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)natura strettamente soggettiva. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 30 % dell’importo contrattualeCodice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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Samples: Service Agreement, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione generali e di idoneità professionale. In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario Parte II^ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (art. 49, comma 2, lett. aAllegato n. 1), Codice dei Contratti); 2dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore Il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.1) dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente. L’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e specialeche ricorre all’avvalimento (avvalimento cd. “tecnico od operativo”) dovrà, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta inoltre, produrre la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in seguente documentazione: - originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 conforme del D.P.R. n. 445/2000, contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essedell’appalto. Ai A tal fine, ai sensi dell’art. 88 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 DPR n. 207/2010 del D.P.R. n.207/2010, il contratto deve di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le • oggetto, risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La ; • durata; c. Ogni ; • ogni altro utile elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo grupporesponsabilità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contrattiecc...). Il concorrente e l’impresa suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualedall’impresa ausiliata.

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Samples: Appalto, Appalto Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti,anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente allega, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a pena disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di esclusione, la documentazione richiesta dall’artqualità. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento subappaltatore nei limiti dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esseprestati. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 4989, comma 23 del Codice, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – provvede a pena sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisitiselezione. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di subappaltatorealtri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste al punto c) del paragrafo 2, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.“Requisiti di partecipazione”:

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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Assistenza Scolastica, Disciplinary Regulations for School Assistance Services

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti tecnico e professionale di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. acui alle lettere b), Codice dei Contrattic, d); 2, e), f), g) ed h) del punto D.I) del presente disciplinare a norma dell’art. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario attestante deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e specialepartecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con le stesse modalità previste per cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ob- bligandosi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata du- rata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 avvalimento (articolo 49, comma 2, lett. eallegato n. 9) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’ap- palto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presenta- zione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presen- tato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e del valore economico astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di ciascuna gara. Il contratto di esse. Ai avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 88 89 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiutodel Codice, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini messe a disposizione dall’au- siliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico , si evidenzia che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della la defi- nizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in relazione alle prestazioni quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di congruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contrattocontratto (c.d. avvalimento operativo). Ai sensi fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiu- dicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 4989, comma 8co. 9, del Codice d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei Contrattirequisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, non è consentito – a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualere- quisiti.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il Qualora l’impresa concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di carattere economicoordine speciale richiesti, finanziario, tecnico, organizzativo può integrarli avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il In tal caso occorre allegare: a) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliato) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente allega(ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, con la quale attesta: 1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui l’impresa concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti; 2. le complete generalità dell’impresa ausiliaria ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione dell’impresa concorrente ausiliata. 3. allegato, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essedell’appalto. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: specificare esattamente l’oggetto (le risorse e messe a disposizione, i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni , le modalità di relazione e di supporto tra ausiliato e ausiliario), la durata ed ogni altro utile elemento utile ai fini dell’avvalimento. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata presentata, da parte dell’impresa ausiliata, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artgruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice dei contratti in materia di normativa antimafia nei confronti dell’impresa ausiliaria, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. b) Dichiarazione (fac-simile allegato C soggetto ausiliario) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale attesta: 1. le proprie generalità; 2, lettere f. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti 3. di obbligarsi nei confronti dell’impresa concorrente (ausiliata) e g)della Fondazione Xxxxxx Xxxx a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, Codice dei Contratti). Il concorrente nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e l’impresa ausiliaria sono responsabili rendersi responsabile in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 4. Ai sensi dell’artche non partecipa a sua volta alla stessa gara, per il medesimo lotto, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 1. 49L’avvalimento non si esaurisce in una dichiarazione di intenti, comma 8ma deve concretizzarsi in un effettivo legame tra ausiliato e ausiliario che permette al primo, grazie al supporto concreto del Codice dei Contrattisecondo, di eseguire l’appalto alle condizioni stabilite dalla Stazione appaltante. Pertanto la FEM si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti in merito al rapporto tra ausiliato e ausiliario come definito nel contratto di avvalimento. Qualora l’impresa concorrente (ausiliata) non è consentito – fornisca tali integrazioni/chiarimenti entro il termine perentorio assegnatole, ovvero fornisca delle informazioni insufficienti a pena consentire alla FEM di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più verificare la serietà e affidabilità del legame nascente dal contratto di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatoreavvalimento, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeviene esclusa con provvedimento motivato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art1. 49 Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, che partecipa ad una specifica gara può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e organizzativo, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA, richiesti dal bando, avvalendosi dei requisiti di quelli posseduti da un altro soggetto o della certificazione SOA di un altro soggetto. 2. A tali fini L’Ente, avuto riguardo alla natura o all’importo dell’appalto, può prevedere che l’avvalimento possa essere utilizzato solamente in relazione ai requisiti economici o tecnici, ovvero per integrare, in una data misura o percentuale da indicarsi nel bando di gara, i requisiti economici o tecnici già posseduti dai concorrenti. 3. In ogni caso, il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento che intende avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (artaltrui è tenuto a presentare tutte le dichiarazioni prescritte dall’art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione 2 del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;Codice. 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle dell’Ente per ciò che concerne le prestazioni oggetto del contratto. 5. Ai sensi dell’artNell’ambito di una medesima gara, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 49L’Ente, comma 8in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni oggetto del contratto, del Codice dei Contratti, può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Per i lavori non è comunque consentito il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative ad una medesima categoria. 6. Non è consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, salvo l’eccezione prevista dall’art. 49, comma 9 del Codice. 7. Non è, altresì, consentito che nella stessa procedura partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 8. L’operatore economico ausiliario può assumere Nel caso di avvalimento, il ruolo contratto eventualmente aggiudicato deve essere eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale pertanto dovrà essere rilasciato il relativo certificato di subappaltatoreesecuzione. 9. Con riferimento esclusivo ai lavori, nei limiti la possibilità di avvalersi dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria è prevista alle sole condizioni indicate nell’art. 50 del 30 % dell’importo contrattualeCodice.

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Samples: Regolamento Per I Contratti

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 Ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei Contratti, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicocapacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, finanziarioavvalendosi della capacità di altri soggetti, tecnicoanche, organizzativo in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di un cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, né per il soddisfacimento dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all’articolo 11.4 del presente Disciplinare. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto Quadro. Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaAi sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’artche della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 49 Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti), l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione: a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria; 2. dichiarazione b. la Dichiarazione di cui all’Allegato 4, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima: i. attesta il possesso dei requisiti generali di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 3ii. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente carente; iv. di obbligarsi verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante di osservare i principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021; v. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio c. l’originale o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o la copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l'ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 (si precisa che il contratto deve riportare in modo compiutonon dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti; d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria; e. [eventuale se l’AUSILIARIO occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’articolo 11.4 del presente Disciplinare, prodotta dall’ausiliaria secondo le modalità specificate al punto L) dell’articolo 18.1 del presente Disciplinare; f. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello sub Allegato 8 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto M dell’articolo 18.1. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 4989, comma 21, lettere f) e g)ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti). Il concorrente Ad eccezione di quanto sopra, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall’ausiliaria in ordine all’insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l’ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, previa valutazione e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell’adozione di misure correttive al fine di rimediare all’irregolarità contestata, ai sensi dell’art. 49dell’articolo 89, comma 8co. 3, del Codice dei Contratti, non al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è consentito sanabile a pena e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di un concorrente parità, purché redatto e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualetrasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn attuazione del disposto dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, in raggruppamento di cui agli artt. 45 e 46 del Codice – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicoeconomico finanziario e tecnico-professionale, finanziarioavvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaanche partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento prescindere dalla natura giuridica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, legami con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)questi ultimi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 4989 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 8, 7 del Codice dei Contratticontratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’operatore economico ausiliario Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati: 1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del 30 % dell’importo contrattualeDPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata); 2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare: a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti); c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento da allegarsi in copia. 3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Service Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale ad eccezione della categoria SIOS OS18-A (superiore al 10% dell’importo dei lavori posti a base di gara) e delle categorie da Sistema di Qualificazione, organizzativo avvalendosi dei requisiti a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione entro il termine di gara - e precisamentepresen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: 1. dichiarazione sottoscritta a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contrattirappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); 2b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. dichiarazione sottoscritta Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante contratto di avvalimento. Nell’ipotesi in cui il possesso concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di ordine generale e specialealtro Operatore Economico, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 compreso il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. di avvali- mento). La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso mancata produzione della dichiarazione di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo o del contratto di avvalimento, può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (artes. 49, comma 2, lettere f) e gcontratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo50/2016, il ciascun concorrente singolo o singolo, consorziato o raggruppato, 4 può soddisfare la richiesta relativa al il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, capacità tecnico, organizzativo -professionale di cui al precedente articolo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. A tali fini n. 50/2016. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell’ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente né che partecipino alla gara sia l’impresa che si avvale dei requisiti sia l’impresa ausiliaria. La violazione dei predetti divieti comporta l’esclusione dalla gara. Il concorrente che intenda avvalersi di altra impresa allega alla domanda di partecipazione: a) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato C, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 89 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; si obbliga verso il concorrente allega, e verso la stazione appaltante a pena mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione cui è carente il concorrente; attesta di non partecipare alla gara - e precisamente:in proprio o in forma associata o consorziata; 1. b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49dell’impresa ausiliaria, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)secondo il fac-simile di cui all’allegato D; 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. ec) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del contratto con il quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, Non è ammesso l’avvalimento per l’attestazione del Codice possesso dei Contratti, non è consentito – a pena requisiti di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più ordine generale e di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeidoneità professionale.

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Samples: Bando Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa rela- tiva al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti tecnico e professio- nale di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - cui ai punti III.1.2 sub a) e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. III.1.3 sub a), Codice dei Contratti); 2sub b) e sub c) del bando di gara a norma dell’art. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario attestante deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e specialepartecipazione presen- tando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando il modello Al- legato n.7 al presente disciplinare), con le stesse modalità previste per cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso RFI S.p.A. a mettere met- tere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente ca- rente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 avvali- mento (articolo 49, comma 2, lett. eAllegato n.8) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di pre- sentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’ap- palto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corri- sponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente pa- trimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla sta- zione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e del valore economico astratto. Pertanto, la loro omissione o incomple- tezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di ciascuna gara. Il contratto di esse. Ai avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 88 89 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiutodel Codice, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini messe a dispo- sizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico , si evidenzia che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in relazione alle prestazioni quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di congruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contrattocontratto (c.d. avvali- mento operativo). Ai sensi fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI veri- xxxxxxx - a norma dell’art. 4989, comma 8co. 9, del Codice d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei Contrattisuddetti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la riso- luzione in danno del contratto d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concor- rente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale av- vale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico e professionale di cui al punto 7.3, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (ex art. 4983, comma 21, lett. c) del Codice, anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve: a)) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, Codice dei Contratti)da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.; 2. b) rilasciare la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Il concorrente deve allegare il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del avvalimento nel quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire sono specificati i requisiti economico- finanziari e a mettere tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto strumentali e del valore economico umane. Il concorrente può avvalersi di ciascuna di essepiù imprese ausiliarie. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico, organizzativo -professionale di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il concorrente allegadecreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’artn. 267. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante Non è consentito l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione generali e dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (artdi idoneità professionale di cui al paragrafo 5.2. 49, comma 2, lett. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 5.3 lettere a), Codice dei Contrattib), c), d) ed e) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti; 2. b) rilasciare la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a e verso ASI, di mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Il concorrente deve allegare il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del avvalimento nel quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire sono specificati i requisiti economico- finanziari e a mettere tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse necessariestrumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, dettagliatamente indicate, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti più di un operatore economico concorrente e che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice concorrente che si avvale dei Contratti)requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante di ASI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49dell’articolo 89, comma 84 del Codice, i seguenti compiti essenziali: a. Progettazione del Codice dei Contrattisistema; b. Gestione delle interfacce; c. Security aspects; d. project management; e. product assurance; f. configuration management; sono direttamente svolti dall’offerente o, non è consentito – a pena nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, dall’impresa mandataria. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine indicato da ASI nella relativa richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di un concorrente data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e che partecipino alla quindi è causa di esclusione dalla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale - la mancata indicazione dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di subappaltatore, nei limiti nullità del 30 % dell’importo contrattualecontratto di avvalimento.

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Samples: Bando Di Selezione

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artconsentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 89 del D.Lgscodice. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL'operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all'articolo 83, organizzativo avvalendosi comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegacui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusioneprescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:solo se i soggetti ausiliari eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 al fine di attestare: 🌢 di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei generali di cui all’art. 80 del codice; 🌢 di possedere i requisiti stessi tecnici e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti le risorse oggetto di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per avvalimento; 🌢 di obbligarsi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di dell’appalto; 🌢 che non partecipare partecipa alla gara in proprio o associato associata o consorziato consorziata ai sensi dell’art. 34 48 del D.lgscodice, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 163/2006 (articolo 4980, comma 25, lett. e) Codice dei Contrattim);, con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 52. contratto, in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essedell’appalto. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 A tal fine, il contratto deve riportare di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere allegato documento di riconoscimento in modo compiutocorso di validità del soggetto sottoscrittore, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse pena la nullità dell’atto e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimentoconseguente esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico. Nel caso di avvalimento dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. E' ammesso l'avvalimento di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – avvalersi a pena sua volta di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualealtro soggetto.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn base all’art. 49 89 del D.Lgsd.lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo50/2016, il concorrente l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all'articolo 83, organizzativo avvalendosi comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di un qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando: a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento). In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaIn base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo che della stessa impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti avvalga più di un operatore concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, comma 8alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del 30 % dell’importo contrattualed.lgs. 50/2016. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016. In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

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Samples: Letter of Invitation for Negotiated Procedure

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 83, c. 8 del D.LgsCodice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. n. 163/2006In attuazione del disposto dell’art. Secondo quanto previsto 89 del predetto disposto normativoCodice dei Contratti, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti. Ai fini il concorrente allegadi quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusioneesclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:dichiarazioni/documenti appresso indicati. 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 4989, comma 2c. 1, lettD.Lgs. a), Codice dei Contrattin. 50/2016) (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello D); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante (utilizzando preferibilmente il possesso dei requisiti modello E) di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associato associata o consorziato consorziata ai sensi dell’art. 34 45 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara. 53. contratto, contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essecontratto. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Bando Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art1. 49 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui al precedente sub-paragrafo 7.2 della presente Lettera di Xxxxxx, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);altri soggetti. 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il possesso dei requisiti di ordine generale e specialedecreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute);n. 267. 3. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 4. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature. 5. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali 6. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato n. 3, alla presente Lettera di Invito da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con di avvalimento, di cui quest’ultimo si obbliga a all’Allegato n. 5 alla presente Lettera di Invito, contenente, tra l’altro, l’obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;. 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse7. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 8. Il concorrente deve allegare il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaurientedi avvalimento nel quale sono indicati: a. L’oggetto: a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria; d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificooggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)9. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 10. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 12. L’operatore economico ausiliario può assumere Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, dandone comunicazione all’ANAC. 13. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il ruolo DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di subappaltatoreavvalimento). In caso di inutile decorso del termine, nei limiti ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 30 % dell’importo contrattualemedesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 15. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoD.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente Concorrente - singolo o consorziato o raggruppato, in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico- professionali, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini In conformità a quanto stabilito all’art.89, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente allegaConcorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà espressamente dichiararlo all’interno del DGUE di cui all’Allegato 1 (Parte II, a Sezione C) del presente Disciplinare, come espresso nel par. 5.1.1. lettera a). L’impresa ausiliatrice sarà, altresì, tenuta alla presentazione del proprio DGUE e delle dichiarazioni individuali da parte dei soggetti indicati nel par. 5.1.1. lettera b). Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: • non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; • non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi gara dell’impresa ausiliaria e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso di quella che si avvale dei requisiti di ordine generale e specialequest’ultima, con pena l’esclusione di entrambe le stesse modalità previste imprese; • è ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; • è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un Raggruppamento o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate. L’impresa ausiliaria dovrà produrre, altresì, apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualecarente.

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Samples: Disciplinary Guidelines for Public Procurement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. La facoltà prevista dall’art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggettosoggetto relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. A tali fini C). È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il concorrente allegaraggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Non è consentito, a pena di esclusione, la documentazione richiesta che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel ricorso all’avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, prevista dal comma 1 del richiamato articolo 89 del Codice e dall’art. 49 88 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1Regolamento. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteIn particolare, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 4989, comma 21, lett. e) Codice del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti forniti e a mettere delle risorse messe a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essedall’ausiliaria. Ai sensi dell’artSi richiama infine l’attenzione sull’obbligo imposto dall’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il del Regolamento di riportare nel contratto deve riportare di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: a) oggetto: le risorse e ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La ; b) durata; c. Ogni ; c) ogni altro utile elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artIl mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall’art. 4989, comma 21, lettere f) del Codice e g), Codice dei Contratti)dall’art. 88 del Regolamento determinerà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Si richiama l’attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall’art. 89 del Codice, dei requisiti di un altro soggetto, su quanto prescritto dal medesimo art. 89 e dall’art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, che deve essere presentata. Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa: x. xxxxxxxxxxxxx, resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, con la quale si attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara b. dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante: ~ la denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione, indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali; ~ che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell’offerta; ~ che nei limiti confronti dell’impresa nulla osta ai fini dell’art. 67 del 30 % dell’importo contrattualeD. Lgs. n°159/2011; ~ l’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del Codice; ~ l’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n°159: ~ l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall’art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto “pubblico” fino alla conclusione del periodo di emersione); ~ insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001; ~ l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta a durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; c. documentazione, riferita alla Ditta ausiliaria attestazione qualificazione SOA; d. contratto (in originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto dettagliandoli secondo quanto previsto dall’art. 88 del Regolamento: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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Samples: Appalto

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allegaNon è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Nel caso di avvalimento, a pena di esclusioneai sensi del citato art. 89, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotta, nell’ambito della Documentazione Amministrativa, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamenteseguente documentazione: 1. a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dall’impresa ausiliaria (legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. arappresentante o soggetto autorizzato ad impegnare l’impresa), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di ordine generale cui all’art.80 del Codice e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)di quelli elencati; 3. b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultimo quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l’Associazione a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteConcorrente, con specifica ed espressa indicazione delle risorse messe a disposizione; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. ec) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto di avvalimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del Concorrente e dell'Associazione a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento riportato in modo compiuto, esplicito ed e esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Insurance Services Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, economico e finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e di idoneità professionale di cui al punto 7.1. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un altro soggetto. A tali fini proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente allegae verso la stazione appaltante, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara ai singoli lotti sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, domanda di partecipazione e dichiarazioni ad integrazione della nuova ausiliaria, il relativo DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In caso di coassicurazione, tra le società in coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del codice civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

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Samples: Servizio Di Copertura Assicurativa

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art1. 49 Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti del requisito di carattere economicotecnico e professionale di cui all’articolo 83, finanziariocomma 1, tecnico, organizzativo lettera c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 3. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al paragrafo 15.2. 4. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.1. 5. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 6. Il concorrente e l’impresa sono responsabili in solido nei confronti dell’ Amministrazione Comunale e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione. 7. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 1 Resta inteso che se il Consorzio partecipa utilizzando i requisiti delle consorziate esecutrici, tutte le consorziate esecutrici devono avere l’officina entro il raggio di cui al punto 7.3, lettera c) e almeno una di queste officine deve essere attrezzata con almeno 2 ponti sollevatori. 8. A tali fini il concorrente allegaAi sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 9. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1 ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 del Codice. 11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’ Amministrazione Comunale impone al concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’ Amministrazione Comunale procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allegaNon è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, a pena comprensiva di esclusionetutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la documentazione richiesta certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. In caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 49 80 del citato X.Xxx 163/2006 – Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da inserire nella busta contenente la documentazione compilare nelle parti pertinenti, nonché di gara - e precisamente: 1una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’Art. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse14.1.2. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nei limiti nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Servizio Di Estensione E Manutenzione Dell’ecosistema Digitale

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allegaNon è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UN EN ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, a pena comprensiva di esclusionetutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la documentazione richiesta certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. In caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 49 80 del citato X.Xxx 163/2006 – Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da inserire nella busta contenente la documentazione compilare nelle parti pertinenti, nonché di gara - e precisamente: 1una dichiarazione integrativa nei termini indicati all’Art. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse14.1.2. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nei limiti nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così il ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/2006, come disciplinato dall’artmodificato dalla L.12 luglio2011 n°106. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo Per quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, concerne la documentazione richiesta dall’artda presentarsi si fa espresso riferimento al comma 2 dello stesso articolo. 49 La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1presente Disciplinare dovrà essere resa anche dalla Ausiliaria. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteL’Impresa ausiliaria, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla garatramite il proprio rappresentante legale, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei dovrà presentare i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e specialespeciale richiesti dal presente disciplinare per l’impresa ausiliata, da presentarsi, pena esclusione, con le stesse identiche modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3ogni impresa concorrente. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti mancanza di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta solo documento previsto dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, predetto comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). comporta l’esclusione dalla gara Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai Sempre ai sensi dell’artdel citato art. 49, 49 - comma 8, del Codice dei Contratti, 8 – non è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e o che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere Ai sensi dell’art.88, comma 1, del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207, per la qualificazione in gara, il ruolo contratto di subappaltatorecui all’art.49, nei limiti comma 2, lett.f) del 30 % dell’importo contrattuale.Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto di seguito: ▪ oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; ▪ durata; ▪ ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento

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Samples: Appalto Per Servizio Di Igiene Urbana

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 4.4.1 Secondo le modalità e condizioni di cui alla normativa applicabile in quanto previsto del predetto disposto normativocompatibile, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico- finanziari e/o tecnico-professionali di carattere economicocui ai precedenti punti 4.3.2 e 4.3.3, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario soggetto (art. 49, comma 2, lett. aanche partecipante allo stesso raggruppamento o al Consorzio), Codice dei Contrattigiusta idonea dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);. 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). 4.4.2 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 49A tale fine, comma 8si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 4.4.3 Si precisa, del Codice dei Contrattiinoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: - non è consentito – a pena di esclusione – ammesso che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che partecipino si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; - non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212 del D.Lgs. L’operatore economico ausiliario 3 aprile 2006, n.152; - l’ausiliaria non può assumere il ruolo avvalersi a sua volta di subappaltatorealtro soggetto; - è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra Consorziate. 4.4.4 La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile, nei limiti mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del 30 % dell’importo contrattualecontratto di avvalimento. 4.4.5 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ferma restando la comunicazione alle Autorità competenti.

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Samples: Servizi Di Assistenza Tecnica E Supporto Sistemistico

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 49 80 del citato X.Xxx 163/2006 – Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da inserire nella busta contenente la documentazione compilare nelle parti pertinenti, nonché di gara - e precisamente: 1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga integrativa nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essetermini indicati al successivo punto 16. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punto 6.1. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico concorrente e che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante partecipino sia l’ausiliaria che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice concorrente che si avvale dei Contratti)requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro un termine congruo che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 4989, comma 81, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice dei ContrattiCodice. È sanabile, non mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è consentito – a pena sanabile - e quindi è causa di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisitinullità del contratto di avvalimento. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti del 30 % dell’importo contrattualedei requisiti prestati.

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Samples: Servizio Di Guardia Attiva Notturna E Diurna

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaaltri soggetti, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esseanche partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; saranno escluse le imprese che presentino un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può di avvalimento generico. In tal caso nella busta amministrativa dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante inserito il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)contratto di avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del 30 % dell’importo contrattualecontratto di avvalimento, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale ad eccezione delle categorie SIOS superiori al 10% dell’importo dei lavori posti a base di gara e delle categorie da Sistema di Qualificazione, organizzativo avvalendosi dei requisiti a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaavvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione entro il termine di gara - e precisamentepresen- tazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: 1. dichiarazione sottoscritta a. le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contrattirappresentante della società deve es- sere allegata apposita procura); 2b. l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c. una durata corrispondente alla durata dell’appalto. dichiarazione sottoscritta Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che cor- risponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d. il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del sog- getto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispet- tivo gli obblighi derivanti dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante contratto di avvalimento. Nell’ipotesi in cui il possesso concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di ordine generale altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (compreso il PassOE e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenutecon- tratto di avvalimento); 3. La mancata produzione della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo o del contratto di avvalimento, può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com- provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta (artes. 49, comma 2, lettere f) e gcontratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale antecedente la data di sca- denza della gara), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art(ART. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:89 D. LGS 50/2016) 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contrattiimpresa ausiliaria); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore i requisiti oggetto di avvalimento. L’operatore economico ausiliario attestante deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il possesso dei requisiti di ordine generale e specialeCONTRATTO DI AVVALIMENTO, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 4989, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto1 del Codice, in originale o in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essedella concessione. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni esauriente quanto previsto dall’art. 89 al comma 1 ed ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve: - produrre un proprio DGUE; - rendere, utilizzando l’apposito modello denominato “SCHEDA AVVALIMENTO art. 89” disponibile nella documentazione di gara, i propri dati generali , le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di avvalimento nei confronti Raggruppamento temporaneo di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppoconcorrenti, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti da parte della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualemandataria.

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Samples: Concession Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato, associato può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi generali e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, di idoneità professionale di cui ai punti 7.1.1 lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, 7.2.1 lett. a), b), c), d), e) Codice dei Contratti); 5, ed f), 7.3.1 lett. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’arta). 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e a mettere a disposizione le risorse necessariedichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, dettagliatamente indicateda compilare nelle parti pertinenti, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico nonché di ciascuna di esseuna dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei casi in cui il subappalto è consentito. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza all’Ufficio competente, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Sponsorship Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA, ecc.). Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto. A tali fini soggetto per il concorrente allegasoddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, a pena di esclusioneesclusione all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, la comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione richiesta dall’artprevista al successivo art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente6: 1. a) una sua dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentantenella quale manifesti la volontà di avvalersi, attestante l’avvalimento dei in relazione alla gara cui partecipa, dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contrattiindicare i requisiti); 2b) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante 80 del D.Lgs 50/16, nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare avvalimento (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute1-bis); 3. c) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultimo quest’ultima si obbliga obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario , e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o associato come associata o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti)come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara; 5. contratto, d) il contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, escludendo, quindi, qualsiasi forma di soccorso istruttorio per le carenze di seguito riportate, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, da tale contratto dovrà emergere l’elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l’impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l’impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del valore economico di ciascuna di esseperiodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR 3, nel caso in cui la stazione appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell’ausiliaria, l’operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione. Ai sensi dell’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 207/2010 il contratto deve riportare 50/2016, la stazione appaltante eseguirà, in modo compiutocorso di esecuzione, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile oggetto di avvalimento da parte dell’ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. nel casellario informatico ai fini dell’avvalimentodell’esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell’art. Nel caso 80 comma 12 del dlgs 50/2016. E ammesso l’avvalimento di avvalimento nei confronti più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto dall’art. 89 comma 6. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico concorrente e che appartiene al medesimo gruppopartecipino alla presente procedura sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artcome previsto dall’art. 4989, comma 27, lettere f) e g), Codice dei Contratti)del D.Lgs. n. 163/06. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Il seggio di Xxxx, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 4980, comma 812, del Codice dei ContrattiD. Lgs. n. 50/2016, non è consentito – a pena applicherà le previsioni di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiticui all’art. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore89, nei limiti comma 1, del 30 % dell’importo contrattualemedesimo decreto.

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Samples: Fornitura E Consegna Del Gasolio Agricolo E Da Autotrazione

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artnelle forme di cui all’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al nel caso in cui i concorrenti siano in possesso dei requisiti generali di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e risultino carenti dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare. L’operatore economico che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 4B – DGUE. In particolare dovrà barrare la ca ella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascun operatore economico ausiliario dovrà altresì compilare e firmare un altro soggettoDGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. A tali fini il concorrente allega, L’operatore economico dovrà inoltre allegare a pena di esclusione, sistema la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamenteseguente documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla garadall’ausiliario, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49la quale quest’ultimo si obbliga, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 42. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti)come consorziata; 53. contrattocontratto di avvalimento, sottoscritto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000data anteriore alla data di presentazione dell’offerta, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’ausiliario si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente dell’ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in Si precisa modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso he il contratto di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.«deve riportare in

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Catastali, Estimativi Ed Altri

AVVALIMENTO. E’ L’avvalimento è ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)50/2016. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artIn questo caso, il concorrente deve dichiarare nell’Allegato 1 la volontà di ricorrere all’avvalimento, la denominazione dell’operatore economico di cui si intende avvalere e l’indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere, e presentare la seguente documentazione: (i) Allegato 1 compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria; (ii) la dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 4980, comma 83 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'impresa ausiliaria; (iii) originale o copia autentica del Codice contratto sottoscritto da entrambe le parti in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, con specifica indicazione dei Contratti, non è consentito – predetti requisiti e delle risorse in questione a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario nullità del contratto; (iv) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui quest’ultima si avvalga più di un obbliga verso il concorrente e che partecipino verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle dette risorse, e attesta di non partecipare alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello in proprio o in associazione temporanea e di non trovarsi in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti alla gara. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei limiti confronti della società del 30 % dell’importo contrattualeGruppo Amag contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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Samples: Contract

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 e dell’art. 172, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allegaTale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, a pena bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di esclusionecompetenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato. Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi generali e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esseidoneità professionale. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso Contratto di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Si ricorda, che appartiene al medesimo gruppoai sensi di quanto disposto dall’art 89 c.1 del codice, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49materia di avvalimento di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, comma 2parte II, lettere lettera f) e g), Codice dei Contratti)o delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Concessione Di Servizi

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 e 46 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. A tali fini Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente allegacontratto di avvalimento contiene, a pena di esclusionenullità, la documentazione specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’Impresa l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta dall’artdi proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione Si precisa, inoltre, che in caso di gara - e precisamentericorso all’avvalimento: 1. dichiarazione non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; 4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o tra consorziate; 5. non è ammesso l’avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, così come definite dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture; 6. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.; 7. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente*. (*articolo sospeso fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, così come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 31 dicembre 2020 , n. 183 ) Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta: a) una sua dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentantecon firma digitale, verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., attestante l’avvalimento l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)stessi; 2. dichiarazione b) una sua dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante con firma digitale, circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)avvalimento; 3. dichiarazione c) una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con firma digitale, da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.ii,, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; d) una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultimo quest'ultima si obbliga a mettere a obbliga 1. alla messa in disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le del contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente; 42. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di la non partecipare partecipazione alla gara procedura in proprio o associato associata o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeconsorziata.

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Samples: Disciplinary Tender for Public Safety Lte Service

AVVALIMENTO. E’ L’avvalimento è ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artai sensi dell’art. 49 104 del D.LgsCodice. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoIl Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicoordine speciale di cui al punto VI.2.2. Nel contratto di avvalimento sono specificate le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del Concorrente. Ai sensi dell’articolo 372, finanziariocomma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, tecnico, organizzativo avvalendosi per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui L’avvalimento non è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara necessario in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene ammissione al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)concordato preventivo. Il concorrente Concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Ove il Concorrente si avvalga di un ausiliario per comprovare il possesso di un requisito di cui all’art. 100, comma 3 del contrattoD.lgs. Ai 36/2023 ovvero del requisito di titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto, la prestazione è eseguita direttamente dall’impresa ausiliaria. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti; b) non essere incorso nelle cause di esclusione previste dal punto VI.1 e meglio dettagliate al paragrafo “MOTIVI DI ESCLUSIONE” e dichiararne l’assenza presentando una propria Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 69 del Codice e all’atto adottato e pubblicato ai sensi dell’art. 49169 del Codice; c) impegnarsi, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avvalimento. In caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell’ausiliario. Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l’ausiliario entro il termine assegnato da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del 30 % dell’importo contrattualetermine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del Concorrente.

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Samples: Gara a Procedura Aperta

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. aCCIAA oppure a specifici Albi), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare di avvalimento contiene: • a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; • l’impegno dell’ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l’operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)dovrà sostituire l’impresa ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’AQ. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

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Samples: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato Come stabilito dall’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’Operatore Economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3, lett. e) anche mediante ricorso all’avvalimento. Relativamente ai requisiti di natura tecnico-professionale di cui al punto 7.3 lett. d) del presente Disciplinare, gli stessi possono essere oggetto di avvalimento solo alla condizione che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e specialedi tutte le risorse che, con complessivamente considerate, le stesse modalità previste hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità richiesta. L’avvalimento è obbligatorio per gli Operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. In particolare, l’Ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente Fornitore e l’impresa ausiliaria l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente Fornitore e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’Ausiliaria che l’Operatore Economico che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeConcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l’Ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 – all’Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) [facoltativo in caso di ricorso a FVOE] il PASSOE dell’ausiliaria.

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Samples: Service Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 Ai sensi degli articoli 89 e 172 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei Contratti, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicocapacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, finanziarioavvalendosi della capacità di altri soggetti, tecnicoanche, organizzativo in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.. Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di un cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tali fini Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codicedei Contratti, nonè consentito, apena diesclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente allegache si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’articolo 89, a pena di esclusioneco. 1, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti), l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione: a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria; 2. dichiarazione b. la Dichiarazione di cui all’Allegato 12 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUSILIARIA), resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima: - attesta il possesso dei requisiti generalidi cuiall’articolo 80 del Codicedei Contratti; - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo avvalimento; - si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a metterea disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente il concorrentecarente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio c. l’originale o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o la copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l'ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti dell’offerente dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 contratto (si precisa che il contratto deve riportare in modo compiutonon dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti. Non è sanabile, e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione nel contrato dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria , in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti all’escussione della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai garanzia ai sensi dell’art. 4989, comma 81, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei ContrattiCodice. Ad eccezionedeicasi in cui sussistano dichiarazionimendaci, non è consentito – a pena qualoraper l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di un selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisitidi sostituire l’ausiliaria. L’operatore economico ausiliario Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la sostituzione e la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messiadisposizionedall’ausiliariain quantocausadinullitàdelcontratto diavvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 raggruppamento di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, citato Decreto Legislativo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari, finanziariotecnico e professionali, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il Il concorrente allega, a pena di esclusione, che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre la documentazione richiesta prevista dall’art. 49 89 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; tale documentazione andrà inserita nella busta contenente documentazione amministrativa di cui al successivo punto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la documentazione stipula del Contratto. A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall’impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di gara - e precisamentesubappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentantenon è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso non è ammessa, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di ordine generale e specialequest’ultima, con pena l’esclusione di entrambe le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)imprese; 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrentemedesimo requisito; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di non partecipare alla gara in proprio un RTI o associato Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essetra consorziate. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Stazione appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nei limiti nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs.n.50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare alla stazione appaltante la relativa dichiarazione. La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

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Samples: Disciplinary Tender for Supply

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico e professionale di cui all’art. 83, finanziariocomma 1, tecnico, organizzativo lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi generali e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esseidoneità professionale. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione: dichiarazione di avvalimento sottoscritta congiuntamente dall’impresa ausiliata e dall’impresa, da rendersi secondo il modello allegato 4 DGUE dell’impresa ausiliaria, da rendersi secondo l’allegato 2, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; PASSOE dell’ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa). INTEGRAZIONE AL DGUE, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’allegato 1 per la parte relativa , a firma dell’ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE . il contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati . Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e per tutta la sua durata . È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei Contratti, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 %. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata all’articolo 4 del presente disciplinare, il concorrente allegadovrà presentare, a pena le dichiarazioni/documenti di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamenteseguito indicati: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il Il contratto deve dovrà necessariamente riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: -oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCon riferimento alla presente Procedura di e-Procurement, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato, /associato ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 - può soddisfare la relativa richiesta relativa inerente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro soggettooperatore economico, così come previsto dall’articolo 89 del D.lgs. 50/16. A tali fini tal fine, ed in conformità all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamenteConcorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre le seguenti dichiarazioni/documentazione: 1. dichiarazione a) Dichiarazione di avvalimento del Concorrente stesso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentanterappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi di cui ci si intende avvalere e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)dell’Impresa Ausiliaria; 2b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’Impresa Ausiliaria, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria avente i poteri necessari per impegnare la stessa nella presente procedura, attestante tra l’altro: − il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante 50/16 nonché il possesso dei requisiti requisiti/risorse oggetto di ordine generale e specialeavvalimento; − che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, con le stesse modalità previste per ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; o l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere concorrente, verso l’IZSLER, di messa a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;. 4c) Documento di gara Unico Europeo dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI); Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. dichiarazione sottoscritta 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario del concorrente o da soggetto munito di non partecipare alla gara in proprio idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. d) Originale o associato copia autentica notarile del contratto di avvalimento, firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria, o consorziato copia autentica notarile del contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 34 25 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/200082/2005, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, economiche necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essecontratto. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiutodi avvalimento dovrà contenere, esplicito ed esauriente: a. L’oggettoa pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento, inoltre, dovrà riportare: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni • la durata del contratto; • l’oggetto dell’avvalimento; • il dettaglio del requisito prestato; • ogni eventuale altro elemento utile ai fini dell’avvalimentoutile. Nel Si precisa che, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppodichiarazioni mendaci, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 212 del D.Lgs. 50/16 e di quant’altro stabilito dall’art. 89 del Decreto stesso, lettere f) e g), Codice dei Contratti)si procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia provvisoria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Ai Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: " non è ammesso, ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del D.lgs. 50/16, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; " non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello di quella che si avvale dei requisitirequisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; " è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di subappaltatoreavvalimento e/o del contratto di avvalimento, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualea condizione che detta documentazione sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui all’articolo 4.2 (requisiti di ordine generale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati: ▪ Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre ▪ Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici ▪ Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati ▪ Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate. Resta fermo l’obbligo, in capo a ciascuna impresa consorziata, oltre che al Consorzio, di rendere la dichiarazione di cui al DGUE relativamente al proprio fatturato sia globale che specifico.

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Samples: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn attuazione del disposto dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei contratti pubblici, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico- professionale, finanziarioavvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti anche di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegapartecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento prescindere dalla natura giuridica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, legami con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)questi ultimi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 4989, comma 8, 7 del Codice dei Contratticontratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’operatore economico ausiliario Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può assumere avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art 89. Nel caso in cui il ruolo partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di subappaltatorericorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato, indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati: 1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata ); 2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente l’allegato “Modello 2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare: a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti); c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla presente. 3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art.18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeconfronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento, pena la nullità, dovrà contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Oracle Data Appliance

AVVALIMENTO. E’ L'avvalimento è ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 89 del D.LgsCodice. n. 163/2006Qualora, ai sensi dell'art. Secondo quanto previsto 89 del predetto disposto normativoCodice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, non è consentito, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentanteun partecipante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore nonché che partecipino al presente appalto sia l'operatore economico ausiliario (artche quello ausiliato. 49Ai sensi dell'art. 89, comma 21 del Codice, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario , a pena di non partecipare esclusione, deve allegare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, domanda di partecipazione il contratto in virtù del quale l’operatore l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 89 del Codice in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e del valore l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti con l'Amministrazione. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di ciascuna di esseidoneità professionale. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, non è consentito – a pena di esclusione non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti del 30 % dell’importo contrattualedei requisiti prestati.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti tecnico e pro- fessionale di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione bando di gara - e precisamente: 1a norma dell’art. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e specialepartecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con le stesse modalità previste per cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie neces- sarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, av- valimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle ri- sorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. e) qualora l’avvalimento abbia ad oggetto il requisito di cui al punto III.1.3 a) del bando di gara, relativo all’Autorizzazione alla messa in servizio “AMIS o AISM”, il contratto – da redigersi preferibilmente in conformità al modello predisposto da RFI S.p.A. e allegato al presente disciplinare (Allegato 10bis) – ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà avere ad oggetto non solo l’avvalimento del requisito, ma anche l’obbligo del soggetto ausiliario, risultante quale costruttore nell’autorizzazione, ad eseguire direttamente le atti- vità di progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), costruzione, collaudo e messa in servizio dei veicoli ferroviari fino all’ottenimento dell’AMIS. In tal caso, nel contratto di avvalimento l’ausiliario deve assumere la responsabilità solidale anche con riferimento all’esecuzione delle prestazioni anzidette; nella Convenzione che sarà stipulata tra RFI S.p.A. e l’aggiudicatario dell’appalto, sarà introdotta una specifica clausola recante l’obbligo dell’appaltatore di fare eseguire direttamente al soggetto ausiliario le suddette attività, pena la risoluzione del con- tratto in danno dell’appaltatore. Per consentire alla S.A. di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali di cui all’art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo (N.B. da indicare in termini solo percentuali rispetto all’importo offerto nel caso di avvalimento del requisito di cui al punto III.1.3 a) e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi con- cretamente assunti dal soggetto ausiliario (a titolo ad es. di subappalto, di cessione di azienda o ramo di azienda, di noleggio, ecc.) sulla base dei quali le prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore economico puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di ciascuna gara. Il contratto di esse. Ai avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 88 89 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in modo compiutoquanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e i mezzi prestati mezzi, a svolgere in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini dell’avvalimentodella comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. Nel 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento, (in caso di avvalimento nei confronti fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbrica- zione dei prodotti oggetto di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppofornitura. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in luogo danno del contratto d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artavvalersi a sua volta di altro soggetto. 49Non è consentito, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti tecnico e professionale di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione bando di gara - e precisamente: 1a norma dell’art. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e specialepartecipazione presen- tando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con le stesse modalità previste per cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di av- valimento, obbligandosi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente disposizio- ne per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, avvali- mento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di pre- sentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere alle- gata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere pre- sentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrispon- da alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente pa- trimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli ob- blighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazio- ne appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e del valore economico astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di ciascuna gara. Il contratto di esse. Ai avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 88 89 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiutodel Codice, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico , si evidenzia che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in relazione alle prestazioni quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di congruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contrattocontratto (c.d. avvalimento ope- rativo). Ai sensi fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verifi- cherà - a norma dell’art. 4989, comma 8co. 9, del Codice d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risor- se concesse in avvalimento. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei Contrattirequisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, non è consentito – a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il ruolo concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di subappaltatoreesclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza del termine di presen- tazione dell’offerta, nei limiti e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente dalla gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art1. 49 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 2. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari generali e di idoneità professionale. 3. Il ricorso all’avvalimento per la partecipazione alla garale certificazioni di cui al paragrafo 7.3, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2punto 1, lett. ab) e c), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con proprio apparato organizzativo in tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione parti che giustificano l’attribuzione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie requisito di cui è carente il concorrente;qualità. 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di non partecipare alla gara un proprio DGUE, redatto in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 conformità all’Allegato n. 3 al presente Disciplinare, della Dichiarazione Integrativa al DGUE, redatta in conformità all’Allegato n. 4 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49presente Disciplinare, comma 2nonché della Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’Allegato n. 5 al presente Disciplinare, lett. e) Codice dei Contratti);da compilare nelle parti pertinenti. 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:essere allegato dall’operatore economico. a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento6. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 4989, comma 21, lettere f) e g)ferma restando l’applicazione dell’art. 80, Codice comma 12, del Codice. 7. Ad eccezione dei Contratti)casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 8. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 9. Ai sensi dell’art. 4989, comma 85, del Codice dei ContrattiCodice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 10. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente concorrente. 12. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 13. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la Dichiarazione Integrativa al DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 15. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 16. Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per le imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all’art. 163 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’articolo 83, organizzativo comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo Dichiarazioni Integrative. A tali fini Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il concorrente allegacontratto di avvalimento contiene, a pena di esclusionenullità, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento specificazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi forniti e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere delle risorse messe a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 49dell’articolo 89, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario l’ausiliaria, sia quello l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al Referente del procedimento di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente disciplinare di gara, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Trasloco E Facchinaggio

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui alla precedente lettera D), organizzativo avvalendosi punto I, n. 1.3 e n. 1.4, a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena idoneità professionale di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione cui alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. aprecedente lettera D), Codice dei Contratti); 2punto I, n. 1.2, n. 1.5. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico Poiché non è consentito il ricorso al subappalto, non è consentito l’avvalimento c. d. “opera- tivo” ove esso dia luogo al subappalto dell’esecuzione di prestazioni. Il soggetto ausiliario attestante deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e specialepartecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando il modello allegato al presente disciplinare), con le stesse modalità previste per cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ob- bligandosi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3e verso IFR S.r.l. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dura- ta dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, avvalimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti re- quisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presenta- zione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sot- toscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere alle- gata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presenta- to un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimo- niale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli ob- blighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e del valore economico astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di ciascuna gara. Il contratto di esse. Ai avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 88 89 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la defi- nizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in modo compiutoquanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di congruità dell’offerta, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le specialmen- te nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e i mezzi prestati mezzi, a svolgere in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, tutto o in luogo parte la prestazione oggetto del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artc.d. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contrattiavvalimento operativo). Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artÈ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. 49L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di al- tro soggetto. Non è consentito, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitire- quisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il ruolo concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di subappaltatoreesclusione o laddove esso non sod- disfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nei limiti e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente dalla gara. Non è consentito l’avvalimento “premiale”, ossia finalizzato ad ottenere, utilizzando i requi- siti dall’ausiliario, più elevati punteggi.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Supporto Alla Progettazione Preliminare, Definitiva Ed Esecutiva Di Opere Ed Impianti

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89, comma 1 e dell’art. 172, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, di cui al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, purché dimostri che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la richiesta relativa al specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Ai sensi degli artt. 89 e 172 del Codice, l’operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziariofinanziario e tecnico professionale di cui all’articolo 83, tecnicocomma 1, organizzativo lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti anche appartenenti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allegaAi sensi dell’articolo 89, a pena di esclusioneco. 5, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artdell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 49Ai sensi dell’articolo 89, comma 8co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario Al fine di rivolgere la presente procedura verso operatori economici dotati di adeguati livelli esperenziali che garantiscano la sana e competente gestione del Museo, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito relativo all’esecuzione di almeno un (1) servizio analogo a quello oggetto di gara nella gestione di musei e luoghi di cultura. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti di quanto dichiarato per il subappalto come specificato al paragrafo 10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti, e che tale anteriorità sia comprovabile con documentazione avente data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Concessione Di Gestione

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato Profili Generali 1.1 - Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico potrà essere comprovato dal concorrente – singolo o raggruppato – mediante avvalimento dei requisiti di altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006. 1.2 - La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere corredata, a pena di esclusione, delle dichiarazioni e della documentazione espressamente previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 cui si rinvia. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoIn particolare dovranno essere inseriti sul portale i seguenti documenti. - Dichiarazione in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell’Impresa ausiliaria ovvero da procuratore munito di procura notarile (in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, il concorrente singolo raggruppata in un’unica cartella compressa.zip o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa .rar insieme al possesso dei requisiti file della dichiarazione sottoscritto dal procuratore) attestante: • che a carico dell’Impresa ausiliaria non sussistono le cause di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti esclusione di un altro soggettocui all’art. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 4938, comma 21, lett. a), Codice dei Contrattib); 2, c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D.Lgs. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il n.163/2006; • che l’Impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per avvalimento; • che l’Impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso IPZS a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto in favore dell’Impresa concorrente le proprie risorse necessarie di cui quest’ultima è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di e necessarie per la partecipazione all’appalto; • che l’Impresa ausiliaria non partecipare partecipa alla gara in proprio o associato associata o consorziato consorziata ai sensi dell’art. dell’articolo 34 del D.lgsD.Lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lettn.163/2006. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000- Contratto di avvalimento, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente dell’Impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essedell’appalto. Ai Di tale documento dovrà essere inserito sul portale l’originale in formato elettronico firmato digitalmente; in alternativa, è ammessa anche la copia scansionata dell’originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR 22 c. 2 del D.Lgs. n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento235/10. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’Impresa concorrente può essere presentata presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo gruppo, in formato elettronico e sottoscritta digitalmente. - Certificazione di iscrizione dell’Impresa ausiliaria nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 49, comma 2, lettere f) e gC.C.I.A.A.), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante corso di validità o documentazione equivalente di cui al Titolo II, punto 3.2, scannerizzata ed inserita sul portale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeformato elettronico.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tela Sintetica

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 104 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 100, organizzativo co. 1, lett. b) e c) del Codice e/o per migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7.1 lett. a), 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente allegache si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. Ai sensi dell’art. 104, co. 12 del Codice, a pena di esclusione, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentantestazione appaltante consente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49104, comma 25 del Codice, lettal concorrente di sostituire l’ausiliaria. e) Codice dei Contratti); 5. contrattoIn qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarieassegnando un termine congruo per l’adempimento, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimentodecorrente dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di avvalimento nei confronti una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliaria per consentire le valutazioni di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49cui all’articolo 96, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 815, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisitiCodice. L’operatore economico ausiliario può assumere indicare un’altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il ruolo DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di subappaltatoreavvalimento). In caso di inutile decorso del termine, nei limiti ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 30 % dell’importo contrattualemedesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Grant Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn attuazione del disposto dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei contratti pubblici, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economicotecnico- professionale, finanziarioavvalendosi delle capacità di altri soggetti, tecnicoanche di partecipanti al raggruppamento, organizzativo avvalendosi a prescindere dalla natura giuridica dei requisiti legami con questi ultimi. E’ ammesso l’avvalimento di un più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tali fini L’ausiliaria può assumere il concorrente allega, a pena ruolo di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento subappaltatore nei limiti dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 4989, comma 8, 7 del Codice dei Contratticontratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria, sia quello quella che si avvale dei requisitirequisiti (ausiliata). L’operatore economico ausiliario Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può assumere avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Nel caso in cui il ruolo partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di subappaltatorericorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati: 1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata ); 2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente l’allegato “Modello 2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare: a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti); c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla presente. 3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeconfronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento, pena la nullità, dovrà contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

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Samples: Disciplinary Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’articolo 83, organizzativo comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un altro soggettoproprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo Dichiarazioni Integrative. A tali fini Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il concorrente allegacontratto di avvalimento contiene, a pena di esclusionenullità, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento specificazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi forniti e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere delle risorse messe a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 49dell’articolo 89, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice, impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al Responsabile del procedimento di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” del presente bando di gara, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Concession Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art1. 49 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo50/2016 l’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo avvalendosi comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegacui all’articolo 80, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante nonché il possesso dei requisiti di ordine generale qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 2. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute);delle risorse oggetto di avvalimento. 3. L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultimo quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;. 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Nel caso di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione nei confronti dei sottoscrittori dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 4980, comma 212, lett. e) Codice dei Contratti);la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 5. contrattoIl concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:dell’appalto. a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)6. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artGli obblighi previsti dalla normativa Antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 49, comma È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 7. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. 8, del Codice dei Contratti, . In relazione a ciascuna gara non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 9. L’operatore economico ausiliario che intende avvalersi dell’avvalimento può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeutilizzare l’Allegato A.3.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell'art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente concorrente, singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’articolo 83, organizzativo avvalendosi comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegacui all' articolo 80, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso nonché dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie qualificazione di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49altri soggetti, comma 2anche di partecipanti al raggruppamento, lett. e) Codice a prescindere dalla natura giuridica dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’artGli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito – consentito, a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente concorrente, e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. N.B. In attuazione dell’art. 89 comma 11 del 30 D.Lgs 50/2016, per le categorie superspecializzate di cui al D.M. 248 del 10/11/16 che singolarmente superano il 10% dell’importo contrattualedel valore dell’appalto (OS21 e OS12B), il concorrente non può avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un altro soggetto.

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Samples: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allegaNon è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].[ Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 30 % dell’importo contrattualeCodice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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Samples: Accordo Quadro

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoin raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti tecnico e pro- fessionale di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione bando di gara - e precisamente: 1a norma dell’art. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e specialepartecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con le stesse modalità previste per cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso RFI S.p.A. a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie neces- sarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, av- valimento in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle ri- sorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e del valore economico astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di ciascuna gara. Il contratto di esse. Ai avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 88 89 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in modo compiutoquanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e i mezzi prestati mezzi, a svolgere in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimentotutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. Nel avvalimento operativo). In caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene tra imprese appartenenti al medesimo gruppogruppo dovrà in ogni caso essere presentato il contratto di avvalimento come sopra descritto. Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in luogo caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento, (in caso di fornitura) nonché la conformità alle specifiche tecniche dei processi produttivi sottesi alla fabbrica- zione dei prodotti oggetto di fornitura. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del contratto d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artavvalersi a sua volta di altro soggetto. 49Non è consentito, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il ruolo concorrente provvede a sostituire l’au- siliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di subappaltatoreesclusione o lad- dove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. A riguardo si precisa che nel caso in cui l’ausiliario risulti non in possesso dei requisiti richiesti prima della sca- denza del termine di presentazione dell’offerta, nei limiti e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente dalla gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artPer avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in xxx xxxxxxxxxx ( xxxxxxx xxxxxxxxxx ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo. 49 Ai fini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo. In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativopossesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente singolo o concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti della capacità economico – finanziaria – tecnica di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo cui all’articolo 15 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di un altra società terza. L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara. E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro soggettovincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento. A tali fini il concorrente allegaIn tal caso, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’artai sensi dell’art. 49 comma 2° del citato X.Xxx D.Lgs. 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamentel’impresa concorrente dovrà allegare: 1. ) ogni documentazione idonea a provare la natura del vincolo tra le società (collegamento / controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale); 2) una sua dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (artdell’impresa ausiliaria; 3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti i requisiti morali e professionali. 49Nel caso in cui l’offerente intenda avvalersi di un’impresa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria e dichiarati compilando il modello allegato “B”; in tal caso l’offerente dovrà, pena l’esclusione, allegare tutta la documentazione elencata al comma 2, lettdel sopraccitato art. a), Codice dei Contratti);49 . 2. 4) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dall’impresa ausiliaria con le stesse modalità previste per cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteconcorrente secondo il modello allegato “ G “; 4. 5) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipare partecipa alla gara in proprio o associato associata o consorziato consorziata ai sensi dell’art. dell’articolo 34 del D.lgs. D.Lgs n°163/2006 (articolo 49né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’articolo 34, comma 22 del D.Lgs n°163/2006, lett. e) Codice dei Contratti)secondo il modello allegato “ H”; 5. contratto, in originale 6) l’originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificodell’appalto; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel 7) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 6, l’impresa concorrente può essere presentata presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artgruppo. 49L’impresa concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altro operatore economico attraverso l’affitto/cessione di ramo d’azienda è tenuta a produrre, comma 2a specificazione di quanto sopra richiesto, lettere f) il relativo contratto. Se il contratto è concluso unicamente per la partecipazione alla procedura di gara e g)per l’eventualità dell’aggiudicazione, Codice dei Contratti)l’Impresa concorrente e l’impresa ausiliaria hanno la facoltà di condizionarne l’efficacia all’atto dell’aggiudicazione. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti dell’Impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del d.lgs.163/2006. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Tutte le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445/2000 con richiamo alla consapevolezza che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei riguardi del legale rappresentante-dichiarante le sanzioni previste dal codice penale per falsità in atto pubblico. In ogni caso l’Azienda Ospedaliera e, per essa, la Commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto,come sopra definito, a pena l’esclusione dalla gara. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all’utilizzazione del c.d. avvalimento tra imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione , hanno tutti finalità procompetitiva; tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 492359 C.C., comma 8stante la circostanza che tali imprese rappresentano, del Codice dei Contrattiai fini della partecipazione alla gara, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeunico centro decisionale.

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Samples: Fornitura in Noleggio Di Letti Elettrici, Arredi Sanitari Ed Attrezzature Varie

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art1. 49 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaaltri soggetti, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);anche partecipanti al raggruppamento. 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il possesso dei requisiti di ordine generale e specialedecreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute);n. 267. 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente Non è consentito l’avvalimento per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, di cui è carente il concorrente;al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare. 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di non partecipare alla gara cui al paragrafo 7.3, lettera b), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 tutte le parti che giustificano l’attribuzione del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);requisito di qualità. 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’artNel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature. 6. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e a mettere a disposizione le risorse necessarieoggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, dettagliatamente indicateredatto in conformità all’Allegato n. 1, per tutta da compilare nelle parti pertinenti e la durata dell’appalto e dichiarazione integrativa al DGUE in conformità all’Allegato n. 3; b) presentare la dichiarazione di avvalimento, di cui all’Allegato n. 9 al presente Disciplinare, concernente, tra l’altro: dell’articolo 89, comma 7, del valore economico di ciascuna di esseCodice. 7. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 8. Il concorrente deve allegare il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaurientedi avvalimento nel quale sono indicati: a. L’oggetto: a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria; d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificooggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)9. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 10. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 11. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87, del Codice dei ContrattiCodice, a pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo Lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 12. L’operatore economico ausiliario può assumere Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, dandone comunicazione all’X.X.XX. 13. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 14. Ove sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione, ovvero il ruolo seggio di subappaltatoregara istituito ad hoc, nei limiti comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 15. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 16. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Servizi Di Sviluppo Applicativo

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo Indicazione della volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare uno o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi oggetto di avvalimento e dell’operatore economico ausiliario (artdell’impresa ausiliaria. 49In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta ausiliato deve presentare la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si seguente documentazione: obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimentocontratto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artgruppo; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente ausiliato; - Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi degli artt. 4948, comma 2, lettere f) 7 e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87, del Codice dei ContrattiD.Lgs. 50/2016, non è consentito – a pena l’assenza delle cause di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, da presentare sotto forma di Documento di Gara Unico Europeo distinto da quello del concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeausiliato.

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Samples: Contract for Public Works

AVVALIMENTO. E’ Il Concorrente viene ammesso l’avvalimento così come disciplinato a partecipare alla procedura di gara anche utilizzando, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, i requisiti posseduti da un soggetto terzo, detto Ausiliario. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti In caso di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaavvalimento devono essere allegate, a pena di esclusione, la nell’ambito della documentazione richiesta dall’artamministrativa di cui all’art. 49 13 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamentepresente C.S.A.: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei del partecipante nella quale devono essere indicati i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi cui ricorre all’avvalimento e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)l’Impresa ausiliaria; 2. una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso resa dall’Impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445/2000, in merito al possesso, da parte della stessa, dei requisiti generali di ordine generale cui all’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 3. una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario resa dall’Impresa ausiliaria, con cui quest’ultimo la stessa si obbliga obbliga, verso il Concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrenteConcorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario una dichiarazione, resa dall’Impresa ausiliaria, con la quale la stessa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associato associata o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti)consorziata in concorrenza con l’offerta presentata dal soggetto cui viene fornito il requisito di partecipazione; 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del contratto con il quale l’operatore economico ausiliario l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimentodell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo fornito da Imprese appartenenti allo stesso gruppo, in luogo del contratto contratto, l’Impresa Concorrente può essere presentata presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto gruppo; Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento d’identità valido del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualesoggetto sottoscrittore.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei Contratti, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzativo, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. A tali Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8 del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata). Ai fini il concorrente allegadi quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta richiamata nei punti precedenti, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario dell’impresa ausiliaria (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare contratto (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenuteutilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3/bis); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 Si precisa che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La , b) durata; c. Ogni , c) ogni altro utile elemento utile ai fini dell’avvalimentodell’avvalimento (art. 88 DPR 207/2010). Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). 1. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili di non avere altri procedimenti di avvalimento in solido nei confronti della stazione appaltante corso; 2. di non partecipare alla gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 49, comma 8, 34 del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino partecipano alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualegara.

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Samples: Disciplinary Tender

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoL’operatore economico, il concorrente singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, -finanziario e tecnico, organizzativo -professionale di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il concorrente allegadecreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’artn. 267. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante Non è consentito l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi generali e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale idoneità professionale di cui ai paragrafi 5.1 e speciale5.2. L’ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dai paragrafi 4, con 5.1 e 5.2 nonché i requisiti tecnici e le stesse modalità previste per risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio mod. 1, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a e verso ASI, di mettere a disposizione del concorrente disposizione, per tutta la durata dell’appalto del PPP, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario Il concorrente deve allegare il contratto di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del avvalimento nel quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire sono specificati i requisiti economico- finanziari e a mettere tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse necessariestrumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, dettagliatamente indicate, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti più di un operatore economico concorrente e che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice concorrente che si avvale dei Contratti)requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante di ASI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 5.3 lettere a), b) e c), il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art. 49dell’articolo 89, comma 84 del Codice, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena i seguenti compiti essenziali: a. project managment b. product assurance c. aspetti di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale.sicurezza d. gestione della configurazione

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Samples: Partenariato Pubblico Privato

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può ricorso all’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allegaorganizzativo, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la occorrendo in tal caso produrre anche l’ulteriore documentazione di gara - e precisamentecui all’art. 49, comma 2, d.lgs. 163/2006 di seguito individuata: 1. a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, verificabile attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione parteci- pazione alla gara, con la specifica indicazione menzione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)dell’impresa avvalente; 2b) dichiarazione inerente il possesso da parte dell’impresa concorrente dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 163/2006; c) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e specialecarattere generale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 163/2006; 3. d) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultimo si obbliga verso l’impresa concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui la stessa è carente il concorrentecarente; 4. e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di dall’impresa ausiliaria con cui la medesima attesta che non partecipare partecipa alla gara in proprio o associato in associazione, consorzio o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti)riunita in G.E.I.E.; 5. contratto, in f) originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria, in caso di aggiudicazione, si obbliga nei confronti dell’offerente dell’impresa concorrente a fornire i requisiti il chiesto requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarienecessarie per l’intera durata dell’appalto, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto specificando e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare descrivendo in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: dettaglio le risorse in termini di personale, mezzi, materiali e i mezzi prestati in modo determinato e specificoprocedure che saranno messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel g) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, impresa infra - gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l’impresa concorrente può essere presentata presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)gruppo. Il concorrente e l’impresa l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi Gli eventuali obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa concorrente si applicano anche all’impresa ausiliaria. E’ in ogni caso vietato l’avvalimento di imprese ausiliarie di altri concorrenti a pena di esclusione di tutti i concorrenti così ausiliati. Si rammenta, in caso di false dichiarazioni, l’applicazione dell’art. 49, comma 83, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisitid.lgs. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattuale163/2006.

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Samples: Service Agreement

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara a) l’attestazione di qualificazione SOA o i due Servizi di Punta relativi alle categorie di lavorazioni di cui alla Tabella 1 del presente Disciplinare del soggetto ausiliario; b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante cui quest'ultima: − attesta il possesso dei requisiti generali di ordine generale cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; − attesta il possesso dei requisiti tecnici e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo delle risorse oggetto di avvalimento; − si obbliga verso l’operatore economico e verso il Commissario straordinario a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto dell'Accordo Quadro, nel caso di affidamento di Appalti specifici, le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente il concorrentecarente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. ec) Codice dei Contratti)il PassOE nel quale sia indicato l’ausiliario; 5. contratto, 7.2 Avvalimento per l’esecuzione degli Appalti Specifici i. sia in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i possesso dei requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificocui l’Appaltatore è carente; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimentoii. Nel caso l’Appaltatore dimostri l’assenza in capo all’ausiliario delle cause di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (esclusione ex art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, 80 del Codice dei Contratti; iii. produca il contratto di avvalimento. Al fine di assicurare la massima tutela della legalità, non è consentito – l’Appaltatore si obbliga a pena ricorrere esclusivamente a soggetti già iscritti in whitelist o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatoreprocederà secondo quanto previsto dall’articolo 3, nei limiti co. 2 del 30 % dell’importo contrattuale.D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120..

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Samples: Disciplinare Unico Di Gara Telematica

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi degli artt. 49 172, comma 2 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, Non è consentito l’avvalimento per la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie generali di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario al paragrafo 6, nonché di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico idoneità professionale di ciascuna di essecui al paragrafo 7.1. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante Stazione concedente in relazione alle prestazioni al servizio oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione concedente impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, e relativa dichiarazione integrativa, della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

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Samples: Concessione Per Servizio Di Distribuzione Automatica

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di un altro soggettoaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tali fini Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il concorrente allegadecreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a pena disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di esclusionetutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la documentazione richiesta certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 49 80 del citato X.Xxx 163/2006 – Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da inserire nella busta contenente la documentazione compilare nelle parti pertinenti, nonché di gara - e precisamente: 1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga integrativa nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di essetermini indicati al punto Dichiarazioni integrative. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara al singolo lotto sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione giudicatrice comunica l’esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dpi

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artAi sensi dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice, il concorrente l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppatoassociato, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnicotecnico e professionale di cui all’art. 83, organizzativo comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2 In particolare l’operatore economico deve compilare il quadro C della Parte II del DGUE e allegare un altro soggetto. DGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie dei soggetti interessati, compilato nelle sezioni A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusionee B della parte II, la parte III e la parte VI, il PassOE nonché di la documentazione richiesta integrativa nei termini indicati al punto15.3. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 49 80 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di Codice e dichiararli in gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione presentazione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esseDGUE. Ai sensi dell’art. 88 89, comma 1 DPR n. 207/2010 1, del Codice, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti contiene, a pena di un operatore economico che appartiene al medesimo grupponullità, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) la specificazione dei requisiti forniti e g), Codice dei Contratti)delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 4989, comma 87 del Codice, del Codice dei Contrattia pena di esclusione, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nei limiti nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’artIn attuazione del disposto dell’art. 49 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativoCodice dei contratti, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato, raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti - può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento. A tali Il partecipante pertanto dovrà presentare i predetti documenti completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione CCIAA o a specifici Albi). Ai fini il concorrente allegadi quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione, esclusione - tutta la documentazione richiesta dall’art. 49 prevista dal comma 1 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente: 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), suddetto articolo 89 del Codice dei Contratti); 2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute); 3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti)contratti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non Non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può E’ ammesso che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore, subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 30 % dell’importo contrattualeconcorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria

AVVALIMENTO. E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49, D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicotecnici e/o economici, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini tal fine ed in conformità all’articolo 49, comma 2, D.Lgs. 163/2006, il concorrente allega, a pena di esclusione, dovrà produrre e allegare la documentazione richiesta dall’art. 49 del citato X.Xxx 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamenteseguente documentazione: 1. a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, rappresentante dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi di cui ci si intende avvalere e dell’operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti)dell’impresa ausiliaria; 2. b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare (ossia mediante compilazione o riproduzione dell’ “Allegato B” con tutte le dichiarazioni ivi contenute)avvalimento; 3. c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultimo quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4. d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipare partecipa alla gara in proprio o associato associata o consorziato consorziata ai sensi dell’artdell’articolo 34, D.Lgs. 34 del D.lgs. 163/2006 (163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 4934, comma 2, lett. con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara; e) Codice dei Contratti); 5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 autenticata del contratto, contenente le indicazioni di cui all’articolo 88, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000207/2010, in virtù del con il quale l’operatore economico ausiliario l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, necessarie per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR n. 207/2010 il contratto deve riportare ovvero, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a. L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b. La durata; c. Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (artgruppo. 49Le dichiarazioni di cui alle lettere a), comma 2b), lettere fc) e gd), Codice dei Contratti)devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il Resta inteso che l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contrattodell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non Non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa imresa ausiliaria. In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a pena carico dell’impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L’Amministrazione trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30 % dell’importo contrattualeavvalimento indicando l’aggiudicatario.

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Samples: Servizio Di Brokeraggio E Consulenza in Campo Assicurativo