L’appalto Clausole campione

L’appalto. L’appalto è definito dal legislatore come il contratto con cui “una parte (c.d. appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”204, alla cui corresponsione è obbligata la controparte c.d. committente. Dalla lettera della norma, emergono immediatamente le caratteristiche peculiari del contratto le quali, da un lato, permettono di distinguerlo da altri tipi contrattuali pur affini – si pensi ai contratti d’opera e di opera intellettuale – dall’altro lato, lo qualificano senza ombra di dubbio entro la categoria dei contratti d’impresa che è qui oggetto di discussione. L’appaltatore altri non può essere infatti che un imprenditore commerciale, individuale o collettivo, dal momento che gli si richiede sia la predisposizione e organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell’opera o del servizio oggetto del contratto, sia l’assunzione dell’opera o servizio a proprio rischio, ossia facendosi carico del rischio di 204 Articolo 1655, codice civile. non ritrarre alcun profitto dall’adempimento del contratto risultando essere i costi di realizzazione superiori ai ricavi in conseguenza ad una cattiva o inefficiente gestione dell’attività. Discusso è se il contratto debba considerarsi ad esecuzione istantanea o prolungata. La soluzione dipende dall’oggetto del contratto: se questo prevede la realizzazione di un’opera, la durata nel tempo dell’esecuzione non è posta in funzione dell’interesse alla soddisfazione di un bisogno continuativo o periodico dell’avente diritto all’adempimento sicché essa non assurge ad elemento causale del rapporto negoziale, rappresentando solo una modalità strumentale di realizzazione in funzione di una mera esigenza pratica dell’appaltatore. Al contrario, se l’appaltatore si obbliga contrattualmente a prestazioni continuative o periodiche di servizi, comunemente si ritiene che, anche qualora non sia possibile configurare un vero e proprio contratto di somministrazione, in caso di conflitto fra le norme che disciplinano l’appalto e quella che disciplinano la somministrazione, comunque espressamente applicabili al contratto di appalto avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi205, quest’ultime debbano prevalere, dal momento che l’interesse del committente è soddisfatto con esclusivo riguardo allo svolgimento del servizio protratto nel tempo. L’appalto è poi un contratto a titolo oneroso, in qua...
L’appalto. Altra importante competenza attribuita alle commissioni di certificazione previste dall’art. 76 è quella che concerne la certificazione dei contratti di appalto. Gli appalti, in virtù dell’ultima versione dell’art. 75 d.lgs. n. 276/2003, possono essere oggetto di certificazione sia in quanto contratti in cui viene dedotta indirettamente una prestazione di lavoro, sia in quanto contratti espressamente richiamati dall’art. 84, d.lgs. n. 276 del 2003, il quale infatti dispone che le procedure di certificazione possano essere utilizzate anche in relazione ai contratti di appalto, sia in sede di stipulazione degli stessi, sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e – appunto – appalto. Tale distinzione ha un sostanziale rilievo dal punto di vista pratico, in quanto la competenza assegnata alle commissioni dall’art. 75 permetterà alle medesime di occuparsi di una serie di aspetti che vanno oltre alla concreta distinzione tra il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro. Potrà quindi essere sottoposta alla attenzione della commissione di certificazione ogni questione inerente l’appalto finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Tradizionalmente, comunque, la previsione in materia di certificazione dei contratti di appalto deve essere interpretata in maniera funzionale al quadro delle rilevanti modifiche apportate dal d.lgs. n. 276 del 2003 alla disciplina del relativo contratto. Il decreto ha infatti rovesciato l’impostazione tradizionale secondo cui l’interposizione di manodopera era vietata, se non in casi eccezionali. Tale lettura era indotta dallo schema per lungo tempo condiviso secondo cui il datore di lavoro si appropria della prestazione di lavoro del lavoratore in cambio di una remunerazione e del riconoscimento di diritti e tutele. Storicamente, infatti, uno dei principi cardine del nostro ordinamento è stato quello della necessaria coincidenza tra titolare formale del contratto di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. L’esigenza di impedire l’elusione delle tutele inderogabili del diritto del lavoro e la vanificazione dell’azione collettiva ha infatti indotto il Legislatore a improntare gli assetti del diritto del lavoro al principio secondo cui colui 22 Cfr., in questo senso il comma 11 dell’art. 31 che prevede che “In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi (…), trascorsi dodici mesi dalla da...
L’appalto. E’ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Tale figura contrattuale rientra tra i cd. contratti di impresa, cioè stipulati nell’esercizio di un’attività economica. I due soggetti parti del contratto sono l’appaltante che conferisce l’incarico e l’appaltatore che lo assume e che di regola è un imprenditore.
L’appalto. E’ il contratto con il quale un soggetto assume la gestione a proprio rischio - dell’esecuzione appunto dei lavori, che secondo la definizione normativa 5 consistono in “ …costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione …”.
L’appalto. Ai fini del presente Regolamento l’appalto è un contratto a titolo oneroso cui si ricorre per affidare a un soggetto terzo l’esecuzione di un servizio da erogarsi per conto dell’ACT, identificato secondo specifiche tecniche e valore presunto. In caso di appalti fino a 20.000,- Euro IVA esclusa, sarà possibile affidare l’appalto direttamente ad un operatore economico che, interpellato, abbia dato la sua disponibilità ad eseguirlo. In caso di appalti di valore superiore ma nei limiti della soglia comunitaria, occorre invitare almeno cinque soggetti a formulare offerta, aggiudicando l’appalto a chi formula l’offerta economicamente più vantaggiosa, sempre che l’oggetto consenta comparazioni. Nel caso di valore superiore alla soglia comunitaria, l’appalto dovrà essere oggetto di un avviso pubblico.
L’appalto. Il sistema tradizionale per la realizzazione di opere e lavori, forniture e ser- vizi è rappresentato dal contratto di appalto. Secondo la definizione civilistica, l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione e i mezzi necessari e con gestione a proprio ri- schio, il compimento di un’opera verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Il contratto di appalto rientra nella categoria della locatio operis e l’appal- tatore è tenuto a rendere l’opera richiesta dal committente in completa autono- mia organizzativa. Perciò l’appaltatore deve necessariamente essere un im- prenditore. Il contratto di appalto pubblico ha una disciplina in parte derogatoria rispet- to a quanto stabilito dal codice civile. Infatti, vi sono norme speciali che ri- guardano il processo di formazione della volontà della p.a. (il procedimento a evidenza pubblica) nonché la fase di esecuzione. Al di là di queste deroghe, dovute alla natura pubblica di uno dei soggetti contraenti, la disciplina normativa del contratto di appalto rimane quella civi- listica. L’oggetto del contatto di appalto di lavori pubblici è definito dall’art. 0,
L’appalto 

Related to L’appalto

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: