Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, L'offerta è richiesta corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarecento del prezzo base indicato nel bando di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertasotto forma di cauzione o di fideiussione.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contrattidell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La cauzione provvisoriafideiussione, se prestata nelle forme a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta salvo richiesta dell’Amministrazione a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
8. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
9. La Stazione Appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 21, lettera a)tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, deve essere accompagnata dall’impegno anche quando non sia ancora scaduto il termine di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare validità della garanzia. Per l’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata al momento della stipulazione della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionedefinitiva.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
510. In caso di associazione temporanea di imprese RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., la garanzia deve riportare l’indicazione di cauzione, intestata a tutte le imprese associatefacenti parte del costituente raggruppamento, potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo.
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Samples: Capitolato D’oneri, Capitolato D’oneri
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, Agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara / alla lettera di invito.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneaggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, dell’art. 93 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in prestata mediante: • titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante ; • fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993, recante la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole approvato con D.M. n° 123/2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoall’art. 1957, con particolare riguardo alle prescrizioni comma 2 del codice civile; in caso di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a)punto 1., deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneaggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici, Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, L’offerta è richiesta corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari al 2% (due per cento) cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri massimo previsto per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2ciascun lotto dell’accordo quadro. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestatacostituita, a scelta dell’offerente, da:
a) contanti, o con bonifico, o in contanti assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx comunale del giorno del deposito, presso una sezione Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateMoncalieri ovvero Unicredit Banca – Ag. di Moncalieri - Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX – Moncalieri – IBAN XX00X0000000000000000000000, a titolo di pegno a favore della stazione appaltantedell’amministrazione aggiudicatrice;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto ministeriale 12 marzo 2004legislativo 24 febbraio 1998, n. 12358, recante:
1. l’indicazione del soggetto garantito (N.B: in osservanza delle clausole caso di cui allo schema tipo 1.1 allegato raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la fideiussione deve essere unica ossia deve trattarsi di un unico documento intestato a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto);
2. la sottoscrizione del garante;
3. la rinuncia al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 751957, commi 4comma 2, del codice civile;
5. l’immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, 6 e a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante;
6. la validità per almeno centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
7. l’impegno, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice dei contrattidecreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare la garanzia definitiva (garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; Ai sensi dell’art.93, comma 8, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), l’offerta deve essere accompagnata corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte per l’esecuzione del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle contratto di cui al comma 2 eall’art.103 del medesimo D.lgs.50/2016, in particolarequalora l’offerente risulti aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o assegni circolariconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.
1. Ai sensi dell’articolo 100 75, commi 1 e 2, del Regolamento generaleCodice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………€ 27.000,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, } in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneaggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Forniture Di Allestimento
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………143.945,20, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarestimato dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezzapari a €. 7.197.260, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, Le ditte concorrenti accompagneranno la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per centocento (2%) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base indicato nel Capitolato d’Appalto (€ 26.884,00) sotto forma di cauzione o di fideiussione, comprensivo degli oneri a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per la sicurezza, da prestare al momento cento in quanto è requisito obbligatorio per gli operatori economici essere in possesso della presentazione dell’offerta.
2certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria . La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in osservanza delle clausole relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoall'articolo 113, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3qualora l'offerente risultasse affidatario. La cauzione provvisoriastazione appaltante, se prestata nelle forme nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 21, lettera a)tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, deve essere accompagnata dall’impegno anche quando non sia ancora scaduto il termine di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o validità della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5garanzia. In caso di associazione temporanea di imprese ATI non ancora costituita la garanzia cauzione deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateriferirsi a tutti i componenti dell’ATI .
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 756.1 Per ciascun Lotto, commi 1 e 2, del Codice l’offerta dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………provvisoria, riportante le condizioni stabilite dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2all’1% (due dell’importo complessivo del lotto per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertail quale si partecipa.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) A. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, prestata a titolo di pegno pegno, a favore della stazione appaltantedi Agenzia delle entrate- Riscossione Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale n. 4835, Roma (00144) e riportare la seguente causale:
(i) per il Lotto 1: “Cauzione provvisoria: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50 del 2016, per l’affidamento del servizio del servizio di ritiro, smistamento e consegna di corrispondenza e materiale vario - CIG 7248462411;
b(ii) per il Lotto 2: “Cauzione provvisoria: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50 del 2016, per l’affidamento del servizio di corriere espresso- CIG 7248488984;
B. in caso di versamento in contanti, la relativa operazione dovrà essere effettuata sul conto corrente bancario intestato all’ Agenzia delle entrate- Riscossione, codice IBAN: XX00X0000000000000000000000;
C. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto albo di cui allo schema tipo 1.1 allegato all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
i. la rinuncia espressa al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
ii. la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 75all’art. 1957, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno del codice civile;
iii. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia;
iv. l'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel rilasciare, in caso di aggiudicazione da parte dell’appalto, a richiesta del concorrente dell’appalto concorrente, una fideiussione o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.polizza relativa alla cauzione
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………34.348,31, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato 1.1allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli di eventuali oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti associati.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generalegene- rale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli di eventuali oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere esse- re prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione sta- zione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema sche- ma tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione cauzio- ne prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese impre- se associate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti associati.
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Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, dell’art. 93 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 75all'art. 1957, commi comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 93, comma 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionedi cui all’articolo 32.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, DLgs 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, importo pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare presentare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 75 del Regolamento generaleDLgs 163/2006, la cauzione provvisoria di cui al comma punto 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, e ss.mm.ii. in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.DLgs 163/2006;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma punto 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma punto 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti associati.
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Samples: Appalto Integrato
Cauzione provvisoria. 1. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 7593 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offerta.
2disciplinare di gara. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la 0.Xx cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in : a)in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante ; b)mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 75all'articolo 1957, commi 4, 5, 6 e 8comma 2, del Codice dei contratti.
codice civile, in conformità all’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 comma 3. La 0.Xx cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono 4.Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In 0.Xx caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 dell'articolo 75 del Regolamento generaleCodice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123123 o successive modificazioni, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1(art. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, 75 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………Contratti) pari € 60.00, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo a base di gara relativo ad un anno, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2sotto forma di cauzione o di fideiussione. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generalePena l’esclusione, la cauzione provvisoria di garanzia con indicazione espressa e specifica dell’oggetto dell’appalto cui al comma 1 la stessa si riferisce, può essere prestatacostituita in uno dei seguenti modi:
a) cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del nel giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende autorizzate, di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione fideiussione, a scelta degli offerenti, bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoall’art. 107 D.lgs. 385/93, con particolare riguardo alle prescrizioni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui all’articolo 75rilascio di garanzie, commi 4a ciò specificamente autorizzati dal Ministero del Tesoro e del Bilancio, 5e della Programmazione, 6 autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. La garanzia deve inoltre avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Gli offerenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e 8tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice dei contratti.
3. La , usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva nel in caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4aggiudicazione. Sono vietate forme Nel caso di cauzione diverse da quelle raggruppamento temporaneo di cui al comma 2 e, imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di nome e per conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso tutti gli offerenti con le previste responsabilità in materia di associazione temporanea di imprese orizzontale e/o verticale. (Inoltre, per le Imprese Individuali trasformatesi in Società commerciali: apposita dichiarazione autenticata da notaio circa il conferimento nella nuova Società delle iscrizioni della Ditta Individuale e la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associatecontestuale cancellazione della stessa).
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'art. 100 del Regolamento generalegenerale 554/99, dell'Art. 30, commi 1,2,3,5,6 e 7 della L.R. 27/2003 ed ai sensi della L.R. n. 17/2007, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………provvisoria, a garanzia dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltarelavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'art. 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 1.1. allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i..
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate.
6. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionedell'aggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di euro …………………, pari gara e al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituito formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1(Art. Ai sensi dell’articolo 7554, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, 11 della legge regionale)
1. L’offerta è richiesta corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari al 2% (due all’uno per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarecento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o di fideiussione, da prestare al momento della presentazione dell’offertaa scelta dell’offerente.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. == intestato a ========= con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per l’appalto del servizio di: ////////////////////////////// o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contrattidell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La cauzione provvisoriafideiussione, se prestata nelle forme a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al comma 2all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, lettera a)n. 385, deve essere accompagnata dall’impegno che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di un fideiussore verso il concorrente rilascio di garanzie, a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneciò autorizzati dal Ministero dell’eco-nomia e delle finanze.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al all’articolo 1957, comma 2 e2, in particolaredel codice civile, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolarinonché l’ope-ratività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la La garanzia deve riportare l’indicazione avere validità di tutte le imprese associatecentoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. Il bando di gara o la lettera di invito alla gara indicherà l’esonero della cauzione provvisoria per gli appalti di importo inferiore a 211.000 euro. (L.R. n. 5/2007, art. 54, c.1).
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Samples: Bando Di Gara Per Il Servizio Mensa
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, commi 1 denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalelettera a), è richiesta una cauzione provvisoria facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertapresente articolo.
2. Ai sensi dell’articolo 100 Fermo restando il limite all'utilizzo del Regolamento generalecontante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004quanto allo svincolo, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contrattiil comma 9.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme garanzia fideiussoria di cui al comma 21 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, lettera a)n. 385, deve essere accompagnata dall’impegno che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di un fideiussore verso il concorrente rilascio di garanzie e che sono sottoposti a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del concorrente dell’appalto o della concessionedecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 eall'articolo 1957, in particolaresecondo comma, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolaridel codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016 a cura di garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di associazione temporanea cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di imprese esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia deve riportare l’indicazione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di tutte le cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese associatee ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2dell'offerta. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. ; La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% del (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% bando di gara e al disciplinare di gara. (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.48)
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (49) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (50) allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (51) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………€ 8883,81 (euro ottomilaottocentoottantatre/81), pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123123 e s.m.i., (con esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1L'offerta, ai sensi dell’art. Ai sensi dell’articolo 7575 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., commi 1 e 2dovrà essere corredata, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalea pena d'esclusione , è richiesta da una cauzione provvisoria di euro …………………, garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarepresunto dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezzacome indicato nell’art. 13 del presente Capitolato, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
ovvero: importo presunto appalto: € 3.555.867,00, cauzione 2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la %: € 71.117,34 La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione dell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 123385, che svolgono in osservanza via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle clausole finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoall'art. 1957, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8comma 2, del Codice dei contratti.
3Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione provvisoriagaranzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, se prestata nelle forme ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui al comma 2qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, lettera aovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, deve essere accompagnata dall’impegno a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte per l'esecuzione del concorrente dell’appalto o della concessionecontratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 In base a quanto specificato nel Regolamento generale e dell’art. 75 del Regolamento generaleCodice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75dell'articolo 93, commi 1 e 2comma 1, del Codice D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, lavori è richiesta corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………, garanzia pari al 2% 2 per cento (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da appaltaredolo o colpa grave, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare ed è svincolata automaticamente al momento della presentazione dell’offertasottoscrizione del contratto medesimo.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contrattidell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme garanzia fideiussoria di cui al comma 21 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, lettera a)n. 385, deve essere accompagnata dall’impegno che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di un fideiussore verso il concorrente rilascio di garanzie e che sono sottoposti a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del concorrente dell’appalto o della concessionedecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di euro …………………, pari gara e al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, dell’art. 93 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 75all'art. 1957, commi comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 93, comma 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionedi cui all’articolo 31.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1Ex art. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è richiesta una a carico dei Concorrenti, pena l’esclusione, il versamento della cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori del valore complessivo a base di gara da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezzacostituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/1993, da prestare soggetto terzo rispetto al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generaleconcorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal M.E.F.; potrà essere utilizzata la cauzione provvisoria scheda tecnica ex DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93. La garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1 può 2 c.c.; • l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Committente; • la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; • a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione dovrà essere prestatacomunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di aggiudicazione). A tal proposito, si precisa che, fermo restando l’obbligo del versamento della cauzione provvisoria, il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo all’IMPEGNO al versamento di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione al quale ci si rimanda, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto di appalto. In caso di esclusione dell’Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la Committente procederà all’escussione della cauzione provvisoria. I concorrenti:
a) in contanti possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o in titoli da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del giorno presente appalto, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo del deposito50%. Laddove il certificato non riporti, presso nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà produrre una sezione dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall’Organismo di tesoreria provinciale o presso certificazione, attestante che le aziende autorizzate, a titolo attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole espressamente – nel campo di pegno a favore applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della stazione appaltante;relativa data di emissione).
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009, n. 123potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, anche cumulabile con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3quella della suddetta lett. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), del 30%: oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 – rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto – potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall’Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese - citandole espressamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);
c) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento dei valori dei beni o servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%;
d) abbiano sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione provvisoria con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b) e c) del 15%. In ALTERNATIVA alle riduzioni di cui sopra alle lettere a), b), c) e d), i concorrenti:
e) in possesso del rating di legalità e rating di impresa oppure dell’attestazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 oppure di certificazione, in corso di validità, in accordo alla norma SA 8000:2014, rilasciata da un Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS, oppure qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001 o la norma ISO 45001 (a far data dal 12/03/2021 saranno validi solo i certificati conformi alla norma ISO 45001), rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato, riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA, e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) – potrà prestare la cauzione con una riduzione di un importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b) c) e d), del 30%. Per fruire di tali benefici, si precisa che i partecipanti dovranno allegare copia scannerizzata delle rispettive certificazioni in corso di validità ovvero altra documentazione da cui si riscontri il possesso del requisito che da titolo alla riduzione. Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo della cauzione provvisoria da prestare, si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di associazione temporanea partecipazione in RTI orizzontale, ex art. 48, c. 2 secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di imprese concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se tutti gli Operatori Economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle relative certificazioni la previste. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, c. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia deve riportare l’indicazione sopra prevista ai punti a), b), c) d) ovvero, in alternativa al punto e) solo se le relative certificazioni ivi previste siano possedute dal consorzio. Nel caso di tutte le imprese associatepartecipazione di raggruppamenti temporanei, la cauzione provvisoria dovrà essere contratta da tutti gli Operatori costituenti il raggruppamento. In alternativa, è ammesso l’intestazione al Capogruppo a condizione che nel testo della garanzia vi sia l’esplicita indicazione della copertura del rischio nell’interesse di tutti gli Operatori Economici del costituendo o costituito raggruppamento che devono essere singolarmente identificati ed espressamente indicati. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata esclusivamente al consorzio.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L’offerta è corredata, commi 1 e 2a pena di esclusione, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestatada:
a) una garanzia provvisoria pari a al 2% e precisamente di importo pari ad € 16.564,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso l'Istituto Cassiere dell'Università - Banca Agricola Popolare di Ragusa filiale di Enna- sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Enna “Kore”, IBAN XX00X0000000000XX0000000000- (BIC/SWIFT: POPRIT 31055 solo per bonifici esteri) e con indicazione nella causale del numero di CIG 9471739649 attribuito alla presente procedura di gara; dovrà essere presentata nella piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) mediante fideiussione bancaria essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o polizza assicurativa fideiussoria in conformità consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123gara ovvero, in osservanza delle clausole caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo 1.1 allegato approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 751944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 41 e 2, 5del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 6 e 8il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice dei contratti.solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme b) per i consorzi di cui al all’articolo 45, comma 2, lettera a)lettere b) e c) del Codice, deve essere accompagnata dall’impegno se il Consorzio ha dichiarato in fase di un fideiussore verso offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il concorrente Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a titolo condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateo non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Contract for Supply and Installation of It Equipment
Cauzione provvisoria. 1L'offerta, ai sensi dell’art. Ai sensi dell’articolo 7575 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., commi 1 e 2dovrà essere corredata, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generaleper singolo lotto, è richiesta da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia relativa al lotto per il quale si partecipa alla gara, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezzacome indicato nell’art. 2 del presente Capitolato, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
ovvero: lotto n. 1: Euro 1.871.185,50, cauzione 2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale%: € 37.423,71; lotto n. 2: Euro 1.682.070,00, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 2%: € 33.641,40; lotto n. 3: Euro 394.518,00, cauzione 2%: € 7.890,36; lotto n. 4: Euro 6.950.592,00, cauzione 2%: € 139.011,84 La cauzione può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoriagaranzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, se prestata nelle forme ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cui al comma 2qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, lettera aovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18- 19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, deve essere accompagnata dall’impegno a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte per l'esecuzione del concorrente dell’appalto o della concessionecontratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. Ai sensi dell’articolo 7593 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 1 e 2conforme allo schema tipo approvato con il d.m. 19 gennaio 2018, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………n. 31, pari al 2% (due dell’importo complessivo del valore dell’appalto, resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per centogli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) dell’importo preventivato copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'ente concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione dei lavori da appaltarequalità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. Nel caso di raggruppamenti temporanei, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generaleconsorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può deve essere prestataintestata a tutti gli operatori economici associandi. Si precisa che:
a) in contanti caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei Contratti pubblici, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore possesso della stazione appaltantepredetta certificazione;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, caso di partecipazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme consorzio di cui al comma 2, lettera a)lett. b) e c) dell’articolo 45 del Codice dei Contratti pubblici, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione dovrà, a pena di esclusione:
a) avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, previsto dall'art.1944 del codice civile;
c) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
d) prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
e) contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel in favore dell’Amministrazione concedente, in caso di aggiudicazione da parte e a richiesta del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 econcorrente, in particolare, è vietata la garanzia fideiussoria per la cauzione prestata definitiva. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’Aggiudicatario dovrà costituire ai sensi 30 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del Contratto, una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell’importo di aggiudicazione mediante assegni di conto di corrispondenza fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assegni circolari.
5assicurativo. In caso di associazione temporanea di imprese offerta economica con ribasso superiore al 10 per cento la garanzia deve riportare l’indicazione da costituire è aumentata di tutte le imprese associatetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia del concorrente Aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………34.348,31, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato 1.1allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75dell'articolo 93, commi 1 e 2comma 1, del Codice D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, lavori è richiesta corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………, garanzia pari al 2% 2 per cento (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base indicato nel bando o nell'invito, comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o di fidejussione, da prestare al momento della presentazione dell’offertaa scelta dell'offerente.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contrattidell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme garanzia fideiussoria di cui al comma 21 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, lettera a)n. 385, deve essere accompagnata dall’impegno che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di un fideiussore verso il concorrente rilascio di garanzie e che sono sottoposti a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del concorrente dell’appalto o della concessionedecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Sono vietate forme La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cauzione diverse da quelle cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia è ridotta del 50 per cento per gli operatori economici di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
57 dell'art. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.93 del D.lgs. n.50/2016
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. 1L’importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell’importo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ed è calcolato nel modo seguente: All Risks Fabbricati € 390.000,00 7.800,00 Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Compagnia di Assicurazioni che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata:
a) da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività;
b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che: ⮚ svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni; ⮚ sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58; ⮚ abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 7593, commi 1 e 2comma 8, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generaleDecreto Legislativo più volte citato, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito"…offerta è, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatealtresì, corredata, a titolo pena di pegno esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile Questa disposizione non si applica "…alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o polizza assicurativa Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese...". La garanzia fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui deve essere conforme allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75103, commi 4, 5, 6 e 8comma 9, del Codice dei contratti.
3Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni. La Nel caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e deve specificare, espressamente, la Compagnia di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto Assicurazioni Capogruppo o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da Mandataria e quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5Mandanti. In caso di associazione temporanea Raggruppamenti Temporanei o di imprese Consorzi Ordinari la riduzione della garanzia deve riportare l’indicazione di è possibile solo se tutte le imprese associateCompagnie di Assicurazioni riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità. Le fideiussioni e le polizze devono essere corredate, anche nell’ipotesi di firma digitale del documento, da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dai soggetti che sottoscrivono il titolo di garanzia, che attesti la loro identità, la loro qualifica e i loro poteri, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. (scegliere una delle opzioni che seguono) (opzione 1: opzione consigliata)
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. (82)
1. Ai sensi dell’articolo 100 75, commi 1 e 2, del Regolamento generaleCodice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezzasicurezza e del corrispettivo per la progettazione esecutiva/la revisione della progettazione esecutiva/il completamento della progettazione esecutiva (83), da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (84) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (85) allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (86) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, dell’art. 93 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) b. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 75all'art. 1957, commi comma 2, del codice civile, in conformità all’art. 93, comma 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionedi cui all’articolo 32.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta Il concorrente deve prestare una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 22 per cento dell’importo posto a base di gara. Tale importo è ridotto del 50% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltareai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa . La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1per l'esecuzione del contratto, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 7593 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contrattiqualora l'offerente risultasse affidatario.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertacui alla lettera di invito alla gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Contract for Construction Services
Cauzione provvisoria. 1L’offerta è corredata da una garanzia pari ad € 9.000,00, corrispondente al 2 (due) per cento dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, 93 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una Codice. La cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del giorno del deposito, presso una sezione Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateNapoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004da organismi accreditati, n. 123ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in osservanza delle clausole sede di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoofferta, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 il possesso del requisito e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazione temporanea partecipazione in RTI per poter usufruire di imprese tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve riportare l’indicazione essere rilasciata, a pena di tutte le imprese associateesclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione provvisoria - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito campo previsto.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell’art. 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 8.037,31 (euro …………………ottomilanovecentododici/16), pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, appaltare pari ad Euro 401.865,59 (ovviamente comprensivo degli oneri per la sicurezza), da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, commi 1 e 2l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, sotto forma di euro …………………cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredi quello posto a base di gara e precisamente Euro 2.671,64 fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comprensivo degli oneri per la sicurezzacomma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2segnalare in sede di compilazione del DGUE. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. (in caso di polizza assicurativa il fideiussore dovrà essere soggetto diverso dal concorrente ai sensi dell’art. 1936 del c.c.). La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa , - avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; - l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1per l'esecuzione del contratto, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, momento della sottoscrizione del Codice dei contratti.
3contratto medesimo. La cauzione provvisoriadovrà essere firmata digitalmente, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionealmeno dal concorrente.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Contract for Services
Cauzione provvisoria. 1. Ai Salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare di gara o lettera di invito, ai sensi dell’articolo 7593, commi comma 1 e 2del d.lgs. 50/2016, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generaleper partecipare alla gara d’appalto, è richiesta al concorrente una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in a. In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante b. Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretofideiussoria, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 7593, commi 3 e 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari2.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………784,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L’offerta è corredata, commi 1 e 2a pena di esclusione, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestatada:
a) una garanzia provvisoria pari a al 2% e precisamente di importo pari ad € 11.305,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso l'Istituto Cassiere dell'Università - Banca Agricola Popolare di Ragusa filiale di Enna- sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Enna “Kore”, IBAN XX00X0000000000XX0000000000- (BIC/SWIFT: POPRIT 31055 solo per bonifici esteri) e con indicazione nella causale del numero di CIG 94830203AA attribuito alla presente procedura di gara; dovrà essere presentata nella piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) mediante fideiussione bancaria essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o polizza assicurativa fideiussoria in conformità consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123gara ovvero, in osservanza delle clausole caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo 1.1 allegato approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 751944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 41 e 2, 5del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 6 e 8il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice dei contratti.solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme b) per i consorzi di cui al all’articolo 45, comma 2, lettera a)lettere b) e c) del Codice, deve essere accompagnata dall’impegno se il Consorzio ha dichiarato in fase di un fideiussore verso offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il concorrente Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a titolo condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateo non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. 1 Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per centoduepercento) dell’importo preventivato dei lavori singoli lotti da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia o delle Finanze) in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate).
2. Ai sensi dell’articolo 100 2 La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario sarà restituita solo dopo la stipula del Regolamento generalecontratto.
3 La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione provvisoria rinuncia all’eccezione di cui al all’art. 1957, comma 1 può essere prestata:
a2 Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, giorni a titolo di pegno a favore semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare 4 L'importo della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte e del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolaresuo eventuale rinnovo, è vietata ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione prestata mediante assegni certificazione del sistema di conto di corrispondenza o assegni circolariqualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L’offerta è corredata, commi 1 e 2a pena d'esclusione, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredell'importo posto a base dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o fideiussione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. Ai sensi dell’articolo 100 93 del Regolamento generale, la Codice. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del giorno del deposito, presso una sezione Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateNapoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoriagaranzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, se prestata nelle forme per la durata di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al comma 2primo periodo, lettera a)anche nei confronti delle microimprese, deve essere accompagnata dall’impegno piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di un fideiussore verso il concorrente operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a rilasciare lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte e del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 2 eprimo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in particolarerelazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è vietata ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la cauzione prestata mediante assegni riduzione di conto cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di corrispondenza gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o assegni circolari.
5un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di associazione temporanea cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di imprese tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve riportare l’indicazione essere rilasciata, a pena di tutte le imprese associateesclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 7593, commi comma 1 e 2del d.lgs. 50/2016, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generaleper partecipare alla gara d’appalto, è richiesta al concorrente una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.. Settore Mobilità, Viabilità, Reti Ufficio Riqualificazioni Urbane e Interventi Straordinari
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in a. In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante b. Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretofideiussoria, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 7593, commi 3 e 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari2.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità, alle condizioni e nei termini di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara / alla lettera di invito.
2. Ai sensi dell’articolo 100 dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Regolamento generaleCodice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, d.lgs. n. 123163 del 2006, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generaleCodice, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………€. 6.682,66 (euro seimilaseicentottantadue/66), pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, commi 2 e 3 del Codice e di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123123 e s.m.i., (con esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 7593, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offerta.
2disciplinare di gara. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltanteStazione Appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con particolare riguardo alle prescrizioni le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, 103 comma 9 del Codice dei contratti.
3Contratti. La cauzione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, se prestata nelle forme a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma 2non si applica alle microimprese, lettera a)piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5piccole e medie imprese. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di riguardare tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L’offerta dovrà essere corredata, commi 1 e 2a pena d'esclusione, da una garanzia provvisoria a favore del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria Comune di euro …………………Napoli di € 4.100,00, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare€ 205.000,00), comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o fideiussione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. Ai sensi dell’articolo 100 93 del Regolamento generale, la Codice. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del giorno del deposito, presso una sezione Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateNapoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004da organismi accreditati, n. 123ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in osservanza delle clausole sede di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoofferta, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 il possesso del requisito e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazione temporanea partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi del comma 8 dell'art 93 del Codice la cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tele comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve riportare l’indicazione essere rilasciata, a pena di tutte esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le imprese associateriduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
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Samples: Letter of Invitation for Tender
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75La cauzione, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria per un importo di euro …………………, 6.995,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarecomplessivo della prestazione, comprensivo degli oneri per dovrà essere costituita a pena di esclusione alternativamente, secondo la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2libera scelta del concorrente ai sensi dell’art. Ai sensi dell’articolo 100 75 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestataD.Lgs. n. 163/06:
a) mediante fideiussione bancaria, rilasciata da Istituto Bancario autorizzato ai sensi di legge, ovvero, mediante polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da una Compagnia di Assicurazione autorizzata ai sensi di legge ovvero, mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una Società di Intermediazione Finanziaria iscritta nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La suddetta fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario, deve essere redatta conformemente allo SCHEMA TIPO 1.1. D.M. 12/03/2004, n. 123, vedi “Allegato A3”. In ogni caso, la garanzia deve contenere tutte le clausole prescritte dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, tra cui in particolare l’impegno a pena di esclusione a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto d’appalto della fornitura/delle forniture in oggetto prescritta dall’art. 113 del medesimo D.Lgs. n. 163/06. In caso di associazioni temporanee di imprese già costituite / non ancora costituite, la cauzione provvisoria, deve essere unica, con indicazione della quota parte, che si riferisce ai singoli componenti del raggruppamento temporaneo di imprese.
b) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, da effettuare secondo le modalità di seguito indicate: - in contanti: in tal caso il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore Terme Merano SpA presso la Cassa di Risparmio, IBAN XX00X0000000000000000000000, BIC XXXXXX0X000, da inserire la ricevuta di avvenuto versamento dell’importo relativo alla cauzione provvisoria. - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione Sezione di tesoreria provinciale Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della di questa amministrazione aggiudicatrice. L’atto o il documento idoneo, che comprovi il deposito di tali titoli, è da inserire, a pena di esclusione. Nell’ipotesi sub b) l’impresa deve altresì presentare, a pena di esclusione, la dichiarazione prevista dall’art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, qualora la cauzione sia prestata in contanti o in titoli, resa esclusivamente da un Istituto Bancario ovvero, da una Compagnia di Assicurazione autorizzata, ovvero da una Società di Intermediazione Finanziaria autorizzata, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore di questa stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte dell’appalto ed a richiesta del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 econcorrente, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolaridefinitiva per l’esecuzione del contratto d’appalto delle prestazioni in oggetto prescritta dall’art. 113 del medesimo D.Lgs. n. 163/06.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta l’offerta dovrà essere corredata dal documento attestante la costituzione di una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari al 2% (due per centocento (2%) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarecomplessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o di fideiussione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 destinata a risarcire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del Regolamento generalecontratto, e accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione provvisoria definitiva di cui al comma 1 può essere prestata:
a) successivo punto B), nelle forme di cui all’articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. ▪ in contanti o , mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN X, XXXX XX00X0000000000000000000000. La ricevuta del suddetto versamento è considerato documento probatorio dell’ avvenuta costituzione; ▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al corso prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente a quella del giorno del deposito, versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno l’Istituto Tesoriere con vincolo a favore della stazione appaltante;
b) CONI Servizi S.p.A. Nessun interesse è dovuto all’aggiudicatario sulle somme costituenti la cauzione, le cedole relative a titoli costituenti in deposito saranno incassate dalla CONI Servizi S.p.A. ed il corrispettivo sarà versato al depositante. ▪ mediante fideiussione fidejusione bancaria, prestata da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; ▪ mediante polizza fidejussoria prestata da una delle società di assicurazioni elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni, o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejusione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità assicurativa, la stessa dovrà: ▪ avere durata di almeno 180 giorni successivi alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza data di scadenza per la presentazione delle clausole offerte; ▪ prevedere il pagamento da parte del fidejussore entro quindici giorni a prima e semplice richiesta della Coni Servizi S.p.A. ▪ escludere il beneficio della preventiva escussione dell’impresa aggiudicataria; ▪ prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. Inoltre, la Coni Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Tale rinnovo non potrà essere superiore a 180 giorni dalla naturale scadenza della garanzia. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La Coni Servizi S.p.A nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretosvincolo della garanzia, con particolare riguardo tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., può presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa, e pertanto l’ impresa alla quale venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle prescrizioni norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di cui all’articolo 75elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, commi 4usufruisce del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, 5previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, 6 e 8comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del Codice dei contratti.
350 per cento. La Società CONI Servizi S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, se prestata nelle forme o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al comma 2, lettera asuccessivo punto B), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (R.T.I. verticali) la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le imprese associategaranzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, dell'articolo 93 del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria garanzia fideiussoria di euro …………………, 1817,62 pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 dell'articolo 93 del Regolamento generaleCodice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestatapre- stata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, secondo le modalità indicate nella lettera d'invito;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, all'articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva defini- tiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di euro …………………, pari gara e al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (10) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. Ai sensi dell’articolo 7593 del d. lgs. n. 50/2016, commi 1 e 2conforme allo schema tipo approvato con il d.m. 19 gennaio 2018, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………n. 31, pari al 2% (due dell’importo complessivo del valore dell’appalto, resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per centogli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) dell’importo preventivato copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'ente concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione dei lavori da appaltarequalità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. Nel caso di raggruppamenti temporanei, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generaleconsorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può deve essere prestataintestata a tutti gli operatori economici associandi. Si precisa che:
a) in contanti caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei Contratti pubblici, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore possesso della stazione appaltantepredetta certificazione;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, caso di partecipazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme consorzio di cui al comma 2, lettera a)lett. b) e c) dell’articolo 45 del Codice dei Contratti pubblici, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione dovrà, a pena di esclusione:
a) avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, previsto dall'art.1944 del codice civile;
c) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
d) prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
e) contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel in favore dell’Amministrazione concedente, in caso di aggiudicazione da parte e a richiesta del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 econcorrente, in particolare, è vietata la garanzia fideiussoria per la cauzione prestata definitiva. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’Aggiudicatario dovrà costituire ai sensi 30 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del Contratto, una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell’importo di aggiudicazione mediante assegni di conto di corrispondenza fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assegni circolari.
5assicurativo. In caso di associazione temporanea di imprese offerta economica con ribasso superiore al 10 per cento la garanzia deve riportare l’indicazione da costituire è aumentata di tutte le imprese associatetanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia del concorrente Aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema agli schemi tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 252 comma 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezzasicurezza e del corrispettivo per la progettazione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti associati.
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………25.360,00 , pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredel prezzo base di euro 1.268.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, 2.267,34 pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, 5.000,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, del prezzo base di euro 250.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato 1.1allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessionedell’appalto.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari ad euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarecomplessivo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o di fidejussione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai a scelta dell'offerente, ai sensi dell’articolo 100 75 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria D.Lgs. n. 163 del 2006 e secondo le prescrizioni di cui al comma 1 può D.M. n. 123 del 2004. L'importo della garanzia potrà essere prestata:
a) ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in contanti o possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, edizione corrente. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione potrà essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria . La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’offerta deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per una durata pari a 180 giorni o polizza assicurativa comunque per il periodo necessario per addivenire all’aggiudicazione della fornitura e/o alla stipula del contratto, qualora alla scadenza del periodo di validità iniziale non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto medesimo. La garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1per l'esecuzione del contratto, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, all'articolo 113 del Codice dei contratti.
3D.Lgs. n. 163 del 2006 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoriaprovvisoria è svincolata dopo l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 75, se prestata nelle forme di cui al comma 29, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneD.Lgs. n. 163 del 2006.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L’offerta è corredata, commi 1 e 2a pena di esclusione, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestatada:
a) una garanzia provvisoria pari a al 2% e precisamente di importo pari ad € 21.518,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso l'Istituto Cassiere dell'Università - Banca Agricola Popolare di Ragusa filiale di Enna- sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Enna “Kore”, IBAN XX00X0000000000XX0000000000- (BIC/SWIFT: POPRIT 31055 solo per bonifici esteri) e con indicazione nella causale del numero di CIG 947168166C attribuito alla presente procedura di gara; dovrà essere presentata nella piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) mediante fideiussione bancaria essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o polizza assicurativa fideiussoria in conformità consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123gara ovvero, in osservanza delle clausole caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo 1.1 allegato approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 751944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 41 e 2, 5del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 6 e 8il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice dei contratti.solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme b) per i consorzi di cui al all’articolo 45, comma 2, lettera a)lettere b) e c) del Codice, deve essere accompagnata dall’impegno se il Consorzio ha dichiarato in fase di un fideiussore verso offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il concorrente Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a titolo condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateo non autorizzato ad impegnare il garante.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, è richiesta una cauzione o fideiussione provvisoria di €uro 28.348,06 (euro ventottomilatrecentoquarantotto/06), pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base d'asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e comma 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 Decreto Legislativo n. 163 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale2006, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo . Ai sensi dell’articolo 75, commi 4, comma 5, 6 e 8del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di tutte le imprese associatepresentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria provvisoria, con le modalità e alle condizioni di euro …………………, pari cui al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare bando di gara e al momento della presentazione dell’offertadisciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneaggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………2.837,66, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (18) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (19) allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (20) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………6.762,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti associati.
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Samples: Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, 93 del nuovo Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generalecontratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria (garanzia provvisoria), a pena di euro …………………esclusione, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito. L’importo di tale garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltarecontrattuale posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertafatte salve le riduzioni così come disciplinate dal comma 7 del citato art. 93 di cui sopra.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) b. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 75all'articolo 1957, commi 4, 5, 6 e 8comma 2, del codice civile, in conformità al predetto articolo 93 del nuovo Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessioneaggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di imprese consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associateraggruppate.
6. La fideiussione, comunque costituita, dovrà:
a) avere quale beneficiaria l'INPS;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
c) prevedere la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 gg., qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
h) prevedere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del nuovo Codice dei contratti, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario;
i) garantire espressamente l'evento della mancata sottoscrizione del Contratto, e ogni altro obbligo derivante al Concorrente dalla partecipazione alla gara;
7. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme, a pena di esclusione.
8. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
9. In ogni caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l'impegno del medesimo verso il Concorrente a rilasciare, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti, in favore della Stazione Appaltante.
10. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata, contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del nuovo Codice dei contratti. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente, al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del nuovo Codice dei contratti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75L’offerta è corredata, commi 1 e 2a pena d'esclusione, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta da una cauzione provvisoria di euro …………………garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltaredell'importo posto a base dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezzasotto forma di cauzione o fideiussione, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2a scelta dell'offerente e con le mo- dalità ed i contenuti previsti dall'art. Ai sensi dell’articolo 100 93 del Regolamento generale, la Codice. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) costituita in contanti con- tanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione pres- so la Tesoreria del Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateNapoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiu- dicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rila- sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legisla- tivo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicu- rativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a sem- plice richiesta scritta della stazione appaltante;
b. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del con- tratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della ga- ranzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1per gli operatori economici ai quali venga rila- sciata, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004da organismi accreditati, n. 123ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà se- gnalare, in osservanza delle clausole sede di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decretoofferta, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 il possesso del requisito e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5lo dovrà documentare nei modi prescrit- ti dalle norme vigenti. In caso di associazione temporanea partecipazione in RTI per poter usufruire di imprese tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve riportare l’indicazione essere rilasciata, a pena di tutte le imprese associateesclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forni- ture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regola- mento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della nor- ma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefi- ci di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di € 7.400,00 (euro …………………settemilaquattrocento), pari al 2% (due per cento) dell’importo dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offertadell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo tipo
1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione l'indicazione di tutte le imprese associate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti associati.
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