Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*. 2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Disposizioni finali. 1Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per quant’altro non espressamente previsto nel tutte le controversie derivanti dal presente Regolamentocontratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si appli- ca lo Statuto applica la legge della Repubblica Federale di Enbicredito definito con l’intesa Germania, ad esclusione del 4 dicembre diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del 1998*.
2diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Al termine Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del periodo contratto, trasferisce la propria sede, al di durata fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del Fondoricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, le Parti decideranno che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Particui l’espositore perda la causa, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 traduzioni del presente Regolamentocontratto, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di contribuire al Fondo correttezza; il contenuto del contratto è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:esclusivamente dalla versione tedesca.
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Samples: Condizioni Di Partecipazione, Condizioni Di Partecipazione, Condizioni Di Partecipazione
Disposizioni finali. 1La partecipazione alla selezione obbliga il concorrente all’accettazione incondizionata delle disposizioni previste nel presente avviso. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel dal presente Regolamentoavviso, si appli- ca lo Statuto rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative e contrattuali nazionali in materia, nonché ai regolamenti sulle modalità di Enbicredito definito reclutamento del personale. In particolare, con l’intesa riferimento alla selezione per la formazione dell’elenco degli idonei si applicano le disposizioni regolamentari del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo Nuovo Circondario Imolese, mentre per la fase di durata del Fondointerpello, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamentodalla pubblicazione dell’avviso all’assunzione, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso applicano le disposizioni regolamentari dell’ente interpellante. Il presente avviso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivaselezione non vincola gli enti proponenti, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011e potrà, con apposito e motivato provvedimento del responsabile del procedimento, essere revocato senza che chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini Per motivate esigenze potrà inoltre essere modificato, prorogato o riaperto. Responsabile del versamento del contributo procedimento di cui al comma 3 dell’artpresente bando è il dirigente del Servizio Personale Associato del Nuovo Circondario Imolese, xxxx. 4 del Xxxxxxx Xxxxxxxx. Per chiarimenti in merito al presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager bando è possibile rivolgersi: - Nuovo Circondario Imolese: Ufficio Concorsi (0542/602255 – 0542/602371 – 0542/602586 mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per informazioni inerenti il bando di contribuire al Fondo è riferito, selezione e per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono eventuali problemi tecnici inerenti la carica presentazione della domanda di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, partecipazione - Unione della Romagna Faentina: D.ssa Xxxxxxx Xxxxx (0546/691231) solo per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuiinformazioni inerenti il bando di selezione. Il 24 ottobre 2011presente bando è disponibile nel sito del Nuovo Circondario e dell’Unione della Romagna Faentina. Estratto del bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami. Imola, in Roma 06/05/2022 Il Dirigente - Xxxxxxx Xxxxxxxx - (omissisdocumento firmato digitalmente) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria Allegato A (Requisiti fisico/funzionali) e Allegato B (Requisiti psico/attitudinali - estratto) della deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici 14/02/2005 e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:s.m.i.
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Samples: Avviso Di Selezione Per Assunzione, Selezione Per Assunzione
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Al termine del periodo Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici controllo in caso d’uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice. Per la Regione ………………….. ……….………………………………… Data …………………………………... Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Il Presidente * ……………………………………………. Data ……………………………………… *Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82. Le attività nell’ambito della Convenzione, di utiliz- zo cui il Piano Operativo costituisce parte integrante si riferiscono all’attuazione dei contratti programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di solidarietà espansivaformazione continua della Regione ………………….. Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in esito all’emanazione termini di processi sia in termini di lay-out. Le differenze potrebbero sostanzialmente riguardare i seguenti aspetti: • diverso organismo che effettua l’accreditamento; • difformità nei tempi di presentazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento richiesta; • calcolo del contributo di cui al comma 3 dell’artdovuto per ciascun evento/PFA alla Regione …………………. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.ddissimile da quello Nazionale. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, Sarà inoltre necessario una modifica dell’aspetto grafico delle pagine per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuiadattarle alla realtà della Regione. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò Ciò premesso, le Parti convengono cheattività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento regionale si possono schematizzare come segue:
1. studio e condivisione dei requisiti;
2. personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione ;
3. realizzazione della struttura dati specifica della Regione;
4. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione;
5. organizzazione del sistema di Help desk;
6. realizzazione del sistema di comunicazione tra l’Agenas e la Regione ;
7. monitoraggio e analisi dei dati;
8. integrazione della piattaforma ECM con il sistema regionale di gestione della formazione. I meccanismi e le modalità di integrazione tra i due sistemi saranno definiti durante l’arco temporale di validità della presente Convenzione;
9. dalla stipula della Convenzione si concorda in ….. giorni il termine entro cui l’Agenas in continuità con la Convenzione del …:
a. recepirà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato;
b. comunicherà l’avvio attività;
c. chiederà alla Commissione nazionale ECM di indicare almeno sei componenti della medesima che dovranno ricoprire il ruolo di referee regionali;
d. chiederà alla Commissione nazionale ECM di indicare un componente della medesima, che ricoprirà il ruolo di presidente del comitato paritetico di valutazione previsto all’art. 8, comma 2, lettera a. della Convenzione. Nel termine di ….. giorni dalla stipula la Regione si impegna a:
a. determinare, con proprio atto, il contributo alle spese per le attività ECM, nel caso in cui non sia stato già determinato;
b. garantire l’operatività della Commissione regionale ECM; Gli adempimenti di cui sopra sono finalizzati ad avviare l’operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto esplicitamente riportato nel presente RegolamentoContratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, si appli- ca lo Statuto ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2legge che risultino applicabili. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire Si dà atto che il presente RegolamentoContratto, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivad’uso. letto, confermato e sottoscritto. ……………………, lì …… … … … … … Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente Contratto non è stato in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al comma 3 dell’artpresente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 4 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto. Dichiara infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente Regolamentodocumento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager composto di contribuire al Fondo è riferiton° facciate, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato averlo ben esaminato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuicompreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione. Il 24 ottobre 2011Professionista accettando l’incarico dichiara, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietarisotto la propria responsabilità, di riorganizzazione non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale. Il Committente Il Professionista Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte non ci sono quindi clausole da sottoscrivere a parte. Ai sensi e per gli effetti degli operatori nazionaliartt. In tale quadro, importanti 1341 e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi1342 del Codice Civile tuttavia, al riposizionamento strategico fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, si approvano espressamente i seguenti articoli di contratto: …………………………. PRESTAZIONE RICHIESTE AL PROFESSIONISTA ALLEGATO “A“ TIPO DI PRESTAZIONE COMPRESA ESCLUSA TIPO DI PRESTAZIONE COMPRESA ESCLUSA
1 Rilievo e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italianorestituzione grafica dell’area/edificio/unità immobiliare – piante sezioni – prospetti □ □ 24 Richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici □ □
2 Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni □ □ 25 Richiesta parere Paesaggistico □ □
3 Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica, relazione L. 13/89 □ □ 26 Studio di valutazione impatto acustico □ □
4 Presentazione pratiche comune/titoli abilitativi di legge □ □ 27 Studio di valutazione impatto ambientale □ □
5 Progetto esecutivo per realizzazione opera □ □ 28 Misura e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionalicontabilità dei lavori □ □
6 Progetto esecutivo impianti - elettrico □ □ 29 Direzione artistica □ □
7 Progetto esecutivo impianti – idrosanitario □ □ 30 Domanda agevolazioni fiscali □ □
8 Progetto esecutivo impianti – termico/condizionamento □ □ 31 Pratica Contenimento Energetico □ □
9 Computo metrico/ elenco prezzi □ □ 32 Richiesta di Autorizzazione allo scarico □ □ 10 Redazione di particolari costruttivi □ □ 33 Richiesta realizzazione accesso carraio □ □ 11 Capitolati d’appalto, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:contratti d’appalto □ □ 34 Richiesta perforazione pozzo □ □
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Samples: Contratti Professionali Per Servizi Di Architettura, Contratti Professionali Per Servizi Di Architettura
Disposizioni finali. 166. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoIl clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, si appli- ca lo Statuto del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all’oratorio entro il pa- lazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatu- ra degli ex sovrani e dell’ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Xxxxxxxxx xx Xxxxx in Napoli e di San Xxxxxx in Paler- mo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ec- clesiastica competente.
267. Al termine del periodo clero di durata del Fondocui all’articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l’emolu- mento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale previ- sta per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
68. Le chiese, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo cappelle e l’oratorio di cui all’articolo 66 continuano ad apparte- nere agli enti che ne sono attualmente proprietari.
69. I patrimoni della Basilica di San Xxxxxxxxx xx Xxxxx in Napoli, della cappella di San Xxxxxx nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamentopalazzo ex reale di Milano sono trasferiti, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire con i relativi oneri, al Fondo è riferitoedifici di culto.
70. Le spese conseguenti all’attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Pre- sidenza della Repubblica.
71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ec- clesiastica per quanto riguarda le “figure apicali”attività dirette a scopi di culto.
72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a coloro che rivestono 51 e l’articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 di- cembre 1929, n. 2262 , nonché il regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all’entrata in vigore delle disposi- zioni per l’attuazione delle presenti norme. Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la carica Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di PresidenteStato, Consigliere Delegatopuò essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, Amministratore Delegato ferma restando la destinazione dei beni a norma dell’articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.
73. Le cessioni e Direttore Generaleripartizioni previste dall’articolo 27 del Concordato dell’11 feb- braio 1929 e dagli articoli 6, e7 e 8 della legge 27 maggio 1929, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011n. 848 , in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizio- ni vigenti.
74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 , 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratoripresenti norme.
75. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito Le presenti norme entrano in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico vigore nell’ordinamento dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:negli Acta Apostolicae Sedis.
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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Lavoro, Contratto Di Somministrazione Di Lavoro
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*31.1 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono qualsiasi preceden- te accordo relativo alla fornitura dei Servizi.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la 31.2 Tutti gli allegati costituiscono parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 integrante del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionaliContratto. In tale quadroparticolare il Cliente dichiara di avere espressamente esaminato, importanti e numerosi accordi, anche in materia preso conoscenza ed approvato gli allegati alle presenti Condizioni Generali di innovazione Contratto.
31.3 Le presenti Condizioni Generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo legge e/o aziendaleregolamenti.
31.4 Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, hanno contribuito significativamente, anche attraverso nessuna ulteriore modifica delle condizioni dei Servizi o del disposto contrattuale avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle Parti.
31.5 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un più rigoroso controllo dei costi, diritto o nell'esercitare una facoltà non potrà essere interpretato quale rinuncia al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzionifarlo valere o di esercitarla in un qualsiasi momento successivo, l’attenzione alle attese ove non specificamente prevista la decadenza. Data Firma e Timbro Il cliente dichiara di sviluppo professionale dei lavoratori aderire all’offerta di Xxxxxxxx S.r.l. con le condizioni e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze i servizi sottoscritti nel presente contratto di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paeseattivazione. La capacità Conferma contestualmente di innovazione dei modelli di servizio alla clientela aver letto e di semplificazio- ne dell’operatività aziendaleaccettare specificatamen- te, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze ai sensi dell’art. 1341 e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso1342 c.c., le Parti convengono che:seguenti clausole: 3. Identifica- zione -conclusione del contratto e attivazione dei servizi;4. Attivazione e fornitura del servizio;5. Durata - diritto di recesso – modifica del contratto;6. Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero;7. Sopralluogo tecnico e apparati;8. Corrispettivi - fatturazione – pagamenti 9. Sospensione del servizio per frodi e ritardi nei pagamenti e risoluzione di diritto;10. Continuità- sospensione dei servizi;11. Intervento di manutenzione;12. Reclami sulla fatturazione; 13. Servizio clienti - segnalazione guasti - verifiche tecniche;14. Qualità dei servizi;
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Servizi TLC
Disposizioni finali. 1Art. Per quant’altro non espressamente previsto nel 53 Firma, ratifica ed entrata in vigore
1 La presente RegolamentoConvenzione sarà aperta alla firma a Montreal il 28 maggio 1999 da parte di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronauti- co, si appli- ca lo Statuto tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la pre- sente Convenzione resterà aperta alla firma di Enbicredito definito con l’intesa tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del 4 dicembre del 1998*paragrafo 6.
2 La presente Convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente Convenzione l’espressione «Organizzazione di integrazione economica regionale» indica un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente Convenzione ed sia stata debita- mente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente Conven- zione o ad aderirvi. Le espressioni «Stato parte» o «Stati parte», utilizzate nella presente Convenzione, tranne che nell’articolo 1 paragrafo 2, nell’articolo 3 paragra- fo 1 lettera b), nell’articolo 5 lettera b), negli articoli 23, 33, 46 e nell’articolo 57 lettera b), indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Al termine Ai fini dell’articolo 24, l’espressione «la maggioranza degli Stati parte» e «un terzo degli Stati parte» esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.
3 La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizza- zioni di integrazione economica regionale firmatari.
4 Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sotto- scrivono la presente Convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.
5 Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, che viene qui designa- ta quale depositario.
6 Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del periodo deposito, presso il depositario, del trentesimo strumento di durata del Fondoratifica, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialeaccettazione, approvazione o adesione. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un’Organiz- zazione di integrazione economica regionale.
7 Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del contributo deposito dello strumento di cui al comma 3 dell’art. 4 del ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
8 Il depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati parte in merito:
a) a ogni firma della presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, Convenzione e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionalirelativa data;
b) a ogni deposito di uno strumento di ratifica, soprattutto per mezzo del Fondo accettazione, approvazione e adesione e alla relativa data;
c) alla data di solidarietà del settore, la tutela del potere entrata in vigore della presente Convenzione;
d) alla data di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese entrata in vigore di sviluppo professionale ogni revisione dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze limiti di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee responsabilità fis- sati dalla presente Convenzione;
e) a ogni denuncia ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:sensi dell’articolo 54.
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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale
Disposizioni finali. Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quan- to prevede l’art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 C.C.. Il presente contratto viene sottoscritto con firme digitali. ⚫ PRINCIPI GENERALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
1. Per quant’altro non espressamente Le operazioni preliminari alla tumulazione o inumazione delle salme in occasione di funerali dovranno essere completate almeno 15 minuti prima dell'inizio previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.funerale;
2. Al termine Il servizio di inumazione e tumulazione in occasione di funerali dovrà essere garantito durante l’orario invernale tra le 9,00 e le 16,00 e durante l’orario estivo tra le 9,00 e le 17,30, esclusi i giorni festivi. Il servizio di inumazione e tumulazione in occasione di funerali sarà comunque garantito in occasione del periodo verificarsi di durata del Fondodue giorni festivi consecutivi;
3. Durante l'organizzazione e l'erogazione dei servizi cimiteriali, le Parti decideranno in merito all’impiego come definiti all'art. 2, dovrà essere garantito il rispetto delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialenormative di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
4. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012Poiché i servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'erogazione dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. * * * Le PartiCome tale, nel definire il presente Regolamentoper nessuna ragione, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di utiliz- zo dei contratti scioperi generali o di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settorecategoria, la tutela del potere Società è tenuta a darne formale preavviso nei tempi di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:pubblica utilità.
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Samples: Contratto Di Servizio Per L’affidamento in Concessione Della Gestione Dei Servizi Cimiteriali
Disposizioni finali. 1Non sono previste spese per la stipula del contratto. Per quant’altro I concorrenti non espressamente previsto possono chiedere alla Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla procedura. L'IVA sui corrispettivi contrattuali sarà pagata, secondo legge, dall’Ente assegnatario sottoscrittore del contratto e non farà carico all’affidatario dell’appalto (split – payment). I concorrenti non potranno richiedere alcun risarcimento per le spese sostenute per la presentazione della loro offerta. Il presente disciplinare non vincola in alcun modo la Regione Abruzzo che resta libera di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. In ogni caso l’esito della procedura indetta dal sottoscritto responsabile del procedimento, non è impegnativa per la Regione Abruzzo e la sua conclusione non produce effetti verso terzi fino all’avvenuta approvazione definitiva da parte del Direttore del Dipartimento della Presidenza e dei Rapporti con l’Europa. E’ fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stessa Regione Abruzzo in qualsiasi momento prima della stipula del contratto, come in precedenza richiamato. Si ricorda che la condizione minima per la valutazione delle offerte dei lotti di gara, è la consegna dei mezzi nel numero minimo di: - LOTTO 1 N. 1 BUS - LOTTO 2 N. 1 BUS - LOTTO 3 N. 1 BUS - LOTTO 4 N. 1 BUS - LOTTO 5 N. 1 BUS DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS La consegna di detti mezzi dovrà avvenire entro e non oltre il 05/12/2018. Si fa presente Regolamentoche la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in considerazione, si appli- ca lo Statuto per ciascun lotto, eventuali offerte di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al mezzi le cui consegne avverranno in data successiva al predetto termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione5/12/2018, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche siano utili ai fini del rinnovo raggiungimento dei ccnl 8 dicembre 2007 target finanziari e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” degli output fisici dell’Asse VII del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:POR-FESR ABRUZZO 2014-2020.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamentodisciplinare e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara; - si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 360 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta, si impegnano salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; - i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto; - i compensi relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno corrisposti all’aggiudicatario che è obbligato a completarlo per la parte relativa alle prestazioni trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso garanzie effettuate e del DURC del subappaltatore; - l’appaltatore assume l’obbligo di utiliz- zo tracciabilità dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo flussi finanziari di cui al comma all’art. 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo L. 13.8.2010 n. 136 - Nessun ristoro e/o aziendaleindennizzo potrà essere richiesto dalle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie del contratto; - ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno contribuito significativamentei dati forniti dai concorrenti saranno trattati anche con l’uso di procedure informatizzate, anche attraverso un più rigoroso controllo secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento ed il trattamento dei costidati previsti dal bando, al riposizionamento strategico dal presente disciplinare e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italianodal capitolato speciale di appalto è obbligatorio, e alla modernizzazione delle relazioni sindacalipertanto la presentazione della istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso al trattamento. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell’Autorità Amministrativa e Giudiziaria per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Disposizioni finali. 113.1. Per quant’altro non espressamente previsto Fatte salve disposizioni diverse per casi specifici nelle Condizioni di vendita, nell’Accordo, nel presente RegolamentoContratto quadro di Servizi, nel Contratto di Servizi oppure nelle ExCV, vale che tutte le comunicazioni, notifiche oppure altra fornitura di informazioni nell’ambito del comune rapporto commerciale tra le parti contraenti dell’Accordo, del Contratto quadro di Servizi e del Contratto di Servizi possono essere inviate alla controparte per email, o eventualmente – qualora si appli- ca lo Statuto tratti di Enbicredito definito con l’intesa comunicazioni destinate all’Utente – per mezzo del 4 dicembre Sito web (inclusa la sezione clienti). Il messaggio di posta elettronica è considerato recapitato nel momento del 1998*suo invio.
213.2. Al termine L’Utente può essere informato della modifica del periodo di durata fatturazione e della scadenza delle fatture, nonché dell’eventuale modifica nell’ammontare dei limiti della fornitura dei Servizi, anche soltanto previo aggiornamento dei relativi dati nella sezione clienti del FondoSito web. Le informazioni e le comunicazioni per mezzo della sezione clienti del Sito web sono considerate effettuate (ovvero le informazioni sono considerate fornite all’Utente) il 1° giorno lavorativo dopo il loro salvataggio nella sezione clienti del Sito web.
13.3. In caso di consegna per mezzo di un titolare di licenza postale o di altra persona la cui attività imprenditoriale è affine la missiva è considerata recapitata allo scadere del 4° giorno dopo che è stata inviata in modo dimostrare all’indirizzo della controparte contrattuale, e questo anche nel caso in cui la parte contraente si rifiuti di ritirare la missiva, quanto sopra esposto nel caso in cui la consegna avvenga in modo diverso.
13.4. Per le comunicazioni con l’Intermediario e qualsiasi altra Società EUROWAG l’Utente è tenuto a servirsi esclusivamente dell’indirizzo per le comunicazioni riportato nel Sito web nella sezione “contatti, fatti salvi accordi diversi tra le parti dell’Accordo, del Contratto quadro di Servizi oppure del Contratto di Servizi.
13.5. Queste CGV entrano in vigore il giorno 15.3.2022 e si applicano a tutti gli Accordi conclusi dopo questa data, oltre che ai Contratti quadro di Servizi e ai Contratti di Servizi creati in relazione a suddetti Accordi. Per gli Utenti che hanno concluso l’Accordo prima di tale data, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, presenti CGV si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto applicano solo dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:15.4.2022
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Disposizioni finali. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’Appaltatore. Le polizze sub A) e B) saranno mantenute in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione. La compagnia assicuratrice assume l’impegno, mediante appendice contrattuale su ciascuna polizza, di:
1. Per quant’altro Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto con il consenso del Comune di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.Merate;
2. Al termine Comunicare al Comune di Merate, mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C., inoltrata all’Ufficio Tecnico Lavori /Pubblici l’eventuale mancato pagamento del periodo premio di durata proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del FondoComune di Merate, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune di Merate, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialegaranzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in In caso di utiliz- zo dei contratti mancata reintegrazione delle garanzie, l’Amministrazione comunale ha facoltà di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa trattenere i ratei di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e prezzi fino alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito concorrenza di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni importo che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilitàsommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, realizzino le opportune convergenze per la crescitaripristini l’ammontare delle garanzie medesime. Del pari, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello l’Amministrazione ha facoltà di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienzaprovvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento addebitandone l’onere all’Appaltatore in occasione del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:primo pagamento.
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Samples: Service Agreement
Disposizioni finali. 116.1 Le presenti Condizioni Generali CCP, inclusi tutti i Moduli di Contratto sono disciplinati dalla legge svizzera. Per quant’altro È espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai Contratti di Vendita di Beni Internazionali datata 11.4.1980. Nel caso di opinioni differenti circa le presenti Condizioni Generali CCP ed i Moduli di Contratto, entrambe le Parti contrattuali si obbligano a tentare in buona fede una soluzione amichevole. Nel caso in cui tale soluzione non espressamente previsto nel presente Regolamentopossa essere raggiunta nonostante gli sforzi delle Parti, si appli- ca lo Statuto foro esclusivo competente per qualsiasi controversia che derivi o sia connessa al Contratto è il tribunale di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*Balgach (Svizzera), località in cui é situata la sede legale di Leica Geosystems. Leica Geosystems avrà facoltà di iniziare azioni legali contro il Cliente presso il domicilio o la sede legale di quest’ultimo.
2. Al termine del periodo 16.2 Le presenti Condizioni Generali CCP, inclusi tutti i Moduli di durata del FondoContratto sottoscritti, costituiscono l’intero Contratto tra le parti con riferimento alle materie dalle stesse regolate e sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, impegni e contratti.
16.3 Ogni aggiunta, e/o modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto come supplemento alle presenti Condizioni Generali e dovrà essere sottoscritta legittimamente da entrambe le Parti.
16.4 Il Cliente non potrà cedere o altrimenti trasferire a terzi alcun diritto o obbligo derivante dalle presenti Condizioni Generali CCP senza il preventivo consenso scritto di Leica Geosystems.
16.5 Il Cliente sarà obbligato a pagare tutti i costi e le spese, inclusi ragionevoli onorari legali e spese di giudizio, sostenute da Leica Geosystems in relazione all’esercizio o tutela dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni Generali CCP.
16.6 Nel caso in cui una qualunque disposizione delle presenti Condizioni Generali CCP dovesse essere dichiarata nulla o invalida per qualsiasi motivo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionalialtre disposizioni rimarranno valide. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settorecaso, la tutela del potere di acquisto disposizione invalida sarà sostituita da un’altra disposizione valida ed efficace che rifletta quanto più possibile le iniziali intenzioni delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge. N.d.R.: L'accordo 10 luglio 2012 prevede quanto segue: Si è convenuto il presente verbale ad integrazione e parziale modifica del precedente verbale del 25 giugno 2012 per la costituzione dell'Organismo bilaterale nazionale. Unionmeccanica, FIM e UIL, premesso che: - si danno reciprocamente atto che la bilateralità - espressa in sede di categoria e in raccordo con quella confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria; - preso atto che non sono intervenuti alla data odierna accordi a livello interconfederale in materia e considerata l'imminenza della scadenza (30 giugno 2012) degli impegni contrattuali già a suo tempo prorogati; - ritengono, in attuazione di quanto previsto in materia dal rinnovo del c.c.n.l. 3 giugno 2010, di istituire l'Organismo bilaterale nazionale (O.B.N.) per le piccole e medie imprese metalmeccaniche avente l'obiettivo di essere interlocutore attivo e propositivo alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali nonché per le altre finalità previste dallo Statuto dell'O.B.N.; - oltre agli obiettivi come sopra definiti, intendono far confluire all'interno del costituendo Organismo bilaterale nazionale le risorse, stabilite in materia dal c.c.n.l., per la progettazione e realizzazione delle azioni di "welfare" che saranno definite dal suddetto Organismo. Ritenuta la premessa parte integrante del presente Regolamentoaccordo, si appli- ca lo concordano quanto segue:
1) Viene confermata l'approvazione e sottoscrizione, da parte delle parti firmatarie del presente accordo, dello Statuto per la costituzione dell'Organismo bilaterale nazionale sotto forma di Enbicredito definito con l’intesa Associazione non riconosciuta, allegato al precedente verbale del 4 dicembre del 1998*.25 giugno 2012;
2) Confluiranno nel suddetto Organismo per gli anni 2011 e 2012 le contribuzioni previste nella misura di due euro mensili per ciascun lavoratore in forza, con le modalità convenute tra le parti nel Protocollo allegato al testo del c.c.n.l. Al termine 3 giugno 2010 e del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con successivo accordo integrativo del 5 ottobre dicembre 2011, la cui scadenza viene fissata per l'anno 2012 al 30 settembre 2012;
3) Per garantire l'avvio e il funzionamento dell'O.B.N., Unionmeccanica procederà a richiedere alle aziende associate, che applicano il c.c.n.l. * * * Le Parti3 giugno 2010, nel definire una contribuzione "una tantum" pari a euro 3, per dipendente, che confluirà in apposita gestione separata, da versarsi unitamente alla contribuzione dovuta per l'anno 2011 che dovrà essere effettuato entro settembre 2012;
4) Con il presente Regolamento, si impegnano a completarlo versamento della contribuzione "una tantum" di cui al precedente art. 3 le aziende assolveranno gli obblighi previsti dall'art. 86 del vigente c.c.n.l. per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle distribuzione di copia del c.c.n.l., da consegnare ai lavoratori/lavoratrici , con le modalità che saranno definite dall'O.B.N.;
5) Unionmeccanica, FIM e UILM si danno reciprocamente atto che in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche accordi confederali in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto bilateralità si incontreranno per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione procedere alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:necessarie armonizzazioni.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro tutto quanto non espressamente previsto nel dal presente RegolamentoStatuto e dal Regolamento delle attività, si appli- ca lo Statuto valgono le disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni di tendenza sena scopo di lucro.
2. Al termine In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del periodo Contratto Collettivo Nazionale di durata Lavoro per i Collaboratori telefonici dei Call Center che svolgono attività, in modalità outbound. Il giorno 10 aprile 2015, tra l’Associazione Nazionale dei Contact Center Outsorcing “AssoCall”, in persona del FondoPresidente Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistita dall’Avv. Xxxxxxx di Xxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxx Xxxxx consulente del Lavoro, e la UGL - Unione Generale del Lavoro rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx, si stipula l’intesa applicativa per lo sviluppo delle relazioni industriali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali. - dare impulso alle positive relazioni sindacali in coerenza con gli assetti contrattuali così come definiti all’atto della stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Riferimento per i Collaboratori Telefonici dei Call Center in data 22 luglio 2013; - promuovere ed incentivare nel rispetto delle reciproche prerogative sindacali il raggiungimento della rappresentatività nel comparto di riferimento; - incentivare la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i Collaboratori che operano nelle Aziende del settore call center in outsorcing, ovvero nei riguardi delle aziende, ogruppi di aziende che utilizzano sistemi di call center interni, che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse ed accessorie in modalità outbound; - perseguire l’obiettivo di tutelare, nel rispetto delle reciproche prerogative, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti Aziende associate adAssoCall ed i lavoratori con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso contratto di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivacollaborazione, in esito all’emanazione tutte le sedi istituzionali competenti al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le Imprese del settore; - rivedere, anche a fronte delle recenti novità legislative, ruoli e compiti, al fine di rendere maggiormrnte efficace e funzionale l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale nei confronti delle Aziende aderenti all’Associazione AssoCall che offrono i servizi di cui all’art. 24-bis del D.L. 22/6/2012, n.83, conv. in L. 7/8/2012, n.134 - dare concreta applicazione agli strumenti della normativa bilateralità come definiti nel Contratto Collettivo Nazionale del 23 luglio 2013, ritenendo che il sistema della bilateralità rappresenta, anche nellospecifico settore dei Contact Center, una importante e qualificante risposta alle esigenze di recepimento dell’Accordo quadro 8 una gestione condivisa dei servizi per le Imprese ed i Collaboratori; - sostenere la corretta applicazione del Contratto Colelttivo, ai fini dell’efficacia delle norme ivicontenute, esclusivamente, nei confronti dei Datori di Lavoro associati ad AssoCall e dei Collaboratori occupati ai fini della rappresentatività del settore. • il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei Call center che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse ed accessorie, in modalità outbond ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, modificato dall’art. 1, c. 23, L. n. 92/2012, e dall’art. 24-bis. D.L. n. 83/2012 (convertito nella L. n. 134/2012), stipulato il 22 luglio 20112013 in Roma tra ASSOCALL e UGL TERZIARIO NAZIONALE; • la Legge 28/6/2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
1. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del versamento presente Accordo Interconfederale;
2. L’assetto della contattazione collettiva si sviluppa su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello (alternativamente aziendale, territoriale, o di altra natura);
3. Le norme del contributo Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei Call Center che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse ed accessorie, in modalità outbound ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, modoficato dall’art. 1, c. 23, L. n. 92/2012, e dall’art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (convertito nella L. n. 134/2012), stipulato il 22 luglio 2013 in Roma tra ASSOCALL e UGL TERZIARIO NAZIONALE, sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei Datori di Lavoro associati ad AssoCall, dei Collaboratori occupati e sono impegnative per le Parti stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al comma 3 dell’artprecitato Contratto Collettivo, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il preventivo consenso espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti;
4. 4 L’esperienza maturata nel settore Terziario verrà presa quale riferimento per estenderla agli altri settori tutelati dalle parti stipulanti, al fine di meglio disciplinare i rapporti contrattuali tra le aziende aderenti ed i lavoratori con contratto di collaborazione;
5. È parere condiviso che dopo l’approvazione dell’articolo 24-bis del presente Regolamentodecreto legge n. 83/2012, ABI chiarisce è necessario tutelare i lavoratori con contratto di collaborazione nel settore della vendita di beni e servizi ed attività connesse ed accessorie disciplinate dalla citata legge. A tal fine le parti congiuntamente riconoscono che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager solo la completa e corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di contribuire al Fondo è riferitoriferimento del 22/7/2013, per quanto riguarda riguardo le “figure apicali”collaborazioni autonome richiamate nel citato accordo collettivo, a coloro che rivestono valorizza la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria specificità del settore bancario hanno formato nel tempo outbound che, definendo un sistema corrispettivo di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti socialiriferimento, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistemaquantificato secondo regole certe, basato su un modello di relazioni sindacali concertativocondivise collettivamente, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzatoevita abusi, nell’ultimo decenniopur nell’ambito della autonomia della prestazione ed assicura, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settorealtresì, la tutela del potere collaboratore;
6. XxxxXxxx si impegna a fornire alla O.S., entro tre mesi dalla firma del presente accordo e successivamente ogni anno entro il mese di acquisto delle retri- buzioniaprile, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale una situazione aggiornata dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settorepropri aderenti. A questo patrimonio comune tal fine, per tutte le Aziende aderenti ad AssoCall alla data di stipila del presente accordo, e, ogniqualvolta una nuova impresa aderirà ad XxxxXxxx, viene certificata l’iscrizione;
7. Le parti si incontreranno qualora intervenissero modifiche legislative in ateria di collaborazioni coordinate e continuative.
1. tra le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizieinnanzi costituite, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europeiè stato sottoscritto in data 22.7.2013, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la virtù della specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva dei Call Center in outosurcing, il Contratto Collettivo Nazionale di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successiviriferimento per i Collaboratori telefonici che svolgono, in coerenza modalità “outbound”, attività di vendita diretta di beni e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “servizi e attività ad esse connesse ed accessorie;
2. Assetti contrattuali” il predetto Contratto Collettivo Nazionale regolamenta il trattamento normativo ed economico dei rapporti di lavoro regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, tra le Aziende del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 settore call center in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazioneoutsourcing ed i Collaboratori ivi occupati, assetti contrat- tualiai sensi della normativa legale vigente all'epoca della sottoscrizione del predetto Contratto Collettivo Nazionale, politiche la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2016;
3. che con l'entrata in vigore del lavoro e sostegno al sistema produttivo”D.Lgs 81/2015, nonché sono stati abrogati gli artt. 5 (comma 1 dal 61 al 69 del D.Lgs 276/03, che hanno regolamentato la disciplina delle collaborazioni coordinate e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 continuative nella modalità a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:progetto;
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Disposizioni finali. 119.1 Le persone che lavorano per l’esecuzione del contratto nel sito di Voith o coloro che insieme a Voith dirigono imprese del Gruppo Voith, sono tenute ad osservare le disposizioni delle rispettive aziende. Per quant’altro sinis- tri che accadono nel sito lavorativo di Voith la responsabilità di Voith è esclusa allorchè il sinistro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto è cagionato dalla violazione dolosa o gravemente colposa del legale rappresentante di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*Voith o suoi preposti.
219.2 E’ vietato l’utilizzo ai fini pubblicitari di offerte, ordini e della rela- tiva corrispondenza con Voith. Al Solo previa autorizzazione scritta di Voith il fornitore può pubblicizzare il rapporto commerciale con Voith o usarlo come referenza.
19.3 E‘ fatto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti verso Xxxxx xxx- za la preventiva autorizzazione scritta di Voith.
19.4 Per ogni contratto concluso con Voith regolato dalle presenti Condi- zioni Generali di Acquisto si applica esclusivamente il diritto Italiano con espressa esclusione delle norme di collisione e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980).
19.5 In deroga a quanto stabilito dal codice di procedura civile italiano e dalle convenzioni internazionali sulla competenza giurisdizionale, per og- ni controversia discendente e/o connessa al rapporto contrattuale regolato dalle presente condizioni generali, xxx comprese le controversie aventi ad oggetto pretese di natura extra-contrattuali, il foro giudiziario territorial- mente competente è quello in cui ha Voith ha la propria sede legale. E‘ tuttavia facoltà di Voith adire il foro territorialmente competente per la sede legale e/o operativa del fornitore.
19.6 Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di acquisto fosse o divenisse anche parzialmente nulla o inefficace, le restan- ti disposizioni restano valide e vincolanti. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il cliente dichiara di accettare espressa- mente le seguenti condizioni:
1.1 (ambito di applicazione; esclusione delle condizioni generali altrui); 1.3 (obbligatorietà della forma scritta); 1.4 (obbligo di accettazione dell’ordine in termine prefissato); 2.1 (termini nell‘interesse di Voith); 2.2 (necessità di approvazione delle forniture parziali); 2.3 (penale su ri- tardi; diritto al risarcimento danno maggiore); 2.4 (facoltà di pretendere il risarcimento anche in ipotesi di accettazione della fornitura tardiva); 3. (obbligo di mantenere la disponibilità a lungo termine dei beni venduti/parti di ricambio); 4.1 (immodificabilità del periodo prezzo; prezzo franco luogo di destinazione”); 4.4 (trasferimento del rischio); 6.1 (obbligo di comunicazione della spedizione merce); 7.2 (obbligo di ritiro gratuito degli imballaggi); 8.1 (rinuncia a sollevare l‘eccezione di de- cadenza per ritardata denuncia di vizi e difetti); 9.4 (scelta delle azioni di garanzia; facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi a spese del fornitore); 9.5 (obbligo del fornitore di soste- nere spese di montaggio, smontaggio e trasporto di parti di ricambio ); 9.7 (termine di prescrizio- ne triennale e momento di decorrenza del termine di durata della garanzia sulle parti sostituite);
11.1 (obbligo di mantenimento standard qualitativo; facoltà di verifica; obbligo conservazione de- cennale dei documenti); 11.2 (facoltà di pretendere prova della qualità/del Fondo, le Parti decideranno sistema di controllo an- che presso il fornitore/suoi sub fornitori a spese del fornitore); 11.3 (obbligo di comunicazione in merito all’impiego forma scritta delle somme eventualmente giacenti variazioni dei materiali); 11.4 (preventiva autorizzazione per sub incarichi);
12.3 (obbligo di indennizzo a semplice richiesta dalle pretese di terzi); 12.4 (obbligo di rimborso spese per campagne di allerta e ritiro prodotti diefettosi); 12.5 (obbligo stipula polizza assicurativa per responsabilità da prodotto); 13.1 (obbligo di dotazione di un sistema di gestione delle forniture DIN EN ISO 14001 o equivalente); 13.4 (obbligo di immediata comuniazione su prodotti conte- nenti sostanze incluse nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti Candidate List of Substance of Very High Concern (Lista SVHC); 13.5 (obbligo di comunicazione scritta preventiva delle sostanze e di trasmissione di documento con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo da- ti di sicurezza; necessità della liberatoria di Voith per la parte relativa alle prestazioni fornitura di taluni prodotti); 13.6 (obbligo del fornitore di evitare la fornitura di prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose); 13.7. (ob- bligo di malleva da ogni danno per fornitura di prodotti contenenti sostanze pericolose); 13.8 (ob- bligo di istruire Voith su trattamento, conservazione e smaltimento prodotti); 14.1 (esclusione del riservato dominio del fornitore); 14.2 (riserva di proprietà dei beni di Voith); 14.3 (obbligo di uti- lizzo dei modelli/degli stampi esclusivamente per la produzione dei beni ordinati; obbligo di assi- curzione, custodia e manutenzione e corretta conservazione a favore deispese del fornitore; divieto di riven- dita dei beni senza autorizzazione scritta di Voith); 16.1 (obbligo di fornire gratuitamente l’attestazione di origine dei prodotti/le variazione delle lavoratori/lavoratrici indicazioni di originale; obbligo di indicare in ogni documento il paese di origine); 16.4 (facoltà di recesso dal contratto in ipotesi di omessa, errata o incompleta comunicazione dei dati per l‘esportazione); 18.1 (facoltà di recesso in caso di utiliz- zo peggioramento delle condizioni patrimoniali del fornitore/omissione dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono pagamenti/ricaduta sotto la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito sfera giuridica patrimoniale di un modello concorrente) ); 18.2 (obbligo di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi mallevare Voith da pretese di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva terzi/rimborsare ogni sanzione economica per violazione dei minimi salariali); 19.1 (limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave); 19.2 (divieto di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi pubblicità/obbligo di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, autorizzazione scritta per pubblicizzare il rapporto commerciale con Voith); 19.3 (divieto di affrontare efficacemente le sfide cessione dei crediti senza autorizzazione di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo Voith); 19.4 (applicazione della legge italiana; esclusione norme di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello colli- sione/Convenzione Nazioni Unite); 19.5 (foro competente; facoltà di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni scelta di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3Voith), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:;
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Disposizioni finali. 1Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell’anno di istituzione. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto Dalla data di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno entrata in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 vigore del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo regolamento è riferito, abrogato : il Regolamento comunale per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici l’applicazione dell’imposta sulle pubblicità e dei lavoratoridiritti sulle pubbliche affissioni, tutte le previsioni contenute nei regolamenti collegati o nel piano impianti pubblicitari , incompatibili o riferite a norme abrogate con l’entrata in vigore del canone unico; il regolamento disciplinante il Canone occupazione Spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) nonché il capo 1 e 2 del D.lgs 507 /1993 e l’art. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio 63 del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionaliDlgs 446/1997. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo Le succitate fonti normative continuano ad essere applicate per tutte le attività pendenti non ancora concluse e/o aziendaleprescritte , hanno contribuito significativamentefermo restando che dal 01.01.2020 gli avvisi di accertamento tributario e delle entrate patrimoniali nonché le attività di riscossione collegate sono potenziante ai sensi dell’art. 1, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costicomma 000 x xxxxxxxx xxxxx x. 000/0000. Xxxxxxx xxxxx ,x norma dell’art. 1 comma 847 della Legge 160/2019 , al riposizionamento strategico le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliquelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il necessario governo presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto norme stesse. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela entrate comunali e di semplificazio- ne dell’operatività aziendaleriscossione coattiva , la valorizzazione delle professionalità, delle competenze in quanto compatibili. Elenco vie e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente piazze appartenenti alla zona 1) e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze n. 2) per applicare il canone per la crescita, per una rinnovata competitività diffusione del messaggio pubblicitario . ; ALLEGATO B3): Disciplina Distese tavoli e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento linee guida Gli allegati costituiscono parte integrante del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratoripresente regolamento. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende Approvato con Deliberazione del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità Consiglio Comunale n. del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), PARTE I – CAPO I 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, si appli- ca accordo ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*scambio degli istrumenti che costatano l’adempimento delle procedure costituzionali richieste in ognuno dei due Stati.
2. Al termine Ogni Parte contraente può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di un anno.
3. Il presente accordo abroga la convenzione fra la Svizzera e la Francia concer- nente la navigazione sul lago di Ginevra del periodo di durata del Fondo10 settembre 1902.4 4 [BS 13 325] Fatto a Berna, in due esemplari in lingua francese, il 7 dicembre 1976. Per il Consiglio Federale Svizzero: Xxxxxx Per il Governo della Repubblica Francese: Xxxxx
1. A meno che le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per causa non dispongano altrimenti la parte relativa procedura d’arbitrato è diretta conformemente alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 disposizioni del presente Regolamentoallegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro che funziona come presidente del tribunale. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il Presidente del Tribunale, ABI chiarisce il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua nomina dietro richiesta della parte più diligente.
3. Se entro due mesi dalla ricevuta della richiesta una delle due parti in causa non ha proceduto alla nomina che l’invito rivolto ai c.dle spetta di un membro del tribunale, l’altra parte può rivolgersi al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nomina il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Top Manager Appena nomi- nato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha designato un arbitro di contribuire farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Fondo Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se, nei casi previsti nei paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è riferitoimpedito, oppure se è cittadino di una delle due parti in causa, la nomina del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vice- presidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impe- dito e che non sia cittadino di una delle due parti in causa.
5. Le disposizioni precedenti sono applicabili, secondo il caso, a quanto concerne l’occupazione dei seggi vacanti.
6. Il tribunale arbitrale decide secondo le regola del Diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese dalla maggioranza dei suoi membri, l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale nominati dalle parti non impediscono il tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il Presidente. Le parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le “figure apicali”, a coloro spese dell’arbitro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne hanno nominato ed assumono le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuialtre spese in parti uguali. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato tribu- nale arbitrale fissa autonomamente la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato procedura concernente gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:altri punti.
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Samples: Accordo Di Navigazione
Disposizioni finali. (1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo che le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore. Rimarrà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di dieci anni, alle stesse condi- zioni, sempreché non venga denunziato ufficialmente con preavviso di sei mesi.
(2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-10 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima. Fatto a Bucarest, il 25 ottobre 1993, in due originali in francese, rumeno e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamentoil Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxx Per il Governo della Romania: Xxxxxx Xxxxxxxxx Firmando l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, si appli- ca lo Statuto i plenipo- tenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell’Accordo: A un investitore di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) può essere chiesto di fornire la prova di detto controllo per essere riconosciuto, dalla Parte contraente sul cui territorio è stato o sarà effettuato l’investimento, come investitore dell’altra Parte contraente. (1) Benché il Governo rumeno abbia l’intenzione di creare un mercato libero di cambio, attualmente, in virtù della legislazione rumena, la conversione della moneta rumena in valuta deve effettuarsi presso la Banca rumena per il commercio esterno o altre banche autorizzate, alle seguenti condizioni:
(a) gli utili in moneta locale degli investitori stranieri possono essere convertiti ogni anno in valuta liberamente convertibile in proporzione dell’8 al 15 per cento (secondo il settore economico) della loro partecipazione, versata in contanti o in natura, al capitale registrato;
(b) gli importi ottenuti dagli investitori stranieri in moneta rumena in seguito a liquidazione dell’investimento possono essere convertiti in tre versamenti annuali.
(2. Al termine del ) Dopo un periodo di durata tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del Fondopresente Accordo e su richiesta di una Parte contraente, le Parti decideranno condizioni summenzionate saranno discusse in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso vista di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa renderle meno rigide.
(RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis3) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti socialiinvestitori svizzeri non subiranno comunque, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione trasferimento, un trattamento meno favorevole di processo, quello concesso a investitori di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello uno Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:terzo.
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Samples: Accordo Di Promozione E Protezione Degli Investimenti
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoTutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d’appalto, si appli- ca lo Statuto sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, compresa l’imposta di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*bollo.
2. Al termine L’Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, da parte degli impiegati dell'Agenzia addetti alla gestione del periodo servizio di somministrazione, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. Detta polizza dovrà essere prodotta all’atto della stipulazione del contratto. La polizza deve prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune ed avere validità ed efficacia per tutta la durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialecontratto.
3. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano Qualora l'Agenzia aggiudicataria fosse già provvista di idonee polizze assicurative a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo copertura dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo rischi di cui al comma 3 dell’art. 4 presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio oggetto del presente Regolamentoappalto.
4. Qualora l'Agenzia aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager il contratto si intenderà risolto di contribuire al Fondo è riferitodiritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata a titolo di penale, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica fatto salvo l'obbligo di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per risarcire il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:maggior danno subito dall'Amministrazione comunale.
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Samples: Service Agreement
Disposizioni finali. La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché delle altre norme vigenti in materia. L'Azienda Varesina Trasporti Spa si
1 Indicare se cittadino italiano o, se cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino di uno degli Stati membri dell'U.E, indicare lo Stato. ❑ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (oppure di non essere iscritto per il seguente motivo: ; ❑ di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali): ❑ di non aver procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso): ❑ di essere in possesso di uno del seguente titoli di studio Istituto che ha rilasciato il titolo stesso anno di conseguimento _e votazione riportata ; ❑ di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in via n. C.A.P. tel. ❑ tel.cellulare riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all'Azienda Varesina Trasporti Spa; Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso all'Azienda Varesina Trasporti Spa all'utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura concorsuale e per l'eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'Azienda Varesina Trasporti Spa può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima. Allega alla presente: ;
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito Curriculum unitamente ad una copia di un modello documento di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi identità in corso di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:validità.
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Samples: Selezione Pubblica Per Incarichi Di Lavoro a Tempo Determinato
Disposizioni finali. 1a) Il Responsabile della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa nel giorno ed ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella nella sezione dedicata alla CUC, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.
b) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura avverranno tramite mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti. Per quant’altro In caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati e, per l’effetto, pienamente conosciuta.
c) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. I verbali delle operazioni di gara non terranno luogo di formale contratto. I partecipanti con la presentazione di offerta dichiarano espressamente previsto di accettare senza riserve le decisioni della stazione appaltante di cui al presente punto rinunciando ad avanzare pretese e/o a richiedere ristori, rimborsi, indennizzi o risarcimenti.
d) Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del capitolato speciale nonché quelle contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente Regolamentodocumento, in quanto lex specialis dello svolgimento della gara.
e) Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda o nella Dichiarazione del concorrente potranno essere sanate mediante soccorso istruttorio. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno (1) % dell’importo a base della gara ( € 132.469,38). Il pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena l’esclusione dalla gara. Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità formali si riferiscano a mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
f) E’ vietata la cessione del contratto.
g) Per le procedure di ricorso avverso l’iter della procedura e fino alla stipula del contratto, l’organo competente è il T.A.R. Lazio Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non sarà possibile definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia
h) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si potrà procedere all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino terzo classificato. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
i) La stazione appaltante si riserva di affidare alla impresa aggiudicataria eventuali servizi supplementari, non compresi nel progetto iniziale, che siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio.
j) Tutti gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (nella sezione "Amministrazione trasparente"), nonché sulla sezione dedicata alla CUC di tutti i comuni facenti parte la Centrale Unica di Committenza, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale presso l’ANAC (qualora operativa).
k) Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003: Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, si appli- ca lo Statuto fornisce la seguente informativa:
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*appalti per lavori, forniture e servizi.
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. Al termine A tal riguardo si precisa che:
a) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
b) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del periodo contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di durata comunicazione:
a) al personale dipendente della società, responsabile del Fondoprocedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b) a tutti i soggetti aventi titolo;
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.
4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
6) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le Parti decideranno finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partiforma anonima, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici blocco in caso di utiliz- zo dei contratti trattazione in violazione di solidarietà espansivalegge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, in esito all’emanazione della normativa al trattamento a fini di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo invio di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietarimateriale pubblicitario, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processovendita diretta, di prodotto e compimento di canale distributivoricerche di mercato o di comunicazione commerciale, sia a livello nazionale che a livello come previsto dall’art.7 del d.lgs 196/2003.
7) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va Santa Marinella con sede legale in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”Xxx Xxxxxxx 000, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materiapersona del legale rappresentante, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali mentre l’elenco nominativo dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui responsabili può essere richiesto al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono cheseguente indirizzo e-mail:
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Samples: Brokerage Service Agreement
Disposizioni finali. 140.1. Le operazioni relative al Contratto sono soggette ad IVA a carico del Cliente, ove previsto dalla legge. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e pesi fiscali comunque connessi al Contratto, nei casi consentiti dalla legge
40.2. Il Contratto concluso a norma delle presenti Condizioni Generali annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo tra le parti in relazione ai Servizi, le Opzioni, i Servizi Aggiuntivi forniti da Terrecablate, ivi incluso il noleggio di Apparati, nonché in relazione ad ogni prestazione connessa, dipendente o conseguente alla fornitura dei Servizi erogati da Terrecablate, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta alle presenti Condizioni Generali, al Contratto, ai suoi allegati, o ai documenti in essi richiamati, sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In ipotesi di accordi particolari con il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum alle presenti Condizioni Generali.
40.3. Resta in ogni caso valido ed impregiudicato quanto espressamente previsto all'art. 9 delle presenti Condizioni Generali per la modifica del Contratto ad opera di Terrecablate.
40.4. In nessun caso eventuali inadempimenti o comportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Terrecablate. L'eventuale inerzia di Terrecablate nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
40.5. L’eventuale inefficacia o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
40.6. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del FondoContratto, le Parti decideranno fanno espresso rinvio, nei limiti in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Particui ciò sia possibile, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso norme di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:legge vigenti.
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Samples: Telecommunications
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto esplicitamente riportato nel presente RegolamentoContratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, si appli- ca lo Statuto ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2legge che risultino applicabili. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire Si dà atto che il presente RegolamentoContratto, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivad’uso. letto, confermato e sottoscritto. ……………………, lì …… … … … … … Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente Contratto non è stato in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al comma 3 dell’artpresente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 4 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto. Dichiara infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente Regolamentodocumento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager composto di contribuire al Fondo è riferiton° facciate, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato averlo ben esaminato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuicompreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione. Il 24 ottobre 2011Professionista accettando l’incarico dichiara, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietarisotto la propria responsabilità, di riorganizzazione non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale. Il Committente Il Professionista Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte non ci sono quindi clausole da sottoscrivere a parte. Ai sensi e per gli effetti degli operatori nazionaliartt. In tale quadro, importanti 1341 e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi1342 del Codice Civile tuttavia, al riposizionamento strategico fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, si approvano espressamente i seguenti articoli di contratto: …………………………. Contratto professionale per servizi di architettura relativo a progettazione di Piani Urbanistici Attuativi (Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano per l’edilizia economica e popolare, Piano per insediamenti produttivi, Piano di Recupero, Programma Integrato) L'anno duemila , il giorno del mese di - il sig. residente a in via n° in qualità di (dati richiesti dalla normativa fiscale) nato a il cod. Fisc. part. Iva - l’architetto , residente in via n. con studio professionale in .via. . . . . . . . . . . . . . . . N. . . iscritto all’albo degli architetti p.p.c della provincia di …………………… al riequilibrio competiti- vo n°. . . . . . . . . . - in proprio; - in rappresentanza della associazione o del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaligruppo (*) professionale formato da . Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Samples: Contratti Professionali Per Servizi Di Architettura
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca applica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO Chiarimento A VERBALE Verbale Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Premessa Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzatocaratterizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e ed al riequilibrio competiti- vo competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioniretribuzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni relazioni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne semplificazione dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche strategiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità flessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri fattori per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio creditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tualicontrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel dal Disciplinare di gara o dal presente Regolamento, Capitolato d’Oneri si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa fa espresso riferimento agli articoli del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche codice civile in materia di innovazione contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione. AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO” OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PACEMAKER, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA E ACCESSORI PER I LABORATORI DI CARDIOSTIMOLAZIONE-ELETTROFISIOLOGIA DELL’ L’A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO. Il sottoscritto nato a il residente a PR. in Via/X.xx/X.xxx n. codice fiscale / / / / / / / / / / / / / / / cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) in qualità di processoautorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società forma giuridica Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / Partita I.V.A. / / / / / / / / / / / / / / / / con sede legale in CAP Via/Piazza Fax Tel. E-Mail Codice attività ( conforme ai valori della classificazione delle attività economiche ATECO – anagrafe tributaria): ; di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di (barrare la casella d’interesse) : □ Impresa singola; ovvero □ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 422 e successive modificazioni; ovvero □ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n°443 dell’8 Agosto 1985: ovvero □ nel caso in cui il Consorzio non concorra in proprio, con la propria organizzazione, indicare i consorziati per i quali in consorzio concorre: Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 1. 2. 3. N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di prodotto partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero □ Consorzio stabile: □ nel caso in cui il Consorzio non concorra in proprio, con la propria organizzazione, indicare i consorziati per i quali in consorzio concorre: Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 1. 2. 3. N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di canale distributivopartecipazione, sia a livello nazionale le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero □ Capogruppo oppure □ Mandante del □ costituito oppure □ costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese: Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 1. 2. 3. N.B. Le imprese raggruppate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero □ Consorzio ordinario di concorrenti (indicare le imprese che a livello formano il Consorzio): Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 1. 2. 3. N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero □ Soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo e/o aziendaleeuropeo di interesse economico (GEIE) (indicare le imprese) ai sensi del D.Lgs 240/91: Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 1. 2. 3. N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli autocertificazioni e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività domande e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero □ Operatori economici stabiliti in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:altri Stati Membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamentocontratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, si appli- ca lo Statuto come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed e' valido fino alla sottoscrizione di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*un nuovo CCNQ.
2. Al termine del periodo Per il triennio di durata del Fondocontrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le Parti decideranno associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialevigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita', ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. * Statuto modificato dalle Parti con accordo Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del 5 ottobre 2012presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. * * * Le Parti, Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e' ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel definire il precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente Regolamento, si impegnano a completarlo contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte relativa restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente e' ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015.
6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 5, del CCNQ 3 ottobre 2005.
7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998, come modificato dall'art. 2, comma 3 dell’artdel CCNQ 27 gennaio 1999, e dall'art. 11, comma 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.dCCNQ 7 agosto 1998. Top Manager La richiesta di contribuire compensazione deve pervenire al Fondo è riferitoDipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per quanto riguarda le “figure apicali”consentire al Dipartimento stesso, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietarientro il suddetto arco temporale, di riorganizzazione e modificare i relativi contingenti. Tale termine puo' essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.
8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processopermessi, di prodotto cui agli artt. 2, 3 e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, 4 continua ad applicarsi la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni normativa relativa ai distacchi sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2CCNQ 7 agosto 1998.
9. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da del CCNQ del 7 agosto 1998.
10. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, puo' valutare l'opportunita' di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statuari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
11. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dalle Aree di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle liberta' sindacali.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998. Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premessocelerita' nella gestione ed utilizzo delle prerogative sindacali, le Parti convengono che:parti ritengono necessario procedere alla definizione di una procedura telematica di richiesta dei distacchi e dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. A tale fine, verra' avviato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad individuare possibili soluzioni operative alle problematiche conseguenti al cambio di sistema.
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Disposizioni finali. Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia. Per quanto riguarda il trattamento dei dati vedasi informativa allegata.
1. Per quant’altro non espressamente previsto tutte le dichiarazioni, relative all’impresa, previste nel presente Regolamentobando a cura del legale rappresentante dell’impresa possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*in originale o copia conforme autenticata o dichiarata conforme, pena l’esclusione.
2. Al termine È vietata la cessione totale o parziale del periodo contratto.
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di durata una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
4. In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico.
5. L’Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Fondocontratto.
6. Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Le autocertificazioni, le Parti decideranno certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, pena l’esclusione.
8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
9. L’esito della procedura viene comunicato tempestivamente all’aggiudicatario provvisorio. Ogni altra notizia in merito all’impiego all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione degli atti conseguenti alla procedura. La predetta pubblicazione, ha valore di comunicazione dell’aggiudicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara.
10. Si chiarisce inoltre che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialeeventuali verifiche, saranno riferite alla data di presentazione dell’offerta. * Statuto modificato dalle Parti Si specifica inoltre che la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazione e di rateizzazione in materia contributiva (DURC) dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte, pena l’esclusione.
11. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con accordo del 5 ottobre 2012riferimento a qualunque concorrente. * * * Le PartiIn caso di accertata mancanza di uno dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, nel definire il presente Regolamentodichiarate in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio, si impegnano procederà all’esclusione del concorrente ed alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In questo caso l’aggiudicazione spetta al soggetto che segue immediatamente in graduatoria, ferma restando la facoltà dell’ente di bandire una nuova gara o procedere ad altra modalità di affidamento.
12. Le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi modifichino altresì la loro ragione o denominazione sociale o effettuino operazioni di conferimento d’azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazione nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato della CCIAA riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a completarlo pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna: 1) delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale; 2) atto di conferimento di azienda 3) atto di fusione per incorporazione; 4) nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione dalla ditta individuale.
13. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante si riserva la parte facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultante dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’aggiudicatario originario, fino al quinto migliore offerente. L’affidamento avviene alle prestazioni medesime condizioni già proposte in sede di gara.
14. Le spese contrattuali sono a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici carico dell’aggiudicatario. L’IVA verrà corrisposta a termine di legge.
15. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del DPR 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
16. Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti nel sito dell’ente xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx. pertanto non saranno fornite al riguardo informazioni telefoniche.
17. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria e che, in caso di utiliz- zo dei contratti controversie non s’intende sottoporre l’eventuale contenzioso al giudizio arbitrale ma al giudice ordinario (la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d’appalto spetterà al foro di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3Sassari), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:.
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Disposizioni finali. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’Appaltatore.
1. Per quant’altro Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto con il consenso del Comune di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.Merate;
2. Al termine Comunicare al Comune di Merate, mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C., inoltrata all’Ufficio Tecnico Lavori /Pubblici l’eventuale mancato pagamento del periodo premio di durata proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del FondoComune di Merate, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune di Merate, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialegaranzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in In caso di utiliz- zo dei contratti mancata reintegrazione delle garanzie, l’Amministrazione comunale ha facoltà di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa trattenere i ratei di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e prezzi fino alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito concorrenza di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni importo che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilitàsommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, realizzino le opportune convergenze per la crescitaripristini l’ammontare delle garanzie medesime. Del pari, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello l’Amministrazione ha facoltà di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienzaprovvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento addebitandone l’onere all’Appaltatore in occasione del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:primo pagamento.
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Samples: Service Agreement
Disposizioni finali. 1Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento. Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel presente Regolamentoda questo accordo e dalla normativa nazionale, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata valgono le disposizioni regolamentari del Fondo, . Le parti concordemente ritengono che sia opportuno che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasferisca al Fondo le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo ulteriori risorse di cui al comma 3 dell’artall’articolo 44 bis del D. Lgs. 4 del presente Regolamento148/2015. Le parti concordemente ritengono altresì che, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono vista la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo particolarità del Fondo di solidarietà del settoreTrentino, che tutela anche imprese ricomprese, a livello statale, nella disciplina della cig in deroga, i datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di solidarietà del Trentino (codice 7V), possano presentare domanda a valere sul presente accordo, qualora siano state interamente impegnate le risorse previste ai sensi dell’articolo 19 del DL in premessa citato e le ulteriori risorse in disponibilità al medesimo Fondo, purchè tale possibilità sia prevista dal predetto DL. Pertanto si richiede all’uopo un pronto chiarimento normativo o amministrativo da parte dello Stato. Le parti concordano di ritrovarsi prontamente per verificare le modalità di utilizzo dei fondi della cassa in deroga in relazione ad ulteriori modalità, definite dalla normativa sopravvenuta, di accesso alla stessa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di accesso agli strumenti ordinari secondo la tutela disciplina dell’art. 19 del potere DL 18/2020 per esaurimento delle risorse. Al presente accordo possono aderire anche altre associazioni di acquisto delle retri- buzionicategoria datoriali comunicando l’adesione, l’attenzione alle attese di anche via mail, all’Assessorato allo sviluppo professionale dei lavoratori economico, ricerca e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paeselavoro. La capacità di innovazione presente convenzione acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e sottoscrittori del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente presente accordo con mail anche non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratoricertificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx. Le Partiparti convengono infine che il modello allegato al presente accordo potrà essere adeguato, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia dalla Provincia autonoma di relazioni sin- dacali Trento, alle eventuali modifiche normative intervenute inviandone copia ai sottoscrittori. Letto, confermato e di contrattazionesottoscritto. L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle PartiRICERCA E LAVORO - xxxx. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Xxxxxxx Xxxxxxxx - CONFINDUSTRIA TRENTO Il Presidente - Xxxxxx Xxxxxxx – CONFCOMMERCIO TRENTO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO Il Presidente - Xxxxxxxx Xxxx -
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Samples: Accordo Quadro
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si appli- ca lo Statuto notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*tali pro cedure.
2. Al termine In deroga al paragrafo 1 del periodo di durata del Fondopresente articolo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamentoaccordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione e Capo Verde, si impegnano se tale data è posteriore a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole quella di cui al paragrafo “21.
3. Assetti contrattuali” Il presente accordo è concluso per un periodo indetermi nato, salvo denuncia effettuata ai sensi del Protocollo sottoscritto dal Governo paragrafo 6 del presente articolo.
4. Il presente accordo può essere modificato di comune ac cordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l’espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre sente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im mediatamente l’altra parte.
6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo dan done notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi novanta giorni dopo la data di ricevimento di tale notifica. Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, litua na, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazioneungherese, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:ciascun testo facente ugualmente fede.
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Samples: Visa Facilitation Agreement
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure. Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Al termine Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del periodo di durata del Fondo, paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti decideranno parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire tutto o in parte il presente Regolamentoaccordo, si impegnano a completarlo in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione vigore 90 giorni dopo la data della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuinotifica.
6. Il 24 ottobre 2011Perù può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri. Fatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti socialixxxx, delle lavoratrici xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e dei lavoratori. Detto sistemaungherese, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando tutti i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:testi facenti ugualmente fede.
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Samples: Accordo Di Esenzione Dal Visto
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro tutto quanto non espressamente previsto indicato nel presente Regolamentodocumento e nel capitolato speciale d’appalto, si appli- ca lo Statuto rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del FondoAbilitazione e i relativi Allegati, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partitutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, nel definire il presente Regolamentola registrazione, si impegnano a completarlo per l’accesso e la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo partecipazione dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche vigente in materia di innovazione appalti. Allegato A - DGUE - All. 1 Allegato 1-A – Dichiarazione ex art. 80 Allegato B - Protocollo di processolegalità Allegato C – Dichiarazione integrativa Allegato D - Capitolato d’appalto Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Allegato E- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR) Allegato F – Offerta Economica ALLEGATO “GARA PER L’AFFIDADMENTO DELLA FORNITURA DI UN “Sistema per light scattering ad alta sensibilità per analisi di particelle con taglia nano e micrometrica” PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE”
Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore GU UE S numero [], data [], pag. [], Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Se non è pubblicato un avviso di prodotto e indizione di canale distributivogara nella GU UE, sia l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale nazionale): [….] Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico per generare e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacalicompilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
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Samples: Procedura Per Affidamento Diretto
Disposizioni finali. 1Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti. Roma, lì I/Le rappresentanti delle imprese assumono a rotazione il ruolo di Presidente della Consulta e si fanno carico, in base a quanto previsto dal presente Accordo tra impresa di appartenenza e Facoltà, di fornire il supporto organizzativo necessario alla gestione dell’Accordo stesso. La carica di Presidente ha durata biennale, rinnovabile una volta. La Presidenza del Comitato di Indirizzo e Controllo è in carico al/lla Coordinatore/trice del Progetto, affiancato/a, a turno, dal/lla Direttore/trice del Personale o Responsabile della Selezione, Formazione e Sviluppo di una delle Imprese. L’Azienda comunica o conferma per iscritto l’elenco dei propri membri designati nel comitato di Indirizzo e Controllo con l’eventuale specificazione dei compiti loro attribuiti e l’elenco dei Consigli d’Area di proprio prioritario interesse. A fronte di nuove esigenze l’Azienda può integrare o modificare la lista dei Consigli d’Area di Prioritario interesse. La Consulta e il Comitato di Indirizzo e Controllo sono coadiuvati da una Segreteria Tecnica che ha il compito di sintetizzare gli argomenti da trattare / decisioni da prendere e propone soluzioni (scenari alternativi / rischi). E’ composta dal/lla Coordinatore/trice del Progetto, dal/la Responsabile Esecutivo/a e dai/lle delegati/e delle Aziende. In particolare:
(I) predispone la bozza del piano degli interventi (da sottoporre all’approvazione della Consulta);
(II) monitora le iniziative avviate;
(III) gestisce le relazioni con le imprese aderenti al progetto per incrementare la conoscenza delle/gli studenti del mondo del lavoro;
(IV) organizza eventi e seminari dedicati alla presentazione delle aziende e dei loro principali ambiti di attività, delle iniziative mirate alle/gli studenti (business games) etc. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondosvolgere attività su temi specifici, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo Imprese costituiscono i seguenti Gruppi di lavoro: Gruppo di Lavoro per la parte relativa Promozione della Cultura Scientifica e l’orientamento delle/gli Studenti in relazione alle prestazioni a favore deiscelte formative che esse/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:compiono;
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Samples: Collaboration Agreement
Disposizioni finali. 126.1. Per quant’altro non espressamente Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamentodai precedenti Articoli 16 e 17, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*qualsiasi modifica o integrazione al Contratto sarà valida solo se fatta ed approvata per iscritto dalle Parti.
226.2. Al termine Il Contratto contiene l’integrale disciplina del periodo di durata del Fondo, rapporto tra le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle relazione alla fornitura al Cliente dei Servizi e all’accesso alle Piattaforme (se previsto dai Servizi indicati nell’Allegato A), rimanendo espressamente esclusa l’efficacia di eventuali precedenti accordi, scritti o orali, intercorsi fra le Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivae, in esito all’emanazione della normativa ogni caso, prevalendo su eventuali condizioni difformi o contrastanti contenute in condizioni generali di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011acquisto/fornitura del Cliente, allegati, ordini, fatture e/o documenti inviati con finalità amministrative e/o contabili.
26.3. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved.
26.4. L’eventuale omissione di far valere i diritti di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager Contratto da parte di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, Cerved non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011tali diritti, in Roma (omissisrelazione ai quali Cerved potrà esigere in qualsiasi momento il relativo adempimento da parte del Cliente.
26.5. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 1419 c.c., l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non potrà in alcun modo comportare l’invalidità o inefficacia dell’intero Contratto. Allegato Tecnico – Economico relativo al “Bando Facile” Credito d’imposta Beni Strumentali con Perizia 4.0 Le attività prevedono le seguenti 3 macro-fasi: ✓ Prevalutazione; ✓ Istruttoria ; ✓ Sopralluogo tecnico finalizzato alla redazione dell’elaborato peritale. Più nel dettaglio:
a) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti socialiIndividuazione degli investimenti ammissibili in beni strumentali nuovi, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo materiali e/o aziendaleimmateriali, hanno contribuito significativamentefunzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi rientranti tra le categorie di cui agli Allegati A e B della L. 11/12/2016, n. 232 “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
b) Raccolta documentale ed informativa propedeutica all’analisi del perito con contatto diretto con il Cliente nonché con i suoi fornitori/softwaristi laddove necessari;
c) Sopralluogo presso la sede operativa dell’azienda Cliente per la verifica obbligatoria in loco del processo di interconnessione e integrazione della/e macchina/e previsto dalla normativa di riferimento. Allo scopo, il tecnico incaricato anticiperà mezzo email le attività (ODG) che dovranno essere eseguite presso la sede della ditta cliente alla presenza del personale tecnico-amministrativo preposto;
d) Se il/i bene/i non sarà risultato ammissibile o non potranno essere rispettati i requisiti di interconnessione e integrazione pervisti dal modello Industria 4.0 sarà redatto e consegnato al cliente un fascicolo per la fruizione della agevolazione ridotta prevista per i Beni Strumentali c.d. “Ordinari” (non 4.0);
e) Se il/i bene/i sarà risultato ammissibile e saranno stati rispettati anche attraverso un più rigoroso controllo dei costii requisiti di interconnessione e integrazione pervisti dal modello Industria 4.0, sarà redatto il verbale di perizia, consegnato al riposizionamento strategico e Cliente mezzo posta elettronica certificata, con contestuale analisi tecnica obbligatoria propedeutica alla fruizione dell’agevolazione (Iperammortamento ai sensi della L. 11/12/2016, n. 232, art. 1, commi da 8 a 13 e/o Credito di Imposta per Beni Strumentali ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 commi da 184 a 197, nonché commi 1054- 1058-ter di cui all’art 1. L. 178/2020). In caso di Perizia giurata tutta la documentazione sarà consegnata in unica copia originale unitamente al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo verbale di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito giuramento a firma di un modello tribunale, un giudice di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settoreXxxx o un Notaio. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di Se dovessero risultare necessari ulteriori sopraluoghi in loco successivi al primo potrà essere definito un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:costo aggiuntivo.
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Samples: Servizi Di Supporto All’accesso Agli Strumenti Di Finanza Agevolata
Disposizioni finali. Premessa
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoLa legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, si appli- ca lo Statuto trasparenza e diffusione di Enbicredito definito informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con l’intesa ordinanza n. 1093 del 4 dicembre 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del 1998*ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in xxx xxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxx Xxxxx n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza1.
2. Al termine La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del periodo D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “Ambito soggettivo di durata applicazione”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del Fondodecreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Parti decideranno autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialequanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le PartiTale principio è ribadito all’articolo 4, comma 1-ter che, nel definire il presente Regolamentomodificare l’articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso introduce una sorta di utiliz- zo dei contratti "clausola di solidarietà espansivaflessibilità" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in esito all’emanazione della normativa sede di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini redazione e predisposizione del versamento del contributo Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamentomodulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato alla loro dimensione organizzativa e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuialle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 ottobre 2011agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali.
1 Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso “tenuto anche conto degli sviluppi normativi […] in itinere, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche aventi finalità chiarificatrici […] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e contrasto alla modernizzazione delle relazioni sindacalicorruzione”. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionaliConsiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria ha nominato, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settorenella persona della sottoscritta Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del PaeseTrasparenza (RPCT). La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito scelta di un modello Consigliere dell’Ordine quale RPCT è stata determinata dal fatto che l’Ordine non ha tra il proprio personale un dirigente, né un dipendente almeno di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settoreArea C a cui affidare l’incarico. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va Il presente Piano integrato si articola in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:2 Sezioni separate specificamente dedicate.
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Samples: Piano Triennale Integrato Per La Prevenzione Della Corruzione E Per La Trasparenza E L’integrità
Disposizioni finali. Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi)
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Salvo diversa previsione, ai fini del presente Regolamentodecreto, per contratti collettivi si appli- ca lo Statuto intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 52 (Superamento del contratto a progetto)
1. Le disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa cui agli articoli da 61 a 69-bis del 4 dicembre decreto legislativo n. 276 del 1998*2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile.
Art. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo xxxxx è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro»;
b) il comma terzo è abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Art. 54 (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA)
1. Al termine del periodo fine di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il presente Regolamento, si impegnano ricorso a completarlo per la parte relativa alle prestazioni contratti di lavoro subordinato a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso tempo indeterminato nonché di utiliz- zo garantire il corretto utilizzo dei contratti di solidarietà espansivalavoro autonomo, in esito all’emanazione della normativa a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 3 dell’art. 4 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del presente Regolamentopregresso rapporto di lavoro, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager atti di contribuire al Fondo è riferitoconciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, per quanto riguarda le “figure apicali”quarto comma, a coloro che rivestono la carica del codice civile, o avanti alle commissioni di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RALcertificazione;
b) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione nei dodici mesi successivi alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole assunzioni di cui al paragrafo “comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3b), 6comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, 7contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, 26 (commi da 1 fatti salvi gli illeciti accertati a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro 10.1 Tutte le azioni derivanti dal contratto UIRR si prescrivono entro il termine di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui il Diritto Nazionale applicabile o le convenzioni internazionali applicabili non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto prevedano delle disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*ordine pubblico differenti.
210.2 Qualsiasi contestazione tra il cliente e la società UIRR è di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie del luogo in cui si trova la sede della direzione generale della società UIRR, indipendentemente da chi sia il richiedente. Al termine Ciononostante, il cliente può anche essere citato in giudizio davanti all’autorità giudiziaria del periodo luogo dove si trova la sua sede sociale.
10.3 Il diritto applicabile è quello dello Stato in cui la società UIRR ha la propria sede sociale, salvo il caso in cui il cliente e la società UIRR non abbiano deciso diversamente per iscritto.
10.4 Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore in conformità al Diritto Nazionale applicabile, come indicato all’art 10.3 e, da tale momento in poi, sostituiscono le Condizioni Generali UIRR precedenti.
10.5 La società UIRR può stabilire delle condizioni particolari complementari o concordarle con il cliente. Tali condizioni particolari non possono essere in contrasto con le presenti Condizioni Generali. La società UIRR può tuttavia, in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere delle disposizioni relative a un prolungamento della fine del contratto, o su determinate linee di durata traffico, relative alla sua responsabilità, che derogano alle presenti Condizioni Generali. Queste disposizioni derogatorie devono essere depositate presso la sede dell’UIRR a Bruxelles e rese note da ogni società UIRR interessata, per esempio tramite un riferimento nel listino prezzi della linea di traffico alla quale esse si applicano. Inoltre, la società UIRR è autorizzata a cedere al cliente le sue eventuali richieste di risarcimento nei confronti del Fondoterzo che è responsabile dei danni.
10.6 La rinuncia della società UIRR a far valere i propri diritti in un caso particolare, le Parti decideranno sia in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partivia amichevole che giudiziale, nel definire il presente Regolamentonon costituisce un precedente che possa esserle di pregiudizio per altri casi, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in anche simili.
10.7 In caso di utiliz- zo dei contratti inapplicabilità o di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa nullità di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietariarticolo, di riorganizzazione un paragrafo o di una parte di questi, tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali rimangono applicabili.
10.8 In quanto al contenuto delle presenti Condizioni Generali fanno testo solo le versioni francese e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:tedesca.
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Samples: Condizioni Generali Dell’unione Internazionale Delle Società Di Trasporto Combinato Strada Rotaia
Disposizioni finali. 1Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto. Per quant’altro quanto non espressamente previsto disciplinato nel presente Regolamentocapitolato e negli ulteriori atti di gara, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego per l’esecuzione delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’artpresente appalto si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli appalti di servizi e forniture e in particolare: • D. Lgs. 4 n. 50/2016 . Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile. Novate Milanese, li 31/05/2022 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx CITTA’ DI NOVATE MILANESE Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI – CDD Novate Milanese e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027 CIG: 922674787D DISCIPLINARE DI GARA Il presente Regolamentodisciplinare di gara individua, ABI chiarisce che l’invito rivolto in relazione alla gara di cui all’oggetto, le norme integrative al bando in merito alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai c.ddocumenti da presentare a corredo della medesima e specifica i criteri di aggiudicazione. Top Manager La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di contribuire al Fondo è riferitosistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, per quanto riguarda le ai sensi del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, Comune di Novate Milanese, utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “figure apicaliSintel”, a coloro che rivestono cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “più rilevanti aziendalmenteManuali”, a coloro la cui retribuzione fissa accedendo al portale dell’Agenzia Regionale (RALARCA) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuiCentrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione. Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca al numero verde 800.116.738. Il 24 ottobre 2011Responsabile del procedimento, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria ai sensi dell’art. 31 del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti socialiCodice, delle lavoratrici e dei lavoratoriè il xxxx. Detto sistemaXxxxxxx Xxxxx, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio Responsabile del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliSettore Interventi Sociali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionaliResponsabile dell’esecuzione del contratto, soprattutto per mezzo ai sensi dell’art. 101 del Fondo di solidarietà Codice, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Settore Interventi Sociali.
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Samples: Concessione Del Servizio
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel presente Regolamentocorso dell’esecuzione del contratto. L'importo complessivo dell’appalto triennale pari a Euro 198.688,53 IVA esclusa è così suddiviso:
A) Euro 153.736,38 IVA esclusa, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo cui Euro 3.000,00 IVA esclusa per Oneri per la parte relativa alle prestazioni Sicurezza non soggetti a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso ribasso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttivitàgara, per il rafforzamento periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018. Detto importo sarà riconosciuto all’appaltatore a corpo per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture occorrenti per l'ordinaria manutenzione delle aree a verde, piante ornamentali ed essenze in vaso. E’ altresì ricompreso in detto importo il costo completo per lo spargimento del sistema bancariosale per prevenire il formarsi del ghiaccio sulla viabilità interna (carraia e pedonale) dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali, la tenuta a disposizione degli automezzi, adibiti al pronto intervento, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, sgombero neve e per lo spargimento del sale.
B) Euro 44.952,15 IVA esclusa, di cui Euro 900,00 IVA esclusa per Oneri per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratoriSicurezza non soggetti a ribasso di gara, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018. Va Detto importo sarà riconosciuto all’appaltatore a misura per le attività di sgombero neve ed i lavori connessi, saranno pagati a misura solo in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti base alle prestazioni effettivamente eseguite dall’appaltatore secondo le tariffe sotto riportate con applicazione dello stesso sconto, indicato dall’aggiudicatario in sede di realizzare un Master in gara per l’offerta a corpo: - Trattrice tipo “Relazioni industriali terna” e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio o autocarro provvisti di lama compreso l’operatore €/ora 110,00; - Bobcat con lama o pala con operatore €/ora 81,00; - Sgombraneve a turbina da 81 cm e finanziario”9,5 hp con operatore €/ora 43,00; - Spalatore a mano €/ora 25,00. I prezzi sopra riportati sono comprensivi altresì di carburante, nella convinzione lubrificante, olio idraulico, installazione, collaudo e manutenzione di tutte le macchine ed attrezzature di utilizzo. Il tutto per dare il mezzo d’opera completo, perfettamente funzionante e pronto per l’uso, per ogni ora di effettivo servizio presso le strutture elencata sia di giorno che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese notte e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Partinei giorni festivi. Quanto convenuto nel presente Accordosopra deve essere eseguito presso le strutture sanitarie afferenti al Presidio Ospedaliero di Carate e Giussano, sostituisce le regole di cui al paragrafo “seguito elencate:
1) P.O. di Carate xxx Xxxx Xxxxxxx, 9 Carate X.xx sup. a verde circa mq 31.000,00
2) P.O. di Giussano xxx Xxxxxx,0 Xxxxxxxx sup. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a verde circa mq 25.300,00
3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli arttP.S. di Besana viaViarana Besana sup. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:a verde circa mq 200,00
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni finali. 118.1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamentoessere valido, l’accordo di sponsorizzazione deve essere stipulato per iscritto e si appli- ca lo Statuto considera perfezionato con la sot- toscrizione dell’accordo particolare di Enbicredito definito sponsorizzazione. L’accordo deve essere intestato a una persona fisica o giuridica e in- dicare con l’intesa del 4 dicembre del 1998*precisione l’oggetto della sponsorizzazione.
218.2. Al termine del periodo Le modifiche e l’aggiunta di durata del Fondoclausole all’accordo di sponsorizzazione e a queste GTC devono avvenire per iscritto. Le modifiche e l’aggiunta delle clausole all’accordo di sponsorizzazione devono essere sottoscritti dalle istanze di Xxxxxxx AG che hanno firmato l’accordo di sponsorizzazione. Admeira AG e le emittenti non sono vincolate dalle dichiarazioni di altri propri collaboratori.
18.3. Oltre alla firma autografa, è riconosciuta come forma scritta anche la firma avanzata in forma elettronica ("FES" in tedesco) tramite Skribble o un altro fornitore di firma elettronica. Lo stesso vale per la rinuncia al requisito della forma scritta.
18.4. Nessuna delle parti è autorizzata a trasferire a terzi, senza consenso scritto preventivo dell’altra parte, diritti e doveri derivanti dall’accordo di sponsorizzazione.
18.5. Qualora una disposizione o talune parti dell’accordo di sponsorizzazione, segnatamente l’accordo particolare di spon- sorizzazione, non fossero più applicabili per effetto di disposizioni di legge, in particolare della LRTV/ORTV nonché delle vigenti direttive dell’UFCOM sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione o di giurisprudenza, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partiparti si dichiarano disposte a dare seguito all’accordo nel rispetto dello scopo originario (per analogia, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratorimutatis mutandis). Le Partiparti concordano di sostituire la disposizione o le parti non più applicabili dell’accordo di sponsorizzazione con disposizioni giuridicamente valide, attesa l’autonoma determinazione delle stesse il più pos- sibile conformi allo scopo originario.
18.6. Con l’accordo di sponsorizzazione le parti non istituiscono né una società in materia qualsivoglia forma giuridica né un analogo rapporto giuridico.
18.7. L’accordo di relazioni sin- dacali e sponsorizzazione è retto dal diritto svizzero. Foro esclusivo è la città di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 Berna (comma 1 e 3Svizzera), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:.
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Samples: Sponsorship Agreement
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Enbicredito definito con l’intesa del 4 Programma Quadro per il settore dei Beni Culturali sottoscritto il 16 dicembre del 1998*1999.
2. Al termine del periodo Alla riprogrammazione delle economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal soggetto responsabile dell’accordo in sede di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamentomonitoraggio semestrale, si impegnano a completarlo provvede per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori ovvero in conformità alla procedura di riprogrammazione prevista dalla citata Intesa Istituzionale di Programma;
3. Le schede intervento implementate nell’Applicativo Intese ed incluse nell’allegato 2 al presente accordo ai sensi della Delibere CIPE 76/02, ovvero le schede che verranno implementate in sede di integrazione del presente accordo, riportano l’indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute;
4. L’Accordo ha durata di anni tre. Per concorde volontà delle parti, l’accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato, in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell’Intesa, e possono aderirvi, successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, la cui partecipazione sia necessaria per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/compiuta realizzazione delle lavoratori/lavoratrici attività e degli interventi previsti dall’Accordo medesimo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
5. Alla scadenza dell’Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate;
6. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in caso coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di utiliz- zo dei contratti finanziamento attivati.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si rinvia all’osservanza di solidarietà espansivatutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma Quadro. Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitoSegretario Generale …………………………………… Roma, per quanto riguarda Xxxx. Xxxxx Xxxxxx SIGNORINI, Direttore Generale Servizio per le “figure apicali”Politiche di Sviluppo Territoriale - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione …………………………………… Xxxx. Xxxxx XXXXXX, a coloro che rivestono la carica Direttore Generale Direzione generale delle politiche formative e beni culturali ……………………………………
1) PREMESSE E INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE 2
2) QUADRO DI RIFERIMENTO 2
2.1 Il quadro normativo e le competenze legislative 2
2.2 Competenze amministrative e forme di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato collaborazione in atto 3
2.3 I beni e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. attività culturali nel Programma Regionale di Sviluppo 5
2.4 Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali piano di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze indirizzo delle Parti sociali, delle lavoratrici attività e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo beni culturali della Regione Toscana 9
2.4.1 La qualificazione dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, sistemi museali 9
2.4.2 Interventi per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a patrimonio architettonico 9
3) LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO 10
3.1 L’accordo di Programma quadro “Beni e attività culturali” 10
3.2 L’intervento strutturale comunitario 11
3.3 L’integrazione programmatica del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3nuovo intervento di sostegno finanziario 12 Provincia di Arezzo 12 Provincia di Firenze 12 Provincia di Grosseto 12 Provincia di Lucca 13 Provincia di Pisa 13 Provincia di Pistoia 13 Provincia di Prato 14 Provincia di Siena 14
4) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 15
4.1 Gli interventi finanziati 15
5) IL QUADRO FINANZIARIO DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 32
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento17.1 Le presenti Condizioni Generali, si appli- ca lo Statuto unitamente alle specificazioni e alle condizioni particolari contenute sul sito xxx.xxxxx.xx, nonché al Contratto di Enbicredito definito fornitura di Servizi di Aggiornamento e Assistenza, costituiscono l'intero accordo tra le parti in relazione all'utilizzo del Software da parte del Cliente e alla fornitura di Servizi di Aggiornamento e Assistenza da parte di Danea e superano ogni precedente accordo tra le parti con l’intesa del 4 dicembre del 1998*il medesimo oggetto.
217.2 Le presenti Condizioni Generali potranno essere modificate da Xxxxx in qualsiasi momento. Al termine Danea provvederà a comunicare le nuove Condizioni Generali al Cliente (i) mediante posta elettronica o lettera raccomandata A/R (in questo caso il Cliente avrà facoltà di recedere entro 7 giorni dal ricevimento delle nuove Condizioni Generali, dopodiché si intenderanno accettate) ovvero (ii) in occasione di nuovi aggiornamenti del periodo Software (in questo caso il Cliente dovrà accettare le nuove Condizioni Generali prima di durata del Fondopoter ricevere l'Aggiornamento).
17.3 Il mancato esercizio da parte di Danea di qualsiasi diritto ad essa riconosciuto dalle presenti Condizioni Generali non costituisce una rinuncia a tale diritto, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso né deve essere interpretato come tale.
17.4 Il Cliente non ha diritto di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari trasferire o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo cedere i suoi diritti e/o aziendalele obbligazioni derivati dalle presenti Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto di Xxxxx.
17.5 Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali sia o diventi invalida o inefficace, hanno contribuito significativamentetale invalidità o inefficacia non vizia la validità o l'efficacia delle altre clausole delle Condizioni Generali, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile che pertanto rimarranno in vigore tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratoriparti. Le Partiparti concordano di sostituire le clausole invalide o inefficaci con clausole valide e efficaci, attesa l’autonoma determinazione che siano il più possibile aderenti alla volontà delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:parti.
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Samples: Licensing Agreement
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 Accordo ha validità fino al 31 dicembre del 1998*2021.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, parti si impegnano a completarlo modificare il contenuto del presente Accordo in relazione a nuove disposizioni nazionali o regionali. Il Direttore regionale alla Salute e Welfare Il Presidente dell'Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia Il Presidente del Consiglio Direttivo Assofarm Umbria 19-5-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 32 31 da inviare tramite e-mail a: - Azienda sanitaria territorialmente competente - Ordine dei Farmacisti territorialmente competente - Associazione provinciale Federfarma o Coordinamento regionale Assofarm Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa , titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della Farmacia Indirizzo della Farmacia _ Comune Provincia _ Azienda Sanitaria di riferimento _ Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione del vaccino anti SARS- CoV2 in Farmacia e accetto la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti. • Dichiaro che il/i dott./i procederanno alle inoculazioni in quanto abilitati alla somministrazione vaccinale sulla base della positiva conclusione dei programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020. Oppure • Dichiaro che il dott. , iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di ………. , procederà alle inoculazioni in Farmacia, in qualità di Tutor professionale, nelle more della abilitazione alla somministrazione del dott./i _ sulla base della positiva conclusione dei programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020. • Dichiaro di essere in possesso degli apprestamenti logistici e delle attrezzature occorrenti alla corretta conservazione e inoculazione dei vaccini che verranno resi disponibili per la parte relativa alle prestazioni somministrazione ai cittadini. ⮚ Programmazione dell'attività solo su appuntamento. ⮚ Previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a favore dei/sottoporsi alla somministrazione vaccinale. ⮚ Precisazione al cittadino che per ricevere il vaccino non deve avere avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia respiratoria. ⮚ Avviso all'ingresso della Farmacia o all'ingresso della struttura esterna (fissa o mobile) dedicata alla vaccinazione, con chiare istruzioni sulle modalità di accesso. A tal proposito dichiaro di organizzare gli accessi nel rispetto delle lavoratori/lavoratrici seguenti indicazioni: (barrare una o più opzioni) □ per farmacie fino a quaranta metri quadrati, ingresso di una persona alla volta da sottoporre a vaccinazione, oltre a un massimo di due operatori; □ dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, con accesso regolamentato, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; □ presenza nell'area di soluzioni per l'igiene delle mani e indicazioni per il distanziamento fisico □ adeguatezza nei locali della farmacia delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti e mantenimento di adeguati livelli di filtrazione degli impianti di areazione □ esecuzione del vaccino in caso locale o area esterna (es. gazebo) ubicati in prossimità della farmacia e comunque posti ad una distanza non superiore a 200 metri dalla stessa. □ esecuzione del vaccino in ambiente dedicato o separato dal locale di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivavendita o, in esito all’emanazione alternativa, a Farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie. Data Firma - fermo restando il ruolo attivo della normativa Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti; - se affetto/a da positività al test SARS-Cov-2 o sintomatologia compatibile con Covid-19 o posto in quarantena, il farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo; - il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale; - gli appuntamenti sono fissati su Ises Web su agende dedicate gestite da ogni singola farmacia, con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire un'adeguata sanificazione delle superfici di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011contatto. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini - in fase di prenotazione del versamento vaccino viene fornita al cittadino un'adeguata informazione sui comportamenti da seguire durante la vaccinazione; - il farmacista incaricato della somministrazione vaccinale indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95, camice monouso; - il farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale si impegna a somministrare il vaccino al solo soggetto risultato idoneo all'esito della compilazione del contributo consenso informato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, rispettando le modalità di cui esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo, che verrà reso disponibile. - l'igiene delle mani prima e al comma 3 dell’art. 4 termine della singola seduta vaccinale deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica; - il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto soggetto sottoposto all'inoculazione vaccinale nella farmacia o in apposita area di rispetto anche esterna ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitolocali della farmacia, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica un tempo di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, assicurarsi che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:si verifichino reazioni avverse immediate.
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Samples: Accordo Tra La Regione Umbria E Le Associazioni Delle Farmacie
Disposizioni finali. 115.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, anche verbale, intervenuto tra le Parti relativamente al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti su tale oggetto.
15.2 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere espressamente concordata in via preventiva e sottoscritta da entrambe le Parti. Di conseguenza, occasionali deroghe consensuali al testo qui convenuto non sono idonee a modificare il regime contrattuale previsto nel presente Contratto.
15.3 Le Parti, nell’adempimento delle rispettive obbligazioni e nell’esecuzione del Contratto, sono tenute a rispettare i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
15.4 La nullità di singole clausole o di parti di esse non comporterà la nullità dell’intero Contratto.
15.5 In caso di contrasto e/o difformità fra le disposizioni di cui al presente Contratto e quanto contenuto negli Allegati si dovrà dare prevalenza alle prime.
15.6 Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato Decreto. I relativi oneri saranno a carico della Parte richiedente.
15.7 Le Parti danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
15.8 Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche e integrazioni anche mediante firma elettronica, attraverso l’utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità e il valore giuridicamente vincolante. L’Ente a questo proposito, indica di voler ricevere il Contratto per la sottoscrizione da parte di proprio procuratore, personalmente, al seguente indirizzo e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
15.9 Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel dal presente RegolamentoContratto, si appli- ca lo Statuto fa rinvio alle norme generali di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*legge.
1. Informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Al termine Descrizione del periodo Progetto;
3. Richiesta di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:sponsorizzazione;
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Samples: Sponsorship Agreement
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma.
2. Al termine Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del periodo di durata del Fondo, paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti decideranno parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire tutto o in parte il presente Regolamentoaccordo, si impegnano a completarlo in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. La Cina può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri nel loro insieme.
7. L’Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri. Fatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivadivergenza tra versioni linguistiche, fa fede la versione in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:lingua inglese.
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Samples: Accordo Di Esenzione Dal Visto
Disposizioni finali. 116.a Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Fornitore ed il Cliente riconducibile per qualsiasi motivo allo stesso utente (con la medesima email) ed avente ad oggetto il Servizio e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. 16.b In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal Fornitore. L'eventuale inerzia del Fornitore nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole. 16.c Salvo diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente potranno essere effettuate dal Fornitore indistintamente tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata a.r., posta ordinaria ai recapiti indicati dal Cliente in fase di registrazione o successivamente, oppure tramite la funzione “Messaggi ed Aggiornamenti” presente in COMPANY015 e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente compreso l'indirizzo e mail indicato in fase di ordine non comunicate al Fornitore con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili.
16.d Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare al Fornitore relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate tramite la funzione “Richiesta Assistenza” presente in COMPANY015, dalla quale sarà possibile inviare un ticket di intervento per richiedere assistenza tecnica, garantita negli abbonamenti.
16.e L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
16.f Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del FondoContratto, le Parti decideranno fanno espresso rinvio, nei limiti in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Particui ciò sia possibile, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso norme di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:legge vigenti.
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Samples: Terms and Conditions
Disposizioni finali. 1Ogni eventuale modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto. Per quant’altro L’invalidità e/o inefficacia di una o più clausole della Convenzione non espressamente previsto comporta l’invalidità e/o inefficacia della Convenzione nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2suo complesso. Al termine del periodo di durata del FondoVerificandosi tale ipotesi, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce altra valida e vincolante che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitorifletta, per quanto riguarda possibile, lo spirito ed il contenuto della prima. Fatto a Roma il 30 giugno 2021 Firmato digitalmente da Allegato A: Disciplinare dei servizi Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXXX Data: 30/06/2021 17:07:30 Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, il Disciplinare dei servizi definisce: - le “figure apicali”condizioni, le modalità, i requisiti e i livelli di qualità nonché le finalità pubbliche che Acinservice si impegna a coloro realizzare nello svolgimento dei servizi affidati in autoproduzione dall’Automobile Club Roma; - i diritti che rivestono la carica Acinservice si impegna ad applicare ai soci e alla clientela per l’erogazione dei servizi per conto e nell’interesse dell’Automobile Club Roma; - i criteri di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato remunerazione e Direttore Generale, e, i corrispettivi riconosciuti dall’ACR per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuiciascuna tipologia di servizio. Il 24 ottobre 2011Disciplinare dei servizi è soggetto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali tenuto conto degli indirizzi programmatici e operativi emanati dall’Automobile Club Roma, del correlato piano delle attività, dei costi diretti e indiretti previsti dal budget di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema Acinservice, approvato dall’Ente, della loro congruità ed inerenza rispetto alle prestazioni affidate e della rilevanza di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello ciascuna di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche esse ai fini del rinnovo raggiungimento dei ccnl 8 dicembre 2007 fini istituzionali dell’Ente. Resta convenuto che eventuali servizi aggiuntivi che fossero richiesti dall’Automobile Club Roma, comunque riconducibili allo Statuto di Acinservice e 10 gennaio 2008 alla presente Convenzione saranno oggetto, ove necessario, di separata definizione mediante appositi addendum. I servizi sono di seguito analizzati secondo l’articolazione prevista dall’art. 4 dello Statuto e di quelli successividefiniti nella Convenzione, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Disciplinare costituisce parte integrante.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in House Di Servizi Strumentali
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Ai fini del presente RegolamentoAccordo, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa il termine «Paese membro» s’intende anche l’autorità competente del 4 dicembre del 1998*Paese membro.
2. Al termine Tutte le disposizioni del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialepresente Accordo sono vincolanti per tutti i Paesi mem- bri.
3. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire I Paesi membri attuano il presente Regolamento, si impegnano Accordo a completarlo per partire dalla sua entrata in vigore. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che scelgono di avvalersi delle disposizioni della sezione II attuano il presente Accordo conformemente alla sezione II.
4. Un Paese membro che accetta il presente Accordo dopo la parte relativa alle prestazioni sua entrata in vigore attua i suoi obblighi delle categorie B e C con decorso dei termini rilevanti a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici partire dalla data di entrata in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 vigore del presente Regolamento, ABI chiarisce Accordo.
5. I Paesi membri che l’invito rivolto fanno parte di un’unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per contribuire all’attuazione dei loro obblighi ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria sensi del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamentepresente Accordo, anche attraverso un più rigoroso controllo l’istituzione e l’impiego di organismi regionali.
6. Nonostante la Nota generale sull’interpretazione dell’allegato 1A dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nessuna dispo- sizione del presente Accordo è interpretata nel senso di una riduzione degli obblighi dei costiPaesi membri previsti dal GATT 1994. Inoltre, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di una riduzione dei diritti e degli obblighi dei Paesi membri previsti dall’Accordo sugli ostacoli tecnici al riposizionamento strategico commercio e dall’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.
7. Tutte le eccezioni e le esenzioni25 ai sensi del GATT 1994 si applicano alle disposizioni del presente Accordo. Le deroghe applicabili al riequilibrio competiti- vo GATT 1994 o a una qualsiasi delle sue Parti, accordate conformemente agli articoli IX:3 e IX:4 dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del sistema bancario italianocommercio e tutte le relative modifiche intervenute alla data di entrata in vigore del presente Accordo si applicano alle disposizioni di quest’ultimo.
8. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle con- troversie, si applicano alle consultazioni e alla modernizzazione risoluzione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo controversie nel- l’ambito del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” salvo espressa disposizione contraria del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoNel caso in cui una previsione del Contratto di Locazione fosse dichiarata nulla o inefficace da una competente autorità arbitrale, si appli- ca lo Statuto giudiziaria o amministrativa, tale previsione dovrà considerarsi esclusa dal Contratto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*Locazione. Le altre previsioni rimarranno invece pienamente efficaci.
2. Al termine Qualunque avviso, richiesta, certificazione e comunicazione notificata o effettuata ai sensi del periodo Contratto di durata del FondoLocazione dovrà essere in forma scritta e dovrà essere consegnata a mani o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC presso il domicilio eletto ai sensi dell’Articolo 15 dalla Parte in questione.
3. La Locatrice dichiara e garantisce: - che le informazioni indicate nel presente Contratto di Locazione sono corrette; - che ha piena capacità per stipulare il Contratto di Locazione e che ha ottenuto tutte le autorizzazioni e deliberazioni a tal fine necessarie; - che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’Immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, ivi comprese quelle conseguenti o connesse alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, comunque aventi causa od occasione dalla fruizione dell’Immobile, obbligandosi altresì a tenere indenne la Conduttrice da tutti i danni (anche nei confronti di terzi), costi e oneri, ivi comprese le Parti decideranno eventuali spese legali, conseguenti alla mancata piena disponibilità o al mancato completo godimento dell’Immobile ovvero alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi, anche amministrativi, di smantellamento e di delocalizzazione degli Impianti Tecnici e i danni derivanti dalla mancata copertura radiomobile dell’area.
4. La Locatrice si impegna a informare la Conduttrice (o qualunque altra persona o soggetto che agisca interamente o parzialmente in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partisua vece) dell’esistenza di qualunque privilegio speciale, nel definire il presente Regolamentoipoteca, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo servitù o diritto reale relativo all’Immobile e di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:conoscenza.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto L’esito degli affidamenti in economia di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*importo pari o superiore a 40.000,00 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
2. Al termine Si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gli obblighi di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione) ed al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. Si rinvia al Regolamento di contabilità per la disciplina del periodo di durata del Fondofondo economale, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialemediante il quale il direttore generale o suo delegato provvede alle spese minute ed urgenti.
4. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, Per quanto non previsto nel definire il presente Regolamentoregolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso osservano le disposizioni del Codice e del regolamento, nonché le norme di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione contratti pubblici.
5. Il presente Regolamento entra in vigore con l’acquisizione dell’efficacia della deliberazione di processoapprovazione del Consiglio d’ambito.
a) Cancelleria e beni di minuto consumo;
b) Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) Spese per corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
d) analisi di prodotto laboratorio;
e) Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici;
f) Beni per l’igiene e la pulizia;
g) Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
h) Stampati vari e servizi di stampa, tipografia, litografia copie eliografiche;
i) Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi;
j) Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti;
k) Biciclette e ciclomotori e relativi accessori;
l) Materiale di ferramenta;
m) Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti;
n) Beni per lo svolgimento dell’attività di autoparco e riparazione di mezzi motorizzati;
o) Spese per allestimento di manifestazioni e gadget;
p) Materiali e strumenti per l’elettricità e forme diverse di energia;
q) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
r) Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti;
s) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi;
t) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
u) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
v) Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature, comprese le attrezzature hardware e software;
w) Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate;
x) Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature;
y) Servizi di trasporto;
z) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, e di canale distributivoconsulenza tecnica, sia a livello nazionale che a livello scientifica, economica ed amministrativa;
aa) Servizi e prestazioni riguardanti l’informatica;
bb) Servizi di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico natura intellettuale in genere;
cc) Servizi di collocamento e al riequilibrio competiti- vo reperimento del sistema bancario italiano, personale; dd) Servizi di mensa e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:ristorazione;
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti E Degli Acquisti in Economia
Disposizioni finali. 115.1. Per quant’altro Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le Parti in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le stesse su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto approvata per iscritto da entrambe. In caso di Enbicredito definito accordi particolari con l’intesa del 4 dicembre del 1998*il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali15.2. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo nessun caso eventuali inadempimenti e/o aziendalecomportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto, hanno contribuito significativamentepotranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche attraverso se non contestati dal Fornitore. L'eventuale inerzia del Fornitore nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
15.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal Fornitore indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Cliente nel Modulo e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente compreso l'indirizzo e-mail indicato nel Modulo non comunicate al Fornitore con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili.
15.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare al Fornitore relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ai recapiti indicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx
15.5. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più rigoroso controllo dei costiclausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacalile
15.6. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo Cliente si impegna a non cedere il Contratto a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Fornitore.
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Samples: Condizioni Di Fornitura Dei Certificati SSL Server E Code Signing
Disposizioni finali. 126.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa tra Jforma ed il Cliente e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le parti.
26.2. In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Jforma. L'eventuale inerzia di Jforma nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
26.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente potranno essere effettuate da Jforma indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata a.r., posta ordinaria ai recapiti indicati dal Cliente in fase di iscrizione o successivamente agendo sul pannello Utente presente nell’Applicazione e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente compreso l'indirizzo e mail indicato in fase di ordine non comunicate a Jforma con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili.
26.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare a Jforma relativamente al Contratto dovranno essere inviate a amministrazione @ Xxxxxx.xx.
26.5. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
26.6. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del FondoContratto, le Parti decideranno fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia possibile, alle norme di legge vigenti.
26.7. Eventuali reclami in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo alla fornitura del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordiServizio, anche in materia merito al mancato rispetto del SLA, dovranno essere indirizzati via PEC a Jforma @ xxx.xx. Jforma esaminerà il reclamo e fornirà risposta scritta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso di innovazione reclami per fatti di processoparticolare complessità, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per consentano una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole risposta esauriente nei termini di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali sopra, Jforma informerà il 23 luglio 1993 in materia Cliente entro i predetti termini sullo stato di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:avanzamento della pratica.
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Samples: Termini E Condizioni Generali
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non 14.1 Il Cliente autorizza espressamente previsto nel CRIF a cedere il presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto Contratto ad altre società del Gruppo CRIF previa comunicazione scritta da parte di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*CRIF.
2. Al termine del periodo 14.2 Il presente Contratto, con eventuali modifiche o integrazioni, costituisce la manifestazione integrale di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire tutti gli accordi intervenuti tra il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, Cliente e CRIF per quanto riguarda il Servizio METTINCONTO BUSINESS. Esse prevalgono su tutti gli accordi orali o scritti e su tutte le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne altre comunicazioni precedenti fra le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011Parti relative al Servizio METTINCONTO BUSINESS.
14.3 Qualora una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Contratto risulti invalida, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente contrasto con le esi- genze delle Parti socialileggi vigenti o non applicabile, delle lavoratrici ciò non comporterà l’invalidità o la non applicabilità di qualsiasi altra clausola contenuta nel Contratto.
14.4 Ai fini della eventuale registrazione si dichiara che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a IVA e dei lavoratori. Detto sistemache tutte le prestazioni ivi contemplate avranno luogo in regime di IVA.
14.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto, basato su un modello di relazioni sindacali concertativodovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzatose effettuata per raccomandata A/R, nell’ultimo decenniotelegramma o telefax o e-mail, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietarisempre che sia indirizzata agli indirizzi indicati dalle Parti, di riorganizzazione e di ristrutturazioneovvero, presso il diverso indirizzo o numero che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente potranno reciprocamente comunicare l’una all’altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
14.6 CRIF non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva sarà responsabile nei confronti del Cliente in conseguenza di consentire alle imprese creditiziequalsiasi inadempimento o ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto che dipenda da cause di qualsiasi natura al di fuori delle proprie possibilità di controllo compresi a titolo esemplificativo scioperi, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale incendi, alluvioni provvedimenti di Autorità direttamente o indirettamente incidenti sul Servizio METTINCONTO BUSINESS e ai massicci interventi nessuno di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità tali inadempimenti o ritardi potrà costituire una violazione del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Contratto.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro tutto quanto non espressamente previsto nel dal presente Regolamentoavviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, si appli- ca nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo Statuto svolgimento delle funzioni comunali in materia di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*commercio su aree pubbliche.
2. Al termine Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico del periodo Comune, sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/ e inviato alle associazioni di durata categoria. copia informatica per consultazione Marca da bollo Allo Sportello Unico delle Attività Produttive di /Al Comune di Il sottoscritto nato a il nazionalità residente in Via n. Codice Fiscale Partita lva Numero iscrizione al Registro lmprese del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti presso la CCIAA di Telefono Casella PEC nella Sezione Specialesua qualità di: 🞏 titolare della omonima ditta individuale 🞏 legale rappresentante della società avente sede CF/P.IVA Nr. * Statuto modificato dalle Parti con accordo di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano di essere ammesso a completarlo partecipare alla selezione pubblica per la parte relativa concessione di posteggio indetta da codesto comune con avviso del Per il posteggio n. nel mercato di a cadenza che si svolge il giorno con ubicazione in via/piazza settore merceologico mq dalle ore alle prestazioni ore Per il posteggio n. nella fiera di a favore deicadenza che si svolge il giorno con ubicazione in via/delle lavoratoripiazza settore merceologico mq dalle ore alle ore Per il posteggio isolato ubicato in via/lavoratrici piazza giornate di utilizzo settore merceologico mq dalle ore alle ore a tal fine e sotto la propria personale responsabilità • di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67; • solo in caso di utiliz- zo società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei contratti requisiti morali prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di solidarietà espansivadecadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67: legale rappresentante: socio: preposto: altro: • per il solo settore alimentare: di essere in esito all’emanazione possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da in qualità di: • Titolare della normativa ditta individuale • Legale rappresentante della società • Preposto della ditta individuale o società • Altro • di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del d.lgs. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo 196/2003. • di cui essere titolare dell’autorizzazione di tipo a) e relativa concessione di posteggio n. rilasciata dal Comune di in scadenza il oppure • di aver presentato in data regolare e completa SCIA per subingresso per atto fra vivi ovvero mortis causa al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager Comune di contribuire (dante causa già titolare di autorizzazione n. rilasciata dal Comune di ); • di essere iscritto al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze Registro delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione Imprese e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordiavere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in materia modo discontinuo, secondo le modalità seguenti: o impresa richiedente, data di innovazione inizio attività di processoesercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal , con iscrizione Registro delle Imprese n. della CCIAA di prodotto e eventuali periodi di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, sospensione attività: dal al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui n. ; dal al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali con il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 n. ; o dante causa (comma 1 e 3precedente titolare), 6denominazione P.IVA , 7data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34dal , 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:iscrizione Registro delle Imprese n. della CCIAA di eventuali periodi di sospensione attività: dal al con il n. ; dal al con il n. ;
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel o disciplinato all’interno della presente RegolamentoConvenzione, si appli- ca lo Statuto trovano applicazione le disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Al termine Il presente Accordo si compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente. Il sottoscritto nato a il / / residente in n. in qualità di legale rappresentante dell’Ente in relazione al Progetto ammesso a contributo con Decreto n° del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo Dipartimento per la parte relativa alle prestazioni trasformazione digitale, CUP , per un importo del contributo pari a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici Euro a valere sulle risorse di cui all’Avviso Pubblico “MAAS4ITALY” - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - SUB-INVESTIMENTO 1.4.6. “MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY - Piano Nazionale Complementare PNC-A.1-N1 l’erogazione dell’acconto previsto di € , pari al % dell’ammontare complessivo del contributo concesso; che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto di tesoreria , (o sul conto corrente bancario nei casi in caso cui lo stesso non fosse assoggettato ai vincoli del regime di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivatesoreria unica) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti nell’Avviso e nella Convenzione sottoscritta e trasmessa con PEC ..……………..del , in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di particolare:
A. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche quelle riguardanti gli obblighi in materia di innovazione concorrenza, aiuti di processoStato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
B. che la documentazione di prodotto spesa prodotta è relativa a voci di spesa ammissibile di cui all’Avviso è pertinente e congrua;
C. [eventuale] che i costi per il personale è assicurato il rispetto delle disposizioni di canale distributivocui all’Art. 1 del Decreto-legge 9 giugno 2021, sia a livello nazionale che a livello n. 80, coordinato con la legge di gruppo e/o aziendaleconversione 6 agosto 2021, hanno contribuito significativamenten. 113, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile Piano nazionale di ripresa e tutelata, resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
D. che per le spese rendicontate non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni a valere su altri fondi pubblici, nazionali, regionali, programmi e strumenti dell’Unione;
E. che sono stati trasmessi i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, nonché le informazioni connesse all’avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR;
F. che le spese effettuate per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratorirealizzazione del progetto sono in aderenza al principio DNSH; ALLEGA1
1. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti la relazione sullo stato di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende attuazione del comparto cre- ditizio e finanziario”progetto, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali con specifico riferimento al cronoprogramma procedurale e di contrattazionespesa e al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva accompagnata da documentazione che comprova gli avanzamenti dichiarati relativi agli indicatori di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con progetto;
1 Attraverso il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “sistema informativo che sarà indicato dal Dipartimento.
2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazionegli atti giuridicamente vincolanti (contratti, assetti contrat- tualiconvenzioni, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”lettere d’incarico, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3ecc.), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) cui risulta chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il contributo con indicazione del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:CUP.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoLe presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, si appli- ca lo Statuto tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di Enbicredito definito con l’intesa riciclaggio e di finanziamento del 4 dicembre terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del 1998*decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.
2. Al termine I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF. Roma, 23 aprile 2018 Il direttore: Xxxxxxxx
A. Indicatori di anomalia connessi con Pidentità o il comportamento del periodo soggetto cui è riferita l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio1 , ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti significativo ammontare con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivamodalità inusuali, in esito all’emanazione della normativa assenza di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011plausibili ragioni. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo. Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale. Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
1 Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del versamento riciclaggio e del contributo finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato agli articoli 9 e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa 64 della direttiva (RALUE) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui2015/849.
2. Il 24 ottobre 2011soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali assenza di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliplausibili giustificazioni. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti indipendenti o presenta comunque forti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settorecriticità o di dubbio. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di consentire alle imprese creditizieesibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi rinuncia a eseguirla. Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ricapitalizzazione ovvero è reticente a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europeifornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
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Disposizioni finali. 1La Direzione Aziendale può individuare, in xxx xxxxxxxxxxx , xxxxxxx x quanto previsto dal presente regolamento per far fronte ad esigenze di funzionalità ed efficienza dei servizi ricorrendone validi presupposti motivati dai responsabili su proposta congiunta del responsabile della Struttura e del responsabile del S.P.S. con informativa alle XX.XX. L’inosservanza delle disposizioni presenti nel regolamento sono causa di procedimenti disciplinari ai sensi della normativa vigente. Il mancato rispetto di tali norme sarà motivo di valutazione personale ai sensi delle disposizioni che regolano l’istituto delle incentivazioni. Si fa riserva di adottare protocolli attuativi del presente regolamento per la fruizione di tutti gli istituti previsti dallo stesso, con revisione anche della relativa modulistica. Le modifiche dei turni di servizio programmati devono essere comunicate in tempo utile al dipendente e gli eventuali ordini di servizio, che è diritto del dipendente richiedere, devono risultare nel protocollo del S.P.S. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamentola determinazione del personale e dei relativi minuti di assistenza si fa riferimento alla tabella di cui all’allegato B, si appli- ca lo Statuto tali livelli di Enbicredito definito assistenza possono variare sulla base della complessità della patologia trattata (case-mix ). • sovrapposizione oraria in entrata e in uscita di 10 minuti. Prestazione unica giornaliera su 6 giorni 8,00 – 14,00 Prestazione unica giornaliera su 5 giorni 8,00 – 14,00 / 14,30- 17,30 Articolazione su due turni su 6 giorni 8,00 - 14,00 / 14,00-20,00 Articolazione su due turni su 5 giorni con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo rientro programmato per recupero orario 7,00 – 14,00 / 14,00 – 21,00 Prestazione unica giornaliera su 5 giorni personale amministrativo 8,00 – 14,00 / 15,00 – 18,00 La rassegna presa in considerazione e l’analisi della evoluzione normativa nazionale e regionale ci ha permesso di durata del Fondoindividuare i criteri e i metodi con cui sono state effettuate, fina ad oggi, le Parti decideranno in merito all’impiego assegnazione di personale al livello delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialeunità operative. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le PartiDi seguito e schematicamente si riportano i provvedimenti legislativi che, nel definire il presente Regolamentonello specifico, si impegnano a completarlo hanno dato direttive per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/determinazione delle lavoratori/lavoratrici dotazioni organiche relative al personale sanitario in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, genere e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”nello specifico, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:quelle relative agli infermieri.
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Samples: Regolamento Orario Di Servizio
Disposizioni finali. 122.1. Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra SIELCO e il Cliente, riconducibile per qualsiasi motivo ai Prodotti/Servizi oggetto del Contratto e sue modifiche in corso di vigenza e costituisce la manifestazione degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
22.2. In nessun caso, eventuali inadempimenti e/o comportamenti di una Parte, difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dall’altra Parte. L’eventuale inerzia di una Parte nell’esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
22.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, le comunicazioni tra le Parti potranno essere effettuate indistintamente, a mano, tramite posta elettronica, certificata o non certificata, a mezzo di lettera raccomandata RR, posta ordinaria oppure a mezzo telefax ai recapiti indicati nel Contratto e, di conseguenza, le medesime si considereranno conosciute al momento della ricezione, comunque comprovata. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti delle Parti dovranno essere comunicate con le modalità di cui sopra.
22.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti nel Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare a SIELCO relativamente al Contratto, con esclusione delle richieste di assistenza, che vengono gestite con le modalità di cui al precedente art.10, dovranno avvenire a mezzo PEC.
22.5. Il Contratto sarà conservato nei sistemi informatici di SIELCO e trasmesso al Cliente con le modalità indicate al precedente articolo 22.3.
22.6. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. Ove necessario per garantire la corretta interpretazione del Contratto le Parti provvederanno in buona fede alla sostituzione e/o modifica delle clausole divenute o dichiarate nulle o inefficaci.
22.7. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del FondoContratto, le Parti decideranno fanno espresso rinvio, nei limiti in cui ciò sia possibile, alle norme di legge vigenti.
22.8. Fermo restando che la seguente previsione non intende modificare le previsioni della Carta dei Servizi e dello SLA (ove previsto), eventuali reclami in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialealla fornitura del Servizio, dovranno essere indirizzati a: SI.ELCO SRL – xxx Xxxxxxx 00/X – 21020 Buguggiate (VA) tramite lettera raccomandata RR, o a mezzo PEC a: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui si manifesti il disservizio oggetto di reclamo. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012Il Cliente potrà presentare i propri reclami anche telefonicamente al n. 000000000 o inviando un fax al n. 0000000000. * * * Le Parti, nel definire XXXXXX esaminerà il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in reclamo e fornirà risposta scritta nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi. Nel caso di utiliz- zo dei contratti reclami per fatti di solidarietà espansivaparticolare complessità, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo che non consentano una risposta esauriente nei termini di cui al comma 3 dell’artsopra, SIELCO informerà il Cliente entro i suddetti termini sullo stato di avanzamento della pratica.
22.9. 4 del presente RegolamentoI rapporti tra SIELCO ed il Cliente stabiliti nel Contratto non possono essere in alcun modo intesi come rapporti di mandato, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitoagenzia, per quanto riguarda le “figure apicali”società, a coloro che rivestono la carica di Presidenterappresentanza, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari collaborazione o superiore ai 300.000,00 euro annuiassociazione o altre forme contrattuali simili od equivalenti.
22.10. Il 24 ottobre 2011, Cliente si impegna a non cedere il contratto a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte di XXXXXX. Ogni cessione non autorizzata si intenderà come non avvenuta e non produrrà effetti in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali capo a SIELCO. Le Parti dichiarano espressamente di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici avere letto e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione compreso e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per accettare le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole previsioni di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia agli articoli di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono cheseguito elencati:
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Samples: Fornitura Di Prodotti E Servizi Di Comunicazione Elettronica
Disposizioni finali. 1Considerato che la materia del presente Accordo è oggetto di controversie, la Compagnia e le XX.XX., al fine di risolvere formalmente e sostanzialmente le controversie in atto e di prevenire quelle eventualmente future, ritengono di conferire all’Accordo anche il valore di conciliazione effettuata in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli articoli 410 e seguenti del CPC. Per quant’altro non espressamente previsto nel La Compagnia provvederà a raccogliere le singole adesioni dei lavoratori mediante sottoscrizione del presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2Accordo. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione SpecialeLe XX.XX. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo ad agevolare questa e tutte le altre operazioni necessarie per ottenere gli effetti conciliativi della lite in sede sindacale. Le somme previste al precedente Punto (2) verranno corrisposte ai lavoratori una volta effettuato il deposito del Verbale completo presso la parte relativa alle prestazioni a favore dei/Direzione Provinciale del Lavoro per il successivo inoltro al Tribunale competente ed ottenuti gli effetti conciliativi della lite in sede sindacale ai sensi e per gli effetti delle citate previsioni di legge. Il presente Accordo non avrà efficacia alcuna nei confronti dei lavoratori che non riterranno di aderirvi; tali lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo pertanto, non avranno diritto alla sospensione dell’attività lavorativa di cui al comma 3 dell’artprecedente Punto (1) e neppure alle somme previste al precedente Punto (2). 4 del presente RegolamentoQuesti ultimi lavoratori, ABI chiarisce pertanto, considerato che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager la chiusura dell’Azienda stabilita secondo le modalità di contribuire cui al Fondo precedente Punto (1) è riferitovincolante per tutti i dipendenti, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica dovranno utilizzare altrettante giornate di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo ferie e/o aziendaledi permesso sostitutivo delle festività soppresse a copertura delle giornate rese interamente non lavorative secondo le previsioni del predetto Punto (1). Nel caso sulla materia oggetto del presente Accordo intervenisse una disciplina di legge e/o contrattuale vincolante nei rapporti tra la Compagnia e i propri dipendenti, hanno contribuito significativamentefermo restando il principio di non cumulabilità tra le due discipline, anche le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno oggetto di armonizzazione con la nuova disciplina attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliincontri tra le Parti. Il necessario governo presente Verbale di Accordo viene sottoscritto da Xxxxx xx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx in rappresentanza di “Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni” e delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo Società “Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori Assicurazioni sulla Vita S.p.A.” e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese“GE. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settoreSI. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione ass. Società Consortile a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziarior.l.”, nella convinzione che lo sviluppo ai dipendenti delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con quali pure verrà applicato il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e Agli effetti della garanzia prestata nell’Articolo 3), 6Lettera A), 7del Capitolo XI, 26 del presente CIA, l’elenco completo dei grandi interventi, per i quali è applicabile detta garanzia, è quello tempo per tempo più recente predisposto dalla Compagnia per le polizze del Ramo Malattia (commi da attualmente il Mod. C/20.8 – Ed. 05/2007), disponibile sull’Intranet aziendale. Sono compresi nell’assicurazione anche se non espressamente riportati nell’elenco, gli interventi chirurgici che richiedono tecnologie uguali o più complesse rispetto a quelle necessarie per gli interventi elencati e che comportino onorari pari o superiori secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 1763/1965 e successive modifiche. Per interventi non indicati nell’elenco si farà riferimento anche a casi analoghi o similari per gravità di intervento, fermo restando che la garanzia sarà operante anche per quegli interventi chirurgici, non compresi nell’elenco, che fossero attuati con nuove tecniche equiparabili per difficoltà e per gravità.
1) Accertamenti diagnostici e/o strumentali Personale di sesso femminile Personale di sesso maschile
2) Terapie e/o accertamenti diagnostici di alta specializzazione Tabella 1 a 3PAP (F) 4/2009 (Personale già in forza alla data di stipula del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 18/12/1999) Area Professionale E Area Professionale D Area Professionale C Area Professionale B - Posizione Organizzativa 1 Area Professionale B - Posizione Organizzativa 2 Area Professionale B - Posizione Organizzativa 3 Area Professionale A - Sezione B (comma 1 e Quadri) Area Professionale A - Sezione A (Funzionari 1° Grado) Area Professionale A - Sezione A (Funzionari 2° Grado) Area Professionale A - Sezione A (Funzionari 3° Grado) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Area Professionale A - Sezione A (Procuratori)
1° Livello Retributivo 2° Livello Retributivo 3° Livello Retributivo 4° Livello Retributivo 5° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo
1° Livello Retributivo 2° Livello Retributivo 3° Livello Retributivo 4° Livello Retributivo 5° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo
1° Livello Retributivo 2° Livello Retributivo 3° Livello Retributivo 4° Livello Retributivo 5° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo
1° Livello Retributivo 2° Livello Retributivo 3° Livello Retributivo 4° Livello Retributivo 5° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo Allegato n° 6 Tabelle dell’Una Tantum
1° Livello Retributivo 2° Livello Retributivo 3° Livello Retributivo 4° Livello Retributivo 5° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo
1° Livello Retributivo 2° Livello Retributivo 3° Livello Retributivo 4° Livello Retributivo 5° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 6° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo 7° Livello Retributivo
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro tutto quanto non espressamente previsto contemplato nel presente Regolamentocapitolato e nel bando, si appli- ca lo Statuto fa richiamo alle vigenti disposizioni di Enbicredito definito legge in materia. In relazione alla gara indetta da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura (o delle strutture). il sottoscritto nato a (prov. ) il / / /, residente a (prov. ) in via in qualità di titolare/legale rappresentante della ragione sociale con l’intesa sede in codice fiscale , partita IVA l'ammissione dell'impresa rappresentata a partecipare alla gara d’asta pubblica indetta dal Comune di Avezzano per l'affidamento del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo servizio di durata del Fondoricovero, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Particustodia, nel definire il presente Regolamentoe mantenimento dei cani randagi mediante l'utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore deie al tal fine rimossa ogni eccezione e/delle lavoratori/lavoratrici o riserva e, consapevole dell'applicabilità, in caso di utiliz- zo dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000,
1) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale e di giudicare i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto del conto del lavoro e dei conti per la sicurezza;
2) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto dell'appalto, e a consentire l'esatta valutazione dì tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari;
3) di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto, nel caso di aggiudicazione;
4) che la ditta non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m. i. costituenti causa di esclusione della possibilità di assumere pubblici appalti;
5) di obbligarsi ad attivare a favore del personale impiegato nel servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di solidarietà espansivalavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in esito all’emanazione cui si svolgono i lavori;
6) che la ditta, per le presentazioni inerenti l'appalto da eseguire, è iscritta nel "Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato", sede di , numero d'iscrizione ;
7) che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizio oggetto del Capitolato;
8) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale a carico degli amministratori muniti di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011potere di rappresentanza;
9) di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti di gara, documenti che riconosce completi ed esaurienti al fine dell'esame condotto;
10) di mettere a disposizione del Comune di Avezzano per lo svolgimento del servizio, la seguente struttura (avente requisiti e caratteristiche in tutto rispondenti a quanto previsto in merito dall'art. CHIARIMENTO 5 della X.X. 00.00.00 x°00 (Xxxxxxx Xxxxxxx), nonché dall'Allegato A VERBALE Ai fini del versamento del contributo alla stessa Legge):
11) di garantire al Comune di Avezzano presso la Struttura di cui al comma 3 dell’artprecedente punto una ricettività giornaliera fino a 150 cani;
12) di garantire il servizio di assistenza veterinaria di cui all'art. 4 del capitolato d'appalto;
13) di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., gli obblighi e le prescrizioni poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze;
14) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del personale secondo la vigente legislazione;
15) di essere in regola con le disposizioni indicate dalla L. 68/99 concernenti il diritto di lavoro dei disabili;
16) di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 1 bis della L. 18.10.2001, n°383, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25.09.2002, n°210, convertito dalla L. 22.11.2002, n°266, non avvalendosi del ricorso alla presentazione di piani individuali di emersione previsti dalla richiamata normativa, ovvero pur essendosi precedentemente avvalsa di tali piani, ha già concluso il relativo periodo di emersione.
17) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di carattere pubblico compresi il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario e in tal caso, non potrà essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria o indennizzo.
18) Di essere consapevole che, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata alla presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”autodichiarazione, a coloro che rivestono la carica di Presidentepena d’esclusione, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito copia fotostatica di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo documento d’identità del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:sottoscrittore.
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Samples: Public Procurement Contract
Disposizioni finali. 1Il Professionista incaricato è ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dall’Amministrazione provin- ciale nell’espletamento dell’incarico affidatogli, anche causati da suoi eventuali collaboratori. Per quant’altro Agli effetti fiscali le parti dichiarano che i corrispettivi delle prestazioni sono soggetti ad IVA e oneri previ- denziali a carico dell’Amministrazione provinciale. Il presente disciplinare, il cui schema sarà allegato alla determina di affidamento diretto dell'incarico ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, lo sara invece per l’Amministrazione provinciale solo dopo l’intervenuta eseguibilita della de- termina medesima, ai sensi delle norme vigenti. Ai sensi della L. 136/2010, art. 3 comma 8, come modificata con D.L. n. 187/2010, il Professionista incari- cato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Il presente disciplinare rappresentando un contratto di valore inferiore a 40.000€ stipulato con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio, non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto sconta l’imposta di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici bollo (se non in caso di utiliz- zo registrazione), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con l’interpello 954-15/2017 riguardante le modalità applicative del D.P.R. n. 642/1972 ai rapporti formalizzati in base alle modalità previste dal Codice dei contratti pub- blici per gli affidamenti discendenti da procedure negoziate di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011modico valore. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui Il presente contratto è redatto come scrittura privata e non è soggetto a registrazione fino al comma 3 caso d’uso ai sensi dell’art. 4 5 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuiD.P.R. n. 131/1986. Il 24 ottobre 2011presente disciplinare è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate, previo scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo, conservato agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio della Provin- cia: • il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente del Servizio della Provincia; • la prova della trasmissione del file, protocollato in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente forma elettronica, all'Affidatario; • la prova della ricezione della PEC dell'Affidatario; • il file sottoscritto con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici firma digitale dall'Affidatario e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacalitrasmesso all'indirizzo PEC della Provincia. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionaliperfezionamento del contratto avviene alla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera. IL PROFESSIONISTA INCARICATO Egregio inviata tramite posta elettronica ordinaria: Prato, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:lì 08/05/2018
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Samples: Determina a Contrarre
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoIl Responsabile ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della Normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondosottoponendo all’Amministratore Delegato, le Parti decideranno proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune. Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7. La scrivente Energica Motor Company S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in merito all’impiego ossequio all’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), all’art. 18 del Regolamento 596/2014/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento 596”) nonché al Regolamento di Esecuzione 347/2016/EU della Commissione Europea ha provveduto a istituire il Registro delle somme eventualmente giacenti persone che hanno accesso a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 596 (il “Registro”). La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la motivazione comunicatale a mezzo mail. Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012procedura prevista nel Regolamento interno per la gestione e la comunicazione all’ esterno di informazioni riservate e privilegiate, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx. * * * Le Parti* * In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione rispetto della normativa applicabile. Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011dati, anche se non registrati in una banca di dati. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all’interno del versamento Registro, finalità e modalità del contributo di cui al comma 3 loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi dell’art. 4 7 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Codice.
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Disposizioni finali. Allegati La concessione ha per oggetto la gestione del servizio mensa e bar della Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (in seguito denominato Istituto), da svolgersi presso i locali mensa/bar posti al primo piano dell’immobile noto come “Fabbricato Mensa – Asilo Nido” sito presso la sede centrale dell’Istituto, in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx (XX) di cui si allega la planimetria (Allegato 1), e l’effettuazione di servizi accessori e supplementari di coffee break e lunch, da effettuarsi da parte dell’impresa aggiudicataria (d’ora innanzi “impresa” o “concessionario”) presso i locali mensa/bar o in appositi spazi che verranno definiti nella richiesta di effettuazione dei servizi stessi. La concessione ha ad oggetto anche l’uso dei locali e le relative attrezzature di proprietà dell’Istituto strumentali all’espletamento dei servizi mensa e bar. I locali mensa/bar occupano una superficie di 751,87 mq, di cui 241,86 mq relativi alla zona cucina e 510,01 mq relativi alla zona mensa-bar, e sono dotati delle attrezzature ed arredi di cui all’Allegato 2, nello stato in cui si trovano. L’Istituto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contatto integrativo, riconosce al proprio personale il diritto al pasto (c.d. “buoni mensa”) quantificato alla data del bando della presente procedura nel valore facciale di € 6,26 (IVA inclusa) a persona; il buono può essere utilizzato interamente sia presso la mensa che al bar. Il servizio potrà essere oggetto di attività sperimentali dell’Istituto nel contesto delle quali il personale dello stesso potrà assistere all'operatività del concessionario con rilievo di tecniche e tempi di esercizio delle attività svolte. In corrispondenza delle varie fasi, e senza modifica dei procedimenti in corso, potranno essere eseguiti prelievi di campioni che l'Istituto sottoporrà ad analisi a scopo di ricerca. In particolare, con il fine di determinare e quantificare l'Analisi del Rischio e sistemi di Sorveglianza in Sanità Pubblica dell’Istituto, a scopo dimostrativo, formativo e sperimentale. Tali attività verranno preventivamente comunicate al concessionario e potranno svolgersi sia durante la fase di preparazione dei pasti che nei segmenti orari in cui non è previsto l’utilizzo di tali ambienti da parte del personale dipendente, il tutto compatibilmente con le attività e tempistiche operative del concessionario con il quale verranno assunti i necessari accordi. Il concessionario prende inoltre atto che: - è tenuto a rispettare le procedure operative che potranno essere definite di volta in volta dai ricercatori dei vari Laboratori dell’Istituto impegnati nel settore alimentare; - dovrà consentire, su richiesta della struttura, il prelievo di campioni (tamponi ambientali e campioni di alimento) funzionali all’effettuazione di analisi sulla sicurezza alimentare; - dovrà altresì consentire la partecipazione ad eventuali corsi di formazione organizzati dall'Istituto ed indirizzati al concessionario ed al personale dipendente che gestirà il servizio, riguardanti i principi base della corretta preparazione dei pasti dal punto di vista della sicurezza alimentare e nutrizionale. Per quant’altro non espressamente previsto nel l’erogazione di pasti in favore di utenti afferenti ad enti e società diversi dall’Istituto (“esterni”), l’Impresa, previa autorizzazione dell’Istituto (in particolare ai fini della preventiva verifica che tali convenzioni, per quantità di pasti da erogare, orari o quant’altro, possano compromettere la corretta esecuzione del servizio nei confronti del personale dell’Istituto), concluderà apposite convenzioni con gli stessi, disciplinanti le condizioni economiche e le modalità di pagamento del servizio, rimanendo l’Impresa stessa per ogni altro aspetto vincolata alle clausole e condizioni previste dal presente Regolamentocapitolato. Per ogni pasto erogato ad utenti “esterni” l’impresa dovrà versare all’Istituto, a titolo di rimborso spese, un importo pari ad € 0,50 ovvero l’importo migliorativo offerto in sede di gara (il versamento dovrà avvenire annualmente, in occasione dell’invio della relazione annuale di cui all’Art. 8, in base ai pasti effettivamente erogati agli “esterni” nell’anno precedente). Si riportano i seguenti dati unicamente per consentire ai potenziali concorrenti di valutare il possibile volume d’affari al fine della presentazione dell’offerta: - il servizio oggetto del presente capitolato, si appli- ca lo Statuto rivolge al personale della sede centrale dell’Istituto attualmente pari a circa 450; - il numero di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo posti a sedere presso i locali mensa è pari a 100; - quantità di durata del Fondopasti erogati nel 2019 (tali dati devono essere considerati come meramente indicativi, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso e non come garanzia di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitogiro d’affari, per quanto riguarda le valutazioni connesse alla partecipazione alla gara): - pasti erogati a personale dell’Istituto: 28.500 ca; - pasti erogati a utenti “figure apicaliesterni”: 1.100 ca.. Gli attuali orari in cui è articolato il servizio sono i seguenti: − Servizio mensa: solo pranzo, da lunedì a coloro venerdì, dalle ore 12.00 alle 14.30; − Servizio bar: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 15.00. Si informa che rivestono presso le strutture della sede centrale dell’Istituto sono collocati i seguenti distributori automatici: Ubicazione X.xx totale distributori Tipologia distributori Bevande calde Bevande fredde + snack Edificio A – primo piano 2 1 1 Edificio A – secondo piano 2 1 1 Centro direzionale – piano terra 3 1 2 Edificio C – piano terra 2 1 1 Edificio F – piano terra 2 1 1 L’attuale impresa concessionaria impiega i seguenti addetti per assicurare il servizio: Personale e qualifiche Data assunzione e scadenza contratto CCNL e livello Monte ore settimanale Cuoco 02/11/2012 Tempo indeterminato. CCNL Pubblici esercizi – liv. 2 37,50 Aiuto cuoco 18/09/2019 Tempo indeterminato CCNL Pubblici esercizi – liv. 5 25,00 Lavapiatti 22/07/2013 Tempo indeterminato CCNL Pubblici esercizi – liv. 7 17,50 Banconiera 03/06/2015 Tempo indeterminato CCNL Pubblici esercizi – liv. 5 37,50 Aiuto barista 04/06/2018 Tempo determinato CCNL Pubblici esercizi – liv. 6 15,00 Addetta pulizie 14/08/2017 Tempo determinato CCNL Pubblici esercizi – liv. 7 5,00 Ferma restando la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria non prevedibilità ex ante del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti socialinumero dei pasti, delle lavoratrici consumazioni al bar e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento servizi accessori e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, complementari che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settoreverranno effettuati, la tutela stima del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti valore annuo della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono checoncessione è stata così quantificata:
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Ristobar Aziendale
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro 10.1 Tutte le azioni derivanti dal contratto UIRR si prescrivono entro il termine di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui il Diritto Nazionale applicabile o le convenzioni internazionali applicabili non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto prevedano delle disposizioni di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*ordine pubblico differenti.
210.2 Qualsiasi contestazione tra il cliente e la società UIRR é di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie del luogo in cui si trova la sede della direzione generale della società UIRR, indipendentemente da chi sia il richiedente. Al termine Ciononostante, il cliente può anche essere citato in giudizio davanti all’autorità giudiziaria del periodo luogo dove si trova la sua sede sociale.
10.3 Il diritto applicabile è quello dello Stato in cui la società UIRR ha la propria sede sociale, salvo il caso in cui il cliente e la società UIRR non abbiano deciso diversamente per iscritto.
10.4 Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore in conformità al Diritto Nazionale applicabile, come indicato all’art 10.3 e, da tale momento in poi, sostituiscono le Condizioni Generali UIRR precedenti.
10.5 La società UIRR può stabilire delle condizioni particolari complementari o concordarle con il cliente. Tali condizioni particolari non possono essere in contrasto con le presenti Condizioni Generali. La società UIRR può tuttavia, in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere delle disposizioni relative a un prolungamento della fine del contratto, o su determinate linee di durata traffico, relative alla sua responsabilità, che derogano alle presenti Condizioni Generali. Queste disposizioni derogatorie devono essere depositate presso la sede dell’ UIRR a Bruxelles e rese note da ogni società UIRR interessata, per esempio tramite un riferimento nel listino prezzi della linea di traffico alla quale esse si applicano Inoltre, la società UIRR è autorizzata a cedere al cliente le sue eventuali richieste di risarcimento nei confronti del Fondoterzo che è responsabile dei danni.
10.6 La rinuncia della società UIRR a far valere i propri diritti in un caso particolare, le Parti decideranno sia in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partivia amichevole che giudiziale , nel definire il presente Regolamentonon costituisce un precedente che possa esserle di pregiudizio per altri casi, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in anche simili.
10.7 In caso di utiliz- zo dei contratti inapplicabilità o di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa nullità di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietariarticolo, di riorganizzazione un paragrafo o di una parte di questi, tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali rimangono applicabili.
10.8 In quanto al contenuto delle presenti Condizioni Generali fanno testo solo le versioni francese e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:tedesca.
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Samples: Condizioni Generali
Disposizioni finali. (art. 47). 29 Lavoro accessorio (artt. 48 - 50) 31 Collaborazioni coordinate e continuative 32
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa Superamento del 4 dicembre del 1998*.contratto a progetto (art. 52) 32
2. Al termine Collaborazioni organizzate dal committente (art. 2). 34
3. Segue: eccezioni all’art. 2, comma 1 (art. 6). 36 Associazione in partecipazione (art. 53) 38 Stabilizzazioni dei collaboratori anche a progetto e dei titolari di partita IVA (art. 54) 39 DISCIPLINA DELLE MANSIONI (ART. 3). L’art. 3 del periodo d.lgs. n. 81/2015 ha interamente sostituito l’art. 2103 del Codice Civile. Le novità introdotte dalla nuova disposizione sono molte e di durata rilievo. La prima importante novità si rinviene già nel primo comma della nuova disposizione che, oltre a confermare che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito” aggiunge che può essere adibito anche “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Viene così superato il criterio dell’”equivalenza delle mansioni” che, precedentemente, era l’unico che consentiva la c.d. “mobilità orizzontale”. In sostanza, la nuova disposizione consente maggiore flessibilità funzionale nell’utilizzo della forza lavoro, essendo più ampio il perimetro di riferimento all’interno del Fondoquale è possibile adibire a nuove mansioni i lavoratori, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialecon il solo limite del rispetto dello stesso livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo (salva, ovviamente, la possibilità dell’inquadramento superiore) e della stessa categoria legale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo Il rispetto del 5 ottobre 2012. * * * Le Partilivello di inquadramento, quale limite alla mobilità orizzontale, dovrebbe consentire di superare anche l’annoso contenzioso che, nel definire il presente Regolamentocaso del precedente criterio dell’equivalenza delle mansioni, si impegnano focalizzava sulla salvaguardia della “storia professionale” del lavoratore, che costituiva un limite estremamente generico e, come tale, oggetto di interpretazioni contrastanti. Il cambiamento determinato dalle nuove disposizioni trova peculiare conferma nel disposto del comma terzo dell’art. 3 che, anzitutto, prevede che “il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario dall'assolvimento dell'obbligo formativo” (obbligo, dunque, non sempre necessario da assolvere) e che, poi, conclude prevedendo espressamente che “il mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni”. Ne deriva quanto sia evidente il superamento del criterio della (generica) salvaguardia della professionalità pregressa del lavoratore, in favore di una impostazione più dinamica, volta a completarlo per favorire la parte relativa alle prestazioni a favore dei/crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori. Una seconda novità consiste nella possibilità di modifica delle lavoratori/lavoratrici mansioni “in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione modifica degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, organizzativi aziendali che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionaliincide sulla posizione del lavoratore” (comma 2). In tale quadro, importanti e numerosi accordi, La novità consiste nel fatto che è possibile l’assegnazione anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a mansioni appartenenti al livello di gruppo e/o aziendaleinquadramento inferiore, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo ma facendo sempre salvo: il rispetto della categoria legale; la (formale) conservazione del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo livello di inquadramento precedente; il trattamento retributivo in godimento prima del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:mutamento.
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Samples: Legislative Decree
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Le clausole di cui al presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*Accordo hanno priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, Entrambe le Parti decideranno in merito all’impiego hanno il diritto di richiedere la rinegoziazione delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il clausole di cui al presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici Accordo in caso di utiliz- zo modifiche del quadro normativo, ovvero l’inesattezza delle stesse dovesse dar luogo a tale rinegoziazione.
3. Eventuali accordi in contrasto ovvero in deroga con il presente Accordo possono essere concordate per iscritto tra le Parti, richiamando espressamente quelle derogate avvertendo che ciò connota responsabilità diretta dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011contraenti.
4. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo Le clausole di cui al comma 3 dell’artpresente Accordo sono vincolanti dalla sottoscrizione dello stesso e si applicano per la durata del contratto su cui si basa il presente Accordo.
5. 4 del Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di innovazione protezione dei dati personali. Data ….., lì ………… Titolare Responsabile Regione Liguria Per accettazione di processoquanto sopra Firma Firma …………………. …………………………………. Oggetto del trattamento: [Scheda SAP, Inserimento e aggiornamento dati anagrafici, scolastici e professionali. Iscrizioni, monitoraggio percorsi e progetti. Utilizzo software Progetti SIL, Sottosistema del Sistema Informativo del Lavoro di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo Regione Liguria.] Finalità del trattamento: [Erogazione dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e servizi previsti da “Ricostruire il Mio Futuro” Avviso pubblico finalizzato alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito realizzazione di un modello percorso integrato di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno Certificazione delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo Competenze” approvato con Deliberazione della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successiviGiunta Regionale 08/11/2021 n. 1005, in coerenza relazione ai trattamenti dei dati derivanti dall’utilizzo degli applicativi Sil Consolle e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle PartiProgetti SIL, sottosistemi del Sistema Informativo del Lavoro di Regione Liguria], Base giuridica: [I dati sono trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, che trovano base giuridica nei D.Lgs 150/2015 e 151/2015 e ss.mm.ii.] Tipologia di dati: [ Comuni Istruzione e cultura (curriculum di studi e accademico; pubblicazioni di articoli, monografie, relazioni, materiale audiovisivo; titolo di studio). Quanto convenuto nel presente AccordoXxxxxx Xxxxxx (occupazione attuale, sostituisce le regole precedente; informazione sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione, professionale; informazione sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione; curriculum vitae o lavorativi.) Identificati Anagrafici Ordinari Sensibili Dati concernenti di cui alla Legge 68/1999 Sensibili Stato di salute dei familiari Sensibili Stato di salute: attuale Sensibili Stato di salute: pregresso] Il Responsabile è tenuto a specificare le motivazioni che rendono necessaria l’affidamento dell’attività al paragrafo “2. Assetti contrattuali” sub Responsabile, indicando:
a) Motivazioni: [ ]
b) Denominazione e dati di contatto del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:sub- Responsabile: [ ]
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Samples: Data Processing Agreement
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro La Società ha ritenuto di non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto avvalersi dell’ipotesi di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, esenzione per le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici Operazioni compiute in caso di utiliz- zo dei contratti urgenza collegata a situazioni di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo crisi aziendale di cui al all’art. 11, comma 3 dell’art5, del Regolamento Parti Correlate. 4 del presente RegolamentoLa sottoscritta/Il sottoscritto , ABI chiarisce nata/o a il domiciliata/o in , Dichiara altresì che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente i sotto elencati enti o società: Il sottoscritto dichiara altresì di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, esercitare un’influenza significativa ovvero di ricoprire il ruolo di dirigente con responsabilità strategica nei sotto elencati enti o società Il sottoscritto si impegna a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, comunicare tempestivamente a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuiItalmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite. Il 24 ottobre 2011sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente, in Roma ai sensi del Regolamento (omissisUE) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze 2017/679 delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche vigenti disposizioni in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliprivacy. Il necessario governo sottoscritto , nato a il domiciliato in , Codice Fiscale/P.IVA sede legale , vista la Procedura adottata dalla Società, che [nome della società] esercita il controllo o il controllo congiunto sui sotto elencati enti o società: che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono: che le seguenti sono sue società collegate: Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche. Il sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo informazioni contenute nella presente ai sensi del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto Regolamento (UE) 2017/679 delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse vigenti disposizioni in materia di relazioni sin- dacali privacy. Si riportano le definizioni di parte correlata, operazioni con parti correlate e funzionali alle precedenti di cui allo IAS 24 e utilizzate dal Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate. Per “entità che redige il bilancio”, in questo contesto, deve intendersi la Società.
1. Definizioni di parti correlate e di contrattazioneoperazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali.
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e considerata la specificità società del settore del credito e comun- que nella prospettiva gruppo è correlata alle altre);
(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a) (i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo “29]. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di “Politica dei redditi una società collegata e dell’occupazionel’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:paragrafo 12].
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Disposizioni finali. Art. 32 - 1. Per quant’altro Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all 'applicazione della presente Convenzione che non espressamente previsto nel presente Regolamentopuo' essere regolata per via di negoziato, si appli- ca lo Statuto e' sottoposta ad arbitrato, su domanda di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*uno di essi.
Art. 32 - 2. Al termine del periodo Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di durata del Fondoarbitrato, le Parti decideranno non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in merito all’impiego conformita' allo Statuto della Corte.
Art. 33 - 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle somme eventualmente giacenti nella Sezione SpecialeNazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino at 31 dicembre 1971.
Art. * Statuto modificato dalle Parti con accordo 34 - 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.
Art. 35 - 1. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'art. 33.
Art. 35 - 2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.
Art. 36 - 1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del 5 ottobre 2012quinto strumento di ratifica o di adesione.
Art. * * * Le Parti, nel definire 36 - 2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso deposito del quinto strumento di utiliz- zo dei contratti ratifica o di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settoreadesione, la tutela Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del potere deposito del suo strumento di acquisto delle retri- buzioniratifica o di adesione.
Art. 37 - 1. Ciascuno Stato Contraente avra' diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, l’attenzione alle attese tale denuncia prendera' effetto solo un anno dopo la data di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti ricevimento della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze notifica di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali denuncia da parte del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:belga.
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Samples: Contratto Collettivo Di Viaggio
Disposizioni finali. 115.1. Per quant’altro Se il Fornitore non espressamente previsto nel presente Regolamentofa uso di qualsiasi diritto ad esso riconosciuto dal Contratto, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa ciò non costituisce una sua rinuncia né deve essere interpretato come tale. Nessun comportamento del 4 dicembre del 1998*Cliente difforme dal Contratto potrà considerarsi deroga alle sue disposizioni, anche se tollerato dal Fornitore.
215.2. Al termine Il Cliente non ha diritto di trasferire o cedere il Contratto, i suoi diritti e/o le obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto del periodo Fornitore.
15.3. In ogni caso in cui le disposizioni del Contratto facciano riferimento a responsabilità del Fornitore per inadempimento o ritardo, anche per escluderla del tutto, la stessa – se e quando riconosciuta, anche nonostante l’espressa esclusione – si intende limitata al prezzo pagato per i Servizi per un’annualità di durata del Fondo12 mesi, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialecon esclusione espressa della risarcibilità dell’ulteriore maggior danno. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamentoparagrafo, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo danni e/o aziendaleperdite derivanti dal medesimo inadempimento o, hanno contribuito significativamentecomunque, dalla medesima azione od omissione, si intendono come unico atto di responsabilità, assorbito nel predetto ammontare, anche attraverso un se temporalmente esteso a più rigoroso controllo dei costidi un’annualità o fatto valere verso il Fornitore oltre i 12 mesi dal compimento del primo danno e/o perdita. Luogo ( ), al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo Data Le parti si danno reciprocamente atto di solidarietà del settore, la tutela del potere aver stipulato il presente accordo all’esito di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese libere trattative ed in condizioni di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europeiassoluta parità, di affrontare efficacemente le sfide aver trattato e discusso separatamente il contenuto di un quadro macroeconomicoogni clausola che precede e, regolamentare dunque, dichiarano di accettarle senza riserve di alcun genere. CONTATTI Sede legale e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche factory: Xxx Xxxxxxx, x.00 - 00000 - Xxxxxxxx (XX) Unità locale (commerciale): xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxx Tel. +00.0000.000000 Fax. +00.0000.000000 e-mail: xxxx@xxxxx.xx pec: xxx@xxx.xxxxx.xx Sito web: xxxx://xxx.xxxxx.xx Registro delle Imprese del Gran Sasso d’Italia. X.XXX, C.F. e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono chenumero d'iscrizione: 01722270665 Questo documento è stato firmato da:
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Disposizioni finali. 21.1 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono qualsiasi precedente accordo relativo alla fornitura dei Servizi.
21.2 Tutti gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. In particolare il Cliente Business dichiara di avere espressamente esaminato, preso conoscenza ed approvato gli allegati alle presenti Condizioni Generali.
21.3 Le presenti Condizioni Generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.
21.4 Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, nessuna ulteriore modifica delle condizioni dei Servizi o del disposto contrattuale avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle Parti.
21.5 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare una facoltà non potrà essere interpretato quale rinuncia al potere di farlo valere o di esercitarla in un qualsiasi momento successivo, ove non specificamente prevista la decadenza.
1) Art. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto 3: Durata – Diritto di Enbicredito definito con l’intesa Recesso– Modifiche in corso di esecuzione. La clausola disciplina la durata del 4 dicembre vincolo e le reciproche facoltà di recedere unilateralmente ed i termini di preavviso; le facoltà di Xxxxxxxx S.r.l. di modificare le condizioni generali di contratto durante l’esecuzione del 1998*rapporto e gli oneri a carico del Cliente per ottenere la migrazione dell’utenza.
2) Art. Al termine del periodo 4: Attivazione della Piattaforma. La clausola regola i tempi di durata del Fondo, attivazione della piattaforma e le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialeesclusione di responsabilità di Xxxxxxxx s.r.l. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti eventuali ritardi causati da disservizi di solidarietà espansivaterzi.
3) Art. 6: Garanzie e Responsabilità di Xxxxxxxx: la clausola regola l’assunzione di responsabilità di Xxxxxxxx S.r.l. in relazione al servizio espletato ed alla qualità dello stesso.
4) Art. 9: Garanzie e responsabilità del Cliente Business. La clausola disciplina le assunzioni di responsabilità del Cliente in corso di esecuzione del rapporto e le conseguenti manleve rese nei confronti di Xxxxxxxx S.r.l..
5) Art. 12: Corrispettivi – Fatturazione – Pagamenti. La clausola disciplina le modalità ed i tempi di pagamento del servizio, nonché le conseguenze in esito all’emanazione della normativa caso di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo mancato e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo ritardato pagamento da parte del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Cliente.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Disposizioni finali. 112.1. Per quant’altro L’Utente accetta, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, di indennizzare, difendere e tenere indenne I Roveri - inclusi, ma non espressamente previsto nel presente Regolamentosolo, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa i suoi funzionari, direttori, agenti e dipendenti - da e contro ogni e qualsiasi reclamo, richiesta, danno, perdita, costo, responsabilità e spesa, incluse le spese legali, dovute, derivanti a, o derivanti da, un utilizzo del 4 dicembre del 1998*Sito in modo non conforme alla normativa applicabile o alle presenti Termini e Condizioni.
212.2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivaQualora, in esito all’emanazione qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Termini e Condizioni diventasse illegale, non valida o inapplicabile ai sensi della normativa legge di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011qualsiasi giurisdizione, non comprometterà né inficerà (i) la legalità, la validità o l’applicabilità delle restanti disposizioni delle presenti Termini e Condizioni, né (ii) la legalità, la validità o l’applicabilità di tale disposizione ai sensi di qualsiasi altra giurisdizione.
12.3. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo L’eventuale tolleranza de I Roveri a comportamenti che siano in violazione con quanto previsto dalle Termini e Condizioni non costituisce rinuncia ai diritti che gli spettano in base alle Termini e Condizioni medesime.
12.4. Le presenti Termini e Condizioni saranno interpretate secondo la legge italiana - ivi incluse le disposizioni di cui al comma 3 D.Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e, in particolare, quelle di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I - e regolate dalla stessa, senza tener conto di eventuali conflitti di legge, fatta in ogni caso salva l’applicazione di una diversa normativa inderogabile prevista dalla legge del luogo in cui l’Utente ha il domicilio o la residenza.
12.5. Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Termini e Condizioni qualora non risolta in via amichevole, sarà rimessa:
(i) ove l’Utente rivesta la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo), alla cognizione esclusiva del Tribunale del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, se ubicato del territorio della Repubblica italiana;
(ii) ove l’Utente non rivesta la qualifica di consumatore, alla cognizione esclusiva del Tribunale di Torino.
12.6. Ai sensi dell’art. 4 66-quater del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitoCodice del Consumo, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione delle presenti Termini e Condizioni è possibile ricorrere alle procedure di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze risoluzione extragiudiziale delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole controversie di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” alla Parte V, Titolo II-bis, del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche Codice del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Consumo.
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Samples: Terms and Conditions
Disposizioni finali. 112.1 È esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Internal Dealing, degli obblighi informativi imposti a loro carico dalla normativa vigente. Per quant’altro non espressamente previsto nel Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della “Procedura di Internal Dealing di Juventus Football Club S.p.A.”. Inserimento nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing Gentile , Con la presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivaLa informiamo che, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono conformità con la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche procedura in materia di innovazione internal dealing (la “Procedura Internal Dealing”) adottata da Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”) in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall’articolo 114, comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di processoattuazione europee, di prodotto nonché dall’articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italianointegrato, e dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come modificato e integrato, Lei è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing (come definiti nella Procedura Internal Dealing) della Società (l’“Elenco”). Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla modernizzazione delle relazioni sindacalipresente) e alla normativa ivi richiamata. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionaliLe ricordiamo, soprattutto per mezzo del Fondo inoltre, che l’abuso di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori informazioni privilegiate e la costante ricerca delle Parti manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche normativa tempo per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratoritempo applicabile. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di relazioni sin- dacali internal dealing e della Procedura Internal Dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione La preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione nonché della presa visione e accettazione della Procedura Internal Dealing allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata da restituire all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. Il Soggetto Preposto Il sottoscritto nato a il , codice fiscale □ Persona Rilevante MAR ai sensi della Procedura Internal Dealing; □ Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing (ove del caso) □ Legale rappresentante della , con sede legale in , codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di , che riveste la qualità di Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing, di essere stato incluso/a nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e di contrattazione, essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole nazionali tempo per tempo applicabili in materia di assetti contrattuali internal dealing e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratoriaver ricevuto adeguata informazione, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di quelli successiviaccettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come persone strettamente legate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing. Il sottoscritto si impegna, in coerenza e continuità con particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto. Il sottoscritto comunica il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui seguente elenco delle persone strettamente legate al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:medesimo.
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Samples: Internal Dealing Procedure
Disposizioni finali. Articolo 11 Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudicherà l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione.
Articolo 12 Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel La presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del 4 dicembre del 1998*Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Al Essa entrerà in vigore dodici mesi dopa che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale,
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dallo scadere del periodo di durata del Fondodieci anni menzionato al paragrafo precedente, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partinon faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo sarà vincolato per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso un nuovo periodo di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivadieci anni e, in esito all’emanazione della normativa seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
1. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del versamento Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del contributo Lavoro la registrazione di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce tutte le ratifiche e denunce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il 23 luglio 1993 Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:vigore.
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Disposizioni finali. (art. 47) 29 Lavoro accessorio (artt. 48 - 50) 31 Collaborazioni coordinate e continuative 32
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa Superamento del 4 dicembre del 1998*.contratto a progetto (art. 52) 32
2. Al termine Collaborazioni organizzate dal committente (art. 2) 34
3. Segue: eccezioni all’art. 2, comma 1 (art. 6) 36 Associazione in partecipazione (art. 53) 38 Stabilizzazioni dei collaboratori anche a progetto e dei titolari di partita IVA (art. 54) 39 DISCIPLINA DELLE MANSIONI (ART. 3). L’art. 3 del periodo d.lgs. n. 81/2015 ha interamente sostituito l’art. 2103 del Codice Civile. Le novità introdotte dalla nuova disposizione sono molte e di durata rilievo. La prima importante novità si rinviene già nel primo comma della nuova disposizione che, oltre a confermare che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito” aggiunge che può essere adibito anche “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Viene così superato il criterio dell’”equivalenza delle mansioni” che, precedentemente, era l’unico che consentiva la c.d. “mobilità orizzontale”. In sostanza, la nuova disposizione consente maggiore flessibilità funzionale nell’utilizzo della forza lavoro, essendo più ampio il perimetro di riferimento all’interno del Fondoquale è possibile adibire a nuove mansioni i lavoratori, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialecon il solo limite del rispetto dello stesso livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo (salva, ovviamente, la possibilità dell’inquadramento superiore) e della stessa categoria legale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo Il rispetto del 5 ottobre 2012. * * * Le Partilivello di inquadramento, quale limite alla mobilità orizzontale, dovrebbe consentire di superare anche l’annoso contenzioso che, nel definire il presente Regolamentocaso del precedente criterio dell’equivalenza delle mansioni, si impegnano focalizzava sulla salvaguardia della “storia professionale” del lavoratore, che costituiva un limite estremamente generico e, come tale, oggetto di interpretazioni contrastanti. Il cambiamento determinato dalle nuove disposizioni trova peculiare conferma nel disposto del comma terzo dell’art. 3 che, anzitutto, prevede che “il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario dall'assolvimento dell'obbligo formativo” (obbligo, dunque, non sempre necessario da assolvere) e che, poi, conclude prevedendo espressamente che “il mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni”. Ne deriva quanto sia evidente il superamento del criterio della (generica) salvaguardia della professionalità pregressa del lavoratore, in favore di una impostazione più dinamica, volta a completarlo per favorire la parte relativa alle prestazioni a favore dei/crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori. Una seconda novità consiste nella possibilità di modifica delle lavoratori/lavoratrici mansioni “in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione modifica degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, organizzativi aziendali che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionaliincide sulla posizione del lavoratore” (comma 2). In tale quadro, importanti e numerosi accordi, La novità consiste nel fatto che è possibile l’assegnazione anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a mansioni appartenenti al livello di gruppo e/o aziendaleinquadramento inferiore, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo ma facendo sempre salvo: il rispetto della categoria legale; la (formale) conservazione del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo livello di inquadramento precedente; il trattamento retributivo in godimento prima del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:mutamento.
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Samples: Legislative Decree
Disposizioni finali. 1L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei plichi. Per quant’altro Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di questa Azienda Ospedaliera, non espressamente previsto vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge. Non sono ammesse offerte per telegramma, per xxxxxxx, né condizionate ed espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra gara, per conto terzi o persone da nominare. Non sono ammesse offerte parziali o difformi a quanto indicato nel presente RegolamentoCSA. Ai sensi dell’art.68 del X.X. 000/00, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, sono escluse le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, offerte provenienti da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordiditte, anche in materia A.T.I., che nell’esecuzione di innovazione precedenti rapporti, si siano rese colpevoli di processonegligenza o malafede. Qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento di imprese formalmente costituito, gli adempimenti che nel presente capitolato sono richiesti all’aggiudicatario dell’appalto, debbono intendersi riferiti all’impresa mandataria (capogruppo) o al legale rappresentante della società eventualmente costituita dalle imprese costituenti il raggruppamento ai sensi della norma di prodotto e di canale distributivocui all’art. 37 del D.Lgs n. 163/06 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana. Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni, nel rispetto della par condicio, ai fini della valutazione dell’offerta. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare, non aggiudicare la fornitura o aggiudicarla in parte, a livello nazionale suo insindacabile giudizio, senza che le Ditte abbiano nulla a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamenteche pretendere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente nel caso in cui non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:si dovesse procedere all’aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure. Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Al termine Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del periodo di durata del Fondo, paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti decideranno parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire tutto o in parte il presente Regolamentoaccordo, si impegnano a completarlo in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte relativa alle prestazioni contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Palau può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri. Fatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Palau, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 condizioni analoghe a quelle del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:accordo.
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Samples: Accordo Di Esenzione Dal Visto
Disposizioni finali. Articolo 23 (Procedure di soluzione delle controversie)
1. Per quant’altro non espressamente previsto Qualora in sede di attuazione del presente accordo insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel presente Regolamentomerito, al quale le parti si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*devono conformare.
2. Al termine Presso il Ministero degli affari esteri è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del periodo di durata decreto del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione Presidente della normativa Repubblica di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai del presente accordo, per i fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento1, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso. La commissione è presieduta da uno dei lavoratorirappresentanti dell'Amministrazione.
3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 l'Amministrazione e 10 gennaio 2008 e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di quelli successiviesame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce dopo aver acquisito le regole risultanze emesse dal procedimento di cui al paragrafo “comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lett.e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
4. Assetti contrattuali” Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione sui casi esaminati e in tale sede può formulare suggerimenti e raccomandazioni sull'attuazione del Protocollo sottoscritto dal Governo presente accordo, incluso il profilo delle pari opportunità alla luce dei principi e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 delle norme generali in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:materia.
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Samples: Accordo Relativo Al Personale Della Carriera Diplomatica
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel Le prestazioni del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente Regolamentocapitolato devono essere eseguite in perfetta regola d’arte, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*diligenza e cura.
2. Al Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto; in ogni caso, l’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che la Stazione Appaltante ritenesse di impartire, con particolare riferimento alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.
3. Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie. L‘appaltatore e edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli dell’ispettorato per la motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.
4. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del Committente sull’esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l’Appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l‘osservanza degli impegni contrattuali assunti.
5. La Stazione Appaltante può sospendere, in via temporanea ed anche parzialmente, l’esecuzione del servizio, dandone comunicazione all’appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.
6. Le tariffe del servizio sono determinate e ricosse direttamente dal Comune. Onde consentire alla Stazione Appaltante medesimo di stabilire ed aggiornare le tariffe del servizio, l’appaltatore dovrà fornire, entro il termine del periodo di durata del Fondoprefissato dai committente, tutte le Parti decideranno informazioni richiestegli in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo a percorrenze, modalità di espletamento e costi del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni finali. Articolo 14 Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel La presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del 4 dicembre del 1998*Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Al Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di durata del Fondodieci anni menzionato al paragrafo precedente, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partinon faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo sarà vincolato per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso un nuovo periodo di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivadieci anni e, in esito all’emanazione seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della normativa seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 10 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 19 Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
1. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 di cui al comma 3 dell’art. 4 del sopra, denuncia immediata della presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”convenzione, a coloro condizione che rivestono la carica nuova convenzione di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, revisione sia entrata in vigore ;
b) a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, partire dalla data dell’entrata in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali vigore della nuova convenzione di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settorerevisione, la tutela del potere presente convenzione cesserebbe di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paeseessere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La capacità presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di innovazione dei modelli di servizio alla clientela revisione.
Articolo 21 Il testo francese e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo testo inglese della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:convenzione faranno ugualmente fede.
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Samples: Convenzione Sulla Libertà Sindacale E La Protezione Del Diritto Sindacale
Disposizioni finali. 1a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Per quant’altro Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*accettato da entrambe le Parti.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, b. La presente convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti; l’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma percepirà esclusivamente le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo versate direttamente dai singoli studenti per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/regolare iscrizione ai corsi universitari, o quanto stabilito nei singoli protocolli d’intesa legati all’eventuale attuazione delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo attività di cui al comma 3 dell’artall’art. 4 del presente Regolamento3.
c. Malgrado quanto sin qui regolato, ABI chiarisce niente esclude le eventuali responsabilità che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitoogni Parte potrebbe avere nei confronti dell’altra, per quanto riguarda le “figure apicali”con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
d. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72. Xxxxx, a coloro che rivestono la carica approvato e sottoscritto in il . INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa tali Dati (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e Regolamento Generale sulla Protezione dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietariDati, di riorganizzazione seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione dell’Ateneo (di ristrutturazioneseguito anche, che hanno interessato “la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche Società”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di innovazione protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di processoriservatezza cui è ispirata l’attività della Società. Generalmente, i dati sono gestiti: - su supporto cartaceo, conservati in specifica area della sede dell’Ateneo, in armadi chiusi a chiave. I dati, quale che sia la modalità di prodotto trattamento, sono gestiti, memorizzati e conservati in ambienti protetti della sede il cui accesso è consentito a soggetti ben identificati, incaricati al trattamento dei Suoi dati i seguenti soggetti interni all’organizzazione dell’Ateneo. Per trattamento di canale distributivodati personali si intende la loro raccolta, sia registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: - Adempimento del contratto stipulato con la Sua azienda o soddisfazione di vostre specifiche richieste pre- contrattuali (informazioni su prodotti, prezzi ecc.); - Adempimento di obblighi previsti dalla legge (contabili, fiscali etc..) correlati al contratto stipulato; - Valutazione del rischio connesso alla posizione contrattuale; - Rilevazioni statistiche periodiche necessarie per monitorare l’andamento dei rapporti contrattuali. I dati potranno essere comunicati a livello nazionale soggetti terzi (quali ad esempio istituti di credito per incassi e pagamenti, corrieri e spedizionieri, legali della società, agente di competenza, professionisti di fiducia, società di assistenza software) che potranno effettuare dei trattamenti per le finalità di cui sopra ed anche a livello soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di gruppo e/legge o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliregolamento. Tali dati verranno forniti all'Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita richiesta. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo Suo nominativo sarà pubblicato all’interno del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:sito xxx.xxxxxxx0.xx
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Samples: Convenzione Quadro
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel dal presente Regolamentoavviso di selezione, si appli- ca lo fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e dal D.lgs. 198/2006. La partecipazione all’Avviso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2tutto quanto in esso previsto. Al termine del periodo Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sede di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le PartiVenezia, nel definire il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente Regolamento, si impegnano a completarlo per procedura con provvedimento motivato in qualsiasi momento fermo restando che la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso sottoscrizione del contratto di utiliz- zo affidamento dell’incarico nonché tutti gli atti prodromici all’affidamento sono subordinati al parere favorevole del Collegio dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011Revisori dei Conti. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo L’Amministrazione procederà ad affidare l’incarico di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager avviso solo in presenza di contribuire al Fondo è riferito, per totale copertura finanziaria e comunque secondo quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche stabilito dalle norme in materia vigenti al momento del conferimento degli incarichi. Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. si individua quale responsabile del procedimento di innovazione di processoammissione, di prodotto il Dirigente dell’area rendicontazione e di canale distributivoattività progettuali-Fondi nazionali e internazionali, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendalexxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx. Per qualsiasi informazione inerente il presente procedimento rivolgersi a: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 000, hanno contribuito significativamente00000 Xxxxxx (XX) E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Venezia, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico lì 13/11/2023 Il Dirigente Area Rendicontazione e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:attività progettuali
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Samples: Incarico Professionale
Disposizioni finali. 1Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Le parti convengono che il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Per quant’altro quanto non espressamente previsto previsto, convenuto o derogato nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondocontratto, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, parti concordano sul richiamo a tutte le norme previste nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo Regolamento per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo disciplina dei contratti del Comune ed alle altre disposizioni di solidarietà espansivalegge in vigore per la specifica materia, nonché alle disposizioni del codice civile. E richiesto dall’Impresa appaltatrice, io Segretario del Comune ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in esito all’emanazione della normativa modalità elettronica mediante personal computer e software di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011videoscrittura (art.11, comma 13 del Codice dei Contratti). CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo L’ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alle loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti direttamente dal video che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di cui al comma 3 firma digitale ai sensi dell’art. 4 1, comma 1, lett. s, del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annuidecreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 codice dell’amministrazione digitale. Il 24 ottobre 2011sottoscritto Ufficiale rogante del Comune di Castegnato, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria chiuderà il file del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente contratto con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici l’apposizione della propria firma digitale. Questo atto occupa …… facciate intere e dei lavoratorisin qui della presente. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : X.XX … L’IMPRESA APPALTATRICE : …
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Samples: Contratto D’appalto
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto nel disciplinato dal presente Regolamentocapitolato, si appli- ca lo Statuto rinvia alla documentazione di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*gara, nonché a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dal Codice Civile e dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato ulteriori disposizioni normative e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche regolamentari vigenti in materia di innovazione contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili. Il Concessionario è tenuto al rispetto di processoeventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative. Il Comune di Cesena si riserva infine la facoltà di rivedere il presente disciplinare/capitolato per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche al contenuto del presente capitolato speciale potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste. Manutenzione aree verdi – prescrizioni Taglio dell'erba Il servizio sarà eseguito con mezzi idonei all'ampiezza dell'appezzamento, alla dotazione di aiuole fiorite e di piantagioni arboree ed arbustive.
a) Sfalcio erba eseguita a mano col decespugliatore in aree pianeggianti o inclinate: eseguito da operatore dotato di decespugliatore. In caso di aree inclinate l'operatore deve essere dotato dei dispositivi necessari ad evitare il rischio di scivolamento, di prodotto caduta o distorsione, oltre a tutti i dispositivi di protezione individuale normalmente previsti per questo tipo di operazione in terreno pianeggiante.
b) Rasatura di prati in aree verdi: si esegue con le macchine rasaerba spinte a braccia o trascinate dal motore e con trattorini semoventi rasaerba. Con il decespugliatore si rifinisce il lavoro delle macchine intorno ad alberi, cespugli, cordoli, arredi, recinzioni, pavimentazioni. Particolare attenzione deve essere prestata all'uso del decespugliatore attorno ad alberi, cespugli e staccionate ecc., per evitare danni agli stessi.
c) Rasatura o trinciatura in aree inclinate con macchine operatrici: la rasatura o trinciatura in aree inclinate dovrà essere eseguita mediante attrezzature adeguate alla morfologie ed alla pendenza del terreno. I mezzi non potranno essere usati in pendenze superiori a quelle per cui sono predisposti e con modalità diverse da quelle indicate nel libretto d'uso. Il concessionario dovrà predisporre i mezzi necessari per la rasatura in sicurezza delle aree inclinate. Le macchine operatrici per lo sfalcio dovranno avere sistema di taglio a lame su asse verticale rotante in piatto frontale. In caso di sfalcio con raccolta, dovranno essere dotate di raccoglitore automatico. Il taglio dell'erba deve avvenire in modo che il tappeto erboso dopo la rasatura sia ad una altezza non inferiore a cm.3 e non superiore a cm.4. In particolare si dovrà tenere presente che:
a) iI taglio dell'erba dovrà essere eseguito regolarmente, a perfetta regola d'arte, evitando danneggiamenti agli alberi, cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole;
b) lo sfalcio andrà eseguito raccogliendo immediatamente le erbe tagliate. Gli oneri di smaltimento sono completamente a carico del concessionario.
c) le operazioni di sfalcio dovranno essere precedute dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti. Le macchine rasaerba dovranno raccogliere o sminuzzare anche l'erba tagliata dagli operatori con decespugliatore.
d) l'eventuale presenza di rifiuti speciali derivanti dalle manutenzioni dovrà essere smaltita all'Appaltatore, con i mezzi idonei e in osservanza delle procedure di legge.
e) per tagliare l'erba non si potranno usare macchine pesanti che possano danneggiare il terreno, né macchina dotata di gomme non idonee al giardinaggio. Lo sfalcio dovrà avvenire previa raccolta di rifiuti di vario genere presenti sul tappeto erboso.
f) Xxxxx le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente insistenti sui prati, il taglio dell'erba deve essere rifinito con idonei attrezzi rifilatori.
g) E' consentito l'uso del decespugliatore purché in presenza di alberi, arbusti e siepi siano adottate tutte le necessario precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai fusti.
h) Durante la rasatura con raccolta, il concessionario dovrà rimuovere nelle aree verdi anche il fogliame eventualmente caduto su porzioni di terreno non più occupate da prato.
i) La superficie verde dopo la rasatura dovrà risultare perfettamente pulita. Tale intervento ha lo scopo di estirpare le erbacce e di canale distributivorompere la crosta del terreno per eliminare la capillarità superficiale che disperde nell'aria la provvista idrica del terreno. Sarà eseguita a mano, sia con la xxxxx o a livello nazionale macchina, con la sarchiatrice. Con la sarchiatura si dovrà ottenere l'estirpazione completa delle erbe infestanti. Nei terreni argillosi si può lavorare soltanto quando il terreno si trova nella "giusta tempera"; con uno stato igrometrico più elevato occorrerà attendere che a livello il terreno smaltisca l'eccesso di gruppo e/o aziendaleumidità. Intorno agli alberi, hanno contribuito significativamenteagli arbusti, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per ai manufatti lungo le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli recinzioni e le diverse conseguenti responsabilitàsiepi, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile lavoro si completerà a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:mano.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione
Disposizioni finali. 126.1. Per quant’altro non espressamente Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamentodai precedenti Articoli 16 e 17, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*qualsiasi modifica o integrazione al Contratto sarà valida solo se fatta ed approvata per iscritto dalle Parti.
226.2. Al termine Il Contratto contiene l’integrale disciplina del periodo di durata del Fondo, rapporto tra le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle relazione alla fornitura al Cliente dei Servizi e all’accesso alle Piattaforme (se previsto dai Servizi indicati nell’Allegato A), rimanendo espressamente esclusa l’efficacia di eventuali precedenti accordi, scritti o orali, intercorsi fra le Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivae, in esito all’emanazione della normativa ogni caso, prevalendo su eventuali condizioni difformi o contrastanti contenute in condizioni generali di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011acquisto/fornitura del Cliente, allegati, ordini, fatture e/o documenti inviati con finalità amministrative e/o contabili.
26.3. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Cerved.
26.4. L’eventuale omissione di far valere i diritti di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager Contratto da parte di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, Cerved non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011tali diritti, in Roma relazione ai quali Cerved potrà esigere in qualsiasi momento il relativo adempimento da parte del Cliente.
26.5. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 1419 c.c., l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non potrà in alcun modo comportare l’invalidità o inefficacia dell’intero Contratto. Allegato Tecnico – Economico relativo al “Bando Facile” STIMA VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI O STRUMENTALI” Le attività prevedono le seguenti 3 macro-fasi: ✓ Prefattibilità; ✓ Istruttoria; ✓ Sopralluogo tecnico finalizzato alla redazione dell’elaborato peritale. Più nel dettaglio:
a) Individuazione e studio degli investimenti ammissibili a stima o valutazione o rivalutazione e ricerche normative/fiscali o tecniche/funzionali finalizzate all’attività da svolgere;
b) Raccolta documentale ed informativa presso il Cliente propedeutica all’analisi del perito con contatto diretto con il Cliente stesso nonché con suoi referenti/delegati;
c) Sopralluogo presso la sede del Cliente o dove siano collocati i beni oggetto dell’attività prevista dal Contratto per la verifica in loco di quanto appreso dal processo informativo e documentale. Allo scopo, il tecnico incaricato anticiperà mezzo email le attività (omissisODG) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali che dovranno essere eseguite presso la sede della ditta cliente alla presenza del personale tecnico-amministrativo preposto;
d) Redazione del verbale di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente perizia, consegnato al Cliente mezzo posta elettronica certificata, con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionalieventuale analisi tecnica a corredo. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche caso di Perizia giurata tutta la documentazione sarà consegnata in materia unica copia originale unitamente al verbale di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia giuramento a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito firma di un modello tribunale, un giudice di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settoreXxxx o un Notaio. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di Se dovessero risultare necessari ulteriori sopraluoghi in loco successivi al primo potrà essere definito un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:costo aggiuntivo.
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Samples: Servizi Di Supporto All’accesso Agli Strumenti Di Finanza Agevolata
Disposizioni finali. 23.1 Il Cliente non ha diritto di trasferire o cedere i suoi diritti e/o le obbligazioni derivati dalle presenti Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto della Licenziante. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che, laddove la Licenziante fosse un distributore ufficiale Axentya, il rapporto tra la Licenziante e Axentya avente ad oggetto il diritto della Licenziante di distribuire i Software potrebbe cessare nel corso della durata del presente Contratto e che, in tal caso:
(i) Axentya comunicherà al Cliente la cessazione del rapporto contrattuale intercorrente tra la medesima Axentya e la Licenziante;
(ii) a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto (i) che precede, il Cliente dovrà pagare i Corrispettivi direttamente a Axentya secondo i termini e le modalità indicate nella medesima comunicazione;
(iii) ogni contratto intercorrente tra il Cliente e la Licenziante con riferimento ai Software sarà ceduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1406 c.c., dalla Licenziante a Axentya;
(iv) il Cliente presta sin da ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., il proprio consenso alla cessione di cui al punto (iii) che precede.
23.2 Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali sia o diventi invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non vizia la validità o l’efficacia delle altre clausole delle Condizioni Generali, che pertanto rimarranno in vigore tra le parti. Le parti concordano di sostituire le clausole invalide o inefficaci con clausole valide e efficaci, che siano il più possibile aderenti alla volontà delle parti.
1. Per quant’altro Aggiornamenti e sviluppi del Software resi necessari dalla modifica, integrazione o emissione leggi, decreti, regolamenti, direttive, ordini o decisioni, italiani, comunitari o stranieri che, a insindacabile giudizio della Licenziante, non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.abbiano un impatto significativo sull’operatività e/o sui costi della Licenziante;
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai Aggiornamenti e sviluppi derivanti da nuove versioni (c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicaliRelease”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore del Software;
3. Assistenza tecnica ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo Prodotti tramite telefonia e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo IVR o tramite ulteriori sistemi che saranno tempo per tempo sviluppati e implementati entro il numero massimo di ticket eventualmente indicato nell’Ordine;
4. Teleassistenza con dispositivi software fino a 15 minuti a ticket con risposte volte a risolvere le problematiche legate all’utilizzo pratico dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Prodotti.
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Samples: Licensing Agreements
Disposizioni finali. Articolo 13 (Disposizioni di attuazione)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamentogli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*le disposizioni sono emanate sentito l’UIC.
2. Al termine Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d’Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco generale di cui all’articolo 106 del periodo testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di durata cui all’articolo 121, comma 2, lett. c), del Fondotesto unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.A., per le Parti decideranno in merito all’impiego sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialedisposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.
Articolo 14 (Disposizioni transitorie)
1. * Statuto modificato dalle Parti con accordo E’ abrogato, ai sensi dell’articolo 161, comma 5, del 5 ottobre 2012. * * * Le Partitesto unico bancario, nel definire il presente Regolamentodecreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, si impegnano a completarlo recante “Norme per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/trasparenza delle lavoratori/lavoratrici operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d’Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, vigore il 1° ottobre 2003.
3. Ai rapporti in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo essere alla data di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda 2 si applicano i criteri generali e le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche previsioni in materia di innovazione comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti attuazione della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del PaeseBanca d’Italia.
4. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendalepresente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA VISTI OMISSIS EMANA l’unito provvedimento per l’attuazione delle norme sopra richiamate. Esso entra in vigore il 1° ottobre 2003. Roma , la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 25 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:2003 IL GOVERNATORE: XXXXX TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI
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Samples: Consumer Credit Agreements
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa corso dell’esecuzione del 4 dicembre del 1998*contratto.
2. Al termine Le caratteristiche minime richieste nel presente Capitolato sono indicative delle necessità aziendali e devono essere interpretate in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 68 del periodo Codice e, in particolare, con riguardo al comma 7 dello stesso. Qualora la descrizione di durata del Fondotaluno dei prodotti messi a gara fosse suscettibile di individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, le Parti decideranno un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni operatori economici o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dall’espressione “o equivalente”. Sassari, lì Descrizione reagenti N° test/anno 47 Identificazione delle popolazioni T linfocitarie (helper e suppressor), B e Natural Killer, in merito all’impiego singola piattaforma con conta assoluta tramite biglie delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. diverse popolazioni CE-IVD 2000 MoAb coniugati con FL1 000 XxXx coniugati con FL2 000 XxXx coniugati con FL3 000 XxXx coniugati con FL4 000 XxXx coniugati con FL5 000 XxXx coniugati con FL6 000 XxXx coniugati con FL7 000 XxXx coniugati con FL8 000 XxXx coniugati con FL9 * Statuto modificato dalle Parti 000 XxXx coniugati con accordo del 5 ottobre 2012. FL10 * 200 Miscele di anticorpi liofilizzati essiccati a 8 colori marcati CE-IVD 300 Conta assoluta CD34+ CE-IVD 500 Miscele precostituite a doppia fluorescenza 50 Miscele precostituite a tripla fluorescenza 100 Miscele precostituite a quadrupla fluorescenza 50 Miscele di anticorpi liofilizzati o essiccati a 6* colori 200 Miscele di anticorpi liofilizzati o essiccati a 8* Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo colori 200 Abbonamento UK Neqas conta delle CD34 e sottopopolazioni Linfocitarie 2 Kit per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/conta dei bianchi residui nelle sacche di emazie e piastrine filtrate CE-IVD 800 Kit per la conta dei bianchi, rossi e piastrine residui nel plasma congelato CE-IVD 400 Kit per il controllo della conta dei bianchi residui nelle sacche CE-IVD 400 Identificazione delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivapopolazioni T linfocitarie (helper e suppressor), B e Natural Killer, in esito all’emanazione della normativa singola piattaforma con conta assoluta tramite biglie delle diverse popolazioni CE-IVD 000 XxXx coniugati con FL1 000 XxXx coniugati con FL2 000 XxXx coniugati con FL3 000 XxXx coniugati con FL4 000 XxXx coniugati con FL5 000 XxXx coniugati con FL6 000 XxXx coniugati con FL7 000 XxXx coniugati con FL8 000 XxXx coniugati con FL9* 000 XxXx coniugati con FL10* 100 Anticorpi anti piastrine CD41 a PE, ANTI HUMAN Ig, K light chain fict, mouse IgG FICT, Anti human IgG FICT, Anti human IgM FICT, goat anti Rabbit Ig FICT. 300 Miscele di recepimento dell’Accordo quadro anticorpi liofilizzati o essiccati a 6 colori* 200 Miscele di anticorpi liofilizzati o essiccati a 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze colori* 200 HLA B27 400 Abbonamento UK Neqas per la crescita, per una rinnovata competitività conta dei leucociti residui e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratorisottopopolazioni linfocitarie 2
Art. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 2 Art. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti2 - INQUADRAMENTO DI CONTESTO 3 Art. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:3 - INTERFACCIAMENTO AL SOFTWARE AZIENDALE 5
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Disposizioni finali. 118.1 Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra Aruba Pec e il Partner in ordine ai servizi oggetto del presente accordo. Per quant’altro Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto approvata per iscritto da entrambe. In caso di Enbicredito definito accordi particolari con l’intesa del 4 dicembre del 1998*il Partner questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
218.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Partner difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Aruba Pec. Al termine L'eventuale inerzia di Aruba Pec nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del periodo Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
18.3 A meno di durata del Fondoespressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Partner relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate da Aruba Pec indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A/R, posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Partner nel Modulo d’ordine e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Partner compreso l'indirizzo email indicato nel Modulo d’ordine non comunicate ad Aruba Pec con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili.
18.4 Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Partner intenda inviare ad Aruba Pec relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ai recapiti indicati sul sito xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/.
18.5 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
18.6 Il Partner prende atto ed accetta che Aruba Pec potrà comunicare a soggetti terzi e/o divulgare in qualsiasi forma i dati relativi al Contratto come referenza commerciale per la promozione di propri prodotti o servizi.
18.7 Il Partner si impegna a non cedere il Contratto a terzi senza la previa autorizzazione scritta di Xxxxx Xxx.
18.8 I rapporti tra Xxxxx Xxx ed il Partner non possono essere intesi come rapporti di mandato, rappresentanza, collaborazione o associazione, società o altri contratti simili o equivalenti.
18.9 Le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”sottoscrivere ogni ulteriore atto, a coloro compiere ogni ulteriore adempimento ed a provvedere ad ogni 12 adempimento che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche l’altra Parte possa ragionevolmente richiedere ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 di dare completa e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel corretta esecuzione al presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Contratto.
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Samples: Partner Agreement
Disposizioni finali. 10.1 Il presente Protocollo non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche, altre iniziative di scambi in esso non previsti. Le condizioni finanziarie per la messa in atto di tali iniziative saranno concordate, caso per caso, attraverso intese tra gli enti interessati dei due Paesi.
10.2 Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Protocollo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.
10.3 Per dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre o quattro anni.
10.4 La prossima riunione della Commissione Mista italo-panamense si svolgerà in località e data da concordare per le vie diplomatiche. Il presente Protocollo resterà valido fino all'entrata in vigore del successivo.
10.5 Gli Annessi I e II costituiscono parte integrante del presente Protocollo. Fatto a Roma, il 12 settembre 2000, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE PANAMENSE Il Sottosegretario di Stato Xx. Xxxxxx Xxxxxxx Il Ministro degli Affari Esteri Xxxx Xxxxxx Xxxxxx COOPERAZIONE IN ATTO TRA LE UNIVERSITA’ DEI DUE PAESI ( punto 4.1 del Protocollo) Le collaborazioni interuniversitarie previste dal punto 4.1, attualmente in atto sono le seguenti: Univ.italiana Univ.panamense Settore Politecnico di Milano Universidad de Panama Ingegneria Civile ed Architettura Ingegneria Industriale dell'Informazione Università di Siena Universidad de Panama Geografia, Sociologia, Letteratura, Storia, Antropologia e linguistica IIa) Scambi di persone Lo scambio di persone previsto dai punti 4.1, 5.2 del presente Protocollo si attuerà secondo il seguente schema: - la Parte che invia offrirà informazioni dettagliate sulle generalità delle persone o delegazioni proposte (nome, curriculum, la nazionalità - che deve necessariamente essere quella dei due paesi firmatari del presente Protocollo - oggetto del viaggio, progetto di lavoro suggerito, titolo di eventuali conferenze, ecc.), e comunicherà la data di partenza e di ritorno così come qualsiasi altro dettaglio necessario. Tali informazioni saranno comunicate per le vie diplomatiche, di regola con un minimo di 3 mesi di anticipo sulla prevista data di partenza; - la Parte che ospita dovrà confermare la sua accettazione per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza; - la Parte che invia coprirà le spese di viaggio internazionale di andata e ritorno, incluse quelle di transito e di bagaglio, nonché le tasse aeroportuali; - La Parte che ospita coprirà le spese di viaggio all'interno del suo territorio indispensabili per la realizzazione del programma sul quale si saranno accordate previamente le parti; - la Parte italiana contribuirà alle spese di soggiorno con la somma giornaliera di L.180.000 al giorno, onnicomprensive. La Parte panamense contribuirà alle spese di soggiorno con una somma di US$ 125 al giorno Lo scambio di persone previsto dal punto 4.2 del presente Protocollo si attuerà secondo il seguente schema: La Parte inviante notificherà la Parte ricevente attraverso i canali diplomatici, con un preavviso minimo di tre mesi, i seguenti elementi:
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel i nominativi dei due partner partecipanti al progetto, con le rispettive generalità, la nazionalità - che deve necessariamente essere quella dei due paesi firmatari del presente RegolamentoProtocollo - il loro titolo accademico e professionale, si appli- ca lo Statuto il campo di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.ricerca, il soggetto proposto;
2. Al termine del periodo di la durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivovisita, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/essa "breve" o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese"lunga". La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente durata non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:può essere frazionata;
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Samples: Cultural and Scientific Agreement
Disposizioni finali. 1Il presente Accordo è regolamentato esclusivamente dalla legge italiana. Per quant’altro non espressamente previsto nel Il presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, Accordo sostituisce qualsaisi altro accordo o intesa tra le Parti decideranno con riferimento al suo oggetto nonché qualsiasi altra istruzioni fornita dal Cliente al Fornitore precedentemente alal data del presente Accordo in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’erogazione dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo servizi di cui al comma 3 dell’artContratto; Il Fornitore si riserva il diritto di modificare il presente Accordo dandone comunciazioen scritta al Cliente ( vai mail). 4 Eì fatta salva la possibilità di recedere dal Contratto del presente RegolamentoCliente con comunciazioen scritta da inviare laFornitore a mezzo pec, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager entro e non oltre i ltermine di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica 15 giorni dal ricevimento della comunciazioen da parte del Fornitore; Nel caso in cui il Cliente no nabbia esercitato il diritto di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato recesso nei modi e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole termini di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premessopunto, le modifiche al presente Accordo si intenderanno definitivamente conosciute ed accettate e diverranno definitivamente vincolanti ed efficaci tra le Parti; L’eventuale nullità od invalidità di una o più clausole del presente accordo non inficerà la validità dello stesso nel suo complesso; eventuali dubbi interpretativi dovranno essere risolti alla luce della volontà originaria dei contraenti e sulla base delle disposizioni del GDPR applicabili al tema. Le Parti convengono che:garantiscono che ogni dato personale vicendevolmente comunicato ai fini dell’esecuzione dell’Accordo è stato oggetto di trattamento nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche. La preghiamo di restituirci la presente firmata per accettazione in ogni sua pagina. Con i migliori saluti. Milano, lì data del contratto IL TITOLARE ( CLIENTE) IL RESPONSABILE (FORNITORE)
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Samples: Data Processing Agreement
Disposizioni finali. 110.1 Gli articoli del presente Accordo non sostituiscono, impattano, ostacolano o influenzano in altro modo le norme e i regolamenti nazionali applicabili a ciascun Partner.
10.2 Il presente Accordo sostituisce tutÝ gli accordi orali o scritÝ tra i Partner in relazione al Progetto comune stipulati prima della sua firma.
10.3 Qualora una disposizione del presente Accordo sia o diventi invalida, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni del presente Accordo. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoXxxx, la disposizione dovrà essere sostituita retroatÝvamente con una disposizione che sia legalmente ammissibile e che, in termini di contenuto, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*avvicini maggiormente all'intenzione originaria. Lo stesso vale per le lacune impreviste dell'Accordo.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire 10.4 Nessun Partner è autorizzato ad assumere obblighi che vincolano gli altri Partner senza il loro esplicito consenso scritto.
10.5 I Partner concordano che il presente Regolamento, si impegnano a completarlo Contratto può essere eseguito mediante (i) un software generalmente accettato e disponibile (firma elettronica comprendente un certificato digitale per la parte relativa alle prestazioni convalida indipendente dell'identità), ad esempio Adobe Sign, DocuSign o una tecnologia di firma elettronica simile, oppure (ii) una scansione di una firma a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in inchiostro umido, che sarà considerata come una firma originale a inchiostro umido a tutÝ gli effetÝ e avrà la stessa forza ed effetto di una firma originale a inchiostro umido.
10.6 In caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, controversie che possono sorgere tra i Partner in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo relazione all'interpretazione e/o aziendaleall'esecuzione del presente Contratto, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacaliessi cercheranno di raggiungere una soluzione amichevole a tali controversie. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo Nel caso in cui i Partner non siano in grado di solidarietà del settoregiungere a una soluzione amichevole, la tutela controversia sarà sottoposta al tribunale competente della Parte convenuta e l'Accordo sarà interpretato in conformità alle leggi del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti paese della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del PaeseParte convenuta. La capacità lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale è l'inglese. Anche la lingua contrattuale è l'inglese.
10.7 Le disposizioni del presente Contratto che contravvengono a una legge di innovazione dei modelli rango superiore (in particolare la legge UE sugli aiuti di servizio alla clientela e Stato o le disposizioni delle Convenzioni di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente sovvenzione) non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 sono valide.
10.8 I diritÝ e gli artt. 34obblighi derivanti dal presente contratto non possono essere trasferiti a terzi Partner senza il consenso degli altri Partner del contratto.
10.9 Il Centro di Ricerche Ecologiche e l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso indicano che il sostegno nazionale non è ancora assicurato al momento della firma, 35, 37 (comma 1 e 3) pertanto potranno intraprendere l'avvio della partecipazione al progetto solo quando vedranno assicurata l'erogazione del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:sostegno.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Disposizioni finali. 1Ai sensi dell’art. Per quant’altro 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il bando è esposto nel sito web della scuola. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del progetto presso l’ufficio di segreteria della scuola. Il Dirigente Scolastico PROGETTO _ _ Il sottoscritto cognome e nome _ il o ragione sociale nato a residente in via prov CAP tel. e-mail C.F. o partita IVA DICHIARA Sotto la propria personale responsabilità □ di essere dipendente del M.I.U.R. in qualità di presso □ di essere assoggettato all’aliquota massima del % in quanto attività di formazione □ di essere dipendente di altra Amministrazione Statale: ; □ di non espressamente previsto nel essere dipendente di altra Amministrazione Statale; □ di essere in possesso di partita IVA n. , in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura e pertanto dichiara di: □ essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito del a titolo di contributo integrativo; □ essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa del 4%; □ di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto del 20% e pertanto fa presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partidi: □ non percepire compensi, nel definire il presente Regolamento, si impegnano corso dell’anno solare superiori a completarlo 5 mila euro (anche con più committenti); □ non prestare attività per la parte relativa alle prestazioni un periodo superiore a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici 30 giorni con lo stesso committente; □ percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (con più committenti) e quindi di essere: □ soggetto al contributo previdenziale INPS del (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria); □ soggetto al contributo previdenziale del in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo quanto già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria; □ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2 c. 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: □ soggetto al comma 3 dell’art. 4 contributo previdenziale INPS del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria); □ di contribuire al Fondo è riferito, per essere soggetto a ritenuta IRPEF del ; in quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono già □ di aver diritto alle seguenti deduzioni ; □ di svolgere la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, prestazione in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività nome e per l’occupazione attraverso un modello conto della struttura sotto indicata, alla quale dovrà essere corrisposto il compenso: Ragione Sociale Sede Legale C.F. Partita IVA □ di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per effettuare la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono cheprestazione tramite i propri esperti:
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Samples: Contratti Di Prestazione D’opera
Disposizioni finali. 115.1. Per quant’altro Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le Parti in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le stesse su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto approvata per iscritto da entrambe. In caso di Enbicredito definito accordi particolari con l’intesa del 4 dicembre del 1998*il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali15.2. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo nessun caso eventuali inadempimenti e/o aziendalecomportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto, hanno contribuito significativamentepotranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche attraverso se non contestati dai Fornitori. L'eventuale inerzia dei Fornitori nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
15.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al Cliente relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate dai Fornitori indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi e/o recapiti indicati dal Cliente nel Modulo e, in conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. Eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti del Cliente compreso l'indirizzo e-mail indicato nel Modulo non comunicate ai Fornitori con le modalità previste dal Contratto non saranno ad essa opponibili.
15.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il Cliente intenda inviare ai Fornitori relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ai recapiti indicati sul sito www.aruba.it.
15.5. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più rigoroso controllo dei costiclausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacalile quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
15.6. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale Cliente si impegna a non cedere il Contratto a terzi senza previa autorizzazione scritta da parte dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Fornitori.
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Samples: Condizioni Di Fornitura Dei Certificati SSL Server E Code Signing
Disposizioni finali. Articolo 32 Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel La presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del 4 dicembre del 1998*Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Al Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di durata del Fondodieci anni menzionato al paragrafo precedente, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Partinon faccia uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo sarà vincolato per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso un nuovo periodo di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivadieci anni e, in esito all’emanazione seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della normativa seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 36 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 37 Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
1. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 34 di cui al comma 3 dell’art. 4 del sopra, denuncia immediata della presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”convenzione, a coloro condizione che rivestono la carica nuova convenzione di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, revisione sia entrata in vigore ;
b) a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, partire dalla data dell’entrata in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali vigore della nuova convenzione di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settorerevisione, la tutela del potere presente convenzione cesserebbe di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paeseessere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La capacità presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di innovazione dei modelli di servizio alla clientela revisione.
Articolo 39 Il testo francese e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo testo inglese della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:convenzione faranno ugualmente fede.
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Samples: Convenzione Sull’ispezione Del Lavoro Nell’industria E Nel Commercio, 1947
Disposizioni finali. 1In conformità a quanto disposto dall’art. Per quant’altro non espressamente previsto nel 2 comma 1 del presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito accordo resta definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, tra le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti che:
a) le Parti stesse, ovvero i competenti organi del Circolo, favoriranno la confluenza di attività, soci, convenzioni e contratti dei Circoli esistenti all’interno del Gruppo entro la data del 31 dicembre 2013;
b) Intesa Sanpaolo, nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni definizione dei contributi a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici dei Circoli ricreativi anche per l’anno 2013, terrà conto della facoltà che il Circolo Ricreativo Sanpaolo IMI riconosce a tutti i dipendenti non già iscritti ad altri circoli ricreativi già beneficiari di contributi aziendali, di iscriversi alle medesime condizioni e con gli stessi trattamenti attualmente previsti per i c.d. “Soci ordinari storici”; analogo trattamento è riservato al personale in caso quiescenza già socio di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivaAGOAL o Ass.Di;
c) la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo, in esito all’emanazione della normativa quanto titolate, recedono e comunque saranno liberate a decorrere dal 31 dicembre 2013 da ciascuna obbligazione comportante oneri a proprio carico, anche se di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferitosupporto, per quanto riguarda le “figure apicali”attività di tipo ricreativo, a coloro che rivestono la carica nei confronti di Presidenteogni preesistente associazione, Consigliere Delegatoente, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, aggregato in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente qualsiasi forma costituiti con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo finalità diretta e/o indiretta di tipo ricreativo. In considerazione di quanto precede la presente vale pertanto come anticipata manifestazione della volontà della Capogruppo, ovvero di ciascuna Società del Gruppo, di recedere, in quanto titolate, da accordi e/o prassi comunque formatisi nel tempo comportanti l’assunzione a proprio carico di ogni e qualsiasi onere (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di contribuzione, di fornitura di personale e di fornitura locali). Per effetto di quanto precede, i rappresentanti di designazione aziendale, hanno contribuito significativamenteeventualmente ancora presenti negli organi collegiali di detti Circoli e comunque non ancora ritirati, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costiverranno revocati con effetto dal 31 dicembre 2013. Restano comunque salvi gli effetti di recessi e/o disimpegni economico-finanziari già intervenuti da parte della Capogruppo o di ciascuna Società del Gruppo, disposti a cura delle medesime in qualsiasi forma verbale o scritta.
d) le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2013 al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo fine di verificare lo stato di attuazione del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela presente accordo e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune valutarne le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:coerenze normative ed organizzative.
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Samples: Accordo Di Programma
Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoLe presenti disposizioni di licenza sostituiscono eventuali contratti di licenza precedenti tra Abacus e il cliente. Trova applicazione la versione più recente del contratto di licenza per uten- ti finali (EULA) di software Abacus che è stata accettata dal cliente. Una nuova versione si ri- tiene accettata anche se è confermata dal cliente o da una persona da lui incaricata al mo- mento dell’installazione di nuove versioni del programma ("aggiornamenti"), si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*service-pack o di hotfix.
2. Al termine Le modifiche o integrazioni in essere al presente contratto di licenza concordate per iscritto tra il cliente e Abacus mantengono la loro validità anche all’entrata in vigore di una nuova versio- ne del periodo contratto di durata licenza per utenti finali (EULA) di software Abacus.
3. I diritti del Fondocliente sul software Abacus, nonché le Parti decideranno sue pretese nei confronti di Xxxxxx sono stati definiti in merito all’impiego modo esaustivo nel presente contratto di licenza. Eventuali condizioni generali o di licenza divergenti del cliente sono escluse.
4. Eventuali disposizioni di licenza aggiuntive o di divergente tenore sono valide solamente se definite per iscritto e se recano la firma legalmente valida di entrambi i contraenti. Tale riserva della forma scritta si applica anche alla soppressione o alla modifica della presente clausola.
5. Qualora singole disposizioni del presente contratto di licenza dovessero rivelarsi inefficaci o nulle, ciò non comporta l’inefficacia o la nullità delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialealtre disposizioni, bensì la loro sostituzione con quelle che più si avvicinano allo scopo economico del contratto. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012Lo stesso vale nel caso di una lacuna contrattuale.
6. * * * Le PartiForo competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto di licenza o ad esso connesse è la sede di Abacus. In caso di controversia, nel definire Xxxxxx è tuttavia autorizzata anche ad adire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo tribunale competente per la parte relativa alle prestazioni sede del cliente.
7. Il presente contratto di licenza è soggetto al diritto svizzero, a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici esclusione del diritto internazio- nale privato e della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce.
8. Il presente contratto di licenza è redatto in tedesco, inglese, francese e italiano. In caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansivaeventuali divergenze e contraddizioni, farà fede la versione in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:lingua tedesca.
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Samples: Licensing Agreement
Disposizioni finali. 1G.1. Le forniture parziali sono ammesse. La tolleranza relativa alla quantità del materiale verniciato fornito rispetto alla quantità sotto le 10 t +/- 20%, e rispetto alla quantità oltre le 10 t +/- 10%. L´acquirente paga la quantità effettivamente fornita.
G.2. L´acquirente, su richiesta del venditore, è obbligato a concedere al venditore tutta la documentazione relativa alla fornitura di merce (per es. documento di trasporto contenente luogo di destinazione merce, con nome e firma del vettore, documento dell´acquirente comprovante il trasporto di merce nel luogo di destinazione da parte dello stesso), compreso il documento di ricezione della merce rilasciato da persona, che riceve la merce per conto dell´acquirente. Qualora l´acquirente violi tale obbligo, è obbligato a risarcire il venditore, a titolo di sanzioni richieste dalle agenzie delle entrate a carico del venditore, in seguito alla violazione degli obblighi da parte dell´acquirente, previsti nel presente articolo.
G.3. Qualora si verifichino gli eventi, che al momento della stipula non si possono prevedere, e che impediscono al venditore di adempire i propri obblighi contrattuali, lo stesso è autorizzato a prorogare il termine di adempimento per un periodo di tempo, durante il quale tale impedimento durava.
G.4. Il venditore, in tutte le circostanze escludenti la responsabilità, è autorizzato a recedere dal contratto, senza che l´acquirente abbia diritto al risarcimento del danno.
G.5. I pallets da rendere vengono ritirati dal venditore solo in stato integro. Per quant’altro i pallets non espressamente previsto nel presente Regolamentointegri, che non verranno ritirati, si appli- ca lo Statuto applicherà l´art. 13 cap. 1 lettera b) legge n. 477/2001 Rac., sugli imballi. L´acquirente provvede allo smaltimento degli imballi, di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*cui alla legge num. 185/2001 Racc., sui rifiuti, ai sensi di ulteriori regolamenti.
2G.6. Al termine del periodo Il venditore rilascia una nota di durata del Fondocredito riguardo al numero di imballi integri resi.
G.7. Qualora una delle disposizioni di tali Condizioni generali di commercio e di consegna sia invalida o diventi invalida, rimangono valide tutte le altre disposizioni. Le parti contraenti si impegnao a sostituire la disposizione invalida con quella valida, che più possibilmente si avvicina alla finalità economica della disposizione invalida. Qualora le Condizioni generali di commercio e di consegna presentino lacune, che necessitano una modifica, le Parti decideranno parti contraenti eliminano tali lacune mediante una disposizione integrativa, che si avvicina alla finalità economica del contratto.
G.8. I diritti ed obblighi dell´acquirente senza il consenso scritto del venditore non sono cedibili a terzi.
G.9. Il venditore ritiene confidenziali qualsiasi dati ed informazioni o documenti indicati nel contratto di compravendita che sono stati acquisiti in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Specialerelazione al contratto di compravendita.
G.10. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le PartiIl contratto, nel definire il presente Regolamentoa cui si riferiscono tali Condizioni generali di commercio e di consegna, si impegnano a completarlo per la parte relativa attiene alla legge ceca, ed innanzitutto, alle prestazioni a favore dei/disposizioni delle lavoratori/lavoratrici in caso legge num. 89/2012 Racc., ai sensi di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011ulteriori regolamenti.
G.11. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, eLe parti contraenti, per quanto concerne la modifica dei rapporti contrattuali o realizzazione degli adempimenti reciproci, devono fare in modo tale, da eliminare tutto ciò, che potrebbe causare controversie.
G.12. Ogni parte contraente comunica immediatamente per iscritto all´altra parte qualsiasi modifica relativa ai dati indicati nella licenza d´esercizio, registro delle ditte, o altra evidenza, oppure il fatto mediante quale si notifica l´avvenuta presentazione dell´istanza di fallimento o dichirazione di fallimento, respingimento della proposta per mancanza di beni, oppure proposta di accomodamento.
G.13. Le parti contraenti hanno deciso che eventuali divergenze tra le figure “più rilevanti aziendalmente”parti derivanti a o relative al presente accordo sono trattate secondo la scelta dell'accusatore o davanti al tribunale del convenuto o attraverso procedure arbitrali (alla Corte arbitrale presso la Camera di commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica Ceca di Praga) ai sensi della legge n. 216/1994 Racc., sulle procedure arbitrali e sull'esecuzione dei lodi arbitrali, e successive modifiche.
G.14. Tali Condizioni generali di commercio e di consegna si applicano sempre, se non accordato diversamente da entrambe le parti contraenti. L'azienda METAL TRADE COMAX, a.s. è autorizzata, ai sensi della disposizione § 1752 della legge n° 89/2012 Sb., e successive modifiche, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, modificare le presenti condizioni generali di fornitura in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paesemisura adeguata qualora ragionevolmente necessario. La capacità modifica deve venir comunicata all’altra parte contraente per iscritto almeno 14 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica. L’altra parte contraente è autorizzata a rifiutare la modifica delle condizioni generali di innovazione dei modelli fornitura entro 7 giorni, nel qual caso restano valide le condizioni generali di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, fornitura originarie.
G.15. Tutta la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune corrispondenza tra le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va parti contraenti sarà tenuta in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master ceco o in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:inglese.
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Disposizioni finali. 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente RegolamentoIl Responsabile ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, si appli- ca lo Statuto sottoponendo al Presidente del Consiglio di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore deimodifiche e/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione o le integrazioni della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo Procedura di cui al comma 3 presente Articolo e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7. La scrivente SIT S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in ossequio all’art. dell’art. 4 000-xxx xxx Xxxxxxx Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” come pro tempore vigente (il “TUF”), all’art. 18 del presente Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager ”) nonché al Regolamento di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea ha provveduto a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze istituire il registro delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, persone che hanno interessato accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR (il “Registro Insider”). La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro Insider per la gran parte degli operatori nazionalimotivazione comunicatale a mezzo mail. In tale quadroRicordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, importanti ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura prevista nel Regolamento interno per la gestione e numerosi accordila comunicazione all’esterno di informazioni riservate e privilegiate che si allega, disponibile anche sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. La preghiamo inoltre di leggere attentamente le disposizioni contenute nella presente lettera e nell’Allegato 1 recante la trasposizione di alcune norme del Regolamento nonché le disposizioni dettate dal TUF rilevanti in materia di innovazione abusi di processomercato. La informiamo infine che, ove richiesto, la Società è tenuta a trasmettere il Registro Insider all’autorità competente. In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di prodotto trattamento nel rispetto della normativa applicabile. Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamentedati, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo se non registrati in una banca di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paesedati. La capacità presente informativa Le permette di innovazione conoscere la natura dei modelli di servizio alla clientela dati personali che verranno inseriti all’interno del Registro Insider, finalità e di semplificazio- ne dell’operatività aziendalemodalità del loro trattamento, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo Codice della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:Privacy.
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