Common use of Pagamenti in acconto Clause in Contracts

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 25% (venticinque percento) dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei certificati contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10alla lettera a), in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicecon l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e della successiva erogazione a favore dell’APP., previa presentazione di regolare fattura (art. 185, D.Lgs. 267/00 s.m.i.). a) l’emissione 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27regolamento. 6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione del D.U.R.C. dell’appaltatore. Nel caso d’accertamento di un’inadempienza contributiva nel D.U.R.C. relativa a uno o più Soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’S.A. provvede direttamente al versamento di quanto dovuto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, trattenendo dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (art. 31, co. 3, L. 98/13 e ss.mm.ii.). - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; - all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; - all’accertamento, da parte dell’S.A., che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 40/08 e ss.mm.ii. (art. 48 bis, D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.). In caso d’inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima ogni caso, l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’S.A. provvede alla liquidazione del saldo certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 9. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2, C.c..

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoallegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. 2. In deroga a quanto previsto all’artOgni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale. 3. 1665Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, ultimo commail Direttore dei lavori emette con cadenza quadrimestrale dalla consegna dei lavori, del codice civile, i pagamenti avvengono per gli stati d’avanzamento lavori. Dalla data di emissione degli stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento. 34. Il R.U.P. emetterà i I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (16.100,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento. 5. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle rate norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di acconto regolamenti sulla base tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei documenti contabili indicanti lavoratori. 6. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50, previa verifica della regolarità del DURC, pena la quantitàformale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, la qualità come meglio specificato al successivo art. 55. 7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e l’importo s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. 8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei Lavori eseguiti, entro 45 flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010. 9. Entro 30 (quarantacinquetrenta) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 3: a) Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n° 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 11. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2; b) agli adempimenti di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/1049 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione se sono stati stipulati contratti di Stati subappalto o subcontratti di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominicui allo stesso articolo; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate all’ottemperanza alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescrizioni di cui al precedente art.27, all’art. 67 del presente capitolato in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalemateria di tracciabilità dei pagamenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1L’“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute, raggiunga la cifra di: - € 100.000,00 (centomila//00). I Lavori Oltre a quanto già stabilito dal Contratto viene statuito quanto segue: Gli oneri della sicurezza derivanti dalla stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, saranno interamente contabilizzati [liquidati sulla scorta delle verifiche e delle quantificazioni redatte dal C.S.E. in occasione degli stati di avanzamento lavori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. Non sono previsti accreditamenti per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa manufatti a piè d’opera di riferimento. 2cui all’art. 180 comma 4 del Regolamento DPR 207/2010. In deroga a quanto caso di ritardato pagamento delle somme dovute, il saggio degli interessi di mora previsto all’artdai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1665144 del Regolamento DPR 207/2010 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio è ritenuta comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, ultimo commacomma 2, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati certificato di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori ogni volta che i lavori eseguiti, entro contabilizzati ai sensi dei successivi articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma successivo, un importo non inferiore a €uro 150.000,00. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Certificato di regolare esecuzione o del collaudo. Entro i 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione eseguiti di cui al precedente art.27comma 1, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima deve essere emesso il relativo Certificato di pagamento a firma del saldo finaleR.U.P. e nel medesimo Certificato deve essere riportata la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all’emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al presente articolo. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. Alla fine di ogni esercizio deve essere chiusa la contabilità dei lavori liquidando lo Stato di Avanzamento maturato qualunque sia l’importo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e dell’eventuale anticipazione di cui all’art. 20, un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00.=). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei certificati contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà Entro i certificati 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti il quale deve recare la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dicitura: «lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicea tutto il » con l’indicazione della data. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni (si richiama il comma 1 dell’art. 143 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ancorchè abrogato), mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla presentazione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017, e alle verifiche in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:ordine alla regolarità contributiva mediante acquisizione dei DURC. a) l’emissione 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27comma 1 (art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016). 6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecon avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Appalto Di Lavori

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori All'Appaltatore saranno interamente contabilizzati [corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a corpo] con garanzia dell’osservanza di tutte le modalità previste nel presente Contrattonorme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto cui all’art. 16654 DPR 207/2010, ultimo commacomprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Il D.L. liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento lavori e contabilizzati in base alle quantità rilevabili, sentito il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del codice civileconto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i pagamenti avvengono lavori non abbiano comunicato a Publiacqua s.p.a. - eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. L’Appaltatore, al fine di ottenere il pagamento in acconto, dovrà presentare alla Direzione dei Lavori autocertificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa; in caso di subappalti dovrà presentare anche le autocertificazioni rilasciate dalle ditte subappaltatrici. Il termine per stati di avanzamento, mediante emissione l’emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà pagamento non può superare i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centostesso. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Stante l’importo delle opere, verrà emesso un solo SAL a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentofine lavori. 2. In deroga Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., a quanto previsto all’art. 1665garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ultimo commasull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati da liquidarsi in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà Se i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di ogni stato di avanzamento lavori pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10al comma 1, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonosolo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) l’emissione sospensione dei lavori per redazione ed approvazione di Stati una perizia di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudovariante, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattodurata superiore a 45 giorni; b) sono ammessi Stati sospensione dei lavori, a causa di Avanzamento separati per i servizi avverse condizioni metereologiche, di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti durata superiore a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni 45 giorni che determina l’impossibilità di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominieseguire gli stessi a regola d’arte; c) nel rispetto sospensione dei termini previsti dal D.Lgslavori per un periodo di 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore; 4. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività L’emissione del certificato di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore/subappaltatore; b) alla presentazione di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento copia delle fatture fino a 60 (sessantaquietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’Appaltatore ai subappaltatori; c) giornial rispetto delle disposizioni vigenti in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata all’accertamento da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n° 602/1973 e s.m.i., di eventuale inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento, per centoun ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.275. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto l’appaltatore a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del saldo finalecertificato di pagamento trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascun Stato d’Avanzamento dei lavori.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. (*) 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 21, 22, e 23, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoeuro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 2. In deroga a quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 166530, ultimo commacomma 5, secondo periodo, del codice civileCodice dei contratti a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, i pagamenti avvengono sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati di avanzamentocento), mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione da svincolarsi dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. 3. L’emissione di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo ogni certificato di pagamento è subordinata: a. all’acquisizione d’ufficio del contrattoDURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d); b) b. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono ammessi Stati stati stipulati contratti di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominisubappalto o subcontratti; c) nel rispetto c. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata d. ai sensi dell’art. 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in maniera da recuperare l’intero caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dell’anticipazione prima dalle somme dovute all’affidatario del saldo finalecontratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [L'Appaltatore avrà diritto a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattopagamenti in acconto in corso d’opera, nel Capitolato Speciale d’Appalto eogni qualvolta il suo credito, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, al netto del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità ribasso d'asta e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori della prescritta ritenuta di cui all’art. 194 30, comma 5 del Dlgs 50/2016, raggiunga la cifra di € 30.000,00= di lavori. Sarà consentito, a discrezione della DL, il pagamento di un’ultima rata di acconto, corrispondente allo stato finale, anche se d’importo inferiore ad € 30.000,00= solo dopo la redazione del verbale di ultimazione lavori. L’emissione della fattura relativa al pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione con determina dirigenziale de SAL finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Qualora l’opera sia finanziata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si dovessero verificare ritardi nell’accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d’appalto, non imputabili a questa Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà richiedere interessi, sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l’eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R. 207/10207 del 2010, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze compresi negli stati d'avanzamento dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini lavori per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centopagamento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamentoavanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma di € 100.000,00 (Euro CentoMila/00), mediante emissione ogni volta che le opere eseguite e contabilizzate al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza (indicati nel CME e QE) unitamente ai costi “interni” per la sicurezza, ma al netto della eventuale quota dei certificati costi esterni per la sicurezza. A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte degli (eventuali) costi esterni della sicurezza (senza applicazione del ribasso d’asta), così come evidenziato all'art. 6.1. I costi complessivi degli oneri della sicurezza – comprensivi sia di pagamentoquelli interni ed esterni‐ non potranno variare da quelli già individuati nel progetto esecutivo da porre a base di gara (ovvero: Tutto il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall’art. 4 del Regolamento. 2. Il Certificato di Pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'art. 143 del Regolamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del CodiceI pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto Ai sensi dell’art. 141 del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, prescindendo dall’importo minimo di importo non cui al comma 1. 5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo comma 1, con l’applicazione delle ritenute di garanzia. 6. Quest’ultima rata d’acconto ha termini di franchigia di emissione del contratto;Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori. b) sono ammessi Stati 7. Ogni Certificato di Avanzamento separati per i servizi Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini;contabilità. c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs8. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, L'importo liquidato in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centoSAL è imputato al capitale ed è, quindi, soggetto ad IVA. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata 9. Il pagamento è subordinato alla verifica del DURC ed alla verifica ANTIMAFIA, tramite comunicazione presso la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalePrefettura competente.

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Samples: Contract for Public Works

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32,33,34 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00). 2. Ai sensi dell’art.4, comma 3 del DPR n.207/2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei certificati contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ( zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi, nulla ostando, in sede di pagamentoliquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 3. Il R.U.P. emetterà Entro i certificati 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1: a. il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento delle rate il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. b. Il RUP emette il conseguente certificato di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàpagamento,ai sensi dell’art.195 del dpr n.207/2010, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10alla lettera a), in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicecon l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai pagamenti in acconto sensi dell’articolo 185 del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. a) l’emissione 5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: - all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in maniera caso di ottenimento da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima parte del saldo finaleresponsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 52, comma 2, del presente capitolato. 8. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoallegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati Ogni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoavanzamento prima dell’emissione dello stato finale. 3. Il R.U.P. emetterà Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette con cadenza quadrimestrale gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento, si precisa che l’importo della manutenzione ordinaria potrà variare in funzione dell’aumento o diminuzione della consistenza degli attuali impianti semaforici, calcolato sulla relativa consistenza al SAL. 4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (9.749,50 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento. 5. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle rate norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di acconto regolamenti sulla base tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei documenti contabili indicanti lavoratori. 6. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la quantitàformale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, la qualità come meglio specificato al successivo art. 55. 7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e l’importo s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. 8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei Lavori eseguiti, entro 45 flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010. 9. Entro 30 (quarantacinquetrenta) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 3: a) Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 11. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2; b. agli adempimenti di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/1049 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicese sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso art. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate c. all’ottemperanza alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescrizioni di cui al precedente art.27, all’art. 70 in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.materia di tracciabilità dei pagamenti;

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [L’appalto sarà contabilizzato di norma a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamentoavanzamento mensili, mediante emissione dei certificati redatti entro il mese successivo, quando l’importo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 5.000. Le rate di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento acconto saranno pertanto emesse a cadenza mensile ogni qualvolta l’importo contabilizzato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàprecedenti, la qualità raggiungerà un importo non inferiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e l’importo dei Lavori eseguitiassistenziale, entro sull’importo netto progressivo dell’appalto è operata una rite- nuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il D.L./D.E.C. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione deve recare la dicitura: «attività a tutto il ……» con l’indicazione della data di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattochiusura; b) sono ammessi Stati il R.U.P. emette il conseguente certificato di Avanzamento separati per i servizi pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di alloggio avanzamento delle n.124 famiglie prestazioni di cui alla lettera a), con impor ti a cadenza trimestralel’indicazione della data di emissione. Ai sensi del D. Lgs 231/2002, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012D. Lgs 192/2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione la Stazione appaltante provvede al pa- gamento del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di manda- to/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fisca- le. In merito all’emissione delle rate d’acconto, si evidenzia che per opportunità contabili-amministrative della Stazioni Appaltante o qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si potrà provvedere alla redazione dello stato di avanzamento mensile e alla conseguente emissione del certificato di pagamento, anche prescindendo dall’importo minimo anzidetto. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesi- mo. L’importo residuo sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell’approvazione del col- laudo provvisorio/regolare esecuzione/verifica conformità (si precisa che per importo contrattuale s’intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sotto- missione approvati). Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo manda- to-bonifico è subordinata: a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal paga- mento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia ina- dempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei su- bappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso in- fruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fonda- tezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in maniera caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finaleparte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori All'Appaltatore saranno interamente contabilizzati [corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 15.000 (euro Quindicimila) al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a corpo] con garanzia dell’osservanza di tutte le modalità previste nel presente Contrattonorme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, nel Capitolato Speciale d’Appalto eai sensi dei commi 5 e 6 dell'at. 30 del D.Lgs. 50/2016, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentofatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori. 2. In deroga Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a quanto previsto all’art. 1665richiedere per L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, ultimo commail “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, del codice civile, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentolavori. 3. Il R.U.P. emetterà i termine per l’emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicedei lavori. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:certificato stesso. a) l’emissione 5. Il certificato di Stati pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto. 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni ( quarantacinque ), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecomma 1.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentocertificato di pagamento rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00). 2. A tale importo, dedotta la quota degli oneri per la sicurezza, saranno applicati il ribasso di gara e la ritenuta di cui al comma 3. Qualora la Stazione appaltante abbia erogato l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, contestualmente ai pagamenti in acconto si provvederà al progressivo recupero dell’anticipazione stessa. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento A garanzia dell’osservanza delle rate di acconto norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla base tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei documenti contabili indicanti la quantitàlavoratori, la qualità e l’importo sull’importo netto progressivo dei Lavori eseguitilavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10nulla ostando, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicesede di conto finale. 4. L’Istituto provvederà Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: ”lavori a tutto il “ con l’indicazione della data. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. L’emissione di ogni certificato di pagamento è comunque subordinata all’acquisizione del DURC regolare relativo all’esecutore e ai pagamenti subappaltatori e all’assolvimento degli obblighi in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. a) l’emissione 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, su richiesta di Stati quest’ultimo si provvede alla redazione dello stato di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecomma 1.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori All'Appaltatore saranno interamente contabilizzati [corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 100.000,00 (centomila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a corpo] con garanzia dell’osservanza di tutte le modalità previste nel presente Contrattonorme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto cui all’art. 16654 DPR 207/2010, ultimo commacomprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Il D.L. liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento lavori e contabilizzati in base alle quantità rilevabili, sentito il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del codice civileconto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i pagamenti avvengono lavori non abbiano comunicato a Publiacqua s.p.a. - eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. L’Appaltatore, al fine di ottenere il pagamento in acconto, dovrà presentare alla Direzione dei Lavori autocertificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa; in caso di subappalti dovrà presentare anche le autocertificazioni rilasciate dalle ditte subappaltatrici. Il termine per stati di avanzamento, mediante emissione l’emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà pagamento non può superare i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centostesso. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamentoavanzamento lavori (SAL), mediante emissione redatti dalla Direzione dei certificati lavori, su richiesta dell’Appaltatore, ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi dei costi per la sicurezza, raggiungano il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, accertato dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore. 2. Il credito maturato di pagamentocui al punto precedente comprende la quota parte dei costi della sicurezza approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del punto 4.1.6 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e così come evidenziato dal successivo articolo 19. 3. Tutto il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall’articolo 4 del Regolamento. 4. Il R.U.P. emetterà i certificati certificato di pagamento delle rate ed il relativo mandato di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàpagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'articolo 143 del Regolamento. 5. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 6. Ai sensi dell’articolo 141, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiticomma 3, entro del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni giorni, per cause non imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, prescindendo dall’importo minimo di importo non inferiore cui al 5comma 1. 7. Dopo la constatazione dell’ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, fino al raggiungimento del 90% (Cinque percentonovanta per cento) dell’importo complessivo contrattuale, con l’applicazione delle ritenute di garanzia. 8. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del contratto;procedimento è annotato nel registro di contabilità. b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs9. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, L'importo liquidato in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui è imputato al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.capitale e quindi soggetto ad I.V.A.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori saranno interamente (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattoai sensi degli articoli 44, nel Capitolato Speciale d’Appalto e45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per quanto la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento.inferiore a 2. In deroga a quanto previsto Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 1665186 del D.P.R. n. 207/2010, ultimo commae sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del codice civileDirettore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194D.P.R. n. 207/2010). 3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i pagamenti avvengono libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per stati di avanzamento, mediante emissione eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207. 34. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolaciquanta percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a verificare il D.U.R.C.. 6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori. 7. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili indicanti dovranno recare la quantitàdicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della relativa data. 8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la qualità regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e l’importo dei Lavori eseguitiprevidenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20). 9. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10giorni, in quanto richiamato dall’art. 216per cause non dipendenti dall’esecutore, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27comma 1. 11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalen. 136 al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [pagamenti avverranno mediante emissione di stati di avanzamento dei lavori eseguiti e relativo certificato di pagamento contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute contrattuali, al raggiungimento di un importo corrispondente o superiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattoeuro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). In sede di redazione di stato avanzamento lavori la Stazione Appaltante verificherà la documentazione relativa agli adempimenti previdenziali, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoassicurativi ed infortunistici inclusa la Cassa Edile. 2. In deroga a quanto previsto all’artLa nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. 3. 1665Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per il Direttore dei lavori emette gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per Sull’importo d e l c e r t i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti f i c a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione t o d i p a g a m e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà n t o è operata una ritenuta nella misura dello 0 ,50 0,50 per centocento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. e) sull’importo 5. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei SAL intermedi verrà effettuata lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la ritenuta per formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55. Protocollo N.0032334/2018 del 23/04/2018 Class: 6.4 «EDILIZIA PUBBLICA» 6. La fattura dovrà essere stilata secondo il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima disposto dell’art. n° 21 del saldo finaleD.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.

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Samples: Contratto Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori saranno interamente contabilizzati [(SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 4 successivo, un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto€ 10.000,00 (diconsi Euro DIECIMILA/00). L’ultima rata di SAL potrà essere pagata anche di importo inferiore ma in tale caso verrà applicata una ritenuta, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentooltre 0,50% pari al 15%. 2. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi per mezzo PEC, di almeno 48 ore. L’appaltatore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In deroga a quanto previsto all’art. 1665tal caso, ultimo commainoltre, del codice civile, i pagamenti avvengono l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per stati di avanzamento, mediante emissione eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi del D.P.R. 207/2010. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto Qualora l’appaltatore, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàriscontri effettuati sui libretti di misura, la qualità e ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare al Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori eseguitil’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicee comunque non oltre 15 giorni. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoroprogressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appaltonulla ostando, in sede di sottoscrizione conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Contratto potranno essere concordati Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con l’Appaltatore termini avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C. 5. Gli oneri per il pagamento delle fatture fino la sicurezza, non assoggettabili a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. II del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centolavori. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori saranno interamente (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento€ 50.000 (diconsi Euro cinquantamila/00). 2. In deroga a quanto previsto Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 1665186 del d.P.R. n. 207/2010, ultimo commae sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del codice civileDirettore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 del D.P.R. n. 207/2010). 3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi tramite P.E.C. e/o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i pagamenti avvengono libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per stati di avanzamento, mediante emissione eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 34. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolaciquanta percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C. 6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori. 7. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili indicanti dovranno recare la quantitàdicitura: «lavori a tutto il ……………………..........» con l’indicazione della relativa data. 8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la qualità regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e l’importo dei Lavori eseguitiprevidenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20). 9. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10giorni, in quanto richiamato dall’art. 216per cause non dipendenti dall’esecutore, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27comma 1. 11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalen. 136 al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoeuro 80.000,00 (ottantamila). 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665Ai sensi dell’articolo 30, ultimo commacomma 5, del codice civileD. Lgs. 50/2016, i pagamenti avvengono a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emetterà emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione; c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i certificati termini indicati nel presente articolo. 4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di pagamento regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni; b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle rate temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione che determina l’impossibilità di eseguire gli stessi a regola d’arte; c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore; 6. L’emissione di ogni stato certificato di avanzamento lavori pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216105, comma 17°18, ultimo periodo del Codice. 4D. Lgs. L’Istituto provvederà ai pagamenti 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavorosia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, liquidabile all’emissione l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27comma 5, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del saldo finalepresente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 40, 41 e 42 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento1.000.000,00 euro. 2. In deroga A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, seguito dell’approvazione del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentocollaudo provvisorio. 3. Il R.U.P. emetterà Entro i certificati 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàcui al comma 1, la qualità e l’importo il Direttore dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del proce- dimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicepagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. Il pagamento resta, tuttavia subordinato all'effettivo accre- ditamento al Comune di Rende, da parte della Regione Calabria, delle somme consentite dalle proce- dure di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento comunitario. a) l’emissione 5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Nuovo Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo mi- nimo di cui al precedente art.27primo comma. Trova, in maniera comunque, applicazione, l'ultimo periodo del comma precedente. 6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 56, commi 4, 5 e 6, e 58, commi 2 e 3, del saldo finalepresente Capitolato. 7. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Appalto Integrato

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento a cadenza quadrimestrale da determinarsi sulle quantità effettivamente eseguite, e comunque ogni qual volta si raggiunga, al netto della ritenuta di cui al successivo comma l’importo di € 400.000,00. Detto importo è da considerarsi al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, come stabilito dall’art.30 comma 5 bis del Codice dei Contratti. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento del termine o dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento. Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori l’appaltatore fornirà gli elaborati us- built delle opere via via realizzate (n. 1 copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile secondo quanto prescritto dalla DL e la documentazione necessaria, compreso le liste in economia, per consentire il DL di poter predisporre la contabilità). Senza tali documenti non sarà possibile emettere i documenti di contabilità lavori e coseguentemente lo stato di avanzamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs.50/2016 in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, o del subappaltatore o dei certificati soggetti titolati di pagamento. 3subcontratti la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il R.U.P. emetterà i certificati pagamento di pagamento delle rate di acconto sulla base quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D. Lgs.50/2016, nel caso in cui l’Impresa si trovi sprovvista dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori requisiti di cui all’art. 194 80 commi 1,2,4,5 il Responsabile del d.P.R. 207/10Procedimento, in quanto richiamato dall’art. 216acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, comma 17°propone, la risoluzione del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto un termine non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati a 15 giorni per i servizi di alloggio la presentazione delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centocontrodeduzioni. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Accordo Quadro

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamentoavanzamento a cadenza trimestrale da determinarsi sulle quantità effettivamente eseguite, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàe comunque ogni qual volta si raggiunga, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori al netto della ritenuta di cui all’artal successivo comma l’importo di € 200.000,00 per il Comune di Fidenza e di € 100.000,00 per il Comune di Salsomaggiore Terme. 194 Detto importo è da considerarsi al netto del d.P.R. 207/10ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, in quanto richiamato dall’art. 216delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 17°protezione, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoroprogressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appaltonulla ostando, in sede di sottoscrizione conto finale. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto termine o dell’importo dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione lavori eseguiti di cui al precedente art.27comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento. Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori l’appaltatore fornirà gli elaborati us-built delle opere via via realizzate (n. 1 copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile secondo quanto prescritto dalla DL e la documentazione necessaria per consentire il DL di poter predisporre la contabilità). Senza tali documenti non sarà possibile emettere lo stato di avanzamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C.. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, del saldo finaleD.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

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Samples: Accordo Quadro Per Regolare L’esecuzione Dei Lavori E Le Forniture Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori pagamenti in acconto saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni effettuati in relazione allo stato di avanzamento lavori di cui all’artdei lavori, sulla base della contabilità delle lavorazioni eseguite. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore La contabilizzazione dell’ultima rata a saldo pari al [5]% 10% (Cinque percentodieci per cento) dell’importo contrattuale ad eccezione dei lavori, sarà eseguito dopo la completa ultimazione dei lavori edili e di tutti gli impianti, l’ultimazione del trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, la pulizia delle zone interessate dai lavori e dopo che sono state effettuate con esito favorevole tutte le prove di funzionamento e la consegna della relativa documentazione tecnica completa. La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, al netto del canone di manutenzione e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, costituisce la rata di saldo finale ai sensi dell’art. 103 comma 6 del LavoroCodice. Si procederà al pagamento della rata di saldo, liquidabile all’emissione previa garanzia fideiussoria costituita ai sensi del predetto art. 103 comma 6, soltanto dopo l'approvazione/co nferma del certificato di collaudo, /regolare esecuzione e la consegna del certificato di importo conformità ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008 completa degli allegati previsti dal D.M. 37/2008; L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore a Euro 20.000,00 (cinquantamila/00). L’importo degli oneri della sicurezza stimati a monte dall’amministrazione non può subire variazioni in aumento. Agli stati d’avanzamento sarà aggiunta la quota riferita agli oneri della sicurezza. La quota degli oneri della sicurezza corrispondenti agli art. 32.3 e 32.8 del presente CSA sarà valutata sull’importo complessivo dell’opera (al 5% (Cinque percento) dell’importo netto degli oneri della sicurezza). La quota degli oneri della sicurezza corrispondente alle altre voci dell’art. 32 sarà valutata sull’importo complessivo delle sole voci di lavorazione riferite a rimozione e smaltimento amianto. Sull’importo netto di ciascuno stato d’avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del’art.7 comma 2 del contratto; b) sono ammessi Stati Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di Avanzamento separati rivalsa nei confronti dell'Istituto. La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per i servizi la contabilità dei lavori e alle verifiche di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestralerispondenza necessarie, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, nonché per tutte la verifiche occorrenti anche in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centocollaudo. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1Fermo restando quanto disposto ai commi 5 e 6 dell’art. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto30 ed al comma 10 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, nel Capitolato Speciale d’Appalto ein merito ad interventi sostitutivi della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del/dei subappaltatori, all’Impresa Appaltatrice verranno corrisposti n. 2 pagamenti in acconto per quanto non espressamente disciplinatoi crediti maturati nella gestione dei servizi tecnici affidati, nella normativa redatti al 30 giugno ed al 31 dicembre di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665ciascuna annualità di vigenza contrattuale, ultimo comma, nonché alla redazione del codice civile, i pagamenti avvengono per stati conto finale alla data di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3cessazione del tempo contrattuale. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento primo acconto per il servizio sarà emesso il 30 giugno del 2019. Il credito maturato per l’installazione delle rate di acconto apparecchiature e dei sistemi previsti dai documenti progettuali, sarà liquidato separatamente a lavoro ultimato e collaudato. Gli importi a credito dell’Appaltatore saranno calcolati sulla base dei documenti contabili indicanti la prezzi contrattuali e sulla base delle quantità/prestazioni effettivamente poste in opera, la qualità dei giorni di conduzione/manutenzione degli impianti. Gli importi a credito dell’Impresa Appaltatrice si intendono al netto delle trattenute dello 0,5% per infortuni (art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016). Eventuali penali ed addebiti saranno computati e l’importo dei Lavori eseguitidetratti ad ogni pagamento in acconto per anno di competenza e, alla fine dell’appalto, in sede di pagamento del conto finale eventualmente rivalendosi sulle trattenute di garanzia. I pagamenti verranno corrisposti entro 45 60 (quarantacinquesessanta) giorni dalla maturazione data delle fatture emesse per ciascun edificio di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’artproprietà o in gestione dell’ATER. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonoIl pagamento delle fatture è subordinato: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione all’avvenuta verifica della regolare esecuzione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattoservizio; b) sono ammessi Stati all’acquisizione del documento unico di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominiregolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore; c) nel all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) degli eventuali subappaltatori. Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora: - vengano contestati degli addebiti all’Impresa appaltatrice. In tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l’ATER di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato gli addebiti stessi. - l’Impresa appaltatrice e/o gli eventuali subappaltatori non risultino in regola con gli adempimenti contributivi. In tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all’ATER per il mancato rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27capoverso. Al momento della maturazione del credito, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima verrà redatto dal DEC un verbale di verifica della regolare esecuzione del saldo finaleservizio, controfirmato dall’Appaltatore, sul quale lo stesso potrà aggiungere eventuali riserve o contestazioni. In caso di esplicita contestazione, il DEC avrà 15 giorni di tempo per le condrodeduzioni.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] € 200.000,00 (duecentomila euro). L’Appaltatore, ogni qualvolta venga raggiunto l’importo di cui sopra, dovrà segnalare con apposita comunicazione scritta al direttore dei lavori che si sono venute a creare le modalità previste nel presente Contrattocondizioni per la redazione dello stato di avanzamento. Qualora l’Appaltatore non segnali tempestivamente alla Direzione dei lavori il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti, nel Capitolato Speciale d’Appalto eche dà diritto all’emissione del certificato di acconto, nulla avrà a pretendere per quanto ritardato pagamento degli acconti maturati ma non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentotempestivamente liquidati. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665Ai sensi dell’articolo 4, ultimo commacomma 3, del codice civiled.P.R. n. 207 del 2010, i pagamenti avvengono a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’art. 216che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, comma 17°ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, del Codiceche deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai pagamenti sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emessa una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in acconto base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonod.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione all’acquisizione del saldo finale del LavoroDURC dell’appaltatore, liquidabile all’emissione del certificato di collaudoai sensi dell’articolo 53, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattocomma 2; b) sono ammessi Stati qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di Avanzamento separati per i servizi subappalto, che sia stata fatta dall'appaltatore la comunicazione di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestralecui al comma 1, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivirelativa alle prestazioni eseguite dai subappaltatori, controfirmate dai condominie che tale comunicazione sia da questi controfirmata; c) che l'appaltatore abbia trasmesso l'elenco di tutti i subcontratti di qualunque natura stipulati per l'esecuzione dell'appalto e che abbia trasmesso altresì copia dei predetti subcontratti ad Arezzo casa entro sette giorni dalla sottoscrizione; nel rispetto caso venga appurato che tutti o alcuni dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002contratti stipulati siano stati omessi dall'elenco, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012le relative prestazioni si intenderanno non autorizzate dalla stazione appaltante e i corrispondenti importi saranno detratti dai pagamenti dovuti all'appaltatore, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività senza che questo dia diritto a rmborsi o risarcimenti di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornialcun genere; d) sull’importo netto all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento.pagamenti; e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al precedente art.27d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del saldo finalecertificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Contratti Di Quartiere Ii

Pagamenti in acconto. 1La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e su foglio elettronico con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. Ogni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette con cadenza trimestrale gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento. I Lavori saranno interamente costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 4, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2ad ogni stato d’avanzamento. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione Sull’importo dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i singoli certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà è operata una ritenuta nella misura dello 0 ,50 0,50 per cento. e) sull’importo cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei SAL intermedi verrà effettuata contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato all’art. 20, previa verifica della regolarità del DURC, pena la ritenuta per formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 23. La fattura dovrà essere stilata secondo il recupero dell’anticipazione disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 e smi. Lo Stato di cui avanzamento dei Lavori ed il certificato di pagamento saranno emessi così come previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”). La Stazione Appaltante provvede al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima pagamento del saldo finale.predetto certificato mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

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Samples: Accordo Quadro

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Per ogni singolo Contratto Applicativo si procederà a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di riferimentotutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono Per ogni singolo Contratto Applicativo l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoogni singolo intervento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati Per Contratti Applicativi di pagamento importo superiore a € 30.000,00 (diconsi euro trentamila) sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell’importo delle rate di acconto sulla base precedenti, raggiunga un importo non inferiore a €.15.000,00 (diconsi euro quindicimila). 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori per i singoli Contratti Applicativi è operata una ritenuta dello 0,50% (diconsi zerovirgolacinquanta per cento), la qualità e l’importo dei Lavori eseguitida liquidarsi, entro nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale. 5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, al comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono3: a) l’emissione il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di Stati avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattochiusura; b) sono ammessi Stati il R.U.P. emette il conseguente certificato di Avanzamento separati pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 6. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (diconsi sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell' art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’INPS è individuato con il codice univoco UF5HHG, unico per tutto l’ente, che identifica l’Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture. 7. Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati. 8. Qualora i servizi lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di alloggio avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3. 9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestraledisposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010. 10. Ai sensi dell’articolo 35, liquidabili allegando comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato: a) all’acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori; b) all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le quietanze malattie professionali dei canoni di locazione dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli alloggi sostitutiviarticoli 46, controfirmate dai condominicommi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 231 come modificato ed integrato 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.LgsM. n. 40 del 2008. 9 novembre 2012In caso di inadempienza accertata, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle fatture fino somme iscritte a 60 (sessanta) giorniruolo; d) sull’importo netto al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centoflussi finanziari. e11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la ritenuta per il recupero dell’anticipazione fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al precedente art.27comma 5, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2. 12. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione. 13. Non è prevista l’anticipazione del saldo finalepagamento sui materiali o su parte di essi. 14. Si applica l’art. 17-ter del d.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della legge n° 190/2014, con conseguente versamento dell’I.V.A. sulle fatture a cura dell’Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilità IVA”, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1I pagamenti relativi alla progettazione avvengono mediante emissione di stati di avan- zamento a cui deve seguire emissione certificato di pagamento alla conclusione delle singole fasi lavorative (es. progettazione preliminare, progettazione esecutiva e proget- tazione definitiva). I Lavori pagamenti relativi alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e alla gestione delle pratiche per rinnovo/voltura ecc… delle autoriz- zazione delle piattaforme stante l’importo esiguo saranno interamente contabilizzati [liquidati al termine degli stes- si. Le fatture potranno essere presentate solamente a corpo] con seguito di emissione del Certificato di Pagamento (corrispondente ad ogni Stato di Avanzamento). Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Committente, termine che dovrà essere opportunamente riportato nelle fatture emesse. Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell’osservanza del- le modalità previste nel presente Contrattonorme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, nel Capitolato Speciale d’Appalto edelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, per quanto non espressamente disciplinatoprotezione, nella normativa di riferimento. 2assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. La Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regola- xxxx contributiva. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati caso di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 194 30, c. 5 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’artD.Lvo n. 50/16 e smi. 216, comma 17°, del CodiceLa presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Accordo Quadro

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con Per quanto attiene i lavori di manutenzione straordinaria, le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e sono dovute ogni qualvolta l’importo dei Lavori eseguitilavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore ad € 50.000,00 comprensivo delle opere e lavorazioni per sicurezza: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, entro sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonosopra: a) l’emissione il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di Stati avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di Avanzamento Lavori chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di valore netto pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e del D.M. 55/2013. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavorodipendenti dall’appaltatore, liquidabile si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al presente articolo. Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 53,00 % (Cinque percentotre per cento) dell’importo complessivo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 31. Ai fini del contrattopresente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono ammessi Stati stati stipulati contratti di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominisubappalto o subcontratti; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata ai sensi dell’articolo 48‐bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al precedente art.27D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in maniera da recuperare l’intero ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dell’anticipazione prima dalle somme dovute all’affidatario del saldo finalecontratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice. In caso di opere in appalto riguardanti interventi di manutenzione ordinaria non predeterminati nel tempo e nella quantità la contabilizzazione avrà luogo su base mensile indipendentemente dall’importo raggiunto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Straordinaria Manutenzione Degli Edifici

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoallegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. 2. In deroga a quanto previsto all’artOgni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale. 3. 1665Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per il Direttore dei lavori emette con cadenza quadrimestrale gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento. 34. Il R.U.P. emetterà i I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (8.850,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento. 5. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle rate norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di acconto regolamenti sulla base tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei documenti contabili indicanti lavoratori. 6. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la quantitàformale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55. 7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. 8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010. 9. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3: a) Il Direttore dei lavori redige la qualità e l’importo contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei Lavori eseguitilavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni redazione dello stato di avanzamento lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n° 50/2016,, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 11. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2; b. agli adempimenti di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/1049 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione se sono stati stipulati contratti di Stati subappalto o subcontratti di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattocui allo stesso articolo; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate c. all’ottemperanza alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescrizioni di cui al precedente art.27, all’art. 67 del presente capitolato in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.materia di tracciabilità dei pagamenti;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [L’Appaltatore avrà diritto a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattopagamenti in acconto in corso d’opera, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamentoavanzamento redatti periodicamente, mediante emissione a misura dell’avanzamento dei certificati lavori regolarmente eseguiti. A garanzia dei lavoratori, sull’ammontare dei lavori e delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, sarà effettuata una ritenuta dello 0.5% ai sensi dell’art. 7 del “Capitolato Generale di pagamento. 3Appalto”. Il R.U.P. emetterà pagamento è subordinato all’accertamento del regolare espletamento dell’attività e della corretta esecuzione dei lavori, della verifica della regolarità retributiva e contributiva del personale dell’Appaltatore e dei subappaltatori, del pagamento dei subappaltatori, nonché della regolare compilazione di tutti i certificati documenti previsti contrattualmente. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di pagamento delle rate Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi al contratto. Dall’importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotte, oltre le ritenute di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto sulla base dei documenti contabili indicanti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell’Istituto Xxxxxxx verso l’Appaltatore per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo, le penalità in cui l’Appaltatore fosse in corso, nonché le ulteriori detrazioni per le eventuali inadempienze contrattuali. Per la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione emissione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10avanzamento, in quanto richiamato dall’artcaso di subappalto, dovrà, inoltre,essere consegnata alla Direzione dei lavori una dichiarazione (ALLEGATO E al presente capitolato), resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., con cui l’Appaltatore ed il Subappaltatore attestino l’ammontare dei lavori eseguiti rispettivamente nel periodo di riferimento, regolarmente controfirmata dalla Direzione dei lavori. 216Non è consentita la liquidazione parziale degli ordini le cui lavorazioni non siano state ultimate, comma 17°anche se le relative lavorazioni parziali sono state regolarmente eseguite. I lavori a misura ed in economia ultimati e regolarmente eseguiti, del Codicesaranno liquidati mensilmente. L’attività svolta potrà essere considerata come regolarmente eseguita se realizzata a regola d’arte e se per la stessa l’Appaltatore ha provveduto al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni di legge in materia di sicurezza degli impianti e ha provveduto all’espletamento di tutti gli adempimenti tecnicoamministrativi di legge. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [L’Appaltatore avrà diritto a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattopagamenti in acconto in corso d’opera, nel Capitolato Speciale d’Appalto eogni qualvolta il suo credito, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, al netto del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità ribasso d’asta e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori della prescritta ritenuta di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 21630, comma 17°5 del Dlgs 50/2016, del Codice. 4raggiunga la cifra di € 100.000,00= di lavori. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) E’ prevista inoltre, a prescindere dal raggiungimento dell’importo anzidetto, l’emissione di Stati un S.A.L. al 31.12.2018 al fine di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze contabilizzare l’andamento dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi lavori in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini risorse disponibili per l’anno corrente. Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Qualora l’opera sia finanziata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si dovessero verificare ritardi nell’accreditamento delle fatture fino somme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d’appalto, non imputabili a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto questa Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà richiedere interessi, sospensioni dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e l’eventuale calcolo del tempo contrattuale per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta decorrenza degli interessi per il recupero dell’anticipazione ritardato pagamento non dovrà tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di cui al precedente art.27somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento. I materiali approvvigionati nel cantiere, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalesempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 180, comma 0, xxx x.X.X. 000 xxx 0000, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x’avanzamento dei lavori per il pagamento.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattoai sensi degli articoli 60, nel Capitolato Speciale d’Appalto e61, 62 e 63, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per quanto non espressamente disciplinatola sicurezza e al lordo della ritenuta di garanzia di cui al successivo punto, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento e al netto dell’importo delle rate di acconto sulla base precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), la qualità e l’importo dei Lavori eseguitida liquidarsi, entro nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, al comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono1: a) l’emissione il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di Stati avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ../../….” con l’indicazione della data di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattochiusura; b) sono ammessi Stati il R.U.P. emette il conseguente certificato di Avanzamento separati per i servizi pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze avanzamento dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione lavori di cui al precedente art.27alla lettera a), in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecon l’indicazione della data di emissione.

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Samples: Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso di gara, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoeuro 150.000,00 (centocinquantamila/00). 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ultimo commasull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), del codice civileda liquidarsi, i pagamenti avvengono per stati nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’artdei lavori, ai sensi dell’art. 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’artche deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 216195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 17°che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), del Codicecon l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai pagamenti sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’art. 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in acconto base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’art. 48-bis del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonod.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della L. 24 novembre 2006, n. 286, e del Codice dei Contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) l’emissione all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavorocui all’art. 41, liquidabile all’emissione del certificato di collaudocomma 1, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattolettera d); b) sono ammessi Stati qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di Avanzamento separati per i servizi subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 65 in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27D. M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in maniera relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente, ai predetti istituti e casse, la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede, altresì, all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’art. 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del saldo finalepresente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un Verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’art. 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto Verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’art. 52, comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l’impresa avrà eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore a corpo] con €.12.000,00 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le modalità previste norme stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentocapitolato. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono La relativa quota degli oneri per stati la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoesecuzione delle lavorazioni. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento A garanzia dell’osservanza delle rate di acconto norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla base tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei documenti contabili indicanti la quantitàlavoratori, la qualità e l’importo sull’importo netto progressivo dei Lavori eseguitilavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’artai sensi dell’art. 194 4, comma 3, del d.P.R. 207/10207/2010. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione dopo l’approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. 4. L’ultimo stato di importo avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare. 5. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono quelli stabiliti all’art. 143, commi 1 e 2 del d.P.R. 207/2010; 6. In caso di ritardo nei pagamenti trova applicazione il disposto di cui all’art. 144 del d.P.R. 207/2010. 6. È facoltà dell’esecutore, trascorsi i termini previsti ai precedenti commi e nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non inferiore al 5% (Cinque percento) sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo complessivo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 c.c. In alternativa, all’esecutore è riconosciuta la facoltà, previa costituzione in mora dell’Amministrazione, di procedere giudizialmente per la dichiarazione di risoluzione del contratto;, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. 163/2006. b) sono ammessi Stati 7. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.P.R. 207/2010, nel caso di Avanzamento separati per i servizi sospensione dei lavori di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti durata superiore a cadenza trimestrale45 giorni, liquidabili allegando le quietanze dei canoni l’Amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di locazione degli alloggi sostitutividetta sospensione. 8. Ai sensi dell’art. 35, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 231 come modificato ed integrato dal 248 e dell’art. 48-bis del d.Lgs. 9 novembre 2012P.R. 29 settembre 1973, n. 192602 come introdotto dall’art. Per esigenze organizzative dell’Istituto2, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività comma 9, della L. 24 dicembre 2006, n. 286, nonché dell’art. 118, commi 3 e 6, del Codice, l’emissione di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e ogni certificato di pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.è subordinata:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento.€. 70.000,00 2. In deroga A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a quanto previsto all’artseguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. 3. 1665Entro i 21 (ventuno) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, ultimo commail direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, del codice civileentro lo stesso termine, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati il conseguente certificato di pagamento. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato tramite fatturazione elettronica, nei termini di legge, mediante emissione dell’apposito mandato. 5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Reg. Il R.U.P. emetterà n. 207/10, qualora i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori rimangano sospesi per un periodo > a 45 giorni, la qualità e l’importo dei Lavori eseguitiper cause non dipendenti dall’appaltatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni si provvede alla redazione dello stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27primo comma. 6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecon avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. I Lavori L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (centomila/00 euro); contestualmente saranno interamente contabilizzati [pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, ribasso d’asta. Il termine per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione l’emissione dei certificati di pagamento. 3pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 gg. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 30 giorni a decorrere dalla data di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione emissione del certificato di collaudopagamento. L'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di importo non inferiore al 5% pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (Cinque percento) dell’importo complessivo CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto; b) sono ammessi Stati . Il pagamento avverrà e seguito di Avanzamento separati per i servizi verifica della regolarità contributiva mediante il D.U.R.C. sia dell’impresa esecutrice che dei subappaltatori. Nel caso di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto Consorzio dello stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centooltre che dell’impresa esecutrice. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Per lavori eseguiti in seguito a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto singoli ordini di importo non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga superiore a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile€ 30.000,00, i pagamenti avvengono per verranno eseguiti in unica rata, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, Per lavori di importo superiore a € 30.000,00, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamentoavanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 30.000,00 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, mediante emissione di cui all’art. 7, comma 2, del DM 145/2000. L’importo parziale dei lavori eseguiti verrà stabilito in relazione alle forniture e montaggio di apparecchiature come previsto dalla normativa vigente. In linea di massima viene stabilito un importo del 40% per la sola fornitura, del 30% per il montaggio parziale e il 20% all’ultimazione dei lavori. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato a Publiacqua S.p.A. - eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. L’Appaltatore, al fine di ottenere il pagamento in acconto, dovrà presentare alla Direzione dei Lavori autocertificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa; in caso di subappalti dovrà presentare anche le autocertificazioni rilasciate dalle ditte subappaltatrici. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà pagamento non può superare i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centostesso. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle Le rate di acconto sulla base sono dovute ogni trimestre a prescindere dall’importo dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori lavori eseguiti, entro contabilizzati ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo della singola opera come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori. Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. In caso di sospensione lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. Ai sensi degli art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla maturazione di ogni stato legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di cui all’artvalidità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 194 del d.P.R. 207/10I pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, applicazione dell’articolo 48-bis del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002D.P.R. 29 settembre 1973, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012602 e s.m.i., n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione le modalità di cui al precedente art.27D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalefattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile Ed Impiantistica

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Ai sensi dell’art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattocadenza bimestrale, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa decorrenti dalla data di riferimentoconsegna dei lavori. 2. In deroga A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo. 3. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da parte dell’appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato. 5. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati. 6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica, con esito positivo: - di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore; - degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010; - della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta. 8. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale. 9. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall’art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l’amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei certificati dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l’inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall’art. 169 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. 10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi: a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi; b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe; c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 108 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all’effettuazione dell’aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo l’andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall’articolo 105, comma 3 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. 312. Il R.U.P. emetterà i certificati Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento delle rate è operata la trattenuta di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’artgraduale recupero della medesima. 13. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall’art. 21643 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, comma 17°agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore sull'importo netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze progressivo dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà lavori è operata una ritenuta dello 0 ,50 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati certificato di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori ogni volta che i lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10al seguente paragrafo, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) raggiungano il 20% dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoroe suoi multipli. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, liquidabile all’emissione del certificato di collaudodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestralecento da liquidarsi, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appaltonulla ostando, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini conto finale. Il termine per il pagamento delle fatture fino somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29 comma 1 del Capitolato generale) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante regolare fattura dell’Appaltatore. I pagamenti saranno effettuati con mandato presso la Tesoreria dell’Azienda - Carisbo, X.xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx. Ogni diversa modalità di pagamento dovrà essere richiesta espressamente dall’Appaltatore con conseguente onere a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 proprio carico. All’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per centosé e per eventuali subappaltatori, deve presentare il quadro B del modulo unificato per la richiesta del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, che dovrà essere rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Il pagamento della fornitura di cui al presente capitolato speciale, sarà dovuto ogni qualvolta l’importo della fornitura eseguita, al netto del ribasso d’asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel euro 250.000,00 dell’importo contrattuale, e la contabilizzazione verrà effettuata sulla scorta dei prezzi unitari offerti in sede di gara. Per la fornitura a piè d’opera si liquiderà una quota pari al 50% del relativo prezzo unitario offerto. Per gli allacci impiantistici, si procederà contabilizzando una per- centuale pari a quella della fornitura posta in opera, da applicare sull’importo complessivo di cui al rigo a.2 del comma 1 dell’art.2 del presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentocapitolato. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665Ai sensi dell’articolo 4, ultimo commacomma 3, del codice civiled.P.R. n. 207 del 2010, i pagamenti avvengono a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a. il direttore dell’esecuzione del contratto redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. delle prestazioni eseguite, in analogia a quanto indicato dall’articolo 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «fornitura a tutto il …» con l’indicazione della data di chiusura; b. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, in analogia a quanto richiamato dall’art. 216indicato dall’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 17°che deve riportare esplicitamente il riferimento al re- lativo stato di avanzamento delle prestazioni di cui alla lettera a), del Codicecon l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dell’Appalto secondo predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. In deroga alla previsione del comma 1, qualora le regole che seguono: aprestazioni eseguite raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) l’emissione dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di Stati avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superi- ore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di Avanzamento Lavori avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di valore netto non pagamento già emessi sia inferiore al [5]% 5 % (Cinque percentocinque per cento) dell’importo contrattuale ad eccezione medesimo. L’importo residuo della fornitura è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’Art. 22. Ai fini del saldo finale presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del Lavorocontratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 6. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, liquidabile all’emissione n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a. all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Sta- zione appaltante; b. qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal paga- mento precedente; c. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d. all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un am- montare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 7. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS o all’INAIL, la Stazione appaltante: a. chiede tempestivamente ai predetti istituti la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documenta- zione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali come quantificati alla precedente art.27lettera a), di cui all’Art. 16, comma 5. c. qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusi- vamente da pendenze contributive relative ad altre prestazioni e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non pos- sa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una res- ponsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del perso- nale ispettivo degli Istituti, al fine di ottenere un verbale in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del saldo finalepersonale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’ex articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995, e ss.mm.ii.. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motiva- tamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certifica- to di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal per- sonale dipendente, ai fini di cui all’Art. 16.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso di gara, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoeuro 100.000,00 (centomila/00). 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ultimo commasull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), del codice civileda liquidarsi, i pagamenti avvengono per stati nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’artdei lavori, ai sensi dell’art. 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’artche deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 216195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 17°che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), del Codicecon l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai pagamenti sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’art. 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in acconto base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’art. 48-bis del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonod.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della L. 24 novembre 2006, n. 286, e del Codice dei Contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) l’emissione all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavorocui all’art. 41, liquidabile all’emissione del certificato di collaudocomma 1, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattolettera d); b) sono ammessi Stati qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di Avanzamento separati per i servizi subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 65 in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27D. M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in maniera relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente, ai predetti istituti e casse, la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede, altresì, all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’art. 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del saldo finalepresente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un Verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’art. 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto Verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’art. 52, comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori saranno interamente (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli Art. 20 e Art. 21, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento€ 20.000,00 (diconsi Euro ventimila/00). 2. In deroga a quanto previsto Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 1665190, ultimo commacomma 6, del codice civiled.P.R. n. 207/2010, e sempre che i pagamenti avvengono libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010). 3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per stati di avanzamento, mediante emissione eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 34. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C. 6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’Art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori. 7. A norma dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro 30 giorni termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili indicanti dovranno recare la quantitàdicitura: «lavori a tutto il ……» con l’indicazione della relativa data. 8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la qualità regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e l’importo dei Lavori eseguitiprevidenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta. 9. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10giorni, in quanto richiamato dall’art. 216per cause non dipendenti dall’esecutore, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto si provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 11. L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 12. In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante. 14. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge. 16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell’ambito del SAL oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo non inferiore complessivo pari al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati Certificato di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti Pagamento). La richiesta equivarrà a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nulla osta al pagamento nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgsrapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. 9 ottobre 2002, n. 231 La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, dichiarato in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centogara. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la ritenuta Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il recupero dell’anticipazione subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di cui al precedente art.27, inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalequest’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

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Samples: Specificazioni Tecniche Ed Economiche

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto, qualora previste negli atti di gara, sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoEuro 60.000,00 (sessantamila). 2. In deroga A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, (zero virgola cinquanta per cento), a quanto previsto all’artgaranzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 166530, ultimo commacomma 5, del codice civileD. Lgs.18 aprile 2016, i pagamenti avvengono per stati n 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale;. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codiceil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura. 4. L’Istituto provvederà Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai pagamenti sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in acconto base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonod.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) l’emissione all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percentocui all’articolo 42, comma 1, lettera d) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattopresente capitolato; b) sono ammessi Stati qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di Avanzamento separati per i servizi subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c20 (venti) nel rispetto dei termini previsti giorni dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate pagamento precedente; c)all’ottemperanza alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescrizioni di cui al precedente art.27, all’articolo 1.66 in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.materia di tracciabilità dei pagamenti;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoNon sono previsti pagamenti in acconto. 2. In deroga Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quanto previsto all’art. 166590 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, ultimo comma, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati certificato di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà La Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàsuccessivi 30 giorni, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicemediante bonifico bancario a favore dell’Appaltatore. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestralezerovirgolacinquantapercento), liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivida liquidarsi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appaltonulla ostando, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centoconto finale. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta 5. All’emissione di ogni eventuale Stato di Avanzamento Lavori, l’Appaltatore, per il recupero dell’anticipazione sé e per gli eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui al precedente art.27, vengono svolti i lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”. 6. I costi specifici della sicurezza verranno riconosciuti in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finaleconcomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto della ritenuta di cui all’art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. raggiungano, un importo non inferiore a Euro 150.000,00, fatta eccezione per l’ultimo SAL che potrà essere di qualsiasi importo. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei certificati contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. lgs 50/5016 e s.m.i. da svincolarsi, nulla ostando, in sede di pagamentoliquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 3. Il R.U.P. emetterà Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 5. I pagamenti avverranno dopo presentazione da parte dell’Assuntore di regolari fatture. Si precisa che nelle fatture oltre al riferimento al contratto ed alla motivazione dell’emissione dovrà obbligatoriamente essere indicato il CUP ed il CIG così come pure il Capitolo e l’impegno di spesa a cui il lavoro si riferisce, questo al fine di adempiere nei tempi previsti alla registrazione della medesima fattura nel nuovo registro unico delle fatture di recente istituzione.(art. 42 DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014). I certificati di pagamento delle rate sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dall'adozione dello stato d’avanzamento ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed osservando al riguardo le disposizioni contenute nell’art. 195 del D.P.R. 207/2010.L’emissione di ogni stato certificato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10pagamento è subordinataall’acquisizione, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°da parte della stazione appaltante, del CodiceDURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; 6. Come stabilito all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: • quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; • su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente. • Per la definizione di micro-imprese , piccola e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni)del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lett. aa) ed alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 maggio 2005. 47. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto Nel caso di accertata irregolarità, rilevata dal DURC, come nell’ipotesi che nel corso dell’appalto, vengano segnalate dalle deputate Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l’art. 30 del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.LgsD.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione 50/2016 e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centos.m.i. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Per contratti attuativi di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila) sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli artt. 4.1 e 4.2, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui al comma seguente e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti (e al netto sul progressivo quale quota di recupero dell’anticipazione di cui all’art. 25 qualora versata), raggiunga un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto eEuro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila). Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni, per quanto cause non espressamente disciplinatodipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, nella normativa l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di riferimentoavanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al presente comma. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i I pagamenti avvengono previa verifica tecnico - economica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento, avanzamento mediante emissione dei certificati di pagamentocertificato di pagamento entro 45 giorni dalla maturazione del SAL. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati Per contratti attuativi di pagamento delle rate importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila) il certificato di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàregolare esecuzione viene emesso ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50, la qualità e l’importo comma 2, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei Lavori eseguitidel singolo contratto attuativo, entro 45 (quarantacinque) giorni o comunque dalla maturazione data di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codiceultimazione dell’ultimo lavoro eseguito nell’ambito dell’Accordo. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze progressivo dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti lavori sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 0,50 per centocento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 5. Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non saranno accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Amministrazione deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale la Regione del Veneto è individuata con il codice univoco GFDZU1. 6. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, relativamente al pagamento dei lavori nell’ambito dei contratti pubblici, la corresponsione della fattura è subordinata alla verifica della regolarità del D.U.R.C. – dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori. In presenza di DURC non regolare il pagamento della fattura è sospeso sino alla completa regolarizzazione. Le fatture che risultino non correttamente elaborate e) sull’importo /o consegnate sono sospese e trattenute sino all’invio della stesse in forma corretta. Inoltre, la mancata presentazione della fattura, riconosciuta dalla Stazione Appaltante come unico e solo documento probante ammissibile alla contabilizzazione dei SAL intermedi verrà effettuata lavori, sospenderà la ritenuta liquidazione e quindi il pagamento delle lavorazioni rese. 7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro i successivi 60 giorni dall’emanazione del certificato di pagamento, nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalequalsiasi altra omissione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattoai sensi degli articoli 22, nel Capitolato Speciale d’Appalto e23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per quanto la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoinferiore al 30.000,00 €uro . 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665Ai sensi dell’articolo 4, ultimo commacomma 3, del codice civiled.P.R. n. 207 del 2010, i pagamenti avvengono a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il Entro 30 (Trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emetterà emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento delle rate già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione sottomissione approvati. 7. L’emissione di ogni stato certificato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonopagamento è subordinata: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione all’acquisizione del saldo finale del LavoroDURC dell’appaltatore, liquidabile all’emissione del certificato di collaudoai sensi dell’articolo 53, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattocomma 2; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono ammessi Stati stati stipulati contratti di Avanzamento separati per i servizi subappalto o subcontratti di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominicui allo stesso articolo; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al precedente art.27D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del saldo finalecertificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Per ogni singolo Contratto Applicativo si procederà a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di riferimentotutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono Per ogni singolo Contratto Applicativo l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoogni singolo intervento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati Per Contratti Applicativi di pagamento importo superiore a € 30.000,00 (diconsi euro trentamila) sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell’importo delle rate di acconto sulla base precedenti, raggiunga un importo non inferiore a €.15.000,00 (diconsi euro quindicimila). 4. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori per i singoli Contratti Applicativi è operata una ritenuta dello 0,50% (diconsi zerovirgolacinquanta per cento), la qualità e l’importo dei Lavori eseguitida liquidarsi, entro nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale. 5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, al comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono3: a) l’emissione il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di Stati avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattochiusura; b) sono ammessi Stati il R.U.P. emette il conseguente certificato di Avanzamento separati pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 6. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (diconsi sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell' art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e ‐ comunque ‐ secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’INPS è individuato con il codice univoco UF5HHG, unico per tutto l’ente, che identifica l’Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture. 7. Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati. 8. Qualora i servizi lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di alloggio avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3. 9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestraledisposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010. 10. Ai sensi dell’articolo 35, liquidabili allegando comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato: a) all’acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori; b) all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le quietanze malattie professionali dei canoni di locazione dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli alloggi sostitutiviarticoli 46, controfirmate dai condominicommi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48‐I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 231 come modificato ed integrato 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.LgsM. n. 40 del 2008. 9 novembre 2012In caso di inadempienza accertata, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle fatture fino somme iscritte a 60 (sessanta) giorniruolo; d) sull’importo netto al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centoflussi finanziari. e11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la ritenuta per il recupero dell’anticipazione fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al precedente art.27comma 5, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2. 12. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione. 13. Non è prevista l’anticipazione del saldo finalepagamento sui materiali o su parte di essi. 14. Si applica l’art. 17‐ter del d.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della legge n° 190/2014, con conseguente versamento dell’I.V.A. sulle fatture a cura dell’Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilità IVA”, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

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Pagamenti in acconto. 1All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 80. I Lavori saranno interamente contabilizzati [000,00 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a corpo] con garanzia dell’osservanza di tutte le modalità previste nel presente Contrattonorme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto cui all’art. 16657, ultimo commacomma 2, del codice civileDM 145/2000, e successive modifiche e integrazioni. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I. N. P. S., l’I. N. A. I. L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i pagamenti avvengono lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. Il termine per stati di avanzamento, mediante emissione l’emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà pagamento non può superare i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C. R. E. (o del collaudoprovvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 194 15 del d.P.R. 207/10presente capitolato. In caso di mancata produzione della polizza, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicela rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa termine di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) trenta giorni dalla maturazione decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori di cui e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 2. Resta fermo quanto previsto all’art. 194 del d.P.R. 207/104, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°co. 6, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.LgsD. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs231. 3. 9 novembre 2012Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, n. 192contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all’art. Per esigenze organizzative dell’Istituto11 comma 6 del Codice, correlate all’organizzazione funzionale e al netto dell’importo delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività rate di verificaacconto precedenti, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appaltoraggiungono un importo non inferiore a Euro 150.000 (Euro cento cinquantamila) dell’importo contrattuale. 4. Ai sensi dell’art. 11 del Codice, in sede caso di sottoscrizione inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni;successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. d) 5. In ogni caso sull’importo netto dei pagamenti sarà progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0 ,50 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente art.27comma 4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in maniera ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, del Codice. 7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura. 8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 4. 9. Ai sensi dell´art. 125 comma del Codice, lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del saldo finalecertificato di pagamento da parte del RUP. 10. È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei casi di cui all’art. 119, comma 11, del Codice.

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoallegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati. 2. In deroga a quanto previsto all’artOgni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale. 3. 1665Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per il Direttore dei lavori emette con cadenza trimestrale gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento. 34. Il R.U.P. emetterà i I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (11.000,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento. 5. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle rate norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di acconto regolamenti sulla base tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei documenti contabili indicanti lavoratori. 6. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la quantitàformale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, la qualità come meglio specificato al successivo art. 55. 7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e l’importo s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. 8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei Lavori eseguiti, entro 45 flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010. 9. Entro 30 (quarantacinquetrenta) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 3: a) Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 11. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2; b) agli adempimenti di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/1049 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione se sono stati stipulati contratti di Stati subappalto o subcontratti di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominicui allo stesso articolo; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate all’ottemperanza alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescrizioni di cui al precedente art.27, all’art. 70 in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalemateria di tracciabilità dei pagamenti.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori Le rate di acconto saranno interamente dovute a cadenza mensile (1 SAL/mese) ogni qualvolta l’importo dei la- vori eseguiti, contabilizzati [a corpo] con ai sensi di Legge e secondo le modalità previste nel presente Contrattoprescrizioni indicate dal Capitolato, nel Capitolato Speciale d’Appalto eal netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento la sicurezza e al netto delle ritenu- te e delle rate di acconto sulla base precedenti, raggiungono un importo di almeno € 10.000,00. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’osservanza delle norme in mate- ria di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), la qualità e l’importo dei Lavori eseguitida liquidarsi, entro nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l’indicazione della data di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattochiusura; b) sono ammessi Stati il R.U.P. emette il conseguente certificato di Avanzamento separati per i servizi pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di alloggio delle n.124 famiglie avanzamen- to dei lavori di cui alla lettera a), con impor ti a cadenza trimestralel’indicazione della data di emissione. Ai sensi del D. Lgs 231/2002, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012D. Lgs 192/2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e la Stazione appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fiscale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si precisa che per importo contrat- tuale s’intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata: a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore; b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fat- ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di paga- mento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le mo- dalità di cui al precedente art.27d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invi- ta per iscritto il soggetto inadempiente, ed in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindi- ci) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazio- ne del saldo finalecertificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal persona- le dipendente. Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi ogni qualvolta l’ammontare raggiunto dei lavori eseguiti, contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel ai sensi degli articoli A33, A34, A35 e A36 del presente Contrattocapitolato speciale, nel Capitolato Speciale d’Appalto eal netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, subordinatamente alla piena ottemperanza di quanto non espressamente disciplinato, nella normativa prescritto all’art. A66 del presente capitolato speciale raggiunga l’importo di riferimento€ 60.000,00. 2. In deroga a quanto previsto all’artA garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento ai sensi dell’art. 16654, ultimo commacomma 3 del D.P.R 207/2010 e dell’ art 7 del D.P.Reg. 05/06/2003 n. 0166/Pres., da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’approvazione del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentocollaudo provvisorio. 3. Il R.U.P. emetterà Entro i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni successivi all’emissione dello stato di avanzamento lavori dei lavori, il Responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di cui all’art. 194 pagamento, subordinatamente all’acquisizione del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicedocumento unico sulla regolarità contributiva dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0166/Pres. a5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) l’emissione giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo di cui al precedente art.27comma 1. 6. Nel caso in cui la spesa per la realizzazione dell’opera è finanziata con mutuo della C.D.P. Spa. Ai pagamenti si applicheranno le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella Legge 131/1983, ove è previsto che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. 7. Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di conformità etc.). 8. Qualora la ditta affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del saldo finalesubappaltatore o del cottimista entro il termine di cui al successivo articolo A51, la stazione appaltante sospende il pagamento alla ditta affidataria dello stato di avanzamento successivo.

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Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori saranno interamente (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento€. 100.000,00 (diconsi Euro centomila). 2. In deroga a quanto previsto Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 1665161 del D.P.R. n. 554/1999, ultimo commae sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico delegato dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del codice civileDirettore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 168 D.P.R. n. 554/1999). 3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’appaltatore deve firmare i pagamenti avvengono libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per stati di avanzamento, mediante emissione eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento Sempre nel caso in cui l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti opere compiute, per la quantitàDirezione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 160, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiticomma 2, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/1021 dicembre 1999, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicen. 554. 4. L’Istituto provvederà Qualora l’appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il 6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori 7. A norma dell’art. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della relativa data. 8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.5 comma 20). 9. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, ai pagamenti in acconto sensi dell’art. 114 del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecomma 1.

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Pagamenti in acconto. 1. ) I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale. 2) A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3) Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 4) Le fatture devono essere redatte su carta intestata dall’Appaltatore, completa dei dati necessari all’effettuazione dei pagamenti e del CIG (Codice Identificativo Gara). Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 13 agosto 2010 n° 136, indicato dall’Impresa affidataria prima della stipula del contratto. L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Appaltatore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione del conto corrente, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. 5) Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010). 6) La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, di almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Xxxxxx. Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto 7) Qualora l’esecutore, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitàriscontri effettuati sui libretti di misura, la qualità e ritenga che si sia raggiunto l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 8) Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C. 9) I Costi della sicurezza, per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 3 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati, sentito il Coordinatore della Sicurezza in maniera fase di esecuzione, per Stato d’Avanzamento dei lavori. 10) Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima parte dell’appaltatore e su richiesta del saldo finalesubappaltatore (in quest’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [pagamenti verranno effettuati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e con rate di acconto di importo non inferiori a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto€ 30.000,00 (euro trentamila/00), nel Capitolato Speciale d’Appalto ead eccezione dell'ultima rata, per quanto non espressamente disciplinatoprevio presentazione di fattura in formato elettronico (vedere successivo comma 5). Non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a pié d’opera, nella normativa di riferimentoancorché accettati dalla direzione dei lavori. 2. In deroga Ogni pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore, e rimane facoltà dell'Istituto recedere dal contratto qualora, a quanto previsto all’artseguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 1665E' altresì facoltà dell'Istituto sospendere il pagamento fino a che la Ditta non regolarizzi la sua posizione, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoeventualmente in proporzione al debito della Ditta stessa. Tale sospensione non dà luogo ad interessi. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento A garanzia dell'osservanza delle rate di acconto sulla base norme e delle prescrizioni dei documenti contabili indicanti la quantitàcontratti collettivi, la qualità delle leggi e l’importo dei Lavori eseguitiregolamentisulla tutela, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicesede di conto finale. 4. L’Istituto provvederà Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l’articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai pagamenti sensi delle disposizioni generali in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:materia di IVA. a) l’emissione 5. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze recante ”Regolamento in materia di Stati emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche” relativo alle modalità di Avanzamento Lavori trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di valore netto non inferiore al [5]% Interscambio (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; cSdI) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgsquale l’INPS è individuato con il codice univoco IPA: UF5HHG. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente: Il Codice Identificativo di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione Gara (CIG) e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede Il Codice Unico di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 Progetto (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centoCUP). e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati certificato di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 15 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione lo stesso termine, il conseguente certificato di ogni pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecomma 1.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1L’Impresa ha diritto all’emissione di stati di avanzamento in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute raggiunga l’importo di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) compresi i costi per la sicurezza. Tuttavia, ad insindacabile giudizio e discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere emessi stati di avanzamento anche al raggiungimento di crediti da parte dell’impresa, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, di importo inferiori a quello sopra indicato. Il corrispettivo di appalto dei lavori a corpo sarà liquidato in base al disposto del successivo art. 71. L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare. Il corrispettivo di appalto relativo ai costi della sicurezza andrà calcolato, a discrezione del direttore dei lavori, in percentuale sullo stato di avanzamento lavori ovvero a misura, comunque previa approvazione del coordinatore per l’esecuzione laddove non coincida con il direttore dei lavori (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. – Allegato XV – punto 4.1.6). I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con materiali approvvigionati in cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione lavori, potranno essere inseriti negli stati di avanzamento dei lavori ai sensi e nei limiti dell’art.180 del Regolamento; l’Impresa resterà peraltro unica responsabile della conservazione dei materiali suddetti fino al loro impiego; la Direzione lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili nei modi e nei termini di cui all’art. 101 del Codice ed del DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49. Le lavorazioni e le modalità previste nel presente Contrattosomministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, nel Capitolato Speciale d’Appalto per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, per quanto ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non espressamente disciplinato, nella normativa iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate nei modi e nei termini di riferimento. 2cui al DM del Mit 7 marzo 2018 n. 49. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i I certificati di pagamento delle rate relativi agli acconti del corrispettivo di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi (art.113-bis c. 1 del Codice); la liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire entro trenta giorni dal termine di cui all’artemissione predetto. 194 del d.P.R. 207/10Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, in quanto richiamato dall’art. 216ai sensi dell’articolo 1666, comma 17°c. 2, del Codice. 4codice civile. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti da imputarsi alla stazione appaltante non darà diritto all'Impresa di Stati sospendere o rallentare i lavori né di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo chiedere lo scioglimento del contratto; b) , avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento, sono ammessi Stati dovuti gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di Avanzamento separati per i servizi mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di alloggio delle n.124 famiglie concerto con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione il Ministro dell’economia e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centofinanze. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Mandate Agreement

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 21, 22 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al costo della manodopera e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoeuro 50.000,00 (cinquanta/00). 2. In deroga a quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 166530, ultimo commacomma 5, secondo periodo, del codice civileCodice dei contratti a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, i pagamenti avvengono sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati di avanzamentocento), mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione da svincolarsi dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. 3. L’emissione di importo non inferiore al 5% (Cinque percentoogni certificato di pagamento è subordinata a) dell’importo complessivo all’acquisizione d’ufficio del contrattoDURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1, lettera d); b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono ammessi Stati stati stipulati contratti di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominisubappalto o subcontratti; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata ai sensi dell’art. 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in maniera da recuperare l’intero caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dell’anticipazione prima dalle somme dovute all’affidatario del saldo finalecontratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattoai sensi degli articoli 60, nel Capitolato Speciale d’Appalto e61, 62 e 63, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per quanto non espressamente disciplinatola sicurezza e al lordo della ritenuta di garanzia di cui al successivo punto, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento e al netto dell’importo delle rate di acconto sulla base precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei documenti contabili indicanti la quantitàlavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), la qualità e l’importo dei Lavori eseguitida liquidarsi, entro nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, al comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono1: a) l’emissione il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di Stati avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ../../….” con l’indicazione della data di Avanzamento Lavori chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di valore netto pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavorodipendenti dall’appaltatore, liquidabile si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27comma 1. In deroga alla previsione del comma 1, in maniera da recuperare l’intero se i lavori eseguiti raggiungono un importo dell’anticipazione prima del saldo finale.pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo

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Samples: Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [Durante il corso dell’esecuzione dell’appalto l’Impresa avrà diritto a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, raggiunge l’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00). L’ultimo Stato d’Avanzamento sarà emesso qualunque sia l’importo residuo maturato, fermo restando che l’importo dello Stato Finale, con eventuale addebito sul medesimo ultimo Stato d’Avanzamento, non potrà essere inferiore a (circa il 10% dell’Importo a base d’Appalto) € 200.000,00 (Euro duecentomila/00). Nel caso di sospensione dei Lavori, il Responsabile del corrispettivo dell’Appalto Procedimento, sulla base degli atti contabili, disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, qualunque sia il loro importo. Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verrà liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali all’importo netto dei lavori contabilizzati. Il pagamento degli acconti sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale Ministero dei Lavori Pubblici. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto disposto dall’art. 30 del Capitolato Generale Ministero LL. PP., esclusa ogni altra indennità o compenso. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori a corpo, soggetti al ribasso d’asta, le diverse categorie di lavoro, che corrispondono agli elementi essenziali del lavoro a corpo, saranno notate per aliquote in corrispondenza a quanto eseguito ed accertato, secondo le regole che seguono: apercentuali riportate nel precedente articolo 2 e secondo le tabella di qualificazione percentuale (delle lavorazioni) l’emissione riportate di Stati di Avanzamento seguito: INSTALLAZIONE N° 1 € 222.592,54 9,39% INSTALLAZIONE N° 2 € 282.708,78 11,93% INSTALLAZIONE N° 3 € 282.708,78 11,93% INSTALLAZIONE N° 4 € 282.708,78 11,93% INSTALLAZIONE N° 5 € 186.847,75 7,88% INSTALLAZIONE N°6 € 726.269,10 30,64% INSTALLAZIONE N°7 € 278.849,96 11,76% BONIFICHE DA AMIANTO € 108.000,00 4,56% ONERI DELLA SICUREZZA € 35.560,29 Quando i Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate relativi alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione categorie riportate nella tabella di cui al precedente art.27articolo 2 e di cui alla precedente tabella di qualificazione percentuale (delle lavorazioni) non risultassero completati, il Direttore dei Lavori determinerà il coefficiente di riduzione della percentuale relativa sulla base del Computo Estimativo sommario della quota parte dei Lavori ancora da eseguire, valutati con i prezzi desunti dall’Elenco Prezzi, ovvero desumerà le quantità ancora da eseguire in base a calcoli sommari basati sopra appositi rilievi geometrici. Il coefficiente di riduzione è dato dal rapporto fra l’importo della categoria di lavoro ridotto con la detrazione dei Lavori non eseguiti e lo stesso importo totale della stessa categoria. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Per arrivare a determinare la percentuale dei Lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta, da liquidare all’Impresa in relazione alle categorie principali di lavoro, si farà riferimento alle cosi dette sotto partite percentuali per singoli Lavori, che nel presente Appalto si individuano nelle Voci (sottocategorie) di cui all’Elenco Prezzi allegato; sulla base di queste si compilerà anche il Libretto delle Misure e il Registro di Contabilità. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza (€ 35.560,29), si procederà alla loro contabilizzazione in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima proporzionale alla percentuale d’avanzamento dei Lavori eseguiti. I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, verranno, a discrezione della D.L., ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto, compresi negli stati di avanzamento dei Lavori. Resta stabilito, sempre ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto, che il prezzo a piè d’opera dei manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è quello del Prezzo Elementare riportato nell’Analisi dei Prezzi allegato al Progetto Esecutivo, comprensivo delle Spese generali e dell’utile di Impresa. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo finalesarà effettuato nei termini previsti dagli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale. In caso di ritardo nel pagamento degli acconti troverà applicazione l’art. 133, comma 1 del Codice degli Appalti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamenti in acconto. 1Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto quando l'importo dei lavori eseguiti risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto almeno la somma di €.50.000 (cinquantamila) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di cui all’art. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] 7 del Capitolato generale d’appalto. Ai sensi del c.3, art.114 del Regolamento generale, qualora i lavori dovessero essere sospesi, anche con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto ediscontinuità, per quanto un periodo superiore a novanta giorni, l’Amministrazione corrisponderà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'ultimazione dei lavori darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia il suo ammontare. Ai sensi del c.9, art.141 del Codice dei contratti, dei c.2 e 3, art.205 del Regolamento generale e del c.2, art.29 del Capitolato generale d’appalto, il pagamento della rata di saldo sarà corrisposto, previa costituzione di polizza fidejussoria, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non espressamente disciplinatocostituisce presunzione di accettazione dell’opera, nella normativa di riferimento. 2ai sensi dell’art. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, 1666 secondo comma del codice civile. Le modalità di costituzione della garanzia fideiussoria sono quelle di cui all’art.102 del Regolamento generale. A norma del c.2, i pagamenti avvengono art.29 del Capitolato generale d’appalto, nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Le ritenute di cui all’art.7 del Capitolato generale d’appalto saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale secondo le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo. I termini per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di il pagamento delle rate di acconto e di saldo e l’ammontare degli interessi, legali e moratori, per l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo e per i relativo pagamento, sono stabiliti nella misura ed alle condizioni disposte ai sensi degli xxx.xx 29 e 30 del Capitolato generale d’appalto e dal comma 1, art.133, del Codice dei contratti. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti, non darà diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto; in caso di ritardati pagamenti dell’Amministrazione, determinati da mancati o ritardati trasferimenti dei fondi da parte dell’Ente finanziatore, l’Impresa non avrà diritto alla rifusione di interessi legali o interessi moratori. Gli importi o lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante dalle liste mensili degli operai, dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità materiali e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicenoli forniti. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Construction Contract

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori pagamenti in acconto saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni effettuati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, secondo le seguenti percentuali da calcolarsi sull'importo contrattuale al netto del canone di manutenzione triennale e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza: - 40% (quaranta per cento), dopo la realizzazione ai vari piani dei lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10alla Fase 1, in quanto richiamato dall’artparticolare della rete idraulica dell’acqua calda/refrigerata, della rete di scarico della condensa e dei circuiti di alimentazione elettrica dei fan-coil e degli split dal punto di installazione dei medesimi fino al locale tecnico di piano; dopo la fornitura ed installazione dei fan-coil, degli aerotermi e degli split nelle rispettive posizioni, completi dei plenum e delle tubazioni flessibili per l’aria di aspirazione e di mandata; dopo la fornitura in opera per l’impianto di rinnovo dell’aria dell’Area Pubblico al piano terra delle due canalizzazioni metalliche di ripresa e di mandata dell’aria e dopo la fornitura ed installazione del recuperatore di calore al piano terra. 216Per ciascun piano completato (dal piano primo seminterrato al piano terzo) con l’installazione dei materiali ed apparecchiature sopra indicati e relativi fan-coil, comma 17°aerotermi e split, può essere ammessa in contabilità una quota pari a 1/5 della percentuale sopra indicata; - 40% (quaranta per cento), dopo la realizzazione del circuito idraulico primario sul terrazzo, della colonna montante idraulica ed elettrica a tutti i piani, della fornitura in opera della struttura di ripartizione e relative opere edili ed accessorie, del gruppo frigorifero, della realizzazione dell’impianto elettrico di pertinenza di tali apparecchiature (Q.E.G. dell’impianto di climatizzazione, Q.E. secondario climatizzazione, linee di alimentazione dal Q.E.G. dello stabile al Q.E.G. dell’impianto di climatizzazione, dal Q.E.G. climatizzazione al Q.E. secondario climatizzazione, al gruppo frigorifero e al recuperatore di calore, linee di alimentazione dal Q.E. secondario climatizzazione ai vari utilizzatori), dell’esecuzione dei lavori edili di pertinenza e dello smontaggio del vecchio impianto; - 10% (dieci per cento), dopo l’ultimazione dell’impianto di climatizzazione, il completamento dello smontaggio del vecchio impianto, l’ultimazione del trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la pulizia delle zone interessate dai lavori e dopo la messa in esercizio dell’impianto; - 10% (dieci per cento), ultima rata a saldo, dopo la completa ultimazione dell’impianto di climatizzazione, dopo che sono state effettuate con esito favorevole tutte le prove di funzionamento e precollaudo per l’intero impianto e dopo la consegna del certificato di conformità ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008 e della seguente documentazione tecnica completa: - manuali di montaggio, uso e manutenzione, depliant e schede con le caratteristiche tecniche di prodotto per tutte le apparecchiature, componenti e materiali forniti in opera per la realizzazione dell’impianto; - disegni completi “as built” dell’intero impianto, con riportati ed identificati le apparecchiare installate nei vari ambienti, i circuiti idraulici, elettrici e di cablaggio e i componenti rilevanti; - schema funzionale dell’intero impianto; - schema logico con le istruzioni sul funzionamento dell’impianto e delle apparecchiature che lo compongono; - norme utilizzate per la realizzazione dell’impianto; - procedure da seguire per l’esecuzione della manutenzione dell’impianto e delle apparecchiature che lo compongono; - programma di manutenzione con l’indicazione delle operazioni di manutenzione da eseguire e relative periodicità; - dichiarazione di conformità completa degli allegati previsti dal D.M. 37/2008; - tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana e sarà presentata in due copie cartacee, oltre una copia in formato elettronico, pdf per i documenti e dwg per i disegni e gli schemi funzionali, su CD-ROM, contenente tutti i file della documentazione sopra indicata, compresa la dichiarazione di conformità e relativi allegati. La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, al netto del canone di manutenzione e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, costituisce la rata di saldo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. 4. L’Istituto provvederà Si procederà al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fideiussoria costituita ai pagamenti in acconto sensi del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoropredetto art. 103 comma 6, liquidabile all’emissione soltanto dopo l'approvazione del certificato di collaudo, di importo . L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Agli stati d’avanzamento sarà aggiunta, in proporzione all’importo dei lavori eseguiti, la relativa quota percentuale degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. Sull’importo netto di ciascuno stato d’avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del’art.7 comma 2 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto. La Ditta dovrà dare la propria assistenza al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per la contabilità dei lavori e alle verifiche di Avanzamento separati rispondenza necessarie, nonché per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, tutte la verifiche occorrenti anche in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per centocollaudo. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli articoli 21, 22, e 23, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoeuro 200.000,00 (duecentomila/00). 2. In deroga a quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 166530, ultimo commacomma 5, secondo periodo, del codice civileCodice dei contratti a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, i pagamenti avvengono sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per stati di avanzamentocento), mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione da svincolarsi dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. 1. L’emissione di importo non inferiore al 5% (Cinque percentoogni certificato di pagamento è subordinata a) dell’importo complessivo all’acquisizione d’ufficio del contrattoDURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d); b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono ammessi Stati stati stipulati contratti di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominisubappalto o subcontratti; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata ai sensi dell’art. 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in maniera da recuperare l’intero caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dell’anticipazione prima dalle somme dovute all’affidatario del saldo finalecontratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1A norma del D.Lgs. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma19 aprile 2016 n. 50, del codice civileD.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 e del Capitolato Generale per le parti in vigore, i pagamenti avvengono per stati di avanzamentoed in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni sarà effettuato lo stato di avanzamento lavori al raggiungimento di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui all’artverrà aggiunta l’IVA di legge. 194 La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dall’accettazione di regolare fattura fiscale mediante emissione dell’apposito mandato. La fattura, che dovrà pervenire all’Ufficio Fornitori della Stazione Appaltante completa dell’indicazione dell’impegno di spesa, non potrà essere accettata dalla Stazione Appaltante prima del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’artperfezionamento della verifica di conformità e dell’attestazione di regolare esecuzione da parte delle autorità preposte per legge. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto La decorrenza dei termini previsti dal D.Lgsdi pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della/e verifica/che tecniche, alla richiesta/presentazione/ottenimento del DURC anche degli eventuali subappaltatori, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, ecc. 9 ottobre 2002Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, n. 231 come modificato per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività ottenere che si provveda alla redazione dello stato di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione avanzamento prescindendo dall’importo di cui al precedente art.27comma 1. La liquidazione degli oneri della sicurezza nei confronti degli appaltatori è subordinata all’effettiva predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, opere provvisionali, DPC, DPI, ecc., prevista dal PSC e dal PSO. Per quanto non sopra previsto, trovano applicazioni tutte le disposizioni previste, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finaletema di contabilità, dal Regolamento di attuazione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso di gara, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimentoEuro 100.000,00 (centomila/00). 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ultimo commasull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), del codice civileda liquidarsi, i pagamenti avvengono per stati nulla ostando, in sede di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori di cui all’artdei lavori, ai sensi dell’art. 194 del d.P.R. 207/10n. 207 del 2010, in quanto richiamato dall’artche deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 216195 del d.P.R. n. 207 del 2010, comma 17°che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), del Codicecon l’indicazione della data di emissione. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai pagamenti sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’art. 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in acconto base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 7. Ai sensi dell’art. 48-bis del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonod.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della L. 24 novembre 2006, n. 286, e del Codice dei Contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) l’emissione all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavorocui all’art. 41, liquidabile all’emissione del certificato di collaudocomma 1, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contrattolettera d); b) sono ammessi Stati qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di Avanzamento separati per i servizi subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini20 (venti) giorni dal pagamento precedente; c) nel rispetto all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 65 in materia di tracciabilità dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giornipagamenti; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una ritenuta dello 0 ,50 o più cartelle di pagamento per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al precedente art.27D. M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 8. In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in maniera relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente, ai predetti istituti e casse, la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede, altresì, all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’art. 52, comma 2. c) qualora la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del saldo finalepresente Capitolato, l’Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un Verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’art. 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto Verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’art. 52, comma 3.

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] Il pagamento del corrispettivo contrattuale è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata e con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguonoseguenti modalità: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore anticipo pari al [5]% (Cinque percento) 10% dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo aggiudicato entro 60 giorni dalla stipula del contratto; b) sono ammessi Stati pagamenti intermedi, non inferiori al 20% dell’importo aggiudicato, sulla base del positivo superamento degli stati di Avanzamento separati per i servizi avanzamento, definiti e certificati dalla direzione dei lavori sulla base delle principali milestones/fasi realizzative del progetto entro 60 giorni dalla presentazione di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condominiregolare fattura fino all’importo massimo del 90%; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002pagamento pari all’8% dell’importo aggiudicato, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività erogato successivamente al positivo collaudo finale entro 60 giorni dalla presentazione di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorniregolare fattura; d) saldo pari al 2% erogato alla scadenza del contratto entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura. 2. La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei pagamenti sarà lavori è operata una ritenuta dello 0 ,50 0,50 per centocento da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. e) sull’importo 3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione lavori eseguiti di cui al precedente art.27comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità emette lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) indicando l'incidenza della sicurezza riferita ai lavori eseguiti e contabilizzati nel S.A.L. ai fini della richiesta del DURC e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto) la Stazione appaltante comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n°207/2010 sui pagamenti in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo finalepagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati [ai sensi degli Art.22 Art.23 Art.24, raggiungono un importo non inferiore a corpo] con le modalità previste nel presente Contrattoeuro 50.000,00, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa come risultante dal Registro di riferimentocontabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 2. In deroga La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo Art.2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo Art.5 , colonna OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a quanto previsto all’artgaranzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 166530, ultimo commacomma 5, del codice civileD.Lgs 18 aprile 2016, i pagamenti avvengono n 50, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti; e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamentoavanzamento precedenti. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dal verificarsi delle condizioni di ogni cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP, contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso (emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 14, comma d, del d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10alla lettera a), in quanto richiamato dall’art. 216con l’indicazione della data di emissione.Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’ Art.25, comma 17°, del Codice3. 4. L’Istituto provvederà All’esito positivo del collaudo o della regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai pagamenti in acconto fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. 5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 6. Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. a7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) l’emissione giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecomma 1.

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Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e dell’eventuale anticipazione di cui all’art. 19, un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00.=). 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei certificati contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamentoconto finale. 3. Il R.U.P. emetterà Entro i certificati 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti il quale deve recare la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dicitura: «lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codicea tutto il » con l’indicazione della data. 4. L’Istituto provvederà La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni (si richiama il comma 1 dell’art. 143 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ancorchè abrogato), mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla presentazione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017, e alle verifiche in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono:ordine alla regolarità contributiva mediante acquisizione dei DURC. a) l’emissione 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile avanzamento e all’emissione del certificato di collaudopagamento, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente art.27comma 1 (art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016). 6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finalecon avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

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