Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.
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Samples: Prestito Personale, Prestito Finalizzato, Prestito Finalizzato
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede 7.1 Ciascuna parte garantisce:
(i) di avere la rappresentanza legale della società in nome della quale sottoscrive il presente Contratto o di essere munito di apposita procura a tal fine e di rispettare integralmente gli obblighi derivanti dallo stesso;
(ii) che la sottoscrizione e il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Contratto non violano né rappresentano una situazione di conflitto rispetto alle disposizioni di eventuali distinti contratti e/o accordi di cui è parte;
(iii) che le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico proprie generalità fornite all’altra parte non sono false o fraudolente; e
(iv) che si impegna a seguito rispettare la normativa e le eventuali disposizioni amministrative vigenti, così come eventuali ordini dell’autorità giudiziaria, in relazione al presente Contratto.
7.2 Sarce garantisce le sottoindicate professionalità:
(i) Consulente di Infortunio Direzione/Consulente di progetto Diplomato o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito laureato di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialietà non inferiore ai 40 anni con più di 10 anni di esperienza lavorativa e più di 5 anni di esperienza in posizione di consulente.
(ii) Consulente / Capo Progetto Diplomato o laureato con più di 5 anni di esperienza lavorativa sulla materia oggetto della prestazione.
(iii) Esperto di prodotto / Analista Diplomato o laureato con più di 2 anni di esperienza lavorativa sui prodotti o sulla materia oggetto della prestazione.
(iv) Sistemista senior / Network Engineer Diplomato o laureato con più di 5 anni di esperienza lavorativa sui prodotti oggetto della prestazione.
7.3 Salvo per ciò che è espressamente stabilito dal presente Contratto, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: tutte le garanzie operano e le condizioni, esplicite o implicite, previste dalle leggi, da regolamenti o altra fonte (comprese a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: titolo esemplificativo tutte le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito implicite di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali qualità soddisfacente e di ogni altra adeguatezza per uno scopo specifico) sono escluse nella misura massima consentita dalla legge. Nessuna garanzia viene concessa relativamente ai risultati che il Cliente può ottenere attraverso l’uso dei Servizi.
7.4 Nessun tipo di garanzia è prevista per attività senza carattere che dipendano da prerequisiti non gestibili dal servizio Sarce come la corretta funzionalità di professionalità attinente al tempo liberoapparecchiature Hardware e/o di applicazioni Software, alla vita servizi di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia Terze Parti non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti coinvolte direttamente da ingestione Sarce oppure da attività realizzate o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § realizzare da parte del Cliente stesso.
7.5 Fanno fede inoltre, solamente gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero impegni scritti (non come pilota o membro dell’equipaggioverbali) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico e accettati dalla Direzione Generale di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciSarce.
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Samples: Servizi Sarce, Servizi Sarce
Garanzie. L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\ fideiussione bancaria n. .................................... prestata dalla compagnia assicuratrice " - Agenzia di ...... (...) -\ Banca ……………………. – Sede di ……………….., da ……………. intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di € …..…, nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio. Si dà altresì atto che l’appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con ………………………………. al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del con il massimale unico di €. 10.000.000,00 ( euro diecimilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell’appalto del servizio. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito committente ha inoltre il diritto di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativovalersi della cauzione, nei limiti ed alle condizioni di polizzadell'importo massimo garantito, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato completamento dei servizi, nel caso di guerra (dichiarata o non dichiarata) risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per un periodo massimo provvedere al pagamento di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel territorio termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della Repubblica Italianastessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge. L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, della Repubblica di San Marino 1668 e della Città 1669 del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicicodice civile.
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Samples: Contratto Appalto Servizi Socio Sanitari, Contratto Appalto Servizi Socio Sanitari
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede I massimali e limiti previsti per le seguenti garanziegaranzie sottoelencate si intendono, salvo dove diversamente indicato, per anno e nucleo.
A) Intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, effettuato in regime di ricovero in Istituto di cura, Day Hospital o ambulatorio: § Intervento chirurgico a seguito - onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di Infortunio sala operatoria ed i materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate durante l’intervento; - assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o Malattia improvvisasostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per l’intervento chirurgico; § Diaria da gesso a seguito - rette di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialidegenza, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero con il limite giornaliero, limitatamente ai ricoveri in regime di Day Hospital, di € 150,00 per un massimo di 60 novanta (90) giorni; - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei centoventi (120) giorni all’anno. L’Aderenteprecedenti l’intervento chirurgico o il ricovero in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni; - esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei centoventi (120) giorni successivi alla data dell’intervento o della dimissione dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni; - prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al momento dell’adesione donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; - le spese relative agli interventi chirurgici finalizzati alla correzione di vizi di rifrazione (esempio: miopia, presbiopia, ipermetropia, astigmatismo) effettuati con le metodiche laser ed altro con il limite di € 500,00 per occhio; - vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell’Assicurato con il limite giornaliero di € 100,00 e per una durata non superiore al Programma Assicurativoricovero, ha facoltà con un massimo di scegliere tra 2 distinti Piani giorni trenta (30); - trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’istituto di Garanzie: § Piano cura e viceversa, col massimo di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente€ 1.300,00 per intervento o ricovero; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali - trasporto dell’Assicurato e di un eventuale accompagnatore all’estero e successivo ritorno, in treno o in aereo di linea (esclusa auto privata), col massimo di € 2.100,00 per intervento o ricovero. In caso di parto con taglio cesareo la Società rimborsa le seguenti spese comprese quelle per il neonato, fino a concorrenza del limite di € 5.000,00 per annualità assicurativa: - onorari dell’équipe medica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali utilizzati; - l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero, anche per il neonato; - le rette di degenza fino al limite giornaliero di € 150,00; - trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’istituto di cura e viceversa, col massimo di € 1.300,00 per intervento o ricovero. In caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all’estero, l’assicurazione è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di € 2.000,00. La Società per degenze superiori a venti (20) giorni in via continuativa, computabili dal primo giorno del ricovero, corrisponde, dopo la dimissione dall'istituto di cura, un'indennità di € 100,00 per ogni altra attività senza carattere giorno di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi convalescenza in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali cui l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o è stato in grado di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) svolgere la propria attività lavorativa. Tale indennità viene corrisposta per un periodo pari alla durata del ricovero con un massimo di 14 quaranta (40) giorni.
B) Ricovero in istituto di cura od in regime di Day Hospital, o prestazioni in regime ambulatoriale che non comporti intervento chirurgico per: - assistenza medica ed infermieristica, cure trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital; - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei centoventi (120) giorni dall’inizio precedenti il ricovero in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni; - rette di degenza, con il limite giornaliero, limitatamente ai ricoveri in regime di Day Hospital, di € 150,00 per un massimo di novanta (90) giorni; - esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei centoventi (120) giorni successivi alla dimissione dal ricovero purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni; - vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell’Assicurato con il limite giornaliero di € 100,00 e per una durata non superiore al ricovero, con un massimo di giorni trenta (30); - trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’istituto di cura e viceversa, col massimo di € 1.300,00 per ricovero. - trasporto dell’Assicurato e di un eventuale accompagnatore all’estero e successivo ritorno, in treno o in aereo di linea (esclusa auto privata), col massimo di € 2.100,00 per intervento o ricovero. In caso di decesso durante il ricovero avvenuto all’estero, l’assicurazione è estesa al rimborso delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio spese per il rimpatrio della Repubblica Italiana in un paese salma fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica un massimo di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici€ 2.000,00.
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Samples: Insurance Agreement
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie4.1 L’Utente dichiara e garantisce che ha familiarità con il BTC e ne comprende la natura, gli usi ed i relativi rischi. In particolare, l’Utente comprende e accetta che: § Intervento chirurgico a seguito (i) il BTC non è al momento disciplinato da alcun quadro normativo europeo specifico ed è dunque soggetto ad un rischio legale; (ii) data la sua natura decentralizzata e la mancanza di Infortunio o Malattia improvvisaun quadro normativo, il valore del BTC non è assicurato da nessuna persona giuridica ma solo dal mercato; § Diaria (iii) il valore del Contratto può essere influenzato da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialimolti fattori non controllati da SWAG, tra i quali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuomero titolo esemplificativo: le fluttuazioni del prezzo di mercato del BTC, obsolescenza dell’hardware; (iv) le transazioni in BTC sono irreversibili: se i BTC sono inviati a persone o indirizzi sbagliati, potrebbe non essere possibile annullare la transazione; (v) se l’Utente dovesse perdere o dimenticare il PIN o la password del proprio Account, i BTC in esso custoditi potrebbero essere definitivamente perduti e non più disponibili all’Utente.
4.2 L’Utente dichiara e garantisce di essere il legittimo ed unico proprietario del denaro che viene depositato sull’Account.
4.3 L’Utente prende atto che il BTC è una moneta virtuale alternativa, idonea a estinguere i debiti pecuniari solo previo accordo espresso con la parte che accetta i BTC in pagamento. Conseguentemente, l’Utente dichiara che non avrà nulla a che pretendere da SWAG e/o da società incaricate da SWAG in caso di eventuali controversie insorte con terzi che contestino il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie contratte dall’Utente medesimo e/o da suoi aventi causa. L’Utente dichiara altresì di manlevare SWAG e/o le società incaricate da SWAG da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per il mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie contratte.
4.4 L’Utente prende atto che il BTC non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Conseguentemente, l’Utente dà atto di non avere nulla a pretendere da SWAG e/o da società incaricate da SWAG nelle ipotesi in cui lo stesso subisca pregiudizi, di qualsivoglia natura, derivanti da transazioni errate, furti, e/o qualsivoglia altro evento contemplato dalla direttiva 2007/64/CE.
4.5 L’Utente prende atto che l’andamento dei prezzi del BTC è variabile e dichiara di non avere nulla a pretendere da SWAG e/o da società incaricate da SWAG per le eventuali perdite o per qualsivoglia altro pregiudizio subiti a causa dell’andamento dei prezzi del BTC.
4.6 L’Utente dichiara di manlevare SWAG e/o le società incaricate da SWAG da qualsivoglia responsabilità e/o pretesa di terzi derivanti da un utilizzo illegale ovvero comunque improprio dei BTC da parte dell’Utente medesimo e/o di suoi aventi causa.
4.7 L’Utente è responsabile del versamento alle autorità fiscali competenti di tutte le tasse che si applicano alle transazioni processate attraverso i Servizi SWAG.
4.8 SWAG non garantisce che l'accesso al Sito, ai Servizi o ai materiali in esso contenuti sarà continuo, ininterrotto, tempestivo o privo di errori né fornisce garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano circa l'accuratezza, l'ordine, la tempestività o la completezza dei dati storici sui prezzi delle valute digitali disponibili sul sito. SWAG adotterà ogni ragionevole sforzo per garantire che le richieste di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali addebiti e di ogni altra attività senza carattere accrediti riguardanti conti bancari, carte di professionalità attinente credito e di debito siano elaborate in modo tempestivo, ma il tempo necessario per completare l'elaborazione dipende da fattori esterni e non soggetti al tempo liberocontrollo di SWAG.
4.9 Il Sito potrebbe contenere informazioni incomplete o non attuali e i suoi contenuti potrebbero anche includere imprecisioni tecniche o errori tipografici. E’ responsabilità dell’Utente verificare tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse. I collegamenti a siti di terze parti non sono controllati da SWAG. L’Utente riconosce e accetta che SWAG non è responsabile per informazioni, alla vita contenuti o servizi di relazione terzi accessibili o alla ricreazionecollegati al Sito.
4.10 I software messi a disposizione e presenti sul sito sono di proprietà esclusiva di SWAG e sono protetti dalle leggi internazionali sul copyright e dalla normativa interna a garanzia dei diritti di proprietà intellettuale. Sono compresi I marchi registrati e i loghi contenuti sul sito sono di proprietà di SWAG ed è severamente vietato qualsiasi utilizzo, copia o riproduzione degli stessi in garanzia anche: § l'asfissia mancanza di previa autorizzazione scritta di SWAG. SWAG concede all’Utente una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile, soggetta ai termini del presente Accordo, per accedere e utilizzare il Sito e i relativi contenuti. L’Utente provvederà, a proprie cure e spese, a dotare i propri computer/dispositivi del software di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione base necessario al regolare funzionamento dei Servizi e a configurare correttamente il proprio hardware. L’Utente non è abilitato a utilizzare, salvare, copiare, riprodurre, pubblicare, trasferire, distribuire i contenuti del sito (messaggi, testi, immagini, video, codici, software), duplicare, pubblicare o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o modificare il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charterSito, i voli straordinari gestiti suoi servizi e/o parte di essi, pubblicarli nel web o utilizzarli in una qualunque altra forma, a qualunque altro scopo di natura pubblica o commerciale, se non previo consenso scritto e preventivo di SWAG. All’Utente non è consentito installare il software su un server o altro dispositivo di rete né renderlo disponibile attraverso qualsiasi altra modalità, anche in favore di terzi (sublicenza, assegnazione, affitto, noleggio, trasferimento, duplicazione della licenza), forzare il sistema di accesso e di sicurezza, tradurre, decodificare, decompilare, disassemblare, modificare, creare opere derivate sul codice sorgente. L’Utente non è pertanto autorizzato ad usare tecnologie spider, robot o altri meccanismi automatizzati per accedere al sito e/o ai prodotti offerti attraverso il medesimo, e/o a rimuovere o modificare informazioni relative al copyright, ai marchi registrati o informazioni pubblicate sul sito.
4.11 Nel caso di licenze fornite da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi terzi fornitori per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato tramite di guerra (dichiarata o non dichiarata) SWAG, l’Utente dà atto di aver preso visione dei termini e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per un periodo massimo proprio uso personale. L’Utente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. L’Utente dichiara di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra l’Utente ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica il titolare dei diritti di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati copyright sulle stesse con esclusione di incoscienza che non siano causati dall’uso qualsiasi responsabilità di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciSWAG.
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Samples: Terms and Conditions
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede A garanzia della corretta e puntuale esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Ditta costituisce e consegna al Comune all’atto della sottoscrizione della presente convenzione ed in conformità a quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Cadoneghe, polizza assicurativa di primaria compagnia, per un importo pari al 115% del presunto costo delle opere di cui agli artt. 7, 8 e 11, calcolato sulla base del progetto delle suddette opere, quale risultante dal computo metrico estimativo, redatto in conformità al vigente “Regolamento per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione”, in particolare all’art. 4. La polizza deve prevedere espressamente la clausola che impone al fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla stessa e di rimanere obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, con la rinuncia espressa ad avvalersi dell’art. 1957 del codice civile al beneficio della preventiva escussione dei debitori principali. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il Comune è autorizzato a disporre della fideiussione rilasciata nel modo più ampio e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti che il Comune dovrà fare. A titolo esemplificativo, il Comune potrà provvedere all’escussione della fideiussione nel caso di:
a) mancata ultimazione di tutte le seguenti garanzieopere entro i tempi stabiliti dalla presente convenzione; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera o, in assenza di tale determinazione, dal Comune, sulla base dei prezzi unitari vigenti al momento della redazione del progetto di completamento;
b) non collaudabilità di tutte le opere realizzate: § Intervento chirurgico in tal caso la fideiussione verrà escussa a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria inottemperanza da gesso a seguito parte dell’attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudabili, quantificato secondo le modalità di Infortuniocui al precedente punto a);
c) esecuzione delle opere di messa in sicurezza ed eliminazione di pregiudizi alla pubblica incolumità, qualora la Ditta una volta messa in mora non provveda nei tempi assegnati. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiLa polizza fideiussoria di cui al presente articolo sarà svincolata solo dopo il trasferimento del possesso delle aree e delle opere di cui al comma 2 dell’articolo 19. L’ammontare della polizza di cui al presente articolo potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione allo stato di avanzamento delle opere, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per fino ad un massimo di 60 giorni all’annodel 70%, previo assenso del Comune. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano Rimane fermo che lo svincolo totale della garanzia prestata potrà avvenire solo a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicicollaudo definitivo.
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Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico La Ditta garantirà i veicoli forniti da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore. I veicoli saranno garantiti per un periodo di almeno 24 mesi a seguito partire dalla data di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria presa in carico da gesso a seguito parte dell’Ente assegnatario, e, se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data di Infortunioverifica e controllo da parte del centro assistenza autorizzato del telaio (messa in strada), che dovrà essere gratuita. Le estensioni previste in offerta saranno valutate in accordo ai criteri di aggiudicazione, purché prive di esclusioni motivate con condizioni di impiego del mezzo, da considerarsi normali per un veicolo di soccorso, e senza oneri aggiuntivi per manutenzioni programmate. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero offerte saranno complessive per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti l’intero veicolo allestito ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuatiarticolate in: - su aeromobili autotelaio di imprese/aziende base: motore, trasmissione e organi accessori (generale), presa di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeriforza, autotelaio di base: verniciatura e corrosione; - su aeromobili allestimento autopiattaforma: piattaforma, impianto idraulico completo (pompa, tubazioni, etc.), organi meccanici vari e linea di aeroclubs; trasmissione potenza, impianti elettrici, dispositivi di comando e sicurezza, fissaggi delle strutture e allestimento antincendio, verniciatura, trattamenti superficiali e corrosione. Indipendentemente dalle garanzie offerte: - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra fissaggi tra autotelaio, controtelaio, e struttura allestimento (dichiarata o non dichiaratafurgonatura) dovranno essere garantiti per un periodo massimo non inferiore a 48 mesi; - le sigillature della furgonatura, dovranno essere realizzate con materiali di 14 giorni dall’inizio delle ostilitàelevata elasticità, se aspetto estetico, sicurezza, garantiti nel tempo e dovranno essere garantite per almeno 48 mesi. La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed in i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più vicino alla sede dell’Ente assegnatario; Qualora i lavori richiesti prevedano l’intervento tecnico presso altra sede, i veicoli saranno trasferiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria. Qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori normalmente previsto dal territorio costruttore dell’autotelaio o della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono piattaforma, dovrà essere fornita una dichiarazione dello stesso costruttore che confermi le garanzie così come offerte. La ditta aggiudicataria rimane comunque esclusi dalla la sola responsabile e referente nei confronti dell’Unione dei VVF Volontari acquirente per la garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italianatotale di tutti i componenti del veicolo compresi telaio, della Repubblica di San Marino allestimento autopiattaforma, subcomponenti e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicisublavorazioni.
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Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede Fornitore garantisce che i Beni consegnati saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Ferme le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunioaltre previsioni normative, il Programma AssicurativoFornitore è responsabile nei confronti del Gruppo Tea ai sensi degli artt. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1497 c.c. (mancanza di qualità). Il ricevimento della merce al punto di resa non esonerano il Fornitore dalla garanzia per vizi o la mancanza di qualità che dovessero manifestarsi entro i 12 (dodici) mesi successivi alla consegna. I Beni oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora:
(a) non risultino conformi a quanto prescritto nelle specifiche tecniche allegate agli Ordini e/o dai Contratti, nei limiti ed alle condizioni oppure
(b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore,
(c) non siano idonei all’uso per cui il Gruppo Tea intendeva utilizzarli. Nel caso in cui i Beni consegnati dovessero rivelarsi difettosi il Gruppo Tea avrà diritto di polizzachiedere la sostituzione o la riparazione dei beni non conformi e/o difettosi, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo liberoe, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli chartertal caso, i voli straordinari gestiti beni saranno:
(i) rispediti al Fornitore a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore;
(ii) sostituiti o riparati immediatamente con altri beni;
(iii) riconsegnati a costo, spese e rischio del Fornitore presso la sede del Gruppo Tea o dove altrimenti indicato da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi quest'ultima. I beni sostituiti o riparati saranno garantiti dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) Fornitore per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se 12 (dodici) mesi a partire dal giorno in cui la sostituzione o riparazione sia stata completata con successo ed in maniera soddisfacente; ovvero risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 16, salvo il risarcimento del danno. Nel caso in cui i beni dovessero rivelarsi solo in parte non conformi e/o difettosi, il Gruppo Tea avrà la facoltà di risolvere il Contratto anche con riferimento ai beni conformi e/o non difettosi. Il Fornitore garantisce che i servizi saranno prestati:
(a) in conformità a quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre previsto nel Contratto/Ordine e/o nelle Specifiche Tecniche;
(b) in conformità alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro;
(c) da personale debitamente qualificato e preparato, utilizzando la massima cura e diligenza e rispettando i più elevati livelli di qualità. Il Fornitore dichiara e garantisce di aver ottenuto tutte le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi per la fornitura dei beni e l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. Il Fornitore si trova fuori obbliga a tenere indenne e manlevato il Gruppo Tea da qualsiasi azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla violazione di tale garanzia. Il Fornitore garantisce che tutto il proprio personale impiegato nell’esecuzione del Contratto con il Gruppo Tea è, e sarà, in regola rispetto alla vigente normativa lavoristica, anti-infortunistica, previdenziale ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che sarà inquadrato e retribuito secondo i termini stabiliti dal territorio della Repubblica Italiana contratto di lavoro di volta in un paese fino ad allora volta vigente, stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria, sia in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa sede nazionale che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana– eventualmente – in sede integrativa. Se, della Repubblica e nella misura in cui i dipendenti del Fornitore svolgano attività presso i locali del Gruppo Tea, tali dipendenti saranno unicamente soggetti alle direttive e al potere direzionale e organizzativo del Fornitore e sarà sua responsabilità assicurarsi che i propri dipendenti rispettino tutte le regole relative all’accesso e all’utilizzo di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicitali locali.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Beni E Di Servizi
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico 1. La Banca si riserva di chiedere la costituzione di garanzie (reali o personali) per l'emissione della Carta. In tal caso l’efficacia del Contratto è subordinata alla valida costituzione delle garanzie richieste dalla Banca che saranno regolate mediante separato atto.
2. Se ai fini della emissione della Carta è stata costituita una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che il Cliente cessa di essere debitore della Banca.
3. Nel caso in cui la garanzia costituita per l'emissione della Carta divenga insufficiente, la Banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se il Cliente non ottempera tempestivamente alla richiesta della Banca, la Banca può ridurre il Fido proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal Contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.
a) di aver scelto di avvalersi consapevolmente della presente modalità di conclusione del contratto relativo alla Carta a seguito distanza informato del fatto che la modalità alternativa alla presente è la conclusione del contratto presso gli intermediari convenzionati o la richiesta della spedizione della modulistica contrattuale relativa alla Carta presso l’indirizzo postale del Cliente;
b) di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiessere consapevole dei rischi derivanti dalla fruizione dei servizi bancari, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali finanziari e di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi compresa la posta elettronica e la posta elettronica certificata), nonché dell’utilizzo della firma digitale così come anche rappresentati nell’apposita informativa della Banca sui rapporti a distanza;
c) di prendere atto che il ritiro/compilazione della presente richiesta e il ricevimento della stessa da parte della Banca non implicano accoglimento automatico della richiesta di emissione della Carta;
d) che tutte le scelte effettuate nel Sito mediante pulsante elettronico comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente, atti che potranno essere opposti dalla Banca in ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione sede;
e) che il proprio sistema informatico (personal computer o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento altro) permette la stampa o il congelamentosalvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca per tutta la durata del rapporto; § i colpi MODULO DI RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CREDITO CARTIMPRONTA INDIVIDUALE A SALDO FAC-SIMILE
f) di sole chiedere l'emissione della Carta di credito Cartimpronta nel proprio esclusivo interesse, senza nascondere diverse persone, e comunque per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati agire quindi in qualità di passeggero "consumatore" ai sensi del d.lgs. 6.9.2005, n. 206;
g) di non aver subito protesti e/o altri atti pregiudizievoli né condanne comportanti l’interdizione all’emissione di assegni o l’utilizzo di carte di credito, né di essere nominativo iscritto nell’archivio CAI;
h) di aver ricevuto sul sito web della Banca, prima della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, l'"Informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza", il Documento di Sintesi e copia del Contratto Cartimpronta e di averli acquisiti su supporto durevole (non come pilota stampandoli e/o membro dell’equipaggiosalvandoli in pdf) idoneo al recupero della copia integrale e conforme degli atti per tutta la durata del rapporto che si è interessati a concludere. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di essere informati/informati che tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa a Cartimpronta è comunque pubblicata e sempre disponibile sul sito web di Webank su velivoli supporto durevole (i.e. pdf);
i) che, prima di firmare la presente richiesta di emissione della carta di credito Xxxxxxxxxxxx, ha/hanno verificato la correttezza di tutti i dati e le dichiarazioni fornite, che conferma/confermano. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano, inoltre, che i dati, le dichiarazioni e le notizie forniti con la compilazione della richiesta di emissione della carta di credito Cartimpronta sono veritieri e si impegna/impegnano a comunicare ogni successiva variazione degli stessi;
j) di aver preso visione e di approvare specificatamente ed elicotteri espressamente le condizioni contrattuali sopra riportate e le condizioni economiche relative all'emissione della Carta e al suo utilizzo contenute nel Documento di sintesi che costituisce il frontespizio e parte integrante del presente contratto;
k) di autorizzare la Banca ad addebitare sul conto corrente indicato nel presente modulo o comunicato successivamente alla Banca quanto dovuto alla stessa in relazione alla concessione e all'utilizzo della carta;
l) di aver compilato il presente Xxxxxx, direttamente o con l’assistenza dell’operatore WeBank, effettuando consapevolmente le scelte nello stesso contenute;
m) il Titolare della Carta familiare dichiara di incaricare il Cliente, che firmando il Modulo di richiesta accetta l'incarico, di ricevere per suo conto e di trasmettergli le comunicazioni periodiche relative all'esecuzione del rapporto;
n) di essere informato che ha diritto di recedere, secondo le modalità indicate nell’art.7 delle Norme contrattuali che regolano il Servizio Cartimpronta, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del presente contratto, senza dover corrispondere alla Banca alcuna penalità e senza dover specificare il motivo.
o) di prendere atto che, in caso di accoglimento della presente richiesta da parte della Banca, il rapporto sarà regolato dal presente Xxxxxx di Xxxxxxxxx, dalle Norme contrattuali relative al servizio pubblico Cartimpronta di linee aeree regolarisopra riportate, compresi i voli chartersempre conoscibili per essere messe a disposizione, i voli straordinari gestiti da società nonché dal Documento di traffico aereo regolare Sintesi;
p) di voler ricevere le comunicazioni della Banca ad uno o più dei recapiti postali, telefonici, di posta elettronica, di PEC forniti nel presente Xxxxxx o a quelli successivamente comunicati alla Banca con le modalità previste nelle Condizioni Generali, tutti recapiti che il Cliente ritiene ugualmente validi ai fini della corretta e i voli tempestiva ricezione delle predette comunicazioni;
q) di assumere l’impegno di provvedere alla tempestiva consultazione dei recapiti e alla stampa o salvataggio su aeromobili supporto durevole (es. pdf, messaggi mail o PEC) delle comunicazioni della Banca. Al riguardo, il Cliente prende atto ed accetta che l’omessa sollecita interrogazione dei propri account mail e/o PEC e/o può arrecare pregiudizio a sé e a ai terzi (inclusa la Banca) al punto di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile per il volo da diporto quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza;
r) che l’eventuale invalidità o sportivo; § inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole delle Condizioni Webank non comporterà l'invalidità delle altre clausole ed il contratto con Webank che regola l’emissione e l’utilizzo della Carta sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione. Il Cliente, conferma nuovamente le dichiarazioni e le opzioni sopra scelte, e, con la firma del presente Xxxxxx, RICHIEDE alla Banca l'emissione di una Carta dichiarando di ACCETTARE INTEGRALMENTE E SENZA ALCUNA ECCEZIONE LE CONDIZIONI WEBANK, e precisamente le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi, le Norme contrattuali di sopra riportate e le altre condizioni previste nel presente Xxxxxx.
1° Firma di 4 Dichiara/dichiarano di AVER PRESO ATTO E DI ACCETTARE SPECIFICATAMENTI, anche ai sensi e per gli infortuni subiti durante lo stato effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, degli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo e dell'art. 126-sexies del TUB, le seguenti clausole: 2° Firma di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.4
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Samples: Credit Card Issuance Request
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzieGli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie di seguito elencate: § Intervento chirurgico a seguito - garanzia di Infortunio o Malattia improvvisabase di 24 mesi; § Diaria da gesso a seguito - garanzia di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali6 anni per la carrozzeria, inclusi anche, a condizione titolo esemplificativo e non esaustivo: verniciatura e trattamenti in genere; arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, sedile guida, cruscotto, volante, cappelliere eccetera; pavimento, compreso il rivestimento; porte passeggeri, finestrini e botole al tetto; vano batterie, bagagliere, sportelli e relativi meccanismi; rivestimenti esterni e coibentazioni; copertura e meccanismi di chiusura del gruppo bombole gas metano, se presente. - garanzia di 10 anni per corrosione passante e cedimenti strutturali (criccature, rotture, deformazioni e simili). Sono coperti da tale garanzia tutti gli elementi strutturali dell’autobus, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la struttura della ralla e l’ancoraggio della stessa alle due casse (se applicabile), la struttura di supporto del motore, la struttura degli archi porta eccetera. I periodi di garanzia decorrono dalla data di immatricolazione. La garanzia copre tutte le avarie, malfunzionamenti, guasti, carenze e vizi riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dell’autobus o delle sue parti. È in ogni caso a carico della Società l’onere di provare che l’Assicurato le anomalie riscontrate non rientrano nei termini di garanzia sopra esplicitati. Qualora nel periodo di garanzia fossero rilevati dall’AMTAB S.p.A. difetti o carenze nell’allestimento, anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie, la Società dovrà provvedere a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché, apportare tutte quelle modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati. Durante detto periodo di garanzia, quindi, la Società è tenuta ad intervenire assumendo a propria cura e spese l’eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, ogni onere dei materiali di ricambio, di consumo, compreso eventuali rifornimenti, e della manodopera occorrente. Gli interventi di messa a punto e/o di riparazione in garanzia su ciascun veicolo avranno luogo presso le strutture manutentive dell’Azienda nei giorni lavorativi e durante l’orario di lavoro con un presidio di personale di assistenza, previa dichiarazione liberatoria, oppure presso le officine della Società fornitrice con l’onere del ritiro e della riconsegna del veicolo a carico della Società fornitrice stessa. Inoltre, nel caso si rechi all’estero verificassero ripetuti inconvenienti su più particolari uguali montati sugli autobus la Società dovrà intervenire a propria cura e spese per eliminare, nel più breve tempo possibile, le cause delle avarie o degli inconvenienti manifestatisi. Gli interventi in garanzia che comportino fermi degli autobus superiori ai tre giorni daranno luogo ad uno spostamento del termine di scadenza della garanzia stessa di un periodo pari a quello durante il quale gli autobus non hanno potuto essere utilizzati a causa degli inconvenienti riscontrati. Qualora l’intervento, o la somma degli interventi, abbia comportato la non utilizzazione dei mezzi per un massimo di periodo superiore a 60 giorni all’anno. L’Aderentegiorni, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà della messa a disposizione dell’AMTAB degli autobus riparati inizierà a decorrere un nuovo definitivo periodo di scegliere tra 2 distinti Piani garanzia della durata di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari dodici mesi riferiti ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciparticolari oggetto dell'intervento.
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Samples: Contratto Di Affidamento
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede Fornitore si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e sulla solvibilità dello stesso sia prima della conclusione del Contratto che successivamente al perfezionamento del medesimo, nonché controlli sulla sussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Fornitore e – in conformità alla normativa di settore – di altri fornitori. Il Fornitore si riserva di richiedere la costituzione di una garanzia autonoma a prima richiesta (da rilasciarsi da Istituto di Credito o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Fornitore, la “Garanzia”), di un deposito cauzionale in denaro (il “Deposito”) o di altra garanzia equivalente accettata dal Fornitore qualora:
a) le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito verifiche sul merito creditizio del Cliente effettuate successivamente alla ricezione della Richiesta di Infortunio Fornitura diano esito negativo. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’accettazione della medesima al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero Deposito per un massimo importo pari alla stima di 60 quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito da prestarsi verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’accettazione della richiesta di fornitura. La Garanzia o il Deposito dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni all’anno. L’Aderentedalla richiesta del Fornitore; in mancanza, il Fornitore non darà seguito alla richiesta di fornitura e il Cliente continuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
b) al momento dell’adesione della richiesta di Xxxxxxxxx, e in base a quanto disposto dal TIMOE e dal TIMG, emergesse in capo al Programma AssicurativoCliente una condizione di morosità nei confronti di un altro fornitore. In tale ipotesi, ha il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’esecuzione della fornitura al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in mancanza il Fornitore si riserva di revocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3 e il Cliente continuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa;
c) il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia di energia elettrica o sia fornito dal fornitore di servizio di default gas. In tale ipotesi il Fornitore si riserva la facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani chiedere al Cliente la costituzione di Garanzie: § Piano una Garanzia o di Garanzie Individuo: le garanzie operano un Deposito di importo pari alla stima di due mensilità della fornitura di salvaguardia o default; tale somma serve a favore dell’Aderente; § Piano garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia o dal fornitore di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore default uscente, ai sensi dell’art. 13 del Nucleo FamiliareTIMOE e dell’art. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente 39bis del TIVG. L’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazioneCliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento La Garanzia o il congelamentoDeposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; § i colpi in mancanza il Fornitore si riserva il diritto di sole revocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dal Fornitore al Cliente, una volta trascorsi 3 (tre) mesi dall’uscita del Cliente dal Servizio di Salvaguardia o di calore; § gli infortuni derivanti da imperiziadefault, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute;
d) limitatamente ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza clienti che non siano causati dall’uso “microimprese” ai sensi dell’art. 18, co. 1, d.lgs. 206/2005, qualora successivamente al perfezionamento del Contratto sopravvengano circostanze che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente, tali da pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di stupefacentipagamento assunti dal Cliente medesimo e in ogni caso tali da pregiudicare la soddisfazione del credito del Cliente. In tale ipotesi, allucinogeni il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere la prestazione da parte del Cliente di Garanzia o alcoliciDeposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente unitamente alla richiesta di prestazione dei medesimi. Il Cliente dovrà provvedere alla prestazione di Garanzia o Deposito nei termini ragionevolmente indicati dal Fornitore. Resta inteso che: - qualora nel corso della fornitura la Garanzia o il Deposito siano escussi in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la Garanzia o il Deposito per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione e/o incameramento; - fatto salvo quanto previsto al paragrafo c), il Deposito verrà restituito dal Fornitore al Cliente in occasione dell’emissione della Fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. - senza pregiudizio per le facoltà del Fornitore ai sensi del presente Contratto e per gli obblighi di pagamento delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale effettivamente eseguite in base al Contratto, ove il Fornitore abbia richiesto al Cliente la prestazione di una Garanzia o di un Deposito, e il Cliente abbia manifestato la propria volontà di non versarlo, il Cliente che sia “microimpresa”, ai sensi dell’art. 18, co. 1, d.lgs. 206/2005 potrà recedere dal Contratto senza oneri e penali.
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Samples: Contratto Di Fornitura Energia Elettrica E Gas Naturale
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i)
2. La garanzia rilasciata copre tutte le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a seguito fronte dei quali è prevista l’applicazione di Infortunio penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva in favore della delle Amministrazioni Contraenti, i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i).
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito dell'attestazione di Infortunioregolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie sono valide senza limiti territorialidi cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a condizione che l’Assicurato semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 13 Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si rechi all’estero riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 13.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per un massimo effetto dell’applicazione di 60 penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni all’annolavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
13. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di Garanzie: § Piano dichiarare risolto il contratto di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore fornitura, fermo restando il risarcimento del Nucleo Familiaredanno.
14. Con riferimento alle In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate a seguito di Infortuniocui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Programma AssicurativoFornitore ha prestato cauzione definitiva i cui estremi sono riportati in premessa alla lettera i) .
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, nei limiti e comunque sino alla completa ed alle condizioni esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip procederà allo svincolo progressivo di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicipredette verifiche ispettive.
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Samples: Accordo Quadro Consip Per Noleggio Autovetture Senza Conducente
Garanzie. 1. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiVenditore garantisce, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, se quale disciplinata dall’art. 5 che precede:
(i) che i Prodotti sono privi di difetti di materiale o di lavorazione;
(ii) che i Prodotti sono conformi ai requisiti di cui alle specifiche contenute nella conferma d’ordine del Venditore ed espressamente convenuti come vincolanti tra le Parti;
2. Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, il Venditore non garantisce la conformità dei Prodotti alle normative eventualmente vigenti negli Stati Extra UE in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori cui il Compratore utilizzerà e/o commercializ- zerà i Prodotti.
3. Entro 24 mesi dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore e subordinatamente alla regolarità dei pagamenti ed alla presenta- zione di un reclamo da parte del Compratore secondo la clausola 9 che segue, il Venditore sostituirà o riparerà gratuitamente, escluse le spese di trasporto, i Prodotti risultanti difettosi.
4. La garanzia di cui al presente articolo non opera qualora la man- canza di conformità ovvero i difetti dei Prodotti siano imputabili ad una incorretta installazione e/o incorretto assemblaggio, ovvero ad impieghi diversi da quelli indicati dal territorio della Repubblica Italiana Venditore ed a cui il Prodotto è predestinato, ad una manutenzione difettosa, ad una conserva- zione o stoccaggio inadatti o alla normale usura, a informazioni false o incomplete fornite da Compratore, a modifiche dei Prodotti richieste dal Compratore e per tutte le azioni in un paese fino ad allora genere da parte del Compratore o di terzi sul Prodotto stesso.
5. L’unica garanzia prestata dal Venditore è quella prevista al presente articolo, che assorbe e sostituisce ogni altra garanzia contrattuale o legale per vizi o mancanza di qualità o di funzionamento. In particolare, in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni, inclusi quelli indiretti e/o per perdite di profitti che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italianail Comprato- re possa subire in conseguenza di difetti nei Prodotti quali, della Repubblica per esempio, la cancellazione di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati ordini da malessere parte di clienti, le penali per ritardate consegne, penalità o malore e dagli stati rimborsi di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciqualsiasi natura.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria Morte da gesso a seguito di Infortunioinfortunio Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamen- te alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida la somma assicurata ai suoi eredi legittimi in parti uguali. Le garanzie sono valide senza limiti territorialigiorno dell’infortunio anche se successivamen- entro due anni dal Se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa an- che il decesso del coniuge te alla scadenza contrattuale della polizza, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un la Società liquida un’indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata, con il massimo di 60 giorni all’anno€ 100.000,00. L’AderenteSono equiparati ai minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o a corsi universitari. • Invalidità permanente da infortunio entro due Se l’infortunio ha come conseguenza un’inva- lidità permanente che si manifesta anni dalla data di avvenimento dell’infortunio, al momento dell’adesione al Programma Assicurativoanche se successivamente alla scadenza con- trattuale della polizza, ha facoltà la Società corrisponde l’indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione delle menomazioni e alla tabella B per la percentuale di scegliere tra 2 distinti Piani invalidità da li- quidare. • Rimborso delle spese di Garanziecura da infortunio La Società effettua il rimborso delle spese so- stenute dall’assicurato in caso di ricovero pres- so un istituto di cura per: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio• uso della sala operatoria, il Programma Assicurativomateriale d’inter- vento, nei limiti le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero; • rette di degenza; • esami e gli accertamenti diagnostici; • trasporto con ambulanza dell’assicurato in un istituto di cura ed il ritorno a casa; • prestazioni medico-infermieristiche, i trat- tamenti fisioterapici e rieducativi, i farmaci, l’acquisto e/o il noleggio di apparecchi pro- tesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche; • tickets relativi alle condizioni prestazioni precedenti. E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE alla concorrenza della somma assicurata sul- fino Sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. La garanzia è prestata per ogni sinistro e la Scheda di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio Fornitore garantisce, sotto la sua responsabilità, che i particolari forniti siano conformi ai requisiti cogenti ap- plicabili, esenti da vizi, difetti e non conformità constatati in qualunque momento, prima o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortuniodopo l’uso in TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., nonché dopo la consegna ai Clienti della stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’annola immissione in commercio dei prodotti. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di InfortunioNel caso in cui il vizio, il Programma Assicurativodifetto o la non conformità vengano rile- vati nel periodo tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. del gruppo sul quale il particolare stesso è stato impiegato, nei limiti ed alle condizioni TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di: • respingere l’intero lotto di polizzafornitura, opera fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarci- mento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione); • respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali la selezione degli stessi, fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione); Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna dei prodotti al Cliente e l’uscita dei prodotti finiti dallo stabilimento di produ- zione del Cliente, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di: • addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica prestata da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al Cliente per la sostituzione dei prodotti di cui i componenti difettosi fanno parte, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni altra attività senza carattere altro danno; • addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti, fermo restando il diritto al risarcimento di professionalità attinente al tempo liberoogni altro danno; • Il Fornitore è responsabile della conformità ai requisiti cogenti applicabili, alla vita di relazione vizi, difetti o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non conformità di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni prodotto derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti lavorazioni di e/o materiale acquistato da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicisub Fornitori.
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore presente contratto può essere sottoscritto solo da soggetti che al momento dell’adesione siano Dipendenti del settore pubblico e, salvo le esclusioni indicate all’Art. 8 – Limitazioni, prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico ▪ Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D), ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio infortunio o Malattia improvvisamalattia (in seguito definita IPT); § Diaria da gesso ▪ Perdita Involontaria d’Impiego a seguito di Infortuniolicenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII); ▪ Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita RO). Si avvisa l’Assicurato che alla data di accettazione della domanda di pensionamento da parte dell’Ente previdenziale, o nel caso in cui, in corso di contratto, diventasse Lavoratore atipico, cesserà la copertura assicurativa dei rischi relativi alla Perdita Involontaria di Impiego e pertanto, da quel momento, l’Assicuratore garantirà unicamente le seguenti prestazioni assicurative: ▪ Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D), ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT); ▪ Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita RO). ▪ Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato, ▪ Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato; ▪ Prestazione in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato; ▪ Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita ITT). Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle eserciti la sua attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora membro dell’Unione Europea. La garanzia RO deve avvenire in pace; sono comunque esclusi una struttura ospedaliera dell’Unione Europea. La garanzia PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicilegge italiana.
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Samples: Assicurazione Danni
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzieTra la documentazione che l’aggiudicataria dovrà obbligatoriamente presentare per la stipula del contratto saranno richiesti: § Intervento chirurgico a seguito - la garanzia definitiva nelle modalità di Infortunio o Malattia improvvisacui all’art. 103 del Codice; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali- una polizza assicurativa, debitamente quietanzata, stipulata con una primaria Compagnia nazionale e valida per tutta la durata del contratto, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero copertura delle responsabilità derivanti dalla prestazione del servizio e di seguito specificate. La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per un massimo infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 60 giorni all’annopersone o di beni, tanto della società, quanto della Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L’AderenteLa società aggiudicataria dovrà, al momento dell’adesione al Programma Assicurativopertanto, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzieprovvedere alla copertura assicurativa: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano • a favore dell’Aderentedi tutte le figure professionali impiegate; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano • a favore di tutti i bambini ospiti del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate Micronido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate; • a seguito favore di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § tutti i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolariterzi, compresi i voli chartergenitori/accompagnatori, il personale comunque in servizio presso l’Amministrazione contraente e anche gli estranei all’Amministrazione contraente; • a favore dei beni della PCM. La società aggiudicataria, in caso di danni ai beni della PCM concessi in comodato d’uso gratuito, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Amministrazione addebitando all’appaltatore l’intero importo. Eventuali danni derivanti al personale, utenti e terzi causati dai beni della PCM concessi in comodato d’uso gratuito, resteranno a carico della società aggiudicataria qualora la stessa non abbia provveduto a dare una preventiva comunicazione scritta dell’eventuale pericolo. La polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a (€ 2.500.000,00) euro duemilionicinquecentomila/00 per ogni sinistro, con i voli straordinari gestiti limiti di (€ 2.000.000,00) euro duemilioni/00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali, e di (€ 500.000,00) euro cinquecentomila/00 per danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di beni, senza limitazioni di numero. Resta ferma l’intera responsabilità della società aggiudicataria anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati di cui sopra. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, sarà comunque onere dell’aggiudicatario medesimo adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da società responsabilità civile, secondo le prescrizioni di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili cui al presente punto. In deroga di autorità Civili e Militari durante servizio regolare quanto previsto all'art. 1901 del Codice civile, la polizza deve prevedere il differimento dei termini di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi mora per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra pagamento del premio per (dichiarata o non dichiarata30) per un periodo massimo di 14 trenta giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio dalla data della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio decorrenza della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicipolizza.
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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Micronido Aziendale
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a seguito fronte dei quali è prevista l’applicazione di Infortunio penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito dell'attestazione di Infortunioregolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie sono valide senza limiti territorialidi cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a condizione che l’Assicurato semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si rechi all’estero riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore>.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell’ultima fattura dell’ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per un massimo effetto dell’applicazione di 60 penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni all’annolavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
14. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di Garanzie: § Piano dichiarare risolto il contratto di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore fornitura, fermo restando il risarcimento del Nucleo Familiaredanno.
15. Con riferimento alle In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi forma scritta dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciConsip S.p.A.
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Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico Nei confronti del CLIENTE che nel periodo di fatturazione di riferimento raggiunga livelli di consumo che lo porterebbero a seguito superare i livelli di Infortunio credito prefissati del periodo, TRIBE ITALIA SRL potrà avanzare una richiesta di pagamento intermedia da effettuarsi entro la scadenza indicata, oppure concedere un innalzamento dei limiti di credito. In tali casi, in caso di mancato pagamento, TRIBE ITALIA SRL potrà sospendere, in ogni momento, la fornitura del Servizio, in tutto o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso in parte, anche senza ulteriore preavviso. TRIBE ITALIA SRL si riserva di applicare un costo di riattivazione del servizio pari a seguito di Infortunio25,00 Euro (iva esclusa). Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, TRIBE ITALIA SRL ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani chiedere al CLIENTE, in qualunque momento, l’accensione di Garanzieidonea fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta o un adeguamento della stessa oppure altra idonea garanzia nei seguenti casi: § Piano qualora l’utilizzo dei Servizi ecceda il valore medio del traffico sviluppato con riferimento al profilo prescelto; qualora il CLIENTE richieda variazioni relative ai Servizi ed alle modalità di Garanzie Individuo: pagamento prescelte tali da giustificare dette garanzie; qualora il CLIENTE sia irregolare nel pagamento dei corrispettivi dovuti; qualora la fideiussione bancaria e/o la garanzia già prestata, o parte di essa, sia stata escussa da TRIBE ITALIA SRL ai sensi del presente Contratto. TRIBE ITALIA SRL potrà sospendere il/i Servizio/i qualora il CLIENTE non adempia tempestivamente agli obblighi previsti dal presente articolo. Nell’eventualità che il/i Servizio/i venga sospeso, TRIBE ITALIA SRL, a sospensione effettuata, avviserà quanto prima il CLIENTE per verificarne la consapevolezza in merito al raggiungimento dei livelli di credito prefissati nel periodo interessato, ovvero in merito alla situazione di inadempimento. In caso di sospensione, il Servizio sarà riattivato successivamente all’emissione della fideiussione/garanzia, o all’adeguamento della fideiussione/garanzia già richiesta, o Nell’eventualità che il/i Servizio/i venga sospeso, TRIBE ITALIA SRL, a sospensione effettuata, avviserà quanto prima il CLIENTE per verificarne la consapevolezza in merito all’effettuazione del traffico anomalo. In ogni caso, il/i Servizio/i verrà ripristinato non appena il CLIENTE avrà manifestato la propria disponibilità ad assumersi l’onere relativamente al traffico effettuato ed avrà prestato le garanzie operano eventualmente richieste da TRIBE ITALIA SRL. In caso di effettuazione di traffico anomalo, per direttrice o per volumi, TRIBE ITALIA SRL potrà comunicare al CLIENTE, rispettando i termini, le forme e le modalità di cui all’articolo 10.1, la necessità di sostituire il piano tariffario sottoscritto con altro piano tariffario di tipo diverso, semiflat o a favore dell’Aderente; § Piano consumo. Il CLIENTE, a sua volta, ai sensi del medesimo articolo 10.1, all’atto della notifica della proposta di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortuniomodifica, ha, comunque, il Programma Assicurativodiritto di recedere dal Contratto, nei limiti ed alle condizioni senza addebito di polizzapenali, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali rispettando i termini, le forme e le modalità di cui all’articolo
10.1. In ogni altra attività senza carattere caso, in difetto di professionalità attinente al tempo liberocomunicazione da parte del CLIENTE entro il termine di cui all’articolo 10.1, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre le modifiche proposte si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciintenderanno accettate.
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Samples: Telecommunications
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: [inserire solo se le garanzie operano ipotecarie vengono acquisite in sede di stipula ]
17.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale finanziato, la “Beneficiaria”/”Il Terzo Datore di ipoteca” consente/consentono che sia iscritta a suo/loro carico ed in favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA” un’ipoteca di primo grado su tutti i seguenti beni, costituenti il complesso industriale, che essa/loro dichiara/dichiarano essere di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, sito in Comune di ( ), e precisamente: inserire nel caso in cui le garanzie operano ipotecarie vengano acquisite prima dell’erogazione] A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale finanziato, la “Beneficiaria”/”Il Terzo Datore di ipoteca” consentirà/consentiranno che sia iscritta a suo/loro carico ed in favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio“Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA” un’ipoteca di primo grado su tutti i seguenti beni, costituenti il Programma Assicurativocomplesso industriale, nei limiti che essa/loro dichiara/dichiarano essere di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, sito in Comune di ( ), e precisamente:
17.2 L’ipoteca graverà anche:
1) su tutti gli edifici edificati ed alle condizioni di polizzaedificandi sulla suddetta area;
2) su tutte le pertinenze, opera per ivi compresi gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione impianti ed i macchinari installati ed installandi o da assorbimento acquisire, dichiarando espressamente la “Beneficiaria”/”Il Terzo Datore di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § Ipoteca” che i colpi predetti beni sono e saranno durevolmente ed insindacabilmente destinati al servizio del proprio complesso industriale di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperiziae che, imprudenza quindi, costituiscono e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino costituiranno ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città ogni effetto pertinenze del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicicomplesso industriale stesso.
17.3 L’ipoteca sarà iscritta presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di
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Samples: Contratto Di Finanziamento Agevolato
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanziegaranzie a seconda dell’età dell’Assicurato alla data di adesione: § Intervento chirurgico Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo prima del compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: • Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio infortunio o Malattia improvvisamalattia dell’Assicurato (in seguito definita IPT); § Diaria da gesso • Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunioinfortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; • Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato. Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo successivamente al compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: (in seguito definita IPT); • Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio dell’Assicura- to (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavora- tiva che produca reddito; • Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle eserciti la sua attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pacemembro dell’Unione Europea; sono comunque esclusi la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicilegge italiana.
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Samples: Prestito Finalizzato
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede A garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente Contratto, con particolare riferimento alla corresponsione del canone alle scadenze stabilite, l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa "a prima richiesta" con durata pari a quella contrattuale. Essa dovrà essere redatta in conformità all’articolo 113, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dovrà contenere: • l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'articolo 1944 del Codice Civile; • l'obbligo di pagare le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico somme richieste a seguito semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale entro il termine di Infortunio quindici giorni, per l'intera durata del Contratto; • la rinuncia al termine semestrale previsto dall' articolo 1957 del Codice Civile; • in deroga all'articolo 1945 del Codice Civile, la rinuncia alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale; • la dichiarazione che il ritardo od il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune; • la dichiarazione che, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società costituitasi fideiussore e l'Ente appaltante, il Foro competente è esclusivamente quello di Monza. Tale garanzia dovrà avere importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione e dovrà essere rilasciata da Istituti bancari o Malattia improvvisa; § Diaria assicurativi a ciò autorizzati. L'inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l’Aggiudicatario deve all'Amministrazione Comunale, comporta l'escussione di parte o dell'intera cauzione. In tali ipotesi, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione così ridotta entro 15 giorni dalla data di protocollazione della richiesta proveniente dall'Amministrazione. L'inadempimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto da gesso a seguito di Infortunioparte dell’Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento del danno patito dalla stessa. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, La cauzione sarà svincolata al momento dell’adesione al Programma Assicurativoin cui le parti avranno regolato in modo definitivo i rapporti anche economici derivanti dall'esecuzione del Contratto, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi compresa l'acquisizione in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati proprietà degli impianti in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo buono stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo manutenzione. A seguito del provvedimento di 14 giorni dall’inizio delle ostilitàsvincolo, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicila cauzione verrà restituita all'aggiudicatario.
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Samples: Concessione Per Servizi Di Affissione E Gestione Pubblicitaria
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede Fermo quanto previsto dall’art. 1491 Codice Civile, per un periodo di mETI 12 dall’accettazione del bene/servizio da parte dell’Acquirente e per un uguale periodo dalla data di consegna a clientela di ETI dei beni/servizi realizzati utilizzando il bene/servizio fornito dal Fornitore, quest’ultimo garantisce :
I) che il bene/servizio fornito è esente da vizi che lo rendono inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabileil valore;
II) che il bene/servizio fornito è realizzato a regola d’arte e conforme alle specifiche, ai progetti, ai disegni ed alle informazioni forniti dall’Acquirente (in qualunque formato) o altrimenti concordati tra le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico Parti, a tutti i requisiti ed alle condizioni riportate sull’ODA, nonché alle prescrizioni normative applicabili, nazionali e non, anche agli effetti dell’art. 1338 Codice Civile;
III) il buon funzionamento e la durata del bene/servizio fornito. A condizione di aver denunciato per iscritto al Fornitore/Venditore ogni vizio/difformità/difetto di funzionamento entro 6 mETI dalla data di accettazione, anche se il bene/servizio fosse già messo in lavorazione/definitivamente realizzato/esaurito e/o le relative fatture fossero già state pagate, l’Acquirente avrà la facoltà a propria scelta, in via alternativa, di:
A) ottenere la pronta sostituzione o riparazione/recupero del bene/servizio risultante difettoso, a cura e spese del Fornitore;
B) rifiutare il bene/servizio difforme/difettoso a spese e rischio del Fornitore, senza chiederne la sostituzione quando questa, ad insindacabile giudizio di ETI, non abbia per essa alcuna utilità, con conseguente addebito al Fornitore del relativo prezzo di acquisto se già sostenuto;
C) provvedere direttamente alla riparazione del bene/servizio difforme/difettoso addebitando al Fornitore tutte le spese.
D) nel caso particolare in cui il bene/servizio presenti vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato per Contratto o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, l’Acquirente potrà ottenere la risoluzione del Contratto o in alternativa, le corrispondenti riduzioni del prezzo;
E) nell’ulteriore caso particolare in cui il bene/servizio non abbia le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso predetto, ai sensi dell’art. 1497 Codice Civile, l’Acquirente potrà ottenere la risoluzione del Contratto. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto dell’Acquirente al risarcimento di ogni eventuale danno direttamente o indirettamente causato dal bene/servizio difforme/difettoso, purché i relativi vizi/difformità/difetti siano stati denunciati nel rispetto dei termini previsti. Se i vizi/difetti del bene/servizio fornito e garantito dal Fornitore fossero rilevati presso la clientela di ETI, in seguito alla vendita/fornitura di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito beni/servizi di InfortunioETI per la quale sia stato utilizzato il bene/servizio fornito, detti vizi/difetti dovranno essere denunciati al Fornitore per iscritto entro 12 mETI dalla data di consegna del bene/servizio ETI presso il cliente di ETI. I costi diretti ed indiretti di trasporto, rimozione, smaltimento, ritiro, ispezioni/verifiche del bene/servizio difforme/difettoso saranno ad esclusivo carico del Fornitore. Le garanzie sono valide senza limiti territorialidi cui al presente articolo si intendono assunte dal Fornitore, per un ugual periodo, con riferimento ad ogni sostituzione, riparazione o correzione/modifica eventualmente effettuata sulla fornitura originaria durante il periodo di garanzia, a condizione partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione è accettata dall’Acquirente. Il Fornitore riconosce e dichiara che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, le garanzie qui specificate non sostituiscono né modificano quelle più favorevoli all’Acquirente eventualmente previste dalla legge che risulterà applicabile al momento dell’adesione al Programma Assicurativodella denuncia dei vizi/difetti e di cui l’Acquirente si riserva sin d’ora di avvalersi. Ogni garanzia prestata o comunque operante, ha facoltà sopravviverà integra a ogni ispezione, test, accettazione o pagamento da parte di scegliere ETI, come ad ogni cancellazione di ordini o di accordi relativi ad ordini tra 2 distinti Piani le Parti. Nel caso in cui verso ETI fossero avanzate pretese, anche stragiudiziali, per responsabilità civile o contrattuale o fosse contestata a ETI la violazione di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore prescrizioni legali o contrattuali in conseguenza della difformità/difettosità o non affidabilità del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortuniobene/servizio fornito, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni Fornitore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne ETI e a risarcire i danni eventualmente da questa subiti anche per effetto di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicidette iniziative.
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Samples: Condizioni Generali D’acquisto
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario, non ulteriormente riducibile. La suddetta garanzia, da costituire conformemente all’All. 8, deve prevedere espressamente: la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia; l’escussione a semplice richiesta; l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta; l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’Appaltatore nei confronti del garante; che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. Ferservizi procederà ad una valutazione economico-patrimoniale dell’Istituto fideiubente prescelto. Ai fini delle suddette valutazioni/verifiche l’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente il soggetto garante prescelto. Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell’obbligo di garanzia una delle seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito condizioni:
a) la restituzione del documento originale di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito fideiussione;
b) la restituzione di Infortuniocopia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione sottoscritta in originale;
c) specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il fideiussore deve intendersi sciolto l’obbligo assunto”. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiQuesta Stazione Appaltante in caso di urgenza del servizio, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha riserva la facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani procedere alla stipula del relativo Contratto anche nelle more della produzione della cauzione definitiva di Garanzie: § Piano cui sopra. A tal fine il Contratto stabilirà espressamente che i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciidonea cauzione.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzie. L'Appaltatore dovrà garantire il rivestimento protettivo, solidalmente con il Fornitore dei prodotti anticorrosivi, per una durata oltre l'anno di garanzia generale delle opere - di ulteriori due anni, durante i quali la Stazione Appaltante avrà diritto alla esecurazione gratuita di tutte le riparazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventuali degradazioni dovute a deficienza del rivestimento, sia in ordine alla qualità del prodotto, che alla modalità di applicazione. La garanzia non copre le degradazioni dipendenti da causa fortuita, anormali od accindentali: essa comporta la fornitura e l'applicazione gratuita dei prodotti necessari ai ripristini, nonchè tutte le operazioni preparatorie ed accessorie occorrenti; essa tuttavia non comprende gli indennizzi per danni o interessi di qualsiasi genere. Per l'esecuzione delle riparazioni e dei ripristini durante il periodo di garanzia, la Stazione Appaltante non è tenuta a fornire ai garanti le prestazioni ed attrezzature che avesse ad essi concesse per l'originario lavoro. Anche durante il primo dei due anni di garanzia supplementare, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare ispezioni alle opere con quei ritocchi che si rendessero necessari; a sua volta, la Stazione Appaltante segnalerà tempestivamente durante tutto il periodo di garanzia le degradazioni che constatasse nel rivestimento. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare le riparazioni del caso entro quindici giorni dalla segnalazione che gli sia stata fatta. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede rivestimento sarà considerato soddisfacente ai fini della garanzia se le superfici trattate non presenteranno, nella loro totalità, tracce di degradazione eccedenti i seguenti garanzievalori della "Scala europea del grado di arruginimento" elaborata dal Comitato europeo delle Associazioni di fabbricanti di pitture (Stoccolma 1961): - nel primo anno di garanzia: § Intervento chirurgico a seguito Re0 - nel secondo anno di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito garanzia: Re1 - nel terzo anno di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanziegaranzia: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.Re2
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Samples: Technical Standards
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio Fornitore garantisce, sotto la sua responsabilità, che i particolari forniti siano conformi ai requisiti co- genti applicabili, esenti da vizi, difetti e non conformità constatati in qualunque momento, prima o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortuniodopo l’uso in TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., nonché dopo la consegna ai Clienti della stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’annola immissione in commercio dei prodotti. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di InfortunioNel caso in cui il vizio, il Programma Assicurativodi- fetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. del gruppo sul quale il particolare stesso è stato impiegato, nei limiti ed alle condizioni TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di: • respingere l’intero lotto di polizzafornitura, opera fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione); • respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali la sele- zione degli stessi, fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione); • Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la conse- gna dei prodotti al Cliente e l’uscita dei prodotti finiti dallo stabilimento di produzione del Cliente, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di: • addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica prestata da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al Cliente per la sostituzione dei prodotti di cui i componenti di- fettosi fanno parte, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni altra attività senza carattere altro danno; • addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti, fermo restando il diritto al risar- cimento di professionalità attinente al tempo liberoogni altro danno; • Il Fornitore è responsabile della conformità ai requisiti cogenti applicabili, alla vita di relazione vizi, difetti o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non conformità di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni prodotto derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti lavorazioni di e/o materiale acquistato da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicisub Fornitori.
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzieTra la documentazione che l’aggiudicataria dovrà obbligatoriamente presentare per la stipula del contratto saranno richiesti: § Intervento chirurgico - la garanzia definitiva nelle modalità di cui all’art. 103 del Codice; - una polizza assicurativa, debitamente quietanzata. La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della società, quanto della Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. La società è, pertanto, tenuta a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria stipulare, con una primaria Compagnia nazionale, una apposita polizza assicurativa, da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, produrre al momento dell’adesione al Programma Assicurativodel perfezionamento del contratto su MePA, ha facoltà che assicuri per tutta la durata della prestazione la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzietutte le attività oggetto del contratto. La società aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla copertura assicurativa: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano • a favore dell’Aderentedi tutte le figure professionali impiegate; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano • a favore di tutti i bambini ospiti del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate Micronido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate; • a seguito favore di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § tutti i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolariterzi, compresi i voli chartergenitori/accompagnatori, il personale comunque in servizio presso l’Amministrazione contraente e anche gli estranei all’Amministrazione contraente; • a favore dei beni della PCM. La società aggiudicataria, in caso di danni ai beni della PCM concessi in comodato d’uso gratuito, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Amministrazione addebitando all’appaltatore l’intero importo. Eventuali danni derivanti al personale, utenti e terzi causati dai beni della PCM concessi in comodato d’uso gratuito, resteranno a carico della società aggiudicataria qualora la stessa non abbia provveduto a dare una preventiva comunicazione scritta dell’eventuale pericolo. La polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a (€ 2.500.000,00) euro duemilionicinquecentomila/00 per ogni sinistro, con i voli straordinari gestiti limiti di (€ 2.000.000,00) euro duemilioni/00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali, e di (€ 500.000,00) euro cinquecentomila/00 per danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di beni, senza limitazioni di numero. Resta ferma l’intera responsabilità della società aggiudicataria anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati di cui sopra. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, sarà comunque onere dell’aggiudicatario medesimo adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da società responsabilità civile, secondo le prescrizioni di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili cui al presente punto. In deroga di autorità Civili e Militari durante servizio regolare quanto previsto all'art. 1901 del Codice Civile, la polizza deve prevedere il differimento dei termini di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi mora per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra pagamento del premio per (dichiarata o non dichiarata30) per un periodo massimo di 14 trenta giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio dalla data della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio decorrenza della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicipolizza.
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Samples: Disciplinare Di Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Micronido Aziendale
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore L’Operatore economico ha presentato, agli atti dell’Amministrazione prot. n. …, garanzia definitiva mediante … (indicare tipologia, cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria) di cui agli artt. 93 e 103, del Decreto Legislativo n. 50/2016 della …, n. … del … per una somma assicurata pari a € … (in cifre e lettere) pari al .. % dell’importo contrattuale a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Amministrazione, e una polizza assicurativa n. … rilasciata da … pari € … (in cifre e lettere) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (anche dal servizio di vigilanza e connessa responsabilità ex art. 2051 del codice civile sulla porzione di demanio stradale comunale oggetto di affidamento; oppure, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Operatore economico ha prestato cauzione definitiva di euro …, ai sensi dell’art. 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. … emessa in data … dalla … Agenzia di … via .. n. … L’operatore economico ha prestato le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico garanzie previste dall’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come da polizza di assicurazione n. … emessa in data … dalla … Agenzia di … via ... n… Sono Le garanzia in materia per il corretto adempimento, a seguito prima richiesta o a prima domanda (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a seguito di Infortuniosemplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Le garanzie sono valide senza limiti territorialicessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell’Operatore economico ed eventuale subappaltatrice/tori. L’Amministrazione:
a) ha il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Operatore economico;
b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
c) può richiedere all’Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a condizione valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Operatore economico. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che l’Assicurato l’Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si rechi all’estero per un massimo effettua a valere sui ratei di 60 giorni all’annoprezzo da corrispondere all’Operatore economico. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, L’Amministrazione ha facoltà il diritto di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativovalersi della cauzione, nei limiti ed alle condizioni di polizzadell’importo massimo garantito, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato completamento dei lavori nel caso di guerra (dichiarata o non dichiarata) risoluzione del contratto disposta in danno dell’Operatore economico ha il diritto di valersi della cauzione per un periodo massimo provvedere al pagamento di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni dovuto dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italianainosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della Repubblica delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di San Marino appalti di servizi. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacentidei regolamenti sulla tutela, allucinogeni o alcoliciprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
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Samples: Contratto Di Appalto
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede I soggetti attuatori a garanzia della perfetta esecuzione delle dotazioni territoriali, costituiranno a favore del Comune di Ferrara, prima del rilascio del permesso di costruire per le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico opere inerenti le dotazioni territoriali, una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in quest’ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 70% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dai parerei resi dal Servizio infrastrutture e da Hera e dai computi metrici allegati al relativo progetto definitivo e vistato dagli Enti. Resta inteso che in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente atto e nel relativo permesso di costruire il Comune ha facoltà di escutere la garanzia di cui al presente articolo, attingendo da tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori, necessarie per l’esecuzione delle opere stesse, in via sostitutiva. La fidejussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2°, del Codice Civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dall’accordo e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. La fidejussione potrà essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione, tenendo conto dell'importo preventivato complessivo di realizzazione delle suddette opere e non di quello ridotto ai fini della garanzia, sempre subordinatamente al costo effettivo delle opere di urbanizzazione residue valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali. I soggetti attuatori si obbligano ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di Infortunio inadempienza. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nel presente accordo e nel relativo permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialirichiedere al fideiussore il pagamento, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderenteproprio favore, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, dell'importo garantito nei limiti ed alle condizioni della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di polizzacui sopra, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento maggiorato delle attività professionali spese di progettazione, direzione lavori e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazionecollaudo delle stesse e degli altri oneri accessori. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti A tal fine e sin da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charterora, i voli straordinari gestiti da società soggetti attuatori autorizzano il Comune di traffico aereo regolare Ferrara o l'impresa appaltatrice dei lavori ad immettersi nelle aree utili per l'esecuzione di tali opere. II fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire. Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre soggetti attuatori si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città impegnano al pagamento dell'eventuale differenza a richiesta del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciComune.
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Samples: Accordo Ex Art. 11 Legge 241/90
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanziegaranzie a seconda dell’età dell’Assicurato alla data di adesione: § Intervento chirurgico Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo prima del compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: • Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (in seguito definita D); • Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio infortunio o Malattia improvvisamalattia dell’Assicurato (in seguito definita IPT); § Diaria da gesso • Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunioinfortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; • Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento do- vuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato. Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo successivamente al compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: (in seguito definita IPT); • Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio dell’Assicura- to (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavora- tiva che produca reddito; • Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento do- vuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle eserciti la sua attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pacemembro dell’Unione Europea; sono comunque esclusi la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicilegge italiana.
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Samples: Prestito Finalizzato
Garanzie. i) Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti prestito pubblico deve essere assistito da idonee garanzie: § Intervento chirurgico a seguito , reali o personali che si possa ritenere non contengano elementi di Infortunio garanzie pubbliche (se incompatibili e/o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito comportanti sforamenti nei limiti di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo cui al divieto di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: cumulo dell’art.14).
ii) Nel caso in cui le garanzie operano reali non siano ritenute idonee ad assicurare il recupero del credito, e quindi – di massima – qualora il rapporto finanziamento/valore garanzia (al netto degli scarti di cui al successivo punto “v”) non risulti pari o inferiore al 76,50% , tali garanzie dovranno essere integrate da altre garanzie reali o personali quali, ad esempio, pegno su titoli di Stato (da assumere al valore corrente di mercato) o fideiussioni, che sono considerate idonee solo se incondizionate, irrevocabili, “a favore dell’Aderenteprima richiesta” e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché prestate da soggetti (di gradimento della Banca Convenzionata) appartenenti alle seguenti categorie : - aziende di credito - imprese di assicurazioni, - consorzi di garanzia fidi, con sede o almeno una unità operativa in Regione, purché abilitati a rilasciare garanzie con le caratteristiche di cui sopra restando riservata al prudente apprezzamento del Comitato la possibilità di considerare equipollenti quelle proposte dalla Banca Convenzionata e prestate da altri soggetti. In tal caso la verifica circa il rispetto del summenzionato rapporto avviene confrontando l’importo del finanziamento decurtato da tali “ulteriori” garanzie con il valore “netto” delle garanzie reali a supporto
iii) Salvo che per controparti di particolare standing e operazione di contenuta durata, di massima andranno evitate operazioni garantite da soli beni di cui al punto “d” e seguenti del successivo capoverso “vi”; § Piano eventuali garanzie personali (cfr. punto precedente “ii”) acquisite ad integrazione in tale contesto dovranno di Garanzie Famigliamassima prevedere una scalarità almeno “pro quota” per tutta la durata del finanziamento, e non “a primo rischio decrescente”.
iv) Restano ferme eventuali limitazioni poste dalle convenzioni con i datori di fondi.
v) Al fine della verifica, in ordine alla sufficienza delle garanzie reali, si assumono i seguenti valori:
a) per i terreni: le garanzie operano a favore valore venale;
b) per i fabbricati industriali e commerciali: fino all'80% del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera valore venale;
c) per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e immobili civili di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente abitazione: fino al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata100% del valore venale;
d) per un periodo massimo impianti e macchine nuove: fino al 60% del valore venale (esclusi automezzi, apparecchi elettronici ed impianti fotovoltaici);
e) per impianti e macchine usati: fino al 50% del valore venale;
f) per automezzi: fino al 40% del valore venale;
g) per apparecchi elettronici: fino al 30% del valore venale.
h) Per impianti fotovoltaici: 0% del valore venale.
i) Marchi e brevetti : 0% del valore venale Nel caso di 14 giorni dall’inizio delle ostilitàgaranzie su altri beni (es. ipoteca navale o su aviogetti) sarà cura della Banca Convenzionata – tramite il proprio tecnico - argomentare, anche con riferimento ai termini di assimilabilità con altre categorie di beni, la percentuale di abbattimento proposta, e facoltà del Comitato, se ed in lo ritiene anche alla luce di eventuali precedenti, condividerne o meno le valutazioni. Per quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio ovvio, si precisa che nella valutazione dei beni reali a garanzia il tecnico dovrà tener conto anche dello stimabile “mantenimento” di valore dei beni nel tempo e dunque dell’idoneità del complesso degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio stessi a far presumibilmente rispettare il rapporto cauzionale previsto lungo tutta la durata dell’operazione; sarà compito delle Banche Convenzionate dare disposizioni nel merito ai tecnici di loro fiducia quale criterio “ulteriore” da adottare nella stesura della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italianaperizia e nella valutazione dei beni ai fini cauzionali, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicievidenziando eventuali eccezioni.
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Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente accordo, ed in particolare riguardo ai pagamenti e effettuazione degli interventi manutentivi offerti in sede di Infortunio gara, il concessionario consegnerà alla amministrazione Comunale entro 20 giorni dalla aggiudicazione:
a) Pagamento del canone di concessione una o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero più fideiussioni bancarie per un massimo importo pari al valore di 60 una annualità. La/le fideiussione/i bancaria/e, aventi durata pari alla durata della concessione, è/sono prestata/e con la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro 15 giorni all’annoa semplice richiesta del Comune di Erba. L’AderenteIn caso di inadempienza totale o parziale da parte del Concessionario il Comune di Erba provvederà, al momento dell’adesione al Programma Assicurativoprevia messa in mora con preavviso non inferiore a un mese, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: ad incamerare totalmente o parzialmente le garanzie operano prestate al fine di poter dar corso all'esecuzione dei lavori in sostituzione del Concessionario.
b) Corretta esecuzione dei lavori di manutenzione una o più fideiussioni bancarie o assicurative per un importo pari al valore dei lavori di cui al computo metrico allegato al presente avviso. La/le fideiussione/i bancaria/e o assicurativa/e, aventi durata pari alla durata della concessione, è/sono prestata/e con la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro 15 giorni a favore dell’Aderente; § Piano semplice richiesta del Comune di Garanzie Famiglia: Erba. In caso di inadempienza totale o parziale da parte del Concessionario il Comune di Erba provvederà, previa messa in mora con preavviso non inferiore a un mese, ad incamerare totalmente o parzialmente le garanzie operano a favore prestate al fine di poter dar corso all'esecuzione dei lavori in sostituzione del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciConcessionario.
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Samples: Concessione in Uso
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanziegaranzie a seconda dell’età dell’As- sicurato alla data di adesione: § Intervento chirurgico Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo prima del compimento del 65° anno di t 1SFTUB[JPOF JO DBTP EJ %FDFTTP QFS RVBMTJBTJ DBVTB EFMM’"TTJDVSBUP (in seguito definita D); t 1SFTUB[JPOF JO DBTP EJ *OWBMJEJUË 1FSNBOFOUF 5PUBMF B TFHVJUP EJ JOGPSUVOJP P NBMBUUJB EFMM’"T- sicurato (in seguito definita IPT); (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del set- tore pubblico o privato. Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo successivamente al compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: t Prestazione in caso di Decesso a seguito di Infortunio infortunio dell’Assicurato (in seguito definita D); seguito definita IPT); seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o Malattia improvvisanon esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; § Diaria da gesso giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a seguito coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di Infortuniolavoro dipendente del set- tore pubblico o privato. Si precisa che, per i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un impianto fotovoltaico/eolico/solare termico, le garanzie operano come segue: Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle eserciti la sua attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pacemembro dell’Unione Europea; sono comunque esclusi la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicilegge italiana.
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Samples: Prestito Finalizzato
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § ▪ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § ▪ Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § ▪ l'asfissia non di origine morbosa; § ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § ▪ l'annegamento; § ▪ l'assideramento o il congelamento; § ▪ i colpi di sole o di calore; § ▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § ▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari Milita ri durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubsaeroclub; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § ▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.
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Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a 1) A garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di concessione nonché, assicurando al Comune di Latronico la disponibilità della struttura in buono stato di conservazione ed efficienza, salvo la normale usura dovuta al decorso del tempo ed alla normale utilizzazione, il gestore presterà cauzione di importo pari al 10% dell’importo contrattuale mediante polizza assicurativa. A seguito di Infortunio inadempimento di obbligazioni a carico del gestore, ovvero in caso di danni alle dotazioni e pertinenze causati da inadempimenti e/o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso evidente trascuratezza nella gestione, l’Amministrazione Comunale incamererà il deposito e otterrà il pagamento a seguito semplice richiesta a seconda del modo di Infortunioprestazione della cauzione. Lo svincolo (o la restituzione) della cauzione, saranno autorizzate dal Comune dopo la scadenza del contratto di concessione, entro i successivi 90 giorni, se risulterà in contraddittorio fra le parti che il gestore ha ottemperato a tutti gli obblighi posti a suo carico. Il gestore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui la stessa sia stata in tutto o in parte incamerata o comunque escussa dal Comune, durante il corso della gestione, per le cause sopra citate, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto.
2) A garanzia del mancato pagamento del canone annuo di gestione, il gestore dovrà prestare una polizza fideiussoria di importo annuo pari al canone di gestione offerto;
3) Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, polizze dovranno garantire i seguenti massimali: • Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): - € 1.000.000,00 per sinistri - incendi e atti vandalici cagionati alla struttura e/o beni oggetti della concessione; - € 1.000.000,00 per danni a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero persone e/o cose; • Per infortuni sul lavoro R.C.O. - € 1.000.000,00 per un massimo evento; - € 1.000.000,00 per persona. A tale scopo il gestore sarà obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni a terzi ed a trasmetterne copia al Comune di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di InfortunioLatronico;
4) Per tutto il perdurare della gestione, il Programma Assicurativogestore dovrà provvedere con puntualità al rinnovo delle polizze fideiussorie ed al pagamento dei premi delle polizze assicurative; le relative ricevute dovranno essere depositate, nei limiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Latronico, almeno gg. 15 prima delle relative scadenze pena la risoluzione di diritto del presente contratto;
5) Il gestore resta comunque obbligato in solido con gli Istituti di Credito o con le società assicuratrici per tutte le somme che per qualsiasi motivo ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia a qualsiasi titolo non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti dovessero essere da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.queste corrisposte;
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Samples: Concessione Della Gestione Dell’area Destinata a Campeggio E Pic Nic
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede 13.1 L’Appaltatore garantisce che le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico Opere saranno esenti da vizi e difetti rispetto a quanto previsto nei Documenti Contrattuali (di seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiindicate come “Non Conformità”), a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero le Opere vengano conservate/installate/utilizzate in conformità: (i) alle funzionalità per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderentecui sono stati concepite, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti e (ii) in condizioni operative per cui sono stati concepite e (iii) ai termini ed alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate (le obbligazioni di polizzagaranzia dell’Appaltatore conformemente a questa previsione sono indicate complessivamente come “Garanzia”). La durata della Garanzia è indicata nel Contratto. Qualora il Contratto nulla stabilisca in ordine al periodo di garanzia, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento questo sarà pari a ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di consegna delle attività professionali e Opere al Committente. In ogni caso, la garanzia dell’Appaltatore non si applica alle Opere, o alle parti di ogni altra attività senza carattere esse, che risultino difettose e/o danneggiate a causa di: (i) naturale logoramento o uso; (ii) utilizzo delle stesse con imperizia o negligenza, (iii) mancato rispetto da parte del Committente delle istruzioni operative eventualmente indicate dall’Appaltatore; (iv) condizioni operative delle Opere differenti rispetto a quanto indicato dal Committente o comunque riportato nelle specifiche tecniche; (v) modifiche, aggiunte, installazioni, varianti, integrazioni, manomissioni, interventi di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione manutenzione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione riparazioni eseguite dal Committente o da assorbimento terzi, (vi) danneggiamento accidentale o cause di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento forza maggiore (vii) interferenze o il congelamento; § i colpi di sole disallineamenti con prodotti o software del Committente o di calore; § gli infortuni derivanti terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti dall’Appaltatore.
13.2 Qualora durante il periodo di garanzia fossero accertate delle Non Conformità, su richiesta scritta del Committente, l’Appaltatore potrà a sua scelta e a sue spese: (i) riparare le Non Conformità, o (ii) sostituire la porzione di Opere affetta da imperiziaNon Conformità, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato o (iii) restituire la quota
13.3 Qualora la Non Conformità riguardi l’eventuale Software concesso in licenza la Garanzia consisterà a scelta dell’Appaltatore: (i) nella sostituzione del Software con una versione aggiornata, o (ii) con la sostituzione con un Software dalle funzioni equivalenti, o (iii) con la restituzione della quota parte del Corrispettivo Complessivo pagato corrispondente al Software difettoso.
13.4 Sono espressamente escluse qualsiasi ulteriori e/o diverse garanzie, in particolare: (i) L’Appaltatore non abbia preso parte attiva; § gli infortuni fornisce alcuna garanzia in relazione all'idoneità della Opere a conseguire le finalità/funzionalità prefissati dal Committente autonomamente, a meno che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che le medesime non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.state espressamente accettate per iscritto dall’Appaltatore,
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Samples: General Contract Conditions
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito L’impresa appaltatrice del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiqualsiasi natura, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero persone e/o cose, derivanti dall’espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell’appalto, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa - da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d’opera a qualunque titolo impiegati dall’impresa appaltatrice per un massimo l’esecuzione dell’appalto, senza diritto di 60 giorni all’annorivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima. L’AderenteA tale fine, al momento dell’adesione al Programma Assicurativoin ogni caso prima della data d’inizio del servizio, ha facoltà l’impresa appaltatrice è tenuta a presentare all’Amministrazione comunale una polizza di scegliere tra 2 distinti Piani assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria Società assicurativa a livello nazionale per la copertura di Garanzie: § Piano eventuali danni arrecati a terzi nell’intero periodo di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore durata del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività professionali formanti oggetto dell’appalto, comprese - quand’anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente Capitolato. La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d’opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto. Ai fini del presente appalto nell’anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come Assicurati: il Committente, l’impresa appaltatrice e gli eventuali sub-appaltanti nonché ogni altra altro soggetto contrattualmente definito, partecipante alle attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazioneche formano oggetto del servizio da affidarsi. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia L’anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuatiinferiori rispettivamente a: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo euro 1.000.000,00 per voli diversi dal trasporto pubblico passeggerisinistro; - su aeromobili di aeroclubseuro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte o lesioni; - su apparecchi euro 1.000.000,00 per il volo da diporto o sportivodanni a cose; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o Per quanto non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre espressamente previsto si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa fa riferimento alla normativa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.disciplina la materia..
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Samples: Servizi Cimiteriali
Garanzie. 9.1 Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico Fornitore non assume alcuna garanzia per quanto riguarda la qualità o l'idoneità a seguito uno scopo particolare di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso qualsiasi Pro- dotto, per la conformità a seguito qualsiasi cam- pione e descrizione né per il raggiungi- mento di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialiqualsiasi dato sulle prestazioni citato dal Fornitore, a condizione meno che l’Assicurato si rechi all’estero il Forni- tore non abbia specificamente ed espres- samente garantito tutto ciò, fatte salve eventuali tolleranze specificate o concor- date dal Fornitore. Se i dati sulle presta- zioni ottenuti in qualsiasi test previsto nel Contratto sono al di fuori dei limiti di ac- cettazione ivi specificati, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare i Prodotti per un massimo i quali tali dati sono al di 60 giorni all’annofuori di detti limiti, ma al Fornitore dovranno essere con- cessi il tempo e la possibilità ragionevoli per rettificarne le prestazioni prima che l'Acquirente abbia il diritto di rifiutarli. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà Qualora l'Acquirente abbia il diritto di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortuniori- fiutare i Prodotti ai sensi della presente clausola 9.1, il Programma AssicurativoFornitore rimborserà all'Acquirente qualsiasi somma da questi pagata per l'acquisto di tali Prodotti. L'Ac- quirente si assume la responsabilità ri- spetto al fatto che i Prodotti pattuiti dall'Acquirente siano sufficienti e adatti allo scopo dell'Acquirente.
9.2 L'Acquirente deve esaminare attenta- mente la merce spedita immediatamente all'arrivo. Qualora venga riscontrato un difetto, nei limiti ed alle condizioni l'Acquirente dovrà darne imme- diata comunicazione scritta al Fornitore. Qualsiasi danno visibile deve essere se- gnalato sulla lettera di polizzavettura o mediante una dichiarazione dei fatti prima dell'ac- cettazione.
9.3 L'Acquirente deve segnalare (i) i difetti evidenti al più tardi entro otto (8) giorni dalla consegna; e (ii) i difetti non evidenti al più tardi entro otto (8) giorni dalla sco- perta per iscritto. La tempestività della notifica dipende dal momento della sua ricezione da parte del Fornitore. Se l'Ac- quirente non è in grado di ispezionare o segnalare correttamente un difetto al Fornitore, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente le rivendicazioni in relazione al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia difetto non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolicisegnalato saranno escluse.
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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede 9.1 Oltre alle altre garanzie espresse o implicite, il Venditore garantisce che:
(i) lo stesso trasferisce in pieno tutti i diritti, titoli e interessi relativi e connessi alle Merci, liberi da qualsiasi onere o gravame;
(ii) lo stesso è il produttore delle Merci o ha il diritto di rivendere le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico stesse;
(iii) le Merci sono coperte dalla garanzia originale per il prodotto del produttore e che tale garanzia sarà riconosciuta dal produttore;
(iv) la descrizione delle Merci fornita dal Venditore è sostanzialmente completa e accurata sotto tutti gli aspetti e requisiti di legge;
(v) le Merci sono prodotti autentici e reali, esenti da difetti di lavorazione, materiali e design;
(vi) le Merci, così come fornite dal Venditore, possono essere rivendute dall'Acquirente in conformità a seguito qualsiasi legge applicabile nel Territorio, senza che all'Acquirente sia richiesto di Infortunio modificare o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso integrare in qualsiasi modo le Merci, l'imballaggio, e/o qualsiasi documentazione relativa, o di ottemperare a seguito qualsiasi obbligo di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territorialicomunicazione, certificazione, registrazione, licenza, permesso o ad altri obblighi simili;
(vii) lo stesso è conforme a tutte le normative internazionali, dell’UE, federali, statali, locali e di altro genere in vigore, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e al Bribery Act del Regno Unito, nonché a tutte le ordinanze, norme e regolamenti emanati in virtù degli stessi (collettivamente, “Leggi applicabili”) che vietano di elargire somme di denaro o qualsiasi cosa di valore a funzionari governativi esteri, funzionari pubblici di organizzazioni internazionali, partiti politici esteri, funzionari di partiti politici esteri ovvero candidati a tali funzioni, direttamente o indirettamente, allo scopo di influenzare atti e decisioni ufficiali (incluse mancata azione e decisione) al fine di indurli ad ottenere ovvero mantenere attività commerciali ovvero indirizzare attività commerciali a qualsiasi ente e a qualsiasi disposizione di legge locale e politiche dell’Acquirente e procedure correlate;
(viii) lo stesso è conforme a tutte le Leggi applicabili in tema di importazioni ed esportazioni, incluse, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo scopo esemplificativo ma non esaustivo, le Leggi applicabili in tema di 60 giorni all’anno. L’Aderenteboicottaggio estero non autorizzato, leggi anti-boicottaggio e paesi sottoposti a embargo;
(ix) lo stesso è conforme al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà Vendor Code of Conduct di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; § gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcoliciGroupon.
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Samples: Condizioni Di Acquisto