Finalità e principi. 1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa e organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli enti locali, l’attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. L’attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.
Finalità e principi. L’attività libero-professionale intramuraria è ispirata al rispetto dei seguenti principi:
1. salvaguardia del ruolo istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute fisica e psichica degli individui e della collettività, senza distinzione di condizioni individuali e sociali e nel rispetto dei principi di eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;
2. integrazione dell’attività libero-professionale intramuraria nell’insieme di prestazioni e di servizi offerti, a condizioni differenziate, dall’azienda agli utenti ed alla collettività, nel rispetto delle condizioni e dei criteri volti ad assicurare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale;
3. valorizzazione della professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario;
4. rispetto dei principi di libera scelta da parte dell’utente, in alternativa ai servizi ed alle prestazioni offerti dal servizio sanitario pubblico;
5. impegno dei dirigenti sanitari interessati nel garantire la piena funzionalità dei servizi, l’integrale assolvimento dei compiti di istituto ed il perseguimento degli obiettivi attribuiti; l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio;
6. ricorso all’attività libero-professionale in équipe ogni qualvolta lo richieda la tipologia della prestazione da erogare o la necessità di impiego coordinato di risorse umane, strumentali e tecnologiche, oltre che nel caso di attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell’Azienda per l’erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza;
7. programmazione unitaria ed integrata degli orari di attività e dei tempi di apertura delle strutture e dei servizi nonché dell’impiego delle apparecchiature sanitarie diagnostiche e terapeutiche, ivi compresa l’attività libero-professionale, per offrire all’utenza una più ampia opportunità di scelta;
8. l’espletamento dell’attività libero-professionale, da parte del Dirigente Medico-Veterinario e Sanitario non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l’Azienda. [dgr1035 del 2009].
9. incompatibilità assoluta della libera professione intra-moenia con attività libero- professionale esterna;
10. coerenza con i principi di appropriat...
Finalità e principi. Art. 2 – Attività escluse
Finalità e principi. 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce uno strumento per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall’ente e della sua organizzazione interna e nel contempo è uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la crescita professionale degli stessi. Esso si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dipendenti, di parità e di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro.
2. Al perseguimento di tali finalità e nel rispetto dei principi prima indicati sono dettate le regole per la erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte, tanto con riferimento alla incentivazione della performance quanto alla erogazione delle altre indennità riferite alle condizioni di lavoro.
3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla legislazione e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Funzioni locali, con particolare riferimento a quello del 21 maggio 2018.
Finalità e principi. Il Comune e l’Associazione /Organizzazione perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. l’Associazione /Organizzazione deve essere caratterizzata dalla rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana, da una struttura democratica, nelle forme di partecipazione e nelle modalità di decisione, da organi rappresentativi regolarmente costituiti e dalla gratuità nelle cariche. l’Associazione /Organizzazione non deve configurarsi quali partiti e movimenti politici, circoli privati, organizzazioni sindacali, ordini professionali, associazioni di categoria o di tutela degli interessi economici degli associati. l’Associazione /Organizzazione è tenuta al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
Finalità e principi. Le parti firmatarie dichiarano che la stipula del contratto integrativo avviene su principi ed unità d’intenti tra la Cooperativa, le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, costituite ai sensi di quanto previsto dal CCNL e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie degli accordi e condividono quale punto unificante l’obiettivo di Coop Centro Italia la tutela dei propri soci e consumatori attraverso il consolidamento e lo sviluppo sul territorio della propria rete di vendita, il miglioramento della rete esistente attraverso la sua costante ristrutturazione ed innovazione, il miglioramento delle quote di mercato, la qualità del servizio verso i soci e i clienti, l’aumento occupazionale e il miglioramento delle condizioni lavorative dei lavoratori. Le parti condividono che la partecipazione reale dei lavoratori è una condizione indispensabile per il raggiungimento delle finalità della cooperativa da realizzarsi anche attraverso momenti di confronto con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. In tal senso le parti convengono che tale sistema di relazioni sindacali è necessario al fine di sostenere un impegno congiunto che tenga conto delle evoluzioni in atto nella grande distribuzione e della necessità di acquisire elementi che garantiscano competitività e distintività alla cooperativa.
Finalità e principi. 1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale per l’acquisizione di beni e servizi definendo i criteri per l’esercizio della stessa alla luce delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Regolamento definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ai sensi dell’ art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 per le seguenti attività: ⮚ affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00euro. Per quanto attinente ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti si farà invece riferimento al Regolamento approvato dal CdI in data 09/10/2019 (delibera n°10). I contratti dell’Istituzione scolastica devono rispettare le procedure previste dell’ art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e di quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 c o s ì come modificato e integrato dal D. lgs. 56/2017.
a. L’Istituto, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.
b. L’Istituto uniforma la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia ed economicità, nonché ai principi di tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, libera concorrenza e massima concorrenzialità nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal programma annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria emanati dall’Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, a tal fine deputati.
c. Nell'ambito dell'autonomia negoziale l’istituto può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.
d. I contratti sono stipulati nei modi e nelle forme stabiliti dalle relative disposizioni di legge e, ove previsto, mediante scambio ...
Finalità e principi. 1. Il presente codice, che costituisce parte integrante del codice etico e di comportamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi “AICS” o “Agenzia”), fornisce regole, raccomandazioni e orientamenti pratici per prevenire ogni forma di molestia, intimidazione, discriminazione, ritorsione, persecuzione, violenza, abuso o sfruttamento o qualsiasi altra condotta a sfondo sessuale contraria alla normativa vigente applicabile al singolo caso di specie e/o ai principi del presente codice, posta in essere dai soggetti tenuti al rispetto del presente codice ai sensi del successivo art. 3, commi 1 e 2, e, laddove esse si manifestino, per contrastarle e impedirne la reiterazione.
2. I soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del presente codice che svolgano in servizio all’estero sono tenuti a rispettare anche le leggi e gli usi locali.
3. La tutela della dignità e dell'integrità della salute fisica e morale nell'ambiente di lavoro e nella realizzazione di interventi di cooperazione internazionale è un diritto inviolabile della persona, di cui l’AICS s'impegna a garantire il rispetto. Le condotte a sfondo sessuale di cui al primo comma del presente articolo sono lesive di tale diritto ed inammissibili e comportano per gli individui e le comunità che le subiscono conseguenze deleterie, traumatiche e persistenti.
4. Tali condotte laddove poste in essere da parte degli operatori del settore degli aiuti internazionali vanno a minare l’integrità, l’efficacia e la credibilità di tutta la comunità della cooperazione internazionale.
5. Le relazioni sessuali tra i soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del presente codice e beneficiari -diretti o indiretti - sono fortemente sconsigliate in quanto sono basate su dinamiche intrinseche di disuguaglianza di potere e compromettono la credibilità e l’integrità del lavoro in favore dei Paesi Partner.
6. Sono vietate le attività sessuali dei soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del presente codice con beneficiari – diretti o indiretti – minorenni.
7. Ai soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del presente codice è altresì fatto divieto di scambiare lavoro, beni o servizi verso atti sessuali, compresi favori sessuali o altre forme di sfruttamento, ivi inclusa la fornitura di aiuti e ogni altra forma di assistenza destinate ai beneficiari, diretti o indiretti.
8. Il codice ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi volte ad assicurare un ambiente di lavoro in cui le...
Finalità e principi. Finalità pag. 2 Art. 2 Principi pag. 2
Finalità e principi. Art. 1 - Finalità