Common use of Garanzia Clause in Contracts

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

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Garanzia. Il Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore assume l'obbligo è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire a Coni Servizi il perfetto corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o difetti di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia eovvero, nel contempoqualora necessario, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che dovesse necessitarerendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Per i vizi e i difetti rilevati Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il Fornitore dovràcattivo o mancato funzionamento delle stesse, a proprie spesesenza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, ritirare gli articoli segnalati se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovràproduzione e/o sia imputabile, a proprie speseinvece, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturafatto proprio dell’Amministrazione.

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Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a Coni Servizi dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il perfetto funzionamento materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto fornitonecessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista)nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere aggiuntivoper l’ASST Fatebenefratelli Sacco. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare La ditta dovrà descrivere il servizio di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia eindicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso tempi massimi di intervento effettuabile in loco e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiestanumero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. Qualora L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese tempo di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in intervento di cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturasopra.

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Garanzia. Il Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore assume l'obbligo è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di accettazione della fornitura). Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire a Coni Servizi il perfetto corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutto quanto fornitotutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per 24 mesi decorrenti dalla consegna il quale sono naturalmente destinati. La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista)alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, senza alcun onere aggiuntivoulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantirenon potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, indipendentemente se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da qualsiasi benestare un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o controllo preliminare difetto di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti produzione) o da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturafatto proprio dell’Amministrazione.

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Garanzia. Il Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore assume l'obbligo è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire a Coni Servizi il perfetto corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o difetti di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia eovvero, nel contempoqualora necessario, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che dovesse necessitarerendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Per i vizi e i difetti rilevati Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il Fornitore dovràcattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o sia imputabile, invece, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturafatto proprio dell’Amministrazione.

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Garanzia. L’apparecchiatura fornita deve essere priva di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi fornire solo Apparecchiatura nuova di fabbrica. Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare con la formula “full risk”, l’impianto oggetto del presente contratto per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del collaudo. La copertura totale comprende la manutenzione e l’assistenza tecnica on-center e on site, nonché l’intervento risolutivo. Nell’ambito dell’assistenza full-risk debbono essere assicurate le seguenti prestazioni: - interventi di manutenzione periodica previste dalla normativa di riferimento e dalla ditta costruttrice; - interventi a chiamata in numero illimitato; - sostituzione di tutte le parti difettose ovvero fornitura di materiali di ricambio necessari a sopperire eventuali vizi o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o difetti di fabbricazione, e in tutto conformi qualora necessaria, sostituzione dell‘apparecchiatura; - eventuale aggiornamento software compatibile con l’hardware e relativa formazione del personale per le nuove versioni; - rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale ove le norme non prevedano tempi più brevi; - tempi di intervento e riparazione entro 48 ore dalla chiamata ad esclusione dei giorni festivi; - ripristino della funzionalità della apparecchiatura nel più breve tempo possibile. Il Fornitore dovrà riparare tempestivamente ed a quanto prescritto proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per personale specializzato ed adeguatamente addestrato. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 11 del presente Capitolato. Per tutto il periodo di garanzia edovranno essere assicurati i tempi di intervento e riparazione entro 48 ore dalla chiamata, nel contempoad esclusione dei giorni festivi. In ogni caso, a garantire sia durante il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia che di contratto di manutenzione il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraad assicurare la funzionalità dell’apparecchiatura nel più breve tempo possibile garantendo la continuità del servizio.

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Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo si obbliga a consegnare apparecchi costruiti a regola d’arte, in conformità alle norme di garantire a Coni Servizi sicurezza vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e recanti il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, marchio “CE” e perfettamente funzionanti. Ferma la garanzia legale per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera vizi dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occultidispositivi, di origine o di fabbricazionecui agli artt. 1490 e ss. del c.c., e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, Fornitore si impegna a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessidi tutte le apparecchiature ai sensi dell’art. 1512 c.c., ivi compresi i dispositivi ausiliari, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo. La garanzia è comprensivacopre ogni ipotesi di malfunzionamento del dispositivo. Nei corso dei 36 mesi di garanzia, quindiil Fornitore si impegna: ▪ a eliminare a regola d’arte, senza alcun compenso, tutti i difetti di mano d’operafunzionamento, oneri di trasferta ed prestando gratuitamente ogni attività a tal fine necessaria a garantire il ripristino (es. attività di riparazioni, sostituzioni, tarature e correttiva via dicendo), e provvedendo alle sostituzioni del perfetto funzionamentocaso con pezzi originali e nuovi di fabbrica, compresa la sostituzione dei pezzi ivi comprese le parti di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia (meccaniche, elettriche ed elettroniche); ▪ a sostituire integralmente il Fornitore dovràdispositivo, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare qualora la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiestanon fosse sufficiente a ripristinare e garantire la piena efficienza del medesimo. Qualora il Fornitore non provvedesse entro adempia a tali obblighi, l’Istituto si riserva il termine sopra indicatodiritto di affidare le relative prestazioni ad altri operatori, Coni Servizi potrà spedire in danno del Fornitore, e di mettere a carico di quest’ultimo la spesa all’uopo sostenuta, rivalendosi sia su eventuali crediti del Fornitore, che sulla cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto. L’Istituto, in deroga al disposto di cui all’art. 1512 c.c., 1° comma, dovrà denunciare al Fornitore gli articoli contestati con spese il difetto di trasporto a carico dello stessofunzionamento entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. Nell’ipotesi L’azione si prescrive in cui al precedente 6 (sei) mesi dalla scoperta medesima, ai sensi dell’art. 1512 c.c., 1° comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato prestare gli interventi di cui sopra entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della chiamata da parte del Centro medico-legale presso cui è operante l’ecografo. In caso di superamento del suddetto termine, l’INPS procederà all’applicazione delle penali secondo le misure indicate nell’articolo successivo, rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggiore danno. Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione sul posto, il termine di riconsegna degli apparecchi ritirati e rimessi in efficienza sarà stabilito di concerto con il Centro medico- legale interessato. Qualora tale termine dovesse superare i 30 (trenta) giorni, il Fornitore avrà l’obbligo di mettere a disposizione dell’Istituto e quindi del Centro medico-legale interessato, gratuitamente e per il tempo occorrente per la riparazione, degli apparecchi sostitutivi corredati dei relativi dispositivi, che siano in perfetto stato di funzionamento e dispongano di caratteristiche tecniche e prestazionali identiche o superiori a quelle possedute dalle apparecchiature sostituite. Il Fornitore dovrà comunicare all’Istituto, al momento dell’aggiudicazione, l’elenco dei centri di assistenza cui i Centri medico-legali delle Direzioni Provinciali destinatarie potranno rivolgere le richieste di intervento. In tale elenco dovranno figurare i recapiti dei centri di assistenza tecnica diretta ed indenne Coni Servizi indiretta, completi di nominativi e di numeri di telefono e di fax di riferimento per la gestione delle richieste di intervento. Per i centri di assistenza tecnica indiretta il Fornitore si impegna altresì a garantire il livello di servizio prescritto nel presente Capitolato anche a fronte di eventuali cessazioni dei contratti di licenza. I centri di assistenza indicati dal Fornitore dovranno garantire la ricezione della richiesta di intervento dalle ore 9.00 alle 18.00 dei giorni lavorativi, per tutto il periodo di validità della garanzia. La richiesta formalizzata via fax sarà preceduta da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti un contatto telefonico da brevetto ed oggetto della fornituraparte del referente del Centro medico-legale.

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Samples: servizi2.inps.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo offre una garanzia su prodotti forniti a partire dalla data di garantire consegna, a Coni Servizi spese del Fornitore, e si impegna a riparare o sostituire gratuitamente e a condizioni di porto franco, in base al suo solo giudizio, eventuali parti che presentino difetto riconducibili alla produzione o a scarsa qualità. Tali difetti devono essere segnalati con lettera raccomandata o PEC, entro 8 giorni dalla scoperta di vizi o difetti riscontrati. La garanzia copre esclusivamente le parti che risultassero difettose per cause imputabili a responsabilità del Fornitore e comprende la sostituzione o la riparazione della parte difettosa. Le parti che il perfetto funzionamento Fornitore riconoscerà difettose saranno rese franco lo stabilimento del Cliente. Le parti sostituite diventano proprietà del Fornitore. Ciò fatto, eventuali responsabilità successive per danni diretti o indiretti sono escluse e la presente garanzia non potrà essere invocata nel caso in cui guasti, interruzioni ecc. derivino da non-conformità con le istruzioni operative e di tutto quanto fornitomanutenzione fornite dal Fornitore, es. dalla gestione scorretta del prodotto, di lavori preparatori, opere di posa e applicazioni irregolari. Per la componentistica fornitura da terzi (componenti elettrici, meccanici ed elettromeccanici di commercio) valgono le condizioni di garanzia che possono esercitarsi nei confronti dei rispettivi costruttori. Dalla presente garanzia restano escluse le parti danneggiate durante il trasporto e la movimentazione, nonché quelle soggette a normale usura e\o deperimento per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa agenti atmosferici ed ambientali. Le riparazioni eseguite in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivogaranzia non interrompono il periodo di garanzia. Tutte le indicazioni di peso sono approssimative e non costituiscono impegni vincolanti per il Fornitore. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente sollevato da qualsiasi benestare o controllo preliminare conseguenza e responsabilità dopo termine scadenza garanzia e non è consentita nessuna azione di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino rivendicazione nei confronti del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagatoFornitore. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi non risponde di danni risultanti da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.modifiche o riparazioni

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Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo garantisce che i beni o i servizi forniti (1) sono conformi al relativo Ordine di garantire acquisto, e alle eventuali specifiche, ai disegni, alle descrizioni o ai campioni forniti o specificati dall’Acquirente; (2) sono conformi allo stato dell’arte, di qualità soddisfacente, di buon materiale e lavorazione, esenti da difetti; (3) rappresentano i più recenti progressi in termini di ingegneria e tecnologia; (4) saranno idonei e sufficienti per lo scopo previsto, inclusa, in via non limitativa, l’idoneità a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornitogestire la capacità prevista, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (5) sono conformi a tutte le leggi e regolamenti (ove prevista)applicabile) e all’uso previsto nel luogo d’uso previsto, senza alcun onere aggiuntivoincluso quanto previsto dell’OSHA, ove attuabile nella giurisdizione applicabile; e (6) riportano tutte i marchi, i contrassegni e sono dotati delle certificazioni richieste per tale uso nel luogo d’uso previsto. Inoltre, il Fornitore assicura la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo di 15 anni dopo l’acquisto. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ passibile e responsabile di rimborso e risarcimento completo di costi ragionevoli (incluse sanzioni e danni) connesi a garantireprodotti o servizi difettosi, indipendentemente non idonei o non conformi. Il Fornitore accetta espressamente di manlevare e tenere indenne l’Acquirente da e contro qualsiasi rivendicazione, perdita, costo di compensazione, danno incidentale, speciale e consequenziale, e dalle spese di indennizzo risultanti da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizievento inclusi tutti i costi legali e gli oneri del rappresentante legale, che le attrezzature fornite siano esenti dovessero risultare dalla fornitura di prodotti difettosi o scaturire da vizi palesi od occulti, prestazione di origine o servizi viziati. Il termine di fabbricazione, garanzia è di 36 mesi e inizia a decorrere con fornitura dei beni/merce e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire caso di mezzi di produzione con la loro presa in consegna. Ove non diversamente concordato per iscritto, il Fornitore garantisce oltre tale periodo di 36 mesi che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste i beni forniti sono stati progettati e idonei per tutto il periodo ciclo produttivo previsti. I termini e le condizioni della presente sezione 8 resteranno validi anche dopo la cessazione o la scadenza di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraqualsiasi relazione contrattuale tra le parti.

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Samples: www.draexlmaier.com

Garanzia. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura ed esclusi ulteriori diritti, SHS sarà responsabile per difetti di qualità e garantirà limitatamente quanto di seguito descritto. Tutte le parti riconosciute difettose, a seguito di apposita verifica, come risultato di circostanze precedenti il trasferimento del rischio verranno, previa autorizzazione di SHS, restituite entro i successivi 30 giorni franco domicilio SHS ed a sola discrezione di SHS, riparate o sostituite con una parte priva di difetti. Dalla presente garanzia sono escluse le parti soggette ad usura. Se il reclamo inerente il difetto è giustificato, SHS sopporterà – nella misura in cui verrà provata la fondatezza del reclamo – il costo della parte di ricambio. Il Fornitore assume l'obbligo Cliente dovrà concedere a SHS, dal momento in cui le saranno consegnate le parti ritenute difettose, il tempo e l’opportunità di garantire effettuare la riparazione o la consegna sostitutiva: in caso contrario SHS non sarà responsabile delle conseguenze. Il Cliente, previo consenso scritto di SHS, avrà il diritto di emendare in proprio i difetti o fare provvedere a Coni Servizi tale operazione da parte di terzi in quei casi urgenti in cui si verifica un pericolo per la sicurezza operativa e per evitare ulteriori danni, e di chiedere poi il perfetto funzionamento risarcimento dei costi sostenuti a SHS. Ciò vale anche per i casi in cui SHS causasse ritardi ingiustificati nell’emendamento del difetto. Nel caso che il Cliente o terzi eseguano riparazioni non qualificate e/o non autorizzate, SHS non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi conseguenza di tutto quanto fornitotali riparazioni. Il Cliente avrà diritto a recedere dal contratto, entro l’ambito delle disposizioni di legge, solo se SHS, tenendo conto di casi eccezionali, lascerà trascorrere un periodo di tempo ragionevole per 24 mesi decorrenti la riparazione e la consegna sostitutiva conseguenti a un difetto di qualità, senza rimediare alla situazione, o se SHS si rifiuta di emendare il difetto o l’emendamento è fallito. Se il difetto è di modesta entità, il Cliente avrà solamente diritto a una proporzionale riduzione del prezzo di acquisto. SHS non potrà inoltre essere ritenuta responsabile per eventuali difetti del prodotto conseguenti ai seguenti motivi: utilizzo o magazzinaggio inadeguato o non corretto da parte del Cliente, installazione errata da parte del Cliente o di terzi, tentativi non autorizzati di riparazione e modifica, usura ordinaria , gestione erronea o negligente, effetti chimici, elettrici e simili indipendenti dalla volontà di SHS, nonché nei casi di errato utilizzo ed utilizzo non previsto e non conforme alle disposizioni dei manuali SHS per gli utenti e dei fogli di catalogo. La garanzia sarà inoltre invalidata se il Cliente o terzi modificheranno il comando e/o il software senza il preventivo consenso di SHS e senza altra giustificazione (ingiustificato ritardo di SHS nell’emendare i difetti), anche se il vizio si verifica in una parte rimasta invariata. Ogni e qualsiasi reclamo risultante da difetti dell’oggetto della fornitura decadrà se non denunciato per iscritto, entro 8 giorni dalla consegna o dal manifestarsi del vizio e la relativa azione si prescriverà per legge dopo 12 mesi dalla posa consegna. Il Cliente, in opera caso di reclami di cui sopra, verificatisi entro 12 mesi dalla consegna dei prodotti (ove prevista)e successivamente denunciati entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, non avrà la possibilità di esperire azioni di alcun genere prima di avere consegnato a SHS il prodotto oggetto di contestazione – nel termine perentorio di 30 giorni dalla denuncia del vizio - della verifica da parte di SHS e di aver ricevuto entro un termine ragionevole la risposta da SHS stessa. In casi di particolare urgenza, laddove il Cliente comunichi per iscritto la necessità di farsi sostituire immediatamente i pezzi ritenuti difettosi prima di restituirli a SHS, quest’ultima potrà provvedere ad inviare al Cliente i pezzi richiesti ma, in ogni caso, decorsi i 30 giorni dalla denuncia dei vizi senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantireaver ricevuto il reso, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare avrà diritto di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione fatturare al Cliente l’intero importo dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturasostituiti.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura 2018

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo Tutti i prodotti ELETTRICA 101 sono coperti da garanzia per un periodo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento un anno dalla data di tutto quanto fornitoconsegna, purché la denuncia sia fatta, per 24 mesi decorrenti raccomandata con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dalla consegna o dalla posa in opera data di scoperta dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, . Quando è applicabile la direttiva europea 1999/44/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2002 del 02/02/2002 e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto con d.lgs 206 del 2005 e successive modifiche) i termini sono quelli indicati nell'art. 5 della medesima direttiva. La garanzia copre l’eliminazione e/o rimozione dei difetti di funzionamento verificatisi durante il periodo di garanzia ee che sono da attribuirsi a errori di produzione o a materiali difettosi. Non sono coperti da garanzia i danni provocati da utilizzo improprio rispetto alle disposizioni di installazione, nel contempol’uso d’interazione con altre apparecchiature, a garantire il buon funzionamento disturbi sulla linea elettrica, disturbi di compatibilità elettromagnetica causati da altre apparecchiature, inosservanza del libretto di istruzioni, installazione effettuata in esercizio degli stessiimpianti elettrici non conformi alle normative vigenti, o quant’altro non dipenda da un difetto del quadro elettrico oggetto di garanzia. La garanzia è comprensivadecade quando sul quadro elettrico sono state eseguite modifiche, quindirispetto al progetto iniziale, non effettuate dal personale di mano d’operaELETTRICA 101 o interventi di manutenzione impropri eseguiti da personale non competente. La riparazione viene eseguita: • Con la fornitura dei soli materiali difettosi; • Senza alcun addebito per le riparazioni, oneri eseguite nell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del quadro elettrico (errore umano) e/o materiali difettosi; • Con addebito delle sole spese di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino per le riparazioni, eseguite al di fuori dell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitarequadro elettrico (errore umano) e/o materiali difettosi. Per i vizi e i difetti rilevati nel causati da materiali difettosi sono sostituiti solo questi ultimi senza addebito. La riparazione non determina né un allungamento né un reinizio del periodo di garanzia. I componenti sostituiti in garanzia diventano di proprietà di ELETTRICA 101 e saranno ritirati dal personale addetto. La riparazione è eseguita alle condizioni di garanzia solo con il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il reso del materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituradifettoso.

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Samples: www.elettrica101.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento materiale e/o fabbricazione per un periodo di tutto quanto fornito, per 24 18 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei data di marcatura riportata sui prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivostessi. Il Fornitore è tenuto Venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d’origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali costo di riprese, nel contempodi assistenza tecnica, di richiamo, ecc.). Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal Compratore al Venditore – a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessipena di decadenza – entro e non oltre 8 gg dalla data di ricevimento della merce; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dal Compratore al Venditore – sempre a pena di decadenza- entro 8 gg dalla relativa scoperta. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a negligenza del Compratore e/o ad impiego dei prodotti non conforme alle prescrizioni tecniche, ad errata progettazione o fabbricazione dell’apparecchio nel periodo di garanzia il Fornitore dovràquale sono installati, ad errata manutenzione operata da personale non autorizzato, a proprie spesepulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ritirare gli articoli segnalati ad errato magazzinaggio, movimentazione e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso trasporto, ad uso improprio od incauto dell’apparecchio utilizzatore, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e produzione da parte del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraVenditore.

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Samples: www.zoppasindustries.com

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, Non deve essere inferiore ad anni 2 (due) sia per 24 mesi decorrenti dalla consegna le ambulanze sia per le apparecchiature e/o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occultisanitarie fornite, di origine tipo manutentivo e assicurativo totale. Durante il periodo di garanzia, sull’automezzo e sulle apparecchiature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o di fabbricazionestrutturali, la ditta aggiudicataria è impegnata a ritirare a proprie spese quanto fornito e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, nel contempo, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, negligenza dell’utilizzatore o a cause di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitareforza maggiore. Per i vizi gli automezzi e i difetti rilevati le apparecchiature oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l’effettuazione totale della manutenzione ( riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva ) senza nessun onere da parte dell’ASL 7, dovendosi considerare questo servizio conglobato nel prezzo d'offerta. Il servizio di manutenzione degli automezzi e delle apparecchiature nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestadeve intendersi un servizio di manutenzione “Full – Risk tutto compreso”. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovràmancato intervento, a proprie speseovvero di interventi eccedenti le tempistiche sotto specificate, effettuare saranno applicate le seguenti penali: In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 126 ore solari ( o condizioni più favorevoli ), sarà applicata la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicatopenale del 5% (cinque per cento), Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e computata sul 10% del maggior prezzo valore di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituradel bene per ogni 126 ore o frazione di ritardo; se il ritardo eccede le 126 ore o frazione successive la penale sarà rapportata al 7% per ogni 126 ore o frazione.

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Samples: Contratto Quinquennale Di Manutenzione Apparecchiature Per

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a L’Aggiudicatario dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata minima di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della verifica di conformità, con le modalità ed i livelli di servizio indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell’apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed essere ogni attività necessaria a garantire per il ripristino funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. Considerato che la qualità della fornitura dipende dalla sua affidabilità nel tempo e che l’assistenza post vendita, la riduzione nei costi di funzionamento o, in altri termini il miglioramento del perfetto funzionamentoTCO (Total Cost of Ownership), compresa la sostituzione dei pezzi sono tutti parametri che rendono economicamente più vantaggioso l’acquisto, in sede di ricambio offerta, i concorrenti possono proporre una durata maggiore del servizio di assistenza in garanzia, senza oneri aggiuntivi al costo della fornitura, che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo sarà premiato con un punteggio tecnico come da Disciplinare di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiestagara. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicatoconcorrente risulti aggiudicatario definitivo, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese la durata dell’assistenza in garanzia delle apparecchiature dovrà essere garantita per la durata complessiva dell’offerta. Il servizio si intende comprensivo di trasporto a carico dello tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso. Nell’ipotesi Il servizio dovrà essere garantito per tutte le apparecchiature e le componenti hardware offerte, e al firmware delle apparecchiature. L’Aggiudicatario dovrà quindi fornire gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia. A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l’eventuale reinstallazione del sistema operativo avverrà solo se quest’ultimo verrà messo a disposizione dalla Stazione appaltante al tecnico, al momento dell’intervento di ripristino del guasto relativo all’intervento. L’acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuato tramite un servizio di Call Center, e potrà essere richiesto anche mediante e- mail. Il servizio di gestione in garanzia dovrà rispettare i livelli di servizio riguardanti: Parametro Tempo di intervento Metrica Unitaria Valore di soglia 1 gg lavorativo dalla richiesta di intervento Modalità di misura Descrizione: Il tempo di risposta è calcolato dal momento dell’apertura della chiamata al Call Center, al momento in cui il Tecnico adibito all’intervento si presenta presso l’utente stesso ovvero contatta l’utente per concordare le modalità di ripristino della piena funzionalità del sistema. Nel caso sia necessario un intervento on site la richiesta dovrà essere processata dall’Aggiudicatario che, verificata la disponibilità dei tecnici con skills adeguati nella zona competente e la disponibilità delle scorte per l’intervento richiesto attiverà l’intervento del Tecnico. L’orario di arrivo al precedente commasito di installazione dell’apparecchiatura e le generalità del Tecnico designato per l’intervento saranno comunicate telefonicamente all’utente. Alla fine dell’intervento, Coni Servizi si riserva il Tecnico compila e firma il “Verbale di Intervento in garanzia”; tale rapporto è controfirmato e timbrato dalla Stazione appaltante contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito. Parametro Tempo impiegato per la facoltà risoluzione dell’inconveniente e la ripresa dell’operatività del server Metrica Unitaria Valore di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.soglia 5 gg lavorativi dall’inizio dell’intervento

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Samples: www.urp.cnr.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo prodotto è coperto da una garanzia legale di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti a partire dalla data di consegna (d. lgs 24/2002) all’acquirente di Antano Group s.r.l. (Dir. CE 1999/44) e contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Nel periodo di garanzia viene assicurata la manutenzione del dispositivo completamente a carico della ditta pro- duttrice qualora venga accertato che si tratti di un difetto di fabbricazione. La garanzia non copre le parti soggette ad usura per la loro natura e destinazione (es: batterie, ruote etc.) La garanzia non copre: • Danni derivati da un utilizzo non conforme o dalla posa diverso da quanto specificato nel presente manuale • Danni derivati da errato montaggio effettuato dal cliente • Danni derivati da modifiche, riparazioni o manomissioni effettuate da personale non autorizzato • Danni derivati dal trasporto • Le spese di trasporto ed imballaggio per eventuali spedizioni del prodotto in opera garanzia sono acarico del rivenditore o delproduttore. La garanzia non dà in nessun caso diritto a risarcimento di danni. I pezzi di ricambio sono disponibili per 5 anni. Nel caso in cui il cliente rilevi problematiche del prodotto, dovrà informare immediatamente il rivenditore autorizzato, fornendo indicazioni precise in merito alla difettosità rilevata a fronte dei prodotti (ove prevista)dati riportati sulla targa dati apposta sull’ausilio, senza alcun onere aggiuntivocompilando l’apposito modulo di segnalazione difetti/guasti. Il Fornitore è tenuto cliente, dopo accordi con il rivenditore autorizzato, provvederà a spedire l’ausilio per la riparazione in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto garanzia. Durante il periodo di garanzia el’intervento tecnico avverrà presso il produttore che esaminerà, nel contempoinoltre, a garantire se il buon funzionamento in esercizio degli stessiproblema tecnico deriva da un difetto di fabbricazione oppure da altre cause. Il presente manuale deve essere conservato dal proprietario ed accompagnare l’apparecchio per l’esercizio della garanzia. La garanzia è comprensiva, quindi, decorre dalla data di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.consegna

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Samples: ferrerodoc.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo Al momento della stipula del contratto, a garanzia dell’esatta osservanza di garantire tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore è obbligato a Coni Servizi il perfetto funzionamento costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fatta salva la possibilità di tutto quanto fornitoapplicare le riduzioni di cui all’articolo 97, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa. La fidejussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta di XXXX SpA entro 15 giorni dovrà in opera dei prodotti (ove prevista)ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, AMES SpA, senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto bisogno di messa in particolare: ▪ a garantiremora, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizipuò dichiarare l’aggiudicazione decaduta, che incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull’Appaltatore per le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, spese e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessii maggiori danni sostenuti dalla società. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino ha validità temporale pari alla durata del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi contratto e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spesecomunque, ritirare gli articoli segnalati avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di AMES SpA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestacontroversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovràdecadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza che comporti la risoluzione del contratto, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico anche nel corso dell’esecuzione dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà AMES SpA ha diritto di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e danni. Resta salvo per AMES SpA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. Ai sensi del maggior prezzo comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito; l’importo residuo permane fino alla data di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraemissione del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: amesvenezia.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo Venditore fornisce all’Aquirente unicamente una garanzia meccanica delle sue macchine per la durata di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 12 mesi decorrenti dalla consegna ‘’ex-works’’ (art. 12 CGV). Le parti sostituite in garanzia non estenderanno la durata della garanzia stessa. La Garanzia dei componenti e dei semi-assemblati che non sono costruiti dal Venditore è limitata alla garanzia relativa del sub-fornitore. La Garanzia Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx S.r.l. copre unicamente, a scelta del Venditore, la sostituzione o la riparazione, a cura e spese del Venditore e presso il suo stabilimento, di tutte le parti che verranno riconosciute difettose dal nostro servizio tecnico a causa di un errore di progettazione od esecuzione. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà effettuata “ex works”. Il Venditore provvederà alla sostituzione o riparazione nel tempo che sarà concordato tra le parti e avrà facoltà di richiedere all’Acquirente la restituzione dei pezzi sostituiti. Il Venditore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le sue macchine in modo da soddisfare tale Garanzia. Per beneficiare della Garanzia, il Cliente deve avvisare il Venditore per iscritto di qualsiasi difetto entro 8 (otto) giorni solari dalla posa in opera dei scoperta, includendo la fattura d’acquisto. I prodotti dovranno pervenire presso lo stabilimento di Bareggio (ove previstaMI), senza alcun onere aggiuntivoo in luogo diversamente concordato, in porto franco entro i termini di Garanzia. Il Fornitore La Garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura. La Garanzia decade o non opera nei seguenti casi: - installazione non in conformità alle normative vigenti ed alle regole; - assoggettamento a sovraccarichi oltre i limiti di targa e montaggio non corretto; - se la macchina è tenuto stata riparata, smontata o manomessa da personale non autorizzato per iscritto dal Venditore - negligenza, trattamento trascurato, eccessivo sfruttamento dei dispositivi; - errata o carente manutenzione o errate manovre del personale dell’Acquirente o dell’utilizzatore; - mancata interruzione dell’uso del macchinario in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare presenza di problemi tecnici o controllo preliminare sbalzi di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine tensione elettrica o di fabbricazionetemperatura e/o pressione di esercizio; - utilizzo della macchina per scopi o servizi diversi da quelli per cui la macchina è stata commissionata; - se le apparecchiature sono state compromesse a seguito del contatto con fluidi abrasivi e corrosivi ed in ogni caso non compatibili coi materiali impiegati nella costruzione; - deterioramento o danni derivanti dal trasporto a cura dell’Acquirente; - guasti derivanti da applicazioni non previste dalle specifiche tecniche; - se il magazzinaggio della merce fuori dello stabilimento del Venditore non si conforma alle raccomandazioni del Venditore o alle attuali pratiche standard; - se lo smontaggio delle apparecchiature od altri tipi di interventi venissero fatti senza l’espresso consenso scritto del Venditore, od effettuati da persone non autorizzate per iscritto del Venditore - se le parti originali venissero sostituite con parti di altra origine senza autorizzazione e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizipreventivo consenso scritto del Venditore per tale sostituzione; ▪ a garantire - per ogni altra causa non direttamente imputabile al Venditore. La Garanzia non copre le spese che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste dovessero emergere dallo smontaggio, dal montaggio, dal trasporto e dalla movimentazione delle macchine. La sostituzione di una o più parti, per tutto qualsiasi ragione, non estende il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestagaranzia. In caso di intervento effettuabile difetti di costruzione o errori di lavorazione in loco il Fornitore dovràGaranzia, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto l’onere della prova è sempre a carico dello stessodell’Acquirente. Nell’ipotesi I materiali di costruzione proposti sono da intendersi come raccomandazioni soggette in cui al precedente commaogni caso a verifica e ad accettazione dell’Acquirente; quindi l’Acquirente si assume ogni responsabilità. Le raccomandazioni, Coni Servizi si riserva basate sull’esperienza del Venditore e le migliori informazioni disponibili e dovutamente comunicate dall’Acquirente, non garantiscono contro l’usura e la facoltà corrosione chimica. L’Acquirente non può richiamare i termini di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione garanzia per spostare o cancellare i pagamenti. Le clausole di risarcimento dei danni eventualmente subiti questo articolo sono la sola espressione degli obblighi del Venditore rispetto alle garanzie che coprono la merce e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturale parti o i servizi erogati.

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Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire Calamit garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, stabilito nel contratto e che le attrezzature fornite siano sono esenti da vizi palesi od occultiche potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono espressamente destinati. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili a Calamit . La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 24 mesi (dalla data di fatturazione) per i magneti permanenti o per gli assemblati magnetici, di origine 12 mesi per i prodotti meccanici e di 6 mesi per quelli elettrici o elettronici, il tutto per un utilizzo lavorativo giornaliero di 8 ore. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Calamit , non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Calamit e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o di fabbricazione, funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla scoperta del difetto e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto comunque non oltre il periodo di garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a Calamit in base alle istruzioni e con le modalità fornite dalla stessa, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia ese non consente ogni ragionevole controllo richiesto da Calamit o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, nel contempoCalamit , a garantire il buon funzionamento sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b)fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in esercizio degli stessifavore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi . In tali casi Calamit potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di Calamit saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Calamit , le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e i difetti rilevati nel periodo conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di garanzia il Fornitore dovràCalamit comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore l’Acquirente non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione avanzare altre richieste di risarcimento dei del danno e in nessun caso Calamit potrà essere ritenuto responsabile per danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagatoindiretti o consequenziali. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.Art. 11 Risarcimento danni

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Garanzia. L’apparecchiatura fornita deve essere priva di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire fornire solo Apparecchiatura nuova di fabbrica. Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole il Fornitore è tenuto a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornitogarantire, con la formula “full risk”, l’impianto oggetto del presente contratto per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla consegna o data del collaudo. La copertura totale comprende la manutenzione e l’assistenza tecnica on- center e on site, nonché l’intervento risolutivo. Nell’ambito dell’assistenza full-risk debbono essere assicurate le seguenti prestazioni: - interventi di manutenzione periodica previste dalla posa normativa di riferimento e dalla ditta costruttrice; - interventi a chiamata in opera numero illimitato; - sostituzione di tutte le parti difettose, ad eccezione del tubo radiogeno e delle “parti escluse” (da elencarsi separatamente) con parti originali; - eventuale aggiornamento software compatibile con l’hardware e relativa formazione del personale per le nuove versioni; - rilascio delle certificazioni di conformità alle normative vigenti con cadenza annuale ove le norme non prevedano tempi più brevi; - tempi di intervento e riparazione entro 48 ore dalla chiamata ad esclusione dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivogiorni festivi; - ripristino della funzionalità della apparecchiatura nel più breve tempo possibile. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ dovrà riparare tempestivamente ed a garantireproprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare privo di Coni Serviziidonea motivazione, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, comporterà l’applicazione della penale di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per cui all’art. 11 del presente Capitolato. Per tutto il periodo di garanzia edovranno essere assicurati i tempi di intervento e riparazione entro 48 ore dalla chiamata, nel contempoad esclusione dei giorni festivi. In ogni caso, a garantire sia durante il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia che di contratto di manutenzione il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraad assicurare la funzionalità dell’apparecchiatura nel più breve tempo possibile garantendo la continuità del servizio.

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Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo In assenza di garantire altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a Coni Servizi decorrere con il perfetto funzionamento ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens Energy, il termine di tutto quanto fornitogaranzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo. Per le parti della fornitura che sono state oggetto di sostituzio- ne o riparazione, il termine di garanzia è di 6 mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivoun momento precedente. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo termine di garanzia e, nel contempo, a garantire scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il buon funzionamento in esercizio degli stessiricevimento/collaudo. La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens Energy oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a Sie- mens Energy il difetto dando a quest'ultima la possibilità di eli- minarlo. Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens Energy per iscritto, co- munque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens Energy provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante riparazione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difet- tose, queste ultime diventano di proprietà di Siemens Energy. I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens Energy. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens Energy, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e soggiorno nonché i costi per l’installazione e la rimozione delle parti difettose, sono a carico del cliente. Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è comprensivafornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in par- te, quindiil cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazio- ne da parte di Siemens Energy. Ove tale riparazione non rie- sca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'adeguata riduzio- ne del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di mano d’operarecedere dal contratto. Siemens Energy può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso. Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, oneri co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di trasferta ed ogni attività necessaria materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens Energy, lavori di costruzione o montaggio non ese- guiti da Siemens Energy, nonché per altre ragioni di cui Sie- mens Energy non debba rispondere. Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a garantire costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il ripristino del perfetto funzionamentocliente non possa più svolgere compiti importanti, compresa la sostituzione dei pezzi critici dal punto di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi vista tempo- rale, Siemens Energy cercherà una soluzione alternativa pur- ché ciò sia possibile entro tempi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestacosti ragionevoli. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovràperdita o danneggiamento di dati e/o di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati og- getto di backup. Per forniture di subappaltatori, a proprie spesecome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicatostampanti, Coni Servizi potrà spedire ecc., Siemens Energy cede al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento clien- te i relativi diritti nei confronti dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturasubfornitori.

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Samples: assets.siemens-energy.com

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire Venditore garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna stabilito nell’ordine o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, nell’offerta e che le attrezzature fornite siano sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono espressamente destinati, fermo restando che il venditore tratta esclusivamente materiali c.d. naturali e pertanto soggetti a variazioni di tonalità e di stonalizzazione per come presenti in natura, garantendo per la fornitura il c.d. taglio del prodotto “casuale”. Diversi tagli, che dovessero essere richiesti dal cliente, dovranno risultare da specifica clausola scritta e comporteranno un aumento del prezzo. Analogamente, il venditore fornirà il prodotto lavorato con lo spessore ed il calibro secondo la vigente Normativa Europea CE: diverse misure dovranno risultare da specifica clausola scritta ed anche queste influiranno sull’aumento del prezzo della fornitura. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili al Venditore. La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi nel caso di cliente esercente attività d’impresa e di 24 mesi per il cliente consumatore finale. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati, anche in conformità di eventuali schede tecniche o prescrizioni fornite dal Venditore. La suddetta garanzia è inoltre operativa nel caso non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi od occultiper iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di origine eventuali difetti occulti e/o di fabbricazione, funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla scoperta del difetto e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto comunque non oltre il periodo di garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto al Venditore, presso la sede legale, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia ese non consente ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, nel contempoil Venditore, a garantire sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi. In tali casi il buon funzionamento Venditore potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica del Venditore saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in esercizio degli stessicui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità del Venditore, le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovràconformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore l’Acquirente non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione avanzare altre richieste di risarcimento dei del danno e in nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraindiretti o consequenziali.

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Samples: www.fuda.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo Per quanto riguarda la fornitura e messa a dimora comprensiva di garantire manutenzione, l’impresa aggiudicataria si impegna a Coni Servizi il perfetto funzionamento fornire garanzia di tutto quanto fornitoattecchimento del 100% per tutte le piante fornite e messe a dimora. L’attecchimento si intende avvenuto quando, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa al termine del periodo di durata della manutenzione, le piante si presentino sane e in opera buono stato vegetativo. Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura – bagnamenti – diserbi - sistemazione dei prodotti (ove previstapali tutori – sistemazione del bacino di piantamento – eventuali fertirrigazioni - controllo delle patologie), senza alcun onere aggiuntivosarà a completo carico della ditta appaltatrice e andrà realizzata secondo quanto indicato nel capitolato tecnico prestazionale. Il Fornitore L’aggiudicatario è tenuto in particolare: ▪ a garantiresostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare sia al termine della seconda stagione vegetativa per un massimo di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi 2 sostituzioni per pianta od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le albero con piante aventi caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessiidentiche. La garanzia è comprensivadovrà intendersi totalmente a cura della ditta fornitrice, quindila quale dovrà rendersi direttamente garante del materiale fornito senza che ne derivi alcun onere a carico dell’ ARS. La garanzia sarà così articolata nelle seguenti fasi: - garanzia relativa esclusivamente alla fornitura e messa a dimora con riferimento unicamente a patologie o vizi non riscontrabili immediatamente all’atto della consegna, ma che dovessero insorgere prima del verbale di mano d’operaaccertamento e collaudo della consegna di cui all’art. 10 e danni subiti nel corso dell’espianto, oneri del trasporto o dello scarico; in tal caso l’aggiudicatario dovrà sostituire la fornitura con altra identica o diversa, ma di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire pari importo se accettata dall’ARS, entro il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio termine che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel sarà insindacabilmente fissato dall’Amministrazione; - garanzia relativa al periodo di garanzia il Fornitore dovràmanutenzione, con riferimento alle piante che non risultano attecchite al termine di ogni stagione vegetativa successiva alla messa a dimora (30 settembre 2016, 30 settembre 2017) al momento della redazione del verbale di accertamento dell’attecchimento di cui all’art. 10. In caso di morte o di grave insufficienza vegetativa dei soggetti, l’affidatario dovrà provvedere a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa alla loro sostituzione con piante con caratteristiche identiche alla fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraoriginaria.

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Samples: www.ars.sicilia.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di L’appaltatore dovrà garantire la migliore rispondenza all’uso cui le vetture, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere destinate. L’appaltatore si impegna pertanto a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna rimuovere ed a risolvere in modo stabile e duraturo tutte le anomalie e/o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, deficienze accertate e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto denunciate durante il periodo di garanzia e ne risponderà sino a quando non saranno stati eliminati in via definitiva con il relativo addebito dei periodi di fermo macchina. In tale situazione, il termine del periodo di garanzia, limitatamente agli organi affetti dagli inconvenienti stessi, si intenderà prorogato fino alla loro totale eliminazione. Parimenti, qualora inconvenienti e/o malfunzionamenti determinassero il fermo del veicolo interessato, nel contempoqualunque sia il componente in avaria, il periodo di garanzia si intenderà prorogato di un numero di giornate corrispondente al mancato utilizzo del veicolo, senza alcuna franchigia. L’appaltatore potrà avere accesso al Sistema Informativo della Manutenzione dell’esercente per la verifica di quanto segnalato. Analogamente, ci si riserva il diritto di avvalersi nei confronti del Fornitore per i danni subiti a garantire il buon funzionamento seguito di fermi macchina dovuti a malfunzionamenti o guasti sui veicoli, secondo quanto previsto dal Codice Civile. Il periodo di garanzia che avrà durata biennale decorrerà dalla data effettiva dell’immissione in esercizio degli stessiservizio di ciascuna carrozza. La garanzia è comprensivasarà considerata scaduta al termine di tale periodo, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire fatta salva la soluzione dei problemi ancora pendenti. Durante il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovràgaranzia, l’appaltatore è tenuto ad intervenire, a proprie propria cura e spese, ritirare gli articoli segnalati direttamente oppure attraverso un proprio concessionario segnalato in sede di Offerta, per l’eliminazione di tutte le anomalie e/o malfunzionamenti evidenziati, esclusi quelli derivanti da normale usura dei componenti o addebitabili all’uso improprio dei mezzi da parte del personale dell’Esercente. La garanzia si intende resa presso le strutture dell’Esercente. L’eventuale trasporto e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso recupero del mezzo al Concessionario o officina autorizzata del Fornitore avverrà a cura dello stesso, ovvero comporterà l’addebito di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiestatutte le spese di trasferimento necessarie. Qualora il Fornitore non provvedesse le anomalie od i malfunzionamenti derivino da problematiche di costruzione comuni a tutti i veicoli della fornitura, l’appaltatore si impegna ad apportare le modifiche su tutti i veicoli nel più breve tempo possibile, anche attraverso la ricerca delle soluzioni con le strutture di progettazione del costruttore. L’appaltatore si impegna ad attuare gli interventi in garanzia entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese massimo di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato2 giornate lavorative. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturasupero di tale periodo comporterà l’applicazione delle penali indicate in precedenza.

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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera L’aggiudicatario assicura la rispondenza dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le beni alle caratteristiche tecniche richieste indicate nel presente capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi per tutto la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. Per quanto riguarda altresì i ricambi a disponibilità garantita “MT – Magazzino Terzi”, elencati nella tabella 1 all’art. 3.3 del presente capitolato, tale periodo è incrementato a 36 (trentasei) mesi. Durante il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia fornitore è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovràpertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Il fornitore è tenuto a adempiere tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di Actv con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti non conformi, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi. A garanzia di tali obblighi Actv potrà applicare le penalità secondo gli articoli segnalati importi e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestale modalità di cui all’art. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà9. Actv si riserverà, a proprie spesepropria discrezione, effettuare di richiedere all’aggiudicatario, prima dell’avvio della fornitura, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti, con eventuale estensione a favore di Actv, anche ai sensi del DPR 224 del 24/05/88, con un massimale pari almeno a € 1.000.000,00 esteso a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive. Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al “fermo veicolo”, provocati dall’uso dei ricambi forniti. Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente capitolato e dalle vigenti norme in materia. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea. L’aggiudicatario garantisce la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese piena disponibilità dei diritti di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento proprietà industriale dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed beni oggetto della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti corrispondono alle esigenze di Actv e che per la loro progettazione, configurazione e realizzazione sono state accuratamente applicate le specifiche indicate in capitolato e le regole dell’arte, impiegando tecniche e metodologie di controllo in linea con le conoscenze più aggiornate. Inoltre garantisce che i beni rispettano tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore.

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Samples: actv.avmspa.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo La Ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi e difetti di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento, prevista dall’art. 1490 cc e seguenti del Codice Civile, per mancanza di qualità promesse p essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cc), nonché la garanzia per buon funzionamento di tutto quanto fornito, (art. 1512 cc) per 24 mesi decorrenti a partire dalla consegna data di collaudo tecnico positivo. L’accettazione delle forniture da parte dell’Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l’Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali di cui alla lettera di invito o dalla posa in opera altra documentazione del singolo Appalto Specifico . La Ditta garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti, assicurando la piena conformità delle apparecchiature alla legislazione ed alla normativa vigenti a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e qualità. La Ditta garantisce che le apparecchiature fornite siano prive da difetti dovuti ad errata progettazione o fabbricazione, a vizi di materiali impiegati e che possiedono tutte le caratteristiche indicate in offerta. Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento delle attrezzature fornite, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. L’Azienda Sanitaria avrà il diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo tecnico positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (ove previstacomprensive o meno dei dispositivi opzionali), senza alcun onere aggiuntivobisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantirenon potrà sottrarsi alla sua responsabilità, indipendentemente se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da qualsiasi benestare un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o controllo preliminare difetto di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti produzione) o da vizi palesi od occulti, di origine o fatto proprio della Azienda Sanitaria. Il difetto di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche richieste minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per tutto il periodo iscritto, entro un termine di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, decadenza di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta. In caso scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituramigliorative offerte.

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Samples: start.toscana.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo Viene richiesto un periodo minimo di garantire a Coni Servizi garanzia full risk di 24 mesi, decorrente dal rilascio del Verbale di Collaudo di Accettazione, durante il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivoquale dovranno essere soddisfatte le condizioni sotto descritte. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il E’ facoltà delle Ditte partecipanti offrire estensione del periodo di garanzia e/o servizi migliorativi oltre quanto richiesto. L’estensione del periodo di garanzia proposto e/o le condizioni migliorative proposte saranno oggetto di valutazione, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, nelle modalità descritte nell’apposito paragrafo relativo ai criteri ed ai parametri di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitareaggiudicazione. Per i vizi e i difetti rilevati sistemi offerti la Ditta dovrà, fornire nel periodo di garanzia un’assistenza tecnica di tipo full- risk onnicomprensiva nulla escluso per manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza e funzionali periodiche necessari (almeno annuali) per assicurare il Fornitore dovràmantenimento dei sistemi al massimo dell’efficienza e sicurezza secondo le specifiche del costruttore e coerentemente alla normative vigenti. La ditta dovrà inoltre dichiarare di poter garantire almeno i seguenti servizi (i termini indicati sono da intendersi massimi e possono essere ridotti in sede di offerta tecnica): • tempo di inizio intervento tecnico entro quanto dichiarato in offerta, a proprie spesee comunque entro un massimo di 48 ore solari (escluso sabato, ritirare gli articoli segnalati domenica e riproporre la relativa fornitura festivi) dal ricevimento della richiesta (es. ricezione fax o mail). Il conteggio del tempo di inizio intervento potrà essere eventualmente interrotto dalla comunicazione da parte della ditta al referente dell’U.O. della possibilità e dell’orario di consegna di un “muletto” in grado di assicurare analoga funzionalità clinica e con medesime caratteristiche tecniche dello strumento ritirato. Il mancato rispetto delle tempistiche dichiarate comporterà l’applicazione delle penali previste. • tempi di rimessa in servizio: tempo di rimessa in servizio dell’attrezzatura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso quanto dichiarato in offerta, e comunque entro massimo 72 ore solari (escluso sabato, domenica e festivi) dal ricevimento della chiamata di intervento effettuabile in loco inviata anche a mezzo fax, incluso i casi ove sia necessario reperire pezzi di ricambio. Per eventuali deroghe sui tempi, anche se concordate con il Fornitore dovràreparto, incluso i casi di avaria parziale del sistema o parte di esso, la ditta dovrà ricevere formale autorizzazione dall'ufficio preposto del relativo ambito territoriale, pena l’applicazione delle penali previste. Si precisa che il conteggio dei giorni solari di fermo tecnico dovuti a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi guasto partirà dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese chiamata di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagatointervento. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi mancato rispetto delle tempistiche dichiarate comporterà l’applicazione delle penali previste. • manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza e controlli di qualità: la ditta dovrà garantire l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi costruttore, l’effettuazione con periodicità almeno annuale delle verifiche di sicurezza e materiali coperti da brevetto ed oggetto della forniturasulla base di una pianificazione concordata dall'ufficio preposto del relativo ambito territoriale;la mancata effettuazione dei controlli periodici necessarie, comporterà l’applicazione delle penali previste.

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Samples: amministrazionetrasparente.auslromagna.it

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera L’aggiudicatario assicura la rispondenza dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le beni alle caratteristiche tecniche richieste indicate nel presente capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi per tutto la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. Per quanto riguarda altresì i ricambi a disponibilità garantita“MT-Magazzino Terzi ”, elencati nella suesposta tabella 1) e definiti all’art. 3.3 del presente capitolato, tale periodo è Durante il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia fornitore è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovràpertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Il fornitore è tenuto a adempiere tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di Actv con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti non conformi, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi. A garanzia di tali obblighi Actv potrà applicare le penalità secondo gli articoli segnalati importi e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestale modalità di cui all’art. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà9. Actv si riserverà, a proprie spesepropria discrezione, effettuare di richiedere all’aggiudicatario, prima dell’avvio della fornitura, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti, con eventuale estensione a favore di Actv, anche ai sensi del DPR 224 del 24/05/88, con un massimale pari almeno a € 1.000.000,00 esteso a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive. Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al “fermo veicolo”, provocati dall’uso dei ricambi forniti. Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente capitolato e dalle vigenti norme in materia. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea. L’aggiudicatario garantisce la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese piena disponibilità dei diritti di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento proprietà industriale dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed beni oggetto della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti corrispondono alle esigenze di Actv e che per la loro progettazione, configurazione e realizzazione sono state accuratamente applicate le specifiche indicate in capitolato e le regole dell’arte, impiegando tecniche e metodologie di controllo in linea con le conoscenze più aggiornate. Inoltre garantisce che i beni rispettano tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Garanzia. Il Fornitore assume l'obbligo ThermoKey concede una garanzia generica per i difetti di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento fabbricazione per i suoi prodotti, della durata di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna data della fattura. La garanzia consiste e si limita alla riparazione o dalla posa in opera sostituzione del componente o dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di Coni Servizisingoli pezzi difettosi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire impediscano il buon funzionamento in esercizio degli stessidel prodotto e sempre che si tratti di difetti esistenti sin dall’origine. La garanzia è comprensivanon copre i difetti o i danni causati durante il trasporto o dal Cliente a seguito di negligenza nell’uso o manomissione del prodotto procurata direttamente o indirettamente, quindiovvero causati da riparazioni, sostituzione di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati da ThermoKey, da imperizia tecnica, ovvero da qualsivoglia circostanza indipendentemente da atti o fatti di ThermoKey. Ove sia applicabile la garanzia, rimangono a carico del Cliente le spese di mano d’opera, oneri viaggio e trasferta del personale che interverrà presso la sede del Cliente o nel luogo di trasferta ed ogni attività necessaria installazione del prodotto. Il Cliente è tenuto ad indicare tempestivamente a garantire ThermoKey il ripristino luogo ove la riparazione deve essere effettuata e tutte le indicazioni tecniche (quali modello e matricola del perfetto funzionamentoprodotto, compresa tempi richiesti per l’intervento, schema dell’impianto in cui il prodotto è inserito, anomalia segnalata, indirizzo completo, telefono e fax, ditta e persone referenti) nonché le autorizzazioni necessarie per ridurre al minimo i tempi di intervento e facilitare l’individuazione e la sostituzione dei pezzi risoluzione dell’inconveniente. Il Cliente, a pena di ricambio che dovesse necessitare. Per decadenza dalla stessa garanzia, deve denunciare a ThermoKey i vizi e o i difetti rilevati nel periodo eventualmente riscontrati, entro 8 giorni dal loro verificarsi e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla data della fattura. La garanzia decade se il Cliente non osserva le condizioni di garanzia il Fornitore dovràpagamento ovvero se i guasti lamentati risultano originati da fatti del Cliente stesso, a proprie speseda suoi dipendenti o da terze persone. Le merci, ritirare gli articoli segnalati prodotte da ThermoKey, sono conformi alle leggi vigenti in Italia. Il Cliente dovrà accertarsi che le merci siano conformi alle leggi del Paese di destinazione delle stesse e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiestadovrà informare tempestivamente e, comunque, prima della spedizione della merce, ThermoKey delle eventuali modifiche da introdursi. In tal caso ThermoKey sarà libera di intervento effettuabile in loco rifiutare l’ordine o di addebitare il Fornitore dovràmaggior costo. Qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti per eventi successivi alla consegna, ivi compresi eventuali danni a proprie spesepersone o a cose (anche quando tali cose siano parti od elementi accessori alla macchina), effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a sarà ad esclusivo carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagatoCliente. Il Fornitore si impegna a tenere sollevato risarcimento per danni diretti ed indenne Coni Servizi da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornituraindiretti non potrà mai superare il doppio del prezzo del bene venduto.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura